Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Le politiche per la famiglia nella XIII, XIV e XV legislatura - Seconda edizione
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 11
Data: 02/04/2007
Descrittori:
FAMIGLIA     
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Documentazione e ricerche

 

 

 

 

 

 

 

Le politiche per la famiglia nella XIII,

XIV e XV legislatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 11

Seconda edizione

 

2 aprile 2007

 


Il presente dossier analizza le principali misure concernenti la famiglia (o che possono avere un’incidenza indiretta sulle condizioni del nucleo familiare), adottate nella XIII, XIV e nella XV legislatura, unitamente agli altri momenti di dibattito parlamentare sul tema della famiglia.

In allegato sono pubblicati anche stralci del Libro bianco sul welfare (febbraio 2003) e del Piano sanitario nazionale 2006-2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla redazione del dossier hanno collaborato i Dipartimenti Giustizia, Finanze, Cultura, Ambiente  e Lavoro.

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: AS0016

 


INDICE

Schede di lettura

Provvedimenti approvati nella XIII legislatura  3

§      1. Misure fiscali in favore della famiglia  3

§      2. La riforma dell’assistenza (legge n. 328 del 2000)6

§      3. Misure a favore dei portatori di handicap, anziani e minori8

§      4. Interventi a sostegno della maternità e della paternità, per il diritto di cura  10

§      5. Misure nel campo dell’istruzione  12

§      6. Misure di sostegno al reddito  15

§      7. Le iniziative della Commissione bicamerale per l’infanzia  17

Provvedimenti approvati nella XIV legislatura  19

§      1. Le misure fiscali in favore della famiglia  19

§      2. Interventi di natura socio - assistenziale  26

§      3. Interventi a sostegno della maternità e paternità; provvedimenti a favore dei portatori di handicap  32

§      4. Interventi nel campo della giustizia  33

§      5. Interventi nel settore della scuola e della formazione  34

§      6. Misure di sostegno del reddito  37

§      7. Le iniziative della Commissione bicamerale per l’infanzia  38

Provvedimenti approvati nella XV legislatura  41

§      1. Le competenze istituzionali41

§      2. Le risorse per la famiglia  41

§      3. Piano servizi socio-educativi44

§      4. Fondo per le non autosufficienze  46

§      5. Il Fondo nazionale  per l’infanzia e l’adolescenza  47

§      6. Interventi di natura fiscale e misure di sostegno al reddito  48

§      7. Interventi a sostegno della maternità e paternità e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  54

§      8. Interventi nel settore della scuola e della formazione  58

§      9. Interventi per fronteggiare il disagio abitativo  61

§      10. Le iniziative della Commissione bicamerale per l’infanzia  63

Principali riferimenti normativi

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 117, 119)67

§      Codice Civile (art. 433)70

§      L. 8 agosto 1977, n. 513. Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica  71

§      L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11, co. 3)86

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 2, co. 2; 12 e 15, co. 1, lett. i-septies)88

§      D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv. con mod., L. 13 maggio 1988, n. 153. Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti (art. 2)93

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (artt. 3, 12-16)97

§      L. 24 dicembre 1993, n. 560. Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  104

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (artt. 312-321)109

§      L. 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 2, co. 26)117

§      L. 28 agosto 1997, n. 285. Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza  120

§      L. 23 dicembre 1997, n. 451. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia  127

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (artt. 40, co. 3; 59, co. 44)131

§      L. 21 maggio 1998, n. 162. Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave  134

§      D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237. Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della L. 27 dicembre 1997, n. 449  136

§      L. 3 agosto 1998, n. 269. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (art. 17)144

§      L. 23 dicembre 1998, n. 448. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (artt. 27, 65, 66)146

§      L. 20 gennaio 1999, n. 9. Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (art. 1)151

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 46, co. 1, lett. c)153

§      D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320. Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo  154

§      L. 23 dicembre 1999, n. 488. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000) (art. 53)162

§      L. 8 marzo 2000, n. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città  164

§      L. 10 marzo 2000, n. 62. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione  178

§      D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226. Regolamento recante conferma con modificazioni del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo  182

§      L. 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali184

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 80)208

§      D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53  214

§      L. 18 ottobre 2001, n. 383. Primi interventi per il rilancio dell'economia (artt.13-17)261

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 70)264

§      Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. D.M. 4 aprile 2002. Attuazione dell'art. 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335  267

§      D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, conv. con mod., L. 27 dicembre 2002, n. 254. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (art. 5)271

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (artt. 2, 35, 46, 91)272

§      L. 28 marzo 2003, n. 53. Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (art. 7, co. 5)282

§      L. 5 giugno 2003, n. 131. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 8, co. 6)283

§      D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con mod., L. 24 novembre 2003, n. 229. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (artt. 21, 22)284

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 3, co. 101, 106, 116 e 117; art. 4, co. 9, 10, 99-103)288

§      D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (art. 2)292

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 349-352)294

§      D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, conv. con mod., L. 31 marzo 2005, n. 43. Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (art. 7-undecies)297

§      D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod., L. 14 maggio 2005, n. 62. Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 6)298

§      D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (artt. 28 e 30)302

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 330-335 e 554-556)305

§      L. 6 febbraio 2006, n. 38. Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet308

§      L. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli316

§      L. 24 febbraio 2006, n. 104. Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti319

§      D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo  320

§      D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv. con mod., L. 17 luglio 2006, n. 233. Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1, co. 19, lett. c)325

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con mod., L. 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 19)326

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 6, lett. c), 11, 319, 400, 605, lett. b), 622, 628-630, 788-791, 1154, 1250-1256, 1258-1260, 1264-1266, 1285, 1286, 1324)328

§      Ministero della Pubblica Istruzione. Circolare Ministeriale 30 gennaio 2007, n. 13  340

§      L. 8 febbraio 2007, n. 9. Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali342

Giurisprudenza costituzionale

§      Sentenza 21 dicembre 2001, n. 419  349

§      Sentenza 17 dicembre 2003, n. 370  357

§      Sentenza 13 luglio 2004, n. 287  367

§      Sentenza 21 ottobre 2004, n. 308  374

§      Sentenza 28 ottobre 2004, n. 320  379

§      Sentenza 16 dicembre 2004, n. 423  390

Documentazione

§      Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro bianco sul welfare, febbraio 2003  413

§      D.P.R. 7 aprile 2006. Approvazione del «Piano sanitario nazionale» 2006-2008 (Punto 5.6 Il sostegno alle famiglie)423

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Provvedimenti approvati nella XIII legislatura

1. Misure fiscali in favore della famiglia

Per quanto riguarda gli interventi che hanno interessato la famiglia, occorre ricordare in primo luogo la delega, contenuta nell’articolo 3, commi 143, lettera b), e 145, della legge n. 662 del 1996, per la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF. Tra i principi e criteri direttivi della delega vi era, tra gli altri, quello in base al quale la revisione delle detrazioni per carichi di famiglia avrebbe dovuto essere finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, tenendo conto delle fasce di reddito, del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito.

La delega è stata quindi attuata con il D.Lgs. n. 446 del 1997, istitutivo dell’IRAP. In particolare l’articolo 46 ha rimodulato le aliquote e gli scaglioni di reddito, ridotti da sette a cinque, mentre l’articolo 47 è intervenuto rivedendo in aumento le detrazioni spettanti per carichi di famiglia. Sulla stessa materia è intervenuta la finanziaria 2000 che prevede la riduzione dell’aliquota IRPEF dal 26,5% al 25,5% del secondo scaglione di reddito (articolo 6, comma 1, lettera b) e l’ulteriore revisione in aumento delle detrazioni d’imposta per carichi familiari, solo con riferimento, però, ai figli a carico (articolo 6, comma 1, lettera c).

Da ultimo, sia la legge n. 342 del 2000 sia la legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) hanno ulteriormente alleggerito il carico fiscale gravante sulle famiglie, con interventi che hanno riguardato le aliquote IRPEF, le detrazioni per carichi di famiglia, le imposte di successione e donazione.

Un’altra misura che ha inciso sulla famiglia è stata quella riguardante la riforma dell’imposta di successione e donazione, attuata dall’articolo 69 della legge finanziaria 2001. Da segnalare anche le agevolazioni per le imprese familiari di cui alla legge finanziaria per il 2002 (legge n. 388 del 2000, artt. 6 e 9).

1.1. Rimodulazione delle aliquote IRPEF

La tabella della pagina seguente pone a raffronto i nuovi ammontari degli scaglioni e le nuove aliquote stabiliti con la legge finanziaria 2001 con quelli previsti dalla normativa vigente fino al 1997 e con quella ex articolo 46 del D.Lgs. n. 446/97, in vigore fino al 31/12/2000.

 


 

Normativa vigente fino al
31/12/1997

Art. 46 D.Lgs. 446/97
(in vigore fino al 31/12/2000)

Art. 2 L. n. 388/2001

Fino a £ 7.200.000

10%

Fino a £ 15.000.000

18,5%

Fino a £ 20.000.000:

18%

da £ 7.200.001 a

£ 14.400.000:

22%

da £ 15.000.001 a

£ 30.000.000:

25,5%

da £ 20.000.001 a

£ 30.000.000:

24% per il 2001

23% per il 2002

22% dal 2003

da £ 14.400.001 a

£ 30.000.000:

27%

da £ 30.000.001 a

£ 60.000.000:

33,5%

da £ 30.000.001 a

£ 60.000.000:

32%

da £ 30.000.001 a

£ 60.000.000:

34%

da £ 60.000.001 a

£ 135.000.000:

39,5%

da £ 60.000.001 a

£ 135.000.000

39% per il 2001

38,5% per il 2002

38% dal 2003

da £ 60.000.001 a

£ 150.000.000:

41%

oltre lire 135.000.000

45,5%.

oltre lire 135.000.000

45% per il 2001

44,5% per il 2002

44% dal 2003

da £ 150.000.001 a

£ 300.000.000:

46%

 

 

 

 

oltre £ 300.000.000:

51%

 

 

 

 

1.2. Detrazioni per carichi di famiglia

Anche con riferimento a tali detrazioni, le leggi finanziarie per il 2000 e per il 2001 hanno inciso in modo significativo soprattutto in merito alle detrazioni a favore dei figli a carico stabilite dall’articolo 12, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

In conseguenza di tali interventi normativi, si stabiliva una detrazione, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, pari, complessivamente, a lire 408.000 (210,71 euro) per il 2000, a lire 516.000 (266,49 euro) per l'anno 2001 e lire 552.000 (285,08 euro) a decorrere dal 1° gennaio 2002, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

Si ricorda che un primo considerevole aumento era stato disposto con l’articolo 47 del D.Lgs. n. 446 del 1997, che aveva aumentato, a partire dal 1° gennaio 1998, la detrazione dalle 96.615 lire fissate dal DPCM 27 settembre 1997 a lire 336.000, poi portate alle misure prima richiamate dalle leggi finanziarie 2000 e 2001.

Inoltre, il citato importo è aumentato di lire 240.000 (123,95 euro) per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. La finanziaria 2001 ha innalzato l’importo di tali detrazioni, nella misura, rispettivamente, di lire 552.000 (285,08 euro) per il 2001 e di lire 588.000 (303,68 euro) a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100 milioni (51.645,69 euro). Infine, gli importi sono ulteriormente aumentati di lire 64.000 (33,05 euro) quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre nel caso in cui il reddito complessivo non superi lire 100 milioni.

Quanto alla detrazione per coniuge a carico, come modificati dal D.Lgs. n. 446 del 1997, i relativi importi risultavano invece i seguenti:

-       lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

-       lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;

-       lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

-       lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000.

Da evidenziare, ancora, che un’ulteriore detrazione d’impostaspettava, in base al nuovo comma 2-ter dell’articolo 13 del TUIR, introdotto dall’articolo 6,comma 1, lettera d), n. 3), della legge n. 488 del 1999, a condizione che il reddito complessivo non superasse lire 9.600.000, ai soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quello derivante dagli assegni periodici percepiti a seguito di separazione legale o di divorzio, reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quello derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno.

1.3. Altre misure

L’art. 4, comma 1, dellalegge n. 476 del 1998, consente di portare in deduzione dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute dai genitori per l’espletamento delle procedure di adozione.

In secondo luogo, si ricordano le disposizioni relative al c.d. fiscal drag, vale a dire il meccanismo, istituito con l’articolo 3 del DL n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 del 1989, volto a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondente ad incrementi reali di reddito bensì all’andamento dell’indice dei prezzi. Lo strumento da utilizzare per fruire della restituzione integrale del drenaggio fiscale è stato individuato nell'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, di cui agli articoli 11, 12 e 13 del TUIR. Gli interventi della XIII legislatura sono stati operati con la legge n. 663 del 1996, con il DL n. 669 del 1996, con la legge n. 450 del 1997 e da ultimo con la legge n. 388 del 2000. L’assenza di una simile misura nelle finanziarie 1999 e 2000 era presumibilmente connessa con la manovra sulle aliquote, gli scaglioni e le detrazioni per carichi familiari avviata con la delega della legge n. 662 del 1996 e proseguita nei modi di cui si è detto in precedenza. Quanto alla finanziaria 2001, l’articolo 2, comma 9, precisa che le modifiche apportate in materia di IRPEF (in particolare il riferimento è da intendersi alla rimodulazione degli scaglioni) valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale.

L’articolo 30 della legge n. 342 del 2000 (collegato tributario 2000) ha quindi previsto la deducibilità, fino all’importo di lire 3 milioni, anche degli oneri versati, dal datore di lavoro, per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (colf, baby sitter, ecc.).

A tale riguardo si ricorda altresì che la CM n. 1/E del 3 gennaio 2001, recante i primi chiarimenti del Ministero delle finanze sulla finanziaria 2001, ha chiarito che il credito d’imposta riconosciuto dall’articolo 7 della cit. finanziaria, nella misura di lire 800.000 per ciascun nuovo assunto, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta anche a quei datori di lavoro “che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d’impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti”.

2. La riforma dell’assistenza (legge n. 328 del 2000)

Le linee guida della legge di riforma dell’assistenza si collocano in una prospettiva federalista, valorizzando il ruolo dei comuni e assicurando il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. In particolare:

-       spetta allo Stato l’individuazione dei livelli essenziali, da definirsi in sede di piano nazionale di assistenza, e la ripartizione annuale delle risorse;

-       alle regioni sono attribuiti compiti di programmazione, anche al fine di integrare i servizi in esame con quelli garantiti in altri settori (sanitario, scolastico, avviamento o reinserimento in attività lavorative ecc.) e di definire gli ambiti territoriali ottimali;

-       alle province è affidata la raccolta delle informazioni sulle conoscenze e sui bisogni in ambito provinciale ai fini del funzionamento del sistema informativo dei servizi sociali;

-       ai comuni è demandata la gestione delle competenze oggi frammentate in distinti settori d’intervento e la partecipazione al procedimento di definizione degli ambiti territoriali.

La riforma mira ad assicurare un sistema integrato di servizi sociali, a promuovere gli interventi per garantire la qualità della vita e pari opportunità, riducendo le condizioni di disagio sociale, derivanti dall’inadeguatezza del reddito, da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Il provvedimento detta inoltre disposizioni per la promozione di particolari misure sociali tra cui la realizzazione di progetti individuali per persone disabili, il sostegno domiciliare per anziani non autosufficienti, misure di valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari. Il provvedimento provvede altresì al riordino di tutti gli emolumenti che a vario titolo sono corrisposti in campo sociale.

La riforma prevede anche l’adozione di una carta dei servizi sociali, da parte di coloro che erogano i servizi medesimi, nella quale siano indicati i criteri per l’accesso e le modalità di funzionamento e ogni utile informazione per i potenziali utenti nonché le procedure per assicurare la tutela di questi ultimi. Altro utile strumento volto ad assicurare la conoscenza dei bisogni sociali è il sistema informativo dei servizi sociali, che lo Stato, le regioni, le province ed i comuni sono tenuti ad istituire.

Nel provvedimento sono, infine, previste diverse disposizioni per il coinvolgimento pieno, secondo il cosiddetto principio di sussidiarietà orizzontale” dei soggetti pubblici e privati e, in particolare di quelli del privato sociale: ONLUS, fondazioni, associazioni, cooperative sociali, volontariato. Si tratta di un coinvolgimento che riguarda sia la fase della programmazione degli interventi sia quella della gestione della rete dei servizi.

Per la realizzazione delle finalità della riforma è previsto un incremento del Fondo per le politiche sociali.

Come evidenziato dal Piano nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, istituito dall’articolo 18 della legge n. 328/2000, l’insieme delle risorse per le politiche sociali è pari a lire 2.963 miliardi per l’anno 2001, lire 3.084 miliardi per l’anno 2002 e lire 2.634 miliardi per l’anno 2003.

Tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali sono indicate anche misure di sostegno per le donne in difficoltà e misure di sostegno per le responsabilità familiari.

Le misure di sostegno per le donne in difficoltà devono garantire la continuità dei benefici recati dalle disposizioni previste a sostegno delle ragazze madri e dei bambini in stato di adottabilità. Relativamente al sostegno delle responsabilità familiari, si precisa che il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene l’associazionismo tra le famiglie e valorizza il ruolo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi.

Agli operatori è affidato il compito di coinvolgere e di responsabilizzare le persone e le famiglie per migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi nell’ambito dell’organizzazione dei servizi. Nella predisposizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, e nei progetti obiettivo devono essere favorite le relazioni e la solidarietà tra generazioni.

Ai comuni è riconosciuta la facoltà di concedere prestiti sull’onoreconsistenti in finanziamenti a tasso zero (secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito) per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria dei nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave difficoltà economica.

3. Misure a favore dei portatori di handicap, anziani e minori

3.1 I portatori di handicap

La legge 21 maggio 1998, n. 162, recante“Norme di sostegno in favore di persone con handicap grave”, affida alle regioni il compito di programmare interventi di sostegno familiare (aggiuntivi rispetto ai servizi operanti sul territorio) a favore dei soggetti handicappati gravi - affetti cioè da tetraplegia, grave insufficienza intellettiva, da minorazioni singole o plurime di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - con un'età compresa tra i diciotto e i sessantaquattro anni.

Gli interventi di sostegno familiare possono attuarsi mediante:

-       forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale;

-       istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza;

-       rimborso parziale delle spese documentate di assistenza alla persona con handicap grave.

La legge promuove inoltre la predisposizione di programmi atti a garantire, ai soggetti interessati, il diritto ad una vita indipendente e, a tal fine, dispone che le regioni disciplinino le modalità di realizzazione di specifici programmi di aiuto alle persone disabili gestiti in forma indiretta, anche mediante la predisposizione, su richiesta, di piani personalizzati con verifica della qualità e della efficacia delle prestazioni erogate.

Con la legge finanziaria per il 2001 sono state previste ulteriori stanziamenti a favore dei soggetti con handicap grave (100 miliardi per il 2001, articolo 81 della legge 388/2000), dei cittadini colpiti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down (articolo 97 della legge citata).

3.2. Misure assistenziali a favore dei minori e degli adolescenti

La legge 28 agosto 1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, istituisce un Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (confluito poi nel Fondo nazionale per le politiche sociali) finalizzato alla realizzazione di interventi che favoriscano la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza. I progetti ammessi al finanziamento devono perseguire determinate finalità:

-       la realizzazione di servizi di contrasto della povertà e della violenza;

-       la sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

-       la realizzazione di servizi educativi e ricreativi per il tempo libero;

-       la realizzazione di azioni che promuovano l’esercizio dei fondamentali diritti civili, la migliore fruizione dell’ambiente urbano e naturale da parte di minori, lo sviluppo della qualità della vita per i minori, nel rispetto delle diversità culturali ed etniche;

-       la realizzazione di azioni che offrano un sostegno economico o attraverso servizi alle famiglie con uno o più minori portatori di handicap.

Al fine di realizzare le finalità della legge, il Dipartimento per gli affari sociali è tenuto all’attivazione di un servizio di informazione, di monitoraggio e di supporto tecnico, che si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia sopracitato. Tra le proprie funzioni il servizio provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, favorisce la diffusione delle conoscenze e assiste gli enti locali e territoriali che lo richiedano nell’elaborazione dei progetti.

Il Ministro della solidarietà sociale trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge e indice periodicamente, almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza.

3.3 Ulteriori interventi in favore della famiglia (anziani, portatori di handicap) contenute nella finanziaria 2001

La legge finanziaria per il 2001, in coerenza con le indicazioni del DPEF, prevede ulteriori interventi in favore della famiglia, che sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie.

Nella prima sono inseriti aiuti per i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto appartenente ad una categoria svantaggiata e in particolare:

-       congedi per genitori, anche adottivi, o familiari di disabili, durante i quali il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione (articolo 80, comma 2);

-       la destinazione di una quota del Fondo per le politiche sociali[1] a famiglie nel cui nucleo sia presente una persona anziana titolare di assegno di accompagnamento, totalmente immobile, costretta a letto e bisognosa di assistenza continuativa (articolo 80, comma14);

 

La seconda tipologia riguarda gli incentivi per famiglie in particolari condizioni reddituali. Per tali incentivi si rinvia al punto 4), lettera F). Qui si ricorda che la finanziaria 2001 ha previsto:

-       l’aumento, in taluni casi, dell’importo (che non riguarda l’importo massimo, che rimane fissato a lire 200.000) e l’estensione della platea degli aventi diritto agli assegni per nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 80, commi 4-7 e 9);

-       l’aumento da lire 300.000 a lire 500.000, per un massimo di cinque mensilità, dell’importo dell’assegno di maternità per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1 gennaio 2001 (articolo 80, comma 11).

 

L’articolo 80, comma 14, prevede, inoltre, la destinazione di un’ulteriore quota del Fondo per le politiche sociali per l’attivazione di servizi di informazione sulle attività e sulla rete di servizi attivati sul territorio in favore delle famiglie, nonché per l’attivazione di servizi di telefonia per anziani.

4. Interventi a sostegno della maternità e della paternità, per il diritto di cura

La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e per il coordinamento dei tempi delle città”, costituisce l’esito di una elaborazione teorica, normativa e di una mobilitazione sociale più che decennale.

Il testo approvato si propone di intervenire sulla legge n. 1204 del 1971 a tutela delle lavoratrici madri, di favorire un percorso di formazione continua, nonché di migliorare l'organizzazione dei tempi sociali, attraverso la promozione di orari dei trasporti, dei servizi di commercio e degli uffici della pubblica amministrazione più rispondenti ai bisogni di chi ne usufruisce.

La legge n. 53 del 2000 si articola intorno a tre fondamentali nuclei tematici:

-       la riscrittura organica della normativa sulle assenze dal lavoro per l'assistenza ai figli e l'ampliamento delle forme di agevolazione destinate ai genitori di portatori di handicap;

-       l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'ampliamento dei congedi per la formazione;

-       il coordinamento degli orari delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la legge riconosce valore sociale al tempo dedicato alla cura dei figli e dei familiari, introducendo nuove e più flessibili forme di congedo, ampliando i diritti dei genitori naturali, adottivi o affidatari e favorendo una ripartizione più equa tra uomini e donne del lavoro di cura, attraverso la fruizione maschile dei congedi parentali.

L'introduzione dei congedi formativi afferma invece il diritto alla formazione continua ed apre nuovi spazi di crescita agli individui non più “ingabbiati” in un percorso di vita scandito irrevocabilmente nella successione tra formazione, lavoro e riposo.

Infine la legge si propone di attenuare la rigidità degli orari delle città, che sottrae tempo ad uomini e donne. Le norme in questione sviluppano principi già contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, trasformando quelle che erano opportunità in compiti per i comuni. Regioni e comuni, infatti, sono chiamati a concertare e promuovere piani territoriali degli orari e a negoziarli tra erogatori e fruitori dei servizi.

 

Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, ha ridefinito in modo organico la disciplina dei riposi e dei permessi, stabilendo il diritto delle lavoratrici madri di fruire, durante il primo anno di età del bambino, di due periodi di riposo, di un'ora ciascuno (ridotti alla metà in presenza di asilo nido o struttura simile messi a disposizione dal datore), anche cumulabili durante la giornata. Detti riposi spettano al padre nelle ipotesi previste dall'articolo 40. I riposi sono raddoppiati in caso di parto plurimo (articolo 41) e le ore fruibili sono individuate secondo l'orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi (circolare INPS n. 109/2000).

Le richiamate disposizioni si applicano anche in caso di adozione entro il primo anno di vita del bambino (circolare INPS 7 maggio 2001, n. 97).

Egualmente, nel caso di adozione o di affidamento si applicano le disposizioni dell'articolo 42, riferite ai riposi e permessi per i figli con handicap grave (articolo 45). La Corte costituzionale con sentenza n. 104/2003 ha precisato che in caso di adozione o di affidamento ai genitori spettano i riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (circolare INPS n. 91 del 2003).

L'articolo 43 stabilisce il trattamento economico dei riposi e dei permessi, consistente in un'indennità, a carico dell'ente assicuratore e pari alla retribuzione afferente agli stessi, anticipata dal datore di lavoro e successivamente da questi conguagliabile.

Le giornate di riposo o di permesso sono coperte da contribuzione figurativa, volontaria o da riscatto (articolo 44; circolare INPS n. 123 del 2001 e n. 85 del 2002).

Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro per malattia di ciascun figlio di età non superiore a tre anni nonché, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per malattia di ogni figlio di età fra i tre e gli otto anni. Tali congedi spettano anche per le adozioni e gli affidamenti, ma i limiti di età del bambino sono in tali casi elevati a sei e otto anni; il congedo è fruito nei primi tre anni dall'ingresso nel nucleo familiare del minore che abbia a quel momento un'età compresa tra i sei e i dodici anni (articoli 47 e 50).

I congedi per malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti su ferie e tredicesima mensilità (articolo 48).

I congedi per malattia del figlio danno luogo a copertura figurativa fino al terzo anno di età del bambino; successivamente, e fino all'ottavo anno, è possibile la copertura contributiva figurativa (circolare INPS 123 del 2001), da riscatto o volontaria, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2 (cfr. anche articolo 49) .

 

Si ricorda infine che l’articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), aggiungendo un comma finale (4-bis) all'articolo 4 della L. 53 del 2000, ha riconosciuto il diritto al congedo lavorativo di cui al comma 2 dello stesso articolo 4 ai genitori, anche adottivi, di persone con handicap in situazione di gravità[2], oad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, in caso di scomparsa del genitore.

5. Misure nel campo dell’istruzione

Il settore dell’istruzione è stato interessato da diversi interventi che hanno riguardato i libri di testo, l’integrazione scolastica di soggetti portatori di handicap, il diritto allo studio.

5.1. Fornitura gratuita dei libri di testo

L’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegata alla finanziaria 1999) ha dettato norme in materia di fornitura gratuita dei libri di testo (relativamente all'anno scolastico 1999-2000), stanziando 200 miliardi. Il decreto del Presidente del Consiglio del 5 agosto 1999, n. 320, ha quindi provveduto a ripartire tra le regioni le somme stanziate dall'articolo citato ed ha indicato i criteri (reddito familiare fino a 30 milioni, salvo aumenti per situazioni particolari) per l’individuazione dei beneficiari della fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici nella scuola dell’obbligo (in pratica a partire dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado in quanto gli alunni delle elementari già beneficiavano della fornitura gratuita dei libri di testo) nonché della fornitura in comodato (prevista per gli studenti della scuola secondaria superiore).

L’articolo 53 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), ha quindi provveduto a prorogare all’anno scolastico 2000-2001 le disposizioni in materia di fornitura gratuita di libri di testo provvedendo al relativo finanziamento.

Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio del 4 luglio 2000, n. 226, ha confermato, con alcuni piccoli aggiustamenti, le disposizioni del DPCM 320/1999, rendendo però permanenti i benefici, tramite un rinvio alle disponibilità di bilancio annuali ed una conferma del meccanismo di riparto dei fondi tra le regioni, da aggiornare con gli ultimi dati ISTAT disponibili.

L’articolo 27 della legge 448/98 è stato quindi rifinanziato con la Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), sempre per un importo di 200 miliardi.

5.2. Integrazione scolastica degli alunni con handicap

Si ricorda preliminarmente che l’integrazione scolastica degli alunni con handicap si realizza nelle classi ordinarie, secondo i princìpi stabiliti dagli articoli 12-16 della legge quadro sull’handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104)[3] e con le risorse dello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione.

Strumenti principali di tale integrazione sono un progetto educativo individualizzato, calibrato sulle potenzialità individuali; il supporto degli insegnanti di sostegno che affiancano i docenti curriculari e sono forniti di particolare specializzazione; la limitazione del numero di alunni nelle classi con portatori di handicap.

La legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante elevamento dell’obbligo di istruzione, ha riaffermato (articolo 1, comma 9) l’indirizzo sopra richiamato, autorizzando a tal fine, per il primo anno delle scuole superiori, la spesa di 4 mld. per il 1999 e di 10,7 mld. a partire dal 2000.

La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ha poi autorizzato (articolo 1, comma 14), a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap. Non è specificato se le istituzioni in questione siano solo quelle statali o anche quelle paritarie; dato però che lo stesso provvedimento fissa per queste ultime l’obbligo di accogliere alunni portatori di handicap si può ritenere che le istituzioni destinatarie dei fondi stanziati siano sia quelle statali che quelle paritarie.

Per l’integrazione scolastica degli alunni con handicap, con particolare riguardo a quelli con handicap sensoriali, sono stati infine stanziati 25,4 mld. per il 2000 e 21,3 mld. annui a decorrere dal 2001 dalla legge 22 marzo 2000, n. 69[4].

Gli importi di cui sopra confluiscono nel Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi[5](ripartito annualmente con decreto del ministro della pubblica istruzione previo parere parlamentare) e sono riservati, secondo la stessa legge istitutiva, fino al 55 % alla riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico (in origine preposti all'istruzione di alunni con handicap, oggi esistenti in numero limitato e finalizzati alla formazione di docenti specializzati); il restante 45 % delle somme stanziate è assegnato ad interventi di integrazione da realizzare nell’ambito dell’autonomia didattica organizzativa e finanziaria delle singole istituzioni scolastiche (di cui all’articolo 21 della legge 59/1997). Tali progetti potranno essere predisposti anche in collegamento con le medesime scuole e istituti a carattere atipico o mediante convenzioni del Ministero della pubblica istruzione con istituti specializzati[6].

5.3. Diritto allo studio

La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), reca tra l’altro misure a sostegno del diritto allo studio e all’istruzione di tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella frequenza della scuola secondaria superiore.

E’ infatti prevista l’adozione di un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome, per l’assegnazione di borse di studio alle famiglie che sostengano e documentino la spesa per l’istruzione. L’ammontare della borsa non è calcolato in proporzione alla spesa sostenuta, ma è di uguale importo per gli alunni delle scuole statali e paritarie, con eventuali differenziazioni a seconda dell’ordine e grado di istruzione.

Per il finanziamento delle misure sopra richiamate è autorizzata una spesa annua di 250 mld. per il 2000 e di 300 mld. a partire dal 2001. La legge ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro della P.I., la determinazione dei criteri per la ripartizione delle somme tra le regioni e le province autonome nonché per l’individuazione dei beneficiari e delle modalità di fruizione, specificando comunque che il criterio principale per la selezione degli aventi diritto sia costituito dal reddito familiare. Il provvedimento in questione, adottato in data 14 febbraio 2001 e già registrato dalla Corte dei Conti; è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale; esso fissa in trenta milioni annui il tetto massimo di reddito per l’accesso alle borse di studio consentendo tuttavia alle regioni e province autonome l’individuazione di una soglia più elevata entro il limite di cinquanta milioni.

Sempre in tema di diritto allo studio, ma con riguardo all’istruzione superiore si ricordano infine il DPCM 30 aprile 1997 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, e il DPCM 28 luglio 1997 “Fondo integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio”.

6. Misure di sostegno al reddito

6.1 Reddito minimo di inserimento

Con ilD.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237,recante “Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”,è stato istituito ilreddito minimo di inserimento che costituisce una misura finalizzata a combattere la povertà e l’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli. Il reddito minimo di inserimento si traduce in una serie di interventi finalizzati all’integrazione sociale ed all’autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, grazie ad interventi che si riassumono sostanzialmente in due tipologie:

-       trasferimenti monetari integrativi al reddito (articolo 8)

-       realizzazione di programmi personalizzati (articolo 9).

Con la legge finanziaria per il 2001 sono stati previsti nuovi stanziamenti al fine di ampliare l’ambito della sperimentazione ad altri comuni (articolo 80, comma 1, della legge 388/2000).

6.2 Altre misure di sostegno alla maternità

Gli articoli 65e 66[7] della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (modificati ed integrati successivamente, e da ultimo dal già cit. comma 4 dell’articolo 80 della finanziaria 2001) hanno rispettivamente introdotto:

1.    un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori[8];

2.    un assegno di maternità per i soggetti che non beneficino già di relativi trattamenti previdenziali[9].

Si ricorda inoltre che l’articolo 49 della legge finanziaria per il 2000 ha in primo luogo (comma 1) ridotto gli oneri sociali per la maternità, ponendo a carico dello Stato una quota della spesa relativa ai trattamenti obbligatori di maternità, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000. Il comma 8 del medesimo articolo prevede, qualora ricorrano talune fattispecie, la concessione, se altrimenti non spettante, di un trattamento di maternità pari complessivamente a 3 milioni, ovvero l'integrazione fino a tale misura, se inferiore, dell'assegno a cui si abbia già diritto. I benefici riguardano le donne residenti (anche cittadine di altri Paesi dell'Unione Europea, nonché, se in possesso della carta di soggiorno, di Stati extracomunitari). Il comma 12estende l'ambito di applicazione dell'assegno di maternità relativo ai soggetti che non beneficino già di relativi trattamenti previdenziali anche per le adozioni e gli affidamenti preadottivi, purché intervenuti a decorrere dal 1° luglio 2000, nonché alle cittadine di altri Paesi dell'Unione Europea e alle donne extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno.

7. Le iniziative della Commissione bicamerale per l’infanzia

La Commissione parlamentare per l'infanzia è stata istituita dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997,  n. 451 con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

La Commissione, composta da venti deputati e da venti senatori, nominati dai Presidenti dei rispettivi rami del Parlamento in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari (garantendo la rappresentanza di almeno un componente per ciascun gruppo), esercita le sue funzioni di indirizzo e di controllo chiedendo, anche mediante l’avvio di indagini conoscitive, informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svoltedalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi pubblici e privati variamente coinvolti nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

 

La Commissione si è costituita il 17 dicembre 1998. Nei circa due anni e mezzo di attività, la Commissione, ha innanzitutto avviato una indagine conoscitiva sull’applicazione della Convenzione di New York, nel corso della quale si sono tenute numerose audizioni;

Sono state approvate cinque risoluzioni. La risoluzione n. 7-00842, concernente la pratica delle mutilazioni genitali femminili, impegna il Governo a condurre un’indagine conoscitiva sulle dimensioni del fenomeno nel nostro paese, individuando possibili modi di prevenzione e assistenza; la risoluzione n. 7-00879 prevede una serie di impegni per il Governo, da realizzarsi anche attraverso il rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante “Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose”, per prevenire forme di violenza di gruppo da parte dei minori (il fenomeno delle cosiddette baby-gang); la risoluzione n. 7-00815 stabilisce che il Governo assuma un ruolo propulsivo in sede internazionale affinché siano adottati strumenti  per imporre il divieto di utilizzare bambini nei conflitti armati; la risoluzione n. 7-00024 affronta il complesso problema del rapporto tra televisione e minori, individuando una serie di impegni a carico del Governo perché questo importante strumento di comunicazione si adegui alle esigenze educative dei soggetti in età evolutiva; le risoluzioni n. 7-01024 e n. 7-00032, di contenuto identico, si occupa del fenomeno della pedofilia, impegnando il governo ad adottare iniziative efficaci soprattutto sul versante della prevenzione.

Per l’espressione del parere obbligatorio sul Piano di azione per il biennio 2000-2001 ex articolo 2, comma 3, della legge istitutiva, la Commissione infanzia ha approvato un documento conclusivo nel quale si esprime parere favorevole, accompagnato dalla formulazione di indirizzi specifici.

La legge n. 451 del 1997 prevede altresì che la Commissione presenti una relazione sull’attività svolta, con cadenza almeno annuale, con la formulazione di proposte relative alla legislazione vigente, anche nel senso del suo adeguamento alle normative della U.E. e in riferimento ai diritti previsti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Il 13 febbraio 2001 è stata approvata la relazione prescritta dalla legge istitutiva, di fatto resoconto di fine legislatura del lavoro svolto, pubblicata nella collana “Testi Parlamentari”, n. 30.

La ricorrenza della firma della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo è celebrata il 20 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dalla legge 451 del 1997, che stabilisce che la Commissione parlamentare per l'infanzia determina le modalità di svolgimento della giornata, di intesa con il Governo. Due sono state le iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza: la prima, il 20 novembre 1999, nella sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. La seconda, il 20 novembre 2000, è avvenuta fuori del "Palazzo", nell’ambito del processo di avvicinamento delle Istituzioni ai cittadini, anche più piccoli, particolarmente intenso negli ultimi anni. Più di 2500 bambini e ragazzi provenienti da scuole di Firenze, Roma e Napoli si sono ritrovati al Palazzetto dello sport di Roma a conversare direttamente con le più alte cariche dello Stato.

 

 


Provvedimenti approvati nella XIV legislatura

1. Le misure fiscali in favore della famiglia

1.1 Detrazioni per carichi di famiglia

L’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) interviene nuovamente in materia. In sostanza, la legge provvede ad individuare i casi in cui, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è aumentata a 516,45 euro (lire 1.000.000) la misura della detrazione IRPEF per ciascun figlio a carico, prevista dall'articolo 12 del T.U.I.R., nel caso in cui il reddito complessivo non superi 36.151,98 euro (lire 70 milioni).

La stessa detrazione di 516,46 euro spetta anche:

-          ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro (lire 70 milioni) e inferiore a 41.316,55 euro (lire 80 milioni) e con due o più figli a carico;

-          ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 41.316,55 euro (lire 80 milioni) e inferiore a 46.481,12 euro (lire 90 milioni) e con tre o più figli a carico;

-          ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 46.481,12 euro (lire 90 milioni) purché gli stessi contribuenti abbiano a carico almeno quattro figli.

Infine viene precisato, sempre nell’ambito del TUIR, che per ogni figlio portatore di handicap la detrazione viene aumentata a 774,69 euro (lire 1.500.000), limitatamente ai casi in cui spetta la detrazione di 516,46 euro.

Non ha invece subito modifiche la disposizione introdotta nella XIII legislatura in materia di incremento di 123,95 euro (lire 240.000) delle detrazioni inferiori a 516,46 euro (lire 1.000.000) per i figli inferiori a tre anni.

 

Nelle seguenti tabelle sono confrontati gli importi delle detrazioni annue spettanti per ciascun figlio a carico a decorrere dal 2002 in base a quanto previsto dalla normativa previgente e in base all’articolo 2 della legge n. 448 del 2001.

 


Importi annui di detrazione per ciascun figlio a carico dal 2002

Articolo 12 TUIR ante legge n. 448 del 2001

 

Numero dei figli a carico

e importo della detrazione in euro (in lire)

Classi di reddito

in euro

(in milioni di lire)

1

2

3

4 e oltre

 

1° figlio

2° figlio

1° figlio

dal

2° figlio

1° figlio

dal

2° figlio

Oltre

fino a

0

(0)

36.151,98

(70)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

36.151,98

(70)

41.316,55

(80)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

41.316,55

(80)

46.481,12

(90)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

46.481,12

(90)

51.645,69

(100)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

oltre 51.645,69

(oltre 100)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

 

N.B. L’importo della detrazione era incrementato di 123,95 euro (lire 240.000) su base annua per i figli di età inferiore a tre anni (cfr. supra).

 

 

Importi annui di detrazione per ciascun figlio a carico dal 2002

Articolo 12 TUIR, come modificato dall’art. 2 della Legge n. 448 del 2001

 

 

Numero dei figli a carico

e importo della detrazione in euro (in lire)

Classi di reddito

in euro

(in milioni di lire)

1

2

3

4 e oltre

 

1° figlio

2° figlio

1° figlio

dal

2° figlio

1° figlio

dal

2° figlio

Oltre

fino a

0

(0)

36.151,98

(70)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

36.151,98

(70)

41.316,55

(80)

303,68

(588.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

41.316,55

(80)

46.481,12

(90)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

46.481,12

(90)

51.645,69

(100)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

oltre 51.645,69

(oltre 100)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

 

N.B. L’importo della detrazione, se inferiore a 516,46 euro (lire 1.000.000), è incrementato di 123,95 euro (lire 240.000) su base annua per i figli di età inferiore a tre anni. La detrazione annua spettante nella misura di 516,46 euro (lire un milione) è elevata a 774,69 euro (lire 1.500.000) nel caso di figli con handicap. In grigio sono distinti i casi in cui la detrazione risulta dello stesso importo previsto dalla normativa previgente.

 

Sempre in materia di detrazioni per figli a carico, la medesimalegge finanziaria 2002 (comma 2 dell’art. 2) modifica il comma 2 dell’articolo 12 del TUIR, specificando che la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 (quella spettante per il coniuge) si applica “se più conveniente” per il primo figlio.

Si  ricorda che la relazione illustrativa al disegno di legge iniziale aveva precisato che tutte le detrazioni variamente riferite alla esistenza di figli a carico, se di importo inferiore a 516,46 euro (lire 1.000.000), dovessero essere elevate fino a tale somma. "È evidente, peraltro - sottolineava la relazione - che ove risultino applicabili detrazioni di importo superiore, esse restano confermate”.

La relazione citava, in particolare, l’ipotesi prevista dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, allorché l’altro genitore manchi o rientri nelle altre fattispecie ivi indicate (e cioè se l'altro genitore non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato). In tali casi resta ferma l’applicazione della detrazione prevista ai sensi dello stesso articolo 12, comma 1, lettera a), per il primo figlio (cioè quella originariamente prevista per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato), mentre per i figli successivi si applicheranno le altre detrazioni, contemplate alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12. In sostanza, anche a seguito delle modifiche apportate con il presente articolo 2, nell’evenienza segnalata, spetterà la detrazione di ammontare pari a lire 1.057.552 (546,18 euro) per il primo figlio, salvo che non si tratti di portatore di handicap.

1.2 Rimodulazione delle aliquote IRPEF

Lo stesso articolo 2 della legge n. 448 del 2001, al comma 6, ha inoltre sospeso, per l’anno 2002, la rimodulazione delle aliquote IRPEF[10], che avrebbe dovuto operare ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).

Successivi interventi hanno più profondamente modificato l’applicazione dell’imposta e la sua progressione, incidendo sia sulla determinazione di scaglioni e aliquote, sia sull’applicazione delle deduzioni e delle detrazioni[11].

La legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all’articolo 2, ha inteso definire, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il primo modulo della riforma dell’IRPEF, contenuta nel disegno di legge recante la delega per la riforma del sistema fiscale statale, successivamente approvato come legge 7 aprile 2003, n. 80. In particolare il suddetto articolo:

§      ha introdotto una deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, riconoscendo in tal modo l’esenzione dall’IRPEF in favore di una quota di reddito di importo pari alla deduzione (c.d. no-tax area). L’importo base della deduzione è di 3.000 euro, con incrementi differenziati[12] in relazione alla natura dei redditi percepiti dal contribuente. La deduzione spetta a condizione che il reddito complessivo del soggetto non superi determinati limiti e, all’interno di tali limiti, spetta in misura decrescente al crescere del reddito[13];

§      ha rimodulato gli scaglioni di reddito, che sono rimasti fissati in cinque, e le aliquote d’imposta applicabili agli scaglioni stessi;

Nella seguente tabella gli scaglioni introdotti sono raffrontati con quelli previsti dalla normativa previgente, per gli anni 2002 e 2003.

 

 

Aliquote previgenti

Aliquote introdotte

CLASSI DI REDDITO (in euro)

2002

2003

2003

fino a 10.329,14

18%

18%

23%

da 10.329,14

a 15.000,00

24%

22%

da 15.000,00

a 15.493,71

29%

da 15.493,71

a 29.000,00

32%

32%

da 29.000,00

a 30.987,41

31%

da 30.987,41

a 32.600,00

39%

38%

da 32.600,00

a 69.721,68

39%

da 69.721,68

a 70.000,00

45%

44%

oltre 70.000,00

45%

 

§      ha riconosciuto, per l’anno 2003, una clausola di salvaguardia[14] a favore dei contribuenti, i quali possono applicare il regime previgente, qualora dall’applicazione delle nuove disposizioni derivi un aggravio della tassazione.

1.3 La riforma dell’imposta sul reddito e la legge finanziaria per il 2005

La legge 7 aprile 2003, n. 80 ha conferito delega legislativa al Governo per la riforma del sistema fiscale statale. Per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla famiglia, si segnalano in particolare i seguenti princìpi e criteri direttivi per la riforma dell’imposta sul reddito (articolo 3):

§      considerazione delle condizioni familiari ai fini dell’identificazione di un livello di reddito minimo personale, da escludere dall’imposta;

§      progressiva sostituzione delle detrazioni (comprese quelle per carichi di famiglia) con deduzioni[15];

§      articolazione delle deduzioni in funzione, tra gli altri, dei carichi di famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; delle spese per istruzione e formazione, assistenza all'infanzia e attività sportiva giovanile;

§      concentrazioni delle deduzioni sui redditi bassi e medi.

La delega legislativa, per la parte qui considerata, non ha avuto attuazione entro il prescritto termine del 3 maggio 2005; tuttavia, alcuni dei princìpi e criteri direttivi sopra ricordati sono stati recepiti nell’articolo 1, commi 349-352, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

In particolare le detrazioni per carichi di famiglia sono state trasformate in deduzioni, d’importo indipendente dal numero dei figli e maggiorato per i figli di età inferiore a tre anni o portatori di handicap. È stabilita una formula in base alla quale si determina, in misura decrescente in rapporto al reddito, quanta parte delle deduzioni per oneri di famiglia spetti effettivamente al contribuente.

 

Le deduzioni per carichi di famiglia sono le seguenti:

a)    3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

In precedenza era prevista una detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato pari a: euro 564,18, se il reddito complessivo non superava 15.493,71 euro; 496,60 euro, se il reddito complessivo era superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro; 459,42 euro, se il reddito complessivo era superiore a 30.987,41 euro ma non a 51.645,69 euro; 422,23 euro, se il reddito complessivo era superiore a 51.645,69 euro.

b)    2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; la stessa deduzione è riconosciuta per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile[16] (persone obbligate agli alimenti) convivente con il contribuente o percipiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’importo deve essere ripartito tra coloro che hanno diritto dalla deduzione.

Per gli importi delle detrazioni precedentemente in vigore si veda, sopra, la tabella relativa alle modifiche introdotte dalla legge n. 448 del 2001;

c)    3.450 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

In precedenza, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni era previsto un aumento della detrazione pari a 123,95 euro.

d)    3.700 euro per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

In precedenza per i figli portatori di handicap era prevista una detrazione di 774,69 euro.

e)    3.200 euro per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è poi legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è poi legalmente ed effettivamente separato.

In precedenza, a tale fattispecie si applicava, per il primo figlio, la detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se più favorevole, e per gli altri figli la detrazione ordinaria.

 

Le disposizioni sopra richiamate prevedevano inoltre:

-          la deduzione per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti. La deduzione può essere operata alternativamente dal soggetto che sostiene le spese per la propria assistenza personale o dal soggetto che sostiene tali spese nell’interesse delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile[17]. Anche in questo caso, per la determinazione della deduzione effettivamente spettante si applica la formula sopra indicata;

- la previsione di un meccanismo in base al quale si determina, in misura decrescente al crescere del reddito, l’importo delle deduzioni sopra indicate (per oneri di famiglia e per le spese per l’assistenza ai soggetti non autosufficienti) effettivamente spettante al contribuente[18];

- la modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'IRPEF, le quali passano, almeno formalmente, da cinque a tre. Tuttavia, a carico dei redditi superiori a 100.000 euro è stato introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito che eccede tale importo.

 

Nella seguente tabella sono confrontate le aliquote previgenti con le nuove (compreso il contributo di solidarietà):

 

CLASSI DI REDDITO (in euro)

Aliquote previgenti

Aliquote introdotte

fino a 15.000

23%

23%

da 15.000

a 26.000

29%

da 26.001

a 29.000

33%

da 29.001

a 32.600

31%

da 32.601

a 33.500

39%

da 33.501

a 70.000

39%

da 70.001

a 100.000

45%

oltre 100.000

43%

1.4 Altri interventi

Va segnalata infine la definitiva soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni (legge n. 383 del 2001).

La Commissione VI (Finanze) della Camera ha inoltre esaminato alcune proposte di legge (A.C. 48 e abbinate) concernenti misure fiscali in favore della famiglia. Tra queste era compresa l’introduzione dell’istituto del quoziente familiare, in base al quale, agli effetti dell’imposizione sul reddito, i redditi dei componenti del nucleo familiare si sommano e il risultato viene diviso per coefficienti determinati in relazione al numero e alla qualità dei componenti il nucleo. Le aliquote d’imposta sono applicate all’importo risultante dalla divisione. L’imposta dovuta dal nucleo familiare è determinata infine moltiplicando il risultato di quest’ultima operazione per lo stesso coefficiente utilizzato per la divisione.

La Commissione Finanze e tesoro del Senato ha svolto una indagine conoscitiva, non conclusa, sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno.

 

(Altre misure di natura fiscale sono illustrate all’interno dei successivi paragrafi).

2. Interventi di natura socio - assistenziale

2.1 L’utilizzo delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali a favore della famiglia

L'articolo 46 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Fondo per le politiche sociali, anche al fine di adeguare la legislazione alle novità introdotte con la riforma del titolo V della Costituzione ed ai poteri attribuiti alle Regioni nel campo della assistenza sociale.

In particolare, si dispone la tendenziale soppressione dei vincoli di destinazione posti dalle singole norme di settore; con D.P.C.M. dovevano essere stabiliti i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (il provvedimento non è stato emanato). In sede di riparto del Fondo tra le diverse finalità, siano assicurate innanzitutto le prestazioni costituenti diritti soggettivi, la cui gestione è affidata all’INPS (assegni ai nuclei familiari; assegni di maternità; agevolazioni per portatori di handicap etc). e che almeno il 10% delle disponibilità del Fondo sia destinato alle politiche di aiuto alla formazione della famiglia, in particolare all'acquisto della prima casa di abitazione e al sostegno alla natalità.

 

Negli anni successivi, nell’ambito di alcuni provvedimenti normativi statali, sono stati reintrodotti nuovi vincoli di destinazione per una parte delle risorse del Fondo, che hanno riguardato anche gli interventi a favore della famiglia.

Ad esempio, il decreto legge n. 269 del 2003,  ha posto a carico del Fondo il finanziamento relativo all’assegnazione alle donne residenti in Italia della somma di 1.000 euro per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel periodo tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004, prevedendo un contestuale incremento delle risorse del Fondo medesimo.

In sede di legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003, art. 3, commi 116 e 117) è stata poi modificata la destinazione di una parte delle risorse aggiuntive del Fondo nazionale delle politiche sociali stanziate per il 2004 dal decreto-legge n. 269 del 2003. Le nuove finalizzazioni sono così indicate:

a)      politiche a favore della famiglia e, in particolare, degli anziani e disabili: 70 milioni di euro;

b)      abbattimento barriere architettoniche[19]: 20 milioni di euro;

c)      integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap: 40 milioni di euro;

d)      servizi per la prima infanzia e scuola d’infanzia: 67 milioni di euro.

Gli interventi di cui alle lettere c) e d) all’interno delle scuole d’infanzia devono essere adottate d’intesa tra i Ministeri del lavoro e dell’istruzione e le Regioni.

E’ importante sottolineare che la Corte costituzionale si è pronunciata più volte su tali vincoli di destinazione. Con la sentenza n. 423 del 2004, la Corte affronta in modo organico laproblematica del sistema di disciplina e finanziamento del Fondo per le politiche sociali, nella fase attuale di transizione al nuovo modello di federalismo fiscale delineato articolo 119 della Costituzione.

La Corte sottolinea che l'art. 119 della Cost. pone, sin da ora (in attesa cioè della sua compiuta attuazione) precisi limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie, quali, nel caso di specie, quelle rientranti nel campo dell’assistenza sociale.

La Corte afferma, da un lato, la discrezionalità dello Stato nella determinazione delle risorse complessive del Fondo, ferma restando la copertura degli oneri relativi a diritti soggettivi garantiti da singole leggi, legittimando così anche alcune disposizioni di legge che pongono a carico del Fondo interventi non inerenti le politiche sociali ma rientranti invece nella competenza esclusiva dello Stato.

Al tempo stesso, la Corte evidenzia la piena autonomia delle Regioni nella decisione in merito alla finalizzazione delle risorse del Fondo ad esse destinate, nel caso in cui il legislatore statale non individui le prestazioni erogabili in concreto e, pertanto, non si possano richiamare i “livelli essenziali delle prestazioni” di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di alcuni dei vincoli, sopra richiamati, stabiliti dalla legge n. 289 del 2002 (la destinazione di almeno il 10% delle risorse “a sostegno delle politiche della famiglia di nuova costituzione”) e dalla legge finanziaria per il 2004 (“politiche a favore della famiglia ed altri interventi di natura assistenziale).

Analogamente, con la sentenza n. 118 del 2006, la Corte afferma l’illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 153) con la quale una quota, ancorchè limitata, del Fondo nazionale per le politiche sociali veniva utilizzata per promuovere politiche giovanili finalizzate a favorire la partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale. La Corte, ribadendo la sua giurisprudenza in materia, sottolinea che la disposizione viola l’autonomia delle regioni in materia non rientrante nell’ambito delle competenze esclusive dello Stato, impegnando risorse rientranti nella disponibilità delle regioni medesime.

2.2 I contributi a favore dei bambini neonati o adottati

Il decreto legge n. 269 del 2003 (convertito nella legge n. 326 del 2003), prevede all’art. 21 che alle donne residenti in Italia – purché cittadine italiane o di Paesi membri della comunità, senza limiti di reddito – sia assegnata la somma di 1.000 euro una tantum per ogni figlio nato o adottato successivo al primo (per data di nascita o di adozione). La nascita o l'adozione devono cadere nel periodo tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004.

L'assegno è concesso dai comuni, ai quali spetta, prima ancora che di accertare il possesso dei requisiti nelle richiedenti, di informarle dell'esistenza del beneficio, invitandole a certificare il diritto all'atto di iscrizione del nuovo nato all'anagrafe (non è previsto un analogo obbligo di informazione nei casi di adozione).

I comuni, accertato il diritto, trasmettono la richiesta all'INPS, cui spetta l'erogazione degli assegni. A questo fine è istituita nell'ambito dell'INPS una gestione speciale con la dotazione di 308 milioni di euro [20][21].

Con uno o più decreti (di natura non regolamentare) del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni anzidette [22].

 

La legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 331-334) ha disposto nuove misure a sostegno dei genitori per l’anno 2006, a carico del Fondo per la famiglia e per la solidarietà sociale (vedi infra). In particolare, si prevede un assegno di 1.000 euro:

§      per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005;

§      per ogni figlio nato nel 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

Ai fini del riconoscimento dei benefici in esame, è stabilito un limite di reddito del nucleo familiare pari a 50 milioni di euro. Tale limite si riferisce al reddito dell'anno 2004 e a quellodell'anno 2005, rispettivamente, per le due fattispecie summenzionate. Per la nozione di nucleo familiare, si fa rinvio alla disciplina di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 1993[23]. L'assegno è attribuito entro il 15 gennaio 2006 per quanto riguarda la prima fattispecie, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione per la seconda fattispecie.

Per l’attuazione della disciplina in esame, il Ministero dell’economia si avvale della Sogei s.p.a..

L’onere quantificato per i benefici in esame è pari a 696 milioni di euro per il 2006.

La Corte costituzionale (sentenza n. 287 del 2004) si è pronunciata sulle norme del decreto legge n. 269/2003 che hanno assegnato contributi ai genitori di figli nati tra il 2003 ed il 2004. La Corte ha rigettato la tesi delle regioni ricorrenti, tesa a considerare tale misura nell’ambito della materia dell’assistenza e della famiglia e, quindi, dei servizi sociali, ritenendo invece legittimo far rientrare questa tipologia di beneficio nella competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale: la sua assegnazione è disposta infatti ”a prescindere da ogni situazione di bisogno, di disagio o di difficoltà economiche”.

Si segnala che le disposizioni della legge finanziaria per il 2006, sopra descritte, sul contributo per i neonati (così come quelle sul fondo per la famiglia) sono state oggetto di ricorso da parte di alcune regioni e della provincia autonoma di Trento e Bolzano.

2.3 Asili nido: la previsione di nuove risorse finanziarie per lo sviluppo delle strutture

L’articolo 70della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) disciplina il finanziamento e la promozione degli asili nido, definiti come le "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e a sostenere le famiglie e i genitori” che “rientrano nelle competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali”.

A tal fine è previsto un fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pari a 50 milioni di euro per il 2002, 100 milioni di euro per il 2003 e 150 milioni di euro per il 2004).

Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, è operato il riparto delle risorse del fondo tra le regioni. Queste ultime provvedono a ripartire le risorse finanziarie (statali e regionali) tra i comuni, singoli o associati, che ne facciano richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

La legge disciplina inoltre l'istituzione di micro-nidi, nell'ambito dei propri uffici, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali (per i figli dei relativi dipendenti), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Gli standard minimi organizzativi devono essere definiti dalla Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

La Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido anche in deroga ai limiti di indebitamento previsti dall'art. 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. I mutui in esame possono concernere anche l'eventuale acquisto dell'area da parte del comune. La richiesta di mutuo deve essere corredata dalla certificazione della regione circa la “regolarità degli atti dovuti”.

La legge n. 289 del 2002(legge finanziaria per il 2003), all’articolo 91, istituisce, a decorrere dall'anno 2003, il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro al fine di realizzare, nei luoghi di lavoro, servizi di asili nido e micro-nidi, che sarà gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità. La copertura degli oneri (10 milioni di euro nel 2003) è posta a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

La Corte costituzionale si è pronunciata sui ricorsi presentati da diverse Regioni in merito ai due Fondi statali destinati al finanziamento degli asili nido.

Con la sentenza n. 370 del 2003, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni dell’art. 70 della legge n. 448 del 2001, che vanno fatti rientrare nell’ambito della potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, ritenendo prevalenti i profili della formazione ed istruzione pre scolare del bambino (oltre che ad alcuni profili della tutela del lavoro, connessi alla finalità di favorire la conciliazione tra tempi lavorativi ed impegni familiari).

La Corte ritiene illegittima, ai sensi dell’art. 119 della Cost., la costituzione di un fondo statale a destinazione vincolata, perché non rientrante nella fattispecie di cui al comma quinto dello stesso art. 119 Cost., in ordine agli interventi sociali a favore di determinate regioni o enti locali. Il Fondo in questione lederebbe pertanto l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, mantenendo indebitamente poteri discrezionali allo Stato.

La Corte ha altresì censurato un’altra disposizione dell’art. 70, che affidava alla Conferenza Unificata Stato e autonomie locali la determinazione degli standard minimi organizzativi relativi ai micro nidi nei luoghi di lavoro, in quanto in tal modo si verrebbe a negare la competenza legislativa delle regioni, nell’ambito dei principi posti dal legislatore statale.

In attuazione di tale sentenza, le risorse del Fondo per gli asili nido sono confluite dell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Con la sentenza n. 320 del 2004, è dichiarata l’illegittimità anche delle norme sul Fondo di rotazione per il finanziamento dei servizi di asili nido o micro nidi, di cui all’art. 91 della legge n. 289 del 2002.

La Corte richiama i principi contenuti nella sentenza n. 370 del 2003, in merito alla inclusione di tali interventi nell’ambito della potestà concorrente di Stato e Regioni. La Corte ribadisce che il sistema di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni delineato dall'art. 117 Cost. «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze».

Nella stessa sentenza, la Corte precisa anche che «le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per loro erogazione».

2.4 Asili nido: le agevolazioni fiscali 

La legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) , all’art. 70, comma 6, ha stanziato 6 milioni di euro nel 2002, i 20 milioni nel 2003 e i 25 nel 2004 per la copertura degli oneri legati alla deduzione delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono state definite le modalità di applicazione. In particolare, i genitori possono dedurre le spese per un importo complessivamente non superiore a 2.000 euro per ogni figlio ospitato negli asili. Lo stesso importo (e per lo stesso periodo) sarà deducibile per i datori di lavoro dal reddito di impresa o dal reddito di lavoro autonomo, per ciascun bambino ospitato negli asili. Si dispone che la deduzione spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dai Comuni.

Successivamente, la legge n. 289 del 2002 (art. 91, comma 6) ha specificato che la norma di cui all’articolo 70, comma 6, si interpreta nel senso che la deduzione si applica con riferimento ai nidi ed ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro.

 

La legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 335)  consente la detrazione d’imposta del 19 per cento, limitatamente al periodo di imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette degli asili nido.

Come è ricordato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 13 febbraio 2006, par. 2.1, è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

La norma prevede un limite massimo di spesa di 632 euro annui per ciascun figlio che frequenti l’asilo nido. Pertanto, l’importo massimo della detrazione risulta di euro 120,08. La stima governativa degli effetti finanziari della disposizione, in termini di cassa, è pari a 30,4 milioni di euro di minori entrate per il 2006 e di 12 milioni di euro di maggiori entrate per il 2007.

Sia gli oneri deducibili, sia le detrazioni d’imposta hanno la funzione di ridurre il carico fiscale gravante sul soggetto. In particolare, gli oneri deducibili, indicati dall’articolo 10 del TUIR, sono rappresentati da alcune fattispecie non aventi un denominatore comune (vi sono, infatti, ricomprese determinate spese mediche, i contributi previdenziali e assistenziali, gli assegni di mantenimento), le quali possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo del soggetto, operando sulla base imponibile dell’imposta. Le detrazioni d’imposta, disciplinate dall’articolo 15 del TUIR, operano invece una decurtazione dell’imposta lorda, tenendo conto, entro misure prefissate, di oneri sostenuti dal soggetto passivo per il suo stesso mantenimento, ovvero di determinati oneri gravanti su particolari fonti produttive di reddito, nonché di erogazioni liberali effettuate a favore di particolari soggetti per determinate finalità.

2.5 Il fondo per la famiglia e la solidarietà sociale

La legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) prevede la costituzione di un Fondo di 1.140 milioni di euro per il 2006 per interventi “volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio economico”.

 

In base a quanto emerso durante l’iter parlamentare, le risorse del Fondo risulterebbero impiegate per far fronte alle seguenti finalità:

§      contributi per bambini nati o adottati (vedi supra);

§      agevolazioni fiscali per le spese relative agli asili nido (vedi supra);

§      sostegno all’accesso alla locazione;

§      interventi per i portatori di handicap;

§      finanziamenti a favore delle scuole paritarie.

3. Interventi a sostegno della maternità e paternità; provvedimenti a favore dei portatori di handicap

Il decreto legge 14 aprile 2003, n. 73 ha provveduto a reperire ulteriori risorse finanziarie, al fine di assicurare il finanziamento per gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori[24] e per gli assegni di maternità[25].

 

L’articolo 1 della legge 15 ottobre 2003, n. 289, modificando il comma 2 dell’articolo 70 del D.Lgs. 151 del 2001, in merito all’indennità di maternità per le libere professioniste, ha stabilito che tale indennità, che viene corrisposta dalla cassa di previdenza alla quale la professionista è iscritta, è pari all’80% dei cinque dodicesimi (corrispondenti ai cinque mesi di copertura dell’indennità) del reddito da lavoro autonomo percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda.

 

Il D.Lgs. 23 marzo 2003, n. 115 ha provveduto ad integrare le disposizioni del D. Lgs. n. 151 del 2001, ampliando le tutele già previste in favore della maternità. In particolare si è prevista: la possibilità di collocare in mobilità anche le lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio; l'estensione in favore di alcune categorie di lavoratrici autonome, compresi i genitori adottivi o affidatari, del congedo parentale facoltativo; l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riposi e permessi nel caso di adozione o di affidamento di soggetti con handicap grave.

Nell’ultimo scorcio della legislatura la legge 24 febbraio 2006, n. 104 ha esteso alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti, che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, la tutela previdenziale relativa alla maternità prevista dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con particolare riferimento al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ai congedi parentali, e al diritto ad usufruire di tali congedi per il padre lavoratore.

Inoltre, si è estesa la possibilità di usufruire dei permessi per i parenti che prestano assistenza a portatori di handicap. In particolare l’articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), ha eliminato il riferimento al periodo temporale di almeno cinque anni ai fini dell’accertamento della situazione di gravità dell’handicap di una persona con riferimento alla quale i genitori o i fratelli o le sorelle conviventi chiedano di poter usufruire dei permessi e dei congedi previsti dalla normativa vigente.

Sempre in materia di accertamento dell’handicap, va ricordato il decreto legge n. 4 del 2006, in base al quale i portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescienti, inclusi i soggetti affetti da sindrome di talidomite,  sono esonerati da ogni visita medica successiva volta a verificare la permanenza della patologia.

 

(Per altre misure concernenti i soggetti disabili vedi i paragrafi 1, 2 e 5).

4. Interventi nel campo della giustizia

La legge n. 54 del 2006 definisce una nuova disciplina dell’affidamento dei figli conseguente alla separazione personale dei genitori, allo scioglimento, all’annullamento, alla cessazione degli effetti civili, alla nullità del matrimonio; la disciplina si applica anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.  Il principio cardine della nuova normativa consiste nel privilegiare la soluzione dell’affidamento condiviso, che diviene la forma  di affidamento prioritario dei figli minori di genitori separati, in modo che l’affidamento ad un solo genitore (attualmente prevalente) diventerebbe una soluzione soltanto residuale. La finalità cui risulta ispirata la nuova normativa è quella di salvaguardare il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura istruzione ed educazione da entrambi. Vengono poi dettagliatamente disciplinati i diversi aspetti collegati a tale modalità di affidamento e i diversi modi di composizione innanzi al giudice delle possibili controversie in merito. Oltre all’opposizione all’affidamento condiviso viene attribuita ad entrambi i genitori la facoltà di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli; vengono altresì dettate specifiche disposizioni processuali. 

 

La legge n. 38 del 2006, anche in attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 2003, adegua il quadro legislativo vigente in materia di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori, alla manifestazione di nuove forme ed espressioni del drammatico fenomeno della pedofilia anche a mezzo dell’utilizzo dei moderni strumenti telematici. La legge, oltre ad intervenire sulla definizione delle fattispecie criminose contemplate nel codice penale, opera un complessivo aggravamento  delle sanzioni amministrative e penali applicabili alle stesse, dettando anche alcune modifiche a norme processuali. Viene inoltre istituito e disciplinato il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, al quale devono pervenire tutte le segnalazioni su siti pedopornografici e che opera in coordinamento con altri organi ed uffici istituzionali e finanziari. Il Centro ha compiti informativi nei confronti della Presidenza del Consiglio, utili alla predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia.  

 

Si segnalano infine la legge n. 46 del 2002 (di ratifica dei Protocolli alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, uno dei quali riguarda la vendita e la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile) e la legge n. 6/2004 che introduce nel Codice civile (agli articoli 404 e seguenti) l'inedita figura dell'amministratore di sostegno.

5. Interventi nel settore della scuola e della formazione

5.1 Tasse scolastiche e buono scuola

L’art. 28 del d.lgs. n. 226 del 2005, emanato ai sensi della legge n. 53 del 2003 (cosiddetta “Legge Moratti”), recante le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,ha disposto, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, la gratuità dell’istruzione impartita nei i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Un contributo particolare alle famiglie (c.d. “buono scuola”) è stato poi previsto per la frequenza delle scuole paritarie: la legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002, articolo 2, comma 7) ha infatti autorizzato a tal fine la spesa di 30 milioni di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2003 al 2005. L’individuazione di un limite di reddito per l’accesso al beneficio, introdotta dalla legge finanziaria 2004 (legge n 350 del 2003, art. 3, comma 94), è stata abrogata dal DL n. 35 del 2005 convertito dalla legge n 80 del 2005 (art 14, comma 8-bis).

Va ricordato che la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) aveva finalizzato una quota del Fondo per le politiche sociali (per l’importo massimo di 100 milioni di euro negli esercizi 2004-2006) all’erogazione del “buono scuola”; la norma è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 423 del 2004 in quanto lesiva dell’autonomia finanziaria delle regioni.

5.2 Integrazione scolastica dei portatori di handicap

La riforma del sistema dell’istruzione scolastica e professionale, delineata della legge delega 28 marzo 2003, n. 53 e dai successivi provvedimenti di attuazione, ha confermato sostanzialmente la disciplina vigente in materia di integrazione scolastica, recata da alcuni articoli della legge quadro sull’handicap (legge n. 104 del 1992), poi confluiti nel cosiddetto “Testo unico dell’istruzione” (d.lgs.. 16 aprile 1994, n. 297). Strumenti principali di tale integrazione, oltre alla fornitura degli ausili tecnici necessari, sono: un progetto educativo individualizzato, il supporto di insegnanti specializzati (cosiddetti “insegnanti di sostegno”); la limitazione del numero di alunni nelle classi che ospitano alunni diversamente abili.

Alcune disposizioni innovative sono state adottate nell’ambito delle misure volte alla razionalizzazione della rete scolastica ed al contenimento della spesa per i docenti di sostegno: la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003, art. 35, co. 7) ha infatti ridefinito le modalità per l’accertamento dell’handicap, affidandolo ad una verifica collegiale delle ASL (anziché all’esame dello specialista della patologia denunciata ovvero dello psicologo in servizio presso le aziende sanitarie ); contestualmente la norma ha attribuito l'attivazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni (uno a 138, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 449 del 1997) al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, anziché al dirigente scolastico.

Il DPCM del 23 febbraio 2006, adottato dopo il parere delle commissoni parlamentari, ribadisce la collegialità dell’accertamento e fa riferimento, per l’indicazione della patologia, alle classificazioni adottate dall’Organizzazione mondiale della sanità; viene specificato inoltre che l’istituzione di posti di sostegno in deroga sarà autorizzata solo in situazioni di particolare gravità attestate dal verbale medico.

Si ricorda, infine, che la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003, art. 3, commi 116 e 117) aveva destinato all’integrazione scolastica 40 milioni di euro, costituenti una partedelle risorse aggiuntive attribuite al Fondo nazionale delle politiche sociali per il 2004. La Corte Costituzionale (sentenza n. 423 del 2004) ha tuttavia ritenuto non compatibile con il nuovo titolo V della Costituzione il vincolo di destinazione del Fondo per finalità rientranti nelle competenze regionali concernenti i "servizi sociali" e l'"istruzione".

5.3 Iniziative a favore degli studenti universitari

La legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004, art. 4, commi da 99 a 103) ha previsto la concessione di prestiti fiduciari agli studenti capaci e meritevoli istituendo e finanziando con 10 milioni di euro per il 2004, un Fondo per la costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti concessi da banche ed altri intermediari finanziari. La gestione del Fondo è stata affidata a Sviluppo Italia S.p.a., sulla base di criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni. La norma ha abrogato contestualmente la disciplina dei cosiddetti “prestiti d’onore”, recata dalla legge n. 390 del 1990. La Corte costituzionale, con sentenza n. 308 del 2004, ha tuttavia dichiarato illegittima sia la procedura di ripartizione sopra citata, per il mancato coinvolgimento delle regioni, sia l’abrogazione della normativa precedente prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Un nuovo intervento legislativo (art. 6, comma 7 del decreto legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005) ha pertanto disposto l’intesa dei due ministeri interessati con la Conferenza Stato-Regioni. Il relativo decreto è stato emanato il 3 novembre 2005.

La legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006, art. 1, commi 554-556) ha poi istituito, e finanziato con 25 milioni di euro per il 2006, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari; per la ripartizionedel Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

5.4 La diffusione dell’utilizzo dei personal computer da parte dei giovani e delle famiglie

La legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all’art. 4, comma 9, destina il fondo speciale “PC ai giovani”, istituito dall’articolo 27, comma 1, della Legge Finanziaria 2003, alla copertura delle spese relative all’omonimo progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo di strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono i 16 anni nel 2004.

 

Con l’articolo 4, comma 10 della citata legge n. 350 del 2003, si dispone, inoltre, la destinazione di risorse, nei limiti di 30 milioni di euro per l’anno 2004, all’istituzione di un Fondo speciale “PC alle famiglie”, finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal dipartimento per l’innovazione e le tecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisto di un PC nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro per l’anno di imposta 2002.

Le modalità attuative del progetto, l’individuazione dei requisiti reddituali ed i soggetti tenuti alla verifica dei suddetti requisiti, nonché le modalità di erogazione dei suddetti incentivi, con l’eventuale ausilio anche di soggetti esterni alla pubblica amministrazione, sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

6. Misure di sostegno del reddito

La legge n. 350 del 2003 prevede, all’art. 3, comma 101, che lo Stato concorra, insieme con le regioni, al finanziamento del reddito di ultima istanza, la cui istituzione è facoltà delle regioni: si tratta di un beneficio economico collegato ai programmi di reinserimento sociale e destinato, secondo la definizione di cui al presente comma, alle famiglie:

-          a rischio di esclusione sociale

-          e i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

La quota di risorse con la quale lo Stato concorre al reddito di ultima istanza [26] è determinata dal Ministro del lavoro a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

L’istituto del reddito di ultima istanza sostituisce, di fatto, il cosiddetto reddito minimo di inserimento, che il D.Lgs. n. 237/1998 aveva introdotto in alcune aree territoriali in via sperimentale.

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 423 del 2004 ha affermato l’illegittimità di tale disposizione. Il reddito di ultima istanza, destinato a soggetti in stato di particolare bisogno (e non esteso in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale), non è infatti riconducibile all’art. 117, comma 2, lett. m) (livelli essenziali delle prestazioni) ma alla materia “servizi sociali” e, pertanto, rientra nella competenza esclusiva delle Regioni. Risulta pertanto illegittima la previsione di un cofinanziamento Stato-regioni per finalità di carattere assistenziale.

7. Le iniziative della Commissione bicamerale per l’infanzia

Nel corso dei cinque anni della legislatura, la Commissione ha approvato cinque risoluzioni. Le identiche risoluzioni 7-00037 e 7-00001, in materia di iniziative a favore dei bambini che si trovano nelle zone colpite da eventi bellici, impegnano il Governo affinché nessuna misura restrittiva di carattere internazionale colpisca l'approvvigionamento di medicinali, cibo e vestiario per l'infanzia nelle zone di conflitto armato. La risoluzione8-00036sul rapporto tra televisione e minori, contiene gli impegni per un testo unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione; a prevedere che le attività televisive debbano esercitarsi nel rispetto del Codice di autoregolamentazione «Tv e minori», la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione pubblicitaria; a monitorare le trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e locali; a trasmettere una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della normativa per la tutela della dignità e lo sviluppo dei minori e sul rispetto delle disposizioni di legge dei soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive. Le identiche risoluzioni 8-00038 e7-00023, in materia di adozioni internazionali, prevedono tra gli impegni per il Governo: accordi bilaterali per agevolare le procedure per l'adozione; maggiori strumenti, risorse e personale alla Commissione per le adozioni internazionali; un nuovo regolamento di attuazione della legge 3n. 476 del 1998; un maggiore controllo ed uniformità circa la partecipazione alle spese richiesta dagli enti autorizzati alle famiglie; relazioni periodiche sull'attività svolta dalla Commissione per le adozioni internazionali. Si segnalano infine la risoluzione 7-00071, in materia di città amiche dei bambini e la risoluzione 7-00316, volta a promuovere l’allattamento al seno.

La Commissione ha approvato quattro relazioni, di cui una illustra il lavoro compiuto durante l’intera legislatura. Nella Relazione sulla giustizia minorile si sostiene la necessità di trasferire tutte le competenze civili e penali in materia di famiglia e minori ad un organo specializzato, garantendo la terzietà del giudice e mantenendo la componente onoraria sia in materia civile che in quella penale; si propone l’istituzione di un tribunale per la famiglia ed i minori con sede distrettuale e con sezioni distaccate presso ciascun circondario o, in alternativa, l’istituzione di sezioni specializzate presso ciascun tribunale. La Relazione sul garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ne auspica l’istituzione, configurandolo come autorità indipendente che presenta annualmente una relazione al Parlamento sulla propria attività; ad esso  dovrebbero spettare anche lo svolgimento di specifiche indagini o ispezioni, la facoltà di promuovere azioni giudiziarie a tutela dei minori e la gestione di un’apposita linea telefonica gratuita[27]. La Relazione sull'attuazione della legge n. 285 del 1997  propone, tra l’altro, di precisare specifiche prestazioni da garantire a tutti i minori nella futura normativa sui «livelli essenziali e uniformi delle prestazioni sociali» di cui alla legge n. 328/2000.

Le indagini conoscitive svolte dalla Commissione nella legislatura sono quattro e hanno condotto all’approvazione di documenti conclusivi, ad eccezione della prima, che ha riguardato l’abuso e lo sfruttamento dei minori; alcune osservazioni, elaborate dopo lo svolgimento di una prima parte di tale indagine, sono però confluite nel documento in materia di pedofilia. Il Documento sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sull'ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive pone in rilievo la necessità di garantire ai minori la possibilità di ricoveri in aree pediatriche, dotate di strutture e competenze professionali specifiche per l'età e raccomanda tra l’altro la definizione di un calendario nazionale delle vaccinazioni condiviso da tutte le Regioni, l'istituzione di un'anagrafe vaccinale nazionale, l'adozione di iniziative legislative per migliorare la tutela delle persone danneggiate dai vaccini, la partecipazione finanziaria dell'Italia al Vaccine Fund. Il documento su adozioni e affidamento propone i nuovi istituti dell’affidamento internazionale e, a livello nazionale, dell’adozione “aperta” e “mite”. In ideale continuità si pone la successiva indagine sull’infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e le forme per la sua tutela ed accoglienza; il documento conclusivo si sofferma su tre argomenti: riguardo ai minori stranieri non accompagnati suggerisce di spostare l’attenzione dal rimpatrio assistito, attuabile solo in pochissimi casi, a progetti per i minori che restano in Italia, ampliando le competenze del Comitato per i minori stranieri; per i soggiorni solidaristici di minori stranieri, si afferma che devono essere connessi sempre più strettamente a progetti qualificati, che occorre istituire un albo delle associazioni che si occupano dei soggiorni e si auspica questi ultimi coinvolgano anche minori provenienti da altri Paesi, oltre quelli coinvolti dalla catastrofe di Chernobyl; infine, riguardo al problema dei minori impiegati in attività di accattonaggio, nel Documento si sostiene che non occorre una nuova normativa, bensì un nuovo impulso ad applicare quella esistente, in modo costante e capillare, coordinando gli interventi e moltiplicando le apposite iniziative avviate in alcuni Comuni.

Per quanto riguarda l’attività consultiva, la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni sul Piano di azione per il biennio 2002-2004 e sullo schema di regolamento ministeriale recanteDisciplina dell’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi.

Per quanto riguarda la Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nel 2001, essa è stata organizzata in due momenti: il 19 novembre “Il diritto di crescere, un dovere per tutti” a Roma e “Grande sarai tu!” il 20 novembre, a Lecce.

Nel 2002 è stato scelto il tema della comunicazione e, nel corso della celebrazione intitolata “Comunicare è bello” è stato presentato l’omonimo Vademecum sull’uso consapevole dei mezzi di comunicazione, preparato a cura della Commissione e destinato ai ragazzi di 10-12 anni e alle loro famiglie.

A partire dal 2003 è stato assegnato il Premio parlamentare per l’infanzia, attribuito dalla Commissione a persone, associazioni, enti ed organizzazioni senza scopo di lucro, che abbiano realizzato iniziative e progetti relativi alla promozione e all’attuazione dei diritti dell’infanzia. Oltre alla consegna dei premi, nel 2003 l’attenzione è stata rivolta a tematiche connesse con l’indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale e l’ospedalizzazione dei minori.

Nel 2004 e 2005 la giornata è stata incentrata sui lavori in corso della Commissione.

 


Provvedimenti approvati nella XV legislatura

1. Le competenze istituzionali

L’articolo 1, comma 19 lettera e) del Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181[28], Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia “nelle sue componenti e problematiche generazionali”, nonché competenze concernenti gli interventi a sostegno della famiglia.

In particolare, sono trasferite le funzioni in passato esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. c) del D.lgs. 300/1999 per quanto concerne:

§      il coordinamento delle politiche a favore della famiglia;

§      gli interventi a sostegno della maternità e della paternità e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia;

§      le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;

§      il supporto all’Osservatorio nazionale sulla famiglia (tenendo informato il Ministero della solidarietà sociale dell’attività relativa);

§      il supporto – unitamente al Ministero della solidarietà sociale – all’Osservatorio nazionale per l’infanzia e al Centro nazionale di documentazione e analisi dell’infanzia.

Come già ricordato, le competenze in materia di famiglia sono state precedentemente esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR).

Nell’ambito del Governo Prodi, l’incarico relativo alle politiche per la famiglia è stato attribuito al Ministro senza portafoglio Rosy Bindi.

2. Le risorse per la famiglia

L’articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223[29], Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale,istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tre distinti Fondi per interventi riguardanti:

§         politiche della famiglia (comma 1);

§         politiche giovanili (comma 2);

§         politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (comma 3).

 

Lo stanziamento per ciascuno dei tre Fondi è pari a 3 milioni di euro per il 2006 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

In base al comma 1 il Fondo per le politiche della famiglia è espressamente finalizzato a:

§       “realizzare e promuovere interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali”;

§       “supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia”.

 

Si ricorda, inoltre, che l’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia si basa su una convenzione a  titolo oneroso tra l’ex Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di Bologna con funzioni di Comune capofila[30]. Della struttura, oltre alla costituzione di un apposito Comitato di coordinamento tecnico scientifico, supportato da esperti e rappresentanti delle Amministrazione e da componenti e rappresentanti delle istituzioni regionali, locali e del mondo dell'associazionismo, fanno parte i rappresentanti di 25 Comuni italiani.

 

L’Osservatorio svolge in particolare i seguenti compiti:

§       Osservazione dei cambiamenti strutturali della famiglia e delle tipologie familiari

§       Monitoraggio dei principali indicatori socio-demografici

§       Individuazione di nuovi modelli di relazione tra le famiglie, le istituzioni, l’associazionismo sociale e il sistema produttivo

§       Strategie per la promozione e il sostegno delle relazioni e responsabilità familiari.

§       Raccolta e diffusione delle iniziative delle amministrazioni locali e delle associazioni promosse sul territorio nazionale;

§       Mappatura delle risorse esistenti sul territorio a sostegno delle famiglie

§       Raccordo con gli Osservatori già esistenti a livello regionale e locale;

§       Banca dati della legislazione esistente in campo nazionale e internazionale;

§       Analisi delle modalità di coordinamento e di raccordo nella governance delle politiche per la famiglia tra il livello nazionale, regionale, locale;

§       Analisi successive di impatto reale e differenziato per quanto riguarda la formazione delle famiglie, la procreazione, la cura e crescita dei figli, l’assistenza parentale;

§       Attività di rilevazione e monitoraggio su esperienze locali di solidarietà familiare e reti di associazioni familiari, con particolare attenzione alla costruzione di relazioni e raccordi con la gestione delle politiche locali.

 

Nel corso dell’audizione presso la XII Commissione della Camera, il Ministro Rosy Bindi ha sottolineato l’orientamento del Governo di “promuovere l’elaborazione di proposte di legge e progetti di interesse nazionale con il coinvolgimento delle autonomie regionali e locali e finanziati dal Fondo nazionale delle politiche della famiglia anche attraverso forme di cofinanziamento e partenariato”. Il Ministro ha altresì espresso la volontà di potenziare il ruolo dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, che dovrà qualificarsi anche come organismo tecnico scientifico di supporto alla Presidenza del Consiglio, prevedendo l’apertura di una nuova sede in una regione del Mezzogiorno (cfr.seduta del 18 luglio 2006)

 

Si rammenta, infine, che con la legge n. 266 del 2005[31] è stata prevista la costituzione di un Fondo di 1.140 milioni di euro per il 2006 per interventi “volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio economico”. La quota più rilevante di tali risorse (696 milioni di euro) è destinata al sostegno dei genitori, con l’assegnazione di un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005 e per ogni figlio nato nel 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

In base a quanto emerso durante l’iter parlamentare, le altre risorse del Fondo risulterebbero impiegate per far fronte alle seguenti finalità:

§       sostegno all’accesso alla locazione;

§       interventi per i portatori di handicap;

§       finanziamenti a favore delle scuole paritarie;

§         agevolazioni fiscali per le spese relative agli asili nido.

 

Successivamente con l’articolo 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è stato disposto uno stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di integrare le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia.

Il predetto comma precisa anche che le risorse sono utilizzate per le seguenti finalità:

§      istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali, delle regioni, degli enti locali e del terzo settore;

§      iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

§      iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

§      iniziative di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile[32], dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia[33];

§      valorizzazione delle iniziative degli enti locali ed imprese in materia di politiche familiari;

§      sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione per le adozioni.

 

Il comma 1251 ha altresì dispostoche il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo per le seguenti ulteriori finalità:

§      finanziare, d’intesa con le altre amministrazioni statali e con la Conferenza unificata, un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

§      realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata, relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;

§      promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, d’intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

 

Il riparto delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251 è effettuato con decreto del Ministro delle politiche della famiglia (comma 1252); lo stesso Ministro disciplina con proprio regolamento l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia (comma 1253)

3. Piano servizi socio-educativi

I commi 1259-1260 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 promuovonolo sviluppodel sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

Il comma 1259 prevede che, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.

L’intesa sopraccitata è stipulata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131[34], secondo il quale il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni, il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

Il piano straordinario di cui sopra è finalizzato al conseguimento, entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e alla riduzione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese.

Per le finalità del piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Il comma 1260, inoltre, prevede che per le finalità del piano possa essere utilizzata anche parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250 della stessa legge finanziaria.

 

Si ricorda che il Consiglio europeo di Lisbona, nel marzo 2000, ha identificato lo sviluppo delle strutture per l’infanzia come uno degli snodi principali per l’incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro in modo da raggiungere l’obiettivo del 60 per cento entro il 2010. In particolare, si è rilevata la necessità di favorire tutti gli aspetti delle pari opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale, e di rendere più facile la conciliazione della vita professionale con la vita familiare, anche effettuando una nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di custodia dei bambini.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, nel marzo 2002, il Consiglio europeo di Barcellona ha invitato gli Stati membri ad elevare l’offerta di asili nido, in modo da consentirne la frequenza al 33% dei bambini sotto i tre anni entro il 2010[35].

 

Si segnala che la norma appare individuare risorse destinate a promuovere la realizzazione di servizi socio educativi su tutto il territorio nazionale, affidando ad una intesa in sede di Conferenza unificata la definizione dei criteri e delle modalità del relativo riparto. Al riguardo, si ricorda che la materia è stata oggetto di diverse pronunce della Corte costituzionale, che hanno interessato, in particolare, le disposizioni della legislazione nazionale volte ad ampliare il numero degli asili nido e degli asili aziendali.

 

Con la sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti il finanziamento e la promozione degli asili nido. La Corte, anche sulla base dell’evoluzione normativa in merito alla funzione degli asili nido, ha ritenuto prevalenti i profili relativi alla formazione e all’istruzione pre-scolare del bambino, riconducendo pertanto gli interventi in materia nell’ambito della potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni.

La Corte ha ritenuto illegittima, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, la previsione di un fondo statale a destinazione vincolata, in quanto non rientrante nella fattispecie di cui al quinto comma dello stesso articolo 119 Costituzione, in ordine agli interventi sociali a favore di determinate regioni o enti locali. Conseguentemente, secondo la Consulta, il Fondo in questione lederebbe l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, mantenendo indebitamente poteri discrezionali in capo allo Stato.

In attuazione di tale sentenza, le risorse del Fondo per gli asili nido sono confluite nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Con lasentenza 28 ottobre 2004, n. 320, è stata dichiarata l’illegittimità anche delle norme sul Fondo di rotazione per il finanziamento dei servizi di asili nido o micro-nidi, di cui all’art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La Corte, richiamando i principi contenuti nella sentenza n. 370 del 2003, ha ribadito che il sistema di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni delineato dall'articolo 117 della Costituzione «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze».

4. Fondo per le non autosufficienze

L’articolo 1, comma 1264 della legge finanziaria per il 2007 haistituito un Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero della solidarietà sociale, al fine di attuare i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone non autosufficienti.

La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009[36].

Il comma 1265prevede inoltre  che gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del suddetto Fondo siano adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

5. Il Fondo nazionale  per l’infanzia e l’adolescenza

L’articolo 1, comma 1258, della legge finanziaria per il 2007, stabilisce che il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285[37], a decorrere dal 2007, è provvisto di una dotazione determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468[38].

 

Le somme impegnate ma non liquidate, entro la chiusura dell’esercizio finanziario, in favore dei comuni indicati all’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.

 

Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto all’articolo 1 della citata legge n. 285 del 1997, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale destinati a favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza.

I commi 2 e 3 dell’articolo 1 della citata legge n. 285 del 1997 prevedono che tale Fondo è ripartito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

 

6. Interventi di natura fiscale e misure di sostegno al reddito

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), decorrenti dal 1° gennaio 2007.

In particolare l’articolo 1, comma 6, ha rideterminato gli scaglioni di reddito e le relative aliquote di imposta, sopprimendo il contributo di solidarietà per i redditi superiori a 100.000 euro; ha soppresso la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (c.d. no tax area) e ha introdotto detrazioni di importo differenziato per i redditi di lavoro dipendente, di pensione e di lavoro autonomo.

Con specifico riferimento al trattamento fiscale della famiglia si segnala la sostituzione delle deduzioni per oneri di famiglia[39], con detrazioni per carichi di famiglia, operata dalla lettera c) del citato articolo 1, comma 6, il quale ha novellato l’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”– TUIR.

 

Si ricorda innanzitutto che per deduzioni s’intendono i valori che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all'aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Queste operano pertanto in modo diverso rispetto alle detrazioni, che invece abbattono l'imposta da pagare.

Le deduzioni per oneri di famiglia vigenti sino al 31 dicembre 2006 erano le seguenti:

a)    3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b)    2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile[40] (persone obbligate agli alimenti) convivente con il contribuente o percipiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tale somma doveva essere ripartita tra coloro che avevano diritto dalla deduzione;

c)    3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, in alternativa alla deduzione di cui alla precedente lettera b);

d)    3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e)    3.200 euro, per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Era infine prevista una deduzione, di importo massimo pari a 1.820 euro, per le spese documentate sostenute dal contribuente, in proprio favore o nell’interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, per gli addetti alla assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana [la corrispondente detrazione è ora disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera i-septies) del TUIR, come novellato dall’articolo 1, comma 319, della citata legge n. 296 del 2006].

Il previgente articolo 12 del TUIR prevedeva un meccanismo in base al quale si determinava, in misura decrescente al crescere del reddito, l’importo delle deduzioni sopra indicate effettivamente spettante al contribuente[41].

 

Le attuali detrazioni per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sono le seguenti:

1)   se il reddito complessivo non supera 15.000 euro: 800 euro diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro;

2)   se il reddito complessivo è compreso tra 15.001 e 40.000 euro: 690 euro. La detrazione è aumentata di un importo compreso tra 10 e 30 euro nei casi in cui il reddito complessivo è compreso fra 29.001 e 35.200;

3)   se il reddito complessivo è compreso tra 40.001 e 80.000 euro: 690 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

 

Le attuali detrazioni per i figli a carico sono le seguenti:

§      800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età superiore a tre anni;

§      l’importo è aumentato a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

§      per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

§      l’importo base della detrazione è aumentato di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; in presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato, per tutti, di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo[42].

La detrazione per i figli a carico è ripartita tra i genitori, non legalmente ed effettivamente separati, nella misura del 50 per cento ciascuno[43]. E’ consentito, sulla base di un accordo tra i genitori, attribuire interamente la detrazione al genitore con un reddito complessivo di ammontare più elevato, in modo da permettere, in caso di incapienza di uno dei genitori, il godimento per intero delle detrazioni da parte del genitore fiscalmente capiente.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione, in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario del (o dei) figlio (figli). Nell’eventualità di un affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno, in mancanza di diverso accordo.

E’ inoltre previsto, nell’ipotesi in cui il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire, in tutto o in parte, della detrazione, per limiti di reddito, che la detrazione stessa è assegnata per intero all’altro genitore, il quale è tenuto a riversare al genitore affidatario l’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, il cinquanta per cento, salvo diverso accordo.

Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per l’intero ammontare.

Infine, è statuito che per il primo figlio si applichino, se più convenienti, le detrazioni per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, nei seguenti casi:

§      qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia in seguito legalmente ed effettivamente separato;

§      qualora vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Tale misura, già prevista dalla disciplina previgente, costituisce dunque un’agevolazione per le famiglie monoparentali.

 

E’ inoltre riconosciuta una detrazione di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che ne hanno diritto, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile (persone obbligate agli alimenti) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

 

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano esclusivamente quando i rapporti contemplati nelle varie ipotesi sono numeri maggiori di zero e minori di uno. Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o pari a uno le detrazioni non spettano (comma 4 del nuovo articolo 12 del TUIR).

E’ stato confermato che le detrazioni sopra indicate, come le precedenti deduzioni, spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

Con la stessa legge n. 296 del 2006 sono state inoltre introdotte le seguenti misure in favore della famiglia:

 

-       detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. Le spese sono ammesse in detrazione per un importo non superiore a 210 euro annui (articolo 1, comma 319).

 

-       detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati dagli studenti universitari fuori sede per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. La disposizione richiede che la facoltà universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, il quale disti da quest'ultimo almeno 100 chilometri e sia comunque situato in una provincia diversa. Le spese sono ammesse in detrazione per un importo non superiore a 2.633 euro annui (articolo 1, comma 319).

 

-       detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le spese sono ammesse in detrazione per un importo non superiore a 2.100 euro annui. Possono beneficiare di tale agevolazione solo i contribuenti il cui reddito complessivo non ecceda i 40 mila euro (articolo 1, comma 319).

Precedentemente all’entrata in vigore della legge in esame[44], per queste spese era concessa una deduzione, fino ad un massimo di 1.820 euro, con previsione di un meccanismo in base al quale si determinava, in misura decrescente al crescere del reddito, l’importo della deduzione effettivamente spettante al contribuente[45].

 

-       detrazione del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette degli asili nido. Le spese sono ammesse in detrazione per un importo non superiore a 632 euro annui. La detrazione è riconosciuta relativamente al solo periodo di imposta 2006 (articolo 1, comma 400).[46]

 

-       riconoscimento, per il solo triennio 2007-2009, delle detrazioni per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti[47] (articolo 1, comma 1324).

 

L’articolo 1, comma 11 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone una rideterminazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dei relativi limiti di reddito, di cui all’articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69[48].

Si consideri che l’adeguamento degli importi dell’assegno per il nucleo familiare rientra nell’ambito del più ampio intervento di riduzione del cosiddetto “cuneo fiscale e contributivo”[49]di circa 5 punti percentuali rispetto alla retribuzione lorda, di cui 2 punti (cioè il 40% della riduzione complessiva) sono destinati a favore dei lavoratori dipendenti, attraverso misure dirette alla riduzione dell’IRPEF e, appunto, all’aumento degli assegni familiari[50].

Tali interventi, aumentando il reddito disponibile soprattutto per i lavoratori con carichi di famiglia, possono contribuire alle politiche di redistribuzione del reddito e di inclusione sociale.

Più in dettaglio, per quanto riguarda la rideterminazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare, l’articolo 1, comma 11 della L. 296/2006 determina in via diretta i nuovi importi dell'assegno e dei relativi limiti di reddito consentendo, inoltre, che con decreto interministeriale venga operata un'ulteriore rimodulazione. In particolare si prevede che:

·       i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati secondo la Tabella 1 allegata alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (lettera a));

·       gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli sono rivalutati del 15 per cento, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (lettera b));

·       i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonchéquelli per i nuclei familiari senza figli possono essere rimodulati ulteriormente con decreto interministeriale[51], secondo criteri analoghi a quelli adottati nella Tabella summenzionata, "anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche" (lettera c));

·       nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, o soggetti equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, si prendono in considerazione, oltre ai figli minori, anche i figli che abbiano già compiuto diciotto anni, ma che non ne abbiano ancora compiuto ventuno, purché siano studenti o apprendisti (lettera d));

·       gli ordinari criteri di rivalutazione dei livelli di reddito e dell'importo dell'assegno non si applicano con riferimento al 2007 e trovano nuovamente applicazione a decorrere dal 2008 (lettera e))[52].

 

L’articolo 1 comma 1285 della legge finanziaria per il 2007 interviene sull’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001)[53], disponendo una nuova proroga, dal 30 aprile 2006 al 30 giugno 2007, dell’utilizzo delle risorse, relative agli anni 2001 e 2002, finalizzate alla prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento[54].

 

Ai sensi del comma 1286, le somme non spese dai comuni entro la suddetta data (30 giugno 2007) devono essere comunque versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali[55].

7. Interventi a sostegno della maternità e paternità e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto vari interventi a sostegno della maternità e paternità e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

 

L’articolo 1, comma 788 dellaL. 296/2006estende la possibilità di usufruire del congedo parentale ai lavoratori a progetto e le categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie[56].

In particolare, si dispone la corresponsione ai lavoratori in questione, aventi titolo all’indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, di un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Tale trattamento economico viene concesso anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

 

L’articolo 1, comma 791 dellaL. 296/2006, attraverso modifiche all’articolo 64, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151[57], concernente la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie, è volto ad estendere alle medesime lavoratrici la tutela più ampia sotto il profilo temporale nonché sotto il profilo del trattamento economico e normativo prevista per le lavoratrici dipendenti.

In primo luogo si prevede che resta ferma l’applicazione della disciplina di cui al citato D.M. 4 aprile 2002, per quanto riguarda l’estensione agli iscritti alla Gestione separata INPS della tutela della maternità nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente[58]. In sostanza si attribuisce alla disciplina di cui al D.M. 4 aprile 2002 una valenza “a regime”. Si evidenzia che, per quanto riguarda l’indennità di maternità, tale disciplina ricalca sostanzialmente, quanto alla durata e alla misura, quanto previsto per i lavoratori dipendenti dal combinato disposto degli articolo 16 e 22 del D.Lgs. 151/2001.

Inoltre si dispone che con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sia disciplinato - nei limiti delle risorse provenienti da una specifica aliquota contributiva da definire con il medesimo decreto ministeriale - l’ambito dell’estensione alle lavoratrici in oggetto della tutela più ampia prevista per le lavoratrici dipendenti dagli articoli 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001, rispettivamente per quanto riguarda l’anticipazione temporale dell’astensione obbligatoria per maternità (con diritto alla relativa indennità) e il trattamento economico e normativo connesso al congedo di maternità.

Si ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. 151/2001 dispone che, in determinate ipotesi, l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (fermo restando il diritto alla relativa indennità) sia anticipata rispetto ai termini ordinariamente previsti dall’articolo 16 del D.Lgs. 151/2001, che prevede tale astensione durante i due mesi precedenti alla data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.

In particolare l’articolo 17 dispone che l’astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto nell’ipotesi di lavori gravosi o pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza. Inoltre, con provvedimento dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, può essere disposto il divieto di adibire al lavoro la lavoratrice in stato di gravidanza anche prima che cominci a decorrere il periodo di astensione obbligatoria, nelle seguenti ipotesi:

§      gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

§      condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

§      impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni nei casi previsti dal D.Lgs. 151/2001, cioè qualora la lavoratrice sia addetta a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri o qualora i risultati della valutazione dei rischi riveli un pericolo per la salute della medesima.

Si ricorda inoltre che l’articolo 22 del D.Lgs. 151/2001 prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, comprensivo sia del periodo di astensione obbligatoria ordinariamente previsto dal citato articolo 16 sia del periodo di anticipazione dell’astensione obbligatoria nei casi previsti dal citato articolo 17. Il medesimo articolo prevede che i periodi di congedo di maternità siano computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie e siano considerati come attività lavorativa ai fini della progressione nella carriera. Viene precisato inoltre che le ferie e le assenze spettanti ad altro titolo non devono essere utilizzate contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria per maternità.

 

L’articolo 1, commi 789-790 della L. 296/2006estende la facoltà di riscatto dei periodi di congedo per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2 della L. 8 marzo 2000, n. 53[59] anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, demandando l’attuazione di tale disposizione ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche per la famiglia. Si ricorda che l’articolo 4 della L. 53 del 2000, tra i congedi fruibili per eventi e cause particolari, prevede, al comma 2 che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possano richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni[60].

 

L’articolo 1, comma 1266 dellaL. 296/2006interviene sulla disciplina di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in base alla quale la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle, conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104 del 1992, possono usufruire, per l’assistenza al figlio (o, rispettivamente, al fratello), di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, entro sessanta giorni dalla richiesta[61].

Integrando la disciplina in questione, il richiamato comma 1266 prevede che i soggetti su indicati, qualora usufruiscano del congedo in questione per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa.

 

L’articolo 1, commi 1254-1256 della L. 296/2006provvede a modificare la disciplina relativa alle misure per favorire la conciliazione tra tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53. Si ricorda che tale ultimo articolo dispone l’erogazione di contributi per incentivare l’applicazione da parte delle aziende di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro.

 

Le novità introdotte modificando la formulazione dell’articolo 9 della L. 53/2000 riguardano una serie di aspetti della disciplina:

§      al fine di incentivare e promuovere tali azioni positive sono destinate apposite risorse non più nell’ambito del Fondo per l’occupazione, bensì nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La quota per l’incentivazione di tali accordi – di cui non viene più precisato il limite massimo, che nella norma vigente è fissato in 40 miliardi di lire - viene individuata, con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia;

§      tra le aziende destinatarie dei contributi vengono comprese anche le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere;

§      con riferimento ai progetti per consentire la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro, è ora attribuita priorità ai genitori di bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni di età, in caso di affidamento o di adozione, nonché quelli con figli disabili a carico;

§      tra le modalità con cui si esplicano le azioni positive si prevedono anche quegli interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico.

 

Le risorse di cui all’articolo 9 della legge n. 53 del 2000 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni positive nonché all’attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

Modificando la vigente disciplina, si attribuisce la competenza ad adottare il decreto che fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi al Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei diritti e delle pari opportunità. Comunque i soggetti pubblici possono accedere ai contributi solo una volta esaurite le richieste delle imprese private.

8. Interventi nel settore della scuola e della formazione

8.1 Nidi primavera

L’art. 1 comma 630 della legge finanziaria 2007[62], prevede l’attivazione di progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, previo accordo in sede di Conferenza unificata.

Viene contestualmente abrogato l'articolo 2 del D.Lgs. 59/2004[63](emanato in attuazione della legge 53/2003, cosidetta “legge Moratti”[64]) ai sensi del quale potevano essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compissero i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (e non quindi come previsto in precedenza entro il 31 dicembre del medesimo anno scolastico).

Alla copertura della spesa connessa ai nuovi percorsi, si provvede utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della citata legge 53/2003, destinate al finanziamento della sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria prevista appunto dalla medesima legge. La somma in questione ammonta a 66.198 euro a decorrere dal 2005.

8.2 Tasse scolastiche

Recentemente l’art. 1, comma 622, della legge finanziaria 2007[65] ha previstoper almeno dieci annil’obbligo di istruzione a partire dall’anno scolastico 2007/2008 -ed ha ribadito il regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione formazione professionale (già previsto e finanziato dagli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs 226/2005[66]).

Si ricorda che l’art. 28 del d.lgs. citato, emanato ai sensi della legge n. 53 del 2003 (cosiddetta “Legge Moratti”) e recante le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ha disposto, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, la gratuità dell’istruzione impartita nei primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale; relativamente ai percorsi citati non sono previste pertanto tasse di iscrizione e frequenza, mentre per gli anni successivi al terzo continua ad applicarsi l’eventuale esonero in base ai limiti di reddito[67] .

8.3 Libri di testo

La legge finanziaria 2007 (art. 1 commi 628 e 629) ha inteso ampliare le misure agevolative già previste per la fornitura dei libri di testo a partire dalla XIII legislatura.

In particolare:

·       viene estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore la gratuità parziale dei libri di testo, autorizzata per alunni in possesso di determinati requisiti di reddito, dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448[68];

·       si estende a tutto il corso di studi la disciplina relativa alla  compilazione dei testi scolastici ed all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria recate sempre dall’articolo 27 della legge 448/1998[69];

·       si autorizzano le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori;

·       si consente ai comuni di fornire ad alunni in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l’obbligo scolastico, i libri di testo anche in comodato e non solo in maniera gratuita o parzialmente gratuita, secondo quanto finora disposto dall’articolo 27 della legge n. 448 del 1998.

Si ricorda che l’articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 ha previsto - con uno stanziamento di 200 miliardi di lire - che i comuni garantissero, per l’anno scolastico 1999-2000, la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore. L’articolo rimetteva quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, l’individuazione delle categorie degli aventi diritto al beneficio. Il DPCM del 5 agosto 1999, n. 320 ha quindi indicato i criteri (reddito familiare fino a 30 milioni, salvo aumenti per situazioni particolari) per l'individuazione dei beneficiari della fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici nella scuola dell’obbligo (in sostanza, a partire dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado, in quanto gli alunni delle elementari già beneficiavano della fornitura gratuita dei libri di testo) nonché della fornitura in comodato (prevista per gli studenti della scuola secondaria superiore) ed ha provveduto a ripartire tra le regioni le somme stanziate dall'articolo citato.

Successivamente l’articolo 53 della legge finanziaria 2000 (legge 488/1999) ha esteso il beneficio all'anno scolastico 2000-2001, autorizzando a tal fine la spesa di lire 100 miliardi, finanziamento integrato con altri 100 miliardi dalla tabella D della stessa legge finanziaria. Il DPCM del 4 luglio 2000, n. 226 ha confermato, con alcuni piccoli aggiustamenti, le disposizioni del DPCM n. 320 del 1999, rendendo però - pur in mancanza di un’esplicita previsione legislativa - permanenti i benefici, tramite un rinvio alle disponibilità di bilancio annuali ed una conferma del meccanismo di riparto dei fondi tra le regioni, da aggiornare con gli ultimi dati ISTAT disponibili.

La fornitura gratuita dei libri di testo è stata quindi rifinanziata per gli anni seguenti, sempre per l’importo di 200 miliardi di lire - divenuti 103,3 milioni di euro con l’introduzione della nuova moneta - con la tabella D di successive leggi finanziarie[70].

Da ultimo il DPCM. 6 aprile 2006 n. 211, sempre intervenendo sul DPCM del 1999, ha demandato ad un decreto dirigenziale l’aggiornamento delle tabelle con i dati ISTAT ed ha inserite nelle suddette tabelle le Province autonome di Bolzano e Trento, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta, secondo il dettato della sentenza della Corte costituzionale 419/2001.

8.4 Integrazione scolastica dei portatori di handicap

Si ricorda che l’integrazione degli studenti con handicap si realizza attualmente in tutti i gradi dell’istruzione scolastica all’interno delle classi ordinarie, secondo i princìpi stabiliti dalla legge quadro sull’handicap(legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt.12-16[71]).

Con riguardo all’integrazione scolastica degli alunni con handicap., l’art. 1 comma 605, lettera b)della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha disposto che , con decreto del ministro della pubblica istruzione risultante dal concerto con il ministro della salute, sia modificato il rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dall’art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[72],  procedendo all’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.

9. Interventi per fronteggiare il disagio abitativo

Al fine di fronteggiare l’emergenza abitativa nelle grandi città, la legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”, ha disposto alcune misure di immediata applicazione ed altre di natura strutturale.

Tra le prime si segnala la sospensione, per un periodo di otto mesi[73], delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione per particolari categorie socialmente deboli residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni confinanti con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa. La sospensione delle esecuzioni opera nei confronti di conduttori la cui condizione particolarmente disagiata sia dimostrata dal possesso di una serie di requisiti quali:

a)   reddito annuo familiare lordo complessivo inferiore a 27.000 euro;

b)   mancanza di altra abitazione nella regione di residenza adeguata al nucleo familiare;

c)   essere o avere nel proprio nucleo familiare:

-     persone ultrasesessantacinquenni, ovvero

-     malati terminali ovvero;

-     portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

Rispetto ai requisiti previsti dai precedenti provvedimenti d’urgenza adottati per fronteggiare l’emergenza abitativa, è stato inserito il riferimento ai figli a carico ed ai malati terminali ed è stata esplicitata la definizione di handicap utile, individuata non più nell’handicap grave, ma nell’invalidità superiore al 66 per cento.

Tra le misure di carattere strutturale, la legge prevede la predisposizione:

§      da parte delle Regioni, su proposta dei comuni interessati dal provvedimento e sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, di un piano straordinario da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia (articolo 3);

§      da parte del Ministero delle infrastrutture (di concerto con i Ministri indicati e d'intesa con la Conferenza unificata), di un programma nazionale in materia di edilizia residenziale pubblica, sulla base delle indicazioni emerse nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative (articolo 4). Il programma è destinato a contenere, tra l’altro, gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, nonché proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare.

Si segnala, inoltre, che nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è stato previsto, all’art. 1, comma 1154, il finanziamento di piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata[74], con un’autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La disposizione demanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.

10. Le iniziative della Commissione bicamerale per l’infanzia

La Commissione parlamentare per l'infanzia è stata istituita dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

La Commissione, composta da venti deputati e da venti senatori, nominati dai Presidenti dei rispettivi rami del Parlamento in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari (garantendo la rappresentanza di almeno un componente per ciascun gruppo), esercita le sue funzioni di indirizzo e di controllo chiedendo, anche mediante l’avvio di indagini conoscitive, informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svoltedalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi pubblici e privati variamente coinvolti nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

La Commissione si è costituita, per la prima volta il 17 dicembre 1998.

Nella legislatura in corso la Commissione si è costituita il 25 ottobre 2006. Tra le iniziative allo studio si segnalano, in particolare, lo svolgimento dell’indagine conoscitiva in materia di strumenti di coordinamento istituzionale delle politiche dell’infanzia e dell’adolescenza e lo svolgimento dell’indagine conoscitiva in materia di adozione, affidamento familiare e sostegno a distanza. Entrambe le indagini sono state deliberate rispettivamente il 15 febbraio ed il 13 marzo del 2007.

 

 

 




[1]     Il “Fondo per le politiche sociali” è stato istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dall’articolo 59, commi 44-46, della legge n. 449/1997(collegato per il 1998), che ha previsto inoltre che a decorrere dall’anno 1998 confluissero nel Fondo gli stanziamenti disposti con una serie di leggi, che sono state tuttavia finanziate singolarmente e hanno mantenuto un proprio stanziamento distinto nel bilancio.

Il Fondo ha mantenuto quindi finora il carattere di un contenitore di una serie di stanziamenti definiti.

L’articolo 133 del D.Lgs. n. 112/1998 ha modificato la denominazione in “Fondo nazionale delle politiche sociali” e ha ribadito che confluiscono nel Fondo le risorse statali destinate ad interventi in materia di «servizi sociali», come definiti dal D.Lgs stesso (articolo 128).

[2]     Ai sensi dell'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992 la situazione di handicap assume la connotazione di gravità "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". Gli accertamenti relativi sono effettuati ai sensi del successivo art. 4 della stessa legge.

[3]    Successivamente confluiti nel T.U. in materia di istruzione (D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297).

[4]    Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap.

[5]   L’importo complessivo del Fondo, che é stato istituito dalla legge 440/1997 nello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione, é determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria.

[6]   Il decreto ministeriale relativo al riparto del Fondo per l’esercizio finanziario 2001, in corso di emanazione dopo l’espressione del parere delle commissioni competenti (marzo 2001), assegna infatti 11,3 mld. di lire agli istituti di istruzione a carattere atipico o in alternativa al ministero della P.I. nel caso in cui tali strutture non vengano riordinate; la quota restante è attribuita alle istituzioni scolastiche, agli Uffici scolastici regionali ed agli istituti atipici e subordinatamente al già menzionato provvedimento di riordino.

[7]     Il comma 5 dell'art. 65 istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione pari a 390 miliardi per il 1999, 400 miliardi per il 2000 e a 405 miliardi a decorrere dal 2001.

      Il comma 5 dell'art. 66 istituisce a sua volta un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione pari a 25 miliardi per il 1999, 125 miliardi per il 2000 e 150 miliardi a decorrere dal 2001.

[8]     L'assegno spetta, su domanda, a decorrere dal 1° gennaio 1999, ai nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli aventi età inferiore ai 18 anni e in possesso di risorse economiche non superiori a 36 milioni di lire annui, come determinata in base ai valori del cosiddetto ”Indicatore della situazione economica” (ISE) (di cui al cit. D.Lgs. n. 109) per i nuclei familiari con 5 componenti. In caso di nuclei con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dall’ISE e tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. L'importo dell'assegno è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 65 - la misura integrale è pari a 200.000 lire per 13 mensilità – come da ultimo modificato dall’articolo 80, comma 4, della legge n. 388 del 2000. Tali valori, nonché quelli relativi ai requisiti economici, sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

[9]     L'assegno è riconosciuto alle madri cittadine italiane qualora il nucleo di appartenenza sia in possesso di risorse economiche non superiori a 50 milioni annui, determinati in base ai valori del cit. ISE, per i nuclei familiari con tre componenti. In caso di nuclei con diversa composizione, tale importo deve essere ricalcolato sulla base della scala di equivalenza prevista dall’ISE e tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. L'assegno compete con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999. Esso era pari a 200.000 lire per 5 mensilità, decorrenti dalla data del parto, successivamente aumentate a lire 300.000. La misura è stata da ultimo elevata a 500.000 lire mensili a partire dal 1° gennaio 2001, con la finanziaria 2001.

      Gli importi dell'assegno, nonché quelli relativi ai requisiti economici, sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Qualora l'indennità di maternità spettante in base ad una diversa forma di tutela risulti inferiore all'assegno in esame, i soggetti interessasti possono richiedere ai comuni la liquidazione della relativa differenza.

[10]    La rimodulazione era diretta a contrastare il fenomeno del c.d. drenaggio fiscale (fiscal drag), ossia l’aumento della pressione fiscale dovuto, in ragione della progressività dell’IRPEF, a incrementi meramente nominali dei redditi (risultanti nel semplice mantenimento del valore reale dei redditi medesimi in presenza di inflazione).

[11]    Gli effetti dei due “moduli” della riforma dell’IRPEF sono esaminati nel Rapporto annuale dell’ISTAT – La situazione del Paese nel 2004, sezione: L’impatto redistributivo della riforma dell’Irpef (pp. 64-71).

[12]    È previsto un incremento dell’importo della deduzione pari a:

-        4.500 euro se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilati (esclusi i redditi da pensione);

-        4.000 euro se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da pensione e assegni equiparati;

-        1.500 euro se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.

Gli incrementi sopra riportati non sono cumulabili tra loro.

[13]    La deduzione spetta in ragione del rapporto tra l’importo di 26.000 euro, aumentato degli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo, e un importo di 26.000 euro. Essa può venire essere usufruita per intero ovvero in parte, a seconda del risultato di tale rapporto. In particolare:

-        se il rapporto è uguale o maggiore di uno, la deduzione compete per l’intero ammontare;

-        se il rapporto è uguale ad un numero compreso tra zero e uno, la deduzione spetterà in proporzione al risultato ottenuto:

-        se il rapporto è zero o minore, la deduzione non spetta.

[14]    La clausola di salvaguardia è stata prorogata anche per il triennio successivo.

[15]    Si ricorda che per deduzioni s’intendono gli importi che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con beneficio rapportato all'aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Queste operano pertanto in modo diverso rispetto alle detrazioni, che invece riducono l'imposta da pagare.

[16]    L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:

1)       il coniuge;

2)       i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3)       i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4)       i generi e le nuore;

5)       il suocero e la suocera;

6)       i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

[17]   Le persone indicate sono il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

[18]    Le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, a cui occorre aggiungere l'importo delle deduzioni e degli oneri deducibili, e quindi sottrarre il reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se il rapporto è pari a zero o minore, la deduzione non compete; se il rapporto è compreso tra zero ed 1, la deduzione spetta in misura proporzionale a tale rapporto.

[19]   Ex legge n. 13 del 1989.

[20]    L’assegno pare sommarsi aivari trattamenti di maternità (previdenziali o assistenziali) previsti dall'ordinamento. Riguardo a questi ultimi, cfr.ilTesto unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

[21]   La relazione tecnica (pag. 84 dell'A.S. 2518) presenta una quantificazione degli oneri di cui all’assegno di maternità (24 milioni per i nati a dicembre 2003 e di 284 milioni di euro per i nati nell'intero 2004),fondata sulla previsione demografica – in specie sulla previsione di nascite di figli successivi al primo – elaborata dall'ISTAT assumendo come base la rilevazione riferita al 1995.

[22]   Cfr al riguardo il decreto del Ministero del lavoro del 28.11.2003 e la circolare INPS n. 188 del 10.12.2003.

[23]   Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.

[24]   Di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

[25]   di cui all’articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

[26]     Di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

[27]   Sul tema del garante per l’infanzia, la Commissione ha anche organizzato un convegno internazionale, con la partecipazione dei rappresentanti di nove organismi di tutela dell’infanzia di vari paesi europei

[28]   Convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233.

[29]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

[30]   Il finanziamento dell’attività dell’Osservatorio è posto a carico del capitolo 3289, upb 6110, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un importo di 150.000 euro nel 2006.

[31]    Legge finanziaria per il 2006; cfr. art. 1, comma 330 e ss.

[32]    Ai sensi dell’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

[33]    L’articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge, l'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, con i seguenti compiti: raccogliere e rendere pubblici normative e dati statistici; realizzare una mappa aggiornata dei servizi e delle risorse destinate all'infanzia; analizzare le condizioni dell'infanzia; formulare proposte per migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva e per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

[34]   Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[35]   La relazione illustrativa allegata al disegno finanziaria evidenzia che l’attuale copertura territoriale, al 31 dicembre 2005, è pari al 9,9 per cento. Secondo le stime del Centro nazionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, riportate dalla medesima relazione, per ogni incremento del 5% della copertura nazionale sarebbero necessari due miliardi di euro. La relazione sottolinea, pertanto, che il raggiungimento dell’obiettivo indicato dal comma 1259 (copertura territoriale del 33% entro il 2010) richiederebbe una cifra complessiva di 9 miliardi di euro. In ragione dell’attuale congiuntura economica, lo stanziamento previsto da questa norma, fatta salva la possibilità di incrementare le risorse negli anni futuri, è sensibilmente inferiore alle necessità.

[36]   Nella relazione di accompagnamento del disegno di legge finanziaria si puntualizza che tali risorse finanziarie potranno essere utilizzate per la sperimentazione di modelli di intervento a favore di soggetti non autosufficienti, in previsione della creazione di un sistema integrato, che dovrà essere realizzato nel rispetto delle competenze istituzionali disciplinate dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e nell’ambito dei principi dettati dalla legge n. 328 del 2000.

[37]   Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Si evidenzia che il citato articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978 si limita a definire il contenuto della legge finanziaria, prevedendo che essa non può contenere norme di delega, di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ma esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

[38]   Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

[39]    Le deduzioni per oneri di famiglia erano state introdotte dall’articolo 1, comma 349, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), in luogo delle precedenti detrazioni.

[40]    L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:

7)       il coniuge;

8)       i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

9)       i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

10)   i generi e le nuore;

11)   il suocero e la suocera;

12)   i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

[41]    Le deduzioni spettavano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, a cui occorreva aggiungere l'importo delle deduzioni e degli oneri deducibili, e quindi sottrarre il reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il rapporto era maggiore o uguale a 1, la deduzione competeva per intero; se il rapporto era pari a zero o minore, la deduzione non competeva; se il rapporto era compreso tra zero ed 1, la deduzione spettava in misura proporzionale a tale rapporto.

[42]    In altri termini, in caso di due figli, l’importo base di 95.000 euro diviene di 110.000 per entrambi i figli; nel caso di tre figli, l’importo su cui calcolare la detrazione diviene di 125.000 euro per tutti e tre i figli.

[43]    La deduzione previgente poteva essere ripartita fra i soggetti che vi avevano diritto, nella misura da essi scelta: ciò consentiva ai contribuenti di adottare la proporzione più conveniente in ragione del livello di reddito di ciascuno.

[44]    La deduzione per le c.d. badanti era stata introdotta dall’articolo 1, comma 349, lettera b), n. 3), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), a decorrere dal 1° gennaio 2005, mediante una novella all’articolo 12 del TUIR. Il comma 6 della legge finanziaria ha sostituito integralmente l’articolo 12, sopprimendo tale deduzione.

[45]    Le deduzioni spettavano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, a cui occorreva aggiungere l'importo delle deduzioni e degli oneri deducibili, e quindi sottrarre il reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il rapporto era maggiore o uguale a 1, la deduzione competeva per intero; se il rapporto era pari a zero o minore, la deduzione non competeva; se il rapporto era compreso tra zero ed 1, la deduzione spettava in misura proporzionale a tale rapporto.

[46]    L’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) aveva concesso la stessa detrazione relativamente al periodo di imposta 2005.

[47]    Si considerano non residenti coloro che, cittadini italiani o meno, non risultano iscritti per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente, e non hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 2, comma 2, del TUIR). Per poter essere considerati soggetti passivi IRPEF, i soggetti non residenti devono aver percepito redditi prodotti in Italia, i quali costituiscono il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.

[48]    D.L. 13 marzo 1988, n. 69, Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.

[49]   Il cuneo fiscale o cuneo contributivo è la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dall'impresa e la retribuzione netta che resta a disposizione del lavoratore: in pratica è la differenza tra quanto pagato dal datore di lavoro e quanto incassato effettivamente dal lavoratore, essendo il restante importo versato al fisco e agli enti di previdenza.

[50]   I restanti 3 punti percentuali (cioè il 60% della riduzione complessiva) sono invece destinati a favore delle imprese, in modo da incentivare l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato (e quindi a ridurre la percentuale dei lavoratori precari) attraverso la deduzione di parte del costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP mediante la deduzione di tutti gli oneri sociali riferibili ai lavoratori a tempo indeterminato , nonché un’ulteriore deduzione pari a 5.000 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato (nelle regioni del Mezzogiorno tale ultima deduzione è pari a 10.000 euro).

[51]    Si prevede l’emanazione di un decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[52]   Con circolare n. 13 del 12 gennaio 2007, l’INPS ha provveduto a fornire le prime istruzioni per l’applicazione della nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 11 della legge finanziaria per il 2007. Con la successiva circolare n. 26 del 26 gennaio 2007, l’Istituto ha altresì trasmesso le tabelle con gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, oltre ai nuovi livelli di reddito per il periodo 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008.

[53]    Il citato articolo 80, comma 1, della legge n. 388 del 2000 è stato modificato prima dall’articolo 5 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e, successivamente, dall'articolo 7-undecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. I fondi stanziati erano pari a 350 miliardi di lire per il 2001 e 430 miliardi di lire per il 2002.

[54]   Per una completa ricostruzione normativa dell’istituto del reddito minimo di inserimento cfr. il paragrafo “misure di sostegno al reddito” contenuto nel presente dossier nell’ambito del capitolo relativo alle misure adottate nella XIII legislatura.

[55]    Tale fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[56]   Il comma 788 introduce anche, per i medesimi soggetti, una disciplina relativa all’indennità di malattia.

[57]   Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

[58]   Si ricorda che il D.M. in questione, in attuazione dell'articolo 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, disciplina la corresponsione e alla misura dell’indennità di maternità, dell’indennità di paternità e dell’indennità di adozione o affidamento (oltre che degli assegni familiari) ai medesimi soggetti.

[59]    Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

[60]   Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo in oggetto non rileva ai fini previdenziali. I soggetti interessati, tuttavia, possono procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria .

[61]   Si prevede inoltre che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Tuttavia l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 36.151,98 euro per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

[62]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[63]   D.Lgs 19 febbraio 2004, n. 59, recante Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53,

[64]   Legge 28 marzo 2003, n. 53 (cd “legge Moratti”) recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. La legge ha dettato una disciplina generale in materia di istruzione e ne ha rimesso e ne ha rimesso l’attuazione a decreti legislativi.

[65]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[66]   Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53". L’ampliamento progressivo del regime di gratuità era stato già previsto dal d.lgs. n. 76 del 2005 (recante definizione delle norme generali sul diritto dovere all’istruzione ed alla formazione) in relazione all’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione; quest’ultimo (art. 6)di sponeva che a partire dall’anno scolastico 2005/2006 non fossero previste tasse scolastiche per i primi due anni del secondo ciclo.

[67]   Il Ministero della pubblica istruzione con circolare n 13 del 30 gennaio 2007 ha fissato i limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse nell’anno scolastico 2007/2008.

[68]   L. 23 dicembre 1998, n. 448  Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[69]   Il comma 3 del citato articolo 27 ha disposto che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, fossero emanate, nel rispetto della concorrenza tra editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo ed individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti decidono le adozioni dei testi scolastici.

[70]    Più precisamente per l’esercizio 2001 dalla legge finanziaria per lo stesso anno (legge 388/2000), per gli esercizi 2002, 2003 e 2004 dalla legge finanziaria per il 2002 (legge 448/2001) e, da ultimo, per gli esercizi 2005 e 2006, dalla legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004);la legge finanziaria 2007 (l.296/2006) reca in Tabella D un rifinanziamento, sempre per il medesimo importo, per il triennio 2007-2009.

[71]   Tali princìpi sono poi confluiti nel Testo unico dell’istruzione (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); si segnalano in particolare gli articoli da 312 a 321.

[72]   L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[73]   La durata della sospensione è di diciotto mesi nel caso di immobili concessi in locazione ad uso abitativo da parte di alcuni enti previdenziali pubblici e di altri soggetti specificamente indicati nel comma 3 dell’articolo 1.

[74]   Si ricorda che con il termine di “edilizia residenziale pubblica” (e.r.p.) si intende quel complesso di attività dirette alla provvista di alloggi per i soggetti a basso reddito. Il termine e.r.p. è comprensivo degli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Le leggi che hanno autorizzato la vendita di un certo numero di alloggi di e.r.p. - definendo anche quali soggetti potessero accedere all’acquisto, i criteri da adottare per scegliere gli alloggi da porre in vendita, nonché le modalità per determinare il prezzo di vendita - sono principalmente le seguenti: la legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) e la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). La legge n. 513 del 1977 costituisce una delle prime leggi che hanno consentito agli assegnatari di acquistare l’alloggio. Essa ha avviato il finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell'e.r.p., fissando le condizioni generali sia per l’edilizia residenziale "agevolata" (dove per "agevolazioni" si devono intendere i contributi a parziale copertura del conto interesse dei mutui bancari), sia per l’edilizia "sovvenzionata" (dove per "sovvenzioni" si intende la copertura dei costi in conto capitale per la realizzazione dell’opera).