Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Norme sull¿igiene dei prodotti alimentari - Attuazione Direttiva n. 2004/41/CE - Schema di decreto legislativo n. 126 - (art. 1, co. 1 e 3, L. n. 29/2006)
Riferimenti:
SCH.DEC 126/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 109
Data: 11/09/2007
Organi della Camera: XII-Affari sociali
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L n. 29 del 25-GEN-06   L n. 29 del 25-GEN-06
n. 41/2004     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

 

 

 

Norme sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Attuazione Direttiva n. 2004/41/CE

Schema di decreto legislativo n. 126
(art. 1, co. 1 e 3, L. n. 29/2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 109

 

 

11 settembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0144.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Conformità con la norma di delega  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Compatibilità comunitaria  9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

§      Impatto sui destinatari delle norme  11

§      Formulazione del testo  12

Schede di lettura

Il contenuto dello schema di decreto  15

Schema di D.Lgs. n. 126

§      Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio  29

Normativa nazionale

§      Cost. 27 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica italiana . (Artt. 76, 86 e 117)61

§      L. 30 aprile 1962, n. 283. Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.66

§      D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.80

§      D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728. Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.135

§      D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28. Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari. (Allegato A)141

§      D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674. Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche.145

§      D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 432. Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.170

§      L. 4 febbraio 2005, n. 11. Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. (Art. 16)184

§      D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 117. Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.186

§      L. 25 gennaio 2006, n. 29. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. (Art. 1)202

Normativa comunitaria

§      Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002.207

§      Reg. (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774/2002 .264

§      Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004.305

§      Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004.326

§      Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 854/2004.348

§      Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004.378

§      Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/41/CE.454

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

126

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

Norma di delega

Art. 1, co. 1 e 3, L. 25 gennaio 2006, n. 29

Settore d’intervento

Sanità

Numero di articoli

13

Date

 

1)       presentazione

22 agosto 2007

2)       assegnazione

22 agosto 2007

3)       termine per l’espressione del parere

1° ottobre 2007

14 settembre 2007 la V Commissione

4)       scadenza della delega

23 novembre 2007

Commissioni competenti

XII Affari sociali e XIV Politiche dell’Unione europea

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo n. 126 (Riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/CE e in applicazione dei regolamenti comunitari in materia), costituito da 13 articoli e 1 allegato, è finalizzato a dare attuazione alla delega legislativa di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005). Il provvedimento è volto, in particolare, a recepire le disposizioni della direttiva n. 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, in materia di polizia sanitaria, di igiene dei prodotti alimentari e di produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo, nonché a dare applicazione ai Regolamenti comunitari che disciplinano la materia .

L’articolo 1 definisce finalità ed ambito di applicazione del provvedimento, precisando che le nuove norme sono dirette ad abrogare la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie abrogate dalla direttiva 2004/41/CE.

L’articolo 2 stabilisce che, ai fini dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004, in materia d'igiene dei prodotti alimentari di origine animale, del Regolamento (CE) n. 854/2004, in materia di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e del Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende unità sanitarie locali. Restano ferme le competenze della Aziende sanitarie locali in materia di controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale, degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei Posti d’ispezione frontaliera (PIF).

L’articolo 3, in attuazione dell’articolo 2 della direttiva n. 2004/41/CE, dispone alcune abrogazioni. In particolare, viene esplicitamente abrogatala normativa nazionale di recepimento delle direttive abrogate dalla citata direttiva 2004/41/CE e già sostituite dalla nuova disciplina contenuta nel cosiddetto “pacchetto igiene” (Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004).

Gli articoli 4 e 5 dettano una peculiare disciplina per il latte e i prodotti a base di latte e per i prodotti a base di carne, escludendo alcune fattispecie dal campo di applicazione del Regolamento n. 853/2004.

L’articolo 6 disciplina le fattispecie delle macellazioni d’urgenza al di fuori del macello di ungulati domestici, prevedendo l’applicazione di uno specifico bollo sanitario e di un marchio di identificazione.

L’articolo 7 reca modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni di prodotti alimentari di origine animale e di animali vivi rese necessarie dall’esigenza di adattare la normativa nazionale al nuovo impianto normativo comunitario derivante dal cosiddetto “pacchetto igiene”.

L’articolo 8 disciplina le sanzioni in caso di infrazione dei nuovi obblighi comunitari in materia di igiene degli alimenti di origine animale, stabilendo, tra l’altro, sanzioni di carattere penale per la macellazione, produzione, preparazione o commercializzazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti riconosciuti o registrati. Diverse altre tipologie di violazioni sono perseguite, invece, con sanzioni amministrative di tipo pecuniario a carico degli operatori alimentari, ossia delle persone fisiche o giuridiche responsabili del rispetto della legislazione alimentare nelle imprese sottoposte al loro controllo.

L’articolo 9 reca le disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti, prevedendo che gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della normativa pregressa si intendono riconosciuti anche ai sensi del Regolamento n. 853/2004.

L’articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo che dal decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti siano a carico delle imprese, secondo tariffe fissate a livello regionale.

L’articolo 11 introduce la clausola di cedevolezza, precisando che le norme che incidono su ambiti di competenza regionale si applicano, a decorrere dal termine previsto per l’attuazione della direttiva 2004/41/CE, nelle regioni in cui non sia stata ancora adottata la normativa di recepimento e fino all’entrata in vigore della normativa medesima.

L’articolo 12 detta alcune disposizioni transitorie in ordineai contributi delle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari sui prodotti interessati dalla nuova normativa.

L’articolo13, infine, disciplina l’entrata in vigore del provvedimento, statuendo che esso si applichi a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-normativa. La relazione illustrativa precisa che dall’applicazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto in esame è diretto a dare attuazione alla delega contenuta nell’articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) finalizzata al recepimento della direttiva 2004/41/CE.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge comunitaria (ossia, entro il 23 agosto 2007), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. La direttiva 2004/41/CE, alla cui attuazione è volto lo schema di decreto in esame, è contenuta nell’allegato A.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'allegato A, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi alle Camere, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, perché sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Il medesimo comma 3 precisa che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Conseguentemente, il termine per l’esercizio della delega è prorogato al 23 novembre 2007.

L’articolo 3 della citata legge n. 29 del 2006 stabilisce che la delega legislativa di cui all’articolo 1 sia esercitata nel rispetto, oltre che dei princìpi e criteri direttivi contenuti nelle direttive da attuare, anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

§      le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

§      ai fini del coordinamento con la disciplina vigente, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione o di semplificazione amministrativa;

§      al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti. Specifici principi e criteri direttivi sono stabiliti per le sanzioni penali. In particolare, è stabilito che l'ammenda, fino a 150.000 euro, e l'arresto, fino a tre anni, siano previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate, tenendo conto della potenzialità lesiva dell'interesse protetto di ciascuna infrazione, delle qualità personali del colpevole, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.;

§      i decreti possono prevedere spese non contemplate da leggi vigenti e non  riferite all'attività ordinaria delle amministrazioni pubbliche nei limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi comunitari; alla relativa copertura, ove non sia possibile far fronte con i fondi assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

§      le direttive che modificano precedenti direttive sono attuate, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

§      i decreti legislativi assicurano in ogni caso che la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive da attuare, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

§      ove siano coinvolte le competenze di più amministrazioni, i decreti legislativi individuano, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato al recepimento della direttiva comunitaria 2004/41/CE, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

Le nuove norme definiscono pertanto il riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione degli obblighi comunitari.

Conseguentemente, il provvedimento investe essenzialmente le materie della “tutela della salute” e “dell’alimentazione”, entrambe riservate, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente.

Le disposizioni che contemplano sanzioni di carattere penale ed amministrativo in conseguenza di infrazioni agli obblighi imposti dalla nuova normativa richiamano, inoltre, la materia di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (“giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”).

L’articolo 11 dello schema di decreto contiene una “clausola di cedevolezza”, prevedendo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che le previsioni riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni si applicano nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e secondo il principio di cedevolezza, a decorrere dal termine previsto per l’attuazione della direttiva 2004/41/CE, nelle regioni in cui non sia stata ancora adottata la normativa di recepimento. Le disposizioni del decreto perdono efficacia dall’entrata in vigore della suddetta normativa regionale, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento, in attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), è volto essenzialmente a recepire le disposizioni della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

La citata direttiva n. 2004/41/CE è diretta ad assicurare un carattere organico alla normativa comunitaria in materia di polizia sanitaria, di igiene dei prodotti alimentari e di produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo, prevedendo, a tal fine, l’abrogazione di numerose direttive ormai superate dal nuovo impianto normativo comunitario. La direttiva in questione, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, prevede che, entro la stessa data, gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie a conformare gli ordinamenti nazionali alla nuova normativa comunitaria.

La relazione illustrativa, allegata allo schema di decreto, ricorda che, per la mancata attuazione della citata direttiva 2004/41/CE, la Commissione europea ha emesso, in data 12 dicembre 2006, un parere motivato nell’ambito della procedura n. 2006/283.

Le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, nel recepire la direttiva n. 2004/41/CE, recano altresì norme applicative dei regolamenti integranti il cosiddetto “pacchetto igiene” (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale; Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali).

La relazione tecnico-normativa che accompagna il provvedimento specifica che lo schema di decreto recepisce in maniera puntuale la citata direttiva n. 2004/41/CE.

Per quanto concerne alcune osservazioni in ordine alla compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria, si rinvia alle schede di lettura.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

L’8 agosto 2007 la Commissione ha deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia (causa C-347/07) contro l’Italia per non avere adottato le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE o, comunque, per non averle comunicate alla Commissione stessa[1].

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’articolo 2 dello schema di decreto individua tra le Autorità competenti all’attuazione della nuova normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti (Regolamento (CE) n. 852/2004; Regolamento (CE) n. 853/2004, Regolamento (CE) n. 854/2004; Regolamento (CE) n. 882/2004), oltre al Ministero della salute, anche le regioni, le province autonome e le aziende unità sanitarie locali.

L’articolo 10, comma 3, prevede che le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento fissate a livello regionale, sulla base del costo effettivo del servizio.

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 3 dello schema di decreto sembrerebbe non abrogare esplicitamente i seguenti provvedimenti normativi attuativi di direttive abrogate dalla direttiva 2004/41/CE:

§         la legge 26 ottobre 1971, n. 935 e le disposizioni ancora vigenti della legge 29 novembre 1971, n. 1073 (lo schema di decreto conferma solo l’abrogazione dell’articolo 7), che recepiscono la direttiva 64/433/CEE;

§         il D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728 che recepisce la direttiva 72/461/CE.

Con riferimento all’articolo 8, si segnala, inoltre, che secondo la relazione illustrativa le sanzioni previste da tale articolo superano quelle contenute nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, implicitamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 852/2004. Al fine di evitare incertezze in ordine alle norme applicabili, potrebbe risultare opportuno includere anche il citato decreto legislativo n. 155 del 1997 tra i provvedimenti esplicitamente abrogati.

Impatto sui destinatari delle norme

Poiché il provvedimento è diretto ad operare un riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della normativa comunitaria, le disposizioni in commento sembrano destinate ad esplicare effetti principalmente sulle pubbliche amministrazioni interessate (Ministero della salute, regioni, province autonome e ASL) nonché sulle imprese del settore alimentare in relazione ai nuovi adempimenti imposti. Il provvedimento, inoltre, appare interessare anche i consumatori in relazione alle implicazioni concernenti l’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie relative alla produzione e alla commercializzazione di determinati prodotti destinati al consumo umano.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 1 dello schema di decreto, si rileva l’opportunità di citare la direttiva comunitaria 2004/41/CE, riportandone in maniera completa gli estremi (ossia, direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004).

Analogamente, all’articolo 2, comma 1, si segnala l’opportunità di far riferimento ai regolamenti comunitari, riportandone in maniera completa gli estremi (ossia, regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004).

All’articolo 3, sarebbe opportuno effettuare la ripartizione in lettere del comma 1, utilizzando le lettere dell’alfabeto italiano, conformemente a quanto previsto nelle circolari del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi.

All’articolo 6, comma 1, si rileva che dopo la lettera b) non è stata riportata la lettera c).

 


Schede di lettura

 


Il contenuto dello schema di decreto

Lo schema di decreto legislativo n. 126 (Riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/CE e in applicazione dei regolamenti comunitari in materia), costituito da 13 articoli e un allegato, è finalizzato a dare attuazione alla delega legislativa di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005).

Il provvedimento è volto, in particolare, a recepire le disposizioni della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio. Contestualmente, lo schema di decreto reca norme applicative delle disposizioni contenute in alcuni regolamenti comunitari, costituenti il cosiddetto “pacchetto igiene”.

 

La direttiva 2004/41/CE[2] è diretta ad assicurare un carattere organico alla normativa comunitaria in materia di polizia sanitaria, di igiene dei prodotti alimentari e di produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo.

A tal fine, essa dispone l’abrogazione di precedenti direttive comunitarie che disciplinano la materia, in linea con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale, dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e dalla direttiva del Consiglio 2002/99/CE, del 16 dicembre 2002, recante norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

La direttiva 2004/41/CE è costituita da 10 articoli. In particolare:

-               l’articolo 1 definisce come “data pertinente” la data di applicazione dei regolamenti sopra citati (ossia il 1° gennaio 2006);

-               l’articolo 2 elenca le sedici direttive abrogate a decorrere dalla data di applicazione dei suddetti regolamenti;

-               l’articolo 3 modifica la direttiva 92/118/CEE,abrogando l’allegato II e sostituendo tutti i riferimenti agli allegati I e II con il riferimento all’allegato I;

-               l’articolo 4, commi 2 e 3, dispone che alcune norme di attuazione rimangano in vigore in attesa dell'adozione delle misure richieste dal nuovo quadro normativo.

-               l’articolo 5 dispone, altresì, che, con effetto dalla “data pertinente”, la direttiva 72/462/CEE[3] continuerà ad applicarsi solo all’importazione degli animali vivi;

-               l’articolo 6 modifica la direttiva 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari, sostituendo, in particolare, l’allegato A, che elenca i provvedimenti comunitari che disciplinano i controlli veterinari e che stabiliscono le norme sanitarie in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale;

-               l’articolo 7 limita alla “data pertinente” l’applicazione della decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di Paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi;

-               l’articolo 8 detta disposizioni per l’adeguamento degli ordinamenti nazionali alla direttiva, fissandone, tra l’altro, il termine di recepimento al 1° gennaio 2006;

-               l’articolo 9 indica come datadi entrata in vigore della direttiva quella di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 30 aprile 2004.

 

Come sottolineato nella relazione illustrativa, per la mancata attuazione della direttiva 2004/41/CE, la Commissione europea ha emesso, in data 12 dicembre 2006, un parere motivato nell’ambito della procedura n. 2006/283.

 

L’articolo 1 definisce finalità ed ambito di applicazione del provvedimento, precisando che le nuove norme sono finalizzate ad abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie già abrogate dalla citata direttiva 2004/41/CE.

 

L’articolo 2, suddiviso in due commi, individua le Autorità competenti.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale, del regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e del regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, le Autorità competenti, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata dal successivo articolo 3 dello schema di decreto, sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende unità sanitarie locali.

Ai sensi del comma 2, i controlli ufficiali in materia di alimenti di origine animale previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004 restano affidati alla Aziende sanitarie locali. Analogamente, restano ferme le competenze degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 (Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica) e quelle dei Posti d’ispezione frontaliera (PIF) di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea).

In proposito, la relazione illustrativa precisa che i costi derivanti dalle attività ispettive, a carico degli operatori del settore alimentare, sono sostenuti facendo ricorso alle tariffe di cui al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432. Ai sensi dell’articolo 27 del citato regolamento (CE) 882/2004, infatti, la disciplina definita dal decreto n. 432 del 1998 resta in vigore fino al 1° gennaio 2008 solo per gli scambi intracomunitari, mentre, per le importazioni da Paesi terzi, si applicano già le disposizioni dello stesso regolamento comunitario.

 

L’articolo 3, in attuazione dell’articolo 2 della direttiva 2004/41/CE, dispone alcune abrogazioni. In particolare, viene esplicitamente abrogatala normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie, a loro volta, abrogate dall’articolo 2 della direttiva 2004/41/CE.

Come precisato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-normativa, le disposizioni abrogate sono state già sostituite dalla nuova disciplina stabilita nel cosiddetto “pacchetto igiene” con i citati regolamenti  852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.

La stessa relazione, pur affermando in capo alle regioni la competenza al rilascio delle autorizzazioni e dei riconoscimenti degli stabilimenti, puntualizza che le abrogazioni contenute nell’articolo in commento lasciano residuare in capo al Ministero della salute “funzioni ispettive e di controllo su tutti i settori relativi all’alimentazione e alla veterinaria, derivanti dai nuovi regolamenti  del “pacchetto igiene”.

Per quanto concerne la conformità dello schema di decreto alla direttiva 2004/41/CE e il coordinamento con la normativa vigente, si rileva che il testo dell’articolo in esame sembrerebbe non abrogare esplicitamente i seguenti provvedimenti normativi attuativi di direttive abrogate dalla direttiva 2004/41/CE:

Ø      la legge 26 ottobre 1971, n. 935 e le disposizioni ancora vigenti della legge 29 novembre 1971, n. 1073 (lo schema di decreto conferma solo l’abrogazione dell’articolo 7), che recepiscono la direttiva 64/433/CEE;

Ø      il D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728 che recepisce la direttiva 72/461/CE.

 

L’articolo 4 detta una peculiare disciplina per il latte e i prodotti a base di latte, prevedendo che le disposizioni del regolamento n. 853/2004 non si applicano alla vendita diretta da parte delle aziende di produzione al consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nella stessa azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute. La relazione illustrativa chiarisce che si tratta di una deroga prevista in conformità alla normativa comunitaria per i prodotti preparati in aziende conformi ai requisiti di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

In proposito, si ricorda che l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 853/2004 precisa che le disposizioni in esso contenute non si applicano, tra l’altro, “alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale” (paragrafo 3, lettera c). Il suddetto regolamento rimette, peraltro, agli Stati membri il compito di stabilire, nell'ambito della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività in questione (paragrafo 4).

Potrebbe pertanto risultare opportuno un approfondimento sulla disposizione in commento, al fine di chiarire se l'esclusione ivi contemplata possa fondarsi sull'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 853/2004.

 

L’articolo 5 contiene norme relative ai prodotti a base di carne, statuendo che le disposizioni del regolamento n. 853/2004 non si applicano alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti vendita, ove la preparazione e il magazzinaggio sono effettuati al solo scopo della vendita diretta al consumatore.

In proposito, l’articolo 1, comma 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che tale normativa non si applica “alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche”.

Si ricorda, altresì, che il comma 5 dello stesso articolo 1 prevede che le disposizioni recate dallo stesso regolamento non si applicano al commercio al dettaglio, salvo quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti[4].

 

L’articolo 6, suddiviso in due commi,disciplina la fattispecie delle macellazioni d’urgenza al di fuori del macello.

Il comma 1 prevede che le carcasse, le mezzane, i quarti e le mezzane tagliate in massimo tre parti, derivanti da macellazioni d’urgenza di ungulati domestici al di fuori dei macelli, di cui all’allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004, devono essere provvisti di uno specifico bollo sanitario (delle dimensioni di almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza), recante le seguenti indicazioni:

·         nella parte superiore, l’indicazione dell’unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni sono trasportate;

·         nella parte centrale, la sigla MSU con il numero di identificazione del macello;

·         nella parte inferiore, il nome della regione nel cui territorio si trova il macello.

Il comma 2 stabilisce, altresì, che le sopraccitate parti di ungulati domestici macellati d’urgenza al di fuori del macello, devono recare un marchio di identificazione avente le stesse caratteristiche (dimensionali e contenutistiche) del bollo sanitario previsto al citato comma 1.

Nella relazione illustrativa, si chiarisce che le disposizione contenute nell’articolo in commento riproducono norme dei decreti legislativi 18 aprile 1994, n. 286, 10 dicembre 1997, n. 495 e 17 ottobre 1996, n. 607, che non risultano in contrasto con la nuova normativa comunitaria, al fine di fornire una disciplina più dettagliata relativamente alla commercializzazione delle carni fresche di ungulati domestici, dei volatili da cortile e della selvaggina allevata.

 

L’articolo 7, composto da quattro commi, reca modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni di prodotti alimentari di origine animale e di animali vivi.

Il comma 1, che ricalca le previsioni contenute nell’articolo 3 della direttiva 2004/41/CE, modifica il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 (Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche), abrogando l’allegato II (che disciplina, tra l’altro, alcune specifiche condizioni sanitarie relative alle importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti a partire da carne di pollame, selvaggina di allevamento, selvaggina e carni di coniglio) e sostituendo i riferimenti, ovunque ricorrenti, agli allegati I e II del medesimo decreto con il riferimento al solo allegato I (che reca specifiche disposizioni di polizia sanitaria per particolari tipologie di prodotti di origine animale, quali latte, pelli, ossa e derivati).

Secondo la relazione illustrativa, le modifiche al D.P.R. n. 674 del 1996 si rendono necessarie in relazione alle disposizioni contenute nei regolamenti  del cosiddetto pacchetto igiene (852/2004, 853/2004/CE, 854/2004/CE, 882/2004/CE, 178/2002/CE) e nel decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 (Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano).

Ai fini del coordinamento legislativo, il comma 2, nel riprendere le previsioni recate dall’articolo 4, comma 1, della direttiva 2004/41/CE, prevede che i riferimenti alle disposizioni delle direttive abrogate e a quelle contenute nell’allegato II del decreto legislativo n. 674 del 1996 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 853/2004 e 854/2004 e del decreto legislativo n. 117 del 2005.

Il testo dello schema di decreto sembrerebbe non contenere, invece, alcun riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 della direttiva 2004/41/CE. Si ricorda, infatti, che il citato comma 2 prevede che, in attesa della definizione dei criteri microbiologici e dei requisiti in materia di controllo della temperatura, continuano ad applicarsi i criteri e requisiti fissati dalla direttive abrogate, dall’allegato II della direttiva 92/118/CEE e dalle relative norme di attuazione. Il comma 3 precisa, altresì, che in attesa delle disposizioni attuative dei regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004 e della direttiva 2002/99/CE continuano ad applicarsi le norme di attuazione adottate in base alle direttive abrogate, le norme attuative dell’allegati II della direttiva 92/118/CEE, le norme attuative della direttiva 72/462/CEE e gli elenchi provvisori dei paesi terzi e degli stabilimenti di paesi terzi di cui alla decisione 95/408/CE.

Ai sensi del comma 3, l’allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari) è sostituito dall’Allegato I allo schema di decreto in esame (che recepisce, a sua volta, il contenuto dell’articolo 6 della direttiva 2004/41/CE).

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il citato Allegato A elenca, infatti, le direttive che disciplinano la produzione e la commercializzazione di prodotti di origine animale abrogate dalla direttiva 2004/41/CE. Conseguentemente, si è reso necessario sostituire tale allegato, al fine di adattare la normativa nazionale al nuovo impianto normativo comunitario. L’allegato I allo schema di decreto prevede ora che la normativa di riferimento in materia sia integrata dai seguenti provvedimenti: il suddetto decreto legislativo n. 117 del 2005, il più volte citato regolamento (CE) n. 853/2004, il decreto legislativo n. 674 del 1996, nonché il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Il comma 4 contiene una clausola di chiusura, secondo la quale il riferimento ai provvedimenti abrogati all’articolo 3, contenuti nella normativa vigente, deve intendersi fatto alle corrispondenti previsioni di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004.

 

L’articolo 8, composto da nove commi, disciplina le sanzioni in caso di infrazione dei nuovi obblighi comunitari in materia di igiene degli alimenti di origine animale.

Il comma 1 prevede che chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, svolge attività di macellazione di animali, di produzione, preparazione, o commercializzazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti riconosciuti o registrati ovvero nei casi in cui il riconoscimento o la registrazione sono sospesi o revocati, è punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno o, in via alternativa, con l’ammenda da euro 75.000 ad euro 150.000.

Il comma 2 commina, invece, la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 30.000 a chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004, svolge attività di produzione, preparazione, trasformazione e distribuzione di alimenti in luoghi diversi dagli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004, ovvero nei casi in cui il riconoscimento o la registrazione sono sospesi o revocati.

Ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 18.000 euro l’operatore del settore alimentare che omette di predisporre o applicare le procedure di autocontrollo previste dai regolamenti (CE) 852/2004[5] e 853/2004. Per operatore del settore alimentare, si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa posta sotto il suo controllo (comma 8).

Il comma 4 commina per l’ipotesi in cui le procedure di cui al comma 3 non siano applicate correttamente la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, prevedendo il raddoppio della sanzione stessa, ove l’operatore non si sia adeguato alle prescrizioni impartite nel corso del primo controllo entro un termine adeguato all’entità delle prescrizioni medesime. Tale termine non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a tre mesi. Decorso il termine, l’autore della violazione è tenuto al pagamento di un importo aggiuntivo pari al 10 per cento della sanzione irrogata per ogni settimana di ritardo.

Il comma 5 contempla la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro per l’omessa indicazione sull’etichetta del prodotto alimentare di origine animale del numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione.

Sanzioni amministrative (rispettivamente, da euro 4.500 a 18.000 e da euro 1.000 a 6.000) sono previste anche per l’immissione in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 854/2004/CE (comma 6), nonché per il trasporto di molluschi bivalvi vivi senza la documentazione di accompagnamento di cui al regolamento n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo I (comma 7).

Ai sensi del comma 9, per quanto non è esplicitamente previsto dallo schema di decreto in esame, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e del decreto del Ministro della sanità 11 ottobre 2000 (Individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507)[6].

La relazione illustrativa chiarisce che le sanzioni previste dall’articolo in esame superano quelle contenute nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (che recepisce la direttiva 93/43/CE), implicitamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 852/2004/CE.

Ciò considerato, ai fini del coordinamento legislativo, potrebbe risultare opportuno includere anche il decreto legislativo n. 155 del 1997 tra i provvedimenti esplicitamente abrogati.

Continua, invece, a trovare applicazione l’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ove prevede la chiusura dello stabilimento per mancanza di requisiti igienico sanitari.

 

L’articolo 9 è composto da tre commi che delineano le disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti.

In particolare, si precisa che gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della normativa abrogata si intendono riconosciuti anche ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 (comma 1).

Gli elenchi dei suddetti stabilimenti restano pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute e continuano ad essere aggiornati, mediante uno specifico sistema informatico, dalle regioni e dalle province autonome (commi 2 e 3).

 

L’articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dal decreto non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti sono, infine, a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento fissate a livello regionale, sulla base del costo effettivo del servizio (comma 3).

 

L’articolo 11 contiene la clausola di cedevolezza, prevedendo, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che le previsioni riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni si applicano nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e secondo il principio di cedevolezza, a decorrere dal termine previsto per l’attuazione della direttiva 2004/41/CE (la direttiva in questione prevede come “data pertinente”, quella di entrata in vigore dei regolamenti  n. 852/2004, 853/2004 e 854/2004, ossia il 1° gennaio 2006), nelle regioni in cui non sia stata ancora adottata la normativa di recepimento. Le disposizioni del decreto perdono efficacia dall’entrata in vigore della suddetta normativa regionale, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

L’articolo 117, quinto comma, della Costituzione prevede che le Regioni e le Province autonome, nelle materie di rispettiva competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

L’articolo 16, comma 5, della legge n. 11 del 2005 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) stabilisce che, ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa regionale, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

In particolare, in caso di inerzia delle autonomie regionali nel dare attuazione a norme comunitarie, gli atti normativi statali eventualmente adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria. Tali atti perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

 

L’articolo 12, costituito da due commi, detta alcune disposizioni transitorie.

In particolare, si stabilisce che i contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari dei prodotti indicati dalla citata normativa comunitaria, ottenuti sul territorio nazionale, sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 882/2004 (comma 1).

 

L’articolo 27 del citato regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali. Per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV (Attività e importi minimi delle tasse o degli oneri relativi ai controlli ufficiali concernenti gli stabilimenti comunitari), sezione A, e all'allegato V (Attività e importi minimi delle tasse o degli oneri relativi ai controlli ufficiali concernenti le merci e gli animali vivi introdotti nella Comunità), sezione A, gli Stati membri assicurano comunque la riscossione di una tassa.

Le tasse riscosse per quanto riguarda le attività specifiche di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, non sono inferiori agli importi minimi specificati nell'allegato IV, sezione B, e nell'allegato V, sezione B. Tuttavia, per un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2008, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV, sezione A, gli Stati membri possono continuare a utilizzare gli importi attualmente applicati ai sensi della direttiva 85/73/CEE.

Gli Stati membri pubblicano il metodo di calcolo delle tasse e lo comunicano alla Commissione, la quale esamina se le tasse sono conformi ai requisiti fissati nel regolamento.

 

Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni attuative del suddetto regolamento (CE) n. 882/2004, si applicano, ove contemplino importi superiori a quelli previsti dallo stesso regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale) o quelle rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi (comma 2).

 

L’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 432 del 1998 (che fissa i contributi per le spese relative alle ispezioni e ai controlli degli animali vivi e dei prodotti di origine animale) prevede che per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari dei prodotti di cui all'allegato A (carni fresche di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; carni macinate e preparazioni di carni di cui al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503; carni di conigli e selvaggina di allevamento di cui al D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 e al D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607; carni importate; prodotti della pesca disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531), compresi i controlli intesi ad assicurare la protezione animale nei macelli, è dovuto il contributo stabilito nello stesso allegato.

Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi e dei prodotti di origine animale di cui all'allegato B (animali vivi e prodotti di origine animale previsti dalla direttiva 96/23/CE) è dovuto il contributo stabilito nello stesso allegato.

Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi di cui all'allegato C, capitolo II (concernente l’importazione di animali vivi), è dovuto il contributo stabilito nello stesso allegato; il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede a dare attuazione a quanto stabilito in sede comunitaria ai sensi dell'allegato C, capitolo I (Animali vivi e prodotti di origine animale di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28).

Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari su animali vivi, compresi i ratiti e i prodotti di origine animale che non rientrano nelle precedenti previsioni il contributo è stabilito, con decreto del Ministro della sanità, tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

 

La relazione illustrativa chiarisce che, ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, il decreto legislativo n. 432 del 1998 (che recepisce la direttiva 85/73/CE) resta in vigore fino al 1° gennaio 2008 per gli scambi intracomunitari. Le tariffe previste dal citato regolamento (CE) n. 882/2004 trovano applicazione, invece, dal 1° gennaio 2007 per le importazioni da Paesi terzi.

 

L’articolo 13, infine, disciplina l’entrata in vigore del provvedimento, statuendo che esso si applichi a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 


Schema di D.Lgs. n. 126


Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

 




[1] Il 12 dicembre 2006  la Commissione europea aveva inviato all’Italia un parere motivato[1] per la mancata attuazione della direttiva 2004/41.

[2]    Il testo rettificato della direttiva è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2 giugno 2004, n. L 195.

[3]    Tale direttiva concerne l’importazione da paesi terzi di animali della specie bovina e suina e di carni fresche.

[4]    In tali ultimi casi, sono, comunque, fuori dal campo di applicazione del regolamento:

-     le operazioni che si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell'allegato III;

-     la fornitura di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un'attività marginale, localizzata e ristretta.

[5]    In particolare, si ricorda che l’articolo 5 del Regolamento (CE) 852/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP (Sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo), ossia di uno strumento volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.

[6]    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302.