Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi Schema di decreto legislativo n. 145 (art. 1, L. n. 13 /2007, co. 1, 3 e 4)
Riferimenti:
SCH.DEC 145/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 128
Data: 25/09/2007
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
L n. 13 del 06-FEB-07     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

servizio studi

segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue

 

Atti del Governo

Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi

Schema di decreto legislativo n. 145

(art. 1, L. n. 13 /2007, co. 1, 3 e 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 128

 

25 settembre 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Am0103.doc

 


 

 

 

I N D I C E

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Conformità con la norma di delega  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali8

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

§      Impatto sui destinatari delle norme  12

§      Formulazione del testo  12

Schede di lettura

§      QUADRO NORMATIVO   17

§      Art. 1 (Modifiche al Titolo III della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)20

§      Art. 2 (Modifiche all’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)28

§      Art. 3 (Disposizioni finali)30

Schema D.lgs. n. 145

§      Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi33

Normativa  63

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana. (Artt. 76, 87 e 117)65

§      Codice Penale (art. 515)67

§      Codice della navigazione (artt. 174-176, 1193 e 1235)69

§      L. 24 novembre 1981 n. 689 Modifiche al sistema penale. (Artt. 13-16)73

§      L. 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 14)77

§      L. 2 dicembre 1994, n. 689 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994 (artt. 55-60)79

§      L. 4 febbraio 2005, n. 11. Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (art. 9)81

§      D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66 Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.83

§      D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.97

§      L. 8 febbraio 2006, n. 61 Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.103

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (artt. 283, 284, 288, 291-298 e all. X parte V)105

§      L. 6 febbraio 2007, n. 13 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006. (artt. 1, 2 e 4)129

Normativa comunitaria

§      Dir. 26 aprile 1999, n. 1999/32/CE. Direttiva del Consiglio  relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE   135

§      Reg. (CE) 5 novembre 2002, n. 2099/2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.149

§      Dir. 2005/33/CE del 6 luglio 2005 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.155

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

145

Titolo

Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi

Norma di delega

art. 1, L. n. 13 /2007, co. 1, 3 e 4

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione

3 settembre 2007

§       assegnazione

10 settembre 2007

§       termine per l’espressione del parere

13 ottobre 2007

§       scadenza della delega

3 dicembre 2007

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Parere di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è diretto al recepimento della direttiva 2005/33/CE del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

La direttiva 1999/32/CE stabiliva il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio e il gasolio per uso marittimo utilizzati nella Comunità e imponeva alla Commissione di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre il contributo della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini all'acidificazione e di presentare, eventualmente, una proposta al riguardo. Con la direttiva 2005/33/CE si è quindi provveduto ad indicare separatamente per i combustibili per uso marittimo il tenore massimo di zolfo, dettando anche disposizioni specifiche per il gasolio marino e  per l’olio diesel marino.

Al fine di dare attuazione a tale ultima direttiva, lo schema di decreto legislativo in esame interviene sulle disposizioni di recepimento della precedente direttiva contenute nel Titolo III della Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale). Tale Titolo, nell’ambito delle norme della Parte V del codice in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, disciplina i combustibili.

L’articolo 1, comma 1, modifica l’articolo 291 del codice ambientale, che definisce il campo di applicazione del citato Titolo III, al fine di esplicitare, tra le funzioni delle disposizioni da esso recate, quella di stabilire le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo (piuttosto che, come nel testo vigente, del solo gasolio marino).

Il comma 2 novella l’articolo 292, recante le definizioni. Esso, in particolare, accanto a quella già esistente di gasolio marino, introduce le apposite definizioni di combustibile per uso marittimo e di olio diesel marino e delinea le ulteriori nozioni rilevanti ai fini dell’applicazione del provvedimento.

Il successivo comma 3 novella l’articolo 293 del codice ambientale, relativo ai combustibili consentiti, demandando, tra l’altro, ad un decreto del Ministro dell’ambiente, da adottare di concerto con il Ministro dell’università, la definizione dei criteri e delle modalità per esentare i combustibili previsti dal richiamato Titolo III dall’applicazione delle prescrizioni dell’Allegato X alla Parte V del codice ambientale, qualora gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione.

Il comma 4 – attraverso una novella all’articolo 295 – interviene sulla disciplina dei combustibili per uso marittimo. Il testo novellato dell’articolo 295 in particolare: ai commi da 1 a 9 e 13, reca la disciplina del limite massimo al tenore di zolfo dei medesimi combustibili; ai commi 10-12 detta specifiche prescrizioni per gli operatori in relazione alle operazioni di cambio di combustibili utilizzati sulle navi e alla messa a disposizione di combustibili per navi di stazza non inferiore a 400 tonnellate e prevede inoltre, presso ciascuna autorità marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorità portuale, un apposito registro dei fornitori di combustibile per uso marittimo; ai commi 14-18 disciplina la procedura per l’autorizzazione di esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni, nel corso dei quali è ammesso l’uso di combustibili non conformi ai limiti previsti nel medesimo articolo; ai commi 19 e 20, infine, prevede una specifica autorizzazione, affinché, in alternativa all’uso di combustibili conformi ai limiti previsti nel medesimo articolo, possano applicarsi le tecnologie di riduzione delle emissioni approvate dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.

Con riferimento al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, la disposizione prevede distinti limiti per l’utilizzo di gasoli marini nelle acque territoriali e nelle zone di protezione ecologica (0,20 per cento in massa e dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, 0,10 per cento in massa); per l’utilizzo di combustibili per uso marittimo (1,5 per cento in massa, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all’interno di aree di controllo delle emissioni di SOx; 1,5 per cento in massa nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica appartenenti all’Italia rispetto alle navi passeggeri battenti bandiera italiana, che effettuino un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell’UE, nonché nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che si trovano in un porto italiano; a decorrere dal 1° gennaio 2010, 0,1 % in massa nei confronti di navi adibite alla navigazione interna e di navi all’ormeggio); per l’immissione sul mercato di gasoli marini (dal 1° gennaio 2010, 0,1 per cento in massa) e di oli diesel marini (1,5 per cento in massa).

La disposizione disciplina in termini generali i casi di non applicazione dei limiti relativi al tenore di zolfo e reca casi specifici di esenzione con riferimento alle navi adibite alla navigazione interna e alle navi all’ormeggio.

Il comma 5 novella l’articolo 296 del codice ambientale, in materia di controlli e sanzioni, introducendo in particolare un complesso apparato sanzionatorio per la violazione dei divieti contemplati dal nuovo testo dell’articolo 295 connessi all’immissione sul mercato e all’utilizzazione di combustibili per uso marittimo (nonché per la mancata trasmissione dei dati prevista ai fini della trasmissione del rapporto annuale da parte del Ministero dell’ambiente alla Commissione di cui all’articolo 298, comma 3). Esso, inoltre, provvede ad individuare i soggetti competenti all’accertamento delle infrazioni e in linea con la direttiva 1999/32/CE, definisce le modalità con le quali possono essere effettuati gli accertamenti.

Il comma 6, infine, inserendo un comma aggiuntivo all’articolo 298 del codice ambientale, disciplina le modalità di predisposizione e di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, del rapporto relativo al tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente, prevedendo anche specifici obblighi informativi a carico dei soggetti indicati.

 

L’articolo 2 introduce alcune modifiche all’Allegato X alla Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 (recante la disciplina dei combustibili). Tra queste si segnala la sostituzione integrale della Sezione 3 della Parte prima dell’Allegato X, volta a limitare la possibilità di deroga ai limiti al contenuto di zolfo dell’olio combustibile pesante previsti dal punto 1.1. (con riferimento in particolare ai grandi impianti di combustione che beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 273, comma 5) e a modificare l’attuale procedura per la trasmissione dei dati, con l’introduzione di un’articolata definizione degli obblighi ricadenti sui soggetti pubblici e privati ai fini dell’elaborazione della relazione prevista all’art. 298.

 

L’articolo 3, infine,reca la clausola di invarianza della spesa (comma 1); prevede che le competenti autorità provvedano entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente all’attività istruttoria di cui all’articolo 293, comma 3, all’articolo 295, commi 14-16 e commi 19 e 20, nonché alla tenuta del registro di cui all’articolo 295, comma 12, e alla redazione del rapporto di cui all’articolo 298, comma 3 (comma 2); pone a carico dei soggetti interessati gli oneri inerenti le prestazioni e i controlli di cui ai commi 2 e 9 dell’articolo 296, secondo tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio, (comma 3).

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è accompagnato:

§         dalla relazione illustrativa;

§         dalla relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 1, comma 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006);

§         dalla relazione tecnico normativa;

§         dall’analisi di impatto della regolamentazione.

 

Non è stato invece trasmesso il parere della Conferenza unificata.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

La delega relativa allo schema in esame è recata dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2006, n. 13 (legge comunitaria 2006). Tale disposizione fa rinvio agli elenchi di direttive recate dagli Allegati A e B. La direttiva 2005/33/CE è riportata nell’elenco di cui all’Allegato B (è pertanto previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari).

La legge comunitaria non prevede specifici principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2005/33/CE. Trovano quindi applicazione i principi e criteri direttivi di carattere generale indicati nell’articolo 2, comma 1.

 

I principi e criteri direttivi da considerare ai fini della valutazione di conformità fra norma di delega e norme delegate possono riassumersi nei seguenti:

-          necessità – da parte delle amministrazioni interessate – di provvedere all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative (lettera a) del comma 1);

-          coordinamento fra le nuove norme e le discipline vigenti per i singoli settori interessati e ricorso alla tecnica della novellazione (fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa) (lettera b), anche nel caso di attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata (lettera e);

-          vari criteri in materia di sanzioni amministrative e penali, fra cui la previsione di limiti minimi e massimi alle medesime, la limitazione delle sanzioni penali ai soli casi in cui le infrazioni “ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti” e la previsione di sanzioni amministrative (consistenti nel pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro) per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti (lettera c);

-          limiti alla previsione di eventuali spese che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali e specifici criteri per provvedere alla relativa copertura (lettera d);

-          piena conformità con la normativa comunitaria, anche sopravvenuta (lettera f);

-          coordinamento fra le competenze amministrative, secondo i principi generali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella salvaguardia delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché degli ulteriori principi generali di unitarietà dei processi decisionali, trasparenza, celerità, efficacia ed economicità e individuazione dei soggetti responsabili (lettera g).

 

I principi e criteri direttivi indicati nella norma di delega, in linea generale, sembrano essere stati rispettati.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rispetto al contenuto della proposta di legge in esame, viene in rilievo in la materia della tutela dell’ambiente che l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza esclusiva dello Stato.

Si richiama la lettura di tale disposizione fornita dalla giurisprudenza costituzionale già con la sentenza n. 407 del 2002, secondo la quale «l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». La Corte ricava quindi «una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998)». Nella sentenza n. 214 del 2005 la Corte ribadisce che «In più occasioni questa Corte ha avuto modo di precisare che la “tutela dell'ambiente”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la “protezione civile».

Tale interpretazione - volta a superare ogni possibile rivendicazione di una esclusività della competenza statale - è stata costantemente confermata nella giurisprudenza successiva (tra le numerose pronunce  si richiamano le sentenze n. 246 del 2006 e n. 398 del 2006).

Con riferimento alla proposta di legge in esame, il fondamento dell’intervento statale sembra risiedere nell’esigenza della predisposizione di standard di tutela ambientale uniforme sull’intero territorio nazionale.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento al nuovo testo dell’articolo 295 del codice ambientale, introdotto dall’articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame:

§         occorre valutare l’esplicita esclusione dell’applicazione del divieto contenuto nel comma 7 relativo alla navigazione interna al gasolio marino e all’olio diesel marino, tenendo conto del fatto che tale limitazione dell’ambito di operatività del divieto non è contemplata dall’articolo 4-ter, comma 1, della direttiva 1999/32/CE (come modificata dalla direttiva 2005/33).

§         in relazione all’obbliga di consegna del bollettino indicante il quantitativo di combustibile per uso marittimo e il relativo tenore di zolfo, contemplato dal comma 11 per le sole navi di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, si segnala che la corrispondente disposizione comunitaria (articolo 4-bis della richiamata direttiva 1999/32).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Strategia dell’UE in materia di emissioni delle navi

La direttiva 2005/33CE è una delle misure previste dalla strategia che l’Unione europea ha inaugurato nel 2002 allo scopo di ridurre le emissioni prodotte dalle navi, che sono diventate una delle principali fonti di inquinamento atmosferico, in particolare per quanto riguarda le zone costiere e portuali e le aree con intenso traffico navale.

In questo contesto la Commissione ha di recente avviato una serie di iniziative di studio per valutare come promuovere ulteriormente la diminuzione delle emissioni inquinanti da parte del trasporto navale. Nel gennaio 2007 è stata pubblicata la relazione “Greenhouse Gas Emissions for Shipping and Implementation Guidance for the Marine Fuel Sulphur Directive”, commissionata dalla direzione generale ambiente della Commissione. Articolata in quattro parti, la relazione contiene:

·         le linee guida per l’attuazione della direttiva 2005/33/CE;

·         uno studio tecnico sui metodi di abbattimento del tenore di zolfo;

·         informazioni e raccomandazioni per lo sviluppo dell’indice CO2 dell’Organizzazione marittima internazionale[1];

·         opzioni politiche per la diminuzione delle emissioni dei gas ad effetto serra prodotte dal trasporto navale.

Sempre in merito a quest’ultimo tema, anche in considerazione dell’intenzione della Commissione di rivedere la direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, ad aprile 2007 è stato reso pubblico un ulteriore studio (Analysis of Policy Measures to Reduce Ship Emissions in the Context of the Revision of the National Emissions Ceilings Directive) che individua i possibili scenari di controllo e riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dalle navi, valutandone costi ed impatti ambientali. 

Qualità dei combustibili

Il 31 gennaio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva(COM (2007) 18) volta a fissare nuovi standard per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto, al fine di ridurre il loro contributo al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico, e a promuovere l’uso di biocarburanti e l’introduzione di veicoli meno inquinanti.

A tale scopo, la proposta:

·         modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute all'uso di combustibili per i trasporti su strada;

·         modifica la direttiva 1999/32/CE, per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna;

·         abroga la direttiva 93/12/CEE.

Di seguito si segnalano le principali modifiche che la Commissione propone di introdurre a partire dal 2009:

·          tutto il combustibile diesel commercializzato dovrà avere un tenore massimo di zolfo pari a 10 parti per milione (ppm). Secondo la Commissione ciò porterà ad una riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare delle particelle primarie che sono le più dannose per la salute umana, e faciliterà l'introduzione di sistemi di controllo più efficaci;

·          il tenore massimo di zolfo nel gasolio destinato alle macchine non stradali sarà portato da 1000 ppm a 10 ppm per usi su strada e da 1000 ppm a 300 ppm per le vie navigabili interne; il tenore massimo di idrocarburi poliaromatici nel combustibile diesel sarà portato all'8%;

·          allo scopo di utilizzare nella benzina un quantitativo superiore di biocarburanti, viene definita un miscela specifica, con un maggior tenore di composti ossigenati (inclusa una percentuale di etanolo fino al 10%). Come indicato dalla Commissione, tutte le miscele disponibili sul mercato recheranno una etichettatura chiara. Per compensare l’aumento in emissioni di vapori inquinanti a causa dell’aumentato utilizzo di etanolo, la Commissione presenterà, nel 2007, una proposta relativa all'introduzione obbligatoria di un sistema di recupero del vapore nelle stazioni di servizio;

·          verrà introdotto l’obbligo per i fornitori di combustibile di sorvegliare  le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita.A decorrere dal 2011, occorrerà ridurre ogni anno tali emissioni dell'1%, arrivando nel 2020 ad una riduzione complessiva del 10 percento.

 

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’esame in prima lettura da parte del Parlamento europeo è previsto per la metà di gennaio 2008.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[2]per mancata attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino. Il termine di attuazione è scaduto l’11 agosto 2006.

L’articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) prevede che la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi a lui incombenti in virtù di detto Trattato, possa porlo, attraverso l’invio di una lettera di messa in mora, in condizione di presentare le sue osservazioni. La procedura d’infrazione può proseguire con l’invio di un parere motivato, che rappresenta la seconda e ultima fase della procedura d’infrazione, prima che la Commissione europea proceda al deferimento formale dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia, affinché accerti la sussistenza di una violazione del diritto comunitario.Il parere motivato rappresenta la seconda e ultima fase della procedura d’infrazione, prima che la Commissione europea proceda al deferimento formale dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia, affinché accerti la sussistenza di una violazione del diritto comunitario, secondo quanto previsto dall’art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE).

Si segnala che la citata direttiva 2005/33/CE era inserita nell’allegato B alla legge comunitaria 6 febbraio 2007, n. 13; lo schema di decreto legislativo in esame è volto all’attuazione della direttiva medesima.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Con specifico riferimento alla disciplina dei controlli e delle sanzioni per la violazione dei divieti contemplati dal nuovo testo dell’articolo 295, si segnala che, in base all’articolo 296, comma 9, all’irrogazione delle sanzioni, in termini generali, provvedono le autorità marittime competenti per territorio e, solo nel caso di infrazioni attinenti all’immissione sul mercato o alla navigazione interna, provvedono le Regioni o le diverse autorità indicate dalla legge regionale. Il testo vigente dell’articolo 296, al comma 2, invece demanda in termini generali alla Regione o alla diversa autorità indicata dalla legge regionale la competenza ad irrogare la sanzione per la combustione di gasolio marino non conforme alle prescrizioni del Titolo III della Parte V del codice ambientale.

Attribuzione di poteri normativi

Il provvedimento in esame non prevede l’attribuzione di poteri normativi. I diversi adempimenti da esso contemplati hanno natura amministrativa.

Coordinamento con la normativa vigente

Coerentemente con i criteri della delega contenuti nella lettera b) ed e) dell’articolo 2 della legge comunitaria 2006, lo schema di decreto legislativo in esame provvede a novellare direttamente il titolo III della Parte V del codice ambientale, che conteneva la disciplina di recepimento della direttiva 1999/32/CE, modificata dalla direttiva di cui il provvedimento in esame costituisce attuazione.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da segnalare.

Impatto sui destinatari delle norme

Nell’analisi di impatto della regolamentazione allegata allo schema di decreto in esame, i destinatari principali delle disposizioni volte a ridurre il tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi sono individuati nei gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili disciplinati dal provvedimento da Paesi terzi o lo ricevono da Paesi membri dell'Unione europea, nei gestori degli impianti di produzione dei medesimi combustibili, nonché nei gestori dei grandi impianti di combustione che importano olio combustibile pesante da Paesi terzi o lo ricevono da Paesi membri dell'unione europea.

Si segnalano, inoltre, le specifiche prescrizioni per gli operatori poste dal nuovo testo dell’articolo 295, commi 10-12, in relazione alle operazioni di cambio di combustibili utilizzati sulle navi e alla messa a disposizione di combustibili per navi di stazza non inferiore a 400 tonnellate (in particolare consegna di un bollettino indicante il quantitativo e il relativo tenore di zolfo e di un campione sigillato di tale combustibile), nonché agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori dei dati da iscrivere nel registro dell’elenco dei fornitori di combustibile per uso marittimo.).

Si richiama inoltre il complesso apparato di sanzioni amministrative introdotto dal nuovo testo dell’articolo 296, commi 5-8, in relazione a violazioni degli obblighi connessi alla nuova disciplina dei combustibili per uso marittimo, nonché la previsione contenuta nel comma 11 che pone a carico del responsabile il trattamento disposto dall’autorità competente finalizzato a rendere conforme alle prescrizioni violate il combustibile fuori norma.

Si segnala, infine l’articolo 3, comma 3, che pone gli oneri inerenti le prestazioni e i controlli di cui ai commi 2 e 9 dell’articolo 296 a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio. Tali tariffe vengono determinate con apposito decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dei trasporti.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 2, comma 6, si segnala che la modifica alla Tabella contenuta nell’Allegato X, Parte II, sezione I, paragrafo 1, appare priva di portata normativa, posto che il testo vigente già fa riferimento ai valori relativi allo zolfo che la disposizione è diretta a introdurre.

 


Schede di lettura

 


QUADRO NORMATIVO

La direttiva 2005/33/CE

La direttiva 2005/33/CE del 6 luglio 2005, reca alcune modifiche alla direttiva 1999/32/CE, volte ad introdurre nuovi limiti al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.

La precedente direttiva del 1999, recepita nell’ordinamento nazionale con il DPCM 7 settembre 2001, n. 395, aveva stabilito il tenore massimo di zolfo consentito per l’olio combustibile pesante e per il gasolio - compreso quello per uso marittimo - utilizzati nella Comunità; essa imponeva inoltre alla Commissione di esaminare le possibili misure per ridurre il contributo all’acidificazione della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli. Ciò in considerazione del fatto che le emissioni derivanti dall’utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo sono responsabili dell’inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e articolato e contribuiscono all’acidificazione.

 

Ai fini di una maggiore conoscenza della problematica dell’inquinamento prodotto dalla percentuale di zolfo presente nei combustibili per uso marittimo, si segnala che il “gasolio marino”, rappresentando uno degli ultimi residui di scarto della lavorazione petrolifera, contiene sostanze fortemente inquinanti. A ciò si aggiunge che la flotta in circolazione nei mari comunitari è spesso carente di adeguati sistemi di filtraggio.

 

Sulla base delle informazioni contenute in uno studio elaborato dall’Entec nel 2002 che aveva denunciato il contributo crescente delle emissioni delle navi all’inquinamento atmosferico[3], la Commissione europea ha successivamente elaborato una strategia comunitaria per ridurre le emissioni atmosferiche delle navi marittime con riferimento ai combustibili a basso tenore di zolfo destinata in particolare ad introdurre nuovi limiti al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Tale strategia comprendeva l’ipotesi di alcune modifiche alla direttiva 1999/32/CE, le cui previsioni relative ai limiti applicabili al gasolio per uso marittimo erano giudicate non più adeguate, se comparate con i limiti stabiliti per altri combustibili[4].

Con la direttiva 2005/33/CE si è quindi provveduto ad indicare separatamente per i combustibili per uso marittimo il tenore massimo di zolfo.

 

Il testo originario della direttiva del 1999 includeva tale combustibile all’interno del gasolio (art. 4) e prevedeva che il tenore massimo di zolfo non avrebbe dovuto superare lo 0,20% in massa a decorrere dal 1o luglio 2000 e lo 0,10% in massa dal 1o gennaio 2008.

 

L’articolo 1 della direttiva 2005/33/CE in particolare introduce nella direttiva 1999/33/CE:

§       l’articolo 4-ter, che pone il limite dello 0,1% in massa per il tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all’ormeggio nei porti comunitari. Tale limite opera dal 1o gennaio 2010 (anziché, come nel testo originario della direttiva del 1999, dal 1o gennaio 2008) al fine di consentire all’industria marittima di avere un tempo sufficiente per adeguarsi a livello tecnico a tale limite (13o considerando della direttiva). Gli Stati membri garantiscono, a partire dalla stessa data, che non siano immessi sul mercato gasoli per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore a tale percentuale.

§       l’articolo 4-bis, che prevede il maggior limite dell’1,5% in massa per i combustibili marittimi utilizzati dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso i porti della Comunità europea nelle zone di controllo delle emissioni di SO[5].

Con l’inserimento dell’articolo 4-quater, la direttiva contempla inoltre disposizioni specifiche volte a consentire agli Stati membri di mettere a punto nuove tecnologie di riduzione delle emissioni da navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Tale articolo prevede in particolare che, nel corso di tali esperimenti, non sia obbligatorio l’uso dei combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti previsti dalla direttiva stessa, a condizione tuttavia che vengano rispettati alcuni obblighi di informazione verso la Commissione e adottate le misure di tutela ambientale indicate nella medesima norma.

L’articolo 2 della direttiva prevede infine che gli Stati membri si adeguino alle relative prescrizioni entro l’11 agosto 2006.

 

Si ricorda, da ultimo, che la Commissione europea ha recentemente adottato, in data 8 maggio 2006, una raccomandazione finalizzata a promuovere l’utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri per le navi ormeggiate nei porti comunitari, in quanto è stato messo in evidenza come gran parte delle emissioni di sostanze inquinanti prodotte dalle navi ormeggiate può essere ridotta solo adottando misure che intervengano sui motori e sui post-trattamenti o ancora erogando l’elettricità da terra. Pertanto si raccomandano gli Stati membri di prendere in esame la possibilità di installare sistemi di erogazione dell’elettricità dalle reti terrestri per le navi ormeggiate nei porti, in particolare in quelli in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell’aria oppure nei casi in cui siano stati manifestati timori riguardo ad elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali.

La normativa nazionale vigente

Si segnala che la direttiva 1999/32/CE (relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi) che la direttiva 2005/33/CE è volta a modificare era stata recepita nell’ordinamento nazionale con il DPCM 7 settembre 2001, n. 395.

Tale DPCM è stato abrogato dall’articolo 297 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice ambientale) e il suo contenuto è stato trasfuso nel Titolo III della Parte V del medesimo codice ambientale. In particolare, i limiti relativi al tenore massimo di zolfo negli oli combustibili pesanti e nel gasolio, incluso quello marino, sono ora fissati dall’Allegato X al citato Titolo V.

La delega per il recepimento

La direttiva 2005/33/CE è contenuta nell’allegato B della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006).

In base all’articolo 1, comma 3, della medesima legge gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive inserite in tale allegato devono essere trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. In base al successivo comma 4, gli schemi dei decreti legislativi attuativi di tale direttiva devono inoltre essere corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Ove il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Il termine di scadenza dell’esercizio della delega previsto, ai sensi del comma 1, per il 4 settembre 2007[6] è prorogato ai sensi del successivo comma 3 al 3 dicembre 2007, posto che il termine per l’espressione del parere parlamentare scade successivamente alla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui al comma 1.

La legge comunitaria non prevede specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2005/33/CE, per cui trovano applicazione i princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa fissati dall’articolo 2.


Art. 1
(Modifiche al Titolo III della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Coerentemente con la finalità della direttiva 2005/33/CE di dettare una disciplina applicabile ai combustibili per uso marittimo anche diversi dai gasoli marini, il comma 1 novella l’articolo 291 del codice ambientale, che definisce il campo di applicazione del Titolo III della Parte V del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di esplicitare, tra le funzioni del medesimo Titolo, quella di stabilire le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo (piuttosto che, come nel testo vigente, del solo gasolio marino).

 

Il comma 2 novella l’articolo 292, recante le definizioni. Esso, in particolare, accanto a quella già esistente di gasolio marino, introduce le apposite definizioni di:

§         combustibile per uso marittimo, ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217.

 

Tale normativa fissa dei limiti ai principali parametri determinanti la qualità degli oli combustibili, definendo in particolare gli standard per i carburanti marini e per i carburanti marini residuali.

 

§         Olio diesel marino, ovvero qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMB e DMC nella tabella I della norma ISO 8217. Rispetto al testo dell’articolo 2 della direttiva comunitaria viene prevista un’esplicita esclusione per il combustibile per uso marittimo utilizzato su fiumi, canali, laghi e lagune, cui si applica il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

 

Tale decreto legislativo reca attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. Esso definisce le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione (articolo 1). Per quanto in particolare riguarda il combustibile diesel, all’articolo 4 vieta la commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'Allegato II e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la commercializzazione di combustibile diesel con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di cui al medesimo Allegato II.

 

Il testo novellato dell’articolo 292 reca inoltre le ulteriori definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del provvedimento (in particolare quelle di immissione sul mercato, di aree di controllo delle emissioni di SOX, di nave passeggeri, di servizio di linea, di nave adibita alla navigazione interna, di nave all’ormeggio, di nave da guerra, di tecnologia di riduzione delle emissioni, di acque territoriali, di zona economica esclusiva, di zona di protezione ecologica, di stazionamento).

 

Il successivo comma 3 novella l’articolo 293 del codice ambientale, che disciplina i combustibili consentiti. Esso, in particolare:

§         Per l’individuazione dei combustibili per uso marittimo consentiti con contiene un rinvio al successivo articolo 295 (che, come si vedrà, disciplina i limiti del tenore di zolfo per tali combustibili). L’attuale testo della disposizione contiene un rinvio, limitato al solo gasolio marino, al già richiamato Allegato X alla Parte V del codice ambientale;

§         demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’università, la definizione dei criteri e delle modalità per esentare i combustibili previsti dal Titolo III della Parte V del decreto dall’applicazione delle prescrizioni del richiamato Allegato X, qualora gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione.

 

In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 2, della direttiva 1999/32/CE, come modificata dalla direttiva 2005/33/CE esclude espressamente l’applicazione dei limiti al tenore di zolfo dei combustibili liquidi derivati dal petrolio disciplinati dalla medesima direttiva ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione.

 

Il comma 4 interviene sulla disciplina dei combustibili per uso marittimo, attraverso una novella all’articolo 295.

Il testo novellato dell’articolo 295 in particolare:

§         ai commi da 1 a 9 e 13, reca la disciplina del limite massimo al tenore di zolfo dei medesimi combustibili;

§         ai commi 10-12 detta specifiche prescrizioni per gli operatori in relazione alle operazioni di cambio di combustibili utilizzati sulle navi e alla messa a disposizione di combustibili per navi di stazza non inferiore a 400 tonnellate, prevedendo in particolare la consegna di un bollettino indicante il quantitativo e il relativo tenore di zolfo, nonché di un campione sigillato di tale combustibile; esso prevede inoltre che, presso ciascuna autorità marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorità portuale, un apposito registro dei fornitori di combustibile per uso marittimo. Prescrizioni sostanzialmente analoghe sono previste dall’articolo 4-bis, commi 5 e 6, della direttiva 1999/32/CE, come modificata dalla direttiva 2005/33/CE.

 

In relazione all’obbligo di consegna del bollettino indicante il quantitativo di combustibile per uso marittimo e il relativo tenore di zolfo, previsto dal comma 11 per le sole navi di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, si segnala che la corrispondente disposizione comunitaria non prevede un limite analogo.

 

§         ai commi 14-18 disciplina la procedura per l’autorizzazione di esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni, nel corso dei quali è ammesso l’uso di combustibili non conformi ai limiti previsti nel medesimo articolo. Tali disposizioni, in particolare, attribuiscono la competenza a rilasciare tale autorizzazione alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente (di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti), ne disciplina la durata, le condizioni per il rilascio e il contenuto (stabilendo in particolare che essa contenga il periodo in cui l’esperimento può essere effettuato, nonché gli obblighi di comunicazione al Ministero dell’ambiente e dei trasporti da parte del soggetto autorizzato), nonché i casi di revoca.

 

Si ricorda che l’articolo 4-quater della direttiva 1999/32/CE, come modificata dalla direttiva 2005/33/CE, autorizza gli Stati membri ad approvare esperimenti per la messa a punto di tecniche di riduzione delle emissioni da navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Nel corso di tali esperimenti, non è obbligatorio l'uso di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, a condizione che sussistano le condizioni specificamente indicate nella disposizione.

 

§         ai commi 19 e 20, infine, prevede una specifica autorizzazione (rilasciata, ricorrendo le condizioni indicate, con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti), affinché, in alternativa all’uso di combustibili conformi ai limiti previsti nel medesimo articolo, possano applicarsi le tecnologie di riduzione delle emissioni approvate dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.

 

In base all’articolo 4-quater, comma 2, della direttiva 1999/32/CE (come modificata dalla direttiva 2005/33/CE) le tecnologie di riduzione delle emissioni per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS). Tale ultima disposizione rinvia in particolare all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE, che disciplina la procedura di regolamentazione.

 

Con riferimento al profilo del limite massimo al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, la disposizione prevede i seguenti divieti:

a)       l’utilizzo di gasoli marini nelle acque territoriali e nelle zone di protezione ecologica:

- con tenore di zolfo superiore allo 0,20 per cento in massa (comma 1);

- dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 con tenore di zolfo superiore allo 0,10 per cento in massa (comma 1).

 

Con riferimento alla normativa vigente, si ricorda che, in base all’articolo 1 della sezione 3 dell’Allegato X alla Parte V del codice ambientale, il gasolio marino di cui all’articolo 292, comma 2, lett. d), come tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore allo 0,20% in massa e, a partire dal 1° gennaio 2008, non superiore allo 0,10% in massa.

 

b) l’utilizzo di combustibili per uso marittimo:

-           con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all’interno di aree di controllo delle emissioni di SOx. Tale divieto, che si applica nelle aree indicate nel comma 5, opera rispetto alle navi battenti bandiera italiana, nonché nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano (commi 4 e 5).

Le aree di controllo delle emissioni di SOx sono individuate  dall’articolo 292 come le zone marittime definite tali dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL. Tale Allegato, che reca il Regolamento per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato da navi, è stato aggiunto dal Protocollo del 1997 alla Convenzione Marpol (la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978).

 

-          con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica appartenenti all’Italia. Tale divieto opera nei confronti delle navi passeggeri battenti bandiera italiana, che effettuino un servizio di linea (come definito nel precedente articolo 292) proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell’UE, nonché nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che si trovano in un porto italiano (comma 6).

 

-          a decorrere dal 1° gennaio 2010, con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa nei confronti di navi adibite alla navigazione interna. La disposizione specifica che il divieto riguarda i combustibili diversi dal gasolio marino e dall’olio diesel marino (comma 7);

 

-          - a decorrere dalla medesima data, con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa nei confronti di navi all’ormeggio (comma 8).

 

Occorre valutare l’esplicita esclusione dell’applicazione del divieto contenuto nel comma 7 relativo alla navigazione interna al gasolio marino e all’olio diesel marino, tenendo conto del fatto che tale limitazione dell’ambito di operatività del divieto non è contemplata dall’articolo 4-ter, comma 1, della direttiva 1999/32/CE (come modificata dalla direttiva 2005/33).

 

c) l’immissione sul mercato:

-dal 1° gennaio 2010,  di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento in massa (comma 2);

- di oli diesel marini con tenore di zolfo superiore all’1,5 per cento in massa (comma 3).

 

Per quanto, infine, riguarda le esenzioni, il comma 9 definisce specifici casi di non applicazione dei commi 7 e 8 e il comma 13 disciplina in termini generali i casi di non applicazione dei limiti relativi al tenore di zolfo nei confronti delle navi da guerra, in relazione a specifiche esigenze di sicurezza e al verificarsi di un danneggiamento della nave, all’uso di tecnologie di riduzione delle emissioni, alla destinazione dei combustibili alla trasformazione prima dell’utilizzo.

 

I casi di esenzione sono disciplinati in termini generali dall’articolo 1, comma 2, della direttiva 1999/32/CE. I casi specifici di esenzione relativi alla navigazione interna e alle navi all’ormeggio sono disciplinati dall’articolo 4-ter, paragrafo 2.

 

Il comma 5 novella l’articolo 296 del codice ambientale, in materia di controlli e sanzioni, introducendo in particolare un complesso apparato sanzionatorio per la violazione dei divieti contemplati dal nuovo testo dell’articolo 295 connessi all’immissione sul mercato e all’utilizzazione di combustibili per uso marittimo.

 

Il testo vigente dell’articolo 296, al comma 2, si limita ad estendere l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 1, lett. b) a chi effettua la combustione di gasolio marino non conforme alle prescrizioni del Titolo III e demanda la competenza ad irrogare la sanzione alla Regione o alla diversa autorità indicata dalla legge regionale. Il citato comma 1, lett. b), prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II e esclude per tale sanzione l’applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689[7].

 

Le nuove sanzioni introdotte dallo schema di decreto legislativo possono così riassumersi:

 

Violazione

Sanzione

Immissione sul mercato e utilizzazione di combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti dall’articolo 295.

(Comma 5)

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro

 

 

In caso di recidiva e in caso di infrazioni di maggiore gravità (per l’entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata), per un periodo da un mese a due anni:

-sospensione dei titoli professionali o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell’esercizio dei quali l’infrazione è commessa;

ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili

- inibizione dell’accesso ai porti italiani per il comandante o per le navi dell’armatore che ha commesso l’infrazione.

 

Violazione dell’obbligo di indicare nei documenti indicati dall’articolo 295, comma 10 le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati nelle navi.

(Comma 6)

Per il comandante, sanzione amministrativa prevista dall’articolo 1193 cod. navig.

 

Si tratta della sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 1.549 a euro 9.296), irrogata al comandante che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti ovvero che tiene irregolarmente i documenti di bordo, o non vi esegue le annotazioni prescritte.

 

Mancata consegna del bollettino o del campione di cui all’articolo 295, comma 11

(Comma 7)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro

 

Mancata conservazione a bordo del bollettino o del campione di cui all’articolo 295, comma 11

(Comma 7)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro

 

Mancata comunicazione da parte dei fornitori dei dati da inserire nel registro di cui all’articolo 295, comma 12

(Comma 8)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro

 

Per quanto riguarda poi la fattispecie della mancata trasmissione dei dati di cui all’articolo 298, comma 3, cfr. infr

 

Per quanto riguarda le competenze amministrative disciplinate dal comma 9, possono essere così riassunte:

 

Attività

Soggetto competente

Accertamento delle infrazioni

 

§      Capitanerie di Porto;

§      Guardia costiera;

§      Altri soggetti competenti ai sensi dell’articolo 1235 cod. navig. (che individua i soggetti ai quali viene riconosciuta la qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria);

§      gli altri organi di polizia giudiziaria.

 

Irrogazione delle sanzioni

 

Autorità marittime competenti per territorio

 

Nel caso di infrazioni attinenti all’immissione sul mercato o alla navigazione interna: Regioni o diverse autorità indicate dalla legge regionale

Nel caso di fatti commessi all’estero: rimangono ferme le competenze delle autorità consolari

 

Le possibili modalità di accertamento delle infrazioni sono individuate dal comma 10 nelle seguenti:

-          campionamento e analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna della nave, secondo le linee guida I.M.O., se disponibili[8];

-          campionamento e analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o nei campioni sigillati presenti a bordo;

-          controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.

 

Tali modalità di controllo corrispondono a quelle previste dall’articolo 6 della direttiva 1999/32/CE, che non è stato modificato dalla direttiva 2005/33/CE.

 

Il comma 11 del nuovo testo dell’articolo 296, infine, detta prescrizioni finalizzate ad assicurare che il combustibile fuori norma sia reso conforme alle prescrizioni violate mediante apposito trattamento a spese del responsabile.

 

Il comma 6 dell’articolo in commento, infine, inserisce un nuovo comma nell’articolo 298 del codice ambientale (recante le disposizioni transitorie e finali), che dispone la trasmissione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ciascun anno, di un rapporto circa il tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente. Tale rapporto viene predisposto sulla base di una relazione trasmessa dall’APAT entro il mese precedente, per l’elaborazione della quale la disposizione prevede specifici obblighi informativi nei confronti dei soggetti competenti per i controlli e degli altri soggetti indicati.

Le modalità di trasmissione di tali dati vengono dettagliatamente disciplinate dal nuovo testo della Sezione 3 dell’Allegato X (introdotto dall’articolo 2, comma 5, sul quale cfr. infra).

 

Si segnala che il testo vigente dell’articolo 295, comma 5, già prevede l’invio entro il 30 giugno di ciascun anno da parte del Ministero dell'ambiente alla Commissione europea di un documento elaborato sulla base della relazione di cui al comma 4, trasmessa dall’APAT entro il 31 maggio di ogni anno. L’attività di raccolta e trasmissione dei dati è disciplinata dai commi 1-3.

L’articolo 7 della direttiva 1999/32/CE (come modificata dalla direttiva 2005/33/CE) prevede la presentazione da parte degli Stati membri alla Commissione europea di una relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. Anche sulla base di tali rapporti la Commissione entro il 2008 presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché eventuali proposte di revisione riguardanti in particolare una seconda fase per i valori limite di zolfo stabiliti per ciascuna categoria di combustibile, e in considerazione dei lavori in sede IMO, le zone marittime in cui devono essere usati combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo.

 

In base al nuovo testo dell’articolo 296, comma 4, in caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 298, comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.

 

L’articolo 650 c.p. sanziona l’inosservanza dei provvedimenti dell'autorità con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Disposizione analoga è contenuta nell’articolo 296, comma 5, con riferimento alla mancata trasmissione dei dati di cui all’articolo 295, commi 2 e 3.


Art. 2
(Modifiche all’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione reca le modifiche all’allegato X alla Parte V del codice ambientale conseguenti alle modifiche sostanziali apportate al medesimo codice con il precedente articolo 1.

Il comma 1 modifica la lettera e) del paragrafo 1 della sezione I della parte I. Tale disposizione rinvia alla parte II, sezione 1, paragrafo 1 per determinare le caratteristiche cui devono rispondere gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di petrolio per potere essere utilizzati negli impianti disciplinati dal titolo I. La norma in commento, coerentemente con la sostituzione della Sezione 3 operata dal comma 5, fa venir meno la clausola di salvaguardia di quanto previsto dalla sezione 3.

Il comma 2 elimina il gasolio dai combustibili - previsti nella Parte I, Sezione 1, paragrafo 4, lettera c) - che, in aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzati purché prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati:

Il comma 3 interviene sul paragrafo 7 della Parte I, Sezione 1.

Tale paragrafo, in deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, vieta l’uso di alcuni combustibili negli impianti aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, tra cui, alla lettera h), i “combustibili liquidi con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni”, specificando che “tale disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria”.

La modifica in esame sostituisce al termine “combustibili liquidi”, onnicomprensivo, l’espressione “olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio”.

Il comma 4 reca una modifica analoga a quella recata dal comma 1, ma riferita alla sezione II anziché alla sezione I della Parte I dell’allegato.

Il comma 5 sostituisce integralmente la Sezione 3 della Parte prima dell’Allegato X, recante disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi.

Le modifiche proposte riguardano soprattutto:

a)             la limitazione della possibilità di deroga ai limiti al contenuto di zolfo dell’olio combustibile pesante previsti dal punto 1.1. In particolare, con riferimento ai grandi impianti di combustione di cui all’articolo 273 del codice, si escludono quelli che beneficiano dell’esenzione di cui al comma 5. Tale ultima disposizione prevede la possibilità di l’esenzione dei gestori dei grandi impianti di combustione dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del decreto, sulla base della procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato II;

b)             l’attuale procedura per la trasmissione dei dati, con l’introduzione di un’articolata definizione degli obblighi ricadenti sui soggetti pubblici e privati ai fini dell’elaborazione della relazione prevista all’art. 298.

Il comma 6 è volto a modificare  i valori relativi allo zolfo indicati nelle colonne 2, 4, 6 e 10 della tabella riportata nella parte II, sezione I, paragrafo 1, sostituendo ai valori attuali il valore “1”.

Si segnala che la modifica alla Tabella contenuta nell’Allegato X, Parte II, sezione I, paragrafo 1, appare priva di portata normativa, posto che il testo vigente già fa riferimento ai valori che il comma 6 è diretto a introdurre.


Art. 3
(Disposizioni finali)

Il comma 1 reca la clausola di invarianza della spesa.

Il comma 2 prevede che le competenti autorità provvedano entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento dell’attività istruttoria di cui all’articolo 293, comma 3 (esenzione dei combustibili dall’applicazione delle prescrizioni del richiamato Allegato X, qualora gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione) e all’articolo 295, commi 14-16 (autorizzazione di esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni) e commi 19 e 20 (autorizzazione per l’applicazione delle tecnologie di riduzione delle emissioni approvate dal Comitato COSS), nonché per la tenuta del registro di cui all’articolo 295, comma 12, e alla redazione del rapporto di cui all’articolo 298, comma 3 (trasmesso dal Ministero dell’ambiente alla Commissione europea, e relativo al tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell’anno precedente).

In base al comma 3, invece, gli oneri inerenti le prestazioni e i controlli di cui ai commi 2 (che individua l’autorità competente per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III) e 9 (attività di accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8) dell’articolo 296 sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio. Tali tariffe vengono determinate con apposito decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dei trasporti.

Si segnala che l’articolo 4 della legge comunitaria 2006, al comma 1, prevede in termini generali che agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Tale ultima disposizione pone a carico dei soggetti interessati gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, e stabilisce il principio della predeterminazione e pubblicità delle tariffe.

Il medesimo articolo 4, al comma 2, dispone inoltre l’attribuzione alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli (mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 4692) delle entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare.

 

 

 


 

Schema D.lgs. n. 145

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Normativa nazionale

 


 

Costituzione della Repubblica italiana. (Artt. 76, 87 e 117)

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(omissis)

76.  L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato (79) al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti .

 

(79)  Vedi art. 72, comma quarto.

(omissis)

87.  Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere (98).

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (99).

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (100).

Promulga le leggi (101) ed emana i decreti aventi valore di legge (102) e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (103).

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (104).

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (105).

Presiede il Consiglio superiore della magistratura (106).

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (107) .

 

(98)  Vedi anche art. 74, comma primo.

(99)  Vedi art. 61, comma primo.

(100)  Vedi art. 71, comma primo.

(101)  Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

(102)  Vedi artt. 76 e 77.

(103)  Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

(104)  Vedi art. 80.

(105)  Vedi art. 78.

(106)  Vedi art. 104, comma secondo.

(107)  Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

 117.  La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (165).

 

(165)  Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.


Codice Penale
(art. 515)

(omissis)

515. Frode nell'esercizio del commercio. (1)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (2).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29](3).

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(1) Vedi l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. In materia di commercio su aree pubbliche vedi la L. 28 marzo 1991, n. 112.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.


Codice della navigazione (artt. 174-176, 1193 e 1235)

(omissis)

174. Contenuto del giornale nautico.

Nell'inventario di bordo (1) sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità (2) sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione (3) sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico (4) sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.

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(1) Vedi l'art. 369 regol. cod. nav.

(2) Vedi l'art. 370 regol. cod. nav.

(3) Vedi l'art. 371 regol. cod. nav.

(4) Vedi l'art. 372 regol. cod. nav.

 

175. Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico.

Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina (1).

Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico (2).

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(1) Vedi l'art. 373 regol. cod. nav.

(2) Vedi l'art. 374 regol. cod. nav.

 

 

176. Libri di bordo delle navi minori. (1)

Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo ad eccezione delle unità da pesca (2).

Le navi e i galleggianti della navigazione interna indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento [c.n. 1289](3).

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(1) Vedi gli artt. 79-83 regol. nav. int.

(2) Comma così modificato dall'art. 5-ter, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, con L. 11 marzo 2006, n. 81.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo.».

(3) Vedi gli artt. 81 e 83 regol. nav. int.; vedi, anche, l'art. 82 regol. nav. int. dello stesso regolamento che, per le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate adibite al trasporto merci, prescrive anche il registro di carico

(omissis)

1193. Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo.

Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.296.

Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte [c.n. 299, 890](1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1193. Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo. Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. Alla stessa pena soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con
sentenza 5-12 aprile 1973, n. 36 (Gazz. Uff. 18 aprile 1973, n. 102), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost.

(omissis)

1235. Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Agli effetti dell'articolo 221 del codice di procedura penale (2) sono ufficiali di polizia giudiziaria:

1. i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso (3);

2. i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;

3. i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;

4. i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali e privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda (4).

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(1) Vedi gli artt. 500-508 regol. cod. nav. e gli articoli 152, 153, 154, regol. nav. int.

(2) Ora art. 57 c.p.p.

(3) Vedi, anche, l'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(4) Articolo prima sostituito dalla L. 3 febbraio 1963, n. 94 e poi così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Agli effetti dell'articolo 221 del codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1. i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aerodromo, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aerodromi in cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione l'aerodromo è compreso;
2. i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;
3. i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
4. i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.
Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali e privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda.».

 

 


L. 24 novembre 1981 n. 689
Modifiche al sistema penale.
(Artt. 13-16)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(omissis)

Sezione II

Applicazione.

13. Atti di accertamento.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell' articolo 333 e del primo e secondo comma dell' articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti (14).

 

(14) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 123.

 

14. Contestazione e notificazione.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice (15).

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (16).

 

(15)  Periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 11 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(16)  Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

 

15. Accertamenti mediante analisi di campioni.

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima (17).

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi (18).

 

(17)  Vedi, anche, l'art. 20, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

(18)  L'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale dello Stato è stato elevato a L. 80.500 dal D.M. 1° agosto 1984 (Gazz. Uff. 24 agosto 1984, n. 233); a L. 89.000 dal D.M. 30 marzo 1985 (Gazz. Uff. 23 aprile 1985, n. 96); a L. 96.700 dal D.M. 30 giugno 1986 (Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162); a L. 102.600 dal D.M. 10 luglio 1987 (Gazz. Uff. 28 luglio 1987, n. 174); a L. 107.300 dal D.M. 1° settembre 1988 (Gazz. Uff. 16 settembre 1988, n. 218); a lire 112.700 dal D.M. 6 giugno 1989 (Gazz. Uff. 29 giugno 1989, n. 150); a lire 120.200 dal D.M. 26 maggio 1990 (Gazz. Uff. 20 settembre 1990, n. 220); a lire 127.530 dal D.M. 6 agosto 1991 (Gazz. Uff. 7 settembre 1991, n. 210); a lire 135.690 dal D.M. 18 giugno 1992 (Gazz. Uff. 26 novembre 1992, n. 279); a lire 143.020 dal D.M. 4 novembre 1993 (Gazz. Uff. 29 novembre 1993, n. 280); a lire 149.030 dal D.M. 20 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1995, n. 19); a lire 154.840 dal D.M. 16 aprile 1996 (Gazz. Uff. 30 aprile 1996, n. 100); a lire 163.200 dal D.M. 16 maggio 1997 (Gazz. Uff. 3 giugno 1997, n. 127); a lire 169.600 dal D.M. 23 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1998, n. 41); a lire 175.600 dal D.M. 17 aprile 2000 (Gazz. Uff. 19 giugno 2000, n. 141); a lire 178.400 dal D.M. 13 marzo 2001 (Gazz. Uff. 12 aprile 2001, n. 86); ad euro 94,53 dal D.M. 4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 13 aprile 2002, n. 87); ad euro 97,08 dal D.M. 31 marzo 2003 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95); ad euro 99,40 dal Decr. 27 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 23 marzo 2004, n. 69); ad euro 101,88 dal Decr. 16 marzo 2005 (Gazz. Uff. 29 marzo 2005, n. 72); ad euro 103,92 dal Decr. 28 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60); ad euro 105,69 dal D.M. 26 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2007, n. 42).

 

16. Pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (19).

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (20).

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione (21) (22).

 

(19)  Comma così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

(20)  Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Si tenga presente che il testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(21)  Vedi, anche, l'art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, l'art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, l'art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 19-quater, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

(22)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.


L. 23 agosto 1988 n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 14)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(omissis)

Capo III - Potestà normativa del Governo

14. Decreti legislativi.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni (28).


(28)  In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

 


L. 2 dicembre 1994, n. 689
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994 (artt. 55-60)

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.

(2)  Vedi, anche, la L. 15 dicembre 1998, n. 498.

 

PARTE V

Zona economica esclusiva

Articolo 55

Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva

La zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 56

Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva

1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di:

a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;

b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di:

i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture;

ii) ricerca scientifica marina;

iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino;

c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione.

2. Nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, lo Stato costiero tiene in debito conto i diritti e doveri degli altri Stati, e agisce in modo coerente con la presente Convenzione.

3. I diritti enunciati nel presente articolo relativamente al fondo del mare e al suo sottosuolo, vengono esercitati conformemente alla Parte VI.

 

 

 

Articolo 57

Larghezza della zona economica esclusiva

La zona economica esclusiva non si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale.

 

Articolo 58

Diritti e obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva

1. Nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, godono, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, delle libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini, indicate all'articolo 87, e di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali libertà, come quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni della presente convenzione.

2. Gli articoli da 88 a 115 e le altre norme pertinenti di diritto internazionale si applicano alla zona economica esclusiva purché non siano incompatibili con la presente Parte.

3. Nell'esercitare i propri diritti e nell'adempiere i propri obblighi nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, gli Stati tengono in debito conto i diritti e gli obblighi dello Stato costiero, e rispettano sia le leggi e i regolamenti emanati dallo Stato costiero conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia le altre norme del diritto internazionale purché non siano incompatibili con la presente Parte.

 

Articolo 59

Base per la soluzione di conflitti relativi all'attribuzione di diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva

Nei casi in cui la presente Convenzione non attribuisca i diritti o giurisdizione allo Stato costiero o ad altri Stati nell'ambito della zona economica esclusiva, e sorga un conflitto tra gli interessi dello Stato costiero e quelli di un qualsiasi altro Stato o Stati, tale conflitto dovrebbe essere risolto sulla base dell'equità e alla luce di tutte le circostanze pertinenti, tenendo conto dell'importanza che tali interessi rivestono sia per le parti in causa, sia per la comunità internazionale nel suo complesso.

 

Articolo 60

Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva

1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode del diritto esclusivo di costruire e di autorizzare e disciplinare la costruzione, la conduzione e l'utilizzo di:

a) isole artificiali;

b) installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti dall'articolo 56 e per altri fini economici;

c) installazioni e strutture che possano interferire con l'esercizio dei diritti dello Stato costiero nella zona.

2. Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione.

3. Debito preavviso deve essere dato della costruzione di tali isole artificiali, installazioni e strutture, e debbono essere predisposte attrezzature permanenti per segnalarne la presenza. Le installazioni o strutture che siano state abbandonate o disattivate, debbono essere rimosse per garantire la sicurezza della navigazione, tenuto conto di ogni disposizione internazionale generalmente accettata, emanata a questo proposito dalla competente organizzazione internazionale. Tale rimozione viene effettuata tenendo in debito conto anche la pesca, la protezione dell'ambiente marino e i diritti e obblighi degli altri Stati.

Adeguata informazione viene data in merito alla profondità, alla posizione e alle dimensioni di qualunque installazione o struttura che non sia stata completamente rimossa.

4. In caso di necessità lo Stato costiero può istituire, intorno a tali isole artificiali, installazioni e strutture, ragionevoli zone di sicurezza all'interno delle quali possa adottare misure atte ad assicurare la sicurezza sia della navigazione sia delle stesse isole artificiali, installazioni e strutture.

5. La larghezza delle zone di sicurezza viene stabilita dallo Stato costiero, tenuto conto delle pertinenti norme internazionali. Tali zone vengono stabilite secondo criteri idonei a garantirne la ragionevole rispondenza alla natura e alla funzione delle isole artificiali, installazioni e strutture, e non si estendono oltre la distanza di 500 metri intorno ad esse, misurata da ciascun punto del loro bordo esterno, salvo quanto autorizzato dalle norme internazionali generalmente accettate o quanto raccomandato dalla competente organizzazione internazionale. Dell'estensione delle zone di sicurezza viene data opportuna informazione.

6. Tutte le navi debbono rispettare tali zone di sicurezza e si conformano alle norme internazionali generalmente accettate, relative alla navigazione in prossimità delle isole artificiali, installazioni, strutture e zone di sicurezza.

7. Non si possono mettere in opera isole artificiali, installazioni e strutture, né istituire le zone di sicurezza circostanti, quando ne possa derivare un'interferenza con l'utilizzo di corridoi riconosciuti, essenziali per la navigazione internazionale.

8. Le isole artificiali, le installazioni e le strutture non hanno lo status di isole. Non possiedono un proprio mare territoriale e la loro presenza non modifica la delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.

 


L. 4 febbraio 2005, n. 11.
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (art. 9)

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.

(omissis)

9. Contenuti della legge comunitaria.

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

(omissis)

 

 


D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66
Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/17/CE del 3 marzo 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, già modificata dalla direttiva 2000/71/CE del 7 novembre 2000 della Commissione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003);

Visto l'articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59;

b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alla direttiva 70/220/CEE del 20 marzo 1970 del Consiglio, e alla direttiva 98/77/CE del 2 ottobre 1998 della Commissione; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori di cui alle direttive 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, e 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000;

c) commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa;

d) deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili;

e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise;

f) deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta;

g) impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o più pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade;

h) pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili di cui alle lettere a) o b), inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione dell'erogato;

i) combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa è stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.

 

3. Benzina.

1. È vietata la commercializzazione di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di benzina senza piombo con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I.

2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono la commercializzazione di benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I presso gli impianti di distribuzione individuati in appositi piani, presentati ed approvati secondo le modalità previste nell'Allegato III, entro trenta giorni dall'approvazione dei medesimi piani. La commercializzazione di tale benzina deve essere adeguatamente segnalata presso gli impianti di distribuzione.

3. È consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto di piombo non superiore a 0,15 g/l, purché il tenore massimo di benzene sia pari a 1% (v/v) ed il tenore massimo di idrocarburi aromatici totali sia pari a 40% (v/v), per un quantitativo massimo annuale pari allo 0,5% delle vendite totali di benzina dell'anno precedente, destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilità delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche (2).

 

(2)  Con D.M. 29 marzo 2006 (Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80) sono stati approvati i piani relativi all'individuazione degli impianti in cui è assicurata la commercializzazione di benzina senza piombo o di combustibile diesel.

 

4. Combustibile diesel.

1. È vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'Allegato II. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di combustibile diesel con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II.

2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono la commercializzazione di combustibile diesel di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), primo periodo, con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II, presso gli impianti di distribuzione individuati in appositi piani, presentati ed approvati secondo le modalità previste nell'Allegato III, entro trenta giorni dall'approvazione dei medesimi piani. La commercializzazione di tale combustibile diesel deve essere adeguatamente segnalata presso gli impianti di distribuzione (3).

 

(3)  Con D.M. 29 marzo 2006 (Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80) sono stati approvati i piani relativi all'individuazione degli impianti in cui è assicurata la commercializzazione di benzina senza piombo o di combustibile diesel.

 

5. Previsione di specifiche più severe.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la commercializzazione di combustibili destinati a tutte o ad alcune categorie di veicoli può essere sottoposta, presso alcune zone, a specifiche più severe di quelle previste dal presente decreto, al fine di tutelare la salute della popolazione presso determinati agglomerati urbani o l'ambiente presso determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nei casi in cui l'inquinamento atmosferico o delle acque freatiche costituisca o possa presumibilmente costituire un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato previa autorizzazione della Commissione europea, alla quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, presenta preventivamente una apposita domanda, contenente la motivazione della deroga e la dimostrazione che la stessa rispetta il principio di proporzionalità e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. Tale domanda è accompagnata dai pertinenti dati ambientali relativi all'agglomerato o alla zona interessata, nonché da una valutazione dei probabili effetti della deroga sull'ambiente.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, provvede altresì a trasmettere alla Commissione europea le osservazioni relative alle richieste di deroga presentate da altri Stati.

 

6. Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi o prodotti petroliferi.

1. Nel caso in cui il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4 sia reso difficoltoso, per le imprese di produzione, a causa di un cambiamento improvviso nell'approvvigionamento degli oli greggi o dei prodotti petroliferi, dovuto ad eventi eccezionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può stabilire, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, previa autorizzazione della Commissione europea, limiti più elevati di quelli previsti dal presente decreto in relazione ad uno o più componenti dei combustibili, da applicare per un periodo massimo di sei mesi.

 

7. Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati.

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», elabora e sottopone annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualità dei combustibili commercializzati nell'anno precedente.

2. Ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2:

a) gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio comunicano all'APAT, per il tramite degli uffici centrali dell'Agenzia delle dogane, le informazioni relative agli accertamenti effettuati ed alle infrazioni accertate;

b) i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui al presente decreto da Paesi comunitari ed extracomunitari e i gestori degli impianti di produzione inviano all'APAT i dati concernenti le caratteristiche dei combustibili prodotti o importati e destinati alla commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di combustibile a cui i predetti dati sono riferiti.

3. I gestori degli impianti di produzione trasmettono all'APAT, secondo quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2, le informazioni relative ai quantitativi di benzina prodotti in conformità a quanto previsto all'articolo 3, comma 3, ed alla destinazione di tale benzina.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche comunitarie, una relazione, predisposta dall'APAT nel rispetto delle norme di cui all'articolo 10, comma 2, contenente i dati, relativi all'anno civile precedente, sulla qualità dei combustibili in distribuzione, sui volumi totali di benzina e di combustibile diesel in distribuzione, sui volumi totali di benzina con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg in distribuzione, nonché i dati relativi alla presenza sul territorio nazionale degli impianti di distribuzione di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2.

5. Al fine di consentire all'APAT la predisposizione della relazione di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla stessa, entro il 1° gennaio di ogni anno, i piani approvati con le modalità previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

 

8. Accertamenti sulla conformità dei combustibili.

1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza.

2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV.

3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di combustibili si effettua:

a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantità e le qualità, ai fini della classificazione fiscale;

b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito;

c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione.

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalità operative stabiliti dall'Allegato V. Non si applica quanto previsto dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio ed il Corpo della guardia di finanza provvedono altresì all'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, comma 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette a tali organi i piani approvati con le modalità previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

 

9. Sanzioni e poteri sostitutivi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, con la medesima sanzione amministrativa sono puniti i gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono triplicate.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di distribuzione e i gestori di depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6 sono puniti con le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto nel caso degli impianti di distribuzione.

3. In caso di mancata presentazione del piano o del relativo aggiornamento, secondo quanto stabilito dagli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, e dall'Allegato III, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero delle attività produttive, adotta direttamente il piano, con oneri a carico dei soggetti tenuti alla presentazione, e provvede alla relativa notifica agli stessi.

4. I soggetti tenuti alla presentazione dei piani di cui agli articoli 3 e 4 che violano quanto stabilito dal piano o dal relativo aggiornamento, approvato con le modalità previste dall'Allegato III o adottato ai sensi del comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa da 15.000 a 100.000 euro.

5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1, 2 e 4 provvede il prefetto, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano nei termini i dati di cui all'articolo 7, comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore di provvedere.

 

10. Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e l'articolo 1 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e non trovano applicazione il D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434, il D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397 e il D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29, nonché il D.M. 10 febbraio 2000 del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito un sistema nazionale per il monitoraggio della qualità dei combustibili di cui al presente decreto, tenuto conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione, denominato CEN, e sono disciplinati gli obblighi di trasmissione dei dati necessari a tale monitoraggio. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi le norme vigenti.

3. Con appositi regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica degli Allegati III, IV e V, relativamente alle modalità esecutive delle procedure ivi disciplinate.

4. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico contenute nelle direttive comunitarie recepite con il presente decreto.

5. Dall'attuazione del presente decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica e, relativamente alle attività di cui agli articoli 7, 8, commi 1 e 5, e 10, comma 2, i soggetti ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

Allegato I

Specifiche ecologiche della benzina senza piombo commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata

(previsto dall'articolo 3, commi l e 2)

 

 

Limiti [1]

Caratteristica

Unità

 

 

 

Minimo

Massimo

 

 

 

 

Numero di ottano ricerca

 

95

-

 

 

 

 

Numero di ottano motore

 

85

-

 

 

 

 

Tensione di vapore, periodo estivo [2]

kPa

-

60,0

 

 

 

 

Distillazione:

 

 

 

- evaporato a 100 °C

% (v/v)

46,0

-

- evaporato a 150 °C

% (v/v)

75,0

-

 

 

 

 

Analisi degli idrocarburi:

 

 

 

- olefinici

% (v/v)

-

18,0

- aromatici

% (v/v)

-

35,0

- benzene

% (v/v)

-

1,0

 

 

 

 

Tenore di ossigeno

% (m/m)

-

2,7

 

 

 

 

Ossigenati:

 

 

 

- Alcole metilico, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti

% (v/v)

-

3

- Alcole etilico, se necessario con aggiunta degli agenti stabilizzanti

% (v/v)

-

5

- Alcole isopropilico

% (v/v)

-

10

- Alcole butilico terziario

% (v/v)

-

7

- Alcole isobutilico

% (v/v)

-

10

- Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola

% (v/v)

-

15

- Altri ossigenati [3]

% (v/v)

-

10

 

 

 

 

Tenore di zolfo

mg/kg

-

50

 

 

 

10 [4]

 

 

 

 

Tenore di piombo

g/l

-

0,005

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

[2] Il periodo estivo inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre.

[3] Gli altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2004.

[4] A decorrere dal 1° gennaio 2009, tutta la benzina senza piombo commercializzata deve avere un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg.

 

Allegato II

Specifiche ecologiche del combustibile diesel commercializzato e destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione

(previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2)

 

 

Limiti [1]

Caratteristica

Unità

 

 

 

Minimo

Massimo

 

 

 

 

Numero di cetano

 

51,0

-

 

 

 

 

Densità a 15 °C

kg/m3

-

845

 

 

 

 

Distillazione:

 

 

 

- punto del 95% (v/v) recuperato a

°C

-

360

 

 

 

 

Idrocarburi aromatici policiclici

% (m/m)

-

11

 

 

 

 

Tenore di zolfo

mg/kg

-

50

 

 

 

10 [2]

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

[2] A decorrere dal 1° gennaio 2009, tutto il combustibile diesel commercializzato deve avere un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg.

 


Allegato III

Piani per l'individuazione degli impianti di distribuzione (previsto dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 7, comma 5, dall'articolo 8, comma 5, dall'articolo 9, commi 3 e 4, dall'articolo 10, comma 3)

I. Procedura di presentazione e di approvazione dei piani.

1. Le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in riferimento agli impianti di distribuzione di cui sono titolari e agli impianti di titolarità di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, appositi piani, contenenti almeno le informazioni previste dalla parte II, in cui sono individuati gli impianti di distribuzione dei combustibili di cui all'articolo 3, comma 2, e gli impianti di distribuzione dei combustibili di cui all'articolo 4, comma 2. Ciascun piano deve essere elaborato con l'obiettivo tendenziale di individuare, un numero di tali impianti pari ad almeno il 10% di tutti gli impianti di distribuzione considerati nel piano ed ubicati sulla rete stradale e pari ad almeno il 15% di tutti gli impianti di distribuzione considerati nel piano ed ubicati sulla rete autostradale, e di assicurare l'uniforme distribuzione territoriale degli stessi impianti.

2. I piani di cui al paragrafo l sono trasmessi in formato elettronico con le modalità di trasmissione indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta gli obiettivi raggiunti dal complesso dei piani di cui al paragrafo 1 e si pronuncia in merito alla approvazione degli stessi.

4. Nel caso in cui il complesso dei piani cui al paragrafo 1 non garantisca che, il numero degli impianti ivi individuati sia pari ad almeno il 10% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete stradale nel territorio nazionale e pari ad almeno il 15% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete autostradale nel territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, richiede ai soggetti che hanno presentato un piano in cui una o entrambe le percentuali stabilite dal paragrafo 1 non sono state raggiunte di presentare un nuovo piano nel quale sia assicurato il raggiungimento delle predette percentuali. Il nuovo piano deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta.

5. Indipendentemente dal rispetto delle percentuali stabilite dal paragrafo 4, nel caso in cui il complesso dei piani di cui al paragrafo 1 non garantisca l'uniforme distribuzione degli impianti ivi individuati presso tutto il territorio nazionale, secondo i criteri indicati nella parte III, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, richiede a tutti o ad alcuni dei soggetti che hanno presentato i piani di presentare un nuovo piano in cui tale uniforme distribuzione sia assicurata secondo le modalità stabilite nella richiesta. La richiesta può essere diretta anche ai soggetti che hanno presentato un piano nel quale le percentuali previste dal paragrafo 1 sono state raggiunte. Il nuovo piano deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di notifica della relativa richiesta.

6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dall'anno 2005, le imprese di cui al paragrafo 1, in caso di modifica di quanto indicato nel piano, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'aggiornamento del piano stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si pronuncia in merito alla approvazione di tali aggiornamenti con le modalità previste dai paragrafi precedenti.

II. Informazioni da inserire nei singoli piani.

1. I piani di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 4 devono contenere, con riferimento a tutti gli impianti considerati nel piano, anche diversi dagli impianti di distribuzione del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, comma 2, le seguenti informazioni:

- soggetto referente del piano;

- soggetto/i titolare di ciascun impianto di distribuzione;

- indirizzo di ciascun impianto di distribuzione;

- marchio degli impianti di distribuzione;

- tipo (benzina / combustibile diesel) e grado dei combustibili (contenuto di zolfo pari a 50 mg/kg / contenuto di zolfo pari a 10 mg/kg) commercializzati presso ciascun impianto di distribuzione;

- codice aziendale di ciascun impianto di distribuzione.

III. Criteri di uniforme distribuzione degli impianti di distribuzione.

1. Presso ciascuna Provincia in cui siano presenti uno o più comuni aventi una popolazione superiore a 150.000 abitanti e, a partire dal 1° gennaio 2006, presso ciascuna provincia, il numero degli impianti di distribuzione del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere pari ad almeno il 2% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete stradale nel territorio provinciale.

2. Presso la rete autostradale deve essere assicurata la presenza di almeno un impianto di distribuzione del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, comma 2, ogni 300 Km della rete.

 

Allegato IV

Numero di campioni annuo su cui si effettuano gli accertamenti sulla conformità dei combustibili (previsto dall'articolo 8, comma 2, dall'articolo 10, comma 3)

1. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano presso i depositi fiscali gli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 1, su un numero annuo complessivo di campioni di benzina pari ad almeno 200 e di combustibile diesel pari ad almeno 200.

2. Per il primo anno di applicazione del presente decreto il numero di accertamenti da effettuare è pari a 16 volte il numero dei mesi interi intercorrenti tra la data di entrata in vigore del decreto e la fine dell'anno.

 

Allegato V

Metodi di prova e modalità operative per l'accertamento sulla conformità dei combustibili (previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 10, comma 3)

1. Campionamento

1.1 Prelievo

1.1.1 Depositi fiscali e depositi commerciali

I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170 per il campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3171 per il campionamento automatico in linea.

1.1.2 Impianti di distribuzione

I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso gli impianti di distribuzione.

1.1.3 Competenza

Il prelievo dei campioni è effettuato dall'autorità competente all'accertamento dell'infrazione.

1.2 Quantità

La quantità di combustibile da campionare è pari a 16 litri e deve essere immessa in quattro contenitori metallici di contenuto non inferiore a cinque litri. I contenitori devono essere riempiti per circa l'80% della loro capienza.

Detti contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere dotati di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere dotati di targhetta sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati:

a) il luogo del prelievo;

b) il gestore dell'impianto presso cui è stato effettuato il prelievo del campione;

c) la data del prelievo;

d) la tipologia di prodotto;

e) il serbatoio dal quale è stato effettuato il prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di impianti di distribuzione;

f) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso delle attività di prelievo;

g) il soggetto incaricato del prelievo.

I quattro esemplari del campione dovranno essere destinati alle seguenti finalità:

a) uno da consegnare al gestore dell'impianto sottoposto ad accertamento, al fine di essere utilizzato dal laboratorio incaricato dal gestore stesso, di seguito denominato laboratorio controllato;

b) uno da inviare al laboratorio che effettua le misure, ai fini dell'accertamento dell'infrazione, di seguito denominato: laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo 1.7;

c) uno da inviare al laboratorio controllore al fine di essere conservato per l'eventualità in cui debba intervenire un laboratorio terzo;

d) uno da conservare a cura del soggetto che ha effettuato il prelievo per l'eventualità di un contenzioso giudiziario circa gli esiti dell'accertamento; su richiesta di tale soggetto, l'esemplare può essere conservato presso il laboratorio controllore.

1.3 Verbale

All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali, un verbale che deve riportare i dati necessari per l'identificazione univoca del campione: un originale rimane all'autorità competente all'accertamento dell'infrazione, un originale viene consegnato al gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera f), l'altro originale viene allegato all'esemplare del campione da inviare al laboratorio controllore.

1.4 Movimentazione dei campioni

Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere osservate misure atte a garantirne l'integrità e la sicurezza, con particolare riferimento alle misure concernenti il deposito e il trasporto dei liquidi infiammabili.

1.5 Distribuzione dei campioni

Gli esemplari del campione di cui al paragrafo 1.2, lettere b) e c), vengono inviati al laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento. L'esemplare del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera a), è consegnato al gestore dell'impianto sottoposto ad accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera f).

1.6 Conservazione dei campioni

Tutti gli esemplari del campione di cui al paragrafo 1.2 devono essere conservati in luogo idoneo, per un periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla conclusione delle attività di accertamento di cui al presente allegato e, nel caso in cui sia stata dimostrata la non conformità del prodotto, fino alla scadenza dei termini previsti per proporre opposizione all'eventuale ordinanza - ingiunzione pronunciata dall'autorità competente all'irrogazione della sanzione e fino alla conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale opposizione.

1.7 Identificazione dei laboratori

Il laboratorio controllore, su delega dell'autorità competente all'accertamento dell'infrazione, è un laboratorio chimico delle dogane o, ove istituito, un Ufficio delle dogane nel cui àmbito operano i laboratori chimici delle dogane.

Il laboratorio terzo è un laboratorio chimico delle dogane o, ove istituito, un Ufficio delle dogane nel cui àmbito operano i laboratori chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato le misure come laboratorio controllore.

Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli Uffici delle Dogane nel cui àmbito operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi della Stazione sperimentale per i combustibili.

2. Effettuazione della verifica di conformità e modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra laboratorio controllore e laboratorio controllato.

Il presente paragrafo stabilisce le procedure per l'effettuazione della verifica di conformità e le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra laboratorio controllore e laboratorio controllato.

A tale fine non trova applicazione l'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La trattazione dei risultati dei metodi di prova elencati nel paragrafo 3 viene effettuata secondo la procedura descritta nella norma UNI EN ISO 4259.

2.1 Verifica di conformità

Il laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo la ricezione dell'esemplare del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera b). Tale laboratorio esegue una sola misura per ciascuna caratteristica disciplinata dal presente decreto, utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3.

2.1.1 Caratteristiche per le quali è definito un limite massimo negli Allegati I e II.

Se il risultato ottenuto «X» è tale che:

X > A1 + 0,59 · R

dove A1 è il limite massimo, ed R è la riproducibilità del metodo di prova calcolata al livello A1, il cui valore è riportato nel paragrafo 3, non è possibile stabilire se il prodotto è conforme e si procede come previsto al paragrafo 2.2. In caso contrario il prodotto è da considerare conforme.

2.1.2 Caratteristiche per le quali è definito un limite minimo negli allegati I e II.

Se il risultato ottenuto «X» è tale che:

X < A2 - 0,59 · R

dove A2 è il limite minimo, ed R è la riproducibilità del metodo di prova calcolata al livello A2, il cui valore è riportato nel paragrafo 3, non è possibile stabilire se il prodotto è conforme e si procede nei modi stabiliti dal paragrafo 2.2. In caso contrario il prodotto è da considerare conforme.

2.1.3 L'autorità competente all'accertamento dell'infrazione comunica al gestore dell'impianto l'esito della verifica, contenente i risultati delle misure concernenti le caratteristiche per cui non è possibile stabilire la conformità. Nel caso in cui tutte le caratteristiche siano risultate conformi tale autorità comunica al gestore dell'impianto la chiusura dell'attività di accertamento.

2.2 Possibile non conformità

In caso di possibile non conformità del prodotto alle specifiche previste dal presente decreto, si procede nei modi stabiliti al paragrafo 2.2.1.

2.2.1 Fase 1

Non deve essere considerato il risultato della misura effettuata dal laboratorio controllore ai sensi del paragrafo 2. 1.

Il laboratorio controllore e quello controllato eseguono ciascuno tre misure accettabili, rispettivamente sull'esemplare del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera b), e sull'esemplare del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera a).

L'accettabilità delle misure ottenute da ciascun laboratorio è verificata nel modo seguente:

Le misure ottenute in un laboratorio vengono definite accettabili quando la differenza tra la misura più divergente e la media delle due misure rimanenti non supera il valore r' calcolato come segue:

r' = 0,87 · r

dove r è la ripetibilità del metodo di prova calcolata al limite massimo A1 oppure al limite minimo A2, il cui valore è riportato nel paragrafo 3.

Se la differenza tra la misura più divergente e la media delle rimanenti supera il valore r', la misura più divergente non deve essere considerata. In questo caso si esegue un'altra misura e si verifica nuovamente l'accettabilità dei risultati. Tale procedura deve essere ripetuta fino al momento in cui si ottengono tre misure accettabili. Successivamente, si calcolano le medie dei risultati accettati ottenuti da ciascun laboratorio.

Se la media MR dei risultati ottenuti dal laboratorio controllore è uguale o inferiore al limite massimo A1, oppure è uguale o superiore al limite minimo A2, il prodotto deve essere considerato conforme.

Se la media MR dei risultati ottenuti dal laboratorio controllore è superiore al limite massimo A1, oppure è inferiore al limite minimo A2, si deve confrontare tale media con la media Ms dei risultati ottenuti dal laboratorio controllato.

Si calcola la media delle medie e il risultato viene confrontato con il limite massimo A1 o con il limite minimo A2.

2.2.1.1 Caso del limite massimo A1

Se si verifica contemporaneamente:

(MS + MR) /2 ≤ A1 e |MS - MR| ≤ 0,84 · R'

dove R è la riproducibilità e r la ripetibilità del metodo di prova calcolata al livello A1, il prodotto deve essere considerato conforme.

Se invece si verifica:

(MS + MR) /2 ≤ A1 e |MS - MR| > 0,84 · R'

oppure

(MS + MR) /2 > A1

non è ancora possibile stabilire se il prodotto è conforme e si procede, nei modi previsti dal paragrafo 2.2.2. L'autorità competente all'accertamento dell'infrazione comunica tale esito al gestore dell'impianto.

2.2.1.2 Caso del limite minimo A2

Se si verifica contemporaneamente:

(MS + MR) /2 ≥ A2 e |MS - MR| ≤ 0,84 · R'

dove R è la riproducibilità e r è la ripetibilità del metodo di prova calcolate al livello A2, il prodotto deve essere considerato conforme.

Se invece si verifica:

(MS + MR) /2 ≥ A2 e |MS - MR| > 0,84 · R'

oppure

(MS + MR) /2 < A2

non è ancora possibile stabilire se il prodotto è conforme e si procede nei modi previsti dal paragrafo 2.2.2. L'autorità competente all'accertamento dell'infrazione comunica tale esito al gestore dell'impianto.

2.2.2 Fase 2

La fase 2 prevede innanzitutto un esame congiunto dei due laboratori per mettere a confronto le rispettive procedure operative e la strumentazione di misura.

Se non vengono evidenziate anomalie o difformità nell'esecuzione delle prove si procede alla fase 3 di cui al paragrafo 2.2.3.

In caso contrario non devono esser considerati i risultati della fase 1 di cui al paragrafo 2.2.1 e il laboratorio controllore e quello controllato eseguono, ciascuno, tre misure accettabili, ripetendo la procedura prevista dal paragrafo 2.2.1.

Se non è ancora possibile stabilire se il prodotto è conforme si procede alla fase 3 di cui al paragrafo 2.2.3. L'autorità competente all'accertamento dell'infrazione comunica tale esito al gestore dell'impianto.

2.2.3 Fase 3

Tale fase prevede l'intervento di un laboratorio terzo, al quale è consegnato l'esemplare del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera c), unitamente alla copia del verbale di cui al paragrafo 1.3.

Sul campione ricevuto il laboratorio terzo esegue tre misure, di cui verifica l'accettabilità secondo la procedura riportata al paragrafo 2.2.1 e di cui calcola la media MN.

Successivamente, vengono confrontate le medie dei risultati ottenuti dai tre laboratori (controllore, controllato e terzo) e se ne verificano le condizioni di accettabilità.

Se la differenza tra la media del laboratorio più divergente e la media delle medie degli altri due laboratori è minore o uguale a:

R" = 0,87 · R' (vedi paragrafo 3)

si considera la media delle medie dei tre laboratori

M = (MS +MR +MN) / 3

Se invece la differenza tra la media del laboratorio più divergente e la media delle medie degli altri due laboratori è maggiore di R" si considera: la media M delle medie degli altri due laboratori.

2.2.3.1 Caso del limite massimo A1

Se M ≤ A1 il prodotto risulta conforme.

Se M > A1 il prodotto non risulta conforme.

2.2.3.2. Caso del limite minimo A2

Se M ≥ A2 il prodotto risulta conforme.

Se M < A2 il prodotto non risulta conforme.

2.2.4 Se il prodotto, all'esito della fase 3, non è risultato conforme l'autorità competente all'accertamento dell'infrazione procede ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se invece il prodotto, all'esito della fase 1 o della fase 2 o della fase 3, è risultato conforme tale autorità comunica al gestore dell'impianto la chiusura dell'attività di accertamento.

3. Precisione dei metodi di prova

3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 228:2004, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina senza piombo conforme alle specifiche di cui all'allegato I.

Caratteristica

Metodo di

Unità

A2

A1

r

R

r'

R'

R"

 

prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di ottano ricerca

prEN ISO 5164

 

95,0

 

0,2

0,7

0,2

0,7

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di ottano motore

prEN ISO 5163

 

85,0

 

0,2

0,9

0,2

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensione di vapore, periodo estivo [*]

EN 13016-1

kPa

 

60,0

1,5

3,0

1,3

2,8

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distillazione, evaporato a 100 °C [**]

EN ISO 3405

% (v/v)

46,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distillazione, evaporato a 150 °C [**]

EN ISO 3405

% (v/v)

75,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olefine

ASTM D1319-95a

% (v/v)

 

18,0

1,5

4,6

1,3

4,4

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aromatici

ASTM D1319-95a

% (v/v)

 

35,0

1,3

3,7

1,1

3,5

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzene

EN 12177

% (v/v)

 

1,0

0,03

0,10

0,03

0,10

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenore di ossigeno

EN 1601

% (m/m)

 

2,7

0,08

0,3

0,07

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcole metilico

EN 1601

% (v/v)

 

3

0,1

0,3

0,1

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcole etilico

EN 1601

% (v/v)

 

5

0,1

0,4

0,1

0,4

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcole isopropilico

EN 1601

% (v/v)

 

10

0,2

0,8

0,2

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcole butilico terziario

EN 1601

% (v/v)

 

7

0,2

0,5

0,2

0,5

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcole isobutilico

EN 1601

% (v/v)

 

10

0,2

0,8

0,2

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eteri con 5 o più atomi di carbonio

EN 1601

% (v/v)

 

15

0,3

1,0

0,3

1,0

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri ossigenati

EN 1601

% (v/v)

 

10

0,2

0,8

0,2

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenore di zolfo

EN ISO 20884

 

 

 

2,9

7,9

2,5

7,5

6,6

 

 

mg/kg

 

50

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20846

 

 

 

3,5

9,7

3,0

9,3

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20884

 

 

 

1,9

3,1

1,7

2,7

2,3

 

 

mg/kg

 

10

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20846

 

 

 

1,0

2,7

0,9

2,6

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenore di piombo

prEN 237

mg/l

 

5

1

2

0,9

1,8

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco)

[**] Precisione da calcolare in base alla curva di distillazione dei campioni

3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2004, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

Caratteristica

Metodo di

Unità

A2

A1

r

R

r'

R'

R"

 

prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di cetano

EN ISO 5165

 

51,0

 

0,9

4,2

0,8

4,1

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densità a 15 °C

EN ISO 3675

kg/m3

 

845

0,5

1,2

0,4

1,1

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distillazione: 95% recuperato [*]

EN ISO 3405

°C

 

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrocarburi aromatici policiclici

EN 12916

% (m/m)

 

11

1,8

3,8

1,5

3,5

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenore di zolfo

EN ISO 20884

 

 

 

2,9

7,9

2,5

7,5

6,6

 

 

mg/kg

 

50

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20846

 

 

 

3,1

6,7

2,9

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20884

 

 

 

1,9

3,1

1,7

2,7

2,3

 

 

mg/kg

 

10

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20846

 

 

 

1,1

2,2

1,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] Precisione da calcolare in base alla curva di distillazione dei campioni


D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195
Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003);

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 giugno 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:


 


1. Finalità.

1. Il presente decreto, nello stabilire i princìpi generali in materia di informazione ambientale, è volto a:

a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;

b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.


 


2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;

e) «pubblico»: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

 

3. Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

4. Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;

b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorità pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.

7. L'autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

 

4. Cataloghi e punti d'informazione.

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.

2. L'autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5.

3. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.

 

5. Casi di esclusione del diritto di accesso.

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;

b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;

c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;

b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7.

 

6. Tariffe.

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorità pubblica può, in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata.

3. Nei casi in cui l'autorità pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, può essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa è predeterminata e pubblica.

 

7. Tutela del diritto di accesso.

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

 

8. Diffusione dell'informazione ambientale.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:

a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;

b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'àmbito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorità pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

 

9. Qualità dell'informazione ambientale.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalità di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.

 

10. Relazioni.

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorità pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalità definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.

3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.

4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.

 

11. Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali.

1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'àmbito di tali accordi sono individuati:

a) le modalità di coordinamento tra le Autorità pubbliche;

b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;

c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5;

d) le modalità di produzione della relazione annuale sull'applicazione del presente decreto.

 

12. Norme finanziarie e abrogazioni.

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto.

2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell'àmbito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

4. È abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

 


L. 8 febbraio 2006, n. 61
Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52.

 

1. Istituzione di zone di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni.

1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonchè dall'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3.

2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

3. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato di cui al comma 2.

 

2. Applicazione della normativa all'interno delle zone di protezione ecologica.

1. Nell'ambito delle zone di protezione ecologica istituite ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per l'Italia.

2. Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonchè in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico.

3. La presente legge non si applica alle attività di pesca.

 


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale(artt. 283, 284, 288, 291-298 e all. X parte V)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(omissis)

283. Definizioni.

1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;

b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore;

c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;

d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore é destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;

e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;

f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;

g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;

h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che comporta una variazione dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 284 o nella documentazione presentata ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

i) autorità competente: i comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le province;

l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

 

284. Denuncia di installazione o modifica.

1. In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, deve essere trasmessa all'autorità competente, nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. Per le installazioni e le modifiche successive al termine previsto dall'articolo 286, comma 4, tale denuncia é accompagnata dalla documentazione relativa alla verifica effettuata ai sensi dello stesso articolo. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed è messa da costui a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere trasmessa all'autorità competente, entro un anno da tale data, apposita denuncia redatta dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto, accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai sensi dell'articolo 286, comma 2. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è messa a disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale provvede alla trasmissione. Il presente comma non si applica agli impianti termici civili per cui è stata espletata la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

(omissis)

288. Controlli e sanzioni.

1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinqueccntottantadue euro l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico civile, non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 2, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.

2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:

a) l'installatore, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma 1;

b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma 2.

3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemila cinquecentottantadue euro:

a) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti i casi in cui l'impianto non è soggetto all'obbligo di verifica di cui all'articolo 286, comma 4;

b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o non è stato dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1;

c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto:

d) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.

4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.

5. Ferma stando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l'autorità competente, ove accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorità competente si applica l'articolo 650 del codice penale.

6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'autorità competente di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.

7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è punito con l’ammenda da quindici euro a quarantasei euro.

8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente, con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, sono individuati i requisiti di tali organismi. Fino all'adozione di tale decreto si applicano i requisiti previsti dall'articolo 11, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

(omissis)

Titolo III

Combustibili

291. Campo di applicazione.

1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche del gasolio marino. Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.

 

292. Definizioni.

1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta del presente decreto.

2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:

a) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 1951 - 2710 1969 ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e d), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del sessantacinque per cento in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86, anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo;

b) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 1945 - 2710 1949, ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibile o carburante e di cui almeno l’ottantacinque per cento in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;

c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla «American Society for Testing and Materials» nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;

d) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo che corrisponde alla definizione di cui alla lettera b) ovvero che ha una viscosità o densità che rientra nei limiti della viscosità o densità definiti per i distillati marini nella tabella dell'ISO 8217 - 1996, ad esclusione di quello utilizzato per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna, per il quale valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e ad esclusione di quello utilizzato dalle navi che provengono direttamente da un Paese non appartenente all'Unione europea;

e) navigazione interna: navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne.

f) depositi fiscali: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti ad accisa; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili.

g) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise.

 

293. Combustibili consentiti.

1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, alle condizioni ivi previste. Agli impianti di cui alla parte I, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si applicano le prescrizioni dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto relative agli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto. Il gasolio marino deve essere conforme a quanto previsto dalla parte I, sezione 3, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, più elevati rispetto a quelli fissati nell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.

 

294. Prescrizioni per il rendimento di combustione.

1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui più impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, come un unico impianto.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti di combustione in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera o di autorizzazione integrata ambientale nella quale si prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio.

3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto, di potenza termica complessiva pari o superiore a 1,5 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita del focolare.

 

295. Raccolta e trasmissione di dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

1. Al fine di consentire l'elaborazione della relazione di cui al comma 4, il controllo delle caratteristiche dell'olio combustibile pesante, del gasolio e del gasolio marino prodotti o importati, e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, è effettuato dai laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, dagli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane. Il campionamento è effettuato con una frequenza adeguata e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato. Entro il 31 marzo di ogni anno gli esiti di tali controlli effettuati nel corso dell'anno precedente sono messi a disposizione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui comma 1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti di produzione dei medesimi combustibili inviano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, osservando le modalità e utilizzando i moduli indicati nella parte 1, sezione 3, appendice 1, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, i dati concernenti i quantitativi e il contenuto di zolfo di tali combustibili prodotti o importati, e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, nel corso dell'anno precedente. I dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantità e la qualità ai fini della classificazione fiscale. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di combustione che importano olio combustibile pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione europea inviano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, osservando le modalità e utilizzando i moduli indicati nella parte I, sezione 3, appendice 1 dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, i dati concernenti i quantitativi di olio combustibile pesante importati nell'anno precedente e il relativo contenuto di zolfo.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti di cui alla parte I, sezione 3, punto 1.2, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto inviano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, osservando le modalità e utilizzando i moduli indicati da tale sezione nell'appendice 2, i dati inerenti i quantitativi ed il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante utilizzato nel corso dell'anno precedente.

4. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sulla base dei risultati dei controlli di cui al comma 1 e dei dati di cui ai commi 2 e 3, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione circa il tenore di zolfo dei combustibili di cui al comma 1 prodotti, importati e utilizzati nell'anno civile precedente e circa i casi di applicazione delle deroghe di cui alla parte I, sezione 3, punto 1.2, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto.

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione europea un documento elaborato sulla base della relazione di cui al comma 4.

6. Non sono soggetti al presente articolo i combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale e i combustibili usati a fini di trasformazione nell'industria della raffinazione.

 

296. Sanzioni.

1. Chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito:

a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a due anni o con l’ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;

b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa per chi ha effettuato la messa in commercio.

2. La sanzione prevista dal comma 1, lettera b), si applica anche a chi effettua la combustione di gasolio marino non conforme alle prescrizioni del presente titolo. In tal caso l'autorità competente all'irrogazione è la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.

3. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, dall'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente decreto, dall'autorità di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).

4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto è punito con l'arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto si applica la sanzione prevista dall'articolo 288, comma 2; la medesima sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, si applica al responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.

5. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 295, commi 2 e 3, nei termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.

 

297. Abrogazioni.

1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza, l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l'articolo 2 del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82.

 

298. Disposizioni transitorie e finali.

1. Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto si applicano agli impianti termici civili di cui all'articolo 281, comma 3, a partire dalla data in cui è effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 2.

2. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalità previste dall'articolo 281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato si procede per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.

 

 

Allegati alla parte quinta

(omissis)

Allegato X

Disciplina dei combustibili.

 

Parte I

Combustibili consentiti.

 

Sezione 1

Elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I.

 

1. Negli impianti disciplinati dal titolo I è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di petrolio liquefatto;

c) gas di raffineria e petrolchimici;

d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;

e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3;

f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1;

g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3;

h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all’1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3;

i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;

l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4;

m) carbone di legna;

n) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste;

o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;

p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;

q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;

r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste;

s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto.

2. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW è consentito l'utilizzo di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio come somma; tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg per gli impianti autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;

c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa;

d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, purché il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al paragrafo 1, lettere o), p) e q);

e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7.

3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi 1 e 2, negli impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 300 MW, ad eccezione di quelli anteriori al 1988 che sono autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato, è consentito l'uso di:

a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2;

b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg.

4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili purché prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;

c) gas di raffineria, gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da greggi nazionali, e coke da petrolio;

d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui alla parte II, sezione 5.

5. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, ad eccezione dei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare, è consentito l'uso di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 8;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;

c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;

d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8.

6. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi precedenti, nella regione Sardegna è consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:

a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica, purché vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'allegato II;

b) impianti di cui al paragrafo 2.

7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, è vietato l'uso dei seguenti combustibili;

a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformità alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;

b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformità alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;

c) coke da gas;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;

f) bitume da petrolio;

g) coke da petrolio;

h) combustibili liquidi con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni; tale disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai combustibili prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui gli stessi sono utilizzati.

9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui più impianti sono considerati, ai sensi dell'articolo 273, collima 9, come un unico impianto.

 

Sezione 2

Elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II.

 

1. Negli impianti disciplinati dal titolo II è consentito l'uso dei seguenti combustibili;

a) gas naturale;

b) gas di città;

c) gas di petrolio liquefatto;

d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate parte II, sezione 1, paragrafo 1, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3;

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1;

f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4;

g) carbone di legna;

h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste;

i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II, sezione 1, paragrafo 3;

l) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 3, 5 e 9;

m) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera l), rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2

n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste.

2. I combustibili di cui alle lettere l), m) ed n), non possono essere utilizzati negli impianti di cui all'allegato IV, parte I, punti 5 e 6.

3. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui al paragrafo 1, lettera l), o delle loro emulsioni di cui alla lettera m) è consentito fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3 e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1° settembre 2007, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionano, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

4. Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, deve risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 o da annotazioni effettuate su tale libretto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio di cui al paragrafo 1, lettere l) o m).

 

Sezione 3

Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi.

 

1. Caratteristiche merceologiche e metodi di misura

1.1 L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma 2, lettera a), utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore all'1,00% in massa e, nei i casi previsti della sezione 1, paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa.

1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1, negli impianti di cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1,00 per cento in massa è consentito nel caso di:

a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ad eccezione di quelli anteriori al 1988 autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato;

b) impianti di combustione non compresi nella precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm3;

c) impianti di combustione non compresi alle precedenti lettere a) e b), a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, il valore limite previsto nell'autorizzazione e, nel caso di autorizzazione tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm3.

1.3. Il gasolio marino di cui all'articolo 292, comma 2, lettera d), come tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore allo 0,20% in massa e, a partire dal 1° gennaio 2008, non superiore allo 0,10% in massa.

1.4. I metodi di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nel gasolio marino sono quelli definiti, per tale caratteristica, nella parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per la trattazione dei risultati delle misure e l'arbitrato si applica quanto previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4.

 

Appendice 1

 

1. I dati trasmessi, tramite le rispettive associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali ai sensi dell'articolo 295, comma 2, includono:

- dati identificativi dell'impianto produttore o importatore;

- quantitativi totali di olio combustibile prodotti o importati, e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale inclusi i consumi interni (per gli impianti di produzione), indicando separatamente i quantitativi di olio BTZ 0,3 (tenore di zolfo uguale o inferiore allo 0,3% in massa), BTZ (tenore di zolfo uguale o inferiore all'1% in massa), ATZ (tenore di zolfo superiore all'1% in massa) e bitumi (indicando il contenuto medio di zolfo);

- quantitativi totali, inclusi i consumi interni (per gli impianti di produzione), di gasolio prodotto o importato, e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, e relativo contenuto massimo di zolfo;

- quantitativi totali di gasolio marino prodotto o importato, e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, indicando separatamente i quantitativi delle qualità DMX, DMA, DMB, DMC, e relativo contenuto massimo di zolfo;

- metodi di misura utilizzati per la determinazione dello zolfo nei sopraccitati combustibili. Qualora si utilizzi un metodo di misura diverso da quelli di riferimento indicati nella parte II, sezione 1, è necessario produrre una documentazione che attesti:

a) che la precisione e l'accuratezza del metodo di misura impiegato siano non inferiori a quelle del metodo di riferimento;

b) l'equivalenza del metodo utilizzato al metodo di riferimento per la misura dello zolfo.

Tale documentazione deve essere rilasciata dai laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, dagli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, dalla Stazione sperimentale per i combustibili o da altro ente accreditato per i richiamati metodi di riferimento.

2. Ai fini di quanto previsto al punto 1, per commercializzazione si intende qualsiasi operazione diretta a mantenere i combustibili a disposizione di terzi indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa.

3. I dati trasmessi dai gestori dei grandi impianti di combustione ai sensi dell'articolo 295, comma 2, includono i quantitativi complessivi di olio combustibile importato nell'anno precedente indicando separatamente i quantitativi di olio BTZ 0,3 (tenore di zolfo uguale o inferiore allo 0,3% in massa), BTZ (tenore di zolfo uguale o inferiore all'1% in massa) e ATZ (tenore di zolfo superiore all'1% in massa).

4. Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono trasmesse all'APAT su supporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento, secondo il formato della tabella 1, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per posta elettronica, all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it.

 

Tabella 1

 

 

 

Dati identificativi dell'impianto:

 

 

 

 

 

 

 

Metodo di misura

 

 

Contenuto

Contenuto

utilizzato per la

Prodotto

Quantitativi totali

massimo di zolfo

medio di zolfo

determinazione

 

anno [*] (kt)

(% (m/m))

[**] (% (m/m)

dello zolfo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olio Combustibile BTZ 0,3 (come

 

 

 

 

tale o in emulsione)

 

0,3%

 

 

 

 

 

 

 

Olio Combustibile BTZ (come tale o

 

 

 

 

in emulsione)

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

Olio Combustibile ATZ (come tale o

 

 

 

 

in emulsione)

 

3%

 

 

 

 

 

 

 

Olio Combustibile ATZ con tenore

 

 

 

 

di zolfo superiore al 3% in massa

 

4%

 

 

(come tale o in emulsione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitume (per uso termico) (come tale

 

 

 

 

o in emulsione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasolio (come tale o in emulsione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasolio marino qualità DMX (come

 

 

 

 

tale o in emulsione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasolio marino qualità DMA (come

 

 

 

 

tale o in emulsione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasolio marino qualità DMB (come

 

 

 

 

tale o in emulsione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasolio marino qualità DMO (come

 

 

 

 

tale o in emulsione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare il sistema metrico decimale nel riportare dati: inserire la virgola e non il punto; inserire solo le cifre decimali previste dai metodi di misura e non aggiungere cifre superflue.

[*] Per le emulsioni è escluso il quantitativo di acqua.

[**] Dato da fornire se disponibile.

 

 

 

 

 

 

Appendice 2

 

1. 1 dati trasmessi, tramite le rispettive associazioni di categoria, dai gestori degli impianti di cui al punto 1.2 includono:

- dati identificativi e ubicazione dell'impianto;

- quantitativi totali di olio combustibile con tenore di zolfo superiore all'1% in massa utilizzato, indicando il contenuto medio di zolfo;

- valore limite di emissione per il biossido di zolfo per cui l'impianto è stato autorizzato, anche in caso di autorizzazione in forma tacita;

- metodi di misura utilizzati per la determinazione dello zolfo nei sopraccitati combustibili. Qualora si utilizzi un metodo di misura diverso da quelli indicati nella parte II, sezione 1, è necessario produrre una documentazione che attesti:

a) che la precisione e l'accuratezza del metodo di misura impiegato siano non inferiori a quelle del metodo di riferimento;

b) l'equivalenza del metodo utilizzato al metodo di riferimento per la misura dello zolfo.

Tale documentazione deve essere rilasciata dai laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, dagli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, dalla Stazione sperimentale per i combustibili o da altro ente accreditato per i richiamati metodi di riferimento.

2. Le informazioni sono trasmesse all'APAT su supporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento, secondo il formato della tabella 2, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per posta elettronica, all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it.

 

Tabella 2

 

Dati identificativi impianto:

 

 

 

 

 

Ubicazione dell'impianto (regione, provincia,

 

 

comune)

 

 

 

 

 

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

 

 

definitiva o autorizzazione ambientale

 

 

integrata [*]

 

 

 

 

 

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

 

 

provvisoria o tacita [**]

 

 

 

 

 

Valore limite di emissione relativo al biossido

 

 

di zolfo (mg/Nm 3 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo di misura

 

 

 

Contenuto

utilizzato per la

 

Prodotto

Quantitativi totali

medio di zolfo

determinazione

 

 

anno [* ** ]

(% (m/m)

dello zolfo

 

 

(kt)

 

 

 

 

 

 

 

 

Olio Combustibile con contenuto

 

 

 

 

di zolfo > 1%

 

 

 

 

(come tale o in emulsione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitume

 

 

 

 

(come tale o in emulsione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare il sistema metrico decimale nel riportare i dati: inserire la virgola e non il punto; inserire solo le cifre decimali previste dai metodi di misura e non aggiungere cifre superflue.

 

[*] Barrare la casella se per l'impianto è stata rilasciata una autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera o una autorizzazione integrata ambientale.

 

[**] Barrare la casella se l'impianto è esercito sulla base di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera provvisoria o se è autorizzato in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

 

[***] Per le emulsioni è escluso il quantitativo di acqua.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II

Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura.

 

Sezione 1

Combustibili liquidi.

 

1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri, medi e pesanti di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettere e) e h), paragrafo 2 lettera a), paragrafo 4, lettera a), paragrafo 5 lettera a) e sezione 2, paragrafo 1, lettere d), e), ed l)]

 

 

Gasolio /Kerosene /

Olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

Tipo di combustibile

distillati leggeri e

 

liquido

medi di petrolio

Fluidissimo

Fluido

Semifluido

Denso

Denso

 

 

 

BTZ

BTZ

BTZ

ATZ

BTZ

Metodo di

 

 

 

 

 

 

 

analisi

Caratteristica

Unità

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viscosità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 21,2 a

da 37,5 a

 

 

EN ISO

 

a 50 C

mm2/s

 

<21,2

37,4

91,0

>di 91

>di 91

3104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 3,0 a

da 5,1 a

 

 

EN ISO

 

a 50 C

°E

 

<3

5,0

12,0

>di 12

>di 12

3104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ISO

 

a 40 C

mm2/s

Da 2,0 a 7,4 [1]

 

 

 

 

 

3104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acqua e sedimenti

% (V/V)

≤0,05

≤0,05

≤1,0

≤1,0

 

 

UNI 20058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acqua

% (V/V)

 

 

 

 

≤1,5 [6]

≤1,5

ISO 3733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedimenti

% (V/V)

 

 

 

 

≤0,5

≤0,5

ISO 3735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNI EN ISO

 

 

≤0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8754 UNI

 

%

 

≤0,3

≤1,0

≤0,3

≤1,0

≤0,3

≤1,0

≤0,3

≤4,0

≤0,3

≤1,0

 

Zolfo

(m/m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ISO

 

 

≤0,10 [5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuo

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carbonioso

(m/m)

 

≤6

≤15

≤6

≤15

≤6

≤15

≤18

≤6

≤15

ISO 6615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichel +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNI EN ISO

Vanadio

mg/kg

≤15

≤50

≤180

≤50

≤180

≤50

≤180

≤230 [2]

≤50

≤180

09.10.024.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 13131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

UNI EN ISO

Ceneri

(m/m)

 

≤0,05

≤0,10

≤0,15

≤0,20 [7]

≤0,20

6245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferiore al

Inferiore al

Inferiore al

Inferiore al

Inferiore al

DIN 5127

PCB / PCT

mg/kg

Inferiore al limite di

limite di

limite di

limite di

limite di

limite di

[4]

 

 

rilevabilità

rilevabilità

rilevabilità

rilevabilità

rilevabilità

rilevabilità

EN 12766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Solo per il gasolio

[2] Il valore è di 180 mg/kg per gli impianti di cui alla parte I, sezione 1, paragrafo 2 fino all'adeguamento.

[3] Il metodo UNI E 09.10.024.0 è utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo 13131.

[4] Il metodo DIN 51527 è utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo EN 12766.

[5] Tale specifica è riferita solo al gasolio e si applica a partire dal 1° gennaio 2008.

[6] Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare a successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione con idrocarburi è consentito un contenuto massimo di acqua pari al 15% V/V

 

[7] Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare a successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione con idrocarburi è consentito un contenuto massimo di ceneri pari all'1,5% m/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Emulsioni acqua - bitumi [parte I, sezione 1, paragrafo 3, lettera a)]

 

 

 

Emulsioni

Emulsioni

Metodi di

 

 

acqua-bitumi

acqua-altri

analisi

Caratteristica

Unità

naturali

bitumi

 

 

 

 

 

 

Acqua

% (m/m)

≤35%

≤35%

ISO 3733

 

 

 

 

 

Zolfo

% (m/m)

≤3% [*]

≤3% [*] / [**]

ASTM D 1552

 

 

 

 

 

Nichel + Vanadio

mg/kg

≤450 [*]

≤230 [*]

[1]

 

 

 

 

 

[1] Fino all'adozione di una metodica ufficiale da parte dei competenti organismi di normazione, per l'analisi del nichel e vanadio si applica un metodo di comprovata validità concordato con l'autorità competente. Fino a tale data non si applica la norma EN ISO 4259 per la trattazione dei risultati.

[*] I valori limite sono riferiti all'emulsione tal quale.

[**] Per emulsioni derivanti da greggi nazionali il valore è ≤8%.

 

 

 

 

 

 

3. - Biodiesel [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera g) e sezione 2, paragrafo 1, lettera i)]



Proprietà

Unità

Limiti

Metodo di

 

 

 

prova

 

 

Minimo

Massimo

 

 

 

 

 

 

Viscosità a 40 C

mm2/s

3,5

5,0

EN ISO 3104

 

 

 

 

ISO 3105

 

 

 

 

 

Residuo carbonioso [a]

% (m/m)

-

0,30

EN ISO 10370

(sul 10% residuo

 

 

 

 

distillazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto di ceneri

% (m/m)

-

0,02

ISO 3987

solfatate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto di acqua

mg/kg

-

500

EN ISO

 

 

 

 

12937:2000

 

 

 

 

 

Contaminazione totale [*]

mg/kg

-

24

EN 12662

 

 

 

 

 

Valore di acidità

mg KOH/g

 

0,50

EN 14104

 

 

 

 

 

Contenuto di estere [b] [*]

% (m/m)

96,5

 

EN 14103

 

 

 

 

 

Contenuto di monogliceridi

% (m/m)

 

0,80

EN 14105

 

 

 

 

 

Contenuto di digliceridi

% (m/m)

 

0,20

EN 14105

 

 

 

 

 

Contenuto di trigliceridi [*]

% (m/m)

 

0,20

EN 14105

 

 

 

 

 

Glicerolo libero [c] [*]

% (m/m)

0,02

 

EN 14105

 

 

 

 

EN 14106

 

 

 

 

 

CFPP [d]

°C

 

 

UNI EN 116

 

 

 

 

 

Punto di scorrimento [e]

°C

 

0

ISO 3016

 

 

 

 

 

Potere calorifico

MJ/kg

35

 

DIN 51900:1989

inferiore (calcolato)

 

 

 

DIN 51900-1:1998

 

 

 

 

DIN 51900-2:1997

 

 

 

 

DIN 51900-3:1997

 

 

 

 

 

Numero di Iodio

g iodio/100

 

130

EN 14111

 

 

 

 

 

Contenuto di zolfo

mg/kg

 

10,0

prEN ISO 20846

 

 

 

 

prEN ISO 20884

 

 

 

 

 

Stabilità all'ossidazione,

ore

4,0

-

EN 14112

110 °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[a] Per ottenere il 10% residuo deve essere utilizzato il metodo ASTM D 1160.

 

[b] Non è consentita l'aggiunta di esteri diversi da quelli propri del biodiesel e di altre sostanze diverse dagli additivi.

 

[c] In caso di controversia sul glicerolo libero, si deve utilizzare il EN 14105.

 

[d] Per il biodiesel da utilizzare tal quale, il limite massimo coincide con quello previsto dalla UNI 6579.

 

[e] Il biodiesel destinato alla miscelazione con oli combustibili convenzionali non deve contenere additivi migliorativi della filtrabilità a freddo.

 

[*] In caso di controversia per la determinazione della contaminazione totale, del contenuto di esteri, del contenuto di trigliceridi e del glicerolo libero non si applica il criterio del 2R della UNI EN ISO 4259 rispetto al limite indicato in tabella.

 

 

 

 

 

 

 

4. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili di cui alla presente sezione si applicano i metodi riportati nelle tabelle di cui ai paragrafi da 1 a 3 riferiti alle versioni più aggiornate. Salvo quanto diversamente disposto nei paragrafi 2 e 3, la trattazione dei risultati delle misure è effettuata secondo la norma EN ISO 4259. Per l'arbitrato è utilizzato il metodo EN ISO 14596 - edizione 1998.

 

Sezione 2

Combustibili solidi.

 

1. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [parte 1, sezione 1, paragrafo 1, lettere o), p) e q), paragrafo 2, lettera e) paragrafo 5, lettera d)].

 

 

 

Materie

 

 

 

 

 

 

volatili

Ceneri

Zolfo [b]

Umidità

Potere calorifero

 

 

[b]

[b]

 

[b]

inferiore [c]

Tipo

 

 

 

 

 

 

 

 

%

%

%

%

MJ / kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coke

1

 

≤ 12

 

≤ 12

 

Coke

metallurgico

 

≤ 2

 

≤ 1

 

metallurgico

e da gas

 

 

 

 

 

27,63

e da gas

 

2

 

≤ 10

 

≤ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antracite,

 

 

 

 

 

 

Antracite,

prodotti

3

≤ 13

≤ 10

≤ 1

≤ 5

prodotti

antracitosi e

 

 

 

 

 

29,31

antracitosi e

loro miscele

 

 

 

 

 

 

loro miscele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbone da

 

 

 

 

 

 

Carbone da

vapore

4

≤ 40

≤ 16

≤ 1

≤ 10

vapore

 

 

 

 

 

 

23,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agglomerati di

 

 

 

 

 

 

Agglomerati

lignite

5

≤ 40

≤ 16

≤ 0,5

≤ 15

di lignite

 

 

 

 

 

 

14,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 [a]

≤ 12

 

≤ 3

 

 

 

Coke da

 

 

 

 

 

 

Coke da

petrolio

 

 

 

 

 

petrolio

 

8 [d]

≤ 14

 

≤ 6

 

29,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma per

 

 

UNI

UNI

UNI

 

l'analisi

 

ISO 562

7342

7584

7340

ISO 1928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ a] - per gli impianti di cui alla parte I, paragrafo 2

[ b] - i valori rappresentano limiti massimi come percentuali di massa sul prodotto tal quale

[ c] - valori minimi riferiti al prodotto tal quale

[ d] - per gli impianti di cui alla parte I, paragrafo 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 3

Caratteristiche delle emulsioni acqua - gasolio, acqua - kerosene e acqua - olio combustibile.

 

1. Emulsione acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio (parte 1, sezione 1 paragrafo 1, lettera f) e sezione 2, paragrafo 1, lettera e)

1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 1 non può essere inferiore al 10%, né superiore al 30%.

1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro né metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale è previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.

1.3 Le emulsioni di cui al punto 1 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20°C ± 1°C e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa a pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce «Acqua e sedimenti».

1.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioè che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce «Acqua e sedimenti», può essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale 20 marzo 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze.

1.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilità e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla norma UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002.

 

2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri distillati pesanti di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera i), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, lettera b) e sezione 2, paragrafo 1, lettera m)]

2.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 2 non può essere inferiore al 10%, né superiore al 30%.

2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro né metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale è previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.

2.3 Le emulsioni di cui al punto 2 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50°C ± 1°C e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita alla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alle voci «Acqua e sedimenti», «Acqua» e «Sedimenti».

2.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioè che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alle voci «Acqua e sedimenti», «Acqua» e «Sedimenti», può essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale 20 marzo 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze.

La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilità e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopraccitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002.

 

Sezione 4

Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo

(parte 1, sezione 1, paragrafo 1, lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h).

 

1. Tipologia e provenienza

a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;

c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.

f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:

 

Caratteristica

Unità

Valori minimi/massimi

Metodi di analisi

 

 

 

 

Ceneri

% (m/m)

≤ 4%

ASTM D 5142-98

 

 

 

 

Umidità

% (m/m)

≤ 15%

ASTM D 5142-98

 

 

 

 

N-esano

mg/kg

≤ 30%

UNI 22609

 

 

 

 

Solventi organici clorurati

 

assenti

[*]

 

 

 

 

 

 

 

ASTM D 5865-01

Potere calorifico inferiore

 

 

 

 

MJ / kg

≤ 15,700

 

 

 

 

 

[*] Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.

 

 

 

 

 

 

g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale.

 

2. Condizioni di utilizzo

2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

 

3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera f)

3.1. La denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare:

a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;

b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg é ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.

3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.

3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

 

Sezione 5

Caratteristiche e condizioni di utilizzo degli idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio

(parte I, sezione 1, paragrafo 4, lettera d).

 

1. Provenienza

Gli idrocarburi pesanti devono derivare dai processi di lavorazione del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione).

 

2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura.

Gli idrocarburi pesanti devono avere le seguenti caratteristiche, da misurare con i pertinenti metodi:

 

 

 

Metodi di misura

 

 

 

Potere calorifico inferiore sul tal quale

min. 35.000 kJ / kg

 

 

 

 

Contenuto di ceneri sul tal quale

in massa max 1%

UNI EN ISO 6245

 

 

 

Contenuto di zolfo sul tal quale

in massa max 10%

UNI EN ISO 8754

 

 

 

 

 

 

 

3. Condizioni di impiego:

Gli idrocarburi pesanti possono essere impiegati solo previa gassificazione per l'ottenimento di gas di sintesi e alle seguenti condizioni:

3.1 Il gas di sintesi può essere destinato alla produzione di energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta (in caldaie e/o forni), in impianti con potenza termica nominale non inferiore a 50 MW localizzati nel comprensorio industriale in cui è prodotto. A tal fine si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui più impianti sono considerati, ai sensi dell'articolo 273, comma 9, come un unico impianto.

3.2 Gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere attrezzati per la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso in atmosfera, della temperatura, del tenore volumetrico di ossigeno, del tenore di vapore acqueo e delle concentrazioni di monossido di carbonio e degli ossidi di azoto; la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

3.3 I valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in ciclo combinato per la produzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti:

 

a) Polveri totali

10 mg/Nm3 [1]

 

 

b) Ossidi di azoto (espressi come NO2)

70 mg/Nm3 [1]

 

 

c) Ossidi di zolfo (espressi come SO2)

60 mg/Nm3 [1]

 

 

d) Monossido di carbonio

50 mg/Nm3 [1] (come valore medio giornaliero)

 

 

[1] I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa

 

 

 

 

3.4 I valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non facenti parte dei cicli combinati, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti:

 

Sezione 6

Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas

(parte I, sezione 1 paragrafo 1, lettera r) e sezione 2, paragrafo 1, lettera n).

 

1. Provenienza:

Il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.

 

2. Caratteristiche

Il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1% v/v.

 

3. Condizioni di utilizzo:

L'utilizzo del biogas è consentito nel medesimo comprensorio industriale in cui tale biogas è prodotto.


L. 6 febbraio 2007, n. 13
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006. (artt. 1, 2 e 4)

 

 (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 2007, n. 40, S.O.

 

1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

 

2. Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa.

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nel secondo periodo della presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

(omissis)

4. Oneri relativi a prestazioni e controlli.

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

(omissis)

 

 


 

Normativa comunitaria

 


Dir. 26 aprile 1999, n. 1999/32/CE.
Direttiva del Consiglio
relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE

 

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 11 maggio 1999, n. L 121.Entrata in vigore l'11 maggio 1999.

(2)  Termine di recepimento: 1° luglio 2000. Direttiva recepita con D.P.C.M. 7 settembre 2001, n. 395.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (5),

(1) considerando che gli obiettivi e i principi della politica della Comunità in materia ambientale enunciati nei relativi programmi di azione, in particolare il quinto programma di azione a favore dell'ambiente (6), sulla base dei principi di cui all'articolo 130 R del trattato, mirano in particolare a garantire un'efficace protezione della popolazione dai rischi riconosciuti derivanti dalle emissioni di anidride solforosa e a tutelare l'ambiente evitando depositi di zolfo che superino i carichi e i livelli critici;

(2) considerando che, secondo l'articolo 129 del trattato, le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; che, a norma dell'articolo 3, lettera o), del trattato, l'azione della Comunità dovrebbe altresì comportare un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

(3) considerando che le emissioni di anidride solforosa contribuiscono notevolmente al problema dell'acidificazione nella Comunità e che l'anidride solforosa ha inoltre un effetto diretto sulla salute umana e sull'ambiente;

(4) considerando che l'acidificazione e l'anidride solforosa atmosferica danneggiano gli ecosistemi sensibili, riducono la biodiversità e il valore paesaggistico, ed hanno inoltre un impatto negativo sulle coltivazioni e sulla crescita forestale; che la pioggia acida sulle città può causare danni rilevanti agli edifici e al patrimonio architettonico; che l'inquinamento dovuto all'anidride solforosa può anche avere una notevole incidenza sulla salute umana, soprattutto per le fasce della popolazione che soffrono di malattie respiratorie;

(5) considerando che l'acidificazione è un fenomeno transfrontaliero che esige soluzioni a livello comunitario, nazionale e locale;

(6) considerando che le emissioni di anidride solforosa contribuiscono alla formazione di particelle nell'atmosfera;

(7) considerando che la Comunità e i singoli Stati membri sono parti contraenti della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza; che il secondo protocollo UNECE sull'inquinamento transfrontaliero da anidride solforosa prevede che le parti contraenti riducano le emissioni di tale sostanza ad un livello pari o superiore alla riduzione del 30% specificata nel primo protocollo e che tale secondo protocollo UNECE parte dalla premessa che i carichi e livelli critici continueranno ad essere superati in alcune zone sensibili; che per rispettare gli obiettivi del quinto programma d'azione a favore dell'ambiente si richiederanno ancora ulteriori misure di riduzione delle emissioni di anidride solforosa; che le parti contraenti dovrebbero pertanto operare ulteriori riduzioni significative delle emissioni di anidride solforosa;

(8) considerando che lo zolfo, naturalmente presente in piccole quantità nel petrolio e nel carbone, da decenni è stato riconosciuto come la fonte principale delle emissioni di anidride solforosa che sono una delle grandi cause delle "piogge acide" e uno dei principali fattori all'origine dell'inquinamento atmosferico registrato in molte zone urbane e industriali;

(9) considerando che la Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione relativa ad una strategia economicamente razionale per combattere l'acidificazione nella Comunità; che il controllo delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi è stato considerato una componente integrante di questa strategia improntata al rapporto costi/efficacia; che la Comunità riconosce la necessità di misure per quanto concerne tutti gli altri combustibili;

(10) considerando che degli studi hanno indicato che i vantaggi che si ottengono riducendo le emissioni di anidride solforosa mediante riduzioni del tenore di zolfo dei combustibili saranno spesso, nel quadro della presente direttiva, notevolmente superiori ai costi stimati per l'industria e che la tecnologica necessaria per ridurre il tenore di zolfo dei combustibili liquidi esiste ed è ben consolidata;

(11) considerando che, sulla base del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi non può essere raggiunto efficacemente dai singoli Stati membri; che un'azione non concertata non garantisce il conseguimento dell'obiettivo auspicato, è potenzialmente controproducente e provocherà notevoli incertezze sul mercato dei prodotti combustibili interessati; che, vista la necessità di ridurre nella Comunità le emissioni di anidride solforosa, è pertanto più efficace intervenire a livello comunitario; che la presente direttiva si limita alle prescrizioni minime necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo auspicato;

(12) considerando che nella direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi si è chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta che prescrivesse limiti più bassi per il tenore di zolfo dei gasoli e nuovi limiti per il kerosene per aviazione; che sarebbe appropriato fissare limiti per il tenore di zolfo di altri combustibili liquidi, in particolare gasoli pesanti, oli combustibili per uso bordo, oli e gasoli per diesel marini sulla base di studi di costo/efficacia;

(13) considerando che, a norma dell'articolo 130 T del trattato, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore; che tali provvedimenti devono essere compatibili con il trattato e dovrebbero essere notificati alla Commissione;

(14) considerando che uno Stato membro, prima di introdurre nuovi provvedimenti per una maggiore protezione, dovrebbe notificare alla Commissione i progetti di detti provvedimenti, secondo la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

(15) considerando che, un riferimento al limite per il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, è opportuno prevedere deroghe per gli Stati membri o alcune loro regioni quando lo consentano le condizioni ambientali;

(16) considerando che, con riferimento al limite per il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, è anche opportuno prevedere deroghe per l'uso dello stesso negli impianti di combustione conformi ai valori limiti di emissione stabiliti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione; che alla luce dell'imminente revisione della direttiva 88/609/CEE può essere necessario riesaminare e, ove opportuno, modificare talune disposizioni della presente direttiva;

(17) considerando che, per gli impianti di combustione delle raffinerie esclusi dal campo d'applicazione della lettera c) del punto i) del paragrafo 3 dell'articolo 3, il valore medio delle emissioni di anidride solforosa non dovrebbe essere superiore ai limiti stabiliti nella direttiva 88/609/CEE o in eventuali revisioni della stessa; che, nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che la sostituzione di combustibili diversi da quelli contemplati all'articolo 2 della presente direttiva non dovrebbe provocare un aumento delle emissioni di sostanze inquinanti acide;

(18) considerando che la direttiva 93/12/CEE ha già stabilito un valore limite di 0,2% per il tenore di zolfo dei gasoli; che questo valore limite dovrebbe essere ridotto fino allo 0,1% al 1° gennaio 2008;

(19) considerando che, in base all'atto di adesione del 1994, l'Austria e la Finlandia possono, per un periodo di quattro anni dalla data di adesione, derogare alle disposizioni della direttiva 93/12/CEE relative al tenore di zolfo del gasolio;

(20) considerando che i valori limite di 0,2% (a decorrere dall'anno 2000) e di 0,1% (a decorrere dall'anno 2008) per il tenore di zolfo dei gasoli per uso marittimo adoperati dalle navi possono presentare problemi tecnici ed economici per l'intero territorio della Grecia, per la Spagna relativamente alle Isole Canarie, per la Francia relativamente ai dipartimenti francesi d'oltremare e per il Portogallo relativamente agli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre; che una deroga per la Grecia, le Isole Canarie, i dipartimenti francesi d'oltremare e gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre non dovrebbe avere effetti negativi sul mercato dei gasoli per uso marittimo e che le esportazioni di gasoli per uso marittimo dalla Grecia, dalle Isole Canarie, dai dipartimenti francesi d'oltremare e dagli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre verso gli altri Stati membri dovrebbero soddisfare i requisiti vigenti nello Stato membro di destinazione; che la Grecia, le Isole Canarie, i dipartimenti francesi d'oltremare e gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre dovrebbero usufruire di una deroga dai valori limite di zolfo in peso per i gasoli per uso marittimo;

(21) considerando che le emissioni di zolfo derivanti da trasporti marittimi e dovute alla combustione di combustibili per uso bordo con alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento da anidride solforosa e all'acidificazione; che la Comunità invocherà una protezione più efficace delle aree sensibili alle emissioni di SOx e la riduzione del normale valore limite per gli oli combustibili per uso bordo (attualmente pari al 4,5%) negli attuali e futuri negoziati sulla convenzione MARPOL nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); che dovrebbero essere proseguite le iniziative della Comunità volte ad ottenere che La Manica/Mare del Nord vengano dichiarati zona a controllo speciale di bassa emissione di SOx;

(22) considerando che è necessaria una ricerca più approfondita per quanto riguarda gli effetti dell'acidificazione sugli ecosistemi e sul corpo umano; che la Comunità contribuisce a tale ricerca nell'ambito del quinto programma quadro di ricerca (7);

(23) considerando che in caso di interruzione dell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, la Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato sul territorio di uno Stato membro;

(24) considerando che gli Stati membri dovrebbero introdurre opportuni sistemi per controllare l'osservanza della presente direttiva; che dovrebbero essere periodicamente inviate alla Commissione relazioni sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi;

(25) considerando che, per ragioni di chiarezza, sarà necessario modificare la direttiva 93/12/CEE,

ha adottato la presente direttiva:

 

 

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(3)  Pubblicate nella G.U.C.E. 21 giugno 1999, n. C 190 e G.U.C.E. 18 agosto 1998, n. C 259.

(4)  Pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 1997, n. C 355.

(5)  Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (G.U.C.E. 1 giugno 1998, n. C 167), posizione comune del Consiglio del 6 ottobre 1998 (G.U.C.E. 25 novembre 1998, n. C 364) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999.

(6)  Pubblicato nella G.U.C.E. 17 maggio 1993, n. C 138.

(7)  Pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 1999, n. L 26.

 

 Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione.

1. Scopo della presente direttiva è ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi, diminuendo così gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.

2. La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili come condizione per il loro utilizzo nel territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri.

Tuttavia i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:

a) ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;

b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;

c) ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione;

d) ai combustibili utilizzati e immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, a condizione che gli Stati membri interessati assicurino che in tali regioni:

- le norme di qualità dell'aria siano rispettate,

- gli oli combustibili pesanti non siano utilizzati se il loro tenore di zolfo supera il 3 % in massa;

e) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di queste navi;

f) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave necessario per garantire specificamente la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare;

g) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave reso necessario dal danneggiamento della medesima o delle sue attrezzature, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo il verificarsi del danno, per impedire o ridurre al minimo le emissioni in eccesso e che vengano quanto prima adottate misure per ovviare al danno. Ciò non si applica se il proprietario o comandante ha agito con l'intento di causare danni o sconsideratamente;

h) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano tecniche autorizzate di riduzione delle emissioni, conformemente all'articolo 4 quater (8).

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(8)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1) Olio combustibile pesante,

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC da 2710 19 51 a 2710 19 69, oppure (9)

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, a parte il gasolio di cui ai punti 2 e 3, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, si distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti.

2) Gasolio:

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 o 2710 19 49, oppure

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume (comprese le perdite) distilla a 250 oC e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 oC secondo il metodo ASTM D86 (10).

Sono esclusi dalla presente definizione i carburanti diesel, quali definiti al paragrafo 2 dell'articolo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità del petrolio e dei carburanti diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE. I carburanti utilizzati dalle macchine mobili non stradali e dai trattori agricoli sono anch'essi esclusi da questa definizione.

3) Combustibile per uso marittimo, qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio destinato all'uso o in uso a bordo di una nave, compresi i combustibili definiti nella norma ISO 8217 (11).

3 bis) Olio diesel marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMB e DMC nella tabella I della norma ISO 8217 (12).

3 ter) Gasolio marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMX e DMA nella tabella I della norma ISO 8217 (13).

3 quater) Convenzione MARPOL, la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (14).

3 quinquies) Allegato VI della convenzione MARPOL, l'allegato, intitolato "Regolamento per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato da navi", aggiunto dal protocollo del 1997 alla convenzione MARPOL (15).

3 sexies) Zone di controllo delle emissioni di SOx, le zone marittime definite tali dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL (16).

3 septies) Nave passeggeri, nave che trasporti più di dodici passeggeri, ove per passeggero si intende qualsiasi persona che non sia:

i) il comandante, un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo di una nave in relazione all'attività della nave stessa; e

ii) un bambino di età inferiore ad un anno (17).

3 octies) Servizio di linea, una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:

i) in base ad un orario pubblicato; oppure

ii) con traversate regolari o frequenti tali da essere equiparabili ad un orario riconoscibile (18).

3 nonies) Nave da guerra, una nave che appartiene alle forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina debitamente incaricato dal governo dello Stato e iscritto nell'apposito Ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, e il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare (19).

3 decies) Navi all'ormeggio, qualsiasi nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto comunitario per le operazioni di carico, scarico o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni (20).

3 undecies) Nave adibita alla navigazione interna, nave destinata in particolare ad essere utilizzata in una via navigabile interna come definita nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, ivi comprese tutte le navi munite:

i) di un certificato comunitario di navigazione interna, quale definito nella direttiva 82/714/CEE;

ii) di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno (21).

3 duodecies) Immissione sul mercato, la fornitura o messa a disposizione di terzi, a pagamento o gratuitamente, ovunque nelle giurisdizioni degli Stati membri, di combustibili per uso marittimo a scopo di combustione a bordo. È esclusa la fornitura o la messa a disposizione di combustibili per uso marittimo per l'esportazione all'interno di cisterne della nave (22).

3 terdecies) Regioni ultraperiferiche, i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le Isole Canarie, ai sensi dell'articolo 299 del trattato (23).

3 quaterdecies) Tecnica di riduzione delle emissioni, un sistema di depurazione dei gas di scarico, o qualsiasi altro metodo tecnologico che sia verificabile ed applicabile (24).

4) Metodo ASTM, i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti.

5) Impianto di combustione, qualsiasi apparato tecnico nel quale i combustibili vengono ossidati al fine di usare il calore prodotto.

[6) Carico critico, l'esposizione quantitative stimata a una o più sostanze inquinanti al di sotto della quale non si verificano secondo le conoscenze attuali effetti nocivi significativi su elementi ambientali sensibili] (25).

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(9)  Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(10)  Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(11)  Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(12)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(13)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(14)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(15)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(16)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(17)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(18)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(19)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(20)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(21)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(22)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(23)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(24)  Punto inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(25)  Punto soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

Articolo 3 (26)

Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante.

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non siano utilizzati nel loro territorio oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore all'1% in massa.

2. i) Fatto salvo un adeguato controllo delle emissioni da parte delle autorità competenti, la disposizione di cui sopra non si applica agli oli combustibili pesanti utilizzati:

a) negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, e considerati nuovi impianti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, di quest'ultima che rispettano i limiti di emissione di anidride solforosa di cui all'allegato IV di tale direttiva e applicati in conformità con l'articolo 4 della stessa direttiva;

b) negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE che sono considerati impianti esistenti ai sensi della definizione data nell'articolo 2, paragrafo 10, di quest'ultima, se le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a 1 700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 3% in volume, misurato a secco, e negli impianti contemplati dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/80/CE se, a partire dal 1° gennaio 2008, le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a quelle risultanti dall'osservanza dei valori limite di emissione per i nuovi impianti, specificati nell'allegato IV, parte A, di detta direttiva, applicando ove opportuno gli articoli 5, 7 e 8 della medesima;

c) in altri impianti di combustione non compresi nelle lettere a) o b), se le emissioni di anidride solforosa dell'impianto non superano 1.700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3% in volume, misurato a secco;

d) per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile o dalla combinazione di combustibili utilizzati, rientra nel limite fissato da ciascuno Stato membro e non è superiore a 1.700 mg/Nm3. La disposizione di cui sopra non si applica agli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) o, dal 1° gennaio 2008, della lettera b).

ii) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti gli impianti di combustione che utilizzano oli combustibili pesanti con una concentrazione di zolfo superiore a quella stabilita nel paragrafo 1 non possano operare senza l'autorizzazione di un'autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali modifiche della direttiva 2001/80/CE.

 

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(26)  Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

Articolo 4

Tenore massimo di zolfo nel gasolio.

1. Gli Stati membri prendono tutte le iniziative necessarie affinché sul loro territorio, comprese le acque territoriali, non siano usati gasoli, [inclusi quelli marini] (27), a decorrere:

- dal 1° luglio 2000 se il loro tenore di zolfo è superiore allo 0,20% in massa;

- dal 1° gennaio 2008 se il loro tenore di zolfo è superiore allo 0,10% in massa.

[2. In deroga al paragrafo 1, la Spagna per le Canarie, la Francia per i dipartimenti francesi d'oltremare, la Grecia per tutto il suo territorio o una parte di esso e il Portogallo per gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre possono autorizzare l'impiego di gasoli per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore ai limiti di cui al paragrafo 1] (28).

[3. Nel rispetto delle norme di qualità dell'aria relative all'anidride solforosa stabilite nella direttiva 80/779/CEE o in qualsiasi atto legislativo della Comunità che abroghi e sostituisca tali norme e nelle altre pertinenti disposizioni comunitarie, e purché le emissioni non contribuiscano in modo significativo al superamento dei carichi critici in altri Stati membri, uno Stato membro può autorizzare, su tutto il suo territorio o su una parte di esso, l'uso di gasoli aventi un tenore di zolfo compreso tra 0,10 e 0,20% in massa. Tale autorizzazione si applica soltanto se le emissioni di uno Stato membro non contribuiscono al superamento dei carichi critici in qualsiasi Stato membro e non va al di là del 1° gennaio 2013] (29).

[4. Lo Stato membro che intende avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 3 ne informa la Commissione e il pubblico con almeno dodici mesi di anticipo. Alla Commissione devono essere fornite informazioni sufficienti per valutare se i criteri previsti al paragrafo 3 siano stati rispettati. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Entro sei mesi dalla data di ricezione delle suddette informazioni dallo Stato membro, la Commissione esamina i provvedimenti previsti e, secondo la procedura di cui all'articolo 9, prende una decisione e la comunica agli Stati membri] (30).

 

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(27)  Espressione soppressa dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo 1, punto 4).

(28)  Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo 1, punto 4).

(29)  Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo 1, punto 4).

(30)  Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo 1, punto 4).

 

Articolo 4 bis (31)

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea.

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento comprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.

2. Le date di messa in applicazione del paragrafo 1 sono le seguenti:

a) per la zona del Mar Baltico di cui alla regola 14, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato VI della convenzione MARPOL, 11 agosto 2006;

b) per il Mare del Nord:

- 12 mesi dopo l'entrata in vigore della designazione dell'IMO, in base alle procedure stabilite, oppure

- 11 agosto 2007,

se anteriore;

c) per tutte le altre zone marine, compresi i porti, che l'IMO designerà in seguito come zone di controllo delle emissioni di SOx conformemente alla regola 14, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VI della convenzione MARPOL: 12 mesi dopo l'entrata in vigore di tale designazione.

3. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del paragrafo 1 almeno per quanto riguarda:

- le navi battenti la loro bandiera, e

- nel caso degli Stati membri che confinano con zone di controllo delle emissioni di SOx, le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

Gli Stati membri possono inoltre prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi delle altre navi conformemente al diritto marittimo internazionale.

4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione di tale prescrizione almeno per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera e le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

5. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di cambio del combustibile.

6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), e a norma della regola 18 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, gli Stati membri:

- tengono un registro dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo,

- provvedono affinché il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappresentante della nave destinataria,

- adottano misure opportune nei confronti dei fornitori di combustibile per uso marittimo i quali hanno fornito combustibile che è risultato non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna,

- provvedono affinché siano adottate misure idonee per garantire la conformità del combustibile per uso marittimo risultato non conforme.

7. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché non siano immessi sul mercato nel loro territorio oli diesel marini con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.

8. La Commissione notifica agli Stati membri le date di messa in applicazione menzionate al paragrafo 2, lettera b), e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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 (31)  Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

Articolo 4 ter (32)

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari.

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le navi in appresso non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa:

a) navi adibite alla navigazione interna;

b) navi all'ormeggio nei porti comunitari, accordando all'equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l'arrivo all'ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza.

Gli Stati membri prescrivono che siano iscritti nei giornali di bordo i tempi delle operazioni di cambio del combustibile.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) ogni qualvolta, secondo gli orari pubblicati, è previsto che le navi restino ormeggiate per meno di due ore;

b) alle navi adibite alla navigazione interna in possesso di un certificato che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, del 1974, e successive modifiche, quando tali navi sono in mare;

c) fino al 1° gennaio 2012, alle navi elencate nell'allegato e che operano esclusivamente nel territorio della Repubblica ellenica;

d) alle navi all'ormeggio nei porti a motori spenti e collegate a un sistema elettrico lungo la costa.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri garantiscono che i gasoli per uso marittimo non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore di zolfo degli stessi è superiore allo 0,1% in massa.

 

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(32)  Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

Articolo 4 quater (33)

Esperimenti ed utilizzo di nuove tecniche di riduzione delle emissioni.

1. Gli Stati membri possono, se del caso in cooperazione con altri Stati membri, approvare esperimenti per la messa a punto di tecniche di riduzione delle emissioni da navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Nel corso di tali esperimenti, non è obbligatorio l'uso di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, a condizione che:

- la Commissione e lo Stato di approdo interessato siano informati per iscritto almeno 6 mesi prima dell'inizio degli esperimenti,

- la durata dell'autorizzazione ad effettuare gli esperimenti non sia superiore a 18 mesi,

- tutte le navi partecipanti installino apparecchiature a prova di manomissione per il monitoraggio continuo dei gas emessi dai fumaioli e le utilizzino per tutta la durata degli esperimenti,

- tutte le navi coinvolte ottengano riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

- per tutta la durata degli esperimenti siano disponibili adeguati sistemi di gestione dei rifiuti prodotti dalle tecniche di riduzione delle emissioni,

- sia valutato l'impatto sull'ambiente marino, e in particolare sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, per tutta la durata degli esperimenti, e

- i risultati completi siano comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico entro 6 mesi dalla conclusione degli esperimenti.

2. Le tecnologie di riduzione delle emissioni per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), tenendo conto:

- delle linee guida che saranno elaborate dall'IMO,

- dei risultati degli esperimenti effettuati ai sensi del paragrafo 1,

- degli effetti sull'ambiente, incluse le riduzioni delle emissioni realizzabili, e degli impatti sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari,

- della realizzabilità del monitoraggio e della verifica.

3. I criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO.

4. Come alternativa all'utilizzazione di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo prevista dagli articoli 4 bis e 4 ter, gli Stati membri possono consentire alle navi di utilizzare una tecnologia riconosciuta di riduzione delle emissioni, a condizione che tali navi:

- ottengano costantemente riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti del tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

- siano dotate di apparecchi di controllo continuo delle emissioni, e

- documentino in modo esauriente che qualunque flusso di rifiuti scaricato nelle baie, nei porti e negli estuari non ha alcun impatto sugli ecosistemi, basandosi sui criteri comunicati dalle autorità degli Stati di approdo all'IMO.

 

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(33)  Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

Articolo 5

Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili.

Qualora un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi, o di altri idrocarburi renda difficile per uno Stato membro l'applicazione dei limiti massimi del tenore di zolfo di cui agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato sul territorio di detto Stato membro, per un periodo non superiore a sei mesi e notifica la sua decisione al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente entro due mesi.

 

Articolo 6

Campionatura e analisi.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionatura che il tenore di zolfo dei combustibili usati sia conforme agli articoli 3 e 4. La campionatura ha inizio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme recanti il pertinente limite per il tenore massimo di zolfo nel combustibile. La campionatura è effettuata con una frequenza sufficiente e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato.

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo sia conforme alle pertinenti disposizioni degli articoli 4 bis e 4 ter.

Se del caso, si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione:

- campionamento del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo al momento della consegna alle navi, secondo le linee guida IMO, e analisi del suo tenore di zolfo,

- campionamento e analisi del tenore di zolfo del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo contenuto nei serbatoi, ove possibile, e nei campioni sigillati a bordo delle navi,

- verifica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.

Il campionamento inizia dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne di cui trattasi.

Gli Stati membri adottano inoltre misure ragionevoli, se necessario, per controllare il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo diversi da quelli contemplati dagli articoli 4 bis e 4 ter (34).

2. Il metodo di riferimento per determinare il tenore di zolfo è quello definito:

a) dai metodi ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per l'olio combustibile pesante ed i combustibili per uso marittimo (35);

b) dai metodi EN 24260 (edizione 1987), ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per il gasolio.

Per l'arbitrato sarà utilizzato il metodo PrEN ISO 14596. L'interpretazione statistica dei risultati della verifica del tenore di zolfo dei gasoli impiegati è effettuata secondo la norma ISO 4259 (edizione 1992).

 

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(34)  Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

(35)  Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

Articolo 7 (36)

Relazioni e riesame.

1. Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione include una registrazione del numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al 11 agosto 2005.

2. Sulla base, fra l'altro,

a) delle relazioni annuali presentate a norma del paragrafo 1;

b) delle tendenze relative alla qualità dell'aria, all'acidificazione, ai costi del combustibile e al trasferimento modale;

c) dei progressi compiuti nella riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo delle navi utilizzando i meccanismi IMO, in applicazione delle iniziative comunitarie al riguardo;

d) di una nuova analisi del rapporto costi/efficacia, compresi i benefici ambientali diretti e indiretti, delle misure contenute nell'articolo 4 bis, paragrafo 4, e di eventuali altre misure di riduzione delle emissioni;

e) dell'applicazione dell'articolo 4 quater,

entro il 2008 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Insieme alla relazione, la Commissione può presentare proposte di revisione della presente direttiva, riguardanti in particolare:

- una seconda fase per i valori limite di zolfo stabiliti per ciascuna categoria di combustibile, e

- in considerazione dei lavori in sede IMO, le zone marittime in cui devono essere usati combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo.

La Commissione esamina con particolare attenzione le proposte concernenti:

a) la designazione di ulteriori zone di controllo delle emissioni di SOx;

b) la riduzione possibilmente allo 0,5% dei valori limite di zolfo per i combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx;

c) le misure alternative o complementari.

3. Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale ricorso a strumenti economici, compresi, meccanismi quali diritti differenziati e tariffe a chilometro, diritti di emissione commercializzabili e compensazioni.

La Commissione può valutare l'opportunità di presentare proposte relative a strumenti economici quali misure alternative o complementari nel quadro della revisione del 2008, a condizione che sia possibile dimostrare chiaramente i loro benefici per l'ambiente e per la salute.

4. Gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva.

 

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(36)  Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

Articolo 8

Modifiche della direttiva 93/12/CEE.

1. La direttiva 93/12/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 1, la lettera a) del paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono soppressi;

b) all'articolo 2, il primo comma del paragrafo 2 e il paragrafo 3 sono soppressi;

c) gli articoli 3 e 4 sono soppressi.

2. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

 

Articolo 9 (37)

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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(37)  Articolo inizialmente sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1882/2003 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/33/CE.

 

Articolo 10

Recepimento.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

Articolo 11

Sanzioni.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali d'attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

Articolo 12

Entrata in vigore.

 

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Articolo 13

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1999.

 

Per il Consiglio

il Presidente

J. Fischer

 

 

Allegato (38)

Navi greche

NOME DELLA NAVE

ANNO DI CONSEGNA

NUMERO IMO

ARIADNE PALACE

2002

9221310

IKARUS PALACE

1997

9144811

KNOSSOS PALACE

2001

9204063

OLYMPIA PALACE

2001

9220330

PASIPHAE PALACE

1997

9161948

FESTOS PALACE

2001

9204568

EUROPA PALACE

2002

9220342

BLUE STAR I

2000

9197105

BLUE STAR II

2000

9207584

BLUE STAR ITHAKI

1999

9203916

BLUE STAR NAXOS

2002

9241786

BLUE STAR PAROS

2002

9241774

HELLENIC SPIRIT

2001

9216030

OLYMPIC CHAMPION

2000

9216028

LEFKA ORI

1991

9035876

SOPHOKLIS VENIZELOS

1990

8916607

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(38)  Allegato aggiunto dall'allegato della direttiva 2005/33/CE.

 


Reg. (CE) 5 novembre 2002, n. 2099/2002
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

 

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324. Entrato in vigore il 19 novembre 2002.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

considerando quanto segue:

(1) Le misure di attuazione dei regolamenti e delle direttive in vigore nel campo della sicurezza marittima sono state adottate con la procedura di regolamentazione che prevede il ricorso al comitato istituito dalla direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti e, in alcuni casi, ad un comitato ad hoc. Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate con la decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(2) Con la risoluzione dell'8 giugno 1993, relativa a una politica comune sulla sicurezza dei mari (6), il Consiglio ha approvato in linea di principio l'istituzione di un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e ha invitato la Commissione a presentare una proposta per la costituzione di detto comitato.

(3) Il ruolo del comitato COSS è di accentrare i compiti dei comitati istituiti nel quadro della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, nonché di assistere e consigliare la Commissione per tutte le questioni di sicurezza marittima e di prevenzione o limitazione dell'inquinamento ambientale dovuto alle attività marittime.

(4) Conformemente alla risoluzione dell'8 giugno 1993, è opportuno istituire un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ed assegnargli i compiti precedentemente attribuiti ai comitati costituiti ai sensi di detta legislazione. È altresì opportuno che qualsiasi nuovo atto legislativo comunitario adottato nel settore della sicurezza marittima preveda il ricorso al comitato così istituito.

(5) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le cui disposizioni dovrebbero pertanto essere applicate al comitato COSS. La decisione 1999/468/CE definisce le procedure di comitato applicabili e garantisce una migliore informazione del Parlamento europeo e del pubblico sui lavori dei comitati.

(6) Le misure necessarie per l'attuazione di detta legislazione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE.

(7) Occorrerebbe altresì modificare tale legislazione sostituendo il comitato COSS al comitato istituito dalla direttiva 93/75/CEE oppure, ove appropriato, al comitato ad hoc istituito ai sensi di qualsiasi atto particolare. In particolare, è opportuno che il presente regolamento modifichi le pertinenti disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 613/91 del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità, (CE) n. 2978/94, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A. 747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata, (CE) n. 3051/95 dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off e del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, al fine di introdurre un riferimento al comitato COSS e stabilire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(8) D'altro lato, tale legislazione è basata sull'applicazione di regole derivanti da strumenti internazionali in vigore alla data di adozione dell'atto comunitario considerato o alla data indicata da quest'ultimo. Tale situazione fa sì che gli Stati membri non possano applicare le successive modifiche di questi strumenti internazionali finché non siano stati modificati le direttive o i regolamenti comunitari. La difficoltà di far coincidere le date di entrata in vigore della modifica sul piano internazionale da un lato e, dall'altro, del regolamento che introduce la modifica nel diritto comunitario, comporta notevoli inconvenienti e in particolare la ritardata applicazione nella Comunità delle norme internazionali di sicurezza più recenti e più rigorose.

(9) Tuttavia è opportuno distinguere tra le disposizioni di un atto comunitario che, ai fini della loro applicazione, rinviano ad uno strumento internazionale e le disposizioni comunitarie che riproducono in tutto o in parte uno strumento internazionale. In quest'ultimo caso, le modifiche più recenti degli strumenti internazionali possono comunque divenire applicabili soltanto previa modifica delle disposizioni comunitarie interessate.

(10) Di conseguenza, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare le disposizioni più recenti degli strumenti internazionali, ad esclusione di quelli esplicitamente incorporati in un atto comunitario. A tale scopo basta indicare che la convenzione internazionale applicabile ai fini della direttiva o del regolamento pertinente è quella "di volta in volta in vigore", senza menzionare alcuna data.

(11) Per motivi di trasparenza, le modifiche pertinenti degli strumenti internazionali integrati nella legislazione marittima comunitaria dovrebbero essere rese pubbliche nella Comunità mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(12) È tuttavia necessario introdurre una specifica procedura di controllo di conformità che consenta alla Commissione, previa consultazione del comitato COSS, di adottare le misure necessarie per prevenire i rischi di incompatibilità delle modifiche degli strumenti internazionali rispetto a tale legislazione o politica comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi o protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo o rispetto agli obiettivi perseguiti da tale legislazione. Una procedura di questo tipo dovrebbe altresì evitare che certe modifiche internazionali riducano il livello di sicurezza marittima raggiunto nella Comunità.

(13) La procedura di controllo di conformità avrà piena efficacia soltanto se le misure previste sono adottate con la massima rapidità possibile e, comunque, prima dello scadere del termine stabilito per l'entrata in vigore della modifica internazionale. Di conseguenza, il termine di cui dispone il Consiglio a norma dell'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per deliberare sulla proposta relativa alle misure da adottare, dovrebbe essere di un mese,

hanno adottato il presente regolamento:

 

(2)  Pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 2000, n. C 365 E.

(3)  Pubblicato nella G.U.C.E. 11 maggio 2001, n. C 139.

(4)  Pubblicato nella G.U.C.E. 12 settembre 2001, n. C 253.

(5)  Parere 13 febbraio 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 1 ottobre 2001, n. C 276), posizione comune 27 maggio 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. C 170 E) e decisione 24 settembre 2002 del Parlamento europeo.

(6)  Pubblicata nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. C 271.

 

Articolo 1

Obiettivo.

Obiettivo del presente regolamento è migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria di cui all'articolo 2, punto 2, in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:

a) accentrando i compiti dei comitati istituiti in applicazione della legislazione marittima comunitaria e sostituiti dal presente regolamento, attraverso l'istituzione di un unico comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, in seguito denominato "comitato COSS";

b) accelerando l'aggiornamento della legislazione marittima comunitaria e facilitandone le ulteriori modifiche conseguenti all'evoluzione degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, punto 1.

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "strumenti internazionali", le convenzioni, i protocolli, le risoluzioni, i codici, le raccolte di regole, circolari, norme e disposizioni adottate da una conferenza internazionale, dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), o dalle parti di un protocollo di intesa richiamati da disposizioni della legislazione marittima comunitaria in vigore;

2) "legislazione marittima comunitaria", gli atti comunitari in vigore sotto elencati:

a) il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio;

b) la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

c) il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio;

d) la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

e) la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo dello Stato di approdo;

f) il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;

g) la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo;

h) la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

i) la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

j) la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

k) la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

l) la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

m) la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

n) la direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzati per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse;

o) il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

p) la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (7);

q) la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (8);

r) il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (9);

s) la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (10);

t) il regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento di navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (11);

u) la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (12);

v) il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativo all'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (13).

 

(7)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.

(8)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.

(9)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.

(10)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.

(11)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 93/2007.

(12)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 93/2007.

(13)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 93/2007.

 

Articolo 3
Istituzione di un comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (in seguito denominato comitato COSS).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 4 Integrazione delle modifiche degli strumenti internazionali nella legislazione comunitaria.

Ai fini della legislazione marittima comunitaria, gli strumenti internazionali applicabili sono quelli che sono entrati in vigore, comprese le modifiche più recenti, ad eccezione delle modifiche escluse dall'ambito di applicazione della legislazione marittima comunitaria al termine della procedura di controllo di conformità prevista dall'articolo 5.

 

Articolo 5

Procedura di controllo di conformità.

1. Ai fini del presente regolamento e per ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima comunitaria e gli strumenti internazionali, gli Stati membri e la Commissione cooperano, mediante riunioni di coordinamento e/o con qualsiasi altro mezzo adeguato, per definire, se del caso, una posizione o un'impostazione comune nell'ambito degli organi internazionali competenti.

2. Una procedura di controllo di conformità è instaurata al fine di escludere dall'ambito di applicazione della legislazione marittima comunitaria qualsiasi modifica di uno strumento internazionale solo qualora, in base a una valutazione della Commissione, vi sia il rischio evidente che la modifica internazionale, nell'ambito dei regolamenti e delle direttive di cui all'articolo 2, punto 2, riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi o di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo previsto dalla legislazione marittima comunitaria o sia incompatibile con quest'ultima.

La procedura di controllo di conformità può essere utilizzata per apportare modifiche alla legislazione marittima comunitaria soltanto nei settori nei quali è espressamente prevista la procedura di regolamentazione ed esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

3. Nelle circostanze citate al paragrafo 2, la procedura di controllo di conformità è avviata dalla Commissione, che può se del caso agire su richiesta di uno Stato membro.

La Commissione presenta al comitato COSS, senza indugio, dopo l'adozione di una modifica di uno strumento internazionale, un progetto di misure aventi per oggetto l'esclusione della modifica in questione dal testo comunitario interessato.

La procedura di controllo di conformità, comprese, se applicabili, le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è ultimata almeno un mese prima della scadenza del periodo fissato a livello internazionale per la tacita accettazione della modifica in questione ovvero della data prevista per l'entrata in vigore della stessa.

4. Qualora sussista un rischio come indicato al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri si astengono, per tutta la durata della procedura di controllo di conformità, da qualsiasi iniziativa intesa ad integrare la modifica nella legislazione nazionale o ad applicare la modifica dello strumento internazionale in questione.

 

Articolo 6

Informazione.

Tutte le modifiche pertinenti degli strumenti internazionali integrati nella legislazione marittima comunitaria a norma degli articoli 4 e 5 sono pubblicate, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Articolo 7

Competenze del comitato COSS.

Il comitato COSS esercita le competenze che gli sono assegnate in virtù della legislazione comunitaria in vigore. L'articolo 2, punto 2, può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per inserirvi la menzione degli atti comunitari entrati in vigore dopo l'adozione del presente regolamento che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS.

 

Articolo 8

Modifica del regolamento (CEE) n. 613/91.

Il regolamento (CEE) n. 613/91 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

... (14)

2) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

... (15)


(14)  Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 613/91.

(15)  Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 613/91.

 

Articolo 9

Modifica del regolamento (CE) n. 2978/94.

Il regolamento (CE) n. 2978/94 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

... (16)

2) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

... (17)

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

... (18)

 

(16)  Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 2978/94.

(17)  Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 2978/94.

(18)  Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 2978/94.

 

Articolo 10

Modifica del regolamento (CE) n. 3051/95.

Il regolamento (CE) n. 3051/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

... (19)

2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

... (20)

 

(19)  Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 3051/95.

(20)  Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 3051/95.

 

Articolo 11

Modifica del regolamento (CE) n. 417/2002.

Il regolamento (CE) n. 417/2002 è così modificato:

1) l'articolo 3, punto 1, è sostituito dal seguente:

... (21)

2) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

... (22)

3) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

... (23)

 

(21)  Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 417/2002.

(22)  Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 417/2002.

(23)  Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 417/2002.

 

Articolo 12

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen


Dir. 2005/33/CE del 6 luglio 2005
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191. Entrata in vigore l'11 agosto 2005.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1) La politica ambientale comunitaria, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 174 del trattato, ha come obiettivo il conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino effetti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente.

(2) La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio e il gasolio per uso marittimo utilizzati nella Comunità.

(3) La direttiva 1999/32/CE impone alla Commissione di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre il contributo della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini all'acidificazione e di presentare, eventualmente, una proposta al riguardo.

(4) Le emissioni da navi derivanti dall'utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, nuocendo alla salute umana, provocando danni all'ambiente, a beni pubblici e privati e al patrimonio culturale e contribuendo all'acidificazione.

(5) Gli uomini e la natura nelle zone costiere e nelle vicinanze dei porti sono particolarmente colpiti dall'inquinamento causato dalle navi che utilizzano combustibili ad elevato tenore di zolfo. Si rendono pertanto necessarie misure specifiche in materia.

(6) Le misure contenute nella presente direttiva integrano le misure nazionali degli Stati membri volte a rispettare limiti di emissione per gli inquinanti atmosferici ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) La riduzione del tenore di zolfo dei combustibili presenta certi vantaggi per le navi che li utilizzano, in termini di efficienza di funzionamento e di costi di manutenzione, e facilita l'utilizzo efficace di talune tecniche di riduzione delle emissioni quale la riduzione catalitica selettiva.

(8) Il trattato impone di tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche della Comunità. Tali regioni sono i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie.

(9) Nel 1997, una conferenza diplomatica ha adottato un protocollo che modifica la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, modificato in seguito dal protocollo del 1978 ad essa relativo (di seguito «convenzione MARPOL») Tale protocollo aggiunge un nuovo allegato VI alla convenzione MARPOL, contenente norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi. Il protocollo del 1997 e di conseguenza l'allegato VI della convenzione MARPOL sono entrate in vigore il 19 maggio 2005.

(10) L'allegato VI della convenzione MARPOL prevede la designazione di alcune aree come zone di controllo delle emissioni degli ossidi di zolfo (di seguito «zone di controllo delle emissioni di SOx»). Esso ha già designato il mar Baltico tra tali zone. Le discussioni nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sono sfociate in un accordo sul principio di designazione del Mare del Nord, compreso il Canale della Manica, come zona di controllo delle emissioni di SOx in seguito all'entrata in vigore dell'allegato VI.

(11) Dato il carattere globale del settore dei trasporti marittimi, è necessario compiere ogni sforzo per trovare soluzioni internazionali. Sia la Commissione che gli Stati membri devono cercare di assicurare, in seno all'IMO, una riduzione su scala mondiale del tenore massimo di zolfo autorizzato nei combustibili per uso marittimo, anche valutando i vantaggi che comporterebbe la designazione di nuove zone marittime quali zone di controllo delle emissioni di SOx nel quadro dell'allegato VI della convenzione MARPOL.

(12) L'applicazione delle prescrizioni in materia di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Un efficace campionamento e sanzioni dissuasive sono necessarie in tutta la Comunità per assicurare un'attuazione credibile della presente direttiva. Gli Stati membri devono prendere misure di applicazione nei riguardi delle navi battenti la loro bandiera e delle navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti. È altresì opportuno che gli Stati membri cooperino strettamente per prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi di altre navi, conformemente al diritto marittimo internazionale.

(13) Per dare all'industria marittima un tempo sufficiente a permetterle di adeguare a livello tecnico il limite massimo dello 0,1% in peso di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari, la data di applicazione di tale condizione dovrebbe essere il 1° gennaio 2010. Poiché questo termine potrebbe porre problemi tecnici alla Grecia, è opportuno prevedere una deroga temporanea per alcune navi specifiche che operano all'interno del territorio della Repubblica ellenica.

(14) La presente direttiva deve essere vista come la prima fase di un processo in corso inteso a ridurre le emissioni derivanti dai trasporti marittimi, che offre prospettive per ulteriori riduzioni delle emissioni attraverso limiti più bassi per lo zolfo presente nei combustibili e tecnologie di riduzione delle emissioni, nonché per strumenti economici da sviluppare come incentivo per raggiungere riduzioni significative.

(15) È essenziale rafforzare le posizioni degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dei negoziati IMO, in particolare per promuovere, nella fase di revisione dell'allegato VI della convenzione MARPOL, la considerazione di misure più ambiziose in materia di inasprimento dei limiti di zolfo per i combustibili pesanti utilizzati dalle navi e il ricorso a misure alternative equivalenti di riduzione delle emissioni.

(16) Con risoluzione A.926(22) l'assemblea dell'IMO ha invitato i governi, in particolare quelli degli Stati sul cui territorio sono state designate zone di controllo delle emissioni di SOx, a garantire la disponibilità di olio combustibile di bunkeraggio a basso tenore di zolfo nelle zone soggette alla loro giurisdizione e a chiedere alle industrie petrolifere e marittime di agevolare la disponibilità e l'uso di detto olio combustibile. Gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate per garantire che i fornitori locali di combustibile per uso marittimo mettano a disposizione il combustibile conforme in quantità sufficienti a soddisfare la domanda.

(17) L'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL e deve elaborare linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e sulle altre tecnologie di riduzione delle emissioni di SOx nelle zone di controllo delle emissioni di SOx.

(18) La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, rifonde la direttiva 88/609/CEE del Consiglio. La direttiva 1999/32/CE deve essere riveduta di conseguenza, come previsto nel suo articolo 3, paragrafo 4.

(19) È opportuno che l'attuale comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito con regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, assista la Commissione in sede di approvazione delle tecniche di riduzione delle emissioni.

(20) Le tecnologie di riduzione delle emissioni, purché non abbiano effetti negativi sugli ecosistemi e siano sviluppate subordinatamente ad approvazioni e meccanismi di controllo appropriati, possono comportare riduzioni delle emissioni almeno equivalenti o anche superiori a quelle ottenute utilizzando combustibili a basso tenore di zolfo. È di primaria importanza che sussistano le condizioni corrette per promuovere la nascita di nuove tecnologie di riduzione delle emissioni.

(21) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima deve fornire assistenza alla Commissione e agli Stati membri, in maniera appropriata, per i controlli sull'applicazione della presente direttiva.

(22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(23) Occorre pertanto modificare la direttiva 1999/32/CE,

hanno adottato la presente direttiva:

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(2) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 febbraio 2003, n. C 45 E.

(3) Pubblicata nella G.U.U.E. 3 settembre 2003, n. C 208.

(4) Parere del Parlamento europeo del 4 giugno 2003 (G.U.U.E. C 68 E del 18.3.2004), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 2004 (G.U.U.E. C 63 E del 15.3.2005), posizione del Parlamento europeo del 13 aprile 2005 e decisione del Consiglio del 23 maggio 2005.


Articolo 1

La direttiva 1999/32/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili come condizione per il loro utilizzo nel territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri.

Tuttavia i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:

a) ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;

b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;

c) ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione;

d) ai combustibili utilizzati e immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, a condizione che gli Stati membri interessati assicurino che in tali regioni:

- le norme di qualità dell'aria siano rispettate,

- gli oli combustibili pesanti non siano utilizzati se il loro tenore di zolfo supera il 3% in massa;

e) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di queste navi;

f) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave necessario per garantire specificamente la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare;

g) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave reso necessario dal danneggiamento della medesima o delle sue attrezzature, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo il verificarsi del danno, per impedire o ridurre al minimo le emissioni in eccesso e che vengano quanto prima adottate misure per ovviare al danno. Ciò non si applica se il proprietario o comandante ha agito con l'intento di causare danni o sconsideratamente;

h) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano tecniche autorizzate di riduzione delle emissioni, conformemente all'articolo 4 quater.»

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al punto 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC da 2710 19 51 a 2710 19 69, oppure»;

b) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gasolio:

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 o 2710 19 49, oppure

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume (comprese le perdite) distilla a 250 oC e del quale almeno l'85% in volume (comprese le perdite) distilla a 350 oC secondo il metodo ASTM D86.»;

c) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) Combustibile per uso marittimo, qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio destinato all'uso o in uso a bordo di una nave, compresi i combustibili definiti nella norma ISO 8217.»;

d) sono inseriti i seguenti punti:

«3 bis) Olio diesel marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMB e DMC nella tabella I della norma ISO 8217.

3 ter) Gasolio marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMX e DMA nella tabella I della norma ISO 8217.

3 quater) Convenzione MARPOL, la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978.

3 quinquies) Allegato VI della convenzione MARPOL, l'allegato, intitolato "Regolamento per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato da navi", aggiunto dal protocollo del 1997 alla convenzione MARPOL.

3 sexies) Zone di controllo delle emissioni di SOx, le zone marittime definite tali dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL.

3 septies) Nave passeggeri, nave che trasporti più di dodici passeggeri, ove per passeggero si intende qualsiasi persona che non sia:

i) il comandante, un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo di una nave in relazione all'attività della nave stessa; e

ii) un bambino di età inferiore ad un anno.

3 octies) Servizio di linea, una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:

i) in base ad un orario pubblicato; oppure

ii) con traversate regolari o frequenti tali da essere equiparabili ad un orario riconoscibile.

3 nonies) Nave da guerra, una nave che appartiene alle forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina debitamente incaricato dal governo dello Stato e iscritto nell'apposito Ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, e il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.

3 decies) Navi all'ormeggio, qualsiasi nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto comunitario per le operazioni di carico, scarico o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni.

3 undecies) Nave adibita alla navigazione interna, nave destinata in particolare ad essere utilizzata in una via navigabile interna come definita nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, ivi comprese tutte le navi munite:

i) di un certificato comunitario di navigazione interna, quale definito nella direttiva 82/714/CEE;

ii) di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno.

3 duodecies) Immissione sul mercato, la fornitura o messa a disposizione di terzi, a pagamento o gratuitamente, ovunque nelle giurisdizioni degli Stati membri, di combustibili per uso marittimo a scopo di combustione a bordo. È esclusa la fornitura o la messa a disposizione di combustibili per uso marittimo per l'esportazione all'interno di cisterne della nave.

3 terdecies) Regioni ultraperiferiche, i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le Isole Canarie, ai sensi dell'articolo 299 del trattato.

3 quaterdecies) Tecnica di riduzione delle emissioni, un sistema di depurazione dei gas di scarico, o qualsiasi altro metodo tecnologico che sia verificabile ed applicabile.»;

e) il punto 6 è soppresso.

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante.

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non siano utilizzati nel loro territorio oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore all'1% in massa.

2. i) Fatto salvo un adeguato controllo delle emissioni da parte delle autorità competenti, la disposizione di cui sopra non si applica agli oli combustibili pesanti utilizzati:

a) negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, e considerati nuovi impianti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, di quest'ultima che rispettano i limiti di emissione di anidride solforosa di cui all'allegato IV di tale direttiva e applicati in conformità con l'articolo 4 della stessa direttiva;

b) negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE che sono considerati impianti esistenti ai sensi della definizione data nell'articolo 2, paragrafo 10, di quest'ultima, se le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a 1 700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 3% in volume, misurato a secco, e negli impianti contemplati dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/80/CE se, a partire dal 1° gennaio 2008, le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a quelle risultanti dall'osservanza dei valori limite di emissione per i nuovi impianti, specificati nell'allegato IV, parte A, di detta direttiva, applicando ove opportuno gli articoli 5, 7 e 8 della medesima;

c) in altri impianti di combustione non compresi nelle lettere a) o b), se le emissioni di anidride solforosa dell'impianto non superano 1.700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3% in volume, misurato a secco;

d) per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile o dalla combinazione di combustibili utilizzati, rientra nel limite fissato da ciascuno Stato membro e non è superiore a 1.700 mg/Nm3. La disposizione di cui sopra non si applica agli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) o, dal 1° gennaio 2008, della lettera b).

ii) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti gli impianti di combustione che utilizzano oli combustibili pesanti con una concentrazione di zolfo superiore a quella stabilita nel paragrafo 1 non possano operare senza l'autorizzazione di un'autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali modifiche della direttiva 2001/80/CE.»

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) A decorrere dal 1° gennaio 2010:

i) nel paragrafo 1, l'espressione «inclusi quelli marini» è soppressa;

ii) il paragrafo 2 è soppresso.

b) A decorrere dal 11 agosto 2005, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

5) Sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 4 bis

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea.

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento comprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.

2. Le date di messa in applicazione del paragrafo 1 sono le seguenti:

a) per la zona del Mar Baltico di cui alla regola 14, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato VI della convenzione MARPOL, 11 agosto 2006;

b) per il Mare del Nord:

- 12 mesi dopo l'entrata in vigore della designazione dell'IMO, in base alle procedure stabilite, oppure

- 11 agosto 2007,

se anteriore;

c) per tutte le altre zone marine, compresi i porti, che l'IMO designerà in seguito come zone di controllo delle emissioni di SOx conformemente alla regola 14, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VI della convenzione MARPOL: 12 mesi dopo l'entrata in vigore di tale designazione.

3. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del paragrafo 1 almeno per quanto riguarda:

- le navi battenti la loro bandiera, e

- nel caso degli Stati membri che confinano con zone di controllo delle emissioni di SOx, le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

Gli Stati membri possono inoltre prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi delle altre navi conformemente al diritto marittimo internazionale.

4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione di tale prescrizione almeno per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera e le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

5. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di cambio del combustibile.

6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), e a norma della regola 18 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, gli Stati membri:

- tengono un registro dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo,

- provvedono affinché il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappresentante della nave destinataria,

- adottano misure opportune nei confronti dei fornitori di combustibile per uso marittimo i quali hanno fornito combustibile che è risultato non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna,

- provvedono affinché siano adottate misure idonee per garantire la conformità del combustibile per uso marittimo risultato non conforme.

7. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché non siano immessi sul mercato nel loro territorio oli diesel marini con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.

8. La Commissione notifica agli Stati membri le date di messa in applicazione menzionate al paragrafo 2, lettera b), e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4 ter

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari.

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le navi in appresso non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa:

a) navi adibite alla navigazione interna;

b) navi all'ormeggio nei porti comunitari, accordando all'equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l'arrivo all'ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza.

Gli Stati membri prescrivono che siano iscritti nei giornali di bordo i tempi delle operazioni di cambio del combustibile.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) ogni qualvolta, secondo gli orari pubblicati, è previsto che le navi restino ormeggiate per meno di due ore;

b) alle navi adibite alla navigazione interna in possesso di un certificato che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, del 1974, e successive modifiche, quando tali navi sono in mare;

c) fino al 1° gennaio 2012, alle navi elencate nell'allegato e che operano esclusivamente nel territorio della Repubblica ellenica;

d) alle navi all'ormeggio nei porti a motori spenti e collegate a un sistema elettrico lungo la costa.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri garantiscono che i gasoli per uso marittimo non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore di zolfo degli stessi è superiore allo 0,1% in massa.

Articolo 4 quater

Esperimenti ed utilizzo di nuove tecniche di riduzione delle emissioni.

1. Gli Stati membri possono, se del caso in cooperazione con altri Stati membri, approvare esperimenti per la messa a punto di tecniche di riduzione delle emissioni da navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Nel corso di tali esperimenti, non è obbligatorio l'uso di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, a condizione che:

- la Commissione e lo Stato di approdo interessato siano informati per iscritto almeno 6 mesi prima dell'inizio degli esperimenti,

- la durata dell'autorizzazione ad effettuare gli esperimenti non sia superiore a 18 mesi,

- tutte le navi partecipanti installino apparecchiature a prova di manomissione per il monitoraggio continuo dei gas emessi dai fumaioli e le utilizzino per tutta la durata degli esperimenti,

- tutte le navi coinvolte ottengano riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

- per tutta la durata degli esperimenti siano disponibili adeguati sistemi di gestione dei rifiuti prodotti dalle tecniche di riduzione delle emissioni,

- sia valutato l'impatto sull'ambiente marino, e in particolare sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, per tutta la durata degli esperimenti, e

- i risultati completi siano comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico entro 6 mesi dalla conclusione degli esperimenti.

2. Le tecnologie di riduzione delle emissioni per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), tenendo conto:

- delle linee guida che saranno elaborate dall'IMO,

- dei risultati degli esperimenti effettuati ai sensi del paragrafo 1,

- degli effetti sull'ambiente, incluse le riduzioni delle emissioni realizzabili, e degli impatti sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari,

- della realizzabilità del monitoraggio e della verifica.

3. I criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO.

4. Come alternativa all'utilizzazione di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo prevista dagli articoli 4 bis e 4 ter, gli Stati membri possono consentire alle navi di utilizzare una tecnologia riconosciuta di riduzione delle emissioni, a condizione che tali navi:

- ottengano costantemente riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti del tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

- siano dotate di apparecchi di controllo continuo delle emissioni, e

- documentino in modo esauriente che qualunque flusso di rifiuti scaricato nelle baie, nei porti e negli estuari non ha alcun impatto sugli ecosistemi, basandosi sui criteri comunicati dalle autorità degli Stati di approdo all'IMO.»

6) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo sia conforme alle pertinenti disposizioni degli articoli 4 bis e 4 ter.

Se del caso, si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione:

- campionamento del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo al momento della consegna alle navi, secondo le linee guida IMO, e analisi del suo tenore di zolfo,

- campionamento e analisi del tenore di zolfo del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo contenuto nei serbatoi, ove possibile, e nei campioni sigillati a bordo delle navi,

- verifica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.

Il campionamento inizia dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne di cui trattasi.

Gli Stati membri adottano inoltre misure ragionevoli, se necessario, per controllare il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo diversi da quelli contemplati dagli articoli 4 bis e 4 ter.»;

b) nel paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dai metodi ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per l'olio combustibile pesante ed i combustibili per uso marittimo;».

7) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Relazioni e riesame.

1. Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione include una registrazione del numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al 11 agosto 2005.

2. Sulla base, fra l'altro,

a) delle relazioni annuali presentate a norma del paragrafo 1;

b) delle tendenze relative alla qualità dell'aria, all'acidificazione, ai costi del combustibile e al trasferimento modale;

c) dei progressi compiuti nella riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo delle navi utilizzando i meccanismi IMO, in applicazione delle iniziative comunitarie al riguardo;

d) di una nuova analisi del rapporto costi/efficacia, compresi i benefici ambientali diretti e indiretti, delle misure contenute nell'articolo 4 bis, paragrafo 4, e di eventuali altre misure di riduzione delle emissioni;

e) dell'applicazione dell'articolo 4 quater,

entro il 2008 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Insieme alla relazione, la Commissione può presentare proposte di revisione della presente direttiva, riguardanti in particolare:

- una seconda fase per i valori limite di zolfo stabiliti per ciascuna categoria di combustibile, e

- in considerazione dei lavori in sede IMO, le zone marittime in cui devono essere usati combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo.

La Commissione esamina con particolare attenzione le proposte concernenti:

a) la designazione di ulteriori zone di controllo delle emissioni di SOx;

b) la riduzione possibilmente allo 0,5% dei valori limite di zolfo per i combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx;

c) le misure alternative o complementari.

3. Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale ricorso a strumenti economici, compresi, meccanismi quali diritti differenziati e tariffe a chilometro, diritti di emissione commercializzabili e compensazioni.

La Commissione può valutare l'opportunità di presentare proposte relative a strumenti economici quali misure alternative o complementari nel quadro della revisione del 2008, a condizione che sia possibile dimostrare chiaramente i loro benefici per l'ambiente e per la salute.

4. Gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva.»

8) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

9) È aggiunto l'allegato della presente direttiva.

 

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 11 agosto 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW L 191/68

Allegato

«Allegato Navi greche

NOME DELLA NAVE 

ANNO DI CONSEGNA 

NUMERO IMO 

ARIADNE PALACE 

2002 

9221310 

IKARUS PALACE 

1997 

9144811 

KNOSSOS PALACE 

2001 

9204063 

OLYMPIA PALACE 

2001 

9220330 

PASIPHAE PALACE 

1997 

9161948 

FESTOS PALACE 

2001 

9204568 

EUROPA PALACE 

2002 

9220342 

BLUE STAR I 

2000 

9197105 

BLUE STAR II 

2000 

9207584 

BLUE STAR ITHAKI 

1999 

9203916 

BLUE STAR NAXOS 

2002 

9241786 

BLUE STAR PAROS 

2002 

9241774 

HELLENIC SPIRIT 

2001 

9216030 

OLYMPIC CHAMPION 

2000 

9216028 

LEFKA ORI 

1991 

9035876 

SOPHOKLIS VENIZELOS 

1990 

8916607» 

 



[1]     L’Organizzazione marittima internazionale sta elaborando il cosiddetto indice CO2 per consentire ai soggetti deputati di calcolare la quantità di emissioni di anidride carbonica prodotte dalla singola nave in relazione all’attività e al trasporto svolto.

[2]     Procedura n. 2006/0788.

[3]     L’Entec (Environmental and Engineering Consultancy), che rappresenta uno dei maggiori istituti di ricerca del Regno Unito in materia ambientale, ha elaborato lo studio "Quantification of emissions from ships associated with ship movements between ports in the European Community". Da tale studio è emerso che l'inquinamento atmosferico e le piogge acide in Europa sono provocate in misura crescente dalle emissioni di biossido di azoto e di anidride solforosa provenienti dai combustibili dei motori navali e che oltre la metà dell'inquinamento è provocato dalle navi che navigano nelle acque dell'UE o che partono da porti dell'UE. L’ENTEC ha registrato un aumento dell’incidenza della navigazione marittima sull'inquinamento atmosferico europeo (il 4% di SOX nel 1990 destinato a raggiungere il 30-68% nel 2010; il 9% di NOX nel 1990 destinato a raggiungere il 40-55% nel 2010), nonostante il minore impiego di energia per unità di carico rispetto al trasporto stradale o aereo.

[4]     Per quanto riguarda, invece, le emissioni di ossidi di azoto (NOX), l'obiettivo prioritario della Commissione è l'innalzamento degli standard di emissione dei motori a livello internazionale, nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), anche attraverso soluzioni (compreso il ricorso a strumenti di mercato) finalizzate a promuovere il trasporto marittimo a basso livello di emissioni nelle acque comunitarie.

      Sul punto, cfr. la risposta della Commissione all’interrogazione parlamentare UE E-2630/02, pubblicata in GUUE 17 aprile 2003, n. C92E.

[5]     Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2005/33/CE, sono “zone di controllo delle emissioni di SOx” le zone marittime definite dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ai sensi dell’allegato VI della convenzione internazionale MARPOL del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi. Tale allegato, aggiunto con un protocollo del 1997, ha introdotto norme per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato da navi ed è entrato in vigore il 19 maggio 2005.

[6]     Vale a dire, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge comunitaria 2006, 6 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della medesima (avvenuta il 4 marzo 2007) poiché il termine di recepimento della direttiva 2005/35/CE è scaduto lo scorso 1° aprile.

[7]     Giusto per ricostruire il quadro dei controlli circa il rispetto delle norme del Titolo III della Parte V del codice ambientale (relativo ai combustibili) si ricorda che il comma 3 dell’articolo 296 (il cui contenuto è stato riprodotto nel comma 2 del testo novellato), prevede che:

§          per gli impianti di cui al Titolo I (impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II, che producono emissioni in atmosfera, con le esclusioni indicate nell’articolo 267) dall'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p) (autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del titolo I e, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l’autorità prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione);

§          per gli impianti di cui al titolo II (impianti termici civili) dall'autorità di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i) (comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le province).

[8]     Si tratta dell’International marittime organization, istituita a seguito della Convenzione di Ginevra del 1948 ed entrata in funzione nel 1959. L’IMO è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, con responsabilità sulla sicurezza nel mare e per la prevenzione dell’inquinamento marino derivante dalle navi. Per approfondimenti sull’attività dell’organizzazione e sui documenti adottati, si consulti il sito internet http://www.imo.org/