Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Ripartizione del Fondo per l¿edilizia a canone speciale per l¿anno 2007 Schema di DPCM n. 159 (art. 3, comma 108 e 109 L. n. 350/2003) | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Atti del Governo Numero: 132 | ||
Data: | 28/09/2007 | ||
Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||
Altri riferimenti: |
|
![]() |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Ripartizione del Fondo per l’edilizia a canone speciale per l’anno 2007
Schema di D.M. n. 159
(art. 3, comma 108
e
n. 132
28 Settembre 2007
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari.
File: Am0106.doc
I N D I C E
Scheda di sintesi
Dati identificativi 3
Presupposti normativi 4
Contenuto 8
Schema DPCM n. 159
§ Ripartizione del Fondo per l’edilizia a canone speciale per l’anno 2007 11
Normativa di riferimento
§ L. 9 dicembre 1998 n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. 47
§ Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 87 Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (legge n. 431 del 1998, art. 8). (Deliberazione n. 87/03) 59
§ L. 24 dicembre 2003 n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (art. 3 co. 108-115) 83
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Tab. C) 85
Numero dello schema di decreto |
159 |
Titolo |
Ripartizione del Fondo per l’edilizia a canone speciale per l’anno 2007 |
Ministro competente |
Presidente Consiglio dei ministri |
Norma di riferimento |
art. 3, comma 108 e |
Settore d’intervento |
Infrastrutture |
Numero di articoli |
3 |
Date |
|
§ presentazione |
13 settembre 2007 |
§ assegnazione |
17 settembre 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
7 ottobre 2007 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
L’atto del Governo in esame è composto:
§ dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione delle risorse per l’edilizia a canone speciale per il 2007, iscritte nel capitolo 1691 del bilancio nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture;
§ da una tabella allegata,che ne costituisce parte integrante, in cui sono indicate le quote da ripartire tra le singole regioni;
§ dalla relazione illustrativa che contiene anche una ricostruzione dei presupposti normativi dello schema di decreto;
Si segnala preliminarmente che il decreto in esame costituisce il primo decreto di ripartizione delle disponibilità del Fondo, posto che le risorse previste per il triennio 2004-2006 non sono state assegnate.
La richiesta di parere parlamentare sulla proposta di riparto in esame è formulata ai sensi dell'art. 3, commi 108 e 109, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).
Tali disposizioni, insieme a quelle recate dai successivi commi 110-115, introducono una normativa per l’aumento della disponibilitàdi unità immobiliari destinate ad essere locate a canone speciale, attraverso l’istituzione di un apposito Fondo per l’edilizia a canone speciale.
La normativa introdotta si iscrive in una tendenza - rafforzata anche dall’esperienza del Fondo introdotto dall’articolo 11 della legge n. 431 del 1998 - che rivaluta le politiche di locazione (piuttosto che quelle di proprietà), quale più efficace strumento per favorire l’accesso all’alloggio da parte di soggetti in difficoltà rispetto alle condizioni del mercato immobiliare.
I richiamati commi 108-115
dell’art. 3 della legge finanziaria 2004 sono stati impugnati da parte della
Regione Emilia Romagna innanzi alla Corte costituzionale, in quanto ritenuti
lesive delle competenze regionali in materia in materia di edilizia
residenziale pubblica.
Il comma 108 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l’edilizia a canone speciale e ne determina la prima dotazione, pari complessivamente a 20 milioni di euro per il triennio 2004-2006 (5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 10 milioni per l’anno 2006).
Per gli anni successivi, si prevede invece il rifinanziamento in Tabella C della legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d) delle legge n. 468 del 1978.
Il comma 109 dispone in merito alla ripartizione annuale del fondo fra le regioni, da attuarsi attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Ai fini della ripartizione, la disposizione prevede il criterio dell’assegnazione proporzionale alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa[1].
All'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia.
Il CIPE ha aggiornato gli elenchi con una serie di delibere e, da ultimo, con la delibera 13 novembre 2003, n. 87 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40)[2], con la quale è stato definito il nuovo elenco dei comuni ad alta tensione abitativa. Tale nuovo elenco – atteso da tempo in quanto il precedente risaliva alla delibera CIPE 30 maggio 1985 – ha ricompreso comuni rientranti in tutte le regioni.
Con riferimento al criterio previsto dal comma 109, si segnala che la stessa definizione degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa avviene in base a un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione complessiva delle regioni. Infatti, con la delibera CIPE 14 febbraio 2002, n. 4, aggiornata dalla delibera CIPE 29 settembre 2002, n. 84, sono stati definiti i criteri e la procedura di aggiornamento degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa, basati sulla attribuzione ad ogni regione di una “soglia” di popolazione interessata e sulla individuazione – da parte di ogni regione – dei comuni ad alta tensione (entro i limiti della suddetta soglia), col vincolo, tuttavia, di inserire comunque nell’elenco dei comuni i capoluoghi di provincia.
Il comma 110 dispone che le somme del fondo siano utilizzate per la realizzazione di programmi finalizzati alla nuova costruzione o al recupero di unità immobiliari nei soli comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dal successivo comma 113.
Il comma 111 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione:
a) delle agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l’attuazione dei programmi di nuova costruzione o di recupero di unità immobiliari,
b) della misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale concorrono alla determinazione della base imponibile.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 della legge n. 431 del 1998, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati secondo il “canone concertato”, previsto dall’articolo 2, comma 3, della stessa legge, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Lo stesso comma dispone inoltre che, per i suddetti contratti, il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
L’articolo 10 della stessa legge n.
Il comma 112 condiziona l’attuazione dei programmi di cui al comma 110 alla stipula di una specifica convenzione tra le imprese di costruzione ed il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi.
L’efficacia della convenzione è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
Si ricorda che la convenzione è strumento tipico nella
legislazione urbanistica, prevista da una serie di disposizioni. Con tale
contratto (stipulato fra un soggetto pubblico – di norma il comune – ed uno
privato) ciascuna delle parti si obbliga a reciproci impegni, relativamente
agli usi urbanistici ed edilizi di una porzione di territorio, alla
destinazione d’uso o all’utilizzazione di un edificio, alla predisposizione e
all’uso di opere di urbanizzazione. Più specificamente, l’art. 7 della legge n. 10 del
Quanto alla trascrizione nei registri immobiliari, si ricorda che – ai sensi della citata legge n. 10 del 1977 (art. 7, ultimo comma) – la convenzione deve essere trascritta a cura del comune e a spese del concessionario. Le disposizioni in commento, al contrario, non recano specificazioni in merito.
Il comma 113 definisce i requisiti di reddito dei soggetti che possono accedere alla locazione a canone speciale, facendo riferimento ai nuclei familiari il cui reddito annuo sia superiore a quello massimo previsto per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo massimo determinato dalla regione nel cui territorio si trovano gli alloggi.
Sostanzialmente i soggetti che le presenti disposizioni intendono sostenere sono quei soggetti il cui reddito, essendo superiore ai limiti stabiliti dalle regioni, non consente loro di accedere agli alloggi di proprietà pubblica (IACP o enti ad essi assimilati e comunque denominati) ovvero di permanervi nel godimento e nello stesso tempo di prendere in locazione un alloggio di proprietà privata.
Si prevede, inoltre, che la regione possa differenziare tale importo in funzione dell’andamento del mercato delle locazioni e dell’incidenza delle situazioni di disagio abitativo sul totale della popolazione residente.
Il comma 114 reca disposizioni relative alle unità immobiliari realizzate o recuperate attraverso i programmi di cui al comma 110, sia sotto il profilo delle loro caratteristiche strutturali, sia sotto il profilo della durata e dei rinnovi dei contratti di locazione a canone speciale e della misura dei canoni stessi.
In particolare,
le unità abitative non possono avere una superficie complessiva superiore ai
Il vincolo alla locazione a canone speciale viene determinato dalla convenzione, ma non può comunque essere inferiore ai cinque anni, con successivi rinnovi biennali.
Il rinnovo del contratto di locazione a canone speciale può essere escluso solo in presenza di due ipotesi:
- gravi inadempienze da parte del conduttore,
- perdita (da parte del conduttore stesso) dei requisiti reddituali.
La disposizione prevede che i canoni non possano eccedere, comunque, il 5% del valore convenzionale dell’alloggio.
Infine, il comma 115 dà facoltà ai comuni di disporre, nell’ambito delle convenzioni, la riduzione o l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione nonché la riduzione dell’aliquota ICI.
La disposizione specifica, inoltre, che tali riduzioni possono anche prevedere una differenziazione dei benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore.
Lo schema di D.P.C.M. consta di tre articoli.
L’articolo 1 provvede, per l’anno
La seguente tabella sintetizza i rifinanziamenti del Fondo disposti dalla tabella C della legge n. 296 del 2006 per il triennio 2007/2009:
2007 |
2008 |
2009 |
9.921.000 |
9.791.000 |
9.993.000 |
La tabella allegata allo schema di decreto riporta le somme spettanti ad ogni singola regione secondo i criteri dettati dal comma 109 della citata legge n. 350 del 2003 che prevede che la ripartizione sia proporzionale alla popolazione complessiva dei comuni ad alta tensione abitativa insistenti nella regione stessa.
L’articolo 2 dispone, quindi, che le regioni provvedano agli adempimenti previsti dal comma 113 dell’art. 3 della citata legge n. 350 del 2003.
Si rammenta che il comma 113 definisce i requisiti di reddito dei soggetti che possono accedere alla locazione a canone speciale. Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle regioni, esso prevede in particolare la determinazione da parte delle medesime del limite di reddito annuo riferito al nucleo familiare, che può essere differenziato in funzione dell’andamento del mercato delle locazioni e dell’incidenza delle situazioni di disagio abitativo sul totale della popolazione residente.
L’articolo 3 riguarda la pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L. 9 dicembre 1998 n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1998, n. 292, S.O.
Capo I - Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo
1. Àmbito di applicazione.
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (4).
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (5).
--------------------------------------------------------------------------------
(4)
Comma così modificato dall'art.
(5)
Comma così modificato dall'art.
2. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
--------------------------------------------------------------------------------
(6)
Comma così modificato dall'art.
3. Disdetta del contratto da parte del locatore.
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II - Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede locale
4. Convenzione nazionale.
1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata «convenzione nazionale», che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto, unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 (7).
2. I criteri
generali di cui al comma 1, sono indicati in apposito decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla
constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di
accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui
all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3
dell'articolo
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 nonché dell'articolo 5, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2 (9).
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
--------------------------------------------------------------------------------
(7)
Comma così modificato dall'art.
(8) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il D.M. 5 marzo 1999, il D.M. 30 dicembre 2002 e il D.M. 10 marzo 2006.
(9) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 13 settembre 2004, n. 240.
4-bis. Tipi di contratto.
1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
--------------------------------------------------------------------------------
(10)
Articolo aggiunto dall'art.
5. Contratti di locazione di natura transitoria.
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti (11) (12).
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore (14).
--------------------------------------------------------------------------------
(11) Vedi, anche, il D.M. 10 marzo 2006.
(12)
(13)
Comma così modificato dall'art.
(14)
Comma così modificato dall'art.
Capo III - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
6. Rilascio degli immobili.
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore ed
il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda
provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il
termine di sospensione di cui al comma
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale (15).
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978 (16) (17).
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi (18).
--------------------------------------------------------------------------------
(15) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
(16)
(17)
(18)
Vedi, anche, l'art. 80, commi 20, 21 e
7. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi (19). Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza (20) (21).
--------------------------------------------------------------------------------
(19) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente periodo vedi l'art. 1, D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
(20)
(21)
Capo IV - Misure di sostegno al mercato delle locazioni
8. Agevolazioni fiscali.
1. Nei comuni di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni,
il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o
rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo
2. Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze (23).
5. ... (24).
6. Per
l'attuazione dei commi da
7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
---------------------------------
(22) Vedi, anche, gli artt. 3 e 8, D.L. 13 settembre 2004, n. 240.
(23) All'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa si è provveduto con Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 4/2002 (Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199), modificata dalla Del.CIPE 29 settembre 2002, n. 84/2002 (Gazz. Uff. 29 novembre 2002, n. 280), e con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40).
(24) Aggiunge due periodi al comma 1 dell'art. 23, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare.
[1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG] (25).
--------------------------------------------------------------------------------
(25) Articolo abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto.
10. Ulteriori agevolazioni fiscali.
1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
11. Fondo nazionale.
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni (26).
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (27) (28).
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione (29) (30).
5. Le risorse
assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni
anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previa intesa con
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente (32) (33).
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4 (34).
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero
dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate
derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1 (35) (36).
--------------------------------------------------------------------------------
(26) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(27) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 13 settembre 2004, n. 240, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(28)
(29) I requisiti previsti dal presente comma sono stati definiti con D.M. 7 giugno 1999.
(30)
(31)
Comma così sostituito prima dall'art.
(32)
Periodo aggiunto dall'art.
(33)
(34)
(35) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
(36)
a) agli articoli 8 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
b) all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 275;
c) all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
d) al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge.
Capo V - Disposizioni finali
12. Osservatorio della condizione abitativa.
--------------------------------------------------------------------------------
(37) Con D.M. 1° marzo 2005, n. c/374 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 24 maggio 2005, n. 119) è stato costituito l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa.
13. Patti contrari alla legge.
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (38).
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato (39).
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
--------------------------------------------------------------------------------
(38)
(39)
14. Disposizioni transitorie e abrogazione di norme.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
15. Copertura finanziaria.
1. All'onere
derivante dall'attuazione dei commi da
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 87
Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (legge n. 431 del 1998, art. 8). (Deliberazione
n. 87/03)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per
coordinamento, in nota al comma 4 dell'art.
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», che all'art. 8, prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulino o rinnovino contratti di locazione secondo la modalità «concertata» nei Comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, e che rimette a questo comitato l'aggiornamento biennale del relativo elenco su proposta dell'allora Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e avendo riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa;
Viste le proprie Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2002) e Del.CIPE 29 settembre 2002, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 280/2002), emanate anche sulla base del parere favorevole reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 14 febbraio 2002, che stabiliscono criteri e procedure per la revisione dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa, demandando alle Regioni e Province autonome l'individuazione - d'intesa con l'ANCI regionale - di detti Comuni entro una soglia predeterminata di popolazione, con il vincolo di inserire comunque in elenco i Comuni capoluogo di provincia e ferma restando la facoltà delle Province autonome di Trento e di Bolzano di procedere a detta individuazione anche in deroga ai criteri stabiliti nelle delibere menzionate;
Considerato che in adempimento alle richiamate delibere, le Regioni e le Province autonome hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi dei Comuni ad alta tensione abitativa rientranti nell'àmbito di competenza, anche se si sono registrati ritardi nell'invio da parte di alcune Regioni rispetto al termine come da ultimo stabilito nella Del.CIPE n. 84 del 2002;
Considerato che
il predetto Ministero con nota 8 ottobre 2003, n.
Considerato che, come illustrato dal Ministero di settore, la popolazione compresa nel suddetto elenco è pari a 31.390.224 abitanti e, sebbene superiore al «peso massimo attribuibile» indicato nella Del.CIPE n. 4 del 2002, è comunque inferiore di 147.374 unità rispetto a quella ricadente nei Comuni ad alta tensione abitativa attualmente inclusi nell'elenco;
Ritenuto che la proposta del Ministero di settore risulti nella sostanza rispondente al prefissato obiettivo di non superare, in sede di revisione degli elenchi in argomento, la soglia di popolazione interessata attualmente alle agevolazioni fiscali recate dalla legge n. 431 del 1998, obiettivo che in mancanza di dati conoscitivi provenienti dall'Osservatorio della condizione abitativa sul ricorso all'istituto della contrattazione concordata e dall'Agenzia delle entrate sull'utilizzo dello stanziamento previsto dalla legge n. 431 del 1998 è stata assunta come unico parametro idoneo ad assicurare coerenza con gli stanziamenti stessi;
Preso atto che, in attuazione della Del.CIPE n. 4 del 2002, il Ministero competente ha presentato una prima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 431 del 1998 e sulle agevolazioni previste per l'accesso al bene casa, nella quale si evidenzia, tra l'altro, come secondo le risultanze di un'apposita indagine conoscitiva, riferita soprattutto alle Città metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione le famiglie che vivono in abitazioni in locazione rappresentino circa il 28% del totale e come il ricorso al canale della contrattazione concertata sia marginale (2,2%), ma in crescita, raggiungendo il 5,7% sul totale dei contratti stipulati negli ultimi due anni;
Preso atto che nella predetta relazione, pur sottolineando come i dati sull'utilizzo degli stanziamenti per le relative agevolazioni fiscali siano desumibili solo dalle dichiarazioni dei redditi presentate agli uffici fiscali, il predetto Ministero conclude nel senso che gli stanziamenti stessi (pari a 360 miliardi di lire dal 2004, equivalenti a 186 Meuro circa) sono da ritenere non completamente utilizzati;
Delibera:
1. È approvato l'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'allegato a), che forma parte integrante della presente delibera. La tabella riepilogativa, con l'indicazione dei dati complessivi sulla popolazione considerata nelle proposte regionali, è riportata nell'allegato b).
2. Nei Comuni definiti ad alta tensione abitativa, di cui al citato allegato a), gli effetti previsti dalla normativa in materia di locazioni ad uso abitativo dettata dalla legge n. 431 del 1998 decorrono dal 1° gennaio 2004 o dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, se successiva.
Impegna:
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
a presentare - entro il 31 dicembre 2004 - a questo Comitato una relazione aggiornata sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, nonché sullo stato delle iniziative adottate per favorire l'accesso al bene casa ai meno abbienti, in modo da consentire a questo Comitato una valutazione complessiva dei risultati della politica nel settore abitativo;
ad aggiornare la suddetta relazione entro il 31 dicembre degli anni successivi;
Il Ministro dell'economia e delle finanze:
ad adottare tutte le iniziative affinché vengano posti tempestivamente a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della redazione della relazione di cui sopra, dati sull'utilizzo degli stanziamenti recati dalla legge n. 431 del 1998 per le agevolazioni a favore dei proprietari che ricorrono alle locazioni a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa.
Allegato A
ELENCO COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA
PIEMONTE
Acqui Terme
Alba
Alessandria
Alpignano
Asti
Beinasco
Biella
Borgaro Torinese
Borgosesia
Bra
Casale Monferrato
Chieri
Collegno
Cossato
Cuneo
Domodossola
Druento
Grugliasco
Ivrea
Moncalieri
Nichelino
Novara
Novi Ligure
Orbassano
Pianezza
Pinerolo
Racconigi
Rivalta di Torino
Rivoli
Savigliano
Settimo Torinese
Torino
Tortona
Venaria Reale
Verbania
Vercelli
VALLE D'AOSTA
Aosta
Chatillon
Morgex
Verres
LOMBARDIA
Agrate Brianza
Arese
Bergamo
Bollate
Bovisio-Masciago
Brescia
Bresso
Buccinasco
Busto Arsizio
Busto Garolfo
Canegrate
Carate Brianza
Caronno Pertusella
Cassano d'Adda
Cassina Dè Pecchi
Castellanza
Cernusco sul Naviglio
Cerro Maggiore
Cesano Boscone
Cesano Maderno
Cinisello Balsamo
Cologno Monzese
Como
Concesio
Cormano
Corsico
Cremona
Cusano Milanino
Dalmine
Desio
Fagnano Olona
Garbagnate Milanese
Gardone Val Trompia
Giussano
Gorgonzola
Gussago
Lecco
Legnano
Lentate sul Seveso
Limbiate
Lissone
Lodi
Lumezzane
Malnate
Mantova
Meda
Melzo
Milano
Monza
Muggiò
Nova Milanese
Novate Milanese
Opera
Paderno Dugnano
Parabiago
Pavia
Pero
Peschiera Borromeo
Pieve Emanuele
Pioltello
Porto Mantovano
Rescaldina
Rezzato
Rho
Rozzano
San Donato Milanese
San Giuliano Milanese
Saronno
Segrate
Senago
Seregno
Seriate
Sesto San Giovanni
Settimo Milanese
Seveso
Sondrio
Tone Boldone
Tradate
Trezzano sul Naviglio
Trezzo sull'Adda
Varedo
Varese
Vimercate
Vimodrone
Virgilio
Prov. Aut. TRENTO
Arco
Pergine Valsugana
Riva del Garda
Rovereto
Trento
Prov. Aut. BOLZANO
Appiano sulla Strada del Vino
Bolzano
Lagundo
Laives
Lana
Merano
VENETO
Abano Terme
Arzignano
Bassano del Grappa
Belluno
Bussolengo
Castelfranco Veneto
Chioggia
Conegliano
Iesolo
Legnago
Mira
Mogliano Veneto
Montebelluna
Padova
Paese
Rovigo
San Donà di Piave
San Giovanni Lupatoto
San Martino Buon Albergo
Schio
Selvazzano Dentro
Spinea
Treviso
Valdagno
Venezia
Verona
Vicenza
Villafranca di Verona
Vittorio Veneto
FRIULI VENEZIA GIULIA
Basiliano
Cervignano del Friuli
Duino-Aurisina
Gorizia
Monfalcone
Muggia
Pordenone
Tavagnacco
Trieste
Udine
LIGURIA
Albenga
Arcola
Bordighera
Camporosso
Chiavari
Diano Marina
Genova
Imperia
Ortonovo
Rapallo
Sanremo
Santo Stefano di Magra
Savona
Taggia
Vallecrosia
Ventimiglia
EMILIA ROMAGNA
Anzola dell'Emilia
Bologna
Calderara di Reno
Campogalliano
Carpi
Casalecchio di Reno
Casalgrande
Castel Maggiore
Castelfranco Emilia
Castenaso
Cattolica
Cento
Cesena
Cesenatico
Correggio
Faenza
Ferrara
Fidenza
Fiorenzuola d'Arda
Forlì
Formigine
Granarolo dell'Emilia
Imola
Lugo
Modena
Montecchio Emilia
Parma
Piacenza
Pianoro
Ravenna
Reggio Emilia
Riccione
Rimini
Rubiera
San Lazzaro di Savena
Sasso Marconi
Sassuolo
Scandiano
Zola Predosa
TOSCANA
Agliana
Arezzo
Bagno a Ripoli
Calenzano
Camaiore
Campi Bisenzio
Capannori
Capolona
Carrara
Cascina
Castiglion Fibocchi
Castiglione della Pescaia
Civitella in Val di Chiana
Collesalvetti
Empoli
Firenze
Follonica
Grosseto
Impruneta
Lastra a Signa
Livorno
Lucca
Massa
Massarosa
Montale
Monte San Savino
Montemurlo
Montignoso
Piombino
Pisa
Pistoia
Poggibonsi
Pontedera
Prato
Quarrata
Rosignano Marittimo
San Giuliano Terme
Scandicci
Scarlino
Sesto Fiorentino
Siena
Signa
Subbiano
Viareggio
UMBRIA
Amelia
Città di Castello
Corciano
Foligno
Gubbio
Narni
Orvieto
Perugia
Spoleto
Terni
Todi
Umbertide
MARCHE
Ancona
Ascoli Piceno
Civitanova Marche
Colbordolo
Fabriano
Fano
Fermignano
Grottammare
Macerata
Monte Urano
Montegranaro
Montelabbate
Monteprandone
Pesaro
Porto Sant'Elpidio
Potenza Picena
Recanati
San Benedetto del Tronto
Sant'Angelo in Lizzola
Senigallia
Urbino
LAZIO
Alatri
Albano Laziale
Anagni
Anguillara Sabazia
Anzio
Aprilia
Ardea
Ariccia
Artena
Bracciano
Campagnano di Roma
Cassino
Castel Gandolfo
Ceccano
Cerveteri
Ciampino
Cisterna di Latina
Civita Castellana
Civitavecchia
Colleferro
Colonna
Cori
Fara in Sabina
Ferentino
Fiumicino
Fondi
Formello
Formia
Frascati
Frosinone
Gaeta
Gallicano nel Lazio
Genzano di Roma
Grottaferrata
Guidonia Montecelio
Isola del Liri
Ladispoli
Lariano
Latina
Marcellina
Marino
Mentana
Minturno
Monte Porzio Catone
Monte San Giovanni Campano
Montecompatri
Montefiascone
Monterotondo
Nettuno
Orte
Palestrina
Palombara Sabina
Poli
Pomezia
Pontecorvo
Pontinia
Priverno
Riano
Rieti
Ripi
Rocca di Papa
Rocca Priora
Roma
Sabaudia
Sacrofano
San Cesareo
Santa Marinella
Sezze
Sora
Tarquinia
Terracina
Tivoli
Valmontone
Velletri
Veroli
Vetralla
Viterbo
Zagarolo
ABRUZZO
Avezzano
Chieti
Francavilla al Mare
Lanciano
L'Aquila
Montesilvano
Ortona
Pescara
Spoltore
Sulmona
Teramo
Vasto
MOLISE
Campobasso
Campodipietra
Campomarino
Ferrazzano
Guardialfiera
Isernia
Jelsi
Macchia d'Isernia
Oratino
Ripalimosani
Sant'Agapito
Termoli
CAMPANIA
Acerra
Afragola
Agropoli
Aiello del Sabato
Angri
Apollosa
Ariano Irpino
Arzano
Atripalda
Avellino
Aversa
Bacoli
Baronissi
Battipaglia
Bellizzi
Benevento
Brusciano
Caivano
Campagna
Capaccio
Capriglia Irpina
Capua
Cardito
Casagiove
Casal di Principe
Casalnuovo di Napoli
Casandrino
Casavatore
Caserta
Casoria
Castel Morrone
Castel San Giorgio
Castel Volturno
Castellammare di Stabia
Castelpoto
Castiglione del Genovesi
Cava dè Tirreni
Contrada
Eboli
Fisciano
Foglianise
Forio
Fragneto Monforte
Frattamaggiore
Frattaminore
Giffoni Valle Piana
Giugliano in Campania
Gragnano
Grottolella
Grumo Nevano
Ischia
Lusciano
Maddaloni
Manocalzati
Marano di Napoli
Marcianise
Marigliano
Massa Lubrense
Melito di Napoli
Mercato San Severino
Mercogliano
Mondragone
Monte di Procida
Monteforte Irpino
Montefredane
Montesarchio
Mugnano di Napoli
Napoli
Nocera Inferiore
Nocera Superiore
Nola
Orta di Atella
Ospedaletto d'Alpinolo
Paduli
Pagani
Palma Campania
Pellezzano
Pesco Sannita
Piano di Sorrento
Pietrelcina
Poggiomarino
Pomigliano d'Arco
Pontecagnano Faiano
Pozzuoli
Qualiano
Quarto
Sala Consilina
Salerno
San Cipriano d'Aversa
San Cipriano Picentino
San Felice a Cancello
San Leucio del Sannio
San Mango Piemonte
San Nicola
San Nicola Manfredi
San Prisco
Santa Maria a Vico
Santa Maria Capua Vetere
Sant'Angelo a Cupolo
Sant'Antimo
Sant'Antonio Abate
Sant'Arpino
Sarno
Saviano
Scafati
Sessa Aurunca
Sorrento
Summonte
Teano
Torrecuso
Trentola-Ducenta
Valle di Maddaloni
Vico Equense
Vietri sul Mare
Villaricca
Volla
PUGLIA
Adelfia
Altamura
Andria
Arnesano
Ascoli Satriano
Bari
Barletta
Bisceglie
Bitonto
Bitritto
Brindisi
Capurso
Carapelle
Carovigno
Castellaneta
Castelluccio dei Sauri
Cavallino
Cellino San Marco
Cerignola
Corato
Crispiano
Faggiano
Foggia
Giovinazzo
Gravina in Puglia
Grottaglie
Latiano
Lecce
Leporano
Lizzanello
Lucera
Manfredonia
Martina Franca
Massafra
Mesagne
Modugno
Mola di Bari
Molfetta
Monopoli
Monteiasi
Montemesola
Monteroni di Lecce
Mottola
Noicattaro
Novoli
Ordona
Orta Nova
Palagiano
Pulsano
Rignano Garganico
San Cesario di Lecce
San Donaci
San Giorgio Jonico
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
San Pietro Vernotico
San Severo
San Vito dei Normanni
Squinzano
Stornara
Stornarella
Surbo
Taranto
Tequile
Trani
Trepuzzi
Triggiano
Troia
Valenzano
Vernole
BASILICATA
Avigliano
Lavello
Matera
Melfi
Nova Siri
Pignola
Policoro
Potenza
Rapolla
Tito
Venosa
CALABRIA
Acri
Cassano allo Jonio
Castrovillari
Catanzaro
Corigliano Calabro
Cosenza
Crotone
Gioia Tauro
Lamezia Terme
Montalto Uffugo
Palmi
Reggio Calabria
Rende
Rossano
San Giovanni in Fiore
Vibo Valentia
SICILIA
Aci Castello
Acireale
Acquedolci
Adrano
Agrigento
Alcamo
Altofonte
Augusta
Avola
Bagheria
Barcellona Pozzo di Gotto
Brolo
Caltagirone
Caltanissetta
Camporotondo Etneo
Canicattì
Canicattini Bagni
Capaci
Capo D'Orlando
Carlentini
Castelvetrano
Catania
Enna
Erice
Ficarazzi
Floridia
Gaggi
Gela
Gravina di Catania
Isola delle Femmine
Licata
Malvagna
Marsala
Mazara del Vallo
Melilli
Merì
Messina
Milazzo
Misilmeri
Misterbianco
Modica
Monreale
Montelepre
Motta Camastra
Motta Sant'Anastasia
Noto
Pace del Mela
Paceco
Palazzolo Acreide
Palermo
Paternò
Porto Empedocle
Priolo Gargallo
Ragusa
San Filippo del Mela
San Giovanni
San Gregorio di Catania
San Pietro Clarenza
Santa Lucia del Mela
Sant'Agata di Militello
Sant'Agata Li Battiati
Scaletta Zanclea
Sciacca
Siracusa
Solarino
Spadafora
Taormina
Torregrotta
Torretta
Trabia
Trapani
Tremestieri Etneo
Valdina
Valverde
Venetico
Viagrande
Villabate
Villafranca Tirrena
Vittoria
SARDEGNA
Alghero
Cagliari
Carbonia
Iglesias
Macomer
Monserrato
Nuoro
Olbia
Oristano
Ozieri
Porto Torres
Quartu Sant'Elena
Sassari
Tempio Pausania
Allegato B
Tabella riepilogativa nazionale
|
|
|
|
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
REGIONE |
Popolazione residente |
Peso totale attribuibile |
Popolazione considerata nelle |
|||
|
(Dati Istat 2000) |
(Delibere Cipe n. 4/2002 |
proposte regionali |
|||
|
|
e n. 84/2002) |
(Dati Istat 2000) |
|||
|
|
|
|
|||
PIEMONTE |
4.289.731 |
|
2.133.006 |
|
2.120.016 |
|
VALLE D'AOSTA |
120.589 |
|
* 43.412 |
|
43.917 |
|
LOMBARDIA |
9.121.714 |
|
4.017.640 |
|
4.011.729 |
|
Prov. Aut. TRENTO |
477.859 |
|
* 172.029 |
|
185.839 |
|
Prov. Aut. BOLZANO |
465.264 |
|
* 167.495 |
|
172.895 |
|
VENETO |
4.540.853 |
|
* 1.634.707 |
|
1.632.146 |
|
FRIULI V. GIULIA |
1.188.594 |
|
475.544 |
|
475.340 |
|
LIGURIA |
1.621.016 |
|
1.062.713 |
|
1.062.231 |
|
EMILIA-ROMAGNA |
4.008.663 |
|
2.271.646 |
|
2.271.589 |
|
TOSCANA |
3.547.604 |
|
2.091.644 |
|
2.088.306 |
|
UMBRIA |
840.482 |
|
511.668 |
|
525.720 |
|
MARCHE |
1.469.195 |
|
648.089 |
|
636.675 |
|
LAZIO |
5.302.302 |
|
4.532.590 |
|
4.532.082 |
|
ABRUZZO |
1.281.283 |
|
534.994 |
|
534.831 |
|
MOLISE |
327.177 |
|
123.698 |
|
124.212 |
|
CAMPANIA |
5.782.244 |
|
3.690.504 |
|
3.759.534 |
|
PUGLIA |
4.086.608 |
|
2.463.592 |
|
2.432.444 |
|
BASILICATA |
604.807 |
|
* 217.731 |
|
219.887 |
|
CALABRIA |
2.043.288 |
|
747.829 |
|
759.974 |
|
SICILIA |
5.076.700 |
|
3.176.189 |
|
3.151.959 |
|
SARDEGNA |
1.648.044 |
|
648.820 |
|
648.989 |
|
TOTALE |
57.844.017 |
|
31.365.540 |
|
31.390.224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
L. 24 dicembre 2003 n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004). (art. 3 co. 108-115)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
(omissis)
3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
(omissis)
Comma 108. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (115).
109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (116).
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113 (117).
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione
a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da
113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito tannuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unità immobiliari, tenuto conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo (120).
114.
Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del
comma 110, la cui superficie complessiva non può essere superiore a
115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefìci in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore (122).
115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007). (Tab. C)
[1] Si ricorda che, in base alla normativa vigente, l’inclusione negli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa rileva sia ai fini delle agevolazioni fiscali per i contratti di locazione a canone concertato (ex art. 3, comma 2, della legge n. 431 del 1998) che delle esecuzioni dei procedimenti di sfratto.
[2] L’elenco dei comuni è consultabile sul sito internet: http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htmQuanto ai problemi applicativi posti dall’aggiornamento degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa, si ricorda che, per i differimenti ex art. 6 della legge n. 431, il termine temporale di riferimento, ai fini della presenza del comune all’interno degli elenchi è quello della richiesta al giudice, indipendentemente dal fatto che si tratti di comune già ricompreso nel previgente elenco o meno. Per i comuni espunti dall'elenco, si ritiene che possa essere presentata al giudice dell'esecuzione istanza di revoca dei differimenti eventualmente già concessi. Quanto alla sospensione delle esecuzioni disposta dall’art. 80, comma 22, della legge finanziaria per il 2001, la stessa è applicabile alle sole esecuzioni già in corso prima del 1° gennaio 2001 (data di riferimento del primo blocco, poi – semplicemente – sempre prorogato) e già allora sospese. Il “blocco”, quindi, continuerebbe in tutto e per tutto per gli sfratti in località che erano (e sono) ricomprese in Comuni ad alta tensione abitativa.
[3] Il concessionario è quindi esentato dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.