Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Attuazione della direttiva 2003/122/EURATOM sul controllo delle sorgente radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane - Schema di decreto legislativo n. 47 (art. 1, commi 1, 3 e 4, L. 62/2005)
Riferimenti:
SCH.DEC 47/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 43
Data: 04/12/2006
Descrittori:
ENERGIA E SOSTANZE PERICOLOSE   SOSTANZE RADIOATTIVE
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
D.Lgs. 06-FEB-07 n. 52   L n. 62 del 18-APR-05
03/122     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

 

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2003/122/EURATOM
sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

Schema di decreto legislativo n. 47

(art. 1, commi 1, 3 e 4, L. 62/2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 43

 

 

4 dicembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presente dossier ha collaborato il dipartimento Attività produttive.

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0060

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati11

Elementi per l’istruttoria legislativa  12

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  12

§      Compatibilità comunitaria  12

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  16

§      Impatto sui destinatari delle norme  17

Schema di D.Lgs. n. 47

§      Attuazione della direttiva 2003/122/EURATOM del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane  21

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 76, 87 e 117)53

§      L. 14 ottobre 1957, n. 1203. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee (stralcio: Trattato Euratom) (artt. 1-6)56

§      L. 31 dicembre 1962, n. 1860. Impiego pacifico dell'energia nucleare  58

§      D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704. Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare  74

§      L. 19 dicembre 1969, n. 1008. Modifica alla L. 31 dicembre 1962, numero 1860 (), sull'impiego pacifico dell'energia nucleare  76

§      D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519. Norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le disposizioni di legge in vigore  77

§      D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 107)78

§      D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro (art. 19)80

§      D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230. Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.81

§      D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (art. 161)186

§      D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica  188

§      D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187. Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche  210

§      D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241. Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti222

§      D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti233

§      L. 23 agosto 2004, n. 239. Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (art. 1, co. 99)238

§      L. 18 aprile 2005, n. 62. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (art. 1, commi 1, 2, 3 e 4; allegato A)239

§      D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (art. 24, co. 2, lett. b)241

Normativa comunitaria

§      Dir. 89/618/Euratom del 27 novembre 1989. Direttiva del Consiglio concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva  245

§      Dir. 4 dicembre 1990, n. 90/641/Euratom. Direttiva del Consiglio concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata  251

§      Dir. 92/3/Euratom del 3 febbraio 1992. Direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa  257

§      Reg. (Euratom) n. 1493/93 del 8 giugno 1993 Regolamento del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri266

§      Dir. 13 maggio 1996, n. 96/29/Euratom. Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti275

§      Dir. 2003/122/Euratom del 22 dicembre 2003. Direttiva del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane  306

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

47

Titolo

Attuazione della direttiva 2003/122/EURATOM del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive e sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

Norma di delega

Legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, commi 1, 3 e 4

Settore d’intervento

Sanità, ambiente, sicurezza e tutela del lavoro

Numero di articoli

26

Date

 

1)         presentazione

11 novembre 2006

2)         assegnazione

11 novembre 2006

3)         termine per l’espressione del parere

21 dicembre 2006

4)         scadenza della delega

12 novembre 2006

Commissione competente

X (Attività produttive)

XII (Affari sociali)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il presente schema di decreto legislativo – emanato sulla base della delega prevista dall’art. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) – è volto al recepimento della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

In particolare, lo schema in esame, composto da 26 articoli raggruppati in due capi, è finalizzato a rafforzare il controllo sulle sorgenti sigillate ad alta radioattività (sostanze radioattive racchiuse in un involucro inattivo) e sulle sorgenti orfane (abbandonate, smarrite o prive di controllo).

Per quanto concerne il Capo I (Pratiche con sorgenti), i punti salienti del provvedimento riguardano: le autorizzazioni; i trasferimenti della sorgente (intesi come passaggio di responsabilità e non solo come trasporto da un luogo a un altro); la tenuta di registri che consentono una maggior efficacia dei controlli; gli obblighi di controllo e verifica posti in capo ai detentori delle sorgenti e, infine, l’identificazione e l’etichettatura delle sorgenti.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo II (Sorgenti orfane), si segnalano le misure volte a fornire assistenza tecnica specifica al personale, a favorire l’emersione delle sorgenti, anche mediante l’organizzazione di una campagna di recupero delle sorgenti orfane, e ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza.

 

Secondo la relazione economico-finanziaria allegata al provvedimento, l’attuazione della direttiva non comporta nuove attribuzioni a carico delle Amministrazioni statali (Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell’interno e dell’economia e finanze) e dei soggetti pubblici interessati – APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) ed ENEA – (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente), in quanto si innesta in una legislazione di settore già esistente, limitandosi, quindi, a specificare funzioni che si ritiene possano rientrare in quelle già assegnate ai citati organismi.

Più in dettaglio lo schema prevede quanto segue:

 

L’articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto legislativo, volto a disciplinare le sorgenti radioattive sigillate ad alta attività in ogni singola fase del loro ciclo di vita, fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento nonché delle sorgenti orfane (comma 1).

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le sorgenti, la cui attività sia al di sotto o sia scesa al di sotto dei valori riportati nella tabella VII–I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e le sorgenti detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa. Si prevede, altresì, la possibilità di esenzione dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente decreto per le sorgenti qualificate “di tipo riconosciuto” secondo le procedure del decreto legislativo n. 230/65.

 

L’articolo 2, recante le definizioni, mantiene quelle introdotte dalla direttiva Euratom, facendo salve, altresì, quelle contenute nel citato decreto legislativo n. 230 del 1995.

Con particolare riferimento alle definizioni più significative presenti nello schema di decreto legislativo in esame, si segnalano le seguenti  espressioni:

§         sorgente ad alta attività: sorgente sigillata contenente un radionuclíde la cui attività al momento della fabbricazione o della prima immissione sul mercato, è uguale o superiore all'attività indicata nell'allegato I al presente decreto;

§         sorgente sigillata”: sorgente formata da materie radioattive incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente ad evitare dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili, in condizioni normali di impiego. Nella definizione è compresa anche la capsula che racchiude ìl materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;

§         “sorgente orfana”: sorgente sigillata Ia cui attività al momento della scoperta risulti superiore alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del D.Lgs. n. 230 del 1995,  non sottoposta a controlli da parte delle autorità perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario sia stato informato;

§          “operatore nazionaIe”: gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale.

 

L’articolo 3, riguardante il rilascio delle autorizzazioni, ribadisce che ogni pratica concernente una sorgente è comunque soggetta ai provvedimenti autorizzativi già previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare)e dal citato decreto legislativo n. 230/95 e che per tali sorgenti non si applica, comunque, l’istituto del silenzio assenso. Al comma 2, inoltre, si introducono ulteriori adempimenti, dettando – a tal fine -specifici obblighi di documentazione a carico del richiedente riguardanti l'acquisto delle sorgenti, le loro caratteristiche tecniche e di tenuta, l’immagazzinamento in locali adeguati e l’adozione di misure atte a garantirne la gestione i sicurezza, tra le quali rientrano:

§         la presentazione di una garanzia finanziaria per assicurare i fondi necessari alla gestione fino allo smaltimento, mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

§         la possibilità di riconsegna al fabbricante della sorgente non più utilizzata, mediante apposito accordo;

§         la sottoscrizione di un contratto con il gestore del Servizio integrato o con l'Operatore nazionale - vale a dire il gestore di un impianto riconosciuto - per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti, ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale.

L’articolo contiene, infine, indicazioni sulla gestione della sorgente, prevedendo, in particolare, ai fini dell’autorizzazione, la predisposizione di percorsi di formazione ed informazione e di un programma di prove periodiche di manutenzione delle apparecchiature e della sorgente, nonché la definizione di procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l’utilizzo della sorgente stessa (comma 3).

 

L’articolo 4 reca disposizioni concernenti i trasferimenti nazionali e comunitari delle sorgenti e fissa, in particolare, gli adempimenti a carico del soggetto che in territorio italiano cede, a qualsiasi titolo, la detenzione di una sorgente ad altro soggetto.

In tali casi, il cedente dovrà accertarsi che il destinatario sia munito delle previste autorizzazioni e trasferire al cessionario tutta la documentazione inerente la sorgente. Infine, in relazione ai trasferimenti di sorgenti tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea, è confermata l’applicazione del regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio delI'8 giugno 1993.

 

L’articolo 5 disciplina i trasferimenti extracomunitari di sorgenti, per i quali si richiede la preventiva autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare, sentita l'APAT.

L’articolo indica, inoltre, le procedure da seguire, nonché la documentazione  da produrre e le informazioni che l'esportatore o l’importatore sono  tenuti a fornire. Tra queste rientra anche la dichiarazione indicante che lo Stato di destinazione si è conformato al “Code of conduct on the Safety and Security of Radioactives Sources” dell’AIEA (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica).

 

L’articolo 6, aggiuntivo rispetto alla direttiva, specifica alcuni obblighi del gestore di un impianto riconosciuto, in caso di trasferimento ad esso di sorgenti dismesse. In particolare, tale articolo precisa le disposizioni che il gestore del suddetto impianto è tenuto a rispettare, al fine di garantire una tracciabilità delle sorgenti, fermo restando l'obbligo di verificare la rispondenza tra quanto dichiarato dal detentore che conferisce la sorgente e quanto effettivamente ricevuto, sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in vigore.

 

L’articolo 7 contiene la previsione - innovativa rispetto alla direttiva – di un documento identificativo della sorgente denominato "libretto di sorgente”. Nel documento, che accompagna la sorgente durante il suo utilizzo, sono annotati tutti gli eventi riguardanti la sorgente, compresi i trasferimenti. Il libretto, aggiornato dal responsabile di gestione e consegnato al successivo detentore in caso di trasferimento, consente un immediato monitoraggio degli utilizzi della sorgente.

 

L’articolo 8 disciplina la tenuta del “Registro delle sorgenti detenute”, specificando in dettaglio le incombenze a cui è tenuto il detentore di tale documento (istituzione, aggiornamento, custodia, duplicazione in caso di archivio informatico). In particolare, è previsto l’invio al Gestore del Registro nazionale delle sorgenti di una copia del registro - in formato elettronico o cartaceo - entro i termini stabiliti dallo stesso articolo. Si prevede, inoltre, che ogni sorgente sia individuata tramite un numero di identificazione univoco apposto dal fabbricante o dal fornitore, in mancanza del quale interviene il Gestore del registro nazionale che provvede alla formazione di tale numero, dandone comunicazione al detentore.

 

L’articolo 9 istituisce il Registro Nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori alla cui formazione e aggiornamento concorrono le informazioni inviate dai detentori delle stesse. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico – per la cui emanazione si dovranno sentire il Garante della riservatezza dei dati personali e l'APAT, per i profili di rispettiva competenza -  sarà  individuato un Gestore del Registro nazionale e saranno definite le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati.

 

L’articolo 10 contiene ulteriori obblighi posti a carico dei detentori di sorgenti, quali: la verifica  delle condizioni della sorgente, del rispetto delle procedure gestionali e dell’integrità della sorgente dopo ogni incidente; la restituzione tempestiva al fabbricante una volta terminato l’utilizzo; la comunicazione di eventuali incidenti comportanti l’esposizione di lavoratori o altre persone.

 

L’articolo 11 prevede l’identificazione della sorgente – da parte del fabbricante o del fornitore – mediante un numero di serie univoco  da apporre  sulla sorgente stessa o sul relativo involucro. In caso di sorgenti prive di detto numero provvede all'identificazione il Gestore del Registro nazionale ai sensi dell’articolo 8.

 

L’articolo 12, in conformità a quanto previsto dalla direttiva, affida all’'ENEA il compito di organizzare – senza oneri per lo Stato - appositi corsi di formazione per la direzione e il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici.

 

L’articolo 13, disciplinante l’emersione delle sorgenti orfane, concede innanzitutto un periodo di tempo di sei mesi al detentore di eventuali sorgenti non correttamente autorizzate o dichiarate - comunque rientranti nella definizione di sorgente orfana  - per regolarizzare lapropria posizione senza incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 136 e 137 del decreto legislativo n. 230 del 1995. L'articolo in esame, impone, poi, al detentore che intenda utilizzare la sorgente orfana l’adeguamento a tutte le norme di settore, nonché il versamento di 100 euro che affluiscono al bilancio dello Stato. Nel caso in cui non utilizzi la sorgente orfana denunciata, il detentore ha l’obbligo di comunicazione al Prefetto la presenza di detta sorgente, ai fini dell’applicazione dei piani di intervento previsti dal successivo articolo 14.

 

L’articolo 14 reca disposizioni relative al rinvenimento di sorgenti orfane e agli interventi da porre in atto in tal caso, individuando nel Prefetto l’Autorità cui è affidata la predisposizione di schemi di piano di intervento-tipo qualora si rinvengano o si sospetti la presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia. Per I'attuazione dei primi interventi di soccorso urgente si prevede l'intervento del Comandante provinciale dei vigili del fuoco, mentre l’ENEA e l’ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) sono incaricati di fornire consulenza e assistenza a chiunque sospetti la presenza di sorgenti orfane.

L’articolo introduce, infine, una norma di salvaguardia che - in caso di rinvenimento di sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta, introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano - prevede il rinvio della sorgente orfana, o delle sorgenti orfane, o dell’intero carico o parte di esso al soggetto responsabile dell'invio stesso.

 

L’articolo 15 prevede che da parte del Ministero dell'interno si promuova l'introduzione di sistemi per il rilevamento di sorgenti orfane, in luoghi quali i grandi depositi di rottami, gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici o i principali nodi di transito, come le dogane. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti e tarati in conformità a riconosciute norme tecniche nazionali ed internazionali.

 

L’articolo 16 prevede l'effettuazione da parte dell’ENEA di una campagna di recupero delle sorgenti orfane mediante identificazione delle industrie nazionali che possono utilizzare, aver utilizzato o essere in possesso di sorgenti radioattive. L’ENEA provvede, inoltre, alla redazione di un piano programmatico triennale di recupero delle sorgenti orfane, sulla base di previsioni statistiche sui ritrovamenti effettuati negli anni precedenti.

L'approvazione del piano è demandata ad un decreto interministeriale.

 

Con l’articolo 17 si procede all’individuazione dell’'Operatore nazionale e del Gestore del servizio integrato. La Sogin spa viene individuata come Operatore nazionale, vale a dire come l’organismo pubblico tenuto a garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse - ai fini del loro futuro smaltimento - assicurandone un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno 50 anni, nel rispetto delle stesse prescrizioni di sicurezza stabilite per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattìvi di origine energetica.

L’ENEA è invece individuato come Gestore del servizio integrato, il sistema che garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate, quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato, che è su base volontaria, possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.

 

L’articolo 18 prevede lo scambio di informazioni e la cooperazione tra il Ministero degli affari esteri (unitamente al Ministero dell'intemo) e gli altri Stati membri della Comunità Europea, con i paesi terzi interessati e con le competenti organizzazioni internazionali in merito allo smarrimento, allo spostamento, al furto, al ritrovamento di sorgenti e ai conseguenti provvedimenti.

 

L’articolo 19 ribadisce che restano ferme le competenze ispettive stabilite dal decreto legislativo n, 230 del 1995, nonché le competenze e le funzioni del sistema nazionale di protezione civile previste dalla normativa vigente.

 

L’articolo 20 indica nel Ministero dello sviluppo economico e nel Gestore del registro nazionale il punto di contatto con la Commissione europea e gli Stati membri.

 

L’articolo 21 prevede la presentazione alla Commissione europea – entro il 31 dicembre 2010 - da parte dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una relazione sull’esperienza acquisita nell’attuazione del decreto in esame.

 

L’articolo 22 prevede l’irrogazione di sanzioni penali – ferme restando quelle previste dalla legge 1860/62 e del D.Lgs 230/95 - comportanti l’arresto o, in alternativa, un'ammenda, nei confronti:

§         del soggetto titolare del nulla osta all’esercizio di pratiche concernenti le sorgenti (art. 3, comma 1), che non ottemperi agli obblighi in materia di sicurezza;

§         del detentore che cede, a qualsiasi titolo, la sorgente, senza controllare che il cessionario abbia i prescritti requisiti;

§         di colui che esporta o importa una sorgente senza autorizzazione;

§         del detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del registro o ai relativi obblighi di comunicazione o agli obblighi di verifica dello stato della sorgente e del rispetto delle procedure gestionali;

§                  dei fabbricanti o fornitori (arti. 11, comma 1), che non ottemperino agli obblighi in materia di etichettatura della sorgente.

Sono altresì previste ulteriori fattispecie di reati punibili ai sensi del D.Lgs 230/95.

 

L’articolo 23 prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative per ulteriori fattispecie in materia di inosservanza di obblighi a carico dei seguenti dei soggetti:

§         il titolare del nulla osta all’esercizio di pratiche concernenti le sorgenti che non ottemperi all’obbligo di nominare il responsabile di sorgente;

§         il cedente che non trasferisce al cessionario copia degli accordi, della documentazione e  del libretto di sorgente (articolo 4, comma 2);

§         l’esportatore che in caso di esportazione di sorgente non effettua le prescritte comunicazioni alle competenti autorità;

§         il detentore che non ottempera agli obblighi concernenti il libretto di sorgente, le modalità di invio delle informazioni al Gestore del registro nazionale delle sorgenti e la restituzione tempestiva della sorgente al fabbricante una volta terminato l’utilizzo;

§         i fabbricanti o i fornitori (arti. 11, comma 1) che non ottemperino all’obbligo di imporre il numero di identificazione sul contenitore della sorgente, di corredare la sorgente di fotografie del tipo di sorgente e del relativo contenitore e di mantenere la leggibilità del contrassegno o dell’etichetta.

 

L’articolo 24 reca la disciplina per il periodo transitorio, prevedendo, in particolare, al comma 2, che siano sottoposte alla  disciplina del decreto in esame le sorgenti sigillate delle quali non sia nota l'attività al momento della fabbricazione o al momento della prima immissione sul mercato, purché la loro attività rientri nei parametri indicati dall'allegato I alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta. Prevede inoltre l'applicazione graduale degli obblighi di comunicazione al Registro nazionale, in considerazione dei tempi di attuazione dello stesso.

 

L’articolo 25 consente l’aggiornamento delle informazioni di cui all’allegato III, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, sentita l'APAT.

 

L’articolo 26, da ultimo, reca la cosiddetta clausola di invarianza della spesa; pertanto, le amministrazioni e i soggetti pubblici devono provvedere all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazioni e pareri allegati

La relazione tecnica non risulta predisposta in ragione della esistenza di una clausola di invarianza degli oneri (cfr. art. 26). La relazione economico finanziaria allegata allo schema di decreto specifica, tra l’altro, che la normativa in esame non determina nuove funzioni e attribuzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, ma solo una specificazione delle stesse, alle quali si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Conferenza stato regioni non ha ancora espresso un suo parere al riguardo. (Si segnala che una riunione a livello tecnico è stata convocata per il 6 dicembre 2006).


Elementi per l’istruttoria legislativa

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le sorgenti radioattive trovano un’ampia applicazione nel settore dell’industria, della medicina e della ricerca e presentano rischi diversi in funzione del grado di attività, dei radionuclidi contenuti e delle modalità di fabbricazione. Al fine di tutelare le persone e l’ambiente dalle radiazioni emesse da tali sorgenti, in particolare qualora si tratti di sorgenti orfane, è stata adottata la direttiva oggetto di recepimento da parte del provvedimento in esame volta ad armonizzare le normative nazionali e ad integrare la direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

In attuazione di tale direttiva lo schema di decreto legislativo in esame prevede l’obbligo di sottoporre ad autorizzazione preventiva tutte le attività connesse alle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, stabilendo che le autorità competenti procedano ad una serie di verifiche prima del rilascio dell’autorizzazione. Si tratta, in particolare, di verificare che siano state adottate le misure necessarie a garantire l’uso della sorgente in condizioni di sicurezza e la sua corretta gestione al momento della dismissione. Le autorità sono, inoltre, tenute ad assicurare i controlli fino al trasferimento della sorgente ai fini del recupero e dello smaltimento in condizioni controllate.

Sul piano della competenza legislativa, si osserva, quindi, che una competenza esclusiva statale a legiferare in materia può essere agevolmente individuata nelle disposizioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera h) e s) della Costituzione.

Si segnala, inoltre, che lo schema di decreto legislativo in esame incide anche sulla materia della "tutela della salute", oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Si osserva che lart. 13 dello schema di decreto disciplina l’emersione delle sorgenti orfane, assegnando in particolare un periodo di tempo di sei mesi al detentore di eventuali sorgenti non correttamente autorizzate o dichiarate - comunque rientranti nella definizione di sorgente orfana  - per regolarizzare lapropria posizione senza incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 136 e 137 del decreto legislativo n. 230 del 1995. Tale fattispecie non è espressamente disciplinata dalla direttiva 2003/122/Euratom.

La relazione allo schema di decreto motiva la scelta di cui all’art. 13 con la necessità di predisporre un sistema di recupero delle sorgenti orfane, evitando il rischio che il soggetto detentore preferisca smaltire la fonte in modo non corretto, al fine di evitare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

L’8 settembre 2004 la Commissione ha presentato:

·            una proposta modificata di direttiva che definisce gli obblighi fondamentali e i princìpi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari.

La proposta prevede, tra l’altro, l’istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un’autorità di regolamentazione responsabile della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e dell’effettiva attuazione delle norme di sicurezza, con funzioni effettivamente separate da quelle di qualsiasi organismo o organizzazione, pubblica o privata, coinvolta a qualsiasi titolo nella promozione o nell’uso dell’energia nucleare. Tali autorità nazionali andrebbero a comporre un Comitato delle autorità di regolamentazione a livello europeo che avrebbe, tra l’altro, il compito di promuovere l’armonizzazione degli approcci in materia di sicurezza nucleare e di valutare relazioni nazionali in materia, che la proposta di direttiva renderebbe obbligatorie per gli Stati membri;

 

·            una proposta modificata di direttiva sulla gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

La proposta vincola gli Stati membri, tra l’altro, alla elaborazione di programmi nazionali di gestione di tali rifiuti, ben definiti e che includano un calendario per il deposito definitivo dei rifiuti radioattivi.

 

Le proposte (COM(2004)526)[1], che seguono la procedura di consultazione, sono intese a dotare l’Unione europea allargata di una legislazione vincolante nel settore della sicurezza delle installazioni nucleari e della gestione dei rifiuti, al fine di mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare al proprio interno.

 

Con le proposte modificate la Commissione ha inteso tenere conto delle modifiche prospettate nel parere approvato dal Parlamento europeo nel corso della seduta del 13 gennaio 2004.

La Commissione, in particolare, ribadisce la necessità di “comunitarizzare” le norme esistenti in materia, di instaurare un sistema comune di valutazione della sicurezza nucleare in ciascuno Stato membro, di mantenere l’obbligo per ogni Stato di definire un programma per la gestione definitiva dei rifiuti e di intensificare le attività di ricerca e sviluppo in questo settore.

Il Consiglio ambiente del 28 giugno 2004, esaminando le proposte originarie della Commissione, aveva tuttavia sottolineato l’importanza del principio della responsabilità nazionale per quanto concerne la sicurezza degli impianti nucleari, discostandosi in tal modo dalla posizione della Commissione.

 

 

Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (COM(2005)673).

 

La proposta intende rendere la normativa in materia più coerente sia con alcune recenti direttive dell’Euratom - in particolare quelle in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996) e di controllo delle sorgenti radioattive sigillate (direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003) - sia con le convenzioni internazionali.

 

Sulla proposta, esaminata secondo la procedura di consultazione, il Parlamento europeo ha approvato, nel corso della seduta del 5 luglio 2006, un parere con proposte di modifica.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Per la mancata attuazione della direttiva comunitaria 2003/122/EURATOM sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate e delle sorgenti orfane, il 28 giugno 2006, la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato[2]. Il termine di recepimento della direttiva scadeva il 31 dicembre 2005. La direttiva figurava nell’allegato A della Legge comunitaria 2004[3].

 

Il 5 luglio 2005 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[4] per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/Euratom, che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e dalla direttiva 89/618/Euratom, concernente l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva[5].

 

 

Le direttive 96/29/Euratom e 89/618/Euratom sono state trasposte nel diritto italiano mediante il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal D.L. 26 maggio 2000, n. 241. In particolare:

·         gli articoli 124, 125 recepiscono le disposizioni dell’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 96/29/Euratom, secondo le quali ogni Stato membro deve garantire che siano elaborati piani d'intervento adeguati a livello nazionale o locale, per far fronte ai vari tipi di emergenza radiologica;

·         gli  articoli 133 e 134 recepiscono le disposizioni dell’articolo 5 della direttiva 89/618/Euratom, relativo all’informazione  preventiva circa le misure di protezione sanitaria applicabili alla popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radioattiva.

 

La Commissione rileva però che l’Italia non ha adottato i decreti di attuazione che avrebbero garantito a tali disposizioni certezza del diritto ai cittadini quanto alla loro applicazione, pertanto ha invitato l’Italia a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi, entro due mesi, al parere motivato.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Le disposizioni in esame integrano e richiamano la normativa vigente in materia di tutela dai rischi derivanti da sorgenti radioattive. La normativa vigente può essere ricondotta a tre diversi ambiti:

 

-             legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, sull’impiego pacifico dell’energia nucleare.

La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante norme in materia di "Impiego pacifico dell'energia nucleare", regola, oltre che il commercio, il transito e il trasporto di materie fissili, anche la costruzione e la gestione di impianti per la produzione dell'energia nucleare. Sulla scorta di tale legge, negli anni '60 sono entrati in esercizio i primi tre impianti nucleari (Garigliano, 1964 - Latina, 1964 - Trino Vercellese, 1965) e nel 1981 la centrale di Caorso. La Legge 2 agosto 1975, n. 393 "Norme sulla localizzazione delle centrali nucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica", successivamente modificata dalla legge 10 gennaio 1983, n.8 "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni e delle Regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi" ha poi previsto specifiche norme procedurali sulla localizzazione delle centrali elettronucleari (capo I, artt.1-7, e artt.14 e 15). Dopo l'esplosione di Chernobyl, il referendum popolare tenutosi l'8 e il 9 novembre 1987 per l'abrogazione di una serie di disposizioni ha sancito l'uscita dell'Italia dal nucleare.

-             decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni, con il quale è stata data attuazione alle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom, 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti. L’ultima modifica è stata dettata dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, attuativo della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. E’ stata prevista, in particolare, una specifica disciplina per le attività lavorative che “implicano la presenza di sorgenti naturali”, e per gli interventi da attuare in caso di emergenza radiologica o nucleare. Allo stesso tempo, sono stati modificati i principi generali relativi all’introduzione di nuovi tipi di pratiche che comportino l’esposizione a radiazioni ionizzanti. Con l’inserimento del capo III-bis nel decreto legislativo n. 230 del 1995, infine, è stata disciplinata la sicurezza dei lavoratori, ed eventualmente della popolazione, esposti a particolari sorgenti naturali di radiazioni[6], definendo, tra l’altro, gli obblighi dell’esercente e i valori soglia di protezione;

-              decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 97/43/Euratom sulla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esposizioni per motivi sanitari (esposizione di pazienti a fini di diagnosi o di trattamenti sanitari, di programmi di controllo sanitario, di ricerca medica o biomedica e nell’ambito di procedure medico legali). In base a tale disciplina, è vietata l’esposizione non giustificata e le prescrizioni mediche devono dimostrare di essere sufficientemente efficaci, valutando i potenziali vantaggi rispetto ai possibili danni e tenendo conto di tutte le soluzioni alternative che non comportino  esposizione ovvero determinino un’esposizione inferiore. Sono previste altresì disposizioni specifiche sulle procedure da adottare (anche con riferimento a peculiari categorie di soggetti, come i bambini e le donne in gravidanza), sulla formazione del personale e sulle caratteristiche delle attrezzature.

Impatto sui destinatari delle norme

L’art. 26, nel dettare la clausola dell’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, dispone che tutti i soggetti pubblici interessati utilizzino per le finalità del provvedimento le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

 




[1]    Le proposte modificano le precedenti proposte di direttiva concernenti la sicurezza degli impianti nucleari (COM(2003)32-1), e la gestione dei rifiuti radioattivi (COM(2003)32-2), presentate dalla Commissione il 30 gennaio 2003. Tali proposte formano il cosiddetto “pacchetto nucleare”, unitamente alla comunicazione volta a delineare un approccio comunitario in materia di sicurezza nucleare nell’Unione europea in vista dell’allargamento (COM(2002)605), presentata dalla Commissione il 6 novembre 2002.

[2]    Procedura 2006/0098.

[3]    Legge 18 aprile 2005, n. 62.

[4]    Procedura 2003/4755.

[5]    L’attenzione della Commissione sulla legislazione italiana in materia di protezione sanitaria in caso di emergenze radioattive è stata richiamata da alcune denunce relative alla mancanza di piani d’intervento per la regione di Trieste - eventuale emergenza radiologica in caso d’incidente nella centrale nucleare di Krsko in Slovenia,  protezione dai navigli a propulsione nucleare che attraccano occasionalmente nel porto di Trieste -,  per i siti nucleari di Saluggia (VC), Trino (VC) e di Bosco Marengo (AL) nonché per le operazioni di trasporto di combustibile irraggiato per via ferroviaria che si svolgono attualmente fra Saluggia e Sellafield (Gran Bretagna).

 

[6]    La direttiva 96/29/ EURATOM non detta disposizioni particolari in materia, chiedendo agli Stati membri di individuare, mediante indagini o qualsiasi altro mezzo, le attività lavorative (elencandone alcune) che, per effetto della presenza di sorgenti naturali di radiazioni, possono condurre a situazioni di rischio per i lavoratori e per la popolazione. La direttiva invita altresì a stabilire quali di esse debbono essere sottoposte a controllo, anche ai fini delle conseguenti  azioni da svolgere ai fini della protezione.