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Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (attuazione direttiva 2005/32/CE) schema di decreto legislativo n. 140 - (art. 1, commi 1, 3 e 4, L. 13/2007)
Riferimenti:
SCH.DEC 140/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 133
Data: 28/09/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
n. 32/2005   L n. 13 del 06-FEB-07


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia
Attuazione direttiva 2005/32/CE

Schema di decreto legislativo n. 140

(art. 1, comma 1,3 e 4, L. 13/2007)

 

 

 

 

n. 133

 

 

28 settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AP0181.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Conformità con la norma di delega  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Compatibilità comunitaria  7

Schede di lettura

§      La direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005  11

§      Lo schema di decreto legislativo  14

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica (artt. 76 e 87)57

§      L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11-ter)58

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14)61

§      D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 134 Attuazione della direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici62

§      L. 6 febbraio 1996, n. 52 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (art. 47)66

§      D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi68

§      D.M. 10 novembre 1999 Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria 96/57/CE   70

§      D.M. 26 marzo 2002 Attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti79

§      L. 4 febbraio 2005, n. 11 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari  (art. 9)88

§      D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia  (art. 12)89

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale  95

§      L. 6 febbraio 2007, n. 13 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 (art. 1, co. 1, 3 e 4)96

Normativa comunitaria

§      Dir. 21 maggio 1992, n. 92/42/CEE Direttiva del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi103

§      Dir. 3 settembre 1996, n. 96/57/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico  113

§      Dir. 18 settembre 2000, n. 2000/55/CE  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti120

§      Reg. (CE) 17 luglio 2000, n. 1980/2000 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.127

§      Reg. (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (2).140

§      Dir. 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  156

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

140

Titolo

Istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia

Norma di delega

art. 1, comma 1,3 e 4, L. 13/2007

Settore d’intervento

Energia; ambiente; industria; tutela dei consumatori

Numero di articoli

21

Date

 

§       presentazione

31 agosto 2007

§       assegnazione

3 settembre 2007

§       termine per l’espressione del parere

13 ottobre 2007

§       scadenza della delega

3 dicembre 2007

Commissione competente

X Commissione (attività produttive), V Commissione (Bilancio), XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

------------

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della direttiva 2005/32/CE, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo sono allegate la Relazione illustrativa e la Relazione tecnica.

In data 27 settembre è stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni (espresso il 20 settembre) (il parere è allegato al presente dossier).

Non risultano allegate, invece, la relazione tecnico-normativa (RTN) e l’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), previste dalla Dir.P.C.M. 27 marzo 2000 [1].


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall’articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n.13 (Legge comunitaria 2006) ed appare conforme alla norma di delega, sia dal punto di vista procedurale, sia dal punto di vista del rispetto dei principi e criteri direttivi.

 

Per quanto riguarda la procedura per l’adozione dei decreti legislativi, l’articolo 1, comma 1, prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B (si fa presente che la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 6 luglio 2005, cui il provvedimento in esame intende dare attuazione, è inserita nell’allegato B). Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi è ridotto a sei mesi[2].

Il comma 2 dispone che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l’esercizio della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni[3].

Il comma 4 prevede, menzionando espressamente (tra gli altri) il decreto di attuazione della direttiva 2005/32/CE, che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

 

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi, l’articolo 3 prevede (per quanto rileva nel caso di specie) che:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. […] La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

 

Eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi possono essere adottate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’oggetto del provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale “Rapporti dello Stato con l’Unione europea” e “Tutela dell’ambiente” (art. 117, comma 2, lettere a) e s)).

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria in quanto è volto ad adeguare l’ordinamento nazionale alla direttiva 2005/32/CE.

Merita evidenziare, peraltro, che la direttiva prevedeva che gli Stati dovessero conformarsi alle disposizioni della direttiva entro l’11 agosto 2007 (il termine risulta pertanto scaduto).

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 19 ottobre 2006, la Commissione ha presentato un piano d'azione per l'efficienza energetica (COM(2006)545) inteso a delineare un quadro coerente di politiche e di misure concrete per conseguire l’obiettivo di risparmiare il 20% del consumo primario di energia nell’Unione europea, entro il 2020[4].

Tra i settori per i quali la Commissione, in particolare, intende conseguire l’obiettivo di risparmio energetico attraverso interventi volti, tra l’altro, a introdurre norme più rigorose per ciò che concerne l’etichettatura ed i requisiti minimi di efficienza energetica, figurano elettrodomestici ed apparecchiature.

Quali azioni prioritarie in tale settore la Commissione annuncia di voler avviare, nel 2007, la procedura per l'adozione di requisiti minimi di efficienza energetica (requisiti di progettazione ecocompatibile) nella forma di direttive di attuazione per 14 gruppi di prodotti prioritari, tra cui caldaie, boiler, elettronica di consumo, fotocopiatrici, televisioni, tecnologia standby, accumulatori, sistemi di illuminazione, motori elettrici e altri prodotti, il cui completamento dovrebbe avvenire, secondo un calendario prestabilito, entro il 2008.

Sempre nel 2007 la Commissione intende adottare un piano di lavoro finalizzato all'istituzione, entro il 2010, di un mercato interno di altri prodotti che utilizzano energia. In questo modo si potrà garantire che i prodotti che utilizzano una quota significativa del consumo totale di energia siano coperti da requisiti minimi e regimi di valutazione etichettatura a livello comunitario sulla base della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e/o della direttiva sull'etichettatura (utilizzando la metodologia del costo più basso del ciclo di vita inserita nella direttiva). Entro il 2010 una quota significativa di prodotti sarà coperta da tali provvedimenti. Ai produttori saranno fornite informazioni relative a possibili future revisioni dei requisiti di efficienza.

Il Consiglio energia del 23 novembre 2006 ha approvato conclusioni con cui accoglie favorevolmente il piano d’azione per l’efficienza energetica, convenendo sul fatto che efficienza e risparmio energetico contribuiscono al raggiungimento dei tre obiettivi strategici indicati nel Libro verde sull’energia.

Il piano d’azione è stato accolto favorevolmente anche dal Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2006.

 

 

 


Schede di lettura

 


La direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005

 

La direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, su proposta della Commissione, fissa un quadro per l’elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nell’intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

La direttiva, in particolare, è stata adottata per superare – attraverso un’opera di armonizzazione – le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative previste dai singoli Stati membri in tale ambito, tenendo presente che tali disparità possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità.

Come si legge nel secondo considerandum della direttiva, per la maggior parte delle categorie di prodotti che consumano energia presenti sul mercato si riscontrano livelli di impatto ambientale diversi anche in presenza di prestazioni funzionali simili. Pertanto, nell’interesse dello sviluppo sostenibile, si ritiene opportuno incoraggiare il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo, identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo. Si sottolinea (considerandum 3), in particolare, come la progettazione ecologica dei prodotti rappresenti un fattore essenziale nell’ambito della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti e come il miglioramento dell’efficienza energetica costituisca, altresì, un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (considerandum 4).

In considerazione delle citate valutazioni, la direttiva 2005/32/CE definisce i principi, le condizioni e i criteri per fissare i requisiti di ecocompatibilità dei prodotti che consumano energia che saranno successivamente stabiliti dalla Commissione attraverso la predisposizione di apposite “misure di esecuzione”, adottate in forza della presente direttiva, previa consultazione delle parti interessate e della valutazione dell’impatto ambientale.

Spetta agli Stati membri adottare tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia, oggetto delle citate misure di esecuzione, siano immessi sul mercato soltanto se conformi a tali misure.

A questo proposito si segnala che lo Stato membro che ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell'ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell'ambiente in ragione di un problema specifico dello Stato stesso, sorto dopo l'adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l'approvazione da parte di quest'ultima.

Spetta, inoltre, agli Stati membri, individuare, ove lo ritengano opportuno, le autorità responsabili della sorveglianza del mercato e definire i relativi poteri, nonché adottare le misure necessarie atte ad incoraggiare la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili dell’applicazione della direttiva e tra queste e la Commissione.

Per quanto riguarda il contenuto specifico della direttiva, l'ambito di applicazione è esteso a tutte le apparecchiature e a tutti i prodotti commercializzati nell'ambito UE o importati che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile, con la sola esclusione dei mezzi di trasporto, in quanto soggetti ad altre direttive europee.

In particolare, la direttiva prevede che prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio un prodotto che consuma energia, oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o, in sua assenza, l'importatore, accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

Le procedure di dichiarazione di conformità saranno indicate dalle misure di esecuzione adottate in forza della direttiva.

Per i prodotti  progettati da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (Emas), qualora la funzione di progettazione sia inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato V della direttiva (sistema di gestione di valutazione delle conformità).

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, entro il 6 luglio 2007 la Commissione è chiamata a predisporre un piano di lavoro destinato a fissare per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l’adozione delle misure di esecuzione. In via transitoria, alla Commissione è consentita l’introduzione di misure di esecuzione partendo dai seguenti prodotti identificati dal Programma per  il cambiamento climatico (ECCP) :

·       Apparecchiature per il riscaldamento e per il riscaldamento dell’acqua

·       Motori elettrici

·       Illuminazione nel settore domestico e terziario

·       Apparecchi domestici

·       Apparecchiature d’ufficio nel settore domestico e terziario

·       Elettronica di consumo

·       Apparecchiature per la ventilazione e il condizionamento.

La direttiva provvede, infine, ad integrare e a modificare precedenti provvedimenti adottati in materia di rendimento ed efficienza energetica con riferimento a specifici apparecchi che consumano energia. Le direttive interessate sono:

·       la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

·       la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;

·       la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per le lampade fluorescenti.

Per il recepimento delle disposizioni della direttiva in esame è fissato il termine ultimo dell’11 agosto 2007.


Lo schema di decreto legislativo

 

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della direttiva 2005/32/CE, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

 

Il provvedimento in esame si compone di 21 articoli.

 

L'articolo 1 reca l'ambito di applicazione del provvedimento precisando che esso non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci. 

 

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel testo. Tra queste, il "prodotto che consuma energia" è definito come un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente. La "progettazione del prodotto" è definita come la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto.

 

L'articolo 3 prevede che l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione adottate per fissare specifiche per la progettazione è consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure o sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. E' consentito che vengano presentati prodotti non conformi:

·       soltanto in occasione di fiere commerciali, esposizioni o riunioni scientifiche e tecniche

·       a condizione che sia indicato chiaramente in modo visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato.

 

L'articolo 4 designa il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente.

 

L'articolo 5 dispone che l'autorità competente svolge funzioni di vigilanza e controllo del rispetto del presente provvedimento; obbliga i produttori a conformare prodotti non conformi; irroga sanzioni; applica le clausole di salvaguardia di cui all'art. 10; coopera e scambia informazioni con le altre autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea; provvede affinché i consumatori possano presentare osservazioni in merito alla conformità dei prodotti.

 

L'articolo 6 prevede che l'Ispettorato tecnico dell'industria, l'ENEA e l'APAT forniscano supporto all'autorità competente.

 

L'articolo 7 rimanda a decreti del Ministro dello sviluppo economico per la fissazione delle norme procedurali sui controlli e delle spese  relative ai controlli e alle verifiche di conformità che sono poste a carico dei fabbricanti o degli importatori.  L'attribuzione a carico dei soggetti interessati delle spese per i controlli costituisce recepimento di una analoga norma di delega contenuta nell'art. 4, co. 1 della legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13).

 

L'articolo 8 prevede la responsabilità dell'importatore nel caso in cui il fabbricante non abbia domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi sia un mandatario.

 

L'articolo 9 prevede l'obbligo di apporre prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione una marcatura di conformità CE e di emettere una dichiarazione di conformità con la quale si garantisce il rispetto di tutte le disposizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

L'articolo 10 prevede il ritiro temporaneo dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità. Qualora vi siano fondati sospetti di non conformità di un prodotto o il fabbricante non consenta la tempestiva acquisizione di campioni, della dichiarazione di conformità  e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l'autorità competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Al riguardo merita evidenziare che la direttiva fa riferimento, anziché a "fondati sospetti",  a "prove sufficienti che un prodotto che consuma energia potrebbe essere non conforme" (art. 7, par. 1, co. 2).

 

Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento, che il prodotto, pur se munito di marcatura e dichiarazione di conformità, non è conforme, l'autorità ordina di conformare tale prodotto e se la mancanza di conformità non è sanabile o persiste l'autorità ne vieta o limita l'immissione o la messa in servizio. Ogni provvedimento deve essere motivato e notificato entro sessanta giorni al destinatario. La Commissione europea e gli altri Stati membri sono immediatamente informati dei provvedimenti adottati.

 

L'articolo 11 prevede che prima dell'immissione in commercio o della messa in servizio il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore accertino la conformità di un prodotto secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione. Se un prodotto è progettato da un'organizzazione registrata secondo il sistema di ecogestione e di audit EMAS e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema ottemperi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del presente decreto relative al controllo di progettazione interno. Il comma 3 dell'art. 11 prevede l'obbligo di tenere a disposizione dell'autorità per un periodo di dieci anni dopo la fabbricazione dell'ultimo prodotto i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

 

Il Regolamento n. 761/2001/CE (Regolamento EMAS) disciplina il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS ), che si propone l'obiettivo di promuovere il costante miglioramento dei risultati ambientali di tutte le organizzazioni europee  definite dall’art. 2 del regolamento, nonché l'informazione del pubblico e delle parti interessate, attraverso l'adesione volontaria delle organizzazioni al sistema comunitario di ecogestione e audit.

Il sistema EMAS è quindi un sistema ad adesione volontaria per le imprese e le organizzazioni che desiderano impegnarsi a valutare e a migliorare la propria efficienza ambientale e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti.

L’obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali in qualsiasi tipo di organizzazione mediante  l'introduzione e l'attuazione di sistemi di gestione ambientale (SGA) ed una valutazione sistematica, obiettiva e periodica della loro efficacia.

La partecipazione a EMAS è conseguentemente aperta a qualsiasi organizzazione che intenda migliorare le sue prestazioni ambientali complessive.

L’art. 10 del regolamento prevede tra l'altro che gli Stati membri dovrebbero  studiare come tener conto della registrazione EMAS, nell’attuazione e nell’esecuzione della legislazione ambientale al fine di evitare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle organizzazioni che delle autorità competenti in materia di controllo.

 

L'articolo 12 prevede tra l'altro la presunzione di conformità per i prodotti cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del reg. CE n. 1980/2000.

Il marchio di qualità ecologica ha lo scopo di promuovere i prodotti, che presentano un minore impatto sull'ambiente rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo .

I requisiti ambientali sono definiti in funzione della matrice di valutazione dell'allegato I del regolamento e soddisfano i requisiti metodologici dell'allegato II. Il marchio può essere assegnato a un prodotto che contribuisce significativamente a migliorare aspetti ecologici essenziali.

I criteri del marchio di qualità ecologica sono definiti per categorie di prodotti e sono basati su:

•      le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato;

•      la fattibilità degli adattamenti tecnici ed economici necessari;

•      il potenziale di miglioramento dell'ambiente.

Essi sono stabiliti e riesaminati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica competente anche per i requisiti in materia di valutazione e verifica legati a questi criteri e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Queste categorie di prodotti devono rispettare le condizioni seguenti:

•      rappresentare un volume importante sul mercato interno;

•      avere un impatto importante sull'ambiente;

•      presentare importanti prospettive di miglioramento dell'ambiente a seguito della scelta dei consumatori;

•      una parte importante del volume di vendita deve essere destinata al consumo finale.

 

Gli articoli 13 e 15 prevedono alcune disposizioni per il raccordo e la collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e le autorità europee.

 

L'articolo 14 prevede l'obbligo a carico del fabbricante o dell'importatore di componenti e sottounità, qualora sia richiesto dalle misure di esecuzione, di fornire al fabbricante del prodotto finale le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, di materiali o di risorse di tali componenti o sottounità.

 

L'articolo 16 prevede l'obbligo a carico dei fabbricanti di fornire ai consumatori le informazioni sul ruolo che possono svolgere per l'uso sostenibile del prodotto e, qualora ciò sia previsto dalle misure di esecuzione, sul profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione.

 

L'articolo 17 indica ai commi 1 e 2, facendo specificamente rinvio a puntuali atti normativi, le misure di esecuzione per tre categorie di prodotti: caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, frigoriferi e congelatori, alimentatori per lampade fluorescenti.

 

Per quanto riguarda le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, le misure di esecuzione sono costituite dalla direttiva 92/42/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 . Al riguardo l'articolo 19 prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 6, del punto 2 dell'allegato I e dell'intero allegato II del DPR 660/1996. Tali abrogazioni si riferiscono alla possibilità di introdurre un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Dal momento che tale sistema non ha opttenuto i risultati sperati, la direttiva 2005/32 prevede che esso debba essere modificato, al fine di introdurre sistemi più efficaci.

Relativamente ai frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, le misure di esecuzione sono costituite dalla direttiva 96/57/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Ministro dell'industria 10 novembre 1999 .

Per ciò che concerne gli alimentatori per lampade fluorescenti, le misure di esecuzione sono costituite dalla direttiva 2000/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Ministro delle attività produttive 26 marzo 2002 .

Il comma 3 dell'art. 17 prevede la competenza del Ministero dello sviluppo economico per il recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.

Il suddetto comma 3 prevede che il Ministero sia "delegato"; tuttavia non sembra trattarsi di una delega legislativa ma piuttosto di una norma attributiva di potere regolamentare in capo al Ministero. Appare opportuno un chiarimento lessicale.

 

L'articolo 18 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 a 50.000 euro per chiunque mette in commercio o in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità. Sono previste altre sanzioni per il mancato rispetto degli ordini dell'autorità previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 10 e dell'obbligo di conservazione previsto dall'art.11, co. 3.

 

L'articolo 20 prevede la permanenza in vigore fino all'eventuale entrata in vigore delle relative misure di esecuzione delle disposizioni relative a:

•      i rendimenti minimi degli impianti termici per la climatizzazzione invernale degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari (punto 1, lettera a) dell'art. 4 e art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 );

•      il rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134 ).

 

L'articolo 21 prevede la clausola dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il provvedimento reca, infine, cinque allegati.

L'allegato I reca il modello di marcatura CE. L'allegato II specifica il contenuto della dichiarazione di conformità. L'allegato III, corrispondente alla parte 2 dell'allegato I della direttiva, prevede alcune disposizioni concernenti obblighi di comunicazione di informazioni a carico del fabbricante. L'allegato IV descrive la procedura con la quale il fabbricante assicura e dichiara che il prodotto soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. L'allegato V descrive la procedura con la quale il fabbricante assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

 


Schema di D.Lgs. n. 141

 


 

 

 

 

 

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Normativa di riferimento

 


Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica
(artt. 76 e 87)

 

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

 

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

 

 

 


L. 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(art. 11-ter)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

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(omissis)

Art. 11-ter. Copertura finanziaria delle leggi.

 

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (57):

 

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (58);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

 

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (59).

 

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

 

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

 

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

 

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (60).

 

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (61).

 

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (62).

 

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (63) (64).

 

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(57)  Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione

(58)  Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(59)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(60)  Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.

(61)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003, il Decr. 15 luglio 2003 e il Decr. 1° giugno 2006.

(62)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(63)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(64)  Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).


L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

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Capo III - Potestà normativa del Governo

(omissis)

Art.14. Decreti legislativi.

 

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

 

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

 

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

 

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni (28).

 

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(28)  In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

 

 


 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 134
Attuazione della direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1992, n. 41, S.O.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/594/CEE del Consiglio del 1° dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

 

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

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1. Definizioni.

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

 

a) «apparecchio domestico»: qualsiasi macchina, parte di macchina o impianto fabbricato essenzialmente per essere impiegato all'interno delle abitazioni, compresi le cantine, le autorimesse e gli altri annessi, in particolare gli apparecchi domestici di manutenzione, pulizia, preparazione e conservazione degli alimenti, produzione e diffusione di calorie e frigorie, condizionamento dell'aria, nonché altri apparecchi impiegati per scopi non professionali;

b) «famiglia di apparecchi domestici»: l'insieme di tutti i modelli (o tipi) di vari apparecchi domestici concepiti per svolgere la stessa funzione e alimentati da un'identica fonte principale di energia.

 

Una «famiglia» comprende normalmente più modelli (o tipi);

 

c) «serie di apparecchi domestici»: l'insieme di apparecchi domestici di uno stesso modello (o tipo), aventi caratteristiche ben definite, prodotti da uno stesso fabbricante;

d) «partita di apparecchi domestici»: una data quantità di una determinata «serie», fabbricata o prodotta in condizioni uniformi;

e) «rumore aereo»: il livello di potenza acustica, ponderato A, (Lwa), dell'apparecchio domestico, espresso in decibel, (dB) con riferimento ad un picowatt (1 pw), trasmesso nell'aria;

f) «norma» e «regola tecnica»: le norme e regole tecniche come definite nella direttiva n. 83/189/CEE, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317.

 

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2. Esclusioni.

 

1. Il presente decreto non si applica:

 

a) agli apparecchi, impianti o macchine concepiti esclusivamente per uso industriale o professionale;

b) agli apparecchi che fanno parte integrante di un edificio o dei suoi impianti, quali gli impianti di aria condizionata, di riscaldamento o di ventilazione (ad eccezione dei ventilatori domestici, delle cappe aspiranti per cucina e degli apparecchi di riscaldamento indipendenti), i bruciatori a gasolio per il riscaldamento centrale e le pompe per l'alimentazione d'acqua e per i sistemi di evacuazione;

c) ai componenti di impianti come, per esempio, i motori;

d) agli apparecchi elettroacustici (3).

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(3)  Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1992, n. 123.

 

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3. Informazione sul rumore aereo.

 

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, individua, con decreto da emanare entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le famiglie di apparecchi per le quali il fabbricante o, qualora questi sia stabilito fuori della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità, debbono pubblicare le informazioni sul rumore aereo emesso da tali apparecchi.

 

2. Con lo stesso decreto sono pubblicate le norme e regole tecniche che dovranno essere utilizzate ai fini delle misurazioni, tenuto conto del metodo generale di misurazione di cui all'articolo 4, nonché delle disposizioni comunitarie concernenti tecniche e modalità di misurazione; lo schema di decreto è trasmesso alla Commissione CEE ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva del Consiglio n. 86/594/CEE.

 

3. Con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità sono recepite le norme armonizzate comunitarie che prevedono metodi di misurazione del livello nominale del rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici o metodi di controllo del livello di rumore dichiarato, nonché i metodi e i parametri statistici fondamentali da utilizzare nelle verifiche del livello di rumore dichiarato.

 

4. Il fabbricante di apparecchi domestici o, qualora il fabbricante sia stabilito fuori della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità, possono, comunque, pubblicare ogni informazione sul livello di rumore aereo emesso da tali apparecchi accertato secondo i metodi di misurazione di cui all'art. 4.

 

5. Quando per una famiglia di apparecchi domestici è prevista una etichetta concernente informazioni di altra natura, l'informazione sul rumore emesso è fornita nell'etichetta stessa.

 

6. Il fabbricante o l'importatore sono responsabili della veridicità dell'informazione fornita.

 

7. Si presume conforme alle disposizioni di cui al presente decreto l'informazione sul rumore aereo prodotto da apparecchi domestici provenienti da altri stati membri, purché resa in conformità con norme nazionali che recepiscono norme comunitarie armonizzate o con norme nazionali adottate secondo le procedure di cui all'articolo 9, pag. 2, della direttiva 86/594/CEE.

 

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4. Metodo di misurazione.

 

1. Il metodo generale di misurazione per determinare il livello di rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici e destinato all'informazione deve possedere una precisione tale che l'incertezza delle misurazioni, per i livelli di potenza acustica ponderati A, comporti deviazioni normali non superiori a 2 dB; tali deviazioni traducono gli effetti cumulati di tutte le cause di incertezza delle misurazioni, salvo le variazioni delle emissioni di rumore della fonte sonora dell'apparecchio le quali si verifichino tra una prova e un'altra.

 

2. Per ciascuna famiglia di apparecchi, il metodo generale di cui al comma 1 è completato da una descrizione riguardante ubicazione, montaggio, carico e funzionamento degli apparecchi domestici nelle condizioni di misurazione che simulano un'utilizzazione normale e che garantiscono soddisfacenti condizioni di repetitività e di riproducibilità della prova. Lo scarto tipo di riproducibilità deve essere precisato per ciascuna famiglia di apparecchi.

 

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5. Vigilanza.

 

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno stabilite le modalità della vigilanza sulla sua applicazione, che è demandata alle province, alle unità sanitarie locali, nonché al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato anche a mezzo di enti o laboratori, dallo stesso Ministero autorizzati.

 

2. Le verifiche del livello del rumore dichiarato saranno effettuate con metodo stabilito mediante la misurazione di un campione prelevato da singola partita di apparecchi attraverso prove unilaterali. I parametri statistici fondamentali del metodo statistico devono essere tali che la probabilità di accettazione sia pari al 95% nel caso in cui il 6,5% dei valori di emissione acustica di una partita risulti superiore al valore annunciato. L'effettivo di un campione semplice o equivalente è pari a 3. Il metodo statistico prescelto richiede l'uso di uno scarto tipo totale di riferimento pari a 3,5 dB.

 

3. Le successive modifiche dei parametri di cui al precedente comma 2 saranno apportate con la procedura di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .

 

4. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo saranno a carico dei fabbricanti o degli importatori secondo modalità determinate con lo stesso decreto di cui al comma 1.

 

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6. Informazione non veritiera.

 

1. Se a seguito dei controlli di cui all'articolo 5 viene accertato che il livello del rumore aereo emesso dalla partita di apparecchi sottoposti ad accertamento è superiore a quello dichiarato, il fabbricante o l'importatore deve correggere immediatamente l'informazione oppure ritirare dal mercato gli apparecchi della partita difettosa.

 

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non provveda a fornire l'informazione sul rumore aereo richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o che in caso di accertamento di un livello superiore a quello dichiarato, non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

 

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7. Entrata in vigore.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


L. 6 febbraio 1996, n. 52
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (art. 47)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1996, n. 34, S.O.

 

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(omissis)

Art. 47. Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE.

 

1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea (42).

 

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati (43).

 

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

 

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (44).

 

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

 

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza (45).

 

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(42)  Comma così sostituito dall'art. 9, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(43)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 5 febbraio 1999, n. 25. Per la determinazione delle tariffe per le attività richieste ai sensi del presente comma vedi il D.M. 22 novembre 2001, il D.M. 27 dicembre 2002 e tre D.M. 13 febbraio 2004, per il Ministero delle attività produttive, il D.M. 1° luglio 2003, per il Ministero dell'interno, il D.M. 14 luglio 2004, per il Ministero della salute, il D.M. 3 febbraio 2006, per il Ministero della comunicazioni e il D.M. 27 marzo 2006, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il Ministero delle attività produttive.

(44)  Per i termini di emanazione del decreto di cui al presente comma vedi l'art. 12, L. 24 aprile 1998, n. 128 e l'art. 16, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. Per la determinazione delle tariffe per le attività richieste ai sensi del presente comma vedi il D.M. 22 novembre 2001, il D.M. 27 dicembre 2002 e tre D.M. 13 febbraio 2004, per il Ministero delle attività produttive, il D.M. 1° luglio 2003, per il Ministero dell'interno, il D.M. 14 luglio 2004, per il Ministero della salute, il D.M. 3 febbraio 2006, per il Ministero delle comunicazioni e il D.M. 27 marzo 2006, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il Ministero delle attività produttive.

(45)  Comma così sostituito dall'art. 9, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

 

 


D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660
Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302, S.O.

(2)  In attuazione di quanto disposto dal presente regolamento vedi il D.M. 13 febbraio 2004. Vedi, anche, l'art. 21, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e l'allegato C;

 

Vista la direttiva 92/42/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

 

Visto l'art. 12 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, recante attuazione della direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas;

 

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;

 

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare l'art. 4, comma 4;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Emana il seguente regolamento:

 

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(omissis)

Art. 6. Immissione in commercio.

 

1. Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e corredate dalla dichiarazione CE di cui all'articolo 8.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli apparecchi commercializzati separatamente. In tal caso nella dichiarazione CE di conformità vengono riportati i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 4.

 

3. Le caldaie, con i requisiti di rendimento energetico maggiore o uguale a quello previsto all'allegato VI per le caldaie standard, possono recare le indicazioni specifiche di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II.

 

4. La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. È vietato apporre su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.


D.M. 10 novembre 1999
Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria 96/57/CE

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1999, n. 269.

 

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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

 

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 6 e l'allegato D;

 

Vista la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;

 

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata;

 

Decreta:

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1. Campo di applicazione.

 

1. Il presente decreto si applica ai nuovi frigoriferi, scomparti per cibi surgelati, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, alimentati dalla rete elettrica, definiti all'allegato I e denominati di seguito «elettrodomestici di refrigerazione».

 

2. Sono esclusi gli elettrodomestici che possono anche essere alimentati con altre fonti energetiche, in particolare con accumulatori, e gli elettrodomestici di refrigerazione di uso domestico funzionanti secondo il principio di assorbimento nonché quelli fabbricati in esemplare unico secondo specifiche tecniche particolari.

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2. Prescrizioni.

 

1. Gli elettrodomestici di refrigerazione oggetto del presente decreto possono essere immessi sul mercato soltanto se il consumo elettrico dell'apparecchio in questione è inferiore o uguale al consumo di energia elettrica massimo consentito per la sua categoria, calcolato secondo le procedure definite nell'allegato I.

 

2. Il fabbricante di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati dal presente decreto, il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile della commercializzazione di tali apparecchi, assicura che ciascun elettrodomestico immesso sul mercato sia conforme al requisito di cui al comma 1.

 

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3. Marcatura di conformità CE.

 

1. Allorché gli elettrodomestici di refrigerazione sono immessi sul mercato, essi devono recare la marcatura «CE», che attesta la conformità dell'apparecchio a tutte le disposizioni del presente decreto. Essa figura nell'allegato III ed è apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sull'elettrodomestico di refrigerazione e, se del caso, sull'imballaggio.

 

2. Nel caso di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati anche da altre disposizioni, relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa può essere apposta solo se gli apparecchi sono conformi alle norme del presente decreto e delle altre disposizioni.

 

3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, che si avvale della facoltà di scegliere un diverso regime da applicare durante il periodo transitorio stabilito da eventuali disposizioni comunitarie, deve indicare espressamente nella documentazione che accompagna gli elettrodomestici di refrigerazione, le disposizioni comunitarie cui si è uniformato.

 

4. Le procedure di valutazione della conformità e gli obblighi relativi alla marcatura «CE» degli elettrodomestici di refrigerazione sono stabiliti nell'allegato II.

 

5. È vietato apporre, sugli elettrodomestici di refrigerazione, marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la presentazione tipografica della marcatura «CE». Altre marcature possono essere apposte sugli elettrodomestici, sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la marcatura «CE» resti visibile e leggibile.

 

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4. Autorità competente.

 

1. L'autorità competente per l'attuazione del presente decreto è il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

2. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si può avvalere, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia.

 

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5. Funzioni dell'autorità competente.

 

Verifiche e controlli.

 

1. L'autorità competente di cui all'art. 4 svolge le seguenti funzioni:

 

a) controlla gli elettrodomestici di refrigerazione immessi sul mercato per verificarne la rispondenza ai requisiti di cui al presente decreto;

b) promuove presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del difetto di conformità degli elettrodomestici di refrigerazione ai requisiti del presente decreto;

c) nel caso di marcatura CE apposta illegittimamente, obbliga il fabbricante od il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità, o comunque la persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario, a rendere il prodotto conforme ed a porre fine alla violazione, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione oppure garantire che esso sia ritirato dal mercato.

 

2. Al fine di verificare la conformità degli elettrodomestici di refrigerazione alle prescrizioni del presente provvedimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di disporre verifiche e controlli; per le attività di verifica tecnica può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, anche dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

 

3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativamente ai prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il costruttore e i depositi sussidiari del costruttore, nonché presso i grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine è consentito alle persone incaricate:

 

a) l'accesso ai luoghi di magazzinaggio dei prodotti;

b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

c) il prelievo temporaneo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

 

4. I risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli elettrodomestici di refrigerazione.

 

5. Ferma restando l'adozione dei provvedimenti previsti al comma 1, lettera c), i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al presente decreto. I campioni per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

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6. Notifiche.

 

1. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione è motivato ed è notificato entro il termine di sessanta giorni ai soggetti interessati che sono contestualmente informati dei ricorsi giurisdizionali possibili e dei termini entro i quali detti ricorsi debbono essere promossi.

 

2. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione è comunicato tempestivamente alla Commissione europea.

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7. Entrata in vigore.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Allegato I

 

(Art. 2, comma 1)

 

Metodo per calcolare il consumo massimo di energia elettrica consentito per un elettrodomestico di refrigerazione e di procedura per la relativa verifica di conformità.

 

Il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione (che può essere espresso in kWh per 24 ore) dipende dalla categoria di elettrodomestici cui appartiene (ad esempio, un frigorifero a una stella, congelatore orizzontale, ecc.), dal suo volume e dal rendimento energetico del modello (ad esempio, spessore dell'isolamento, rendimento del compressore, ecc.), nonché della differenza fra la temperatura all'esterno e quella all'interno dell'elettrodomestico. Nello stabilire norme di rendimento energetico, si devono pertanto prevedere tolleranze per i principali fattori endogeni che influenzano il consumo di energia (cioè la categoria dell'apparecchio e il suo volume). Per questo motivo, i consumi massimi di energia elettrica consentiti per un apparecchio di refrigerazione sono definiti mediante un'equazione lineare in funzione del volume dell'apparecchio, con diverse equazioni definite per ciascuna categoria di apparecchi.

 

Per calcolare il consumo elettrico massimo consentito di un apparecchio, quest'ultimo deve innanzitutto essere classificato nell'opportuna categoria dell'elenco seguente:

 

Categoria

Descrizione

1

Frigorifero senza scomparto per cibi surgelati [1]

2

Frigorifero cantina (chiller) a 5 °C e/o 12 °C

3

Frigorifero con scomparto per cibi surgelati 0 stelle

4

Frigorifero con scomparto per cibi surgelati ad una stella (*)

5

Frigorifero con scomparto per cibi surgelati a due stelle (**)

6

Frigorifero con scomparto per cibi surgelati a tre stelle (***)

7

Frigorifero/congelatore con scomparto di congelazione a quattro stelle (****)

8

Congelatore verticale

9

Congelatore orizzontale

10

Frigorifero/congelatore con più di due porte o altri elettrodomestici non descritti sopra

__________

[1] Qualsiasi scomparto con una temperatura pari o inferiore a - 6 °C.

 

 

Poiché gli elettrodomestici di refrigerazione contengono diversi scomparti con temperature costanti diverse (che ovviamente ne influenzano il consumo di energia elettrica), il consumo elettrico massimo consentito è definito in funzione del volume adattato, che è una somma ponderata dei volumi dei diversi scomparti.

 

Ai fini della presente direttiva, il volume adattato (Vadj) di un elettrodomestico di refrigerazione è definito dalla formula:

 

Vadj = ΣVC · WC · FC · CC

 

WC = (25 - TC) /20

 

dove TC è la temperatura nominale di ciascuno scomparto (in °C),

 

e VC è il volume netto in un determinato tipo di scomparto nell'apparecchio e FC è un fattore pari a 1,2 per gli scomparti «no frost» e 1 per gli altri scomparti.

 

CC = 1 per gli elettrodomestici di refrigerazione delle classi climatiche normali (N) e subnormali (SN)

 

CC = XC per gli elettrodomestici di refrigerazione della classe climatica subtropicale (ST)

 

CC = YC per gli elettrodomestici di refrigerazione della classe climatica tropicale (T)

 

 

I coefficienti di ponderazione XC e YC per i vari tipi di scomparto sono i seguenti:

 

Tabella dei coefficienti di ponderazione XC e YC secondo la temperatura dello scomparto

 

 

 

XC

YC

Scomparto cantina (chiller)

1,25

1,35

Scomparto cibi freschi

1,20

1,30

Scomparto 0 °C

1,15

1,25

Scomparto 0 stelle

1,15

1,25

Scomparto 1 stella (*)

1,12

1,20

Scomparto 2 stelle (**)

1,08

1,15

Scomparto 3 (***) e 4 stelle (****)

1,05

1,10

 

Il volume adatto e i volumi netti sono espressi in litri.

 

Il consumo massimo di energia elettrica consentito (Emax espresso in kWh per 24 ore e calcolato fino a due decimali), per un tipo di apparecchio con un volume adattato Vadj per ciascuna categoria di apparecchio è definito dalle equazioni seguenti:

 

Categoria

Descrizione

Emax (kWh/24 ore)

1

Frigorifero senza scomparto per cibi surgelati

(0,207 × Vadj + 218) / 365

2

Frigorifero cantina (chiller) a 5 °C e/o 12 °C

(0,207 × Vadj + 2l8) / 365

3

Frigorifero 0 stelle

(0,207 × Vadj + 218) / 365

4

Frigorifero a una nella (*)

(0,557 × Vadj + 166) / 365

5

Frigorifero a 2 stelle (**)

(0,402 × Vadj + 219) / 365

6

Frigorifero a 3 stelle (***)

(0,573 × Vadj + 206) / 365

7

Frigorifero / congelatore a 4 stelle (****)

(0,697 × Vadj + 272) / 365

8

Congelatore verticale

(0,434 × Vadj + 262) / 365

9

Congelatore orizzontale

(0,480 × Vadj + 195) / 365

 

 

 

 

Per i frigoriferi congelatori con più di due porte o altri elettrodomestici non descritti sopra, il consumo massimo di energia elettrica consentito (Emax) è determinato dalla temperatura e dal numero di stelle dello scomparto con la temperatura più bassa, nel modo seguente:

 

Temperatura dello scomparto

Categoria

Emax (kWh/24 ore)

più freddo

 

 

> - 6 °C

1/2/3

(0,207 × Vadj + 218) / 365

≤ - 6 °C (*)

4

(0,557 × Vadj + 166) / 365

≤ - 12 °C (**)

5

(0,402 × Vadj + 219) / 365

≤ - 18 °C (***)

6

(0,573 × Vadj + 206) / 365

≤ - 18 °C (****)

7

(0,697 × Vadj + 272) / 365

 

 

 

 

Procedure di prova per verificare se l'apparecchio è uniforme ai requisiti di consumo di energia elettrica del presente regolamento

 

Se il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione soggetto a verifica è inferiore o uguale al valore Emax (consumo massimo di energia elettrica consentito per la sua categoria, quale definito sopra), più 15%, tale apparecchio è certificato conforme ai requisiti di consumo di elettricità del presente regolamento. Se il consumo di energia elettrica dell'apparecchio è superiore al valore massimo consentito, maggiorato del 15%, si deve misurare il consumo di energia elettrica di altri tre apparecchi. Se la media aritmetica dei consumi di energia elettrica di questi tre apparecchi è inferiore o uguale al valore massimo consentito Emax, maggiorato del 10%, l'apparecchio è certificato conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica del presente regolamento. Se la media aritmetica supera il valore massimo consentito, maggiorato del 10%, l'apparecchio è considerato non conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica del presente regolamento.

 

I termini usati nel presente allegato, così come i metodi di misura, sono quelli definiti nella norma europea del Comitato europeo di normalizzazione EN 153 del luglio 1995.

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Allegato II

 

(Art. 3, comma 4)

 

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che osserva gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che l'elettrodomestico di refrigerazione è conforme ai requisiti della direttiva. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun elettrodomestico di refrigerazione che produce e redige una dichiarazione scritta di conformità.

 

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per un periodo non inferiore a tre anni dall'ultima data di fabbricazione dell'elettrodomestico di refrigerazione.

 

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario.

 

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'elettrodomestico di refrigerazione ai requisiti del regolamento; essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'elettrodomestico di refrigerazione, nonché:

 

i) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

ii) una descrizione generale del modello, sufficiente per un'identificazione inequivocabile;

iii) informazioni, compresi disegni ove opportuno, sulle caratteristiche principali di progettazione del modello, in particolare su aspetti rilevanti per il consumo di energia elettrica, quali dimensioni, volume(i), caratteristiche del compressore, elementi specifici, ecc.;

iv) istruzioni di funzionamento se esistono;

v) rapporti sulle prove di misurazione del consumo di energia elettrica effettuata conformemente al punto 5;

vi) particolari sulla conformità di queste prove di misurazione ai requisiti di consumo energetico stabiliti nell'allegato I.

 

4. La documentazione tecnica preparata ai fini di altre normative comunitarie può essere utilizzata se corrisponde ai requisiti del presente allegato.

 

5. I fabbricanti degli elettrodomestici di refrigerazione sono responsabili della determinazione del consumo di elettricità di ciascun elettrodomestico di refrigerazione contemplato dalla presente direttiva, secondo le procedure specificate nella norma europea EN 153 nonché della conformità del tipo di apparecchio ai requisiti dell'articolo 2.

 

6. Il fabbricante o il suo mandatario conserva una copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

 

7. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli elettrodomestici di refrigerazione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva applicabili.

 

Allegato III

 

(Art. 3, comma 1)

 

Marcatura «CE» di conformità

 

La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

In caso di riduzione o ingrandimento della marcatura «CE» devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.

 

I diversi elementi della marcatura «CE» devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

 

Qualora gli elettrodomestici di refrigerazione siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura «CE» di conformità, l'apposizione della marcatura «CE» indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi altri provvedimenti.

 

Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica soltanto la conformità ai provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano gli elettrodomestici di refrigerazione debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


D.M. 26 marzo 2002
Attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 2002, n. 79.

 

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IL MINISTRO

 

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

Vista la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità;

 

Vista la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti;

 

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata;

 

Decreta:

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1.  Campo di applicazione.

 

1. Il presente decreto si applica agli alimentatori per lampade fluorescenti, alimentati dalla rete elettrica, definiti nella norma europea EN 50294 del 1998, punto 3.4 e successive varianti, e in seguito denominati «alimentatori».

 

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti tipi di alimentatori:

 

alimentatori integrati nelle sorgenti luminose;

 

alimentatori destinati specificamente ad apparecchi di illuminazione da montare in mobili e che costituiscono una parte non sostituibile dell'apparecchio di illuminazione che non può essere sottoposta a test separatamente dall'apparecchio stesso, conformemente alla norma europea EN 60920 punto 2.1.3, sostituita dalle norme EN 61342, EN 61347 ed EN 61348;

 

alimentatori che sono esportati dalla Comunità, come singoli componenti o incorporati in apparecchi di illuminazione.

 

3. Gli alimentatori sono classificati secondo l'allegato I.

 

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2.  Prescrizioni.

 

1. Gli alimentatori di cui all'art. 1, comma 1, sono immessi sul mercato, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, solo se la loro potenza assorbita in ingresso è inferiore o uguale al valore della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di cui agli allegati I, II e III per ciascuna categoria di alimentatori.

 

2. Il fabbricante degli alimentatori disciplinati dal presente decreto, il suo mandatario stabilito nella Comunità europea o la persona responsabile della immissione sul mercato di tali apparecchiature, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, provvedono affinché ciascun alimentatore immesso sul mercato sia conforme ai requisiti di cui al comma 1.

 

3. A partire dal 21 novembre 2005 gli alimentatori di cui all'art. 1, comma 1, sono immessi sul mercato, come componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, solo se la loro potenza assorbita in ingresso è inferiore o uguale al valore della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di cui all'allegato IV per ciascuna categoria di alimentatori.

 

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3.  Documentazione tecnica.

 

1. Al fine di consentire la verifica della conformità dell'alimentatore al presente decreto e la corretta applicazione della marcatura «CE», di cui all'art. 4, comma 1, il fornitore ha l'obbligo di approntare la documentazione tecnica, di cui alla decisione del Consiglio 93/465/CEE.

 

Il contenuto della documentazione tecnica comprende:

 

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una descrizione del modello sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione univoca;

c) informazioni sui principali elementi della progettazione del modello, eventualmente corredate da disegni, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per l'assorbimento elettrico;

d) istruzioni per l'uso relativo al corretto impiego;

e) rapporti sulle misurazioni dell'assorbimento elettrico effettuate in base alle procedure descritte dalla norma EN 50294 del 1998 e successive varianti;

f) particolari sulla conformità di tali misurazioni ai requisiti di consumo energetico di cui all'art. 2.

 

2. È consentito l'uso della documentazione tecnica predisposta ai sensi di altre normative nazionali e comunitarie, se rispondente ai requisiti di cui al comma 1.

 

3. I fabbricanti di alimentatori sono responsabili della determinazione dell'assorbimento elettrico di ciascun alimentatore mediante le procedure descritte dalla norma europea EN 50294 del 1998 e successive varianti, nonché della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti di cui all'art. 2.

 

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4.  Marcatura di conformità CE.

 

1. Quando gli alimentatori vengono immessi sul mercato, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, devono recare la marcatura «CE», che attesta la conformità dell'apparecchio a tutte le disposizioni del presente decreto. La marcatura «CE» è costituita dalle iniziali «CE». Tale marcatura deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'alimentatore e sull'imballaggio.

 

2. Quando gli alimentatori sono immessi sul mercato incorporati in apparecchi di illuminazione, la marcatura «CE» è apposta anche su tali apparecchi e sul loro imballaggio.

 

3. È vietata l'immissione sul mercato di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, non recanti la marcatura «CE» e non conformi al disposto del presente decreto. Salvo prova contraria, si presumono conformi al presente decreto gli alimentatori che recano la marcatura «CE», come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione.

 

4. Le procedure di valutazione della conformità degli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione e gli obblighi relativi all'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, sono stabiliti nell'allegato V.

 

5. Nel caso di alimentatori disciplinati anche da altre norme, relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», la stessa può essere apposta solo se gli apparecchi sono conformi anche alle norme del presente decreto.

 

6. È vietato apporre, sugli alimentatori, marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la presentazione tipografica della marcatura «CE». Altre marcature possono essere apposte sugli alimentatori, sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la marcatura «CE» resti visibile e leggibile.

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5.  Autorità competente.

 

1. L'Autorità competente per l'attuazione del presente decreto è il Ministero delle attività produttive.

 

2. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero delle attività produttive può avvalersi, previa intesa, di altre Amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia. Per le attività di verifica tecnica della conformità dell'alimentatore e del contenuto della documentazione tecnica può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto dall'Autorità competente. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

 

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6.  Funzioni dell'Autorità competente.

 

1. L'Autorità competente svolge le seguenti funzioni:

 

a) controlla gli alimentatori immessi sul mercato per verificarne la rispondenza ai requisiti di cui al presente decreto;

b) nel caso di marcatura «CE» apposta impropriamente, obbliga con apposito provvedimento motivato il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o comunque la persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, come singolo componente o integrato in apparecchi di illuminazione, a rendere conforme l'apparecchiatura al presente decreto ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita degli alimentatori in questione.

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7.  Notifiche.

 

1. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che vieti l'immissione sul mercato o la vendita di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, è notificato entro il termine di sessanta giorni al fabbricante, al suo mandatario stabilito nella Comunità o alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione.

 

2. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che comporti restrizioni all'immissione sul mercato degli alimentatori è comunicato tempestivamente alla Commissione europea.

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Allegato I

 

Categorie di alimentatori

 

Per calcolare la massima potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di un dato alimentatore, quest'ultimo deve innanzitutto essere classificato nell'opportuna categoria dell'elenco seguente:

 

Categoria

Descrizione

1

Alimentatore per sorgente luminosa lineare

2

Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 2 cubi

3

Alimentatore per sorgente luminosa compatta piatta a 4 tubi

4

Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 4 tubi

5

Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 6 tubi

6

Alimentatore per sorgente luminosa compatta tipo 2D

 

 

 

Allegato II

 

 

Metodi di calcolo della massima potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa per ciascun tipo di alimentatore

 

L'efficienza energetica di un circuito alimentatore-sorgente luminosa dipende dalla massima potenza in ingresso nel circuito, a sua volta funzione della potenza della sorgente luminosa e del tipo di alimentatore. Per questo motivo il limite massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di un dato alimentatore è definito quale massima potenza del circuito alimentatore-sorgente luminosa, con livelli diversi definiti per ciascuna potenza di sorgente luminosa e tipo di alimentatore.

 

La terminologia utilizzata nel presente allegato corrisponde alle definizioni della norma europea EN 50294, del dicembre 1998, elaborata dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica.

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Allegato III

Prima fase

 

Il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa, espressa in W, è definito dalla seguente tabella:

 

Categoria

Potenza sorgente luminosa

Livello massimo della potenza

dell'alimentatore

50 Hz

HF

in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa

1

15 W

 

13,5 W

25 W

 

18 W

16 W

28 W

 

30 W

24 W

40 W

 

36 W

32 W

45 W

 

38 W

32 W

47 W

 

58 W

50 W

70 W

 

70 W

60 W

83 W

2

18 W

16 W

28 W

 

24 W

22 W

34 W

 

36 W

32 W

45 W

3

18 W

16 W

28 W

 

24 W

22 W

34 W

 

36 W

32 W

45 W

4

10 W

9,5 W

18 W

 

13 W

12,5 W

21 W

 

18 W

16,5 W

28 W

 

26 W

24 W

36 W

5

18 W

16 W

28 W

 

26 W

24 W

36 W

6

10 W

9 W

18 W

 

16 W

14 W

25 W

 

21 W

19 W

31 W

 

28 W

25 W

38 W

 

38 W

34 W

47 W

 

 

 

 

 

 

 

Allegato IV

Seconda fase

 

Il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa, espressa in W, è definito dalla seguente tabella:

 

Categoria

Potenza sorgente luminosa

Livello massimo della potenza

dell'alimentatore

50 Hz

HF

in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa

 

 

 

 

1

15 W

13,5 W

23 W

 

18 W

16 W

26 W

 

30 W

24 W

38 W

 

36 W

32 W

43 W

 

38 W

32 W

45 W

 

58 W

50 W

67 W

 

70 W

60 W

80 W

2

18 W

16 W

26 W

 

24 W

22 W

32 W

 

36 W

32 W

43 W

3

18 W

16 W

26 W

 

24 W

22 W

32 W

 

36 W

32 W

43 W

4

10 W

9,5 W

16 W

 

13 W

12,5 W

19 W

 

18 W

16,5 W

26 W

 

26 W

24 W

34 W

5

18 W

16 W

26 W

 

26 W

24 W

34 W

6

10 W

9 W

16 W

 

16 W

14 W

23 W

 

21 W

19 W

29 W

 

28 W

25 W

36 W

 

38 W

34 W

45 W

 

Qualora un alimentatore sia destinato a una sorgente luminosa che rientri tra due valori indicati nella tabella qui sopra, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato per interpolazione lineare tra i due valori di massima potenza in ingresso per le due potenze di sorgente luminosa più vicine di cui nella tabella.

 

Ad esempio se l'alimentatore nella categoria 1 riguarda una sorgente luminosa di 48 W a 50 Hz, al livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato come segue:

 

45 + (48 - 38) * (67 - 45)/(58 - 38) = 56 W

 

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Allegato V

 

(Art. 4, comma 4)

 

Modulo di valutazione della conformità

 

(Controllo di fabbricazione interna)

 

1. Il presente modulo di valutazione della conformità descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che osserva gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che l'alimentatore è conforme ai requisiti del decreto ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun alimentatore che produce e redige una dichiarazione scritta di conformità.

 

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per un periodo di tre anni dall'ultima data di fabbricazione dell'alimentatore. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato comunitario.

 

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del decreto; essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'alimentatore, nonché:

 

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una descrizione del modello sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione univoca;

c) informazioni sui principali elementi della progettazione del modello, eventualmente corredate da disegni, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per l'assorbimento elettrico;

d) istruzioni per l'uso relativo al corretto impiego;

e) rapporti sulle misurazioni dell'assorbimento elettrico effettuate in base alle procedure descritte dalla norma EN 50294 del 1998 e successive varianti;

f) particolari sulla conformità di tali misurazioni ai requisiti di consumo energetico di cui all'art. 2.

 

4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva una copia della dichiarazione di conformità con la documentazione tecnica.

 

5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli alimentatori alla documentazione tecnica di cui al punto 2 ed ai requisiti del decreto ad essi applicabili.


L. 4 febbraio 2005, n. 11
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari  (art. 9)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.

 

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(omissis)

Art. 9. Contenuti della legge comunitaria.

 

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

 

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

 

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.


D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
(art. 12)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.

 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;

 

Vista la direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico nell'edilizia;

 

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

 

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;

 

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

 

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2003;

 

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali;

 

Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli edifici integrano esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumità delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente;

 

Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE;

 

Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;

 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

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(omissis)

Art. 12. Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

 

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.

 

 

 

Allegato L (40)

 

(Articolo 12)

 

REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

 

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

 

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

 

3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

 

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzione tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

 

5. I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:

 

a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;

c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

 

6. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti al comma precedente ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.

 

7. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

 

8. Al termine delle operazioni di controllo di cui ai commi 5, 6 e 7 ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 7, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato F al presente decreto. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato G al presente decreto.

 

9. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato H al presente decreto.

 

10. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato H al presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte dell'autorità competente di cui al successivo comma 14, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte della autorità medesima.

 

11. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati all'allegato H al presente decreto, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

 

12. Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, decreto 19 agosto 2005, n. 192, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

 

I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici sono allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.

 

13. In caso di affidamento ad organismi esterni delle attività di cui al comma 12, le amministrazioni pubbliche affidanti stipulano con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.

 

14. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse delegati, provvedono ai compiti di cui al precedente comma 12, accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o di altri soggetti ritenuti pertinenti, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, del più recente rapporto di controllo e manutenzione di cui al comma 8.

 

15. La trasmissione di detto rapporto di controllo tecnico deve pervenire all'amministrazione competente, o all'organismo incaricato, con timbro e firma dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità, almeno con le seguenti scadenze temporali:

a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW.

 

16. L'amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali, ai fini del riscontro del rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

 

17. Nell'ambito della fase ispettiva di cui al precedente comma 12, nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso, conformemente al comma 4, articolo 9, decreto 19 agosto 2005, n. 192. In aggiunta a quanto già previsto ai commi 12, 13, 14, 15 e 16, l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:

 

a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;

b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW, con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;

c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.

 

18. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera c) del comma precedente costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima.

 

19. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazione competenti, o gli organismi incaricati di cui sopra, inviano alla regione o provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale.

 

20. Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore. Nell'ambito dell'accertamento si comprende l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici presenti sul territorio e la dichiarazione di avvenuto controllo e manutenzione degli stessi. Quest'ultima deve essere redatta nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 14 e 15.

 

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(40)  Allegato così sostituito dall’allegato L al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 dello stesso decreto.

 


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

 

(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

 

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(Il testo è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento attività produttive)


L. 6 febbraio 2007, n. 13
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 (art. 1, co. 1, 3 e 4)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 2007, n. 40, S.O.

 

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Capo I - Delega al governo per l'attuazione di direttive comunitarie

 

1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

(omissis)

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

 

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

(omissis)

Allegato A

 

(Articolo 1, commi 1 e 3)

 

2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.

 

Allegato B

 

(Articolo 1, commi 1 e 3)

 

 

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

 

2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

 

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

 

2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

 

2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

 

2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

 

2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

 

2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

 

2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

 

2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.

 

2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

 

2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

 

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

 

2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (2).

 

2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

 

2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

 

2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

 

2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

 

2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

 

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

 

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

 

2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

 

2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).

 

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

 

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(2) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 11 luglio 2007, n. 94.


Normativa comunitaria

 


Dir. 21 maggio 1992, n. 92/42/CEE
Direttiva del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

 

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 1992, n. L 167. Entrata in vigore il 3 giugno 1992.

(2)  Termine di recepimento: 1 gennaio 1993. Direttiva recepita con D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660. Vedi anche la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

(3)  Per effetto dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/68/CEE in tutto il testo della direttiva l'espressione "marcatura CE" sostituisce quella "marchio CE".

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Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

 

vista la proposta della Commissione,

 

in cooperazione con il Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che la decisione 91/565/CEE prevede la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità nel contesto del programma SAVE;

 

considerando che occorre adottare le misure destinate all'istaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

 

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri invita gli Stati membri a continuare ed eventualmente intensificare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia attraverso la messa a punto di politiche integrate di risparmio energetico;

 

considerando la risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri, in particolare l'obiettivo di incrementare di almeno il 20% il rendimento per la domanda finale di energia;

 

considerando che l'articolo 130 R del trattato prevede che l'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

 

considerando che nelle proposte relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori è necessario assumere come base un livello di protezione elevato;

 

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 giugno 1989 dichiara che "la Comunità e gli Stati membri dovranno tenere opportunamente conto del problema della potenziale alterazione climatica collegata all'effetto serra" e, nelle conclusioni del 29 ottobre 1990, prevede di stabilizzare, sul piano comunitario, ai livelli del 1990, le emissioni di CO2 nell'anno 2000;

 

considerando l'importanza del settore domestico e terziario che assorbe una parte preponderante del consumo finale di energia della Comunità;

 

considerando che questo settore assumerà maggiore importanza a causa della tendenza verso una maggiore diffusione del riscaldamento centrale ed un aumento generale del comfort termico;

 

considerando che un miglior rendimento delle caldaie è nell'interesse dei consumatori, che i risparmi di energia implicheranno minori importazioni di idrocarburi e che la riduzione della dipendenza energetica della Comunità avrà un'incidenza positiva sulla sua bilancia commerciale;

 

considerando che la direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali, nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali ha portato alla fissazione di livelli di rendimento molto diversi tra gli Stati membri;

 

considerando che il requisito di alti tassi di rendimento per le caldaie ad acqua calda restringerà la forcella dei parametri tecnici degli impianti offerti sul mercato, facilitando la produzione in serie, e favorirà la realizzazione di economie di scala; che la non fissazione di tassi di rendimento energetico, ad un livello sufficientemente elevato rischia, con il completamento del mercato interno, di abbassare fortemente il rendimento degli impianti di riscaldamento a causa della diffusione sul mercato di caldaie a basso rendimento;

 

considerando che le condizioni climatiche locali nonché le caratteristiche energetiche e di utilizzazione degli edifici presentano grandi differenze all'interno della Comunità; che gli Stati membri devono tener conto di queste diversità nel determinare le condizioni di messa in funzione delle caldaie in applicazione della presente direttiva; che le circostanze giustificano che gli Stati membri, in cui alla data di adozione della presente direttiva sono ampiamente diffuse le caldaie denominate "back boilers" nonché le caldaie concepite per essere installate nello spazio abitato, continuino ad autorizzare, entro limiti precisi, la commercializzazione e la messa in funzione di tali caldaie; che questo regime deve essere oggetto di una sorveglianza particolare da parte della Commissione;

 

considerando che la presente direttiva, volta all'eliminazione degli ostacoli tecnici in materia di rendimento delle caldaie, deve seguire la nuova impostazione definita con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, la quale prevede in particolare che l'armonizzazione legislativa si limiti all'approvazione, mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato CEE, dei requisiti essenziali cui devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato e che tali requisiti essenziali siano redatti in forma sufficientemente precisa affinché possano divenire obblighi sanzionabili e in modo da permettere agli organismi di certificazione, in assenza di norme, di certificare la conformità dei prodotti in base ai requisiti stessi;

 

considerando che la direttiva 83/189/CEE prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

 

considerando che la decisione 90/683/CEE, concerne i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica;

 

considerando che le caldaie rispondenti ai requisiti in materia di rendimento dovranno essere munite della marcatura CE ed eventualmente dei simboli adeguati per poter circolare liberamente ed essere messe in funzione conformemente alla loro destinazione nella Comunità;

 

considerando che la direttiva 89/106/CEE riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

 

considerando che, per le caldaie a gas contemplate nella presente direttiva, è necessario definire requisiti di rendimento per promuovere l'utilizzazione razionale dell'energia, come previsto nella direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas,

 

ha adottato la presente direttiva:

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Articolo 1

 

La presente direttiva costituisce un'azione nell'ambito del programma SAVE per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità; essa determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW, in appresso denominate "caldaie".

 

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Articolo 2

 

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

 

- caldaia: l'unità centrale scambiatore termico - bruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione;

 

- apparecchio:

 

- lo scambiatore termico destinato ad essere munito di un bruciatore;

 

- il bruciatore destinato ad essere installato sullo scambiatore termico;

 

- potenza nominale utile espressa in chilowatt: la potenza termica massima fissata e garantita dal costruttore come potenza che può essere mantenuta in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

 

- rendimento utile, espresso in percento: il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo;

 

- carico parziale, espresso in percento: il rapporto tra la potenza utile di una caldaia funzionante in regime discontinuo oppure ad una potenza inferiore alla potenza utile nominale, e la stessa potenza utile nominale;

 

- temperatura media dell'acqua nella caldaia: la media delle temperature dell'acqua all'entrata e all'uscita della caldaia;

 

- caldaia standard: caldaia per la quale la temperatura media di funzionamento può essere limitata in sede di progettazione;

 

- back boiler: caldaia progettata per alimentare un impianto di riscaldamento centrale ed essere installata nel focolare di un camino come elemento di un'unita caldaia retrostante (back boiler) - focolare a gas;

 

- caldaia a bassa temperatura: caldaia che può funzionare in regime continuo, in cui la temperatura dell'acqua di alimentazione è compresa tra 35 e 40 °C, e che in certi casi può dare luogo a condensazione. Sono comprese le caldaie a condensazione che utilizzano combustibili liquidi;

 

- caldaia a gas a condensazione: caldaia progettata per poter condensare in permanenza una parte considerevole del vapore acqueo contenuto nei gas di combustione;

 

- caldaia da installare in un ambiente abitato: caldaia con potenza nominale utile inferiore a 37 kW progettata per riscaldare, mediante il calore emesso dall'involucro, l'ambiente abitato in cui è installata, provvista di vaso di espansione aperto che provvede all'alimentazione con acqua calda mediante circolazione naturale per gravità; sull'involucro di questa caldaia è menzionato esplicitamente che deve essere installata in un ambiente abitato.

 

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Articolo 3

 

1. Sono esclusi dalla presente direttiva:

 

- le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi;

 

- gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici;

 

- le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.);

 

- le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici;

 

- gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW progettati unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante per gravità;

 

- le caldaie prodotte a unità;

 

- le unità di cogenerazione, quali definite nella direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (4).

 

2. Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.

 

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(4)  Trattino inserito dall'articolo 16 della direttiva 2004/8/CE.

 

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Articolo 4

 

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio degli apparecchi e delle caldaie conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti della marcatura CE prevista all'articolo 7 che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure relative alla conformità di cui agli articoli 7 e 8, qualora il trattato o altre direttive o prescrizioni comunitarie non dispongano altrimenti (5).

 

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano messe in funzione soltanto le caldaie conformi ai rendimenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alle condizioni di messa in funzione che essi determinano in base alle condizioni climatiche locali nonché alle caratteristiche energetiche e di utilizzazione degli edifici.

 

3. Tuttavia, gli Stati membri in cui le caldaie di tipo "back boilers" e/o le caldaie da installare in un ambiente abitato, sono ampiamente diffuse alla data di adozione della presente direttiva, continuano ad autorizzarne la messa in funzione, sempreché i rendimenti, sia a potenza nominale che a carico parziale del 30%, non siano inferiori di oltre il 4% ai requisiti fissati all'articolo 5, paragrafo 1, per le caldaie standard.

 

4. Gli effetti delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggetti ad un controllo permanente da parte della Commissione e vengono analizzati nel quadro della relazione che deve essere presentata a norma dell'articolo 10. A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione necessaria per consentirle di presentare al Consiglio le proposte di modifica, previste da tale articolo, atte a garantire comunque l'efficienza energetica e la libera circolazione delle caldaie nella Comunità.

 

5. a) Qualora le caldaie siano disciplinate da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che le caldaie soddisfano anche le disposizioni di queste altre direttive.

 

b) Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che le caldaie soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano le caldaie (6).

 

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(5)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 93/68/CEE.

 

(6)  Paragrafo aggiunto dall'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 93/68/CEE.

 

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Articolo 5

 

1. I diversi tipi di caldaie devono rispettare rendimenti utili:

 

- a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale PN, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, e

 

- a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia diversa a seconda del tipo di caldaia.

 

I rendimenti utili che devono essere rispettati sono indicati nella tabella seguente:

 

 

 

Tipo di caldaia

Intervalli di potenza

Rendimento a potenza nominale

Rendimento a carico parziale

 

kW

Temperatura media dell'acqua nella caldaia (°C)

Espressione del requisito di rendimento (in %)

Temperatura media dell'acqua nella caldaia (°C)

Espressione del requisito di rendimento (in %)

Caldaie standard

4 - 400

70

≥ 84 + 2 logPn

50

≥ 80 + 3 logPn

Caldaie a bassa temperatura [*]

4 - 400

70

≥ 87,5 + 1,5 logPn

 

40

≥ 87,5 + 1,5 logPn

Caldaie a gas a condensazione

4 - 400

70

≥ 91 + 1 logPn

 

30 [**]

≥ 97 + 1 logPn

 

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[*] Comprese le caldaie a condensazione che utilizzano i combustibili liquidi.

 

[**] Temperatura dell'acqua di alimentazione della caldaia.

 

2. Le norme armonizzate relative ai requisiti di cui alla presente direttiva, fissate su mandato della Commissione, in conformità delle direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE determinano in particolare i metodi di verifica validi per la produzione e per le misure. Nei tassi di rendimento devono essere integrate le opportune tolleranze.

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Articolo 6

 

[1. Gli Stati membri possono decidere di applicare, secondo le procedure previste all'articolo 7, un sistema specifico di marchi il quale permetta di individuare chiaramente il rendimento energetico delle caldaie. Questo sistema si applica alle caldaie che offrono rendimenti superiori ai requisiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, per le caldaie standard.

 

Se il rendimento a potenza nominale e il rendimento a carico parziale sono pari o superiori ai valori corrispondenti per le caldaie standard, alla caldaia viene attribuito un "*" come stabilito nell'allegato I, punto 2. Se il rendimento a potenza nominale e il rendimento a carico parziale sono uguali o superiori di più di 3 punti ai valori corrispondenti per le caldaie standard, alla caldaia sono attribuiti due "* *".

 

Ogni ulteriore superamento di 3 punti di rendimento a potenza nominale e a carico parziale consentirà di attribuire una marcatura "*" supplementare, come presentato nell'allegato II.

 

2. Gli Stati membri non possono autorizzare altri marchi che rischino di prestarsi a confusioni con quelli cui al paragrafo 1] (7).

 

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(7)  Articolo soppresso dall'articolo 21 della direttiva 2005/32/CE.

 

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Articolo 7

 

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di rendimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le caldaie conformi alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e di cui gli Stati membri hanno pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate di cui sopra. Queste caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I, paragrafo 1 e corredate della dichiarazione CE di conformità.

 

2. I mezzi per attestare la conformità delle caldaie fabbricate in serie sono:

 

- l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato III, e

 

- la dichiarazione di conformità al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D o E di cui all'allegato IV.

 

Per le caldaie a combustibile gassoso, le procedure di valutazione della conformità dei rendimenti sono quelle utilizzate per la valutazione della conformità ai requisiti in materia di sicurezza previsti dalla direttiva 90/396/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.

 

3. Prima dell'immissione sul mercato, gli apparecchi commercializzati separatamente devono essere contrassegnati dalla marcatura CE e corredati della dichiarazione CE di conformità, la quale stabilisce i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

 

4. La marcatura CE di conformità alle esigenze della presente direttiva e alle altre disposizioni relative all'attribuzione della marcatura CE nonché le iscrizioni previste dall'allegato I sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile. È vietato apporre su tali prodotti qualsiasi marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sulle caldaie e sugli apparecchi può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE (8).

 

5. a) Ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare tale prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate da tale Stato membro.

 

b) Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (9).

 

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(8)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 93/68/CEE.

(9)  Paragrafo aggiunto dall'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva 93/68/CEE.

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Articolo 8

 

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per attuare le procedure di cui all'articolo 7, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

 

La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco (10).

 

La Commissione assegna un numero d'identificazione agli organismi notificati e ne informa gli Stati membri.

 

Gli elenchi degli organismi notificati sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ed aggiornati regolarmente.

 

2. Gli Stati membri applicano i criteri minimi fissati nell'allegato V per la designazione degli organismi. Gli organismi che rispondono ai criteri di cui alle relative norme armonizzate sono ritenuti conformi ai requisiti stabiliti in tale allegato.

 

3. Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la notifica qualora constati che quest'ultimo non risponde più ai requisiti di cui al paragrafo 2. Tale Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e ritira la notifica.

 

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(10)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 93/68/CEE.

 

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Articolo 9

 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1993 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1994 quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri ammettono fino al 31 dicembre 1997 l'immissione sul mercato e la messa in funzione di apparecchi conformi alla normativa vigente sul loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

 

 

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Articolo 10

 

Tre anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti. Detta relazione è corredata di proposte riguardanti le eventuali modifiche da apportare alla presente direttiva sulla scorta dei suddetti risultati e dei progressi tecnologici compiuti.

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Articolo 10 bis

 

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.

 

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Articolo 11

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

 

 

Per il Consiglio

 

il presidente

 

Luis Mira Amaral

 

(Si omettono gli allegati)

 


Dir. 3 settembre 1996, n. 96/57/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 18 settembre 1996, n. L 236. Entrata in vigore l'8 ottobre 1996.

(2)  Termine di recepimento: 3 settembre 1997. Direttiva recepita con D.M. 10 novembre 1999.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B del trattato,

 

1) considerando l'importanza di promuovere misure per assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

 

2) considerando che nella risoluzione del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri, il Consiglio ha invitato gli Stati membri a proseguire e eventualmente aumentare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia grazie alla messa a punto di politiche integrate di risparmio di energia;

 

3) considerando che l'elettricità consumata dagli elettrodomestici di refrigerazione rappresenta una percentuale non trascurabile del consumo di elettricità dei nuclei domestici nella Comunità e quindi del consumo totale di energia elettrica; che i vari modelli di elettrodomestici di refrigerazione disponibili sul mercato comunitario hanno, con volume e caratteristiche simili, un consumo di energia elettrica, cioè un rendimento energetico, estremamente variabile;

 

4) considerando che taluni Stati membri stanno per adottare delle disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica dei frigoriferi e congelatori domestici, tali da causare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità;

 

5) considerando che è opportuno basarsi su un livello di protezione elevato nel ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori; che la presente direttiva garantisce un livello di protezione elevato dell'ambiente e dei consumatori, prefiggendosi allo stesso tempo di migliorare notevolmente il rendimento energetico di questi elettrodomestici;

 

6) considerando che l'adozione di questo genere di misure è di competenza della Comunità; che i requisiti della presente direttiva restano nei limiti degli obiettivi di questa, a norma delle disposizioni dell'articolo 3B del trattato;

 

7) considerando inoltre che l'articolo 130R del trattato prevede, fra gli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente ed auspica un uso accorto e razionale delle risorse naturali; che la produzione e il consumo di elettricità rappresentano circa il 30% delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) di origine umana e circa il 35% del consumo di energia primaria nella Comunità; che queste percentuali sono in aumento;

 

8) considerando altresì che la decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica, persegue il duplice obiettivo di indurre i consumatori a utilizzare apparecchi e impianti a rendimento più elevato e di migliorare il rendimento di tali apparecchi e impianti;

 

9) considerando che il Consiglio ha stabilito, nelle conclusioni del 29 ottobre 1990, l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni di biossido di carbonio (CO2) nella Comunità ai livelli del 1990 e che, per raggiungere tale obiettivo, sono necessarie misure più incisive per stabilizzare le emissioni di CO2 della Comunità;

 

10) considerando che la decisione 91/565/CEE ha istituito un programma per promuovere l'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE);

 

11) considerando che le misure per il miglioramento del rendimento energetico applicate ai modelli più recenti degli elettrodomestici di refrigerazione disponibili non ne aumentano eccessivamente i costi di produzione e che tali misure possono essere ammortizzate in termini di risparmio di energia elettrica nell'ambito di pochi anni o un periodo inferiore; che questo calcolo non tiene conto del valore aggiunto dei costi esterni per la produzione di energia elettrica così evitati, quali le emissioni di biossido di carbonio (CO2) e di altri inquinanti;

 

12) considerando che il maggior rendimento energetico risultante naturalmente dalle pressioni del mercato e dal miglioramento dei processi di produzione, stimata a circa il 2% l'anno, contribuirà agli sforzi per instaurare norme più rigorose in materia di consumo energetico;

 

13) considerando che la direttiva 92/75/CEE (direttiva quadro) e la direttiva 94/2/CE della Commissione (direttiva d'applicazione della direttiva 92/75/CEE) concernenti l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, sensibilizzeranno maggiormente i consumatori al problema del rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione; che tale misura pertanto incoraggia altresì i vari concorrenti a offrire un livello di rendimento energetico dei loro apparecchi superiore a quelli stabiliti dalla presente direttiva; che la fornitura di informazioni ai consumatori deve pur sempre accompagnarsi all'indicazione di norme per arrecare concreti benefici e conseguire un reale miglioramento del rendimento medio globale degli apparecchi venduti;

 

14) considerando che la presente direttiva, intesa ad eliminare gli ostacoli tecnici per quanto riguarda il miglioramento del rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione, deve seguire il "nuovo approccio" stabilito dalla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, che enuncia espressamente che l'armonizzazione legislativa è limitata all'approvazione, mediante direttive, dei requisiti essenziali cui i prodotti immessi sul mercato devono essere conformi;

 

15) considerando che è importante instaurare un efficace dispositivo di esecuzione per assicurare l'attuazione corretta della direttiva, garantire ai produttori condizioni di concorrenza eque e tutelare i diritti dei consumatori;

 

16) considerando che occorre tener conto della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle varie fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica;

 

17) considerando che, nell'interesse degli scambi internazionali, è opportuno applicare, se del caso, norme internazionali; che il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione è definito dal Comitato europeo di normalizzazione nella norma EN 153 del luglio 1995 sulla base di una norma internazionale;

 

18) considerando che, per poter circolare liberamente, gli elettrodomestici di refrigerazione conformi ai requisiti di rendimento energetico della presente direttiva devono recare la marcatura "CE" e le relative informazioni;

 

19) considerando che la presente direttiva riguarda unicamente gli elettrodomestici di refrigerazione per prodotti alimentari, alimentati dalla rete elettrica, con esclusione di quelli fabbricati secondo specifiche tecniche particolari; che gli apparecchi di refrigerazione per uso commerciale sono molto diversi e non si prestano ad essere compresi nella presente direttiva,

 

hanno adottato la presente direttiva:

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Articolo 1

 

La presente direttiva si applica ai nuovi frigoriferi, scomparti per cibi surgelati, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, alimentati della rete elettrica, definiti all'allegato I e denominati in appresso "elettrodomestici di refrigerazione". Sono esclusi gli elettrodomestici che possono anche essere alimentati con altre fonti energetiche, in particolare accumulatori, e gli elettrodomestici di refrigerazione di uso domestico funzionanti secondo il principio di assorbimento, nonché quelle fabbricati secondo specifiche tecniche particolari.

 

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Articolo 2

 

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che gli elettrodomestici di refrigerazione oggetto della presente direttiva possano essere immessi sul mercato soltanto se il consumo elettrico dell'apparecchio in questione è inferiore o uguale al consumo di energia elettrica massimo consentito per la sua categoria, calcolato secondo le procedure definite nell'allegato I.

 

2. Il fabbricante di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati dalla presente direttiva, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile della commercializzazione di tali apparecchi, è tenuto a far sì che ciascun elettrodomestico immesso sul mercato sia conforme al requisito di cui al paragrafo 1.

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Articolo 3

 

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato sul loro territorio di elettrodomestici di refrigerazione muniti della marcatura "CE" che ne attesti la conformità a tutte le disposizioni della presente direttiva.

 

2. Fino a prova contraria gli Stati membri presumono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva gli elettrodomestici di refrigerazione muniti della marcatura "CE" a norma dell'articolo 5.

 

3. a) Qualora gli elettrodomestici di refrigerazione siano disciplinati anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa indica che, fino a prova contraria, si presume che tali elettrodomestici siano conformi anche alle disposizioni di tali altre direttive.

 

b) Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere la regolamentazione da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica soltanto che gli elettrodomestici di refrigerazione sono conformi alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze o i fogli di istruzioni che accompagnano gli elettrodomestici di refrigerazione debbono menzionare i numeri delle direttive in questione, secondo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

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Articolo 4

 

Le procedure di valutazione della conformità e gli obblighi relativi alla marcatura "CE" degli elettrodomestici di refrigerazione sono stabiliti nell'allegato II.

 

 

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Articolo 5

 

1. Allorché gli elettrodomestici di refrigerazione sono immessi sul mercato, essi devono recare la marcatura "CE", che è costituita dalle iniziali "CE". Essa figura nell'allegato III e deve essere apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sull'elettrodomestico di refrigerazione e, se del caso, sull'imballaggio.

 

2. È vietato apporre sugli elettrodomestici di refrigerazione marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la presentazione tipografica della marcatura "CE". Altre marcature possono essere apposte sugli elettrodomestici, sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la marcatura "CE" resti visibile e leggibile.

 

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Articolo 6

 

1. Qualora uno Stato membro constati che la marcatura "CE" è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità è obbligato a rendere il prodotto conforme e a porre fine alla violazione alle condizioni imposte dallo Stato membro. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario.

 

2. Qualora la situazione di non conformità continui, lo Stato membro prende, in applicazione dell'articolo 7, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione oppure garantire che esso sia ritirato dal mercato.

 

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Articolo 7

 

1. Qualsiasi decisione presa ai sensi della presente direttiva che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione ne precisa i motivi. La decisione è notificata tempestivamente ai soggetti interessati che sono contestualmente informati dei ricorsi giurisdizionali possibili in base alla legislazione vigente nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali debbono essere promossi.

 

2. Lo Stato membro informa senza indugio la Commissione di una tale misura e motiva la sua decisione. La Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri.

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Articolo 8

 

Entro quattro anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione valuta i risultati ottenuti rispetto a quelli previsti. Nella prospettiva del passaggio alla seconda fase di aumento del rendimento energetico, essa esamina in seguito, in consultazione con le parti interessate, la necessità di proporre una seconda serie di misure appropriate per migliorare sensibilmente il rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione. In tal caso, tutte le misure di rendimento energetico e le relative date di entrata in vigore saranno basate sui livelli di rendimento energetico giustificati economicamente e tecnicamente alla luce delle circostanze del momento. Si terrà conto altresì di qualsiasi altra misura ritenuta appropriata per migliorare il rendimento degli elettrodomestici di refrigerazione.

 

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Articolo 9

 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro un anno dall'adozione della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Essi applicano tali disposizioni allo scadere del termine di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

3. Durante un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione che soddisfano requisiti uguali a quelli applicati nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

 

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Articolo 9 bis (3)

 

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.

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(3)  Articolo inserito dall'articolo 21 della direttiva 2005/32/CE.

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Articolo 10

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

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Articolo 11

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 1996.

 

 

Per il Parlamento europeo

 

il presidente

 

K. Haensch

 

 

Per il Consiglio

 

il presidente

 

I. Yates

 

(Si omettono gli allegati)


Dir. 18 settembre 2000, n. 2000/55/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti

 

 

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 (1) Pubblicata nella G.U.C.E. 1 novembre 2000, n. L 279. Entrata in vigore il 21 novembre 2000.

(2)  Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva. Direttiva recepita con D.M. 26 marzo 2002.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) È importante promuovere misure per assicurare il buon funzionamento del mercato interno che, al tempo stesso, promuovano il risparmio energetico, la tutela dell'ambiente e la protezione del consumatore.

 

(2) L'energia consumata dalle lampade fluorescenti rappresenta una percentuale significativa del consumo di elettricità nella Comunità e, quindi, del consumo totale di energia. I vari modelli di alimentatori per lampade fluorescenti attualmente disponibili sul mercato comunitario presentano, per un dato tipo di sorgente luminosa, livelli di potenza assorbita molto diversi, vale a dire rendimenti energetici estremamente variabili.

 

(3) La presente direttiva è intesa a ridurre il consumo di energia degli alimentatori per lampade fluorescenti passando progressivamente dagli alimentatori a minor rendimento a quelli a maggior rendimento, i quali possono anche offrire considerevoli elementi di risparmio energetico.

 

(4) Taluni Stati membri sono in procinto di adottare disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti che potrebbero creare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità.

 

(5) In sede di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, tutela dell'ambiente e protezione dei consumatori è opportuno basarsi su un livello di protezione elevato. La presente direttiva, oltre a garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e di protezione dei consumatori, si prefigge di aumentare in modo significativo l'efficienza energetica degli alimentatori.

 

(6) Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

 

(7) Ai fini di una corretta attuazione della direttiva è importante instaurare un efficace dispositivo di esecuzione, che garantisca eque condizioni di concorrenza per i produttori e la tutela dei diritti dei consumatori.

 

(8) Si applica la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, eccetto per quanto riguarda la marcatura e il ritiro dal mercato, in quanto una limitata deroga alla decisione è giustificata dal tipo di prodotto e dalla specifica situazione di mercato.

 

(9) Nell'interesse del commercio internazionale, può essere opportuno in alcuni casi applicare norme tecniche internazionali. L'assorbimento elettrico di un alimentatore è definito dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica nella norma EN 50294, del dicembre 1998, sulla base di norme internazionali.

 

(10) Gli alimentatori per lampade fluorescenti conformi ai requisiti di efficienza energetica della presente direttiva devono recare la marcatura "CE" e le relative informazioni allo scopo di poter circolare liberamente.

 

(11) La presente direttiva si applica esclusivamente agli alimentatori per lampade fluorescenti alimentati dalla rete elettrica,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(3)  Pubblicata nella G.U.C.E. 28 settembre 1999, n. C 274 E.

(4)  Pubblicato nella G.U.C.E. 20 dicembre 1999, n. C 368.

(5)  Parere del Parlamento europeo del 20 gennaio 2000, posizione comune del Consiglio del 30 maggio 2000 (G.U.C.E. C 208 del 20.7.2000) e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000.

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Articolo 1

 

1. La presente direttiva si applica agli alimentatori per lampade fluorescenti, alimentati dalla rete elettrica, definiti nella norma europea EN 50294, del dicembre 1998, punto 3.4, e denominati in seguito "alimentatori".

 

2. I seguenti tipi di alimentatori sono esclusi dalla presente direttiva:

 

- alimentatori integrati nelle sorgenti luminose,

 

- alimentatori destinati specificamente a apparecchi di illuminazione da montare in mobili e che costituiscono una parte non sostituibile dell'apparecchio di illuminazione che non può essere sottoposta a test separatamente dall'apparecchio stesso (conformemente alla norma europea EN 60920, punto 2.1.3) e

 

- alimentatori che sono esportati dalla Comunità, come singoli componenti o incorporati in apparecchi di illuminazione.

 

3. Gli alimentatori sono classificati secondo l'allegato I.

 

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Articolo 2

 

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che in una prima fase gli alimentatori possano essere immessi sul mercato, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, soltanto se la loro potenza assorbita in ingresso è inferiore o uguale al valore della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di cui agli allegati I, II e III per ciascuna categoria di alimentatori.

 

2. Il fabbricante degli alimentatori, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il responsabile dell'immissione sul mercato di tali dispositivi, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, provvedono affinché ciascun alimentatore, immesso sul mercato come singolo componente o integrato in apparecchi di illuminazione, sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1.

 

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Articolo 3

 

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, recanti la marcatura "CE" e conformi al disposto della presente direttiva.

 

2. Salvo prova contraria, gli Stati membri presumono conformi alla presente direttiva gli alimentatori che recano la marcatura "CE" di cui all'articolo 5, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione.

 

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Articolo 4

 

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, le procedure di valutazione della conformità degli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, devono attenersi al modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio, nonché ai criteri fissati in tale decisione e negli orientamenti generali dell'allegato della stessa.

 

2. Il periodo di cui al paragrafo 2 del modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio è di tre anni ai fini della presente direttiva.

 

3. a) Il contenuto della documentazione tecnica di cui al paragrafo 3 del modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio comprende:

 

i) nome ed indirizzo del fabbricante;

 

ii) una descrizione del modello sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione univoca;

 

iii) informazioni sui principali elementi della progettazione del modello, eventualmente corredate di disegni, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per l'assorbimento elettrico;

 

iv) istruzioni per l'uso;

 

v) rapporti sulle misurazioni dell'assorbimento elettrico effettuate ai sensi della lettera c);

 

vi) particolari sulla conformità di tali misurazioni ai requisiti di consumo energetico di cui all'allegato I.

 

b) Se corrisponde a detti requisiti, può essere usata la documentazione tecnica predisposta ai sensi di altre normative comunitarie.

 

c) I fabbricanti di alimentatori sono responsabili della determinazione dell'assorbimento elettrico di ciascun alimentatore mediante le procedure descritte dalla norma europea EN 50294 del dicembre 1998, nonché della conformità del dispositivo con i requisiti di cui agli articoli 2 e 9.

 

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Articolo 5

 

Quando sono immessi sul mercato, gli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, recano la marcatura "CE". Questa è costituita dalle iniziali "CE". La marcatura "CE" deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'alimentatore e sull'imballaggio. Quando gli alimentatori sono immessi sul mercato incorporati in apparecchi di illuminazione, la marcatura "CE" deve essere apposta anche su tali apparecchi e sul loro imballaggio.

 

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Articolo 6

 

1. Se uno Stato membro constata che la marcatura "CE" è stata apposta impropriamente, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sono tenuti a rendere conforme alla presente direttiva l'alimentatore e a porre fine alla violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, come singolo componente o integrato in apparecchi di illuminazione.

 

2. Se gli alimentatori non sono conformi alla presente direttiva, lo Stato membro adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 7, tutti i provvedimenti necessari a vietare l'immissione sul mercato e la vendita degli alimentatori in questione.

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Articolo 7

 

1. Gli eventuali provvedimenti adottati da uno Stato membro ai sensi della presente direttiva nel senso di vietare l'immissione sul mercato o la vendita di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, devono essere debitamente motivati. La decisione è tempestivamente comunicata al fabbricante, al suo mandatario stabilito nella Comunità o alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di impugnazione in base alla legislazione vigente nello Stato membro in questione e dei termini per l'esperimento di tali mezzi.

 

2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente la Commissione del provvedimento adottato, motivando la decisione. La Commissione trasmette l'informazione agli altri Stati membri.

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Articolo 8

 

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri pubblicano e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Essi applicano queste misure allo scadere del termine di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

3. Per un periodo di 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, che soddisfano i requisiti vigenti nel loro territorio alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

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Articolo 9

 

1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, vale a dire in una seconda fase, i livelli massimi di potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa devono essere conformi all'allegato IV, in particolare con riferimento all'articolo 2.

 

2. Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti. Nell'ottica di perseguire una terza fase di miglioramento dell'efficienza energetica, in consultazione con le parti interessate essa presenta poi, se necessario, proposte riguardanti l'ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica degli alimentatori. Il limite massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa e la data della sua entrata in vigore si baseranno sui livelli economicamente e tecnicamente giustificabili in quel momento contingente. Sarà altresì considerata ogni altra misura ritenuta idonea a migliorare l'efficienza energetica intrinseca degli alimentatori e a promuovere l'uso di sistemi di controllo dell'illuminazione a risparmio energetico.

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Articolo 9 bis (6)

 

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.

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(6)  Articolo inserito dall'articolo 21 della direttiva 2005/32/CE.

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Articolo 10

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

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Articolo 11

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

 

Per il Parlamento europeo

 

La Presidente

 

N. Fontaine

 

 

Per il Consiglio

 

Il Presidente

 

H. Védrine

 

(Si omettono gli allegati)

 


Reg. (CE) 17 luglio 2000, n. 1980/2000
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

 

 

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237. Entrato in vigore il 24 settembre 2000.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione (2),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Con il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica si è inteso istituire un sistema comunitario relativo ad un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria volto a promuovere prodotti che durante l'intero ciclo di vita presentano un minore impatto sull'ambiente e ad offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti.

 

(2) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 880/92, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione doveva riesaminare il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione e proporne le opportune modifiche.

 

(3) L'esperienza maturata durante l'applicazione del regolamento indica che il sistema va modificato in modo da accrescerne l'efficacia, migliorarne la pianificazione e semplificarne il funzionamento.

 

(4) Gli scopi fondamentali di un sistema comunitario, su base volontaria e selettiva, di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono ancora validi. In particolare tale sistema deve orientare i consumatori verso prodotti in grado di ridurre l'impatto ambientale considerato nel loro intero ciclo di vita e deve fornire informazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti marchiati.

 

(5) Affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è essenziale che le ONG operanti nel settore ambientale e le organizzazioni di consumatori svolgano un ruolo di rilievo e partecipino attivamente all'elaborazione e nella determinazione dei criteri relativi ai marchi comunitari di qualità ecologica.

 

(6) È necessario chiarire ai consumatori che il marchio di qualità ecologica indica i prodotti potenzialmente in grado di ridurre alcuni impatti ambientali negativi rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo, fatti salvi i requisiti legali applicabili relativi ai prodotti a livello nazionale e comunitario.

 

(7) Il sistema si applica ai prodotti e ai fattori ambientali rilevanti dal punto di vista sia del mercato interno che dell'ambiente. Ai fini del presente regolamento, i prodotti comprendono anche i servizi.

 

(8) L'impostazione procedurale e metodologica relativa alla determinazione dei criteri per il marchio di qualità ecologica deve essere aggiornata in modo da tenere conto del progresso tecnico e scientifico e dell'esperienza maturata in tale settore, e da assicurare la coerenza con le norme pertinenti riconosciute a livello internazionale in corso di elaborazione in tale settore

 

(9) Occorre chiarire i principi in base ai quali stabilire il grado di selettività del marchio di qualità ecologica in modo da favorire un'applicazione coerente ed efficace del sistema.

 

(10) Il marchio di qualità ecologica deve contenere informazioni semplici, accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sui principali aspetti ambientali presi in considerazione per l'assegnazione del marchio, in modo da consentire ai consumatori di effettuare le loro scelte informate.

 

(11) Nelle varie fasi dell'assegnazione di un marchio di qualità ecologica è necessario tentare di assicurare l'impiego efficiente delle risorse ed un livello elevato di protezione ambientale.

 

(12) È necessario fornire nel marchio maggiori informazioni circa i motivi della sua assegnazione in modo da aiutare i consumatori a comprenderne l'importanza.

 

(13) A lungo termine, il marchio di qualità ecologica deve prevalentemente autofinanziarsi. I contributi degli Stati membri non devono aumentare.

 

(14) È necessario attribuire il compito di contribuire a fissare e riesaminare i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i requisiti di valutazione e di verifica della conformità ad un organismo appropriato, il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico, affinché il sistema sia applicato in maniera efficiente e neutrale; tale comitato deve essere composto dagli organismi competenti già designati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 880/92 e da un forum consultivo destinato ad assicurare una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate.

 

(15) È necessario assicurare che il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica sia coerente e funzioni in maniera coordinata rispetto alle priorità della politica ambientale della Comunità e ad altri sistemi comunitari di etichettatura e certificazione della qualità, come quelli istituiti dalla direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

 

(16) Benché i sistemi esistenti o nuovi di assegnazione del marchio di qualità ecologica negli Stati membri possano continuare ad esistere, occorre emanare disposizioni volte ad assicurare il coordinamento tra il sistema comunitario del marchio di qualità ecologica e gli altri presenti nella Comunità, in modo da promuovere gli obiettivi comuni del consumo sostenibile.

 

(17) È necessario garantire un'applicazione trasparente del sistema e la coerenza con le pertinenti norme internazionali in modo da facilitare l'accesso e la partecipazione al sistema per i produttori e gli esportatori di paesi terzi.

 

(18) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(19) Il regolamento (CEE) n. 880/92 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento al fine di introdurre nel modo più efficace le necessarie disposizioni, modificate per le suddette ragioni. Appropriate norme transitorie devono assicurare la continuità e una agevole transizione dal vecchio al nuovo regolamento,

 

hanno adottato il presente regolamento:

 

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(2)  Pubblicata nella G.U.C.E. 12 aprile 1997, n. C 114 e G.U.C.E. 6 marzo 1999, n. C 64.

(3)  Pubblicato nella G.U.C.E. 29 settembre 1997, n. C 296.

(4)  Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (G.U.C.E. 1 giugno 1998, n. C 167), confermato il 6 maggio 1999, posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1999 (G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. C 25) e decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2000. Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000.

 

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Articolo 1

Finalità e principi.

 

1. Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (in prosieguo: "il sistema") è inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo così ad un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente. Tale obiettivo è perseguito fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate su tali prodotti.

 

Ai fini del presente regolamento,

 

- il termine "prodotto" include qualsiasi bene o servizio,

 

- il termine "consumatore" include gli acquirenti professionisti.

 

2. Gli impatti ambientali sono individuati in base ad un esame delle interazioni dei prodotti con l'ambiente, compreso l'uso dell'energia e delle risorse naturali, nel corso del ciclo di vita del prodotto.

 

3. La partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni e, se del caso, ai servizi.

 

4. Il sistema è applicato nel rispetto delle disposizioni dei trattati, incluso il principio della precauzione, degli strumenti adottati in conformità di dette disposizioni nonché della politica ambientale della Comunità, quale specificata nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (quinto programma d'azione), istituito con la risoluzione del 1° febbraio 1993 e in modo coordinato con le altre disposizioni e gli altri sistemi in materia di etichettatura e certificazione della qualità quali, in particolare, il sistema comunitario di etichettatura energetica istituito dalla direttiva 92/75/CEE e il sistema di agricoltura biologica istituito dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

 

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Articolo 2

Campo di applicazione.

 

1. Il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato ai prodotti disponibili nella Comunità che risultano conformi ai requisiti ambientali fondamentali di cui all'articolo 3 e ai criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 4. Questi ultimi sono stabiliti per gruppi di prodotti.

 

Per "gruppo di prodotti" si intendono tutti i beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti nell'uso e nella percezione da parte del consumatore.

 

2. Per essere incluso nel sistema, un gruppo di prodotti deve soddisfare le seguenti condizioni:

 

a) rappresentare un volume significativo di vendite e di scambi nell'ambito del mercato interno;

 

b) comportare in una o più fasi della vita del prodotto impatti ambientali significativi su scala globale o regionale, o a carattere generale;

 

c) essere caratterizzato da una significativa capacità potenziale di indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore e di incentivare i produttori o i fornitori di servizi a ricercare vantaggi concorrenziali grazie all'offerta di prodotti aventi titolo per il marchio di qualità ecologica e

 

d) la vendita ai fini del consumo o uso finale deve rappresentare una quota significativa del volume di vendita.

 

3. Un gruppo di prodotti può suddividersi in sottogruppi, con relativo adeguamento dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica, ove le caratteristiche dei prodotti lo richiedano e allo scopo di ottimizzare la capacità del marchio ecologico di indurre miglioramenti ambientali.

 

I criteri riguardanti il marchio di qualità ecologica relativi ai diversi sottogruppi di uno stesso gruppo di prodotti, inclusi nello stesso documento sui criteri, secondo l'articolo 6, paragrafo 5, iniziano ad applicarsi a decorrere dalla stessa data.

 

4. Il marchio di qualità ecologica non può essere assegnato a sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni, ai sensi delle direttive 67/548/CEE del Consiglio o 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio né a beni il cui processo di fabbricazione possa danneggiare gravemente la salute umana e/o l'ambiente o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore.

 

5. Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande, ai prodotti farmaceutici né ai dispositivi medici definiti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, i quali sono destinati al solo uso professionale, soggetti a prescrizione medica o utilizzabili sotto controllo medico.

 

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Articolo 3

Requisiti ambientali.

 

1. Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti ambientali connessi agli obiettivi e ai principi sanciti nell'articolo 1. Tali aspetti ambientali sono individuati in base allo schema indicativo di valutazione riportato nell'allegato I e posseggono requisiti metodologici stabiliti nell'allegato II.

 

2. Si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) nel valutare i miglioramenti comparati si tiene conto del saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravi ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza, connessi con gli adattamenti apportati durante le diverse fasi di vita dei prodotti in questione. La valutazione tiene conto altresì dei possibili benefici ambientali connessi con l'uso dei prodotti considerati;

 

b) gli aspetti ambientali principali vengono determinati individuando le categorie di impatto ambientale nelle quali il prodotto in esame fornisce il contributo più significativo tenendo conto del ciclo di vita e, fra tali aspetti, quelli per i quali esiste un significativo potenziale di miglioramento;

 

c) la fase di preproduzione del ciclo di vita dei beni comprende l'estrazione o la produzione e la trasformazione delle materie prime e la produzione di energia. Questi aspetti vengono presi in considerazione, in quanto tecnicamente fattibili.

 

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Articolo 4

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e requisiti di valutazione e di verifica.

 

1. I criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono stabiliti per gruppi di prodotti. Tali criteri fissano, per ciascuno dei principali aspetti ambientali di cui all'articolo 3, i requisiti che un prodotto deve rispettare ai fini dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica, inclusi i requisiti riguardanti l'idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze dei consumatori.

 

2. I criteri tendono ad assicurare una base di selettività fondata sui seguenti principi:

 

a) le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato comunitario, durante il periodo di validità dei criteri, devono essere sufficienti ad indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore;

 

b) la selettività dei criteri deve tener conto della fattibilità tecnica ed economica degli adattamenti necessari per conformarvisi entro un termine ragionevole;

 

c) il grado di selettività dei criteri dev'essere fissato tenendo conto dell'obiettivo di realizzare il massimo potenziale di miglioramento ambientale.

 

3. I requisiti di valutazione della conformità di prodotti specifici ai criteri relativi al marchio ecologico e i requisiti di verifica delle condizioni di uso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono stabiliti per ciascun gruppo di prodotti unitamente ai criteri relativi al marchio di qualità ecologica.

 

4. Il periodo di validità dei criteri e i requisiti di valutazione e di verifica sono specificati per ciascun gruppo di prodotti nell'ambito della rispettiva serie di criteri.

 

Il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

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Articolo 5

Piano di lavoro.

 

Conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti nell'articolo 1 la Commissione elabora un piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (in prosieguo: CUEME) di cui all'articolo 13 e nel rispetto delle procedure definite all'articolo 17. Il piano di lavoro contempla la strategia per lo sviluppo del sistema, che dovrà stabilire per il successivo triennio:

 

- gli obiettivi di miglioramento ambientale e di penetrazione sul mercato che il sistema cercherà di conseguire,

 

- un elenco non esaustivo dei gruppi di prodotti che saranno considerati prioritari nell'ambito dell'azione comunitaria,

 

- piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema comunitario e gli altri sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica degli Stati membri.

 

Il piano di lavoro terrà conto in particolare dello sviluppo di azioni comuni per la promozione di prodotti contrassegnati con il marchio di qualità ecologica nonché dell'istituzione di un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo a gruppi di prodotti esistenti e futuri a livello nazionale e dell'Unione europea.

 

Il piano di lavoro prende altresì le misure di esecuzione della strategia e include il finanziamento previsto del sistema.

 

Delinea inoltre i servizi ai quali non si applica il sistema, tenendo conto del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS).

 

Il piano di lavoro è riesaminato ad intervalli regolari. Il primo riesame del piano di lavoro conterrà una relazione sul modo in cui i piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema comunitario e i sistemi nazionali di assegnazione di un marchio di qualità ecologica sono stati attuati.

 

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Articolo 6

Procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica.

 

1. I requisiti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppo di prodotti.

 

I criteri ecologici specifici riguardanti ciascun gruppo di prodotti e i rispettivi periodi di validità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17, previa consultazione del CUEME.

 

2. La Commissione avvia la procedura di propria iniziativa o su richiesta del CUEME. Essa dà mandato al CUEME di elaborare e riesaminare periodicamente i criteri relativi al marchio di qualità ecologica ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, che si applicano ai gruppi di prodotti rientranti nel presente regolamento. Nel mandato è prevista una scadenza per la realizzazione dei lavori.

 

All'atto della redazione del mandato, la Commissione tiene debitamente conto:

 

- del piano di lavoro di cui all'articolo 5,

 

- dei requisiti metodologici di cui all'allegato II.

 

3. Sulla base del mandato, il CUEME elabora un progetto dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica, con riguardo ai gruppi di prodotti, nonché dei connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, secondo quanto stabilito all'articolo 4, e nell'allegato IV, tenendo debitamente conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato, di considerazioni sul ciclo di vita e dell'analisi dei miglioramenti di cui all'allegato II.

 

4. Il progetto di criteri di cui al paragrafo 3 è trasmesso alla Commissione che decide se il mandato:

 

- è stato adempiuto e il progetto di criteri può essere sottoposto al comitato di regolamentazione a norma dell'articolo 17, oppure

 

- non è stato adempiuto e, in tal caso, il CUEME deve proseguire i lavori sul progetto di criteri.

 

5. La Commissione pubblica i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i relativi aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie L).

 

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Articolo 7

Assegnazione del marchio di qualità ecologica.

 

1. Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica possono essere presentate da produttori, importatori, prestatori di servizi e venditori all'ingrosso e al dettaglio. I venditori possono presentare domanda solo per i prodotti che immettono in commercio contrassegnandoli con il proprio marchio.

 

2. La domanda può riguardare un prodotto immesso in commercio sotto una o più marche. Non sono necessarie nuove domande nel caso di modificazione delle caratteristiche dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri pertinenti. Gli organismi competenti devono comunque essere informati in caso di modificazioni importanti.

 

3. La domanda viene presentata ad un organismo competente secondo la seguente procedura:

 

a) nel caso di un prodotto originario di un solo Stato membro, la domanda è presentata all'organismo competente dello Stato membro in questione;

b) nel caso di un prodotto originario, nella medesima forma, di diversi Stati membri, la domanda può essere presentata all'organismo competente di uno di tali Stati membri. In siffatti casi, all'atto della valutazione della domanda, l'organismo competente interessato consulta gli organismi competenti dei suddetti altri Stati membri;

c) nel caso di un prodotto fabbricato fuori della Comunità, la domanda può essere presentata all'organismo competente di uno qualsiasi degli Stati membri sul cui mercato è immesso il prodotto.

 

4. L'organismo competente che ha ricevuto la domanda decide l'assegnazione del marchio dopo:

 

a) aver verificato la conformità del prodotto con i criteri pubblicati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5;

b) aver verificato la conformità della domanda con i requisiti di valutazione e verifica della conformità, e

c) aver consultato, ove necessario, gli organismi competenti di cui al paragrafo 3.

 

5. Qualora i criteri relativi al marchio di qualità ecologica esigano che gli impianti di produzione rispondano a determinati requisiti, tale obbligo si applica a tutti gli impianti in cui è fabbricato il prodotto.

 

6. Gli organismi competenti riconoscono le prove e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza delle norme della serie EN 45000 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute. Gli organismi competenti collaborano in modo da assicurare l'applicazione efficace e coerente delle procedure di valutazione e di verifica.

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Articolo 8

Il marchio di qualità ecologica.

 

La forma del marchio di qualità ecologica è conforme all'allegato III. Le indicazioni specifiche relative alle informazioni ambientali pertinenti per ciascun gruppo di prodotti e alla presentazione di tali informazioni sul marchio di qualità ecologica fanno parte dei criteri stabiliti a norma dell'articolo 6. In ciascun caso le informazioni sono chiare e comprensibili.

 

La Commissione consulta le associazioni nazionali dei consumatori rappresentate nel comitato consumatori istituito dalla decisione 95/260/CE della Commissione entro il 24 settembre 2005, allo scopo di valutare in che misura il marchio di qualità ecologica e le informazioni supplementari soddisfano le esigenze di informazione dei consumatori. Sulla base di tale valutazione la Commissione apporta le necessarie modificazioni delle informazioni da inserire nel marchio di qualità ecologica secondo la procedura di cui all'articolo 17.

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Articolo 9

Condizioni di uso.

 

1. L'organismo competente conclude con il richiedente un marchio di qualità ecologica un contratto relativo alle condizioni di uso del marchio stesso. Queste comprendono le clausole concernenti la revoca dell'autorizzazione di usare il marchio. A seguito di una qualsiasi modificazione dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica per un dato prodotto, l'autorizzazione può essere riesaminata e, ove opportuno, il contratto può essere modificato o risolto. Il contratto stabilisce che la partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni, e, se del caso, ai servizi.

 

Per agevolare il rispetto di tale disposizione, sarà adottato un contratto tipo secondo la procedura prevista all'articolo 17.

 

2. Il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato e la pubblicità può farvi riferimento solo dopo l'assegnazione ed esclusivamente in rapporto al prodotto specifico per il quale è stato concesso.

 

Sono vietati la pubblicità falsa o ingannevole o l'uso di marchi o logotipi che possano ingenerare confusione con il marchio comunitario di qualità ecologica di cui al presente regolamento.

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Articolo 10

Promozione del marchio di qualità ecologica.

 

Gli Stati membri e la Commissione promuovono, in collaborazione con i membri del CUEME, l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica mediante azioni di sensibilizzazione e campagne di informazione presso i consumatori, produttori, venditori all'ingrosso e al dettaglio e il pubblico in generale, sostenendo in tal modo lo sviluppo del sistema.

 

Per incoraggiare l'uso dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica la Commissione e le altre istituzioni della Comunità nonché le altre autorità pubbliche nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l'esempio quando stabiliscono i propri requisiti per prodotti.

 

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Articolo 11

Altri sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica presenti negli Stati membri.

 

La Commissione e gli Stati membri si adoperano per assicurare il necessario coordinamento tra il presente sistema comunitario ed i sistemi nazionali degli Stati membri, in particolare nella selezione dei gruppi di prodotti nonché nell'elaborazione e nel riesame dei criteri a livello comunitario e nazionale. A tal fine sono adottate misure di cooperazione e di coordinamento secondo la procedura di cui all'articolo 17, comprese, tra l'altro, quelle previste nel piano di lavoro elaborato a norma dell'articolo 5.

 

Qualora ad un prodotto sia assegnato sia il marchio di qualità ecologica comunitario, sia quello nazionale, i due marchi sono apposti sul prodotto in questione uno accanto all'altro.

 

A tale riguardo, i sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica negli Stati membri, esistenti e nuovi, possono continuare a coesistere con il sistema comunitario.

 

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Articolo 12

Spese e diritti.

 

Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di diritti connessi con le spese per l'esame del fascicolo.

 

Per usare il marchio di qualità ecologica il richiedente paga un diritto annuale.

 

L'importo dei diritti sulla domanda e di quelli annuali è stabilito a norma dell'allegato V e secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

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Articolo 13

Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME).

 

La Commissione istituisce un comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) composta dagli organismi competenti di cui all'articolo 14 e del forum consultivo di cui all'articolo 15. Il CUEME contribuisce in particolare alla fissazione e revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica, nonché ai requisiti di valutazione e di verifica della conformità in conformità dell'articolo 6.

 

Il regolamento interno del CUEME è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17 e tenuto conto dei principi procedurali di cui all'allegato IV.

 

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Articolo 14

Organismi competenti.

 

1. Ciascuno Stato membro garantisce che sia designato e funzionante l'organismo, o gli organismi (in prosieguo "organismo competente" o "organismi competenti"), responsabile dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Qualora siano designati più organismi competenti lo Stato membro ne definisce le rispettive competenze e le regole di coordinamento ad essi applicabili.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi competenti:

 

a) abbiano una composizione che ne assicuri l'indipendenza e la neutralità;

b) siano regolati da norme procedurali che assicurino a livello nazionale il coinvolgimento attivo di tutti gli interessati e un adeguato livello di trasparenza;

c) applichino correttamente le disposizioni del presente regolamento.

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Articolo 15

Forum consultivo.

 

La Commissione assicura che, nello svolgimento delle sue attività, il CUEME rispetti, per ciascun gruppo di prodotti, una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate quali industria, fornitori di servizi, PMI comprese, artigiani e rispettive organizzazioni professionali, sindacati, venditori all'ingrosso o al dettaglio, importatori, associazioni ambientaliste e organizzazioni per la tutela dei consumatori. Queste parti si riuniscono in sede di forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

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Articolo 16

Adeguamento al progresso tecnico.

 

In conformità della procedura di cui all'articolo 17, gli allegati del presente regolamento vengono adeguati al progresso tecnico, compreso quello relativo alle pertinenti attività internazionali di normalizzazione.

 

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Articolo 17

Comitato di regolamentazione.

 

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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Articolo 18

Infrazioni.

 

Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti giudiziari o amministrativi applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento e li comunicano alla Commissione.

 

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Articolo 19

Disposizioni transitorie.

 

Il regolamento (CEE) n. 880/92 è abrogato. Tuttavia esso si applica ai contratti conclusi a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del medesimo. Le decisioni basate sul regolamento (CEE) n. 880/92 restano in vigore fino al momento in cui esse sono modificate, ovvero sono giunte a scadenza.

 

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Articolo 20

Revisione.

 

Entro il 24 settembre 2005, la Commissione riesamina il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione.

 

Se necessario, la Commissione propone modificazioni del presente regolamento.

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Articolo 21

Disposizioni finali.

 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

 

Per il Parlamento europeo

 

La Presidente

 

N. Fontaine

 

Per il Consiglio

 

Il Presidente

 

J. Glavany

 

 

(Si omettono gli allegati)


Reg. (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (2).

 

 

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114. Entrato in vigore il 27 aprile 2001.

 

(2)  Si vedano la raccomandazione 2001/680/CE, la decisione 2001/681/CE e la raccomandazione 2003/532/CE, relative agli orientamenti per l'attuazione del presente regolamento.

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Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 20 dicembre 2000,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'articolo 2 del trattato stabilisce che uno dei compiti della Comunità consiste nel promuovere in tutta la Comunità uno sviluppo sostenibile e che la risoluzione del 1° febbraio 1993 sottolinea l'importanza di tale sviluppo sostenibile.

 

(2) Il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", presentato dalla Commissione e la cui impostazione generale è stata approvata con la risoluzione del 10 febbraio 1993, pone in rilievo il ruolo e le responsabilità delle organizzazioni per il rafforzamento dell'economia e per la protezione dell'ambiente in tutta la Comunità.

 

(3) Il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" invita ad ampliare la serie di strumenti nel settore della protezione ambientale e a usare meccanismi di mercato per impegnare le organizzazioni ad adottare un approccio attivo e preventivo nel settore, che non si limiti al rispetto di tutte le disposizioni regolamentari pertinenti in materia di ambiente.

 

(4) La Commissione dovrebbe promuovere un'impostazione coerente tra gli strumenti legislativi elaborati a livello comunitario nel settore della protezione ambientale.

 

(5) Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit ha mostrato la sua efficacia nel promuovere miglioramenti delle prestazioni ambientali dell'industria.

 

(6) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1836/93 andrebbe usata per potenziare la capacità del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) di migliorare le prestazioni ambientali complessive delle organizzazioni.

 

(7) EMAS dovrebbe essere messo a disposizione di tutte le organizzazioni che hanno un impatto ambientale e fornire loro i mezzi per gestire tale impatto e migliorare le loro prestazioni ambientali complessive.

 

(8) In conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'efficacia di EMAS nel migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni europee può essere meglio realizzata a livello comunitario; il presente regolamento si limita a garantire un'attuazione omogenea di EMAS nella Comunità stabilendo regole, procedure e requisiti essenziali comuni per EMAS e lascia agli Stati membri le misure che possono essere meglio attuate a livello nazionale.

 

(9) Le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate a partecipare a EMAS su base volontaria e possono ottenere un vantaggio in termini di controllo regolamentare, di risparmio sui costi e di immagine pubblica.

 

(10) È importante che le piccole e medie imprese partecipino ad EMAS e che la loro partecipazione sia promossa facilitando l'accesso all'informazione, ai fondi di sostegno esistenti e alle istituzioni pubbliche, nonché attraverso l'istituzione o la promozione di misure di assistenza tecnica.

 

(11) Le informazioni fornite dagli Stati membri devono essere usate dalla Commissione per valutare la necessità di elaborare misure specifiche per una maggiore partecipazione delle organizzazioni, soprattutto le piccole e medie imprese, ad EMAS.

 

(12) La trasparenza e la credibilità delle organizzazioni che applicano sistemi di gestione ambientale sono potenziate se il loro sistema di gestione, il programma di audit e la dichiarazione ambientale sono esaminati per verificare che corrispondano ai pertinenti requisiti del presente regolamento e se la dichiarazione ambientale e i suoi successivi aggiornamenti sono convalidati da verificatori ambientali accreditati.

 

(13) È pertanto necessario garantire e migliorare costantemente la competenza dei verificatori ambientali prevedendo un sistema di accreditamento indipendente e neutrale mediante una formazione permanente e un'adeguata sorveglianza delle loro attività per garantire la credibilità generale di EMAS. Di conseguenza, dovrebbe crearsi una stretta cooperazione tra gli organismi nazionali di accreditamento.

 

(14) Le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate ad elaborare e rendere disponibili dichiarazioni ambientali su base periodica per informare il pubblico ed altri soggetti interessati sulle loro prestazioni ambientali.

 

(15) Gli Stati membri potrebbero istituire incentivi per incoraggiare le organizzazioni a partecipare a EMAS.

 

(16) La Commissione dovrebbe fornire ai paesi candidati all'adesione sostegno tecnico nella creazione delle strutture necessarie per l'attuazione dell'EMAS.

 

(17) In aggiunta ai requisiti generali del sistema di gestione ambientale, EMAS attribuisce un particolare significato ai seguenti elementi: conformità giuridica, miglioramento delle prestazioni ambientali, nonché comunicazione esterna e partecipazione dei lavoratori.

 

(18) La Commissione dovrebbe adeguare gli allegati al presente regolamento, fatto salvo l'allegato V, riconoscere le norme europee e internazionali concernenti questioni ambientali pertinenti a EMAS, ed elaborare orientamenti di concerto con i soggetti interessati a EMAS ai fini di un'applicazione coerente dei requisiti EMAS negli Stati membri. Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe tener conto della politica ambientale della Comunità ed in particolare della normativa comunitaria e, se del caso, degli impegni internazionali.

 

(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente atto sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere rivisto, se del caso, alla luce dell'esperienza acquisita dopo un certo periodo di funzionamento.

 

(21) Le istituzioni europee dovrebbero cercare di adottare i principi sanciti nel presente regolamento.

 

(22) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 1836/93 che è pertanto abrogato,

 

hanno adottato il presente regolamento:

 

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(3)  Pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 1998, n. C 400 e G.U.C.E. 25 luglio 2000, n. C 212 E.

(4)  Pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1999, n. C 209.

(5)  Parere 15 aprile 1999 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. C 219) confermato il 6 maggio 1999 (G.U.C.E. 1 ottobre 1999, n. C 279), posizione comune 28 febbraio 2000 del Consiglio (G.U.C.E. 8 maggio 2000, n. C 128) e decisione 6 luglio 2000 del Parlamento europeo. Decisione 14 febbraio 2001 del Parlamento europeo e decisione 12 febbraio 2001 del Consiglio.

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Articolo 1

Il sistema di ecogestione e audit e i suoi obiettivi.

 

1. È istituito un sistema comunitario di ecogestione e audit, in appresso denominato "EMAS", al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti.

 

2. L'obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:

 

a) l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale come indicato nell'Allegato I;

b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia di tali sistemi come indicato nell'Allegato I;

c) l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati;

d) la partecipazione attiva dei dipendenti all'organizzazione nonché una formazione professionale di base ed un perfezionamento adeguato tale da rendere possibile la partecipazione attiva ai compiti di cui alla lettera a). Su loro richiesta, partecipano anche i rappresentanti dei dipendenti.

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Articolo 2

Definizioni.

 

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "politica ambientale": obiettivi e principi generali di azione di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente e l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali;

b) "miglioramento continuo delle prestazioni ambientali": processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di un'organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e ai target ambientali; questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività;

c) "prestazione ambientale": i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell'organizzazione;

d) "prevenzione dell'inquinamento": impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano l'inquinamento, tra cui possono annoverarsi riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali;

e) "analisi ambientale": esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di un'organizzazione (allegato VII);

f) "aspetto ambientale": elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente (allegato VI); un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo;

g) "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione;

h) "programma ambientale": descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze;

i) "obiettivo ambientale": obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile;

j) "target ambientale": requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all'organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi;

k) "sistema di gestione ambientale": parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale;

l) "audit ambientale": strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di:

i) facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull'ambiente;

ii) valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e le target ambientali dell'organizzazione (allegato II);

m) "ciclo di audit": periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit (allegato II);

n) "revisore": individuo o gruppo, appartenente al personale dell'organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto della direzione dell'organizzazione, dotato, individualmente o collettivamente, delle competenze di cui all'allegato II, punto 2.4 e sufficientemente indipendente dall'attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo;

o) "dichiarazione ambientale": le informazioni di cui all'allegato III, punto 3.2, lettere da a) a g);

p) "soggetto interessato": individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un'organizzazione;

q) "verificatore ambientale": qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure di cui all'articolo 4;

r) "sistema di accreditamento": sistema per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, gestito da un'istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro (organismo di accreditamento), dotata di competenze e risorse sufficienti e con procedure adeguate per svolgere le funzioni assegnate dal presente regolamento a tale sistema;

s) "organizzazione": società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.

 

L'entità da registrare come organizzazione ai sensi di EMAS è concordata con il verificatore ambientale e, se del caso, con gli organismi competenti tenendo conto degli orientamenti della Commissione, stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2, ma non deve superare i confini di uno Stato membro. La più piccola entità da considerare corrisponde a un sito. In circostanze eccezionali riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2, l'entità da considerare per la registrazione EMAS può essere inferiore a un sito, come ad esempio, una suddivisione con funzioni proprie.

 

t) "sito": tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali;

u) "organismi competenti": gli organismi nazionali, regionali o locali, designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento.

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Articolo 3

Partecipazione a EMAS.

 

1. La partecipazione a EMAS è aperta a qualsiasi organizzazione che intenda migliorare le sue prestazioni ambientali complessive.

 

2. Per la registrazione EMAS un'organizzazione deve:

 

a) effettuare un'analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, conformemente all'allegato VII relativamente alle questioni figuranti nell'allegato VI, e alla luce dell'esito di tale analisi, attuare un sistema di gestione ambientale che soddisfi tutti i requisiti di cui all'allegato I, in particolare il rispetto della legislazione ambientale in materia.

 

Tuttavia, le organizzazioni che hanno un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto ai sensi dell'articolo 9, non hanno necessità di svolgere un'analisi ambientale formale per passare all'applicazione di EMAS se le informazioni necessarie per identificare e valutare gli aspetti ambientali dell'allegato VI sono fornite dal sistema di gestione ambientale certificato;

 

b) effettuare o far effettuare, conformemente ai requisiti dell'allegato II, audit ambientali che siano impostati in modo da valutare le prestazioni ambientali dell'organizzazione;

c) elaborare una dichiarazione ambientale conformemente all'allegato III, punto 3.2, nella quale sia riservata un'attenzione particolare ai risultati dell'organizzazione in relazione ai suoi obiettivi e target ambientali e al miglioramento continuo della sua prestazione ambientale e nella quale si tenga conto delle necessità in materia di informazione dei soggetti interessati;

d) aver fatto esaminare la sua analisi ambientale, ove applicabile, il sistema di gestione, la procedura di audit e la dichiarazione ambientale per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti del presente regolamento e fare convalidare da parte del verificatore ambientale la dichiarazione ambientale per garantire il rispetto dei requisiti dell'allegato III;

e) trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo competente dello Stato membro in cui è situata l'organizzazione che chiede la registrazione e, dopo la registrazione, metterla a disposizione del pubblico.

 

3. Per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve:

 

a) far verificare il sistema di gestione ambientale e il programma di audit conformemente ai requisiti dell'allegato V, punto 5.6;

b) trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati della sua dichiarazione ambientale all'organismo competente e metterli a disposizione del pubblico. Si può derogare a tale frequenza di aggiornamento in circostanze stabilite dalla Commissione negli orientamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in particolare per le piccole organizzazioni e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE, e qualora non siano previste modifiche operative significative nel sistema di gestione ambientale.

 

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Articolo 4

Sistema di accreditamento.

 

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per l'accreditamento di verificatori ambientali indipendenti e per la sorveglianza delle loro attività. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere alle istituzioni di accreditamento esistenti o agli organismi competenti di cui all'articolo 5 o designare o istituire qualsiasi altro organismo dotato di uno status appropriato.

 

Gli Stati membri provvedono affinché la composizione di questi sistemi sia tale da garantire la loro indipendenza e imparzialità nell'esecuzione dei loro compiti.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché questi sistemi siano pienamente operativi entro 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

3. Gli Stati membri garantiscono un'adeguata consultazione dei soggetti interessati nell'istituire e orientare i sistemi di accreditamento.

 

4. L'accreditamento dei verificatori ambientali e la sorveglianza delle loro attività si svolgono conformemente i requisiti dell'allegato V.

 

5. I verificatori ambientali accreditati in uno Stato membro possono svolgere attività di verifica in qualsiasi altro Stato membro conformemente alle disposizioni dell'allegato V. L'inizio dell'attività di verifica è notificato allo Stato membro in cui essa avviene e detta attività è soggetta alla sorveglianza del sistema di accreditamento del suddetto.

 

6. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in forza del presente articolo e comunicano le pertinenti modifiche apportate alle strutture e alle procedure dei sistemi di accreditamento.

 

7. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, promuove la collaborazione fra gli Stati membri, al fine, in particolare, di evitare incongruenze fra l'allegato V e i criteri, le condizioni e le procedure che gli organismi nazionali di accreditamento applicano per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali al fine di garantirne una qualità omogenea.

 

8. Gli organismi di accreditamento istituiscono un forum composto da tutti gli organismi di accreditamento con il compito di fornire alla Commissione gli elementi e i mezzi per adempiere ai suoi obblighi di cui al paragrafo 7. Il forum si riunisce almeno una volta all'anno e alle riunioni partecipa un rappresentante della Commissione.

 

Il forum elabora, se del caso, orientamenti su questioni concernenti l'accreditamento, la competenza e la sorveglianza dei verificatori. I documenti di orientamento elaborati sono sottoposti alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

Ai fini di uno sviluppo armonizzato del funzionamento degli organismi di accreditamento e del processo di verifica in tutti gli Stati membri, il forum elabora procedure per un processo di valutazione inter pares volto ad assicurare che i sistemi di accreditamento degli Stati membri rispettino le disposizioni del presente regolamento. Una relazione delle attività inter pares è trasmessa alla Commissione, che la fa pervenire per informazione al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e la porta a conoscenza del pubblico.

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Articolo 5

Organismi competenti.

 

1. Ogni Stato membro designa, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo competente responsabile dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6 e 7, e ne informa la Commissione.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché la composizione degli organismi competenti sia tale da garantirne l'indipendenza ed imparzialità e che essi applichino in modo coerente le disposizioni del presente regolamento.

 

3. Gli Stati membri elaborano linee guida per la sospensione e la cancellazione della registrazione delle organizzazioni, ad uso degli organismi competenti. Gli organismi competenti elaborano in particolare di procedure per:

 

- l'esame delle osservazioni dei soggetti interessati sulle organizzazioni registrate, e

 

- il rifiuto di registrazione, la cancellazione o la sospensione di organizzazioni dalla registrazione.

 

4. L'organismo competente è responsabile della registrazione EMAS delle organizzazioni. Esso ne controlla quindi l'inserzione e la permanenza nel registro.

 

5. Gli organismi competenti di tutti gli Stati membri si riuniscono almeno una volta all'anno e alle riunioni partecipa un rappresentante della Commissione. L'obiettivo di queste riunioni è garantire la coerenza delle procedure concernenti la registrazione EMAS delle organizzazioni, comprese la sospensione e la cancellazione della registrazione. Gli organismi competenti introducono un processo di valutazione inter pares per sviluppare una comprensione comune del loro approccio pratico in materia di registrazione. Una relazione delle attività inter pares è trasmessa alla Commissione che la fa pervenire per informazione al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e la rende pubblica.

 

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Articolo 6

Registrazione delle organizzazioni.

 

La registrazione delle organizzazioni è a cura degli organismi competenti nei seguenti casi:

 

1. Se un organismo competente

 

- ha ricevuto una dichiarazione ambientale convalidata, e

 

- ha ricevuto dall'organizzazione un modulo compilato che comprende almeno le informazioni contenute nell'allegato VIII, e

 

- ha ricevuto gli eventuali diritti di registrazione che possono essere dovuti ai sensi dell'articolo 16, e

 

- ha appurato, sulla base degli elementi ricevuti, e in particolare attraverso la richiesta all'autorità competente in materia di controllo di informazioni sul fatto che l'organizzazione ottemperi alla legislazione ambientale applicabile, che l'organizzazione soddisfa tutti i requisiti del presente regolamento,

 

esso registra l'organizzazione richiedente e le assegna un numero di registrazione. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione che quest'ultima figura nel registro.

 

2. Se un organismo competente riceve un rapporto di sorveglianza da un organismo di accreditamento che mostri come le attività del verificatore non siano state svolte in maniera tale da garantire l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento da parte dell'organizzazione candidata, la registrazione è, a seconda dei casi, rifiutata o sospesa fino a quando non sia adeguatamente attestata conformità dell'organizzazione a EMAS.

 

3. Se un'organizzazione non presenta all'organismo competente entro tre mesi dalla data in cui ciò le è stato richiesto:

 

- gli aggiornamenti annuali convalidati della dichiarazione ambientale, o

 

- un modulo compilato dall'organizzazione contenente almeno le informazioni di cui all'allegato VIII, o

 

- gli eventuali diritti di registrazione,

 

l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione dei motivi delle misure adottate.

 

4. Se in qualsiasi momento un organismo competente stabilisce, in base a prove ricevute, che l'organizzazione non rispetta più una o più condizioni del presente regolamento, l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza.

 

Se un organismo competente è informato dall'autorità competente in materia di controllo che l'organizzazione ha violato le pertinenti disposizioni regolamentari concernenti la tutela dell'ambiente, esso rifiuta la registrazione di detta organizzazione o la sospende dal registro, a seconda dei casi.

 

5. Il rifiuto di registrazione, la sospensione o la cancellazione delle organizzazioni dal registro comportano la consultazione dei soggetti interessati in modo che l'organismo competente disponga degli elementi necessari per prendere la sua decisione. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione dei motivi delle misure adottate e della discussione con l'autorità competente in materia di controllo.

 

6. Il rifiuto o la sospensione sono revocati se l'organismo competente riceve informazioni convincenti che l'organizzazione soddisfa i requisiti di EMAS o riceve dall'autorità competente in materia di controllo informazioni convincenti del fatto che è stato posto rimedio alla violazione e che l'organizzazione ha adottato provvedimenti soddisfacenti per garantire che essa non si ripeterà.

 

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Articolo 7

Elenco delle organizzazioni registrate e dei verificatori ambientali.

 

1. L'organismo di accreditamento elabora, controlla e aggiorna un elenco di verificatori ambientali e il loro ambito di accreditamento nei rispettivi Stati membri e comunica ogni mese alla Commissione e all'organismo competente, direttamente o attraverso le autorità nazionali, così come deciso dallo Stato membro interessato, le modifiche a questo elenco.

 

2. Gli organismi competenti elaborano e tengono un elenco delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri che aggiornano mensilmente. Gli organismi competenti comunicano ogni mese alla Commissione, direttamente o attraverso le autorità nazionali, così come deciso dallo Stato membro interessato, le modifiche a questo elenco e possono organizzare presso la rete di organismi locali delegati un sistema di scambio di informazioni ripartito per settori economici e aree di competenza.

 

3. Il registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni registrate in EMAS è tenuto dalla Commissione che lo mette a disposizione del pubblico.

 

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Articolo 8

Logo.

 

1. Le organizzazioni che partecipano a EMAS possono utilizzare il logo che figura nell'allegato IV solo se sono in possesso di una valida registrazione EMAS. Specifiche tecniche relative alla riproduzione del logo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e pubblicate dalla Commissione.

 

2. Il logo EMAS può essere usato dalle organizzazioni nei casi seguenti:

 

a) sulle informazioni convalidate, così come descritto all'allegato III, punto 3.5 in circostanze stabilite secondo gli indirizzi della Commissione adottati con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 che hanno lo scopo di evitare ogni confusione con le etichette ecologiche sui prodotti (in tal caso deve essere utilizzata la versione 2 del logo di cui all'allegato IV);

b) sulle dichiarazioni ambientali convalidate (in tal caso deve essere utilizzata la versione 2 del logo, di cui all'allegato IV);

c) sulle intestazioni di lettere dell'organizzazione registrata (in tal caso deve essere utilizzata la versione 1 del logo di cui all'allegato IV);

d) sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione di un'organizzazione EMAS (in tal modo deve essere utilizzata la versione 1 del logo di cui all'allegato IV);

e) sulla o nella pubblicità di prodotti, attività e servizi, solo in circostanze stabilite secondo gli indirizzi della Commissione adottati conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, che hanno lo scopo di evitare ogni confusione con le etichette ecologiche dei prodotti.

 

3. Il logo non può essere usato nei casi seguenti:

 

a) sui prodotti o i loro imballaggi,

b) in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività e servizi.

 

La Commissione esamina tuttavia, nel quadro della valutazione prevista all'articolo 15, paragrafo 3, in quali circostanze eccezionali il logo possa essere usato e, per questi casi essa adotta secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, norme per evitare ogni confusione con le etichette ecologiche sui prodotti.

 

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Articolo 9

Rapporti con le norme europee e internazionali.

 

1. Le organizzazioni che applicano, per questioni ambientali rilevanti ai fini di EMAS, norme europee o internazionali per le quali hanno ottenuto, secondo opportune procedure di certificazione, un certificato di conformità, sono ritenute essere in possesso dei corrispondenti requisiti del presente regolamento a condizione che:

 

a) le norme siano riconosciute dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2;

b) i requisiti per l'accreditamento degli organismi di certificazione siano riconosciuti dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2.

I riferimenti delle norme riconosciute (comprese le sezioni di EMAS cui si applicano) e i requisiti per l'accreditamento riconosciuti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

2. Per consentire la registrazione EMAS delle organizzazioni di cui al paragrafo 1, le organizzazioni interessate devono dimostrare al verificatore la conformità ai requisiti non coperti dalle norme riconosciute.

 

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Articolo 10

Rapporti con altre normative in materia ambientale nella Comunità.

 

1. L'EMAS non pregiudica:

 

a) la normativa comunitaria, o

b) le leggi nazionali o le norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario, né

c) i doveri delle organizzazioni derivanti da tali leggi e norme relativamente ai controlli ambientali.

 

2. Gli Stati membri dovrebbero studiare come tener conto della registrazione EMAS, ottenuta conformemente al presente regolamento, nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale la fine di evitare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle organizzazioni che delle autorità competenti in materia di controllo.

 

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate al riguardo. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al Parlamento europeo e al Consiglio, non appena ne dispone e quanto meno su base triennale.

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Articolo 11

Promozione della partecipazione delle organizzazioni, in particolare delle piccole e medie imprese.

 

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione delle organizzazioni a EMAS e, in particolare, valutano la necessità di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI)

 

- facilitando l'accesso alle informazioni, ai fondi di sostegno, alle istituzioni pubbliche e ai pubblici appalti, salve le norme comunitarie in materia di pubblici appalti;

 

- stabilendo o promuovendo misure di assistenza tecnica, soprattutto in connessione con iniziative di opportuni soggetti professionali o punti di contatto locali (ad esempio, autorità locali, camere di commercio, associazioni professionali o di categoria);

 

- assicurandosi che spese ragionevoli di registrazione incoraggino una maggior partecipazione.

 

Per promuovere la partecipazione delle PMI comprese quelle concentrate in aree geografiche ben definite, le autorità locali, di concerto con le associazioni di settore, le camere di commercio e i soggetti interessati, possono fornire assistenza per identificare gli impatti ambientali significativi. Le PMI possono usare queste informazioni per definire il loro programma ambientale e stabilire gli obiettivi e i target del loro sistema di gestione EMAS. Inoltre possono essere elaborati a livello regionale o nazionale programmi per incoraggiare la partecipazione delle PMI, come un percorso graduale che si concluda con la registrazione EMAS. Il sistema deve funzionare in modo da evitare eccessivi oneri amministrativi per i partecipanti, in particolare le piccole organizzazioni.

 

2. Per incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni a EMAS, la Commissione e altre istituzioni della Comunità nonché altre autorità pubbliche a livello nazionale dovrebbero studiare come tener conto della registrazione EMAS nel definire i criteri per le loro politiche in materia di acquisizione pubblica di beni o servizi fatto salvo il diritto comunitario.

 

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in virtù del presente articolo. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al Parlamento europeo e al Consiglio non appena ne dispone e quanto meno su base triennale.

 

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Articolo 12

Informazione.

 

1. Ogni Stati membro prende le opportune misure per garantire che:

 

a) le organizzazioni siano informate del contenuto del presente regolamento,

b) il pubblico sia informato degli obiettivi e degli elementi principali dell'EMAS.

 

Se del caso, gli Stati membri ricorrono, in collaborazione, tra l'altro, con le associazioni imprenditoriali e di difesa dei consumatori, le organizzazioni ambientaliste, i sindacati e gli enti locali, in particolare, a pubblicazioni professionali, riviste locali, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo a promuovere una sensibilizzazione generalizzata su EMAS.

 

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in virtù del presente articolo.

 

3. La Commissione è responsabile della promozione di EMAS a livello comunitario. In particolare essa esamina, in consultazione con i membri del comitato di cui all'articolo 14 paragrafo 1, la possibilità di divulgare le migliori pratiche attraverso canali e mezzi appropriati.

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Articolo 13

Infrazioni.

 

Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti legali o amministrativi in caso di inosservanza del disposto del presente regolamento e li comunicano alla Commissione.

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Articolo 14

Comitato.

 

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nell'osservanza dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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Articolo 15

Revisione.

 

1. Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina EMAS alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento e degli sviluppi internazionali e, se necessario, propone al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche.

 

2. Tutti gli allegati del presente regolamento, tranne l'allegato V, sono adeguati dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, alla luce dell'esperienza acquisita con il funzionamento di EMAS e secondo le necessità individuate per gli orientamenti sui requisiti EMAS.

 

3. Non più tardi di cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione in particolare esamina, in collaborazione con gli Stati membri, l'uso, il riconoscimento e l'interpretazione del logo EMAS, specialmente da parte del pubblico e di altri soggetti interessati, e valuta l'eventuale necessità di rivedere il logo e le prescrizioni sul suo uso.

 

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Articolo 16

Costi e diritti.

 

1. Secondo modalità stabilite dagli Stati membri può essere predisposto un sistema di diritti per le spese amministrative sostenute per le procedure di registrazione delle organizzazioni e per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali nonché per altre spese connesse di EMAS.

 

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure varate in virtù del presente articolo.

 

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Articolo 17

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1836/93.

 

1. Il regolamento (CEE) n. 1836/93 è abrogato alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento secondo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

 

2. I sistemi di accreditamento e gli organismi competenti nazionali istituiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1836/93 restano in vigore. Gli Stati membri modificano le procedure seguite dai sistemi di accreditamento e dagli organismi competenti in relazione alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che questi sistemi siano pienamente operativi entro i 12 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

 

3. I verificatori ambientali accreditati conformemente al regolamento (CEE) n. 1836/93 possono continuare a svolgere le loro attività nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

 

4. I Siti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 rimangono nel registro EMAS. I nuovi requisiti del presente regolamento applicabili alle organizzazioni sono accertati in occasione della verifica successiva di un sito. Se la verifica successiva deve essere effettuata prima del semestre successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la data della verifica seguente può essere rinviata di 6 mesi d'intesa con il verificatore ambientale e con gli organismi competenti.

 

5. I paragrafi 3 e 4 si applicano altresì ai verificatori ambientali accreditati e ai siti registrati a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1836/93, sempre che gli organismi responsabili dell'accreditamento e gli organismi competenti convengano che i verificatori e i siti registrati posseggono tutti i requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 e lo notifichino alla Commissione.

 

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Articolo 18

Entrata in vigore.

 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, 19 marzo 2001.

 

Per il Parlamento europeo

 

La Presidente

 

N. Fontaine

 

Per il Consiglio

 

Il Presidente

 

A.      Lindh

 

(Si omettono gli allegati)

 


Dir. 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191. Entrata in vigore l'11 agosto 2005.

(2)  Termine di recepimento: 11 agosto 2007.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale.

 

(2) Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell'inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.

 

(3) La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.

 

(4) Il miglioramento dell'efficienza energetica - una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità - è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma d'azione per l'ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero pertanto essere adottati misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.

 

(5) È necessario agire nella fase progettuale del prodotto che consuma energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

 

(6) Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie dovrebbero rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale.

 

(7) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere definite tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia ambientale, compresi, se necessario, gli obiettivi applicabili delle pertinenti strategie tematiche di tale programma.

 

(8) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione riducendo l'impatto ambientale potenziale dei prodotti che consumano energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ciò che rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

 

(9) Lo Stato membro che ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell'ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell'ambiente in ragione di un problema specifico di quello Stato membro sorto dopo l'adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l'approvazione da parte di quest'ultima.

 

(10) Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione, può essere necessario informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti che consumano energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente.

 

(11) L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, che costituisce un'importante innovazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è teso a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita. Prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l'impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell'intero arco della sua vita può agire favorevolmente sull'ambiente e sui costi. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti economici, tecnici e funzionali.

 

(12) Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica deve essere considerata l'obiettivo ambientale prioritario in attesa dell'adozione di un piano di lavoro.

 

(13) Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Vista l'urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002.

 

(14) Come principio generale, il consumo energetico dei prodotti che consumano energia in stand-by o quando sono disattivati dovrebbe essere ridotto al minimo necessario per il loro adeguato funzionamento.

 

(15) Quantunque convenga prendere come riferimento i prodotti o le tecnologie più performanti disponibili sul mercato, compresi i mercati internazionali, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. Le parti interessate dovrebbero essere consultate e cooperare attivamente a tali analisi. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un'adeguata consultazione delle parti interessate. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di un'introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati.

 

(16) Occorre dare la priorità a iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell'industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile.

 

(17) L'autoregolamentazione, compresi gli accordi volontari quali gli impegni unilaterali da parte dell'industria, può permettere rapidi progressi in seguito ad un'attuazione rapida e efficace dal punto di vista dei costi e permette un adeguamento flessibile e adeguato alle opzioni tecnologiche e alle sensibilità del mercato.

 

(18) Ai fini della valutazione di accordi volontari o di altre misure di autoregolamentazione presentate come alternative alle misure di esecuzione, dovrebbe essere garantita l'informazione almeno sui seguenti punti: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/ efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione, sostenibilità.

 

(19) In sede di valutazione delle iniziative di autoregolamentazione da parte dell'industria nel contesto della presente direttiva, il capitolo 6 della comunicazione della Commissione sugli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione» potrebbe fungere da orientamento utile.

 

(20) La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti a dalla facilità di accesso alle stesse.

 

(21) I prodotti che consumano energia ed ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere muniti della marcatura CE e delle associate informazioni, al fine di consentire la loro immissione sul mercato interno e la loro libera circolazione. L'attuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti che consumano energia regolamentati e assicurare una concorrenza leale.

 

(22) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell'ambiente e le organizzazioni di consumatori.

 

(23) In sede di elaborazione delle misure di attuazione, la Commissione dovrebbe altresì tenere nel debito conto la vigente legislazione nazionale in materia di ambiente, concernente in particolare le sostanze tossiche, che gli Stati membri hanno detto di ritenere opportuno preservare senza ridurre gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri.

 

(24) Occorre tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.

 

(25) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell'ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva.

 

(26) Un organismo competente è di solito un organismo pubblico o privato, designato dalle autorità pubbliche, che offre le necessarie garanzie di imparzialità e disponibilità di expertise tecnica per effettuare la verifica del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle misure di esecuzione applicabili.

 

(27) Tenendo conto dell'importanza di evitare la non conformità, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano disponibili gli strumenti necessari per un'efficace sorveglianza del mercato.

 

(28) Per quanto concerne la formazione e l'informazione delle piccole e medie imprese in materia di progettazione ecocompatibile, può essere opportuno prendere in considerazione attività di accompagnamento.

 

(29) È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva, anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità.

 

(30) Una delle funzioni principali delle norme armonizzate dovrebbe consistere nell'aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione adottate in virtù della presente direttiva. Tali norme potrebbero essere di importanza fondamentale per la definizione dei metodi di misurazione e di prova. Nel caso di specifiche generiche di progettazione ecocompatibile, le norme armonizzate potrebbero contribuire notevolmente a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile. Tali norme dovrebbero indicare chiaramente il rapporto tra le loro clausole e le condizioni in questione. Le norme armonizzate non dovrebbero avere lo scopo di fissare limiti riguardo agli aspetti ambientali.

 

(31) Per le definizioni utilizzate nella presente direttiva, è utile riferirsi alle pertinenti norme internazionali, come ISO 14040.

 

(32) La presente direttiva è conforme ad alcuni principi sull'applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (5), e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate. La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa (6) raccomandava alla Commissione di esaminare se il principio della nuova strategia poteva essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, quale strumento per migliorare e semplificare ogni qualvolta possibile la legislazione.

 

(33) La presente direttiva è complementare agli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.

 

(34) La direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, che già contengono disposizioni in merito alla revisione dei requisiti di rendimento energetico, devono essere integrate nel presente quadro.

 

(35) La direttiva 92/42/CEE contempla un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Poiché gli Stati membri e l'industria hanno convenuto che siffatto sistema non ha prodotto i risultati sperati, la direttiva 92/42/CEE deve essere modificata per introdurre sistemi più efficaci.

 

(36) Le disposizioni della direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali, sono state sostituite dalle disposizioni della direttiva 92/42/CEE, della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, e della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. La direttiva 78/170/CEE deve pertanto essere abrogata.

 

(37) La direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1o dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici, stabilisce le condizioni alle quali la pubblicazione delle informazioni in merito al rumore emesso da tali apparecchi può essere richiesta dagli Stati membri e definisce la procedura per la determinazione del livello di rumore. A fini di armonizzazione, le emissioni sonore dovrebbero essere incluse in una valutazione integrata delle prestazioni ambientali. Poiché la presente direttiva prevede un siffatto approccio integrato, la direttiva 86/594/CEE deve essere abrogata.

 

(38) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/ CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(39) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

(40) È opportuno ricordare che il punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6) recita che il Consiglio «incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento».

 

(41) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia garantire il funzionamento del mercato interno stabilendo che i prodotti debbano raggiungere un adeguato livello di prestazione ambientale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

(42) Il Comitato delle regioni, consultato, non ha espresso un parere,

 

hanno adottato la presente direttiva:

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(3)  Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. C 112.

(4) parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (G.U.U.E. C 104 E del 30.4.2004), posizione comune del Consiglio del 29 novembre 2004 (G.U.U.E. C 38 E del 15.2.2005), posizione del Parlamento europeo del 13 aprile 2005 e decisione del Consiglio del 23 maggio 2005.

(5)  Pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1985, n. C 136.

(6)  Pubblicata nella G.U.C.E. 19 maggio 2000, n. C 141.

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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione.

 

1. La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

 

2. La presente direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti che consumano energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

 

3. La presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

 

4. La presente direttiva e le relative misure di attuazione adottate lasciano impregiudicate la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e la normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche, compresa quella sui gas fluorinati ad effetto serra.

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Articolo 2

Definizioni.

 

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1) «prodotto che consuma energia»: un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;

 

2) «componenti e sottounità»: le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;

 

3) «misure di esecuzione»: le misure adottate in forza della presente direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;

 

4) «immissione sul mercato»: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

 

5) «messa in servizio»: il primo impiego di un prodotto che consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale;

 

6) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia contemplati dalla presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui alla prima frase o di un importatore quale definito al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dalla presente direttiva;

 

7) «mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva;

 

8) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo nel quadro delle sue attività;

 

9) «materiali»: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti che consumano energia;

 

10) «progettazione del prodotto»: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;

 

11) «aspetto ambientale»: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;

 

12) «impatto ambientale»: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia durante il loro ciclo di vita;

 

13) «ciclo di vita»: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;

 

14) «riutilizzo»: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo;

 

15) «riciclaggio»: il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;

 

16) «recupero di energia»: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;

 

17) «recupero»: ognuna delle operazioni applicabili di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti;

 

18) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva 75/442/ CEE di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

 

19) «rifiuto pericoloso»: ogni tipo di rifiuto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

 

20) «profilo ecologico»: la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;

 

21) «prestazione ambientale»: per prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;

 

22) «miglioramento delle prestazioni ambientali»: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;

 

23) «progettazione ecocompatibile»: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;

 

24) «specifica per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia;

 

25) «specifica generale per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;

 

26) «specifica particolare per la progettazione ecocompatibile»: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;

 

27) «norma armonizzata»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.

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Articolo 3

Immissione sul mercato e/o messa in servizio.

 

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure e siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 5.

 

2. Gli Stati membri possono designare le autorità responsabili della sorveglianza del mercato. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano dei poteri necessari e li esercitino per adottare gli opportuni provvedimenti che ad esse incombono in applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri definiscono compiti, poteri e disposizioni organizzative delle autorità competenti che hanno il potere di:

 

i) organizzare adeguate verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti che consumano energia ed obbligare il fabbricante o il suo mandatario a ritirare dal mercato i prodotti che consumano energia non conformi ai sensi dell'articolo 7;

 

ii) esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;

 

iii) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità.

 

3. Gli Stati membri tengono informata la Commissione dei risultati della sorveglianza del mercato e, se del caso, la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni alle autorità competenti in merito alla conformità dei prodotti.

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Articolo 4

Responsabilità dell'importatore.

 

Quando il fabbricante non è stabilito all'interno della Comunità e in mancanza di un mandatario, l'obbligo

 

- di garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio rispetti la presente direttiva e la misura di esecuzione applicabile,

 

- di ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica disponibile, incombe all'importatore.

 

incombe all'importatore.

 

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Articolo 5

Marcatura e dichiarazione di conformità.

 

1. Anteriormente all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato III.

 

3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'allegato VI e rinvia alla pertinente misura di esecuzione.

 

4. È proibita l'apposizione, sui prodotti che consumano energia, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.

 

5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni da fornire in conformità dell'allegato I, parte 2, siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto che consuma energia raggiunge l'utilizzatore finale.

 

Gli Stati membri autorizzano inoltre che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali della Comunità.

 

In sede di applicazione del primo comma, gli Stati membri tengono presente in particolare:

 

a) se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure;

b) il tipo di utilizzatore previsto per il prodotto che consuma energia e la natura delle informazioni che devono essere fornite.

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Articolo 6

Libera circolazione.

 

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri della progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, che sono oggetto della misura di esecuzione applicabile, di un prodotto che consuma energia che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità all'articolo 5.

 

2. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio di un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE in conformità dell'articolo 5 a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegati I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile.

 

3. Gli Stati membri non impediscono la presentazione, ad esempio nell'ambito di fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, dei prodotti che consumano energia che non ottemperano alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile, purché sia indicato in modo visibile che essi non possono essere immessi sul mercato e/o messi in servizio finché non siano pienamente conformi.

 

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Articolo 7

Clausola di salvaguardia.

 

1. Se uno Stato membro accerta che un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE di cui all'articolo 5 e utilizzato in conformità al suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile, il fabbricante o il suo mandatario sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

 

Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto che consuma energia potrebbe essere non conforme, lo Stato membro adotta le necessarie misure che, a seconda del grado di mancata conformità, possono arrivare al divieto di immissione sul mercato del prodotto finché non sia ripristinata la conformità.

 

Se la situazione di mancata conformità si protrae, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato.

 

In caso di divieto o ritiro dal mercato, la Commissione e gli altri Stati membri sono immediatamente informati.

 

2. Ogni decisione adottata da uno Stato membro sulla base della presente direttiva che limiti o vieti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto che consuma energia indica i motivi che ne sono all'origine.

 

Tale decisione è notificata immediatamente alla parte interessata, che viene contemporaneamente informata dei mezzi di impugnazione disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei relativi termini.

 

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata conformemente al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è riconducibile:

 

a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

 

4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti.

 

Dopo tale consultazione, la Commissione informa immediatamente del suo parere lo Stato membro che ha adottato la decisione e gli altri Stati membri.

 

Se la Commissione giudica la decisione ingiustificata, ne informa immediatamente gli Stati membri.

 

5. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

 

6. Se del caso, gli Stati membri e la Commissione adottano le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza con riguardo alle informazioni fornite nel corso di tale procedura.

 

7. Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche secondo un criterio di trasparenza.

 

8. Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Articolo 8

Valutazione di conformità.

 

1. Prima di immettere sul mercato e/o di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

2. Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione e lasciano ai fabbricanti la possibilità di scegliere tra il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV, e il sistema di gestione, di cui all'allegato V. Se ciò è debitamente giustificato e proporzionato al rischio, la procedura di valutazione della conformità è specificata nei pertinenti moduli, come descritto nella decisione 93/465/CEE.

 

Qualora uno Stato membro abbia forti indizi di una probabile mancata conformità di un prodotto che consuma energia, esso pubblica al più presto una valutazione motivata della conformità del prodotto che può essere effettuata da un organo competente, al fine di consentire eventualmente una tempestiva azione correttiva.

 

Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS), e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato V della presente direttiva.

 

Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che tale sistema di gestione ottemperi alle corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

 

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

 

I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro.

 

4. I documenti relativi alla valutazione di conformità e alla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 5 sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità.

 

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Articolo 9

Presunzione di conformità.

 

1. Gli Stati membri considerano conforme alle pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile il prodotto che consuma energia che reca la marcatura CE di cui all'articolo 5.

 

2. Gli Stati membri considerano il prodotto che consuma energia per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.

 

3. Si presume che il prodotto che consuma energia cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 ottemperi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

 

4. Ai fini della presunzione di conformità nel contesto della presente direttiva, la Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può decidere che altri marchi di qualità ecologica rispettano condizioni equivalenti al marchio di qualità ecologica comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000. I prodotti che consumano energia che hanno ottenuto tali altri marchi di qualità ecologica sono considerati conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile nella misura in cui tali specifiche sono rispettate da detto marchio di qualità ecologica.

 

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Articolo 10

Norme armonizzate.

 

1. Gli Stati membri si assicurano, nella misura del possibile, che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.

 

2. Allorché uno Stato membro o la Commissione considerano che le norme armonizzate, la cui applicazione si presume sia destinata a ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano, spiegandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Il comitato emette urgentemente un parere.

 

3. Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide se pubblicare, non pubblicare, pubblicare con limitazioni, mantenere o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

4. La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione in questione e, se necessario, elabora un nuovo mandato in vista della revisione delle norme armonizzate in questione.

 

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Articolo 11

Disposizioni per i componenti e le sottounità.

 

Le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti, o ai loro rappresentanti autorizzati che immettono sul mercato e/o mettono in servizio componenti e sottounità, di fornire al fabbricante di un prodotto che consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali e/ o risorse dei componenti o sottounità.

 

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Articolo 12

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni.

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie per incoraggiare le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva a collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire alla Commissione informazioni atte ad agevolare il funzionamento della presente direttiva e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 7.

 

La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari.

 

Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva.

 

2. I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

3. La Commissione adotta le misure appropriate per incoraggiare e contribuire alla cooperazione tra Stati membri di cui al presente articolo.

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Articolo 13

Piccole e medie imprese.

 

1. Nell'ambito dei programmi di cui possono beneficiare le PMI e le microimprese, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI e le microimprese ad integrare aspetti ambientali, tra cui l'efficienza energetica, in sede di progettazione dei propri prodotti.

 

2. Gli Stati membri garantiscono, soprattutto rafforzando le reti e le strutture di sostegno, il loro incoraggiamento alle PMI e alle microimprese affinché adottino un sano approccio ambientale sin dalla fase di progettazione del prodotto e si adeguino alla futura normativa europea.

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Articolo 14

Informazione dei consumatori.

 

In conformità della misura di esecuzione applicabile, i fabbricanti garantiscono, nella forma da essi ritenuta idonea, che i consumatori di prodotti che consumano energia ottengano

 

- l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto,

 

- il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.

 

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Articolo 15

Misure di esecuzione.

 

1. Qualora un prodotto che consuma energia risponda ai criteri elencati al paragrafo 2, esso è coperto dalla misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Qualora la Commissione adotti misure di esecuzione, essa decide secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

 

a) il prodotto rappresenta un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nella Comunità, indicativamente superiore a 200.000 unità all'anno secondo gli ultimi dati disponibili;

b) il prodotto, in considerazione dei quantitativi immessi sul mercato e/o messi in servizio, ha un significativo impatto ambientale nella Comunità, come precisato nelle priorità strategiche comunitarie di cui alla decisione n. 1600/2002/CE;

c) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi, tenendo conto in particolare di quanto segue:

 

- assenza di altra normativa comunitaria pertinente o incapacità delle forze di mercato di affrontare adeguatamente la questione;

 

- ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti che consumano energia disponibili sul mercato con funzionalità equivalente.

 

3. Nell'elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione tiene conto di ogni parere espresso dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e prende inoltre in considerazione:

 

a) le priorità ambientali comunitarie quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE o nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) della Commissione;

b) pertinenti normative comunitarie o misure di autoregolamentazione, come accordi su base volontaria che, a seguito di una valutazione in conformità dell'articolo 17, possano conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente o a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti.

 

4. Nell'elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione:

 

a) prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto che consuma energia e tutti i suoi significativi aspetti ambientali, fra cui l'efficienza energetica. La profondità dell'analisi degli aspetti ambientali e della praticabilità del loro miglioramento è proporzionata alla loro importanza. L'adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile su significativi aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia non deve essere indebitamente ritardata da incertezze riguardanti gli altri aspetti;

b) effettua una valutazione, che tenga conto dell'impatto sull'ambiente, sui consumatori e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività (anche sui mercati esterni alla Comunità), innovazione, accesso al mercato, e costi e benefici;

c) tiene conto della vigente legislazione nazionale in materia di ambiente che gli Stati membri considerano pertinente;

d) svolge opportune consultazioni con i soggetti interessati;

e) prepara una motivazione del progetto di misura di esecuzione basata sulla valutazione di cui alla lettera b);

f) fissa la data o le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto in particolare dell'eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI.

 

5. Le misure di esecuzione soddisfano tutti i seguenti criteri:

 

a) non deve esserci un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;

b) non deve esserci un'incidenza negativa sulla salute, la sicurezza e l'ambiente;

c) non devono prodursi significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto;

d) non devono prodursi significative ripercussioni negative sulla competitività dell'industria;

e) in linea di principio la definizione di una specifica per la progettazione ecocompatibile non deve avere come conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria;

f) non deve essere imposto un onere amministrativo eccessivo ai fabbricanti.

 

6. Le misure di esecuzione fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'allegato I e/ o all'allegato II.

 

Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale.

 

Le misure di esecuzione possono inoltre prevedere che non sia necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile per taluni particolari parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1.

 

7. Le specifiche sono formulate in modo tale da garantire che le autorità di sorveglianza del mercato possano verificare la conformità di un prodotto che consuma energia ai requisiti della misura di esecuzione. La misura di esecuzione precisa se la verifica può essere attuata direttamente sul prodotto che consuma energia o in base alla documentazione tecnica.

 

8. Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'allegato VII.

 

9. Gli studi e le analisi pertinenti di cui si avvale la Commissione nel predisporre le misure di esecuzione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico, tenendo conto in particolare di un accesso e di un utilizzo agevoli da parte delle PMI interessate.

 

10. Una misura di esecuzione che fissa specifiche per la progettazione ecocompatibile è, se del caso, corredata di orientamenti, che sono adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, sull'equilibrio dei vari aspetti ambientali; questi orientamenti contempleranno le specificità delle PMI attive nel settore produttivo interessato dalla misura di esecuzione. Se necessario e in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, può essere prodotto ulteriore materiale specializzato da parte della Commissione per agevolare l'esecuzione da parte delle PMI.

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Articolo 16

Piano di lavoro.

 

1. Conformemente ai criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce, entro il 6 luglio 2007, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.

 

Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

 

Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo.

 

2. Nella fase transitoria, tuttavia, in sede di elaborazione del primo piano di lavoro di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e i criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, a titolo di anticipazione:

 

- misure di esecuzione cominciando dai prodotti che siano stati identificati dal programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria,

 

- una misura di esecuzione distinta volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti.

 

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Articolo 17

Autoregolamentazione.

 

Accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione presentati quali alternative alle misure di esecuzione nel contesto della presente direttiva sono valutati almeno sulla base dell'allegato VIII.

 

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Articolo 18

Forum consultivo.

 

La Commissione provvede affinché nello svolgimento delle sue attività rispetti, per quanto riguarda ciascuna misura di esecuzione, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate da tale prodotto/gruppo di prodotti come l'industria, compresi PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla definizione e alla revisione delle misure di esecuzione, ad esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato e a valutare gli accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione. Tali parti si riuniscono in un forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione.

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Articolo 19

Procedura di comitato.

 

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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Articolo 20

Sanzioni.

 

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di mancata conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario.

 

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Articolo 21

Modifiche.

 

1. La direttiva 92/42/CEE è modificata come segue:

 

1) L'articolo 6 è soppresso.

 

2) È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 10 bis

 

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.»

 

3) All'allegato I, la sezione 2 è soppressa.

 

4) L'allegato II è soppresso.

 

2. La direttiva 96/57/CE è modificata come segue:

 

È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 9 bis

 

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.»

 

3. La direttiva 2000/55/CE è modificata come segue:

 

È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 9 bis

 

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.»

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Articolo 22

Abrogazioni.

 

Le direttive 78/170/CEE e 86/594/CEE sono abrogate. Gli Stati membri possono continuare ad applicare le misure nazionali esistenti adottate in virtù della direttiva 86/594/CEE finché non saranno adottate per i prodotti in questione in virtù della presente direttiva.

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Articolo 23

Verifica.

 

Entro il 6 luglio 2010, la Commissione verifica l'efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, la soglia di dette misure, i meccanismi di sorveglianza del mercato e le pertinenti misure di autoregolamentazione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

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Articolo 24

Riservatezza.

 

Le specifiche per la fornitura di informazioni di cui all'articolo 11 e all'allegato I, parte 2, da parte del fabbricante e/o del suo mandatario, sono proporzionate e tengono conto della legittima riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

 

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Articolo 25

Attuazione.

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 agosto 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

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Articolo 26

Entrata in vigore.

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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Articolo 27

Destinatari.

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

 

Per il Parlamento europeo

 

Il presidente

 

J. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

 

Il presidente

 

J. STRAW

 

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Allegato I

 

Metodologia per l'elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile

 

(articolo 15)

Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi sugli aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Il metodo secondo il presente allegato sarà applicato quando non sia opportuno fissare valori limite per il gruppo di prodotti in esame. La Commissione identifica gli aspetti ambientali significativi nel corso della preparazione del progetto di una misura di esecuzione da sottoporre al comitato di cui all'articolo 19 che dovranno essere specificati nella misura di esecuzione.

 

Nel predisporre le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 15, la Commissione identifica, come appropriati per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile tra quelli elencati nella parte 1, le specifiche per la fornitura di informazioni tra quelle elencate nella parte 2 e le specifiche per il fabbricante elencate nella parte 3.

 

Parte 1. Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia

 

1.1. Nella misura in cui si riferiscono alla progettazione del prodotto, gli aspetti ambientali significativi sono identificati tenendo presenti i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto:

 

a) selezione e impiego di materie prime;

b) fabbricazione;

c) condizionamento, trasporto e distribuzione;

d) installazione e manutenzione;

e) uso;

f) fine vita, nel senso di prodotto che consuma energia che è giunto al termine del suo primo uso fino allo smaltimento definitivo.

 

1.2. Per ciascuno stadio vengono valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:

 

a) consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l'acqua dolce;

b) emissioni previste nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

c) inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;

d) generazione prevista di rifiuti;

e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE.

 

1.3. In particolare, sono opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali citati nel precedente paragrafo:

 

a) peso e volume del prodotto;

b) uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio;

c) consumo di energia, di acqua e di altre risorse nel corso dell'intero ciclo di vita;

d) uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/ CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali le direttive 76/769/CEE o 2002/95/CE;

e) quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;

f) facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali idonei al riutilizzo e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente agli standard ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose;

g) incorporazione dei componenti utilizzati;

h) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi;

i) estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità;

j) quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati;

k) emissioni nell'aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell'ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (1);

l) emissioni nell'acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti);

m) emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l'uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica).

 

Parte 2. Specifiche per la fornitura di informazioni

 

Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso:

 

- informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista,

 

- informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti,

 

- informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti,

 

- informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.

 

Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.

 

Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/ CE.

 

Parte 3. Specifiche per il fabbricante

 

1. Tenendo conto degli aspetti ambientali identificati nella misura di esecuzione in quanto suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione, i fabbricanti di prodotti che consumano energia sono tenuti a effettuare una valutazione del modello di un prodotto che consuma energia durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato. Altri aspetti ambientali possono essere esaminati su base volontaria.

 

Sulla base di tale valutazione, i fabbricanti elaborano il profilo ecologico del prodotto che consuma energia incentrato sulle specifiche caratteristiche del prodotto con riguardo all'ambiente e sui suoi input/output durante l'intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili.

 

2. Il fabbricante si avvarrà di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto conseguite tenendo conto dei parametri.

 

I parametri sono individuati dalla Commissione nella misura di esecuzione sulla scorta delle informazioni raccolte nel corso della preparazione della misura.

 

La scelta di una specifica soluzione progettuale permette un ragionevole equilibrio tra i diversi aspetti ambientali nonché tra questi aspetti e altre considerazioni pertinenti, quali la salute e la sicurezza, le prescrizioni tecniche in tema di funzionalità, qualità e prestazioni e aspetti economici, tra cui i costi di fabbricazione e la commerciabilità, pur ottemperando a tutte le normative pertinenti.

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Allegato II

 

Metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile

 

(articolo 15)

 

 

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti che consumano energia, a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l'uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato).

 

In sede di elaborazione di misure di esecuzione per definire specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'articolo 15, la Commissione individua, come appropriati per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile fra quelli indicati elencati nell'allegato I, parte 1, e fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, il livello di tali specifiche come indicato in appresso.

 

1. Un'analisi tecnica, ambientale ed economica seleziona sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori.

 

L'analisi tecnica, economica ed ambientale individuerà inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali in esame, i prodotti e la tecnologia che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.

 

La prestazione dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nelle legislazioni di altri paesi dovrebbero essere presi in considerazione nel corso dell'analisi nonché al momento di fissare criteri.

 

Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica, nonché delle potenzialità di miglioramento, vengono adottate misure concrete nell'intento di minimizzare l'impatto ambientale del prodotto.

 

Con riguardo al consumo di energia durante l'uso, il livello di rendimento energetico o di consumo è fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l'utilizzatore finale per modelli rappresentativi di un prodotto che consuma energia, tenendo conto delle conseguenze su altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto in base ai dati forniti dalla Banca centrale europea e ad una durata realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati.

 

Le spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse (quali acqua o detergenti).

 

Un'analisi di sensibilità per i pertinenti fattori (quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto), comprendente, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti ad evitare le emissioni di gas a effetto serra, è condotta per verificare l'esistenza di variazioni significative e l'affidabilità delle conclusioni generali. Le specifiche sono adeguate di conseguenza.

 

Una metodologia simile potrebbe essere applicata ad altre risorse quali l'acqua.

 

2. Per effettuare le analisi tecniche, ambientali ed economiche, ci si può avvalere delle informazioni disponibili nell'ambito di altre attività comunitarie.

 

Lo stesso vale per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'Unione europea.

 

3. La data di entrata in vigore tiene conto del ciclo di riprogettazione del prodotto.

 

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Allegato III

 

Marcatura CE

 

(articolo 5, paragrafo 2)

 

La marcatura CE deve avere un«altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

 

La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull»imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

 

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Allegato IV

 

Controllo della progettazione interno

 

(articolo 8)

 

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

 

2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

La documentazione contiene in particolare:

 

a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;

b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;

e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 10, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché le norme di cui all'articolo 10 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;

f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui alla parte 2, dell'allegato I;

g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.

 

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui alla sezione 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.

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Allegato V

 

Sistema di gestione di valutazione delle conformità

 

(articolo 8)

 

 

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

 

2. Per valutare la conformità del prodotto che consuma energia, ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato.

 

3. Sistema di gestione degli elementi ambientali

 

Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante può dimostrare l'ottemperanza del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto

 

Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto.

 

Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto che consuma energia, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.

 

Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:

 

- l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformità del prodotto che consuma energia e, se del caso, da mettere a disposizione,

 

- gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento,

 

- i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale,

 

- le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento,

 

- il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.

 

3.2. Pianificazione

 

Il fabbricante deve fissare e rivedere:

 

a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto;

b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche;

c) un programma per conseguire tali obiettivi.

 

3.3. Attuazione e documentazione

 

3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione dovrebbe specificare quanto segue in particolare:

 

a) sono definite e documentate le responsabilità e le autorità, allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;

b) sono redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto;

c) il fabbricante redige e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.

 

3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto che consuma energia contiene in particolare:

 

a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;

b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

 

d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;

e) il fabbricante redige specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 10 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità;

f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2.

 

3.4. Azione di controllo e correttiva

 

a) il fabbricante deve adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto che consuma energia sia fabbricato in conformità delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

b) il fabbricante istituisce e perfeziona le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva;

c) il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.

 

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Allegato VI

 

Dichiarazione di conformità

 

(articolo 5, paragrafo 3)

 

 

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti dati:

 

1) nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;

2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;

3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;

5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata;

6) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

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Allegato VII

 

Contenuto delle misure di esecuzione

 

(articolo 15, paragrafo 8)

 

In particolare la misura di esecuzione deve specificare:

 

1) la definizione esatta del tipo o dei tipi di prodotto che consuma energia in questione;

2) le specifiche per la progettazione ecocompatibile del prodotto che consuma energia in questione, la data o le date di attuazione, le misure o i periodi scaglionati nel tempo o di transizione:

 

- nel caso di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, le fasi e gli aspetti pertinenti tra quelli citati nell'allegato I, punti 1.1 e 1.2, corredati di esempi di parametri tra quelli citati nell'allegato I, punto 1.3, quale orientamento per valutare i miglioramenti relativi agli aspetti ambientali identificati,

 

- nel caso di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, il livello di queste;

 

3) i parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, per i quali non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile;

4) le prescrizioni circa l'installazione del prodotto che consuma energia allorché presenta una pertinenza diretta alle considerate prestazioni ambientali del prodotto che consuma energia;

5) le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare; se disponibili, vanno usate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6) i dati per la valutazione di conformità di cui alla decisione 93/465/CEE

 

- nel caso in cui il modulo o i moduli da utilizzare siano diversi dal modulo A, i fattori che determinano la selezione di tale procedura specifica,

 

- se del caso, i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi;

 

se in altre prescrizioni CE per lo stesso prodotto sono previsti moduli diversi, il modulo da utilizzare per la prescrizione in questione è quello definito nella misura di esecuzione;

 

7) prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, in particolare riguardo agli elementi della documentazione tecnica necessari per facilitare il controllo della conformità dei prodotti che consumano energia alla misura di esecuzione;

8) durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti che consumano energia conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione della misura di esecuzione;

9) la data della valutazione e dell'eventuale revisione della misura di esecuzione, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico.

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Allegato VIII

 

Oltre all'obbligo giuridico fondamentale che le iniziative di autoregolamentazione siano conformi a tutte le disposizioni del trattato (in particolare alle norme relative al mercato interno e alla concorrenza) nonché agli impegni internazionali della Comunità, ivi comprese le norme commerciali multilaterali, il seguente elenco, non esaustivo, di criteri indicativi può essere utilizzato per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione come alternativa a una misura di esecuzione nel quadro della presente direttiva.

 

1. Partecipazione aperta

 

Le iniziative di autoregolamentazione sono aperte alla partecipazione di operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che nella fase di esecuzione.

 

2. Valore aggiunto

 

 

Le iniziative di autoregolamentazione forniscono valore aggiunto (rispetto all'«ordinaria amministrazione») in termini di miglioramento della prestazione ambientale globale dei prodotti che consumano energia considerati.

 

3. Rappresentatività

 

L'industria e le sue associazioni che partecipano ad un'azione di autoregolamentazione rappresentano una grande maggioranza del settore economico interessato, con il minor numero possibile di eccezioni. È opportuno vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza.

 

4. Obiettivi quantificati e scaglionati

 

Gli obiettivi elaborati dai soggetti interessati sono stabiliti in termini chiari ed univoci, partendo da principi base ben definiti. Se l'iniziativa di autoregolamentazione è di lungo termine, occorre prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe (intermedie) in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari ed affidabili. Lo sviluppo di tali indicatori sarà agevolato dai dati provenienti dalla ricerca e da una base di dati scientifici e tecnologici.

 

5. Coinvolgimento della società civile

 

Al fine di assicurare la trasparenza, le iniziative di autoregolamentazione sono rese pubbliche, incluso attraverso Internet e altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.

 

Lo stesso si applica alle relazioni di monitoraggio interlocutorie e definitive. Le parti interessate, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientalistiche e le associazioni di consumatori sono invitate a prendere posizione sulle iniziative di autoregolamentazione.

 

6. Monitoraggio e relazioni

 

Le iniziative di autoregolamentazione comportano un sistema di monitoraggio ben concepito con responsabilità chiaramente definite per l'industria e gli ispettori indipendenti. I servizi della Commissione, in associazione con le parti dell'iniziativa di autoregolamentazione, sono invitati a controllare il conseguimento degli obiettivi.

 

Il piano di monitoraggio e di relazioni è dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta ai servizi della Commissione, assistiti dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, esaminare se gli obiettivi dell'accordo volontario o di altre misure di autoregolamentazione sono stati conseguiti.

 

7. Rapporto costi-efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione

 

I costi di gestione delle iniziative di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non debbono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.

 

8. Sostenibilità

 

Le iniziative di autoregolamentazione sono conformi agli obiettivi programmatici della presente direttiva, ivi compreso l'approccio integrato, e sono coerenti con le dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile.

 

Viene integrata la tutela degli interessi dei consumatori (sanità, qualità della vita o interessi economici).

 

9. Compatibilità degli incentivi

 

È poco probabile che le iniziative di autoregolamentazione producano i risultati attesi se altri fattori ed incentivi - pressione del mercato, fiscalità e legislazione nazionale - inviano segnali contraddittori a coloro che partecipano all'impegno. La coerenza programmatica è al riguardo indispensabile e va presa in considerazione all'atto di valutare l'efficacia dell'iniziativa.

 



[1]     La Dir.P.C.M. 27 marzo 2000 “Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118). prevede che l'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame. L'AIR, invece, è uno strumento per stabilire la necessità di un intervento di regolamentazione e per scegliere quello più efficace. L'AIR consiste nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese. L'AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamentazione la cui eventuale adozione è in discussione e delle opzioni alternative, nonché la valutazione dei benefìci e dei costi derivanti dalla misura regolatoria.

[2]     Nel caso in esame ricorre tale fattispecie, in quanto la norma di delega (legge n.13 del 2007 – legge comunitaria 2006) è entrata in vigore il 4 marzo 2007 e il termine per il recepimento della direttiva è scaduto l’11 agosto 2007 (ossia entro i 6 mesi successivi all’entrata in vigore della medesima legge-delega). Il termine per l’esercizio della delega è pertanto stabilito al 4 settembre (sull’ulteriore proroga di questo termine in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge, si rinvia alla nota successiva).

[3]     Nel caso in esame ricorre tale fattispecie (lo schema di decreto in esame è infatti stato trasmesso alle Camere in data 31 agosto 2007), per cui il termine per l’esercizio della delega, fissato al 4 settembre 2007 (v. nota precedente), risulta prorogato al 3 dicembre 2007.

[4]  Il piano d’azione sull’efficienza energetica è considerato parte integrante del “pacchetto energia”, presentato dalla Commissione il 10 gennaio 2007, che consiste in un pacchetto integrato di misure volte a definire una nuova politica energetica per l’Europa mirata a contrastare le conseguenze dei cambiamenti climatici e a rafforzare la sicurezza energetica e la competitività dell’UE. Il piano d’azione dà seguito a quanto annunciato sia nel Libro verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”  (COM(2006)105), presentato dalla Commissione l’8 marzo 2006, sia dal Libro verde sull’efficienza energetica “Fare di più con meno” (COM(2005)265), presentato il 22 giugno 2005. Esso, inoltre, tiene conto delle indicazioni favorevoli al Libro verde sull’efficienza energetica che sono state espresse sia dal Consiglio, nelle conclusioni adottate nel corso della seduta del 1° dicembre 2005, sia dal Parlamento europeo, nella risoluzione approvata nella seduta plenaria del 1° giugno 2006.