Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Strumenti di misura - Schema di D.Lgs. n. 190 - (art. 1, co. 3-5 e art. 22 L.62/2005 )
Riferimenti:
SCH.DEC 190/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 168
Data: 07/12/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L n. 62 del 18-APR-05   L n. 62 del 18-APR-05


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Strumenti di misura

Schema di D.Lgs. n. 190

(art. 1, co. 3-5 e art. 22 L.62/2005 )

 

 

 

 

n. 168

 

 

7 dicembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: AP0200.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Conformità con la norma di delega  5

Schede di lettura

§      Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22  9

§      Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 22/2007  14

Schema di D.Lgs. n. 190

§      Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli struemnti di misura  19

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio  (art. 11-ter)29

§      L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (artt. 1, co.3-5 e art. 22)33

§      D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22  Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura  35

Normativa comunitaria

§      Dir. 31 marzo 2004, n. 2004/22/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura  49

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

n. 190

Titolo

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura

Norma di delega

Art. 1, co. 3-5, e art. 22 L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004)

Settore d’intervento

Pesi e misure

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione

16 ottobre 2007

§       assegnazione

5 novembre 2007

§       termine per l’espressione del parere

15 dicembre 2007

§       scadenza della delega

18 settembre 2008

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

V Commissione (Bilancio)

Rilievi di altre Commissioni

XIV Commissione (Politiche dell’UE)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad introdurre disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 22/2007 che ha recepito la direttiva 2004/22/CE[1]del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura. Le integrazioni previste sono volte ad escludere dal relativo campo di applicazione i distributori automatici per la vendita di latte sfuso ai consumatori allo scopo di consentire loro di acquistare il latte sfuso in quantità predeterminate avvalendosi di propri recipienti.

 

Relazioni allegate

Allo schema in esame sono allegate le seguenti relazioni: relazione illustrativa, relazione tecnico normativa e relazione tecnico finanziaria.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Il presente schema di decreto legislativo, recante integrazioni al decreto legislativo 22/2007 è adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

Si ricorda che la legge comunitaria 2004 all’articolo 22 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/22/CE, relativa agli strumenti di misura (decreo legislativo 22/2007).

La legge, al richiamato comma 5 dell’articolo.1, ha inoltre autorizzato il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa comunitaria e secondo la medesima procedura prevista ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1.

Nel caso del D.Lgs. n. 22/07 il termine per l’esercizio del potere di integrazione e correzione scade il 18 settembre 2008.

 

Il citato comma 2, art. 1, della legge comunitaria 2004 richiama la procedura prevista dall’art. 14 della L. 400/1988[2] per l’adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche comunitarie e del ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

Ai sensi del successivo comma 3 il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; entro quaranta giorni dalla data di trasmissione i decreti possono comunque essere emanati. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Infine il comma 4 prevede modalità specifiche per l’esame parlamentare in relazione al recepimento di alcune direttive espressamente indicate (tra le quali è compresa la direttiva 2004/22): per i relativi schemi di decreto legislativo che ne recano l’attuazione sono previste due ulteriori condizioni:

§         devono essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge n. 468 del 1978[3] (art. 11-ter, comma 2);

§         su di essi è richiesto il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, oltre, si presume, a quello delle Commissioni competenti per materia.

 

 

 

 


Schede di lettura

 


Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22

 

Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura), adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 22 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), dispone l’abrogazione dei decreti di recepimento di 17 delle direttive disciplinanti il settore metrologico a livello comunitario, che vengono sostituite dalla citata direttiva 2004/22/CE, con la quale si è inteso instaurare un mercato interno degli strumenti di misura sottoposti a controlli legali, mediante l’introduzione di requisiti essenziali che si configurano come requisiti di prestazione indipendenti dall’evoluzione della tecnologia.

Il decreto prevede, altresì, l’abrogazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure che risultino in contrasto o incompatibili con la nuova disciplina[4].

Il D.Lgs. n. 22/07, composto da 24 articoli e 26 allegati, attenendosi - ai fini dell’attuazione della direttiva - ai principi e ai criteri specifici dettati al Governo dal comma 1, art. 22, della legge comunitaria 2004[5], dispone, più in particolare, quanto segue:

L’articolo 1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione del provvedimento, disciplinando dieci differenti categorie di strumenti di misura da sottoporre ai controlli metrologici legali per garantire, da un lato, la lealtà delle transazioni commerciali, la tutela dei consumatori e la salute pubblica, e dall'altro, la libera circolazione di detti strumenti in ambito comunitario.

L’articolo 2 reca le definizioni esplicative della terminologia del testo.

L’articolo 3 prevede l'applicabilità del provvedimento alle sottounità, ossia a dispositivi hardware che funzionano in modo indipendente e che costituiscono uno strumento di misura, unitamente ad altre sottounità ovvero con uno strumento di misura con cui sono compatibili.

L’articolo 4 rimanda all'allegato I la definizione dei requisiti essenziali che gli strumenti devono possedere e, che devono essere completati – se del caso – dai requisiti specifici dello strumento riportati negli allegati da MI-001 a MI-010. L’articolo, inoltre, rinvia la valutazione delle procedure di conformità degli strumenti all’art. 7 dello stesso decreto, prevedendo che le informazioni da apporre e di cui lo strumento deve essere corredato (di cui all'Allegato I o agli Allegati specifici) siano fornite anche in lingua italiana, ai fini dell'utilizzo corretto degli stessi strumenti.

L’articolo 5 prevede che la conformità degli strumenti di misura alla direttiva sia attestata dalla marcatura CE apposta sui medesimi, nonchè dalla marcatura metrologica supplementare, come previsto dall’articolo 13. Tali marcature sono apposte dal fabbricante o comunque sotto la sua responsabilità e, se necessario, possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione (comma 2). E’ fatto divieto di apporre su uno strumento di misura marcature che possano trarre in inganno terzi relativamente al significato o alla forma della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. Il comma 4 precisa, infine, che nel caso in cui lo strumento di misura sia sottoposto a misure adottate in base a direttive comunitarie relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del decreto e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la presenza di tale marcatura indica che lo strumento in questione si presume conforme anche a dette direttive.

L’articolo 6 disciplina la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura per la quale si richiede la presenza della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

L’articolo 7 lascia al fabbricante a valutazione della conformità, per quanto riguarda la scelta dei moduli utilizzabili, rinviando agli allegati da A ad H1 per la relativa descrizione. I documenti relativi alla accertata valutazione di conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione o in una lingua accettata da tale organismo.

L’articolo 8 detta disposizioni relative alla documentazione tecnica che deve accompagnare lo strumento e che deve descriverne in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento in modo da consentire la valutazione di conformità dello stesso ai requisiti fissati dal presente decreto.

L’articolo 9 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente in materia di adempimenti connessi con la notifica degli organismi nazionali abilitati ad espletare i compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità. L’articolo fissa, inoltre, i criteri che detti organismi sono tenuti a  soddisfare e prevede la loro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione europea.

L’articolo 10 rinvia, con riferimento alle modalità di richiesta di notifica da parte degli organismi, all’allegato II.

L’articolo 11 disciplina l’attività di vigilanza sugli organismi notificati assegnata al Ministero dello sviluppo economico cui compete: la verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte degli organismi, i controlli periodici e il ritiro, la notifica in caso di cessata corrispondenza dell’organismo ai requisiti .

L’articolo 12 individua nelle norme armonizzate[6] e nei documenti normativi[7] le disposizioni in base alle quali si presume la conformità alla direttiva dello strumento stabilendo , inoltre, che qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte gli elementi delle norme o dei documenti normativi si ritiene conforme ai soli requisiti essenziali corrispondenti.

L’articolo 13 fissa le caratteristiche e le modalità di applicazione della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare "M che la segue ed è costituita oltre che dalla lettera maiuscola M dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato, se previsto dalla procedura di valutazione della conformità, segue immediatamente le suddette marcature le quali, in caso di strumento di misura costituito da un insieme di dispositivi, sono apposte sul dispositivo principale. Sono, invece, apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento nel caso in cui lo strumento risulti di dimensioni troppo ridotte o troppo sensibile per poter recare le suddette marcature che, peraltro,  devono essere indelebili, così come il numero d'identificazione dell'organismo notificato.

L’articolo 14 che individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e la Commissione UE, demanda ad un successivo decreto l’individuazione degli organismi competenti per la vigilanza sul mercato, che vengono esplicitamente distinti dagli organismi notificati di cui all'articolo 9.

L’articolo 15 rinvia ad un successivo decreto per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 47 della legge comunitaria 1995 (procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE) alle procedure di notifica degli organismi di cui all’art. 9.

L’articolo 16 individua nel Ministero dello sviluppo economico l’autorità competente per l'applicazione della clausola di salvaguardia in base alla quale può essere vietata o limitata l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento - anche munito della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare- qualora non soddisfi i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche di cui al presente decreto e adottare tutte le misure appropriate per il relativo ritiro dal mercato.

L’articolo 17 disciplina i provvedimenti che il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad adottare in caso marcature apposte indebitamente: assegnazione al fabbricante o al suo mandatario di un termine per rendere lo strumento conforme alle disposizioni; adozione di tutti i provvedimenti necessari per limitarne o vietarne la commercializzazione o per assicurarne il ritiro, ovvero applicare la clausola di salvaguardia, in caso di persistenza della non conformità.

L’articolo 18 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente in materia di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni tra gli organismi notificati. Infatti gli organismi nazionali notificati sono tenuti a trasmettere al Ministero gli elenchi delle attestazioni di conformità, gli attestati di esame CE del tipo o del e le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate dagli organismi notificati .

L’articolo 19 demanda al Ministero dello sviluppo economico la definizione - con propri decreti - dei criteri per i controlli successivi da effettuare sugli strumenti in servizio.

L’articolo 20 fissa l'importo delle sanzioni riguardanti la violazione delle disposizioni relative alla marcatura CE degli strumenti disciplinati dal decreto, compresa l'indebita marcatura, e sottopone alle medesime sanzioni anche gli organismi notificati che abbiano permesso l'apposizione di marcature a strumenti non conformi al dettato della direttiva 2004722/CE.

L’articolo 21 individua le disposizioni che devono essere abrogate in coseguenza del recepimento della direttiva citata (11 decreti del Presidente della Repubblica di attuazione di direttive CEE relativi alle categorie di strumenti disciplinate dal presente decreto e le disposizioni del testo unico delle leggi metriche contrastanti o incompatibili con il presente decreto).

L’articolo 22 detta disposizioni riguardanti l'ammissione alla verificazione prima nazionale e CEE di strumenti e all'utilizzo degli strumenti metrici disciplinati dalla direttiva e già in uso.

L’articolo 23 prevede che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni provvederanno alle attività disciplinate dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 24 infine fissa la data di entrata in vigore del provvedimento.

 


Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 22/2007

Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato, come anticipato, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) si compone di 2 articoli.

 

L’articolo 1 prevede in particolare l’inserimento – dopo l’art. 22 del D.Lgs. 22/2007 - dell’articolo 22-bis.

Ai sensi del nuovo articolo viene stabilita l’esclusione dalle procedure di valutazione di conformità, dall’apposizione delle marcature e da tutti i controlli previsti dal suddetto decreto legislativo 22/2007, dei distributori automatici per la vendita di latte sfuso in piccole quantità al fine di favorire la possibilità di acquisto, da parte dei consumatori, di latte sfuso in quantità predeterminate avvalendosi di propri recipienti (comma 1).

In merito alle norme specificamente richiamate dall’articolo 22-bis si ricorda che l’articolo 5 del D.Lgs. 22/2007, relativamente alle procedure di valutazione di conformità,stabilisce che gli strumenti di misura conformi alle disposizioni del presente decreto devono recare la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare (comma 1). La marcatura CE è costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B), punto d), dell'Allegato della decisione 93/465/CEE. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura CE. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE (articolo 13, comma 2).

Tali marcature sono apposte dal fabbricante o comunque sotto sua la responsabilità e, se necessario, possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione (comma 2). Il comma 3 vieta di apporre su uno strumento di misura marcature che possano trarre in inganno terzi relativamente al significato o alla forma della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. Il comma 4 precisa, infine, che nel caso in cui lo strumento di misura sia sottoposto a misure adottate in base a direttive comunitarie relative ad aspetti diversi rispetto a quelli oggetto del presente schema di decreto e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la presenza della marcatura CE indica che lo strumento in questione si presume conforme anche a dette direttive.

Per quanto concerne l’apposizione delle marcature, l’art. 13 del decreto 22/2007 fissa le caratteristiche e le modalità di applicazione della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare "M". Come già rilevato, la marcatura CE di cui all'articolo 5 è costituita dalle iniziali CE (comma 1) mentre la marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE (comma 2). Se previsto dalla procedura di valutazione della conformità, il numero d'identificazione dell'organismo notificato segue immediatamente la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare (comma 3). In caso di strumento di misura costituito da un insieme di dispositivi le marcature sono apposte sul dispositivo principale (comma 4) mentre sono apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalla direttiva 2004/22/CE qualora lo strumento risulti di dimensioni troppo ridotte o troppo sensibile per poter recare le suddette marcature (comma 5) che, peraltro,  devono essere indelebili, così come il numero d'identificazione dell'organismo notificato (comma 6).

Infine, in tema di vigilanza sul mercato, l’articolo 14 che individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e la Commissione UE, demanda ad un successivo decreto l’individuazione degli organismi competenti per la vigilanza sul mercato che, peraltro, come si precisa al comma 1 sono diversi da quelli riconosciuti idonei dal Ministero ad effettuare le valutazioni di conformità (organismi notificati , art. 9).

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa allegata allo schema in esame, il suddetto regime di esclusione trova fondamento nell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2004/22.

A tal proposito giova ricordare che ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della direttiva gli Stati membri possono prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura di cui all'articolo 1 relativamente a funzioni di misura per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, qualora lo ritengano giustificato. Di seguito, il paragrafo 2 sopra citato, stabilisce che qualora gli Stati membri non prescrivano tale utilizzo, ne comunicano i motivi alla Commissione e agli altri Stati membri. Tale comunicazione sarà, poi, resa dai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico.

 

Viene evidenziato, dalla medesima relazione, come la ratio dell’esclusione richiesta risieda nella particolare natura del prodotto oggetto dell’intervento correttivo. Ed infatti, in considerazione della sua particolare composizione fisico-chimica ed organolettica, il latte si presenta in natura come un elemento vivo con la conseguenza che, allo stato, non si registrano strumenti talmente sensibili da poter variare automaticamente i parametri di misurazione sulla base delle caratteristiche del prodotto in esame.

Si sottolinea, inoltre, che distributori automatici per la vendita di latte sfuso in piccole quantità, presenti sia in Paesi dell’area UE che nello Spazio economico europeo (Austria e Svizzera) non sono assoggettati ad alcuna disciplina metrologica ma  a regole di controllo di natura amministrativa.

Ad ogni buon conto si precisa che l’articolo 22-bis ha cura di salvare, in un apposito inciso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare prevedendo, altresì, che i distributori in opera alla data di entrata in vigore del presente decreto correttivo possano essere utilizzati senza alcun controllo di natura metrologica previsti dalla normativa in vigore.

Successivamente il comma 2 del nuovo art. 22-bis che lo schema de quo intende introdurre, individua i requisiti che in ogni caso devono essere soddisfatti dai distributori automatici in esame.

Più specificamente, si richiede che i distributori rispettino le seguenti condizioni:

a)             l’iscrizione apposta sul distributore deve indicare che la quantità di latte offerta deve essere considerata come quantità minima garantita;

b)             va indicata la ragione sociale dell’esercente, la sua sede più vicina con i relativi recapiti nonché le relative istruzioni d’uso con apposita indicazione separata;

c)             l’esercente deve assicurare il corretto funzionamento e la verificazione, ogni due anni, del dispositivo di dosaggio con l’obbligo di mettere a disposizione degli organi di vigilanza le relative risultanze.

 

L’articolo 2 dello schema, infine, stabilisce la data di entrata in vigore del decreto nel giorno successivo a quella della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

In conclusione, si segnala che la relazione di accompagno dello schema in esame ha cura di precisare come il provvedimento non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica spiegando, in tal modo, la mancata redazione della relazione ex articolo 11-ter della legge 468/1978 e successive modificazioni.

In merito a quanto sopra esposto, l’allegata relazione tecnico finanziaria redatta dalla Ragioneria generale dello Stato, nel ricordare come già il recepimento della direttiva 2004/22/CE non comportava oneri a carico della finanza pubblica, conferma che l’esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/2007 dei distributori automatici per la vendita del latte sfuso al consumatore non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.


Schema di D.Lgs. n. 190

 


 

 


Normativa nazionale

 


L. 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(art. 11-ter)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

(omissis)


 

11-ter. Copertura finanziaria delle leggi.

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (57):

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (58);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (59).

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (60).

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (61).

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (62).

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (63) (64).

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(57)  Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione

(58)  Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(59)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(60)  Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.

(61)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003, il Decr. 15 luglio 2003 e il Decr. 1° giugno 2006.

(62)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(63)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(64)  Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

 

 

 


L. 18 aprile 2005, n. 62
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (artt. 1, co.3-5 e art. 22)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

 


Capo I

Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

…………

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis (3).

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(3)  Comma così modificato dall'art. 16, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.

(omissis)

22. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, MI-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;

b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva, la valutazione della conformità, come previsto dall'articolo 9 della direttiva stessa;

c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformità, di cui all'articolo 7 della direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali;

d) prevedere per il Ministero delle attività produttive la qualità di autorità competente per gli adempimenti connessi alla designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 12 della direttiva, nonché alla relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità, di cui all'articolo 9 della direttiva;

e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere commercializzati né utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);

f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura «CE», nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21 della direttiva, vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo di:

1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura «CE»;

2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di misura non conforme;

3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;

g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della direttiva;

h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(omissis)

 

 

 


D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22
Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2007, n. 64, S.O.

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 22, nonchè l'allegato B;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

 


1. Oggetto e campo di applicazione.

1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).

2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

 


2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo s'intende per:

a) strumento di misura, ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nell'articolo 1;

b) sottounità, un dispositivo hardware così denominato negli allegati specifici, che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente:

1) ad altre sottounità, con cui è compatibile, ovvero

2) con uno strumento di misura con cui è compatibile;

c) controlli metrologici legali, i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato;

d) fabbricante, la persona fisica o giuridica responsabile della conformità dello strumento di misura al presente decreto, ai fini della commercializzazione del medesimo col proprio nome o della messa in servizio del medesimo per i propri scopi;

e) commercializzazione, la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;

f) messa in servizio, la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini a cui esso è destinato;

g) mandatario, una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire a suo nome per compiti specifici ai sensi del presente decreto;

h) norma armonizzata, una specifica tecnica adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) ovvero da tutti questi organismi o da due di essi, a richiesta della Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ed elaborata in conformità agli orientamenti generali concordati fra la Commissione europea e gli organismi europei di normalizzazione;

i) documento normativo, un documento contenente specifiche tecniche adottate dalla Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML), che è soggetto alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/22/CE.

 


3. Applicabilità alle sottounità.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle sottounità di cui agli allegati specifici che stabiliscono i requisiti essenziali ad essi relativi.

2. Le sottounità e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell'accertamento della conformità.

 


4. Requisiti essenziali e valutazione della conformità.

1. Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento.

2. La conformità dello strumento di misura ai requisiti essenziali è valutata conformemente all'articolo 7.

3. Le informazioni di cui all'allegato I o agli allegati specifici dei singoli strumenti sono fornite anche in lingua italiana, ai fini dell'utilizzo corretto degli stessi strumenti.

 


5. Marcatura di conformità.

1. La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni del presente decreto è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare secondo quanto specificato all'articolo 13.

2. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di quest'ultimo. Se necessario, le marcature possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione.

3. Sullo strumento di misura può essere apposta qualsiasi altra marcatura, a patto che quest'ultima non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare e non tragga in inganno terzi relativamente al significato o alla forma delle marcature stesse.

4. Qualora lo strumento di misura sia sottoposto a misure adottate in base a direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che lo strumento in questione si presume conforme anche a dette direttive. In tale caso i riferimenti della pubblicazione di tali direttive nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte da tali direttive e che accompagnano lo strumento di misura.

 

 


6. Commercializzazione e messa in servizio.

1. Gli strumenti di misura, disciplinati dal presente decreto, sono commercializzati e messi in servizio, per le funzioni di misura di cui all'articolo 1, comma 2, solo se muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare di cui all'articolo 13.

2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni, è consentita l'esposizione di strumenti non conformi al disposto del presente decreto, purchè sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono essere commercializzati o messi in servizio, per le funzioni di misura di cui all'articolo 1, comma 2, finchè non saranno resi conformi.

 


7. Valutazione della conformità.

1. La valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata utilizzando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell'allegato specifico dello strumento. Il fabbricante fornisce, se del caso, la documentazione tecnica per specifici strumenti o gruppi di strumenti come stabilito nell'articolo 8.

2. I moduli di valutazione della conformità costituenti le procedure sono descritti negli allegati da A ad H1 del presente decreto.

3. I documenti relativi alla accertata valutazione di conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.

 


8. Documentazione tecnica.

1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti fissati dal presente decreto.

2. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare:

a) la definizione delle caratteristiche metrologiche;

b) la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;

c) l'integrità dello strumento.

3. Ai fini della valutazione e dell'identificazione dello strumento, la documentazione tecnica deve includere quanto segue:

a) una descrizione generale dello strumento;

b) gli schemi di progettazione e di fabbricazione, nonchè i piani relativi a componenti, sottounità, circuiti;

c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;

d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento;

e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le lettere b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento;

f) un elenco delle norme o dei documenti normativi previsti all'articolo 10, applicati in tutto o in parte;

g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme e i documenti normativi previsti all'articolo 12;

h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami;

i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che lo strumento è conforme a:

1) i requisiti del presente decreto in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici;

2) le specifiche di durata dei contatori del gas, dell'acqua, di calore nonchè dei contatori di liquidi diversi dall'acqua;

l) gli attestati di esame CE del tipo o gli attestati di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto.

4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature.

5. Il fabbricante indica, ove possibile, i requisiti di compatibilità con interfacce e sottounità.

 


9. Criteri per la notifica degli organismi.

1. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono riconosciuti gli organismi nazionali notificati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di cui all'articolo 7.

2. Gli organismi notificati rispettano i seguenti criteri:

a) l'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori od utilizzatori degli strumenti di misura che debbono ispezionare, nè loro mandatari. Inoltre essi non debbono aver preso parte alla progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli strumenti in questione, nè rappresentare i soggetti impegnati in tali attività. I criteri di cui sopra non vietano la possibilità di scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato, a fini della valutazione della conformità;

b) l'organismo notificato deve offrire garanzie di autonomia, di mancanza di conflitto di interesse nella sua partecipazione proprietaria e direzionale da qualunque soggetto fabbricante, fornitore installatore od utilizzatore di strumenti di misura che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della valutazione della conformità da essi effettuata. La retribuzione dell'organismo, del suo direttore e del personale coinvolto non può essere correlata al numero dei compiti di valutazione di conformità ed ai loro risultati;

c) le valutazioni della conformità sono effettuate con il più elevato grado di integrità professionale e competenza tecnica in campo metrologico. L'organismo può subappaltare compiti specifici solo previa verifica che il subcontraente soddisfi i requisiti prescritti dal presente provvedimento. L'organismo deve conservare a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti attestanti la valutazione del subcontraente e che documentino le attività svolte da quest'ultimo ai sensi del presente decreto;

d) l'organismo deve disporre del personale e degli impianti necessari ai compiti tecnici e amministrativi connessi alla valutazione della conformità. L'organismo, inoltre, deve essere in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità per cui è stato notificato, ferma restando la possibilità che i medesimi compiti siano realizzati dall'organismo per conto e sotto la responsabilità dello stesso;

e) l'imparzialità dell'organismo, del direttore e del personale deve essere garantita. L'organismo notificato deve prefissare il compenso, forfetario e omnicomprensivo, per le procedure di valutazione di conformità indipendentemente dai risultati e dai compiti svolti;

f) l'organismo, non pubblico, deve contrarre un'assicurazione per la responsabilità civile;

g) il direttore e il personale dell'organismo sono obbligati a rispettare il segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute nel corso dell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi del presente decreto, eccetto che nei confronti del Ministero dello sviluppo economico che li ha designati.

3. Gli organismi designati di cui al presente articolo sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione europea, unitamente ai numeri d'identificazione attribuiti dalla stessa Commissione a tali organismi, al tipo o ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo è stato notificato e, se del caso, alla classe di accuratezza a cui appartiene lo strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della notifica.

 


10. Modalità di richiesta di notifica.

1. Gli organismi interessati alla notifica agli altri Stati membri e alla Commissione inoltrano le richieste di designazione secondo le modalità riportate nell'allegato II al presente decreto.

 


11. Vigilanza sugli organismi.

1. Il Ministero dello sviluppo economico:

a) verifica il possesso dei requisiti degli organismi di cui all'articolo 9;

b) procede a controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali è stato notificato anche per mezzo di organismi pubblici specificamente autorizzati;

c) ritira la notifica qualora constati che l'organismo in questione non risponde più ai requisiti prescritti. Il ritiro della notifica è disposto con provvedimento motivato del Ministero dello sviluppo economico.

 


12. Norme armonizzate e documenti normativi.

1. Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ed agli allegati da MI-001 a MI-010, gli strumenti di misura che rispettano le norme tecniche europee armonizzate ad essi relative i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il riferimento alle norme sopra indicate o alle eventuali norme tecniche nazionali equivalenti.

2. Sono ritenuti altresì conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati da MI-001 a MI-010, gli strumenti di misura che rispettano le parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi adottati e individuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/22/CE. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il riferimento ai documenti normativi di cui al presente comma.

3. Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte gli elementi delle norme o dei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2, è ritenuto conforme ai soli requisiti essenziali corrispondenti.

4. Il fabbricante può utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici da MI-001 a MI-010 e può avvalersi della presunzione di conformità di cui ai commi 1, 2 e 3, previa corretta applicazione delle norme tecniche e documenti normativi di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le pertinenti prove menzionate all'articolo 8, comma 3, lettera i), sono soddisfatte se il corrispondente programma di prova è stato svolto conformemente ai documenti di cui al presente articolo e se i risultati delle prove garantiscono la conformità ai requisiti essenziali.

 


13. Marcature.

1. La marcatura CE di cui all'articolo 5 è costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B), punto d), dell'allegato della decisione 93/465/CEE. La marcatura CE non può essere di altezza inferiore a 5 mm.

2. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura CE. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE.

3. Qualora ciò sia previsto dalla procedura di valutazione della conformità, il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 9 segue immediatamente la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.

4. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di dispositivi, che non siano sottounità, che funzionano in modo congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione.

5. Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte o sia troppo sensibile per poter recare la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, tali marcature sono apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalla direttiva 2004/22/CE.

6. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato è applicato in modo indelebile e non può essere rimosso senza essere distrutto. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente accessibili.

 


14. Vigilanza sul mercato.

1. I soggetti individuati con successivo decreto ministeriale, diversi da quelli di cui all'articolo 9, svolgono attività di vigilanza sul mercato (2).

2. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 agosto 2007.

 


15. Norma di rinvio.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'articolo 9 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 47, comma 4, della predetta legge 6 febbraio 1996, n. 52, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 


16. Clausola di salvaguardia.

1. Il Ministero dello sviluppo economico può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello, munito della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, qualora non soddisfino i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche di cui al presente decreto, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato.

 


17. Marcature apposte indebitamente.

1. Fatto salvo l'articolo 16, qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano state apposte indebitamente, assegna al fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere lo strumento indebitamente marcato conforme alle disposizioni del presente decreto relative alla marcatura CE e alla marcatura metrologica supplementare, ordinando di porre termine all'infrazione alle condizioni imposte dallo stesso Ministero.

2. Qualora la non conformità di cui al comma 1 persista, il Ministero adotta, sentito il Comitato centrale metrico, tutti i provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, ovvero vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore secondo quanto previsto all'articolo 16.

 


18. Cooperazione amministrativa.

1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori:

a) gli elenchi delle attestazioni di conformità rilasciati, nonchè le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse; gli attestati di esame CE del tipo o del progetto, compresi gli allegati rilasciati dagli organismi notificati ed i supplementi, le modifiche ed i ritiri relativi agli attestati già rilasciati;

b) le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate dagli organismi notificati ed informazioni sui sistemi di qualità rifiutati o ritirati.

2. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione degli organismi da esso notificati tutte le informazioni necessarie relative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi di qualità.

 


19. Aggiornamento e controlli successivi.

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico.

2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio.

 


20. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o mette in servizio strumenti di misura utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui agli allegati da MI-001 a MI-010, privi della idonea marcatura CE è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuno strumento commercializzato e messo in servizio.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi notificati che consentono l'applicazione delle marcature di cui all'articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo sono sottoposti alla medesima sanzione di cui al comma 1.

3. I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

 


21. Abrogazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, che recepisce la direttiva 71/318/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 736, che recepisce la direttiva 71/319/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua;

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 737, che recepisce la direttiva 71/348/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua;

d) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, che recepisce la direttiva 73/362/CEE, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate;

e) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, che recepisce la direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda, per quanto riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001, contemplati dal presente decreto;

f) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 846, che recepisce la direttiva 75/410/CEE, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui;

g) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 872, che recepisce la direttiva 76/891/CEE, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica;

h) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 866, che recepisce la direttiva 77/95/CEE, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri;

i) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 856, che recepisce la direttiva 77/313/CEE, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua;

l) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 834, che recepisce la direttiva 78/1031/CEE, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico;

m) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 855, che recepisce la direttiva 79/830/CEE, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua calda.

2. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, contrastanti o incompatibili con il presente decreto.

 


22. Disposizioni transitorie.

1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.

2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verificazione metrica e alla legalizzazione sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avrà validità fino al 30 ottobre 2016.

3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purchè non rimossi dal luogo di utilizzazione.

 


23. Disposizioni finanziarie.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le pubbliche amministrazioni provvederanno alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 


24. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegati

(omissis)

Gli allegati che si omettono possono essere concultati presso il Servizio Studi - Dip. Attività produttive


Normativa comunitaria

 


Dir. 31 marzo 2004, n. 2004/22/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa agli strumenti di misura

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135. Entrata in vigore il 20 maggio 2004.

(2)  Termine di recepimento: 30 aprile 2006. Direttiva recepita con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) e con D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22.

(3)  Testo rilevante ai fini del SEE.

 


Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

considerando quanto segue:

(1) Numerosi strumenti di misura rientrano nel campo di applicazione di direttive specifiche adottate sulla base della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico. Le direttive specifiche tecnicamente superate dovrebbero essere abrogate e sostituite da una direttiva indipendente, secondo lo spirito della risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione.

(2) Strumenti di misura corretti e rintracciabili possono essere utilizzati per molteplici funzioni di misurazione. Le funzioni intese a soddisfare esigenze relative all'interesse pubblico, alla sanità pubblica, alla sicurezza e all'ordine pubblico, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori, all'imposizione di tasse e diritti e alla lealtà delle transazioni commerciali, che incidono in vari modi, direttamente o indirettamente, sulla vita quotidiana dei cittadini possono richiedere l'impiego di strumenti di misura sottoposti a controlli legali.

(3) I controlli metrologici legali non dovrebbero frapporre ostacoli alla libera circolazione degli strumenti di misura. Le disposizioni in materia dovrebbero essere le stesse in tutti gli Stati membri e la prova di conformità dovrebbe essere accettata in tutta la Comunità.

(4) I controlli metrologici legali esigono la conformità a specifici requisiti di prestazione. I requisiti di prestazione che gli strumenti di misura sono tenuti a soddisfare dovrebbero garantire un elevato livello di protezione. L'accertamento di conformità dovrebbe garantire un elevato livello d'affidabilità.

(5) Gli Stati membri dovrebbero, come regola generale, prescrivere controlli metrologici legali. Quando è prescritto un controllo metrologico legale, dovrebbero essere impiegati soltanto strumenti di misura conformi a requisiti comuni di prestazione.

(6) Il principio dell'opzionalità introdotto dalla presente direttiva consente agli Stati membri di esercitare il loro diritto di decidere se regolamentare o meno gli strumenti coperti dalla presente direttiva e dovrebbe essere applicabile solo nella misura in cui non è causa di concorrenza sleale.

(7) Le responsabilità del fabbricante per quanto riguarda la conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva dovrebbero essere specificate.

(8) Le prestazioni degli strumenti di misura sono particolarmente sensibili all'ambiente, segnatamente all'ambiente elettromagnetico. L'immunità all'interferenza elettromagnetica degli strumenti di misura costituisce parte integrante della presente direttiva. Pertanto non sono di applicazione i requisiti in materia di immunità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla compatibilità elettromagnetica.

(9) La legislazione comunitaria dovrebbe specificare requisiti essenziali che non ostacolano il progresso tecnico, di preferenza, requisiti di prestazione. Le disposizioni intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dovrebbero seguire la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione.

(10) Al fine di tener conto delle differenze delle condizioni climatiche o dei diversi livelli di protezione dei consumatori applicabili sul piano nazionale, i requisiti essenziali possono dar luogo alla definizione di classi ambientali o di accuratezza.

(11) Per facilitare il compito di provare la conformità ai requisiti essenziali e per consentire la verifica della conformità è auspicabile disporre di norme armonizzate. Tali norme armonizzate sono elaborate da organismi privati e dovrebbero mantenere il loro carattere non vincolante. A tale scopo, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono riconosciuti in quanto organismi competenti ad adottare norme armonizzate conformi agli orientamenti generali di cooperazione sottoscritti il 13 novembre 1984 dalla Commissione e dagli organismi europei di normalizzazione.

(12) Le specifiche tecniche e di prestazione contenute in documenti normativi concordati a livello internazionale possono anch'esse soddisfare, in tutto o in parte, i requisiti essenziali definiti nella presente direttiva. In tali casi, l'impiego di detti documenti normativi concordati a livello internazionale può costituire un'alternativa all'impiego delle norme tecniche armonizzate e assicurare, a determinate condizioni, la presunzione di conformità.

(13) La conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalla presente direttiva può essere conseguita anche tramite l'applicazione di specifiche non contenute in una norma tecnica europea o in un documento normativo concordato a livello internazionale. L'applicazione di norme tecniche europee o di documenti normativi concordati a livello internazionale dovrebbe pertanto essere facoltativa.

(14) La valutazione della conformità di sottounità dovrebbe essere conforme alle disposizioni della presente direttiva. Se sottounità vengono commercializzate separatamente e indipendentemente da uno strumento, la valutazione della conformità dovrebbe essere effettuata a prescindere dallo strumento interessato.

(15) Lo stato dell'arte delle tecnologie di misurazione è in costante evoluzione, il che può comportare variazioni delle esigenze in materia di valutazione della conformità. Pertanto, a ciascuna categoria di misurazione e, se del caso, di sottounità deve corrispondere una procedura adeguata o una scelta fra differenti procedure di rigore equivalente. Le procedure adottate sono quelle previste dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica. Potrebbe essere tuttavia necessario prevedere deroghe a tali moduli, per tener conto di aspetti specifici dei controlli metrologici. È opportuno prevedere la possibilità di apporre la marcatura CE durante il processo di fabbricazione.

(16) Il continuo sviluppo della tecnologia di misura, nonché i timori espressi dalle parti interessate in materia di certificazione, evidenziano la necessità di garantire coerenti procedure di valutazione della conformità per i prodotti industriali, come richiesto dalla risoluzione del Consiglio adottata il 10 novembre 2003 (7).

(17) Gli Stati membri non dovrebbero impedire la commercializzazione e/o la messa in servizio degli strumenti di misura muniti della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare ai sensi della presente direttiva.

(18) Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti atti a prevenire la commercializzazione e/o la messa in servizio degli strumenti di misura non conformi. È pertanto necessario che le competenti autorità degli Stati membri cooperino in maniera appropriata al fine di garantire che tale obiettivo abbia effetto su scala comunitaria.

(19) I fabbricanti dovrebbero essere informati dei motivi di eventuali decisioni negative adottate con riguardo ai rispettivi prodotti e dei procedimenti di ricorso disponibili.

(20) I fabbricanti dovrebbero poter esercitare per un ragionevole periodo transitorio i diritti loro accordati anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva.

(21) Le specifiche nazionali riguardanti gli appropriati requisiti nazionali in vigore non dovrebbero interferire con le disposizioni della presente direttiva relative alla «messa in servizio».

(22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(23) L'attività del comitato per gli strumenti di misura dovrebbe includere adeguate consultazioni con i rappresentanti delle parti interessate.

(24) Le direttive 71/318/CEE, 71/319/CEE, 71/348/CEE, 73/362/CEE, 75/33/CEE, 75/410/CEE, 76/891/CEE, 77/95/CEE, 77/313/CEE, 78/1031/CEE e 79/830/CEE dovrebbero pertanto essere abrogate,

hanno adottato la presente direttiva:

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(4)  Pubblicata nella G.U.C.E. 27 febbraio 2001, n. C 62 E e G.U.C.E. 28 maggio 2002, n. C 126 E.

(5)  Pubblicato nella G.U.C.E. 11 maggio 2001, n. C 139.

(6)  Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2001 (G.U.C.E. 14 marzo 2002, n. C 65 E). Posizione comune del Consiglio del 22 luglio 2003 (G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. C 252 E) e posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003. Decisione del Consiglio del 26 febbraio 2004.

(7)  Pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2003, n. C 282.

 


Articolo 1

Campo di applicazione.

La presente direttiva si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).

 


Articolo 2

1. Gli Stati membri possono prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura di cui all'articolo 1 relativamente a funzioni di misura per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, qualora lo ritengano giustificato.

2. Qualora gli Stati membri non prescrivano tale utilizzo, ne comunicano i motivi alla Commissione e agli altri Stati membri.

 


Articolo 3

Oggetto.

La presente direttiva definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione e/o messa in servizio per le funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

La presente direttiva costituisce una direttiva specifica relativamente ai requisiti sull'immunità elettromagnetica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE. La direttiva 89/336/CEE continua ad applicarsi riguardo ai requisiti di emissione.

 


Articolo 4

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) «strumento di misura», ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante negli articoli 1 e 3;

b) «sottounità», un dispositivo hardware così denominato negli allegati specifici, che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente

- ad altre sottounità, con cui è compatibile, ovvero

- con uno strumento di misura con cui è compatibile;

c) «controlli metrologici legali», i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato;

d) «fabbricante», la persona fisica o giuridica responsabile della conformità dello strumento di misura alla presente direttiva ai fini della commercializzazione del medesimo col proprio nome e/o della messa in servizio del medesimo per i propri scopi;

e) «commercializzazione», la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;

f) «messa in servizio», la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini a cui esso è destinato;

g) «mandatario», una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire a suo nome per compiti specifici ai sensi della presente direttiva.

h) «norma armonizzata», una specifica tecnica adottata dal CEN, dal CENELEC, dall'ETSI ovvero da tutti questi organismi o due di essi, a richiesta della Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ed elaborata in conformità agli orientamenti generali concordati fra la Commissione e gli organismi europei di normalizzazione;

i) «documento normativo», un documento contenente specifiche tecniche adottate dalla Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML), che è soggetto alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

 


Articolo 5

Applicabilità alle sottounità.

Laddove esistano allegati specifici che stabiliscono i requisiti essenziali relativi alle sottounità, le disposizioni della presente direttiva si applicano, mutatis mutandis, a tali sottounità.

Le sottounità e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell'accertamento della conformità.

 


Articolo 6

Requisiti essenziali e valutazione della conformità.

1. Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento.

Gli Stati membri possono, nella misura in cui ciò sia necessario per l'uso corretto dello strumento, chiedere che le informazioni di cui all'allegato I o agli allegati specifici dei singoli strumenti siano fornite nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui lo strumento è commercializzato.

2. La conformità dello strumento di misura ai requisiti essenziali è valutata conformemente all'articolo 9.

 


Articolo 7

Marcatura di conformità.

1. La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni della presente direttiva è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare secondo quanto specificato all'articolo 17.

2. La marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di quest'ultimo. Se necessario, le marcature possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione.

3. È vietato apporre su uno strumento di misura marcature che possano trarre in inganno terzi relativamente al significato e/o alla forma della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare. Sullo strumento di misura può essere apposta qualsiasi altra marcatura, a patto che quest'ultima non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare.

4. Qualora lo strumento di misura sia sottoposto a misure adottate in base ad altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa indica che lo strumento in questione si presume conforme anche a dette direttive. In tal caso i riferimenti della pubblicazione di tali direttive, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte da tali direttive e che accompagnano lo strumento di misura.

 


Articolo 8

Commercializzazione e messa in servizio.

1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi fondati sulla presente direttiva, la commercializzazione e/o la messa in servizio degli strumenti di misura muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ai sensi dell'articolo 7.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che gli strumenti di misura siano commercializzati e/o messi in servizio solo se soddisfano i requisiti della presente direttiva.

3. Uno Stato membro può esigere che uno strumento di misura sia conforme a disposizioni per la sua messa in servizio giustificate dalle condizioni climatiche locali. In tal caso lo Stato membro sceglie i limiti di temperatura superiore e inferiore appropriati tra quelli riportati nella tabella n. 1 dell'allegato I e può inoltre precisare le condizioni di umidità (condensazione o assenza di condensazione) e se sia prevista un'utilizzazione in luogo aperto o chiuso.

4. Laddove siano definite classi di accuratezza diverse per gli strumenti di misura:

a) gli allegati specifici dello strumento possono indicare, nella rubrica «Messa in servizio», le classi di accuratezza da utilizzare per applicazioni specifiche;

b) in tutti gli altri casi uno Stato membro può stabilire le classi di accuratezza da utilizzare per applicazioni specifiche nell'ambito delle classi definite, fatta salva l'autorizzazione ad utilizzare tutte le classi di accuratezza nel suo territorio.

Sia nel caso a) che nel caso b) possono essere utilizzati, a scelta del proprietario, strumenti di misura appartenenti ad una classe di accuratezza migliore.

5. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni, ecc. gli Stati membri non vietano l'esposizione di strumenti non conformi al disposto della presente direttiva, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono essere commercializzati o messi in servizio finché non saranno conformi.

 


Articolo 9

Valutazione della conformità.

La valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso pertinenti è effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell'allegato specifico dello strumento. Il fabbricante fornisce, se del caso, la documentazione tecnica per specifici strumenti o gruppi di strumenti come stabilito nell'articolo 10.

I moduli di valutazione della conformità costituenti le procedure sono descritti negli allegati da A ad H1.

I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione di conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.

 


Articolo 10

Documentazione tecnica.

1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti pertinenti della direttiva.

2. La documentazione tecnica dev'essere sufficientemente dettagliata per assicurare:

- la definizione delle caratteristiche metrologiche;

- la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;

- l'integrità dello strumento.

3. Ai fini della valutazione e dell'identificazione del tipo e/o dello strumento, la documentazione tecnica deve includere quanto segue:

a) una descrizione generale dello strumento;

b) gli schemi di progettazione e di fabbricazione, nonché i piani relativi a componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;

d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento;

e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i punti b), c), d), compreso il funzionamento dello strumento;

f) un elenco delle norme e/o dei documenti normativi previsti all'articolo 13, applicati in tutto o in parte;

g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme e/o i documenti normativi previsti all'articolo 13;

h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami, ecc.;

i) i risultati delle prove appropriate se necessario per dimostrare che il tipo e/o lo strumento sono conformi a:

- i requisiti della presente direttiva in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici,

- le specifiche di durabilità dei contatori del gas, dell'acqua, di calore nonché dei contatori di liquidi diversi dall'acqua;

j) gli attestati di esame CE del tipo o gli attestati di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto.

4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature.

5. Il fabbricante indica, se del caso, i requisiti di compatibilità con interfacce e sottounità.

 


Articolo 11

Notifica.

1. Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi rientranti nella sua competenza giurisdizionale da esso designati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di cui all'articolo 9, unitamente ai numeri d'identificazione attribuiti dalla Commissione a tali organismi ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, al tipo o ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo è stato designato unitamente, se del caso, alla classe di accuratezza a cui appartiene lo strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della notifica.

2. Per la designazione di tali organismi, gli Stati membri applicano i criteri previsti all'articolo 12. Gli organismi che rispondono ai criteri stabiliti nelle norme nazionali di attuazione delle norme armonizzate pertinent, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai criteri corrispondenti. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti a dette norme nazionali. Ove uno Stato membro non abbia adottato una normativa nazionale per funzioni di cui all'articolo 2 esso mantiene il diritto di designare, effettuando la relativa notifica, un organismo incaricato di svolgere i compiti connessi con tale strumento.

3. Lo Stato membro che ha notificato la designazione di un organismo

- provvede affinché l'organismo continui a rispondere ai requisiti di cui all'articolo 12

- ritira la notifica qualora constati che l'organismo in questione non risponde più ai requisiti di cui all'articolo 12.

Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4. La Commissione attribuisce a ciascuno degli organismi da notificare un numero d'identificazione. L'elenco degli organismi notificati, unitamente alle informazioni relative alla portata della notifica di cui al paragrafo 1, è pubblicato dalla Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed aggiornato regolarmente.

 


Articolo 12

Criteri che debbono essere soddisfatti dagli organismi designati.

Gli Stati membri debbono applicare, ai fini della designazione degli organismi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, i seguenti criteri:

1. l'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori od utilizzatori degli strumenti di misura che debbono ispezionare, né mandatari di alcuni di questi. Inoltre essi non debbono essere direttamente coinvolti nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli strumenti in questione, né rappresentare le parti impegnate in tali attività. I criteri di cui sopra non vietano comunque in alcun modo la possibilità di scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo, a fini della valutazione della conformità;

2. l'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità non devono essere sottoposti a pressioni e ad incentivi - in particolare, di ordine finanziario - che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della valutazione della conformità da essi effettuati, specialmente da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati della valutazione;

3. La valutazione della conformità deve essere effettuata con il più elevato grado di integrità professionale e competenza tecnica in campo metrologico. Se l'organismo subappalta compiti specifici, deve prima assicurarsi che il subcontraente soddisfi i requisiti della presente direttiva, e in particolare del presente articolo. L'organismo deve mantenere a disposizione dell'autorità notificante i documenti pertinenti che valutano le qualifiche del subcontraente e le attività svolte da quest'ultimo ai sensi della presente direttiva.

4. L'organismo deve essere in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità per cui l'organismo è stato designato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano realizzati dall'organismo medesimo o per conto e sotto la responsabilità di quest'ultimo. L'organismo deve disporre del personale necessario e avere accesso agli impianti necessari a realizzare i compiti tecnici e amministrativi necessari per realizzare in modo appropriato la valutazione della conformità.

5. Il personale dell'organismo deve disporre:

- di una valida formazione tecnica e professionale, relativa a tutti i compiti di valutazione della conformità per cui l'organismo è stato designato;

- di una conoscenza soddisfacente delle regole relative ai compiti che esso svolge e un'esperienza adeguata in merito a tali compiti;

- della capacità necessaria all'elaborazione di certificati, registri e relazioni atti a dimostrare che i compiti sono stati svolti.

6. L'imparzialità dell'organismo, del direttore e del personale deve essere garantita. La remunerazione attribuita all'organismo non deve dipendere dai risultati dei compiti svolti. La remunerazione attribuita al direttore e al personale dell'organismo non deve dipendere dal numero dei compiti svolti né dai risultati ottenuti.

7. L'organismo deve contrarre un'assicurazione per la responsabilità civile, se la responsabilità civile non è coperta dallo Stato membro ai sensi del diritto nazionale.

8. Il direttore e il personale dell'organismo sono obbligati a rispettare il segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute nel corso dell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi della presente direttiva, eccetto nei confronti dell'autorità dello Stato membro che li ha designati.

 


Articolo 13

Norme armonizzate e documenti normativi.

1. Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento lo strumento di misura che rispetta gli elementi delle norme nazionali che attuano la norma europea armonizzata relativa a tale strumento, elementi corrispondenti agli elementi della norma europea armonizzata in questione i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte gli elementi delle norme nazionali di cui al primo comma, gli Stati membri presumono che tale strumento sia conforme ai requisiti essenziali corrispondenti agli elementi di tali norme che lo strumento in questione rispetta.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti alle norme nazionali di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I o agli allegati specifici dello strumento di misura lo strumento di misura che rispetti le parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte il documento normativo di cui al primo comma, gli Stati membri presumono che tale strumento sia conforme ai requisiti essenziali corrispondenti agli elementi normativi che lo strumento in questione rispetta.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti del documento normativo di cui al primo comma.

3. Un fabbricante può decidere di utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e nelle pertinenti norme (da MI-001 a MI-010). Inoltre, per beneficiare della presunzione di conformità, deve applicare correttamente le soluzioni menzionate nelle pertinenti norme armonizzate europee o alle parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri presumono che siano soddisfatte le pertinenti prove menzionate alla lettera i) dell'articolo 10, se il corrispondente programma di prova è stato svolto conformemente ai documenti pertinenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e se i risultati delle prove garantiscono la conformità ai requisiti essenziali.

 


Articolo 14

Comitato permanente.

Se uno Stato membro o la Commissione reputano che una norma europea armonizzata tra quelle citate all'articolo 13, paragrafo 1 non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all'allegato I e nei pertinenti allegati specifici dello strumento, lo Stato membro interessato o la Commissione interpellano il comitato permanente di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime senza indugio un parere.

Tenuto conto del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se il riferimento alle norme nazionali debba essere ritirato o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma.

 


Articolo 15

Comitato per gli strumenti di misura.

1. La Commissione è assistita dal comitato per gli strumenti di misura.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5. La Commissione provvede affinché siano messe a tempo debito a disposizione delle parti interessate le pertinenti informazioni sulle misure previste, di cui all'articolo 16.

 


Articolo 16

Funzioni del comitato per gli strumenti di misura.

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, adotta tutte le misure appropriate al fine di:

a) identificare i documenti normativi elaborati dall'OIML e, su un elenco, indicare parti di essi, la conformità ai quali conferisce la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali contenuti nella presente direttiva;

b) pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti dei documenti normativi e l'elenco di cui alla lettera a).

2. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3, adotta tutte le misure appropriate per modificare gli allegati specifici degli strumenti (da MI-001 a MI-010) per quanto riguarda:

- gli errori massimi tollerati e le classi di accuratezza;

- le condizioni di funzionamento nominali;

- i valori critici di variazione;

- i disturbi.

3. Qualora uno Stato membro o la Commissione reputino che un documento normativo i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di cui all'allegato I e ai pertinenti allegati specifici dello strumento, essi interpellano il comitato per gli strumenti di misura, precisandone i motivi.

La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, informa gli Stati membri in merito alla necessità o meno di ritirare dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti al documento normativo in questione.

4. Gli Stati membri possono adottare le misure appropriate per consultare le parti interessate a livello nazionale in merito ai lavori dell'OIML relativi al campo d'applicazione della presente direttiva.

 


Articolo 17

Marcature.

1. La marcatura «CE» di cui all'articolo 7 è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B), punto d) dell'allegato della decisione 93/465/CEE. La marcatura «CE» non può essere di altezza inferiore a 5 mm.

2. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura «CE». La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura «CE».

3. Qualora ciò sia previsto dalla procedura di valutazione della conformità, il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 11 segue immediatamente la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare.

4. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di dispositivi, che non siano sottounità, che funzionano in modo congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione.

Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte o sia troppo sensibile per poter recare la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare, tali marcature sono apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalla presente direttiva.

5. La marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare sono indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato è indelebile oppure si autodistrugge qualora si tenti di eliminarlo. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente accessibili.

 


Articolo 18

Vigilanza sul mercato e cooperazione amministrativa.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che gli strumenti di misura soggetti a controlli metrologici legali e non conformi alle norme applicabili della presente direttiva non siano commercializzati, né messi in servizio.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente nell'adempimento degli obblighi che loro incombono in materia di vigilanza sul mercato.

In particolare, le autorità competenti si scambiano

- le informazioni relative alla misura in cui gli strumenti da esse esaminati si conformano alle norme applicabili della presente direttiva, nonché ai risultati di tali esami;

- gli attestati di esame «CE» del tipo o del progetto, compresi gli allegati rilasciati dagli organismi notificati ed i supplementi, le modifiche ed i ritiri relativi agli attestati già rilasciati;

- le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate dagli organismi notificati ed informazioni sui sistemi di qualità rifiutati o ritirati;

- relazioni di valutazione redatte dagli organismi notificati, se così richiesto da altre autorità.

3. Gli Stati membri assicurano che vengano messe a disposizione degli organismi da essi notificati tutte le informazioni necessarie relative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi di qualità.

4. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorità competenti da esso designate ai fini di tale scambio di informazioni.

 


 

Articolo 19
Clausola di salvaguardia.

1. Qualora uno Stato membro accerti che la totalità o una parte degli strumenti di misura di uno specifico modello munito della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare non soddisfa i requisiti essenziali connessi con le prestazioni metrologiche definite nella presente direttiva quando detti strumenti sono correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, esso adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato, per vietarne o limitarne l'ulteriore commercializzazione oppure per vietarne o limitarne l'ulteriore utilizzazione.

Nell'adottare le suddette misure, lo Stato membro tiene conto del carattere sistematico o episodico di tale mancata conformità. Qualora lo Stato in questione abbia stabilito che la mancata conformità è di carattere sistematico, esso informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, precisandone i motivi.

2. La Commissione avvia il più rapidamente possibile consultazioni con le parti interessate.

a) Qualora la Commissione accerti che le misure adottate dallo Stato membro interessato sono giustificate, essa ne informa immediatamente tale Stato membro nonché tutti gli altri Stati membri.

Lo Stato membro competente adotta le azioni appropriate contro chiunque abbia apposto le marcature; esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Qualora la mancata conformità sia attribuita a lacune delle norme o dei documenti normativi, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone al più presto la questione all'idoneo comitato di cui agli articoli 14 o 15.

b) Qualora la Commissione ritenga che le misure adottate dallo Stato membro interessato siano ingiustificate, essa ne informa immediatamente lo Stato membro in questione, nonché il fabbricante interessato o il suo mandatario.

La Commissione garantisce che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e del risultato della procedura.

 


Articolo 20
Marcature apposte indebitamente.

1. Qualora uno Stato membro accerti che la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare sono state apposte indebitamente, il fabbricante o il suo mandatario ha l'obbligo

- di rendere lo strumento conforme alle disposizioni relative alla marcatura «CE» e alla marcatura metrologica supplementare non contemplate dall'articolo 19, paragrafo 1 e

- di porre termine all'infrazione alle condizioni imposte dallo Stato membro.

2. Qualora la non conformità succitata persista lo Stato membro adotta tutti i provvedimenti appropriati per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato ovvero vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore secondo le procedure di cui all'articolo 19.

 

 

 


Articolo 21
Decisioni che comportano un rifiuto o una limitazione.

Qualunque decisione adottata a norma della presente direttiva e che imponga il ritiro dal mercato di uno strumento di misura, oppure che abbia come effetto di vietarne o di limitarne la commercializzazione e la messa in servizio, deve essere motivata in modo preciso. La decisione è notificata senza indugio alla parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali tali ricorsi vanno proposti.

 


Articolo 22
Abrogazioni.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 23, a decorrere da 30 ottobre 2006 sono abrogate le seguenti direttive:

- Direttiva 71/318/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas;

- Direttiva 71/319/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua;

- Direttiva 71/348/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua;

- Direttiva 73/362/CEE, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate;

- Direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda, contemplati dalla presente direttiva; per quanto riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001 della presente direttiva;

- Direttiva 75/410/CEE, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui;

- Direttiva 76/891/CEE, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica;

- Direttiva 77/95/CEE, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri;

- Direttiva 77/313/CEE, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua,

- Direttiva 78/1031/CEE, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla selezionatrici ponderali a funzionamento automatico;

- Direttiva 79/830/CEE, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua calda.

 


Articolo 23
Disposizioni transitorie.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri consentono, per le funzioni di misurazione per cui hanno prescritto l'impiego di uno strumento di misura sottoposto a controlli legali, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura che si conformino alle norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti o, in caso di omologazione di validità indefinita, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dal 30 ottobre 2006.

Ai fini del presente periodo transitorio, i valori monetari per la Bulgaria e la Romania, in conformità del punto 4.8.1 del capitolo IV dell'allegato della direttiva 71/348/CEE, sono fissati come segue:

1 ...... (8) (1 stotinka)

1 nuovo leu (9).

---------------

(8)  Si omette il testo in lingua straniera.

(9)  Paragrafo aggiunto dall'allegato della direttiva 2006/96/CE.

 


Articolo 24
Recepimento.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 30 ottobre 2006.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 


Articolo 25
Clausola di revisione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a riferire, al più tardi entro il 30 aprile 2011, sugli effetti dell'attuazione della presente direttiva anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e, se del caso, a presentare proposte di modifica.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a verificare se le procedure di valutazione della conformità per i prodotti industriali sono adeguatamente applicate e, ove opportuno, a proporre modifiche al fine di garantire coerenza nella certificazione.

 


Articolo 26
Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 


Articolo 27
Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

 



[1]    Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 recante “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”. La direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, è stata pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135 ed è entrata in vigore il 20 maggio 2004.

[2]     Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[3]     L. 5 agosto 1978 n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

[4]    Si ricorda che la metrologia legale prevede una serie di controlli sugli strumenti di misurazione delle merci, al fine di garantire la legalità della misura dei beni nelle transazioni commerciali. In Italia il sistema di metrologia legale, istituito per fissare e mantenere unità di misura e peso legalmente obbligatorie, è stato introdotto dalla prima legge organica di unificazione del sistema di pesi e misure, adottata nel 1861 (legge n. 132 del 28 luglio 1861). La disciplina attuale in materia è contenuta nel testo unico n. 7088 del 23 agosto 1890e successive modificazioni, seguito dal regolamento esecutivo approvato con regio decreto n. 776 del 1907 e dal regolamento n. 747 del 1909, che organizza il servizio metrico statale.

[5]    Tali principi e criteri prevedono, in particolare:

a) la prescrizione dell'utilizzo di tutti i dispositivi e dei sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici, per le funzioni di misura per motivi di interesse, di sanità, di sicurezza e di ordine pubblici, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti e lealtà nelle transazioni commerciali, individuate dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva;

b) la previsione della valutazione di conformità, per tutti gli strumenti di misura elencati negli allegati della direttiva;

c) la previsione dell'obbligo dell'utilizzo di strumenti recanti la marcatura di conformità, qualora la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali;

d) il riconoscimento del Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppom economico) quale autorità competente per la designazione  e la notifica alla Commissione e agli Stati membri degli organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità;

e) la previsione del divieto di commercializzazione e di utilizzo degli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva;

f) la previsione – in caso di accertamento di indebita apposizione della marcatura «CE» - dell’introduzione di misure finalizzate ad introdurre l'obbligo di conformità alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura «CE»; limitazione o divieto di utilizzo o di commercializzazione dello strumento di misura non conforme; ritiro dal mercato dello strumento non conforme, qualora si renda necessario;

g) la previsione di sanzioni amministrative;

h) la previsione dell'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali.

 

[6]    Si ricorda che l’articolo 2 definisce “norma armonizzata” una specifica tecnica adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) ovvero da tutti questi organismi o da due di essi, a richiesta della Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ed elaborata in conformità agli orientamenti generali concordati fra la Commissione europea e gli organismi europei di normalizzazione.

[7]    L’articolo 2 del D.Lgs. definisce “documento normativo” un documento contenente specifiche tecniche adottate dalla Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML), che è soggetto alla procedura di cui al citato articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/22/CE.