| Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
| Titolo: | Documentazione in vista della Conferenza mondiale sul clima di Nairobi | ||||
| Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 27 | ||||
| Data: | 24/10/2006 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Documentazione e ricerche
Documentazione in vista della
Conferenza mondiale sul clima di Nairobi
n. 27
24 ottobre 2006
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Dipartimento ambiente |
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Consigliere |
Enrico SETA (2286) Maria SCHININÀ (5157) |
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Documentaristi |
Wanda LAUTIZI (4220) Claudio DARDI (3651) |
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Segretari |
Angela BORRELLI (9253) |
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: Am0026
INDICE
L’attuazione del Protocollo di Kyoto
§ Il commercio dei diritti di emissione
§ Verso la Conferenza di Nairobi
Normativa di riferimento
§ L. 1 giugno 2002, n. 120 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
§ D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
Documentazione
§ Relazione sulla missione a Montreal in occasione della XI sessione della Conferenza delle Parti relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (7-9 dicembre 2005)
Il Protocollo di Kyoto impegna i Paesi industrializzati ed i Paesi con economia in transizione a ridurre le emissioni di gas in grado di alterare l’effetto serra del pianeta entro il 2012.
Con il termine “Protocollo di Kyoto” si intende l’accordo internazionale sottoscritto il 7 dicembre 1997 da oltre 160 paesi partecipanti alla terza sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici (UNFCCC[1]). Oggetto del Protocollo è uno degli aspetti del cambiamento climatico: la riduzione, attraverso un’azione concordata a livello internazionale, delle emissioni di gas serra.
I paesi industrializzati (elencati nell’Annex I del Protocollo) si impegnano a ridurre le proprie emissioni entro il 2012. Il protocollo di Kyoto non prevede vincoli alle emissioni per tutti i paesi firmatari (oltre 160), ma solo per quelli compresi nell’elenco riportato nell’Annex I: una lista di 39 paesi che include i paesi OCSE e quelli con economie in transizione verso il mercato. Tale scelta è stata operata in attuazione del principio di “responsabilità comune ma differenziata” secondo il quale, nel controllo delle emissioni i paesi industrializzati si fanno carico di maggiori responsabilità, in considerazione dei bisogni di sviluppo economico dei PVS.
Obiettivo del Protocollo è la riduzione delle emissioni globali di sei gas, ritenuti responsabili di una delle cause del riscaldamento del pianeta: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossido di azoto (N2O), esafluoruro di zolfo (SF6), idrofluorocarburi (HFCs) e perfluorocarburi (PFCs).
Gli impegni generali previsti dal Protocollo sono:
- il miglioramento dell’efficienza energetica;
- la correzione delle imperfezioni del mercato (attraverso incentivi fiscali e sussidi);
- la promozione dell’agricoltura sostenibile;
- la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti;
- l’informazione a tutte le altre Parti sulle azioni intraprese (cd “comunicazioni nazionali”).
La misura complessiva di riduzione deve essere del 5,2% rispetto ai livelli di emissione del 1990. L’onere, tuttavia, è stato ripartito fra i Paesi dell’Annex I in maniera non uniforme, in considerazione del grado di sviluppo industriale, del reddito, dei livelli di efficienza energetica.
Per garantire un’attuazione flessibile del Protocollo e una riduzione dei costi gravanti complessivamente sui sistemi economici dei paesi soggetti al vincolo sono stati introdotti i seguenti meccanismi:
§ l’emission trading (commercio dei diritti di emissione)[2], in base al quale i paesi soggetti al vincolo che riescano ad ottenere un surplus nella riduzione delle emissioni possono “vendere” tale surplus ad altri paesi soggetti a vincolo che - al contrario - non riescano a raggiungere gli obiettivi assegnati;
§ la joint implementation(attuazione congiunta degli obblighi individuali)[3], secondo cui gruppi di paesi soggetti a vincolo, fra quelli indicati dall’Annex I, possono collaborare per raggiungere gli obiettivi fissati accordandosi su una diversa distribuzione degli obblighi rispetto a quanto sancito dal Protocollo, purchè venga rispettato l'obbligo complessivo. A tal fine essi possono trasferire a, o acquistare da, ogni altro Paese “emission reduction units”(ERUs) realizzate attraverso specifici progetti di riduzione delle emissioni;
§ i clean development mechanisms(meccanismi per lo sviluppo pulito)[4], il cui fine è quello di fornire assistenza alle Parti non incluse nell’Annex I negli sforzi per la riduzione delle emissioni. I privati o i governi dei paesi dell’Annex I che forniscono tale assistenza possono ottenere, in cambio dei risultati raggiunti nei paesi in via di sviluppo grazie ai progetti, “certified emission reductions” (CERs) il cui ammontare viene calcolato ai fini del raggiungimento del target.
In base all’accordo le riduzioni dovranno essere conseguite nelle seguenti misure percentuali:
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Protocollo di Kyoto Impegni assunti[5] |
Riduzione (entro il 2008-2012) dei gas serra rispetto ai livelli del 1990 |
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Stati membri UE |
8% |
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USA |
7% |
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Giappone |
6% |
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Canada |
6% |
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Totale paesi Annex I |
5,2%[6] |
Il Protocollo di Kyoto riconosce all’Unione europea (che ha provveduto a ratificarlo in data 31 maggio 2002) la facoltà di ridistribuire tra i suoi Stati membri gli obiettivi ad essa imposti, a condizione che rimanga invariato il risultato finale. Con la decisione politica nota come accordo sulla ripartizione degli oneri (raggiunto nel Consiglio Ambiente del 16-17 giugno 1998) sono state fissate le seguenti percentuali di riduzione:
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Austria |
-13% |
Italia |
-6,5% |
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Belgio |
-7,5% |
Lussemburgo |
-28% |
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Danimarca |
-21% |
Paesi Bassi |
-6% |
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Finlandia |
0% |
Portogallo |
+27% |
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Francia |
0% |
Regno Unito |
-12,5% |
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Germania |
-21% |
Spagna |
+15% |
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Grecia |
+25% |
Svezia |
+4% |
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Irlanda |
+13% |
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Il protocollo è diventato vincolante a livello internazionale il 16 febbraio 2005 in seguito al deposito dello strumento di ratifica da parte della Russia, con notevole ritardo rispetto alla firma del protocollo medesimo, causato dall'uscita dal Protocollo degli USA, che rappresentano da soli il 36% delle emissioni dei Paesi industrializzati.
Si ricorda, infatti, che l’art. 24 del Protocollo ne prevede l’entrata in vigore 90 giorni dopo la ratifica da parte di almeno 55 paesi firmatari della Convenzione, comprendenti un numero di paesi dell’Annex I a cui sia riferibile almeno il 55% delle emissioni calcolate al 1990.
La ratifica del Protocollo
Per quanto riguarda l’Italia, la ratifica del protocollo di Kyoto è avvenuta con la legge 1° giugno 2002, n. 120, la quale reca anche una serie di disposizioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
L’art. 2, comma 1, dispone, infatti, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 settembre 2002, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati, è tenuto a presentare al CIPE un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento ed una relazione contenente lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998.
Nel medesimo comma viene previsto, inoltre, che la suddetta relazione debba riguardare anche lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500 e del D.M. ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché dei programmi pilota previsti dal successivo comma 3, in cui si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individui, con proprio decreto e di concerto con i ministri interessati e con la Conferenza unificata Stato-regioni-città, i programmi pilota da attuare a livello nazionale ed internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio[7] e che (comma 4) entro il 30 novembre di ogni anno il Ministro dell’ambiente trasmetta al Parlamento una relazione sulla loro attuazione.
In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ha provveduto ad elaborare il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010[8] (per consentire all'Italia di rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% entro il 2008-2012, come prevede il Protocollo di Kyoto), nonché la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, recante le “linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra”.
Tali documenti, approvati con la delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123[9], contengono, secondo quanto previsto dalla legge di ratifica, l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate al contenimento ed alla riduzione delle emissioni di gas serra.
I finanziamenti
Per il finanziamento di tali misure è da ultimo intervenuto l’art. 1, comma 433, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), che ha autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per il 2006.
Si segnala inoltre che il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, preannunciava, oltre che una revisione del sopra richiamato Piano nazionale, anche l’individuazione di misure volte a “minimizzare i costi complessivi di adempimento agli obblighi del Trattato, tenendo conto delle esigenze di massimizzazione dei benefici indotti sull’economia nazionale”.
Nella risoluzione sul DPEF approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio scorso, si impegnava il Governo a rilanciare una forte iniziativa politica di carattere strutturale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra previsti dal Protocollo di Kyoto, secondo un approccio di sostenibilità dello sviluppo, che consenta di integrare tra di loro le diverse politiche pubbliche, e in particolare, le politiche ambientali, industriali, produttive, energetiche e infrastratturali, in un percorso condiviso che affronti - tra gli altri - anche il problema degli oneri connessi all'attuazione del Protocollo medesimo e, a tale proposito, confermi l'impegno per il rilancio di una politica delle fonti rinnovabili anche attraverso l'introduzione di tariffe incentivanti senza tetti di produzione e per la convocazione di una Conferenza energetica nazionale.
L’art. 160 del ddl finanziaria per il 2007 (AC 1746-bis) prevede l’istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti pubblici o privati) di misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
Lo stesso articolo (commi 2 e 3) demanda ad un decreto interministeriale - che i ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico devono emanare di concerto, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – l’individuazione delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti ed elenca, altresì, le seguenti misure cui attribuire priorità nell’assegnazione dei finanziamenti per il triennio 2007-2009:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nel settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f) interventi strutturali sulla mobilità urbana, inclusi l'incremento del trasporto pubblico elettrificato, il recupero delle linee ferroviarie dismesse, facilitazioni per l'accesso da parte dei mezzi privati a combustibili a basso contenuto di carbonio ed alla trazione elettrica;
g) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
Tali misure rappresentano, in gran parte, una selezione di quelle già indicate quali “opzioni per ulteriori misure di riduzione delle emissioni” nella tab. 7 della citata delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123, al fine di colmare il gap tra l’obiettivo di riduzione previsto dal protocollo di Kyoto e la previsione delle emissioni dello “scenario di riferimento” .
La stessa disposizione prevede, inoltre, al comma 4, che - in sede di prima applicazione - al Fondo possano essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 2002, n. 120.
L’art. 2, comma 3, della legge n. 120/2002 prevede l’emanazione, entro il 30 marzo di ogni anno, di decreti interministeriali volti all’individuazione di programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio.
Per tali finalità il successivo comma 5 ha autorizzato la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.
In attuazione di quanto disposto dal comma 3 citato, sono stati emanati il D.M. 3 novembre 2004, per i programmi pilota a livello nazionale, il D.M. 2 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione e il D.M. 11 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello internazionale, che hanno impegnato tutte le risorse stanziate dal comma 5 citato.
L’uso di tale strumento è volto a raggiungere gli obiettivi del Protocollo a costi più vantaggiosi attraverso il ricorso a meccanismi di mercato. Il presupposto su cui si basa la previsione di riduzione dei costi globali è fondato sulle forti variazioni nei costi di riduzione delle emissioni fra i vari paesi e fra i vari processi industriali. Attraverso la commercializzazione dei permessi di emissione, lo stesso mercato provvederà ad allocarli nel modo più efficiente, riducendo i costi globali rispetto a meccanismi più rigidi quali la tassazione o la semplice definizione di limiti.
La piena entrata in vigore a livello internazionale dell'emission trading è prevista nel 2008 (oggi sono ancora da definire le regole[10]), ma molti governi, organizzazioni governative e società stanno conducendo prove e sperimentazioni per verificarne le modalità di funzionamento.
La direttiva 2003/87/CE
Un’importante iniziativa in tal senso è stata intrapresa dall’Unione europea con l’emanazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - denominato Emission Trading System (ETS) - al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica.
Tale direttiva, che rappresenta la prima fase attuativa del Programma europeo sul cambiamento climatico (European Climate Change Programme - ECCP) lanciato nel giugno del 2000 dalla Commissione Europea, ha previsto l’istituzione di un mercato delle emissioni su scala europea a partire dal 2005 da affiancare all’emission trading previsto su scala globale dal Protocollo.
La direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II e, in particolare, alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione di prodotti minerari, produzione di pasta per carta, carta e cartoni.
Gli obblighi previsti per gli impianti da essa regolati sono:
1) possedere un permesso all’emissione in atmosfera di gas serra[11];
2) rendere alla fine dell’anno un numero di quote (o diritti) d’emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l’anno[12].
Le quote d’emissioni vengono rilasciate dall’autorità nazionale competente (ANC) all’operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota (cd. European Unit Allowance – EUA) dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente.
Il piano di allocazione nazionale (redatto in conformità ai criteri previsti dall’allegato III della direttiva) prevede l’assegnazione di quote a livello d’impianto per periodi di tempo predeterminati (il primo è individuato dalla direttiva nel triennio 2005-2007, mentre i successivi nei quinquenni 2008-2012, 2013-2017, ecc).
Esso, inoltre, deve essere coerente con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni, con il potenziale di abbattimento e con i principi di tutela della concorrenza.
Una volta rilasciate, le quote possono essere vendute o acquistate[13]. Tali transazioni devono poi essere registrate nell’ambito di un registro nazionale.
La restituzione delle quote d’emissione avviene attraverso il registro nazionale ed è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali certificate da un soggetto terzo accreditato dall’ANC.
Con la Decisione della Commissione n. 156 del 29 gennaio 2004 sono state fissate le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
La direttiva 2004/101/CE (cd. direttiva linking) ha riconosciuto i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (Joint Implementation e Clean Developmnet Mechanism) all’interno dell’ETS, stabilendo la validità dei crediti di emissione (ottenuti grazie all’attuazione di tali progetti) per rispondere agli obblighi di riduzione delle emissioni[14].
L’attuazione nell’ordinamento italiano
La prima assegnazione delle quote di emissione
Per quanto riguarda l’Italia, i Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente hanno elaborato e trasmesso alla Commissione europea il 21 luglio 2004 il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di emissione di anidride carbonica (secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/87/CE) che illustra i principi per l'applicazione della direttiva nel contesto energetico e industriale dell'Italia ed il metodo da utilizzare per l'assegnazione delle quote a livello di attività e di impianto.
Si ricorda che in materia è intervenuto anche il D.L. 12 novembre 2004, n. 273 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 316) recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, al fine di consentire – in attesa del recepimento della direttiva[15] - l’avvio a partire già dal 2005 del sistema previsto dalla medesima.
I punti salienti del decreto sono:
- l’attribuzione del ruolo di Autorità nazionale competente (ANC) al Ministero dell’ambiente fino all’avvenuto recepimento della direttiva;
- l’obbligo per i gestori di impianti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 30 novembre 2004 e di presentare le informazioni necessarie per permettere all’ANC di procedere all’assegnazione delle quote di emissione di CO2 entro il 30 dicembre 2004;
- l’individuazione delle modalità di comunicazione delle suddette informazioni;
- l’individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas serra.
Successivamente, il 28 febbraio 2005, il Governo ha provveduto a trasmettere alla Commissione europea l’integrazione del Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007 al fine di assicurare la coerenza del Piano con il criterio 10 dell’allegato III della direttiva 2003/87/CE, che richiede che il Piano contenga l’elenco degli impianti regolati dalla direttiva con i valori delle quote che il Governo intende assegnare a ciascun impianto[16].
Con la decisione C(2005)1527 del 25 maggio 2005 la Commissione europea ha accolto il piano dell’Italia che assegna le quote di emissione di CO2 agli impianti italiani per il periodo di scambio 2005-2007, dopo che le autorità italiane hanno accettato di ridurre il numero totale di quote da assegnare: 23 milioni di tonnellate di CO2 in meno all’anno, pari al 9% delle quote previste inizialmente. Con tale decisione, tuttavia, la Commissione ha richiesto all’Italia di comunicare ulteriori informazioni sulle quote assegnate a impianti specifici e rinunciare ad una disposizione riguardante l’adeguamento a posteriori del piano. La versione del piano di assegnazione dell’Italia esaminata nel maggio 2005 dalla Commissione riguardava 1.240 impianti, tutti ammessi a partecipare al sistema di scambio, ai quali si prevedeva di assegnare quote per consentire di emettere mediamente, ogni anno, 232,5 milioni di tonnellate di CO2 per il periodo 2005-2007.
In data 23 febbraio 2006 il Ministero dell'ambiente ha emanato il decreto DEC/RAS/074/2006, recante l'assegnazione e il rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 sulla base della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 (allegata al medesimo decreto) che rappresenta la versione definitiva e revisionata del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, come risultante a seguito delle integrazioni e delle prescrizioni dettate dalla Commissione europea[17].
Tale decisione – che individua il numero di quote complessivo, a livello di settore e di impianto, che sarà assegnato dall’ANC per l’attuazione della direttiva – in particolare attribuisce al settore termoelettrico un tetto di 131,1 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, e ai settori non elettrici un tetto di 94,4 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. La riduzione delle quote, in linea con la citata decisione della Commissione europea, risulta complessivamente pari a 25,8 milioni di tonnellate di CO2 per anno.
Di seguito si riporta la tabella 1.1 della decisione ove sono indicate le quote complessivamente assegnate nel primo triennio di riferimento:
Il decreto legislativo di integrale recepimento della direttiva
Con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il Governo ha provveduto a recepire nell’ordinamento nazionale sia la direttiva 2003/87/CE, sia la direttiva 2004/101, provvedendo, altresì, ad inglobare nel testo, al fine di predisporre un quadro normativo unitario, le disposizioni dettate dal D.L. n. 273/2004, conseguentemente abrogato.
Il campo di applicazione del decreto (art. 2) riguarda le emissioni:
§ provenienti dalle attività indicate nell’allegato A;
§ relative ai gas-serra elencati nell’allegato B.
L’articolo 4, in linea con le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva, stabilisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, l’obbligo di autorizzazione per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso.
Il diagramma seguente schematizza la procedura delineata dagli artt. 5 e 6 per il rilascio, da parte dell’ANC per l’attuazione della direttiva, dell’autorizzazione ad emettere gas serra:
L’articolo 8 dispone l’istituzione - senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato -, presso la Direzione RAS del Ministero dell’ambiente, del “Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE”, cui vengono affidate le funzioni di ANC.
Il diagramma seguente schematizza la procedura che, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 in linea con le disposizioni della direttiva, conduce dall’approvazione del PNA all’assegnazione e al successivo rilascio delle quote di emissioni ai singoli impianti:
Per quanto riguarda il controllo del sistema, l’articolo 14 prevede l’istituzione - senza oneri a carico del bilancio statale - del Registro nazionale delle emissioni e delle quote d’emissioni presso la direzione RAS del Ministero dell’ambiente, che svolge le funzioni di amministratore del registro sulla base delle disposizioni impartite dall’ANC.
Tale registro:
§ è finalizzato alla contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite[18], restituite e cancellate (conformemente all’art. 19, par. 1, della direttiva);
§ annota i dati contenuti nella dichiarazione annuale delle emissioni di ciascun impianto prevista dall’art. 15, comma 5;
§ assolve le funzioni del registro nazionale previsto dall’art. 6 della decisione n. 208/2004/CE (relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto) e opera secondo le specifiche di cui al regolamento n. 2216/2004/CE (relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri, che consente di attuare il disposto dell’art. 19, par. 3, della direttiva 2003/87/CE nonché del citato articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE).
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 26 prevede l’introduzione di un sistema di tariffazione, per la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento, da parte dell’ANC, di una serie di operazioni, tra cui quelle per il rilascio e l’aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas serra.
Infine l’art. 27 impartisce le disposizioni transitorie per l’attuazione della direttiva che si applicano fino all’entrata in vigore del decreto.
In particolare il comma 3 riconosce al PNA inviato alla Commissione nel luglio 2004 e successivamente integrato, la sua validità quale PNA per il primo periodo di riferimento del decreto (2005-2007).
Il comma 4, infine, stabilisce l’equipollenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 1 del DL n. 273/2004 con quelle rilasciate ai sensi dell’art. 4 del decreto in commento.
Del resto, il DL n. 273/2004 è stato emanato proprio al fine di consentire - in attesa del recepimento della direttiva - l’avvio a partire già dal 2005 del sistema previsto dalla direttiva stessa.
La nuova assegnazione delle quote: il PNA per il periodo 2008-2012
La procedura per la definizione del Piano nazionale d’assegnazione per il periodo 2008-2012, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del citato d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216, è in corso di ultimazione.
Con il comunicato pubblicato nella G.U. n. 183 dell’8 agosto 2006 è stata annunciata la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente[19], per la consultazione pubblica, dello schema del citato PNA.
Scaduto il termine per la consultazione pubblica (23 agosto 2006), si è provveduto ad una revisione del piano. Nel comunicato stampa del Ministero dell’ambiente del 13 ottobre 2006[20] si segnalano gli elementi di novità del nuovo Piano; si afferma in particolare che esso “prevede un taglio di 24 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Il Piano precedente prevedeva infatti l’assegnazione di 224 milioni di tonnellate annue per il periodo 2005-2007. Oggi passiamo a 200 per il periodo 2008-2012. Inoltre, vengono introdotti criteri grazie ai quali per ciascun impianto viene favorito il ricorso alle tecnologie più efficienti. La previsione di un ulteriore quota di 6 milioni di tonnellate da assegnare a titolo oneroso, infine, anziché favorire il mercato finanziario delle quote di CO2 va a costituire un fondo da destinare a misure aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. L’accordo, anche se non ottimale segna un’inversione di tendenza importante in quanto oltre a tagliare da subito le emissioni prevede un tetto a pagamento che garantisce la credibilità a tutti gli altri interventi per Kyoto”.
Per quanto riguarda le ultime fasi per la definizione del PNA, notizie di stampa affermano che “per neutralizzare la procedura di infrazione appena aperta da Bruxelles, a causa del ritardo nell’elaborazione del citato piano, il Governo ha dato mandato al Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva di procedere con la massima rapidità alla stesura del documento finale di PNA”[21].
Sempre da notizie di stampa risulta che “l'Italia ha chiesto che tutti i Paesi Ue adottino la stessa metodologia di calcolo delle emissioni, perché le quote in eccesso distorcono il mercato e si configurano come aiuto pubblico. Un esempio per tutti, quello di Francia e Germania: grazie ad alcuni artifici contabili dei loro Governi, i loro piani nazionali assegnano emissioni di anidride carbonica superiori a quelle reali. Così le imprese francesi e tedesche non devono spendere per ridurre le emissioni o per acquistare i diritti, ma al contrario possono rivendere sul mercato i loro immeritati crediti di emissione. Al contrario, sono penalizzate da un taglio sostanzioso delle emissioni le imprese italiane, inglesi ma soprattutto quelle spagnole. «Abbiamo chiesto che venga cancellata questa distorsione dal piano di emissioni in vigore (2005-2007) - afferma il presidente del Comitato[Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva], Clini - ma vogliamo anche che nel nuovo piano Germania e Francia non possano "trascinare" questo vantaggio competitivo. Altrimenti, non avranno senso i sacrifici sostenuti alle imprese italiane e di altri Paesi»”[22].
Nello schema del PNA disponibile sul web si legge che “la decisione dell’Italia di applicare al Piano Nazionale di Assegnazione 2008-2012 la metodologia indicata dalla Commissione Europea è coerente con l’obiettivo della direttiva 2003/87/CE, finalizzata alla riduzione delle emissioni. Qualora, come già avvenuto nel Piano Nazionale di Assegnazione 2005-2007, la gran parte degli Stati Membri dovesse seguire un criterio diverso e godere pertanto di una “sovraallocazione” di quote, verrebbe vanificato l’obiettivo della direttiva e si determinerebbe una situazione di svantaggio competitivo per le imprese italiane.
Pertanto, l’Italia si riserva di riconsiderare l’assegnazione qualora la Commissione Europea non garantisse l’applicazione omogenea della direttiva a tutti gli Stati Membri”.
Nel medesimo schema di PNA si legge - circa i criteri di assegnazione delle quote - che “sulla base della risoluzione parlamentare n. 6.00100 del 16 febbraio 2005, e secondo il programma del Governo in merito all’attuazione del Protocollo di Kyoto, le riduzioni da realizzare attraverso misure nazionali devono rappresentare almeno l’80% dello sforzo di riduzione (ossia 77,86 MtCO2).
A tale riguardo, conformemente a quanto richiesto dal criterio 1 dell’allegato III della direttiva 2003/87/CE, l’assegnazione delle quote nel periodo 2008-2012 dovrà essere parte del più generale impegno di riduzione delle emissioni e le quote assegnate dovranno essere ridotte rispetto a quelle del periodo 2005-2007.
Tale approccio è conforme con quanto indicato dalla Commissione Europea nella Comunicazione Orientamenti complementari sui Piani nazionali di assegnazione per il periodo di scambio 2008-2012 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione della UE (COM(2005)703 def).
La ripartizione delle quote tra i settori regolati dal D.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 dovrà tener conto della priorità nazionale di tutelare la competitività dell’economia italiana nel contesto europeo e globale. Pertanto la riduzione delle quote rispetto al Piano nazionale di Assegnazione 2005-2007 dovrà riguardare soprattutto i settori meno esposti alla concorrenza internazionale, individuati nel settore elettrico e della raffinazione. Pertanto si ritiene che le riduzioni debbano essere applicate prevalentemente a questi due settori”.
L’inventario delle emissioni di CO2
La decisione di ratifica del Protocollo di Kyoto impone all’Italia di ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, ciò implica che le emissioni medie nel periodo 2008-2012 non potranno superare 486,01 MtCO2eq/anno.
L’inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra relativo all’anno 2006 evidenzia che al 2004 le emissioni totali di gas ad effetto serra (583,33 MtCO2eq) sono aumentate del 12% rispetto ai livelli del 1990 (519,79 MtCO2eq). Pertanto la distanza che separa l’Italia dal raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto è pari a 97,32 MtCO2eq.
Il citato Annual European Community Greenhouse Gas Inventory 1990-2004 and Inventory Report 2006[23] presenta i dati relativi alle emissioni di gas serra tra il 1990 ed il 2004 sia per Stato membro che per settore economico. In particolare nel rapporto viene sottolineato che, tra il 2003 ed il 2004, le emissioni dei Paesi membri (EU-15) sono aumentate di 11,5 milioni di tonnellate, e che tale aumento, per l’Italia, è stato di circa 5,1 milioni di tonnellate, che rappresenta la peggiore prestazione europea (subito dopo la Spagna) nella riduzione dei suddetti gas, come risulta dalla tabella (tratta dal citato rapporto) di seguito riportata:
L’Italian Carbon Fund (ICF)
Si segnala, infine, che anche la Banca mondiale ha intrapreso un programma di emission trading attraverso l’istituzione del Community Development Carbon Fund, con il quale verranno acquistati - nei Paesi in via di sviluppo – certificati legati alla riduzione delle emissioni di gas serra generate da progetti selezionati e monitorati dalla Banca stessa. Secondo alcuni, con questa operazione la Banca Mondiale “si candida a giocare un ruolo centrale nel futuro commercio mondiale dei certificati di emissione della CO2”[24].
Tale iniziativa si affianca ad altre analoghe[25] tra cui quella che nell’ottobre 2003 ha portato alla stipula di un accordo tra il Ministero dell’ambiente e la Banca Mondiale volto ad istituire l’Italian Carbon Fund per l’acquisto di crediti di emissione da progetti che generino riduzioni di emissioni di gas serra (compatibili con i meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto e con il nuovo sistema europeo di emission trading) ed apportino benefici all’ambiente globale, promuovendo nel contempo la diffusione di tecnologie moderne ed energia pulita in paesi in via di sviluppo e con economie in transizione.
Tale fondo è un partenariato pubblico-privato (dal 1° gennaio 2004 il Fondo è aperto alla partecipazione di aziende private ed agenzie pubbliche italiane) amministrato dalla Banca Mondiale e dotato di un capitale iniziale di 15 milioni di dollari messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio[26]. Tale impegno finanziario si affianca alla partecipazione dell’Italia al citato Community Development Carbon Fund per un importo di 7,7 milioni di dollari.
Il Kenya ospiterà il secondo incontro dei Paesi aderenti al Protocollo di Kyoto (COP/MOP 2), congiuntamente alla dodicesima sessione della Conferenza dei Paesi parti della Convenzione sul Cambiamento Climatico (COP 12). Gli incontri si svolgeranno tra il 6 e il 17 Novembre a Nairobi.
La Conferenza prevederà anche, dal 6 al 14 Novembre, la venticinquesima sessione del Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA 25), la venticinquesima sessione del Subsidiary Body for Implementation (SBI 25), e la seconda sessione dell’Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG 2)
Dal 15 al 16 Novembre si terrà un secondo workshop nell’ambito del dialogo sulla cooperazione nel lungo periodo, inteso ad analizzare il cambiamento climatico e a promuovere l’attuazione della Convenzione.
I risultati della COP11 – COP/MOP1 di Montreal[27]
In Canada, a Montreal, si è tenuta, dal 28 Novembre al 9 dicembre 2005, l'undicesima Conferenza delle Parti (COP11) e la Prima Conferenza, dall'entrata in vigore del Protocollo, delle Parti che lo hanno ratificato (COP/MOP1).
Nel corso degli incontri sono stati raggiunti importanti risultati – quali l’adozione degli accordi di Marrakesh ed il consolidamento del Clean devolpment mechanism (CDM) – e soprattutto l'accordo sull'apertura dei negoziati per estendere il protocollo di Kyoto anche al periodo successivo al 2012 (in linea con quanto stabilito dall'art. 3.9 del Protocollo stesso).
In particolar modo è stato fissato al maggio 2006 l'avvio dei negoziati, affidati a un gruppo di lavoro creato ad hoc, fra i paesi industrializzati al fine di considerare ulteriori obiettivi di riduzione per il periodo successivo al 2012, ed è stata inoltre sollecitata una conclusione di tali accordi il più veloce possibile, in modo da garantire che non vi sia alcun "buco" tra i due periodi di riferimento (2008/2012 e post 2012), che crei incertezza nel mercato delle emissioni.
È stata ribadita la necessità che i paesi sviluppati taglino ulteriormente le proprie emissioni ed è stata proposta, parallelamente alla revisione del Protocollo, una valutazione degli sforzi fatti da ciascun Paese in questa direzione.
È stato infine raggiunto anche un accordo, il "Dialogue on Long-term Cooperative Action", per avviare un dialogo sulla collaborazione a lungo termine fra i Paesi al fine di esaminare apposite strategie che consentano a tutti i Paesi di partecipare agli impegni di riduzione dei gas serra, in particolare ai Paesi in via di sviluppo che presentano le emissioni più elevate.
Questo dialogo tiene conto di quattro aspetti principali:
- lo sviluppo sostenibile;
- le misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- le tecnologie per la riduzione delle emissioni di gas serra;
- i meccanismi regolati dal mercato.
Le riunioni preparatorie
Il gruppo di lavoro per la negoziazione dei futuri impegni per il periodo successivo al 2012 si è riunito per la prima volta nel maggio del 2006[28].
Come stabilito durante la COP11-COP/MOP1, il gruppo di lavoro creato ad hoc ha ribadito la necessità di definire al più presto ulteriori obiettivi di riduzione delle emissioni per non lasciare scoperto il periodo immediatamente successivo al 2012. La stessa urgenza è stata sottolineata dai Paesi in via di sviluppo, ma anche dal mondo economico già in attesa di messaggi forti e chiari per il carbon market.
I Paesi industrializzati (Allegato 1) hanno tuttavia comunicato che non potranno quantificare un obiettivo di riduzione prima di conoscere l’insieme delle condizioni in cui verranno realizzati tali obiettivi (utilizzo dei meccanismi di flessibilità, pozzi di carbonio, durata del periodo d’impegno, modifica di altri articoli del Protocollo che implicherebbero in particolare l’impegno dei Paesi non industrializzati nell’ambito del Protocollo stesso).
Il prossimo incontro del gruppo si terrà a Nairobi in occasione della seconda riunione delle Parti del Protocollo. Il processo durerà diversi anni.
In occasione di un primo workshop sulla collaborazione a lungo termine, svoltosi nel maggio 2006, i Paesi industrializzati hanno insistito sulla necessità che i Paesi in via di sviluppo si impegnino a ridurre le emissioni.
Questi ultimi hanno posto l’accento sul rafforzamento dell’attuazione della Convenzione, ovvero sull’assistenza da parte dei Paesi industrializzati sotto il profilo finanziario e tecnologico.
Il prossimo workshop si terrà in occasione della XII Conferenza delle Parti a Nairobi, dove le Parti cercheranno di focalizzare la discussione su azioni concrete, in particolare nell’ambito delle tecnologie e degli strumenti di mercato per la protezione del clima.
La posizione europea sul cambiamento climatico
Sulla base della comunicazione “Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici” (COM(2005)35, del 9 febbraio 2005), nonché delle indicazioni fornite dal Consiglio ambiente del marzo 2005 e dal Consiglio europeo del 22-23 marzo 2005, il 24 ottobre 2005 la Commissione ha avviato la seconda fase del programma europeo per il cambiamento climatico (ECCPII)[29], volto a definire la politica comunitaria in materia per il periodo successivo al 2012.
Nell’ambito del programma, strumento principale della strategia europea per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, la Commissione intende valutare la possibilità di intraprendere nuove azioni per sfruttare le soluzioni economicamente efficaci disponibili per l’abbattimento delle emissioni, in sinergia con la strategia di Lisbona[30]: in questo contesto l’attenzione è rivolta all’efficienza energetica, alle fonti rinnovabili, ai trasporti e alla cattura e stoccaggio del carbonio.
In merito ai cambiamenti climatici il Consiglio ambiente del 9 marzo 2006, nelle sue conclusioni, ha sottolineato tra l’altro, l’esigenza di garantire coerenza tra le questioni relative all’energia e quelle relative al clima, sfruttando le sinergie tra promozione della sicurezza energetica, offerta di energia sostenibile, innovazione e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Sull’argomento si è espresso anche il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 che, nelle sue conclusioni, ha auspicato il raggiungimento di un accordo per il periodo successivo al 2012 coerentemente con l'obiettivo di un aumento mondiale massimo della temperatura di 2°C rispetto ai livelli dell'epoca preindustriale[31]. Il Consiglio europeo ha inoltre esortato la Commissione a presentare senza indugio una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite attraverso l'attuazione della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, che tenga conto della situazione delle piccole e medie imprese e sia corredata, se del caso, di proposte.
Un interessante rapporto, diffuso dall’Agenzia europea dell’ambiente (Climate change and a european low-carbon energy system[32]), propone una valutazione delle tendenze in atto e un'analisi degli scenari possibili di riduzione delle emissioni attuabile attraverso la cooperazione internazionale e descrive le possibili azioni per un eventuale passaggio ad un sistema energetico a basso impiego di carbone. Tale rapporto si presenta come un contributo rispetto al dibattito politico globale circa le strategie possibili per il periodo Post-Kyoto, avviato ufficialmente con la Cop11/Mop1 di Montreal.
L. 1
giugno 2002, n. 120
Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.
3. Il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di cui al comma 1.
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2. 1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di Kyoto, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento e una relazione contenente:
a) lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999, con l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:
1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
2) all'aumento degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto;
3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (joint implementation), e con quelli in via di sviluppo (clean development mechanism), prevedendo in particolare che, ai fini dell'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell'Europa orientale, destinate alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica, fermo restando quanto stabilito dalla decisione 16/CP16/CP16/CP16/CP.7, adottata dalla Settima Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Marrakesh nel novembre 2001;
4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;
b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al D.M. 20 luglio 2000, n. 337, del Ministro dell'ambiente nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.
2. Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE. L'attuazione del piano è scadenzata sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo scopo (2).
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'àmbito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto (3).
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota di cui al comma 3.
5. Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.
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(2) Con Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 (Gazz. Uff. 22 marzo 2003, n. 68) è stata disposta la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.
(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 novembre 2004, per i programmi pilota a livello nazionale, il D.M. 2 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione e il D.M. 11 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello internazionale.
3. 1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.
4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:
a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;
c) Ministero degli affari esteri: 10.147 per il 2004;
d) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 12.242 per il 2004;
e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 7.853 per il 2004;
g) Ministero per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;
h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Allegato
Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4)
Le Parti del presente Protocollo,
Essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (da qui in avanti denominata «la Convenzione»),
Perseguendo l'obiettivo finale della Convenzione enunciato all'articolo 2,
Ricordando le disposizioni della Convenzione,
Guidate dall'articolo 3 della Convenzione,
Nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1/CP.1/CP.1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione,
Hanno convenuto quanto segue:
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(4) Del presente protocollo si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.
Articolo 1
Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 della Convenzione.
Inoltre:
1. Per «Conferenza delle Parti» si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione.
2. Per «Convenzione» si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
3. Per «Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico» si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, nel 1988.
4. Per «Protocollo di Montreal» si intende il Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.
5. Per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.
6. Per «Parte» si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una Parte del presente Protocollo.
7. Per «Parte inclusa nell'allegato I» si intende una Parte che figura nell'allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto g), della Convenzione.
Articolo 2
1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I, nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale, come:
i) miglioramento dell'efficacia energetica in settori rilevanti dell'economia nazionale;
ii) protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento;
iii) promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;
iv) ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l'ambiente;
v) riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari all'obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;
vi) incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;
vii) adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;
viii) limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia.
b) Coopererà con le altre Parti incluse all'allegato I per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione. A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.
2. Le Parti incluse nell'allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e l'Organizzazione Internazionale Marittima.
3. Le Parti incluse nell'allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate nell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.
Articolo 3
1. Le Parti incluse nell'allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell'allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell'allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012.
2. Ogni Parte inclusa nell'allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.
3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all'imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell'allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte inclusa nell'allegato I fornirà all'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell'allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all'art. 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
5. Le Parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.9/CP.9/CP.9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l'attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.
6. Tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo concederà alle Parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell'adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna Parte inclusa nell'allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell'allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all'allegato A e relative al 1990, o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5,moltiplicate per cinque. Le Parti incluse nell'allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all'anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.
8. Tutte le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo, ai fini delle operazioni di calcolo di cui al paragrafo 7.
9. Per le Parti incluse nell'allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all'allegato I del presente Protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte che la trasferisce.
12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell'allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
14. Ogni Parte inclusa nell'allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l'attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l'assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.
Articolo 4
1. Tutte le Parti incluse nell'allegato I, che abbiano concordato un'azione congiunta per l'attuazione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 3, saranno considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell'allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni elencate nell'allegato B e conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell'accordo sarà stabilito nell'accordo.
2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell'accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione del presente Protocollo. Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell'accordo.
3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo di adempimento specificata all'articolo 3, paragrafo 7.
4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni variazione nella composizione di detta organizzazione, successiva all'adozione del presente Protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni variazione nella composizione dell'organizzazione avrà effetto solo ai fini dell'attuazione degli impegni previsti all'articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.
5. Se le Parti dell'accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio livello di emissioni stabilito nell'accordo.
6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all'interno di una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente, o congiuntamente con l'organizzazione regionale di integrazione economica, agendo ai sensi dell'articolo 24, sarà responsabile, nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così come notificato in conformità del presente articolo.
Articolo 5
1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima dell'inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2 infra.
2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo nella sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l'equivalente-biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nell'allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all'art. 3 per ogni periodo di adempimento posteriore a detta revisione.
Articolo 6
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, ogni Parte inclusa nell'allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economica, a condizione che:
a) ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione delle Parti coinvolte;
b) ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento dell'assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;
c) la Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;
d) l'acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall'articolo 3.
2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l'attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti.
3. Una Parte inclusa nell'allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all'acquisizione, a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle emissioni.
4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 8, sorgesse una questione relativa all'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l'acquisizione di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell'articolo 3 finché non sarà risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.
Articolo 7
1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I indicherà nell'inventario annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Ogni Parte inclusa nell'allegato I indicherà nella propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 infra.
3. Ogni Parte inclusa nell'allegato I comunicherà le informazioni richieste, di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l'adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La frequenza con cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle Parti inclusi nell'allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà anche prima del primo periodo di adempimento le modalità di calcolo delle quantità assegnate.
Articolo 8
1. Le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse nell'allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse nell'allegato I verranno esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell'allegato I, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della revisione delle comunicazioni nazionali.
2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti.
3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata dell'applicazione del presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nel quale valuteranno l'adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono sull'adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti l'adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le linee guida per l'esame dell'applicazione del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tenendo in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.
5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, con l'assistenza dell'Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell'articolo 7, ed i rapporti sull'esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e
b) Le questioni relative all'attuazione elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti.
6. In seguito all'esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà, su ogni questione, le decisioni necessarie al fine dell'attuazione del presente Protocollo.
Articolo 9
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti all'articolo 4, paragrafo 2(d), e all'articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà le misure necessarie.
2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli regolari e precisi.
Articolo 10
1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell'allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l'adempimento di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:
a) formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti;
b) formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi;
i) tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, i settori energetico, dei trasporti e dell'industria come pure l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici;
ii) le Parti incluse nell'allegato I presenteranno informazioni sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma dell'articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell'aumento dei gas ad effetto serra e all'incremento dei pozzi di assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building) e all'adattamento;
c) coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l'accesso a dette fonti o a trasferirle in particolare verso i paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per l'efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l'accesso ad esse;
d) coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all'osservazione sistematica, a norma dell'articolo 5 della Convenzione;
e) coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l'esecuzione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l'accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione, a norma dell'articolo 6 della Convenzione;
f) includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
g) nell'adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno pienamente in considerazione l'articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.
Articolo 11
1. Nell'attuazione dell'articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ed all'articolo 11 della Convenzione, e attraverso l'entità o le entità incaricate ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell'allegato II della Convenzione:
a) forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell'adempimento degli impegni previsti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, e dell'articolo 10, punto a), del presente Protocollo;
b) forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell'adempimento degli impegni già indicati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all'articolo 10 del presente Protocollo, sui quali un paese in via di sviluppo abbia concordato con l'entità o le entità internazionali, di cui all'articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto articolo.
L'adempimento di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e prevedibile, nonché dell'importanza di una adeguata divisione delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all'entità o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate prima dell'adozione del presente Protocollo, si applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano nell'allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione dell'articolo 10 del presente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
Articolo 12
1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non incluse nell'allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all'obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell'allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell'articolo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) le Parti non incluse nell'allegato I beneficeranno di attività di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e
b) le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all'autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri:
a) partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
b) benefìci reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e
c) riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero in assenza dell'attività certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una verifica indipendente delle attività.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all'acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l'anno 2000 e l'inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all'adempimento degli impegni previsti per detto periodo.
Articolo 13
1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente Protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni, ai sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente l'attuazione del presente Protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo e:
a) valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, l'attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale della Convenzione;
b) esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2(d), e dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti sull'attuazione del presente Protocollo;
c) promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;
d) faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;
e) promuoverà e dirigerà, conformemente all'obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del presente Protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie comparabili per l'attuazione efficace del presente Protocollo, che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo;
f) formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all'attuazione del presente Protocollo;
g) cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2;
h) creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l'attuazione del presente Protocollo;
i) solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi forniscono;
j) eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l'attuazione del presente Protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.
5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente per consenso.
6. Il Segretario convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.
7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.
Articolo 14
1. Il Segretariato, istituito a norma dell'articolo 8 della Convenzione, avrà la funzione di Segretariato del presente Protocollo.
2. L'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato, e l'articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo. Il Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 15
1. L'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l'Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le disposizioni della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, come stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis al presente Protocollo. Le sessioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo coincideranno con quelle dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.
2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Protocollo le decisioni ai sensi del presente Protocollo saranno adottate esclusivamente per quelle Parti che siano parti del Protocollo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per il presente Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una parte della Convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra di esse.
Articolo 16
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo considererà, prima possibile, la possibilità di applicare al presente Protocollo, e se del caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all'articolo 13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all'articolo 18.
Articolo 17
1. La Conferenza delle Parti definirà i princìpi, le modalità, le norme e le linee guida pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell'allegato B potranno partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.
Articolo 18
1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del presente Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell'inadempienza.
2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente Protocollo.
Articolo 19
1. Le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo.
Articolo 20
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al presente Protocollo sarà comunicato alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.
3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'emendamento sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 supra, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.
5. L'emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione del detto emendamento.
Articolo 21
1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli allegati del presente Protocollo.
3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato alle Parti del Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l'allegato o l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.
4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'allegato o l'emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli allegati A o B, che sia stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato loro l'adozione dell'allegato o dell'emendamento all'allegato, ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo, che non accettano l'allegato o l'emendamento all'allegato. L'annesso o l'emendamento ad un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento al presente Protocollo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato non entrerà in vigore fino al momento in cui l'emendamento al Protocollo non entrerà in vigore.
7. Gli emendamenti agli allegati A e B del presente Protocollo saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all'articolo 20, a condizione che ogni emendamento all'allegato B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.
Articolo 22
1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte disporrà di un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell'area di loro competenza, disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e viceversa.
Articolo 23
Il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario del presente Protocollo.
Articolo 24
1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà disponibile per l'adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del presente Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità per l'adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.
Articolo 25
1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell'allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell'allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
2. Al fine del presente articolo, «il totale delle emissioni di biossido di carbonio al 1990 delle Parti incluse nell'allegato I» si considera la quantità notificata dalle Parti incluse nell'allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma dell'articolo 12 della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l'entrata in vigore, siano state realizzate, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
4. Al fine di presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri dell'organizzazione stessa.
Articolo 26
1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo.
Articolo 27
1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente Protocollo attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente Protocollo.
Articolo 28
L'originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Redatto a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.
In testimonianza del quale i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.
Allegato A
Gas ad effetto serra
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Ossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
Settori/categorie delle fonti
Energia
Combustione di carburanti
Settore energetico
Industrie manifatturiere ed edili
Trasporti
Altri settori
Altro
Emissioni fuoriuscite da combustibili
Combustibili solidi
Petrolio e gas naturale
Altro
Processi industriali
Prodotti minerali
Industria chimica
Metallurgia
Altre produzioni
Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
Altro
Uso di solventi e di altri prodotti
Agricoltura
Fermentazione enterica
Trattamento del letame
Risicoltura
Terreni agricoli
Incendi controllati delle savane
Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli
Altro
Rifiuti
Discariche per rifiuti solidi
Trattamento delle acque reflue
Incenerimento dei rifiuti
Altro
------------------------
Allegato B
|
Parte |
Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento) |
|
|
|
|
Australia |
108 |
|
|
Austria |
92 |
|
|
Belgio |
92 |
|
|
Bulgaria* |
92 |
|
|
Canada |
94 |
|
|
Comunità Europea |
92 |
|
|
Croazia* |
95 |
|
|
Danimarca |
92 |
|
|
Estonia* |
92 |
|
|
Federazione Russa* |
100 |
|
|
Finlandia |
92 |
|
|
Francia |
92 |
|
|
Germania |
92 |
|
|
Giappone |
94 |
|
|
Grecia |
92 |
|
|
Irlanda |
92 |
|
|
Islanda |
110 |
|
|
Italia |
92 |
|
|
Lettonia* |
92 |
|
|
Liechtenstein |
92 |
|
|
Lituania* |
92 |
|
|
Lussemburgo |
92 |
|
|
Monaco |
92 |
|
|
Norvegia |
101 |
|
|
Nuova Zelanda |
100 |
|
|
Olanda |
92 |
|
|
Polonia* |
94 |
|
|
Portogallo |
92 |
|
|
Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord |
92 |
|
|
Repubblica Ceca* |
92 |
|
|
Romania* |
92 |
|
|
Slovacchia* |
92 |
|
|
Slovenia* |
92 |
|
|
Spagna |
92 |
|
|
Stati Uniti d'America |
93 |
|
|
Svezia |
92 |
|
|
Svizzera |
92 |
|
|
Ucraina* |
100 |
|
|
Ungheria* |
94 |
|
* Paesi in transizione verso un'economia di mercato.
------------------------
D.Lgs. 4
aprile 2006, n. 216
Attuazione
delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi
di progetto del Protocollo di Kyoto.
_____________
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2006, n. 140, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'articolo 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo del 6 settembre 2004, concernente le modalità di adozione della direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro possibili ricadute sui prezzi finali dell'energia e sulla concorrenzialità;
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Considerato che nelle more dell'approvazione del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive hanno predisposto il Piano nazionale di assegnazione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato notificato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota n. 5164/RAS/2004;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, a seguito del completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE;
Considerate le trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e nelle modalità di dispacciamento e l'esigenza di contenere gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica conseguenti all'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
Considerato che la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentirà, a partire dal 2005, ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate ed a partire dal 2008 di utilizzare le unità di riduzione delle emissioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Visti i pareri espressi in data 15 febbraio 2006, dalla VIII e dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data 22 febbraio 2006, dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, nonchè il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla 13ª Commissione del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 9 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Oggetto.
1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.
2. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato A ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B.
3. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attività di attuazione congiunta: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;
b) attività di meccanismo di sviluppo pulito: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
c) attività di progetto: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;
e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;
f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;
g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
h) impianto: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato A e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico così come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;
l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la Banca Mondiale;
m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
o) pubblico: una o più persone nonchè le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;
q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 16;
t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
u) unità di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.
2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:
a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 8;
b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attività dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto;
e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;
h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;
i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'articolo 10;
l) quantità di emissioni: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'articolo 14.
4. Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente.
5. Domanda di autorizzazione.
1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di presentare all'autorità nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra.
2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è presentata all'autorità nazionale competente almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.
3. L'autorità nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore deve fornire e le modalità per l'invio della domanda. L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonchè le modalità di trasmissione delle stesse.
4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorità nazionale competente si avvale del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.
6. Rilascio e contenuto dell'autorizzazione.
1. L'autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, contiene almeno i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del gestore;
b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso;
d) disposizioni in tema di comunicazioni;
e) obbligo di restituzione delle quote di emissioni secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 7, verificate ai sensi dell'articolo 16;
f) termine di durata stabilito dall'autorità nazionale competente.
7. Aggiornamento dell'autorizzazione.
1. Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le modalità e nelle forme definite dall'autorità nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto.
2. L'autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
3. L'autorità nazionale competente aggiorna altresì le autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario.
8. Autorità nazionale competente.
1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, nel seguito denominato «Comitato», che svolge la funzione di autorità nazionale competente.
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA;
e) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonchè i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;
i) approvare ai sensi dell'articolo 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;
l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'articolo 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;
r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23.
3. Il Comitato è composto da sei membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e tre dal Ministro delle attività produttive. Il direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il direttore generale della Direzione per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive sono membri permanenti del Comitato. I rimanenti membri sono scelti tra i funzionari delle due amministrazioni, e rimangono in carica per quattro anni.
4. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del comma 2.
6. Per le attività di sua competenza il Comitato si avvale degli uffici della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e degli uffici della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, nonchè dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di assicurare il coordinamento tra i suddetti soggetti il Comitato può istituire apposito gruppo di lavoro. Per garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti interessati all'attuazione del presente decreto, il Comitato promuove l'istituzione di appositi gruppi di lavoro anche su materie specifiche.
7. La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non dà luogo alla corresponsione di indennità, emolumenti, compensi o rimborsi spese.
9. Coordinamento con altri dispositivi di legge.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con:
a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2.
10. Piano nazionale di assegnazione.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito denominato «PNA», predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonchè le modalità di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA, inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti di cui all'articolo 22 e degli impianti in stato di chiusura o sospensione di cui all'articolo 21. Il PNA si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati nell'allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per l'attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA è predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto conto delle osservazioni del pubblico.
2. Nel definire le modalità di assegnazione delle quote di emissioni ai singoli impianti, il PNA:
a) salvaguarda la sicurezza ed economicità del sistema energetico nazionale e degli approvvigionamenti energetici;
b) tutela la competitività del sistema produttivo, evitando effetti distorsivi della concorrenza fra imprese;
c) tiene conto del potenziale di crescita dei settori interessati dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
d) riconosce e valorizza le azioni di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento ambientale intraprese nei settori interessati dall'attuazione della direttiva n. 2003/87/CE, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) prevede modalità che assicurino che, per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008, almeno il novanta per cento delle quote di emissioni siano assegnate a titolo gratuito.
3. Le modalità di assegnazione delle quote di emissione agli impianti termoelettrici tengono altresì conto delle trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e delle modalità di dispacciamento di merito economico, al fine di contenerne gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica.
4. Alle modifiche ed integrazioni del PNA si applica quanto previsto al comma 1.
11. Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'articolo 21.
3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di attività dell'impianto o di parte di esso.
4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2.
12. Raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione.
1. Ai fini dell'assegnazione delle quote d'emissione, i gestori degli impianti comunicano al Comitato, nei tempi e con le modalità da questo stabilite, almeno le informazioni di cui all'allegato H.
2. Il Comitato modifica ove necessario la tempistica e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste di cui all'allegato H.
13. Monitoraggio delle emissioni.
1. Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130.
14. Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni.
1. È istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalità previste dal presente decreto. Nel Registro sono annotati i dati contenuti nella dichiarazione annuale delle emissioni di ciascun impianto di cui all'articolo 15, comma 5. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'articolo 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro.
2. Sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di cui all'articolo 8 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge per mezzo della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo le funzioni di amministratore del registro di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004.
3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il Registro contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti, il Registro contiene contabilità separata per ciascun impianto.
4. Il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A, nonchè qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell'articolo 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalità di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro.
5. Il Registro è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004.
6. Alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
15. Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni.
1. Il trasferimento delle quote di emissioni è libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.
2. Le quote di emissioni rilasciate da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
3. L'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalità di richiesta del trasferimento e le modalità di verifica sono definite dal Comitato.
4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16.
6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non è corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinchè il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'articolo 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.
7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore. Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA l'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.
10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:
a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;
e
b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.
11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma 10 nonchè a porre in essere le attività connesse all'applicazione dell'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE.
12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.
16. Verifica delle comunicazioni delle emissioni.
1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.
2. L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1.
3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 dell'articolo 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'articolo articolo 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.
4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere la verifica stessa con serietà ed obiettività.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i documenti ed informazioni relativi all'attività oggetto della verifica. Il verificatore è tenuto alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attività.
17. Accreditamento dei verificatori.
1. Il Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i verificatori dotati di adeguata professionalità e che dimostrino di conoscere:
a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 2003/87/CE, nonchè le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Comitato si avvale del supporto tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.
3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo il Registro dei verificatori accreditati. Tale registro viene gestito sulla base di disposizioni impartite dal Comitato.
4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di reciprocità, degli attestati di verifica emessi da verificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea.
5. Alla gestione del registro di cui al comma 3 si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
18. Validità delle quote.
1. Le quote hanno validità per le emissioni rilasciate durante il periodo di riferimento per il quale sono state assegnate.
2. Entro il 30 aprile del 2008 l'amministratore del registro cancella le quote assegnate per il primo periodo di riferimento che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11.
3. A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun periodo di riferimento, l'amministratore del registro cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11. Il Comitato procede a sostituire le quote così cancellate tramite rilascio di quote valide per il periodo di riferimento in corso.
19. Raggruppamenti.
1. I gestori degli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.
3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.
4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sarà stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, relativamente alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilità dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l'amministratore fiduciario.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle procedure che regolano l'Italian Carbon Fund stabilisce le modalità attraverso le quali i crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15.
20. Sanzioni.
1. Chiunque esercita un'attività regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.
3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui all'articolo 12 nei tempi e con le modalità ivi previsti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.
4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.
5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12, verificate ai sensi dell'articolo 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.
6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'articolo 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantità di cui alla dichiarazione prevista all'articolo 16 comma 5, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantità pari alla quantità di emissioni effettivamente emesse, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate.
8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 21 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21.
9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro.
10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato di cui all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive è soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.
21. Chiusure e Sospensioni.
1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva.
2. Un impianto viene considerato in stato di sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea.
3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione devono:
a) comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;
b) inviare al Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), tramite il registro una dichiarazione sulla quantità di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di verifica di cui all'articolo 16;
c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto così come da dichiarazione di cui alla lettera a).
4. L'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 3, lettera c).
5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.
6. Il PNA di cui all'articolo 10, definisce i criteri per l'individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.
22. Nuovi entranti.
1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:
a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;
b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o ripresa di attività;
c) le capacità di produzione e previsione di attività dell'impianto;
d) livelli di utilizzo della capacità di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza.
2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i criteri per l'individuazione e le modalità di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.
23. Relazione alla Commissione europea.
1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.
24. Accesso all'informazione.
1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto, nonchè le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dal Comitato, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
25. Abrogazioni.
1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, è abrogato fatte salve le sanzioni per le violazioni delle disposizioni ivi previste commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
26. Disposizioni finanziarie.
1. Alle attività di cui agli articoli 4, 7 e 17 si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le tariffe del comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate ogni due anni; l'aggiornamento deve tener conto dell'indice ISTAT del costo della vita e dell'effettiva complessità delle prestazioni richieste.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente, riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni interessate alle predette attività.
27. Disposizioni transitorie e finali.
1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all'articolo 8, la funzione di autorità nazionale competente viene assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, che può avvalersi a tale fine dell'APAT senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata o aggiornata con decreto del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive.
3. Il PNA predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005.
4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall'articolo 4 fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione.
5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.
28. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
CATEGORIE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE
EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI
NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL
PRESENTE DECRETO
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e
la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel campo di
applicazione del presente decreto.
2. Nell'ambito di attività energetiche di cui al punto 1.1 viene definito come impianto di combustione un impianto adibito alla produzione di energia elettrica e calore, inclusivo di eventuali impianti di utenza ad esso asserviti, classificato con i codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05 così come previsti dal sistema comunitario Nomenclature of Source Emissions (NOSE). Il calore generato da tali impianti può essere trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinato a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o ad usi industriali in diversi processi produttivi.
3. I valori limite di seguito riportati si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.
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Attività |
Gas serra |
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1. Attività energetiche |
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1.1 Impianti di combustione con una potenza calorifica di |
anidride carbonica |
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combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per |
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rifiuti pericolosi o urbani) [1] |
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1.2 Raffinerie di petrolio |
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anidride carbonica |
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1.3 Cokerie |
anidride carbonica |
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2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi |
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2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali |
anidride carbonica |
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metallici compresi i minerali solforati |
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2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione |
anidride carbonica |
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primaria o secondaria), compresa la relativa colata |
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continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora |
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3. Industria dei prodotti minerali |
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3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) |
anidride carbonica |
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in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 |
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tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi |
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la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al |
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giorno, o inaltri tipi di forni aventi una capacità di |
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produzione di oltre 50 tonnellate al giorno |
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3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli |
anidride carbonica |
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destinati alla produzione di fibredi vetro, con capacità di |
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fusione di oltre 20 tonnellate al giorno |
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3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici |
anidride carbonica |
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mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni |
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refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità |
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di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una |
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capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di |
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colata per forno superiore a 300 kg/m3 |
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4. Altre attività |
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4.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione: |
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a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie |
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fibrose |
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b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a |
anidride carbonica |
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20 tonnellate al giorno |
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[1] Qualora le definizioni utilizzate dai codici NOSE-P non risultino sufficientemente dettagliate per classificare il |
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processo associato ad un impianto di combustione, si deve proceda per esclusione: se il processo di combustione in |
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questione non appare altrove nella classificazione NOSE-P, esso va classificato nell'àmbito dei codici NOSE-P 101.01, |
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101.02, 101.03, 101.04, 101.05. |
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Allegato B
GAS AD EFFETTO SERRA
DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE
Anidride carbonica (CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
Allegato C
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME
RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE
DI DOMANDA PER RILASCIO/ AGGIORNAMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA
1. Dati identificativi del gestore [2] dell'impianto.
2. Dati identificativi dell'impianto.
3. Descrizione:
- dell'impianto e le sue attività compresa la capacità il funzionamento e la tecnologia utilizzata;
- delle materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato B;
- delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato A, e
- delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 14.
4. Sintesi non tecnica.
MODALITÀ PRINCIPALE DI INVIO
DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale
basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore
accreditato, ai sensi del decreto
legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare
la domanda di autorizzazione per via telematica.
[2] In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non
proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in
forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto»
eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad
esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In
caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si
potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.
Allegato D
CRITERI APPLICABILI
ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15
Principi generali
1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
a. dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
b. scelta e applicazione dei fattori di emissione;
c. calcoli per determinare le emissioni complessive, e
d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
a. i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
b. il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
c. i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Metodologia
Analisi strategica
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.
Analisi dei processi
7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.
Analisi dei rischi
8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonchè altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.
Rapporto
11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'art. 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.
Allegato E
PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO
DI CUI ALL'ARTICOLO 13
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.
Calcolo delle emissioni
Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
Dati relativi all'attivita Fattore di emissione Fattore di ossidazione.
I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.
Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.
Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.
Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.
Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Misurazioni
Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.
Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra
Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
Allegato F
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA
COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5
A. Dati identificativi del gestore dell'impianto
B. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
- nome dell'impianto,
- indirizzo, codice postale e paese,
- tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e
- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.
C. Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare:
a. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
- dati relativi all'attività,
- fattori di emissione,
- fattori di ossidazione,
- emissioni complessive, e
- elementi di incertezza.
b. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:
- emissioni complessive,
- informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e
- elementi di incertezza.
D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.
Allegato G
CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE
DELLE QUOTE DI CUI AGLI
ARTICOLI 9, 22 E 30
1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è
coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai
sensi della decisione
2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da
un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote
rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel
campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche
energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale
sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve
superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del
presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un
orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di
ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione
2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.
2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.
3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.
4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.
5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.
6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.
7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.
8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.
9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.
10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.
11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra Paesi/entità esterne all'Unione.
12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità.
Allegato H
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA
PRESENTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12,
COMMA 2
1. Dati identificativi del gestore [3] dell'impianto
2. Dati identificativi dell'impianto
3. Informazioni relativi all'attività dell'impianto, alle produzioni, alle emissioni di combustione ed alle emissioni di processo
4. Informazioni dettagliate relative alle fonti di emissione
5. Informazioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra
6. Informazioni sull'impiego di materie prime ed ausiliarie il cui impiego e suscettibile di produrre gas ad effetto serra
7. Informazioni
sulla tecnologia, sulla capacità e sul funzionamento dell'impianto
MODALITÀ PRINCIPALE DI INVIO DELLE
INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13,
COMMA 1
I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale
basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore
accreditato, ai sensi del decreto
legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare
la domanda di autorizzazione per via telematica.
[3] In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non
proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in
forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto»
eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad
esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In
caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si
potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.
[2] Previsto dall’art. 3 del Protocollo.
[3] Prevista dall’art. 6 del Protocollo.
[4] Previsti dall’art. 12 del Protocollo.
[5] Le percentuali di responsabilità nelle emissioni globali sono le seguenti: gli Stati membri UE sono responsabili del 22,1%, gli USA del 30,3%, il Giappone del 3,7%, il Canada del 2,3%.
[6] La percentuale di riduzione globale che il Protocollo si prefigge quale obiettivo è scesa - dopo l’abbandono del negoziato da parte degli Stati Uniti - dal 5,2% al 3,8%.
[7] I programmi pilota sono stati definiti: con il DM 3 novembre 2004 (programmi pilota a livello nazionale), con il D.M. 2 febbraio 2005 (programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione) e con il D.M. 11 febbraio 2005 (programmi pilota a livello internazionale).
[8] Tale Piano è consultabile all’indirizzo internet:
www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/delibera_cipe_19_12_02_n123.pdf.
[9] Pubblicata nella G.U. n. 68 del 22 marzo 2003 e consultabile anche all’indirizzo internet http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/docs/deliberaCIPE_19_12_02.pdf.
[10] Si ricorda, in proposito, che nel corso della COP7 di Marrakech (2001) si è stabilito che il commercio dei permessi di emissione tra i paesi industrializzati non sia soggetto a limiti quantitativi.
[11] Tale permesso è rilasciato dall’autorità nazionale competente previa verifica da parte della stessa della capacità dell’operatore dell’impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra.
[12] La mancata resa di una quota d’emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 Euro nel periodo 2005-2007 e di 100 Euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall’obbligo di resa di quote.
[13] Ogni anno i gestori degli impianti regolati dalla direttiva 2003/87 sono tenuti a restituire un numero di quote corrispondenti alle emissioni reali prodotte. L’eventuale surplus di quote (differenza positiva tra le quote assegnate ad inizio anno e le emissioni effettivamente immesse in atmosfera) potrà essere accantonato o venduto sul mercato, mentre il deficit potrà essere coperto attraverso l’acquisto delle quote. Gli Stati membri dovranno quindi assicurare la libera circolazione delle quote di emissioni all’interno della Comunità Europea consentendo lo sviluppo effettivo del mercato europeo dei diritti di emissione.
[14] In particolare dei CERs a partire dal 2005 e delle ERUs a partire dal 2008.
[15] Previsto dall’art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), che ha delegato il Governo al recepimento della direttiva 2003/87 nella legislazione nazionale entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge (vale a dire entro il 12 novembre 2006).
[16] Le successive versioni del Piano Nazionale di Assegnazione sono consultabili nel sito internet del Ministero dell’ambiente ai seguenti indirizzi:
www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pna_c02.asp ;
www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pnac02_schema_assegnazione.asp
[17] Sulla decisione si sono espresse le Commissioni parlamentari competenti (nel dicembre 2005), la Conferenza Stato-Regioni, e la Commissione europea, che in particolare ha trasmesso il proprio parere favorevole con nota protocollo DG ENV/C2/IB/sad/D(06) 3537 del 22 febbraio 2006.
[18] Le quote di emissione assegnate dal PNA ai gestori regolati dalla Direttiva 2003/87 possono essere scambiate attraverso contrattazioni bilaterali (OTC) oppure attraverso piattaforme di scambio organizzate (le cd. borse dei fumi).
Nel corso del 2005 era stato annunciato che nei primi mesi del 2006 sarebbe stata attivata la prima piattaforma italiana per lo scambio delle quote di emissione da parte del gestore del mercato elettrico (GME). Tale piattaforma, tuttavia, non è ancora attiva.
Per ulteriori approfondimenti si veda il documento presentato dal GME alla fiera “CO2 Expo”, tenutasi a Roma nel settembre 2005, e disponibile sul sito internet del GME all’indirizzo www.mercatoelettrico.org/GmewebItaliano/MenuBiblioteca/Documenti/PresentazioneCO2.pdf.
Si rammenta, altresì, che sul medesimo sito è consultabile la bozza di Regolamento del mercato delle quote di emissione all’indirizzo:
http://www.mercatoelettrico.org/GmeWebItaliano/MenuBiblioteca/Documenti/20051003RegolamentoET.pdf.
[21] Il Sole 24 ore, 14 ottobre 2006.
[22] Il Sole 24 ore, 12 settembre 2006.
[24] Si veda, ad esempio, L. De Simone, A. Nobili “Con i certificati verdi ed emission trading sviluppo economico sempre più sostenibile”, in Ambiente e sicurezza – Supplemento n. 4/2003.
[25] Una rassegna delle iniziative della Banca Mondiale in materia è contenuta nel sito http://carbonfinance.org.
[26] Per approfondimenti si rinvia al documento di presentazione dell’iniziativa predisposto congiuntamente dal Ministero dell’ambiente e dalla Banca mondiale e disponibile all’indirizzo internet http://carbonfinance.org/docs/ItalianCarbonFundItalianLanguage.pdf.
[27] I testi ufficiali delle decisioni adottate nel corso della Conferenza sono disponibili (in lingua inglese) all’indirizzo internet http://unfccc.int/meetings/cop_11/items/3394.php. Una sintesi dei risultati è altresì contenuta nel comunicato del Ministero dell’ambiente all’indirizzo internet http://www2.minambiente.it/Sito/ai/2006/05/mondo.htm.
[28] Si ricorda, inoltre, che dal 7 al 9 luglio 2006 si è tenuto a Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, il primo Forum globale dei legislatori del Dialogo sui cambiamenti climatici dei Paesi del G8+5 (Cina, India, Messico, Brasile e Sud Africa), con l’obiettivo di discutere un accordo sui cambiamenti climatici per il periodo successivo al 2012.
[29] Il programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), strumento principale della strategia europea per l’attuazione del protocollo di Kyoto, è stato presentato dalla Commissione l’8 marzo 2000 (COM(2000)88). La Commissione ha presentato, nell’ottobre 2001 e nell’aprile 2003, due relazioni sull’attuazione di tale programma.
[30] Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000) ha concordato un obiettivo strategico per l’Unione del nuovo decennio: diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
[31] Su questi temi il Parlamento europeo è intervenuto più volte. Si ricordano ad esempio:
§ la risoluzione del 16 novembre 2005 sul documento "Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici" (www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0433+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT);
§ la risoluzione del 18 gennaio 2006 sui risultati della Conferenza di Montreal (www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0019+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT).