Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/05 sulla modernizzazione e regolazione dei mercati in agricoltura - Schema di D.Lgs. n. 235 (art. 1, co. 12, L. 228/2006)
Riferimenti:
SCH.DEC 235/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 204
Data: 25/03/2008
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
Altri riferimenti:
L n. 228 del 12-LUG-06     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/05 sulla modernizzazione e regolazione dei mercati in agricoltura

Schema di D.Lgs. n. 235
(art. 1, co. 12, L. 228/2006)

 

 

 

 

n. 204

 

 

25 marzo 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: Ag0101.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Conformità con la norma di delega  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Compatibilità comunitaria  9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  12

§      Formulazione del testo  12

Testo a fronte

§      Fra i decreti legislativi modificati, lo schema proposto e i riferimenti normativi15

Schema di D.lgs. n. 235

§      Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/05 in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca  43

Parere della Conferenza Stato-Regioni

§      Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/05 in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca  61

Atti parlamentari – Senato della Repubblica

-       9^ Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Seduta del 12 marzo 2008  81

Normativa nazionale

§      Cost. 27 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica italiana (Artt. 76 e 87)87

§      L. 5 marzo 2001, n. 57. Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Artt. 7 e 8)88

§      D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227. Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57  92

§      D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57  98

§      D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38  115

§      D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101. Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38  129

§      D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102. Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38  133

§      L. 7 marzo 2003, n. 38. Disposizioni in materia di agricoltura (Art. 1)144

§      L. 12 luglio 2006, n. 228. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione. (Art. 1, co. 12)148

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

235

Titolo

Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/05 e successive modificazioni, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, a norma dell’articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228.

Norma di delega

Art. 1, co. 12, L. 228/2006

Settore d’intervento

Agricoltura

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione

10 marzo 2008

§       assegnazione

10 marzo 2008

§       termine per l’espressione del parere

19 aprile 2008

§       scadenza della delega

13 luglio 2008

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto in esame, predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dall’art. 1, comma 12, della legge n. 228/2006[1], reca disposizioni correttive ed integrative ai seguenti decreti legislativi di orientamento e modernizzazione del settore agricolo emanati in base alle leggi n. 57/2001[2] e n. 38/2003[3]:

-          D. Lgs. n. 227/2001[4] (settore forestale);

-          D.Lgs. n. 99/2004[5] (soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione);

-          D.Lgs. n. 102/2005[6] (regolazione dei mercati agroalimentari).

 

Rinviando al testo a fronte riportato nel dossier per una analisi più dettagliata delle proposte di modifica, il contenuto dello schema in esame può essere sintetizzato come segue.

 

 L’art. 1 prevede che entro il 31 dicembre 2008, con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano approvati i “criteri e buone pratiche di gestione forestale”, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Italia ed in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale. La relazione illustrativa afferma che la norma si rende necessaria per l’attivazione dei programmi di sviluppo rurale presentati dalle regioni, in quanto la Commissione europea, nei negoziati per l’approvazione dei predetti programmi, ha richiesto la definizione di linee guida sulla cui base poter misurare gli impegni assunti dai singoli agricoltori da considerare eccedenti rispetto alla normale gestione forestale.

L’art. 2 reca disposizioni definite come  di semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo, le quali:

-          prevedono l’attivazione in via informatica nell’ambito del Servizio Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di un fascicolo aziendale per ciascuna impresa imbottigliatrice;

-          dispongono che l’albo degli imbottigliatori sia suddiviso in due sezioni, una per le imprese che imbottigliano in proprio e l’altra per le imprese che fanno eseguire a terzi le operazioni di imbottigliamento;

-          modificano le norme sulla denuncia delle uve destinate alla produzione di vini doc o igt, prevedendone la presentazione, sulla base dei dati del fascicolo aziendale, al SIAN, con messa a disposizione dei dati mediante i servizi del SIAN per gli enti interessati (Comune, Provincia, Camera di commercio, organismi di controllo, Consorzi di tutela);

-          abrogano gli artt. 14 (denuncia delle superfici vitate) e 15 (albo dei vigneti ed elenco delle vigne) della legge n. 164/1992[7], sostituendo i riferimenti all’albo ed all’elenco citati contenuti in altre parti della legge n. 164/1992 con quelli al fascicolo aziendale di cui al decreto in esame;

-          prevedono l’esclusione dei locali ad uso cantina con capienza complessiva dei recipienti inferiore a 100 ettolitri dall’ambito di applicazione della legge n. 82/2006[8];

-          affidano a decreti del Ministro delle politiche alimentari e forestali, adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni: l’esecuzione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola; la disciplina delle modalità di tenuta e compilazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria; la disciplina delle modalità di tenuta e aggiornamento dei registri vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria (in questo caso il decreto è emanato di concerto con i ministri della salute e dell’economia);

-          abrogano l’obbligo per i laboratori di analisi di effettuare sistematicamente la ricerca dei denaturanti per ogni prodotto vinoso analizzato (art. 14, comma 8, della L. n. 82/2006.

L’art. 3 inserisce nel D.Lgs. n. 99/2004disposizioni aggiuntive che:

-          estendono a tutto il territorio nazionale ed al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli le agevolazioni per l’imprenditoria agricola giovanile, di cui al D.Lgs. n. 185/2000[9], eliminando nel contempo il requisito del subentro ad un familiare per l’accesso alle agevolazioni in questione; ciò in aderenza alle nuove disposizioni comunitarie nel frattempo intervenute (Regolamenti CE nn. 70/2001 e 1857/2006);

-          modificano, in relazione ai rilievi della Commissione Europea, la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole ed  agroalimentari (contenuta nell’art. 1, commi 1088-1092 della legge finanziaria 2007[10]) e, in particolare: sostituiscono il meccanismo della detassazione con quello del credito di imposta sino al 50% delle spese ammissibili;  escludono dalla agevolazione le grandi imprese, per le quali resta applicabile solo il regime de minimis; limitano la agevolazione alle spese per la promozione pubblicitaria dei prodotti di qualità non rivolte al singolo marchio commerciale o riferite direttamente ad una impresa.

L’art. 4  reca modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 102/2005 in materia di regolazione dei mercati. In particolare:

-          svincola la sottoscrizione dei contratti quadro dalla necessità di preventiva definizione di una intesa di filiera e ne consente la sottoscrizione anche a singole grandi imprese di rilevanza nazionale (cioè con fatturato superiore a 200 milioni di euro o quote di mercato superiori al 15% del prodotto in questione);

-          sottrae le vendite effettuate direttamente dai soci aderenti alle organizzazioni di produttori dal computo della quota minima di produzione (75%) che i soci medesimi  devono obbligarsi a vendere tramite l’organizzazione;

-          prevede il riconoscimento diretto come O.P. (senza necessità quindi di uno specifico provvedimento regionale, richiesto in via generale dall’art. 4 del D.Lgs. n. 99/2004) delle cooperative agricole e dalle altre società costituite da imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 99/2004, le quali comunichino alle Regioni il possesso dei requisiti previsti dal medesimo art. 3; ciò in quanto, afferma la relazione illustrativa, “per tali  soggetti sussiste l’obbligo di legge che i componenti della società siano esclusivamente imprenditori agricoli e che conferiscano la maggior parte della produzione alle società stesse”;

-          affida ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 dicembre 2008, la definizione di requisiti minimi delle O.P. in termini di produttori aderenti e di produzione commercializzata direttamente, in coerenza con la normativa comunitaria e le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato[11].

L’art. 5 reca la clausola di non onerosità del provvedimento.

Relazioni allegate

Allo schema di decreto è allegata la sola relazione illustrativa.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

La norma di delega (art. 1, comma 12, della L. n. 228/2006) autorizza il Governo ad emanare uno o più decreti correttivi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 57/2001 ed all’art. 1 della legge n. 38/2003.

Lo schema di decreto correttivo in esame reca disposizioni correttive ed integrative ai seguenti decreti legislativi di orientamento e modernizzazione del settore agricolo emanati in base alle leggi n. 57/2001 e n. 38/2003:

-          D. Lgs. n. 227/2001 (settore forestale);

-          D.Lgs. n. 99/2004 (soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione);

-          D.Lgs. n. 102/2005 (regolazione dei mercati agroalimentari).

Peraltro, gli articoli 2 e 3 dello schema intervengono sul D.Lgs. n. 99/2004 introducendovi alcuni articoli aggiuntivi il cui contenuto si risolve poi nella modifica, in forma di novella, ad altre disposizioni  legislative: la legge n. 164/1992 sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini, la legge n. 82/2006 sul settore vitivinicolo, la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) per quanto riguarda la promozione del sistema agroalimentare all’estero.

Ciò, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla decretazione delegata correttiva, sembra in contrasto con l’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui pone alla delega e quindi alla legislazione delegata il limite di un oggetto definito, in quanto l’intervento correttivo verrebbe di fatto esercitato su un oggetto diverso da quello per il quale è stata concessa la delega.

Nella sentenza n. 206 del 2001 la Corte Costituzionale ha infatti avuto modo di precisare che parametro essenziale di legittimità per l’esercizio della potestà legislativa delegata di natura correttiva ed integrativa è che “si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale”.

Alla luce del principio sopra enunciato appare pertanto non rilevante il fatto che il contenuto delle disposizioni con le quali si vanno a modificare le leggi n. 164/1992, n. 82/2006 e n. 296/2006 sia in astratto compatibile con i criteri di delega contenuti nella legge n. 57/2001, in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 99/2004[12].

In questo senso sembrano andare anche i primi commenti della dottrina sulla sentenza n. 206/2001, nei quali si afferma che dalla citata sentenza “sembra doversi desumere che nel momento in cui esercita il potere correttivo o integrativo il Governo sia tenuto non solo al rispetto della legge di delegazione ma è vincolato nella sua discrezionalità anche dalle scelte che sono già state effettuate in sede di emanazione della delega principale”[13].

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La Conferenza Stato-Regioni ha espresso in data 20 marzo 2008 un parere favorevole sullo schema di decreto in esame, proponendo peraltro numerosi  emendamenti (si veda l’allegato al parere della Conferenza), che non sono inseriti nel testo dello schema trasmesso alle Camere.

Nel parere espresso dalla Conferenza si precisa che il Governo ha accolto i predetti emendamenti, “con l’impegno, previa verifica tecnica, di deferirne il contenuto nelle sedi opportune, anche ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti”.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Buona parte delle disposizioni dello schema in esame trovano motivazione nella necessità di adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie nel frattempo intervenute:

-          l’art. 1, secondo la relazione illustrativa, risponde a quanto richiesto dalla Commissione europea per l’attivazione dei programmi di sviluppo rurale approvati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

-          l’art. 2 disciplina tra l’altro le procedure per l’esecuzione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola, attualmente in corso di modifica: il   Parlamento europeo ha infatti esaminato al riguardo una proposta della Commissione, nell’ambito della procedura di consultazione, il 12 dicembre 2007, approvando alcuni emendamenti. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico il 17 dicembre 2007. Il nuovo regolamento è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale;

-          l’art. 3, comma 1, estende a tutto il territorio nazionale ed al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli le agevolazioni per l’imprenditoria agricola giovanile, in conformità alle disposizioni contenute nei Regolamenti CE nn. 70/2001 e 1857/2006;

-          l’art. 3, comma 2, modifica la normativa sul credito d’imposta per l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari sulla base delle risultanze del negoziato condotto con la Commissione europea (decisione  C(2008) 668 del 13 febbraio 2008.

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Foreste

Il 27 febbraio 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2008)113) su industrie forestali innovative e sostenibili nell’UE. Il documento illustra una serie di azioni volte all’attuazione della strategia di politica industriale dell’UE del 2005 e ritenute complementari al piano d’azione per le foreste adottato dalla Commissione nel giugno 2006. Tra le azioni proposte rientrano quelle che gli Stati membri, l’industria e i proprietari di boschi e foreste sono invitati ad adottare nel quadro dei programmi forestali nazionali; tali iniziative sono relative all’agevolazione e alla promozione del rimboschimento e alla gestione attiva e sostenibile delle foreste.

Settore vitivinicolo

Il 4 luglio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2007)372), relativa ad un’ampia riforma del settore vitivinicolo. Gli obiettivi della riforma sono: l’aumento di competitività dei produttori europei, la riconquista dei mercati, l’equilibrio della domanda e dell’offerta, la semplificazione delle norme, la salvaguardia delle migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, il rafforzamento del tessuto delle zone rurali e la salvaguardia dell’ambiente[14].

Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, nell’ambito della procedura di consultazione, il 12 dicembre 2007, approvando alcuni emendamenti. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico il 17 dicembre 2007. Il regolamento è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Il 20 dicembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento concernente le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate e a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (COM(2007)848).

La proposta dovrebbe essere esaminata il 17 giugno 2008 dal Parlamento europeo, nell’ambito della procedura di codecisione.

Bilancio di salute della PAC

Il 20 novembre 2007 la Commissione europea ha presentato la comunicazionePreparare il ‘bilancio di salute’ della PAC riformata” (COM(2007)722), contenente il programma volto a rendere più efficiente e moderna la politica agricola comune dell'Unione europea. La Commissione sottolinea come l’aggiornamento della PAC, proposto con il documento in questione, non costituisca una riforma ma intenda semplicemente consentire   all’agricoltura europea di meglio adattarsi ad un ambiente in rapida evoluzione e contribuire al dibattito sulle priorità future nel settore della politica agricola anche alla luce del riesame del bilancio comunitario per il quale, nel 2007 e 2008, la Commissione definirà il proprio approccio, come previsto nella comunicazione “Riformare il bilancio, cambiare l’Europa”.

Per favorire il dibattito la Commissione ha lanciato un’ampia consultazione, i cui risultati verranno utilizzati dalla Commissione per la preparazione delle  proposte legislative vere e proprie, con la speranza che siano adottate dai ministri dell'agricoltura entro la fine del 2008 e che possano entrare in vigore immediatamente. Oltre ad una valutazione e semplificazione del regime unico di pagamento, la Commissione configura, per il settore lattiero-caseario, le varie ipotesi relative alla soppressione delle quote-latte ed alla graduale fuoriuscita dal regime, nonché l’aumento del tasso di modulazione dei pagamenti diretti e la revisione del regime di intervento per i cereali.

In riferimento alla comunicazione - già esaminata dal Parlamento europeo, che il 12 marzo 2008 ha approvato una risoluzione in merito - il Consiglio ha approvato conclusioni il 17 marzo 2008, nelle quali si dichiara favorevole ad una semplificazione del regime di pagamento unico e invita la Commissione ad esaminare tutte le possibili forme di finanziamento (compresa la modulazione) per misure a favore dello sviluppo rurale. La Commissione ha annunciato, per il 27 maggio 2008, la presentazione del relativo pacchetto legislativo, sul quale auspica un accordo politico del Consiglio nel novembre 2008.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Sono numerose le disposizioni che attribuiscono poteri normativi al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Si vedano:

-          l’art. 1, per la definizione dei “criteri e buone pratiche di gestione forestale”;

-          l’art. 2, per quanto riguarda: l’esecuzione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola; la disciplina delle modalità di tenuta e compilazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria; la disciplina delle modalità di tenuta e aggiornamento dei registri vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria;

-          l’art. 4, per la definizione di requisiti minimi delle O.P. in termini di produttori aderenti e di produzione commercializzata direttamente.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Fatto salvo quanto osservato al punto ”conformità con la norma di delega”, lo schema è correttamente formulato in termini di novella alle disposizioni legislative vigenti.

La sola norma non formulata in termini di novella è l’art. 4, comma 6, nel quale si prevede che con decreto ministeriale venga definita una nuova disciplina sui requisiti minimi delle O.P. che andrà a sostituire, abrogandola, quella vigente (art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 102/2005).

Formulazione del testo

All’articolo 2, comma 2, lettera a), la modifica proposta  si colloca in un comma che contiene la definizione di cantine o stabilimenti enologici “ai fini della presente legge”.

Detta modifica, così formulata, sembrerebbe comportare l’esclusione dei locali con capienza complessiva dei recipienti ivi contenuti inferiore a 100 ettolitri dall’ambito di applicazione della intera legge n. 82/2006 (quindi, per esempio, dell’art. 6 che stabilisce il divieto di detenzione di sostanze atte alla sofisticazione) e non solo della norma in cui si colloca la modifica in oggetto e che riguarda l’obbligo di trasmissione della planimetria dei locali.

 

 

 

 


Testo a fronte


Fra i decreti legislativi modificati, lo schema proposto e i riferimenti normativi

Decreto oggetto dell’intervento correttivo

Schema di decreto in esame

Riferimenti

D.Lgs. n. 227/01
Orientamento e modernizzazione del settore forestale […]

Capo I
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 227 del 2001 in materia forestale

 

Art. 6.
Disciplina delle attività selvicolturali.

Art. 1
(Disciplina delle attività selvicolturali)

 

1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.

 

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono approvati i "Criteri e buone pratiche di gestione forestale", nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1698/2005.".

Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005.

Regolamento del Consiglio

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.

 

 

3. Le regioni, in accordo con i princìpi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.

 

 

4. I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

 

D.Lgs. 29-3-2004 n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura

Capo II
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 99 del 2004 in materia di soggetti, attività e semplificazione amministrativa

 

 

Art. 2

(Semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo)

 

Art. 14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi.

1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.

4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.

8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

10-bis. L'AGEA, nell'àmbito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'àmbito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al D.M. 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.

13-quater. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.

13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

 

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, è inserito il seguente:

 

 

"Art.14-bis.
(Semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo).

 

 

 

1. Alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

L. 10-2-1992 n. 164

Nuova disciplina delle denominazioni d'origine.

 

a)   all'articolo 11, comma, 1, dopo le parole: «di ciascun vino DOCG, DOC e IGT», sono aggiunte le seguenti: "e per l'istituzione, tenuta e aggiornamento del fascicolo aziendale delle imprese imbottigliatrici";

Art. 11.

Albo degli imbottigliatori.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT

 

b)   all'articolo 11, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti

«1-bis. Per ciascuna impresa imbottigliatrice è attivato, in via informatica nell'ambito del SIAN, un fascicolo aziendale. Per í produttori vitivinicoli che siano anche imbottigliatori, i dati relativi all'attività di imbottigliamento sono inseriti nel fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del DPR n. 503/99. Per gli imbottigliatori che non svolgano attività di impresa agricola, è istituito il fascicolo aziendale dell'impresa di imbottigliamento, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma precedente.

 

 

1-ter. Mediante i servizi del SIAN sono resi disponibili per via telematica i dati, contenuti nei fascicoli aziendali di cui al comma 1-bis, alle Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, organismi di controllo, e Consorzi di tutela competenti per territorio, per le rispettive competenze ed adempimenti.

 

 

1-quater. L'albo degli imbottigliatori è distinto in due Sezioni:

a)   la Sezione degli imbottigliatori che effettuano l'imbottigliamento in proprio, anche mediante utilizzazione di attrezzature fisse o mobili locate da terzi ma operanti all'interno dell'azienda di imbottigliamento;

b)   la Sezione degli imbottigliatori che fanno eseguire a terzi le operazioni di imbottigliamento

 

 

1-quinquies. Le imprese imbottigliatrici devono iscriversi all'Albo tenuto presso l'ufficio competente per il territorio in cui è situato lo stabilimento di imbottigliamento, anche nel caso di imbottigliatori che fanno effettuare a terzi Ie operazioni di imbottigliamento. In sede di iscrizione all'Albo e di aggiornamento dei dati, le imprese imbottigliatrici dichiarano l'ubicazione dello stabilimento, le tipologie dì vini a DOCG, DOC e IGT imbottigliati, e gli altri elementi determinati con il decreto ministeriale di cui al comma 1. I dati relativi all'Albo devono essere resi disponibili ai servizi del SIAN.»

 

 

 

 

 

 

 

c)    all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati del fascicolo aziendale; le denunce sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, alla Provincia, al Comune, alle Camere di Commercio, competenti per territorio, agli Organismi di controllo ed ai Consorzi di tutela per le rispettive denominazioni di competenza.";

L. 164/92 Art. 16.

Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola.

1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica è effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'articolo 19 appositamente delegati o delle

 

 

associazioni dei produttori legalmente riconosciute. Il contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

 

d)   all'articolo 16, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le Camere di commercio provvedono a comunicare alle Regioni interessate e trasmettono al SIAN i dati relativi alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.".

Segue art. 16

4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.

OMISSIS

 

e)   Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. I riferimenti presenti nella legge n. 164 del 1992 all'Albo dei vigneti ed all'Elenco delle vigne sono riferiti al Fascicolo aziendale di cui al presente decreto.

L. 164/92 Art. 14.

Denuncia delle superfici vitate.

1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT.

2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 è parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

 

 

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalità per la denuncia di cui al comma 1.

4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

 

 

L. 164/92 Art. 15.

Albo dei vigneti ed elenco delle vigne.

1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.

2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988, n. 400 ,  il

 

 

regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

2. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni

L. 20 febbraio 2006, n. 82.

Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino

 

 

 

a)   all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: "recipienti fissi o mobili» sono aggiunte le seguenti: «la cui capienza complessiva risulti superiore ad ettolitri 100";

art. 15.

Planimetria dei locali.

4. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla detenzione di mosti o di vini o di vinelli in recipienti fissi o mobili.

 

b)   dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

"15-bis.

(Registri vitivinicoli)

1. Le modalità di tenuta e di aggiornamento dei registri vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria e di trasmissione dei relativi dati, anche in via telematica, sono regolate con decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 46-bis della presente legge.

 

 

 

2. Le annotazioni nei registri, di cui al comma 1, sostituiscono tutte le annotazioni e comunicazioni anche ai fini della tracciabilità igienico-sanitaria.

3.I registri possono essere tenuti anche presso terzi, ivi inclusi i CAA ed i Consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 19. In tale ipotesi le generalità del terzo sono inserite nel fascicolo aziendale del produttore titolare del registro, mediante i servizi del SIAN. Le modalità di conservazione dei documenti originali e dì trasmissione dei dati al terzo incaricato della tenuta dei registri sono disciplinate con il decreto di cui al comma 1.";

 

 

c)    dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

"31-bis.

(Documenti di accompagnamento).

1. Le modalità di tenuta, compilazione, utilizzazione ed archiviazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria sono regolate con decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 46-bis della presente legge.";

L. 82/2006 Art. 31.

Convalida dei documenti di accompagnamento.

1. La convalida dei documenti di accompagnamento redatti per i trasporti di prodotti vinosi in recipienti di capacità superiore a 60 litri, prevista dall'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, secondo trattino, del citato regolamento (CE) n. 884/2001, può essere espletata, in alternativa, mediante:

a) l'apposizione di un timbro di convalida da parte di un incaricato del sindaco del comune competente per il luogo di inizio del trasporto;

b) l'apposizione da parte del mittente di una stampigliatura effettuata da una apparecchiatura automatica di microfilmatura;

 

 

c) l'apposizione da parte del mittente di una specifica impronta di una timbratrice riconosciuta munita di un dispositivo non manomissibile recante la data e la numerazione progressiva delle impronte eseguite. La foggia dell'impronta è determinata dall'utilizzatore ed è depositata presso il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le disposizioni riguardanti l'applicazione della convalida, nonché le caratteristiche della timbratrice riconosciuta.

 

d)   dopo l'articolo 46, è aggiunto il seguente:

"46-bis.

(Esecuzione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola)

1. L'esecuzione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola è disciplinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge  29  dicembre 1990 n. 428, comma 3 e successive modificazioni."

L. 82/2006 Art. 46.

Assenza di nuovi o maggiori oneri.

1. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui all'articolo 44 e del comitato di cui all'articolo 45 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La  partecipazione  alla attività della commissione e del comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

 

e)   l'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006 n. 82 è soppresso.

Art. 14.

Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello.

OMISSIS

8. È fatto obbligo ai laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ai laboratori di analisi degli organismi di vigilanza di effettuare sistematicamente la ricerca dei denaturanti previsti dalla presente legge per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica e di segnalarne l'eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Sono esentati da tali obblighi i certificati di analisi rilasciati per uso interno alle aziende committenti

Segue D.Lgs. n. 99/2004
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale […]

Art. 3
(Sviluppo dell'imprenditoria e promozione del sistema agroalimentare italiano)

 

art. 3.

Imprenditoria agricola giovanile

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 2004, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

 

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). –

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni. ».

 

 

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «alla data del 1° gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».

3. […] .

4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.».

5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'àmbito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

 

 

 

"5-bis. Fermo restando il trasferimento all'ISMEA delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 disposto dall'articolo 4, commi 42-44 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed attuato con i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2006 e del 18 ottobre

D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185

Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego […]

Capo III

Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura

Art. 9. 

Soggetti beneficiari.

1.  Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi  ai  benefici   di   cui

 

2007, le agevolazioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

5-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono soppresse le parole: "al familiare".

all'articolo 3, i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1 (10).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2 (11).

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

Segue D.Lgs. n. 99/2004

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale […]

2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 99 del 2004, è inserito il seguente

 

Capo IV

Tutela del patrimonio agroalimentare

Art. 17.

Promozione del sistema agroalimentare italiano.

 

 

 

"Art. 17-bis.

(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)

 

 

1. All'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

L. 27 dicembre 2006, n. 296

legge finanziaria 2007

1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge  23  dicembre  1999 , n. 488 ,  la  società  per  azioni «BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani.

2. Al fine di favorire il rafforzamento della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella società per azioni «BUONITALIA», nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'àmbito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli. Le amministrazioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare alla società BUONITALIA l'esercizio di attività strumentali al perseguimento di finalità istituzionali attinenti con gli scopi della medesima società, anche con l'apporto di propri fondi.

a)   il comma 1088 è sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea  e alle  piccole  e  medie  imprese,come definite dal Regolamento CE n. 70/2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti".

 

Co. 1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa è  escluso   il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da  imprese  agricole  e  agro-alimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti

 

Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005.

sul sostegno allo sviluppo rurale […]

Articolo 32

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), è concesso:

a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano;

b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale;

c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla parteciazione

3. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche interessate alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercita funzioni consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonché per la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti agroalimentari.

 

ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato

 

b)   il comma 1089 è sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de rninimis"), pubblicato nella G.U.U.E. del 28.12.2006 L379".

Co. 1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

c)   nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1.   le parole "o di lavoro autonomo" sono soppresse;

2.       il terzo periodo è soppresso

Co. 1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con  un'attività  di  impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 Regolazioni dei mercati agroalimentari […]

Capo III
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 102 del 2005 in materia di regolazione dei mercati

 

 

Art. 4
(Modificazioni al decreto legislativo n. 102 del 2005)

 

Art. 1

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 

Decreto corretto e integrato

Schema di decreto

Riferimenti

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;

b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata;

c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2;

d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;

e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d), ivi comprese singole imprese  di  produzione ,  distribuzione  o

 

che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.

commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari, di rilevanza nazionale, relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare. Sono considerati di rilevanza nazionale le imprese che hanno un fatturato annuo superiore ai 200 milioni di euro o che producono, distribuiscono o commercializzano prodotti per un valore almeno pari al 15 per cento del valore nazionale dei medesimi prodotti;".

 

D.lgs. 102/2005 Art. 3.

Requisiti delle organizzazioni di produttori.

1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:

a) l'obbligo per i soci di:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;

4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   al comma 2, lettera a) punto 3, dopo le parole: "della propria produzione", sono aggiunte le seguenti: ",al netto di tutta la produzione venduta direttamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni."

 

 

3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.

4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e le altre società di cui al comma 1, che rispettano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, sono riconosciute organizzazioni di produttori qualora comunichino alle Regioni il possesso dei predetti requisiti.".

 

6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.

 

 

Art. 4.

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego.

2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, le regioni provvedono alla comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevista dal comma 2.".

 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento.

4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2.

5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.

 

 

Art. 9.

Intesa di filiera.

1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: "L'intesa può definire", sono sostituite dalle seguenti: "L'intesa può agevolare la sottoscrizione di contratti quadro e può definire ";

 

a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;

c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;

d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;

e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;

f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;

g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

Omissis

 

 

Art. 10.

Contratti quadro.

1. Nell'àmbito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   al comma 1, le parole: "possono sottoscrivere contratti quadro", sono sostituite dalle seguenti: "ivi comprese singole imprese di produzione, distribuzione o commercializzazio

ne di prodotti agricoli ed alimentari, di rilevanza nazionale, possono sottoscrivere contratti quadro, anche di livello regionale,"

 

a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;

d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea;

e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)   il comma 2 è soppresso

 

 

6. Ai fini del riconoscimento, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato ,  le  regioni  e  le   province

 

 

autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2008, sono stabiliti, in coerenza con la normativa comunitaria e con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 1C28 del 7 giugno 2007, i requisiti minimi che le organizzazioni di produttori devono avere in termini di produttori aderenti e di volume minimo di produzione commercializzata direttamente, conferita dagli associati. Con l'entrata in vigore del predetto decreto sono soppressi i corrimi. 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2005.

 

 

Art. 5
(disposizioni finanziarie).

 

 

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

 

 

 

 


 

Schema di D.lgs. n. 235


Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/05 in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca


Parere della Conferenza Stato-Regioni

 


Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/05 in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca

 

 

 


Atti parlamentari – Senato della Repubblica


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLedi' 12 marzo 2008

134a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Levi.

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

(omissis)

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi n. 227 del 2001, n. 99 del 2004, n. 102 del 2005, e successive modificazioni, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca" (n. 235)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38 nonché dell'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173. Esame e rinvio)

 

La senatrice PIGNEDOLI (PD-Ulivo), relatrice, illustra l’atto del Governo in titolo, assegnato alla Commissione Agricoltura con riserva, in attesa dell'espressione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, del prescritto parere, e sul quale la Commissione deve esprimere il proprio parere.

La relatrice passa, quindi, ad esaminare le principali novità contenute nello schema di decreto, evidenziando che l'articolo 1 prevede la possibilità, per il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di determinare, con un decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, in linea con quanto previsto a livello comunitario attraverso i programmi di sviluppo rurale. Tale previsione è volta ad armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria, con particolare riguardo ai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale poiché l'individuazione di un decalogo delle buone pratiche di gestione forestale, da parte di ciascun singolo Stato membro, consentirà, infatti, secondo quanto emerge anche dalla relazione illustrativa, di valutare, in sede comunitaria, il contributo e l'apporto fornito dagli imprenditori agricoli di ciascuno Stato membro alla gestione del patrimonio forestale.

L'articolo 2, invece, prosegue la relatrice, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 99 del 2004, con particolare riguardo alla semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo, mediante un intervento sulla normativa concernente l'imbottigliatura del prodotto, i registri vitivinicoli e i documenti la cui detenzione è obbligatoria per le imprese che si occupano di imbottigliamento. In particolare, lo schema di decreto prevede che, per ciascuna impresa imbottigliatrice, è attivato, in via informatica, nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) un fascicolo nazionale in cui sarà obbligatorio, per le imprese stesse, inserire una serie di dati relativi all'ubicazione del proprio stabilimento e alle tipologie di vino (DOCG, DOC, IGT) imbottigliati, mentre ad un successivo decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestale, è assegnato il compito di determinare le modalità di tenuta e compilazione della documentazione di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria. Per quanto concerne, infine, le imprese che svolgono attività di imbottigliamento di prodotti vitivinicoli, è previsto l'obbligo di iscrizione, in un apposito Albo, suddiviso in due distinte sezioni destinate, rispettivamente, agli imbottigliatori che esercitano tale attività in proprio e a coloro che fanno eseguire le operazioni di imbottigliamento a soggetti terzi. Con riferimento a tali modifiche, la relatrice richiama l'attenzione sulla necessità, come emerso anche nel corso dell'esame, da parte della Commissione agricoltura, del regolamento comunitario di riforma dell'OCM vino, che venga assicurato un adeguato sistema di imbottigliatura che consenta la tracciabilità del prodotto vitivinicolo a garanzia e tutela del consumatore che ha il diritto di poter agevolmente individuare la corretta provenienza delle uve che compongono il prodotto acquistato.

L'articolo 3, invece, interviene, modificando la normativa sul credito di imposta per la internazionalizzazione delle imprese, prevista dalla legge finanziaria 2007, al fine di armonizzare tali misure con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato. Le modifiche apportate, pertanto, dovrebbe consentire alle imprese coinvolte di poter beneficiare di uno strumento particolarmente utile per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese del comparto primario che debbono essere in grado di poter beneficiare di tutte le opportunità offerte dal mercato globale.

 L'articolo 4, infine, rileva la relatrice, interviene apportando alcune modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2005 in materia di regolazione dei mercati. In particolare, lo schema di decreto prevede, per le organizzazioni dei produttori e le cooperative agricole, una serie di semplificazioni amministrative; in particolare, per quanto riguarda le Organizzazioni dei produttori, lo schema di decreto prevede l'obbligo di commercializzare almeno il 75 per cento della loro produzione, includendo, tuttavia, in questa percentuale, anche i prodotti oggetto di vendita diretta. Tale previsione, in base a quanto risulta dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, è volta a venire incontro alle istante provenienti dal settore dell'olio e da quello vitivinicolo in cui, generalmente, la vendita diretta raggiunge percentuali rilevanti. Al riguardo, la relatrice richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità che, nel suo complesso, lo schema di decreto in esame, preveda degli ulteriori interventi a favore del mondo della cooperazione che ha svolto, negli ultimi anni, un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito del comparto primario e costituisce una delle principali realtà in grado di favorire lo sviluppo di un settore così strategico per l'intera economia nazionale. In particolare, ricorda che le recenti riforme comunitarie delle OCM vino ed ortofrutta, delle quali la Commissione agricoltura si è occupata nei mesi scorsi, si sono orientate verso la promozione e la valorizzazione delle realtà delle Organizzazioni dei produttori prevedendo, ad esempio, un coinvolgimento diretto delle organizzazioni stesse nella gestione degli aiuti comunitari destinati al settore.

 La relatrice, pertanto, evidenzia che il nuovo ruolo assegnato, di recente, dalla normativa comunitaria di settore alle Organizzazioni dei produttori non potrà, non essere tenuto in considerazione anche in occasione dell'adozione definitiva del decreto. Conclude, quindi, la sua relazione, segnalando che lo schema di decreto, all'articolo 4, consente la sottoscrizione di contratti quadro anche a singole imprese industriali della distribuzione o della commercializzazione e che, come richiamato in precedenza, sullo schema di decreto legislativo dovrà esprimere il proprio parere la Conferenza Stato-Regioni.

 

 Interviene quindi la senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) che si sofferma su alcuni profili dello schema di decreto, sui quali esprime il proprio orientamento contrario. In particolare richiama il contenuto dell’articolo 2, comma 2, lettera e), relativo ai controlli sull’uso di fecce e vinacce. Rileva, infatti, come verrebbe abrogato il comma 8 dell’articolo 14 della legge n. 82 del 2006 che prevede l’obbligo per i laboratori ufficiali di analisi di effettuare i controlli sull’eventuale impiego fraudolento dei prodotti di scarto della vinificazione, per estrarre nuovamente del prodotto da aggiungere al vino. Ritiene, pertanto, necessario mantenere un elevato livello di vigilanza su una questione che attiene alla qualità dei prodotti immessi in commercio. Esprime, altresì, un orientamento contrario sull’intero articolo 4 ad eccezione del comma 2, lettera a), rilevando che le nuove norme concernenti le forme di organizzazione della filiera non trovano il consenso delle organizzazioni professionali agricole, con particolare riferimento alla previsione della possibilità anche per singole e grandi imprese della distribuzione di stipulare contratti-quadro. Ritiene, pertanto, necessaria una ulteriore riflessione proponendo lo stralcio dell’articolo 4, con l’eccezione del citato comma 2, lettera a), sul quale, invece, si è registrato un consenso generalizzato. Ricorda, infatti, che quest’ultima norma risulta essenziale per favorire l’adesione alle organizzazioni dei produttori nei settori in cui la vendita diretta è particolarmente elevata come nel caso del comparto olivicolo e vitivinicolo.

 

 Interviene, quindi, il senatore BELLINI (SDSE) che richiama l’opportunità di prevedere, nello schema di decreto in esame, una modifica del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, tale da ricomprendervi anche le cooperative che forniscono servizi nel settore selvicolturale, attualmente escluse da tale qualifica anche se equiparate per legge agli imprenditori agricoli.

 

 Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI) esprime apprezzamento per lo sforzo volto alla semplificazione della normativa del settore vitivinicolo ed auspica che il Governo abbia avviato, su tali tematiche, un proficuo confronto con le organizzazioni professionali agricole e del mondo della cooperazione. Si sofferma, quindi, richiamando le considerazioni da lui già svolte nel corso della discussione sull’atto del Governo n. 231, sull’assenza, nello schema di decreto in esame, di specifiche misure a favore del comparto della pesca. Invita, pertanto, la relatrice ad inserire nella proposta di parere una apposita osservazione al fine di prevedere delle misure di favore per un comparto che sta attraversando un particolare stato di crisi.

 

 La senatrice NARDINI (RC-SE) dichiara di condividere le osservazioni formulate dalla senatrice De Petris, in relazione al rischio derivante dalla eliminazione dei controlli sull’eventuale impiego fraudolento dei prodotti di scarto della vinificazione, pur esprimendo un giudizio positivo sul complesso dello schema di decreto in esame che costituisce un valido aiuto per l’intero comparto primario. Conclude, quindi, soffermandosi sulla opportunità, come evidenziato anche dal senatore Scarpa Bonazza Buora, di richiamare l’attenzione del Governo sulla necessità di prevedere delle misure di aiuto per il settore della pesca, valorizzando i profili relativi al mondo della cooperazione.

 

 Il senatore MARCORA (PD-Ulivo) evidenzia che lo schema di decreto in esame costituisce il frutto di un proficuo lavoro svolto presso il Ministero volto a semplificare l’attuale panorama normativo del comparto primario e che tale procedimento avrebbe dovuto concludersi anche con l’adozione di due specifici schemi di decreto concernenti il settore agrumicolo e quello della zootecnia. Rileva, pertanto, che lo schema di decreto in esame rappresenta solo una parte di un lavoro più ampio svolto dal Ministero nel corso della legislatura ed assicura che, in relazione alla semplificazione del settore vitivinicolo, è stato svolto presso il Ministero competente un ampio lavoro di concertazione con le organizzazioni professionali agricole e il mondo della cooperazione. Dichiara, inoltre, di condividere le osservazioni del senatore Bellini, ricordando le norme fiscali contenute nella legge finanziaria 2008 a favore delle imprese della silvicoltura e si sofferma sulle osservazioni critiche della senatrice De Petris, rilevando che le perplessità manifestate nel suo intervento potrebbero considerarsi superate attraverso l’attuazione di un adeguato sistema di controlli. Conclude, quindi, il suo intervento soffermandosi sulla opportunità che venga eliminato il limite dei due mandati per i membri del Comitato vini in considerazione della natura tecnica di tale organismo.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il presidente CUSUMANO informa che la Commissione sarà convocata per la prossima settimana, presumibilmente nella giornata di mercoledì 19 marzo, alle ore 14, per il seguito dell’esame degli atti del Governo n. 231 e n. 235.

 

 La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 15,50.

 




[1]     Legge 12 luglio 2006, n. 228, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto_legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione”. 

[2]     Legge 5 marzo 2001, n. 57, “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”.

[3]     Legge 7 marzo 2003, n. 38, “Disposizioni in materia di agricoltura”.

[4]     D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma della L. 5 marzo 2001, n. 57”.

[5]     D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 2, lettere d), f), g), l), i), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38”.

[6]     D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38”.

[7]     Legge 10 febbraio 1992, n. 164, “Nuova disciplina delle denominazioni d’origine”.

[8]     Legge 20 febbraio 2006, n. 82, “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”.

[9]     D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, “Incentivi all’autoimprenditorialità ed all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[10]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[11]    Nel documento approvato il 7 giugno 2007 al termine della indagine conoscitiva sulla distribuzione agroalimentare, l’Autorità afferma tra l’altro (punto 55 del documento) che la normativa in materia di O.P. “ha favorito e finanziato la creazione di numerose O.P., senza selezionarne l’effettiva idoneità a riqualificare e valorizzare la capacità di commercializzazione: ciò ha indotto una certa burocratizzazione di tali organizzazioni, condizionandone l’effettiva operatività e funzionalità”.  Si ricorda al riguardo che l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 102/205 (del quale lo schema in esame prevede l’abrogazione a decorrere dalla data di entrata in vigore  del decreto che stabilirà i nuovi requisiti delle O.P.) richiede un minimo di 5 produttori aderenti ed un volume minimo di produzione commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.

[12]    Con riferimento alle disposizioni dell’art. 3 dello schema in esame, che vanno a modificare la legge finanziaria 2007, la relazione illustrativa afferma infatti che “l’inserimento della norma nei decreti di orientamento è pienamente coerente con il principio di delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera v) della legge n. 57/2001: ”v) favorire l’internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche”.

[13]    Così L. Iannuccilli e A. De Vita, “Deleghe e decretazione correttiva e integrativa nella giurisprudenza costituzionale”, reperibile sul sito Internet della Corte costituzionale (www.cortecostituzionale.it)/informazione/studi e ricerche. 

[14]    Contestualmente alla proposta di regolamento, la Commissione ha presentato la relativa valutazione di impatto (SEC(2007)893). Sulla proposta, si veda il Dossier RUE, Proposte di atti normativi dell’UE,  n. 10 del 15 ottobre 2007.