Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Schema di regolamento n. 207
Riferimenti:
SCH.DEC 207/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 180
Data: 28/01/2008
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L n. 400 del 23-AGO-88   L n. 59 del 15-MAR-97


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Schema di regolamento n. 207

(art. 17,co. 4-bis, L. n. 400/1988 e art. 13, co. 2, L. n.59/1997)

 

 

 

 

n. 180

 

 

28 gennaio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

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File: Am0125.doc

 

 

 


INDICE

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati13

Elementi per l’istruttoria legislativa  14

§      Presupposti legislativi per l’adozione del regolamento  14

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  17

§      Formulazione del testo  18

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (art. 87)89

§      L. 8 luglio 1986, n. 349 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (art. 8)91

§      L. 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)93

§      L. 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (art. 13)95

§      D.M. 27 marzo 1998 Mobilità sostenibile nelle aree urbane.97

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (artt. 4, 8 e 35)101

§      D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245 Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  105

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 4 e 14)113

§      D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207 Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. (art. 1)117

§      D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261 Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.119

§      D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108  Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.127

§      D.P.C.M. 14 ottobre 2005 Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.133

§      D.L. 18 maggio 2006, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.137

§      D.L. 4 luglio 2006 n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (art. 29)149

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 commi 404-416)153

§      D.P.C.M. 13 aprile 2007 Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).157

§      D.P.R. 14 maggio 2007 n. 90 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.169

§      D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. (Art. 26 comma 4)177

Normativa comunitaria

§      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE  che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)181

§       

§       


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

 

Numero dello schema di regolamento

207

Titolo

Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministro competente

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Norma di riferimento

Art. 17, co.4-bis, L. 23/08/1988, n. 400 e art. 13, co. 2, L. 15/03/1997 n. 59

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

13

Date

 

§       presentazione

21 dicembre 2007

§       assegnazione

14 gennaio 2008

§       termine per l’espressione del parere

13 febbraio 2008

Commissione competente

I Commissione (affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio) (entro il 29 gennaio 2008)

VIII Commissione (a seguito di deliberazione ex art. 96-ter, co. 4, reg.)

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di regolamento in esame è composto da tredici articoli e da una Tabella A allegata, prevista dall’art. 11, comma 1.

Secondo quanto illustrato nella relazione che accompagna lo schema di regolamento, il provvedimento – adottato in attuazione dell’articolo 1, commi da 404 a 416 (su cui infra), della legge finanziaria 2007 – intende dettare una nuova organizzazione del Ministero dell’ambiente anche in relazione all’esigenza “di razionalizzare e rendere più efficiente l’assetto delle articolazioni e delle competenze del Ministero”.

 

L’articolo 1 dello schema di regolamento individua le funzioni ed i compiti esercitati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rinviando alla normativa vigente (e in primo luogo all’articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[1]).

 

L’articolo 2 prevede l’ articolazione del Ministero:

Ø      negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per la cui disciplina rinvia ad apposito regolamento[2] (comma 1);

Ø      nelle seguenti sei direzioni generali (comma 2):

a) Direzione generale tutela della biodiversità e delle aree naturali protette;

b) Direzione generale mare, acque e difesa del suolo;

e) Direzione generale clima ed energia;

d) Direzione generale valutazioni ambientali;

e) Direzione generale rifiuti e bonifiche;

f) Direzione generale affari generali e personale.

 

Sulla base dell’attuale regolamento di organizzazione (recato dal D.P.R. n. 261 del 2003), le Direzioni generali del Ministero sono le seguenti: Direzione generale per la protezione della natura; Direzione generale per la qualità della vita; Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo; Direzione generale per la salvaguardia ambientale; Direzione generale per la difesa del suolo; Direzione generale per i servizi interni del Ministero. Sulle funzioni assegnate a tali direzioni e, più in generale, sull’attuale organizzazione del Ministero dell’ambiente, si veda infra.

Si segnala che lo schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 216 del 2006 (che ha dato attuazione alle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità) – attualmente all’esame della Commissione ambiente – interviene in modo sostanziale sulle competenze della Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, con specifico riferimento alle attività inerenti all’assegnazione ed al rilascio delle quote di emissione. In particolare, al fine di assicurare la divisione di competenze tra il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE e la medesima Direzione, numerose competenze attribuite in base alla vigente normativa a quest’ultima vengono assegnate direttamente al Comitato a o all’APAT.

Il comma 3 dispone, inoltre, che per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Ministero venga previsto, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, un posto di funzione di livello dirigenziale generale. Come indicato nella relazione tecnica, rispetto al vigente regolamento di organizzazione (art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 261 del 2003), vengono ridotti da due ad uno i posti di livello dirigenziale generale previsti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro in attuazione dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge finanziaria 2007.

 

Sulla nuova organizzazione del Ministero, il Consiglio di Stato ha sottolineato in particolare come essa innovi radicalmente “l’assetto delle direzioni generali e delle loro competenze. Fra le novità più significative basti ricordare la diversa allocazione delle competenze quanto ai rapporti internazionali che sono ora distribuite fra le varie direzioni generali. Non può al riguardo che prendersi atto della scelta effettuata, che è di stretta opportunità, confidando che essa non determini una fase transitoria eccessivamente complessa e laboriosa con la conseguente stasi operativa”.

Si ricorda, in proposito, che nella vigente organizzazione del Ministero, le attività di coordinamento e di supporto per la partecipazione ad organismi e convenzioni internazionali è affidata alla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo (RAS).

 

Anche le funzioni relative alle attività di educazione e formazione ambientale, tese a far conoscere l'integrazione delle tematiche ambientali, vengono ora ripartite tra le varie direzioni generali, mentre nell’attuale organizzazione esse sono attribuite esclusivamente alla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

Altro elemento di novità è l’attribuzione di funzioni in materia di azioni di prevenzione e quantificazione del danno ambientale, che non compaiono nella organizzazione attuale, e che ora vengono, invece, distribuite all’interno di alcune delle nuove direzioni generali (art. 3, comma 1, lett. o) e q),art. 6, comma 1, lett. g) e art. 7, comma 1, lett. m).

 

L’articolo 3 prevede l’articolazione della Direzione generale tutela della biodiversità e delle aree naturali protette in 9 uffici di livello dirigenziale non generale e ne individua i compiti.

Tale Direzione svolge funzioni sostanzialmente analoghe (anche se indicate con un maggior livello di dettaglio) a quelle che il DPR n. 261 del 2003 assegnava alla Direzione generale per la protezione della natura in relazione alla tutela della biodiversità e delle aree naturali protette. Vengono, invece, trasferite alla nuova Direzione generale mare, acque e difesa del suolo di cui al successivo articolo 4 le competenze relative alla difesa dell’ambiente marino e della fascia costiera.

Sono state, poi, aggiunte nuove funzioni, tra cui in particolare la protezione della geodiversità per la quale vengono previste:

§         la definizione e selezione dei siti di interesse geologico in Italia ai fini della. protezione della geodiversità, anche con il supporto tecnico, scientifico e organizzativo dell'APAT (lett. v);

§         la stesura di un elenco unico nazionale dei siti di interesse geologico di riferimento alle Amministrazioni Pubbliche nella pianificazione di gestione del territorio, anche con il supporto tecnico. scientifico e organizzativo (lett. w).

 

Nella Direzione generale mare, acque e difesa del suolo (articolata in 9 uffici di livello dirigenziale non generale) e le cui funzioni sono elencate all’articolo 4, sono state accorpate alcune delle funzioni in precedenza esercitate da tre direzioni generali: la Direzione generale per la protezione della natura (relativamente alle funzioni in materia di difesa del mare e delle coste), la Direzione generale per la difesa del suolo e la Direzione generale per la qualità della vita (con riferimento alle funzioni in materia di tutela delle acque).

Tra le nuove funzioni attribuite si segnalano quelle relative ad attività propedeutiche all'autorizzazione e alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti di competenza statale e all’adozione di misure finalizzate a garantite una maggiore sostenibilità delle politiche in tema di pesca, infrastrutture e trasporti marittimi.

 

Ai sensi dell’articolo 5, la nuova Direzione generale clima e energia (articolata in 6 uffici di livello dirigenziale non generale) svolge le funzioni di competenza del Ministero attualmente esercitate dalla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo (RAS) relativamente all’attuazione degli accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici, nonché una serie considerevole di nuovi compiti in materia di energia, tra cui si ricordano i seguenti:

§         l’individuazione, per quanto di competenza, e in collaborazione con le Amministrazioni competenti, delle soluzioni maggiormente sostenibili nei settori dei trasporti, dei consumi energetici, dell'efficienza energetica anche attraverso la promozione delle nuove tecnologie (lett. d);

§         la promozione della ricerca e della diffusione delle energie rinnovabili, anche in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico, e ricorrendo eventualmente ad accordi sia istituzionali che con soggetti privati (lett. e);

§         la promozione, anche di concerto con le Regioni e gli Enti Locali, di Piani e Obiettivi settoriali tesi alla diminuzione di emissioni di gas serra e, anche in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico, allo sviluppo dell'efficienza energetica (lett. g).

Relativamente alle funzioni direttamente connesse alla materia di cambiamenti climatici, si segnala la previsione della redazione annuale di un rapporto sulle attività nazionali tese alla diminuzione di emissioni di gas serra (lett. i).

 

L’articolo 6 prevede l’articolazione della Direzione generale valutazioni ambientali in 10 uffici di livello dirigenziale non generale e ne definisce le funzioni. Si tratta prevalentemente dei compiti attualmente esercitati dalla Direzione generale per la salvaguardia ambientale. Per alcuni specifici aspetti si rilevano, invece, elementi di novità tra cui si segnala l’attribuzione di iniziative in tema di politica integrata di prodotto, con particolare riguardo all’aspetto della sostenibilità degli acquisti della pubblica amministrazione mediante l'uso di materiale riciclato (lett. i), funzione in precedenza attribuita alla Direzione generale della qualità della vita.

Un’ulteriore funzione assegnata alla Direzione generale in esame, attualmente esercitata dalla Direzione RAS, riguarda la predisposizione di una banca dati sull'ambiente (lett. l).

In realtà, si ricorda che l’art. 4, comma 1, lett. i), del DPR n. 261 del 2003 prevede, tra l’altro, che la Direzione RAS provveda alla “promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale”.

 

L’articolo 7 disciplina la Direzione generale rifiuti e bonifiche (articolata in 9 uffici di livello dirigenziale non generale) cui sono affidati (con una ridefinizione e un aggiornamento delle funzioni) i compiti attualmente svolti dalla Direzione generale qualità della vita in materia di rifiuti e bonifiche dei siti.

 

La Direzione generale affari generali e personale (articolata in 8 uffici di livello dirigenziale non generale), le cui funzioni sono elencate all’articolo 8, svolge sostanzialmente le attribuzioni assegnate alla Direzione generale per i servizi interni del Ministero, che vengono tuttavia ridefinite con un maggior livello di dettaglio.

 

L'articolo 9 definisce gli organismi di supporto per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero.

Si tratta degli organismi di cui al DPR 14 maggio 2007 n. 90 che operano presso il Ministero, nonché il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, il Corpo Forestale dello Stato, il Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto, specifici reparti del Corpo della Guardia di Finanza e dei reparti delle Forze di Polizia d'intesa con i Ministri competenti, nonché il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

Si ricorda che con il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, è stato operato il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Si segnala che, da ultimo, l’articolo 2, commi 75 e 76, della legge 24 dicembre 2007, 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto l’istituzione, con decreto interministeriale, del Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale, con la specifica finalità di rafforzare la sicurezza e la tutela dell’ambiente.

 

L'articolo 10 attribuisce al Ministro dell'ambiente la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli artt. 4 e 14 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”e di vigilanza sui seguenti organismi:

§         Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

§         Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

§         Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

 

Le richiamate disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuiscono in termini generali agli organi di governo (in base all’articolo 14, comma 1, al Ministro) l’esercizio di funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l’adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, e contengono un’elencazione di funzioni a tal fine attribuite a tali organi.

 

L'articolo 11 rinvia all’allegato A per ladefinizione delle nuove dotazioni organiche del Ministero (comma 1).

Il comma individua, inoltre, sei posti di funzione dirigenziale non generale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

La tabella seguente evidenzia le modifiche apportate dallo schema di regolamento in esame all’organico attuale (previsto dal D.P.C.M. 14 ottobre 2005[3]), al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dalla legge finanziaria (su cui vd. infra) relativamente all’organico dirigenziale.

 

Qualifiche

Funzionali

Dotazioni organiche DPCM 14 ott.2005

Occupati

Dotazioni organiche Tabella A dello schema

Dirigenti generali

8

6

7

Dirigenti

60

39

57

Totale dirigenti

68

45

64

Area C

440

345

469

Area B

387

218

361

Area A

50

31

36

Totale impiegati

877

594

866

Totale generale

945

639

930

 

La ripartizione dei 57 posti di livello dirigenziale non generale, come risultante dagli articoli 3-8 e dall’art. 11, comma 2, viene schematicamente riassunta nella tabella seguente:

 

Ufficio

Numero di dirigenti

DG Biodiversità e aree naturali protette

9

DG Mare, acque e difesa del suolo

9

DG clima e energia

6

DG valutazioni ambientali

10

DG rifiuti e bonifiche

9

DG affari generali e personale

8

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

6

Totale

57

 

I commi 3 e 4 rispettivamente demandano ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio (o del Ministro delegato per le riforme nella pubblica amministrazione), su proposta del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia, la ripartizione dei contingenti di personale nei diversi profili professionali e rinviano al D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 per la disciplina del ruolo del personale dirigenziale ministeriale.

 

Il D.P.R. da ultimo citato reca la disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo

 

L'articolo 12 dispone, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, la verifica biennale dell'organizzazione del Ministero. Finalità della verifica è l’accertamento della funzionalità e dell’efficienza dell’organizzazione.

La disposizione precisa che, in sede di prima applicazione, tale verifica può essere effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame.

 

L’articolo 13, infine, al comma 1, abroga le disposizioni del precedente regolamento (il DPR 17 giugno 2003, n. 261, su cui infra) e, al comma 4, contiene la clausola di invarianza della spesa.

Il comma 2 demanda ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare (da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del regolamento in esame) la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, così come individuati numericamente negli articoli da 3 a 8. In base alla norma transitoria contenuta nel comma 3, fino all’adozione del decreto ciascun ufficio dirigenziale generale opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

 

L’attuale organizzazione del Ministero dell’Ambiente

La struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è stata oggetto di riforma, nel corso della XIV legislatura, attraverso l’emanazione del regolamento di organizzazione approvato con il DPR 17 giugno 2003, n. 261.

Il regolamento ha avuto origine dalle modifiche legislative introdotte dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 che, novellando il decreto legislativo n. 300 del 1999, ha modificato la struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, attraverso l’eliminazione dell’organizzazione per dipartimenti che era stata – a sua volta – introdotta nella parte finale della XIII legislatura, con il precedente regolamento organizzativo approvato con il DPR 27 marzo 2001, n. 178 (abrogato dall’attuale nuovo regolamento).

Al fine di inquadrare il DPR n. 261 del 2003 nel processo di riforma dei Ministeri previsto dalla legge n. 59 del 1997, è utile ricordare che il decreto legislativo n. 300 del 1999 prevedeva l’articolazione per dipartimenti di quasi tutti i ministeri, fra i quali anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. I dipartimenti - quali strumenti di riordino delle strutture di primo livello – venivano costituiti per assicurare "l'esercizio organico ed integrato" delle funzioni; ad essi infatti venivano attribuiti "compiti finali concernenti grandi aree omogenee" (art. 5).

L’intenzione di apportare correzioni a questo indirizzo generale è emersa nella fase iniziale della XIV legislatura; in particolare, con la legge 6 luglio 2002, n. 137 sono state conferite al Governo numerose deleghe legislative, la prima delle quali, di carattere generale, ha riguardato la riorganizzazione e l’articolazione delle competenze dei ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l’emanazione di uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati ai sensi della legge n. 59 del 1997..

Sulla base di tale delega e in relazione all’introduzione, per la prima volta nella Costituzione italiana, di un espresso riferimento alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema al comma secondo, lett. s), del nuovo art. 117 (come introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), è stato emanato il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Tale provvedimento, da un lato, ha apportato modifiche di carattere generale all’organizzazione dei Ministeri e, dall’altro, ha introdotto una nuova configurazione funzionale e strutturale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Sono stati conseguentemente ridefiniti i compiti e le funzioni del Ministero dell’ambiente rispetto alle previsioni originarie del decreto legislativo n. 300 e sono state disposte le linee di indirizzo di una sua riorganizzazione, ovvero del passaggio da una struttura articolata in dipartimenti e direzioni generali, in una articolata in sole direzioni generali con conseguente possibilità di istituzione dell’ufficio di segretario generale[4]. Sono state, quindi, fissate, cinque grandi aree di intervento, ridisciplinati i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero sull’Agenzia per la protezione dell’ambiente e dei servizi tecnici (APAT) e sull’Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), è si è stabilito, al contempo, che l’articolazione del Ministero non potesse svilupparsi in più di sei direzioni generali.

In attuazione della riordino previsto dal decreto legislativo n. 287, è stato emanato il citato DPR 17 giugno 2003, n. 261, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del Ministero in sei direzioni generali, per ciascuna delle quali sono stati indicati compiti e aree funzionali (artt. 1–7). Sono stati inoltre elencati gli organismi operanti alle dirette dipendenze del Ministro con funzioni di supporto tecnico-scientifico (art. 8) ed è stata ridefinita la dotazione organica del Ministero.

Per quanto riguarda le funzioni attribuite alle sei Direzioni generali:

- la Direzione generale per la protezione della natura ha accorpato, sostanzialmente, le funzioni che erano state assegnate dal DPR n. 178 del 2001 alla Direzione per la conservazione della natura ed alla Direzione per la difesa del mare. Sono state, poi, aggiunte nuove funzioni, tra le quali: la predisposizione della Carta della natura (precedentemente assegnata alla Direzione generale per la difesa del territorio) e del piano per la biodiversità; gli adempimenti relativi all’immissione deliberata nell’ambiente degli organismi geneticamente modificati, precedentemente attribuita alla Direzione per la valutazione di impatto ambientale; l’attuazione e gestione della Convenzione di Washington (CITES);

- nella Direzione generale per la qualità della vita sono state accorpate le funzioni in precedenza esercitate dalla Direzione per la tutela delle acque interne e dalla Direzione per la gestione dei rifiuti. In genere, non si sono riscontrate modifiche di carattere sostanziale, ma si è trattato piuttosto di una ridefinizione delle funzioni, in alcuni casi più appropriata e aggiornata. Per quanto riguarda gli elementi di novità, si segnalano: l’ampliamento della competenza relativa alla salvaguardia di Venezia e della zona lagunare (già prevista dal DPR n. 178); la soppressione della competenza per l’indirizzo e il coordinamento dell’attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici delle autorità di bacino (precedentemente della Direzione per la tutela delle acque interne, con l’intesa della Direzione per la difesa del territorio). Nel regolamento, tale competenza è stata interamente assegnata alla direzione generale per la difesa del suolo.

Le funzioni della Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo sono derivate dalla somma delle funzioni che erano state assegnate alla Direzione per lo sviluppo sostenibile e alla Direzione per la protezione internazionale dell’ambiente. Un sostanziale elemento di novità è stato rappresentato dall’introduzione di una specifica voce relativa all’attuazione del Protocollo di Kyoto e del Protocollo di Montreal (nel precedente regolamento erano assegnate alla Direzione per l’inquinamento e i rischi industriali).

Nella Direzione generale per la salvaguardia ambientale sono state accorpate le precedenti due direzioni: per la valutazione di impatto ambientale e per l’inquinamento e i rischi industriali.

Per la Direzione generale per la difesa del suolo, si è trattato di una ripetizione delle voci relative alle funzioni precedentemente assegnate alla Direzione per la difesa del territorio, con alcune differenze, tra cui la sottrazione delle competenze in materia di: predisposizione della Carta della natura (attribuita alla Direzione generale per la protezione della natura); difesa delle coste (assorbita dalla competenza della “difesa e gestione integrata della fascia costiera marina”, anch’essa attribuita alla Direzione generale per la protezione della natura); attività connesse alla convenzione per la lotta contro la desertificazione e la siccità (assegnata alla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo).

La Direzione generale per i servizi interni del Ministero ha ereditato le funzioni che erano state assegnate alla Direzione per le politiche del personale e gli affari generali e alla Direzione per i sistemi informativi e statistici. Rispetto al precedente assetto si è rilevata la soppressione di alcune voci.

 

In merito alla verifica della nuova organizzazione del Ministero, la Corte dei Conti, ha più volte sottolineato la coerenza della nuova organizzazione con le aree tematiche di competenza del Ministero e come, attraverso la sostituzione dei Dipartimenti con le nuove Direzioni Generali[5], è stata introdotta un'articolazione più snella. La Corte ha poi evidenziato le difficoltà incontrate dall’Amministrazione nel passaggio di funzioni ed i conseguenti ritardi nell’attuazione del nuovo Regolamento. L’assetto organizzativo si è conseguentemente stabilizzato solamente nel corso del 2004.

 

Occorre, infine, ricordare che il D.P.R. 15 febbraio 2006 n. 183 di modifica del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, relativo all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente, ha disciplinato, prevalentemente, la struttura organizzativa dell’Ufficio del Vice Ministro.

Relazioni e pareri allegati

L’atto del Governo in esame è accompagnato:

§      dalla relazione tecnica prevista dall’art. 1, comma 407, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

§      dal piano operativo analitico previsto dall’art. 1, comma 407, lett. b) della medesima legge finanziaria;

 

La relazione tecnica e il piano operativo sono asseverati dai competenti uffici centrali del bilancio come richiesto dall’art. 407, lett. a) e lett. b), dell’art. 1 della legge finanziaria 2007;

 

§      dalla relazione illustrativa;

§      dal parere favorevole del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2007, cui è allegato anche il parere interlocutorio del 3 dicembre 2007.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Presupposti legislativi per l’adozione del regolamento

Legge di autorizzazione

Il presupposto normativo dello schema di regolamento in esame risiede nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, all’art. 1, commi 404 e seguenti, ha previsto la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi dei Ministeri attraverso l’emanazione di specifici regolamenti.

Il programma di riorganizzazione dei ministeri è finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, entro il 30 aprile 2007, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Nello specifico il comma 404 individua sette linee di intervento del programma:

§      la riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento, nonché all’eliminazione delle duplicazioni organizzative eventualmente esistenti. Detta riorganizzazione dovrà essere coniugata con la possibilità di immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001 in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali (lettera a);

§      la gestione del personale da realizzare in modo unitario anche attraverso la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni attuata anche attraverso lo sfruttamento degli strumenti di innovazione tecnologica e amministrativa (lettera b)

§      la revisione delle strutture periferiche prevedendone, anche in questo caso, la riduzione(lettera c). L’accorpamento delle strutture periferiche dovrà avvenire secondo una serie di criteri e modalità indicati nelle medesime disposizioni. La valutazione della sostenibilità e della funzionalità dell’accorpamento dovrà essere operata congiuntamente dal Ministro competente, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

§      la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera d);

§      la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e di studio (lettera e);

§      un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15% del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione. a generale riduzione degli organici delle amministrazioni ministeriali (lettera f);

§      specifiche misure riguardanti il Ministero degli affari esteri (lettera g).

 

I commi da 405 a 416 delineano il procedimento di adozione dei regolamenti di revisione degli assetti delle amministrazioni dello Stato secondo criteri individuati dal comma 404.

Esso può essere sintetizzato come segue:

§      attraverso direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione (emanate annualmente dai Ministri entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio ai sensi dell’art. 14 del d.Lgs. n. 165 del 2001) viene programmata la riallocazione del personale di supporto in vista della sua riduzione entro il 15% (comma 413);

§      il Presidente del Consiglio, previo parere del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministrodell’interno, emana le linee guida per l’attuazione del riassetto delle amministrazioni (comma 412).

Tali linee guida sono state emanate con il DPCM 13 aprile 2007.

§      entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (vale a dire entro il 28 febbraio 2007) ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento accompagnati da una dettagliata relazione tecnica con le riduzioni di spesa previste nel triennio e da un analitico piano operativo asseverati dai competenti uffici centrali del bilancio (comma 407);

§      l’esame degli schemi di regolamento da parte del Governo deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione (comma 407);

§      sempre entro tale ultima data devono essere predisposti i piani di riallocazione del personale di supporto di cui si è detto sopra (comma 408);

§      i regolamenti prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione (comma 405);

§      dalla data di emanazione dei regolamenti sono abrogate le disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate, la cui puntuale ricognizione è affidata ai medesimi regolamenti (comma 406).

 

Viene, infine, previsto un sistema di controlli e di sanzioni (commi 409, 410, 411, 414 e 415) e, al comma 416, vengono indicati i risparmi di spesa conseguenti alle riorganizzazioni amministrative prefigurate.

 

Lo schema di regolamento in esame tiene conto, inoltre, dei seguenti ulteriori provvedimenti:

 

Ø      il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233), che, all’articolo 1, comma 13-bis, ha sostituito la precedente denominazione “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio” con la denominazione “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

Ø      il DPR 14 maggio 2007, n. 90, con il quale è stato approvato il Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Ø      il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), che ha previsto, all’articolo 26, comma 4, la soppressione dell’organizzazione in dipartimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine, dichiarato nella norma, “di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze”.

 

Tipo e procedura di emanazione

Il regolamento in esame è emanato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988[6], introdotto dall’art. 13 della legge n. 59 del 1997.

Tale norma prevede che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione.

Gli schemi di regolamento di delegificazione di cui al comma 4-bis sono trasmessi al Consiglio di Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e alle Camere, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Sullo schema di regolamento in esame la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso un primo parere interlocutorio nell’adunanza del 3 dicembre 2007 e il parere definitivo nell’adunanza del 17 dicembre 2007.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, la potestà regolamentare spetta allo Stato (salva delega alle regioni) nelle sole materie di legislazione esclusiva, ed alle regioni in riferimento ad ogni altra materia.

Nel caso in esame, la potestà regolamentare dello Stato appare fondata sull’appartenenza della materia trattata (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”) alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Adempimenti normativi

L’articolo 2, comma 1, rinvia ad apposito regolamento per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente[7].

L’articolo 11, comma 3, demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio (o del Ministro delegato per le riforme nella pubblica amministrazione), su proposta del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia, la ripartizione dei contingenti di personale (determinati nella Tabella A) nei diversi profili professionali.

L’articolo 13, comma 2, rinvia ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale. L’ individuazione numerica di tali uffici, riferiti alle singole Direzioni generali, è tuttavia contenuta negli articoli da 3 ad 8 dello schema di regolamento.

 

Sul punto si richiamano le linee guida per l’attuazione del riassetto delle amministrazioni (previste dall’articolo 1, comma 412, della legge finanziaria 2007 ed emanate con il DPCM 13 aprile 2007), in base alle quali “i regolamenti da adottarsi ai sensi del comma 404 individuano le previste riduzioni degli uffici dirigenziali, generali e non generali, e possono rinviare, per la sola definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali, fermo restando l'indicazione del loro numero massimo, a successivi decreti ministeriali non regolamentari, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, da adottarsi tempestivamente e, comunque, entro due mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, per assicurare il rispetto di quanto disposto dal comma 405, che prevede che la completa attuazione dei processi di riorganizzazione avvenga entro diciotto mesi dalla emanazione dei regolamenti”.

Formulazione del testo

Il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio reso nell’adunanza del 3 dicembre 2007, ha formulato una serie di rilievi attinenti alla formulazione del testo dello schema di regolamento e a un non perfetto coordinamento tra la relazione illustrativa e il contenuto dell’articolato. Nel parere definitivo reso nell’adunanza del 17 dicembre 2007, il Consiglio di Stato prende atto della trasmissione di un nuovo schema di regolamento, nel quale vengono recepiti tutti i rilievi contenuti nel precedente parere e superate le carenze istruttorie ivi riscontrate.

Si segnala che il testo trasmesso alle Commissioni parlamentari è quello precedente alle correzioni sollecitate dal Consiglio di Stato, sicché rispetto a tale testo si rinvia alle osservazioni contenute nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato.

 


Schema di regolamento n. 207

 


 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


 

Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica Italiana (art. 87)

(omissis)

Art. 87

 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).

 

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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

 


 

L. 8 luglio 1986, n. 349
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale(art. 8)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Circ. 25 novembre 2002;

- Ministero dell'ambiente: Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326; Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 17 dicembre 1996, n. 752;

- Ministero delle finanze: Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 novembre 1996, n. 142.

(omissis)

Art. 8

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile (21).

 

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(21)  Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al presente comma, ha assunto la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 17, L. 23 marzo 2001, n. 93.

 

 


L. 23 agosto 1988 n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 

(omissis)

17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (30);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (31).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (32).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (33).

 

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(30)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(31)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(33)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.


L. 15 marzo 1997 n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (art. 13)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 

(omissis)

13.  1. ... (57).

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo (58).

 

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(57)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(58)  Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

 


 

D.M. 27 marzo 1998
Mobilità sostenibile nelle aree urbane.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1998, n. 179.

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

 

di concerto con

i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dei trasporti e della navigazione

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce le competenze al Ministero dell'ambiente in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico;

Visti i propri decreti 20 maggio 1991, recanti i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria e i criteri per l'elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

Visti i propri D.M. 15 aprile 1994 e D.M. 25 novembre 1994, che stabiliscono i livelli di attenzione e di allarme per l'inquinamento atmosferico, nonché gli obiettivi di qualità dell'aria per il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici e la frazione respirabile delle polveri;

Visto in particolare l'art. 12 del citato decreto ministeriale 25 novembre 1994, che attribuisce al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, il compito di individuare con decreto i programmi di intervento per la prevenzione e il controllo, anche nel breve termine, delle fonti inquinanti di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e polveri respirabili;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il proprio decreto 16 maggio 1996 che stabilisce i livelli di protezione per la salute umana e la vegetazione relativi all'inquinamento da ozono troposferico;

Viste la legge n. 65 del 1994 di ratifica della convenzione sui cambiamenti climatici, le conclusioni dei Consigli dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 3 marzo 1997 e 19 giugno 1997 relative alla riduzione delle emissioni di gas serra e la delibera CIPE n. 12/97 del 3 dicembre 1997 sull'approvazione delle linee generali della seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici;

Considerati gli impegni assunti in sede internazionale con la firma il 10 dicembre 1997 del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici che vincola l'Unione europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010 rispetto ai livelli del 1990;

Visto l'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Considerata l'urgenza di avviare le prime iniziative attuative delle linee di intervento finalizzate al conseguimento dagli impegni assunti nella conferenza di Kyoto;

 

Decreta:

 

Art. 1

1. Le regioni devono adottare entro il 30 giugno 1999 il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, di cui al decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente.

 

Art. 2

1. I sindaci dei comuni di cui all'allegato III del decreto 25 novembre 1994 del Ministro dell'ambiente, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del D.M. 20 maggio 1991 , e del D.M. 20 maggio 1991 , adottano le misure adeguate, ai sensi delle leggi sanitarie, per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti, qualora sia accertato o prevedibile il superamento dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dal D.M. 25 novembre 1994 e dal D.M. 16 maggio 1996 .

 

Art. 3

1. Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano.

Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovrà contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Viene istituita dai comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto.

Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura potrà avvalersi di consulenze esterne.

 

Art. 4

1. I comuni di cui al comma 1 dell'art. 2 incentivano associazioni o imprese ad organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonché a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi.

2. Le incentivazioni e le misure di cui al comma 1 sono ammesse a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale e le forme di multiproprietà avvengano con autoveicoli elettrici, ibridi, con alimentazioni a gas naturale o GPL dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, o immatricolati ai sensi della direttiva 94/12/CEE.

 

Art. 5

1. Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, dovranno prevedere che nella sostituzione degli autoveicoli delle categorie M1 e N1 in dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, nelle seguenti percentuali ed entro i tempi sottoindicati:

entro il 31 dicembre 1998 nella misura del 5%;

entro il 31 dicembre 1999 nella misura del 10%;

entro il 31 dicembre 2000 nella misura del 20%;

entro il 31 dicembre 2001 nella misura del 30%;

entro il 31 dicembre 2002 nella misura del 40%;

entro il 31 dicembre 2003 nella misura del 50%.

 

Art. 6

1. Il Ministro dell'ambiente concorre ad individuare, sulla base del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , ex art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , specifiche risorse da destinarsi alla attuazione degli interventi di razionalizzazione della mobilità indicati nel presente decreto. In particolare vengono destinati, secondo le procedure indicate dal programma stralcio stesso, 7,2 miliardi di lire alle strutture di supporto delle reti cittadine dei responsabili della mobilità aziendale, 8,5 miliardi di lire all'incentivazione dei servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture e di forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi, 5 miliardi di lire alla copertura dell'extracosto dei veicoli elettrici, a gas naturale o a GPL, o con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, ai sensi degli articoli 3, 4, e 5. Vengono inoltre previsti 9 miliardi di lire per l'acquisto da parte di cittadini di veicoli elettrici su due ruote e 5 miliardi di lire per la diffusione di servizi di taxi collettivo.

 


 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (artt. 4, 8 e 35)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 9;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 marzo 2002, n. 16/2002;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 dicembre 2001, n. 63/D; Circ. 24 gennaio 2002, 3/D; Nota 26 novembre 2002, n. 18521;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 luglio 2001, n. M/3110; Circ. 20 novembre 2002, n. M/3101;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 6 maggio 2004, n. 967/DIP/Segr.;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 ottobre 2000, n. 232; Nota 18 ottobre 2000, n. 1775;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 febbraio 2001, n. 13/D; Circ. 9 maggio 2001, n. 20/D.

(omissis)

4.  Disposizioni sull'organizzazione.

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare (5).

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

 

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

 

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(5)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 luglio 2000, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il D.M. 30 gennaio 2001, per il Ministero della pubblica istruzione, il D.M. 17 maggio 2001, per il Ministero della sanità, il D.M. 21 novembre 2001, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.M. 22 gennaio 2002, per il Ministero della giustizia, il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il D.M. 28 aprile 2004, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(omissis)

Art. 8

L'ordinamento

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica (9).

 

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(9) Vedi, anche, il comma 109 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

(omissis)

 

Art. 35

Istituzione del ministero e attribuzioni.

1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali (59).

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale (60).

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(59)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).

(60)  Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 10 aprile 2001. Per il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio vedi il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261.

(omissis)


D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 2001, n. 148.

(2)  Titolo così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, recante il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

Viste le leggi 31 dicembre 1982, n. 979, L. 28 febbraio 1992, n. 220, e L. 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in materia di difesa del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale del Ministero dell'ambiente;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 agosto 2000 e del 6 novembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

1.  Uffici di diretta collaborazione.

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione in attesa dell'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefìci ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

3. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) la Segreteria del Ministro;

b) la Segreteria tecnica del Ministro;

c) la Segreteria particolare del Ministro;

d) l'Ufficio di Gabinetto;

e) l'Ufficio legislativo;

f) l'Ufficio stampa;

g) il Servizio di controllo interno;

g-bis) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro (3);

h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

 

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(3)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

 

2.  Uffici di segreteria del Ministro dell'ambiente e dalla tutela del territorio (4).

1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonché alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della Segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

3. Della Segreteria fa altresì parte il Segretario particolare, il quale cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.

5. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo con le strutture dirigenziali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.

6. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (5).

 

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(4)  Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

(5)  Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

 

3.  Ufficio di Gabinetto.

1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali, cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ed assume, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, anche coordinando, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 2 e 8, le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione, che, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa.

2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto e può essere da questi articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti uno o più Vice Capo di Gabinetto. L'incarico di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

4. Nell'àmbito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario.

 

4.  Ufficio legislativo.

1. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

2. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari di competenza del Ministero, garantendo la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, nonché la loro coerenza nell'àmbito del sistema. L'Ufficio legislativo segue l'andamento dei lavori parlamentari e cura tutti gli atti del sindacato ispettivo, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza per il Ministero, sottopone al Ministro gli atti necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed agli Organismi internazionali e sovrintende altresì al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

3. L'Ufficio legislativo può essere articolato in distinte aree, cui sono preposti uno o più vice capo dell'Ufficio legislativo. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

 

5.  Ufficio stampa.

1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attività del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali, promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione.

2. All'Ufficio stampa è preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali. Nell'àmbito del medesimo Ufficio è altresì prevista la figura del portavoce del Ministro.

 

6.  Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato.

1. Ciascun Sottosegretario di Stato è coadiuvato da una segreteria, cui è preposto il capo della Segreteria.

2. Il Capo della Segreteria è nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercitano nell'àmbito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 2.

 

7.  Servizio di controllo interno.

1. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e svolge le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

3. Al Servizio di controllo interno sono altresì assegnati fino ad un massimo di tre dirigenti di seconda fascia del ruolo unico, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Le funzioni di segreteria del Servizio sono svolte da un contingente determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, non superiore alle quattordici unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali, con adeguata presenza di qualifiche informatiche (6).

4. Il Servizio di controllo interno, che opera in collegamento con l'ufficio di statistica, espleta i propri compiti nell'àmbito delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, anche sulla base di direttive impartite dal Ministro.

5. La direzione del Servizio di controllo interno (Seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) predispone un programma annuale per lo svolgimento delle attività e riferisce in via riservata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nelle forme ed entro i termini specificamente indicati mediante direttive del Ministro stesso, e comunque (7):

a) in esito alla valutazione delle proposte formulate dai dirigenti ai fini della predisposizione dello stato di previsione della spesa, di cui all'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della elaborazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni (8);

b) entro il 30 aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, in esito alle analisi e valutazioni concernenti i programmi di attività dei dirigenti preposti a strutture di vertice, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni (9);

c) entro i sei mesi successivi alla data di scadenza prevista per il completamento dell'attuazione di piani, programmi o progetti, intersettoriali o pluriennali, promossi o finanziati dal Ministero.

6. Il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi, acquisisce informazioni e dati da tutte le strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e si avvale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di un sistema informativo-statistico unitario, le cui modalità di organizzazione e funzionamento saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati richiesti sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (10).

7. Il decreto 3 novembre 1999, n. 495 del Ministro dell'ambiente è abrogato.

 

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(6)  Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

(7)  Alinea così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

(8)  Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

(9)  Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

(10)  Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

 

7-bis.  1. I dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, svolgono, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, compiti di consulenza, studio e ricerca a supporto della attività del Ministro, in base alle direttive impartite dallo stesso Ministro (11).

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(11)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

 

8.  Personale degli uffici di diretta collaborazione.

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in novanta unità, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h). Entro tale contigente possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, nonché, nel limite di un ulteriore dieci per cento, e previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo, collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (12).

2. L'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione può essere delegato al Servizio degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. In tal caso, a dette attività possono essere destinate dal direttore del Servizio unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001, e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unità, di cui un numero non superiore a quattro unità, compreso il Capo della Segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato.

3-bis. In aggiunta al contingente del personale previsto al comma 3, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, che rientra nel contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1 (13).

3-ter. Il Vice Ministro può nominare, nell'ambito del contingente del personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, oltre al capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile degli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le previste funzioni delegate (14).

 

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(12)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

(13)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

(14)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

 

9.  Trattamento economico.

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 1, comma 3, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate e per il presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il capo della segreteria, il segretario particolare, il responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, aumentato fino al trenta per cento, per il capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate e per il presidente del collegio preposto al Servizio di controllo interno, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il Segretario particolare del Ministro e per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il capo della segreteria, il segretario particolare, il responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero (15).

2. Al Capo Ufficio stampa e all'addetto stampa del Vice Ministro è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo (16).

3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie ed al vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento (17).

3-bis. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, alla specifica qualificazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagevoli, alla qualità della prestazione individuale (18).

4. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (19).

5. Al personale estraneo alla pubblica amministrazione ricompreso nel precedente comma 4, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

 

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(15)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

(16)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

(17)  Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

(18)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

(19)  Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

 

 10.  Norme transitorie e finali.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente, sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione (20).

2. Gli incarichi dei soggetti preposti agli uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.

3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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(20)  Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

 


 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 4 e 14)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(omissis)

Art. 4

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

(omissis)

Art. 14

Indirizzo politico-amministrativo.

(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (14) dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (15).

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

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(14)  Il termine era stato prorogato dal comma 8 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(15)  Comma così modificato dal comma 24-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza del termine di cui al presente comma vedi il comma 24-ter dello stesso articolo 1. Il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma è stato adottato:

- con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

- con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

- con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

- con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

- con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia;

- con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

- con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno;

- con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

- con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

- con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive;

- con D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

- con D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;

- con D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

 


 

D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207
Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.(art. 1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2002, n. 222, S.O.

 

Art. 1

1. È approvato l'unito statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, composto di diciannove articoli e visitato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Statuto dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

(omissis)

Articolo 1

Natura e sede dell'Agenzia.

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, negli articoli seguenti indicata con la denominazione: «Agenzia», ha sede in Roma.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente statuto.

3. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera i), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

 


 

D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 2003, n. 215.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

Art. 1

Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si articola in sei direzioni generali.

2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a) Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualità della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'àmbito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.

 

Art. 2

Direzione generale per la protezione della natura.

1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:

 

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;

b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee-guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità, nonché istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;

e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;

f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;

g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti comunitari;

h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;

i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini;

l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino;

m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;

n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;

o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;

p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilità di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini.

 

Art. 3

Direzione generale per la qualità della vita.

1. La Direzione generale per la qualità della vita svolge le seguenti funzioni:

 

a) definizione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, relativamente alla quantità e qualità delle acque, alla qualità dei sedimenti e del biota, al fine di mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, nonché di consentire gli usi legittimi delle risorse idriche, contribuendo alla qualità della vita e alla tutela della salute umana;

b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, dovuto a fonti puntuali e diffuse, prevedendo particolari interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, nonché definizione delle misure necessarie al loro risanamento;

c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e alle aree di salvaguardia;

d) definizione, in collaborazione con la Direzione per la difesa del suolo, delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonché individuazione di metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione e l'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con particolare riferimento all'uso irriguo;

e) definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato, nonché promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in attuazione degli adempimenti comunitari e delle disposizioni legislative;

f) concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di più regioni e più bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;

g) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;

h) individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;

i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative e delle azioni economiche atte a favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, nonché a promuovere il recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte della pubblica amministrazione;

l) individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi e indirizzo e coordinamento per la loro gestione;

m) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione e per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti medesimi con particolare riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque superficiali e sedimenti, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale di bonifica e formazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie;

n) indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di emergenza nelle materie di competenza;

o) supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, garantendo la funzionalità della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

Art. 4

Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e sviluppo svolge le seguenti funzioni:

 

a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;

b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione economica;

c) contabilità, fiscalità ambientale e meccanismi tariffari;

d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonché di accordi volontari con imprese singole o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;

f) promozione della ricerca in campo ambientale;

g) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di rapporto (reporting) in materia ambientale;

h) educazione e formazione ambientale;

i) gestione della biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;

l) coordinamento operativo della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'àmbito del Programma ambientale delle Nazioni-Unite (UNEP), della Commissione economica per l'Europa (ECE-ONU), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Unione europea, d'intesa con le Direzioni generali competenti per materia;

m) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;

n) rapporti con le altre Direzioni con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente;

o) supporto alle attività del Ministero nelle sedi internazionali della Convenzione sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonché attuazione dei relativi impegni e programmi.

 

 

Art. 5

Direzione generale per la salvaguardia ambientale.

1. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale svolge le seguenti funzioni:

a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle attività delle relative commissioni;

b) attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;

c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

d) attività relative all'ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui al regolamento (CE) n. 761/2001, nonché alla promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;

e) valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle attività a rischio di incidente rilevante;

f) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;

g) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonché dell'introduzione di organismi geneticamente modificati;

h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico;

i) prevenzione e protezione inquinamento acustico;

l) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;

m) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;

n) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro.

 

Art. 6

Direzione generale per la difesa del suolo.

1. La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti funzioni:

a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;

b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;

c) indirizzo e coordinamento, dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale;

d) identificazione, d'intesa con la direzione per la protezione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;

e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento e allo studio degli elementi dell'ambiente fisico delle condizioni generali di rischio; valutazioni degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

f) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale;

g) coordinamento dei sistemi cartografici;

h) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da parte delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge.

 

Art. 7

Direzione generale per i servizi interni del Ministero.

1. La direzione per i servizi interni cura gli affari generali della medesima e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per le altre direzioni, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso le stesse. In particolare, svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero:

a) assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento economico del personale;

b) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

c) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;

d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro;

f) gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;

g) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;

h) cerimoniale e onorificenze;

i) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

l) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l'informatica per la pubblica amministrazione;

m) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

 

Art. 8

Organismi di supporto tecnico-scientifico.

1. Nell'àmbito del Ministero operano, oltre gli organismi espressamente elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002, attuativo dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

a) l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

b) l'Ufficio del responsabile della mobilità aziendale previsto dal D.M. 27 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179;

c) la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

d) il Comitato di esperti di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale, in particolare:

a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;

b) del Corpo forestale dello Stato;

c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto;

d) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonché dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri competenti.

 

Art. 9

Dotazione organica.

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A.

2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B.

3. A seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali generali, ferma restando l'invarianza della spesa, la dotazione organica dei posti di funzioni dirigenziali non generali è incrementata di n. 6 posti, da individuarsi anche nell'àmbito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

 

Art. 10

Verifica dell'organizzazione del Ministero.

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 11

Norme finali e abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta aggravi di spesa.

 

Tabella A (2)

(art. 9, comma 1)

 

 

Posti di funzione dirigenziale

 

Posti di funzione dirigenziale di livello generale           8

Posti di funzione dirigenziale di livello non generale     62

--------------------------------------------------------------------------------

(2)  Per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui alla presente tabella vedi il D.P.C.M. 14 ottobre 2005.

Tabella B (3)

(art. 9, comma 2)

 

Tabella della dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale

 

Area A                     52

B1                           73

B2                           161

B3                           152

                                ---------

Totale area B           386

 

C1                           232

C2                           171

C3                           87

                                ---------

Totale area C           490

                                 --------

Totale                      928

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui alla presente tabella vedi il D.P.C.M. 14 ottobre 2005.

 


D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108
Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2004, n. 100.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 23 e 27;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti, le procedure e le modalità per l'inquadramento in ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia iscritti nel ruolo unico della dirigenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Considerato che la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha formulato osservazioni in ordine all'articolo 6 del provvedimento;

Ritenuto di accogliere le citate osservazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente regolamento:

 

1. Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato.

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: «amministrazione», è istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.

2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.

3. Nell'àmbito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di seconda fascia.

5. Le amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti, secondo le modalità di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.

6. Il ruolo dei dirigenti è adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il medesimo provvedimento è adottato dall'organo di vertice nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti.

7. Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2).

 

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(2)  Con D.P.C.M. 26 luglio 2004 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2004, n. 286) è stato adottato il ruolo dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 26 luglio 2004 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2004, n. 286) è stato adottato il ruolo dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 26 luglio 2004 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2004, n. 286) è stato adottato il ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.S. 31 maggio 2005, n. 52 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 2 agosto 2005, n. 178) è stato adottato il ruolo del personale dirigenziale della giustizia amministrativa. Con Comunicato 24 aprile 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2006, n. 95) è stato dato avviso della pubblicazione del ruolo dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sul sito internet dello stesso ministero. Con Comunicato 14 giugno 2006 (Gazz. Uff. 14 giugno 2006, n. 136) è stato dato avviso della pubblicazione del ruolo dei dirigenti del Ministero dei beni e delle attività culturali sul sito internet del medesimo ministero. Con Comunicato 28 settembre 2006 (Gazz. Uff. 28 settembre 2006, n. 226) è stato dato avviso dell'emissione di un decreto interministeriale concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze consultabile sul sito internet www.tesoro.it. Con Comunicato 12 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2007, n. 35) è stato dato avviso della pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del provvedimento istitutivo del ruolo dei dirigenti del Ministero, sezione A - Ruolo ordinario e sezione B - Ruolo ispettorato centrale repressione frodi. Con Comunicato 19 giugno 2007 (Gazz. Uff. 19 giugno 2007, n. 140) è stato reso noto che in data 31 maggio 2007 è stato emesso il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate concernente il ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e che il predetto ruolo è consultabile nel sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it). Con Comunicato 26 giugno 2007 (Gazz. Uff. 26 giugno 2007, n. 146) è stato dato avviso della pubblicazione del ruolo dei dirigenti dell'Agenzia del territorio sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaterritorio.it).

 

 

2. Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti.

1. Il ruolo dei dirigenti è tenuto a cura di ogni amministrazione secondo princìpi di trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli fini della predisposizione e della tenuta dei ruoli i dirigenti sono inquadrati e ordinati secondo il criterio dell'anzianità maturata nella fascia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343. L'anzianità è determinata dalla decorrenza giuridica della nomina rispettivamente nella prima e nella seconda fascia. In caso di pari anzianità nella prima fascia, la posizione è determinata in base all'anzianità maturata nella seconda fascia. In caso di parità, dalla data di accesso nella pubblica amministrazione ed in caso di ulteriore parità dalla maggiore età.

3. Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, ove necessario;

c) data di primo inquadramento nell'amministrazione;

d) incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per ogni incarico devono essere indicati la decorrenza e il termine di scadenza.

4. I dati riguardanti i dirigenti inquadrati nei ruoli sono trasmessi dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede all'inserimento e all'aggiornamento della banca dati prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ne assicura la consultabilità via Internet, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

3. Modalità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti.

1. I dirigenti reclutati attraverso le procedure di accesso previste dall'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo rispettivamente dell'amministrazione di reclutamento, nel caso di concorso pubblico per esami, e dell'amministrazione di assegnazione, nel caso di corso-concorso selettivo di formazione.

2. I dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transitano nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi, anche per periodi non continuativi, presso le amministrazioni di cui alla allegata tabella A, senza che siano incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

 

4. Inquadramento dei dirigenti del soppresso ruolo unico nella fase di prima attuazione.

1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento la data di inquadramento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è quella di entrata in vigore del presente regolamento; l'inquadramento è disposto anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del dirigente.

2. I dirigenti di prima e seconda fascia sono inquadrati nelle rispettive fasce del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso cui sono titolari di un incarico dirigenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

3. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano collocati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche se utilizzati con incarichi temporanei, sono inquadrati nella corrispondente fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione che ne ha disposto il collocamento a disposizione.

4. I dirigenti di seconda fascia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono incaricati di funzione dirigenziale di livello generale sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico, con annotazione del relativo incarico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 5.

5. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento incaricati di funzione dirigenziale negli uffici di diretta collaborazione degli organi di Governo sono inquadrati nel ruolo della amministrazione dello Stato presso la quale hanno conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale oppure, a scelta, nel ruolo dell'amministrazione di cui fa parte l'ufficio di diretta collaborazione ove prestano servizio.

6. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento prestano servizio in amministrazioni non comprese nell'elenco di cui alla allegata tabella A, in quanto collocati in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altre analoghe posizioni, sono inquadrati nel ruolo dell'amministrazione presso la quale prestavano servizio anteriormente all'adozione del relativo provvedimento di mobilità.

7. I posti dirigenziali vacanti, fatte salve le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, sono coperti mediante procedure concorsuali solo successivamente al completo riassorbimento dei dirigenti collocati in soprannumero.

 

5. Esercizio del diritto di opzione.

1. Il dirigente può esercitare il diritto di opzione per l'inserimento nel ruolo dell'amministrazione, tra quelle comprese nella allegata tabella A, presso la quale, tramite procedura concorsuale, ha conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale.

2. I dirigenti reclutati attraverso le procedure concorsuali bandite, per conto delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono esercitare il diritto di opzione esclusivamente per l'amministrazione di prima assegnazione.

3. L'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente inserimento nel ruolo della relativa amministrazione non produce effetti sull'incarico in corso. Le amministrazioni, nel cui ruolo il dirigente è inquadrato a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, adottano i provvedimenti necessari per il proseguimento dell'incarico.

4. La domanda irrevocabile di opzione è presentata all'amministrazione di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, da parte dell'amministrazione destinataria della domanda, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 1, comma 7.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministrazione destinataria della domanda provvede, entro trenta giorni e con le modalità di cui all'articolo 2, all'inquadramento in ruolo del dirigente che ha esercitato il diritto di opzione, anche in soprannumero, con riassorbimento della posizione in relazione alle vacanze dei relativi posti.

6. Restano ferme le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.

 

6. Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali.

1. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, ovvero, ove richiesti, presso altre amministrazioni, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione.

2. Gli incarichi possono riguardare la realizzazione di progetti, programmi ed obiettivi coerenti con gli atti di indirizzo dell'organo di vertice dell'amministrazione.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.

 

Tabella A

 

(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ministero degli affari esteri.

Ministero dell'interno.

Ministero della giustizia.

Ministero della difesa.

Ministero dell'economia e delle finanze.

Ministero delle attività produttive.

Ministero delle comunicazioni.

Ministero delle politiche agricole e forestali.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ministero della salute.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ministero per i beni e le attività culturali.

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Avvocatura generale dello Stato.

Consiglio di Stato.

Corte dei conti.


D.P.C.M. 14 ottobre 2005
Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2005, n. 284.

 

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Viste la legge 8 ottobre 1997, n. 344 e la legge 23 marzo 2001, n. 93, recanti disposizioni per lo sviluppo in campo ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, con il quale, tra l'altro, sono stati da ultimo rideterminati i posti di funzione dirigenziale, nonché le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per un totale complessivo di n. 998 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con note n. 3702/A02 del 20 aprile 2005 e n. 3892/A02 del 27 aprile 2005, come modificate ed integrate con nota n. 4725/A06 del 24 maggio 2005, unitamente alla relazione tecnica allegata, con le quali è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Atteso che, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la dotazione organica del personale vigente alla data del 1° gennaio 2005, è costituita dai contingenti delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche individuati nelle tabelle A e B allegate al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 17 giugno 2003;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione, come prospettata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con la conseguente diminuzione di 53 unità rispetto alla consistenza organica già definita complessivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in esecuzione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le Organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con foglio n. ACG/195/FP/5488 del 15 luglio 2005, in ordine alla proposta formulata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con le sopra citate note, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

 

Decreta:

 

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Tabella A

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Dotazione organica personale

 

 

 

Qualifiche dirigenziali

Dotazione

Aree funzionali - Posizioni economiche

organica

 

 

 

 

 

 

Dirigenti amministrativi

 

Dirigente 1° fascia

8

 

Dirigente 2° fascia

60

 

 

Totale

68

 

 

Area funzionale C - Posizione economica C 3

Totale

88

 

 

Area funzionale C - Posizione economica C 2

Totale

164

 

 

Area funzionale C - Posizione economica C 1

Totale

188

 

 

Area funzionale B - Posizione economica B 3

Totale

157

 

 

Area funzionale B - Posizione economica B 2

Totale

156

 

 

Area funzionale B - Posizione economica B 1

Totale

74

 

 

Area funzionale A - Posizione economica A 1

Totale

50

 

 

 

Totale complessivo

945

 

 


D.L. 18 maggio 2006, n. 181
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

1.  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero della pubblica istruzione;

16) Ministero dell'università e della ricerca;

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale.» (3).

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (4).

2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» (5).

2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» (6).

2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (7).

2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato (8).

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (9).

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse (10).

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù (11).

7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (12).

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (13).

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale (14).

9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (15).

9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007 (16) (17).

9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse (18).

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente (19).

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008 (20).

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis (21).

11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali» (22).

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonchè a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis (23).

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (24).

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7 (25).

17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali (26);

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonchè sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, dì interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (27).

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa (28).

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) turismo» (29).

19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (30).

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 (31).

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali (32);

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (33).

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (34).

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (35).

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma (36).

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater (37).

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni dì personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» (38).

24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006 (39).

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste (40).

24-quinquies. ll Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero (41).

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi (42).

24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (43).

24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero» (44).

24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonchè di consigliere regionale» sono soppresse (45).

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (46).

25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministerì e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (47).

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati (48).

25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (49).

25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad curo 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (50).

25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (51).

 

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(4) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(5) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(6) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(7) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(8) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(13) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(16) Per la proroga del termine vedi il comma 5-quater dell'art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dai comma 1076 e 1078, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 1076.

(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 luglio 2006, il D.P.C.M. 12 gennaio 2007, il D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e il D.P.C.M. 30 marzo 2007.

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 2, D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e l'art. 2, D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, l'art. 2, D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(22) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(26) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.

(27) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(28) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(29) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(30) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(31) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(32) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.

(33) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(34) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato prima dal comma 156 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.

(35) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(36) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(37) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(38) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(39) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(42) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(43) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(44) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(46) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(50) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(51) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

2.  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


D.L. 4 luglio 2006 n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (art. 29)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153. 

(omissis)

29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi.

1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso (70);

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (71) ;

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso (72).

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007 (73).

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo (74) (75).

 

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(70)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(71)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(72) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(73) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, poi modificato dal comma 177 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

(74) Comma così modificato dal comma 421 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(75) Vedi, anche, il comma 22-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi:

- per gli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70 e il D.P.C.M. 4 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72;

- per gli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, il D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75 e il D.P.C.M. 23 aprile 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78;

- per gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84;

- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85;

- per gli organismi operanti presso il Ministero della salute, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86;

- per gli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88;

- per gli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89;

- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90;

- per gli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91;

- per gli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 92;

- per gli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93;

- per gli organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 95;

- per gli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96;

- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97;

- per il Comitato di garanti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 99;

- per la Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101;

- per la Commissione per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102;

- per l’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103;

- per gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 104;

- per gli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107;

- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114;

- per la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115;

- per gli organismi operanti presso il Ministero della difesa, il D.P.C.M. 4 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il D.P.C.M. 4 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - e presso il Dipartimento per gli affari regionali, il D.P.C.M. 4 maggio 2007;

- per il Comitato interministeriale per i diritti umani operante presso il Ministero degli affari esteri, il D.P.C.M. 11 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministero della giustizia, il D.P.C.M. 11 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il D.P.C.M. 11 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministero del commercio internazionale, il D.P.C.M. 11 maggio 2007.


L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 commi 404-416)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

Articolo 1

(omissis)

Commi:

404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime (43).

 

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(43) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione (44).

 

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(44) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione (45).

 

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(45) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini (46).

 

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(46) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (47).

 

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(47) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica (48).

 

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(48) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto (49).

 

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(49) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto (50).

 

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(50) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 (51).

 

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(51) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408 (52).

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(52) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale (53).

 

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(53) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni (54).

 

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(54) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009 (55).

 

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(55) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

 


D.P.C.M. 13 aprile 2007
Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, commi da 404 a 416;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Sentiti i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

 

Emana

il seguente decreto:

 

Premessa.

La legge finanziaria per l'anno 2007, all'art. 1, commi da 404 a 415, prevede l'adozione di un articolato piano di riorganizzazione finalizzato a «razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri».

Il successivo comma 416 prevede che dall'attuazione dei predetti commi, nonchè dei commi da 425 a 429, concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, conseguano «risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.».

Le presenti linee guida, previste dal comma 412, mirano a:

rendere chiari gli obiettivi dell'intervento, distinguendo tra obiettivi specifici, definiti in via quantitativa e obiettivi strumentali o tendenziali;

fornire indicazioni operative sui due strumenti previsti dalla legge per il conseguimento dei predetti obiettivi (ovvero i regolamenti di riorganizzazione, con relativi allegati, e i piani di riallocazione);

effettuare una ricognizione degli strumenti di verifica e monitoraggio;

definire un quadro delle scadenze temporali e delle misure correlate alla mancata attuazione delle disposizioni;

identificare l'ambito di applicazione dell'operazione.

I - Obiettivi.

Appare opportuno distinguere tra obiettivi che la legge quantifica in modo espresso, il cui raggiungimento è quindi un fine necessario della riorganizzazione, e obiettivi altrettanto necessari, ma non quantificati, che costituiscono principi e criteri cui ispirare la riorganizzazione.

1. Obiettivi specifici, definiti in via quantitativa.

a) il risparmio di spesa definito dal comma 416;

b) la riduzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 404, lettera a);

c) la riallocazione del personale con funzioni di supporto, in modo tale che lo stesso non ecceda il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione (comma 404, lettera f)).

a) risparmio di spesa (comma 416).

Le somme indicate (non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009) comprendono, complessivamente, sia quelle derivanti «dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415» sia quelle derivanti dall'attuazione dei commi «da 425 a 429», e non sono specificate le modalità di imputazione a ciascuna amministrazione.

Ciascun Ministero dovrà pertanto conseguire, rispetto al risparmio di spesa complessivamente stabilito dal comma 416, una riduzione, in misura proporzionale, delle previsioni iniziali di spesa concernenti il funzionamento e l'assetto organizzativo e non anche le politiche di pertinenza.

b) riduzione degli uffici dirigenziali (comma 404, lettera a)).

La riduzione è stabilita in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale generale e al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, in relazione a quelli precedentemente definiti dai rispettivi atti organizzativi.

Nel caso il risultato comportasse frazioni decimali, il numero di uffici dirigenziali da ridurre va computato in difetto o in eccesso a seconda che la predetta frazione decimale da arrotondare sia più vicina all'unità superiore o inferiore (ad esempio: per 12 uffici dirigenziali generali ne va soppresso uno; per 19 uffici ne vanno soppressi due; per 28 uffici di seconda fascia ne va soppresso uno, per 31 uffici ne vanno soppressi due). Saranno valutati, comunque, dagli organi preposti alla verifica ed al controllo sull'attuazione della disposizione in esame, eventuali casi limite di arrotondamento di frazioni decimali che dovessero compromettere la gestione delle strutture ministeriali.

Nel rispetto di tale obbligo e tenendo conto delle cessazioni stimate, va comunque garantito che, nel quinquennio 2007-2011, il 10 per cento dei nuovi dirigenti sia assunto ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Considerato che la riduzione delle strutture dirigenziali, generali e non, comporterà necessariamente una rivisitazione del numero degli incarichi attribuiti, si dovrà tenere conto della necessità di rispettare le garanzie contrattuali dei dirigenti. Si rammenta, ai fini della programmazione degli incarichi dirigenziali, quanto disposto dall'art. 1, commi 10-bis e 10-ter del decreto-legge n. 181 del 2006, come convertito dalla legge n. 233 del 2006. Esso consente il mantenimento della scadenza prevista per i contratti dirigenziali già in essere, anche in deroga ai contingenti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e consente alle amministrazioni, nei limiti della deroga citata, di conferire, relativamente ai predetti contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, nuovi incarichi dirigenziali di durata non superiore al 30 giugno 2008. Le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quelli mantenuti in fase di trasferimento, fino alla scadenza dei relativi termini.

c) riallocazione del personale con funzioni di supporto (comma 404, lettera f)).

La legge ricomprende tra tali funzioni quelle di «gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità».

Tenendo conto della differente accezione delle «funzioni di supporto» nelle singole amministrazioni, si allega un quadro sinottico (allegato 1) delle linee di attività utilizzate dalle amministrazioni dello Stato per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze per la relazione allegata al conto annuale riferibili alla nozione di «supporto». L'Unità per la riorganizzazione vigilerà sull'uniforme applicazione della norma.

L'intervento di razionalizzazione degli uffici di supporto dovrà essere modulato in concreto, avendo cura di non incidere sul livello qualitativo dei servizi resi nei confronti delle altre strutture e tenendo conto, in ogni caso, dello specifico fabbisogno di queste ultime.

Peraltro, appare opportuno sottolineare che la riduzione del personale addetto ai sistemi informativi deve leggersi in coerenza con la finalità di modulare diversamente l'utilizzo di risorse umane impiegate in funzioni di supporto. Conseguentemente, in linea con le politiche finora perseguite dal legislatore nessuna riduzione sarà operata sulle strutture che svolgono direttamente, tramite procedure informatizzate, compiti operativi per l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione.

Per personale utilizzato in funzioni di supporto si intende quello a tempo indeterminato, anche in posizione di comando. Non si fa riferimento, invece, a personale a tempo determinato o utilizzato a collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) oppure attraverso agenzie di somministrazione.

2. Obiettivi generali, non definiti in via quantitativa.

La legge finanziaria individua, al comma 404, alle lettere b), c), d), e), g), ulteriori e importanti obiettivi di razionalizzazione, non quantificati dalla legge ma vincolanti come criteri direttivi della riorganizzazione. Il loro perseguimento potrà inoltre concorrere, in diversa misura, alla realizzazione degli obiettivi quantificati di cui al punto precedente.

a) gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica (comma 404, lettera b)).

Le amministrazioni che, in attuazione della legge n. 59 del 1997, hanno provveduto a ridurre ed a snellire le proprie strutture di back office, adotteranno gli ulteriori interventi riorganizzativi previsti dalla legge finanziaria 2007, mantenendo appositi nuclei organizzativi di supporto, oltre a quelli previsti a livello di organizzazione generale, solo in ragione della complessità e della eterogeneità oggettiva delle funzioni istituzionali, anche ai fini del necessario raccordo con la propria rete periferica, ove esistente, tenendo conto della diffusione sul territorio della medesima e della rilevanza strategica dei compiti assegnati agli uffici periferici.

b) rideterminazione delle strutture periferiche (comma 404, lettera c)).

Per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni sul territorio, la previsione individua due modelli alternativi per il riassetto, finalizzati alla riduzione delle strutture, ovvero:

la costituzione di uffici regionali, ove possibile;

la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

Ferma restando la generale direttiva della necessità di interconnessione dei sistemi informativi delle amministrazioni statali presenti sul territorio, la scelta tra le due prospettate soluzioni deve avvenire, per ciascun Ministero, avendo come dato di partenza la garanzia della qualità dei servizi assicurati all'utenza, individuando le specifiche esigenze di prossimità e deconcentramento nella prestazione dei servizi stessi (densità demografica, conformazione geografica del territorio, con particolare riferimento alla distanza tra le sedi interessate dalla riorganizzazione, ai relativi tempi di percorrenza, in relazione alla efficienza e alla frequenza dei mezzi di collegamento). Devono al contempo essere analizzate le opportunità di razionalizzazione e integrazione delle attività di autoamministrazione, aspetto che va considerato avendo riguardo alla possibile riduzione del numero degli uffici addetti ad attività strumentali. A tal fine vanno individuate le opzioni che consentano la più proficua interazione tra le singole amministrazioni, nella prospettiva dell'istituzione di servizi comuni e/o di centri interservizi. La scala su cui operare il riassetto deve poi essere coerente con la prospettiva della progressiva attuazione del trasferimento di funzioni statali verso Regioni ed enti locali (art. 118 Cost.) e con la necessità di riaggregazione delle residue funzioni mantenute in capo allo Stato sul territorio, secondo modalità che consentano di sviluppare le possibilità di interfacciare l'attività delle diverse componenti del sistema amministrativo operanti in ambito locale, rafforzando le capacità di raccordo con le autonomie territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione.

c) riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (comma 404, lettera d)).

La riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo dovrà essere realizzata eliminando duplicazioni di funzioni e aumentando la funzionalità di tali strutture in coerenza con i piani ed i programmi di attività delle singole amministrazioni.

d) riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione (comma 404, lettera e)).

In attuazione di quanto disposto dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si è realizzato un processo di riordino e soppressione di commissioni ed organismi vari, tuttavia ulteriori soppressioni potranno rivelarsi utili al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza e del previsto risparmio di spesa.

e) ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura (comma 404, lettera g)).

È previsto l'avvio di un processo di ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura diplomatica, anche con riguardo all'unificazione dei servizi contabili della rete diplomatica con sede nella medesima città estera.

3. Gli obiettivi generali di maggiore efficienza, efficacia, flessibilità ed economicità dell'azione amministrativa e l'applicazione dei principi di riforma della pubblica amministrazione.

Non si può non considerare il complesso processo di riorganizzazione in corso come un'occasione importante per accrescere, anche al di là degli specifici obiettivi indicati, l'efficienza delle amministrazioni mediante l'adozione di misure improntate ai criteri di funzionalità, flessibilità e collegamento dell'attività degli uffici in attuazione dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quadro di un corretto sistema di relazioni sindacali.

Occorre, inoltre, tener conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento ai criteri ivi indicati, nonchè dall'art. 6 del medesimo decreto, ai sensi del quale l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonchè la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità statuite all'art. 1 del decreto citato, previa verifica degli effettivi fabbisogni e che, le dotazioni organiche già approvate possono essere variate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Nella definizione degli interventi di riorganizzazione previsti dalla legge finanziaria 2007, occorrerà operare in raccordo con le previsioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, garantendo, altresì, la contestuale attuazione del comma 23 del medesimo art. 1 del predetto decreto.

Nell'ambito del processo di riordino, l'effettivo fabbisogno andrà individuato in relazione al contesto attuale delle competenze istituzionali dei Ministeri derivanti dai trasferimenti di funzioni alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge n. 59 del 1997 e della riforma del titolo V della Costituzione nonchè dai processi di riordino e di esternalizzazione che hanno investito la pubblica amministrazione. Occorrerà anche tener conto del memorandum firmato dal Governo con le parti sociali il 18 gennaio 2007.

Sempre ai fini di una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa, i regolamenti di riorganizzazione potranno tenere in considerazione specifici criteri dettati dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, purchè riconducibili all'ambito degli interventi di delegificazione autorizzati dalla legge finanziaria o qualora si intervenga su disposizioni di natura regolamentare.

In particolare, potranno essere presi in considerazione alcuni criteri del citato art. 20, quali:

a) l'accorpamento delle funzioni per settori omogenei, la soppressione degli organi che risultino superflui, la costituzione di centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare le competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura (comma 4, lettera a));

b) l'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (comma 4, lettera f));

c) l'avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (comma 4, lettera f-quinquies));

d) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, nonchè la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi (comma 8, lettera a)).

II - Regolamenti di riorganizzazione.

1. Gli schemi di regolamento.

I regolamenti da adottarsi ai sensi del comma 404 individuano le previste riduzioni degli uffici dirigenziali, generali e non generali, e possono rinviare, per la sola definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali, fermo restando l'indicazione del loro numero massimo, a successivi decreti ministeriali non regolamentari, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, da adottarsi tempestivamente e, comunque, entro due mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, per assicurare il rispetto di quanto disposto dal comma 405, che prevede che la completa attuazione dei processi di riorganizzazione avvenga entro diciotto mesi dalla emanazione dei regolamenti.

La riduzione del personale in forza agli uffici di supporto dovrà essere evidenziata in un'apposita tabella, contenuta nella relazione tecnica e nel piano operativo di cui alle lettere a) e b) del comma 407, recante l'illustrazione, in maniera analitica, dei nuovi contingenti di personale adibiti a tali funzioni, per ogni singola struttura che assolve a tali compiti.

Con l'operazione di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi dei Ministeri ed in coerenza con la conseguente riorganizzazione, in diminuzione, delle strutture ministeriali, va effettuata una rideterminazione delle dotazioni organiche degli stessi, che ridisegni i fabbisogni di personale coerentemente con il riordino attuato con i nuovi schemi regolamentari.

In sostanza, la riorganizzazione delle strutture ministeriali, che terrà conto, altresì, dei piani di riallocazione del personale adibito ad attività di supporto, ai sensi del comma 408, dovrà risultare anche dalle necessarie variazioni apportate alla dotazione organica, che sarà pertanto adeguata al nuovo assetto organizzativo ed al conseguente fabbisogno di personale, come indicato al comma 1, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I Ministeri, quindi, devono rideterminare le proprie dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali. Conseguentemente, le Amministrazioni adegueranno, altresì, le proprie programmazioni triennali dei fabbisogni di personale.

Al riguardo, si rammenta che la disciplina delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, deve rappresentare per l'amministrazione non un mero atto formale ma un atto di programmazione e pianificazione che concorre alla definizione di un sistema complessivamente efficace ed efficiente di gestione delle risorse. In altri termini, la rideterminazione della dotazione organica deve, quindi, derivare dall'analisi dei compiti istituzionali e tener conto delle fondamentali competenze e funzioni che individuano le missioni dell'amministrazione.

Le amministrazioni, in attuazione di quanto disposto dal comma 406, dovranno procedere, nell'ambito dei regolamenti di organizzazione ad una puntuale ricognizione delle disposizioni normative abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta.

Sui provvedimenti attuativi del processo di riorganizzazione dovranno essere sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi di quanto disposto dal comma 579.

Si rileva, inoltre, la necessità che per le amministrazioni articolate in più dipartimenti sia predisposto un unico provvedimento, anche se le relative funzioni siano attualmente disciplinate con distinti regolamenti.

2. Gli allegati agli schemi di regolamento.

Le riduzioni di spesa conseguenti agli specifici interventi predisposti nonchè gli obiettivi di risparmio e le azioni previsti in attuazione dei commi da 404 a 416, e da 425 a 429, dovranno risultare dalla relazione tecnica e da un piano operativo asseverati dagli Uffici centrali di bilancio, entrambi da predisporre a corredo dello schema di regolamento, a cura delle amministrazioni interessate.

In particolare:

a) la «relazione tecnica» (comma 407, lettera a)), dovrà specificare analiticamente, per ciascuna delle misure indicate dalla lettera a) alla lettera g) del citato comma 404, nonchè per ogni intervento previsto nei commi da 425 a 429, l'ammontare della riduzione di spesa derivante per il 2007, il 2008 e per gli anni successivi dall'attuazione della misura, con riferimento al livello di spesa sostenuta a legislazione vigente per l'aggregato di riferimento.

Inoltre, considerata l'ampiezza e la complessità del processo di riorganizzazione, sarà necessario che la relazione tecnica si concluda con un prospetto riassuntivo contenente:

la sintesi quantitativa dei risparmi di spesa per ciascuno dei suddetti interventi indicata distintamente per gli anni 2007, 2008 e per ciascuno degli anni successivi, a partire dai corrispondenti livelli di spesa sostenuti a legislazione vigente;

l'indicazione della relativa voce di spesa a regime risultante dall'applicazione delle misure medesime.

In particolare, allo scopo di pervenire alla corretta quantificazione dei risparmi di cui alla lettera a) del comma 404, le amministrazioni interessate prenderanno in considerazione, quale base di applicazione delle percentuali di riduzione, i posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale, previsti nell'ambito dell'assetto organizzativo vigente. A tal fine, la determinazione della riduzione della spesa relativa al posto di funzione interessato dalla misura dovrà avvenire considerando tutte le voci del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato e, qualora si intervenga su posti di struttura, si dovrà tenere conto anche dei risparmi relativi alle spese di funzionamento.

b) Il «piano operativo» (comma 407, lettera b)), da predisporre a corredo dello schema di regolamento, dovrà indicare analiticamente gli obiettivi da raggiungere, funzionali alla realizzazione del processo di riorganizzazione; tali obiettivi dovranno riguardare sia il profilo finanziario sia i cambiamenti organizzativi.

Nell'ambito del piano operativo andranno definite anche le azioni da porre in essere, con l'indicazione dei relativi tempi e termini di attuazione.

In ogni caso si rammenta che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano operativo asseverato, rileva ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale, come previsto dal comma 414. Ciò non solo rispetto agli obiettivi previsti dalle direttive generali, ma anche rispetto alle valutazioni delle competenze organizzative.

Inoltre, le proposte di dotazioni organiche allegate agli schemi di regolamento predisposti dai Ministeri, devono essere accompagnate da specifiche relazioni tecniche attestanti l'effettivo fabbisogno di risorse umane necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali dei Ministeri stessi. Al riguardo, si rimanda alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica di cui alla nota n. 2125-15 dell'11 aprile 2003 (www.funzionepubblica.gov.it/docs pdf/ART 34.pdf), alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 177-15 dell'11 aprile 2005 (www.funzionepubblica.it/attività prodotti/servizi circolari direttive.htm), nonchè alla circolare n. 1 del 4 marzo 2004 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2004, n. 93.

III - Piani di riallocazione.

Il comma 408, prevede che, in coerenza con la rideterminazione delle strutture di supporto di cui al comma 404, lettera f) si provveda anche contestualmente alla predisposizione dei relativi regolamenti, alla definizione di piani di riallocazione del personale in servizio, ferme restando le specifiche modalità procedurali. I piani saranno predisposti in conformità all'allegato modello (allegato 2), sempre con riferimento alle attività indicate nel quadro sinottico di cui all'allegato 1. Ai fini della valutazione dei predetti piani costituiranno punto di riferimento, con gli opportuni aggiornamenti ed adattamenti, le informazioni inviate al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della rilevazione «relazione allegata al conto annuale».

Per l'attivazione dei predetti piani le amministrazioni dovranno preventivamente consultare le organizzazioni sindacali.

Fino a quando non siano attivati, i piani, le amministrazioni non potranno procedere a nuove assunzioni, anche a tempo determinato.

La riallocazione del personale potrà essere realizzata attraverso meccanismi di mobilità interna e, ove necessario, ricorrendo alla mobilità esterna nell'ambito delle procedure esistenti e ricorrendone i presupposti.

Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 404, lettera f) e 408, la legge finanziaria ha altresì previsto, al comma 413, che nell'ambito delle direttive generali annuali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione, siano inseriti specifici piani e progetti relativi ai processi di riorganizzazione e di riallocazione del personale addetto alle predette funzioni di supporto.

La riallocazione del personale di cui al comma 408 (che si applica a tutte le amministrazioni statali e non solo ai Ministeri, nonchè alle Forze armate, ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), in esito alla quale non oltre il 15 per cento del personale in servizio sarà utilizzato nelle relative funzioni di supporto, sarà perseguita dalle amministrazioni statali diverse dai Ministeri con gli strumenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per i Ministeri, la variazione dovrà essere analitica per ogni struttura e dovrà tener conto del piano di riallocazione del personale.

Il Ministero dell'interno, nell'attuazione di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 408 in relazione ai Corpi di polizia, terrà conto di quanto previsto nei commi da 430 a 434 e di quanto già realizzato per la piena funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

IV - Monitoraggio e verifiche.

Nell'ambito del sistema di riorganizzazione delineato, la legge finanziaria 2007 prevede un articolato sistema di monitoraggio e verifiche.

a) monitoraggio generale: è svolto dall'Unità per la riorganizzazione», che opera come centro di monitoraggio per la verifica dell'attuazione della riorganizzazione, che si avvarrà delle strutture già esistenti presso le amministrazioni che la compongono, individuate dall'unità medesima (comma 415);

b) verifiche semestrali: ai sensi del comma 409, i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dovranno effettuare verifiche semestrali sullo stato di attuazione della riorganizzazione, che dovrà realizzarsi, ai sensi del comma 405, entro 18 mesi dall'emanazione dei regolamenti. Le verifiche saranno effettuate anche sulla base del monitoraggio realizzato dall'Unità per la riorganizzazione. I predetti Ministri trasmetteranno una relazione alle Camere sull'esito delle verifiche;

c) monitoraggio a regime sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 404 - 416, effettuato semestralmente dai competenti organi di controllo delle amministrazioni (comma 411).

Al fine di consentire le verifiche di cui ai commi 415 e 409, le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e all'Unità per la riorganizzazione un'apposita relazione sugli adempimenti posti in essere.

V - Scadenze temporali e conseguenze del loro mancato rispetto.

1. Scadenze temporali.

La legge finanziaria indica una sequenza di termini per l'attuazione dell'organico processo di riorganizzazione delineato, i quali appaiono finalizzati ad assicurare che il risparmio di spesa si realizzi secondo la cadenza temporale definita dal comma 416.

Con i previsti regolamenti si dovrà comunque pervenire alla completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro 18 mesi dalla data della loro emanazione (comma 405).

2. Conseguenze del loro mancato rispetto.

Il comma 410 prevede il divieto per le amministrazioni che non abbiano provveduto nei termini previsti dalla legge alla predisposizione degli schemi di regolamento, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto, per gli anni 2007-2008.

Al riguardo, si ritiene che il divieto operi fino alla presentazione degli schemi. Tuttavia, occorre rilevare che ai sensi del comma 408, le amministrazioni non potranno procedere a nuove assunzioni nelle more di approvazione dei piani di riallocazione; successivamente, le assunzioni dovranno comunque essere compatibili con gli schemi di regolamento di riorganizzazione e con i piani di riallocazione. Naturalmente, non si potrà prescindere dai contenuti del regolamento quali risultanti all'atto della sua emanazione.

VI - Ambito di applicazione.

Appare utile illustrare l'ambito di applicazione delle disposizioni oggetto delle presenti linee guida.

a) Il processo di revisione degli assetti organizzativi da realizzarsi con i regolamenti di cui al comma 404 si applica ai Ministeri;

b) il comma 408 e, per connessione, anche il comma 404, lettera f), si applicano, come si evince dalla stessa lettura del comma 408 e come già precedentemente evidenziato, a tutte le amministrazioni statali, nonchè alle Forze armate, ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che dovranno comunque assicurare la riduzione delle risorse umane impiegate in funzioni di supporto nella misura indicata al comma 404 lettera f), e predisporre i previsti piani riallocativi;

c) i commi 427 e 428 prevedono il riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e la ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali del medesimo Ministero, da attuarsi secondo le modalità, i tempi ed i criteri di cui ai commi da 404 a 416.

Si ritiene infine che gli uffici dì diretta collaborazione essendo destinatari di altre disposizioni legislative e regolamentari, data la particolare e specifica attinenza della funzione all'indirizzo politico-amministrativo e al raccordo tra politica e amministrazione, non siano interessati da tali processi. Ai fini dell'attuazione della disposizione cui alla lettera a) del comma 404, sono esclusivamente computati i posti di livello dirigenziale individuati nella dotazione organica della dirigenza come posti di funzione.

Enti pubblici non economici e agenzie.

I commi da 440 a 442 dell'articolo unico prevedono che il personale utilizzato dagli enti pubblici non economici e dalle agenzie per lo svolgimento delle funzioni di supporto non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle stesse amministrazioni. Tale obiettivo dovrà essere conseguito tramite processi di riorganizzazione che riducano l'utilizzo di tale personale fino al raggiungimento del limite fissato. Il processo di riorganizzazione, ai sensi del comma 443, dovrà essere portato a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Sono escluse le agenzie fiscali e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Le disposizioni recate dai commi da 440 a 445, dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006, non si applicano agli enti appartenenti al comparto ricerca, i quali sono destinatari di specifiche disposizioni di risparmio (commi 638 e 639) e di misure di attenzione in materia di assunzioni.

Si segnala la necessità che gli enti di piccole dimensioni, nei quali già il personale addetto alle funzioni di supporto non supera i limiti imposti dal comma 440, certifichino l'utilizzo delle risorse nelle diverse strutture nelle quali si articolano agli organi di controllo, alle amministrazioni vigilanti, al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Negli atti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse dovrà risultare la riduzione operata contestualmente sulle dotazioni organiche.

I provvedimenti in questione debbono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Gli enti e le agenzie, nell'attuazione del processo di riorganizzazione, faranno riferimento alle rispettive amministrazioni vigilanti, le quali, peraltro, dovranno acquisire, unitamente alla Corte dei conti, le risultanze del monitoraggio della riorganizzazione operato dai competenti organi di controllo e proporre il commissario straordinario in caso di mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 441.

Le linee guida contenute nel presente documento possono essere un utile riferimento per tali enti e per le amministrazioni vigilanti.

 

Allegato 1

 

Quadro sinottico delle linee di attività utilizzate dalle amministrazioni dello Stato (Ministeri) per l'invio dei dati al MEF - Dipartimento della RGS, della «Relazione allegata al conto annuale - ANNO 2005» riferibili alla nozione di «supporto» (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) - di cui all'art. 1, comma 404, lettera f) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) -

 

gestione del personale

formazione, destinata alla valorizzazione,

 

all'addestramento, allo sviluppo professionale o

 

informatico anche non direttamente attinente all'attività

 

operativa; definizione e gestione dei piani di aggiornamento;

 

programmazione, gestione dei trattamenti economici al

 

personale, siano essi fissi o accessori, anche riferiti a

 

trattamenti di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici

 

gestione degli aspetti amministrativi, giuridici ed

 

economici connessi con:

 

o

ordinamento servizi - strutture organizzative e dotazioni organiche

 

o

mobilità e distribuzione territoriale del personale

 

o

presenze e le assenze

 

o

procedimenti disciplinari

 

o

contenzioso e tentativi obbligatori di conciliazione verso il personale in servizio e/o in quiescenza

 

o

determinazione dei fabbisogni di personale, svolgimento dei concorsi e di tutte le altre forme di reclutamento del personale

 

o

predisposizione e gestione delle procedure per i passaggi interni del personale (riqualificazioni)

 

o

valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale

 

o

normativa sulla sicurezza, tutela della salute dei Lavoratori e riconoscimento dell'equo indennizzo e delle cause di servizio

 

o

organizzazione e gestione dei servizi sociali e sussidi a favore dei dipendenti

 

o

relazioni con le organizzazioni sindacali e r.s.u. del personale e contrattazione decentrata

 

o

distacchi, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo

 

o

missioni del personale interno ed esterno

 

o

benemerenze ed onorificenze

 

o

buoni pasto

 

o

trasferimenti, congedi e cessazioni del personale e relative spese

 

o

competenze degli esperti, consulenti e del personale comandato

 

o

fondo unico di amministrazione

sistemi informativi (destinati alle altre funzioni di supporto: gestione delle risorse umane servizi manutentivi e logistici affari generali servizi di provveditorato e contabilità)

programmazione, acquisizione e gestione di servizi e prodotti hardware e software, anche attraverso l'espletamento di gare

 

pianificazione e monitoraggio degli investimenti informatici e controlli di qualità

 

monitoraggio dello stato di informatizzazione e analisi dei fabbisogni informativi

 

gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi applicativi informatici/informativi e banche dati

 

attività inerenti l'analisi dei rischi e la predisposizione e gestione del piano per la sicurezza dei sistemi informatici/informativi; certificazione della sicurezza

 

gestione, manutenzione e sviluppo delle reti informatiche e dei relativi servizi

 

supporto tecnico-amministrativo ai servizi informatici

servizi manutentivi e logistici

gestione approvvigionamenti di beni e servizi

 

gestione degli aspetti amministrativi e contabili della locazione e manutenzione di beni mobili, immobili e servizi per il funzionamento degli uffici

 

procedure per i contratti di locazione delle sedi (comprese le autorizzazioni per le locazioni delle sedi territoriali)

 

attività connesse all'attuazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive integrazioni: individuazione delle priorità, programmazione degli interventi, direzione dei lavori, collaudi e monitoraggio.

 

gestione del magazzino

affari generali

gestione e coordinamento dei servizi e degli affari generali

 

servizi di informazione al pubblico

 

attività editoriali

 

campagne di informazione e promozione

 

cerimoniale e onorificenze

 

gestione degli archivi

 

servizi di cassa

 

gestione del protocollo

 

servizi di anticamera

servizi di provveditorato e contabilità

gestione delle procedure amministrative, giuridiche e contabili

 

formazione e gestione del bilancio

 

programmazione economico-finanziaria

 

predisposizione del budget

 

chiusura e rendicontazione dell'esercizio finanziano

 

contabilità economico analitica

 

gestione patrimoniale e contabile

 

gestione dei decreti e dei titoli di spesa

 

attività derivanti dagli esiti delle ispezioni e verifiche amministrativo-contabili

 

rapporti con altre strutture finalizzati alla gestione contabile

 


D.P.R. 14 maggio 2007 n. 90
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2007, n. 158, S.O. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 gennaio e del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

1. Conferma degli organismi esistenti.

1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) Comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

c) Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 7 del presente regolamento;

e) Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

g) Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Sono, altresì, confermati i seguenti organismi:

a) Consiglio nazionale ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

2. Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, è ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali».

2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i seguenti compiti:

a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilità tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di competenza del Ministero;

c) svolge le funzioni di nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144;

d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica e giuridica della Commissione;

e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o regolamenti.

3. La Commissione è composta da trentatrè membri, tra cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o più discipline attinenti l'attività della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento e di organizzazione interni della Commissione.

 

3. Segreteria tecnica per la protezione della natura.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è ridenominata: «Segreteria tecnica per la protezione della natura» e fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle aree protette terrestri, per l'adozione del programma per le aree naturali protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nonchè per il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree.

2. La Segreteria tecnica per la protezione della natura è composta da un contingente di:

a) venti unità di personale in posizione di comando proveniente da qualsiasi pubblica amministrazione ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia;

b) venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato tra biologi con specifica competenza in flora e fauna terrestre, giuristi ed esperti in discipline economiche e di gestione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

4. Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonchè fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.

3. La Segreteria tecnica è composta da venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

5. Segreteria tecnica per la qualità della vita.

1. La Segreteria tecnica per la qualità della vita, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è composta da non più di diciotto esperti, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonchè di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.

 

6. Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

1. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e ricostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, è composto da sette membri, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette membri sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge i seguenti compiti:

a) garantisce l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio idrico integrato;

b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP);

c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti;

d) definisce, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

 

7. Osservatorio nazionale sui rifiuti.

1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e ricostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, è composto da nove membri, scelti tra persone, esperti in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui:

a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di presidente;

b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

c) uno designato dal Ministro della salute;

d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonchè alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

e) verifica i costi di recupero e smaltimento;

f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;

g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute.

 

8. Segreteria tecnica per la tutela del territorio.

1. La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è composta da quindici esperti di elevata qualificazione, giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti:

a) assicurare il raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, e le Autorità di bacino distrettuali;

b) assicurare la consulenza e il supporto al Ministero nello svolgimento delle funzioni di competenza nell'ambito della conferenza istituzionale permanente delle Autorità di bacino distrettuali;

c) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero nella conferenza operativa dei servizi delle Autorità di bacino distrettuali;

d) effettuare, per quanto di competenza del Ministero, l'istruttoria tecnica e le proposte in materia di individuazione degli interventi ordinari e urgenti per la riduzione dei rischio idrogeologico;

e) assicurare il supporto per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, per quanto di competenza del Ministero;

f) fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa e contabile agli enti locali per gli interventi di difesa del suolo al fine di una loro rapida ed efficace attuazione;

g) fornire il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili relative al funzionamento delle Autorità di bacino distrettuali;

h) fornire la necessaria assistenza tecnica al Ministero per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi in materia ambientale;

i) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attività conoscitive nel settore della difesa del suolo;

l) fornire l'assistenza necessaria all'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio in materia di difesa del suolo;

m) fornire il supporto al Ministero per la predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

n) svolgere le funzioni di raccordo tra il Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'espletamento delle procedure amministrativo contabili relative ai finanziamenti.

 

9. Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da sessanta commissari, oltre il presidente e il segretario, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione è integrata da un componente designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti. A tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della Commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale.

2. La Commissione è articolata nei seguenti organi: Presidente, Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e Ufficio di segreteria.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai componenti nominati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al presidente e al segretario.

6. È posto a carico dei soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione.

7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del comma 6, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. La Commissione può operare attraverso Sottocommissioni composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalità necessarie. Per le attività già di competenza della Commissione di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è costituita una Sottocommissione i cui componenti sono individuati sentito il Ministero delle infrastrutture.

 

10. Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC.

1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione è integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti.

2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonchè approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresì il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed è disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.

 

11. Pari opportunità tra donne e uomini.

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

 

12. Durata e relazione di fine mandato.

1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

 

13. Disposizioni finanziarie.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 1, comma 2, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto.

2. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i trattamenti economici, già previsti, dalle norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente regolamento.

 

14. Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438;

d) l'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

e) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;

f) l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni;

g) l'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

h) l'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

i) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

l) gli articoli 6, 48, comma 1, lettera m), comma 3, limitatamente alle parole «ed m)», e 49 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

m) l'articolo 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 


D.L. 1 ottobre 2007 n. 159
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. (Art. 26 comma 4)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229. 

(omissis)

26. Disposizioni in materia di ambiente.

(omissis)

4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse (73).

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(73) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.


Normativa comunitaria

 


Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE
che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2007, n. L 108.

(2) Termine di recepimento: 15 maggio 2009.

(3) La presente direttiva è entrata in vigore il 15 maggio 2007.

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 17 gennaio 2007 (5),

considerando quanto segue:

(1) La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Le informazioni, comprese quelle territoriali, sono necessarie anche per la formulazione e l'attuazione di questa e di altre politiche comunitarie, che devono integrare disposizioni di protezione dell'ambiente, come sancito dall'articolo 6 del trattato. Per realizzare tale integrazione occorre istituire misure di coordinamento tra gli utilizzatori e i fornitori delle informazioni, per poter combinare le informazioni e le conoscenze disponibili in vari settori diversi.

(2) Il Sesto programma d'azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 prevede che venga data la massima attenzione alla necessità di garantire che il processo di elaborazione della politica ambientale comunitaria venga condotto in maniera integrata, tenendo conto delle diversità regionali e locali. Esistono vari problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali necessarie per conseguire gli obiettivi fissati in detto programma.

(3) I problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali sono comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni e si riscontrano a vari livelli dell'amministrazione pubblica. Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica e tra i vari settori. Occorre pertanto istituire un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità.

(4) L'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, Inspire, dovrebbe assistere la definizione delle politiche in relazione alle politiche e alle attività che possono avere un impatto diretto o indiretto sull'ambiente.

(5) Inspire dovrebbe basarsi sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create dagli Stati membri e rese compatibili grazie a norme comuni di attuazione integrate da misure comunitarie. Tali misure devono garantire che le infrastrutture per l'informazione territoriale istituite dagli Stati membri siano compatibili e utilizzabili in un contesto comunitario e transfrontaliero.

(6) Le infrastrutture per l'informazione territoriale degli Stati membri dovrebbero essere finalizzate a garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo; devono consentire di combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse all'interno della Comunità e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni; devono permettere di condividere i dati territoriali raccolti ad un determinato livello dell'amministrazione pubblica con altre amministrazioni pubbliche; devono rendere disponibili i dati territoriali a condizioni che non ne limitino indebitamente l'uso più ampio; devono infine far sì che sia possibile ricercare facilmente i dati territoriali disponibili, valutarne agevolmente l'idoneità allo scopo e ottenere informazioni sulle loro condizioni di utilizzo.

(7) Esiste una certa sovrapposizione tra le informazioni territoriali trattate dalla presente direttiva e le informazioni di cui alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale . La presente direttiva è applicabile fatta salva la direttiva 2003/4/CE.

(8) La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatta salva la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico , che presenta obiettivi complementari a quelli della presente direttiva.

(9) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'esistenza o il possesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di autorità pubbliche.

(10) L'istituzione di Inspire apporterà un notevole valore aggiunto ad altre iniziative comunitarie, che a sua volta sfrutterà, come il regolamento (CE) n. 876/2002 del consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al consiglio «Monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES): Creazione di una capacità GMES entro il 2008 (piano d'azione 2004-2008)». Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare i dati e i servizi ottenuti da Galileo e dal GMES man mano che questi sono disponibili, in particolare i dati relativi ai riferimenti spaziali e temporali forniti da Galileo.

 

(11) A livello nazionale e comunitario sono in corso molte iniziative finalizzate a raccogliere, armonizzare o organizzare la divulgazione o l'utilizzo delle informazioni territoriali. Può trattarsi di iniziative istituite dalla normativa comunitaria come la decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e il regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) , previste nell'ambito di programmi finanziati dalla Comunità (come CORINE - LAND COVER, sistema europeo d'informazione sulla politica dei trasporti) o ancora che possono derivare da iniziative adottate su scala nazionale o regionale. La presente direttiva integrerà tali iniziative fornendo un quadro che ne consentirà l'interoperabilità, ma prenderà spunto anche dalle esperienze e dalle iniziative esistenti, per evitare di ripetere attività già realizzate.

(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai dati territoriali detenuti da o per conto delle autorità pubbliche e all'utilizzo dei suddetti dati da parte delle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Ad alcune condizioni essa deve anche applicarsi ai dati territoriali detenuti da persone fisiche o giuridiche diverse dalle autorità pubbliche, a condizione che i soggetti in questione lo richiedano.

(13) La presente direttiva non dovrebbe fissare disposizioni per il rilevamento di dati nuovi né per la comunicazione di tali informazioni alla Commissione, in quanto tali aspetti sono disciplinati da altre normative in materia di ambiente.

(14) Le infrastrutture nazionali dovrebbero essere attuate in maniera graduale e pertanto è necessario accordare priorità diverse alle categorie tematiche di dati territoriali di cui alla presente direttiva. L'attuazione dovrebbe tener conto della misura in cui i dati territoriali possono essere necessari per un ampio ventaglio di applicazioni in vari settori, delle priorità d'azione previste dalle politiche comunitarie che richiedono la disponibilità di dati territoriali armonizzati e dei risultati già ottenuti con le attività di armonizzazione svolte negli Stati membri.

(15) Il tempo e le risorse dedicati a ricercare i dati territoriali esistenti o a decidere se possano essere utilizzati per una finalità particolare rappresentano un ostacolo decisivo allo sfruttamento ottimale dei dati disponibili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire descrizioni dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi disponibili sotto forma di metadati.

(16) La notevole diversità di formati e di strutture in cui vengono organizzati e resi accessibili i dati territoriali nella Comunità ostacola la possibilità di formulare, attuare, monitorare e valutare in maniera efficiente la normativa comunitaria che incide, direttamente o indirettamente, sull'ambiente; per questo è necessario disporre di misure di attuazione per agevolare l'utilizzo dei dati territoriali provenienti da fonti diverse in tutti gli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere tali da consentire l'interoperabilità dei set di dati territoriali e gli Stati membri devono garantire che i dati o le informazioni necessari per il conseguimento dell'interoperabilità siano disponibili secondo condizioni che non ne restringono l'utilizzo per il suddetto scopo. Le disposizioni di esecuzione dovrebbero essere basate, ove possibile, su standard internazionali e non dovrebbero comportare costi eccessivi per gli Stati membri.

(17) I servizi di rete sono indispensabili per condividere i dati territoriali tra i vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità. Tali servizi di rete dovrebbero consentire di ricercare, convertire, consultare e scaricare i dati territoriali e di richiamare servizi di dati territoriali e di commercio elettronico. I servizi della rete dovrebbero operare secondo specifiche e criteri minimi di prestazione approvati per garantire l'interoperabilità delle infrastrutture istituite dagli Stati membri. La rete di servizi deve comprendere anche le possibilità tecniche, per consentire alle autorità pubbliche di mettere a disposizione i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi di cui dispongono.

(18) Alcuni set di dati territoriali e di servizi ad essi relativi attinenti alle politiche comunitarie che hanno ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente sono detenuti e gestiti da terzi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto far sì che i terzi in questione possano contribuire alle infrastrutture nazionali, a condizione che il loro contributo non ostacoli la coesione e la facilità di utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi offerti dalle infrastrutture in questione.

(19) L'esperienza acquisita negli Stati membri ha dimostrato quanto sia importante, per il successo di un'infrastruttura per l'informazione territoriale, fornire gratuitamente al pubblico un numero minimo di servizi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto mettere a disposizione, a titolo gratuito, almeno i servizi di ricerca e, nel rispetto di certe specifiche condizioni, i servizi di consultazione dei set di dati territoriali.

(20) Per favorire l'integrazione delle infrastrutture nazionali nell'Inspire, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso alle proprie infrastrutture attraverso un geoportale comunitario gestito dalla Commissione e attraverso punti di accesso che gli Stati membri medesimi decidano di attivare.

(21) Per rendere disponibili le informazioni esistenti ai vari livelli dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri dovrebbero eliminare gli ostacoli pratici che le autorità pubbliche incontrano a livello nazionale, regionale o locale nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sull'ambiente.

(22) Le autorità pubbliche hanno la necessità di disporre di un accesso agevole ai pertinenti set di dati territoriali ed ai servizi ad essi relativi nell'adempimento delle proprie funzioni pubbliche. Tale accesso può essere ostacolato se dipende da negoziati individuali ad hoc tra le autorità ogni volta che l'accesso è richiesto. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per impedire tali ostacoli pratici alla condivisione di dati, ad esempio ricorrendo ad accordi preliminari tra autorità pubbliche.

(23) Quando un'autorità pubblica fornisce ad un'altra autorità pubblica nello stesso Stato membro set di dati territoriali e servizi ad essi relativi richiesti per l'adempimento di obblighi di informazione ai sensi della legislazione comunitaria in materia ambientale, lo Stato membro interessato dovrebbe essere libero di decidere che tali set di dati territoriali e servizi ad essi relativi non siano soggetti ad alcuna tariffa. I meccanismi di condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra governi e altre autorità pubbliche e persone fisiche o giuridiche che esercitano funzioni di pubblica amministrazione nel quadro del diritto nazionale dovrebbero tenere conto della necessità di tutelare la reddittività finanziaria delle autorità pubbliche, in particolare di quelle che sono tenute a raccogliere fondi. In ogni caso, i costi addebitati non dovrebbero superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, insieme ad un ragionevole ammortamento dell'investimento.

(24) La fornitura di servizi di rete dovrebbe essere effettuata in totale ottemperanza ai principi in materia di protezione dei dati personali, conformemente con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati .

(25) I regimi di condivisione dei dati territoriali tra le autorità pubbliche, a cui la direttiva impone un obbligo di condivisione, devono essere neutri rispetto a tali autorità pubbliche di uno stesso Stato membro, ma anche rispetto a tali autorità pubbliche di altri Stati membri e delle istituzioni comunitarie. Poiché le istituzioni e gli organismi comunitari spesso hanno l'esigenza di integrare e valutare le informazioni sul territorio disponibili negli Stati membri, dovrebbero poter accedere e utilizzare i dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base a condizioni armonizzate.

(26) Per incentivare i terzi a sviluppare servizi a valore aggiunto, di cui possano beneficiare sia le amministrazioni pubbliche sia il pubblico, è necessario agevolare l'accesso ai dati territoriali al di là dei confini amministrativi o nazionali.

(27) Per una realizzazione efficace delle infrastrutture per l'informazione territoriale occorre il coordinamento di tutti i soggetti interessati alla creazione delle suddette infrastrutture, sia che contribuiscano ad esse sia che le utilizzino. Adeguate strutture di coordinamento, che comprendano i diversi livelli di amministrazione e tengano conto della ripartizione delle competenze all'interno degli Stati membri dovrebbero quindi essere istituite.

(28) Per sfruttare l'esperienza effettiva e lo stato dell'arte in materia di infrastrutture dell'informazione, è opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano suffragate da norme internazionali e norme adottate dagli organismi europei di normazione secondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative.

(29) L'Agenzia europea dell'ambiente, istituita dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale , ha il compito di fornire alla Comunità informazioni obiettive, affidabili e comparabili in materia di ambiente a livello comunitario e ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare il flusso di informazioni ambientali attinenti alle politiche tra Stati membri e istituzioni comunitarie; in considerazione di ciò deve pertanto contribuire fattivamente all'attuazione della presente direttiva.

(30) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6)gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(31) Le misure necessarie per dare esecuzione alla presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(32) In particolare, la Commissione ha il potere di adeguare la descrizione delle esistenti categorie tematiche di dati di cui agli allegati I, II e III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(33) La Commissione ha inoltre il potere di adottare misure di esecuzione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, norme che disciplinano le condizioni di accesso a tali set e servizi nonché norme relative alle specifiche tecniche e agli obblighi dei servizi di rete. Tali misure di portata generale e intese a integrare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(34) I lavori preparatori in vista dell'adozione delle decisioni sull'attuazione della presente direttiva e della futura evoluzione dell'Inspire comportano un monitoraggio continuo dell'attuazione della direttiva e un'informazione periodica al riguardo.

(35) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'istituzione di Inspire, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, visti gli aspetti transnazionali che lo caratterizzano e la necessità diffusa di coordinare le condizioni di accesso, lo scambio e la condivisione delle informazioni territoriali in tutta la Comunità e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4) GU C 221 dell'8.9.2005.

(5)  Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2005 (GU C 124 E del 25.5.2006), posizione comune del Consiglio del 23 gennaio 2006 (GU C 126 E del 30.5.2006) e posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2006. Decisione del Consiglio del 29 gennaio 2007 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003.

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

1. Scopo della presente direttiva è di stabilire norme generali volte all'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (di seguito «Inspire») per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

2. Inspire si fonda sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create e gestite dagli Stati membri.

 

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2003/98/CE.

2. La presente direttiva lascia impregiudicati l'esistenza o il possesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di autorità pubbliche.

 

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «infrastruttura per l'informazione territoriale»: i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente alla presente direttiva;

2) «dati territoriali»: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;

3) «set di dati territoriali»: una collezione di dati territoriali identificabili;

4) «servizi relativi ai dati territoriali»: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi;

5) «oggetto territoriale»: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica;

6) «metadati»: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;

7) «interoperabilità»: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;

8) «geoportale Inspire»: un sito Internet, o equivalente, che fornisce l'accesso ai servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

9) «autorità pubblica»:

a) ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;

b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente; e

c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alle lettere a) o b).

Gli Stati membri possono stabilire che, ai fini della presente direttiva, la presente definizione non comprenda gli organi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative.

10) «terzi»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica.

 

Articolo 4

1. La presente direttiva si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:

a) riguardano una zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali;

b) sono disponibili in formato elettronico;

c) sono detenuti da o per conto di

i) un'autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dall'autorità in questione e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico.

ii) terzi che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 12;

d) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate negli allegati I, II o III.

2. Se molteplici copie identiche dei medesimi set di dati territoriali sono detenute da varie autorità pubbliche, o per conto delle stesse, la presente direttiva si applica solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie.

3. La presente direttiva si applica altresì ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i dati contenuti nei set di dati territoriali di cui al paragrafo 1.

4. La presente direttiva non impone la raccolta dei nuovi dati territoriali.

5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), ma per i quali terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l'autorità pubblica può intervenire in virtù della presente direttiva solo previo consenso dei terzi in questione.

6. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva si applica ai set di dati territoriali detenuti da o per conto di un'autorità pubblica operante al livello più basso dell'amministrazione all'interno di uno Stato membro soltanto se lo Stato membro ha leggi o regolamentazioni che ne prescrivano la raccolta o la divulgazione.

7. La descrizione delle esistenti categorie tematiche relative ai dati territoriali di cui agli allegati I, II e III può essere adeguata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3, per tener conto dell'evolversi delle esigenze in materia di dati territoriali a sostegno delle politiche comunitarie che hanno ripercussioni sull'ambiente.

 

CAPO II

 

METADATI

 

Articolo 5

1. Gli Stati membri garantiscono che siano creati metadati per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III e che tali metadati siano tenuti aggiornati.

2. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:

a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

b) condizioni applicabili all'accesso a e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni;

c) qualità e validità dei set di dati territoriali;

d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell'articolo 13.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i metadati siano completi e di qualità sufficiente per conseguire la finalità stabilita all'articolo 3, punto 6.

4. Le disposizioni di esecuzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, ed entro il 15 maggio 2008. Tali disposizioni tengono conto delle pertinenti norme internazionali esistenti e delle esigenze degli utilizzatori, in particolare in relazione ai metadati sulla validità.

 

Articolo 6

Gli Stati membri creano i metadati di cui all'articolo 5 in base al seguente calendario:

a) entro 2 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I e II;

b) entro 5 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell'allegato III.

 

CAPO III

 

INTEROPERABILITÀ DEI SET DI DATI TERRITORIALI E DEI SERVIZI AD ESSI RELATIVI

 

Articolo 7

1. Le disposizioni di esecuzione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Nell'elaborare le disposizioni di esecuzione si tiene conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, delle iniziative esistenti e delle norme internazionali per l'armonizzazione dei set di dati territoriali, nonché della fattibilità e di considerazioni relative a costi/benefici. Qualora organizzazioni istituite in virtù del diritto internazionale abbiano adottato norme pertinenti volte a garantire l'interoperabilità o l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, tali norme sono integrate e i mezzi tecnici esistenti sono menzionati, se opportuno, nelle disposizioni di esecuzione di cui al presente paragrafo.

2. Come base per l'elaborazione delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua analisi per garantirne la fattibilità e proporzionalità in termini di probabili costi e benefici e rende partecipe dei risultati di tali analisi il comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni necessarie al fine di effettuare tale analisi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i set di dati territoriali raccolti ex novo e rielaborati in maniera estensiva e i corrispondenti servizi relativi ai dati territoriali siano resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1 entro due anni dalla loro adozione e che gli altri set di dati territoriali e servizi ad essi relativi ancora in uso siano resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione entro sette anni dalla loro adozione. I set di dati territoriali devono essere resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d).

4. Le disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1 riguardano la definizione e la classificazione di oggetti territoriali attinenti ai set di dati territoriali connessi alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III e alle modalità di georeferenziazione dei dati territoriali in questione.

5. Ai rappresentanti degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale così come alle altre persone fisiche o giuridiche interessate ai dati territoriali in virtù della funzione che svolgono nell'infrastruttura per l'informazione territoriale, compresi gli utilizzatori, i produttori, i fornitori di servizi a valore aggiunto, o qualsiasi organismo di coordinamento è data la possibilità di partecipare alle discussioni preparatorie sul contenuto delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, prima dell'esame da parte del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

 

Articolo 8

1. Per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più categorie tematiche elencate negli allegati I o II, le disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le disposizioni di esecuzione riguardano i seguenti aspetti dei dati territoriali:

a) una struttura comune per una identificazione univoca degli oggetti territoriali, in cui si possono mappare gli identificatori dei sistemi nazionali, al fine di assicurarne l'interoperabilità;

b) la relazione tra oggetti territoriali;

c) gli attributi chiave e i corrispondenti tesauri multilingue comunemente necessari per le politiche che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente;

d) informazioni sulla dimensione temporale dei dati;

e) aggiornamenti dei dati.

3. Le disposizioni di esecuzione sono tali da garantire la coerenza tra le singole informazioni relative alla medesima località o tra le singole informazioni relative allo stesso oggetto rappresentato in scale diverse.

4. Le disposizioni di esecuzione sono tali da garantire che le informazioni ottenute da set di dati territoriali diversi siano comparabili per quanto concerne gli aspetti indicati all'articolo 7, paragrafo 4, e al paragrafo 2 del presente articolo.

 

 

 

Articolo 9

Le disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate secondo il seguente calendario:

a) entro il 15 maggio 2009 per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell'allegato I;

b) entro il 15 maggio 2012 per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati II e III.

 

Articolo 10

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni, inclusi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessari per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.

2. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi a un elemento geografico situato in una località che attraversa la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri decidono consensualmente, ove opportuno, la rappresentazione e la posizione di tali elementi comuni.

 

CAPO IV

 

SERVIZI DI RETE

 

Articolo 11

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per la prestazione dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma della presente direttiva:

a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;

b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;

c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;

d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità;

e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.

Detti servizi tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.

2. Ai fini dei servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:

a) parole chiave;

b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

c) qualità e validità dei set di dati territoriali;

d) grado di conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

e) localizzazione geografica;

f) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

g) autorità pubbliche responsabili dell'istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

3. I servizi di conversione di cui al paragrafo 1, lettera d) sono combinati con gli altri servizi indicati nel paragrafo in questione in modo tale che tutti i servizi operino in conformità delle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

 

Articolo 12

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche dispongano della possibilità tecnica per collegare i rispettivi set di dati territoriali e servizi ad essi relativi alla rete di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità.

 

Articolo 13

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da b) a e) o ai servizi di commercio elettronico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto;

b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

2. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al paragrafo 1 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura dell'accesso in questione. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dalla limitazione o dalla condizionalità dell'accesso. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 1, lettere a), d), f), g) e h), limitare l'accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente.

3. In questo quadro e ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera f) gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE.

 

Articolo 14

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ad un'autorità pubblica che fornisce un servizio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) di applicare tariffe quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei corrispondenti servizi ad essi relativi, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati.

3. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.

4. Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) o e), gli Stati membri garantiscono che siano disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.

 

Articolo 15

1. La Commissione istituisce e gestisce un geoportale Inspire a livello comunitario.

2. Gli Stati membri forniscono l'accesso ai servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, attraverso il geoportale Inspire di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono anche fornire l'accesso a detti servizi attraverso punti di accesso propri.

 

Articolo 16

Le disposizioni di esecuzione intese a modificare elementi non essenziali del presente capo, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3, definendo in particolare:

a) le specifiche tecniche per i servizi di cui agli articoli 11 e 12 e i criteri minimi di prestazione per i servizi in questione, tenuto conto delle disposizioni e delle raccomandazioni in materia di comunicazione adottate nel quadro della legislazione comunitaria sull'ambiente, degli attuali servizi di commercio elettronico e del progresso tecnologico;

b) gli obblighi di cui all'articolo 12.

 

CAPO V

 

CONDIVISIONE E RIUTILIZZO DEI DATI

 

Articolo 17

1. Ciascuno Stato membro adotta misure per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra le proprie autorità pubbliche di cui all'articolo 3, paragrafo 9, lettere a) e b). Le misure in questione consentono a tali autorità pubbliche di accedere ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi e di scambiare e utilizzare tali dati e servizi ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 precludono ogni limitazione che potrebbe determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

3. Gli Stati membri possono concedere ad autorità pubbliche che forniscono set di dati territoriali e servizi ad essi relativi di sottoporli a licenza e/o di richiederne il pagamento alle autorità pubbliche o alle istituzioni ed agli organismi della Comunità che utilizzano tali dati e servizi. Qualsiasi tariffa e licenza deve essere pienamente compatibile con lo scopo generale di facilitare la condivisione di set di dati territoriali e di servizi ad essi relativi tra le autorità pubbliche. Quando sono applicate tariffe, queste devono essere mantenute al livello minimo richiesto per garantire la necessaria qualità e fornitura dei set di dati territoriali e servizi ad essi relativi insieme ad un ragionevole ammortamento dell'investimento, rispettando, dove applicabile, le esigenze di autofinanziamento delle autorità pubbliche che forniscono i set di dati territoriali e servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e servizi ad essi relativi forniti dagli Stati membri alle istituzioni e agli organismi comunitari al fine di -adempiere agli obblighi di informazione in virtù della legislazione comunitaria in materia ambientale non sono soggetti ad alcuna tariffa.

4. I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili per le autorità pubbliche di cui all'articolo 3, paragrafo 9, lettere a) e b), degli altri Stati membri e per le istituzioni e organismi della Comunità, ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

5. I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili, su base reciproca ed equivalente, per gli organismi istituiti da accordi internazionali di cui la Comunità e gli Stati membri sono parte, ai fini dello svolgimento di funzioni che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

6. Allorché i dispositivi per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono resi disponibili conformemente ai paragrafi 4 e 5, tali dispositivi possono essere soggetti a requisiti in virtù della normativa nazionale che ne condizionino l'utilizzo.

7. In deroga al presente articolo gli Stati membri possono limitare la condivisione ove questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

8. Gli Stati membri forniscono alle istituzioni ed organismi comunitari l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi conformemente a condizioni armonizzate. Le disposizioni di esecuzione che disciplinano le suddette condizioni, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Tali disposizioni di esecuzione rispettano pienamente i principi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

 

CAPO VI

MISURE DI COORDINAMENTO E MISURE COMPLEMENTARI

Articolo 18

Gli Stati membri assicurano che siano designati strutture e meccanismi adeguati che coordinino i contributi di tutti i soggetti interessati alle infrastrutture per l'informazione territoriale degli Stati membri, ai vari livelli di amministrazione.

Dette strutture coordinano i contributi di, tra gli altri, utilizzatori, produttori, fornitori di servizi a valore aggiunto e organismi di coordinamento relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull'attuazione della presente direttiva.

 

Articolo 19

1. La Commissione è incaricata di coordinare a livello comunitario l'Inspire; a tal fine è assistita dalle organizzazioni pertinenti ed in particolare dall'Agenzia europea dell'ambiente.

2. Ciascuno Stato membro designa un referente, di regola un'autorità pubblica, incaricato di mantenere i contatti con la Commissione riguardo alla presente direttiva. Il referente si avvale di una struttura di coordinamento, tenuto conto della ripartizione delle competenze e delle responsabilità all'interno dello Stato membro.

 

Articolo 20

Le disposizioni di esecuzione di cui alla presente direttiva tengono in debito conto le norme adottate dagli organismi europei di normazione secondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE o le norme internazionali.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 21

1. Gli Stati membri controllano la realizzazione e l'utilizzo delle proprie infrastrutture per dati territoriali. Essi mettono i risultati di tale controllo a disposizione della Commissione e del pubblico in via permanente.

2. Entro il 15 maggio 2010 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione comprendente una breve descrizione:

a) di come sono coordinati i fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, gli utilizzatori di tali set di dati e servizi, gli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualità;

b) del contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;

c) delle informazioni riguardanti l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;

d) degli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;

e) dei costi e dei benefici connessi all'attuazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione contenente informazioni aggiornate in merito ai punti di cui al paragrafo 2 ogni tre anni, iniziando, al più tardi, il 15 maggio 2013.

4. Sono adottate disposizioni particolareggiate di esecuzione del presente articolo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

Articolo 22

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/ 468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Articolo 23

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 15 maggio 2014 e successivamente ogni sei anni, in base, tra l'altro, alle relazioni presentate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3.

Se necessario, la relazione è corredata di proposte di intervento comunitario.

 

Articolo 24

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 maggio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 14 marzo 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER

 

ALLEGATO I

 

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, LETTERA A), ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA A)

1. Sistemi di coordinate

Sistemi per referenziare in maniera univoca le informazioni territoriali nello spazio mediante un sistema di coordinate (x, y, z) e/o latitudine e longitudine e quota, sulla base di un dato geodetico orizzontale e verticale.

2. Sistemi di griglie geografiche Griglia multi-risoluzione armonizzata con un punto di origine comune e un posizionamento e una dimensione standard delle celle.

3. Nomi geografici

Denominazione di aree, regioni, località, città, periferie, paesi o centri abitati, o qualsiasi elemento geografico o topografico di interesse pubblico o storico.

4. Unità amministrative

Unità amministrative di suddivisione delle zone su cui gli Stati membri hanno e/o esercitano la loro giurisdizione a livello locale, regionale e nazionale, delimitate da confini amministrativi.

5. Indirizzi

Localizzazione delle proprietà basata su identificatori di indirizzo, in genere nome della via, numero civico, codice postale.

6. Parcelle catastali

Aree definite dai registri catastali o equivalenti.

7. Reti di trasporto

Reti di trasporto su strada, su rotaia, per via aerea e per vie navigabili e relative infrastrutture. Questa voce comprende i collegamenti tra le varie reti e anche la rete transeuropea di trasporto di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropee dei trasporti e successive revisioni.

8. Idrografia

Elementi idrografici, comprese le zone marine e tutti gli altri corpi ed elementi idrici ad esse correlati, tra cui i bacini e sub bacini idrografici. Eventualmente in conformità delle definizioni contenute nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque , e sotto forma di reti.

9. Siti protetti

Aree designate o gestite in un quadro legislativo internazionale, comunitario o degli Stati membri per conseguire obiettivi di conservazione specifici.

 

ALLEGATO II

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, LETTERA A), ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA B)

1. Elevazione

Modelli digitali di elevazione per superfici emerse, ghiacci e superfici oceaniche. La voce comprende l'altitudine terrestre, la batimetria e la linea di costa.

2. Copertura del suolo

Copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree (semi)naturali, le zone umide, i corpi idrici.

3. Orto immagini

Immagini georeferenziate della superficie terrestre prese da satellite o da telesensori.

4. Geologia

Classificazione geologica in base alla composizione e alla struttura. Questa voce comprende il basamento roccioso, gli acquiferi e la geomorfologia.

 

ALLEGATO III

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 6, LETTERA B), E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA B)

1. Unità statistiche

Unità per la divulgazione o l'utilizzo di dati statistici.

2. Edifici

Localizzazione geografica degli edifici.

3. Suolo

Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in base a profondità, tessitura (texture), struttura e contenuto delle particelle e della materia organica, pietrosità, erosione, eventualmente pendenza media e capacità prevista di ritenzione dell'acqua.

4. Utilizzo del territorio

Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo).

5. Salute umana e sicurezza

Distribuzione geografica della prevalenza di patologie (allergie, tumori, malattie respiratorie, ecc.), le informazioni contenenti indicazioni sugli effetti relativi alla salute (indicatori biologici, riduzione della fertilità e epidemie) o al benessere degli esseri umani (affaticamento, stress, ecc.) in relazione alla qualità dell'ambiente, sia in via diretta (inquinamento atmosferico, sostanze chimiche, riduzione dello strato di ozono, rumore, ecc.) che indiretta (alimentazione, organismi geneticamente modificati, ecc.).

6. Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi

Sono compresi sia impianti quali gli impianti fognari, di gestione dei rifiuti, di fornitura energetica, e di distribuzione idrica, sia servizi pubblici amministrativi e sociali quali le amministrazioni pubbliche, i siti della protezione civile, le scuole e gli ospedali.

7. Impianti di monitoraggio ambientale

L'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale comprendono l'osservazione e la misurazione delle emissioni, dello stato dei comparti ambientali e di altri parametri dell'ecosistema (biodiversità, condizioni ecologiche della vegetazione, ecc.) da parte o per conto delle autorità pubbliche.

8. Produzione e impianti industriali Siti di produzione industriale; compresi gli impianti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamentoe gli impianti di estrazione dell'acqua, le attività estrattive e i siti di stoccaggio.

9. Impianti agricoli e di acquacoltura

Apparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemi di irrigazione, le serre e le stalle).

10. Distribuzione della popolazione - demografia

Distribuzione geografica della popolazione, comprese le relative caratteristiche ed i livelli di attività, aggregata per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

11. Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati

Aree gestite, regolamentate o utilizzate per la comunicazione di dati a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale. Sono comprese le discariche, le zone vietate attorno alle sorgenti di acqua potabile, le zone sensibili ai nitrati, le vie navigabili regolamentate in mare o in acque interne di grandi dimensioni, le zone per lo smaltimento dei rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le zone in cui sono autorizzate attività di prospezione ed estrazione, i distretti idrografici, le pertinenti unità con obbligo di comunicare dati e le aree in cui vigono piani di gestione delle zone costiere.

12. Zone a rischio naturale

Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi naturali (cioè tutti i fenomeni atmosferici, idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi che, per l'ubicazione, la gravità e la frequenza, possono avere un grave impatto sulla società), ad esempio inondazioni, slavine e subsidenze, valanghe, incendi di boschi/foreste, terremoti, eruzioni vulcaniche.

13. Condizioni atmosferiche

Condizioni fisiche dell'atmosfera. Questa voce comprende i dati territoriali basati su misurazioni, su modelli o su una combinazione dei due e comprende i punti di misurazione.

14. Elementi geografici meteorologici

Condizioni meteorologiche e relative misurazioni; precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione, velocità e direzione dei venti.

15. Elementi geografici oceanografici

Condizioni fisiche degli oceani (correnti, salinità, altezza delle onde, ecc.).

16. Regioni marine

Condizioni fisiche dei mari e dei corpi idrici salmastri suddivisi in regioni e sottoregioni con caratteristiche comuni.

17. Regioni biogeografiche

Aree che presentano condizioni ecologiche relativamente omogenee con caratteristiche comuni.

18. Habitat e biotopi

Aree geografiche caratterizzate da condizioni ecologiche specifiche, processi, strutture e funzioni (di supporto alla vita) che supportano materialmente gli organismi che le abitano. Sono comprese le zone terrestri e acquatiche, interamente naturali o seminaturali, distinte in base agli elementi geografici, abiotici e biotici.

19. Distribuzione delle specie

Distribuzione geografica delle specie animali e vegetali aggregate per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

20. Risorse energetiche

Risorse energetiche, compresi gli idrocarburi, l'energia idroelettrica, la bioenergia, l'energia solare, eolica, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.

21. Risorse minerarie

Risorse minerarie, compresi i minerali metallici, i minerali industriali, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.



[1]    Tale disposizione, modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287, ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e ha attribuito al medesimo Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali

[2]     Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attualmente recato dal D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245 (modificato dal D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183).

[3]    Recante Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2005, n. 284.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2005, n. 284.

[4]    Il decreto legislativo n. 287 ha infatti disposto – in via generale – che nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l’ufficio di segretario generale” (art. 2), mentre “nei Ministeri organizzati in dipartimenti l’ufficio di segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento” (art. 1).

[5]    La Relazione della Corte sul Rendiconto generale per l’esercizio 2003 aveva sottolineato che, solo con riferimento alla Direzione della difesa del suolo (per le funzioni relative alla programmazione, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, comprese le reti elettriche, idrauliche, ed acquedottistiche), non era sembrato ben definito il riparto delle competenze esercitate dai Ministeri interessati (ambiente, attività produttive e infrastrutture e trasporti).

[6]     Tale disposizione così recita: “L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 [regolamenti di delegificazione], su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a)       riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b)       individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c)       previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d)       indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e)       previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”.

[7]    Il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attualmente recato dal D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245 (modificato dal D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183).