Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari - (Schema di decreto legislativo n. 92) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 79 | ||||
Data: | 28/05/2007 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
XII-Affari sociali
XIII-Agricoltura XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Modifiche al decreto legislativo 8
febbraio 2006, n.
(Schema di decreto legislativo n. 92)
n. 79
28 maggio 2007
Dipartimento Affari sociali
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
File: AS0107.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Quadro di riferimento normativo
§ Il contenuto dello schema di decreto
Normativa nazionale
§ Cost. 27 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica italiana . (Artt. 76 e 87)
§ D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109. Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
§ L. 18 aprile 2005, n. 62. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (Art. 1)
§ D.Lgs. 8 febbraio 2006, n. 114. Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
Normativa comunitaria
§ Dir. 2000/13/CE del 20 marzo 2000.
§ Dir. 2003/89/CE del 10 novembre 2003.
§ Dir. 2004/77/CE del 29 aprile 2004.
§ Dir. 2005/26/CE del 21 marzo 2005.
§ Dir. 2005/63/CE del 3 ottobre 2005.
§ Dir. 2006/142/CE del 22 dicembre 2006.
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
92 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 di attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari |
Norma di delega |
L. 18 aprile 2005, n. 62 art. 1, co. 3 e 5 e art. 10 |
Settore d’intervento |
Sanità |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
1) presentazione |
14 maggio 2007 |
2) assegnazione |
14 maggio 2007 |
3) termine per l’espressione del parere |
23 giugno 2007 |
4) scadenza della delega |
7 ottobre 2007 |
Commissioni competenti |
XII e XIII riunite e XIV |
Lo schema di decreto legislativo in esame estende l’ambito dei prodotti alimentari per i quali è previsto l’obbligo di indicare in etichetta gli ingredienti, al fine di fornire adeguate informazioni ai consumatori relativamente alle sostanze che più frequentemente possono causare allergie o intolleranze alimentari.
A tal fine, l’articolo 1 sostituisce l’articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 (Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari), che, nella nuova formulazione, aggiunge il comma 2-bis all’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari). Il citato comma 2-bis prevede che le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7 non si applicano nel caso degli ingredienti dettagliatamente indicati nell’Allegato 2, sezione III, dello stesso decreto legislativo n. 109 del 1992.
Nella relazione illustrativa al presente provvedimento si sottolinea che la modifica è stata apportata per ovviare ad un’incongruenza tra la direttiva 2003/89/CE e il ricordato decreto legislativo n. 114 del 2006, che ne ha recepito i contenuti.
L’articolo 2 prevede una disciplina transitoria, consentendo l’utilizzo delle etichette non conformi alla nuova normativa per un periodo di 90 giorni, al fine di garantire lo smaltimento delle scorte.
Lo schema di decreto legislativo è corredato dalla relazione
illustrativa, dal parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dal parere della
Conferenza delle regioni e delle province autonome. La relazione illustrativa
precisa che non è stata presentata la relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del
La direttiva 2003/89/CE del 10 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio è riportata nell’allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il 2004). L’articolo 10 della stessa legge reca una delega al Governo per l’attuazione della citata direttiva, fissando in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2004[1] (e, quindi, entro il 12 novembre 2005) il termine per l’emanazione del decreto legislativo di recepimento. La suddetta delega è stata esercitata con il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114.
L’articolo 1 (comma 5) della citata legge n. 62 del 2005 prevede, altresì, che, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento della normativa comunitaria[2], il Governo può emanare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle modalità procedurali indicati dalla stessa legge comunitaria per il 2004, apposite disposizioni integrative e correttive[3].
Il già citato articolo 10 della stessa legge n. 62 del 2005 precisa che il Governo, nell’attuazione della delega legislativa, si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire la soglia oltre la quale diviene obbligatorio indicare in etichetta la presenza di un ingrediente;
b) qualora detta soglia sia inferiore alla soglia di tossicità accertata per i soggetti affetti da allergie o intolleranze, consentire di indicare in etichetta che la presenza dell’ingrediente è al di sotto della soglia di tossicità;
c) definire le procedure di autocertificazione cui le imprese devono attenersi per la verifica della presenza degli ingredienti in questione nei processi di lavorazione;
d) definire le modalità con le quali le informazioni debbono comparire in etichetta, in modo che sia garantita la leggibilità da parte dei consumatori.
Ai sensi dell’articolo 1 della predetta legge comunitaria per il 2004, gli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B sono inviati, dopo gli altri pareri previsti dalla legge, alle Camere perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei prescritti pareri (comma 3)[4].
Il provvedimento in esame reca norme concernenti l’obbligo di indicare nell’etichetta dei prodotti alimentari gli ingredienti che possono essere causa di allergie ed intolleranze: la materia in questione può essere pertanto ricondotta agli ambiti della “tutela della salute” e della “alimentazione”, oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato a modificare il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonché a stabilire una disciplina transitoria per l’uso di etichette non conformi alla nuova normativa.
In particolare, come evidenziato nella relazione illustrativa, l’intervento legislativo si rende necessario, per eliminare alcune incongruenze rilevate tra la direttiva 2003/89/CE e il decreto legislativo di recepimento n. 114 del 2006.
La stessa relazione precisa che la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio “prescrive, infatti, senza possibilità di deroghe o esenzioni, l’obbligo di menzionare in etichetta gli ingredienti che più frequentemente danno luogo ad allergie ed intolleranze alimentari e che sono puntualmente elencati in uno specifico allegato”.
Il decreto legislativo n. 114 del 2006, nel recepire tale
direttiva, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il
Lo schema di decreto legislativo in esame è pertanto diretto ad estendere anche ai prodotti in questione l’obbligo di menzionare in etichetta la presenza degli ingredienti che possono causare allergie ed intolleranze, in conformità alle prescrizioni della direttiva 2003/89/CE.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, una disciplina transitoria per i prodotti recanti una etichettatura non rispondente alla nuova normativa, consentendo alle imprese l’utilizzo di etichette non conformi esclusivamente per un periodo non superiore a novanta giorni.
Al riguardo, si segnala che l’articolo 2 della direttiva 2003/89/CE prevede che gli Stati membri vietano la vendita dei prodotti non conformi alla direttiva medesima a decorrere dal 25 novembre 2005, fermo restando che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla direttiva possono essere venduti fino a esaurimento scorte[5].
Nel parere espresso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome si evidenzia altresì la necessità di tener conto, nell’emanazione del decreto in esame, della direttiva 2006/142/CE della Commissione, adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 11, primo comma[6], della direttiva 2000/13/CE. La direttiva 2006/142/CE ha modificato, infatti, l'Allegato III-bis alla stessa direttiva 2000/13/CE, inserendo i seguenti ingredienti tra quelli che devono essere riportati nelle etichette alimentari: “lupino e prodotti a base di lupino” e “molluschi e prodotti a base di mollusco”.
La direttiva 2006/142/CE del 22 dicembre 2006 è entrata in vigore il 12 gennaio 2007; il termine per il recepimento è fissato al 23 dicembre 2007.
Il 28
luglio 2006
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo nella sessione dell’11 luglio 2007. Un accordo politico sulla posizione comune è previsto da parte del Consiglio il 30 maggio 2007.
Il 28
luglio 2006
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo nella sessione dell’11 luglio 2007. Un accordo politico sulla posizione comune è previsto da parte del Consiglio il 30 maggio 2007.
Il 13
ottobre 2006
La proposta, che segue la procedura di codecisione, verrà esaminata dal Parlamento europeo presumibilmente nella sessione del 7 giugno 2007.
Il provvedimento è diretto ad estendere l’obbligo di indicare in etichetta gli ingredienti suscettibili di determinare allergie ed intolleranze alimentari, prevedendo una disciplina transitoria per i prodotti recanti etichette non conformi. Essendo finalizzate a migliorare l’informazione sulla composizione dei prodotti alimentari, le disposizioni in esame sembrano quindi destinate a produrre effetti nei confronti sia dei consumatori che delle imprese operanti nel settore.
L’articolo 10della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) ha conferito al Governo una delega, da esercitarsi entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, per il recepimento della direttiva 2003/89/CE, recante disposizioni in tema di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
In attuazione della norma di delega, è stato adottato il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114[7], composto da 13 articoli e due allegati, con il quale sono state recepite le seguenti direttive:
- direttiva 2003/89/CE, concernente l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;
- direttiva 2004/77/CE, concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio;
- direttiva 2005/26/CE, che integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE;
- direttiva 2005/63/CE, che rettifica alcune disposizioni della direttiva 2005/26/CE.
La direttiva 2003/89/CE ha modificato alcune norme della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, che ha integrato le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109[8]recante la disciplina generale della materia.
In particolare, la citata direttiva 2003/89/CE ha modificato l’articolo 6 della direttiva 2000/13/CE[9], che disciplina quali sostanze possono non figurare nell'elenco degli ingredienti, stabilendo l’obbligo di indicare in etichetta la presenza nel prodotto di ingredienti con effetti allergenici o suscettibili di causare intolleranza alimentare. Per effetto delle modifiche apportate dalla direttiva 2003/89/CE, gli ingredienti in questione sono ora elencati nell’Allegato III-bis[10] alla direttiva 2000/13/CE.
Ladirettiva 2000/13/CE, di codifica ed abrogazione della direttiva 79/112/CEE[11], è stata recepita nell’ordinamento interno con il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, con cui è stato modificato il citato decreto legislativon. 109 del 1992. Tale direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati al consumatore finale, ivi incluse le collettività quali ristoranti, ospedali o mense. La commercializzazione dei prodotti alimentari conformi alla direttiva stessa può essere vietata soltanto per ragioni attinenti alla salute pubblica, alla repressione delle frodi o alla protezione della proprietà industriale e commerciale. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non debbono essere tali da indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti dei prodotti alimentari o attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche) delle proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana.
La direttiva 2004/77/CE ha modificato la direttiva 94/54/CE[12] per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio. In particolare, è stata resa obbligatoria l’indicazione della presenza di acido glicirrizico e del suo sale di ammonio nelle etichette dei prodotti dolciari e delle bevande.
Si ricorda che la direttiva 94/54/CE reca l’elenco delle indicazioni obbligatorie complementari, oltre a quelle previste dalla citata direttiva 79/112/CEE del Consiglio, e il tipo o categoria di prodotto al quale si applicano. In attuazione della direttiva 94/54/CE, è stato inserito l’allegato 2, sezione II, nel decreto legislativo. n. 109 del 1992[13], che elenca le ulteriori indicazioni che debbono comparire nelle etichette di taluni alimenti.
Con la direttiva 2004/77/CEl’elenco previsto dalla direttiva 94/54/CE risulta integrato con le indicazioni riguardanti taluni alimenti che contengono l’acido glicirrizico, presente in natura nella pianta della liquirizia ed il suo sale d’ammonio,che deriva dagli estratti acquosi della stessa pianta.
La direttiva 2005/26/CE ha integrato alcune norme della direttiva 2003/89/CE, in particolare, ha fissato l'elenco degli ingredienti e sostanze alimentari temporaneamente esclusi dal suddetto Allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE. Nell’articolo 1 della direttiva in questione è previsto, infatti, che gli ingredienti o sostanze elencati nell'allegato alla medesima direttiva sono esclusi dall'Allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE fino al 25 novembre 2007.
La direttiva 2005/63/CE ha rettificato la direttiva 2005/26/CE, includendo sostanze erroneamente omesse nel suddetto elenco degli ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE.
Le disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 2006, che ha modificato il citato decreto legislativo n. 109 del 1992,prescrivono specifici adempimenti a carico degli operatori interessati, al fine di assicurare che siano sempre riportate, nelle etichettature dei prodotti alimentari, informazioni relative alla presenza di ingredienti allergenici o intolleranti e di loro derivati nonché di acido glicirrizico.
In particolare, il provvedimento:
- enuncia l’obbligatorietà dell’etichettatura relativa agli ingredienti considerati allergeni alimentari e detta specifiche modalità per gli ingredienti presenti nelle bevande alcoliche, per la frutta e gli ortaggi, per gli ingredienti sostituibili contenuti nel prodotto finito (artt. 1, 2, 3);
- detta deroghe sulle etichettature per determinati ingredienti composti da altri prodotti (art. 4);
- estende l’elenco delle sostanze da non considerarsi ingredienti (art. 5);
- riduce i casi di esenzione dall’indicazione degli ingredienti nelle etichettature(art. 6);
- sopprime nell’Allegato I[14] del decreto legislativo n. 109 del 1992, le parole “frutta candita” e “ortaggi” e le relative disposizioni.(art. 7)
- elenca, rispettivamente, nell’Allegato I, sezione III e IV, gli ingredienti allergenici e quelli temporaneamente esclusi fino al 25 novembre 2007, e nell’Allegato II, i prodotti contenenti acido glicirrizico (artt. 8 e 9);
- demanda ad un successivo decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero delle attività produttive, la possibilità di indicare una soglia per le sostanze diverse dagli ingredienti, al di sopra delle quale è obbligatoria l’indicazione in etichettatura (art. 10);
- stabilisce norme transitorie[15] ed introduce la consueta clausola di “cedevolezza” della presente normativa nei confronti della disciplina definita a livello regionale (artt. 11 e 12);
- stabilisce la clausola di invarianza della spesa per gli effetti determinati da tale provvedimento (art. 13).
Come sottolineato nella relazione illustrativa, il provvedimento in esame è determinato dalla necessità di eliminare alcune incongruenze tra la direttiva 2003/89/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari) e il decreto legislativo di recepimento 8 febbraio 2006, n. 114 (Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).
Il predetto decreto legislativo, adottato in attuazione della
delega contenuta nella legge comunitaria per il
Lo schema di decreto legislativo in esame è pertanto diretto ad estendere anche ai prodotti in questione l’obbligo di menzionare in etichetta la presenza degli ingredienti che più frequentemente possono causare allergie ed intolleranze, in conformità alle prescrizioni della direttiva 2003/89/CE. Contestualmente, viene definita una disciplina transitoria per lo smaltimento delle etichette non conformi.
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 114 del 2006, riguardante i casi di esenzione dall’obbligo di indicare gli ingredienti nelle etichettature dei prodotti alimentari.
Il suddetto articolo 6, nel testo vigente, aggiunge il comma 1-bis all’articolo 7 del sopraccitato decreto legislativo n. 109 del 1992, prevedendo che le esenzioni elencate al comma 1 (del medesimo articolo 7) non si applicano nel caso di ingredienti allergeni alimentari di cui all'Allegato 2, sezione III, dello stesso decreto legislativo n. 109 del 1992.
L’articolo 7 disciplina le esenzioni dall'indicazione degli ingredienti.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame prevede che non sono considerati ingredienti:
· i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;
· gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito;
· i coadiuvanti tecnologici[16];
· le sostanze utilizzate come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore;
· le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che restano nel prodotto finito, anche se in forma modificata[17].
Il comma 1-bis dell’articolo in esame prevede che le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III[18] .
Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce che l'indicazione degli ingredienti non è richiesta:
Il comma 3 stabilisce, altresì, che l'indicazione dell'acqua non è richiesta:
a) se l'acqua è utilizzata unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;
b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato;
c) per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico.
Nel sostituire l’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 114 del 2006, l’articolo 1 dello schema di decreto inserisce il comma 2-bis all’articolo 7 del decreto legislativo n. 109 del 1992. Il nuovo comma prevede che le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all’Allegato 2, sezione III, del decreto legislativo n. 109 del 1992.
L’articolo 2 prevede una norma transitoria riguardante le etichette non conformi; tali etichette possono essere utilizzate entro il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto in esame.
Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione transitoria si giustifica, in relazione al fatto che “le imprese interessate si riforniscono di stock di etichette per parecchi mesi e bisogna quindi garantire loro la possibilità di smaltirle”.
[1] Il termine previsto di norma per l’attuazione delle direttive, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 62/2005, è di 18 mesi.
[2] Il decreto legislativo n. 114 del 2006 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 marzo 2006, n. 69.
[3] Al riguardo, si segnala altresì che l’articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992 prevede che le norme del decreto stesso possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
[4] Peraltro, qualora il termine previsto per il parere degli organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei suddetti termini (o successivamente), questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
[5] Si ricorda che il termine per l’adozione delle disposizioni nazionali di adeguamento è stato fissato dalla normativa comunitaria al 25 novembre 2004 (articolo 2, comma 1, della direttiva 2003/89/CE).
[6] Il predetto articolo 6 stabilisce che l'elenco riportato nell'allegato III-bis sia sistematicamente riesaminato ed eventualmente aggiornato sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche.
[7] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2006, n. 69.
[8] Di attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
[9] Recante la disciplina comunitaria generale relativamente all’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
[10] In particolare, l'articolo 6, paragrafi 3-bis, 10 e 11 della direttiva 2000/13/CE stabilisce che, per i prodotti elencati nel suddetto Allegato III bis, non si applicano le deroghe all’obbligo di indicazione degli ingredienti nelle etichette alimentari.
[11]Relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
[12] Direttiva della Commissione relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie, oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE, e recepita con D.P.C.M. 28 luglio 1997, n. 311.
[13] Il citato D.P.C.M. 28 luglio 1997, n.
[14] L’Allegato elenca le categorie di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico.
[15] In particolare, tali norme transitorie hanno previsto che il 20 maggio 2006 fosse il termine ultimo per utilizzare le etichette non conformi al presente provvedimento, per i prodotti, contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio, di cui all’Allegato II; che per quanto riguarda gli altri prodotti, valesse la data di entrata in vigore del suddetto provvedimento; che, infine, i prodotti etichettati entro tali date, anche se non conformi alle disposizioni in esame, potessero essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.
[16] Per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito.
[17] Lettera aggiunta dall'art. 5 del citato decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114.
[18] Comma aggiunto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo. 8 febbraio 2006, n. 114.
[19] Lettera così sostituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, che attua la direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale. Si ricorda che Il testo della direttiva 97/4/CE è riportato in modifica alla direttiva 79/112/CEE e che la direttiva è da intendersi abrogata ai sensi dell'articolo 26 della citata direttiva 2000/13/CE, al quale si rimanda.