Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Ripartizione fondi per la valle del Belice - Schema D.M. 20
Serie: Atti del Governo    Numero: 13
Data: 27/09/2006
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI
RIPARTIZIONE DI SOMME   VALLE DEL BELICE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

 

 

 

 

 

Ripartizione fondi per la

Valle del Belice

Schema di D.M. n. 20

(art. 39-undecies, DL. 273/2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 13

 

 

27 settembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

 

SIWEB

 

 

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File: Am0022

 


 

INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  6

Schema di DM n. 20

§      Proposta di ripartizione dei fondi di cui all’articolo 39-undecies del DL 30 dicembre 2005, n. 273, recante interventi per la ricostruzione del Belice  11

Attività parlamentare

§      Proposta di ripartizione dei fondi di cui all’articolo 4, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Schema n. 398)25

-       VIII Commissione

Seduta del 27 luglio 2004  27

Seduta del 29 luglio 2004  31

Normativa nazionale

§      L. 29 aprile 1976, n. 178 Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice  distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (art. 12)35

§      D.L. 24 giugno 1978, n. 299 Modificazioni alla L. 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (art. 4-bis).36

§      L. 7 marzo 1981, n. 64 Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.39

§      D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità. (art. 13-bis, co. 16)40

§      L. 11 marzo 1988, n. 67 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 1988) (art. 17, co. 5)41

§      L. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000) (art. 54 e Tab. 3)43

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 30)45

§      DM 15 ottobre 2001, n. 1342, di ripartizione tra i Comuni della valle del Belice dei fondi di cui alla legge 388/2000  46

§      L. 1 agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art. 43)48

§      DM 21 ottobre 2002 Criteri, modalità e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinare - tipo di convenzione tra i comuni interessati49

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 2004) (art. 4, co, 87-89)52

§      D.L. 29 marzo 2004, n. 80 Disposizioni urgenti in materia di enti locali.53

§      D.M. 5 agosto 2004, di ripartizione tra i Comuni della Valle del Belice dei fondi di cui alla legge 350/2003  54

§      D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. (art. 39-undecies)56

Allegati

§      Doc. 7 ottobre 2005, CXLV, n. 9 Interventi nella Valle del Belice Relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 12 della L. 178/76  59

 

 


Scheda di sintesi


 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di decreto

20

Titolo

Ripartizione dei fondi di cui all’art. 39-undecies del DL 30 dicembre 2005, n. 273, recante interventi per la ricostruzione del Belice

Ministro competente

Ministro delle Infrastrutture

Norma di riferimento

art. 12 della legge n. 178 del 1976 e art. 13-bis del decreto legge n. 8 del 1987, come modificati dall'art. 7-bis della legge n. 140 del 2004

Settore d’intervento

ricostruzione post-terremoto

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione

19 settembre 2006

§       assegnazione

19 settembre 2006

§       termine per l’espressione del parere

3 novembre 2006

§       termine per l’emanazione dell'atto

 

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Rilievi di altre Commissioni

No

 

 


 

Presupposti normativi

 

Lo schema di decreto in esame è stato trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell’art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 e dell’art. 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, come modificati dall’art. 7-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

L’art. 7-bis - attraverso una novella ai commi 1 e 2 dell’art. 12 della legge n. 178 del 1976 -ha soppresso la Commissione parlamentare istituita da tale ultima disposizione[1] con il compito di esprimere il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, e ne ha devoluto le competenze alle Commissioni parlamentari competenti per materia (la VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati e la 8a Commissione Lavori pubblici e telecomunicazioni del Senato).

 

In base all’art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il Ministro dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture) provvedeva al riparto dei fondi disponibili tra i comuni interessati alle opere di ricostruzione dopo aver acquisito il parere della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, composta di dieci deputati e dieci senatori. La Commissione veniva consultata anche sulla eventuale diversa ripartizione dei fondi disposta dal Ministro sulla base delle risultanze dell’anno precedente.

Le competenze della Commissione erano state confermate dall’art. 4-bis del decreto-legge n. 299 del 1978[2], come sostituito dall’art. 13-bis del decreto-legge n. 8 del 1987[3]. Quest’ultima disposizione prevedeva che il Ministro dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, chiedesse il parere della Commissione sul piano di riparto dei fondi disponibili predisposto dall’Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, d’intesa con i comuni interessati.

Successivamente alla previsione di ulteriori finanziamenti per il completamento della ricostruzione edilizia del Belice (con l’art. 4, commi 87-89, della legge finanziaria 2004), piuttosto che procedere alla ricostituzione in corso di legislatura della Commissione bicamerale, con il citato art. 7-bis la competenza ad esprimere il parere sulla destinazione di tali fondi è stata assegnata alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Il comma 3 dell’art. 12 della legge n. 178 del 1976, che non è stato invece novellato dall’art. 7-bis,prevede che il Ministro per i lavori pubblici presenti al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'attuazione della stessa legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice. L’ultima relazione, relativa al primo semestre 2005, è stata trasmessa il 7 ottobre 2005 (Doc. CXLV, n. 9).

 

 

 

 

 


 

Contenuto

 

Lo schema di decreto in esame, composto da un unico articolo, ha la finalità quindi di ripartire i finanziamenti – pari complessivamente a 5 milioni di euro - disposti dall’art. 39-undecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

L’art. 39-undecies, aggiunto dalla legge di conversione, ha autorizzato un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 al fine di completare gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) per la ricostruzione edilizia del Belice colpito dal terremoto del 1968.

L'art. 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988 prevedeva specifici interventi per consentire la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968; a tal fine, incrementava le autorizzazioni di spesa della complessiva somma di lire 800 miliardi.

Successivamente, il comma 1 dell’art. 54 (tabella 3) della legge n. 488 del 1999 ha rifinanziato una serie di interventi eterogenei, autorizzati da leggi vigenti, tra cui anche la ricostruzione nelle zone del Belice, attraverso due limiti di impegno quindicennali di 5 mld. a decorrere dall'anno 2001 e dal 2002. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 15 ottobre 2001, n. 1342, sono state indicate le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo dei mutui autorizzato dal citato art. 54, comma 1, della legge n. 488 del 1999.

Da ultimo con la legge finanziaria del 2004 (commi 87, 88 e 89 dell’art. 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003) sono stati autorizzati finanziamenti – pari anch’essi a 5 milioni di euro – per il completamento degli interventi per la ricostruzione edilizia del Belice. In particolare:

§         il comma 87 ha autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004 per il completamento degli interventi di cui al citato art. 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988;

§         il comma 88, per l’utilizzo di tali risorse, autorizzava gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del T.U. degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000)[4] a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità che dovranno essere stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si ricorda che con l’art. 43, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, gli enti locali, che avevano stipulato tra loro apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000, sono stati autorizzati a contrarre mutui quindicennali per l’utilizzazione delle risorse destinate agli interventi previsti dall’art. 17, comma 5 della legge n. 67 del 1988, secondo criteri e modalità che sono stati poi stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 ottobre 2002[5];

§         il comma 89 haprevisto, infine, l’utilizzazione di tali ulteriori risorse da parte dei comuni beneficiari anche per le attività di progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, per le quali il comma 1 dell'art. 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64 aveva previsto la possibilità di un affidamento in concessione ai comuni interessati.

Conseguentemente è stato emanato il D.M. 5 agosto 2004 con il quale è stata disposta la ripartizione delle somme previste dall’art. 4, commi 87, e seguenti della legge finanziaria 2004 nelle stesse misure percentuali - nei confronti dei singoli comuni interessati - indicate nel precedente decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 1342 del 15 ottobre 2001.

 

Il 3 aprile 2006 si è svolta la Conferenza di servizi tra i sindaci dei comuni della valle del Belice per proporre al direttore del SIIT Sicilia-Calabria le percentuali di ripartizione dei fondi (come riportate nell’allegato 1 allo schema di riparto presentato) disposti con l’art. 39-undecies della legge n. 51 del 2006 concordate nella seduta del 27 marzo 2006. Il direttore del SIIT Sicilia-Calabria ha, a sua volta, presentato al Ministero delle infrastrutture, con nota del 7 aprile 2006, tale proposta di ripartizione.

 

Nel merito, la ripartizione dei finanziamenti tra i singoli comuni è analoga a quella recata dall’ultimo DM del 5 agosto 2004, salvo che per una lieve riduzione dei finanziamenti disposti a favore dei Comuni di Calatafimi (dal 5,50% del 2004 all’attuale 5%), Ghibellina (dal 3,25% al 3%) e Vita (dal 3,25% al 2%) e un incremento per il comune di Menfi (dall’11,50% al 13,50%).

 


Schema di DM n. 20



Attività parlamentare


 

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
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ATTI DEL GOVERNO

 

Martedì 27 luglio 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

 

La seduta comincia alle 10.10.

 

Proposta di ripartizione dei fondi di cui alla legge n. 350 del 2003, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone della Valle del Belice colpite dal sisma del 1968.

Atto n. 398.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Basilio GERMANÀ (FI), relatore, intende preliminarmente sottolineare che la previsione di nuovi stanziamenti in favore della Valle del Belice, a circa quaranta anni di distanza dal sisma, non deve affatto meravigliare l'opinione pubblica, considerato ad esempio che, per danni simili a quelli occorsi in occasione del terremoto del Friuli nel 1976, le zone della Sicilia orientale interessate dagli eventi calamitosi del 1968 hanno ricevuto un terzo dei finanziamenti destinati alle province friulane colpite. Pertanto, pure a fronte di ritardi e sprechi nell'opera di ricostruzione del Belice, che certamente non possono essere negati, occorre tuttavia riconoscere che i comuni delle zone interessate hanno il diritto di ricevere ulteriori finanziamenti, necessari al completamento dell'attività di recupero avviata sin dalla fine degli anni '60.

Passando al provvedimento all'esame della Commissione, ricorda quindi che l'articolo 7-bis del recente decreto-legge n. 80 del 2004, convertito dalla legge n. 140 del 2004, ha previsto l'abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, che in base alla legislazione vigente era competente ad esprimersi sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle zone della Valle del Belice colpite dal sisma del 1968. Contestualmente, il citato articolo 7-bis ha previsto che il predetto parere sia ora reso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Nel rilevare la sostanziale inutilità della Commissione bicamerale istituita sino alla scorsa legislatura, osserva che, proprio in ragione dell'innovazione normativa nel frattempo intervenuta, è stata quindi assegnata alla VIII Commissione la proposta, trasmessa al Parlamento in data 22 luglio 2004, per la ripartizione dei fondi destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione del Belice, di cui all'articolo 4, comma 87, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Segnala in proposito che la citata disposizione della legge finanziaria 2004 ha autorizzato, per gli interventi di completamento delle opere nei comuni interessati dal sisma del 1968, un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi predisposto, in attuazione di tale disposizione, il piano di riparto in esame, che è il frutto di una proposta elaborata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Palermo d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, i quali hanno unanimemente concordato sulle percentuali di finanziamento spettanti ad ogni ente coinvolto, come emerge peraltro dal verbale della conferenza di servizio svoltasi nel gennaio 2004, allegato alla documentazione trasmessa alle Camere da parte del Governo. La proposta di destinazione dei fondi prevede pertanto che il netto ricavo che deriverà dalla contrazione dei mutui, discendenti dal limite di impegno quindicennale di cui alla citata legge n. 350 del 2004, sia ripartito tra i comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968, nelle misure percentuali indicate a seguito dell'intesa raggiunta in sede di conferenza di servizi. In tale riparto, si passa da una percentuale minima dell'1%, pari a 50.000 euro, da attribuire al comune di Campofiorito, ad una percentuale massima dell'11,5%, pari a 575.000 euro, riconosciuta ai comuni di Menfi, Partanna e Salemi.

In conclusione, nel formulare un orientamento sostanzialmente positivo sul documento presentato dal Governo, anche alla luce del pieno accordo che risulta essere stato raggiunto tra i comuni interessati in ordine alla ripartizione dei fondi, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

 

Giuseppe LUMIA (DS-U) sottolinea che la vicenda della ricostruzione delle zone della Valle del Belice colpite dal sisma del 1968 è condizionata da due vizi di fondo: per un verso, infatti, vi è la constatazione di un classe dirigente siciliana che, nel passato, non sempre si è dimostrata all'altezza di affrontare l'opera di ricostruzione con il dovuto rigore progettuale e con la necessaria serietà politica; per altro verso, va sottolineato come si continui ad alimentare, da parte di alcuni settori dell'opinione pubblica, l'immagine di una Sicilia legata al «luogo comune» dello spreco di risorse pubbliche e dell'assistenzialismo, senza voler prendere atto che i finanziamenti ricevuti dalle zone del Belice colpite dal sisma sono nettamente inferiori rispetto agli stanziamenti destinati, ad esempio, ad altre aree del Paese interessate da eventi calamitosi, quali il Friuli o l'Irpinia.

Nel prendere atto delle considerazioni svolte dal relatore in ordine alla Commissione bicamerale per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, intende comunque rilevare come tale Commissione abbia giocato un ruolo importante a livello parlamentare, effettuando stime rigorose sull'entità delle risorse necessarie al completamento dei lavori, denunciando le inadempienze riscontrate e formulando precise previsioni circa i tempi di chiusura dell'opera di ricostruzione.

Osserva infine che, proprio sulla base delle stime esistenti, occorrono ancora 800 milioni di euro per completare l'opera di ricostruzione del Belice; a fronte di tali esigenze, bisogna invece prendere atto che la legge finanziaria 2004 ha stanziato soltanto 55 milioni di euro circa e che i fondi previsti dalla legge finanziaria 2002 non sono mai stati erogati in favore dei comuni interessati. Valutando comunque positivamente che, pur a fronte delle limitate risorse, tra i comuni della Valle del Belice sia stata raggiunta un'intesa sulla proposta di ripartizione dei fondi, preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

 

Basilio GERMANÀ (FI), relatore, nel riconoscere come il significativo lasso di tempo trascorso dall'evento sismico del 1968 abbia ormai creato rilevanti problemi operativi per la stessa individuazione dei beneficiari degli interventi di ricostruzione, intende altresì sottolineare che in passato i finanziamenti stanziati sono stati di frequente «stornati» dal fondo per il Belice, per incrementare altri capitoli di bilancio, destinati probabilmente a spese meno urgenti. Ritiene infine che vada giudicato positivamente l'impegno, preannunciato dai sindaci dell'area del Belice a margine dell'intesa raggiunta sulla proposta in esame, nel senso di valutare in futuro l'opportunità di una modifica dei criteri di riparto dei fondi per i prossimi anni, sulla base delle esigenze attualizzate dei singoli comuni. Anche in ragione di tale interessante prospettiva, ribadisce pertanto la propria proposta di parere favorevole, sulla quale auspica che la Commissione possa convenire nella seduta già fissata per domani.

 

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 10.20.


 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
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ATTI DEL GOVERNO

 

Giovedì 29 luglio 2004. - Presidenza del vicepresidente Francesco STRADELLA.

 

 

 

La seduta comincia alle 9.10.

 

Proposta di ripartizione dei fondi di cui alla legge n. 350 del 2003, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone della Valle del Belice colpite dal sisma del 1968.

Atto n. 398.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 luglio 2004.

 

Basilio GERMANÀ (FI), relatore, ricorda di avere formulato, nella precedente seduta, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. Nel ribadire pertanto tale proposta alla Commissione, intende sottolineare come, in passato, i finanziamenti stanziati siano stati di frequente «stornati» dal fondo per il Belice, per incrementare altri capitoli di bilancio, destinati a spese certamente meno urgenti. Ritiene infine che vada giudicato positivamente l'accordo raggiunto tra i sindaci dell'area del Belice per il riparto dei finanziamenti, segnalando peraltro come i fondi complessivamente attribuiti alle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 1968 siano pari soltanto ad un terzo delle risorse destinate al Friuli per il terremoto degli anni '70.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U), nel preannunciare l'orientamento favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, intende preliminarmente esprimere le proprie critiche nei confronti di un'impostazione culturale, ispirata da alcuni settori politici e da taluni organi di informazione, che accredita un'immagine del Belice come fonte continua di spreco di risorse pubbliche e di assistenzialismo statale: si tratta, infatti, di un'impostazione sbagliata e certamente non fondata, atteso anche che, alla luce delle stime esistenti, risulterebbero necessari ancora 800 milioni di euro per poter completare la ricostruzione dell'intera area colpita dal sisma del 1968.

Nel rilevare pertanto come le risorse attribuite con il provvedimento in esame incideranno solo in minima parte sul fabbisogno complessivo, come determinato sulla base delle richieste provenienti dai sindaci dei comuni interessati, auspica infine che la nuova classe dirigente locale possa utilizzare in modo adeguato ed efficiente, a livello territoriale, i fondi destinati alla Valle del Belice, per la cui completa ricostruzione si augura che lo Stato sappia individuare prontamente le misure economiche e finanziarie ancora necessarie.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle 9.15.


 

 

 

 




[1] Legge 29 aprile 1976, n. 178, Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

[2] Decreto legge 24 giugno 1978, n. 299, Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1978, n. 464.

[3] Decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

[4] L’art. 30, comma 3, del decreto legislativo  n. 267 del 2000, stabilisce che "per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare - tipo".

[5]Criteri, modalità e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinare - tipo di convenzione tra i comuni interessati”, in G. U. n. 252 del 26 ottobre 2002.