Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Modifiche al d.lgs.12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici Schema di decreto legislativo n.104 - (art. 1, co.3 e 4, e art. 25, co.3, L. 18 aprile 2005 n. 62)
Riferimenti:
AC n. 104/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 92
Data: 26/06/2007
Descrittori:
CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L n. 62 del 18-APR-05     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

servizio studi

segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue

 

Atti del Governo

Modifiche al d.lgs.12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici

Schema di decreto legislativo n.104

(art. 1, co.3 e 4, e art. 25, co.3,

L. 18 aprile 2005 n. 62)

 

 

 

 

n. 92

 

 

26 giugno 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Am0084.doc


 

I N D I C E

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi                                                                                                3

Struttura e oggetto                                                                                            4

§      Contenuto                                                                                                        4

§      Relazioni e pareri allegati                                                                                7

Elementi per l’istruttoria legislativa                                                                9

§      Conformità con la norma di delega                                                                 9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite               10

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali                                                        10

§      Compatibilità comunitaria                                                                              11

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE                                                12

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico                                                             21

§      Formulazione del testo                                                                                  22

Schede di lettura

Premessa                                                                                                          29

§      Articolo 1 Disposizioni correttive                                                            35

§      Articolo 2 Disposizioni di coordinamento                                               47

§      Articolo 3 Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici    67

§      Articolo 4 Disposizioni finanziarie                                                           81

§      Articolo 5 Entrata in vigore                                                                      83

Schema D.Lgs. n. 104

§      Modifiche al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture                                                                                                       87

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana (artt. 77 e 87)                                  165

§      L. 25 giugno 1909, n. 422 Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.   167

§      D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 Provvedimenti per la cooperazione171

§      L. 17 maggio 1999 n. 144 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.  (art. 7)                                                                    187

§      D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni. (art. 88)189

§      D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (artt. 10, 12 e 14)                                                                  191

§      D.L. 25 settembre 2002 n. 210 Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. (art. 2)                                                 195

§      D.M. 14 marzo 2003  Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere.  197

§      L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (art.25)           201

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (stralcio)                   203

§      D.L. 12 maggio 2006 n. 173 Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa. (art. 1-octies)                                                                            251

§      D.L. 4 luglio 2006 n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (art. 36-bis)                                                                  253

§      D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (art. 2 comma 85, lett. F)                                                                                                           257

§      D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6  Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).                                                                                       261

Normativa comunitaria

§      Dir. 31 marzo 2004 n. 2004/17/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.                                                                           269

§      Dir. 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi325

§      Reg. (CE) 28 ottobre 2004, n. 1874/2004 Regolamento della Commissione che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.                              381

Giurisprudenza

§      Sentenza Corte Costituzionale 7 novembre 1995, n. 485                          387

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

104

Titolo

Modifiche al d.lgs.12 aprile 2006, n. 152, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Norma di delega

articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione

13 giugno 207

§       assegnazione

14 giugno 2007

§       termine per l’espressione del parere

24 luglio 2007

§       scadenza della delega

1° luglio 2008

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame - adottato in attuazione della norma di delega contenuta nell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 - è il secondo provvedimento correttivo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

 

L’articolo 1 interviene prevalentemente sugli istituti giuridici la cui applicazione era stata sospesa prima con l’art. 1-octies del decreto-legge n. 173 del 2006 quindi con il primo decreto legislativo correttivo (n. 6 del 2007), disponendo anche un’ulteriore sospensione dell’applicazione delle norme relative al dialogo competitivo e all’appalto integrato fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall’art. 5 del Codice (n. 8).

Per quanto riguarda gli interventi sostanziali sugli istituti in precedenza sospesi, l’articolo 1: limita l’ambito di applicazione della procedura negoziata con e senza pubblicazione di un bando di gara (nn. 1 e 2); ai fini del ricorso al dialogo competitivo nel caso di affidamenti di lavori, richiede il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici (e, nel caso di beni culturali, del Consiglio superiore dei beni culturali) (n. 3); circoscrive l’ambito di applicazione dell’istituto dell’accordo quadro, ammettendone il ricorso unicamente per i lavori di manutenzione (n. 4).

L’articolo 1 reca anche ulteriori norme sostanziali, incidenti su altri istituti, e in particolare sui concorsi di progettazione e idee sotto soglia comunitaria (ai quali estende la disciplina prevista per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore  ai 100.000 euro, prevista dall’articolo 91, comma 2) (n. 5); sugli appalti di servizi e forniture sotto soglia (per i quali prevede l’obbligo di pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7) (n. 6); sulle concessioni di lavori pubblici, per le quali prevede la possibilità che nel piano economico-finanziario dell'opera venga stabilito un prezzo di restituzione della stessa al concedente, relativamente alla quota non ammortizzata nel periodo di gestione (n. 7).

 

L’articolo 2 reca talune disposizioni di mero coordinamento formale e taluni interventi di carattere sostanziale che, secondo quanto enunciato nella relazione, sono volti “ad assicurare condizioni di maggiore trasparenza e limpida concorrenzialità”. Tra questi ultimi, si segnalano: l’estensione agli affidamenti di servizi e forniture della previsione del rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto, qualora questo sia stato avviato in via d’urgenza (n. 3); alcune modifiche alla disciplina dei consorzi stabili e in particolare la precisazione dell’applicazione ai medesimi della disposizione dettata per i raggruppamenti temporanei secondo cui essi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara (n. 6); alcuni interventi in materia di raggruppamenti temporanei, tra cui l’estensione ai casi previsti dalla normativa antimafia della disciplina della prosecuzione dei rapporti contrattuali con la stazione appaltante dettata per i casi di fallimento del mandatario o del mandante o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo (n. 7); con riferimento alle procedure ristrette, l’estensione anche ai contratti per l’affidamento di servizi e forniture della previsione secondo cui sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando (n. 9); la generalizzazione del principio secondo cui il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione (n. 10); la possibilità che la commissione giudicatrice, nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia presieduta, quando vi siano carenze di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, piuttosto che dal dirigente (n. 11); la generalizzazione dell’obbligo per il responsabile del procedimento di verificare la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare (n. 13); la limitazione ai soli lavori della definizione di subappalto recata dall’articolo 118, comma 11 (n. 15); l’estensione anche alle concessioni sotto soglia della disciplina dettata per le concessioni di lavori pubblici e per gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici (nn. 16-18); il possibile ricorso alla procedura negoziata nei casi di cd. ripetizione di lavori analoghi in materia di beni culturali analoghi (n. 25).

La medesima disposizione reca interventi di portata sostanziale in materia di realizzazione delle infrastrutture strategiche, finalizzati, da un lato, a promuovere un più ampio ed efficace ricorso al meccanismo della finanza di progetto e, dall’altro, a consentire il monitoraggio finanziario delle opere strategiche. Con riferimento al primo profilo, in primo luogo si prevede la predisposizione da parte dei soggetti aggiudicatori di studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare e l’acquisizione su tali studi delle valutazioni dell'Unità tecnica Finanza di Progetto, dirette a verificare le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità (valutazioni acquisite dal CIPE nel caso di infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati); quindi, viene attribuita priorità, nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche, alle infrastrutture già avviate, con il progetto esecutivo approvato, o per le quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile (n. 20, lett. a).

Con riferimento al secondo profilo, il medesimo n. 20, alla lettera b), si prevede il ricorso al SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) e l’obbligo da parte dei soggetti responsabili delle opere di far riportare anche il CUP (Codice Unico di Progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori, al fine di realizzare l’obiettivo, indicato nella relazione illustrativa, “di garantire la disponibilità di dati tempestivi ed attendibili sull'evoluzione della spesa per la realizzazione degli interventi infrastrutturali”. Ulteriori disposizioni in materia di infrastrutture strategiche attribuiscono nuovi compiti al Ministero delle infrastrutture per l’attuazione del programma delle infrastrutture strategiche (n. 21), la possibilità di utilizzare la procedura di appalto-concorso nell'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale (n. 22)

 

L’articolo 3 detta disposizioni finalizzate, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, a ”rafforzare la tutela del lavoro - con riguardo segnatamente alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei contratti pubblici - e la vigilanza in materia, soprattutto per esigenze di contrasto alla criminalità mafiosa, in virtù di una attenta considerazione della realtà nazionale ed in accoglimento di precise indicazioni formulate, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'interno”.

In particolare, i numeri da 1) a 4) del comma 1 prevedono l’integrazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 5 del codice con norme di tutela dei diritti del lavoratori, nonché l’esplicito coinvolgimento del Ministero del lavoro tra i soggetti con cui l’Osservatorio dei contratti pubblici deve attivare un apposito collegamento informatico e criteri attinenti alla determinazione da parte dell’Osservatorio dei costi standardizzati per tipo di lavoro e per tipo di servizio e fornitura.

Il numero 5) incide sui requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento, prevedendo in particolare l’esclusione dei soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per falsità nella documentazione o nelle dichiarazioni.

L’articolo 3 interviene anche sulla complessa disciplina del sistema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, per “responsabilizzare le SOA ai fini del corretto svolgimento delle proprie attività” e “rendere concretamente possibile l'espletarsi del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità di vigilanza”, attraverso le seguenti misure: l’attribuzione di natura pubblicistica all’esercizio da parte delle SOA dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici e, conseguentemente, la qualificazione delle attestazioni rilasciate quali atto pubblico a fini penali (n. 6, lett. a); la definizione, in sede di regolamento, di sanzioni pecuniarie ed interdittive per il caso di inerzia delle SOA a seguito di richiesta di informazioni ed atti da parte dell’Autorità per la vigilanza (n. 6, lett. b); la responsabilità delle SOA della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni e l’obbligo di rendere disponibile tale documentazione ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione (n. 7 – comma aggiuntivo 9-bis); l’obbligo a carico delle SOA di revocare l'attestazione di qualificazione nel caso di accertamento che il rilascio di quest’ultima sia avvenuto in carenza dei requisiti richiesti o se essi siano successivamente venuti meno, obbligo il cui inadempimento è sanzionato con la revoca da parte dell’Autorità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione (n. 7 – comma aggiuntivo 9-ter).

Le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 3 riguardano: l’estensione del rimedio della risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante anche al caso in cui si sia verificata una revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, nonché al caso di adozione di provvedimenti definitivi che dispongono nei confronti dell'appaltatore l’applicazione di una o più misure di prevenzione per reati di tipo mafioso di cui agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (n. 8); il rafforzamento delle misure anticrimine per le opere strategiche, attraverso in particolare la previsione del monitoraggio dei flussi finanziari relativi alla realizzazione dell’opera e l’estensione della procedura di monitoraggio antimafia agli interventi strategici di cui all'art. 253, comma 27, lettera f) (n. 10).

 

L’articolo 4 contiene la clausola di invarianza della spesa.

 

L’articolo 5 dispone in merito all’entrata in vigore del provvedimento, esplicitando la cessazione a tale data dell’applicazione dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 6 del 2007 (relativo alla sospensione dell’efficacia dell’articolo 8, comma 6, sull’istituzione del ruolo dell’Autorità).

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato:

§           della relazione illustrativa;

§           della relazione tecnica trasmessa in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2005, alla quale rinvia l’articolo 25, comma 3, della medesima legge, contenente la norma di delega;

§           del parere della Conferenza unificata reso nella seduta del 15 marzo 2007;

§           del parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 6 giugno 2007.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

La delega relativa allo schema in esame è recata dall’articolo 25, comma 3, della legge n. 62 del 2005. Tale disposizione autorizza il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 (attuativi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ad adottare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 1, commi 2, 3 e 4, della stessa legge n. 62 del 2005.

Le disposizioni richiamate prevedono in particolare:

§         il rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva (comma 2);

§         la previa trasmissione, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere (comma 3);

§         la presentazione della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (comma 4).

 

Con riferimento a tale ultima disposizione, si ricorda che su tali schemi di decreti è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

 

Non vi sono profili problematici da segnalare in relazione al rispetto delle procedure previste.

In relazione alla natura del codice dei contratti pubblici di atto di recepimento di direttive comunitarie (dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE), occorre invece valutare anche sotto il profilo del rispetto della norma di delega contenuta nell’articolo 25, comma 3, la compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, nn. 1 e 2, e all’articolo 2, comma 1, n. 25. Sul punto, si rinvia al paragrafo Compatibilità comunitaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Sono pendenti innanzi alla Corte costituzionale i ricorsi presentati da varie Regioni e dalla Provincia autonoma di Trento aventi ad oggetto la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del codice, e in primo luogo degli articoli 4, commi 2 e 3, e 5.

Nella nota inviata alla Conferenza unificata dal Ministero delle infrastrutture, si evidenziava l’opportunità - in relazione a diversi emendamenti presentati dalle Regioni – di attendere la decisione della Corte costituzionale su tali ricorsi, anche sulla scorta dei suggerimenti del Consiglio di Stato espressi nel parere reso sul primo schema di decreto correttivo.

Il Consiglio di Stato, in particolare, aveva ritenuto necessario soprassedere ad eventuali modificazioni degli articoli 4 e articolo 5, in attesa della decisione della Corte costituzionale su tali ricorsi.

 

Con riferimento al provvedimento in esame, ci si limita a segnalare che varie disposizioni incidono sul contenuto del regolamento generale di attuazione di cui al richiamato articolo 5 (sulle quali cfr. il paragrafo Attribuzione di poteri normativi). Si richiamano in particolare quelle recate dai nn. 1) e 2) dell’articolo 3, comma 1, che intervengono in materia di tutela e sicurezza del lavoro (materia riconducibile alla competenza legislativa concorrente in base all’articolo 117 Cost.).

 

Il provvedimento in esame novella ulteriori disposizioni oggetto di questione di legittimità costituzionale: in particolare, l’articolo 84, comma 3, del codice (relativo alla qualifica del presidente della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), l’articolo 124 (in materia di pubblicità degli appalti di servizi e forniture sotto soglia) e l’articolo 204 (in materia di contratti relativi ai beni culturali).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Occorre valutare le seguenti disposizioni, anche in relazione al profilo della possibile disparità di trattamento che potrebbero determinare tra imprese italiane e imprese di altri Stati dell’UE e dei conseguenti effetti distorsivi della concorrenza:

Ø             l’articolo 1, comma 1, n. 1), che, attraverso una novella all’articolo 56, sopprime due fattispecie di ricorso alla procedura negoziata con bando di gara, esplicitamente contemplate dall’articolo 30 della dir. 2004/18/CE.

 

Con riferimento a tale disposizione, si segnala inoltre che:

§in materia di servizi, il decreto legislativo n. 157 del 1995, attuativo della direttiva 92/50/CE, già contemplava le due ipotesi tra i casi in cui era possibile il ricorso alla trattativa privata previa pubblicazione del bando (art. 7, comma 1, lett. b) e c);

§      il differimento dell’applicazione dell’istituto prima al 1° febbraio 2007 (ad opera dell’art. 1-octies, del decreto-legge n. 173 del 2006), quindi al 1° agosto 2007 (con il primo decreto legislativo correttivo) era stato disposto soltanto per gli appalti di lavori pubblici (e non anche a servizi e forniture) e limitatamente ai settori ordinari.

 

Ø             l’articolo 1, comma 1, n. 2), che, attraverso una novella all’articolo 57, elimina la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per la ripetizione di lavori analoghi, esplicitamente contemplata dall’articolo 31 della direttiva 2004/18/CE.

 

Ai fini di una completa valutazione delle due disposizioni, occorre richiamare anche la sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 1995, che ha affrontato la questione della legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 109 del 1994 che escludono la trattativa privata in casi nei quali è consentita, per importi notevolmente superiori, dalla normativa comunitaria. In tale occasione la Corte ha affermato che “l'esigenza di fondo è quella di assicurare la massima trasparenza nella scelta del contraente e la concorrenza tra diverse imprese. La trattativa privata è ammessa solo in ambiti più ristretti e rigorosi di quanto non preveda la normativa comunitaria, che peraltro configura il ricorso alla «procedura negoziata» come eccezione rispetto alla regola della «procedura aperta» o della «procedura ristretta», le quali implicano una gara tra imprese concorrenti. La norma nazionale assicura in modo ancor più esteso la concorrenza e non determina una lesione del diritto comunitario, che consente, ma non impone, la trattativa privata”.

 

Occorre inoltre valutare la compatibilità comunitaria dell’articolo 2, comma 1, n. 25), in materia di ricorso alla procedura negoziata per la ripetizione di lavori analoghi nel settore dei beni culturali, che il Consiglio di Stato giudica in contrasto con la normativa comunitaria. In particolare, il riferimento temporale di tre anni dall’ultimazione dei lavori ai fini del ricorso alla procedura negoziata ha una portata estensiva rispetto alla previsione generale comunitaria del ricorso alla procedura negoziata per la ripetizione di lavori analoghi, entro tre anni dalla conclusione del contratto originario (ovvero, secondo la giurisprudenza comunitaria, dalla stipulazione del contratto).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Mezzi di ricorso

Il 4 maggio 2006 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta a migliorare i mezzi di ricorso nel settore degli appalti pubblici (COM(2006)195). La proposta è intesa a modificare la direttiva 89/665/CEE, relativa alle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori e la direttiva 92/13/CEE relativa all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizio di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

La proposta è volta a colmare le lacune delle direttive in oggetto in relazione ai termini applicabili ai ricorsi precontrattuali al fine di impedire in tempo utile la firma di contratti la cui aggiudicazione è oggetto di contestazione. Secondo la Commissione, infatti, in assenza di norme comuni in questo settore, continuano a rimanere in vigore norme nazionali che, variando notevolmente da uno Stato all’altro, compromettono l’efficacia relativa ai ricorsi precontrattuali. L’intento della Commissione è quello di incoraggiare le imprese a presentare offerte in qualsiasi Stato membro dell’UE, garantendo loro la possibilità di avviare ricorsi efficaci qualora i loro interessi siano stati lesi in sede di aggiudicazione degli appalti.

Il 21 giugno 2007 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, approvando emendamenti, nell’ambito della  procedura di codecisione,

Recepimento e applicazione della legislazione sugli appalti pubblici

Il 20 giugno 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione suiproblemi specifici relativi al recepimento e all’applicazione della legislazione sugli appalti pubblici e al suo rapporto con l’agenda di Lisbona.

Il Parlamento europeo, in particolare:

·         plaude alla modernizzazione e alla semplificazione recenti delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, che hanno rafforzato notevolmente l’efficacia delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nell’UE;

·         ritiene che gli Stati membri dovrebbero fare pieno uso dell’assistenza della Commissione nel processo di recepimento;

·         chiede alla Commissione di condurre uno studio volto a valutare l’impatto che il recepimento non armonizzato degli elementi facoltativi della nuova direttiva applicabile al settore pubblico (2004/18/CE) produce sulle gare d’appalto transfrontaliere nell’UE;

·         è fermamente convinto che le violazioni delle norme potrebbero essere ridotte qualora gli Stati membri e la Commissione introducessero pratiche più collaborative;

·         invita gli Stati membri a mettere a disposizione della Commissione dati sufficienti sull’applicazione delle direttive in materia di appalti pubblici. Sollecita inoltre gli Stati membri e la Commissione a collaborare per migliorare le capacità di raccolta dei dati e di controllo dei problemi di recepimento e applicazione;

·         sottolinea che i meccanismi informali di composizione delle controversie possono essere complementari alle misure formali di ricorso e dovrebbero beneficiare di una maggiore visibilità;

·         raccomanda alla Commissione di proporre un piano d’azione per incoraggiare gli Stati membri a rispettare l’obbligo di affrontare i problemi persistenti ed emergenti di recepimento e applicazione nel campo degli appalti pubblici, concentrandosi sulle aggiudicazioni dirette illegali e sulla trasposizione tardiva o incorretta.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Il 21 febbraio 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro” (COM(2007) 62), il cui obiettivo principale è una riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, la Commissione mira a ridurre del 25% l’incidenza degli infortuni sul lavoro a livello dell’UE-27, entro il 2012.

A tal fine, la comunicazione afferma la necessità di un coordinamento effettivo, a livello comunitario e nazionale, anche in materia di appalti pubblici.

Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha approvato una risoluzione sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e sicurezza sul lavoro ed ha accolto favorevolmente la strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro proposta dalla Commissione.

 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 24 settembre 2004 la Commissione europea ha presentato ricorso[1] contro l’Italia innanzi alla Corte di giustiziacontestando che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” (cosiddetta “legge Merloni”), come modificata dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, violerebbe gli articoli 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libera prestazione dei servizi) del Trattato CE nonché le direttive 93/36/CEE (appalti pubblici di forniture), 93/37/CEE (appalti pubblici di lavori), 93/38/CEE (appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni) e 92/50/CEE (appalti pubblici di servizi). Tali direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano con la legge n. 109/1994[2] .

La Commissione, in particolare, contesta all’Italia di aver sottratto determinate aggiudicazioni di appalti alle regole della pertinente normativa comunitaria, sia adottando il valore dei lavori di carattere accessorio come unico criterio per determinare l’assoggettamento dei contratti misti alla disciplina comunitaria, sia per non avere specificato, con riferimento agli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie, il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento derivanti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE.

I rilievi mossi dalla Commissione riguardano le seguenti disposizioni della citata legge n. 109/94:

·         l’articolo 2, comma 1, che include nella definizione di lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e di impianti, estendendo l’applicazione della legge medesima ai contratti misti di lavori, forniture e servizi, nonché ai contratti di forniture e servizi che comprendano lavori di carattere accessorio per un valore superiore al 50% del prezzo. L’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 conferma l’applicazione della legge n. 109/94 sia per i contratti misti di lavori e servizi, sia per i contratti di servizi che comprendono lavori accessori.

La Commissione ritiene che, assoggettando alla disciplina degli appalti pubblici di lavori anche i contratti nei quali la componente lavori, pur essendo prevalente dal punto di vista economico, riveste carattere accessorio rispetto alle altre prestazioni, si sottraggono numerosi appalti di servizi e di forniture all’applicazione della pertinente disciplina comunitaria e, in particolare, delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE.

Considerato che le soglie di applicazione di tali direttive sono inferiori a quella di applicazione della direttiva 93/37/CEE, le disposizioni in esame avrebbero come effetto di consentire, senza il rispetto delle procedure previste dalle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE, l’attribuzione degli appalti misti di servizi e lavori, di forniture e lavori, o di forniture, lavori e servizi il cui importo sia superiore alle soglie di applicazione di queste ultime, ma inferiore a quelle relative agli appalti di lavori di cui alla direttiva 93/37/CEE, per il solo fatto che i lavori, benché abbiano carattere accessorio, sono prevalenti sul piano economico. Alla luce di queste considerazioni la Commissione ritiene che le disposizioni in esame costituiscano una violazione delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE;

·         l’articolo 2, comma 5, della legge n. 109/94, in combinato disposto con le leggi 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e 28 gennaio 1977, n. 10 “Norme per l’edificabilità dei suoli”, esclude dal campo di applicazione della medesima legge n. 109 gli interventi eseguiti direttamente dai privati per dedurre contributi connessi alle concessioni edilizie o conseguenti agli obblighi di cui all’art. 28, comma 5, della legge n. 1150/1942[3] nonché gli interventi a questi assimilabili. Nel caso di più interventi, qualora l’importo delle singole opere ecceda la soglia comunitaria, l’affidamento delle stesse deve avvenire in conformità alla direttiva 93/37CE.

Secondo la Commissione, l’articolo 2, comma 5, violerebbe la direttiva 93/37/CEE nella misura in cui consente l’affidamento diretto dei lavori di urbanizzazione al titolare della licenza edilizia o di un piano di lottizzazione, escludendo l’obbligo di ricorrere alle procedure di gara previste dalla suddetta direttiva nel caso in cui la convenzione tra l’amministrazione e il privato comprenda più opere o lavori che, presi singolarmente, hanno un valore inferiore alla soglia di applicazione della direttiva medesima, ma il cui importo complessivo supera tale soglia. La Commissione ritiene, inoltre, che in questo caso non venga garantita l’osservanza dei princìpi di trasparenza e di uguaglianza sanciti dal Trattato CE, che devono essere rispettati anche nel caso di interventi il cui valore sia inferiore alle soglie comunitarie. A questo riguardo la Commissione precisa che, al fine di valutare se vengono raggiunte le dette soglie, occorre prendere in considerazione tutti gli interventi previsti nell’appalto e non solamente alcuni di essi;

·         l’articolo 17, comma 12, che autorizza gli organismi competenti ad affidare gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g)[4], dopo aver verificato l’esperienza e la capacità professionale della persona selezionata e motivando tale scelta. Inoltre, l’articolo 30, comma 6-bis, stabilisce che la verifica dell’esecuzione dei lavori possa essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lett. a), del medesimo comma[5] e che gli incarichi di verifica di importo inferiore alla soglia comunitaria possano essere affidati a soggetti che godono della fiducia dell’amministrazione.

La Commissione rileva che la disposizione in esame, laddove consente alle amministrazioni aggiudicatrici di attribuire gli appalti in questione in modo fiduciario senza ricorrere ad alcune forma di pubblicità, violi il principio di trasparenza. Inoltre, il ricorso ad un procedura di verifica dell’esperienza e della capacità dei prestatori non varrebbe di per sé ad assicurare il rispetto del principio di trasparenza nel caso in cui non siano previste forme di pubblicità minime volte a consentire un confronto concorrenziale, in condizioni di parità, tra tutti i soggetti potenzialmente interessati alla prestazione del servizio;

·         l’articolo 27, comma 2, in base al quale, qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa viene attribuita, nell’ordine, alle altre amministrazioni pubbliche, al progettista incaricato o ad altri soggetti, scelti in conformità delle procedure previste dalla normativa nazionale.

La Commissione ritiene che tale disposizione costituisca una violazione delle direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE e degli articoli 43 e 49 del TCE. Tali direttive sono, infatti, intese a fare in modo che la direzione dei lavori venga affidata in base a forme di pubblicità e in condizioni di concorrenza, sia quando il valore dell’appalto supera le soglie comunitarie, sia quando è inferiore;

·         l’articolo 28, comma 4, in combinato disposto con gli articoli 188 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, e 7 della citata legge n. 166/2002. In base all’articolo 28, comma 4, le operazioni di collaudo sono affidate ad uno, due o tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito delle loro strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico con tali caratteristiche, accertata e certificata. In questo caso l’articolo 188 del DPR n. 554 prevede che le operazioni di collaudo vengano commissionate a soggetti esterni inclusi in appositi elenchi istituiti presso le amministrazioni pubbliche.

Secondo la Commissione, il fatto che l’articolo 28, comma 4, consenta la scelta diretta dei collaudatori da parte delle amministrazioni aggiudicatrici al di fuori delle proprie strutture, senza prevedere né la pubblicazione di un bando di gara né altre forme di pubblicità dirette a consentire a tutti prestatori potenzialmente interessati di concorrere all’attribuzione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di collaudo, configura una violazione delle direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE e del principio di trasparenza;

·         l’articolo 37 bis e successivi che disciplinano il cosiddetto istituto della “finanza di progetto” volto a consentire la realizzazione di lavori pubblici sulla base di proposte presentate da soggetti esterni all’amministrazione, denominati “promotori”, mediante l’attribuzione di una concessione di lavori. In particolare, l’articolo 37 bis autorizza la presentazione di proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità e la stipula dei relativi contratti che comprendono il finanziamento e la gestione dei lavori, previa pubblicazione da parte dell’amministrazione competente di un avviso indicativo con sufficiente anticipo. L’articolo 37 ter stabilisce che innanzitutto vengano valutate le proposte presentate, sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano. Dopo aver verificato l’assenza di elementi ostativi all’esecuzione del progetto e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, l’amministrazione aggiudicatrice provvede ad individuare le proposte che ritiene di pubblico interesse; in tale caso, conformemente all’art. 37 quater, comma 1, si applica una procedura ristretta al fine di ottenere due offerte aggiuntive. La concessione viene aggiudicata al termine di una procedura negoziata che prevede l’esame della proposta del promotore e delle altre due con la particolarità, prevista dall’art. 37 ter, che essa verrà aggiudicata al promotore, il quale, nel corso della procedura, avrà avuto modo di adeguare la propria proposta ai cambiamenti richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice.

La Commissione ritiene che la suddetta disciplina relativa alla messa in concorrenza della concessione configuri una violazione del principio della parità di trattamento in quanto essa presenta due vantaggi a favore del promotore rispetto a tutti gli altri concorrenti potenziali. In primo luogo, sotto il profilo procedurale, il promotore è chiamato automaticamente a partecipare alla procedura negoziata per l’attribuzione della concessione indipendentemente dalla comparazione tra la sua offerta e quelle presentate dai partecipanti alla precedente gara. Quindi, anche se in tale gara sono state presentate più di due offerte migliori di quella oggetto della proposta originaria del promotore, la procedura negoziata si svolgerà solo tra le due migliori offerte presentate e il promotore stesso. In secondo luogo, sul piano sostanziale, la previsione a favore del promotore della possibilità di modificare la propria offerta nel corso della procedura negoziata al fine di adeguarla a quella ritenuta più conveniente dall’amministrazione, si tradurrebbe nel riconoscimento a favore dello stesso di un dritto di prelazione nell’attribuzione della concessione.

 

L’8 novembre 2006 l’avvocato generale Damaso Ruiz-Jarabo Colomer ha presentato le proprie conclusioni[6] nell’ambito del procedimento relativo al ricorso inoltrato dalla Commissione contro l’Italia sulla Legge 109/94.

Le conclusioni dell’avvocato generale si riferiscono alla compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni della legge n. 109/94 oggetto dei rilievi formulati dalla Commissione e, in particolare:

·         con riferimento all’articolo 2, comma 1, della legge n. 109, secondo l’avvocato è evidente che in conformità delle citate direttive in materia di appalti il valore dei lavori non costituisce sempre il criterio fondamentale per determinare il regime giuridico applicabile agli appalti misti, poiché in questo modo, si avrebbe l’effetto di sottrarre alla disciplina comunitaria contratti il cui oggetto principale consiste nella prestazione di servizi o di forniture, semplicemente a causa del minore valore delle obbligazioni contrattuali primarie. Le direttive in questione si riferiscono all’oggetto dell’appalto e, qualora gli oggetti siano vari, li classificano sulla base degli importi delle prestazioni, in quanto le stesse direttive delimitano il proprio campo di applicazione in base ad importi monetari facilmente constatabili. L’avvocato conclude, quindi, che non è possibile basarsi, come nel caso delle disposizioni italiane controverse, sull’aspetto economico di prestazioni collaterali;

·         con riferimento all’articolo 2, comma 5, e in particolare per quanto riguarda l’obiezione sollevata dalla Commissione in merito all’affidamento diretto di opere al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione senza procedure di gara, l’avvocato generale, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia[7], respinge le argomentazioni addotte a tale proposito dal governo italiano nel corso della procedura e conclude che le caratteristiche proprie della materia urbanistica non sono sufficienti a costituire motivi oggettivi per giustificare un frazionamento dell’appalto e che le opere di urbanizzazione assoggettate alla direttiva 93/37/CEE devono osservare le regole imposte da quest’ultima per calcolare l’importo degli appalti. Secondo l’avvocato, pertanto, sono inaccettabili le disposizioni italiane che alterano tali regole proponendo un unico criterio generale che impedisce ad imprese di altri Stati membri per cause oggettive relative al valore delle opere di presentare offerte nelle gare di appalto di loro interesse. Con riferimento alla seconda obiezione, vale a dire la mancata indicazione da parte delle norme nazionali di un obbligo generale di osservanza dei princìpi di trasparenza e di uguaglianza, l’avvocato generale ritiene che ciònon configuri una violazione del diritto comunitario in quanto esso non prevede che tale obbligo venga messo espressamente per iscritto. L’avvocato generale ricorda, a tale proposito, che esiste una differenza tra appalti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive precedentemente citate, e che pertanto sono assoggettati alle procedure da esse previste, e appalti esclusi a causa del loro valore ai quali si applicano solamente i princìpi del diritto comunitario. Di conseguenza, la parità di trattamento e la trasparenza devono essere sempre rispettati, ma non esiste nessun obbligo degli Stati membri di prevedere nei propri ordinamenti disposizioni generali applicabili agli appalti esclusi dalla relativa disciplina comunitaria e non è necessario ribadire espressamente tali princìpi nel diritto derivato;

·         con riferimento all’articolo 17, comma 12, e 30, comma 6 bis, secondo l’avvocato generale anche in questo caso valgono le stesse considerazioni formulate al punto precedente per quanto riguarda il rispetto dei princìpi di trasparenza e uguaglianza;

·         anche nel caso dell’articolo 27, comma 2, secondo l’avvocato generale valgono le considerazioni precedentemente formulate in relazione al rispetto dei princìpi di trasparenza e parità di trattamento. Per quanto riguarda, invece, gli appalti che per il loro valore sono assoggettati alle procedure di selezione, l’avvocato richiama l’articolo 11, comma 1, della direttiva 92/50/CEE e l’articolo 4 della direttiva 93/38/CEE che assoggettano l’aggiudicazione, salvo alcune eccezioni espressamente previste, a procedura aperta, ristretta e negoziata. Poiché le attività di direzione dei lavori figurano nella categoria 12 dell’Allegato I A alla direttiva 92/50/CE e XVI A alla direttiva 93/38/CEE, esse devono essere aggiudicate secondo le procedure previste dalle medesime direttive. Per questo motivo, secondo l’avvocato, l’articolo 27, comma 2, violerebbe le direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE;

·         con riferimento all’articolo 28, comma 2, secondo l’avvocato generale si configura una violazione delle citate direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE in quanto gli incarichi di collaudo che corrispondono alla categoria 12 dell’allegato I A alla direttiva 92/50/CEE e XVI A alla direttiva 93/38/CEE devono essere affidati conformemente alle procedure da esse previste;

·         con riferimento all’articolo 37 bis e seguenti, l’avvocato generale si richiama alla giurisprudenza della Corte di giustizia[8] in base alla quale, qualora un ente aggiudicatore tenga conto di una modifica apportata alle offerte iniziali di un solo offerente, quest’ultimo è avvantaggiato rispetto agli altri offerenti e ciò, oltre a costituire una violazione del principio della parità di trattamento degli offerenti, nuoce alla trasparenza della procedura. Tale violazione potrebbe essere evitata qualora tutti i partecipanti venissero messi a conoscenza dei suddetti privilegi e dei criteri di valutazione. Tuttavia, per quanto riguarda la normativa italiana, poiché la pubblicazione del bando è stata resa obbligatoria dalla legge n. 166 del 2002, questa fattispecie non può essere presa in considerazione in quanto deriva dalla regolarizzazione a posteriori di una situazione illegittima.

 

Il 21 marzo 2007 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[9]poiché ritiene che la facoltà di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane, prevista dall’articolo 23-bis del decreto legge n. 273/2005, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 51 del 23 febbraio 2006, sia contraria alla direttiva 2004/18/CE, segnatamente ai suoi articoli 20, 28 e 35, paragrafo 2, nonché agli articoli 43 e 49 del trattato CE.

La Commissione ricorda che l’articolo 23-bis dispone che le convenzioni per le concessioni delle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993 n. 489, ed all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell’originaria durata, con una riduzione di almeno il 15 per cento delle relative commissioni. La Commissione rileva che la facoltà di proroga prevista da tale articolo sembra permettere, in pratica, l’attribuzione diretta, ai titolari di un precedente contratto avente ad oggetto servizi finanziari e/o di assistenza tecnica in favore delle amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni agli artigiani, di un nuovo appalto avente ad oggetto i medesimi servizi, alla sola condizione che il prestatore accetti di ridurre il corrispettivo originariamente previsto.

Dato che, come confermato dalle Autorità italiane, le convenzioni menzionate in detto articolo sono qualificabili come appalti pubblici di servizi ai sensi del diritto comunitario, la Commissione ricorda che le regole comunitarie applicabili all’attribuzioni di tali appalti esigono, in linea di principio, che essi siano aggiudicati a seguito di una procedura di messa in concorrenza. In particolare, la direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi, dispone che gli appalti aventi ad oggetto i servizi figuranti nell’allegato II di detta direttiva (tra i quali i servizi finanziari, i servizi di consulenza gestionale e i servizi connessi) devono essere attribuiti conformemente alle regole di pubblicità e di partecipazione previste dalla direttiva (art. 20), le quali impongono di ricorrere ad una procedura aperta o ristretta (art. 28), preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (art. 35).

La Commissione ricorda inoltre che il ricorso alla procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara è consentito nei soli casi previsti dall’articolo 31 della direttiva: in particolare, il paragrafo 4, lettera b) di tale articolo permette di attribuire un nuovo appalto di servizi al titolare di un precedente appalto qualora si tratti di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati al prestatore, subordinando peraltro tale possibilità ad una serie di condizioni.

Pertanto, la Commissione rileva che l’articolo 23-bis, nella misura in cui consente di attribuire un nuovo appalto di servizi direttamente al titolare di un precedente appalto senza che siano soddisfatte le condizioni alle quali la direttiva 2004/18/CE subordina tale possibilità, è contrario a tale direttiva.

 

Infine, la Commissione rileva che l’affidamento di servizi diversi da quelli sopra citati, è comunque soggetto al rispetto degli articoli 43 e 49 del trattato CE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nonché ai principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento, che impongono l’obbligo di garantire, in favore di ogni potenziale partecipante, un livello adeguato di pubblicità che consenta un’apertura del mercato dei servizi alla concorrenza.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Si richiamano le seguenti disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 1, che individuano ulteriori aspetti che dovrà disciplinare il regolamento generale di attuazione previsto all’articolo 5 del codice:

Ø      numeri 1) e 2), che, attraverso due novelle all’articolo 5, prevedono rispettivamente che il regolamento, tra i requisiti soggettivi, consideri anche la regolarità contributiva attestata dal DURC e che lo stesso detti disposizioni di attuazione ed esecuzione del codice anche sotto il profilo della tutela dei diritti dei lavoratori;

Ø      con riferimento alla disciplina del sistema di qualificazione, il numero 6, lettera b), che attraverso una novella all'articolo 40, comma 4, lettera g), prevede che nel regolamento di cui all’art. 5 siano definite anche le sanzioni pecuniarie ed interdittive nel caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti da parte dell’Autorità per la vigilanza.

Per contro si segnala l’articolo 2, comma 1, n. 6, che dispone la soppressione del comma 3 dell’art. 36 che demanda al regolamento di attuazione del codice l’individuazione delle norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi. La disciplina di tale materia, infatti, è direttamente rinvenibile nel successivo comma 7.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 1, comma 1, n. 8, attraverso una novella all’articolo 253, reca la sospensione dell’entrata in vigore del dialogo competitivo e dell’appalto integrato fino all’entrata in vigore del richiamato regolamento di attuazione.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala il T.U. in materia di sicurezza sul lavoro (A.S. 1486, attualmente all’esame dell’Assemblea del Senato) che, all’articolo 7, attraverso la sostituzione del comma 3-bis dell’art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cd. codice dei contratti pubblici) e l’inserimento del nuovo comma 3-ter, include tra i criteri da adottare nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte anomale, anche quello dei costi relativi alla sicurezza.

Formulazione del testo

Relativamente all’articolo 1, comma 1:

Ø    Con riferimento al numero 3), che novella l’articolo 58 in materia di dialogo competitivo, si riportano le osservazioni del Consiglio di Stato in ordine:

§  alla necessità di modificare la formulazione della norma, al fine di chiarire se rispetto alle infrastrutture strategiche non è consentito il ricorso al dialogo competitivo oppure è consentito in assenza del prescritto parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

§  in tale seconda ipotesi, a valutare l’opportunità di tale esclusione, in considerazione della rilevanza delle opere strategiche;

§  a precisare le conseguenze della mancata espressione del parer del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei beni culturali.

Ø        Con riferimento al numero 5), relativo all’estensione ai concorsi di progettazione e idee sotto soglia comunitaria della procedura prevista dall'articolo 91, comma 2, occorre valutare gli effetti che l’applicazione della procedura prevista per l’affidamento di incarichi di progettazione sotto soglia anche ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee può produrre sotto il profilo dell’accesso dei giovani al mercato della progettazione.

 

Relativamente all’articolo 2:

Ø    Con riferimento al numero 3), posto che esso è volto ad estendere la previsione di cui all’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 11 ai contratti di servizi e forniture, occorre corrispondentemente modificare la disposizione novellata, nella parte in cui fa riferimento alle “spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali”.

Ø    Con riferimento al numero 4, in materia di opere di urbanizzazione a scomputo - anche in relazione alle osservazioni del Consiglio di Stato – occorre valutare se modificare l’articolo 122, comma 8, al fine di chiarire il significato della locuzione opere di urbanizzazione primaria “correlate al singolo intervento edilizio assentito”.

Ø    Con riferimento al numero 28), che sostituisce integralmente il comma 3 dell’articolo 38 dell’Allegato XXI, occorre un chiarimento in ordine alla mancata riproduzione della previsione, contenuta nel secondo periodo del testo vigente, secondo la quale “il Direttore regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Soprintendente competente, riferisce sull'interesse archeologico del sito al Ministro per i beni e le attività culturali, ai fini dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del codice”.

 

Relativamente all’articolo 3, comma 1:

Ø    con riferimento al numero 1, che tra le materie oggetto del regolamento inserisce la regolarità contributiva attestata nel d.u.r.c., si richiamano le osservazioni del Consiglio di Stato in ordine alla necessità di un coordinamento con l’articolo 38, comma 3, che disciplina la rilevanza del d.u.r.c. ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dell’appalto.

Ø    Con riferimento alla rilevanza quale atto pubblico delle attestazioni SOA, di cui alla lettera a), n. 6), si richiamano le osservazioni del Consiglio di Stato in ordine alla opportunità di sopprimere l’inciso “a fini penali”, al fine di chiarire che tali attestazioni sono atto pubblico a tutti gli effetti.

Ø    Con riferimento al numero 7), comma 9-bis, relativo alla conservazione da parte delle SOA della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni, Come emerso anche nel corso delle audizioni informali, sarebbe opportuno definire il periodo di validità di tale obbligo.

Ø    Con riferimento al numero 8), lettera c), occorre un chiarimento in ordine all’introduzione con il comma 1-bis dell’articolo 135 di un obbligo da parte della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto per la revoca dell’attestazione di qualificazione, posto che invece il comma 1 del medesimo articolo prevede, nel caso di reati accertati, una valutazione da parte del responsabile del procedimento dell’opportunità della risoluzione, in relazione anche allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento.

 

Con riferimento all’articolo 5, comma 2 – premesso che la disposizione ha una portata innovativa soltanto se il provvedimento in esame entrerà in vigore prima della scadenza del 1° agosto 2007 – tenendo conto delle finalità della norma indicate nella relazione illustrativa, non è chiaro perché, attraverso il richiamo all’articolo 1, comma 2, del primo correttivo, essa opera soltanto rispetto all’istituzione del ruolo dell’Autorità e non anche rispetto agli altri istituti sospesi e non ulteriormente prorogati dal provvedimento in esame.

 

Da un punto di vista meramente formale, relativamente all’articolo 1, comma 1:

Ø    Con riferimento al numero 3), occorre eliminare nel primo periodo della novella il riferimento al termine per l’espressione del parere, già disciplinato in termini generali dal terzo periodo.

Ø    Con riferimento al numero 5), relativo all’estensione ai concorsi di progettazione e idee sotto soglia comunitaria della procedura prevista dall'articolo 91, comma 2, poiché l’art. 91, comma 2, a sua volta rinvia alla procedura di affidamento prevista dall’art. 57, comma 6, sarebbe più opportuno, nella novella in esame, rinviare direttamente a tale ultima disposizione.

 

Relativamente all’articolo 2:

Ø    il riferimento normativo introdotto dal numero 5) andrebbe inserito dopo le parole “e successive modificazioni.

Ø    Con riferimento al numero 20, lett. a), occorre modificare la formulazione del comma 1-ter, facendo riferimento al programma non di cui al comma 1-bis (che non contiene alcun riferimento al programma delle infrastrutture strategiche), bensì al programma di cui al comma 1.

Ø    Con riferimento al numero 21, lett. a), la parte della disposizione relativa alle collaborazioni dell’UFP e delle regioni appare superflua, poiché si tratta di opzioni già contemplate dalla normativa vigente.

Ø    Il riferimento normativo introdotto dal numero 23) andrebbe inserito dopo le parole “e successive modificazioni”.

Ø    Con riferimento al numero 26, da un punto di vista meramente formale, occorrerebbe riformulare la disposizione quale novella all’articolo 256 (che, peraltro, non contiene una suddivisione in punti numerati). Il testo corretto potrebbe essere il seguente: all’articolo 256, al trentesimo capoverso, sostituire le parole: 88, comma 1, con le seguenti: 88, commi 1, 2 e 3,.

 

Relativamente all’articolo 3:

Ø    con riferimento alla lettera a) del numero 6, occorre sopprimere l’inciso: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»

Ø    i due commi aggiuntivi introdotti dal numero 7), essendo collocati alla fine dell’articolo 40, andrebbero numerati “10” e “11”, piuttosto che “9-bis” e “9-ter”.

 

Con riferimento infine all’articolo 5, comma 2, occorre indicare gli estremi del primo decreto correttivo.

 


Schede di lettura

 


Premessa

Il codice dei contratti pubblici

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[10] (cd. Codice degli appalti pubblici) è entrato in vigore il 1° luglio 2006.

Esso –recependo le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18 del 31 marzo 2004 – ha uniformato e razionalizzato l’intera materia dei contratti pubblici; in particolare, esso ha unificato discipline precedentemente distinte, ha introdotto elementi di semplificazione delle procedure e ha introdotto nuovi istituti di derivazione comunitaria precedentemente sconosciuti alla (e non ammessi dalla) disciplina italiana degli appalti pubblici.

La norma di delega

L’art. 25, comma 3, della legge n. 62 del 2005 ha autorizzato il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 (attuativi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ad adottare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 1, commi 2, 3 e 4, della stessa legge n. 62 del 2005.

Secondo tali procedure, i decreti legislativi devono essere adottati:

§         nel rispetto dell'art. 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva (comma 2);

§         previa trasmissione, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere (comma 3).

Essi, inoltre, devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni (comma 4).

I precedenti interventi sul codice dei contratti pubblici. L’articolo 1-octies del decreto legge n. 173 del 2006

Con l’art. 1-octies del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge n. 228 del 2006, è stata differita al 1° febbraio 2007 l’entrata in vigore di alcuni dei nuovi istituti introdotti dal codice previsti da disposizioni comunitarie a recepimento facoltativo,. Si tratta, in particolare, dei seguenti::

a) le centrali di committenza (art. 33, commi 1 e 2);

b) il dialogo competitivo (art. 58);

c) gli accordi quadro, ma limitatamente ai settori ordinari (art. 59);

d) l’avvalimento, ma limitatamente al comma 10 dell’art. 49;

e) le procedure negoziate (articoli 56 e 57) limitatamente ai settori ordinari;

f) l’appalto integrato e gli appalti con attività di progettazione in sede di gara, da parte dei concorrenti (art. 53, commi 2 e 3) limitatamente ai settori ordinari.

È stato previsto anche un regime transitorio per le procedure avviate in due distinti periodi temporali:

§         il primo periodo ricomprendeva le procedure avviate (con la pubblicazione dei relativi bandi o, nel caso di procedure senza bando, con l’invio degli inviti a presentare l’offerta) tra la data di entrata in vigore del Codice e quella della legge n. 228 del 2006, cioè tra il 1° e il 12 luglio 2006. Per tali procedure ed i relativi contratti è stata prevista l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel codice, senza eccezione alcuna[11];

§         il secondo periodo temporale ricomprendeva invece le procedure avviate tra il 13 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007. Per tali procedure è stata prevista l’applicazione delle norme del codice, ad eccezione di quelle che disciplinavano gli istituti la cui entrata in vigore era rinviata al 1° febbraio 2007[12].

 

Il medesimo articolo 1-octies, è intervenuto anche sulle procedure per l’aggiudicazione a contraente generale, attraverso la soppressione del criterio previsto dalla lettera f) dell’articolo 177, comma 4 (relativo alla maggiore entità della quota di lavori e servizi alle imprese affidatarie nominate dal contraente generale in sede di offerta), nonché sull’efficacia delle disposizioni istitutive del ruolo del personale dipendente dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Con riferimento a tale organo, si segnala anche l’articolo 2, comma 85, lettera f), del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) che ha previsto l’aumento della composizione del consiglio dell'Autorità di due membri con oneri a carico del suo bilancio e che il presidente dell'Autorità sia scelto fra i componenti del consiglio.

 

L’art. 1, comma 909, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007)

Il comma 909 ha modificato gli articoli 86 e 87 del d.lgs. n. 163 del 2006.

All’art. 86 è stato aggiuntoun nuovo comma 3-bis, volto a introdurre un nuovo criterio cui gli enti aggiudicatori devono attenersi sia nella predisposizione delle gare di appalto sia nella valutazione dell’anomalia delle offerte nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il comma aggiuntivo, in particolare, prevede che gli enti aggiudicatori valutino che il valore economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Per quanto riguarda le modifiche all’art. 87, che disciplina i criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, esse riguardano:

§      il comma 2, relativo alle giustificazioni, di cui sono corredate le offerte, idonee a consentire la verifica della loro congruità relativamente a tutte le voci di prezzo. Viene in particolare soppressa la lettera e), che tra le indicazioni esemplificative del contenuto delle giustificazioni, fa riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

§      il secondo periodo del comma 4: attraverso la soppressione dell’inciso “in relazione ai servizi e forniture,” viene disposta l’estensione anche agli affidamenti di lavori del criterio di valutazione dell’anomalia dell’offerta relativo ai costi relativi alla sicurezza, da indicare specificamente nell’offerta e che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture.

§      Viene introdotto il comma 4-bis, che prevede che nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’art. 40 del decreto, vengano prese in considerazione anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Il primo decreto correttivo 26 gennaio 2007, n. 6

Il decreto legislativo n. 6/2007, emanato in attuazione della norma di delega contenuta nell’art. 25, comma 3, della legge n. 62/2005, si compone di quattro articoli.

L’art. 1, che novella l’articolo 253 del d.lgs. n. 163, ha differito al 1° agosto 2007 l’entrata in vigore di alcuni dei nuovi istituti introdotti dal Codice e già prorogati al 1° febbraio 2007 dal decreto legge n. 173/2006 (in particolare: centrali di committenza; dialogo competitivo; accordi quadro, limitatamente ai settori ordinari; procedure negoziate, limitatamente ai settori ordinari; appalto integrato e appalti con attività di progettazione in sede di gara, limitatamente ai settori ordinari). La medesima disposizione ha inoltre differito al 1° agosto l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, relativo all’istituzione del ruolo dell’Autorità, già differita al 1° febbraio 2007 dall’articolo 1-octies del richiamato d.l. n. 173 del 2006. Sulla base del citato articolo 8 era stato emanato in data 2 maggio il D.P.C.M. 2 maggio 2006[13], che aveva approvato la pianta organica dell'Autorità dei lavori pubblici, la cui efficacia era stata sospesa dal D.P.C.M. 23 giugno 2006[14].

 

Si segnala che nel corso dell’audizione presso l’VIII Commissione dello scorso 20 giugno, il Presidente dell’Autorità di vigilanza ha comunicato che - a fronte del raddoppio della pianta organica operata con il D.P.C.M. del 2 maggio - sarà coperta soltanto una parte dei nuovi posti disponibili.

 

Le disposizioni correttive aventi carattere sostanziale recate dall’art. 2 riguardano:

§      una novella all’art. 40, comma 4, finalizzata a demandare al regolamento generale di attuazione previsto all’art. 5 del codice anche la disciplina delle modalità di coordinamento della vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione (comma 1, lett. c);

§      una modifica all’articolo 49, comma 10, in materia di avvalimento, volta a consentire all’impresa di assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;

§      attraverso una novella all’art. 66, comma 7, l’introduzione di un termine per la pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale relativamente ai contratti cd. sopra soglia (comma 1, lett. e);

§      apposite novelle agli artt. 122, comma 5, e 124, comma 5, finalizzate a coordinare il regime di pubblicità previsto per i contratti cd. sotto soglia, con le disposizioni sopra soglia (comma 1, lett. f) e g);

§      alcune modifiche all’art. 196 relative al responsabile del procedimento per gli appalti nel settore della difesa (comma 1, lett. l);

§      l’introduzione di un comma aggiuntivo all’art. 216, relativo alle disposizioni applicabili al concessionario di lavori o servizi nei settori speciali, nei casi in cui esso non rientri tra gli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli artt. 207-213 e sia scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta (comma 1, lett. m).

Il contenzioso in atto dinanzi alla Corte costituzionale

Varie Regioni e la Provincia autonoma di Trento hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del codice, lamentando l’invasione della sfera di competenza legislativa degli enti territoriali[15]. Si tratta dei seguenti ricorsi:

 

Ricorrente

Estremi del ricorso

Regione Toscana

n. 84 - GU n. 36 del   6.09.2006

Regione Veneto

n. 85 - GU n. 37 del 13.09.2006

Provincia autonoma di Trento

n. 86 - GU n. 37 del 13.09.2006

Regione Piemonte

n. 88 - GU n. 38 del 20.09.2006

Regione Lazio

n. 89 - GU n. 38 del 20.09.2006

Regione Abruzzo

n. 90 - GU n. 38 del 20.09.2006


Articolo 1
Disposizioni correttive

L’articolo 1, composto da un unico comma, interviene in primo luogo sugli istituti giuridici la cui applicazione era stata sospesa prima con l’art. 1-octies del decreto-legge n. 173 del 2006 quindi con il primo decreto legislativo correttivo (n. 6 del 2007).

Nella relazione illustrativa si spiega che “facendo tesoro dei risultati del confronto attivato durante quella fase di sospensione di efficacia - che, giova ribadirlo, proprio a tanto era mirata, non ad introdurre non meglio determinati esiti di mera «disapplicazione» - vengono delineate specifiche e puntuali misure correttive della originaria disciplina interessata, per la parte apparsa meno agevolmente riconducibile alle prioritarie istanze in premessa evidenziate”.

Analoghe considerazioni si rinvengono nella relazione tecnica nella quale si precisa inoltre la mancanza di effetti finanziari di tutte le disposizioni di cui all’art. 1. Esse intervengono, infatti, “limitatamente alla disciplina di dettaglio di taluni istituti, la cui introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale (con il d.lgs. n. 163/06) non è stata accompagnata da alcun riflesso finanziario di sorta, né di segno positivo, né negativo”.

1) Procedura negoziata con bando (Art. 56, comma 1)

Vengonosoppresse due ipotesi nelle quali il codice consente alle stazioni appaltanti di aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara[16].

Tali fattispecie, indicate nelle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 56 del d.lgs. n. 163, riguardano:

§         in casi eccezionali, i lavori, servizi e forniture la cui natura o i cui imprevisti non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi (lett. b);

§         limitatamente ai servizi finanziari (assicurativi, bancari e finanziari) e alle prestazioni di natura intellettuale (la progettazione di opere), il caso in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta.

 

La relazione illustrativa motiva tale soppressione con il fatto che tali due ipotesi “potrebbero, di fatto, limitare la concorrenza per il rischio di indeterminatezza che è sotteso alla loro stessa previsione”.

 

La soppressione delle due fattispecie, esplicitamente contemplate dall’ articolo 30 della dir. 2004/18/CE, va valutata attentamente con riferimento al profilo della compatibilità comunitaria, anche tenendo conto della possibile disparità di trattamento tra imprese italiane e imprese di altri Stati dell’UE e dei conseguenti effetti distorsivi della concorrenza.

Inoltre, si segnala che:

§         in materia di servizi, il decreto legislativo n. 157 del 1995, attuativo della direttiva 92/50/CE, già contemplava le due ipotesi tra i casi in cui era possibile il ricorso alla trattativa privata previa pubblicazione del bando (art. 7, comma 1, lett. b) e c);

§         il differimento dell’applicazione dell’istituto prima al 1° febbraio 2007 (ad opera dell’art. 1-octies, del decreto-legge n. 173 del 2006), quindi al 1° agosto 2007 (con il primo decreto legislativo correttivo) era stato disposto soltanto per gli appalti di lavori pubblici (e non anche a servizi e forniture) e limitatamente ai settori ordinari.

 

In proposito, occorre richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 1995, che ha affrontato la questione della legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 109 del 1994 che escludono la trattativa privata in casi nei quali è consentita, per importi notevolmente superiori, dalla normativa comunitaria. In tale occasione la Corte ha affermato che “l'esigenza di fondo è quella di assicurare la massima trasparenza nella scelta del contraente e la concorrenza tra diverse imprese. La trattativa privata è ammessa solo in ambiti più ristretti e rigorosi di quanto non preveda la normativa comunitaria, che peraltro configura il ricorso alla "procedura negoziata" come eccezione rispetto alla regola della "procedura aperta" o della "procedura ristretta", le quali implicano una gara tra imprese concorrenti. La norma nazionale assicura in modo ancor più esteso la concorrenza e non determina una lesione del diritto comunitario, che consente, ma non impone, la trattativa privata”.

 

Si segnala, inoltre, che su tale soppressione il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo, in considerazione dell’incidenza sostanziale della modifica, alla mancanza di un’adeguata motivazione alla previsione di una disciplina più restrittiva rispetto a quella comunitaria, nonché, più in generale, ai limiti sostanziali al potere di emanare decreti correttivi.

 

Si segnalano, tra le posizioni emerse nel corso delle audizioni sulle problematiche derivanti dall'attuazione del d.lgs. n. 163 del 2006 presso la VIII Commissione con riferimento all’art. 56, quella dell’ANCE secondo cui tale disposizione, sotto l’aspetto dell’iter procedurale, non sembra contenere controindicazioni tali da doverne determinare l’abrogazione.

Qualche perplessità suscita però l’ipotesi prevista alla lett. b), in quanto sembrerebbe già ricompresa nell’ambito del dialogo competitivo di cui all’art. 58 che ”con una complessa procedura disciplina l’acquisizione della progettazione per fasi da parte delle imprese, limitatamente però alle situazioni in cui l’amministrazione non sia oggettivamente in grado di realizzare neppure gli studi di base per la realizzazione dell’opera”.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, nell’audizione del 16 gennaio 2007, ritiene opportuno inserire, relativamente alla procedura negoziata con bando, un comma 1-bis che preveda l’obbligo della motivazione nella determina a contrarre con l’indicazione delle specifiche ragioni di fatto e di diritto a base della procedura negoziata.

2) Procedura negoziata senza bando (Art. 57, comma 5)

Attraverso una novella al comma 5, lett. b) dell'articolo 57, viene eliminata la possibilità di affidare con procedura negoziata senza bando nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già affidati all’aggiudicatario del contratto iniziale.

Tale ipotesi di ricorso alla procedura negoziata era già prevista per i servizi dal d.lgs. n. 157 del 1995 (art. 7, comma 2, lett. f) ed introdotta, anche per i lavori, dalla direttiva 2004/18/CE.

Tale soppressione viene motivata, nella relazione illustrativa, con la necessità di garantire la concorrenza del mercato.

 

L’applicazione dell’articolo 57 era stata da ultimo differita al 1° agosto 2007 con il primo correttivo.

 

Anche l’eliminazione della possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per la ripetizione di lavori analoghi va valutata attentamente dal punto di vista della compatibilità comunitaria, posto che essa è esplicitamente contemplata dall’articolo 31 della direttiva 2004/18/CE e tenendo conto dei principi affermati nella già citata sentenza n. 482 del 1995.

 

In proposito, si richiama la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 1995 in merito alla possibilità per il legislatore nazionale di prevedere la trattativa privata in ambiti più ristretti e rigorosi di quanto non preveda la normativa comunitaria.

 

Nel parere del Consiglio di Stato viene sottolineato come tale soppressione rappresenti una “innovazione sostanziale, che tuttavia appare fondata sul forte rischio di abusi cui la disposizione notoriamente si presta”.

Il Consiglio di stato si sofferma sul successivo art. 2, comma 1, n. 25, dello schema di decreto, che invece espressamente autorizza tale ipotesi di ricorso alla procedura negoziate per gli appalti relativi a beni culturali (art. 204 del Codice), ampliandone la portata rispetto alla previsione comunitario (sulla questione, infra).

 

Si ricorda, infine, che l’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, nel corso dell’audizione sulle problematiche derivanti dall'attuazione del d.lgs. n. 163 del 2006 (per approfondimenti si rinvia al commento nel riquadro che segue), con specifico riferimento al comma 5, evidenzia come “tale disposizione potrebbe dar luogo a forme surrettizie di variante in corso d’opera, prestandosi come facile strumento per un distorto aumento della spesa pubblica”.

 

Si segnala la posizione dell’ANCE che ritiene opportuno mantenere il vigente art. 57 sia per gli appalti sopra la soglia comunitaria che per quelli sotto soglia, in quanto applicazione diretta di principi e direttive comunitarie. Alterarne la portata determinerebbe una significativa disparità di trattamento tra le imprese operanti in Italia e le imprese degli altri Paesi europei.

Nello specifico la fattispecie della lett. b), comma 5, dell’art. 57 (ripetizione di lavori analoghi) non sembra porre problemi, considerato che la possibilità dell’ulteriore affidamento deve essere prevista nel bando iniziale e gli ulteriori lavori nel progetto a base di gara, facendo salva, in tal modo, la concorrenza. Tutti i partecipanti alla gara originaria vengono, infatti, posti a conoscenza della possibilità di dover eseguire gli ulteriori lavori del progetto a base di gara.

L’Ance è contraria, pertanto, alla modifica proposta e suggerisce, qualora si volesse restringere la portata applicativa della norma, due soluzioni:

§         che l’affidamento delle opere similari abbia luogo una sola volta e per un importo non superiore a quello dell’appalto originario;

§         che tale affidamento abbia luogo soltanto allorché l’amministrazione non disponga originariamente del finanziamento per i lavori similari e sussista l’eventualità di acquisirlo nei tre anni successivi.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ritiene necessario, “per alcuni aspetti, rivedere la disciplina della procedura negoziata, soprattutto per quella non preceduta da pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 57, che appare una pedissequa riproduzione del corrispondente articolato della direttiva”. Ricorda come nella sentenza della Corte Costituzionale n. 482 del 7 novembre 1995, a proposito della compatibilità delle direttive comunitarie con le leggi interne di recepimento per la parte relativa alla trattativa privata, la legittimità della norma interna che - in quanto più rigorosa della normativa comunitaria nel tutelare la libera concorrenza - non appariva incompatibile con l’ordinamento sopranazionale. Inoltre, la Corte di Giustizia della UE ha definito l’aggiudicazione degli appalti a trattativa privata come la “più grave violazione della normativa comunitaria sugli appalti pubblici” (causa Stadt Halle C-26/03).

L’Autorità suggerisce di apportare alcune modifiche all’art. 57, tra cui quella di aggiungere, al comma 1, una prescrizione secondo cui la motivazione deve indicare le specifiche ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’affidamento con tale procedura e, al fine di svolgere le funzioni conoscitive e di monitoraggio sul mercato vigilato, quella di ripristinare l’obbligo di comunicazione all’Autorità dell’avvenuto affidamento di contratti con procedura negoziata.

3) Dialogo competitivo (Art. 58, comma 1)

La disposizione novella l’articolo 58 in materia di dialogo competitivo.

 

Il dialogo competitivo è stato introdotto dalla direttiva 2004/18/CE ed è disciplinato all’art. 58 del Codice. Si tratta di un istituto a recepimento facoltativo, la cui entrata in vigore è stata differita al 1° agosto 2007 dal primo correttivo.

Tale procedura di aggiudicazione può essere utilizzata per i soli appalti complessi, qualora la stazione appaltante ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto. Nella procedura di gara è netta la separazione tra la fase del dialogo, in cui avviene una vera e propria messa a punto, anche per fasi successive, della soluzione o delle soluzioni ritenute idonee dall'amministrazione, e la successiva fase in cui l'amministrazione riceve e valuta le offerte.

 

La norma in commento interviene in particolare sul comma 1, consentendo il ricorso a tale istituto per gli appalti di lavori (con esclusione dei i lavori previsti nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla parte II, titolo III, Capo IV del Codice) solo previo parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici..

Per i lavori riguardanti i beni culturali di cui alla parte II, titolo IV, Capo II, la disposizione prescrive anche il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei beni culturali.

Tali pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

 

La finalità di tale modifica, secondo la relazione illustrativa, è quella di “introdurre a favore delle Amministrazioni pubbliche che intendono ricorrere a questo strumento innovativo il conforto del parere del maggiore organo consultivo in materia di contratti pubblici, in analogia a quanto già previsto dalla legge n. 109/1994 per l'appalto concorso. Questo consentirebbe alle stazioni appaltanti di acquisire gratuitamente il know how di imprese specializzate, evitando, però, che si ricorra al dialogo competitivo solo perché una stazione appaltante, per vari motivi, non s'impegna a definire la cornice tecnico-economica del bisogno che deve soddisfare”.

Anche nella relazione tecnica il previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è motivato “in funzione di ausilio di molte stazioni appaltanti circa la concreta identificazione dei presupposti richiesti per la attivazione del predetto istituto”.

 

La modifica in commento viene comunque giudicata poco chiara dal Consiglio di Stato.

In primo luogo, non si comprende se – in relazione alle opere strategiche – non è consentito il ricorso al dialogo competitivo oppure se non è necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per cui si può ricorrere a tale istituto in assenza del suddetto parere. Qualora alla disposizione dovesse attribuirsi il secondo significato, in ogni caso si esprimono forti perplessità sulla esclusione del parere, in quanto proprio il parere di un organo tecnico sembrerebbe quanto mai opportuno visto la rilevanza delle opere stesse. Le esigenze di speditezza non sembrano sufficienti, infatti, a giustificarne l'esclusione.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato suggerisce una modifica di carattere formale al testo, attraverso l’eliminazione nel primo periodo del riferimento al termine per l’espressione del parere, già disciplinato in termini generali dal terzo periodo, nonché una modifica di carattere sostanziale, derivante dall’opportunità di prevedere che, nel caso di parere non espresso nel termine indicato, l’Amministrazione possa comunque procedere.

 

L’Autorità per la vigilanza segnala, a causa delle difficoltà applicative del nuovo istituto, la necessità di apportare alcune integrazioni alla disciplina del dialogo competitivo di cui all’art. 58, soprattutto con riferimento alla programmazione ed ai livelli di progettazione.

Analogamente l’ANCE concorda nella sospensione del dialogo competitivo al fine di circoscriverne meglio l’ambito di applicabilità “in ragione dei larghi margini di discrezionalità che esso attribuisce all’amministrazione” e “di meglio disciplinare alcuni passaggi della procedura”.

L’ANIEM[17] considera “poco chiara” sia la norma comunitaria che l’articolato che l’ha recepita sul dialogo competitivo. Concorda, pertanto,con la proposta ministeriale del previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Confcooperative valuta positivamente l’applicazione del dialogo competitivo ai servizi sociali, in quanto le stazioni appaltanti avrebbero la possibilità di confrontarsi con le imprese prima di avviare il confronto sul prezzo.

 

Con riferimento al comma 1, n. 3), che novella l’articolo 58 in materia di dialogo competitivo, si riportano le osservazioni del Consiglio di Stato in ordine:

§         alla necessità di modificare la formulazione della norma, al fine di chiarire se rispetto alle infrastrutture strategiche non è consentito il ricorso al dialogo competitivo oppure è consentito in assenza del prescritto parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

§         in tale seconda ipotesi, a valutare l’opportunità di tale esclusione, in considerazione della rilevanza delle opere strategiche;

§         a precisare le conseguenze della mancata espressione del parere;

§         da un punto di vista meramente formale, ad eliminare nel primo periodo della novella il riferimento al termine per l’espressione del parere, già disciplinato in termini generali dal terzo periodo.

4) Accordi quadro (Art. 59, comma 1)

La disposizione in commento, attraverso una novella all’articolo 59, comma 1, circoscrive l’ambito di applicazione dell’istituto dell’accordo quadro, ammettendone il ricorso unicamente per i lavori di manutenzione e non anche, come nel testo vigente, per i casi di lavori connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate, da individuarsi nel regolamento.

La norma, confermando il divieto di accordo quadro per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale, elimina inoltre la possibilità prevista dal testo vigente di ricorrere a tale istituto nei casi individuati dal regolamento in cui tali attività siano caratterizzate da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.

 

L’accordo quadro è un particolare tipo di procedura di gara mirata a selezionare un numero di operatori economici da invitare a partecipare a tutte le procedure di gara di una certa tipologia che l’ente bandirà nell’arco di un determinato periodo di tempo (fino a quattro anni).

Anche l’entrata in vigore di tale istituto (a recepimento facoltativo) è stata sospesa (da ultimo con il primo correttivo fino al 1° agosto 2007). Anche tale istituto

 

Anche tale modifica, secondo la relazione illustrativa, consegue alla necessità di garantire una maggiore concorrenza nel mercato.

 

 

Per l’ANIEM e Confapi[18] il settore dei lavori pubblici non presenta i connotati adeguati a consentire un utilizzo generalizzato degli accordi quadro. Va quindi valutata con attenzione la trasposizione di un istituto - anche se solo per i lavori manutentivi - che potrebbe presto avere un’applicazione molto estesa (per es. la manutenzione della rete stradale da parte dell’Anas)”. L’ANIEM suggerisce di recepire i nuovi istituti, tra cui anche l’accordo quadro, “con efficacia diluita nel tempo e con scaglioni di importo minimo, in modo di consentire al mercato di attrezzarsi”.

CNA Costruzioni ritiene che le peculiarità insite nella procedura dell’accordo quadro possano determinare una sensibile riduzione della concorrenza. Suggerisce pertanto di recepire tale istituto con modalità definite e, per quanto riguarda i lavori, limitatamente alla manutenzione.

L’ANCE, in considerazione dell’effetto limitativo della concorrenza conseguente a tale procedura (alle gare bandite nell’arco di un determinato periodo di tempo parteciperanno solo ed esclusivamente i soggetti selezionati nell’ambito dell’accordo quadro) ed essendo un istituto a recepimento facoltativo, ritiene che esso possa non essere recepito nella sua interezza. Suggerisce, quindi, una serie di disposizioni correttive volte ad assicurare una più ampia concorrenza.

5) Concorsi di progettazione e idee sotto soglia (Art. 110)

Il disposto dell’art. 110 viene modificato al fine – evidenziato nella relazione illustrativa - di eliminare un vuoto normativo.

La modifica estende ai concorsi di progettazione e idee sotto soglia comunitaria, che ai sensi del citato articolo devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato (trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità), la procedura prevista dall'articolo 91, comma 2, del Codice per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 del medesimo articolo 91(100.000 euro).

 

Da un punto di vista formale, come segnalato anche dal Consiglio di stato, poiché l’art. 91, comma 2, a sua volta rinvia alla procedura di affidamento prevista dall’art. 57, comma 6, sarebbe più opportuno, nella novella in esame, rinviare direttamente a tale ultima disposizione.

 

L’art. 57 che disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, al comma 6 prevede che la stazione appaltante, ove possibile, individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

 

Occorre valutare gli effetti che l’applicazione della procedura prevista per l’affidamento di incarichi di progettazione sotto soglia anche ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee può produrre sotto il profilo dell’accesso dei giovani al mercato della progettazione.

 

 

Sul punto, cfr. la nota depositata dal Consiglio nazionale degli architetti in occasione dell’audizione sulle problematiche derivanti dall’applicazione del codice. In essa si evidenzia l’idoneità delle procedure concorsuali sia di idee sia di progettazione a consentire la partecipazione dei giovani professionisti  si riportano dati relativi al ben più ampio utilizzo di tale procedura in Germania e Francia rispetto all’Italia.

6) Pubblicazione degli avvisi per appalti di servizi e forniture sotto soglia (Art. 124, comma 3)

La disposizione, attraverso una novella al comma 3 dell’art. 124, prevede un obbligo di pubblicazione per le stazioni appaltanti dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.

 

L’attuale testo del comma 3 espressamente esclude la sussistenza di un obbligo di pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65.

I siti informatici cui si riferisce la disposizione sono:

§         il «profilo del committente» della stazione appaltante, ovvero il sito informatico della medesima;

§         il sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

§         il sito informatico presso l’Osservatorio.

 

Tale modifica, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, è finalizzata ad “semplificazione della pubblicità degli esiti di gara al fine di garantire il principio di economicità dell'azione amministrativa”, secondo i pareri della Commissione VIII della Camera e della VIII Commissione del Senato sul primo correttivo[19].

7) Concessioni di lavori pubblici (Art. 141, comma 3)

La disposizione in esame novella l’articolo 143 del codice, che definisce le caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici.

 

Occorre sinteticamente richiamare tali caratteristiche.

L’articolo 3, comma 11, definisce le «concessioni di lavori pubblici» quali contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

L’art. 143 del Codice ha apportato talune modifiche di carattere sostanziale alla disciplina previgente recata dll’art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3 della legge n. 109.

Il comma 1 sembra aver ampliato l’oggetto della concessione di lavori pubblici prevedendo che essa abbia “di regola” ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. L’inserimento della locuzione “di regola” sembrerebbe, pertanto, far riferimento anche ad altre fattispecie (il richiamato art. 3, comma 11, fa riferimento anche alla sola esecuzione, ovvero alla progettazione esecutiva e l’esecuzione).

Il comma 4 prevede la possibilità di stabilire un prezzo in sede di gara, non solo per assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, ma anche nel caso in cui al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa.

Il comma 6 reintroduce la previsione che la durata della concessione non sia “di regola” superiore ai trenta anni. Contestualmente, al comma 8, viene poi prevista la possibilità di derogare a tale durata  al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario. 

Il comma 7 introduce - rispetto alle corrispondenti norme dell’art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, della legge n. 109 - due novità:

la previsione che oltre al contratto, anche l’offerta debba contenere il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti;

la previsione che sia offerta sia contratto contengano anche il piano della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto.

 

La disposizione in esame, attraverso l’introduzione del comma 7-bis all’art. 143, prevede la possibilità che nel piano economico-finanziario dell'opera venga stabilito un prezzo di restituzione della stessa al concedente, relativamente alla quota non ammortizzata nel periodo di gestione.

Con tale modifica, come si legge nella relazione illustrativa, si tende ad incentivare il project financing per la realizzazione e gestione delle infrastrutture strategiche. In tal modo, infatti, “l'Amministrazione può sottoscrivere un piano economico con i privati, ancorché non abbia le risorse per far fronte all'impegno, rinviando l'impegno a versare le quote di sua competenza alla fine della durata della concessione”.

 

Si ricorda che nella disciplina attuale delle concessioni di lavori pubblici, in particolare nel comma 7 dell’art. 143, viene previsto solo che il piano economico finanziario di copertura degli investimenti debba indicare la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali e l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione.

 

Con riferimento a tale modifica il Consiglio di Statoesprime parere negativo, posto che essa incide “indubbiamente sulla sostanza dell'istituto, riducendo sensibilmente il rischio del concessionario, già avvantaggiato dalla eliminazione dei limiti alla integrazione del prezzo e alla durata del contratto”. Essa appare quindi “poco coerente con i principi comunitari della materia”.

Inoltre, “sotto il profilo interno, la previsione di un prezzo di restituzione potrebbe mascherare una integrazione iniziale ("prezzo") per le quali non vi siano le necessarie disponibilità finanziarie. Ciò può indurre ad avviare opere senza una reale copertura, con gli effetti distorsivi ben noti e che la legge 109 ha cercato a suo tempo di scongiurare (opere non finite, aumento dell'indebitamento)”.

8) Sospensione dell’entrata in vigore del dialogo competitivo e dell’appalto integrato (Art. 253)

Le modifiche all’art. 253, attraverso alcune disposizioni di coordinamento, prevedono la sospensione dell’entrata in vigore delle norme relative al dialogo competitivo (art. 58) e all’appalto integrato (artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3) fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall’art. 5 del Codice. Entrambi gli istituti verranno, quindi, applicati alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore del citato regolamento.

 

L’applicazione di tali istituti era stata precedentemente differita al 1° febbraio 2007 (art. 1-octies del decreto legge n. 173 del 2006) e al 1° agosto 2007 (decreto legislativo n. 6 del 2007).

 

Tali modifiche, come si evince dalla relazione illustrativa, sono “volte ad armonizzare le modifiche di carattere sostanziale agli istituti interessati, con i relativi termini di concreta efficacia ed applicazione”. Continua poi la relazione che nello specifico sia il dialogo competitivo che l’appalto integrato “debbano entrare in vigore contestualmente al nuovo regolamento (di imminente adozione), che dovrà prevedere una disciplina di dettaglio. In particolare, in merito all'appalto integrato, si evidenzia che la normativa comunitaria è nel senso della piena liberalizzazione dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione e che il differimento dell'entrata in vigore dell'istituto alla data di vigenza dell'emanando regolamento consente di legare le disposizioni sull'appalto integrato alla disciplina esecutiva ed attuativa recata dal regolamento medesimo”.

 

Secondo il l Consiglio di Stato tale differimento non è giustificato sul piano tecnico, in quanto le norme relative ai due istituti sono “sono norme self executing che non rinviano, per la loro operatività, al regolamento”.

 

L’ANIEM suggerisce di recepire i nuovi istituti, tra cui anche il dialogo competitivo, con gradualità, in quanto “poco sperimentati nel nostro Paese” e in modo di consentire al mercato di attrezzarsi. In merito, invece, all’introduzione dell’appalto integrato,ritiene che esso non sia rispondente alle caratteristiche del mercato, considerando più equilibrata la disciplina contenuta nella legge n. 109 del 1994, come sostituita dalla legge n. 166 del 2002.

Di analogo tenore sono le osservazioni della CONFAPI e delle Cooperative di produzione e lavoro.

Analogamente l’ANCE concorda sulla sospensione dell’applicazione del  dialogo competitivo al fine di circoscriverne meglio la portata “in considerazione dei larghi margini di discrezionalità che esso attribuisce all’amministrazione” e “di meglio disciplinare alcuni passaggi della procedura”.

L’Autorità di vigilanza suggerisce di apportare alcune modifiche specifiche all’istituto del dialogo competitivo proprio in virtù del rinvio della sua entrata in vigore.

In merito, invece, al rinvio dell’entrata in vigore dell’appalto integrato limitatamente ai settori ordinari, osserva che l’effetto di tale sospensione è, almeno in parte superato dalla piena equivalenza dei due criteri di aggiudicazione (criterio del prezzo più basso ed offerta economicamente più vantaggiosa; art. 81, commi 1 e 2) e dall’art. 76, comma 1, che prevede la possibilità di autorizzare gli offerenti a presentare varianti in sede di offerta, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggioso.

Con riferimento al contenuto dell’art. 53, comma 2, che ha sostanzialmente liberalizzato, per i lavori pubblici, il ricorso da parte della stazione appaltante all’appalto integrato, secondo l’Autorità è opportuno apportare talune modifiche di carattere sostanziale all’istituto e inserire disposizioni di dettaglio – soprattutto relative alla validazione del progetto - nell’emanando regolamento. In particolare, occorrerebbe introdurre, al comma 2, la regola di una motivazione più circostanziata, riferita in particolare ad esigenze tecniche o alla necessità di valutare differenti soluzioni tecniche, ai fini del ricorso ai contratti di cui alle lettere b) –contratto  avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione - e c) - contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ma previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. Inoltre, con riferimento specifico alla fattispecie di cui alla lettera c), secondo l’Autorità sarebbe opportuno prevedere in casi particolari la possibilità di chiedere ai concorrenti la presentazione del progetto esecutivo in sede di offerta.


Articolo 2
Disposizioni di coordinamento

L’articolo in commento, composto da un unico comma, reca disposizioni modificative del decreto legislativo n. 163 del 2006 volte – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – “ad assicurare condizioni di maggiore trasparenza e limpida concorrenzialità, senza oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero a finalità di mero coordinamento formale”.

1) Definizione di contraente generale (Art. 3, comma 7)

Tale modifica incide sulla parte della definizione di “appalti pubblici” (recata appunto dall’art. 3, comma 7) relativa all’affidamento a contraente generale, a fini di coordinamento con il disposto degli artt. 176, comma 1, e 177, comma 2.

Si ricorda, infatti, che il comma 2 dell’art. 177 dispone che “per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo”, mentre la definizione implicita di contraente generale contenuta nell’art. 3, comma 7, riguarda “l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara”.

La modifica in esame prevede quindi ad inserire anche nell’art. 3, comma 7, la possibilità di porre a base di gara il progetto definitivo, in alternativa a quello preliminare.

 

Da un punto di vista meramente formale, posto che la disposizione in commento apporta un’unica modifica all’articolo 3, comma 7, non è necessario utilizzare la lettera a).

2) Comunicazioni all’Osservatorio (Art. 7, comma 8)

La norma in commento modifica l'articolo 7, comma 8, lettera a), relativo alla comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti ad inoltrare all'Osservatorio (per contratti di importo superiore a 150.000 euro) entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, precisando che per aggiudicazione si intende quella definitiva.

Tale precisazione appare in linea con la prassi vigente prima dell’entrata in vigore del decreto n. 163[20].

3) Rimborso all’aggiudicatario recedente (Art. 11, comma 9)

Tale modifica estende ai contratti di servizi e forniture la clausola prevista dall’art. 11, comma 9, che prevede il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto, qualora questo sia stato avviato in via d’urgenza.

Tale modifica era stata del resto sollecitata da più parti[21] nel corso delle audizioni informali svolte dall’VIII Commissione.

Si ricorda, in proposito che in base al citato comma 9, qualora in seguito all’aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto o il controllo di cui all’articolo 12, comma 3, non avvengano nei termini fissati, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto, senza aver diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Lo stesso comma prevede però che “nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali”.

Posto che la disposizione di cui al numero 3 è volta ad estendere la previsione di cui all’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 11 ai contratti di servizi e forniture, occorre corrispondentemente modificare la disposizione novellata, nella parte in cui fa riferimento alle “spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali”.

A tale finalità appare funzionale l’emendamento n. 16) della Conferenza delle regioni.

4) Opere a scomputo (Art. 32, comma 1)

Il disposto dell’art. 32, comma 1, lettera g), viene modificato al fine – evidenziato nella relazione illustrativa - di apportare una correzione ad un errore che di fatto renderebbe di difficile applicazione la norma relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo” totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire.

Viene infatti chiarito che la gara è bandita non dal promotore, ma dall’amministrazione che rilascia il permesso di costruire.

Si ricorda che il testo vigente della citata lettera g), dopo aver previsto che “l’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all’amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere”, dispone che “all’esito della gara bandita ed effettuata dal promotore sulla base della progettazione presentata, il promotore può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all’aggiudicatario il 3% del valore dell’appalto aggiudicato”.

La modifica in commento non viene tuttavia giudicata completa dal Consiglio di Stato, nel cui parere si auspica un’ulteriore correzione al terzo periodo della lettera g), volta a precisare che la progettazione è presentata dal promotore, in linea con il disposto del periodo precedente.

Lo stesso organo auspica un intervento normativo volto ad eliminare le “incertezze e difficoltà” poste dalla locuzione “correlate al singolo intervento edilizio assentito” riportata all’art. 122, comma 8, relativo alle opere di urbanizzazione di importo “sotto soglia”.

Tale ultima disposizione prevede che il titolare del permesso di costruire possa direttamente eseguire le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia, correlate al singolo intervento edilizio assentito.

Nel parere del Consiglio di Stato si legge, in proposito, che «la questione interpretativa riguarda il significato della locuzione "correlate al singolo intervento edilizio assentito". Se, infatti, essa è intesa in senso letterale, cioè riferita ad opere di urbanizzazione primaria strumentali soltanto al singolo edificio, la fattispecie è difficilmente rinvenibile in fatto, risultando obbiettivamente difficile che vi siano opere di urbanizzazione primaria di tale natura, con la conseguenza di una incerta e assai difficile applicabilità della norma, pure volta a facilitare la diretta e più rapida realizzazione di opere essenziali, come quelle di urbanizzazione primaria, quando di minore importo. Nell'articolo 122, comma 8, d'altro lato, la fattispecie risulta definita in modo diverso da quella di cui nell'articolo 32, comma 1, lettera g), poiché in questa ci si riferisce ai "titolari del permesso di costruire" mentre, nella norma in esame, tale locuzione non è riprodotta e ci si riferisce non al "permesso di costruire" ma allo "intervento edilizio", richiamando, inoltre, la più ampia nozione di "assenso" invece di quella di "permesso". Considerata anche l'ampiezza delle "Definizioni di interventi edilizi” di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 380 del 2001 (comprendenti, con gli "interventi di urbanizzazione primaria", anche quelli di "ristrutturazione urbanistica” individuati come "quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi...”), quanto detto può far dedurre che le opere sotto soglia siano rapportabili anche ad un intervento edilizio maggiore di quello riferibile ad un solo edificio oggetto di singolo permesso di costruire quando il "singolo intervento edilizio assentito" si configuri come intervento complesso ma unitario, afferente, cioè, ad una fattispecie più ampia di quella del solo edificio in quanto distinto da unitaria funzionalità per il profilo edilizio-urbanistico. In questo quadro, alla luce delle dette incertezze e difficoltà poste dalla locuzione normativa in esame, si prospetta all'Amministrazíone la valutazione dell'opportunità di un intervento correttivo, ipotizzabile sia nella espunzione della locuzione dal testo ovvero in una sua integrazione idonea a precisare la fattispecie. In questa seconda ipotesi, e viste le suesposte considerazioni sulla configurabilità dell'intervento edilizio "singolo" quale "unitario", o meglio, unificato dalla singola funzionalità per il profilo edilizio-urbanistico, l'integrazione (fermo il verificato importo sotto soglia dell'intervento) potrebbe definirsi aggiungendo, dopo la parola "assentito", le seguenti: "anche attuativo di un lotto funzionale di piani urbanistici esecutivi".»

Un intervento correttivo all’art. 122, comma 8, è stato altresì richiesto dall’ANCI nel corso delle audizioni informali svolte dall’VIII Commissione, che in particolare ha segnalato l’opportunità di estendere tale disposizione alle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia.

 

In relazione alla materia delle opere di urbanizzazione a scomputo - anche in relazione alle osservazioni del Consiglio di Stato – occorre valutare se modificare l’articolo 122, comma 8, al fine di chiarire il significato della locuzione opere di urbanizzazione primaria “correlate al singolo intervento edilizio assentito”.

5) Consorzi tra società cooperative (Art. 34, comma 1)

La norma in esame si limita ad aggiungere un riferimento normativo, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 (recante “Provvedimenti per la cooperazione”), a quello indicato dal codice (la legge 25 giugno 1909, n. 422) per la costituzione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro.

 

Da un punto di vista meramente formale il riferimento normativo introdotto dal numero 5) andrebbe inserito dopo le parole “e successive modificazioni”.

6) Consorzi stabili (Art. 36)

La lettera a) dispone la soppressione del comma 3 dell’art. 36 che demanda al regolamento di attuazione del codice l’individuazione delle norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.

La lettera b) modifica il comma 5 dell’art. 36, al fine di operare un coordinamento con le norme recate dall’art. 37, comma 7.

Il citato comma 7 dispone, al secondo periodo, che i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi stabili) dell'articolo 34, comma 1 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato”. L’attuale formulazione dell’articolo 36, comma 5, prevede invece il divieto tout court di partecipazione alla medesima procedura di consorzio stabile e consorziati.

 

Con riferimento ai consorzi stabili, la previsione di cui all’articolo 37, comma 7, secondo periodo, viene quindi riprodotta nel testo dell’art. 36, comma 5.

In conseguenza di tale novella, il successivo n. 7, lett. a), dello schema di decreto in esame elimina il riferimento ai consorzi stabili (attraverso la soppressione del riferimento alla lettera c) dell’articolo 34) dal testo dell’articolo 37, comma 7.

Nella relazione illustrativa si legge che in tal modo viene eliminata la lamentata disparità di trattamento dei consorzi stabili rispetto ad altre figure consortili, frutto del già mancato coordinamento normativo presente nella legge quadro sui lavori pubblici, a seguito delle modifiche alla stessa intervenute nel corso degli anni”.

La necessità di un intervento correttivo in materia è sottolineata dalla Conferenza delle regioni - emendamenti n. 20) e 21) -, nonché auspicata da più parti[22] nel corso delle audizioni informali svolte dall’VIII Commissione.

 

Nei documenti consegnati nel corso di tali audizioni sono state sollevate tuttavia proposte che si discostano dal tenore della modifica prevista dall’articolo in esame. In particolare, secondo l’Ance occorre “vietare la partecipazione anche dei consorziati che non eseguiranno i lavori per conto del consorzio” perché come rilevato nella sentenza n. 1529/2006 del Consiglio di Stato “i legami tra il consorzio stabile e tutte le imprese consorziate sono strettissimi, il che implica l’esigenza di evitare ogni possibile forma di turbativa”. Nello stesso documento si legge poi che tale principio, tra l’altro, risulta indirettamente avallato dalla disposizione di cui all’art. 34, comma 2 del codice, che vieta la partecipazione alla stessa gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e che “rispetto a tale fattispecie i legami interni al consorzio stabile sono più significativi e, di conseguenza, il divieto dovrebbe, a maggior ragione, valere per questi ultimi”.

Secondo il Consiglio di Stato “la novella ricolloca la norma nella sede più congrua”, tuttavia viene sottolineato che le norme risultanti dalle correzioni recate dall’articolo in esame danno luogo ad una nuova disparità di trattamento sotto il profilo del regime penale relativo al divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio e del consorziato. Si auspica, quindi, la soppressione del richiamo all’art. 353 c.p. nell’art. 36, comma 5 (potendo anche apparire superfluo, stante l’autonoma operatività dell’art. 353 c.p.), o l’introduzione di tale richiamo anche nell’art. 37, comma 7 (che potrebbe avere “una sua utilità per obbligare la stazione appaltante a trasmettere gli atti alla competente procura della Repubblica, in caso di inosservanza del divieto, per le valutazioni di competenza”).

La lettera c) specifica che le norme sulla qualificazione recate dall’art. 36, comma 7, dal secondo periodo in poi, riguardano i lavori.

Si ricorda che il citato comma 7, dopo aver disposto che “il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”, prevede (al secondo periodo) che “la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate”.

Relativamente alle lettere a) e c), nella relazione illustrativa si sottolinea che “le stesse sono tese a coordinare il testo normativo a seguito della legificazione di alcune norme precedentemente di natura regolamentare. Infatti il comma 3 dell'articolo 36 del Codice è superfluo, poiché il comma 7 già detta norme con riferimento ai lavori”.

7) Raggruppamenti temporanei e consorzi (Art. 37)

Relativamente alla lettera a) si rinvia a quanto detto nel commento al numero 6), lettera b).

La lettera b) novella l’art. 37, comma 12 estende anche al “candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo” le norme circa la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Le modifiche previste dalle lettere c) e d) integrano le previsioni dei commi 18 e 19, che disciplinano, nell’ipotesi di raggruppamenti temporanei, la prosecuzione dei rapporti contrattuali con la stazione appaltante nei casi di fallimento del mandatario o del mandante o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo.

Della citata disciplina viene prevista l’estensione ai “casi previsti dalla normativa antimafia”.

La necessità di una tale estensione era stata segnalata sia dalla Conferenza delle regioni – con gli emendamenti n. 22) e 23) – sia dall’ANCI nel documento presentato nel corso delle audizioni informali svolte dall’VIII Commissione.

Con riferimento alla figura giuridica del mandatario, si richiama il comma 14, che dispone che, “ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario” e che, i successivi commi 18 e 19 prevedono, rispettivamente, che “in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto” e che “in caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”.

8) Certificazione UNI EN ISO 9000 (Art. 40, comma 7)

La modifica all’art. 40, comma 7, mira alla correzione di un refuso relativo all’indicazione della normativa tecnica UNI EN ISO 9000 (erroneamente indicata come UNI CEI ISO 9000).

9) Procedure ristrette (Art. 55, comma 6)

La modifica in esame estende il disposto dell’art. 55, comma 6, secondo periodo, a tutti i contratti, ivi compresi quelli relativi a servizi e forniture, eliminando la locuzione volta a limitarne l’applicazione alle sole procedure “per l’affidamento di lavori pubblici”.

Si ricorda che tale disposizione prevede che “alle procedure ristrette per l’affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177”.

 

Per quanto riguarda la disciplina delle procedure ristrette, si segnala che la norma nazionale si differenzia rispetto alla corrispondente disposizione comunitaria, in quanto prevede che vengano invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta e non solo quelle scelte dalla stazione appaltante (come invece dispone l’art. 1 della direttiva 2004/18/CE[23]).

Si ricorda inoltre che l'art. 62 del decreto n. 163 consente però la procedura ristretta comunitaria (con scelta delle imprese rimessa alla stazione appaltante) negli appalti di servizi e forniture di qualunque importo e negli appalti di lavori di importo superiore a 40 milioni di euro. Tale procedura è altresì consentita dall’art. 177 per la realizzazione delle infrastrutture strategiche.

La disposizione in commento, secondo il Consiglio di Stato, è foriera di equivoci e oltrepassa i limiti dell'intervento correttivo, essendo evidente il carattere sostanziale della modifica.

La relazione illustrativa, invece, evidenzia che si tratta di una disposizione di coordinamento, posto che “la regola generale, valida per lavori, servizi e forniture, è che alle procedure ristrette sono invitati tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, purché in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando” e che “è fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere alla «forcella» di cui all'art. 62 con il limite per i lavori di importo inferiore ai 40 milioni di euro”. Il carattere eccezionale di tale ultima disposizione è legato al fatto che ad essa si può ricorrere “quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio”.

10) Moduli per la presentazione delle offerte (Art. 74, comma 3)

La norma in esame estende l’ambito di applicazione dell’articolo 74, comma 3, che prevede il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce mai causa di esclusione. Essa, in particolare, elimina la possibilità per il bando o la lettera d’invito di derogare a tale principio, disponendo diversamente.

Tale modifica appare in linea con il dettato comunitario, orientato a garantire la non discriminazione degli operatori attraverso la scelta dei mezzi di comunicazione.

Si ricorda, ad esempio, che l’art. 42, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, dispone che “il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione”.

11) Commissione giudicatrice (Art. 84, comma 3)

La norma in esame modifica l’art. 84, comma 3, al fine di consentire che la commissione giudicatrice - a cui spetta la valutazione delle offerte, quando l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – possa essere presieduta, quando vi siano carenze di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, in vece del dirigente.

Si ricorda che il testo vigente dell’art. 84, comma 3, dispone invece che “la commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”.

Nella relazione tecnica viene sottolineato come tale modifica “senza oneri per le amministrazioni interessate, consente anche alle stazioni appaltanti di minori dimensioni amministrative di potere fare fronte efficacemente alle penetranti funzioni richieste con il codice, facendo appello al personale comunque in servizio presso le medesime”.

Si rammenta, inoltre, che la necessità di un intervento correttivo in materia è stata altresì avanzata da più parti[24] nel corso delle audizioni informali svolte dall’VIII Commissione.

12) Concorsi di progettazione (Art. 102, comma 3)

La modifica in esame appare di mero coordinamento formale. Il testo del comma 3 dell’art. 102, che in parte riprendeva quello dell’art. 66, comma 15, a cui faceva peraltro rinvio, viene infatti semplificato, limitandosi a consentire alle stazioni appaltanti di applicare le disposizioni recate dall’art. 66, comma 15 in materia di forme aggiuntive di pubblicità e di pubblicazione di avvisi o bandi non soggetti agli obblighi di pubblicazione.

13) Verifica della progettazione (Art. 112, comma 3)

La norma generalizza l’obbligo a carico del responsabile del procedimento di verifica della conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare, obbligo che, nel testo attuale dell’art. 112, comma 3, è limitato alle opere di particolare pregio architettonico.

14) Garanzie fideiussorie (Art. 113)

La norma in esame modifica l’art. 113 a meri fini di coordinamento.

La lettera b) corregge il refuso indicato nel comma 2 dell’art. 113, nel quale si fa riferimento alla “fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1”, mentre nel comma 1 si parla unicamente di “garanzia fideiussoria”.

Il testo viene quindi riformulato attraverso il riferimento alla “garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’art. 75, comma 3”.

L’art. 75, comma 3, dispone che “la fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze”.

La modifica recata dalla lettera a) è consequenziale a quella della lettera b). Essa elimina nella rubrica il riferimento alle “coperture assicurative”; il nuovo testo della rubrica diviene, quindi, “cauzione definitiva e altre garanzie”.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che i refusi ed il mancato coordinamento tra le norme recate dall’art. 113 (che disciplina la cauzione definitiva) e l’art. 75 (che disciplina la cauzione provvisoria) deriva dalla frammentazione di una disciplina che nella legge Merloni (n. 109/1994) era riunita in un unico articolo (art. 30).

15) Definizione di subappalto (Art. 118)

La lettera a) provvede alla correzione di un refuso presente nel comma 1.

La lettera b) invece restringe ai soli lavori - escludendo quindi servizi e forniture – la definizione di subappalto recata dal comma 11 dell’articolo in questione.

Si rammenta, in proposito, che le disposizioni dell’art. 118 sono state mutuate dall’art. 18 della legge n. 55/1990 (recante “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”), relativo ai soli lavori, ma poi esteso anche ai servizi ed alle forniture (rispettivamente dall’art. 18 del d.lgs. n. 157/1995; e dall’art. 16 del d.lgs. n. 358/1992) e richiamato dalla normativa per i settori speciali (art. 21 del d.lgs. n. 158/1995).

Si segnala che la necessità di un intervento correttivo in materia è stata avanzata dalla Confindustria nel corso delle audizioni informali svolte dall’VIII Commissione.

La modifica recata dalla lettera b) viene però criticata dal Consiglio di Stato, secondo cui “tale restrizione - che è indubbiamente sostanziale - potrebbe essere in contrasto con le finalità della disciplina antimafia, pertanto esige di ulteriore riflessione da parte dell'Amministrazione, circa l'effettiva necessità della modifica”.

16-18) Concessioni di lavori pubblici (Artt. 142-145)

Le modifiche recate agli artt. 142, 144, comma 4, e 145 - come viene evidenziato nella relazione illustrativa - “chiariscono che le disposizioni relative alle concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici, compresa la pubblicità, si applicano anche alle concessioni d'importo inferiore alla soglia comunitaria”.

Si rammenta che un intervento correttivo di questo tipo è stato auspicato dalla Confindustria nel corso delle audizioni informali svolte dall’VIII Commissione, che ne ha sottolineato la motivazione nella necessità di “colmare il vuoto disciplinare che oggi caratterizza le concessioni di lavori pubblici d’importo inferiore alla soglia comunitaria, così come gli appalti di lavori d’importo inferiore alla soglia comunitaria affidati a terzi dal concessionario”.

 

Secondo l’Ance, invece, la modifica che obbligherebbe il concessionario ad affidare gli appalti a terzi con gara, sia che si tratti di appalti sopra che sotto soglia, deve essere soppressa.

L’Ance rileva che “la fattispecie riguarda l’ipotesi di concessionario scelto con gara, a seguito della quale, perciò, viene assicurata a monte la piena concorrenza del mercato. Ora, obbligare l’imprenditore scelto con gara ad affidare gli eventuali appalti sottosoglia a terzi con ulteriore gara significa di fatto incidere sensibilmente sulla sfera di autonomia imprenditoriale, dovendo in casi del genere il concessionario essere libero di avvalersi di soggetti di propria fiducia, onde assicurare il risultato promesso. Si consideri, tra l’altro, che il concessionario ha comunque l’interesse ad eseguire presto e bene i lavori, considerato che il suo utile dipende dalla futura gestione che, perciò, quanto più viene anticipata, tanto più gli garantisce il ritorno economico dell’investimento da lui effettuato. In definitiva, la disposizione de qua, ove approvata, rischierebbe di limitare fortemente l’applicazione dello strumento del project financing, dimostratosi negli ultimi tempi di grande utilità nel campo dei lavori pubblici”.

19) Applicabilità delle norme sull’appalto-concorso (Art. 155, comma 1)

La modifica in esame corregge la formulazione del testo del comma 1, lettera a), dell’art. 155 (mutuato dall’art. 37-quater della legge n. 109/1994), prevedendo non che “si applichi”, ma che “è applicabile altresì” la procedura di cui all’articolo 53, comma 2 (appalto-concorso).

L’applicazione di tale procedura è prevista dall’articolo 155 con riferimento alle modalità per l’affidamento di una concessione per la realizzazione delle proposte avanzate dal promotore e giudicate di pubblico interesse. L’attuale testo della disposizione novellata porterebbe a generalizzare il ricorso all’appalto concorso.

Del resto, la modifica corrisponde a quanto veniva previsto dall’art. 37-quater della legge n. 109/1994, in base al quale “è altresì consentita la procedura di appalto-concorso”, definita nell’art. 20, comma 4, della medesima legge (definizione ora mutuata dall’art. 53, comma 2, lettera c), del Codice).

20-21) Opere strategiche (Artt. 161 e 163)

Le disposizioni recate dai numeri 20) e 21) sono finalizzate – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – a promuovere un più ampio ed efficace ricorso al meccanismo della finanza di progetto, che “è ancora scarsamente utilizzato dai soggetti aggiudicatori nell’ambito delle infrastrutture strategiche”.

La lettera a) del numero 20) introduce due nuovi commi, 1-bis) e 1-ter), all’articolo 161, primo degli articoli del Capo IV del Titolo III della Parte seconda del Codice, dedicato ai lavori relativi alle infrastrutture strategiche.

Il comma 1-bis, al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere strategiche e per la loro realizzazione, prevede che i soggetti aggiudicatori siano tenuti a:

§         predisporre studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE;

§         acquisire le valutazioni dell'Unità tecnica Finanza di Progetto (di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144) su tali studi.

Lo stesso comma prevede, inoltre, che queste ultime valutazioni siano dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità.

Viene infine disposto che le valutazioni dell’Unità siano acquisite comunque dal CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati.

 

La necessità di un intervento correttivo in materia è stata avanzata dall’Autorità di vigilanza nel corso delle audizioni informali svolte dall’VIII Commissione.

 

L’Autorità ha sottolineato l’importanza dello studio di fattibilità (SDF), “i cui contenuti non erano delineati in modo soddisfacente né dalla legge n. 109/94 né dal Codice. Invece lo SDF può rappresentare per le amministrazioni aggiudicatrici una opportunità per contribuire all’abbattimento del rischio amministrativo”. Secondo l’Autorità “a tal fine potrebbe risultare opportuna la previsione in base alla quale l’Amministrazione deve sottoporre in via preventiva lo SDF ad una conferenza di servizi convocata ad hoc”.

“I contenuti dello SDF, che devono comunque prevedere gli elementi fondamentali atti ad individuare concretamente i bisogni dell’amministrazione, gli eventuali vincoli, la fattibilità tecnica e la convenienza economica e devono consentire” - sempre secondo l’Autorità - “al privato di presentare una proposta coerente con i bisogni dell’amministrazione, oltre che fattibile dal punto di vista amministrativo. In tal modo inoltre, si garantisce la trasparenza della procedura e la par condicio dei promotori che avranno a disposizione le medesime informazioni”.

 

Relativamente all’Unità tecnica Finanza di Progetto (UFP), si ricorda che essa è stata istituita dal citato art. 7 della legge n. 144/1999 nell’ambito del CIPE, con il compito precipuo (comma 1) di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (trasposto nei commi 11 e 12 dell’art. 128 del decreto n. 163), e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha reso obbligatoria l’acquisizione delle valutazioni dell’UFP da parte delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, in fase di pianificazione e programmazione dei relativi programmi di spesa, secondo modalità e parametri definiti successivamente dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57.

La procedura di coinvolgimento obbligatoria dell’UFP prevede - tra l’altro - che, in fase di pianificazione dei programmi di spesa, le amministrazioni statali siano tenute ad acquisire le valutazioni dell’UFP nella fase di affidamento degli studi di fattibilità relativi ai progetti per la realizzazione di opere di costo complessivo superiore a 20 miliardi di lire che le stesse amministrazioni ritengano suscettibili di essere finanziate con ricorso a capitali privati; nonché nella fase di valutazione dei risultati di tali studi di fattibilità.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, comma 4, della delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, recante “Legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche”, prevede che l’UFP debba procedere ad effettuare studi pilota su alcuni progetti selezionati dal Ministero dell’economia, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture, nell’ambito degli interventi compresi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche, al fine di individuare i settori o le opere in cui più significativo può risultare l’apporto di capitali privati.

L’art. 2, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 190/2002 (oggi trasposto nella lettera corrispondente dell’art. 163 del Codice) ha previsto che il Ministero delle infrastrutture possa richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze, per lo svolgimento delle attività in materia di infrastrutture strategiche, la collaborazione dell’UFP, allo scopo riorganizzata anche in deroga all’art. 7 della legge n. 144/1999 ed all’art. 57 della legge n. 388/2000, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[25].

Si segnala che l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233) ha previsto il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’UTFP.

Riguardo alla norma in esame, si ricorda che essa trae la sua ragion d’essere, secondo la relazione illustrativa, nel fatto che “soltanto le analisi, le verifiche e le valutazioni effettuate attraverso gli studi di fattibilità - i cui contenuti potranno essere specificati con delibera del CIPE - consentono di individuare correttamente, sin dall'impostazione dell'iniziativa, le modalità di realizzazione delle singole infrastrutture” e che “ciò consentirà di ridurre il rischio di scelte errate in merito all'impostazione delle iniziative e, quindi, di evitare, nel corso dell'iter di realizzazione, modifiche del progetto che potrebbero comportare un allungamento dei tempi e un incremento dei costi di realizzazione delle infrastrutture”.

Come chiarisce la relazione illustrativa, il comma 1-ter, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche, attribuisce priorità alle infrastrutture:

§         già avviate;

§         oppure con il progetto esecutivo approvato;

§         oppure quelle per le quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.

 

Occorre modificare la formulazione del comma 1-ter, facendo riferimento al programma non di cui al comma 1-bis (che non contiene alcun riferimento al programma delle infrastrutture strategiche), bensì al programma di cui al comma 1.

La lettera b) del numero 20) aggiunge un nuovo comma alla fine dell’articolo 161, volto a consentire il monitoraggio finanziario delle opere strategiche con il ricorso al SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), al fine di realizzare l’obiettivo, indicato nella relazione illustrativa, “di garantire la disponibilità di dati tempestivi ed attendibili sull'evoluzione della spesa per la realizzazione degli interventi infrastrutturali”.

A tal fine, tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle Pubbliche Amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per il loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE, e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice Unico di Progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.


 

Il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)

Il SIOPE (Sistema informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) è un sistema di monitoraggio telematico degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche, previsto dall’articolo 28 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003). Con una convenzione del marzo del 2003, la Ragioneria generale dello Stato ha affidato alla Banca d’Italia la gestione operativa (raccolta e trasmissione dei dati contabili) e lo sviluppo del SIOPE.

Questo sistema si avvale di un archivio informatico che rileva in tempo reale[26] i flussi di cassa mediante una codificazione delle operazioni gestionali degli enti che fanno parte della pubblica amministrazione. Tale codificazione è stata definita con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2 del 2004[27], con l’obiettivo di migliorare la trasparenza informativa degli andamenti delle voci di gestione, classificate secondo il sistema di contabilità SEC95.

Nellapredetta circolare sono altresì contenute disposizioni che fanno obbligo alle amministrazioni centrali dello Stato che effettuano pagamenti mediante la procedura del mandato informatico di apporre su quest’ultimo un predefinito codice gestionale di pagamento[28]. Inoltre, in allegato, si riportano l’elenco dei codici gestionali e la tabella di correlazione tra i predetti codici e la classificazione common procurement vocabulary (CPV).

Quest’ultima è una classificazione merceologica, definita con Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, per uniformare la descrizione degli oggetti degli appalti pubblici, tramite un sistema di codici alfanumerici[29]. La classificazione CPV è stata attivata con riferimento ai beni e ai servizi acquisiti tramite la CONSIP S.p.A per le procedure di identificazione richieste nei bandi di gara e offerti nelle convenzioni con la pubblica amministrazione. Inoltre, è stato definito anche un Codice unico di progetto (CUP) che individua univocamente i progetti pubblici di investimento ai fini del monitoraggio della conseguente spesa[30]

Le regioni e le province autonome (Trento e Bolzano), gli enti locali e le università sono state successivamente incluse nella sperimentazione del SIOPE secondo le disposizioni contenute in tre decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 febbraio 2005[31] che hanno disposto la codificazione, le modalità e i tempi di attuazione del SIOPE per tali amministrazioni.

Dopo una fase di sperimentazione, disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 luglio 2005, che ha visto coinvolti solo una parte degli enti pubblici interessati[32], dal 1 gennaio del 2007 aderiscono al SIOPE un totale di 11.326 enti pubblici così divisi:

22 regioni e province autonome (Trento e Bolzano);

104 province;

8.037 comuni;

68 università;

2.327 dipartimenti universitari;

678 altri enti locali.

A regime, il numero totale degli enti pubblici coinvolti nel sistema di rilevazione del SIOPE è stimato in 12.500[33].

Il collegamento tra CUP e sistema SIOPE

Nella delibera CIPE n. 151 del 2006 si preannuncia l’attivazione da parte del CIPE – limitatamente ad alcune infrastrutture strategiche – di un'opportuna fase di sperimentazione del MIP (Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, istituito dall’art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144) basata sul collegamento tra il sistema CUP, il SIOPE ed i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero delle infrastrutture e con le amministrazioni che gestiscono i predetti sistemi.

A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze attiverà la fase sperimentale relativa all'inserimento del CUP nel SIOPE, in coerenza con quanto previsto dal comma 5, art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

I relativi protocolli d’intesa sono stati sottoscritti il 19 aprile 2007.

 

La lettera a) del numero 21) introduce la lettera g) al comma 2 dell’art. 163, attribuendo un nuovo compito al Ministero delle infrastrutture per l’attuazione del programma delle infrastrutture strategiche.

La nuova lettera g) incarica il Ministero di curare le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, della formulazione di proposte e di assicurare il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche dell’eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica Finanza di Progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico.

Si osserva che la parte della disposizione relativa alle collaborazioni dell’UFP e delle regioni appare superflua, poiché si tratta di opzioni già contemplate dalla normativa vigente.

Si ricorda, infatti, che il comma 4 dell’art. 163 prevede che, per le attività affidate al Ministero, questo possa “avvalersi dell’eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico” (lettera a), nonché “richiedere … la collaborazione dell’Unità tecnica Finanza di Progetto” (lettera c).

 

La lettera b) del numero 21) modifica la lettera c) del comma 4 dell’art. 163, al fine di adeguare il dettato normativo alle modifiche organizzative che hanno riguardato l’UFP, passata dal Ministero dell’economia alla Presidenza del Consiglio.

Tale passaggio, lo si ricorda, è stato disposto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233).

Riguardo alle norme finora commentate e relative ai nuovi compiti affidati all’UFP, si ricorda che la relazione illustrativa evidenzia che esse prefigurano - per tale organo - un triplice ruolo:

§         nella fase di valutazione degli studi di fattibilità, prima dell’inserimento delle infrastrutture nel programma;

§         nella fase istruttoria, dopo l’inserimento delle infrastrutture nel programma, quale organismo di supporto tecnico su richiesta del Ministero infrastrutture;

§         nelle fasi di approvazione dei progetti, quale organismo di supporto tecnico del CIPE.

 

Si segnala, quindi, che a seguito di tali modifiche il medesimo organo viene deputato a fornire il supporto tecnico su progetti sui quali ha già espresso le sue valutazioni in sede di studio di fattibilità.

22) Utilizzo dell’appalto-concorso per le infrastrutture strategiche
(Art. 177, comma 2)

La modifica in esame è volta a consentire, relativamente alle infrastrutture strategiche, l’applicazione della procedura di appalto-concorso nell'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale.

Si tratta, del resto, di un’opzione che era prevista dall’art. 10 del d. lgs. n. 190/2002 e che non è stata, probabilmente per un mero refuso, trasposta nel Codice.

23) Consorzi tra società cooperative (Art. 186, comma 1)

La norma in esame, di tenore analogo a quella del numero 5), si limita a prevedere l’aggiunta di un riferimento normativo, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 (recante “Provvedimenti per la cooperazione”), a quello indicato dal codice (la legge 25 giugno 1909, n. 422) relativamente ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro.

 

Da un punto di vista meramente formale il riferimento normativo introdotto dal numero 23) andrebbe inserito dopo le parole “e successive modificazioni”.

24) Aste elettroniche (Art. 253, comma 12)

La modifica al comma 12 dell’art. 253 ha una finalità di mero coordinamento formale, posto che tale disposizione non può ritenersi applicabile nei casi di ricorso all’asta elettronica.

 

Il vigente testo del citato comma 12 prevede, infatti, che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione”.

Ovviamente tale norma è in contrasto con l’effettuazione di un’asta elettronica, che per definizione (art. 3, comma 15, del Codice) è necessariamente ed esclusivamente basata su comunicazioni elettroniche.

25) Ripetizione di lavori relativi a beni culturali (Art. 204)

La norma in esame introduce un comma 1-bis all’art. 204 volto a consentire l’affidamento con procedura negoziata nei casi in cui si abbia la cd. ripetizione di lavori relativi a beni culturali analoghi.

Tale nuovo comma consente quindi l'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui al comma 1 (relativi ai beni culturali), anche qualora questi siano relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto.

Lo stesso comma subordina tale facoltà al rispetto delle seguenti condizioni:

§         conformità dei lavori al progetto generale;

§         aggiudicazione del lotto precedente con procedure aperte o ristrette;

§         esplicita previsione negli atti di gara del primo appalto dell'eventuale ricorso a tale procedura e considerazione dell'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria.

Viene inoltre previsto che il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.

Si ricorda in proposito che la modifica recata dall’art. 1, numero 2), del presente schema, elimina invece la possibilità – prevista dal testo vigente per tutti i tipi di lavori – di affidare con procedura negoziata la ripetizione di lavori analoghi. Possibilità che rimane, quindi, alla luce della norma in esame, come eccezione limitata al caso dei beni culturali.

Si ricorda, inoltre, che - come sottolineato nella relazione illustrativa – la modifica in esame provvede a reintrodurre, nell'ambito delle norme di settore che disciplinano i lavori pubblici relativi ai beni culturali, le disposizioni originariamente previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30 (articolo 7, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera d), che ammettevano il ricorso alla trattativa privata (termine sostituito con “procedura negoziata“ nel decreto n. 163) nel caso di nuovi lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari.

Si segnala che il Consiglio di Stato ritiene la norma di cui al numero 25) in contrasto con la normativa comunitaria. In particolare, il riferimento temporale di tre anni dall’ultimazione dei lavori ai fini del ricorso alla procedura negoziata ha una portata estensiva rispetto alla previsione generale di ricorso alla procedura negoziata per la ripetizione di lavori analoghi, entro tre anni dalla conclusione del contratto originario (ovvero, secondo la giurisprudenza comunitaria, dalla stipulazione del contratto).

26) Abrogazioni (Art. 256, comma 1)

La norma in esame modifica il punto 30 del comma 1 dell’art. 256, che elenca gli articoli del DPR n. 554/1999 abrogati a decorrere dall’entrata in vigore del Codice, aggiungendovi l’art. 88, commi 2 e 3.

Tali disposizioni sono infatti già state trasposte nell’art. 125, comma 7, del Codice.

 

Da un punto di vista meramente formale, occorrerebbe riformulare la disposizione quale novella all’articolo 256 (che, peraltro, non contiene una suddivisione in punti numerati). Il testo corretto potrebbe essere il seguente: all’articolo 256, al trentesimo capoverso, sostituire le parole: 88, comma 1, con le seguenti: 88, commi 1, 2 e 3,.

27) Verifica dei progetti delle infrastrutture strategiche
(Allegato XXI, art. 31, comma 4)

La norma in esame corregge un mero refuso a seguito della trasposizione del testo dell’allegato tecnico al d.lgs. n. 189/2005 nell’allegato XXI del Codice.

28) Indagini archeologiche (Allegato XXI, art. 38, comma 3)

La norma in esame novella il comma 3 dell’art. 38 dell’allegato XXI al fine – enunciato nella relazione illustrativa – di “conferire una più chiara formulazione della previsione in parola, senza peraltro alternarne la portata sostanziale, ma allineando il testo al modello procedurale che caratterizza l'approvazione del progetto preliminare, nel caso delle infrastrutture strategiche”.

Si ricorda, infatti, che il testo vigente del primo periodo del citato comma 3 dispone che “nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore può approvare e sottoporre alla deliberazione del CIPE il progetto preliminare dell'opera, a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione”.

La novella recata dalla norma in esame dispone - coerentemente con le procedure previste per l’approvazione dei progetti delle opere strategiche - che il soggetto aggiudicatore non approva il progetto preliminare, ma lo trasmette “al Ministero delle infrastrutture, nonché agli altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4” per una sua successiva approvazione da parte del CIPE.

 

Si osserva tuttavia che nel nuovo testo del comma 3 no è riprodotto il secondo periodo del testo vigente del comma 3, secondo il quale “il Direttore regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Soprintendente competente, riferisce sull'interesse archeologico del sito al Ministro per i beni e le attività culturali, ai fini dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del codice”.

 

Con riferimento al numero 28), che sostituisce integralmente il comma 3 dell’articolo 38 dell’Allegato XXI, occorre un chiarimento in ordine alla mancata riproduzione della previsione, contenuta nel secondo periodo del testo vigente,  secondo la quale “il Direttore regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Soprintendente competente, riferisce sull'interesse archeologico del sito al Ministro per i beni e le attività culturali, ai fini dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del codice”.


Articolo 3
Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici

L’articolo in commento, composto da un unico comma, modifica in più parti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine indicato nella relazione illustrativa di ”rafforzare la tutela del lavoro - con riguardo segnatamente alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei contratti pubblici - e la vigilanza in materia, soprattutto per esigenze di contrasto alla criminalità mafiosa, in virtù di una attenta considerazione della realtà nazionale ed in accoglimento di precise indicazioni formulate, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'interno”.

Nella relazione tecnica viene sottolineato che nessuna di tali modifiche produrrà nuovi o maggiori oneri finanziari, “semmai, è vero che attraverso la più penetrante e diffusa esigenza di ricorso al DURC, di cui all’articolo 5 del codice, si introducono presìdi di maggiore solidità a contrasto di pratiche evasive degli obblighi contributivi, con evidenti benefici per la finanza pubblica”.

1, 2, 3 e 4) Integrazione del regolamento di attuazione con norme di tutela dei diritti del lavoratori (Artt. 5 e 7)

La modifica di cui al numero 1) novella l’articolo 5, comma 5, lettera g), del d.lgs. 163/2006.

 

L’articolo 5 del D.lgs. 163/2006 dispone che con apposito regolamento si provveda a dettare la disciplina esecutiva e attuativa del codice dei contratti pubblici e detta le norme di principio cui attenersi nel predisporre il medesimo regolamento.

In particolare, il comma 5 elenca le materie relativamente alle quali il regolamento deve prevedere disposizioni di attuazione, facendo in particolare riferimento nella lettera g) a “requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici”.

 

Con la modifica di cui al numero 1), aggiungendo un inciso alla lettera g), in sostanza si dispone che ai fini della disciplina dei requisiti soggettivi degli operatori economici il regolamento deve considerare anche la regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.266.

 

Si ricorda che il citato articolo 2 del D.L. 210 del 2002, recando disposizioni che traspongono sostanzialmente sul piano normativo i contenuti dell’avviso comune tra le parti sociali siglato il 24 luglio 2002, con lo scopo di favorire l’emersione dell’economia sommersa, ha previsto un obbligo di certificazione della regolarità contributiva tramite la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)[34]. In particolare, il comma 1 di tale articolo ha stabilito che le imprese le quali risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento. Il comma 1-bis aggiunge che la certificazione di regolarità deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono sevizi ed attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico. Infine il comma 2 reca una misura di semplificazione procedurale, con la previsione della stipula di una convenzione da parte di INPS e INAIL ai fini del rilascio del DURC.

Inoltre, l’articolo 10, comma 7, del decreto legge n. 203 del 2005 ha previsto che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 210/2002.

L’articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), con una disposizione simile a quella sopra considerata, ha disposto che le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 210/2002 per poter accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti.

 

Per quanto riguarda la normativa relativa al DURC si segnalano, inoltre, le seguenti disposizioni:

§         l’articolo 39-septies del D.L. 273 del 2005[35], che dispone una validità temporale pari a tre mesi del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 3, comma 8, del citato D.Lgs. 494 del 1996;

§         l’articolo 01, comma 16, del decreto legge n. 2 del 2006[36], secondo cui per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006[37];

§         l’articolo 36-bis, comma 8, del D.L. 223 del 2006[38], che prevede che possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 29 del decreto legge n. 244/1995, relative alla contribuzione previdenziale delle imprese del settore edile, esclusivamente i datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili;

§         l’articolo 1, commi 1175 e 1176 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha introdotto una disciplina più generale relativa al DURC, al fine di estenderne l’applicazione anche a settori e situazioni ulteriori rispetto a quelli già tenuti a certificare la regolarità contributiva tramite la presentazione di tale documento. Pertanto si dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale sono riservati ai datori di lavoro che rispettino tutte le seguenti condizioni: siano in possesso del DURC; rispettino gli altri obblighi previsti dalla legislazione vigente; rispettino gli accordi e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Con riferimento alla modifica relativa al comma 1, n. 1, che tra le materie oggetto del regolamento inserisce la regolarità contributiva attestata nel d.u.r.c., si richiamano le osservazioni del Consiglio di Stato in ordine alla necessità di un coordinamento con l’articolo 38, comma 3, che disciplina la rilevanza del d.u.r.c. ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dell’appalto.

 

La modifica di cui al numero 2), inserisce all’articolo 5, comma 5, del D.lgs. 163/2006, la lettera s-bis), con la quale si dispone che il summenzionato regolamento detti disposizioni di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici anche per quanto riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori.

 

Su tale modifica, il Consiglio di Stato esprime forti dubbi ritenendo che il regolamento relativo agli appalti pubblici sia una sede inappropriata per una disciplina di così ampio respiro.

 

La modifica di cui al numero 3) è volta a novellare l’articolo 7, comma 3 del D.lgs. 163/2006, recante norme sull’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 

Si ricorda che l’articolo 7, comma 3, del D.lgs. 163/2006 stabilisce che l’Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell’ISTAT, dell’INPS, dell’INAIL, delle regioni, dell’UPI, dell’ANCI, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle casse edili e della CONSIP.

 

Con la modifica di cui al numero 3), pertanto, si intende esplicitare che tra i Ministeri interessati con cui l’Osservatorio deve attivare un apposito collegamento informatico c’è anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

La modifica di cui al numero 4), è volta ad aggiungere, all’articolo 7 del D.lgs. 163/2006, un comma 5-bis ai sensi del quale, nella determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro e per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali di cui al comma 4, lettere b) e c),l’Osservatorio tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo quanto stabilito dall’articolo 87, comma 2, lettera g).

 

Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 7 del D.lgs. 163/2006 elenca i compiti svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio. Tra tali compiti, alla lettera b) si prevede la determinazione con cadenza annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, mentre alla lettera c) di prevede la determinazione con cadenza annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT e tenendo conto dei parametri qualità - prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.

Si consideri inoltre che l’articolo 87 del D.lgs. 163/2006 reca disposizioni relative ai criteri per la verifica delle offerte anormalmente basse, prevedendo (comma 1) che quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante deve richiedere all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.

Il comma 2, lettera g), del medesimo articolo dispone quindi che le giustificazioni a fronte di un’offerta anormalmente bassa possano riguardare il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. La disposizione detta inoltre una norma suppletiva per il caso di mancanza di contratto collettivo applicabile, prevedendo la determinazione del costo del lavoro in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

5) Cause di esclusione dalla partecipazione alle gare (Art. 38, comma 1)

Due sono le modifiche previste all’art. 38, comma 1, relativo ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Con esse si escludono dalla partecipazione a tali procedure:

a)      i soggetti incorsi nei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (novella alla lettera m).

L’art. 36-bis del decreto legge n. 223 contiene una serie di disposizioni volte al contrasto del lavoro sommerso e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tra cui la previsione, nel caso di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all’orario di lavoro, di provvedimenti di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni (compresa la partecipazione a gare pubbliche).

La relazione illustrativa motiva la novella con l’esigenza di contrastare il lavoro sommerso, mirando a dare effettiva concretezza alle prescrizioni di contrasto all’evasione contributiva, come viene precisato anche nella relazione tecnica.

b)      i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

L’intervento, come si legge nella relazione illustrativa, è disposto “a maggior garanzia dell'integrità morale e tecnica delle imprese per la corretta esecuzione dell'opera”.

Si ricorda che sia l’L’ANCE che l’Autorità per la vigilanza rilevano la lacunosità della disciplina generale sulle cause di esclusione di cui all’art. 38, proponendo alcune modifiche di carattere sostanziale.

L’ANCE suggerisce di introdurre una disciplina che, per alcune cause di esclusione (es. irregolarità contributive e fiscali) stabilisca che l’avvenuta regolarizzazione determina il non inserimento o la cancellazione dal casellario e, per altre (false dichiarazioni, negligenza) consenta all’Autorità di valutarne la gravità, conferendole il potere di non dar luogo all’inserimento per ipotesi di lieve gravità.

L’Autorità si sofferma sul requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lett. h), consistente nel non avere reso nell’’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. Ritiene necessario chiarire che il periodo dell’anno decorre dalla data di inserimento dell’informazione nel Casellario (come confermato nella determinazione n. 1 del 5 marzo 2005, tra l’altro, condivisa dalla giurisprudenza) e di coordinare tale disposizione con l’articolo 48, comma 1, relativo al potere dell’autorità di sospendere le gare, introducendo un periodo in tale ultima disposizione, secondo cui la sospensione è di un anno nel caso di accertamento della falsa dichiarazione dei requisiti..

6, 7 ed 8) Attività di certificazione e attestazione delle SOA (Art. 40)

Gli interventi correttivi relativi all'articolo 40 sono rivolti, come riporta la relazione illustrativa, “a responsabilizzare le SOA ai fini del corretto svolgimento delle proprie attività ed a rendere concretamente possibile l'espletarsi del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità di vigilanza”.

 

La lettera a) del numero 6) modifica l'articolo 40, comma 3, assegnando all’esercizio da parte delle SOA dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici natura pubblicistica.

In base al testo novellato, inoltre, prima del rilascio delle attestazioni le SOA sono tenute a verificare tutti i requisiti dell’impresa richiedente; le attestazioni rilasciate costituiscono, quindi, un atto pubblico a fini penali.

La norma interviene in un sistema caratterizzato dall’attribuzione di compiti pubblicistici a società private e ha la finalità di assegnare alle SOA una funzione in linea con il ruolo da esse ricoperto.

L’attuale testo del comma 3 si limita a considerare le SOA organismi di diritto privato la cui attività deve essere esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

Secondo la relazione illustrativa la modifica proposta trae la sua ragion d’essere, nell’esigenza di “evitare il rilascio di attestazioni non veritiere e di qualificare - a fini penali - l'attività svolta dalle Soa in termini di natura pubblicistica. Conseguentemente, in capo alle stesse sorge un preciso dovere giuridico, prima del rilascio delle attestazioni, di verificare tutti i requisiti dell'impresa richiedente l'attestazione stessa, cui conseguono, in caso di falsità della relativa attestazione, le conseguenze di cui agli articoli 476 e ss. del codice penale”.

Nel parere del Consiglio di Stato si suggerisce di sopprimere l'inciso "a fini penali”, in quanto “rimarrebbe chiaro, in coerenza con la previsione che le SOA esercitano una funzione pubblicistica, che le attestazioni sono atto pubblico a tutti gli effetti, e non solo a quelli penali. Ciò del resto, non farebbe che confermare l'attuale quadro giurisprudenziale. Allo stato, infatti, le attestazioni si inseriscono in un rapporto pubblicistico, con conseguente impugnabili davanti al g.a., e ciò in coerenza con il rapporto tra SOA e Autorità di vigîlanza e con la possibilità per l'Autorità di annullare le attestazioni”.

 

L’Autorità per la vigilanza riscontra “notevoli distorsioni nella sfera di attività delle SOA (falsi attestati di qualificazione, false certificazioni relative all’esecuzione dei lavori, carente o compiacente od impropria verifica dei requisiti da parte delle SOA): in questo settore, tuttavia le questioni attengono alla stessa funzionalità del sistema che prevede attribuzioni di compiti pubblicistici a società private. La diffusione e la varietà delle fattispecie riscontrate in questi anni nell’ambito di numerose istruttorie e effettuate dal Servizio ispettivo, induce ad interrogarsi sulla reale efficacia di contrasto della normativa esistente”.

Malgrado tali criticità, sottolinea l’importanza – restando ancorati all’attuale sistema che prevede il rilascio delle attestazioni da parte di società private autorizzate e vigilate nello svolgimento della propria attività dall’Autorità – di confermare l’attuale quadro delle competenze che attribuisce all’Autorità un ruolo centrale nella vigilanza del sistema di qualificazione (cfr. il parere del Consiglio di Stato sul I° correttivo del Codice). Suggerisce, infine, in sede di revisione del Codice, di ripristinare effettive condizioni di libero mercato abolendo le tariffe minime, anche al fine di garantire una reale concorrenza tra le SOA.

L’UNIONSOA[39]ricorda che solo di recente si è delineata la via ermeneutica secondo la quale gli atti delle SOA sono considerati atti pubblici e l’operare delle stesse SOA è disciplinato da norme di diritto pubblico. Ha poi presentato alcune proposte volte a colmare alcune “lacune” del sistema e a potenziarne il profilo organizzativo.

La FINCO[40]concorda nell’attribuire all’attività delle SOA funzione pubblica al fine di responsabilizzare tali organismi e rendere la loro attività trasparente e controllabile.

L’ASI[41]conferma la natura pubblica dell’attività delle SOA, che si rileva anche dal disposto del comma 3 dell’art. 40, e sottolinea la necessitàche il suo esercizio sia svolto in piena indipendenza e terzietà. Propone, a tal fine, di introdurre nell’ordinamento il divieto per i soggetti a qualsiasi titolo operanti sul mercato di partecipare al capitale sociale delle SOA. Auspica, inoltre, il riesame di alcune norme quali quelle relative ai minimi ed ai massimi tariffari per le verifiche triennali.

 

Si segnala che, in occasione dell’audizione dello scorso 20 giugno, l’Autorità di vigilanza ha avuto modo di ritornare sulla disciplina delle SOA. In primo luogo, essa ha evidenziato la problematica derivante dall’uso dei promotori, con riferimento alla prassi posta in essere dalle imprese di affermare la propria estraneità circa l’uso di documenti falsi, con conseguente attribuzione della responsabilità in capo a soggetti esterni che svolgono attività promozionale (promotori). In proposito, l’Autorità ha richiamato la propria determinazione (annullata dal TAR e in corso di esame al Consiglio di Stato), adottata nel presupposto della funzione pubblicistica delle SOA, secondo cui tale attività possa essere svolta solo da soggetti inseriti nell’organico delle SOA. L’Autorità, inoltre, si è soffermata sulle problematiche scaturenti dalla partecipazione azionaria al capitale sociale delle SOA, evidenziando alcuni dubbi circa la legittimità delle partecipazioni di soggetti che ricoprono cariche politiche, istituti bancari e assicurativi, società bancarie ed holdings.

 

Con riferimento alla rilevanza quale atto pubblico delle attestazioni SOA, di cui alla lettera a), n. 6), si richiamano le osservazioni del Consiglio di Stato in ordine alla opportunità di sopprimere l’inciso “a fini penali”, al fine di chiarire che tali attestazioni sono atto pubblico a tutti gli effetti.

Da un punto di vista meramente formale, occorre sopprimere l’inciso: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»

 

La lettera b) del numero 6 novella l'articolo 40, comma 4, lettera g), prevedendo che nel regolamento da emanare ai sensi dell’art. 5 dovranno essere definite non solo le sanzioni pecuniarie ed interdittive per le irregolarità commesse dalle SOA non solo nel rilascio delle attestazioni, ma anche nel caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti da parte dell’Autorità per la vigilanza.

Tale previsione va a colmare, sulla base di quanto affermato nella relazione illustrativa, un vuoto legislativo, in quanto permette, in concreto, l'espletarsi del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità di vigilanza nei confronti delle SOA nel caso di inerzia delle stesse nel fornire informazioni e atti richiesti.

 

Il numero 7) introduce due nuovi commi, 9-bis e 9-ter all’articolo 40.

Con il comma 9-bis viene disposto che le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni e sono tenute rendere disponibile tale documentazione ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione. In caso di inadempienza o negligenza, verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11.

 

Si ricorda che l’art. 6, comma 11, prevede che con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.

 

Come emerso anche nel corso delle audizioni informali, sarebbe opportuno definire il periodo di validità dell’obbligo a carico delle SOA di conservare atti e documenti utilizzati per il rilascio delle attestazioni.

 

In merito all’obbligo di conservazione dei documenti l’ASI evidenzia l’opportunità – vista la notevole mole di documentazione che le SOA devono acquisire – di sancire che tale obbligo riguardi la sola documentazione relativa all’ultima attestazione rilasciata, in corso di validità, e per un periodo di cinque anni.

 

Infine con il comma 9-ter si affida alle SOA l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione nel caso accertino che il suo rilascio sia avvenuto in carenza dei requisiti richiesti o se essi siano successivamente venuti meno.

 

Tale disposizione va letta in coordinamento con l’art. 6, comma 7, lettera m), del Codice che attribuisce all’Autorità il potere di annullare le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, in caso di constatata inerzia delle SOA.

 

Il comma 9-ter prevede, infine - nel caso di inadempimento di tale obbligo da parte della SOA - la revoca da parte dell’’Autorità proceda alla stessa SOA dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.

 

Si ricorda che un potere di revoca dell’autorizzazione delle SOA da parte dell’Autorità è già contemplato dall’art. 10, comma 5, del DPR n. 34 del 2000 (che continuerà ad applicarsi, per le parti non diversamente disciplinate, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5 del Codice ai sensi dell’art. 253, comma 3, dello stesso Codice). Tale potere è però solo eventuale ed esercitato nei casi più gravi qualora vengano meno i requisiti previsti dallo stesso DPR per l’esercizio dell’attività o quando la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni della legge e del regolamento, nonché per comunicazione di informazioni non veritiere. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione è iniziato d'ufficio e, in tal caso, l'Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca.

Si segnala, inoltre, che in base all’articolo 40, comma 4, lett. b) del codice, al regolamento di cui all’articolo 5 spetta disciplinare le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione.

 

Da un punto di vista meramente formale, si segnala che i due commi aggiuntivi introdotti dal numero 7), essendo collocati alla fine dell’articolo 40, andrebbero numerati “10” e “11, piuttosto che “9-bis” e “9-ter”.

 

L’UNIONSOA esprime contrarietà per la previsione di eventuali azioni interdittive nei confronti delle SOA che ritiene “difficilmente applicabili senza gravi ripercussioni sulla funzione pubblicistica connaturata alle SOA”.

Auspica, comunque, la necessità di un intervento correttivo in materia attraverso la previsione, nell’emanando regolamento, di una chiara e tassativa graduazione delle azioni sanzionatorie sulle SOA ed un ampliamento delle competenze della Commissione consultiva operante presso l’Autorità, anche conferendole funzioni consultive di controllo sulle SOA, previa una sua integrazione anche con rappresentanti delle SOA. Dello stesso avviso l’ASI.

Si ricorda che l’Autorità per la vigilanza ritiene importante – restando ancorati all’attuale sistema che prevede il rilascio delle attestazioni da parte di società private autorizzate e vigilate nello svolgimento della propria attività dall’Autorità – confermare l’attuale quadro delle competenze che attribuisce all’Autorità un ruolo centrale nella vigilanza del sistema di qualificazione (cfr. il parere del Consiglio di Stato sul I° correttivo del Codice).

 

I poteri di vigilanza e controllo dell’autorità di vigilanza sull’attività delle SOA.

Conformemente alle posizioni ormai dominanti della giurisprudenza amministrativa, la condotta delle SOA è di fatto vincolata all’esecuzione delle delibere dell’Autorità. Le norme cui fare riferimento sono gli artt. 12 e 14 del D.P.R. n. 34/2000. In particolare l’art. 14 disciplina i poteri di vigilanza e di controllo sul sistema di qualificazione attribuiti all’Autorità. Secondo tale disposizione, essa “vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario”. Inoltre, “controlla che le SOA:

§       operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'autorità stessa;

§       abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;

§       rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'art. 4, e nel titolo III;

§       applichino le tariffe di cui all'allegato E”.

Il comma 3 dell’art. 14 prevede che “l'autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità”.

Da ultimo, il comma 2 dell’art. 16 dispone che “l'autorità, sentita l'impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato. L'inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell'autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 10, comma 5 del presente regolamento”.

La norma da ultimo citata riguarda, in particolare, il potere di revoca dell’autorizzazionerilasciata dall’Autorità – allo svolgimento di attività di attestazione di qualificazione.

Dal richiamato quadro normativo si desume:

- un potere di iniziativa di ufficio dell’Autorità, che deve provvedere periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA;

- un potere dell’Autorità di indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato;

- la sanzione della revoca dell’autorizzazione al rilascio di attestazioni, prevista a carico delle SOA, per l’inottemperanza alle suddette indicazioni.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il procedimento di controllo delineato incida in maniera penetrante sul potere delle SOA in ordine alle attestazioni, in quanto l’Autorità detta alle SOA il contenuto dell’atto da adottare (sia che tale atto sia il rilascio dell’attestazione, sia che tale atto sia la modifica o la revoca di una attestazione già rilasciata)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 991/2004).

D’altronde, lo stesso TAR del Lazio, modificando la sua precedente giurisprudenza, ha ormai accolto la lettura proposta dal Consiglio di Stato con riferimento al sistema di qualificazione.

Secondo il TAR, in particolare - dovendosi condividere il recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 991/2004 e n. 993/2004) e dovendosi superare il dato letterale della normativa contenuta negli artt. 4 ed 8 della legge e nelle disposizioni applicative di cui agli artt. 10, 14, 16 e 27 del regolamento – “l’Autorità, una volta acquisiti utili elementi di valutazione, anche a seguito di indagini a campione:

§       deve dare avviso, alla SOA e all’impresa interessata, dell’avvio del procedimento e valutare motivatamente le eventuali controdeduzioni trasmesse da tali soggetti, nel termine indicato e nel rispetto del principio del contraddittorio;

§       qualora riscontri che è stata rilasciata un’attestazione in contrasto con quanto previsto dalla disciplina vigente, deve dettare alla SOA (..)…le condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto (…) e concedere ad essa un termine breve per provvedere”.

Nel caso di inerzia, “la mancata revoca dell’attestazione da parte della della SOA legittima l’Autorità ad annullare direttamente l’attestazione” (cfr. TAR Lazio, Sez. III, n. 358/2003; tra le tante: Lazio, Sez. III, n. 5418/2004; Lazio, Sez. III, n. 5420/2004; Lazio, Sez. III, n. 8141/2004; Lazio, Sez. III, n. 8212/2004).

Dunque, è innegabile – sia esso qualificabile come vigilanza ovvero come controllo –  il potere dell’Autorità di incidere direttamente sulla revoca delle attestazioni:

§       potere da esercitare in via mediata – mediante l’assegnazione di un termine breve alla SOA per ottemperare – ma comunque capace di conseguire, eventualmente anche in via immediata e diretta, il risultato della revoca;

§       potere al quale fa da contraltare una situazione di soggezione della SOA la quale è obbligata ad ottemperare anche, e soprattutto, dalle sanzioni conseguenti ad una sua eventuale inerzia.

 

Il numero 8) novella l’articolo 135, che, nel testo vigente, disciplina la risoluzione del contratto per reati accertati.

 

Si ricorda i casi di risoluzione del contratto sono previsti, ai sensi dell’art. 135 del Codice per reati accertati e, ai sensi dell’art. 136, per grave inadempimento alle obbligazioni di contratto da parte dell’appaltatore o per grave irregolarità e grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma.

 

La lettera c) estende il rimedio della risoluzione del contratto anche al caso in cui si sia verificata una revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

 

Sul punto, si segnala che, in occasione della già richiamata audizione del 20 giugno, l’Autorità di vigilanza segnala l’opportunità di introdurre un obbligo di comunicazione dei casi di risoluzione del contratto conseguenti alla revoca delle attestazioni, al fine di un funzionale monitoraggio del mercato geografico di riferimento.

 

Con riferimento al numero 8), lettera c), occorre un chiarimento in ordine all’introduzione con il comma 1-bis  dell’articolo 135 di un obbligo da parte della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto per la revoca dell’attestazione di qualificazione, posto che invece il comma 1 del medesimo articolo prevede, nel caso di reati accertati, una valutazione da parte del responsabile del procedimento dell’opportunità della risoluzione, in relazione anche allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento.

 

La lettera a) modifica conseguentemente la rubrica dell’art. 135 aggiungendo le parole «e per revoca dell'attestazione di qualificazione».

La lettera b) inserisce, al comma 1, quale causa di risoluzione del contratto con la stazione appaltante, l’adozione di provvedimenti definitivi che dispongono nei confronti dell'appaltatore l’applicazione di una o più misure di prevenzione per reati di tipo mafioso di cui agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9 e 10) Misure anticrimine per le opere strategiche (Art. 176, comma 3)

Il numero 9) novella l'articolo 176, che disciplina l’affidamento a contraente generale. Esso in particolare interviene sul comma 3, lettera e), disciplinando il contenuto degli accordi stipulati tra il soggetto aggiudicatore e gli organi competenti in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalità.

 

In base alla disposizione da ultimo richiamata, il soggetto aggiudicatore tali accordi sono finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.

 

La novella in esame specifica che i contenuti di detti accordi devono essere definiti dal Cipe, conformemente alle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, istituito ai sensi dell'art. 180 del Codice e del decreto ministeriale 14 marzo 2003.

 

L’art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190 (ora confluito nell’art. 180 del Codice) ha stabilito che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

In attuazione di questa disposizione, è stato emanato il DM 14 marzo 2003, che ha provveduto anche all’istituzione del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere. Le norme indicate si riferiscono a un monitoraggio specificamente rivolto alle finalità di repressione e prevenzione dell’infiltrazione mafiosa. I componenti del Comitato sono stati quindi nominati con DM 24 giugno 2004.

 

Le prescrizioni del Cipe, cui dovranno uniformarsi gli accordi di sicurezza, sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che dovrà trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori.

Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa dovranno comprendere il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli sulle risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'art. 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto.

Il Cipe dovrà inoltre indicarein relazione al monitoraggio finanziario:

§         i soggetti sottoposti al controllo;

§         le modalità con cui esercitare il monitoraggio;

§         le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio, potendo anche indicare limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

 

L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 1991 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro.

 

Da ultimo, la disposizione prevede che gli oneri del monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfetaria - non sottoposta al ribasso d'asta e ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento - prevista dal comma 20 che il soggetto aggiudicatore deve indicare nel bando di gara, al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

 

Il numero 10) introduce un comma 1-bis all’art. 247 volto ad estendere la procedura di monitoraggio antimafia prevista dall'art. 176, comma 3, lettera e), come modificata dallo schema in esame, agli interventi strategici di cui all'art. 253, comma 27, lettera f), del Codice.

 

Si ricorda che l’art. 253, comma 27, lett. f) dispone che, in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002, i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture.


Articolo 4
Disposizioni finanziarie

L’articolo 4 contiene la clausola di invarianza della spesa, in linea con la norma finanziaria contenuta nell’articolo 254 del codice, secondo la quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 5
Entrata in vigore

L’articolo 5 dispone, al comma 1, in merito all’entrata in vigore del provvedimento.

Al comma 2, esplicita che, a tale data, cesserà l’applicazione dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 6 del 2007.

Tale ultima disposizione, attraverso una novella all’articolo 257 del codice, ha differito al 1° agosto l’efficacia dell’articolo 8, comma 6, relativo all’istituzione del ruolo dell’Autorità (già differita al 1° febbraio 2007 dall’articolo 1-octies del richiamato d.l. n. 173 del 2006).

 

Sulla base del citato articolo 8 era stato emanato in data 2 maggio il D.P.C.M. 2 maggio 2006[42], che aveva approvato la pianta organica dell'Autorità dei lavori pubblici, la cui efficacia era stata sospesa dal D.P.C.M. 23 giugno 2006[43].

 

La relazione illustrativa motiva la norma sulla base dell’esigenza di “meglio saldare i contenuti di questo decreto correttivo con gli effetti del primo decreto legislativo correttivo adottato nell'esercizio della «delega correttiva» di cui all'articolo 25 comma 3 della legge 62 del 2004”; si prevede quindi “che, in ogni caso, alla data di entrata in vigore del presente decreto - recante le modifiche di carattere «sostanziale» ad istituti già oggetto di sospensione nell'imminenza dell'entrata in vigore del codice - la predetta sospensione cessi comunque, per consentire alle predette modifiche di operare pienamente. In sostanza, permettendo agli operatori economici e agli enti appaltanti di potere cominciare in concreto ed effettivamente a misurarsi con gli istituti già oggetto di sospensione, ma ora adeguati nella disciplina alle indicate finalità e contenuti”.

 

Con riferimento all’articolo 5, comma 2, da un punto di vista meramente formale, occorre indicare gli estremi del primo decreto correttivo.

Da un punto di vista sostanziale - premesso che la disposizione ha una portata innovativa soltanto se il provvedimento in esame entrerà in vigore prima della scadenza del 1° agosto 2007 – tenendo conto delle finalità della norma indicate nella relazione illustrativa, non è chiaro perché, attraverso il richiamo all’articolo 1, comma 2, del primo correttivo, essa opera soltanto rispetto all’istituzione del ruolo dell’Autorità e non anche rispetto agli altri istituti sospesi e non ulteriormente prorogati dal provvedimento in esame.

 


Schema D.Lgs. n. 104

 


 


Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica italiana (artt. 77 e 87)

(omissis)

76.  L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato (99) al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (100).

 

(99)  Vedi art. 72, comma quarto.

(100)  Per la modifica del presente articolo vedi l'art. 18 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(omissis)

87.  Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere (131).

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (132).

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (133).

Promulga le leggi (134) ed emana i decreti aventi valore di legge (135) e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (136).

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (137).

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (138).

Presiede il Consiglio superiore della magistratura (139).

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (140) (141).

 

(131)  Vedi anche art. 74, comma primo.

(132)  Vedi art. 61, comma primo.

(133)  Vedi art. 71, comma primo.

(134)  Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

(135)  Vedi artt. 76 e 77.

(136)  Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

(137)  Vedi art. 80.

(138)  Vedi art. 78.

(139)  Vedi art. 104, comma secondo.

(140)  Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

(141)  Per la sostituzione del presente articolo vedi l'art. 26 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.


L. 25 giugno 1909, n. 422
Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 luglio 1909.

 

1.  Le Società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato e degli enti morali.

A questi consorzi può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione di tali opere, perché l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole società costituenti il consorzio secondo le norme vigenti e l'appalto di ogni opera non superi l'importo di cento (2) milioni.

In ogni caso di gara o di trattativa privata, l'ammissione di consorzi di cooperative all'appalto rimane subordinata al giudizio insindacabile dell'Amministrazione che decide sulle sufficienti garanzie d'idoneità, stabilità e solvibilità dei consorzi stessi.

Ai consorzi sono estese, per la formazione della cauzione, le stesse norme vigenti per le società cooperative di produzione e lavoro.

 

(2)  Importo così modificato dal D.Lgs.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1048, riportato nella nota all'art. 1, L. 12 maggio 1904, n. 178.

 

2.  Le società cooperative di produzione e lavoro che intendano riunirsi in consorzio agli effetti dell'articolo precedente, debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio (3), presentando, oltre la proposta di statuto di consorzio i loro statuti approvati e pubblicati nei modi di legge.

Nella proposta di statuto debbono essere determinati l'oggetto e la durata del consorzio, la sua sede, il suo patrimonio, i contributi delle singole società, i modi di versamento, la rappresentanza e gli organi d'amministrazione del consorzio, le norme relative alla responsabilità del consorzio, delle singole società, e degli amministratori fra loro e verso i terzi.

 

(3)  Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

3.  Il consorzio è costituito e il suo statuto approvato con decreto reale su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio (4), di concerto con quello dei lavori pubblici; il decreto dev'essere pubblicato assieme allo statuto, Gazzetta Ufficiale del Regno e nei Bollettini ufficiali delle prefetture, presso le quali sono iscritte le singole società costituenti il consorzio.

Contro il diniego del decreto di costituzione del consorzio e contro la negata approvazione in tutto o in parte dello statuto, è ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato (5).

Le norme del presente articolo sono osservate anche per le eventuali modificazioni dello statuto.

 

(4)  Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(5)  Vedi ora art. 27, n. 17, R.D, 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato.

4.  Il consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano.

 

 

5.  I consorzi di cooperative godono di piena autonomia e i loro atti non sono soggetti ad approvazione superiore.

Essi sono però sottoposti alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio (6), che l'esercita d'intesa, ove ne sia il caso, con quello dei lavori pubblici (7).

 

(6)  Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(7)  Vedi, ora, artt. 1 segg. D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

 

6.  Ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro agli effetti degli artt. 1, 2 e 3, è applicabile nei rapporti della tassa di bollo la esenzione prevista nell'art. 29, n. 9, della legge sul bollo (testo unico 4 luglio 1897, n. 414 (8), purché il capitale complessivo del consorzio non superi lire 200.000 (9) e ogni singola società non vi contribuisca con un concorso maggiore di lire 30.000 (10).

Gli atti dei consorzi di cui al precedente comma sono soggetti alla registrazione col diritto fisso di lire 1,20 (11).

Le esenzioni e riduzioni di tassa, concessa nel presente articolo, avranno effetto per un quinquennio dalla data di costituzione del consorzio anche quando le cooperative che compongono il consorzio, abbiano singolarmente perduto il diritto alla esenzione concessa dalle leggi in vigore, per la decorrenza del quinquennio.

 

(8)  Vedi ora art. 47 Tabella All. B, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sull'imposta di bollo.

(9)  L'art. 3, L. 15 febbraio 1949, n. 33, contenente modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie, ha elevato i due importi di cui al primo comma dell'art. 6 rispettivamente a L. 10.000.000 e a L. 500.000.

(10)  L'art. 3, L. 15 febbraio 1949, n. 33, contenente modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie, ha elevato i due importi di cui al primo comma dell'art. 6 rispettivamente a L. 10.000.000 e a L. 500.000.

(11)  Per l'aumento dell'importo a L. 2000, vedi ora R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, Tabella All. B, art. 35, che approva la legge del registro, modificato dall'art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707.

 

7.  Quando in favore di cooperative, banche popolari, casse di risparmio ed altri istituti di credito siano state fatte cessioni, regolarmente riconosciute dall'Amministrazione, sulle somme dovute all'Amministrazione stessa ad una cooperativa o consorzio di cooperativa di produzione e lavoro per un appalto di opere pubbliche, nessun sequestro o pignoramento è ammesso sul prezzo di appalto fino alla concorrenza dell'ammontare della cessione, né può produrre sospensioni nel corso dei pagamenti.

 

8.  Per pagamento di acconti negli appalti a cooperative o consorzi di cooperative di produzione e lavoro possono emettersi mandati di anticipazione fino alla somma di lire 50.000 ed a disposizione fino a lire 100.000.

 

9.  Le cessioni di credito, di cui all'art. 7 della presente legge, e i contratti di apertura di credito fatti con cooperative e con consorzi di cooperative da altri sodalizi cooperativi, casse di risparmio, banche popolari e qualsiasi altro istituto di credito, per fornire le somme occorrenti alla esecuzione dei lavori pubblici, sono sottoposti ad una tassa di registro in ragione di centesimi 12 per ogni 100 lire o frazioni di 100 lire, decimi compresi (12).

 

(12)  Per l'aumento della percentuale a centesimi 15, vedi ora l'art. 36 Tabella all. B, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge del registro.

 

10.  Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 32 della legge 7 luglio 1907, n. 429, dell'art. 5 della legge 19 luglio 1907, n. 549, e dell'art. 59 del testo unico delle leggi a favore della Sardegna approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844.

È altresì abrogato l'art. 23 della legge 9 luglio 1908, n. 445, in quanto estende alle opere pubbliche di Basilicata le citate disposizioni della legge 9 luglio 1907, n. 549.


D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577
Provvedimenti per la cooperazione

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con L. 2 aprile 1951, n. 302.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 28 aprile 1998, n. 90;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 maggio 1998, n. 73/98; Circ. 13 gennaio 1999, n. 4/99;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 16 giugno 2004, n. 87/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 27 maggio 1996, n. 141/D; Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E.

 

Capo I

Vigilanza e ispezioni

1. Vigilanza.

[La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali dispongano diversamente.

Le cooperative comprese nell'elencazione dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, nonché quelle di assicurazione disciplinate dal regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 (3), non sono soggette alle norme di vigilanza stabilite dal presente decreto.

Il Ministero dell'industria e commercio e la Banca d'Italia trasmetteranno però annualmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un elenco aggiornato delle dette cooperative con tutte le indicazioni necessarie per la loro iscrizione nello schedario generale della cooperazione di cui all'art. 15 del presente decreto] (4).

 

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(3)  Recante disposizioni sull'esercizio delle assicurazioni private.

(4)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

 

2. Ispezioni.

[La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esse sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 18.

Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.

Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre Amministrazioni dello Stato competenti per materia (5)] (6).

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(5)  Per le norme sulle ispezioni, vedi il D.M. 7 dicembre 1967.

(6)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

 

3. Esecuzione delle ispezioni.

[Le ispezioni ordinarie sono eseguite di regola dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di revisori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 ovvero di esperti da esse designati previa intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero.

Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesime dovrà essere riferito nella riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative (7).

Spetta agli stessi funzionari eseguire altresì le ispezioni ordinarie a quelle cooperative che non aderiscono ad alcuna delle predette associazioni nazionali] (8).

 

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(7)  Gli attuali secondo e terzo comma hanno così sostituito l'originario secondo comma per effetto dell'art. 1, L. 8 maggio 1949, n. 285.

(8)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

 

 

4. Competenza delle associazioni nazionali.

[Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati.

Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale] (9).

 

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(9)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

 

5. Riconoscimento delle associazioni nazionali.

[Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del codice civile.

Per ottenere il riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente.

Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresì la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneità delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate] (10).

 

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(10)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

 

6. Vigilanza sulle associazioni.

[Le associazioni nazionali come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto si attiene alla osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro azione a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri competenti per materia.

Se una associazione nazionale non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentita la Commissione centrale per le cooperative o in caso di urgenza il suo Comitato] (11).

 

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(11)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

 

7. Norme e contributi per le ispezioni ordinarie.

[Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati le associazioni nazionali sono tenute ad osservare le norme che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

... (12)] (13).

 

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(12)  Il secondo comma dell'art. 7 e l'art. 8 sono stati sostituiti dall'art. 2, L. 8 maggio 1949, n. 285, modificato dall'art. 2, L. 2 aprile 1951, n. 302, che così ha disposto:

«Le società cooperative dovranno pagare, in relazione al numero dei soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le cooperative che sono aderenti ad associazioni nazionali verseranno tali contributi alla rispettiva associazione. Le altre verseranno il contributo stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale». Successivamente, peraltro, l'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 15, L. 17 febbraio 1971, n. 127

. Vedi il D.M. 9 aprile 1969, il D.M. 18 febbraio 1971 e il D.M. 8 ottobre 1973. Vedi, anche, il D.M. 30 dicembre 1976, il D.M. 20 febbraio 1979.

(13)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

 

8. Contributi e spese per le ispezioni.

Le società cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalità relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.

Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporrà l'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.

Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero de lavoro e della previdenza sociale (14).

 

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(14)  Il secondo comma dell'art. 7 e l'art. 8 sono stati sostituiti dall'art. 2, L. 8 maggio 1949, n. 285, modificato dall'art. 2, L. 2 aprile 1951, n. 302, che così ha disposto:

«Le società cooperative dovranno pagare, in relazione al numero dei soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le cooperative che sono aderenti ad associazioni nazionali verseranno tali contributi alla rispettiva associazione. Le altre verseranno il contributo stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale». Successivamente, peraltro, l'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 15, L. 17 febbraio 1971, n. 127

. Vedi il D.M. 9 aprile 1969, il D.M. 18 febbraio 1971 e il D.M. 8 ottobre 1973. Vedi, anche, il D.M. 30 dicembre 1976, il D.M. 20 febbraio 1979.

 

9. Oggetto delle ispezioni ordinarie.

[Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare principalmente:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura di cui fruisce l'ente;

c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.

L'ispettore è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli amministratori e agli impiegati per il retto ed efficace funzionamento dell'ente e soccorrerli della propria assistenza] (15).

 

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(15)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

 

10. Poteri degli ispettori.

Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale è redatto in tre originali datati e sottoscritti oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente ispezionato può presentare ulteriori osservazioni.

L'ispettore è tenuto al segreto d'ufficio.

Uno degli originali rimane presso l'ente gli altri due vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria e di ispezione straordinaria.

Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data del verbale.

Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'industria e commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.

Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale (16).

 

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(16)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 8 novembre 1991, n. 381.

 

11. Effetti delle ispezioni.

In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.

Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale (17), può, nei casi più gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto-legge 11 dicembre 1930 numero 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonché agli artt. 2543, 2544, 2545 codice civile.

I provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.

Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale (18).

 

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(17)  Così modificato dall'art. 4, L. 8 maggio 1949, n. 285.

(18)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 8 novembre 1991, n. 381.

 

12. Annotazioni dei risultati delle ispezioni.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura che i provvedimenti adottati in seguito all'ispezione siano annotati nel registro prefettizio e nello schedario generale.

Capo II

Registri prefettizi e schedario generale

13. Riordinamento del registro prefettizio.

[Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

b) [i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, numero 422 e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonché dalle disposizioni di cui agli artt. 15 e 27 del presente decreto] (19).

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè.

Sezione cooperazione di consumo;

Sezione cooperazione di produzione e lavoro;

Sezione cooperazione agricola;

Sezione cooperazione edilizia;

Sezione cooperazione di trasporto;

Sezione cooperazione della pesca;

Sezione cooperazione mista;

Sezione cooperazione sociale (20);

Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile (21).

Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta (22) (23)] (24).

 

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(19)  Lettera soppressa dall'art. 6, L. 17 febbraio 1971, n. 127.

(20)  Aggiunta dall'art. 6, L. 8 novembre 1991, n. 381.

(21)  Aggiunta dall'art. 18, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

(22)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 8 novembre 1991, n. 381.

(23)  La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 431 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 della Costituzione.

(24)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 dello stesso decreto.

 

14. Procedura per l'iscrizione.

[Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti, ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile;

2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.

Il Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio (25)] (26).

 

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(25)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 2 aprile 1951, n. 302.

(26)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 dello stesso decreto.

 

15. Istituzione dello schedario generale della cooperazione.

[Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.

In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;

b) i consorzi di cooperative ammissibili a pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.

Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta (27)] (28).

 

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(27)  Articolo così sostituito dal secondo comma dell'art. 6, L. 17 febbraio 1971, n. 127.

(28)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 dello stesso decreto.

 

 

 

16. Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione.

[La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi (29)] (30).

 

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(29)  Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 17 febbraio 1971, n. 127.

(30)  Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 dello stesso decreto.

 

Capo III

Commissioni

17. Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza.

Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza si applicano le disposizioni contenute nel titolo terzo, cap. I del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modifiche, oltre le seguenti:

a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della Provincia. All'uopo il Prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso può essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo art. 18 (31);

 

b) le funzioni ispettive di cui all'art. 30, lettera b) del regolamento stesso sono svolte sull'ordinamento e il funzionamento degli enti iscritti onde accertare la sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalle leggi e dai regolamenti (32).

 

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(31)  Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 2 aprile 1951, n. 302.

(32)  Vedi l'art. 16, L. 17 febbraio 1971, n. 127.

 

18. Istituzione della Commissione centrale per le cooperative.

È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:

1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sua vece un funzionario della stessa direzione generale di grado non inferiore al 6°;

2) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale nonché del Sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna associazione;

4) un esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attività nel campo della cooperazione.

I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

La commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze (33).

La segreteria della Commissione (34) è costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro (35).

 

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(33)  Comma così sostituito dall'art. 17, L. 17 febbraio 1971, n. 127, il quale, erroneamente, indica come comma da sostituire il quarto, mentre risulta evidente che il comma da sostituire è il quinto.

(34)  La Commissione centrale per le cooperative era, in precedenza, regolata dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e dal R.D. 29 ottobre 1922, n. 1548.

(35)  Così sostituito dall'art. 3, L. 8 maggio 1949, n. 285.

 

19. Comitato.

La commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto:

1) dal presidente e dal vice-presidente della commissione;

2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'articolo 18;

3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.

I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione.

Spetta al comitato:

a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto;

 

b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione;

c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'articolo 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame.

Il comitato può anche, nei casi nei quali è investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri.

Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri (36).

 

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(36)  Articolo modificato prima dall'art. 5, L. 8 maggio 1949, n. 285, poi dall'articolo unico, L. 30 gennaio 1963, n. 48 ed infine così sostituito dall'art. 18, L. 17 febbraio 1971, n. 127.

 

20. Compiti della Commissione.

La Commissione centrale esprime parere:

a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la cooperazione;

b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla L. 25 giugno 1909, n. 422, nonché dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale nazionale di cui all'art. 15 del presente decreto;

c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali, di cui all'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (37).

La Commissione centrale esprime inoltre il proprio parere sulla devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale qualora essa non sia espressamente regolata dalle norme dello statuto, nonché sulla destinazione del patrimonio che residuerà dalla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione.

La Commissione centrale ha anche il compito di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nell'esercizio di tali funzioni essa è integrata con un docente universitario ed un consigliere di Stato particolarmente esperti in materia, nonché con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quinto.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri.

 

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(37)  Lettera aggiunta dall'art. 6, L. 8 maggio 1949, n. 285.

 

21. Spese per il funzionamento delle Commissioni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai membri e ai segretari delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.

 

Capo IV

 

Disposizioni generali e varie

22. Numero minimo dei soci delle cooperative.

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50 (38).

[Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9] (39).

Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi (40).

Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso (41).

 

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(38)  Comma così modificato prima dall'art. 14, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e poi dall'art. 25, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(39)  Comma abrogato dall'art. 25, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(40)  Comma così sostituito dall'art. 25, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(41)  Così sostituito prima dall'art. 1, L. 2 aprile 1951, n. 302 e poi dall'art. 1, L. 17 febbraio 1971, n. 127. Vedi, anche, la L. 17 luglio 1975, n. 400.

 

23. Requisiti dei soci delle cooperative.

I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.

Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente (42).

Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 (43), non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.

I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra (44).

 

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(42)  Comma così sostituito dall'art. 14, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

(43)  Recante norme sull'assegnazione dei terreni ai soci di cooperative di contadini.

(44)  Così sostituito dall'art. 2, L. 17 febbraio 1971, n. 127. Il secondo periodo del comma 6 è stato, inoltre, così sostituito dall'art. 14, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

 

24. Limiti azionari per i soci delle cooperative.

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto (45).

 

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(45)  Con tale norma, da ultimo così sostituita dall'art. 3, L. 17 febbraio 1971, n. 127, restano superate le disposizioni del R.D.L. 10 febbraio 1927, n. 196 e della L. 19 febbraio 1940, n. 1913, che fissavano i limiti delle quote sociali e delle azioni per le società cooperative. Per la fissazione di nuovi limiti, vedi l'art. 17, L. 19 marzo 1983, n. 72, riportata alla voce Imposte e tasse in genere, nonché l'art. 3, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

 

25. Termine per l'adeguamento alle nuove norme ed eccezioni derivanti da leggi speciali.

Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il 31 dicembre 1949, sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.

Le deliberazioni delle assemblee relative all'adeguamento delle società alle disposizioni del comma precedente possono esser prese con la procedura stabilita per le assemblee ordinarie, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

Le disposizioni dei predetti articoli non si applicano nei casi di cui leggi speciali dispongano diversamente (46).

 

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(46)  Così sostituito dall'art. 7, L. 8 maggio 1949, n. 285. Il termine del 31 dicembre 1949 è stato prorogato dalla L. 13 marzo 1950, n. 114, che così dispone:

«Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall'art. 7 della L. 8 maggio 1949, n. 285, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.

Art. 2. L'iscrizione nel registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno l'obbligo, a termini del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, entro tre mesi dalla loro costituzione, e dalle cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non oltre il 30 giugno 1950.

Art. 3. Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi.

Art. 4. Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'art. 1, nonché alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del Codice civile, possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.

Art. 5. La presente legge entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Una ulteriore proroga del termine anzidetto si è avuta con la L. 10 agosto 1950, n. 695, che dispone:

«Art. 1. Il termine del 30 giugno 1950 stabilito dagli artt. 1 e 2, L. 13 marzo 1950, n. 114, recante provvedimenti per la cooperazione, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951.

Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

 

26. Requisiti mutualistici.

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico (47).

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative (48) (49).

 

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(47)  La lett. c) del primo comma ed il secondo comma sono stati così sostituiti dall'art. 1, L. 2 aprile 1951, n. 302.

(48)  La lett. c) del primo comma ed il secondo comma sono stati così sostituiti dall'art. 1, L. 2 aprile 1951, n. 302.

(49)  Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

27. Consorzi di società cooperative.

Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre (50);

b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, né superiore a lire 1.000.000 ciascuna.

I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà (51).

 

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(50)  Lettera così sostituita dall'art. 14, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

(51)  L'art. 5, L. 17 febbraio 1971, n. 127, ha così sostituito l'originario art. 27 ed ha aggiunto gli artt. 27-bis, ter e quater.

 

27-bis. Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti.

I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.

Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente (52).

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(52)  L'art. 5, L. 17 febbraio 1971, n. 127, ha così sostituito l'originario art. 27 ed ha aggiunto gli artt. 27-bis, ter e quater.

 

27-ter. Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi.

I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-quater dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26 (53).

 

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(53)  L'art. 5, L. 17 febbraio 1971, n. 127, ha così sostituito l'originario art. 27 ed ha aggiunto gli artt. 27-bis, ter e quater.

 

27-quater. Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi.

I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto (54).

 

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(54)  L'art. 5, L. 17 febbraio 1971, n. 127, ha così sostituito l'originario art. 27 ed ha aggiunto gli artt. 27-bis, ter e quater.

 

27-quinquies.  Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata (55).

 

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(55)  Aggiunto dall'art. 18, L. 19 marzo 1983, n. 72.

 

28. Statistiche.

Ogni due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicherà l'elenco delle cooperative ed altri enti contemplati dal presente decreto insieme alle principali notizie statistiche o descrittive relative agli enti stessi.

 

29. Esenzioni fiscali.

Gli atti e i documenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da imposta di registro e da tassa di bollo.

 

29-bis. Diffusione dei principi cooperativi.

Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:

a) lo sviluppo della cooperazione;

b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori;

 

c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.

Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi (56).

 

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(56)  Articolo aggiunto dall'art. 19, L. 17 febbraio 1971, n. 127.

 


L. 17 maggio 1999 n. 144
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.  (art. 7)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O. 

(omissis)

7. Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto.

1. È istituita, nell'àmbito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata «Unità».

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'àmbito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'àmbito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-quater della citata legge n. 109 del 1994 .

5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità (18).

7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti (19) (20).

 

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(18)  Le modalità organizzative dell'Unità tecnica sono state stabilite con Del.CIPE 9 giugno 1999, n. 80/99 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n. 240) modificata dalla Del.CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001 (Gazz. Uff. 13 luglio 2001, n. 161).

(19)  La relazione annuale sull'attività dell'Unità tecnica finanza di progetto è stata approvata, per il periodo luglio 2000-giugno 2001, con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 103/2001 (Gazz. Uff. 25 gennaio 2002, n. 21) e, per l'anno 2002, nella seduta del Cipe in data 14 marzo 2003 (comunicato in Gazz. Uff. 10 maggio 2003, n. 107).

(20)  Per il regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto di cui al presente articolo vedi il D.M. 23 maggio 2003, n. 162. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e l'art. 1, D.P.C.M. 31 gennaio 2007.


 

D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni. (art. 88)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O. 

(omissis)

Sezione quarta: Lavori in economia

 

88.  Tipologie di lavori eseguibili in economia.

1. [I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'àmbito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori] (45).

2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti (46).

 

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(45) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.

(46)  All'individuazione delle tipologie di lavori che possono essere eseguiti in economia si è provveduto:

- con D.M. 6 marzo 2002 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 21 maggio 2002, n. 117).

 


D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34
Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (artt. 10, 12 e 14)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 2000, n. 49, S.O. 

 

Articolo 10.  Concessione e revoca della autorizzazione.

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente regolamento è subordinato alla autorizzazione dell'autorità.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;

c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici;

e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA;

f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione;

g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L'autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

5. L'autorizzazione è revocata dall'autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni della legge, del presente regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera f).

6. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione è iniziato d'ufficio, quando l'autorità viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l'Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca.

7. ... (13).

8. In via istruttoria l'autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per la pronuncia da parte dell'autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria ed alla presentazione delle controdeduzioni.

9. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell'eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall'autorità.

10. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.

 

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(13)  Il comma 7 non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(omissis)

12.  Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe.

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;

c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal regolamento;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato.

2. Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato E (14).

4. Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo (15).

5. Le SOA trasmettono all'autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.

 

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(14)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93 (Gazz. Uff. 13 aprile 2004, n. 86).

(15)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93 (Gazz. Uff. 13 aprile 2004, n. 86).

(omissis)

14.  Vigilanza dell'autorità.

1. L'autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera i), della legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'autorità stessa;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo III;

d) applichino le tariffe di cui all'allegato E.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'autorità ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull'istanza di verifica l'autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dall'articolo 16, comma 2, del presente regolamento.

3. L'autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità (16).

 

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(16) Vedi, anche, la Det. 15 novembre 2006, n. 6.


D.L. 25 settembre 2002 n. 210
Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. (art. 2)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 2002, n. 225 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 266 (Gazz. Uff. 23 novembre 2002, n. 275), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

(omissis)

Articolo 2.  Norme in materia di appalti pubblici (7).

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento (8).

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa (9).

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (10).

3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» (11) (12).

 

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(7)  Rubrica così modificata dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

(8)  Comma così modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

(9)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

(10)  Comma così modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266. Vedi, anche, il comma 553 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(11)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

(12)  L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con Comunicato 12 novembre 2002 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2002, n. 282), ha reso noto che le stazioni appaltanti provvederanno alla comunicazione all'Autorità stessa dei casi di revoca degli affidamenti dovuta alla mancanza di certificazioni attestanti la regolarità contributiva di cui al presente articolo, entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento di revoca.


 

D.M. 14 marzo 2003
Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere.

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2004, n. 54.

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;

Vista la Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 con la quale è stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Considerato che l'art. 15, comma 5, del citato decreto legislativo, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

Ritenuto di individuare procedure di monitoraggio idonee ad assicurare il governo dei dati e delle informazioni in possesso dei diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle opere di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, in modo da garantirne una visione unitaria e strategica (2);

 

Decreta:

 

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(2)  Capoverso così corretto con Comunicato 8 aprile 2004 (Gazz. Uff. 8 aprile 2004, n. 83).

 

1.  Attività oggetto di monitoraggio.

1. Ai fini della attuazione delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti:

a) alle aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, come indicate negli elaborati progettuali;

b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;

c) alle procedure di affidamento delle opere al concessionario e/o al contraente generale e ai successivi affidamenti e subaffidamenti ad imprese terze;

d) agli assetti societari relativi al concessionario e al contraente generale nonché ai terzi a qualunque titolo affidatari e subaffidatari, e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione dell'opera;

e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi dei Gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3;

f) ogni altro dato o informazione ritenuto rilevante dal Comitato di cui all'art. 3.

 

2.  Rete di monitoraggio.

1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono, nel loro insieme, la rete di monitoraggio relativa alle opere di cui al presente decreto; essi informano la propria attività al principio di collaborazione reciproca, provvedendo, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, allo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti indicate nell'art. 1:

a) Ministero dell'interno;

b) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) Ministero dell'economia e delle finanze;

d) Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

e) Direzione nazionale antimafia, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura penale;

f) Forze di polizia;

g) regioni, province e comuni;

h) soggetto aggiudicatore se diverso da quelli indicati alle lettere b) e g);

i) concessionario e/o contraente generale;

l) uffici territoriali del Governo;

m) provveditorati alle opere pubbliche.

 

3.  Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

1. È costituito presso il Ministero dell'interno un Comitato di coordinamento di cui fanno parte:

tre componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno, di cui uno individuato nell'àmbito della Direzione investigativa antimafia ed uno con funzioni di coordinatore del Comitato;

tre componenti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuati nell'àmbito del servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere;

tre componenti del Ministero dell'economia e delle finanze, individuati nell'àmbito del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, di cui uno facente parte della Segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

due componenti in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia;

due componenti in rappresentanza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3).

2. Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro dell'interno sulla base delle designazioni effettuate (4).

3. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a intervenire i prefetti delle province interessate alla realizzazione delle opere, i provveditori alle opere pubbliche, nonché rappresentanti delle regioni e degli enti locali, anche ai fini dell'acquisizione di informazioni di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). Il Comitato può altresì procedere all'audizione del concessionario e del contraente generale.

 

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(3)  Comma così sostituito dal D.M. 8 giugno 2004 (Gazz. Uff. 1° ottobre 2004, n. 231).

(4)  I componenti del Comitato sono stati nominati con D.M. 24 giugno 2004 (Gazz. Uff. 1° ottobre 2004, n. 231).

 

4.  Attività del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere.

1. Il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere svolge funzioni di impulso e di indirizzo dell'attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la rete di monitoraggio di cui all'art. 2. A tali fini:

a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1;

b) provvede al supporto dell'attività dei prefetti sul territorio, anche ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, ovvero esercitabili attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 5, comma 3 (5);

c) procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate.

2. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento nel rispetto dei princìpi di efficienza e speditezza e delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza.

3. Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente, nonché ogni qualvolta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta per le finalità di cui al comma 1, lettera c). In tal caso, con la richiesta è inviata una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali è richiesta la convocazione del Comitato.

4. Il Comitato riferisce semestralmente ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

 

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(5)  Lettera così corretta con Comunicato 8 aprile 2004 (Gazz. Uff. 8 aprile 2004, n. 83).

 

5.  Attività della Direzione investigativa antimafia dei Gruppi Interforze presso gli uffici territoriali del Governo e del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere.

1. Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero dell'interno sono, a livello centrale, attribuite alla Direzione investigativa antimafia la quale vi provvede operando in raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale.

2. Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero delle infrastrutture sono, a livello centrale, attribuite al Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere che agisce in raccordo con i provveditorati alle opere pubbliche.

3. A livello provinciale sono costituiti, presso gli uffici territoriali del Governo interessati territorialmente, Gruppi Interforze coordinati da un funzionario dello stesso Ufficio e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche, da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, nonché da un funzionario delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia.

I predetti Gruppi operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia, la quale nel caso di opere che interessano il territorio di più province assicura il raccordo dell'attività dei Gruppi istituiti presso gli uffici territoriali del Governo, nonché con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia la Direzione investigativa antimafia predispone apposito sistema informatico per l'acquisizione e la gestione dei dati, interconnettendosi con gli uffici territoriali del Governo e con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

5. Le attività di monitoraggio dei Gruppi Interforze si avvalgono anche degli esiti degli accessi ispettivi sui cantieri per la verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, nonché delle misure relative alla sicurezza fisica dei lavoratori.

6. Per gli aspetti relativi alle verifiche di efficienza e sicurezza nell'esecuzione dei lavori, nonché per quelli di tutela ambientale, il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere procede, d'intesa con le amministrazioni competenti, a realizzare uno specifico sistema di interconnessione informatica dei dati, i quali verranno messi a disposizione del Comitato di cui all'art. 3.

 

6.  Disposizioni finali.

1. Il supporto tecnico-amministrativo all'attività del Comitato di cui all'art. 3 è assicurato nell'àmbito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Ministro dell'interno è definito il contingente di personale destinato all'esercizio dei compiti di cui al comma 1.

3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del presente decreto, anche per ciò che concerne il funzionamento della struttura di supporto, sono posti a carico dei fondi di cui all'art. 1, comma 7, lettera f) del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, con le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 15, comma 5 del citato decreto legislativo.

 


L. 18 aprile 2005, n. 62
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (art.25)

 

_______________

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

 (omissis)

25.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei princìpi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;

c) conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 (12).

4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni (13).

______________

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(13) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

(omissis)


D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
C
odice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (stralcio)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

(omissis)

Art. 3. Definizioni.

(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, L. n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 402/1998; art. 24, L. n. 62/2004)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.

2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.

3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.

6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.

7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.

8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all’allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.

12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30.

13. L’«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

15. L’«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.

19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica.

22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

23. L’«offerente» è l’operatore economico che ha presentato un'offerta.

24. Il «candidato» è l’operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

26. L’«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell’allegato III, al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.

28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;

c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti.

30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell’applicazione della parte III, figurano nell’allegato VI.

31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice.

32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.

33. L’espressione «stazione appaltante» (…) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 32.

34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione (3).

36. Le «procedure di affidamento» e l’«affidamento» comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.

39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

43. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

44. L’«Autorità» è l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6.

45. L’«Osservatorio» è l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7.

46. L’«Accordo» è l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round.

47. Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all’articolo 5.

48. La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea.

49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

51. Ai fini dell’articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:

a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) «punto terminale della rete» è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l’offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

 

_____________

(3) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 (omissis)

Art. 9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:

a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un’offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell’esecuzione del contratto;

b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.

2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano l’uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione (11).

3. L’istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.

4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sempre nel rispetto del comma 2.

5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.

6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l’ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo del servizio.

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(11) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(omissis)

Art.26. Contratti di sponsorizzazione.

(art. 2, co. 6, L. n. 109/1994; art. 43, L. n. 449/1997; art. 119, D.Lgs. n. 267/2000; art. 2, D.Lgs. n. 30/2004)

1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto (14).

2. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

 

_____________

14) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(omissis)

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19. co. 3, L. n. 109/1994)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

(omissis)

Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici.

(artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, L. n. 109/1994)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

4. Il regolamento definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio (17);

d) i requisiti di ordine generale in conformità all’articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonchè dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;

f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (18);

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell’autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

5. E’ vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38.

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell’attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

_______________

(17) Lettera così modificata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(18) Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

(omissis)

Art. 49. Avvalimento.

(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; art. 54, direttiva 2004/17)

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38;

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11.

4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.

8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell’appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l’avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all’aggiudicatario.

10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (19).

11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio.

 

_____________________

(19) Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 (omissis)

Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, L. n. 109/1994; art. 83, D.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, L. n. 2248/1865, all. F)

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all’articolo 3.

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo.

Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l’oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d’asta (20).

4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.

5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l’esecuzione può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all’articolo 128 per i lavori, o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l’immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato di collaudo.

8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:

a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l’esecuzione del contratto;

b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.

9. Nell’ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma 8.

10. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell’immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del bene.

11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.

12. L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.

 

___________

(20) Per l'abrogazione implicita dell'ultimo periodo del presente comma vedi la Det. 29 marzo 2007, n. 4/2007.

 

(omissis)

Art. 56. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.

(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, L. n. 109/1994; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se L. n.tura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l’offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.

3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

 

57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n. 109/1994; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

 

Art. 58. Dialogo competitivo.

(art. 29, direttiva 2004/18)

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato <<particolarmente complesso>> quando la stazione appaltante:

- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o

- non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all’articolo 64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all’articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.

7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.

10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.

11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all’articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10.

14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all’articolo 83.

16. L’offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma 11.

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

 

Art. 59. Accordi quadro.

(art. 32, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate, da individuarsi nel regolamento.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.

4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

7. Per il caso di cui al comma 6, l’aggiudicazione dell’accordo quadro contiene l’ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto.

8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

(omissis)

Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.

(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, D.Lgs. n. 157/1995; art. 11, D.Lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1, lettere a) e b).

3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.

5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (23) (24).

8. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.

13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell’informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo (25).

__________________

(23) Periodo aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(24) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(25) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

(omissis)

Art. 77. Regole applicabili alle comunicazioni.

(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, D.Lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, D.Lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, D.P.R. n. 554/1999)

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l’ufficio indicato nel bando o nell’invito.

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (27).

6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell’allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell’operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

 

___________

(27) Comma così modificato dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

(omissis)

Art. 89. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi.

(art. 6, commi 5 - 8, L. n. 537/1993; art. 13, D.P.R. n. 573/1994)

1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l’offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all’articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza (33).

3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g).

4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.

 

________________

(33) Comma così modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 (omissis)

Art. 91. Procedure di affidamento.

(art. 17, L. n. 109/1994)

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all’articolo 90 di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell’Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

(omissis)

Art. 110. Concorsi sotto soglia.

1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.

(omissis)

Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.

(art. 29, L. n. 109/1994; artt. 79, 80, 81, D.P.R. n. 554/1999)

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo (39) (40).

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e all’articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate al singolo intervento edilizio assentito, per le quali continua ad applicarsi l’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.

____________

(39) Comma così modificato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(40) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(omissis)

Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia.

(D.P.R. n. 573/1994)

1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo (41).

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;

e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.

7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.

_____________

(41) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(omissis)

Art. 164. Progettazione.

(art. 2-bis, D.Lgs. n. 190/2002, introdotto dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell’allegato XXI. [Le predette norme sono vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari] (65).

2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle regioni interessate, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato (66).

3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonché le società collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.

4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione la nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante (67).

5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attività di progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.

6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.

7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e relativo allegato tecnico di cui all’allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.

 

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(65) Periodo soppresso dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(66) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(67) Comma così modificato dalla lettera p), del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

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Art. 165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione.

(art. 3, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall’approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1 (68).

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell’intero costo dell’opera e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'àmbito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell’approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l’eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.

4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all’articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni (69).

5. Il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l’eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali (70);

b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale (71).

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'àmbito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l’installazione dei cantieri e l’individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l’autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale (72).

10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI (73).

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(68) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(69) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(70) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(71) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(72) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(73) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 (omissis)

Art. 177. Procedure di aggiudicazione.

(art. 10, e art. 20-octies, co. 4, D.Lgs. n. 190/2002)

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.

2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all’oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:

al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;

c) il tempo di esecuzione;

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 174, comma 2;

f) [la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 176, comma 7. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo 37, comma 11, aventi singolarmente entità superiore al tre per cento del predetto importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualità, che il Contraente generale intende affidare a terzi] (5);

g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire;

h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.

7. Per l'affidamento di servizi si applica l’articolo 164.

 

(5) Lettera abrogata dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Art. 184. Contenuto della valutazione di impatto ambientale.

(art. 19, D.Lgs. n. 190/2002)

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria (84).

3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.

 

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(84) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 (omissis)

Art. 189. Requisiti di ordine speciale.

(art. 20-quinquies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;

b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.

3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all’allegato XXII (85).

4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato:

a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;

b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della Classifica.

5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

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(85) Comma così modificato dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(omissis)

Art. 194. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale.

(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 D.L. n. 35/2005, convertito con L. n. 80/2005)

1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.

2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.

3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 è effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004 (90).

4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di finanza di progetto possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere e i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese (91).

6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati (92).

8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle infrastrutture (93).

9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di riclassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.

11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.

_______________

 

(90) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(91) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(92) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(93) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

(omissis)

Art. 207. Enti aggiudicatori.

(artt. 2 e 8 direttiva n. 2004/17; artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 158/1995)

1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;

b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente (100).

2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l’effetto di riservare a uno o più soggetti l’esercizio di una attività di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale attività.

______________

(100) Lettera così modificata dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(omissis)

Art. 222. Accordi quadro nei settori speciali.

(art. 14, direttiva 2004/17; art. 16, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.

2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi dell’articolo 221, comma 1, lett. i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformità alla presente parte (102).

3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

__________

(102) Comma così modificato dalla lettera s) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

(omissis)

Art. 252. Norme di coordinamento e di copertura finanziaria.

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell’articolo 95, comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto è emanato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, il Ministro delle infrastrutture, e il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici (107).

4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall’articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

5. Le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice (108).

7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all’articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all’allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della giustizia (109).

8. Tutte le attività e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalità informatica rispettano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (110).

 

____________

(107) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(108) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(109) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(110) Comma così modficato dalla lettera t) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

 

Art. 253. Norme transitorie.

1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (111).

1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007 (112):

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonchè comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) [articolo 49, comma 10] (113);

c) articolo 58;

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari (114).

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007 (115).

2. Il regolamento di cui all’articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.

3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando.

4. In relazione all’articolo 8:

a) fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 554 del 1999;

5. Il termine di scadenza dei membri dell’Autorità già nominati al momento dell’entrata in vigore del presente codice è prorogato di un anno.

6. In relazione all’articolo 10, fino all’entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.

7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003, recante <<acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza>>. Il regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, disporrà l’abrogazione del D.P.C.M. 30 luglio 2003 e dell’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell’articolo 32, comma 1, lettera g) e dell’articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l’obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

9. Al fine dell’applicazione dell’articolo 37, fino all’entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

10. In relazione all’articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l’Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (116).

11. Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalità (117).

12. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione.

13. In relazione all’articolo 83, comma 5, fino all’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante <<affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa>>, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

14. In relazione all’articolo 85, comma 13, fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

15. In relazione all’articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali (118).

16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

17. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

18. In relazione all’articolo 95, comma 1, fino all’emanazione del regolamento si applica l’articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L’articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.

19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell’articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.

20. In relazione all’articolo 112, comma 5, sino all’entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato articolo 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l’Autorità, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall’entrata in vigore del predetto decreto (119) (120).

22. In relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:

a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;

b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.

23. In relazione all’articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

24. In relazione all’articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell’articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

25. In relazione all’articolo 146 e all’articolo 149 per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.

26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.

27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):

a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:

a.1) articolo 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;

a.2) titolo III, capo II - La progettazione;

a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;

b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;

c) le disposizioni dell’articolo 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002;

d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 176;

e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’articolo 185;

f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione (121) (122);

g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;

h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti;

i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell’allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;

l) la disposizione di cui all’articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;

m) in relazione all’articolo 180, comma 1, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;

n) in relazione all’articolo 188, fino all’entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell’articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

o) in relazione all’articolo 189, comma 1, lettera b), fino all’entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

p) ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.

28. Il regolamento di cui all’articolo 196 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. È tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.

30. In relazione all’articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell’ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

31. In relazione all’articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all’articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

32. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.

33. Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbitrato di cui all’articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall’articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall’articolo 252, comma 6.

34. In relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:

a) dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi dalla normativa previgente di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;

c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell’entrata in vigore del presente codice;

d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E’ salvo il disposto dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell’articolo 1, comma 2 - quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 15.

35. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 4, lettera h) dell’allegato XXI, fino all’entrata in vigore del regolamento si applica l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.

 

________________

 

(111) Comma così sostituito dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(112) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(113) Lettera soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(114) Comma aggiunto dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(115) Comma aggiunto dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(116) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6

(117) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 dicembre 2006.

(118) Comma così modificato dalla lettera u) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(119) Comma così modificato dalla lettera v) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(120) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(121) Lettera così modificata dalla lettera z) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(122) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 (omissis)

256. Disposizioni abrogate.

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:

gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 8 agosto 1977, n. 584;

l’articolo 5, commi 4 e 5, e l’articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

l’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l’articolo 4;

gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

l’articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

l’articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

l’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

l’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l’articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;

l’articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;

il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

l’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;

l’articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

la legge 18 novembre 1998, n. 415;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;

il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;

gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

l’articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

la legge 7 novembre 2000, n. 327;

l’articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l’articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;

gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

l’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;

l’articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;

l’articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;

l’articolo 14 vicies-ter, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole <<i criteri per l’aggiudicazione delle gare secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa e>>;

il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 190 del 2002;

il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante <<Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore>>;

l’articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (10).

2. In relazione all’articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all’articolo 245.

4. Il regolamento di cui all’articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

- gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;

- il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante <<affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa>>.

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.

______________

(10) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6...

(omissis)

Allegato XXI

Allegato tecnico di cui all’articolo 164

(omissis)

Art. 28 Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione.

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 143, comma 11, del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono:

a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

l'unità tecnica di cui alla lettera a);

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per la qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

3. Per sistema di gestione per la qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente allegato le strutture tecniche dell'ammisistrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.

4. Ferme restando le competenze del Ministero per le attività produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione per la qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).


D.L. 12 maggio 2006 n. 173
Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa. (art. 1-octies)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2006, n. 110. 

(omissis)

1-octies. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;

b) all'articolo 253, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;

c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonchè comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) articolo 49, comma 10;

c) articolo 58;

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007»;

d) all'articolo 257, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007».

2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007 (11).

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(11) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228.


D.L. 4 luglio 2006 n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (art. 36-bis)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153. 

(omissis)

Articolo 36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonchè al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonchè le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa».

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni (176).

 

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(176)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


D.L. 3 ottobre 2006 n. 262
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (art. 2 comma 85, lett. F)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230. 

(omissis)

Articolo 2.

(omissis)

Comma 85. All’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

(omissis)

f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell’Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell’Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

(omissis)

 


L. 27 dicembre 2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1, comma 909)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 

(omissis)

Articolo 1

(omissis)

Comma 909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione»;

b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) è abrogata;

c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: «In relazione a servizi e forniture,» sono soppresse;

d) all'articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa».

 


D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6
Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 25.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 giugno 2006;

Acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 luglio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

1. Termini di efficacia.

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1-bis 1-ter, le parole: «1° febbraio 2007», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2007»;

b) nel comma 1-bis, la lettera b) è soppressa.

2. All'articolo 257, comma-2-bis, le parole: «1° febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: 1° agosto 2007».

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007.

 

 

2. Disposizioni correttive.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: «genio militare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa»;

b) all'articolo 10, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.»;

c) all'articolo 40, comma 4:

1) alla lettera c) le parole: «comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, lettera b)»;

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;»;

d) all'articolo 49, nel comma 10 le parole: da «e l'impresa ausiliaria» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati»;

e) all'articolo 66, comma 7, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.»;

f) all'articolo 122, comma 5:

1) nel primo periodo le parole: «I bandi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi»;

2) nel secondo periodo la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «e»;

3) nel terzo periodo dopo le parole: «I bandi» sono inserite le seguenti: «e gli avvisi di cui al comma 3»;

4) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonchè comma 7, terzo periodo.»;

g) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonchè comma 7, terzo periodo.»;

h) all'articolo 165, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.»;

i) all'articolo 189, comma 3, settimo periodo, le parole: «aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «aggiudicate con procedura di gara»;

l) all'articolo 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «del Genio militare» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della difesa»;

2) al comma 4, dopo le parole: «In deroga all'art. 10,» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli appalti pubblici di lavori,»;

3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative.»;

m) all'articolo 216, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.»;

 

 

3. Disposizioni di coordinamento.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

a) all'articolo 3, comma 35, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 2, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse;

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «requisiti soggettivi» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di qualificazione»;

d) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10, la parola: «associazione» è sostituita dalla seguente: «raggruppamento»;

2) al comma 11, nel secondo periodo la parola: «disciplinate» è sostituita dalla seguente: «disciplinati»;

e) all'articolo 54, comma 4, la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «aggiudicare»;

f) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole: «inviano un avviso» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66»;

g) all'articolo 66, comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «forme aggiuntive pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «forme aggiuntive di pubblicità»;

h) all'articolo 73, comma 4, la parola: «offerte» è sostituita dalla seguente: «domande»;

i) all'articolo 77, comma 5, secondo periodo, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse (2);

l) all'articolo 87, comma 4, le parole: «per i quali non sia ammesso ribasso d'asta» sono soppresse;

m) all'articolo 89, comma 2, le parole: «26, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «26, comma 3»;

n) all'articolo 92, comma 6, dopo le parole: «criteri previsti nel regolamento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;

o) all'articolo 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

p) all'articolo 164, comma 4, terzo periodo, la parola: «integrato» è sostituita dalle seguenti: «di progettazione ed esecuzione» e la parola: «unico» è soppressa;

q) all'articolo 175, comma 5, le parole: «è regolata dall'articolo 176» sono sostituite dalle seguenti: «è regolata dall'articolo 177»;

r) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole: «dall'autorità competente di uno Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità competente»;

s) all'articolo 222, comma 2, le parole: «dell'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 221»;

t) all'articolo 252, comma 8, le parole: «il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e» sono soppresse;

u) all'articolo 253 comma 15, le parole: «;per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data» sono soppresse;

v) all'articolo 253, comma 21, le parole: «di intesa con l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Autorità»;

z) all'articolo 253, comma 27, lettera f), terzo periodo, dopo la parola: «appalto» è soppressa la parola: «integrato»;

aa) all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato XXI, le parole: «articolo 143, comma 11,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 33, comma 3,»;

bb) la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture».

 

(2) Lettera così corretta con Comunicato 15 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38).

 

4. Disposizioni finanziarie.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

5. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3).

 

(3) Il presente articolo, originariamente non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stato inserito a seguito della rettifica disposta con Comunicato 1° febbraio 2007 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2007, n. 26).

 

 

 

 


Normativa comunitaria

 


Dir. 31 marzo 2004 n. 2004/17/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

 

_______________________

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134. Entrata in vigore il 30 aprile 2004.

(2)  Termine di recepimento: vedi articolo 71 della presente direttiva. Direttiva recepita con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

(3)  Vedi, conformemente alla presente direttiva, il regolamento (CE) n. 1564/2005. Vedi anche la comunicazione 1 agosto 2006 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici».

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,

vista la proposta della Commissione (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

visto il parere del Comitato delle regioni (6),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (7), visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) In occasione di nuove modificazioni alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dagli enti aggiudicatori che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione della direttiva. La presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce le possibilità per gli enti aggiudicatori di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui al considerando 9.

(2) Un importante motivo per introdurre norme che coordino le procedure di aggiudicazione degli appalti in questi settori è il fatto che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento degli enti in questione in vari modi, partecipando al loro capitale sociale o inserendo propri rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza.

(3) Un'altra delle ragioni principali per cui è necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti che operano in questi settori è il carattere chiuso dei mercati in cui operano, dovuto alla concessione da parte degli Stati membri di diritti speciali o esclusivi, per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio in questione.

(4) La normativa comunitaria, e in particolare il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei e il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei, mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra i vettori aerei che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico. Non è, pertanto, opportuno includere tali enti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, sarebbe ugualmente inappropriato sottoporre gli appalti di tale settore alle norme della presente direttiva.

(5) Nel campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE rientrano attualmente taluni appalti di enti aggiudicatori che operano nel settore delle telecomunicazioni. Per aprire tale settore delle telecomunicazioni, è stato approvato un quadro legislativo, descritto nella quarta relazione sull'attuazione della regolamentazione nel campo delle telecomunicazioni del 25 novembre 1998. Una delle sue conseguenze è stata l'introduzione di una concorrenza effettiva, di fatto e di diritto. A titolo informativo, tenuto conto di questa situazione, la Commissione ha pubblicato un elenco dei servizi di telecomunicazione (8) che possono già essere esclusi dal campo d'applicazione di tale direttiva, in forza del suo articolo 8. Ulteriori progressi vengono confermati dalla settima relazione sull'attuazione della normativa in materia di telecomunicazioni del 26 novembre 2001. Non è dunque più necessario regolare gli acquisti degli enti che operano in questo settore.

(6) Di conseguenza, viene meno l'esigenza di mantenere il comitato consultivo per gli appalti di telecomunicazioni, istituito dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

(7) Tuttavia, è opportuno continuare a sorvegliare gli sviluppi nel settore delle telecomunicazioni e riesaminare la situazione nel momento in cui si constatasse il venir meno di una concorrenza effettiva in detto settore.

(8) La direttiva 93/38/CEE esclude dal suo campo di applicazione l'acquisizione di servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite. Tali esclusioni sono state introdotte per tener conto del fatto che, spesso, i servizi in questione potevano essere forniti, in una determinata zona geografica, da un solo prestatore di servizi a causa della mancanza di concorrenza effettiva e dell'esistenza di diritti speciali o esclusivi. L'introduzione di una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni rende infondate tali esclusioni. È dunque necessario far rientrare l'aggiudicazione di tali servizi di telecomunicazioni nel campo di applicazione della presente direttiva.

(9) Al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento comunitario per gli appalti con valore superiore ad una certa soglia. Tale coordinamento è fondato sui requisiti desumibili dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato CE e dall'articolo 97 del trattato Euratom, vale a dire il principio di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, il principio di mutuo riconoscimento, il principio di proporzionalità, nonché il principio di trasparenza. In considerazione della natura dei settori interessati da tale coordinamento, quest'ultimo, pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.

Per gli appalti pubblici il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare l'applicazione di disposizioni di coordinamento comunitario, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi dei trattati citati.

(10) La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal riferimento alla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 295 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(11) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la partecipazione, in veste di offerente, di un ente disciplinato dal diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di un appalto non provochi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati.

(12) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo gli enti aggiudicatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.

(13) Nessuna disposizione della presente direttiva vieta di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.

(14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (9), ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'Accordo», al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo. Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che gli enti aggiudicatori contemplati dall'Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre opportuno che la presente direttiva garantisca agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo.

(15) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, gli enti aggiudicatori possono, avvalendosi di un dialogo tecnico, sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di impedire la concorrenza.

(16) Vista la diversità che presentano gli appalti di lavori, è opportuno che gli enti aggiudicatori possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta degli appalti. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto dovrebbe fondarsi su criteri qualitativi ed economici, che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.

Un appalto dovrebbe essere considerato appalto di lavori soltanto se il suo oggetto riguarda specificamente nell'esecuzione delle attività di cui all'allegato XII, anche se l'appalto include la prestazione di altri servizi necessari per l'esecuzione di dette attività. Gli appalti di servizi, segnatamente nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualificazione dell'appalto come appalto di lavori.

Ai fini del calcolo del valore stimato di un appalto di lavori, è opportuno basarsi sul valore dei lavori stessi, nonché, se del caso, sul valore stimato delle forniture e dei servizi che gli enti aggiudicatori mettono a disposizione dei contraenti, purché detti servizi o forniture siano necessari all'esecuzione dei lavori in questione. Si dovrebbe intendere che, ai fini del presente paragrafo, i servizi interessati sono quelli prestati dagli enti aggiudicatori tramite il loro personale. D'altro canto il calcolo del valore degli appalti di servizi, a prescindere che siano stati messi a disposizione o meno del contraente per l'esecuzione ulteriore dei lavori, segue le norme applicabili agli appalti di servizi.

(17) Per applicare le norme procedurali previste dalla presente direttiva e a fini di controllo, il modo migliore di definire il settore dei servizi è quello di suddividerli in categorie corrispondenti a voci particolari di una classificazione comune, e di raggrupparli in due allegati, XVII A e XVII B, a seconda del regime cui sono soggetti. Quanto ai servizi di cui all'allegato XVII B, le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione delle specifiche norme comunitarie ai servizi in questione.

(18) Per quanto concerne agli appalti di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, ad appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di osservazione. Tali modalità dovrebbero nel contempo consentire l'applicazione integrale della presente direttiva. Tale meccanismo dovrebbe contemporaneamente permettere agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.

(19) È necessario evitare ostacoli alla libera circolazione dei servizi. I prestatori di servizi possono, pertanto, essere persone sia fisiche che giuridiche. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione, a livello nazionale, delle norme sulle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione, purché siano compatibili con il diritto comunitario.

(20) Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Gli enti aggiudicatori possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare nell'ambito di un accordo quadro o nei casi in cui è stato utilizzato un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'ente aggiudicatore conformemente all'articolo 48.

(21) Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire agli enti aggiudicatori di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. A qualsiasi operatore economico che presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e che soddisfa i criteri di selezione dovrebbe essere consentito di partecipare a detto sistema. Questa tecnica di acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici disponibili, e, quindi di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante un'ampia concorrenza.

(22) Poiché l'uso della tecnica delle aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre introdurre una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture, lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente agli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi delle offerte diversi dal prezzo. Per garantire il rispetto del principio di trasparenza possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'ente aggiudicatore, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che implicano una valutazione di elementi non quantificabili non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza taluni appalti di lavori e di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori, non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche.

(23) In alcuni Stati membri sono state sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti/concludere accordi quadro per altri enti aggiudicatori. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata agli enti aggiudicatori. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerati in linea con la presente direttiva.

(24) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a centrali di committenza, a sistemi dinamici di acquisizione o ad aste elettroniche, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.

(25) È necessario dare una definizione appropriata della nozione di diritti speciali o esclusivi. Da questa definizione deriva che il fatto che un ente si possa avvalere, per costruire reti o installare strutture portuali o aeroportuali, di una procedura per l'esproprio per pubblica utilità o per l'uso della proprietà privata, o possa usare, per installare impianti della rete, il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via, non costituisce in sé un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Neppure il fatto che un ente alimenti di acqua potabile, elettricità, gas o calore una rete a sua volta gestita da un ente che gode di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente dello Stato membro interessato costituisce, in sé, un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Parimenti, non possono essere considerati diritti esclusivi o speciali quelli concessi da uno Stato membro in qualsiasi forma, anche mediante atti di concessione, ad un numero limitato di imprese in base a criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori, che offrano agli interessati che soddisfino tali criteri la possibilità di beneficiarne.

(26) È opportuno che gli enti aggiudicatori applichino procedure comuni di aggiudicazione degli appalti per le loro attività relative all'acqua e che tali procedure vengano applicate anche quando un'autorità aggiudicatrice ai sensi della presente direttiva aggiudica appalti per proprie attività riguardanti progetti idraulici, di irrigazione, di drenaggio nonché di evacuazione e trattamento delle acque reflue. Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per gli appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d'acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione.

(27) Taluni enti che forniscono servizi di trasporto pubblico mediante autobus erano già esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE. Tali enti dovrebbero essere esclusi anche dal campo d'applicazione della presente direttiva. Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari applicabili solo a taluni settori, è opportuno che la procedura generale, che consente di tenere conto degli effetti dell'apertura alla concorrenza, si applichi anche a tutti gli enti che forniscono servizi di trasporto mediante autobus diversi da quelli esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.

(28) Tenuto conto dell'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità e del fatto che detti servizi sono forniti tramite una rete da amministrazioni aggiudicatrici, da imprese pubbliche e da altre imprese, occorre prevedere che gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che forniscono servizi postali siano sottoposti alle norme della presente direttiva, comprese quelle dell'articolo 30 che, pur salvaguardando l'applicazione dei principi enunciati nel considerando 9, istituiscano un quadro favorevole a pratiche commerciali leali e consentano maggiore flessibilità rispetto a quella offerta dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Per la definizione delle attività di cui trattasi, occorre tenere conto delle disposizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

A prescindere dal loro statuto giuridico gli enti che forniscono servizi postali non sono attualmente soggetti alle norme stabilite nella direttiva 93/38/CEE. Pertanto l'adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle norme della presente direttiva potrebbe richiedere più tempo per questi enti rispetto agli enti già soggetti a dette norme, che dovranno semplicemente adeguare le loro procedure alle modifiche apportate dalla presente direttiva. Occorre pertanto permettere l'applicazione differita della presente direttiva in funzione dei tempi necessari a detto adeguamento. Considerata la diversità delle situazioni degli enti interessati, occorre consentire agli Stati membri di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione della presente direttiva agli enti aggiudicatori che operano nel settore dei servizi postali.

(29) È possibile procedere all'aggiudicazione di appalti per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un unico appalto destinato a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui è principalmente destinato. Per determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui l'appalto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell'importo degli appalti e della fissazione del capitolato d'oneri. In taluni casi, come ad esempio per l'acquisto di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato. Occorrerebbe prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.

(30) Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, è necessario semplificare l'attuazione della presente direttiva, in particolare semplificando le soglie e applicando a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal settore in cui operano, le norme in materia di informazioni da dare ai partecipanti sulle decisioni adottate in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e ai loro risultati. Inoltre, nell'ambito dell'unione monetaria tali soglie dovrebbero essere espresse in euro, in modo da semplificare l'applicazione di queste disposizioni pur garantendo il rispetto delle soglie previste dall'Accordo, espresse in diritti speciali di prelievo. In tale prospettiva si dovrebbe prevedere la revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, ove necessario, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto al diritto speciale di prelievo. È inoltre opportuno che le soglie per i concorsi di progettazione siano identiche a quelle per gli appalti di servizi.

(31) Occorrerebbe tener conto dei casi in cui la presente direttiva potrebbe non essere necessariamente applicata per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato o di riservatezza o a causa dell'applicabilità di norme specifiche in materia di aggiudicazione degli appalti quali quelle derivanti da accordi internazionali, quelle riguardanti lo stazionamento di truppe o le norme proprie agli organismi internazionali.

(32) È opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti a un'impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva e di cui essa faccia parte. Tuttavia, è appropriato evitare che tale esclusione provochi distorsioni di concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures che sono collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d'affari dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

(33) Nell'ambito dei servizi, gli appalti relativi all'acquisto o alla locazione di beni immobili o a diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti.

(34) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di solito prestati da organi o persone selezionate o designate secondo modalità che possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti.

(35) In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; in particolare non sono contemplate le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale degli enti aggiudicatori.

(36) La presente direttiva dovrebbe coprire la fornitura dei servizi soltanto se basata sugli appalti.

(37) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, e l'apertura degli appalti di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale ente.

(38) Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all'articolo 12 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che disciplina gli enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi, sia sostituito dalla procedura generale che permette l'esenzione dei settori direttamente esposti alla concorrenza. Ciò tuttavia senza pregiudizio della decisione 93/676/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei Paesi Bassi fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva della decisione 97/367/CE della Commissione, del 30 maggio 1997, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della menzionata direttiva, della decisione 2002/205/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, in seguito alla domanda dell'Austria di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e della decisione 2004/73/CE della Commissione relativa alla domanda della Germania di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE.

(39) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'inserimento nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l'inserimento od il reinserimento dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti.

(40) La presente direttiva non dovrebbe essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno introdurre una procedura, applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva, che permetta di prendere in considerazione gli effetti di una apertura alla concorrenza attuale o futura. Tale procedura dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto comunitario in materia.

(41) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L'attuazione e l'applicazione della pertinente legislazione comunitaria, che apre l'accesso a un determinato settore o parte di esso, saranno ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Nel farlo, la Commissione terrà conto in particolare della possibile adozione di misure che comportino una reale apertura alla concorrenza di settori diversi da quelli per i quali una legislazione è già menzionata nell'allegato XI, ad esempio quella per il settore dei trasporti ferroviari. Se dall'attuazione della pertinente legislazione comunitaria non consegue il libero accesso a un determinato mercato, occorre dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. A tal fine l'applicazione da parte di uno Stato membro di una direttiva, quale la direttiva 94/22/CE che liberalizza un determinato settore, a un altro settore come quello del carbone, è una circostanza di cui tenere conto ai fini dell'articolo 30.

(42) Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità delle soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti degli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Gli enti aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Gli enti aggiudicatori che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Possono utilizzare, ma non vi sono obbligati, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi) nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati e adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni qualvolta ciò sia possibile, gli enti aggiudicatori dovrebbero definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti coperti dai requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.

(43) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.

(44) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nell'avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d'oneri. Esse possono, in particolare, essere elaborate per favorire la formazione professionale nel cantiere, l'occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento, la lotta contro la disoccupazione o la tutela dell'ambiente. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

(45) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti dei lavoratori distaccati. Qualora il diritto nazionale preveda disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico, e che può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto.

(46) Tenendo conto dei nuovi sviluppi nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono apportare nella pubblicità degli appalti e in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno parificare i mezzi elettronici a quelli classici di comunicazione e di scambio di informazioni. Per quanto possibile, i mezzi e le tecnologie adottate dovrebbero essere compatibili con quelle usate dagli altri Stati membri.

(47) L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a mezzi elettronici a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario. È tuttavia necessario far sì che l'effetto cumulativo delle riduzioni dei termini non porti a termini eccessivamente brevi.

(48) Nel quadro della presente direttiva, alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico). Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo scopo, l'uso delle firme elettroniche ed, in particolare, della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato in tutta la misura del possibile. Inoltre l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi potrebbe costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello dei servizi di certificazione fornito per questi dispositivi.

(49) È opportuno che i partecipanti ad una procedura di aggiudicazione siano informati delle decisioni relative alla conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione di un appalto o all'abbandono della procedura entro limiti di tempo che siano sufficientemente brevi, in modo da non rendere la presentazione delle domande di riesame impossibile; tale informazione dovrebbe essere data il più rapidamente possibile ed in generale entro 15 giorni dalla decisione.

(50) È opportuno chiarire che gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione nell'ambito di una procedura aperta dovrebbero attenersi a norme e criteri oggettivi, così come oggettivi dovrebbero essere i criteri di selezione nelle procedure ristrette e negoziate. Queste norme e criteri oggettivi, così come i criteri di selezione, non dovrebbero necessariamente comportare ponderazioni.

(51) Occorre tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi in cui un operatore economico si avvalga delle capacità economiche, finanziarie o tecniche di altri enti, a prescindere dalla natura giuridica del legame tra quest'ultimo e detti enti, al fine di soddisfare i criteri di selezione o, nell'ambito di sistemi di qualificazione, a sostegno della sua domanda di qualificazione. In quest'ultimo caso spetta all'operatore economico provare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di validità della qualificazione. Ai fini di detta qualificazione, un ente aggiudicatore può quindi determinare il livello di requisiti da raggiungere e in particolare può richiedere, ad esempio quando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un altro ente, l'impegno, se necessario solidale, di quest'ultimo ente.

I sistemi di qualificazione dovrebbero essere gestiti conformemente a norme e criteri oggettivi che, a scelta degli enti aggiudicatori, possono riguardare le capacità degli operatori economici e/o le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi contemplati dal sistema. Ai fini della qualificazione, gli enti aggiudicatori possono eseguire loro propri test al fine di valutare le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi in questione, segnatamente in termini di compatibilità e sicurezza.

(52) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione.

(53) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta l'applicazione di tali misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE) n. 761/2001) (EMAS), possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare l'appalto. Inoltre, come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati dovrebbe essere accettata la descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di tutela ambientale.

(54) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili al riguardo, occorre lasciare a questi ultimi la scelta di decidere se applicare o meno i criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L'obbligo di applicare l'articolo 45, paragrafo 1, dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero chiedere a coloro che richiedono la qualifica, e ai candidati o offerenti di fornire i documenti appropriati e, quando abbiano dubbi sulla situazione personale di detti operatori economici, possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente carattere definitivoche le conferisce autorità di cosa giudicata.

Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o una colpa grave.

Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano le direttive 2000/78/CE e 76/207/CEE in materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.

(55) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: «il prezzo più basso» e «l'offerta economicamente più vantaggiosa».

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza - di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi agli enti aggiudicatori indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Gli enti aggiudicatori possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri.

Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi dovrebbero valutare le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, dovrebbero consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente aggiudicatore. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi dovrebbero consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di paragonare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto dei requisiti ambientali, possono consentire all'ente aggiudicatore di rispondere alle necessità del pubblico interessato, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un ente aggiudicatore può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, segnatamente in risposta alle necessità - definiti nelle specifiche dell'appalto - di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utenti dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto.

(56) I criteri di aggiudicazione devono far salva l'applicazione di norme nazionali sulla remunerazione di taluni servizi, come gli onorari di architetti, ingegneri e avvocati.

(57) Al computo dei termini di cui alla presente direttiva si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

(58) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi internazionali cui sono tenuti la Comunità o gli Stati membri nonché l'applicazione delle norme del trattato e, in particolare, degli articoli 81 e 86.

(59) La presente direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione della direttiva 93/38/CEE indicati all'allegato XXV.

(60) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione,

hanno adottato la presente direttiva:

_____________

(4)  In G.U.C.E. 30 gennaio 2001, n. C 29 E e G.U.C.E. 27 agosto 2002, n. C 203 E.

(5)  Pubblicato nella G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. C 193.

(6)  Pubblicato nella G.U.C.E. 16 maggio 2001, n. C 144.

(7)  Parere del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002, (G.U.C.E. C 271 E del 7.11.2002), posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2003 (G.U.U.E. C 147 E del 24.6.2003) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

(8)  In G.U.C.E. 3 giugno 1999, n. C 156.

(9)  Pubblicata nella G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. L 336.

 

TITOLO I

Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione

Capo I

Definizioni

Articolo 1

Definizioni.

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui al presente articolo.

2. a) Gli «appalti di forniture, di lavori e di servizi» sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.

b) Gli «appalti di lavori» sono appalti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato XII o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'ente aggiudicatore. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.

c) Gli «appalti di forniture» sono appalti diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto di forniture».

d) Gli «appalti di servizi» sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato XVII.

Un appalto avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi ai sensi dell'allegato XVII è considerato un «appalto di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

Un appalto avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato XVII e che preveda attività ai sensi dell'allegato XII solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto di servizi.

3. a) La «concessione di lavori» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

b) La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

4. Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

5. Un «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

6. Un' «asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza, taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

7. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi » designano una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.

Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore, il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.

Un «offerente» è l'operatore economico che presenta un'offerta, e un «candidato» è colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata.

8. Per «centrale di committenza» s'intende un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE che:

- acquista forniture e/o servizi destinati ad enti aggiudicatori

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad enti aggiudicatori.

9. Le «procedure aperte, ristrette o negoziate» sono le procedure di aggiudicazione applicate dagli enti aggiudicatori e nelle quali:

a) riguardo alle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta;

b) riguardo alle procedure ristrette, ogni operatore economico può chiedere di partecipare e possono presentare un'offerta solo i candidati invitati dall'ente aggiudicatore;

c) riguardo alle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

10. i «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all'ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

11. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un'espressione che consiste in parole o cifre che può essere letta, riprodotta e comunicata. Tale espressione può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

12. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

13. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato XII o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato XVII, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

Capo II

Campo d'applicazione: definizione delle attività e degli enti interessati

Sezione 1

Enti

Articolo 2

Enti aggiudicatori.

1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,

- dotato di personalità giuridica, e

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

b) «imprese pubbliche»: le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure

- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure

- hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

2. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori:

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7;

b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 3 a 7 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.

3. Ai fini della presente direttiva, i «diritti speciali o esclusivi» sono diritti, concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da 3 a 7 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

 

 

Sezione 2

Attività

Articolo 3

Gas, energia termica ed elettricità.

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; oppure

b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1, se:

a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 4 a 7; e

b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

3. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; oppure

b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

4. L'alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 3 se:

a) la produzione di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 4 a 7; e

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

 

Articolo 4

Acqua.

1. La presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o

b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al paragrafo 1, e che:

a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, o

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se:

a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 3 a 7; e

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

 

Articolo 5

Servizi di trasporto.

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

2. La presente direttiva non si applica agli enti che forniscono un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico i quali erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.

 

Articolo 6

Servizi postali.

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), altri servizi diversi dai servizi postali.

2. Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:

a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta - ad esempio - di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:

- «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE,

- «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e

c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

- servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, come i «mailroom management services»),

- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata),

- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo,

- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato XVII A e all'articolo 24, lettera c), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali,

- servizi di filatelia, e

- servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali),

a condizione che tali servizi siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi della lettera b), primo o secondo trattino, e le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti ai suddetti trattini.

 

Articolo 7

Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti.

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

a) prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi, oppure

b) messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

 

Articolo 8

Elenchi di enti aggiudicatori.

Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai sensi della presente direttiva figurano negli allegati da I a X. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

 

Articolo 9

Appalti che riguardano più attività.

1. Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

Tuttavia la scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto appalto dall'ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2004/18/CE.

2. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla citata direttiva 2004/18/CE, se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività sia principalmente destinato l'appalto, esso è aggiudicato secondo la citata direttiva 2004/18/CE.

3. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e un'altra attività non è disciplinata né dalla presente direttiva né dalla citata direttiva 2004/18/CE e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della presente direttiva.

 

Capo III

Principi generali

Articolo 10

Principi per l'aggiudicazione degli appalti.

Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

 

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 11

Operatori economici.

1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

 

Articolo 12

Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio.

In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'Accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.

 

 

Articolo 13

Riservatezza.

1. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

2. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli articoli 43 e 49, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetto l'ente aggiudicatore, quest'ultimo non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

 

Articolo 14

Accordi quadro.

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e aggiudicarlo secondo la presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori, quando hanno aggiudicato un accordo quadro secondo la presente direttiva, possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i), se aggiudicano appalti basati su tale accordo quadro.

3. Quando un accordo quadro non sia stato aggiudicato secondo la presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i).

4. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

 

Articolo 15

Sistemi dinamici di acquisizione.

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo gli enti aggiudicatori utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5.

3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori:

a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché gli accordi e le specifiche tecniche di connessione;

c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

4. Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa e di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Essi portano a termine la valutazione dell'offerta entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare la valutazione a condizione che nel frattempo non si indica alcuna gara.

Gli enti aggiudicatori informano al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

5. Ogni appalto specifico dovrebbe essere oggetto di una gara. Prima di procedere a detta gara gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Gli enti aggiudicatori procedono all'indizione della gara soltanto dopo aver valutato tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

6. Gli enti aggiudicatori invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

Essi aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.

7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

 

Capo II

Soglie ed esclusioni

Sezione 1

Soglie

Articolo 16

Importi delle soglie degli appalti.

La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 19 a 26 o ai sensi dell'articolo 30 concernente l'esercizio dell'attività in questione e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 422.000 EUR (10) per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;

b) 5.278.000 EUR (11) per quanto riguarda gli appalti di lavori.

______________

(10)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

(11)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

 

Articolo 17

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione.

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'ente aggiudicatore. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Gli enti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione della presente direttiva suddividendo i progetti d'opera o i progetti di commessa volti ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore stimato degli appalti.

3. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata dell'accordo o del sistema.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore dei lavori stessi nonché di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono necessari all'esecuzione dei lavori e che mettono a disposizione dell'imprenditore.

5. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dell'applicazione della presente direttiva.

6. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 EUR per i servizi o a 1 milione di EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 16 si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 EUR, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

7. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo di appalti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure

b) il valore stimato complessivo degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna, o dell'esercizio finanziario se questo è superiore a dodici mesi.

8. Il calcolo del valore stimato di un appalto che include sia servizi che forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e installazione.

9. Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti a durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto oppure, se questa è superiore a dodici mesi, il valore complessivo compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) per gli appalti a durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

10. Ai fini del calcolo del valore stimato degli appalti di servizi si tiene conto, se del caso, dei seguenti importi:

a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di rimunerazione;

b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di rimunerazione;

c) ppalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di rimunerazione.

11. Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

a) se si tratta di un appalto a durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo dell'appalto per l'intera sua durata;

b) se si tratta di un appalto a durata indeterminata o superiore a 48: mesi il valore mensile moltiplicato per 48.

 

Sezione 2

Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

Sottosezione 1

Articolo 18

Concessioni di lavori e di servizi.

La presente direttiva non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 3 a 7, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.

 

Sottosezione 2

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

Articolo 19

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.

1. La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 20

Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per'esercizio di un'attività in un paese terzo.

1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 3 a 7, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

 

Articolo 21

Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

La presente direttiva non si applica agli appalti dichiarati segreti dagli Stati membri quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, quando ciò è necessario ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza di tale Stato.

 

Articolo 22

Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali.

La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

a) ad un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 68;

b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

 

Articolo 23

Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata ad una jointventure ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture.

1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati [1], o, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

2. Alle condizioni previste dal paragrafo 3, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

a) da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata, o

b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 3 a 7, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

3. Il paragrafo 2 si applica:

a) agli appalti di servizi purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;

b) agli appalti di forniture purché almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;

c) agli appalti di lavori purché almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dalla fornitura di tali lavori alle imprese cui è collegata.

Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a), b) o c).

Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

4. La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

a) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli da 3 a 7, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

b) da un ente aggiudicatore a una joint-venture di cui fa parte, purché la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi almeno negli ultimi tre anni e che l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4:

a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;

b) la natura e il valore degli appalti considerati;

c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

 

__________

[1] Nota: il titolo della direttiva è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato.

 

Sottosezione 3

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi

Articolo 24

Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

c) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare transazioni degli enti aggiudicatori per reperire mezzi finanziari o capitali;

d) concernenti i contratti di lavoro;

e) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'ente aggiudicatore.

 

Articolo 25

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo.

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente, esso stesso amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Sottosezione 4

Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori

Articolo 26

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura i energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 3 o all'articolo 7, lettera a).

 

Sottosezione 5

Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza

Articolo 27

Appalti sottoposti a un regime speciale.

Fatto salvo l'articolo 30 il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito e la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure appropriate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alle decisioni 93/676/CEE, 97/367/CEE, 2002/205/CE e 2004/73/CE:

a) osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all'informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;

b) comunichi alla Commissione, alle condizioni definite dalla decisione 93/327/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993, che definisce le condizioni alle quali gli enti aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla Commissione informazioni relative agli appalti da essi aggiudicati, le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti.

 

Articolo 28

Appalti riservati.

Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

Il bando di gara menziona il presente articolo.

 

Articolo 29

Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.

2. Gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 8, sono considerati in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale abbia rispettato la presente direttiva o, ove opportuno, la direttiva 2004/90/CE.

 

Articolo 30 (12)

Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza.

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 non sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

2. Ai fini del paragrafo 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.

3. Ai fini del paragrafo 1, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato XI.

Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

4. Quando uno Stato membro ritiene che, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, il paragrafo 1 sia applicabile ad una data attività, esso ne dà notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove del caso unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nella attività di cui trattasi.

Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:

- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del paragrafo 1 in conformità del paragrafo 6 e entro il termine previsto, oppure

- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.

Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al paragrafo 3, primo comma e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del paragrafo 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del paragrafo 1 con una decisione adottata in conformità del paragrafo 6 e entro il termine previsto da detto paragrafo.

5. Qualora sia previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato, gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività mediante decisione a norma del paragrafo 6. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa la Commissione, tenendo conto dei paragrafi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattati.

La Commissione può anche avviare d'ufficio il procedimento per adottare la decisione che stabilisce l'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

Se, scaduto il termine di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha adottato una decisione sull'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività, il paragrafo 1 è ritenuto applicabile.

6. Per prendere una decisione ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, la Commissione dispone di un periodo di tre mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la notifica o la domanda. Tale termine può tuttavia essere prorogato una volta di tre mesi al massimo in casi debitamente giustificati, in particolare se le informazioni che corredano la notifica o la domanda o i documenti allegati sono incomplete o inesatte o se i fatti riportati subiscono modifiche sostanziali. Tale proroga è ridotta ad un mese qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattati abbia stabilito l'applicabilità del paragrafo 1 nei casi di cui al paragrafo 4, terzo comma.

Quando un'attività in un dato Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi del presente articolo, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.

La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6, conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Tali modalità comprendono almeno:

a) la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, per informazione, della data da cui decorre il termine di tre mesi di cui al primo comma e, in caso di proroga del termine, la data di inizio della proroga e il periodo per cui è prorogato;

b) la pubblicazione dell'eventuale applicabilità del paragrafo 1, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma o conformemente al paragrafo 5, quarto comma; e

c) le modalità di trasmissione di eventuali prese di posizione di un'autorità indipendente competente per le attività interessate, su questioni pertinenti ai fini dei paragrafi 1 e 2.

 

___________

(12)  Per le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo, vedi la decisione 2005/15/CE.

 

Capo III

Norme applicabili agli appalti di servizi

Articolo 31

Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A.

Gli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII A sono aggiudicati secondo le disposizioni degli articoli da 34 a 59.

 

Articolo 32

Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B.

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII B è disciplinata esclusivamente dagli articoli 34 e 43.

 

Articolo 33

Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A servizi elencati nell'allegato XVII B.

Gli appalti che hanno per oggetto sia servizi elencati nell'allegato XVII A che servizi elencati nell'allegato XVII B sono aggiudicati secondo gli articoli da 34 a 59, se il valore dei servizi di cui all'allegato XVII A è superiore al valore dei servizi di cui all'allegato XVII B. Negli altri casi gli appalti sono aggiudicati secondo gli articoli 34 e 43.

 

Capo IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri sui documenti dell'appalto

Articolo 34

Specifiche tecniche.

1. Le specifiche tecniche, definite al punto 1 dell'allegato XX figurano nei documenti dell'appalto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogni qualvolta ciò sia possibile, tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2. Le specifiche tecniche consentano pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato XXI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti funzionali;

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dall'ente aggiudicatore, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta di prodotti, di servizi o di lavori conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'ente aggiudicatore, con qualunque mezzo appropriato, che il prodotto, il servizio o il lavoro conforme alla norma ottempera alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'ente aggiudicatore.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

6. Gli enti aggiudicatori, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee, (multi) nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché

- tali specifiche siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,

- i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,

- le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli entigovernativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e

- siano accessibili a tutte le parti interessate.

Gli enti aggiudicatori possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova e di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

Gli enti aggiudicatori accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica con l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

 

 

Articolo 35

Comunicazione delle specifiche tecniche.

1. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1.

2. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

 

Articolo 36

Varianti.

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione varianti presentate da un offerente, se queste rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori precisano nel capitolato d'oneri se autorizzano o meno le varianti e, se le autorizzano, i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione.

2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

 

Articolo 37

Subappalto.

Nel capitolato d'oneri l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

 

Articolo 38

Condizioni di esecuzione dell'appalto.

Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nell'avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

 

Articolo 39

Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro.

1. L'ente aggiudicatore può indicare, o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare, nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni, e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione di appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione deve essere effettuata.

Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 57.

 

Capo V

Procedure

Articolo 40

Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate.

1. Per aggiudicare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate ai fini della presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 9, lettere a), b) o c), purché, fatto salvo il paragrafo 3, sia stata indetta una gara conformemente all'articolo 42.

3. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara originarie non possono essere rispettati;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che ha eseguito l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure

- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 16 e 17, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;

l) quando l'appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo il disposto della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

 

Capo VI

Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione degli avvisi

Articolo 41

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso periodico indicativo come indicato nell'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui all'allegato XX, punto 2 b, le seguenti informazioni:

a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 16 e 17, risulti pari o superiore a 750.000 EUR.

I gruppi di prodotti sono definiti dagli enti aggiudicatori mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato XVII A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 16 e 17, sia pari o superiore a 750.000 EUR;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 16, tenuto conto del disposto dell'articolo 17.

Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati nel «profilo di committente» il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.

L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato nel profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che approva il programma degli appalti di lavori o degli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.

Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica, secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.

La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini per la ricezione delle offerte conformemente all'articolo 45, paragrafo 4.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure senza previa indizione di gara.

2. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.

3. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 53, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale.

 

Articolo 42

Avvisi con cui si indice una gara.

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la gara può essere indetta come segue:

a) mediante un avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A, o

b) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV, o

c) mediante un avviso di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.

2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un avviso di gara ai sensi del paragrafo 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante avviso di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.

3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalità:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto, e

c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato XX non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'articolo 47, paragrafo 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo 45.

 

Articolo 43

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro, di cui all'allegato XVI, in base a condizioni da definirsi dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione al più tardi entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.

2. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato XX. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi.

3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».

Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale.

In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente paragrafo siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso di gara pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1.

Se usano un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria dell'elenco dei prestatari qualificati di servizi, redatto a norma dell'articolo 53, paragrafo 7.

4. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato XVII B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.

5. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato XX per motivi statistici.

Articolo 44

Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi.

1. Gli avvisi contengono le informazioni indicate negli allegati XIII, XIV, XV A, XV B e XVI e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

2. Gli avvisi che l'ente aggiudicatore invia alla Commissione sono trasmessi per via elettronica secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate all'allegato XX, punto 3, o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42 e 43 sono pubblicati conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione di cui all'allegato XX, punto 1, lettere a) e b).

3. Gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dal loro invio.

Gli avvisi non trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro 12 giorni dal loro invio. Tuttavia, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, gli avvisi di gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché l'avviso sia stato inviato mediante fax.

4. Gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'ente aggiudicatore; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Le spese di pubblicazione degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

5. Gli avvisi e il loro contenuto non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

Gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi trasmessi alla Commissione o pubblicati su un profilo di committente conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, primo comma, ma fanno menzione della data della trasmissione dell'avviso alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata alla Commissione la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; essi fanno menzione della data di tale trasmissione.

6. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi.

7. La Commissione rilascia all'ente aggiudicatore una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

8. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare, conformemente ai paragrafi da 1 a 7, avvisi relativi ad appalti non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.

 

Sezione 2

Termini

Articolo 45

Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate precedute da una gara si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, è, di regola, di almeno 37 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a 22 giorni se l'avviso è inviato alla pubblicazione con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se l'avviso viene inviato con tali mezzi;

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;

c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, in conformità all'allegato XX, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta è, di regola, di almeno 36 giorni e comunque non inferiore a 22 giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso.

Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenesse, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XVA, parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione dell'avviso di gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c).

5. Qualora gli avvisi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato XX, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.

6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il paragrafo 3, lettera b), è possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato XX, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il sito Internet presso il quale la documentazione è accessibile.

7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.

Se, tuttavia, l'avviso di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a 22 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.

8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito.

Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 46 e 47, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati di conseguenza, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

10. Una tabella che riepiloga i termini previsti dal presente articolo figura all'allegato XXII.

 

Articolo 46

Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari.

1. Nelle procedure aperte, qualora l'ente aggiudicatore non offra per via elettronica, conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

 

Articolo 47

Inviti a presentare offerte o a negoziare.

1. Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene:

- una copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, oppure

- l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui al primo trattino sono accessibili, quando sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 45, paragrafo 6.

2. Qualora il capitolato d'oneri e/o documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte.

4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:

a) se necessario, l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;

b) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) un riferimento all'avviso di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmenteda allegare;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nell'avviso di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;

e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) importo e modalità di versamento delle somme dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;

i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.

Sezione 3

Comunicazioni e informazioni

Articolo 48

Norme applicabili alle comunicazioni.

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'ente aggiudicatore, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire agli enti aggiudicatori di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.

5. Le seguenti norme sono applicabili ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazion sono conformi alle esigenze dell'allegato XXIV;

b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata conformemente al paragrafo 1 di detto articolo;

c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo miranti a ottenere livelli più perfezionati di prestazione di servizi di certificazione per questi dispositivi;

d) gli offerenti o i candidati si impegnano a presentare, entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte o delledomande di partecipazione, i documenti, certificati e dichiarazioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 53 e 54 qualora non esistano in formato elettronico.

6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono;

b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

c) gli enti aggiudicatori possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica, ove ciò sia necessario a scopo di prova legale. L'ente aggiudicatore deve precisare, nell'avviso con cui si indice la gara di cui all'articolo 47, paragrafo 5, ogni richiesta in tal senso, unitamente al termine per l'invio della conferma per lettera o per via elettronica.

 

Articolo 49

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti.

1. Gli enti aggiudicatori informano gli operatori economici partecipanti, quanto prima possibile, delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è comunicata per iscritto dietro richiesta rivolta agli enti aggiudicatori.

2. Su richiesta della parte interessata, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima possibile:

- ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,

- ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 34, paragrafi 4 e 5, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o requisiti funzionali,

- ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro.

Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

Tuttavia, gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto, o alla conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione indicate al primo comma qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

3. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

4. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

5. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

 

 

Articolo 50

Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati.

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a permettere loro di giustificare in seguito le decisioni riguardanti quanto segue:

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 40, paragrafo 3;

c) la non applicazione dei capi da III a VI del presente titolo in virtù delle deroghe previste dal capo II del titolo I e dal capo II del presente titolo.

Gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

2. Le informazioni sono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione le necessarie informazioni, qualora questa le richieda.

 

Capo VII

Svolgimento della procedura

Articolo 51

Disposizioni generali.

1. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:

a) se hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o candidati ai sensi dell'articolo 54, paragrafi 1, 2 o 4, escludono gli operatori economici in base a detti criteri;

b) selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base all'articolo 54;

c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) e applicando le disposizioni dell'articolo 54.

2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

a) qualificano gli operatori economici conformemente alle disposizioni dell'articolo 53;

b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate.

3. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 55 e 57.

 

 

Sezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 52

Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.

1. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non possono:

a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b) esigere prove o pezze d'appoggio già presenti nella documentazione valida già disponibile.

2. Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.

Essi riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di misure equivalenti di garanzia della qualità presentate dagli operatori economici.

3. Per gli appalti di lavori e di servizi e solo in determinati casi, per accertare la capacità tecnica dell'operatore economico, gli enti aggiudicatori possono chiedere che l'operatore economico indichi i provvedimenti di gestione ambientale che egli sarà in grado di applicare in occasione della realizzazione dell'appalto. In tali casi, se gli enti aggiudicatori chiedono l'esibizione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a talune norme di gestione ambientale, esse si riferiranno all'EMAS o alle norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi conformi alla normativa comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.

Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi di altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di provvedimenti equivalenti di gestione ambientale fornite dagli operatori economici.

 

Articolo 53

Sistemi di qualificazione.

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Esso è gestito in base a criteri e norme di qualificazione oggettivi, definiti dall'ente aggiudicatore.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applica il disposto dell'articolo 34. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 possono includere i criteri di esclusione di cui all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto a), tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.

4. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti. a tal fine.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

5. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a mettergli a disposizione i mezzi necessari.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

6. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

7. Viene conservato un elenco degli operatori economici; esso può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

8. Nel quadro dell'istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano in particolare le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, concernenti l'avviso sull'esistenza di una sistema di qualificazione, dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5 riguardanti la comunicazione agli operatori economici che hanno fatto domanda di qualificazione, dell'articolo 51, paragrafo 2, concernenti la selezione dei partecipanti quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nonché dell'articolo 52 sul mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.

9. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

 

Articolo 54

Criteri di selezione qualitativa.

1. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

2. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

3. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

4. I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 possono comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE.

Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i criteri e le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo comprendono i criteri di esclusione elencati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.

5. Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un determinato appalto, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal fine.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

6. Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti di mettergli a disposizione i mezzi necessari.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

 

Sezione 2

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 55

Criteri di aggiudicazione degli appalti.

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, i criteri su cui gli enti aggiudicatori si basano per aggiudicare gli appalti sono i seguenti:

a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'ente aggiudicatore, diversi criteri collegati con l'oggetto dell'appalto in questione, quali i termini di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere estetico e funzionale e le caratteristiche ambientali, il pregio tecnico, il servizio post vendita e l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e i prezzi; oppure

b) esclusivamente il prezzo più basso.

2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra un minimo e un massimo deve essere appropriato.

Se, a giudizio dell'ente aggiudicatore, la ponderazione non è possibile, per motivi che possono essere dimostrati, l'ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Tale ponderazione relativa o tale ordine di importanza sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 47, paragrafo 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare o nel capitolato d'oneri.

 

Articolo 56

Ricorso alle aste elettroniche.

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da una gara gli enti aggiudicatori possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni si può ricorrere all'asta elettronica anche in occasione dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 15.

L'asta elettronica riguarda:

a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;

b) oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;

b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o dei nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante dell'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Gli enti aggiudicatori possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta. Tuttavia in nessun caso essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;

b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso gli enti aggiudicatori precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando gli enti aggiudicatori hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto sensi dell'articolo 55, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

9. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione dell'avviso di bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.

 

Articolo 57

Offerte anormalmente basse.

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente aggiudicatore, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;

b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;

d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;

e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L'ente aggiudicatore verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per tale motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

 

Sezione 3

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 58

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi.

1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 55, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.

Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del primo comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

5. La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 59

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi.

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita.

2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il 31 dicembre 2005, e successivamente a intervalli periodici, sull'apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all'OMC.

3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo;

b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure

c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità.

4. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XXIII.

5. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella relativa decisione, l'aggiudicazione di appalti di servizi a:

a) imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;

b) imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nella Comunità ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro;

c) imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

6. Il presente articolo fa salvi gli obblighi della Comunità nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.

 

TITOLO III

Norme applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi

Articolo 60

Disposizione generale.

1. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 61 e da 63 a 66 e sono rese disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso,

b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

 

Articolo 61

Soglie.

1. Il presente titolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, IVA esclusa, sia pari o superiore a 422.000 EUR (13). Ai fini del presente paragrafo, la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

2. Il presente titolo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000 EUR (14).

Ai fini del presente paragrafo la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.

 

_____________

(13)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

(14)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

 

Articolo 62

Concorsi di progettazione esclusi.

Il presente titolo non si applica:

1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 20, 21 e 22, per gli appalti di servizi;

2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.

 

Articolo 63

Norme in materia di pubblicità e di trasparenza.

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso. Tale avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XVIII e l'avviso sui risultati di un concorso di progettazione contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi che essa definisce secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte.

2. L'articolo 44, paragrafi da 2 a 8 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

 

Articolo 64

Mezzi di comunicazione.

1. L'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 4 si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.

2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono sono conformi ai requisiti dell'allegato XXIV;

b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.

 

Articolo 65

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice.

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

3. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

 

Articolo 66

Decisioni della commissione giudicatrice.

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nell'avviso di concorso.

3. Essa iscrive la classifica dei progetti in un verbale firmato dai suoi membri e redatto in base ai meriti di ciascun progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali punti che richiedano di essere chiariti.

4. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

 

TITOLO IV

Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

Articolo 67

Obblighi statistici.

1. Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione ogni anno, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sul valore totale, ripartito per Stato membro e per ogni categoria di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che non raggiungono le soglie di cui all'articolo 16 ma che, a prescindere dalle soglie, sarebbero disciplinati dalla presente direttiva.

2. Per le categorie di attività di cui agli allegati II, III, V, X e IX, gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati entro il 31 ottobre 2004, per l'anno precedente e prima del 31 ottobre di ogni anno. Il prospetto statistico contiene le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'accordo.

Le informazioni di cui al primo comma non riguardano gli appalti aventi per oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato XVII A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVII A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati all'allegato XVI B.

3. Le modalità d'applicazione previste ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite in modo da garantire quanto segue:

a) la possibilità di escludere, a fini di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza, senza nuocere all'utilità delle statistiche;

b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni trasmesse.

 

Articolo 68

Comitato consultivo.

1. La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio, in seguito denominato «il Comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 69

Revisione delle soglie.

1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 16 ogni due anni dal 30 aprile 2004, e procede, se necessario in relazione al secondo comma, alla loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese d'agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore rispetto al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo ed espresse in diritti speciali di prelievo.

2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, le soglie di cui all'articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi.

Il controvalore delle soglie fissate a norma del paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

3. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore in valute nazionali e le soglie allineate di cui al paragrafo 2, sono pubblicati dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

 

Articolo 70

Modificazioni.

La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2 quanto segue:

a) l'elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X in modo che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 7;

b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63;

c) le modalità di riferimento specifico a voci particolari della nomenclatura CPV negli avvisi;

d) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato XVII lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, negli avvisi, a voci particolari della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detti allegati;

e) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato XII, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva e le modalità di riferimento a voci particolari della suddetta nomenclatura negli avvisi;

f) l'allegato XI;

g) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato XX per motivi di progresso tecnico o di ordine amministrativo;

h) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui ai punti a), f) e g) dell'allegato XXIV;

i) ai fini di semplificazione conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, le modalità di applicazione e di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e distribuzione dei prospetti statistici di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2;

j) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 69, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma.

 

Articolo 71

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono accordarsi un termine supplementare di 35 mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma ai fini dell'attuazione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 6 della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Le disposizioni dell'articolo 30 sono applicabili dal 30 aprile 2004.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 72

Meccanismi di controllo.

Conformemente alla direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, gli Stati membri assicurano l'applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti.

A tal fine essi possono, tra l'altro, designare o istituire un'agenzia indipendente.

 

 

Articolo 73

Abrogazione.

La direttiva 93/38/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione di cui all'allegato XXV.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXVI.

 

Articolo 74

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 75

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, il 31 marzo 2004.

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

 

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

 

(Si omettono gli allegati)

 

 


Dir. 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

 

______________

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134. Entrata in vigore l'1 maggio 2004.

(2)  Termine di recepimento: 31 gennaio 2006. Direttiva recepita con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

(3)  Vedi, conformemente alla presente direttiva, il regolamento (CE) n. 1564/2005. Vedi anche la comunicazione 1 agosto 2006 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici».

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

visto il parere del Comitato delle regioni (6),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (7), visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) In occasione di nuove modificazioni alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro rifusione in un unico testo. La presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce le possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano all'amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui al considerando 2.

(2) L'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

(3) Tali disposizioni di coordinamento dovrebbero rispettare, nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno Stato membro.

(4) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la partecipazione di un offerente che è un organismo di diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico non causi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati.

(5) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile garantendo loro al tempo stesso di poter ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo.

(6) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.

(7) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'Accordo», al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo. Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall'Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre opportuno che tali disposizioni di coordinamento garantiscano agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo.

(8) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un «dialogo tecnico», sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza.

(9) Vista la diversità che presentano gli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per l'esecuzione e la progettazione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto deve fondarsi su criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.

(10) Un appalto pubblico è considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione delle attività di cui all'allegato I, anche se l'appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, anche nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori per l'appalto in questione (8).

(11) Occorre prevedere una definizione comunitaria degli accordi quadro nonché delle norme specifiche per gli accordi quadro conclusi in relazione ad appalti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Ai sensi di dette disposizioni un'amministrazione aggiudicatrice, quando conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se tutte le condizioni non sono state stabilite in anticipo nell'accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle condizioni non stabilite. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare quattro anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici.

(12) Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In tale misura, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare in caso di rilancio del confronto competitivo per l'applicazione di un accordo quadro o di attuazione di un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente all'articolo 42.

(13) Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. Qualsiasi operatore economico dovrebbe poter partecipare a detto sistema non appena presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e che soddisfa i criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici utilizzati e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche mediante un'ampia concorrenza.

(14) Poiché l'uso della tecnica delle aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre introdurre una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture, lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi diversi dal prezzo. Per garantire il rispetto del principio di trasparenza possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che implicano una valutazione di elementi non quantificabili non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori, non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche.

(15) In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerate come aventi rispettato le disposizioni della presente direttiva.

(16) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione ad aste elettroniche e al dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.

(17) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in considerazione dell'unione monetaria, è appropriato fissare soglie espresse in euro. Appare pertanto opportuno fissare le soglie in euro in modo da semplificare l'applicazione di tali disposizioni, pur garantendo il rispetto delle soglie espresse in diritti speciali di prelievo previste dall'accordo. In quest'ottica è altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro allo scopo di adeguarle, se necessario, in funzione delle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.

(18) Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati II A e II B, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato II B, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione.

(19) Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 30.4.2004 L 134/117 dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione. Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.

(20) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali. Tuttavia gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

(21) In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all'attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni. Tali attività sono definite conformemente alle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni; la presente direttiva non si applica pertanto agli appalti che sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE ai sensi dell'articolo 8 della medesima.

(22) È opportuno prevedere i casi nei quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate per ragioni connesse alla sicurezza o ai segreti di Stato o a causa dell'applicabilità di particolari norme di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali, attinenti alla presenza di truppe di stanza o proprie delle organizzazioni internazionali.

(23) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione.

(24) Nell'ambito dei servizi, gli appalti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di beni immobili o diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici.

(25) L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi si deve dunque prevedere un'eccezione per gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Tuttavia tale eccezione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. Per trasmissione si dovrebbe intendere la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica.

(26) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone all'uopo selezionati o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici.

(27) In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati. Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali.

(28) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'integrazione nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l'integrazioneo la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti.

(29) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi) nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni qualvolta ciò sia possibile, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti coperti dai requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.

(30) Le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente.

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti particolarmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Tale situazione può in particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consenta di aggiudicare detti appalti, occorre prevedere una procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell'appalto. Tuttavia tale procedura non deve essere utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

(32) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.

(33) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

(34) Durante l'esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

(35) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono comportare per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. In tutta la misura del possibile i mezzi e le tecnologie prescelti dovrebbero essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri.

(36) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti li interessano. A tal fine occorre fornire loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È pertanto opportuno garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati, mediante strumenti appropriati, come i formulari standard di bandi di gara e la nomenclatura «Vocabolario comune per gli appalti» (CPV) («Common Procurement Vacabulary»), previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, come la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici. Nelle procedure ristrette, la pubblicità dovrebbe mirare più in particolare a permettere agli operatori economici degli Stati membri di manifestare il loro interesse per gli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare un'offerta in conformità alle condizioni prescritte.

(37) Nel quadro della presente direttiva alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico). Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo scopo, l'uso delle firme elettroniche ed, in particolare, della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato in tutta la misura del possibile. Inoltre l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi può costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello del servizio di certificazione fornito per questi dispositivi.

(38) L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario.

(39) La verifica dell'idoneità degli offerenti, nelle procedure aperte, e dei candidati, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara nonché nel dialogo competitivo, e la loro selezione dovrebbero avvenire in condizioni di trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati ed i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

(40) L'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati alle procedure ristrette e negoziate con la pubblicazione di un bando di gara, nonché al dialogo competitivo. La riduzione del numero di candidati dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara. Detti criteri oggettivi non implicano necessariamente ponderazioni. Per quanto riguarda i criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici un riferimento generico, nel bando di gara, alle ipotesi riportate nell'articolo 45 può essere sufficiente.

(41) Nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza.

(42) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione.

(43) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere, all'occorrenza, ai candidati/offerenti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente un carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave. Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano le direttive 2000/78/CE e 76/207/CEE in materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.

(44) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto pubblico è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta, l'applicazione di siffatte misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS), possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare l'appalto. Inoltre, deve essere accettata come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati, una descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione dell'ambiente.

(45) La presente direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di istituire elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi o una certificazione da parte di organismi pubblici o privati, nonché gli effetti di una siffatta iscrizione o di un siffatto certificato nel quadro di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in un altro Stato membro. Per quanto riguarda l'elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti, si deve tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso in cui un operatore economico facente parte di un gruppo si avvale della capacità economica, finanziaria o tecnica di altre società del gruppo a sostegno della sua domanda di iscrizione. In tal caso spetta all'operatore economico comprovare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di validità dell'iscrizione. Ai fini di detta iscrizione, uno Stato membro può quindi determinare livelli di esigenze da raggiungere ed in particolare, ad esempio, allorquando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un'altra società del gruppo, l'impegno, se necessario solidale, di quest'ultima società.

(46) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del «prezzo più basso» e quello della «offerta economicamente più vantaggiosa». Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza - di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto di requisiti ambientali, possono consentire all'amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare bisogni - definiti nelle specifiche dell'appalto - propri di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e sevizi oggetto dell'appalto.

(47) Negli appalti pubblici di servizi, i criteri di aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla rimunerazione di taluni servizi, quali ad esempio le prestazioni degli architetti, degli ingegneri o degli avvocati e, per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, sull'applicazione delle disposizioni nazionali che impongono un prezzo fisso per i libri scolastici.

(48) Talune condizioni tecniche e segnatamente quelle riguardanti i bandi, le relazioni statistiche, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, richiedono di essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. Anche gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici contenuti negli allegati necessitano di aggiornamenti. Appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida a tale effetto.

(49) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(50) È opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva.

(51) La presente direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE indicati nell'allegato XI,

hanno adottato la presente direttiva:

_____________

(4)  Pubblicata nella G.U.C.E. 30 gennaio 2001, n. C 29 E e G.U.C.E. 27 agosto 2002, n. C 203 E.

(5)  Pubblicato nella G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. C 193.

(6)  Pubblicato nella G.U.C.E. 16 maggio 2001, n. C 144.

(7)  Parere del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002 (G.U.C.E. 7 novembre 2002, n. C 271 E), posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2003 (G.U.U.E. 24 giugno 2003, n. C 147 E) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

(8)  Frase così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2005, n. L 329.

 

TITOLO I

Definizioni e principi generali

Articolo 1

Definizioni.

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15.

2. a) Gli «appalti pubblici» sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.

b) Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.

c) Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture».

d) Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi.

3. La «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

4. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

5. Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

6. Un «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

7. Un'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

8. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.

Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.

L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di «offerente». Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di «candidato».

9. Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:

a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,

b) dotato di personalità giuridica, e

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

10. Una «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.

11. a) Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

b) Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

c) Il «dialogo competitivo» è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando l'amministrazione aggiudicatrice

- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o

- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.

d) Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

e) I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

12. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

13. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

14. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

15. Ai fini dell'articolo 13, dell'articolo 57, lettera a) e dell'articolo 68, lettera b), valgono le seguenti definizioni:

a) «rete pubblica di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) «punto terminale della rete»: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) «servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

d) «servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

 

Articolo 2

Principi di aggiudicazione degli appalti.

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

 

Articolo 3

Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione.

Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

 

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 4

Operatori economici.

1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

 

Articolo 5

Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio.

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'Accordo»). A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.

 

Articolo 6

Riservatezza.

Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all'articolo 35, paragrafo 4, e all'articolo 41, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetta l'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

 

Capo II

Campo di applicazione

Sezione 1

Soglie

Articolo 7

Importi delle soglie degli appalti pubblici.

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 EUR (9), per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V;

b) 211.000 EUR (10),

- per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV,

- per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V,

- per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 EUR (11), per gli appalti pubblici di lavori.

________________

(9)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

(10)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

(11)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

 

Articolo 8

Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici.

La presente direttiva si applica all'aggiudicazione:

a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5.278.000 EUR (12),

- quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell'allegato I;

- quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;

b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 211.000 EUR (13) allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.

__________

(12)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

(13)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

 

Articolo 9

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione.

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Detta stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 35, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.

4. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

5. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 EUR per i servizi o a 1 milione EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione dell'articolo 7, lettere a) e b) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 EUR e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

6. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva.

8. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a) per i tipi di servizi seguenti:

i) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di rimunerazione;

ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di rimunerazione;

iii) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di rimunerazione;

b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

i) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

ii) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Sezione 2

Situazioni specifiche

Articolo 10

Appalti nel settore della difesa.

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatto salvo l'articolo 296 del Trattato.

 

Articolo 11

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata.

 

Sezione 3

Appalti esclusi

Articolo 12

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/17/CE che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19, 26 e 30.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 5 bis della direttiva 2004/17/CE e che sono aggiudicati per tali attività, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 68, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.

 

Articolo 13

Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni.

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.

 

Articolo 14

Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro.

 

Articolo 15

Appalti aggiudicati in base a norme internazionali.

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77;

b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

 

Articolo 16

Esclusioni specifiche.

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché i servizi forniti da banche centrali;

e) concernenti i contratti di lavoro;

f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

 

Articolo 17

Concessioni di servizi.

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 18

Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo.

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

 

Sezione 4

Regime particolare

Articolo 19

Appalti riservati.

Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

Il bando di gara menziona la presente disposizione.

 

Capo III

Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi

Articolo 20

Appalti di servizi elencati nell'allegato II A.

Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II A sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55.

 

Articolo 21

Appalti di servizi elencati nell'allegato II B.

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 35, paragrafo 4.

 

Articolo 22

Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B.

Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente all'articolo 23 e all'articolo 35, paragrafo 4.

 

Capo IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 23

Specifiche tecniche.

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VI figurano nei documenti dell'appalto quali i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta ciò sia possibile tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell'amministrazione aggiudicatrice.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:

- esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,

- i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,

- le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e

- siano accessibili a tutte le parti interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

 

Articolo 24

Varianti.

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.

4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

 

Articolo 25

Subappalto.

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

 

Articolo 26

Condizioni di esecuzione dell'appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

 

Articolo 27

Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro.

1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione dev'essere effettuata.

Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 55 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

 

Capo V

Procedure

Articolo 28

Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo.

Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.

Esse aggiudicano tali appalti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste all'articolo 29 le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare gli appalti pubblici mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli 30 e 31, esse possono ricorrere a una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.

 

Articolo 29

Dialogo competitivo.

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.

L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7. Le amministrazione aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 53.

A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

 

Articolo 30

Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;

b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la progettazione di opere, nella misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche dell'appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare l'offerta migliore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1.

3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

 

Articolo 31

Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:

1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

2) per gli appalti pubblici di forniture:

a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;

3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:

- qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice

oppure

- qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 7.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

 

Articolo 32

Accordi quadro.

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 53.

Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:

- mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure,

- qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

 

Articolo 33

Sistemi dinamici di acquisizione.

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 42, paragrafi da 2 a 5.

3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici:

a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;

c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Esse portano a termine la valutazione entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.

L'amministrazione aggiudicatrice informa al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

5. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.

7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

 

Articolo 34

Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale.

Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.

In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 45 a 52, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 e gli articoli da 45 a 52.

 

 

Capo VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 35

Bandi e avvisi.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato VIII, punto 2, lettera b):

a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750.000 EUR.

I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750.000 EUR;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 7, tenuto conto dell'articolo 9.

Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono gli appalti di lavori o gli accordi quadro che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.

Le autorità aggiudicatrici che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all'articolo 38, paragrafo 4.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall'articolo 29, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 32, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.

Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. Per tali appalti di servizi la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, le norme relative all'elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi ed alla pubblicazione di tali relazioni.

Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

 

Articolo 36

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.

1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII A e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3 o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII, punto 1, lettere a) e b).

3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, entro cinque giorni dal loro invio.

4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'amministrazione aggiudicatrice; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

5. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, è limitato a 650 parole circa.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

8. La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui è citata la data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

 

Articolo 37

Pubblicazione non obbligatoria.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'articolo 36 avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.

 

Sezione 2

Termini

Articolo 38

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30 e nel dialogo competitivo:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data dell'invio dell'invito.

4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni.

Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare un'offerta nelle procedure ristrette.

Il termine ridotto di cui al primo comma è ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenesse tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VII A, sempreché dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso di preinformazione fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato VIII, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui ai paragrafi 2 e 4, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni.

6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b), è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato VIII, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.

Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.

7. Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 39 e 40 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

8. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a 10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

 

Articolo 39

Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari.

1. Nelle procedure aperte, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non offra per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

 

Sezione 3

Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 40

Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare.

1. Nel caso delle procedure ristrette, del dialogo competitivo e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell'articolo 30, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

2. L'invito ai candidati contiene:

- una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo e di ogni documento complementare,

- oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri e agli altri documenti di cui al primo trattino, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6.

3. Qualora il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e/o i documenti complementari siano disponibili presso un'entità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate accelerate, tale termine è di quattro giorni.

5. Inoltre, l'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare precisano come minimo quanto segue:

a) un riferimento al bando di gara pubblicato;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 44, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 47 e 48;

e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati a norma dell'articolo 29, le precisazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare un'offerta.

Articolo 41

Informazione dei candidati e degli offerenti.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di riavviare la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.

2. Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima possibile:

- a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,

- ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,

- ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro.

Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

3. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui al paragrafo 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

 

Sezione 4

Comunicazioni

Articolo 42

Regole applicabili alle comunicazioni.

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.

5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato X;

b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte presentate per via elettronica possano effettuarsi solo utilizzando una firma elettronica avanzata conforme al paragrafo 1 di detto articolo;

c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi;

d) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati e le dichiarazioni di cui agli articoli da 45 a 50 e all'articolo 52, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per iscritto o per telefono;

b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

 

Sezione 5

Verbali

Articolo 43

Contenuto dei verbali.

Per ogni appalto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure;

g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze di cui all'articolo 29 che giustificano il ricorso a tale procedura;

h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

Le amministrazioni aggiudicatrici prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta.

 

Capo VII

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 44

Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione.

1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48, che i candidati e gli offerenti devono possedere.

La portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare od a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo.

Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

 

Sezione 2

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 45

Situazione personale del candidato o dell'offerente.

1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;

b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (14);

d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.

2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:

a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;

b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;

c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;

d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni.

Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f) quanto segue:

a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;

b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

 

_________

(14)  Pubblicato nella G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316.

 

Articolo 46

Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

Ad ogni operatore economico che intenda partecipare ad un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all'allegato IX A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato IX B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato IX C per gli appalti pubblici di servizi, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

 

Articolo 47

Capacità economica e finanziaria.

1. In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

b) bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito;

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili.

2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.

3. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.

5. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

 

Articolo 48

Capacità tecniche e professionali.

1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3.

2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:

a) i) presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;

ii) presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:

- quando il destinatario era un'amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;

- quando il destinatario è stato un privato, da una attestazione dall'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico;

b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;

d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;

f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore dell'imprenditore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

h) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

i) indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare;

j) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme.

3. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.

4. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

5. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la fornitura di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste al paragrafo 2, di cui richiede la presentazione.

 

Articolo 49

Norme di garanzia della qualità.

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

 

Articolo 50

Norme di gestione ambientale.

Qualora nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f), richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

 

Articolo 51

Documenti e informazioni complementari.

L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50.

 

Articolo 52

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato.

1. Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.

Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione all'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d), e g), all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafi 1, 4, e 5, all'articolo 48, paragrafi 1, 2, 5 e 6, e agli articoli 49 e, se del caso, 50.

Gli Stati membri le adeguano parimenti all'articolo 47, paragrafo 2 e all'articolo 48, paragrafo 3, per le domande di iscrizione o di certificazione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all'autorità che stabilisce l'elenco ufficiale o all'organismo di certificazione che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco o del certificato rilasciato dall'organismo di certificazione e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.

2. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco o/la certificazione nonché la relativa classificazione.

3. L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 46, dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 48, paragrafo 2, lettere a)ii), b), e), g) e h) per gli imprenditori, paragrafo 2, lettere a)ii), b), c) d) e j) per i fornitori e paragrafo 2, lettere a)ii) e da c) a i) per i prestatori di servizi.

4. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'albo ufficiale.

5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli da 45 a 49 e, se del caso, dall'articolo 50.

Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri, e accettano anche altri mezzi di prova equivalenti.

6. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità che stabilisce l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.

7. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione.

8. Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande possono essere presentate.

 

Sezione 3

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53

Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:

a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure

b) esclusivamente il prezzo più basso.

2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.

 

Articolo 54

Ricorso alle aste elettroniche.

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate nel caso di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, possono ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 33.

L'asta elettronica riguarda:

- unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;

- oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta; tuttavia in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;

b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 53, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.

 

Articolo 55

Offerte anormalmente basse.

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;

e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

 

TITOLO III

Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici

Capo I

Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 56

Campo di applicazione.

Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a 5.278.000 EUR (15).

Detto valore è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 9.

______________

(15)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

 

Articolo 57

Esclusioni dal campo di applicazione.

Il presente titolo non si applica alle concessioni di lavori pubblici:

a) che sono rilasciate nelle circostanze previste, relativamente agli appalti pubblici di lavori, agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva;

b) che sono rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2004/17/CE, quando sono rilasciate per l'esercizio di tali attività.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi alle concessioni di lavori pubblici rilasciate da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e rilasciate per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.

 

Articolo 58

Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.

2. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

3. Detti bandi sono pubblicati secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

4. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici.

 

Articolo 59

Termini.

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salvo il caso previsto dall'articolo 38, paragrafo 5.

L'articolo 38, paragrafo 7, è applicabile.

Articolo 60

Subappalto.

L'amministrazione aggiudicatrice può:

a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori; oppure

b) invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

 

Articolo 61

Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario.

La presente direttiva non si applica ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera descritta, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera:

- qualora i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure

- qualora i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

 

Capo II

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 62

Disposizioni applicabili.

Il concessionario che è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

 

Capo III

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 63

Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5.278.000 EUR (16).

Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 31.

Il valore degli appalti è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell'articolo 9.

2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate.

Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.

L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure

b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure

c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L'elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.

 

____________

(16)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

 

Articolo 64

Pubblicazione del bando.

1. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo rendono nota tale intenzione mediante un bando.

2. I bandi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed eventualmente ogni altra informazione ritenuta utile dal concessionario di lavori pubblici, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

3. Il bando è pubblicato secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

4. Si applicano inoltre le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all'articolo 37.

 

Articolo 65

Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte.

Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

L'articolo 38, paragrafi 5, 6 e 7, è applicabile.

 

TITOLO IV

Regole sui concorsi di progettazione nel settore dei servizi

Articolo 66

Disposizioni generali.

1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l'appalto-concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

 

Articolo 67

Campo di applicazione.

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:

a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 EUR (17);

b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 EUR (18);

c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 EUR (19) quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.

2. Il presente titolo si applica:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

_______________

(17)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

(18)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

(19)  Importo inizialmente sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1874/2004 e successivamente così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

 

Articolo 68

Esclusioni dal campo di applicazione.

Il presente titolo non si applica:

a) né ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2004/17/CE indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività, né ai concorsi di progettazione esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva;

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi ai concorsi di progettazione di servizi indetti da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e aggiudicati per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma, di quest'ultima direttiva per differirne l'applicazione;

b) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva per gli appalti pubblici di servizi.

 

Articolo 69

Bandi e avvisi.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 36 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche ai concorsi di progettazione.

 

Articolo 70

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 69 contengono le informazioni indicate nell'allegato VII D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

2. Detti bandi ed avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

Articolo 71

Mezzi di comunicazione.

1. L'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 4, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.

2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato X;

b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.

 

Articolo 72

Selezione dei concorrenti.

Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare, si deve comunque tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

 

Articolo 73

Composizione della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

 

Articolo 74

Decisioni della commissione giudicatrice.

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3. Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.

4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione aggiudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

 

TITOLO V

Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

Articolo 75

Obblighi statistici.

Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'articolo 76, che riguardi, separatamente, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

 

Articolo 76

Contenuto del prospetto statistico.

1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati disciplinati dalla presente direttiva;

b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

Nella misura del possibile, i dati di cui al primo comma, lettera a), sono articolati in base:

a) alle procedure di aggiudicazione utilizzate;

b) e, per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;

c) alla nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato.

Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, lettera a) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.

2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati conformemente al paragrafo 1, secondo comma;

b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.

Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Articolo 77

Comitato consultivo.

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 78

Revisione delle soglie.

1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 7, primo comma, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e procede, se necessario, alla loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.

2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2:

a) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera a), all'articolo 56 e all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,

b) la soglia prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato IV (20);

c) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera b) e all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell'allegato IV (21).

3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

_________

(20)  Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2005/75/CE.

(21)  Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2005/75/CE.

 

Articolo 79

Modificazioni.

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:

a) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3;

b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;

c) le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;

d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;

e) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all'Accordo;

f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;

g) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;

h) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo;

i) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronico di cui alle lettere a), f) e g) dell'allegato X.

 

Articolo 80

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 81

Meccanismi di controllo.

Conformemente alla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, gli Stati membri assicurano l'applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti.

A tal fine essi possono, tra l'altro, designare o istituire un'agenzia indipendente.

 

 

 

Articolo 82

Abrogazioni.

La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell'articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all'articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all'allegato XI.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XII.

 

Articolo 83

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 84

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, il 31 marzo 2004.

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

 

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

 

(Si omettono gli allegati)

 

 


Reg. (CE) 28 ottobre 2004, n. 1874/2004
Regolamento della Commissione che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

 

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2004, n. L 326. Entrato in vigore il 1° novembre 2004.

(2)  Testo rilevante ai fini del SEE.

(3)  Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

 

[La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l'articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l'articolo 78,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (4), il Consiglio ha approvato l'accordo sugli appalti pubblici ripreso all'allegato 4 di detta decisione, qui di seguito denominato «accordo». Secondo tale accordo, esso si applica agli appalti che raggiungono o superano gli importi, qui di seguito denominati «soglie», fissati nell'accordo ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio perseguono, fra l'altro, l'obiettivo di permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie da esse previste e alle quali si applica l'accordo devono essere verificate e, se del caso, rivedute verso l'alto o verso il basso dalla Commissione, in modo che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore, delle soglie di cui all'accordo. Gli importi delle soglie sopraindicate delle direttive non equivalgono ai controvalori delle soglie dell'accordo ricalcolate per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 (5). Pertanto è necessario rivederli.

(3) Per ridurre il numero di soglie da rispettare, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno allineato le soglie che non derivano dall'accordo a quelle derivanti dall'accordo. Al fine di conservare invariato il numero di soglie, la Commissione deve effettuare un allineamento in caso di variazione di queste ultime.

(4) Tali modificazioni fanno salve le norme nazionali d'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che ne prevedono l'applicazione a partire da soglie inferiori alle soglie indicate in dette direttive.

(5) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza,

ha adottato il presente regolamento:] (6)

 

(4)  Pubblicata nella G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. L 336.

(5)  In G.U.U.E. 19 dicembre 2003, n. C 309.

(6)  Abrogata dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

 

Articolo 1

[La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 16 è modificato come segue:

a) alla lettera a), l'importo «499.000 EUR» è sostituito da «473.000 EUR»;

b) alla lettera b), l'importo «6.242.000 EUR» è sostituito da «5.923.000 EUR».

2) L'articolo 61 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, l'importo «499.000 EUR» è sostituito da «473.000 EUR»;

b) al paragrafo 2, l'importo «499.000 EUR» è sostituito da «473.000 EUR».] (7).

 

(7)  Abrogato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

 

Articolo 2

[La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) alla lettera a), l'importo «162.000 EUR» è sostituito da «154.000 EUR»;

b) alla lettera b), l'importo «249.000 EUR» è sostituito da «236.000 EUR»;

c) alla lettera c), l'importo «6.242.000 EUR» è sostituito da «5.923.000 EUR».

2) L'articolo 8, primo comma, è modificato come segue:

a) alla lettera a), l'importo «6.242.000 EUR» è sostituito da «5.923.000 EUR»;

b) alla lettera b), l'importo «249.000 EUR» è sostituito da «154.000 EUR».

3) All'articolo 56, l'importo «6.242.000 EUR» è sostituito da «5.923.000 EUR».

4) All'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «6.242.000 EUR» è sostituito da «5.923.000 EUR».

5) L'articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) alla lettera a), l'importo «162.000 EUR» è sostituito da «154.000 EUR»;

b) alla lettera b), l'importo «249.000 EUR» è sostituito da «236.000 EUR»;

c) alla lettera c), l'importo «249.000 EUR» è sostituito da «236.000 EUR».] (8).

 

(8)  Abrogato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

 

Articolo 3

[Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.] (9).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

 

 

(9)  Abrogato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.


Giurisprudenza

 


SENTENZA N. 482

 

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Giudice Avv. Mauro FERRI

Giudice Prof. Luigi MENGONI

Giudice Prof. Enzo CHELI

Giudice Dott. Renato GRANATA

Giudice Prof. Giuliano VASSALLI

Giudice Prof. Francesco GUIZZI

Giudice Prof. Cesare MIRABELLI

Giudice Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Giudice Avv. Massimo VARI

Giudice Dott. Cesare RUPERTO

Giudice Dott. Riccardo CHIEPPA

Giudice Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 3 e 4, 2, comma 2, 3, 4, 6, comma 5, 7, commi 1, 2, 3 e 5, 8, comma 8, 14, 19, commi 1 e 4, 20, commi 2 e 4, 21, comma 1, e 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e dell'art. 4-bis, comma 1, lettera a), del decretolegge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1995, n. 216, promossi con ricorsi delle Regioni EmiliaRomagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Bolzano e di Trento, delle Regioni Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta (n. 2 ricorsi), notificati il 18 marzo, il 21 marzo, il 19 marzo (n. 3 ricorsi) e il 21 marzo 1994 (n. 3 ricorsi) ed il 3 luglio 1995, depositati in cancelleria il 24 marzo, il 28 marzo (n. 5 ricorsi), il 29 marzo e il 30 marzo 1994 ed il 12 luglio 1995, iscritti rispettivamente ai nn. 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 del registro ricorsi 1994 ed al n. 39 del registro ricorsi 1995. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia, Sergio Panunzio per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e per la Provincia autonoma di Trento, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Vito Vacchi e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. -Con separati ricorsi le Regioni Emilia-Romagna (R. Ric. n. 31 del 1994), Lombardia (R. Ric. n. 33 del 1994), FriuliVenezia Giulia (R. Ric. n. 34 del 1994), le Province autonome di Bolzano (R. Ric. n. 35 del 1994) e di Trento (R. Ric. n. 36 del 1994), le Regioni Sardegna (R. Ric. n. 37 del 1994), Toscana (R. Ric. n. 38 del 1994) e Valle d'Aosta (R. Ric. n. 39 del 1994) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale nei confronti di alcune disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), denunciando la lesione di norme costituzionali e dei rispettivi statuti speciali, in relazione alla diversa sfera di autonomia. Le Regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa concorrente e funzioni amministrative in materia di lavori pubblici di interesse regionale (artt. 117 e 118 della Costituzione); la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potestà legislativa primaria per i "lavori pubblici di interesse locale e regionale" (art. 4, numero 9, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) ed identica competenza hanno le Province autonome di Bolzano e di Trento, con riferimento ai "lavori pubblici di interesse provinciale" (art. 8, numero 17, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la Regione Sardegna, per i "lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione" (art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), e la Regione Valle d'Aosta, con riferimento ai "lavori pubblici di interesse regionale" (art. 2, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4). Le ricorrenti riconoscono che la legge n. 109 del 1994 innova profondamente l'intero quadro della legislazione in materia di lavori pubblici, toccando aspetti salienti della materia: l'organizzazione degli uffici, l'istituzione di un'autorità di vigilanza del settore, la programmazione degli interventi, la progettazione, il collaudo e l'esecuzione, con una disciplina unitaria delle procedure di assegnazione degli appalti e delle concessioni. L'innovazione riguarda anche le fonti, giacché si prevede la delegificazione della materia, con una disciplina rimessa, in parte, alla potestà regolamentare del Governo. In questo contesto di ampia riforma, le ricorrenti ritengono che alcune disposizioni specifiche della legge quadro sui lavori pubblici ledano l'autonomia ad esse riservata dalla Costituzione, e presentino aspetti in contrasto con direttive della Comunità europea.

2. -Alcune questioni di legittimità costituzionale riguardano i principi generali della legge n. 109 del 1994. Anzitutto l'art. 1, comma 2, che qualifica espressamente le disposizioni della legge stessa quali "norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato". La Regione Emilia-Romagna denuncia questa norma per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, giacchè tutte le disposizioni della nuova legge riceverebbero questa qualificazione, indipendentemente dal loro reale contenuto di principio. Inoltre la menomazione delle competenze costituzionalmente riservate alle regioni sarebbe aggravata per effetto del successivo art. 3, che attribuisce alla potestà regolamentare del Governo, con una delegificazione da attuare in base all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina di larga parte della materia dei lavori pubblici; sicchè i principi e le norme fondamentali potrebbero risultare definiti non solo dalle singole disposizioni legislative, ma anche dalle connesse integrazioni regolamentari. La Regione Emilia-Romagna deduce anche la violazione dell'art. 11 della Costituzione, in quanto alcune norme della legge n. 109 del 1994 si discosterebbero dalla direttiva 89/440/CEE. Sarebbe diversa e più restrittiva la nozione di appalto di lavori pubblici; sarebbe esclusa la licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; sarebbero vietate le varianti ai progetti e la verifica delle offerte anormalmente basse prima della loro eventuale esclusione; non sarebbe consentita la procedura negoziata per la scelta del contraente, anche in casi nei quali è ammessa dalla normativa comunitaria; vi sarebbe, inoltre, l'obbligo di ricorrere alla licitazione privata per affidare la concessione di lavori pubblici. La qualificazione delle disposizioni della legge n. 109 del 1994 come di riforma economicosociale, senza che vi sia la necessaria rispondenza nella natura effettiva di tutte le norme contenute nella legge, comporterebbe un condizionamento vincolante per la legislazione delle regioni, impedendo alle stesse di adottare norme che rispettino pienamente la disciplina comunitaria. La Regione Lombardia ritiene che l'art. 1, comma 2, della legge n. 109 del 1994 comporti, in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, una sostanziale abrogazione del trasferimento alle regioni dell'intera materia "lavori pubblici di interesse regionale". Non sarebbe giustificata l'emanazione di norme statali autoqualificate "di principio", in presenza di numerose disposizioni di dettaglio, per le quali non potrebbero invocarsi interessi attinenti, per natura e dimensioni, all'intera collettività nazionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia denuncia il contrasto dell'art. 1, comma 2, della legge n. 109 del 1994 con l'art. 4, numero 9, dello statuto speciale di autonomia. La ricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 219 del 1984), ritiene che la natura di riforma economico-sociale di una norma non possa essere determinata dalla mera affermazione del legislatore, dovendo essere sempre ricercata nell'oggetto della normativa, nella sua motivazione politico-sociale, nel suo scopo, nel suo contenuto, nelle modificazioni che essa apporta nei rapporti sociali. Le singole norme della riforma possono imporsi come limite alla potestà legislativa primaria solo se la disciplina si qualifica per il carattere fortemente riformatore, ancorato a valori di rilevanza costituzionale, e per l'introduzione di norme fondamentali e di principio. In ogni caso deve essere garantito all'autonomia regionale un sufficiente spazio normativo di adeguamento dei principi al contesto locale (sentenza n. 1033 del 1988). Nella legge denunciata, invece, accanto a norme di valenza riformatrice, vi sarebbero numerose norme di dettaglio, non idonee per loro natura a vincolare la competenza legislativa primaria della ricorrente. Anche le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Sardegna ritengono che la legge n. 109 del 1994, sebbene si autoqualifichi nel titolo come "legge quadro", contenga in realtà una normativa minuziosa e dettagliata di numerosi aspetti della materia dei lavori pubblici, di competenza delle ricorrenti. Non tutte le disposizioni della legge potrebbero essere considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale, giacché tale qualificazione non discenderebbe dalla definizione adottata dal legislatore, ma dai requisiti, indicati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 349 del 1991, 85 del 1990, 1033 del 1988 e 219 del 1984), del carattere realmente riformatore della disciplina, dell'incidenza su settori di rilevante importanza per la vita economico-sociale e sempre con riferimento alle sole norme fondamentali connesse ad un interesse unitario dello Stato. Tra le disposizioni che non rivestirebbero carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale, ma conterrebbero norme di dettaglio in contrasto con la qualificazione formale operata dal legislatore, le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Sardegna indicano le seguenti disposizioni della legge n. 109 del 1994: l'art. 7, che prevede misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione; l'art. 8, comma 8, che vieta l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia delle imprese che eseguono lavori pubblici; gli artt. 16 e 17, che disciplinano l'attività di progettazione e la redazione dei progetti; l'art. 21, che disciplina i criteri di aggiudicazione dei lavori e la costituzione delle commissioni giudicatrici; l'art. 27, comma 2, che riguarda l'attività di direzione dei lavori; l'art. 28, che detta norme sui collaudi e sulla vigilanza nella realizzazione dei lavori. Sono inoltre denunciati dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione Sardegna come disposizioni che incidono sull'autonomia provinciale e regionale, anche per la loro natura di norme di dettaglio, l'art. 19, comma 4, che vieta di determinare a misura il corrispettivo dei lavori appaltati e, dalla sola Regione Sardegna, l'art. 24, che limita, ed in taluni casi vieta, l'utilizzazione della procedura negoziata. Anche la Regione Toscana denuncia l'art. 1, comma 2, della legge n. 109 del 1994 per violazione dell'art. 117 della Costituzione, giacché, elevando tutte le disposizioni della legge al rango di principi della materia, si vincolerebbe l'esercizio dell'autonomia legislativa regionale, riducendola alla stregua di potestà attuativa, anziché di tipo concorrente. La Regione Valle d'Aosta denuncia la stessa disposizione per violazione sia dell'art. 116 della Costituzione che dello statuto speciale, osservando tuttavia che l'autoqualificazione dovrebbe essere priva di rilevanza, perché le norme che enunciano i principi fondamentali possono essere riconosciute soltanto in base alla loro motivazione politico-sociale, al loro scopo, alla modificazione che possono indurre nei rapporti sociali (sentenza n. 219 del 1984). La Regione esclude che una normativa di dettaglio, come quella della legge n. 109 del 1994, possa assumere il carattere proprio delle norme fondamentali di riforma economicosociale. Queste possono legittimamente incidere sulla competenza normativa delle regioni a statuto speciale solo se rimangono nell'ambito dei principi e lasciano alle regioni uno spazio normativo sufficiente di adattamento alle specifiche realtà locali (sentenza n. 1033 del 1988). In ogni caso, non potrebbero essere introdotti principi di riforma economico-sociale con un regolamento del Governo, che è invece previsto quale strumento di delegificazione in materia di lavori pubblici.

3. -Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana denunciano, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, l'art. 1, comma 3, della legge n. 109 del 1994, che attribuisce al Governo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge n. 400 del 1988, la facoltà di emanare atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della legge stessa. Sarebbe violato il principio di legalità sostanziale, in quanto non risulterebbero specificati i presupposti ed i contenuti degli atti di indirizzo e coordinamento da emanare, nè sarebbero individuate le esigenze unitarie che devono essere soddisfatte. Le ricorrenti ritengono che la norma potrebbe avere carattere ricognitivo di un'astratta competenza, che tuttavia non può essere esercitata in concreto, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 139 del 1990), senza il fondamento di altre e specifiche disposizioni legislative. Ma se si ripete una disposizione superflua e si prevede l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento "in conformità alle norme della presente legge", si verrebbe ad attribuire alla disposizione una portata direttamente operativa, in contrasto con le garanzie richieste a salvaguardia dell'autonomia regionale.

4. -La Regione Lombardia denuncia, con riferimento all'art. 117 della Costituzione, l'art. 1, comma 4, della legge n. 109 del 1994, il quale prevede che le norme della legge stessa non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni. Ne deriverebbe un vincolo per le regioni rispetto all'obbligo che esse hanno di osservare le norme comunitarie operative nell'ordinamento giuridico italiano. Se venisse modificata la direttiva 89/440/CEE, recepita con il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attraverso una nuova direttiva autoesecutiva, senza che un formale recepimento a livello statale dichiari espressamente la deroga, modifica o abrogazione di una o più specifiche disposizioni della legge quadro con essa contrastanti, le regioni non potrebbero applicare la nuova e diversa disciplina comunitaria.

5. -Le Province autonome di Bolzano e di Trento e le Regioni Sardegna e Valle d'Aosta denunciano gli artt. 2, comma 2, e 3 della legge n. 109 del 1994. La prima di queste disposizioni delinea l'ambito soggettivo di applicazione delle norme, oltre che della legge quadro, del regolamento previsto dall'art. 3, comma 2, al quale è demandata la disciplina dei lavori pubblici con riferimento: a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche; b) alle procedure di affidamento degli appalti, delle concessioni di lavori pubblici e degli incarichi di progettazione; c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali; d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori ed alle relative competenze. Il regolamento sarebbe destinato a delineare, con la legge, l'ordinamento generale in materia e ad attuare un'ampia delegificazione. Difatti la legge prevede che, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogati gli atti normativi da esso indicati nella materia dei lavori pubblici, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Secondo le Province autonome di Bolzano e di Trento queste disposizioni sarebbero in contrasto con le competenze provinciali (artt. 8, numeri 1 e 17, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione), e lederebbero i principi costituzionali concernenti il rapporto tra fonti del diritto e quelli di legalità e di preferenza della legge (art. 70 della Costituzione). La Regione Sardegna prospetta identiche censure con riferimento agli artt. 3, lettere a) ed e), e 6 dello statuto speciale ed alle relative norme di attuazione, ed all'art. 70 della Costituzione. La Regione Valle d'Aosta denuncia che il previsto regolamento determinerebbe la violazione degli artt. 2, lettera f), e 4 dello statuto speciale, comprimendo la propria autonomia legislativa ed amministrativa. Le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Sardegna ritengono in particolare che il regolamento governativo sarebbe applicabile, per effetto delle norme denunciate, anche ad esse. La delegificazione in materia di lavori pubblici avrebbe così per oggetto anche le leggi regionali e provinciali, che risulterebbero abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Le ricorrenti affermano che i principi costituzionali che regolano il sistema delle fonti non consentono alla legge ordinaria statale di delegificare direttamente la legislazione regionale, demandando ad un regolamento governativo la facoltà di sostituirsi a quest'ultima. Gli stessi principi impedirebbero ai regolamenti governativi, come ha già precisato la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 359 del 1993), di intervenire in materie di competenza regionale o provinciale (art. 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988). Le ricorrenti denunciano un ulteriore vizio di legittimità costituzionale, che deriverebbe dalla mancata determinazione, nell'art. 3 della legge n. 109 del 1994, delle norme legislative regolatrici della materia delegificata e dalla omessa indicazione delle disposizioni legislative, statali ed eventualmente anche regionali e provinciali, abrogate con l'entrata in vigore del regolamento stesso. Anche la Regione Emilia-Romagna denuncia l'art. 3 della legge n. 109 del 1994 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. La norma sarebbe viziata in quanto non esclude i lavori pubblici di interesse regionale dall'ambito della potestà regolamentare demandata al Governo. Sebbene non risulti chiarito il rapporto tra l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, composto dalla legge quadro e dal regolamento, e la potestà normativa riservata alle regioni, la ricorrente ritiene che l'ambito attribuito alla potestà regolamentare governativa sia talmente ampio e onnicomprensivo da far ritenere che la normativa regolamentare si possa riferire anche ai lavori pubblici di interesse regionale. La Regione Lombardia denuncia l'art. 3 della legge n. 109 del 1994, con particolare riguardo al comma 4, assumendo la violazione degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, sul presupposto che il regolamento abbia la forza di abrogare anche le leggi regionali tuttora vigenti in materia di lavori pubblici di interesse regionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia denuncia l'art. 3 della legge n. 109 del 1994, con riferimento all'art. 4, numero 9, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ai principi costituzionali relativi ai rapporti tra fonti e al principio di legalità, ritenendo che si determini la soggezione della potestà legislativa primaria della Regione ad una normativa regolamentare. La ricorrente considera le norme legislative regionali prevalenti sulle fonti statali di rango secondario, ma promuove la questione di legittimità costituzionale per cautela, in quanto la qualifica di norme di riforma economico-sociale di tutte le disposizioni della legge quadro comprenderebbe anche la delegificazione e potrebbe far ritenere che il regolamento governativo, componendo l'ordinamento generale della materia, debba essere applicato in un complesso normativo riformatore anche alla ricorrente. Ma, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 359 del 1993), un regolamento governativo non può intervenire nelle materie di competenza regionale. La disposizione denunciata sarebbe viziata anche perché non conterrebbe l'indicazione delle norme generali regolatrici della materia delegificata, che il regolamento dovrà rispettare, nè preciserebbe quali disposizioni legislative saranno abrogate per effetto dell'entrata in vigore del regolamento stesso. La Regione Toscana denuncia l'art. 3, commi 1, 2 e 6, della legge n. 109 del 1994 con riferimento all'art. 117 della Costituzione, osservando che i limiti alla potestà legislativa regionale possono essere stabiliti soltanto con legge. Secondo la giurisprudenza costituzionale, i regolamenti non possono legittimamente contenere la disciplina di materie di competenza regionale (sentenze nn. 97 del 1992; 465, 391 e 204 del 1991) e sono ammessi solo quando hanno un contenuto tecnico, tale da non coinvolgere scelte ed indirizzi politico-amministrativi.

6. -Viene anche denunciata l'illegittimità costituzionale della disposizione che istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, chiamata a garantire l'osservanza dei principi fissati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 109 del 1994. L'art. 4 della legge quadro disciplina la composizione, le attribuzioni e l'organizzazione del nuovo organismo. La Regione Emilia-Romagna denuncia questa disposizione per violazione degli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 125 e 97, primo comma, della Costituzione, giacchè le regioni verrebbero sottoposte alla potestà di vigilanza, di ispezione e sanzionatoria attribuita all'Autorità in materia di lavori pubblici, compresi quelli di interesse regionale. Il carattere statale dell'attività che l'Autorità svolge sarebbe dimostrato dal suo incardinamento nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'essere il personale dipendente statale, dalla dipendenza economica dall'amministrazione statale, dalla disciplina con atto regolamentare governativo delle modalità di esercizio della vigilanza. Le regioni non sarebbero invece coinvolte nella costituzione e nella gestione dell'Autorità, ai cui poteri di controllo, ispezione, acquisizione di documenti e denuncia sarebbero tuttavia sottoposte. La Regione Emilia-Romagna non contesta il principio di un controllo sull'attività di gestione delle opere pubbliche, ma ritiene che anche le regioni dovrebbero essere chiamate a partecipare all'organizzazione ed all'esercizio del controllo, che non può avere carattere solo statale. Anche la Regione Lombardia denuncia l'art. 4 della legge 109 del 1994 (in particolare i commi 1, 3, 4, lettera f), numero 3, e lettera h), 5, 7, 8 e 17), deducendo il contrasto con gli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione. La nuova Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non prevede alcuna partecipazione delle regioni, nè forme di consultazione per la sua composizione o per la costituzione ed il funzionamento delle strutture da essa dipendenti. L'Autorità avrebbe le caratteristiche di un organo centrale dello Stato, con la facoltà di comminare sanzioni disciplinari, previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato, anche a soggetti appartenenti alle amministrazioni regionali. Ne deriverebbe l'invasione delle competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici. Anche altri poteri e funzioni dell'Autorità, tra i quali l'accertamento che dalla esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, lederebbero le attribuzioni costituzionalmente riservate alle regioni. La Regione Friuli-Venezia Giulia denuncia l'art. 4, commi 6, 8, 12 e 17, della legge n. 109 del 1994, in riferimento agli artt. 4, numeri 1 e 9, e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. La disposizione denunciata sarebbe invasiva della sfera di autonomia legislativa ed amministrativa regionale in materia di ordinamento degli uffici, di disciplina dell'attività del personale regionale e di lavori pubblici di interesse locale e regionale. Sarebbe lesivo in particolare il potere dell'Autorità di richiedere informazioni, documenti o chiarimenti, di disporre ispezioni sulle amministrazioni aggiudicatrici, anche regionali, e di comminare sanzioni disciplinari in applicazione dell'ordinamento per gli impiegati dello Stato. La Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che si sia in presenza di una nuova forma di controllo, diversa da quella statutariamente prevista ed in contrasto con il principio di tassatività degli istituti e delle forme di controllo sugli atti delle regioni, che possono essere stabiliti solo da norme costituzionali. Il controllo affidato all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non si sostituirebbe a quelli già esistenti, ma si affiancherebbe ad essi, essendo rivolto non a singoli atti ma all'insieme delle attività nel settore. Le Province autonome di Bolzano e di Trento denunciano l'art. 4 della legge n. 109 del 1994 per violazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 8, numeri 1 e 17, 16, 54, primo comma, numero 5, e 107) e delle relative norme di attuazione. Identica questione è prospettata dalla Regione Sardegna con riferimento agli artt. 3, lettera a) ed e), 6, 46 e 56 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione. La disciplina stabilita dall'art. 4 della legge n. 109 del 1994 sarebbe nel suo complesso lesiva delle competenze costituzionalmente riservate alle ricorrenti in materia di lavori pubblici e di ordinamento degli uffici e del relativo personale. Essa sarebbe inoltre in contrasto sia con il regime costituzionale dei controlli sugli atti delle Province autonome e della Regione, che sono riservati alla Corte dei conti, sia con il regime dei controlli sugli enti locali. Questo assetto non potrebbe essere alterato neanche da leggi di riforma economico-sociale, che non possono modificare gli organi titolari nè i tipi di controllo previsti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. L'art. 4 della legge n. 109 del 1994 inciderebbe sull'autonomia delle ricorrenti là dove prevede il potere dell'Autorità di chiedere informazioni, documenti e chiarimenti o di disporre ispezioni a carico di amministrazioni aggiudicatrici e di ogni ente; sarebbe inoltre lesivo nel prevedere l'applicazione di sanzioni disciplinari (comma 8), lo svolgimento di accertamenti ed indagini ispettive con denuncia di responsabilità per amministratori e pubblici dipendenti (comma 12), e nel disporre l'obbligo di trasmettere entro tempi stretti una numerosa serie di atti delle procedure di appalto, prevedendo una sanzione pecuniaria in caso di inosservanza (comma 17). Nei ricorsi si sottolinea, inoltre, l'irrazionalità di una norma che colpisce con le sanzioni disciplinari stabilite per gli impiegati dello Stato le infrazioni ad obblighi previsti dalla stessa legge ma commesse da dipendenti regionali o provinciali, per i quali la materia delle sanzioni disciplinari è già disciplinata da leggi adottate nell'ambito della speciale autonomia. La Regione Toscana denuncia l'art. 4, commi 1, 6, 14, 16 e 17, della legge n. 109 del 1994 per violazione degli artt. 117, 118, 125, 3 e 97 della Costituzione. La ricorrente sostiene che i poteri ispettivi rimessi all'Autorità comporterebbero interferenze nell'azione amministrativa ed una forma di controllo non previste da alcuna norma costituzionale. La creazione di un Osservatorio dei lavori pubblici alle dipendenze dell'Autorità, con sezioni regionali presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, si sovrapporrebbe agli osservatori già istituiti dalle regioni, con una duplicazione di compiti che renderebbe questi ultimi marginali e subalterni, in violazione di competenze amministrative riservate alle regioni in materia e dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre sarebbe lesivo l'obbligo previsto per tutte le amministrazioni aggiudicatrici, comprese le regioni, di comunicare all'Osservatorio tutti i dati relativi ai lavori pubblici di importo superiore a 80.000 ECU, obbligo rafforzato da una sanzione amministrativa applicata direttamente dall'Autorità ai soggetti che omettano le comunicazioni o le diano non veritiere. La Regione Valle d'Aosta denuncia l'art. 4 (in particolare i commi 6 e 17) della legge n. 109 del 1994 per violazione dello statuto speciale. La sfera di autonomia regionale sarebbe intaccata dall'introduzione di controlli, particolarmente incisivi e sistematici, delineati dalla norma impugnata, che prevede anche ispezioni sull'attività regionale. Si tratta di controlli non compresi tra quelli tassativamente previsti dallo statuto, che assoggetta l'attività amministrativa regionale esclusivamente al controllo della Commissione di coordinamento, i cui componenti sono di designazione in parte statale ed in parte regionale, mentre tutti i membri dell'Autorità sono nominati dal potere centrale.

7. -Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana denunciano, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, l'art. 6, comma 5, della legge n. 109 del 1994, che prevede il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU e su quelli di importo inferiore per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità per la vigilanza. Questa disposizione non eccettuerebbe dal proprio campo di applicazione le regioni, che verrebbero inserite in un meccanismo amministrativo tipicamente statale.

8. -La Regione Friuli-Venezia Giulia denuncia l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge n. 109 del 1994 per violazione dell'art. 4, numero 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. L'obbligo previsto della disposizione denunciata di nominare, nell'ambito della struttura tecnica ed amministrativa di tutte le amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici, un unico responsabile del procedimento per le diverse fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori è ritenuto dalla ricorrente invasivo della propria competenza legislativa primaria nella disciplina dell'attività del personale regionale e del proprio assetto organizzativo. Questo è articolato in direzioni, servizi ed uffici e non rende possibile incaricare un unico soggetto delle responsabilità indicate unitariamente dalla legge. Le disposizioni denunciate detterebbero una disciplina irrazionale ed illogica perché i compiti amministrativi, di cui si richiede la conduzione unitaria da parte di un unico responsabile, risulterebbero funzionalmente attribuiti a dipendenti regionali di diverse qualifiche e profili professionali. Inoltre il comma 3 dell'art. 7 sarebbe illegittimo anche perché rinvia al regolamento per identificare ulteriori funzioni del responsabile del procedimento. La Regione Toscana denuncia l'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 109 del 1994, per violazione della propria autonomia organizzativa, garantita dall'art. 117 della Costituzione, ed il comma 3 per il rinvio che esso fa alla disciplina regolamentare prevista dall'art. 3 della stessa legge. La Regione Valle d'Aosta denuncia l'art. 7, comma 1, della legge n. 109 del 1994, sostenendo che questa disposizione incida sulle competenze amministrative ad essa attribuite in via esclusiva, limitando la potestà regionale di organizzare i propri uffici (artt. 2, lettera a), e 4 dello statuto speciale).

9. -La Regione Emilia-Romagna, deducendo la violazione dell'art. 118 della Costituzione, promuove questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 7, comma 5, della legge n. 109 del 1994, che prevede per le opere pubbliche di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, comprese nel programma di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'acquisizione delle intese con lo Stato nell'ambito della conferenza di servizi, ove queste non si siano perfezionate entro 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione statale competente. La ricorrente ritiene che l'art. 7, comma 5, della legge n. 109 del 1994 trasferisca l'intesa tra Stato e regione, prevista dall'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal piano politicocostituzionale al piano amministrativo della conferenza di servizi e di conseguenza riduca le garanzie di autonoma determinazione regionale. Difatti, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in sede di conferenza di servizi, l'opposizione regionale potrebbe essere superata con deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537), senza che sia più necessario il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Analoga censura nei confronti dell'art. 7, comma 5, della legge n. 109 del 1994 è proposta dalla Regione Toscana, che prospetta anche la violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, più volte enunciato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 462 del 1992; nn. 464 e 37 del 1991).

10. -La Regione Lombardia impugna l'art. 8, comma 8, della legge n. 109 del 1994, che vieta l'utilizzazione di albi speciali o di fiducia per l'affidamento di lavori pubblici, e prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 1997, i lavori stessi possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati secondo i criteri previsti dai commi 2 e 3 dello stesso art. 8. La ricorrente deduce la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ritenendo che le disposizioni denunciate sottraggano alle amministrazioni ed al legislatore regionale ogni scelta preliminare, operativa e strumentale, escludendo la preselezione mediante albi ed elenchi, in gran parte già istituti in base a leggi regionali vigenti.

11. -La Regione Emilia-Romagna denuncia, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, l'art. 14, commi 5, 6 e 7, della legge n. 109 del 1994, che disciplina la programmazione dei lavori pubblici. La disposizione denunciata affida al Ministro dei lavori pubblici il compito di definire con proprio decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge quadro, lo schema tipo di programma triennale (comma 5); prevede, come regola generale, che le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non compresi nei programmi o quando la richiesta non ne rispetti le priorità (comma 6); stabilisce, infine, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono alterare l'ordine di priorità degli interventi indicato nel programma, salvo che non si tratti di modifiche imposte da eventi imprevedibili o calamitosi ovvero da nuove disposizioni normative (comma 7). Secondo la ricorrente, lo schema di programma triennale elaborato dal Ministro dei lavori pubblici (art. 14, comma 5) sarebbe vincolante anche per le regioni, incidendo, senza alcuna razionale giustificazione, sulla potestà amministrativa e legislativa delle regioni. Parimenti illegittimi sarebbero i commi 6 e 7 dell'art. 14: essi limiterebbero l'autonomia legislativa e finanziaria regionale, irrigidendo i criteri di programmazione oltre ogni misura, in relazione sia ai finanziamenti, sia più in generale alla possibilità di realizzare opere pubbliche. La Regione EmiliaRomagna rivendica alla propria responsabilità politica e amministrativa la definizione dei programmi e, in relazione ad essi, la determinazione dell'ordine di priorità nelle realizzazioni di opere pubbliche e nei connessi aspetti finanziari. La Regione Lombardia promuove questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, oltre che dei commi 5, 6 e 7, anche del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994. Quest'ultima disposizione prevede che le amministrazioni aggiudicatrici approvino, anche nell'ambito di documenti programmatori già contemplati dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio, distinto per settori e compiuto, sia sotto il profilo finanziario (indicazione delle risorse) che sotto il profilo tecnico (disponibilità del progetto). Lo strumento programmatico deve altresì indicare le finalità ed i tempi di realizzazione degli interventi, i quali vanno scelti sulla base di una valutazione dei costi e dei benefici che ne attesti l'utilità e la convenienza. È riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione e di recupero del patrimonio pubblico ed ai lavori di completamento di opere già iniziate. Secondo la ricorrente, l'art. 14 della legge n. 109 del 1994, imponendo uno specifico programma, anche in deroga agli strumenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, rivelerebbe una riappropriazione allo Stato di funzioni in questo settore e comporterebbe la sostanziale soppressione di una materia già trasferita alle regioni. Anche il carattere vincolante del programma sarebbe illegittimo, perché impedirebbe che in capo alle regioni residuino, nella materia dei lavori pubblici di interesse regionale, spazi per determinazioni volitive aggiuntive. La Regione Toscana denuncia l'art. 14 della legge n. 109 del 1994 per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in riferimento all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. La disposizione denunciata sarebbe lesiva del ruolo delle regioni quali enti di programmazione nella materia delle opere pubbliche di interesse regionale. L'art. 3 della legge n. 142 del 1990, riconoscendo la competenza programmatoria regionale, che ha fondamento costituzionale, comporterebbe la rinuncia da parte dello Stato ad intervenire ulteriormente nel prevedere e definire atti programmatori degli enti locali, per evitare interferenze con la nuova funzione regionale. La Regione Toscana osserva, inoltre, che l'art. 3, comma 4, della legge n. 142 del 1990, per l'attuazione dei programmi degli enti locali, compreso il settore dei lavori pubblici, prevede meccanismi di finanziamento integrato, statale e regionale, governati dalle regioni. L'art. 14 della legge quadro configurerebbe invece un rapporto diretto tra ente locale ed ente erogatore del finanziamento, non mediato dalle scelte programmatiche compiute nel sistema delle autonomie locali e regionali, ed indebolirebbe la programmazione regionale, il cui effetto propulsivo e di indirizzo dovrebbe necessariamente organizzarsi intorno a scelte di sintesi rispetto alle frammentate necessità dei singoli enti locali.

12. -La Regione Emilia-Romagna denuncia l'art. 19, comma 1, della legge n. 109 del 1994, che definisce i contratti di appalto di lavori pubblici come quei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici. Questa disposizione restringerebbe la nozione di appalto di lavori pubblici, offrendone una definizione meno ampia di quella prevista dalla normativa comunitaria, che li definisce come i contratti che hanno per oggetto l'esecuzione, o congiuntamente l'esecuzione e la progettazione, di lavori, oppure l'esecuzione di un'opera rispondente ai bisogni specificati dall'amministrazione aggiudicatrice (art. 1 della direttiva 89/440/CEE). Ne deriverebbe una violazione degli artt. 11, 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, perché sarebbe ristretta la libertà dell'amministrazione aggiudicatrice di comprendere nell'appalto anche, in tutto o in parte, l'attività di progettazione. Questa limitazione sarebbe superabile solo in casi eccezionali, per opere con caratteristiche particolari, ricorrendo all'appalto-concorso, o attraverso la concessione (ex art. 19, comma 2), che è ammessa solo se alla costruzione si unisce la gestione dell'opera.

13. -La Regione Emilia-Romagna denuncia l'art. 20, comma 2, della legge n. 109 del 1994, che prevede l'attribuzione delle concessioni di lavori pubblici solo mediante licitazione privata, deducendo la violazione degli artt. 11, 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. Oltre alla lesione dell'autonomia regionale, si verificherebbe un contrasto con il diritto comunitario, che lascia libera la forma della gara (direttiva 89/440/CEE), sia per il carattere fiduciario della concessione, sia perché il concessionario è tenuto al rispetto delle procedure di gara per appaltare a terzi i lavori.

14. -Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana denunciano l'art. 20, comma 4, della legge n. 109 del 1994, che, senza eccettuare le regioni dal proprio ambito di applicazione, prevede il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici per affidare lavori pubblici mediante appaltoconcorso. Viene dedotto il contrasto con l'art. 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le regioni sarebbero sottoposte ad un potere amministrativo statale e la loro azione dipenderebbe dalla valutazione di un organo statale.

15. -La Regione Emilia-Romagna denuncia l'art. 21, comma 1, della legge n. 109 del 1994, che esclude l'aggiudicazione della licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la presentazione di varianti progettuali. Viene denunciata la violazione degli artt. 11, 118, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina nazionale sarebbe in contrasto con la normativa europea e sarebbero lesi l'autonomia delle regioni, quali amministrazioni aggiudicatrici, ed il principio di buon andamento dell'amministrazione. La Regione Emilia-Romagna denuncia anche l'art. 21, comma 1, secondo periodo, della legge n. 109 del 1994 in quanto, in violazione dell'art. 11 della Costituzione, vieterebbe all'amministrazione di verificare ed eventualmente escludere le offerte anormalmente basse. La normativa comunitaria prevede che l'amministrazione aggiudicatrice proceda ad una verifica in contraddittorio delle offerte anomale, per decidere in ordine all'ammissibilità delle stesse. Questa procedura salvaguarda le ragioni dell'impresa che sia in grado, per la sua migliore organizzazione o per la tecnologia adottata, di fornire prestazioni al prezzo inferiore; protegge anche l'amministrazione da offerte al ribasso presentate solo per ottenere l'aggiudicazione dei lavori. La norma denunciata, anziché ricorrere a questo meccanismo di concreta verifica, prevederebbe una soluzione, considerata meccanica ed aprioristica, di solo aumento dell'importo della garanzia che l'impresa deve prestare.

16. -La Regione Emilia-Romagna denuncia l'art. 24, comma 1, della legge n. 109 del 1994, in quanto inibisce all'amministrazione aggiudicatrice di utilizzare la procedura negoziata per gli appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU; procedura consentita, invece, in taluni casi, dalla normativa europea. La disposizione denunciata violerebbe gli artt. 11, 118, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. La ricorrente ritiene illegittimo che per impedire fenomeni degenerativi si privino indiscriminatamente le amministrazioni di strumenti necessari, se bene usati, per una buona e corretta amministrazione. Analoga denuncia è rivolta all'art. 24, comma 1, lettera b), della legge n. 109 del 1994 dalla Regione Toscana, che tuttavia prospetta la questione di legittimità in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, giacchè la disposizione non permetterebbe la trattativa privata nei casi in cui la stessa è consentita, per importi notevolmente superiori, dalla normativa comunitaria.

17. -In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate non fondate. L'Avvocatura ritiene che la legge n. 109 del 1994 esprima un complesso normativo fortemente innovativo. L'interpretazione delle singole disposizioni dovrebbe, quindi, essere centrata sui principi guida che ordinano e governano l'intero sistema normativo, alla luce dei quali occorrerebbe leggere ed applicare le disposizioni settoriali, in modo da garantire una coerenza d'insieme, ritenuta indispensabile per il conseguimento degli obiettivi che la legge si propone per tutto il settore degli appalti pubblici. Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1, comma 2, della legge 109 del 1994, l'Avvocatura ritiene che la qualificazione delle disposizioni di essa come norme fondamentali di riforma economico-sociale e come norme di principio della legislazione dello Stato valga per quanto risulta effettivamente rispondente alla portata riformatrice ed ai contenuti del provvedimento. La valutazione data dal legislatore troverebbe pieno conforto nei criteri di giudizio elaborati ed applicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. La legge nel suo complesso si colloca in una prospettiva di attuazione dell'art. 97 della Costituzione. L'art. 1, comma 1, della legge, stabilendo che nella costruzione delle opere pubbliche va perseguita l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che può essere raggiunta solo con procedure corrette e trasparenti, rispettose del diritto comunitario e della libertà di concorrenza, si richiama a valori giuridici di grande importanza economico-sociale, che trovano ora piena ed efficace realizzazione nel settore dei lavori pubblici. Si realizza, così, un mutamento di prospettiva nella disciplina di un settore di vitale interesse per l'economia e per il benessere sociale, in linea con i criteri dettati dalla giurisprudenza costituzionale per la qualifica di norme fondamentali di riforma economico-sociale. La potestà delle regioni e delle province autonome di sviluppare un'autonoma politica di realizzazione nel territorio di infrastrutture e di opere occorrenti ai bisogni della collettività locale non sarebbe toccata dalla legge n. 109 del 1994, che interverrebbe soltanto nella disciplina della fase terminale, in cui gli atti di gestione del settore devono tradursi nella formazione di un progetto di concessione o di un contratto d'appalto e nella conseguente apertura di un confronto con il libero mercato delle imprese. In questa fase, la dimensione regionale o provinciale dell'interesse alla realizzazione delle opere incrocerebbe interessi di rilevanza nazionale, che esigono una concomitante e non subordinata soddisfazione. L'Avvocatura ritiene non fondata la censura che ravvisa nell'art. 1, comma 3, della legge n. 109 del 1994 una lesione del principio di legalità sostanziale. L'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento sarebbe infatti sufficientemente sorretto e vincolato dai contenuti precettivi della legge e dalla finalità di rendere operanti i nuovi principi anche negli ambiti amministrativi regionali. Le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 3 della legge quadro sarebbero non fondate, perché la prevista integrazione regolamentare risponderebbe ad un corretto impiego della fonte secondaria, in conformità dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988. In particolare la delegificazione sarebbe ancorata ad un'ampia base di norme primarie generali e non sarebbe violato il limite costituito dalla riserva assoluta di legge, che coprirebbe la normazione di principio individuata in testi legislativi ai quali il regolamento deve essere conforme, essendo destinato a produrre su quella base una disciplina di dettaglio. L'Avvocatura considera l'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, introdotta dall'art. 4, come una delle maggiori innovazioni. L'Autorità costituisce un'istanza indipendente, estranea all'apparato di governo statale, i cui membri sono nominati dai Presidenti delle Camere, ed ha la funzione di garanzia imparziale dell'osservanza dei principi ordinatori del sistema. I poteri, anche coercitivi, dell'Autorità verso gli enti ed organi amministrativi che operano per l'esecuzione di opere pubbliche sarebbero limitati alla funzione conoscitiva. La valutazione da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle informazioni acquisite non implicherebbe alcuna ingerenza negli indirizzi e nelle scelte degli enti, quanto alla promozione di opere pubbliche, dato che l'Autorità vigilerebbe soltanto sulla rispondenza della fase esecutiva e contrattuale ai principi informatori della legge. L'azione dell'Autorità non potrebbe essere assimilata ad una funzione di controllo, tanto più che essa, se accerta delle irregolarità, può soltanto farne denuncia agli organi competenti. L'Avvocatura ritiene anche non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina del responsabile del procedimento, dettata dall'art. 7 della legge n. 109 del 1994. Questa disposizione si manterrebbe nel solco della configurazione generale data al responsabile del procedimento dalla legge n. 241 del 1990, le cui norme, definite principi generali dell'ordinamento giuridico, già vincolano le regioni e le province autonome. La stessa disposizione definisce il ruolo del responsabile del procedimento nella fase di programmazione, esecuzione ed affidamento delle opere pubbliche, in modo da renderlo garante del rispetto di regole essenziali, strettamente connesse alle esigenze fondamentali fissate dall'art. 1 della legge quadro. Anche l'utilizzazione della conferenza di servizi per l'acquisizione dell'intesa urbanistica (art. 7, comma 5, della legge n. 109 del 1994) non determinerebbe alcuna violazione delle attribuzioni regionali e provinciali, tenuto conto che la norma si riferirebbe all'intesa che dichiara la conformità del progetto alle indicazioni degli strumenti di pianificazione (art. 81, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977). L'Avvocatura ritiene, inoltre, che la programmazione dei lavori pubblici, disciplinata dall'art. 14, non interferisca sostanzialmente con il potere di decisione politica relativo alla dotazione di infrastrutture e di pubblici servizi, ma ponga solo un vincolo di metodo nell'azione amministrativa. La programmazione sarebbe strumentale al rispetto dei principi generali dell'art. 1 della legge quadro, che richiede la trasparente e razionale allocazione delle risorse disponibili per la destinazione dei fondi ad opere completamente realizzabili, effettivamente eseguibili e fruibili dalla collettività. Non sarebbero, quindi, sacrificate le manifestazioni di autonomia attinenti alle attribuzioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale o provinciale. Inoltre la tecnica della programmazione sarebbe presupposta dalla direttiva 71/305/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, che, all'art. 12 come modificato dalla direttiva 89/440/CEE, prevede la pubblicazione di un avviso periodico indicativo dei lavori da eseguire.

18. -In prossimità dell'udienza, inizialmente fissata per il 25 ottobre 1994, tutte le ricorrenti, ad eccezione della Regione Toscana, hanno depositato memorie, per ribadire le argomentazioni svolte nei loro ricorsi e per replicare alle difese dell'Avvocatura.

19. -Successivamente con il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1995, n. 216 sono state apportate modifiche a numerose disposizioni della legge n. 109 del 1994. La sola Regione Valle d'Aosta (R. Ric. n. 39 del 1995) ha denunciato l'art. 4-bis del decreto-legge n. 101 del 1995, il cui comma 1, lettera a), sostituisce, tra l'altro, l'art.7, comma 1, della legge n.109 del1994.

La sola Regione Valle d'Aosta (R. Ric. n. 39 del 1995) ha denunciato l'art. 4-bis del decreto-legge n. 101 del 1995, il cui comma 1, lettera a), sostituisce, tra l'altro, l'art. 7, comma 1, della legge n. 109 del 1994.

La disposizione sottoposta a verifica di legittimità costituzionale modifica la disciplina del responsabile del procedimento e prevede che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge quadro nominino un coordinatore unico delle fasi di formazione dei programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi, in aggiunta al responsabile del procedimento previsto dalla legge n. 241 del 1990.

La ricorrente considera questa disposizione vincolante anche per le regioni a statuto speciale e ritiene che essa comprima la potestà di organizzazione degli uffici regionali.

20.- Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente dei Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che l'innovazione apportata non recherebbe elementi ulteriori ai fini dei sindacato di legittimità costituzionale.

Il nuovo testo dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994 dovrebbe essere inquadrato nei principi generali della legge n. 109 del 1994, per quanto concerne la definizione degli effetti vincolanti per le regioni anche ad autonomia speciale, nella prospettiva della qualificazione della legge in termini di grande riforma economico-sociale.

21.- In prossimità dell'udienza dei 17 ottobre 1995 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Bolzano e di Trento e le Regioni Sardegna e Valle d'Aosta (quest'ultima con riferimento ad entrambi i ricorsi presentati) hanno depositato memorie, per illustrare e ribadire le conclusioni già espresse nei rispettivi ricorsi.

La Regione Emilia-Romagna sostiene che, nonostante la legge n. 109 del 1994 abbia subito modificazioni anche rilevanti, i vizi denunciati in larga parte permarrebbero e molti di essi potrebbero essere esaminati nel merito, tenendo conto che la Corte ha ammesso la possibilità di utilizzare il giudizio di costituzionalità in via principale per depurare l'ordinamento nazionale da norme statali incompatibili con quelle comunitarie (sentenza n. 94 dei 1995).

Secondo la Regione Emilia-Romagna, le contraddizioni rispetto al diritto comunitario permarrebbero anche in relazione a norme che sembrerebbero letteralmente superate dalle disposizioni sopravvenute. La previsione della valutazione in contraddittorio dell'anomalia delle offerte, introdotta nel nuovo testo dell'art. 21, comma 1-bis, della legge quadro, è circoscritta ai soli lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, mantenendo il contrasto con la direttiva comunitaria per gli appalti sotto quella soglia, per i quali continua ad essere prevista l'esclusione automatica delle offerte.

Conserverebbe tutta la sua ragion d'essere anche la denuncia di illegittimità dell'art. 24, comma 1, della legge n. 109 del 1994, che esclude in modo assoluto, per gli appalti di importo superiore ai 5 milioni di ECU, la possibilità di utilizzare la procedura negoziata prevista dalla normativa comunitaria.

Una limitazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa regionale, determinata dal divieto di utilizzazione di strumenti necessari ed opportuni per la buona e corretta azione amministrativa, deriverebbe anche dall'art. 20, comma 2, della legge n. 109 del 1994, che impone per le concessioni di lavori pubblici la licitazione privata, mentre la normativa comunitaria consente libertà nelle forme di scelta del contraente.

Quanto all'art.3, comma 4, della legge n.109 del 1994, che prevede l'abrogazione di tutti gli atti normativi preesistenti con l'entrata in vigore del regolamento seguente alla disposta delegificazione, la ricorrente ritiene che una pronuncia interpretativa della Corte possa chiarire che la disposizione non comprende le leggi regionali.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Sardegna hanno depositato memorie di analogo contenuto, affermando che le modifiche alla legge n.109 del 1994, apportate dal decreto legge n.101 del 1995, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n.216 del 1995, non farebbero venir meno l'interesse all'esame nel merito delle censure.

Con riferimento all'autoqualificazione di tutte le disposizioni della legge quadro come norme fondamentali di riforma economico-sociale, le ricorrenti ribadiscono che la legge n.109 del 1994 sarebbe priva della copertura comunitaria, che l'esplicito richiamo al rispetto degli obblighi internazionali dello Stato vorrebbe fornire. Sarebbe toccato il modello dei rapporti fra competenze legislative statali e regionali, in settori interessati dalla disciplina comunitaria ed appartenenti alla competenza esclusiva delle regioni ad autonomia speciale, quale è stato configurato dall'art.9 della legge 9 marzo 1989, n.86 ed attuato, in materia, dal decreto legislativo n.406 del 1991.

Il contrasto tra legge quadro e disciplina comunitaria non potrebbe essere superato considerando che la legge italiana è più restrittiva e rigida della normativa comunitaria, giacché la finalità della disciplina comunitaria non è solo quella di favorire la libera concorrenza, ma anche quella di garantire l'uniformità della disciplina degli Stati membri della Comunità.

Le ricorrenti ritengono che una valutazione diversa si dovrebbe dare se il legislatore avesse attribuito la qualificazione di norme fondamentali di riforma economico-sociale ai soli principi espressi, o che possono essere ricavati, dalla legge quadro, secondo una più corretta formulazione del testo legislativo altre volte impiegata dal legislatore.

Con riferimento alla disciplina della delegificazione, contenuta nell'art.3 della legge quadro, nelle memorie si ricorda che il principio che preclude ai regolamenti governativi di intervenire in materie di competenza regionale e provinciale è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale ( sentenza n.69 del 1995 ).Le ricorrenti sottolineano, inoltre, che sono del tutto indeterminate le norme legislative, anche solo quelle statali, che risulteranno abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Per quanto riguarda, infine, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, disciplinata dall'art.4 della legge n. 109 del 1994, le ricorrenti ritengono che le modifiche apportate dall'art.3-bis del decreto legge n.101 del 1995 non siano di grande rilievo.

La Regione Valle d'Aosta riafferma che non si può attribuire alcuna efficacia all'autoqualificazione del provvedimento impugnato come portatore di norme fondamentali di riforma economico-sociale ed esclude che la legge n. 109 dei 1994 trovi la sua giustificazione costituzionale nell'attuazione di norme comunitarie

Le norme introdotte dalla legge quadro non avrebbero lasciato alla Regione alcuno spazio significativo per poter esercitare la propria competenza legislativa. Si osserva tra l'altro che l'ambito non direttamente coperto dalla legge n. 109 dei 1994 è destinato ad essere oggetto di un successivo intervento, nella forma del regolamento governativo.

La ricorrente sostiene, con riferimento all'art. 4 della legge n. 109 dei 1994, che l'azione dell'Autorità rientrerebbe nella nozione di controllo. Si tratterebbe di un controllo che si aggiunge e si sovrappone al sistema Previsto dalla disciplina dello statuto speciale di autonomia, ed in quanto tale illegittimo.

Considerato in diritto

Le questioni di legittimità costituzionale concernono diverse disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e le Province autonome di Bolzano e di Trento denunciano la violazione dell'autonomia ad esse riservata da norme della Costituzione o dai rispettivi statuti speciali.

La materia dei lavori pubblici di interesse regionale è attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni a statuto ordinario dall'art. 117 della Costituzione. Quanto alle Regioni a statuto speciale, il Friuli-Venezia Giulia ha potestà legislativa primaria per "i lavori pubblici di interesse locale e regionale" (art. 4, numero 9, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l); la Sardegna per i "lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione" (art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3); la Valle d'Aosta per i "lavori pubblici di interesse regionale" (art. 2, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4). Analoga competenza hanno le Province autonome di Bolzano e di Trento per i "lavori pubblici di interesse provinciale" (art. 8 , numero 17, del d.P.R. 31 agosto 1972, n 670).

La legge n. 109 del 1994, dopo avere enunciato principi generali (art.1), precisato l'ambito oggettivo e soggettivo della sua applicazione (art.2) e previsto un'ampia delegificazione demandata alla disciplina regolamentare (art.3), istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (artt. 4 e 5) e detta norme che toccano molteplici aspetti del settore: gliorgani, i sistemi di qualificazione dei soggetti, la programmazione degli interventi, la loro progettazione e realizzazione, le procedure di affidamento dei lavori e le relative garanzie, la direzione ed il collaudo degli stessi.

Oltre ad alcuni principi generali della legge, anche specifici contenuti di essa sono denunciati, in quanto ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e, in alcuni casi, in contrasto con vincoli che derivano da norme della Comunità europea, le quali riguardano anche le regioni e le province autonome.

2.- Tutti i ricorsi investono, sia pure con ampiezza diversa, la medesima materia e concernono le stesse disposizioni o norme tra di loro complementari. I relativi giudizi, evidentemente connessi, possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3.- Un primo nucleo di questioni ruota attorno ai principi generali della legge, enunciati dall'art. 1, e riguarda: a) la qualificazione delle disposizioni della stessa come "norme fondamentali di riforma econornico-sociale e principi della legislazione dello Stato" (art. 1, comma 2); b) la previsione di atti governativi di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della legge (art. 1, comma 3); e) l'esclusione di deroghe, modifiche o abrogazioni delle norme stesse se non per dichiarazione espressa con riferimento a singole disposizioni (art. 1, comma 4).

4.- Tutte le ricorrenti denunciano, con diversa latitudine di argomentazioni, l'illegittimità costituzionale della qualificazione delle disposizioni della legge, che costituiscono "norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello

Stato" (art. 1, comma 2).

L'autoqualificazione normativa prescinde, ad avviso delle ricorrenti, dal reale contenuto di principio delle singole disposizioni della legge, che anzi conterrebbe una disciplina puntuale e di dettaglio, tale da limitare l'autonomia legislativa regionale sino a configurarla non più come concorrente, ma come meramente attuativa, e tale da restringere anche la competenza legislativa primaria, riservata alle regioni ed alle province ad autonomia speciale.

La sola Regione Emilia-Romagna ritiene che la particolare qualificazione normativa, disposta dall'art. 1, comma 2, della legge n. 109 del 1994, violi anche l'art . 11 della Costituzione, perché essa si riferirebbe anche a disposizioni in contrasto con la direttiva 89/440/CEE (recepita con il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406), sicché il legislatore regionale non potrebbe conformarsi alla disciplina comunitaria.

Le questioni, prospettate con riferimento agli artt. 116 e 117 della Costituzione ed alle norme statutarie delle Regioni ad autonomia speciale, sono fondate nei sensi appresso precisati.

La legge n. 109 del 1994 innova profondamente il quadro legislativo sui lavori pubblici. Essa è diretta a riordinare complessivamente la materia, modificando tratti essenziali della precedente disciplina, considerata inadeguata per un'efficace amministrazione dei settore, che richiede la programmazione e l'effettiva esecuzione delle opere pubbliche in tempi ed a costi certi e prefissati, secondo procedure trasparenti ed idonee a garantire la correttezza e la libera concorrenza, con una netta separazione, anche per gli aspetti tecnici che vanno dalla progettazione al collaudo, dei compiti propri dell'amministrazione committente rispetto all'attività di chi esegue le opere.

La complessiva e profonda innovazione normativa tocca un settore che, negli aspetti disciplinati dalla riforma, assume importanza nazionale e richiede l'attuazione di principi uniformi su tutto il territorio dei Paese. Tali principi comportano, tra l'altro, l'omogeneità e la trasparenza delle procedure, l'uniforme qualificazione dei soggetti, la libera concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni regionali. Inoltre si afferma l'esigenza di costituire un organismo indipendente, al quale affidare la vigilanza e la garanzia del rispetto dei principi fissati dalla legge.

Nel caso in esame ricorrono, dunque, gli elementi richiesti dalla Corte perché una disciplina legislativa veda riconosciuti i caratteri sostanziali delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze nn. 406, 153, 29 del 1995, 356 del 1994, 359 e 355 del 1993).

Tuttavia la valutazione, riferita alla legge nel suo complesso, no" consente di attribuire all'autoqualificazione enunciata dal legislatore un valore ed un'estensione così assoluti, da attribuire a tutte le disposizioni e ad ogni prescrizione normativa il valore di principio e di norma fondamentale dei settore.

Più volte la Corte ha affermato che l'autoqualificazione non è determinante per ritenere che le singole disposizioni siano effettivamente principi o norme fondamentali di riforma economico-sociale, dovendo essere sempre valutato, in ciascun caso, il carattere sostanziale delle norme cui il legislatore attribuisce tale qualifica (sentenze nn. 355, 354 del 1994 e 1033 del 1988). La qualificazione del legislatore non Può. quindi, assumere valore precettivo, tale da attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Essa costituisce, Piuttosto, un'esplicita indicazione de l'intenzione dei legislatore ed acquista valore sintomatico delle caratteristiche delle disposizioni.

L'Avvocatura dello Stato, pur chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata, ritiene tuttavia che la qualificazione enunciata dal legislatore vale per quanto risulta effettiva mente rispondente alla portata riformatrice ed ai contenuti sostanziali del provvedimento Anche in questa prospettiva rimarrebbe, quindi escluso il riconoscimento generalizzato della qualificazione normativa di principio o di norma fondamentale, che non si estenderebbe a tutte le previsioni e prescrizioni della legge, ma dovrebbe essere interpretativamente ristretto solo a quei principi ed a quelle norme che presentano effettivamente tali caratteristiche sostanziali.

La tecnica legislativa adottata nella legge n. 109 del 1994 accomuna in uno stesso contesto normativo l'enunciazione dei principi e 1 loro articolazione attuativa. Questa non sempre rappresenta l'unico possibile svolgimento dei principi, né è in tutti i casi legata ad essi d un rapporto di necessaria integrazione. I principi, se non espressamente enunciati, possono anche essere desunti dalla disciplina di dettaglio, che ad essi si ispira o che necessariamente li implica e presuppone.

Nel contesto di una incisiva riforma, la qualifica di fondamentale da attribuire alle norme della nuova disciplina può derivare dal costituire esse un elemento coessenziale alla riforma economico-sociale, in quanto la caratterizzano o formano la base dei suo sviluppo normativo.

Non tutte le disposizioni, né il loro compiuto tenore letterale, costituiscono "norme fondamentali di riforma economico-sociale" e "principi della legislazione dello Stato", ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili.

La distinzione non si risolve in una mera chiarificazione espressiva o nominalistica, ma, nella complessiva disciplina di settore, tocca il livello della legittimità costituzionale e deve essere manifestata nella legge per escludere che tutte le singole disposizioni e tutti i loro contenuti normativi costituiscano un vincolo per la legislazione regionale.

Deve dunque essere dichiarata l'illegittimità dell'art. 1, comma 2, ella legge n. 109 dei 1994, nella parte in cui prescrive che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge", anziché solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge".

Non può trovare accoglimento, invece, l'ulteriore profilo prospetta dalla Regione Emilia-Romagna con riferimento all'art. 11 della Costituzione.

L'attuazione delle direttive comunitarie - disciplinata, per quanto riguarda le competenze delle regioni e delle province autonome, dall'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 - e la qualificazione delle disposizioni della legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato muovono su piani diversi (cfr. sentenza n. 349 dei 1991), e non è in discussione la prevalenza della disciplina comunitaria nell'ambito di competenze ad essa riservato.

5.- Ricondotta la qualificazione di norme fondamentali di riforma economico-sociale e di principi della legislazione dello Stato ai soli nuclei essenziali della legge n. 109 del 1994 ed ai principi desumibili dalle sue disposizioni, risultano anche superate le doglianze espresse in relazione a numerose disposizioni che detterebbero una disciplina di dettaglio, ritenuta vincolante per effetto dell'autoqualificazione, giacché si può in ciascun caso distinguere correttamente tra principi ed altre norme.

Il criterio di distinzione tra principio, enunciato o desumibile dalle disposizioni della legge, e attuazioni dello stesso, opera per più norme non denunciate espressamente, ma indicate dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione Sardegna come esempio di lesione della loro autonomia, in relazione alla qualificazione enunciata dall'art. 1, comma 2, della stessa legge.

Tale criterio vale, tra l'altro, per il responsabile dei procedimento, per quanto la disciplina che ad esso si riferisce risponde ad un principio generale che investe ogni procedimento amministrativo.

Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta denunciano la specifica disciplina dei responsabile del procedimento, che è delineata dall'art. 7, commi 1, 2 e 3 della legge n. 109 del 1994; la Valle d'Aosta denuncia anche la disciplina sopravvenuta dei coordinatore unico (art. 4-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, che detta "Norme urgenti in materia di lavori pubblici", convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1995, n. 216).

L'art. 7 della legge n. 109 del 1994, nel testo originario, prevedeva un'unica figura di responsabile dei procedimento per tutte le fasi tecniche ed amministrative di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Il testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 101 del 1995 configura un coordinatore unico delle fasi di programmazione triennale dei lavori e di attuazione dei lavori programmati, distinto dal responsabile di ciascuna fase dei procedimento.

Le questioni non sono fondate. Difatti la disciplina denunciata non trova applicazione alle regioni: il nuovo testo rinvia, per determinare i soggetti cui si applica, all'art. 2, comma 2, lettera a) della stessa legge, che elenca i destinatari della norma senza indicare e comprendere le regioni.

La distinzione dei principi e del nucleo essenziale della nuova disciplina dalle prescrizioni di dettaglio vale anche per l'attività di progettazione e per la definizione dei progetti (artt. 16 e 17 della legge n. 109 del 1994, sostituiti dagli artt. 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge n. 101 del 1995).

La legge distingue nettamente, nella definizione tecnica dei progetto, quello preliminare dal definitivo e dall'esecutivo. Questa articolazione è essenziale per assicurare, con il progetto esecutivo, l'eseguibilità dell'opera ed è ritenuta indispensabile per rendere certi i tempi ed i costi di realizzazione.

Risponde ad una scelta di principio anche la preferenza per la redazione dei progetti da parte di uffici tecnici delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o di altre pubbliche amministrazioni, assicurandosi in ogni caso la netta separazione tra il momento della progettazione e quello della esecuzione dell'opera.

La distinzione tra principio e disciplina di dettaglio opera anche nelle disposizioni, relative alla direzione dei lavori (art. 27) ed ai collaudi (art. 28). L'esigenza fondamentale è di assicurare il netto distacco dell'esecuzione dell'opera, rimessa all'imprenditore, dalle attività riservate all'amministrazione. Ne segue la necessità di istituire o adeguare gli uffici tecnici propri dell'amministrazione aggiudicatrice, di prevedere come complementare l'affidamento ad altre amministrazioni pubbliche e come residuale l'attribuzione dell'incarico a professionisti selezionati, secondo criteri oggettivi ed in conformità alle disposizioni comunitarie.

6.- Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana denunciano l'illegittimità costituzionale della prevista emanazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della legge stessa (art. 1, comma 3, della legge n. 109 del 1994).

Le ricorrenti sostengono che questa disposizione, se non fosse meramente ricognitiva di un'astratta competenza prevista dalla legge n. 400 del 1988, violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione. Sarebbe difatti in contrasto con il principio di legalità sostanziale, giacché non sarebbero specificati i presupposti ed i contenuti degli atti di indirizzo e coordinamento, né sarebbero individuate le esigenze unitarie da soddisfare.

Le questioni non sono fondate.

La disposizione denunciata non svincola l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento dal principio di legalità sostanziale. Stabilendo che tale potere può essere esercitato in materia di lavori pubblici, la norma lo ' consente solo nei limiti in cui altre specifiche disposizioni della stessa legge offrono, quanto ai contenuti, una precisa base normativa, idonea ad orientare la discrezionalità dei Governo. Ammessa la legittimità dell'esercizio del potere nella materia disciplinata dalla legge, solo in relazione ai singoli atti di indirizzo e coordinamento, che verranno adottati, potrà essere in concreto verificata la rispondenza dei contenuti di ciascun atto alle indicazioni sostanziali della legge ed alle esigenze unitarie da soddisfare.

7.- La sola Regione Lombardia denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge n. 109 del 1994, il quale dispone che le norme della legge quadro sui lavori pubblici non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

La ricorrente ritiene che sia violata l'autonomia garantita dall'art. 117 della Costituzione, in quanto non si consentirebbe alla Regione di adempiere l'obbligo di rispettare le innovazioni che dovessero essere apportate nella disciplina comunitaria. Nelle disposizioni statali di recepimento potrebbe difatti mancare un'espressa deroga, modifica o abrogazione delle disposizioni della legge n. 109 del 1994 con esse contrastanti. In questo caso, secondo la ricorrente, la disposizione denunciata non consentirebbe alla Regione di applicare il diritto comunitario.

La questione non è fondata.

Le norme comunitarie muovono su un piano diverso da quello proprio delle norme nazionali. 11 rapporto tra le due fonti è di competenza e non di gerarchia o di successione nel tempo, con l'effetto che la norma nazionale diviene non applicabile se e nei limiti in cui contrasti con le disposizioni comunitarie precedenti o sopravvenute (sentenze nn. 389 del 1989 e 170 del 1984).

8.- Tutte le ricorrenti denunciano l'illegittimità costituzionale della delegificazione disposta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1994, da attuare con regolamento governativo secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Le Province autonome di Bolzano e di Trento e le Regioni Sardegna e Valle d'Aosta impugnano anche l'art. 2, comma 2, della legge quadro.

Le ricorrenti muovono dal presupposto che l'ambito di applicazione della norma denunciata riguardi anche le regioni e le province autonome. li regolamento comprenderebbe i lavori pubblici di interesse regionale o provinciale e la delegificazione si estenderebbe alle leggi regionali e provinciali che disciplinano la materia, le quali sarebbero pertanto abrogate dalla data di entrata in vigore dei regolamento.

Le ricorrenti sostengono che un regolamento governativo non possa legittimamente intervenire in materie di competenza regionale o provinciale e che una legge ordinaria statale non possa delegificare né abrogare la legislazione regionale, domandando ad un regolamento la facoltà di sostituirsi ad essa.

Vengono anche prospettati vizi propri della disposizione denunciata, che le ricorrenti ritengono di poter far valere per salvaguardare competenze ad esse spettanti. Mancherebbero difatti norme generali regolatrici della materia, necessarie per orientare la disciplina regolamentare, e non sarebbero indicate le disposizioni legislative abrogate a seguito dell'entrata in vigore del regolamento.

La Regione Friuli-Venezia Giulia prospetta il dubbio di legittimità costituzionale solo per cautela, ritenendo che le norme legislative regionali siano destinate sempre a prevalere su fonti statali secondarie.

Le questioni non sono fondate.

Il presupposto interpretativo dal quale muovono le ricorrenti non è esatto.

I regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale (sentenza n. 333 del 1995). Né lo strumento della delegificazione previsto dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988 può operare per fonti di diversa natura, tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia.

Nel caso in esame la disposizione denunciata prevede esclusivamente la delegificazione statale, rispettando l'attribuzione alla legge della disciplina dei rapporti con le regioni e le province autonome. Difatti queste ultime non sono comprese tra le amministrazioni e gli enti destinatari dei regolamento, secondo l'espressa previsione ed elencazione che ne fa l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109 del 1994. Solo la diretta incompatibilità delle norme regionali con i sopravvenuti principi e norme fondamentali della legge statale può determinare, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'abrogazione delle prime (sentenze nn. 153 del 1995, 498 e 497 dei 1993, 50 del 1991, 151 del 1974).

La disposizione denunciata non trova quindi applicazione alle ricorrenti, che non hanno pertanto interesse a far valere gli ulteriori vizi prospettati, mancando la lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni ed alle province autonome (sentenze nn. 314 del 1990 e 961 del 1988).

Esclusa l'applicabilità alle regioni dell'emanando regolamento, ogni dubbio di legittimità costituzionale riferito ai suoi contenuti (in particolare, per il rinvio ad esso operato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 109 del 1994, secondo quanto prospettano le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Sardegna) non ha ragion d'essere.

9.- Tutte le ricorrenti denunciano la violazione di competenze ad esse costituzionalmente riservate, che deriverebbe dall'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 4 della legge n. 109 del 1994).

Il nuovo organismo garantisce l'osservanza dei principi che devono ispirare l'attività amministrativa in materia di lavori pubblici, improntata a procedure trasparenti, al rispetto dei diritto comunitario, all'affermazione della libera concorrenza tra gli operatori.

La disposizione denunciata disciplina, oltre alla composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e l'attività dell'Autorità, alle cui dipendenze opera anche l'Osservatorio dei lavori pubblici.

Le ricorrenti deducono la violazione della loro autonomia legislativa ed amministrativa in materia di ordinamento degli uffici, di disciplina dell'attività dei personale regionale e di lavori pubblici di interesse locale e regionale. Inoltre denunciano la mancanza di qualsiasi loro partecipazione alla designazione dei componenti di un organo che comprende nella propria attività i lavori pubblici regionali.

In particolare è considerato lesivo dell'autonomia regionale il potere dell'Autorità di richiedere informazioni, documenti o chiarimenti e di disporre ispezioni a carico di qualsiasi amministrazione aggiudicatrice di lavori pubblici (art. 4, comma 6), nonché di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per chi si rifiuti di fornire le informazioni richieste o le dia non veritiere (art. 4, comma 7). t pure considerata lesiva la prevista applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato agli appartenenti a pubbliche amministrazioni che non forniscano i dati e le informazioni richiesti dall'Autorità (art. 4, comma 8).

Alcune ricorrenti sostengono anche che il complesso dei poteri attribuiti al nuovo organismo rappresenterebbe l'introduzione di una nuova figura di controllo sugli atti delle regioni e delle province autonome, in contrasto con il principio di tassatività che regola la materia. Inoltre l'istituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici duplicherebbe l'attività di analoghi organi regionali, in violazione dei principio di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Le questioni non sono fondate.

L'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici rappresenta uno dei cardini della riforma della materia. Viene difatti costituito, secondo linee che si affermano anche in altri settori nei quali si è manifestata l'esigenza di avere un'autorità indipendente, un nuovo organismo collegiale di alta qualificazione, chiamato ad operare in piena autonomia rispetto agli apparati dell'esecutivo ed agli organi di ogni amministrazione. L'esercizio di questa funzione di vigilanza e garanzia implica una conoscenza completa ed integrata dei settore dei lavori pubblici, unitaria a livello nazionale.

Caratterizza la speciale configurazione e collocazione della nuova Autorità il sistema di nomina dei suoi cinque membri, effettuata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il particolare rapporto con il Parlamento è sottolineato anche dalla relazione che l'Autorità deve ad esso inviare annualmente.

Le attribuzioni dell'Autorità non sostituiscono né surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo; esse esprimono una funzione di garanzia, in ragione della quale è configurata l'indipendenza dell'organo. Le attività rimesse all'Autorità assumono carattere strumentale rispetto alla conoscenza ed alla vigilanza nel complessivo settore dei lavori pubblici.

In questa prospettiva si giustifica anche l'organizzazione di propri uffici e di un Osservatorio direttamente dipendente dall'Autorità. Quanto all'obbligo per le amministrazioni di comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici dati relativi agli appalti di importo superiore a 80.000 ECU, esso è espressione dei dovere di cooperazione tra Stato, regioni e province autonome, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 29 del 1995 e 412 del 1994).

Anche le ispezioni o le indagini a campione, che l'Autorità può disporre, sono strumentali per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e non comportano ingerenze negli indirizzi e nelle scelte relative alla realizzazione delle opere.

Il potere dell'Autorità di sanzionare con provvedimento amministrativo l'omessa o non veridica trasmissione di dati richiesti, già riconosciuto ad altre autorità indipendenti, è connesso al rispetto dell'obbligo di comunicare gli elementi di informazione necessari per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Quanto alle sanzioni disciplinari previste per i pubblici dipendenti, che rifiutino od omettano di fornire all'Autorità le informazioni, si è in presenza non di un potere disciplinare attribuito all'Autorità, ma della prevista sanzionabilità di comportamenti, per i quali dovrà essere promosso il procedimento dagli organi competenti secondo le regole proprie degli ordinamenti di settore.

10.- Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana denunciano l'art. 6, comma 5, della legge n. 109 del 1994, che prevede il parere obbligatorio dei Consiglio superiore dei lavori pubblici su tutti i progetti per opere di importo superiore a 100 milioni di ECU. Le ricorrenti ritengono violato l'art. 118 della Costituzione, in quanto l'obbligo di richiedere il parere di un organo tecnico centrale inserirebbe le regioni nell'ambito amministrativo statale.

La disposizione denunciata è stata interamente sostituita (art. 4, comma 1, lettera c), dei decreto-legge n. 101 dei 1995, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 216 del 1995), e la nuova disciplina, che pure prevede il parere dei Consiglio superiore dei lavori pubblici, lo rende non necessario, giacché le regioni hanno la facoltà e non l'obbligo di richiederlo.

Sono quindi venute meno le ragioni delle censure proposte dalle ricorrenti e la materia dei contendere è cessata.

Per gli stessi motivi si deve dichiarare cessata la materia dei contendere anche in ordine alla questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 20, comma 4, della legge n. 109 dei 1994, impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana per contrasto con l'art. 118 della Costituzione. Questa disposizione affida al Consiglio superiore dei lavori pubblici il parere vincolante sull'affidamento, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, di lavori pubblici mediante appalto-concorso. In un sistema che - a seguito della modifica dell'art. 6, comma 5, della legge n. 109 dei 1994 ad opera dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 101 del 1995 - prevede come facoltativo per le regioni e le province autonome il parere dei Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche il parere previsto dalla disposizione denunciata, vincolante se richiesto, si inquadra nella disciplina generale che attribuisce una facoltà, ma non obbliga ad avvalersi della competenza tecnica del Consiglio superiore.

11.- Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana denunciano, in riferimento all'art. 118 della Costituzione ad al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, anche l'art. 7, comma 5, della legge n. 109 del 1994, che prevede, per le opere pubbliche di rilevo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali comprese nel programma di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, che le intese relative ai profili urbanistici, se non perfezionate entro 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione statale competente, possono essere acquisite nell'ambito della conferenza di servizi.

Ad avviso delle ricorrenti sarebbe stata così trasferita l'intesa tra Stato e regione, prevista dall'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal piano politico costituzionale al piano amministrativo. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa nella conferenza di servizi, l'opposizione regionale potrebbe essere superata applicando la norma generale per i procedimenti amministrativi. La mancata unanimità nella conferenza dei servizi sarebbe superata dalle determinazioni adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Le questioni non sono fondate. Il presupposto interpretativo dal quale le ricorrenti muovono è inesatto.

Il sistema complessivo delineato dal legislatore prevede che, se l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfeziona entro il termine stabilito, essa può essere acquisita nell'ambito della conferenza di servizi, nella quale tuttavia deve essere raggiunta l'unanimità dei consensi. In difetto di essa si applica la disciplina speciale, prevista in materia urbanistica dall'art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Anche per le questioni relative all'art. 8, comma 8, della legge n. 109 del 1994, il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente è inesatto. La Regione Lombardia denuncia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, il divieto di ricorrere all'utilizzazione di elenchi ed albi speciali di fiducia come forme semplificate di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici. La legislazione e l'amministrazione regionali non potrebbero così effettuare scelte preliminari ed operative.

La questione non è fondata, giacché la disposizione denunciata si applica esclusivamente ai soggetti indicati nell'art. 2 della stessa legge, tra i quali non sono comprese le regioni e le province autonome.

12.- Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana denunciano il contrasto della disciplina dettata per la programmazione dei lavori pubblici (art. 14 della legge n. 109 dei 1994) con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Le amministrazioni aggiudicatrici devono approvare, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma finanziario e tecnico dei lavori pubblici da eseguire nel triennio, indicando le finalità ed i tempi di realizzazione degli interventi secondo una valutazione dei costi e dei benefici, attribuendo priorità alla manutenzione e al recupero dei patrimonio pubblico ed al completamento delle opere già iniziate (art. 14, comma 1).

La stessa disposizione prevede che il Ministro dei lavori pubblici definisca con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale (art. 14, comma 5); che le pubbliche amministrazioni non concedano, di regola, finanziamenti per realizzare lavori non ricompresi nei programmi (art. 14, comma 6); che non sia alterato l'ordine di priorità degli interventi indicato nel programma, salvo modifiche imposte da eventi imprevedibili, da calamità o da nuove disposizioni normativa (art. 14, comma 7).

Le ricorrenti sostengono che vi sarebbe una riappropriazione di funzioni regionali da parte dello Stato, perché sarebbero derogati gli strumenti di programmazione, anche finanziaria, rimessi alla competenza regionale già previsti da norme vigenti. In particolare lederebbe l'autonomia regionale il carattere vincolante dei programma previsto dall'art. 14 della legge n. 109 del 1994, che impedirebbe alle regioni di determinarsi diversamente. Anche la legge regionale non potrebbe disporre interventi non inseriti nello strumento di programmazione triennale.

La Regione Toscana ritiene anche che l'intervento dello Stato nella previsione e nella definizione di atti programmatori degli enti locali comporterebbe una lesione dell'autonomia regionale, essendo stato assegnato alle regioni il compito di individuare gli atti e gli strumenti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale degli enti locali, rilevanti ai fini della programmazione regionale (art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142). L'art. 14 della legge n. 109 del inoltre, disciplinerebbe minutamente i contenuti del programma triennale dei lavori pubblici che gli enti locali sono tenuti ad adottare.

Le questioni non sono fondate.

L'art. 14 della legge n. 109 del 1994 innova profondamente la disciplina dei settore, predisponendo strumenti ritenuti necessari per indirizzare l'azione amministrativa secondo criteri oggettivi. L'esigenza è quella di determinare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziarie e secondo un ordine di priorità che si basa sulla valutazione dei costi e dei benefici.

Il metodo della programmazione triennale delle opere pubbliche è, dunque, collegato al rispetto dei principi generali fissati dall'art. 1 della legge.

Nei suoi contenuti di principio l'art. 14 non lede competenze delle regioni né ostacola la loro potestà di programmazione. in particolare non impedisce ad esse determinazioni aggiuntive. Difatti il programma dei lavori pubblici non costituisce uno strumento chiuso e Statico, giacché lo stesso art. 14 dispone, al comma 7, che le amministrazioni aggiudicatrici possono discostarsi dalle priorità fissate nel programma non solo per gli interventi imposti da eventi imprevedibili e da calamità, ma anche se vi sono modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o da atti amministrativi, anche a livello regionale.

Né il programma di lavori pubblici, configurato dalla disposizione denunciata, esclude gli altri strumenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, ai quali la stessa disposizione fa anzi riferimento. La definizione di uno schema tipo di programma triennale, a carattere orientativo, emanato con decreto dei Ministro dei lavori pubblici (art. 14, comma 5), risponde all'esigenza di omogeneità ed uniformità nella definizione, nell'acquisizione e nell'elaborazione di elementi conoscitivi e di dati, lasciando integra l'autonomia di determinazione nella programmazione regionale.

13.- La sola Regione Emilia-Romagna denuncia l'art. 19, comma 1, della legge n. 109 dei 1994, che definisce i contratti di appalto di lavori pubblici come quei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente in base ad un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.

Ad avviso della ricorrente, la definizione legislativa restringerebbe la nozione di appalto rispetto alla normativa comunitaria e ne deriverebbe la violazione degli artt. 11, 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. L'art. 1 della direttiva 89/440/CEE (recepita con il decreto legislativo n. 406 del 1991) offre una definizione degli appalti che consente di affidare all'impresa, oltre alla esecuzione dei lavori, anche la progettazione totale o parziale o l'esecuzione di un'opera rispondente ai bisogni specificati dall'amministrazione aggiudicatrice.

In base alla disposizione denunciata non è possibile affidare, con l'appalto, anche, in tutto o in parte, l'attività di progettazione. Questo limite può essere superato in casi eccezionali, nei quali le caratteristiche particolari delle opere consentono di provvedere con appalto-concorso, o quando sia ammessa la concessione, che deve riguardare unitamente la costruzione e la gestione dell'opera (art. 19, comma 2).

Successivamente alla proposizione dei ricorso, la disposizione denunciata è stata sostituita dall'art. 6-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 101 del 1995, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 216 del 1995. Permane, tuttavia, la stessa disciplina sostanziale, che prevede, come regola generale, che oggetto del contratto di appalto sia la sola esecuzione dei lavori.

La questione non è fondata.

La diversità delle definizioni espresse dalle norme comunitarie rispetto a quelle enunciate dalla legislazione statale non determina necessariamente un conflitto di discipline, anche in ragione della relatività delle qualificazioni normative dei distinti ordinamenti. Comunque, nel caso in esame, il contrasto non si verifica, giacché l'esclusione della progettazione dall'appalto per l'esecuzione delle opere è conseguenziale rispetto all'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di predisporre, per i lavori pubblici, progetti esecutivi, sicché non è dato avere appalti che implichino una attività di progettazione, ammessa ma non imposta dalla normativa comunitaria.

14.- Le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Sardegna denunciano anche, deducendo il contrasto con la disciplina da esse dettata nell'ambito della loro autonomia, la disposizione, considerata di dettaglio, che prescrive, per i contratti di appalto, la determinazione del prezzo solo a corpo e non a misura, ammettendo un'eccezione solo per quelli relativi alla manutenzione periodica ed agli scavi archeologici (art. 19, comma 4, della legge n. 109 del 1994).

La disposizione denunciata è stata sostituita, con contenuto normativo del tutto diverso, dall'art. 6-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 101 del 1995, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 216 del 1995.

La materia del contendere è pertanto cessata.

15.- Altre questioni riguardano le procedure di scelta dei contraente ed i criteri di aggiudicazione (artt. 20, comma 2, 21, comma 1, e 24 della legge n. 109 del 1994).

L'art. 20, comma 2, stabilisce che le concessioni di lavori pubblici sono affidate mediante licitazione privata. Questa disposizione è impugnata dalla Regione Emilia-Romagna per contrasto con gli artt. 11, 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. Viene dedotta la lesione dell'autonomia regionale e la violazione dei diritto comunitario, in quanto la direttiva 89/440/CEE, a differenza della norma censurata, lascerebbe completa libertà nella forma di gara, consentendo in taluni casi il ricorso alla trattativa privata.

La Regione Emilia-Romagna denuncia anche l'art. 24, comma 1, della legge n. 109 del 1994, che esclude l'utilizzazione della procedura negoziata per appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU, procedura che, in alcuni casi, la normativa europea consente. Se ne deduce la violazione degli artt. 11, 118, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

La Regione Toscana rivolge analoga denuncia all'art. 24, comma 1, lettera b), in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza. La trattativa privata sarebbe esclusa in casi nei quali è consentita, per importi notevolmente superiori, dalla normativa comunitaria.

Anche la Regione Sardegna denuncia l'art. 24 della legge n. 109 dei 1994, facendo tuttavia riferimento all'essere questa disposizione di dettaglio, vincolante per effetto della qualificazione come norma fondamentale di riforma economico-sociale, prevista in via generale dall'art. 1, comma 2, della stessa legge.

Successivamente alla proposizione dei ricorsi, l'art. 24, comma 1, della legge n. 109 del 1994 è stato sostituito (art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 101 del 1995, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 216 del 1995), ma il contenuto normativo della disciplina è rimasto sostanzialmente identico, sicché le censure vanno esaminate nel merito.

Le questioni non sono fondate. La legge denunciata stabilisce, negli appalti di opere pubbliche, il principio della gara per la selezione dei contraente cui affidare la realizzazione delle opere. L'esigenza di fondo è quella di assicurare la massima trasparenza nella scelta dei contraente e la concorrenza tra diverse imprese. La trattativa privata è ammessa solo in arnbiti più ristretti e rigorosi di quanto non preveda la normativa comunitaria, che peraltro configura il ricorso alla "procedura negoziata" come eccezione rispetto alla regola della "procedura aperta" o della "procedura ristretta", le quali implicano una gara tra imprese concorrenti. La norma nazionale assicura in modo ancor più esteso la concorrenza e non determina una lesione dei diritto comunitario, che consente, ma non impone, la trattativa privata.

16.- La Regione Emilia-Romagna denuncia l'art. 21, comma 1, della legge n. 109 del 1994, in riferimento agli artt. 11, 118, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sotto due profili: sia in quanto esclude che la licitazione privata possa essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non prevede la possibilità di presentare varianti ai progetti; sia perché l'amministrazione non potrebbe verificare ed eventualmente escludere le offerte anomale, eccezionalmente basse, prevedendosi in questo caso solo l'aumento dell'importo della garanzia da prestare.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la disciplina dettata dalla disposizione denunciata è stata modificata, nei suoi contenuti sostanziali, dal decreto-legge n. 101 dei 1995, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 216 dei 1995 (che, all'art. 7, ha sostituito l'art. 21, comma 1, della legge n. 109 dei 1994 ed aggiunto, dopo tale disposizione, il comma 1-bis). La disciplina che ne risulta consente all'amministrazione di valutare, ed eventualmente ammettere, l'offerta anomala secondo criteri prefissati dalla legge.

E, dunque, cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, dellalegge Il febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge" anziché solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge";

2) dichiara non fondate - in riferimento, per la Regioni a statuto ordinario ricorrenti, agli artt. 115, 117, 118, 119, 125, 97, 3 e il della Costituzione; per la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 4, numeri 1 e 9, 8 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché all'art. 70 della Costituzione; per le Province di Bolzano e di Trento, agli artt. 8, numeri 1 e 17, 16, 54, primo comma, numero 5, e 107 deL d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione nonché all'art. 70 della Costituzione; per la Regione Sardegna, agli artt. 3, lettere a) ed e), 6, 46 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e alle relative norme di attuazione nonché all'art. 70 della Costituzione; per la Regione Valle d'Aosta, agli artt. 2, lettere a) e f), 4, 43 e 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - le questioni di legittimità costituzionale promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe, avverso le seguenti disposizioni della legge il febbraio 1994, n. 109:

- art. 1, comma 3 (questioni promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana);

- art. 1, comma 4 (questione promossa dalla Regione Lombardia);

- art. 2, comina 2 (questioni promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta);

- art. 3 (questioni promosse nei confronti dell'intero testo dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta, e nei confronti dei comrni 1, 2 e 6 dalla Regione Toscana);

- art. 4 (questioni promosse nei confronti dell'intero testo dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta; nei confronti dei cornmi 1, 3, 4, lettera f), numero 3, e lettera h), 5, 7, 8 e 17 dalla Regione Lombardia; nei confronti dei commi 6, 8, 12 e 17 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; nei confronti dei commi 1, 6, 14, 16 e 17 dalla Regione Toscana);

- art. 7, commi 1, 2, 3 e 5 (questioni promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dei commi 1, 2 e 3, dalla Regione Toscana nei confronti dei commi 1, 2, 3 e 5, dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dei comma 1, dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del comma 5);

- art. 8, comma 8 (questione promossa dalla Regione Lombardia);

- art. 14 (questioni promosse dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dei commi 5, 6 e 7, dalla Regione Lombardia nei confronti dei commi 1, 5, 6 e 7, e dalla Regione Toscana nei confronti dell'intero testo);

- art. 19, comma 1 (questione promossa dalla Regione Emilia-Rornagna);

- art. 20, comma 2 (questione promossa dalla Regione Emilia-Romagna);

- art. 24 (questioni promosse, nei confronti dei comma 1, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, quest'ultima nei confronti della lettera b) di tale disposizione, e dalla Regione Sardegna nei confronti dell'intero testo);

3) dichiara cessata la materia dei contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale:

- dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 20, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, promosse, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

- dell'art. 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, promosse, in riferimento ai rispettivi statuti speciali, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe;

- dell'art. 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, promossa, in riferimento agli artt. 11, 118, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 199@, n. 216, promossa, in riferimento all'art.116 della Costituzione e agli artt.2 e 4 dells legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1995.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1995.

 



[1]Causa C-412/04. La Commissione aveva avviato la procedura di infrazione inviando all’Italia, il 12 aprile 2002, una lettera di messa in mora (procedura 2001/2182)nella quale contestava l’incompatibilità con il diritto comunitario di alcune disposizioni della legge n. 109/94. Al fine di adeguarsi ai rilievi formulati dalla Commissione, l’Italia aveva modificato le parti controverse della legge n. 109/94, adottando a tal fine la legge n. 166/2002. Tuttavia, ritenendo che alcune disposizioni della legge n. 166/2002 fossero ancora in contrasto con il diritto comunitario la Commissione inviava, il 15 ottobre 2003, un parere motivato.

[2]La legge n. 109/1994 è stata abrogata dall’articolo 256 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[3]L’articolo 28, comma 5, stabilisce che l’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione – da approvare con deliberazione consiliare - che preveda la cessione gratuita entro determinati termini delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o delle opere necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici, i termini non superiori a 10 anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle suddette opere, congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

[4]Si tratta di liberi professionisti singoli o associati, ivi compresi i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali, di società di professionisti, di società di ingegneria e di raggruppamenti temporanei costituiti dalle suddette categorie.

[5]Si tratta, per i lavori superiori a 20 milioni di euro, di organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004.

[6]In base all’articolo 222 del Trattato CE, la Corte di Giustizia è assistita da otto avvocati generali che hanno il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di Giustizia richiedono il loro intervento. Gli avvocati generali sono nominati di comune accordo per sei anni dagli Stati membri tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte cariche giurisdizionali ovvero siano giureconsulti di notoria competenza.

[7]Causa C – 399/98, sentenza del 12 luglio 2001, Ordine degli architetti delle province di Milano e Lodi.

[8]Causa C-87/94.

[9]Procedura 2006/4264

[10]   Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 maggio 2006.

[11]   In sostanza, qualora, ad esempio, una stazione appaltante avesse pubblicato un bando di gara nel pur breve arco temporale sopra indicato, essa avrebbe potuto legittimamente ricorrere alla procedura negoziata in tutti i casi indicati agli artt. 56 e 57, ovvero far ricorso all’appalto integrato di progettazione ed esecuzione (art. 53, commi 2 e 3).

[12]   Vale a dire che le procedure avviate nell’arco temporale tra il 13 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 restavano disciplinate, per quegli specifici profili per i quali le relative disposizioni del Codice sarebbero entratati in vigore a partire dal 1° febbraio 2007, dalle norme contenute nella legislazione previgente.

[13]   Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114

[14]   Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183

[15] Sulle motivazioni delle regioni si veda http://www.consiglio.regione.toscana.it/leggi-e-banche-dati/Oli/relazioni-ricorrenti/ANNO 2006/Roma 14-15 dic-2006/ALL5.pdf.

[16] Il nuovo Codice degli appalti prevede due fattispecie di procedura negoziata, con preventiva pubblicità (art. 56) e senza pubblicazione di un bando di gara (art. 57).

La prima fattispecie è caratterizzata dalla preventiva pubblicazione di un bando e, quindi, da una preliminare apertura alla concorrenza attraverso una selezione in conformità a fattori oggettivi e predeterminati.

La procedura senza indizione, invece, coincide con la trattativa diretta da anni nota all’ordinamento giuridico italiano ed è caratterizzata dal fatto che i concorrenti vengono invitati direttamente dalla stazione appaltante.

Nell’ambito dei due modelli procedimentali, il nuovo Codice ripropone, con alcune novità, la casistica prevista nelle direttive comunitarie. Va precisato, tuttavia, che le fattispecie nelle quali è ammessa la procedura negoziata trovano applicazione a tutti gli appalti di  lavori (seppure con delle limitazioni temporali), servizi e forniture, di importo superiore o inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sostituendo così la casistica tradizionale dell’art. 41 del R.D. n. 847 del 1924, la quale ha comunque rappresentato, per tutti gli 82 anni di vigenza, la norma fondamentale materia di trattativa privata.

[17]   Associazione nazionale imprese edili.

[18]   Confederazione italiana della piccola e media industria.

[19]   Lo specifico profilo della pubblicazione per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia non è in realtà affrontato nei pareri delle Commissioni parlamentari competenti sul primo schema di decreto correttivo.

[20]   http://www.autoritalavoripubblici.it/sch/faq.html.

[21]   Si ricordano, ad esempio, l’ANCI e le Regioni.

[22]   Si vedano ad esempio i documenti di Confindustria, ANIEM, ANCPL-Legacoop, Ance, Autorità di vigilanza.

[23]   L’art. 1, paragrafo 11, lettera b), definisce infatti le «procedure ristrette» come quelle alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

[24]   Si vedano ad esempio i documenti di Confindustria e CNA.

[25]   Tale riorganizzazione è avvenuta con il D.M. economia e finanze 23 maggio 2003, n 162 (pubblicato nella G.U. 8 luglio 2003, n. 156).

[26]   Il sistema è infatti alimentato giornalmente grazie all’interconnessione tra la Rete nazionale interbancaria (RNI) e la Rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA).

[27]   Questa circolare, pubblicata nella G.U. n. 22/2004, S.O. n. 13, integra una precedente circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 46 del 2002 (pubblicata in G.U. n. 6/2003), con la quale sono stati individuati i codici gestionali da inserire sui titoli di spesa, secondo l’applicazione di criteri uniformi per le pubbliche amministrazioni.

[28]   Le operazioni elementari effettuate dalle singole amministrazioni pubbliche, identificate da un codice-ente assegnato dall’ISTAT, vengono archiviate con tutti i dati contabili riferiti al codice gestionale, nel momento stesso in cui sono poste in essere. Le disposizioni di pagamento prive del codice gestionale non possono essere accettate dagli uffici postali e dalle banche che svolgono servizi di tesoreria e di cassa. Tutte le amministrazioni pubbliche che partecipano alla rilevazione hanno accesso informativo al SIOPE per trarre dati relativi alla propria gestione.

[29]   Tale sistema individua, all’interno di ciascuno Stato membro dell’Unione europea, un determinato bene e/o servizio, allo scopo, come si sottolinea nel preambolo della predetta circolare n. 2 del 2004, “di accrescere la trasparenza degli appalti pubblici europei e di favorirne l’effettiva apertura l’effettiva apertura a tutti gli operatori economici comunitari interessati”.

[30]   Il Codice unico di progetto è stato previsto dall’articolo 11 della legge n. 3 del 2003, quale applicazione delle disposizioni contenute l’articolo 1, commi 1 e 5, della legge n. 144/1999,  che prevede, fra l’altro, l’istituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le Amministrazioni.  Il CUP è stato inizialmente regolamentato dalla delibera CIPE del 27 dicembre 2002, successivamente modificata ed integrata.

[31]   I decreti sono stati pubblicati in G.U. n. 57/2005.

[32]   L’allegato 1 al citato decreto riporta l’elenco degli enti (e dei relativi tesorieri) ammessi a partecipare, vale a dire quelle amministrazioni pubbliche che avevano già fatto richiesta per partecipare alla sperimentazione (un totale di 48 enti).

[33]   Infatti, il SIOPE dal 1° luglio 2007 sarà operativo per gli enti di ricerca e dal 1° gennaio 2008 anche per le ASL e le strutture sanitarie (tuttavia, la fase di sperimentazione per tali enti partirà già dal 1° luglio 2007). Inoltre, sono in fase di definizione i codici gestionali degli Enti di previdenza.

[34]    Una previsione della certificazione di regolarità contributiva tramite il documento unico di regolarità contributiva era già contenuta nel D.Lgs. 494/1996, recante Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. In particolare l’art. 3, comma 8, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, è tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva e che tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva

[35]    D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[36]D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81,

[37]Il citato articolo 01, comma 16, prevede inoltre che, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori possono procedere alla compensazione di tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, comunicati dal competente istituto previdenziale all’AGEA tramite strumenti informatici.

[38]    D.L. 4 luglio 2006, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[39]   Associazione nazionale società organismi di attestazione.

[40]   Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni.

[41]   Associazione SOA italiane.

[42]   Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114

[43]   Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183