Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Definizione dei rapporti relativi all¿Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia lavoro S.p.A. e dell¿Istituto italiano di medicina sociale (IIMS) - Schema di DPCM n. 181 (art. 1, commi 6, 10 e 25-ter, D.L. n. 181/2006) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 156 | ||
Data: | 30/10/2007 | ||
Organi della Camera: |
XII-Affari sociali
XI-Lavoro pubblico e privato | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Definizione dei rapporti relativi all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia lavoro S.p.A. e dell’Istituto italiano di medicina sociale (IIMS)
Schema di DPCM n. 181
(art. 1, commi 6, 10 e 25-ter, D.L. n. 181/2006)
n. 156
30 ottobre 2007
Dipartimento Affari sociali
SIWEB
Dipartimento Lavoro
SIWEB
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File: AS0162.doc
INDICE
§ D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 10)
§ D.P.C.M. 31 maggio 2001 Approvazione dello statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale.
§ L. 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 30)
§ D.P.C.M. 19 marzo 2003 Nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)
§ D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (art. 7-terdecies)
§ D.L. 18 maggio 2006, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1, commi 6, 10 e 25-ter)
§ D.P.C.M. 30 marzo 2007 Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale.
§ D.M. 31 maggio 2007 Commissariamento dell’Istituto italiano di Medicina Sociale
Numero dello schema di decreto |
181 |
Titolo |
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro s.p.a. e dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS) |
Ministro competente |
Lavoro e previdenza sociale, Solidarietà sociale |
Norma di riferimento |
D.L. 18 maggio 2006, n. 181, art. 1, commi 6, 10 e 25-ter |
Settore d’intervento |
Pubblica amministrazione Lavoro e previdenza sociale, affari sociali |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ presentazione |
6 settembre 2007 |
§ assegnazione |
17 ottobre 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
16 novembre 2007 |
Commissioni competenti |
XI Lavoro; XII Affari sociali |
Lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 6, 10 e 25-ter, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181[1], recante Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Il citato decreto-legge n. 181 del 2006 ha modificato per più aspetti l’organizzazione del Governo stabilita dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[2], con particolare riferimento all’articolazione e alle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, il cui numero è passato da 14 a 18.
Nell’ambito di tale riordino, l’articolo 1 (comma 6) del medesimo decreto-legge ha istituito il Ministero della solidarietà sociale, al quale sono state attribuite le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza[3], di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori immigrati[4], nonché di politiche di integrazione degli stranieri immigrati, competenze precedentemente spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali[5], la cui denominazione è stata conseguentemente sostituita da quella di Ministero del lavoro e della previdenza sociale (commi 11 e 18).
Tale nuovo assetto ha determinato, altresì, il trasferimento delle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.
Le funzioni in materia di politiche sociali e di assistenza, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, riguardano:
§ i princìpi e gli obiettivi della politica sociale, nonché i criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale;
§ gli standard organizzativi delle strutture interessate;
§ gli standard dei servizi sociali essenziali;
§ i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;
§ la politica di tutela abitativa in favore delle fasce sociali deboli ed emarginate;
§ l'assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
§ i rapporti con gli organismi internazionali ed il coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari;
§ i requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione;
§ il controllo e la vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati.
Al Ministero della solidarietà sociale sono state trasferite, altresì, le competenze in materia di politiche antidroghe e di organizzazione, indirizzo e controllo del Servizio civile nazionale, precedentemente attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri[6].
In particolare, al Ministero della solidarietà sociale è stato trasferito l’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze.
L’Osservatorio, istituito con la legge finanziaria per il 2006[7] presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, unitamente al Fondo nazionale per le politiche giovanili, ha assunto tale denominazione per effetto dell’articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
E’ stata disposta, quindi, l’abrogazione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[8], che istituiva, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Dipartimento per il coordinamento delle politiche volte a prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza[9].
Il personale in servizio presso il soppresso Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato presso le altre strutture della Presidenza del Consiglio. A detto personale è comunque garantito il diritto di opzione[10] tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui sono trasferite le competenze.
Al Ministero del lavoro e della previdenzasociale sono invece rimaste le competenze - precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - in materia di:
§ politiche previdenziali. In virtù dell’attribuzione al Ministero della solidarietà sociale della competenza in materia di politiche assistenziali, il citato articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 181 del 2006 prevede che le competenze relative al controllo e alla vigilanza sugli enti che operano in ambito previdenziale e assistenziale, spettano congiuntamente allo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale (v. infra);
§ politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori (con esclusione, come già ricordato, della vigilanza dei flussi dei lavoratori stranieri).
In particolare, per quanto riguarda le competenze rientranti nell’area funzionale politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, di cui alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 300 del 1999, rimangono di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti funzioni:
§ l'indirizzo, la programmazione, lo sviluppo, il coordinamento e la valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione;
§ la gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione;
§ le politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro;
§ l'indirizzo, la promozione ed il coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; il raccordo con organismi internazionali;
§ la conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e la risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
§ la conduzione del sistema informativo del lavoro; le condizioni di sicurezza nei posti di lavoro;
§ i profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ed ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale;
§ le ispezioni sul lavoro ed il controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; l'assistenza e l'accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.
Il citato comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006 precisa che, con il D.P.C.M. di cui al successivo comma 10, sono individuate “le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore”. Si dispone inoltre, al fine di una più razionale ed efficiente utilizzazione del rispettivo personale, che “possono essere individuate forme di avvalimento per l’esercizio delle rispettive funzioni”.
Il comma 10 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite nonché alla determinazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, assicurando l’invarianza della spesa.
Il successivo comma 25-ter del medesimo articolo 1 delinea la procedura per l’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intesi a dare attuazione al descritto riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.
In particolare, si stabilisce che gli schemi dei D.P.C.M. in questione:
§ devono essere accompagnati dalla relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture finanziarie;
§ sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, delle Commissioni bilancio di entrambe le Camere. Qualora il parere non venga reso entro 30 giorni dalla richiesta, il Governo può emanare i decreti anche in assenza dello stesso.
Appare opportuno citare, inoltre, i commi 25 e 25-bis dell’articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 181 del 2006. Ai sensi del comma 25, le modalità di attuazione del medesimo decreto-legge devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio[11].
Il comma 25-bis esclude che dal riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio derivi una revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione, che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007[12], in attuazione di quanto disposto all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, è stata effettuata la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale.
Il D.P.C.M. 30 marzo 2007, nell’effettuare la suddetta ricognizione dell’articolazione delle citate strutture ministeriali, dispone il trasferimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale delle funzioni (nonché delle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale) relative alle strutture di primo livello attribuite a ciascuno (articoli 1 e 2).
L’articolo 3 provvede alla individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici di diretta collaborazione dei medesimi Dicasteri, con le corrispondenti risorse umane e finanziarie.
L’articolo 4, al fine di consentire al Ministero della solidarietà sociale l’espletamento delle funzioni di carattere strumentale già svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Direzione generale delle risorse umane e affari generali e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, dispone il trasferimento al citato Ministero della solidarietà sociale di un contingente di 40 unità. In via transitoria, si prevede, poi, che le menzionate Direzioni generali continuano ad espletare i propri compiti anche per il Ministero della solidarietà sociale.
Si prevede, inoltre, che il Ministero della solidarietà sociale, nell’ambito delle proprie competenze, possa avvalersi delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro per quanto riguarda le attività già svolte da queste strutture territoriali in riferimento a funzioni trasferite al medesimo Ministero.
L’articolo 5 precisa che, fatte salve le specifiche norme che dispongono il trasferimento di determinati contingenti di personale tra i suddetti Dicasteri, il personale delle strutture amministrative resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico.
L’articolo 6 precisa che i rapporti pendenti, compresi quelli contrattuali, già facenti capo al soppresso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proseguono con uno dei due Ministeri derivanti dalla riorganizzazione, tenendo conto sia dei criteri di ripartizione delle risorse sia dell’articolazione delle strutture.
L’articolo 7 opera il riparto, tra i medesimi Ministeri, degli immobili in cui erano ubicati gli uffici centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’articolo 8, infine, provvede all’individuazione delle forme di esercizio coordinato delle funzioni che presentano profili sia di natura assistenziale che previdenziale, ivi incluse quelle di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore[13].
L’articolo 9 del citato D.P.C.M. del 30 marzo 2007 rinvia, poi, ad un successivo provvedimento la definizione dei rapporti tra i medesimi dicasteri e l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), Italia lavoro S.p.A. e l’Istituto di medicina sociale (IIMS).
Va infine ricordato che la 11ª Commissione (lavoro, previdenza sociale) del Senato, in occasione dell’espressione del prescritto parere sullo schema del suddetto D.P.C.M. (adottato, come già detto, il 30 marzo 2007), ha raccomandato al Governo di emanare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso D.P.C.M., il provvedimento relativo alla definizione dei rapporti tra i citati Ministeri (Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero della solidarietà sociale) e gli enti dagli stessi vigilati.
Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 181 reca norme volte alla definizione dei rapporti relativi all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia lavoro S.p.A. e dell’Istituto di medicina sociale (IIMS), in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 6, 10 e 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Come già ricordato (v. supra), il suddetto decreto-legge n. 181 del 2006 ha ripartito le competenze precedentemente attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della solidarietà sociale.
Il D.P.C.M. del 30 marzo 2007, nel dare attuazione al citato decreto-legge n. 181 del 2006, ha operato una ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, demandandoad un successivo provvedimento la definizione dei rapporti relativi all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro S.p.A. e dell’Istituto di medicina sociale (articolo 9, comma 1).
Si ricorda, inoltre, che la 11ª Commissione (lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, nell’esprimere il parere sul citato D.P.C.M. del 30 marzo 2007, ha raccomandato al Governo di adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, il provvedimento relativo alla definizione dei rapporti dei due Ministeri interessati con gli enti sottoposti a vigilanza.
Lo schema di decreto in esame, costituito da due articoli, è finalizzato a dare attuazione alle suindicate previsioni.
Secondo la relazione illustrativa, “le nuove competenze ministeriali e la natura e la specializzazione dei predetti enti di diritto pubblico e della sociètà per azioni Italia Lavoro rendono razionale la ripartizione della vigilanza da parte dell’autorità amministrativa nel senso di attribuirla al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’ISFOL e per Italia Lavoro spa e al Ministero della solidarietà sociale per l’Istituto italiano di medicina sociale”.
Sulla base di quanto disposto dall’articolo 9 del richiamato D.P.C.M. del 30 marzo 2007, l’articolo 1 dello schema di decreto in esame stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza esclusiva sull’ISFOL e su Italia lavoro S.p.A.
L’ISFOL è un ente nazionale di ricerca, istituito con D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, che opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale.
A seguito dell’approvazione del nuovo Statuto (DPCM 19 marzo 2003), l’ente ha visto allargato lo spettro operativo cui rivolgere le iniziative istituzionali.
Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto, l’ente è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile.
Nelle materie di competenza l'ISFOL:
§ svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica;
§ fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, agli enti locali, alla Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza unificata;
§ può svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri Ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche e private, e incarichi che gli vengano attribuiti dal Parlamento;
§ promuove, svolge e realizza le attività previste nel Programma nazionale per la ricerca;
§ può fornire servizi a pubbliche amministrazioni e ad organismi terzi in regime di diritto privato;
§ realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare;
§ svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca;
§ svolge attività di ricerca statistica, in quanto facente parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN).
L’articolo 3 dello Statuto precisa che con apposito regolamento dell’ISFOL viene disciplinata la dotazione organica ed il personale, nel rispetto dell’ordinamento vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la dotazione finanziaria è costituita da (articolo 12 dello Statuto):
§ un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività di istituto, di cui al piano triennale previsto dall'art. 11, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
§ b) da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
§ c) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici o privati;
§ d) da ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attività.
Successivamente, l’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n. 419[14], ha stabilito che l’ISFOL è un ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[15], e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
Inoltre, l’articolo 28 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ha disposto un’autorizzazione di spesa, per il 2006, pari a 10 milioni di euro in favore dell’ISFOL, al fine di garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dell’ente.
La società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997 (in base alla direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997), ai fini dell'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST (quest'ultima - ex GEPI - è poi confluita nella società Sviluppo Italia[16]), con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie.
Con la direttiva del 20 luglio 2000 il Ministro del lavoro ha definito gli ambiti di intervento in cui Italia Lavoro deve operare nel breve-medio periodo, sulla base di un piano generale di attività da sottoporre all'approvazione del Ministero stesso.
In particolare, la società opera per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro
Successivamente, l’articolo 30 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001) prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.
A tali fini, il medesimo Ministero assegna direttamente alla società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse.
Da ultimo, l’articolo 7-terdecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha disposto che il Ministero del lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvalga di Italia lavoro S.p.A. previa stipula di apposita convenzione. E’ stato inoltre previsto che anche le altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., d’intesa con il Ministero del lavoro, per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti individuati in precedenza, nel rispetto della convenzione di cui sopra. Lo stesso articolo infine, ha assegnato alla società, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007, quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.
L’articolo 2 demanda al Ministero della solidarietà sociale l’esercizio, in via esclusiva, della vigilanza sull’Istituto italiano di medicina sociale, che assume, tra l’altro, la nuova denominazione di Istituto per gli affari sociali (IAS), ferme restando le fonti di finanziamento dell’Istituto stesso (comma 1).
Il comma 2 stabilisce, altresì, che, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, è approvato lo statuto dell’Istituto per gli affari sociali. Al citato statuto, adottato su proposta del Commissario straordinario dell’Istituto italiano di medicina sociale, è rimesso l’adeguamento al nuovo assetto di competenze.
In proposito, si ricorda che con il decreto del 31 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, è stato disposto il commissariamento dell'Istituto italiano di medicina sociale, nelle more della definizione del processo inteso a ridefinire funzioni e assetti istituzionali dell'Istituto stesso.
Ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto del 31 maggio 2007, il commissario straordinario svolge le sue funzioni fino alla ricostituzione degli organi previsti dai provvedimenti di riorganizzazione dell’istituto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allo schema di decreto, il nuovo statuto dovrà rafforzare la specializzazione dell’Istituto in materia di politiche sociali in conformità del nuovo assetto di competenze.
Al riguardo, si segnala che la riorganizzazione giuridica dell'Istituto italiano di medicina sociale è stata definita con la legge 10 febbraio 1961, n. 66.
Come evidenziato anche nella relazione tecnico-normativa, l’attuale statuto dell’ente è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2001, che lo ha configurato come persona giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro, della sanità e delle politiche sociali.
L'Istituto, con sede in Roma, costituisce il Centro nazionale di ricerca e formazione in materia di medicina sociale, con particolare riguardo agli aspetti medico sociali del lavoro umano, connesso anche ai sistemi di previdenza, assistenza e sicurezza sociale ed è tra i soggetti pubblici chiamati a concorrere alla realizzazione del sistema di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro[17].
Lo statuto attribuisce all'IIMS autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
L'Istituto, autonomamente o su indicazione dei Ministeri vigilanti:
§ compie ricerche sui fenomeni sociali di particolare rilevanza per quanto attiene alle problematiche emergenti nel settore socio-sanitario, nonché indagini e studi sulla prevenzione delle malattie sociali e della salute e sicurezza sul lavoro;
§ presta consulenza tecnico-scientifica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (attualmente si tratta di tre distinti dicasteri) ed alle pubbliche amministrazioni, sia di carattere nazionale che regionale;
§ collabora con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con altri enti ed istituzioni pubblici, con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, con le università, con altre istituzioni scientifiche, enti, organismi ed associazioni pubbliche e private, su temi concernenti i propri compiti istituzionali;
§ promuove il trasferimento delle conoscenze anche attraverso l'organizzazione di congressi sui principali problemi di medicina sociale e mediante la realizzazione di strumenti divulgativi di interesse sociale, svolge e promuove la formazione anche attraverso il conferimento di borse di studio e perfezionamento, mette a disposizione degli studiosi le proprie attrezzature tecniche, i risultati delle sue esperienze e quant'altro possa risultare utile ad attività di interesse medico sociale;
§ favorisce la produzione scientifica in campo medico sociale con proprie pubblicazioni, sia a carattere monografico che periodico;
§ istituisce banche dati di interesse nazionale e provvede all'elaborazione di dati statistici a carattere demografico, sanitario e sociale;
§ promuove, mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione, oltre che con i Ministeri vigilanti, anche con istituzioni scientifiche europee ed extra europee, ai fini di comune interesse.
Sono organi dell'Istituto: il presidente; il consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori; il comitato di consulenza scientifica. Il direttore generale, inoltre, è preposto alla direzione tecnico-scientifica ed amministrativa dell'Istituto.
Si ricorda, tra l’altro, che lo Statuto, per l'attuazione dei programmi scientifici, autorizza l'Istituto a conferire incarichi a esperti qualificati, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al 20 per cento della dotazione organica. I predetti incarichi non danno comunque luogo a rapporto di impiego.
Per esigenze speciali l'Istituto può affidare, altresì, la consulenza su particolari problemi anche a docenti universitari o dipendenti dello Stato e di enti pubblici o del Servizio sanitario nazionale, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza.
Gli esperti sono individuati dal consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale, ed il relativo incarico è conferito con provvedimento dello stesso direttore generale.
I compensi per i suddetti incarichi sono determinati in relazione alla competenza richiesta ed ai risultati da conseguire, nei limiti dei minimi e dei massimi stabiliti periodicamente con delibera del consiglio di amministrazione.
L'Istituto provvede all'adempimento delle proprie funzioni con il contributo dell'INAIL e dell'INPS, con le rendite del suo patrimonio, con i contributi volontari di enti e di privati, con i proventi delle attività da esso esplicate.
Infine, per quanto concerne la vigilanza, appare utile ricordare che lo Statuto (articolo 16), specifica che i Ministeri vigilanti possono disporre ispezioni sul funzionamento dell'Istituto. Inoltre, con decreto ministeriale, può essere disposta la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per accertate e gravi irregolarità e per inosservanza alle linee direttive delle autorità vigilanti.
Con lo stesso decreto sono fissati i poteri del commissario e la durata delle sue funzioni, che non possono comunque protrarsi per un periodo superiore ad un anno.
Per quanto concerne il profilo degli oneri finanziari, la relazione illustrativa e la relazione tecnico-normativa precisano che il provvedimento è finalizzato unicamente a disciplinare il nuovo riparto di competenze tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della solidarietà sociale, in ordine all’esercizio del potere di vigilanza nei confronti degli enti sopra menzionati, senza alcuna incidenza sul loro assetto organizzativo e funzionale. Conseguentemente, le nuove norme non comportano nuovi o maggiori oneri, garantendo in ogni caso l’invarianza della spesa.
Al provvedimento sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnico normativa, la nota del 3 agosto 2007 con la quale il Ministero della salute ha espresso il concerto sul provvedimento, e la relazione tecnica del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2007 sui profili finanziari.
Si segnala che, nelle premesse allo schema di decreto, secondo e nono capoverso, si fa erroneamente riferimento all’articolo 1, comma 10, della legge n. 233 del 2006 (di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), anziché all’articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006.
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XV Legislatura
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo
Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 6 settembre 2007, integrata da successiva documentazione pervenuta in data 16 ottobre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 6, 10 e 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 , n. 233, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro s.p.a. e dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS) (181).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 16 novembre 2007.
(Annuncio all'Assemblea: 17 ottobre 2007)
181
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
E le riforme istituzionali
Roma, lì 6 settembre 2007
DRP/I/D - XV 84/07
Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente: "Definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto di medicina sociale (IIMS)".
Cordiali saluti
Vannino Chiti
Camera dei Deputati
ARRIVO 6 settembre 2007
Prot: 2007/0001806/TN
________________________
On. Fausto BERTINOTTI
Presidente della
Camera dei Deputati
ROMA
Relazione illustrativa
Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale, attribuendo loro, tra l'altro, competenze e funzioni del preesistente Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2007, n. 125, recante la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, all'articolo 9 ha stabilito che, con successivo provvedimento, si provvede alla definizione dei rapporti relativi agli enti vigilati.
L'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sino al 18 maggio 2006, esercitava vigilanza su due enti di diritto pubblico (Istituto italiano di medicina sociale e Istituto per la formazione e l'orientamento professionale dei lavoratori), nonché su Italia Lavoro s.p.a., quale società strumentale e "in house".
A seguito della soppressione del predetto Ministero e dell'istituzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale è necessario ridisciplinare il rapporto con gli enti sopra indicati.
La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica, in sede di espressione del prescritto parere sul decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 30 marzo 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2007, ha raccomandato al Governo di adottare, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, il provvedimento relativo alla definizione dei rapporti dei Ministeri con gli Enti dagli stessi vigilati.
Le nuove competenze ministeriali e la natura e la specializzazione dei predetti enti di diritto pubblico e della società per azioni Italia Lavoro rendono razionale la ripartizione della vigilanza da parte dell'autorità amministrativa nel senso di attribuirla al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'ISFOL e per Italia. Lavoro s.p.a. e al Ministero della solidarietà sociale per l'Istituto italiano di medicina sociale.
Con il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede in tal senso, indicando nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorità vigilante su Italia Lavoro spa e su ISFOL (art. 1) e nel Ministero della solidarietà sociale l'autorità vigilante sull'Istituto italiano di medicina sociale (art. 2):
Viene modificata anche la denominazione di quest'ultimo, che assume, alla luce del nuovo assetto di competenze, il nuovo nome di Istituto per gli Affari Sociali.
Si passa ad illustrare brevemente il contenuto del provvedimento.
L'articolo l stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza esclusiva sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e su Italia Lavoro S.p.A.
L'articolo 2 individua nel Ministero della solidarietà sociale l'Amministrazione preposta alla vigilanza esclusiva sull'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), che, sulla base di quanto sopra illustrato, assume la denominazione di Istituto per gli affari sociali (IAS), fermo restando le attuali fonti di finanziamento dell'Istituto.
Stabilisce, inoltre, che con successivo decreto del Ministro della solidarietà sociale si provvede all'approvazione dello statuto dell'Istituto per gli affari sociali, su proposta del commissario straordinario dell'Istituto italiano di medicina sociale. Tale statuto dovrà rafforzare la specializzazione dell'Istituto in materia di politiche sociali in conformità del nuovo assetto di competenze delineato.
Sotto il profilo dei costi, il provvedimento è finalizzato unicamente a disciplinare il nuovo riparto di competenze tra i due Ministeri in ordine all'esercizio del potere di vigilanza nei confronti degli enti di cui trattasi, senza alcuna incidenza sull'assetto organizzativo e funzionali degli stessi. Il provvedimento, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi
a) Opportunità dell’intervento normativo
A seguito della soppressione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che esercitava funzioni di vigilanza su l'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), l'Istituto per la formazione e l'orientamento professionale dei lavoratori (ISFOL) e su Italia Lavoro S.p.A., nonchè dell'istituzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale, è necessario definire i rapporti dei predetti Ministeri con gli enti dagli stessi vigilati. La Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica, in sede di espressione del prescritto parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, di ricognizione delle strutture e funzioni dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, il quale stabilisce che “rimane estranea al presente decreto la definizione dei rapporti relativi all'Istituto per la formazione e l'orientamento professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto italiano di medicina sociale" ha raccomandato al Governo di adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore. dello stesso decreto, il provvedimento relativo alla definizione dei predetti rapporti.
b) Analisi del quadro normativo
Con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, art. 10, co. 1, è stato individuato l’ISFOL quale ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa contabile, sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Con legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 30, si è previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.A per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, assegnandole direttamente, con provvedimento amministrativo., funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti. Con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2001 è stato approvato lo Statuto dell'IIMS, quale persona giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, della sanità e delle politiche sociali.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, si è effettuata la ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, in attuazione dell'art. 1, comma 10, della legge n. 233/2006.
c) Presupposti attinenti alla sfera economica e finanziaria
Dal provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dello Stato in quanto lo stesso è, finalizzato unicamente a disciplinare il nuovo riparto di competenze tra i due Ministeri senza alcuna incidenza sull'assetto organizzativo e funzionale degli enti. Rimangono, perciò, immutate le fonti normative attuali in tema di finanziamento dei detti Istituti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'ISFOL e su Italia Lavoro S.p.A., il Ministero della solidarietà sociale sull'IIMS che assume la denominazione di Istituto per gli affari sociali (IAS).
Ministro dell’economia e delle Finanze
Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
ACG/49/PCM/14020
Roma, 11 ottobre 2007
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
ROMA
e, per conoscenza:
Al DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SEDE
OGGETTO: Relazione tecnico-normativa sullo schema DPCM concernente vigilanza su ISFOL, Italia Lavoro S.p.A. ed Istituto Italiano di Medicina Sociale
In riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si invia in allegato copia della nota 124847 del 10 ottobre 2007, con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato non ha osservazioni da formulare.
Ministro dell’economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro Pubblico Ufficio XIII
All’Ufficio Coord. Leg.vo
U.L. Economia
Sede
Prot. nr. 124847
Rif. Prot. Entrata Nr. 0124440
Allegati:
Risposta a nota del:
OGGETTO . Schema di DPCM recante la vigilanza su Istituto per la Formazione e l’orientamento Professionale dei lavoratori (ISFOL), Italia Lavoro SPA ed Istituto italiano di Medicina Sociale (IIMS).
Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, non sì hanno osservazioni da formulare.
Il Ragioniere Generale dello Stato
(Mario Canzio)
Ministero dell’economia e delle finanze
Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
10 ottobre 2007 - Prot. n. 13924
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
recante la definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e
all'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" che ha, tra l'altro, istituito in luogo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 10, della citata legge 233/2006 che ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi della stessa legge, nonché all'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e, in particolare, l'art. 10 comma 1, che individua l'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) quale ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, che approva il nuovo Statuto dell'ISFOL;
Visto l'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2001) il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, assegnandole direttamente, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti;
Visto l'articolo 7-terdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare, il comma 1, il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero del lavoro, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro S.p.A, previa stipula di apposita convenzione;
Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale (IIMS);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2001 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'IIMS, quale persona giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, della sanità e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale emanato, in attuazione del predetto articolo 1, comma 10, della citata legge n. 233/2006, in data 30 marzo 2007 e registrato dalla Corte dei Conti il 7 maggio 2007;
Visto in particolare, l'articolo 9, comma 1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, che stabilisce che "rimane estranea al presente decreto la definizione dei rapporti relativi all'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale, cui si provvede con successivo provvedimento";
Considerato che la Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica, in sede di espressione del prescritto parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al punto precedente, ha raccomandato al Governo di adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, il provvedimento relativo alla definizione dei predetti rapporti;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);
Considerato che le nuove competenze ministeriali e la natura e la specializzazione dei predetti enti di diritto pubblico e della società per azioni Italia Lavoro rendono razionale la ripartizione della vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa nel senso di attribuirla al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'ISFOL e per Italia Lavoro S.p.A. e al Ministero della solidarietà sociale per l'IIMS;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, del 31 maggio 2007, il quale dispone il commissariamento dell'Istituto italiano di medicina sociale, nelle more della definizione del processo inteso a ridefinire funzioni e assetti istituzionali dell'Istituto stesso;
Acquisito l'assenso da parte del Ministero della salute per quanto riguarda l'esercizio della vigilanza sull'Istituto Italiano di medicina sociale;
Sentiti il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e il Ministro della solidarietà sociale;
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
DECRETA:
Articolo 1
1 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e su Italia Lavoro S.p.A. quale società strumentale dello stesso Ministero.
Articolo 2
1. Il Ministero della solidarietà sociale esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale sull'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), che assume la denominazione di Istituto per gli affari sociali (IAS), fermo restando le fonti di finanziamento dell'Istituto stesso.
2. Con successivo decreto del Ministro della solidarietà sociale si provvede all'approvazione dello statuto dell'Istituto per gli affari sociali, che dovrà recare l'adeguamento al nuovo assetto di competenze, su proposta del commissario straordinario dell'Istituto italiano di medicina sociale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministero della Salute
0007188-p-03/08/2007
GAB I.6.b.g.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento del Coordinamento Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 Roma
Al Ministero della Solidarietà sociale
Ufficio di Gabinetto
Via Fornovo, 8
00192 Roma
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ufficio di Gabinetto
Via Vittorio Veneto, 6
00187 Roma
OGGETTO: Schema di DPCM recante la definizione dei rapporti relativi all'ISFOL, a Italia Lavoro SpA e all'Istituto Italiano di Medicina Sociale,
In riferimento alla proposta. di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente l'oggetto, trasmessa allo scrivente a mezzo fax in data 30 luglio 2007 dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Solidarietà sociale, si esprime il concerto di questa Amministrazione sul provvedimento in argomento.
Distinti saluti.
Il Ministro
Sen. Livia Turco
Ministro dell’economia e delle Finanze
Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
29 agosto 2007
ACG/49/PCM/12181
Al Capo di Gabinetto
del Ministero del lavora e della previdenza sociale
ROMA
OGGETTO: Schema del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e all’Istituto italiano di medicina sociale (IIMS).
Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso il 1° agosto 2007, questa Amministrazione comunica di non aver osservazioni da formulare circa il suo ulteriore corso.
Il Capo dell’Ufficio
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 69
La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, esprime su di esso parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, alinea, con riferimento alla possibilità per il Ministero della solidarietà sociale di avvalersi delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, non appare corretto l’inciso "ai sensi dell’articolo 1, comma 6, quarto periodo, della legge 17 luglio 2006, n. 233". Occorrerebbe invece far riferimento all’articolo 1, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
b) alla lettera f) dello stesso comma 3 dell'articolo 4, il riferimento al "decreto attuativo n. 388 del 2002" appare inesatto, in quanto in tale data non risulta emanato nessun atto normativo contrassegnato dal numero 388. La disposizione potrebbe essere utilmente riferita al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 agosto 2001, n. 388, contenente il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
c) all'articolo 6, comma 1, andrebbe chiarito se il riferimento alle risorse di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto, riguardi solamente le risorse finanziarie o anche le risorse di personale;
d) all'articolo 7, comma 1, nel riferimento all'avvio delle procedure di concentrazione degli uffici situati negli immobili indicati, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che la previa consultazione sul piano concordato tra i due Ministeri riguarda le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e che l'attuazione del piano stesso non deve comunque comportare oneri aggiuntivi di carattere finanziario;
e) all'articolo 8, comma 1, alinea, la locuzione "che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale o assistenziale" dovrebbe essere sostituita, anche al fine di evitare un'impropria estensione dell'àmbito della norma, dalla seguente: "che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale e assistenziale";
f) al medesimo articolo 8, al comma 2, lettera a), nel quale si dispone che le proposte di nomina degli organi dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS siano formulate, oltre che con il concerto delle Amministrazioni già stabilito, con quello del Ministro della solidarietà sociale, occorrerebbe chiarire se si intenda far riferimento anche alle procedure di proposta di nomina che non contemplino attualmente alcun concerto, come la proposta di nomina del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS. Si ricorda che la nomina di questi ultimi organi viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi;
g) con riferimento all'articolo 9, si raccomanda infine al Governo di adottare, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il provvedimento relativo alla definizione dei rapporti tra i Ministeri in esame e, rispettivamente, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), Italia Lavoro S.p.A. – per la quale la mancata adozione di tale normativa è suscettibile di creare difficoltà per quel che concerne la stipula della convenzione con il Ministero del lavoro, di cui all’articolo 7 terdecies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con legge n. 43 del 2005, nonché per quel che concerne i rapporti di tale società con le altre amministrazioni centrali dello Stato, prefigurati dal predetto decreto- legge – ed infine l'Istituto italiano di medicina sociale, esplicitando, nel medesimo articolo 9, la natura dell'atto.
La Commissione prende infine atto delle osservazioni espresse dalla 1a Commissione permanente che fa proprie come parte integrante del presente parere.
[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
[2] Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[3] Si tratta delle competenze enucleate dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999.
[4] Si tratta della funzione di vigilanza sui flussi migratori di cui alla lettera d) dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
[5] Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
[6] Si consideri invece che le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia sia di politiche giovanili sia di politiche per la famiglia sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio (comma 19, lett. d) ed e)) . La lett. f) dello stesso comma 19 trasferisce alla Presidenza del Consiglio alcune funzioni precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
[7] Cfr. l’art. 1, comma 556, della legge 2 dicembre 2005, n. 266.
[8] Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[9] Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (e successive modificazioni).
[10] Cfr. l’articolo 12, comma 1, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[11] È fatta salva la riduzione degli organici prevista dall'articolo 1, comma 93, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311).
[12] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2007, n. 125.
[13] In particolare, si dispone che le funzioni che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale e assistenziale, ivi comprese quelle di indirizzo e vigilanza, sono esercitate (comma 1):
a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale, ove sia prevalente la natura previdenziale della funzione;
b) dal Ministro della solidarietà sociale d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove sia prevalente la natura assistenziale della funzione.
Inoltre, è stato predisposto l'esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza relativamente agli enti di settore secondo determinate modalità (comma 2). In particolare:
le proposte di nomina degli organi dell'INPS, dell’INPDAP e dell’ENPALS sono formulate, oltre che con il concerto delle Amministrazioni indicate nei provvedimenti di riferimento, anche con il concerto del Ministro della solidarietà sociale;
il collegio dei sindaci dell'INPS è costituito da tre rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
il collegio dei sindaci dell'INPDAP e dell’ENPALS sono costituiti da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
il Comitato amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) è integrato da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale.
[14] Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[15] Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[16] Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, (recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»), la partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferita al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[17]Cfr. il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.