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Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Titolo: | Compatibilità elettromagnetica - attuazione direttiva 2004/108/CE - Schema di decreto legislativo n. 127 (art. 1, commi 1 e 3), L. 29/2006) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 116 | ||
Data: | 18/09/2007 | ||
Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
Compatibilità elettromagnetica Attuazione direttiva 2004/108/CE
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Schema di D.Lgs. n. 127 (art. 1, commi 1 e 3, L.29/2006)
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n. 116 |
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18 settembre 2007 |
Dipartimento Attività produttive
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: AP0172.doc
INDICE
§ Relazioni e pareri allegati14
Elementi per l’istruttoria legislativa 15
§ Conformità con la norma di delega 15
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite 17
§ Compatibilità comunitaria 17
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico 18
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 76 e 87)57
§ L. 21 giugno 1986, n. 317 Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 59
§ L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi73
§ L. 6 febbraio 1996, n. 52 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (art. 47)109
§ D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615 Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 111
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 127
§ D.Dirig. 18 maggio 1999 Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica 128
§ D.M. 27 settembre 1999 Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica 145
§ D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427 Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.149
§ D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive 153
§ D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269 Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità 177
§ D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176 Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni193
§ L. 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (art. 1 e allegato B)201
Normativa comunitaria
§ Risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione 207
§ Dir. 22 giugno 1998, n. 98/34/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione 219
§ Dir. 3 maggio 1989, n. 89/336/CEE Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 241
§ Dir. 9 marzo 1999, n. 1999/5/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.255
§ Reg. (CE) 15 luglio 2002, n. 1592/2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea 285
§ Dir. 15 dicembre 2004, n. 2004/108/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE 327
Numero dello schema di decreto legislativo |
127 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica |
Norma di delega |
Art. 1, commi 1 e 3, Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005) |
Ministro competente |
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali |
Settore d’intervento |
Industria, tutela dei consumatori e Unione europea |
Numero di articoli |
19 |
Date |
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§ presentazione |
1° agosto 2007 |
§ assegnazione |
22 agosto 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
1° ottobre 2007 |
§ scadenza della delega |
21 novembre 2007 |
Commissione competente |
X Commissione (Attività produttive), XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio) |
Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) – è volto a recepire la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
Con l’approvazione della nuova direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 è stato completato il processo di revisione della direttiva europea 89/336/CE sulla compatibilità elettromagnetica (cd. direttiva CEM) che era durato ben sette anni[1].
Benché la direttiva 89/336/CE avesse avuto un impatto positivo sulla progettazione e realizzazione degli apparecchi e sistemi elettrici ed elettronici circolanti nell’ambito dell’Unione Europea, tuttavia la vastità del suo campo di applicazione[2], non sufficientemente definito e dettagliato, nonché l’obbligatorietà, per tutti i prodotti, delle prove secondo le norme armonizzate o del ricorso all’organismo competente, ha portato, da un lato, a difficoltà di interpretazione, specialmente per i componenti e gli impianti, e dall’altro, ad oneri economici ingiustificati per la verifica della conformità di prodotti per i quali potevano ragionevolmente essere applicate procedure semplificate. Per tali ragioni, sin dal 1997, la Commissione ha deciso di intraprendere un lavoro di revisione della direttiva, solo recentemente completato, con l’emanazione della nuova direttiva 2004/108/CE.
La direttiva 2004/108/CEE ha quindi precisato meglio il campo di applicazione, includendo alcuni chiarimenti prima contenuti solo nella Guida di applicazione della direttiva 89/336/CEE e ribadendo esplicitamente che gli impianti fissi rientrano nel suo campo di applicazione.
Quattro gli aspetti principali della nuova direttiva 2004/108/CE:
§ semplificazione delle procedure di attestazione della conformità (art. 7). La direttiva CEM contemplava tre differenti procedure per la valutazione di conformità, in funzione del tipo di apparecchiature in questione e della presenza o meno di norme armonizzate. Delle tre procedure previste, due richiedevano l'intervento obbligatorio di un organismo indipendente di ispezione e verifica. La direttiva 2004/108/CE prevede invece che l’intervento dell’organismo indipendente di ispezione e verifica sia solo eventuale e venga attivato sulla base della valutazione discrezionale del fabbricante o del suo mandatario. La nuova direttiva prevede quindi uno snellimento della procedura con conseguenti diminuzioni dei costi;
§ requisiti più severi in materia di informazioni e documentazione di prodotto (art. 9). La direttiva prevede che siano i fabbricanti a fornire agli organismi ispettivi ulteriori strumenti di controllo che permettano di identificare in maniera più precisa il prodotto (tipo, numero seriale, etc.), indicando altresì il nominativo e l’indirizzo del fabbricante stesso o del suo agente o, se necessario, dell'importatore stabilito sul territorio dell'Unione. Si tratta di semplici ma efficaci accorgimenti per migliorare la tracciabilità del prodotto e per agevolare il compito di sorveglianza sul mercato da parte delle autorità competenti;
§ regime speciale per gli impianti fissi (art. 13). Il campo d'applicazione della direttiva è definito in riferimento al concetto centrale di "apparecchiatura", in cui si distinguono due sottoinsiemi: gli "apparecchi" e gli "impianti fissi". Una delle principali ragioni di una revisione della direttiva CEM è stata la necessità di prevedere regimi normativi distinti per gli apparecchi e per gli impianti fissi. Gli impianti fissi sono assemblaggi di vari apparecchi ed altri dispositivi installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo predeterminato[3], mentre gli apparecchi sono costituiti da ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all’utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni (art. 2). La necessità di un regime diverso è stata giustificata dal fatto che gli impianti fissi possono essere oggetto di continue modifiche, nonché dalle difficoltà riscontrate nell'applicazione a tali impianti di una procedura formale di valutazione della conformità a causa della loro dimensione, della loro complessità, di condizioni di CEM esterne non definite e variabili, di esigenze di funzionamento, ecc. La nuova direttiva prevede, quindi, la non obbligatorietà della procedura di certificazione per gli impianti fissi, che dovranno comunque rispettare quelli che sono i limiti di emissione di radiodisturbi tali da non disturbare le aree circostanti all'installazione, ferma restando la possibilità per lo Stato membro di adottare le misure di salvaguardia di cui all’art. 10 nel caso in cui un impianto fisso non sia conforme alle disposizioni della direttiva. Nei casi di non conformità rilevate e/o reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianti, le autorità preposte possono chiedere evidenza delle verifiche fatte per dichiarare la conformità; inoltre identificano la persona o le persone responsabili della messa in conformità dell'impianto e possono imporre le misure necessarie per rendere gli impianti conformi (art. 13).
§ conformità con i principi generali delle norme armonizzate (art. 6). Otto anni di applicazione della direttiva CEM hanno evidenziato l'efficacia dei principi delle norme armonizzate nel settore della compatibilità elettromagnetica. Viene confermato dunque lo schema di base secondo cui i requisiti essenziali di sicurezza sanciti dalla direttiva trovano nelle norme europee armonizzate[4] la via maestra - ancorché non obbligatoria - per produrre nel rispetto della disciplina. Viene peraltro specificato allo stesso art. 6che per “norma armonizzata” si intende una specificazione tecnica adottata da un organismo di normazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione, secondo le procedura fissate nella direttiva 98/34/CE per stabilire un requisito europeo.
La nuova direttiva, entrata in vigore il 20 gennaio 2005, prevede un periodo transitorio fino al 20 luglio 2009,durante il quale è consentita l'immissione sul mercato o la messa in servizio di apparati e sistemi conformi alla precedente direttiva 89/336/CE (art. 15).
Infine, gli Stati sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 20 gennaio 2007 e ad applicare le disposizioni della direttiva a decorrere dal 20 luglio 2007 (art. 16).
Lo schema in esame, che prevede l’abrogazione del precedente decreto legislativo 615/96 di recepimento della direttiva 89/336/CEE, reca disposizioni disciplinanti, sotto il profilo della compatibilità elettromagnetica, la produzione, l’immissione in commercio e la messa in servizio di determinati apparati e impianti, allo scopo di renderli incapaci sia di emettere interferenze elettromagnetiche, sia di immunizzarli da interferenze di altri apparati.
Rispetto alla previgente disciplina si registrano significative innovazioni tra le quali si segnalano, in particolare:
§ l’introduzione di distinte norme per gli impianti fissi,che non sono tenuti al rispetto delle procedure di valutazione di conformità previste per gli altri apparati e l’esonero da tali procedure per le apparecchiature destinate specificamente ai suddetti impianti fissi, purché non siano disponibili in commercio;
§ la scomparsa - nell’ambito della procedura di valutazione di conformità - degli “organismi competenti” (organismi indipendenti di ispezione e verifica), ai quali il costruttore, secondo le precedenti disposizioni, era tenuto a ricorrere in caso di mancato o parziale utilizzo delle “norme tecniche armonizzate”;
§ la modifica del ruolo degli “organismi notificati”, destinati a fornire assistenza ai costruttori nella valutazione della conformità solo su base volontaria;
§ l’introduzione di requisiti più severi in materia di informazioni e documentazione di prodotto (art. 9), al fine dimigliorarne la tracciabilità agevolando così la sorveglianza sul mercato da parte delle autorità competenti.
Il presente schema di decreto legislativo consta di 19 articoli, raggruppati in quattro Capi, e 9 allegati.
Il Capo I (artt. 1-8) reca disposizioni di carattere generale relative: alla definizione del campo di applicazione del provvedimento e dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature destinatarie delle norme, nell’ambito delle quali una disciplina particolare è riservata agli impianti fissi; all’individuazione delle autorità competenti per la corretta applicazione del D.Lgs. (vale a dire i Ministeri dello sviluppo economico e delle comunicazioni) e all’eventuale adozione da parte loro - in determinate circostanze - di misure speciali e, infine, all’impiego di norme tecniche “armonizzate” che forniscono la presunzione di conformità.
Il campo di applicazione del provvedimento, che ha per oggetto la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche (emissione) o di subire gli effetti di tali perturbazioni (immunità), rispetto alla normativa previgente viene meglio precisato in considerazione della sua vastità e reca un elenco delle esclusioni tra le quali si segnalano, in particolare: le apparecchiature radio e i terminali di telecomunicazione disciplinati dal D.Lgs. 269/01 di attuazione della direttiva 1999/5/CE, i prodotti aeronautici e relative parti di cui al regolamento CE 1592/02 e le apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, a meno che non siano disponibili in commercio.
Le apparecchiature destinatarie delle norme del decreto sono quelle individuate dall’articolo 3 dello schema recante le “definizioni”, nelle quali confluiscono nuovi termini derivanti dalla guida applicativa della soppressa direttiva 89/336/CEE del 1997 (impianto fisso, componenti o sottoinsiemi e impianti mobili).
Un elenco delle categorie di apparecchiature interessate è riportato nell’allegato VIII dello schema di decreto in esame.
Come anticipato, la specifica disciplina degli impianti fissi contenuta nello schema (art. 5) costituisce una delle più rilevanti innovazioni introdotte rispetto alla normativa previgente.
Tali impianti, che ricomprendono macchine di grandi dimensioni e le reti, presentano caratteristiche che li rendono diversi dalle altre apparecchiature in quanto - diversamente dagli apparecchi che possono circolare liberamente all’interno della Comunità - sono installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente ed in luoghi prestabiliti ed, inoltre, sono costituiti dall’assemblaggio di apparecchi di vari tipi e, se necessario, di altri dispositivi. Per tale motivo, come si rileva nel considerando (6) della direttiva 2004/108, per gli impianti fissi si è resa necessaria l’adozione di disposizioni distinte da quelle previste per le altre apparecchiature oggetto del provvedimento.
Per gli impianti fissi, che comunque devono rispondere ai “requisiti essenziali”, stabiliti dal decreto legislativo, non è richiesta né la marcatura CE dell’impianto, né le altre procedure di valutazione della conformità (stesura della dichiarazione di conformità e del fascicolo tecnico).
Inoltre per gli apparecchi che possono essere integrati in impianti fissi non è previsto l’obbligo della marcatura CE, purché tali apparecchi non siano disponibili sul mercato della UE e a condizione che siano accompagnati da documenti che indichino l’impianto fisso cui sono destinati.
Secondo la relazione, l’uso di apparecchi “specifici” non necessariamente conformi alla direttiva 2004/108 viene consentito in quanto si presuppone la conformità dell’intero impianto fisso cui tali apparecchi sono destinati.
Per l’immissione in commercio o la messa in servizio degli apparecchiature sono richiesti i seguenti requisiti: conformità alle disposizioni del presente schema, corretta istallazione e appropriata manutenzione e utilizzazione in conformità alla loro destinazione (art. 4).
I requisiti essenziali che, come si osserva nella relazione allo schema, costituiscono l’aspetto fondamentale delle direttive “nuovo approccio”[5]e che sono richiesti sia dalla direttiva che dal decreto di recepimento ai fini della commercializzazione e della messa in servizio degli apparecchi sono specificati nell’allegato 1.
Tali requisiti riguardano, sotto il profilo della protezione, i due aspetti fondamentali dell’“emissione” di disturbi elettromagnetici e dell’“immunità” dai medesimi cui sono soggetti gli apparecchi elettrici.
Requisiti specifici sono previsti nello stesso allegato per gli impianti fissi che vengono installati secondo regole dell’ingegneria industriale documentate e tenute a disposizione delle competenti autorità ai fini ispettivi.
Conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali la conformità delle apparecchiature alle norme tecniche armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della UE, alle quali si rinvia per la definizione dei valori limite di emissione e di immunità delle apparecchiature, nonché delle le modalità di prova. Tale conformità peraltro non è obbligatoria.
Qualora le autorità competenti ritengano una norma armonizzata non pienamente conforme ai requisiti essenziali di protezione, sottopongono la questione al comitato permanente di cui alla legge 317/86, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 427/2000[6].
Si ricorda che per norme armonizzate si intendono le specifiche tecniche adottate su mandato della Commissione, secondo procedure fissate dalla direttiva 98/34/CE[7], da un organismo di normazione europeo riconosciuto al fine di stabilire un requisito europeo.
Per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica le norme europee armonizzate sono adottate dal CEN (Comitato europeo di normazione), dal CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) e dall’ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione) che nel considerando (12) della direttiva 2004/108 sono indicati come organismi competenti a tale adozione. Si ricorda che in Italia le suddette norme sono pubblicate dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che in Italia svolge attività di normazione assieme all'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione). Entrambi gli enti rappresentano l'Italia presso gli enti di normazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello internazionale (ISO e IEC International Electrotechnical Commission).
Con riferimento alla messa in servizio e all’utilizzazione di una apparecchiatura le norme in esame consentono l’applicazione, daparte delle alle autorità competenti dell’attuazione del presente provvedimento - individuate all’art. 2 nei Ministeri delle comunicazioni e dello sviluppo economico e disciplinate dall’articolo 12 dello schema - di misure speciali atte a rimediare a situazioni di incompatibilità elettromagnetica o a tutelare le reti pubbliche di comunicazione elettronica (art. 6).
Il Capo II (artt. 9-11), reca disposizioni relative alla procedura di valutazione della conformità degli apparecchi, alla marcatura CE e ad altri marchi e informazioni che consentono una maggiore rintracciabilità dei prodotti.
La procedura di valutazione della conformità ai requisiti essenziali (di cui all’allegato I) è descritta nell’Allegato II e prevede:
- l’effettuazione di una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi da parte del fabbricante. La corretta applicazione delle norme armonizzate equivale all’effettuazione di una valutazione della compatibilità;
- la predisposizione da parte del fabbricante di una documentazione tecnica attestante la conformità ai requisiti della direttiva 2004/108;
- la conformità degli apparecchi attestata da una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante nella Comunità.
Ai responsabili dell’immissione in commercio degli apparecchi è tuttavia consentito il ricorso alla procedura di cui all’Allegato III, relativa alla valutazione di conformità rilasciata da un organismo notificato.
In attuazione di quanto disposto dalla nuova direttiva lo schema provvede alla semplificazione delle procedure di attestazione della conformità, nell’ambito della quale scompare ogni riferimento agli “organismi competenti” previsti dalle precedenti norme che, come ricorda la relazione allo schema, erano stati introdotti allo scopo di fornire supporto tecnico alle aziende, in particolare a quelle di piccole dimensioni, non attrezzate ai fini della valutazione della compatibilità elettromagnetica.
Si ricorda in proposito che l’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 615, di cui si prevede l’abrogazione, dispone, nel primo periodo di applicazione dello stesso decreto, l’abilitazione degli organismi competenti al rilascio di una relazione tecnica o di un attestato di conformità per gli apparecchi per i quali il fabbricante non avesse applicato, interamente o parzialmente, le norme relative alla presunzione di conformità di cui all’articolo 6 dello stesso provvedimento.
Gli apparecchi di cui è stata stabilità la conformità secondo le procedure di cui all’allegato I testé illustrate recano la marcatura CE attestante tale conformità. La marcatura viene apposta dal responsabile dell’immissione sul mercato dell’apparecchio (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore) secondo le modalità descritte nell’allegato V.
Si ricorda che gli impianti fissi per le loro caratteristiche specifiche non sono soggetti all’obbligo della marcatura CE e della dichiarazione di conformità.
Rispetto alle norme previgenti lo schema presenta una maggiore attenzione alla rintracciabilità dei prodotti. Infatti le disposizioni contenute nell’art. 11 richiedono per ogni apparecchio l’indicazione di :
§ tipo, lotto e numero di serie;
§ nome, indirizzo del fabbricante, o se fuori UE di chi ha immesso il prodotto sul mercato;
§ indicazioni in lingua italiana e le istruzioni d’i uso per nell’assemblaggio, installazione, manutenzione e uso dell’apparecchio;
§ indicazione anche sull’assemblaggio in caso di caratteristiche di compatibilità non adatte per un utilizzo in ambienti residenziali.
Nel Capo III (artt. 12-17) sono contenute le disposizioni relative all’attività di vigilanza del mercato e alla definizione del regime sanzionatorio.
In particolare si individuano le funzioni delle autorità incaricate della vigilanza (Ministero delle comunicazioni e dello sviluppo economico) cui competono i controlli delle apparecchiature mediante verifiche e controlli da effettuarsi anche a campione e l’individuazione di situazioni di incompatibilità elettromagnetica (art. 12).
In caso di impianti fissi i controlli sulla conformità vengono avviati solo in caso di reclamo.
Alle suddette autorità compete, inoltre, l’adozione di misure di salvaguardia nei confronti di apparecchi recanti la marcatura CE che non risultino conformi alle prescrizioni del provvedimento (ritiro dal mercato, divieto di commercializzazione o messa in servizio, limitazione della circolazione), delle quali devono essere immediatamente informati la Commissione e gli altri Stati membri. Misure del caso sono adottate anche nei confronti dell’autore di dichiarazione di conformità di un apparecchio che non risulti tale.
Nell’ambito dell’attività di verifica e controllo le autorità competenti si avvalgono delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi notificati.
Gli organismi notificati, cui le disposizioni del presente schema assegnano funzioni simili a quelle svolte in precedenza dagli “organismi competenti”, vale a dire assistenza - in questo caso solo su base volontaria – nella valutazione della conformità degli apparecchi (allegato III), come già ricordato erano previsti, ma con diverse funzioni, dalla precedente direttiva.
La previgente disciplina prevedeva il ricorso obbligatorio agli “organismi notificati” da parte del costruttore in caso di applicazione della medesima alle apparecchiature radiotrasmittenti. Tuttavia, come si ricorda nella relazione allo schema, a partire dal 1999 tali apparecchiature rientrano nel campo di applicazione di una specifica direttiva (1999/5/CE), la c.d. direttiva RTTE - recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269 – che ne disciplina anche gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica.
Le nuove disposizioni definiscono inoltre i criteri di valutazione, le modalità e le procedure di designazione degli organismi notificati (art. 14 e allegati VI e VII) , sulla cui attività sono chiamati a vigilare le autorità competenti.
Il provvedimento di designazione dei suddetti organismi di certificazione, rilasciata a seguito di istanza presentata al Ministero delle comunicazioni dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ha durata triennale ed è rinnovabile. Alla notifica presso la Commissione europea degli organismi designati, sulla cui attività vigilano entrambe le autorità competenti, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
Con cadenza semestrale gli organismi notificati sono tenuti a trasmettere copia (su supporto informatico) delle dichiarazioni di conformità rilasciate alle competenti autorità. Queste, qualora accertino che l’organismo non soddisfa più i criteri individuati nell’allegato VI, adottano provvedimenti di sospensione, di cui informano la Commissione europea e gli altri Stati membri.
Le spese di istruttoria e di verifica dei requisiti per il riconoscimento e la designazione degli organismi notificati e dei successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti. Per la determinazione delle tariffe da applicare per lo svolgimento dei suddetti compiti lo schema rinvia (ai sensi dell’art. 47 della legge 52/96 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994) ad un decreto interministeriale dei Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle comunicazioni (art. 16).
Le sanzioni pecuniarie previste in caso di infrazione oscillano tra i 1000 e i 24 mila euro in relazione alle diverse tipologie di infrazioni commesse. E’ altresì previsto il sequestro o la confisca delle apparecchiature non conformi (art. 15).
Il Capo IV (artt. 18-19) reca disposizioni transitorie e finali riguardanti in particolare:
§ l’abrogazione del D.Lgs. 615/96 che aveva attuato la direttiva 89/336/CEE. A tale proposito l’art. 18 stabilisce che i riferimenti a detta direttiva si considerano come riferimenti alla direttiva 2004/108. Lo scopo è quello di non vanificare le certificazioni rilasciate ai sensi della direttiva abrogata;
§ la validità delle certificazioni e delle attestazioni di conformità rilasciate per gli apparecchi prima dell’entrata in vigore della direttiva 2004/108 (dal 20 luglio 2007) riconosciuta fino al 20 luglio 2009. La validità del riconoscimento degli organismi competenti ai sensi della direttiva abrogata è riconosciuta fino alla scadenza del riconoscimento stesso.
Le disposizioni transitorie non riguardano gli impianti fissi che devono essere conformi alle disposizioni del decreto dopo il 20 luglio 2007.
Infine, i nove allegati che completano lo schema in esame riguardano in particolare:
§ la definizione dei requisiti essenziali che devono essere rispettati sia in tema di protezione che di utilizzo e installazione delle apparecchiature(Allegato I);
§ controllo interno della fabbricazione a cura del fabbricante e procedura di valutazione della conformità da parte di organismi abilitati e notificati alla Commissione, su base volontaria (Allegati II e III);
§ elenco della documentazione tecnica che consente di valutare la conformità dell’apparecchio e contenuto della dichiarazione di conformità CE emessa dal produttore (Allegato IV),
§ caratteristiche della marcatura CE (Allegato V);
§ criteri per la abilitazione e successiva notifica degli organismi di certificazione (Allegato VI );
§ contenuto e modalità di presentazione delle domande di abilitazione degli organismi di certificazione(Allegato VII);
§ elenco delle categorie di apparecchiature che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2004/108 (Allegato VIII);
§ tavola di corrispondenza tra la direttiva 89/33/CEE e la nuova direttiva (Allegato IX).
Allo schema di decreto legislativo sono allegate la Relazione illustrativa, la Relazione tecnico-normativa (RTN) e l’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)[8].
Il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n.29 (legge comunitaria 2005) ed appare conforme alla norma di delega, sia dal punto di vista procedurale, sia dal punto di vista del rispetto dei principi e criteri direttivi.
Per quanto riguarda la procedura per l’adozione dei decreti legislativi, l’articolo 1, comma 1, prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B (si fa presente la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 dicembre 2004, cui il provvedimento in esame intende dare attuazione, è inserita nell’allegato B[9]).
Il comma 2 dispone che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l’esercizio della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni[10].
Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi, l’articolo 3 prevede (per quanto rileva nel caso di specie) che:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. […] La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi possono essere adottate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
L’oggetto del provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale “Rapporti dello Stato con l’Unione europea” e “Tutela dell’ambiente” (art.117, comma 2, lettere a) e s)).
Nella relazione tecnico normativa (RTN) allegata al provvedimento si afferma che esso “fa riferimento a materie di competenza esclusiva statale”, senza peraltro indicarle.
Il provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria in quanto è volto ad adeguare l’ordinamento nazionale alla direttiva 2004/18/CE.
Merita evidenziare, peraltro, che la direttiva prevedeva che gli Stati dovessero conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 20 gennaio 2007 (il termine risulta pertanto scaduto) e ad applicarne le disposizioni entro il 20 luglio 2007.
Al riguardo si fa presente che l’articolo 18 del provvedimento dispone impropriamente l’abrogazione della normativa vigente, recata dal decreto legislativo n.615/1996, con effetto retroattivo, a decorrere dal 20 luglio 2007.
Nulla da segnalare
Nulla da segnalare
Il coordinamento con la normativa vigente appare efficacemente assicurato dall’abrogazione della normativa nazionale vigente, recata dal decreto legislativo n.615/1996.
Merita evidenziare, peraltro, che l’articolo 18 del provvedimento ne dispone impropriamente l’entrata in vigore a decorrere dal 20 luglio 2007 (ossia in data anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Costituzione della Repubblica
Italiana
(artt. 76
e 87)
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
(omissis)
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
L. 21 giugno 1986, n.
317
Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 1986, n. 151.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 8 gennaio 1998, n. 102530/100711V/CR;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 gennaio 2000, n. 1.
(3) Titolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
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1. Definizioni preliminari.
1. Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:
a) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale ed i prodotti agricoli compresi i prodotti della pesca;
b) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per «servizio a distanza» un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per «servizio per via elettronica» un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per «servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi» un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
c) «regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto b) ed al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi ed al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi definiti al predetto punto b). Si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una regola che, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una regola che riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
d) «specifica tecnica»: una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali i livelli di qualità o di appropriata utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. Sono altresì compresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, così come i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
e) «altro requisito»: un requisito diverso da una specifica tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
f) «norma»: una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione;
g) «programma di normalizzazione»: un piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera l) contenente l'elenco delle materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione;
h) «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di pubblica inchiesta o di commento;
i) «organismo europeo di normalizzazione»: uno degli organismi elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE;
l) «organismo nazionale di normalizzazione»: uno degli organismi elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE;
m) «regola tecnica»: una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso. Costituiscono, inoltre, regole tecniche le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9-ter. Costituiscono in ogni caso regole tecniche:
1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o ad alti requisiti o a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
2) gli accordi facoltativi dei quali l'Amministrazione è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3) le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi, promuovendo l'osservanza di tali specifiche tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di sicurezza sociale;
n) «progetto di regola tecnica»: il testo di una regola tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali;
o) «ispettorato tecnico»: l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (4).
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(4) Articolo così sostituito prima dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
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1-bis. Àmbito di applicazione della procedura di informazione.
1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.
2. La presente legge non si applica:
a) ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE;
d) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE;
e) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari del tipo di quelli indicati nell'allegato II;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole relative ai servizi emanate dai o per i mercati regolamentati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure necessarie, nell'àmbito del Trattato, per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi (5).
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(5) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
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2. Prodotti esclusi dalla normativa.
1. ... (6).
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(6) Articolo prima sostituito dall'art. 53, L. 29 dicembre 1990, n. 428, e poi abrogato dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52.
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3. Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle Comunità europee.
1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati (7).
2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1 (8).
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(7) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(8) Articolo così sostituito dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52.
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4. Organismi italiani di normalizzazione.
1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, è comunicata alla Commissione delle Comunità europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (9).
2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge è esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici (10).
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(9) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(10) Articolo così sostituito dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52.
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5. Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche.
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunità europea, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.
1-bis. Se la Commissione europea o gli organismi europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le procedure definite dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto compreso nel programma annuale di normalizzazione degli organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito (11).
1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di una norma europea per la quale la Commissione europea abbia conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato con un termine determinato, gli organismi italiani di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e in particolare nel settore in questione non pubblicano una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme ad una norma europea già esistente (12).
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico, un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una specifica tecnica o una norma relativa a determinati prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica concernente i medesimi prodotti. In questo caso l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne giustificano la formulazione (13).
1-quinquies. Una norma adottata da un organismo italiano di normalizzazione senza attuare le procedure previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non può essere assunta come riferimento per l'adozione di atti di riconoscimento, omologazione o utilizzazione (14).
2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri della Comunità europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2-bis. I progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della presente legge, nonché ogni modifica importante degli stessi che ne altera la portata, ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o aggiunge o rende più rigorosi le specifiche o i requisiti, sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti competenti alla loro adozione; se il progetto di regola tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, si può omettere dalla trasmissione il testo della norma recepita, indicando un semplice riferimento alla norma stessa.
Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione seguente:
a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che rendono necessaria la sua adozione;
b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi prevista;
c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la procedura d'informazione della presente legge;
d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, se la loro conoscenza è necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale testo è stato già trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti è sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni;
e) nei casi di urgenza indicati nell'articolo 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano (15).
2-ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia (16).
2-quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati, subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia (17).
2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti di regole tecniche, completi della relativa documentazione, alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis (18).
2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge deve essere indicato un riferimento alla direttiva 98/34/CE (19).
3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, può chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano più soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di coordinamento per la verifica della completezza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea (20).
4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, può essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee in conformità al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione è espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva 98/34/CEE, modificata dalla direttiva 98/48/CE. Della comunicazione è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri (21).
5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso è comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo i princìpi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti di una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza.
6. [La procedura di notifica di cui al presente articolo non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, o agli accordi facoltativi di cui all'articolo 9, comma 6 (22)] (23).
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(11) I commi da 1-bis a 1-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 4, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(12) I commi da 1-bis a 1-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 4, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(13) I commi da 1-bis a 1-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 4, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(14) I commi da 1-bis a 1-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 4, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(15) I commi da 2-bis a 2-sexies, sono stati aggiunti dall'art. 4, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(16) I commi da 2-bis a 2-sexies, sono stati aggiunti dall'art. 4, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(17) I commi da 2-bis a 2-sexies, sono stati aggiunti dall'art. 4, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(18) I commi da 2-bis a 2-sexies, sono stati aggiunti dall'art. 4, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(19) I commi da 2-bis a 2-sexies, sono stati aggiunti dall'art. 4, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(20) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(21) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(22) Articolo prima sostituito dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e poi così modificato, come indicato nei commi interessati, dal D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(23) Comma soppresso dall'art. 4, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
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6. Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali.
2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Ispettorato tecnico che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Per quanto concerne le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore dei servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono comunque pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto può adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali (24).
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(24) Articolo prima sostituito dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e poi così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
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7. Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria.
1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la spesa valutata in lire 92.500.000 iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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8. Contributo agli organismi di normalizzazione.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi.
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9. Differimento della messa in vigore di regole tecniche.
1. La regola tecnica non può essere messa in vigore prima della data di scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato della documentazione prescritta ai sensi dell'articolo 5, di seguito «data di notifica».
2. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette un parere circostanziato secondo il quale il progetto di regola tecnica presenta aspetti suscettibili di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'àmbito del mercato interno, la regola tecnica non può essere messa in vigore prima dei seguenti termini a decorrere dalla data di notifica:
a) quattro mesi, nel caso di regole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2);
b) fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) e da altre regole relative ai servizi;
c) fatto salvo il comma 4 del presente articolo, quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa ai servizi; ai fini dell'applicazione della presente lettera il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a quello indicato all'articolo 6, comma 2.
3. Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al comma 1, del presente articolo, la Commissione europea notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica può essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.
4. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio dell'Unione europea conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica può essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.
5. Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessano se la Commissione europea comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero se è adottato un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da urgenti motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati (25).
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(25) Articolo così sostituito prima dall'art. 53, L. 29 dicembre 1990, n. 428, poi dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52 ed infine dall'art. 6, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
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9-bis. Adempimenti procedurali.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, l'Ispettorato tecnico informa i soggetti di cui all'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1, nonché del numero assegnato da detta Commissione al relativo fascicolo.
2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo affinché formulino una risposta da inviare alla Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico, nella quale è indicato se ed in quale misura è possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.
3. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'articolo 9. Entro tale termine detti soggetti formulano una risposta al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo valutano impossibile tenere conto del parere circostanziato, essi formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non è possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica.
5. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo i commenti che la Commissione europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'articolo 9.
7. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo ai soggetti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica sono effettuate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso dei progetti contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare.
8. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge è inviato all'Ispettorato tecnico, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dai soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui all'articolo 5, commi 2-ter e 2-quater, dai Ministeri indicati negli stessi commi; l'Ispettorato tecnico ne cura la trasmissione alla Commissione europea (26).
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(26) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
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9-ter. Esclusione di adempimenti.
1. L'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 4 e 5, e l'articolo 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:
a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole relative ai servizi;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che dà luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunità;
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;
d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
f) si limitano a modificare una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.
2. L'articolo 9 non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle specifiche tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 3).
3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2) (27).
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(27) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
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10. Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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11. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato I (28)
Elenco indicativo dei servizi
di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a)
1. Servizi non forniti «a distanza».
Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:
a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;
b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;
c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;
d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.
2. Servizi non forniti «per via elettronica».
2.1. Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:
a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);
b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.
2.2. Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti.
2.3. Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:
a) servizi di telefonia vocale;
b) servizi telefax/telex;
c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;
d) consulto medico per telefono/telefax;
e) consulenza legale per telefono/telefax;
f) marketing diretto per telefono/telefax.
3. Servizi non forniti «a richiesta individuale di un destinatario di servizi».
Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):
a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE;
b) servizi di radiodiffusione sonora;
c) teletesto (televisivo).
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(28) Gli allegati I e II sono stati aggiunti dall'art. 9, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
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Allegato II (29)
Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera e).
1. Servizi d'investimento.
2. Operazioni di assicurazione e riassicurazione.
3. Servizi bancari.
4. Operazioni relative ai fondi di pensione.
5. Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di organismi di investimento collettivo;
b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE;
c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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(29) Gli allegati I e II sono stati aggiunti dall'art. 9, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
L. 7 agosto 1990, n.
241
Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
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Capo I - Princìpi
1. Principi generali dell'attività amministrativa (3).
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario (4).
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente (5).
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1 (6).
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
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(3) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(4) Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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2. Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte (7) (8).
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti (9).
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(7) I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente comma, sono stati determinati con:
- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;
- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;
- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;
- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;
- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;
- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;
- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;
- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;
- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- Del.C.C. 6 luglio 1995, per la Corte dei conti;
- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;
- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;
- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Del.Consob 2 agosto 2000 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;
- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;
- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;
- D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
- Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Provv. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e Provv. 17 agosto 2006 (Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP;
- Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv.Banca Italia 27 giugno 2006 e Provv.Banca Italia 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, S.O.), per la Banca d'Italia;
- Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).
(8) Vedi, anche, i commi 6-quater e 6-quinquies dell'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(9) Il presente articolo, già modificato dagli artt. 2 e 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
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3. Motivazione del provvedimento (10).
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (11).
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(10) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.
La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.
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3-bis. Uso della telematica.
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (12).
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(12) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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Capo II - Responsabile del procedimento
4. Unità organizzativa responsabile del procedimento (13).
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (14).
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(13) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(14) I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:
- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;
- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;
- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;
- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;
- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;
- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;
- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;
- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;
- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- Del.C.C. 6 luglio 1995, per la Corte dei conti;
- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;
- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;
- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Del.Consob 2 agosto 2000 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;
- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;
- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;
- D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
- Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Provv. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e Provv. 17 agosto 2006 (Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP;
- Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv.Banca Italia 27 giugno 2006 e Provv.Banca Italia 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, S.O.), per la Banca d'Italia;
- Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).
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5. Responsabile del procedimento (15).
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
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(15) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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6. Compiti del responsabile del procedimento (16).
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (17).
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(16) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(17) Lettera così modificata dall'art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo
7. Comunicazione di avvio del procedimento (18).
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento (19).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
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(18) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(19) Ai sensi dell'art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.
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8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (20).
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (21);
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza (22);
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
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(20) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(21) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(22) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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9. Intervento nel procedimento (23).
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
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(23) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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10. Diritti dei partecipanti al procedimento (24).
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
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(24) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali (25).
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(25) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (26).
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (27).
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (28).
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento (29).
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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(26) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(27) Comma così modificato dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(28) Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
(29) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (30).
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
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(30) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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13. Àmbito di applicazione delle norme sulla partecipazione (31).
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (32).
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(31) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(32) Comma così modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45.
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Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
14. Conferenza di servizi (33).
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale (34).
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (35).
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(33) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(34) Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.
(35) Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, poi sostituito dall'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed infine così modificato dall'art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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14-bis. Conferenza di servizi preliminare (36).
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (37).
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (38).
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3 (39).
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (40).
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(36) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(37) Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(38) Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(39) Comma aggiunto dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(40) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340.
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14-ter. Lavori della conferenza di servizi (41).
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (42).
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima (43).
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (44).
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori (45).
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (46).
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (47).
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (48).
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza (49).
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (50).
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(41) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(42) Comma così premesso dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(43) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(44) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(45) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(46) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(47) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(48) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(49) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(50) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340.
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14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (51).
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva] (52).
3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni (53).
3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni (54).
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate (55).
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso (56).
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (57).
4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto] (58).
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (59).
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(51) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(52) Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(53) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, le linee guida di cui al Provv. 2 gennaio 2003.
(54) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(55) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, le linee guida di cui al Provv. 2 gennaio 2003.
(56) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(57) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(58) Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(59) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340.
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14-quinquies. Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge (60).
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(60) Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (61).
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
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(61) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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16. Attività consultiva (62).
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso (63).
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (64).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (65).
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (66).
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti (67).
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(62) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(63) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(64) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(65) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(66) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127. Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.
(67) Il comma 5 dell'art. 2, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361 (Gazz. Uff. 17 luglio 2004, n. 166) ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.
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17. Valutazioni tecniche (68).
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
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(68) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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18. Autocertificazione (69).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (70).
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
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(69) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(70) Comma così sostituto dall'art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
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19. Dichiarazione di inizio attività.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (71).
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(71) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15 ed infine così sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.
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20. Silenzio assenso.
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (72).
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis (73) (74).
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(72) Vedi, anche, l'art. 8-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(73) Il presente articolo, già modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 6-sexies e 6-septies dello stesso art. 3.
(74) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.
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21. Disposizioni sanzionatorie (75).
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 (76).
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(75) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(76) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
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Capo IV-bis - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso (77)
21-bis. Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci (78).
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(77) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(78) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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21-ter. Esecutorietà.
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato (79).
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(79) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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21-quater. Efficacia ed esecutività del provvedimento.
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze (80).
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(80) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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21-quinquies. Revoca del provvedimento.
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (81).
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico (82).
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(81) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(82) Il presente comma, che era stato aggiunto dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 poi soppresso dalla relativa legge di conversione, è stato così reintrodotto dal comma 8-duodevicies dell'art. 13 dello stesso decreto-legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
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21-sexies. Recesso dai contratti.
1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto (83).
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(83) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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21-septies. Nullità del provvedimento.
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (84).
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(84) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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21-octies. Annullabilità del provvedimento.
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (85).
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(85) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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21-nonies. Annullamento d'ufficio.
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (86).
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(86) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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Capo V - Accesso ai documenti amministrativi
(giurisprudenza di legittimità)
22. Definizioni e princìpi in materia di accesso.
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere (87).
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(87) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge. Vedi, anche, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
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23. Àmbito di applicazione del diritto di accesso (88).
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 (89).
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(88) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(89) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265.
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24. Esclusione dal diritto di accesso.
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 (90).
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (91).
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(90) Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:
- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;
- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;
- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;
- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l'estero;
- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;
- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;
- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;
- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- Provv. 17 novembre 1997 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1998, n. 31), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Del.Covip 3 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1999, n. 42), per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- Del. 26 marzo 1999 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98), per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;
- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Delib. 31 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239), modificata dall'art. 1, Del. 10 novembre 2005 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302), per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- Del.Aut.gar.com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS (Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141), modificata dalla Del.Aut.gar.com. 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 240), dalla Del.Aut.gar.com. 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS (Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64) e dalla Del.Aut.gar.com. 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS (Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176), per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;
- Delib. 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- Delib. 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
- Del. 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Provv. 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.;
- Comunicato 7 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2004, n. 287), per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Provv. 11 marzo 2005, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;
- Reg. 29 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
- Del.Garante protez. dati pers. 26 luglio 2006, per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
- Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).
(91) Articolo prima modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e poi così sostituito dall'art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.
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25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (92).
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (93).
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (94).
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente (95).
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti (96).
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(92) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(93) Comma così sostituito prima dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.
(94) Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(95) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(96) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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26. Obbligo di pubblicazione (97).
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
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(97) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo (98).
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(98) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, il comma 1346 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
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28. Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio (99).
1. ... (100).
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(99) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(100) Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
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Capo VI - Disposizioni finali
29. Àmbito di applicazione della legge.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'àmbito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge (101).
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(101) Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, l'art. 22 della stessa legge.
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30. Atti di notorietà (102).
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
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(102) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
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31. [1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24] (103).
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(103) Articolo abrogato dall'art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
L. 6
febbraio 1996, n. 52
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994
(art.
47)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1996, n. 34, S.O.
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(omissis)
47. Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE.
1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea (42).
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati (43).
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (44).
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza (45).
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(42) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
(43) Comma così modificato dall'art. 9, L. 5 febbraio 1999, n. 25. Per la determinazione delle tariffe per le attività richieste ai sensi del presente comma vedi il D.M. 22 novembre 2001, il D.M. 27 dicembre 2002 e tre D.M. 13 febbraio 2004, per il Ministero delle attività produttive, il D.M. 1° luglio 2003, per il Ministero dell'interno, il D.M. 14 luglio 2004, per il Ministero della salute, il D.M. 3 febbraio 2006, per il Ministero della comunicazioni e il D.M. 27 marzo 2006, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il Ministero delle attività produttive.
(44) Per i termini di emanazione del decreto di cui al presente comma vedi l'art. 12, L. 24 aprile 1998, n. 128 e l'art. 16, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. Per la determinazione delle tariffe per le attività richieste ai sensi del presente comma vedi il D.M. 22 novembre 2001, il D.M. 27 dicembre 2002 e tre D.M. 13 febbraio 2004, per il Ministero delle attività produttive, il D.M. 1° luglio 2003, per il Ministero dell'interno, il D.M. 14 luglio 2004, per il Ministero della salute, il D.M. 3 febbraio 2006, per il Ministero delle comunicazioni e il D.M. 27 marzo 2006, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il Ministero delle attività produttive.
(45) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
D.Lgs. 12 novembre 1996, n.
615
Attuazione
della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del
Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22
luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre
1993
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1996, n. 286, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 27 gennaio 1997, n. 157056;
- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 29 maggio 1997, n. GM103058/4207DL; Circ. 4 luglio 1997, n. GM/104813/103259V/CR.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art. 52, recante delega al Governo a recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE in materia di compatibilità elettromagnetica;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, recante disposizioni di attuazione della citata direttiva 89/336/CEE, modificata dalla direttiva 92/31/CEE;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;
Riconosciuta l'opportunità di riordinare, con normativa organica, la materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 476 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Capo I
Disposizioni sulla compatibilità elettromagnetica
1. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) «apparecchi», tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonché le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;
b) «disturbi elettromagnetici», i fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;
c) «immunità», l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di disturbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;
d) «compatibilità elettromagnetica», l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò che si trova in tale ambiente;
e) «organismo competente», ogni organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla lettera a);
f) «attestato di esame CE del tipo», il documento in cui un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato è conforme ai requisiti del presente decreto (3);
g) «organismo notificato», organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera l), notificato alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Stati membri (4);
h) «laboratorio di prova accreditato», il laboratorio di prova accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali (5);
i) «apparecchiatura terminale», di seguito indicata con la parola «terminale», un'apparecchiatura di telecomunicazioni, destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni;
2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
l) «apparecchi radiotrasmittenti», apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni (6);
m) «radioamatore», persona, debitamente autorizzata, che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto «d'amatore» avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;
n) «costruttore o fabbricante», il responsabile della progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a) oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a) oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.
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(3) Vedi, anche l'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
(4) Vedi, anche l'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
(5) Vedi, anche l'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
(6) Vedi, anche l'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
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2. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica nonché le relative modalità di controllo.
2. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.
3. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie.
5. Agli apparecchi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute nella legge 22 maggio 1980, n. 209.
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3. Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio.
1. Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato comunitario o in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto legislativo, quando sono installati, sottoposti ad opportuna manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.
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4. Requisiti di protezione.
1. Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che:
a) i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazioni ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
b) essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.
2. I principali requisiti di protezione sono indicati nell'allegato 3.
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5. Misure speciali.
1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorità competenti di cui all'art. 9, delle seguenti misure speciali:
a) misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, adottate per un luogo particolare, per ovviare ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;
b) misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, adottate per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza.
2. Le autorità competenti notificano alla commissione europea ed agli altri Stati membri le misure speciali di cui al comma 1.
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6. Presunzione di conformità.
1. Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 gli apparecchi che soddisfano:
a) le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti di tali norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità competenti di cui all'art. 9;
b) oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti di tali norme sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità di cui alla lettera a).
2. In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono considerati conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 se sussiste la documentazione di cui all'art. 7, comma 2.
3. Le autorità competenti, se ritengono che le norme armonizzate citate al comma 1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di protezione, adiscono il comitato permanente di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317.
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7. Dichiarazione e marcatura CE di conformità.
1. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato le norme di cui all'art. 6, comma 1, la conformità degli apparecchi stessi alle disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea. La dichiarazione, di cui all'allegato 1, deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.
2. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, le norme di cui all'art. 6, comma 1, o in assenza di norme al momento dell'introduzione nel mercato comunitario, la conformità alle disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea corredata da una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una relazione tecnica o un attestato rilasciati da un organismo competente. La conformità di tali apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la procedura prevista dal comma 1.
3. Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la dichiarazione CE di conformità ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario. Questi è responsabile della rispondenza dell'apparecchio ai requisiti di protezione.
4. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede nell'Unione europea o del responsabile dell'immissione nel mercato comunitario degli apparecchi elettrici ed elettronici debbono accompagnare ciascun esemplare dell'apparecchiatura immessa in commercio.
5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, oltre a predisporre la dichiarazione di cui al comma 1, appone la marcatura CE di conformità, di cui all'allegato 1, sull'apparecchio, sulle istruzioni per l'uso ovvero, in alternativa alle istruzioni, sul tagliando di garanzia e, facoltativamente, sull'imballaggio.
6. È vietato apporre marcature che possono indurre in errore circa il significato e circa il simbolo grafico della marcatura CE.
7. L'applicazione di altri marchi non deve limitare la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
8. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario.
9. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.
10. Per gli apparecchi e per gli impianti prodotti nei laboratori, nelle officine e nei locali del costruttore per suo uso esclusivo, pur dovendo essere rispettati i requisiti di protezione, non è richiesto alcun attestato di conformità CE ed alcun contrassegno.
11. Nel caso di impianti e reti, per gli apparecchi e per i sistemi componenti è richiesta una dichiarazione CE di conformità; gli apparecchi ed i sistemi componenti devono essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal costruttore, in modo da assicurare il funzionamento appropriato dell'installazione.
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8. Organismi notificati - Esame CE del tipo.
1. La rispondenza alle norme di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea, dopo che l'interessato ha ottenuto un attestato o certificato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Unione europea.
2. Il comma 1 non si applica ai terminali radiotrasmittenti disciplinati, anche ai fini della valutazione della compatibilità elettromagnetica, dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.
3. L'attestato o certificato di esame CE del tipo, di cui al comma 1, è rilasciato, entro trenta giorni dalla domanda, dai seguenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
a) dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni relativamente alle apparecchiature terminali radiotrasmittenti;
b) dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni relativamente agli apparecchi radiotrasmittenti.
4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il richiedente l'attestato o il certificato CE del tipo, di cui al comma 3, è tenuto al versamento di una somma di lire seicentomila a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio del documento.
5. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
6. L'attestato o il certificato di esame CE del tipo è rilasciato sulla base di un rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova accreditato con sede nell'Unione europea.
7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accredita i laboratori di prova con sede in Italia sulla base di norme europee per la compatibilità elettromagnetica secondo la procedura di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.
8. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere designati, oltre quelli citati nel comma 3, altri organismi notificati di cui all'art. 1, comma 1, lettera g).
9. Le designazioni degli organismi notificati di cui al comma 8 sono revocate se vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2 (7).
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(7) Vedi, anche l'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
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9. Autorità competenti e organismi competenti.
1. Le autorità competenti per l'attuazione del presente decreto sono:
a) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli apparecchi di telecomunicazioni e per tutti gli altri apparecchi limitatamente alla protezione delle radiocomunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo di tali ultimi apparecchi;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli apparecchi diversi da quelli di telecomunicazioni, salvo quanto specificato nella lettera a).
2. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti, nel settore della compatibilità elettromagnetica, organismi competenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), secondo la procedura riportata nel capo II.
3. Nel periodo di prima applicazione del presente decreto legislativo sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui all'art. 7, comma 2, gli organismi competenti indicati nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 1° settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i predetti organismi devono ottenere il riconoscimento ai sensi delle norme di cui al capo II (8).
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(8) Al riconoscimento di taluni organismi si è provveduto con D.M. 27 settembre 1999 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249), con D.M. 25 luglio 2000 (Gazz. Uff. 18 settembre 2000, n. 218), con D.M. 11 giugno 2001 (Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165), con D.Dirett. 8 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), con D.Dirett. 21 novembre 2002 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2002, n. 299), con D.Dirett. 16 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2003, n. 254), con D.Dirett. 6 maggio 2005 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131), con D.Dirett. 13 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 8 marzo 2006, n. 56) e con D.Dirett. 15 giugno 2007 (Gazz. Uff. 20 luglio 2007, n. 167).
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10. Funzioni delle autorità competenti - Vigilanza.
1. Le autorità competenti di cui all'art. 9, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la rispondenza ai requisiti di protezione di cui all'art. 4;
b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilità elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi;
c) promuovere presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del difetto di conformità degli apparecchi alle norme specificate nell'art. 6.
2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno facoltà di disporre verifiche e controlli. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.
3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativi ai prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti nonché presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. A tal fine debbono essere consentiti alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.
4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli apparecchi.
5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti di protezione. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.
6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorità competenti cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli avvalendosi delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi competenti ed i laboratori accreditati.
7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può con propri provvedimenti affidare, non in esclusiva, attività di verifica ad istituti, enti o laboratori, purché dotati di comprovate capacità tecniche e di adeguate attrezzature; con i provvedimenti sono stabiliti limiti e modalità operative e può essere determinata la durata dell'affidamento.
8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri le autorità competenti di cui al comma 1, i nominativi degli organismi incaricati del rilascio degli attestati di certificazione CE nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati ed i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
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11. Sanzioni.
1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchi dotati della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti di protezione, ma sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure senza il corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 ovvero per i quali non è stata rilasciata detta attestazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.
3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
4. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, l'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
5. Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della prescritta marcatura CE o apporta per uso personale ad apparecchi dotati di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
7. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, che sono immessi nel mercato e che risultano:
a) non conformi ai requisiti di protezione;
b) privi della prescritta marcatura CE;
c) non corredati dalla dichiarazione prevista dagli articoli 7 e 8, ancorché dotati della marcatura CE;
d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità.
8. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 7 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.
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Capo II
Procedura di riconoscimento degli organismi competenti
12. Riconoscimento degli organismi competenti.
1. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come competenti in uno o più settori della compatibilità elettromagnetica debbono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 2.
2. Il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1 è effettuato con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'art. 13, decorso il quale la domanda si considera respinta.
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13. Domanda di riconoscimento.
1. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 12 deve essere inviata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, che ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale della produzione industriale.
2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'organismo interessato, deve specificare:
a) nome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo o sede del richiedente;
c) denominazione dell'organismo;
d) sede dell'organismo;
e) settore specifico di competenza con l'indicazione delle possibili categorie di apparecchiature e dei fenomeni elettromagnetici di interesse;
f) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative al riconoscimento dell'organismo;
g) eventuali accreditamenti ottenuti;
h) elenco degli allegati.
3. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte, debbono essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) manuale della qualità del laboratorio di prova interno all'organismo, redatto in conformità alle norme della serie UNI CEI EN 45001 ed alla norma UNI CEI 70012;
c) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento delle condizioni minime di cui all'allegato 2;
d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di valutazione tecnica; detta polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente è un organismo pubblico;
e) copia di eventuali certificati di accreditamento rilasciati da altri organismi;
f) elenco del personale del laboratorio di prova interno all'organismo con l'indicazione delle relative qualifiche, dei titoli di studio e delle mansioni;
g) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della relazione tecnica o dell'attestato;
h) procedura adottata per l'identificazione dei fenomeni elettromagnetici interessanti un prodotto posto ad esame, per la selezione delle prove e delle verifiche di laboratorio ritenute necessarie nonché per la valutazione dei risultati di prova e per la stesura della relazione tecnica relativa.
4. Per l'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti ai quali si riferisce il riconoscimento, i Ministeri competenti possono richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 2.
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14. Valutazione dell'organismo.
1. Ai fini del riconoscimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla convocazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti del gruppo di lavoro non è dovuto alcun compenso.
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede ad esaminare le domande di cui all'art. 13 e ad indicare i nominativi degli ispettori per la valutazione del laboratorio di prova dell'organismo candidato attraverso l'esame del manuale della qualità del laboratorio di prova e mediante visita ispettiva.
3. Gli ispettori nominati dalle rispettive direzioni generali, dopo aver esaminato il manuale della qualità, comunicano l'esito al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo, gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di riconoscimento. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica tale risultato all'organismo fissando modalità e termini per l'eventuale perfezionamento del manuale stesso.
5. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo, la direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede dell'organismo candidato. Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione stessa la relazione finale con le proprie valutazioni e raccomandazioni.
6. Sulla base del rapporto finale di valutazione di cui al comma 5, la commissione tecnica consultiva prevista dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614 propone il riconoscimento dell'organismo che viene, successivamente, formalizzato con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (9).
7. Il riconoscimento ha la durata di tre anni.
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(9) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 10 gennaio 1977, n. 7.
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15. Sorveglianza del riconoscimento.
1. Con periodicità annuale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone visite di sorveglianza presso gli organismi riconosciuti.
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16. Rinnovo del riconoscimento.
1. Ai fini del rinnovo del suo riconoscimento, l'organismo deve presentare alla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del riconoscimento, una domanda di rinnovo con l'integrazione della documentazione di cui all'art. 13, qualora sono intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata.
2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento, con le modalità di cui all'art. 14.
3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è positivo, la direzione generale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricezione del rapporto stesso, un nuovo attestato di riconoscimento.
4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è negativo, la direzione generale procede ai sensi dell'art. 17.
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17. Sospensione e revoca del riconoscimento.
1. Il riconoscimento può essere sospeso dalla direzione generale, sentita la commissione tecnica consultiva, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte dell'organismo riconosciuto degli impegni assunti.
2. Il riconoscimento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:
a) nel caso in cui l'organismo riconosciuto non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dell'attestato di riconoscimento.
3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati all'organismo interessato.
---------------------------------------------
18. Proventi.
1. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , si applicano, ai fini del riconoscimento degli organismi competenti, le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni conto terzi dell'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 19, quinto comma, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 .
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Capo III
Disposizioni transitorie e finali
19. Disposizione transitoria.
1. Fino al 1° gennaio 1997 sono consentite l'immissione nel mercato comunitario e la messa in servizio degli apparecchi conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1° gennaio 1995.
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20. Abrogazione.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 , ad eccezione dell'art. 14, comma 2.
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Allegato 1
(art. 7, commi 1 e 5)
1. Dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione;
riferimento delle norme rispetto alle quali è dichiarata la conformità e, se del caso, delle disposizioni nazionali adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni del decreto;
identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario;
ove richiesto, riferimenti dell'attestato di esame CE del tipo rilasciato da un organismo notificato.
2. Marcatura CE di conformità
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:
(Si omette il simbolo grafico)
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
Qualora gli apparecchi siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformità, l'apposizione della marcatura CE indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi altri provvedimenti.
Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità ai provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano gli apparecchi debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
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Allegato 2
(art. 1, comma 1, lettere e) e g)
CRITERI PER VALUTARE GLI ORGANISMI COMPETENTI E DA NOTIFICARE
Gli organismi competenti e gli organismi da notificare dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti:
1) disponibilità di personale nonché dei necessari mezzi ed attrezzature;
2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la vigilanza previsti dal presente decreto, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato;
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile; tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate almeno una volta all'anno dalle autorità competenti di cui all'art. 9.
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Allegato 3
(art. 4, comma 2)
PRINCIPALI CRITERI IN MATERIA DI PROTEZIONE
Il livello massimo dei disturbi elettromagnetici generati dagli apparecchi deve essere tale da non alterare l'utilizzazione in particolare di:
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;
d) apparecchiature mediche e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
g) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;
h) apparecchi didattici elettronici;
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.
Gli apparecchi citati debbono essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica nel normale ambiente di compatibilità elettromagnetica in cui sono destinati ad essere utilizzati, così da poter funzionare senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di disturbo causati dagli apparecchi che soddisfano le norme di cui all'art. 6 del presente decreto.
Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
300
Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo11
della L. 15 marzo 1997, n. 59
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
(Il decreto legislativo che si omette è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento attività produttive)
D.Dirig. 18 maggio
1999
Norme
armonizzate in materia di compatibilità
elettromagnetica
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129.
-------------------------
IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
E
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA QUALITÀ
DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la direttiva n. 89/336/CEE Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva n. 92/31/CEE Consiglio del 28 aprile 1992, della direttiva n. 93/68/CEE Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva n. 93/97/CEE Consiglio del 29 ottobre 1993;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva n. 89/336/CEE;
Visto l'art. 6, comma a), del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di compatibilità elettromagnetica;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visti i decreti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 dicembre 1993, del 15 settembre 1994 e del 14 novembre 1996, con i quali sono stati pubblicati tre elenchi di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994, n. 230 del 1° ottobre 1994 e n. 285 del 5 dicembre 1996);
Considerata la necessità di consentire, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 615 del 1996, il rilascio della dichiarazione CE di conformità degli apparecchi elettrici ed elettronici ai requisiti di protezione, di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo;
Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 49 del 17 febbraio 1994, n. 241 del 16 settembre 1995, n. 325 del 6 dicembre 1995, n. 60 del 29 febbraio 1996 e n. 98/C 101/04 del 3 aprile 1998;
Decretano:
---------------------------
1. 1. Ai sensi dell'art. 6, comma a), del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 (2), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di compatibilità elettromagnetica, unitamente alla data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita.
2. L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.
------------------------
(2) Riportato al n. C/XXXIIII.
Allegato 1
PUBBLICAZIONE DI TITOLI E RIFERIMENTI DI NORME ARMONIZZATE |
AI SENSI DELLA DIRETTIVA EMC - 89/336/CEE |
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Organismo |
Riferimento e titolo |
Documento di riferimento |
Riferimento della |
Data di cessazione |
europeo di |
della norma |
IEC/CISPR |
norma sostitutiva |
della presunzione di |
Normalizzazione [1] |
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- |
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conformità della |
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Norma CEI |
|
norma sostituita |
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Nota 1 |
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Cenelec |
EN 50065-1:1991Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz - Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici |
CEI 13-20 (1991) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A1:1992 alla EN 50065-1:1991Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz - Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici |
CEI 13-20; V1 (1991) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A2:1995 alla EN 50065-1:1991Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz - Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici |
CEI 13-20; V2 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A3:1996 alla EN 50065-1:1991Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz - Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici |
CEI 13-20; V2 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 50081-1:1992Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'emissione Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera |
CEI 110-7 (1992) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
EN 50081-2:1993Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'emissione Parte 2: Ambiente industriale |
CEI 110-13 (1994) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
EN 50082-1:1992Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera |
CEI 110-8 (1992) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
EN 50082-1:1997Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità - Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera |
CEI 110-8 (1992) |
EN 50082-1:1982Nota 2.1 |
1.7.2001 |
Cenelec |
EN 50082-2:1995Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità - Parte 2: Ambiente industriale |
CEI 110-25 (1995) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
EN 50083-2:1995Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature |
CEI 100-1 (1996) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A1:1997 to EN 50083-2:1995Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature |
CEI 100-V1 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 50090-2-2:1996Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) - Parte 2-2: Panorama generale - Requisiti tecnici generali |
CEI 82-5 (1996) |
Nessuno |
1.10.1999 |
Cenelec |
EN 50091-2:1995Sistemi statici di continuità (UPS). Parte 2: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) |
CEI 22-9 (1996) |
Nessuno |
1.3.1999 |
Cenelec |
EN 50130-4:1995Sistemi d'allarme - Parte 4: Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale |
CEI 79-8 (1996) |
Nessuno |
1.1.2001 |
Cenelec |
EN 50148:1995Tassametri elettronici |
CEI 114-2 (1996) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
EN 50199:1995Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norma di prodotto per saldatrici |
CEI 26-16 (1996) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
EN 50227:1997Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra, interfaccia in corrente continua per sensori di prossimità e amplificatori di manovra (NAMUR) |
CEI-17-67 (1998) |
Nessuno |
1.4.1998 |
Cenelec |
EN 55011:1991Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) |
CISPR 11:1990(Modificato)CEI 110-6 (1991) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A1:1997 alla EN 55011:1991Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) |
CISPR 11:1990/A1:1996 (Modificato)CEI 110-6-V1 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A2:1996 alla EN 55011:1991Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) |
CISPR 11:1990/A2:1996CEI 110-6-V1 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 55013:1990Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e televisivi e dagli apparecchi associati - Limiti e metodi di misura |
CEI 110-3 (1991) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A12:1994 alla EN 55013:1990Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e televisivi e dagli apparecchi associati - Limiti e metodi di misura |
CEI 110-3 (1995) |
Nota 2.1Nota 3 |
31.12.1998 |
Cenelec |
Modifica A13:1996 alla EN 55013:1990Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e televisivi e dagli apparecchi associati - Limiti e metodi di misura |
CEI 110-3-V3 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
01.06.1999 |
Cenelec |
EN 55014-1:1993 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi elettrodomestici e similari a motore o termici, degli utensili elettrici degli apparecchi elettrici e similari |
CISPR 14:1993CEI 110-1 (1994) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A1:1997 alla EN 55014-1:1993Compatibilità elettromagnetica - Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, utensili e apparecchiature analoghe - Parte 1: Emissione - Norma di famiglia di prodotti |
CISPR 14:1993/A1:1996CEI 110-1-V1 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 55014-2:1997Compatibilità elettromagnetica - Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, utensili e apparecchiature analoghe - Parte 1: Immunità - Norma di famiglia di prodotti |
CISPR 14-2:1997CEI 210-47 (1998) |
Nessuno |
1-1-2001 |
Cenelec |
EN 55015:1993Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi |
CISPR 15:1992CEI 110-2 (1994) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
EN 55015:1996Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi |
CISPR 15:1996CEI 110-2 (1997) |
EN 55015: 1993 |
01.01.2000 |
Cenelec |
Modifica A1:1997 alla EN 55015:1996Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi |
CISPR 15:1996/A1:1997CEI 110-2-V1 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
01.01.2000 |
Cenelec |
EN 55020:1988Limiti e metodi di misura per l'immunità ai radiodisturbi dei ricevitori e apparecchi associati |
CEI 110-4 (1989) |
Nessuno |
Terminata |
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|
[1] OEN: European Standardization Body |
CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B - 1050 Brussels, tel: (32-2) 550.08.11, fax: (32-2) 550.08.19 |
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B - 1050 Brussels, tel: (32-2) 519.68.71, fax: (32-2) 519.69.19 |
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B - 1050 Brussels, tel: (32-2) 519.68.71, fax: (32-2) 519.69.19 |
ETSI: F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel: (33) 492.94.42.00, fax: (33) 493.65.47.16 |
Nota generale: per le norme (di famiglia) di prodotto dove nella quarta colonna è indicato «Nessuno» e la data di cessazione di conformità non è ancora scaduta, le norme generiche forniscono anche la presunzione di conformità. |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
Nota 2.1: la nuova norma (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostitutive. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. |
Nota 3: in caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YY comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche e, la nuova modifica citata; la norma superata (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YY e delle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. |
Nota 4: per i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 60555-2:1987 le norme generiche forniscono la presunzione di conformità fino al 01.01.2001. |
Nota 5: per i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 60555-3:1987 le norme generiche forniscono la presunzione di conformità fino al 01.01.2001. |
Nota 6: le norme EN 60269-1 e la EN 60282-1, incluse nei precedenti elenchi, sono escluse dall'elenco attuale in quanto non rientranti nel campo di applicazione della direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica. |
Nota 7: la norma EN 55104, inclusa nei precedenti elenchi, è stata sostituita con la norma EN 55014-2 di pari efficacia. |
N.B.: Le Norme italiane UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI, Via Battistoni Sassi, 11/B - 20133 Milano e presso il CEI, Viale Monza, 259 - 20126 Milano. |
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Organismo |
Riferimento e titolo |
Documento di riferimento |
Riferimento della |
Data di cessazione |
europeo di |
della norma |
IEC/CISPR |
norma sostitutiva |
della presunzione di |
Normalizzazione [1] |
|
- |
|
conformità della |
|
|
Norma CEI |
|
norma sostituita |
|
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Nota 1 |
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Cenelec |
EN 60730-2-8:1995Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad azionamento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche |
IEC 60730-2-8:1992(Modificata)CEI 107-88 (1996) |
EN 60730-1:1995Nota 2.3 |
15.12.2000 |
Cenelec |
Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-8:1995Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad azionamento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche |
IEC 60730-2-8:1992/A1:1994 (Modificata)CEI 107-88-V1 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
15.12.2000 |
Cenelec |
Modifica A2:1997 alla EN 60730-2-8:1995Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad azionamento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche |
IEC 60730-2-8:1992/A2:1997CEI 107-88-V1 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
15.12.2000 |
Cenelec |
EN 60730-2-9:1995Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili |
IEC 60730-2-9:1992(Modificata)CEI 72-6 (1997) |
EN 60730-1:1995Nota 2.3 |
15.12.2000 |
Cenelec |
Modifica A1:1996 alla EN 60730-2-9:1995Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili |
IEC 60730-2-9:1992/A1:1994 (Modificata)CEI 72-6 (1997) |
Nota 2.1Nota 3 |
15.12.2000 |
Cenelec |
Modifica A2:1997 alla EN 60730-2-9:1995Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili |
IEC 60730-2-9:1992/A2:1994 (Modificata)CEI 72-6-V1 (1997) |
Nota 2.1Nota 3 |
15.12.2000 |
Cenelec |
EN 60730-2-11:1993Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per regolatori di energia |
IEC 60730-2-11:1993CEI 107-83 (1996) |
EN 60730-1:1995Nota 2.3 |
01.07.2000 |
Cenelec |
Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-11:1993Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per regolatori di energia |
IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (Modificata)CEI 107-83; V1 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
01.07.2000 |
Cenelec |
EN 60870-2-1:1996Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 2: Condizioni di funzionamento - Sezione 1: Condizioni ambientali e di alimentazione |
IEC 60870-2-1:1995CEI 57-5 (1997) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
EN 60945:1997Apparecchi di navigazione marittima. Prescrizioni generali. Metodi di prova e risultati richiesti |
IEC 60945:1996CEI 80-3 (1998) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
EN 60947-1:1991Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 1: Regole generali |
IEC 60947-1:1988(Modificata)CEI 17-44 (1992) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A11:1994 alla EN 60947-1:1991Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 1: Regole generali |
CEI 17-44; V1 (1995) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 60947-2:1996Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici |
IEC 60947-2:1995CEI 17-5 (1998) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A11:1997 alla EN 60947-2:1996Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici |
In preparazione |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 60947-3:1992Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili |
IEC 60947-3:1990(Modificata)CEI 17-11 (1993) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A1:1995 alla EN 60947-3:1992Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili |
IEC 60947-3:1990/A1:1994CEI 17-11; V1 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 60947-4-1:1992Apparecchiature a bassa tensione - Parte 4: Contattori e avviatori Sezione 1: Contattori e avviatori elettromeccanici |
IEC 60947-4-1:1990 (Modificata) CEI 17-50 (1992) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A2:1997 alla EN 60947-4-1:1992Apparecchiature a bassa tensione - Parte 4: Contattori e avviatori Sezione 1: Contattori e avviatori elettromeccanici |
IEC 60947-4-1:1990/A2:1996CEI 17-50; V2 (1998) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 60947-4-2:1996Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 4: Contattori e avviatori Sezione 2: Controllori e avviatori con semiconduttori in c.a. |
IEC 60947-4-2:1995(Modificata)In preparazione |
Nessuno |
01.03.1999 |
Cenelec |
EN 60947-5-1:1991Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra. Sezione 1: Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando |
IEC 60947-5-1:1990CEI 17-45 (1992) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A12:1997 alla EN 60947-5-1:1991Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra. Sezione 1: Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando |
|
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 60947-5-2:1997Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra. Sezione 2: Interruttori di prossimità |
IEC 60947-5-2:1992 +A1:1994 + A2:1995(Modificata)CEI 17-53 (1994) |
Nessuno |
01.06.1999 |
Cenelec |
EN 60947-6-1:1991Apparecchiature a bassa tensione - Parte 6: Apparecchiature a funzioni multiple - Sezione 1: Apparecchiature di commutazione automatica |
IEC 60947-6-1:1989CEI 17-47 (1992) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A11:1997 alla EN 60947-6-1:1991Apparecchiature a bassa tensione - Parte 6: Apparecchiature a funzioni multiple - Sezione 1: Apparecchiature di commutazione automatica |
In preparazione |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 60947-6-2:1993Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 6: Apparecchiatura a funzioni multiple - Sezione 2: Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP) |
IEC 60947-6-2:1992CEI 17-51 (1993) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A11:1997 alla EN 60947-6-2:1993Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 6: Apparecchiatura a funzioni multiple - Sezione 2: Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP) |
In preparazione |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 61000-3-2:1995Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16A per fase) |
IEC 61000-3-2:1995CEI 110-31 (1995) |
EN 60555-2:1987Nota 2.2Nota 4 |
01.01.2001 |
Cenelec |
Modifica A13:1997 alla EN 61000-3-2:1995Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16A per fase) |
|
Nota 2.1Nota 3 |
01.01.2001 |
Cenelec |
EN 61000-3-3:1995Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 16A |
IEC 61000-3-3:1994CEI 110-28 (1995) |
EN 60555-3:1987Nota 2.2Nota 5 |
01.01.2001 |
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[1] OEN: European Standardization Body |
CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B - 1050 Brussels, tel: (32-2) 550.08.11, fax: (32-2) 550.08.19 |
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B - 1050 Brussels, tel: (32-2) 519.68.71, fax: (32-2) 519.69.19 |
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B - 1050 Brussels, tel: (32-2) 519.68.71, fax: (32-2) 519.69.19 |
ETSI: F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel: (33) 492.94.42.00, fax: (33) 493.65.47.16 |
Nota generale: per le norme (di famiglia) di prodotto dove nella quarta colonna è indicato «Nessuno» e la data di cessazione di conformità non è ancora scaduta, le norme generiche forniscono anche la presunzione di conformità. |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
Nota 2.1: la nuova norma (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostitutive. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. |
Nota 3: in caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YY comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche e, la nuova modifica citata; la norma superata (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YY e delle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. |
Nota 4: per i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 60555-2:1987 le norme generiche forniscono la presunzione di conformità fino al 01.01.2001. |
Nota 5: per i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 60555-3:1987 le norme generiche forniscono la presunzione di conformità fino al 01.01.2001. |
Nota 6: le norme EN 60269-1 e la EN 60282-1, incluse nei precedenti elenchi, sono escluse dall'elenco attuale in quanto non rientranti nel campo di applicazione della direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica. |
Nota 7: la norma EN 55104, inclusa nei precedenti elenchi, è stata sostituita con la norma EN 55014-2 di pari efficacia. |
N.B.: Le Norme italiane UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI, Via Battistoni Sassi, 11/B - 20133 Milano e presso il CEI, Viale Monza, 259 - 20126 Milano. |
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Organismo |
Riferimento e titolo |
Documento di riferimento |
Riferimento della |
Data di cessazione |
europeo di |
della norma |
IEC/CISPR |
norma sostitutiva |
della presunzione di |
Normalizzazione [1] |
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- |
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conformità della |
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Norma CEI |
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norma sostituita |
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Nota 1 |
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Cenelec |
EN 61008-1:1994Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali |
IEC 61008-1:1990 +A1:1992 (Modificata)CEI 23-42 (1994) |
Nessuno |
01.07.2000 |
Cenelec |
Modifica A2:1995 alla EN 61008-1:1994Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali |
IEC 61008-1:1990/A2:1995CEI 23-42; V2 (1997) |
Nota 2.1Nota 3 |
01.07.2000 |
Cenelec |
EN 61009-1:1994Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali |
IEC 61009-1:1991(Modificata)CEI 23-44 (1994) |
Nessuno |
01.07.2000 |
Cenelec |
Modifica A1:1995 alla EN 61009-1:1994Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali |
IEC 61009-1:1991/A1:1995CEI 23-44; V2 (1997) |
Nota 2.1Nota 3 |
01.07.2000 |
Cenelec |
EN 61036:1996Contatori elettrici statici di energia attiva per corrente alternata (classe 1 e 2) |
IEC 61036:1996CEI 13-24 (1994) |
Note 2.1EN 61036:1992 |
Terminata |
Cenelec |
EN 61037:1992Ricevitori elettronici di telecomando centralizzato per la tariffazione e il controllo del carico |
IEC 61037:1990(Modificata)CEI 13-25 (1994) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A1:1996 alla EN 61037:1992Ricevitori elettronici di telecomando centralizzato per la tariffazione e il controllo del carico |
IEC 61037:1990/A1:1996CEI 13-25; V1 (1997) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 61038:1992Commutatori orari per tariffazione e controllo del carico |
IEC 61038:1990(Modificata)CEI 13-23 (1993) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A1:1996 alla EN 61038:1992Commutatori orari per tariffazione e controllo del carico |
IEC 61038:1990/A1:1996CEI 13-23; V1 (1997) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 61131-2:1994Controllori programmabili - Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature |
IEC 61131-2:1992CEI 65-39 (1996) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
Modifica A11:1996 alla EN 61131-2:1994Controllori programmabili - Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature |
CEI 65-39; V1 (1997) |
Nota 2.1Nota 3 |
Terminata |
Cenelec |
EN 61543:1995Interruttori differenziati (RCD) per usi domestici e similati Compatibilità elettromagnetica |
IEC 61543:1995CEI 23-53 (1996) |
Nessuno |
04.07.1998 |
Cenelec |
EN 61547:1995Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC |
IEC 61547:1995CEI 34-75 (1996) |
Nessuno |
Terminata |
Cenelec |
EN 61800-3:1996Azionamenti elettrici a velocità variabile Parte 3: Norma di prodotto relativa alla compatibilità elettromagnetica ed ai metodi di prova specifici |
IEC 61800-3:1996CEI 22-10 (1996) |
Nessuno |
Terminata |
ETSI |
ETS 300 684:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per attrezzatura radio amatoriale disponibile commercialmente |
UNI CEIETS 300 684:1997 |
Nessuno |
|
ETSI |
ETS 300 279ETS 300 279/A1:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per attrezzatura radio mobili terrestri private (PRM) ed attrezzatura ausiliaria (parlato e/o non parlato) |
UNI CEIETS 300 279:1997ETS 300 279/A1:1997 |
Nessuno |
|
ETSI |
ETS 300 340ETS 300 340/A1:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) per i ricevitori dei sistemi cercapersone del sistema di radiomessaggi europeo (ERMES) |
UNI CEIETS 300 340:1995ETS 300 340/A1:1997 |
Nessuno |
|
ETSI |
ETS 300 445ETS 300 445/A1:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per microfoni senza fili e attrezzatura di collegamento audio a radiofrequenze simili (RP) |
UNI CEIETS 300 445:1998ETS 300 445/A1:1997 |
Nessuno |
|
ETSI |
ETS 300 447:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per trasmettitori di radiodiffusione a VHF-FM |
UNI CEIETS 300 447:1997 |
Nessuno |
|
ETSI |
ETS 300 673:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per attrezzatura con terminale di apertura molto piccolo (VSAT) da 4/6 GHz e 11/12/14 GHz e attrezzatura per stazioni terra trasportabili (TES) per la raccolta di notizie via satellite (SNG) da 11/12/13/14 Mhz |
UNI CEIETS 300 673:1997 |
Nessuno |
|
ETSI |
ETS 300 385ETS 300 385/A1:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per collegamento radio fissi digitali e attrezzatura ausiliaria con velocità di trasmissione di dati di circa 2 Mbit/sec e oltre |
UNI CEIETS 300 385:1997ETS 300 385/A1:1997 |
Nessuno |
|
ETSI |
ETS 300 446:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per la seconda generazione di apparecchi telefonici portatili (CT2) operanti nella banda di frequenza da 864,1 MHz a 868,1 MHz, compresi servizi di accesso pubblici |
UNI CEIETS 300 446:1997 |
Nessuno |
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ETSI |
ETS 300 680-1:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per banda destinata ad uso privato (CB) e attrezzatura ausiliaria (parlato e/o non parlato) - Parte 1: Modulazione angolare |
UNI CEIETS 300 680-1:1997 |
Nessuno |
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ETSI |
ETS 300 680-2:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per banda destinata ad uso privato (CB) e attrezzatura ausiliaria (parlato e/o non parlato) - Parte 2: Doppia banda laterale (DSB) e/o banda laterale unica (SSB) |
UNI CEIETS 300 680-2:1997 |
Nessuno |
|
ETSI |
ETS 300 682:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per attrezzatura cercapersone sul posto |
UNI CEIETS 300 682:1998 |
Nessuno |
|
ETSI |
ETS 300 683:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per dispositivi a breve portata (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 25 GHz |
UNI CEIETS 300 683:1998 |
Nessuno |
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ETSI |
ETS 300 329:1997Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) per attrezzatura per telecomunicazioni senza filo potenziale digitali (DECT) |
UNI CEIETS 300 329:1998 |
Nessuno |
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ETSI |
ETS 300 386-2:1997Ingegneria delle attrezzature (EE) - Attrezzatura reti per telecomunicazioni - Requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 2: Standard famiglie di prodotti |
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Nessuno |
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[1] OEN: European Standardization Body |
CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B - 1050 Brussels, tel: (32-2) 550.08.11, fax: (32-2) 550.08.19 |
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B - 1050 Brussels, tel: (32-2) 519.68.71, fax: (32-2) 519.69.19 |
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B - 1050 Brussels, tel: (32-2) 519.68.71, fax: (32-2) 519.69.19 |
ETSI: F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel: (33) 492.94.42.00, fax: (33) 493.65.47.16 |
Nota generale: per le norme (di famiglia) di prodotto dove nella quarta colonna è indicato «Nessuno» e la data di cessazione di conformità non è ancora scaduta, le norme generiche forniscono anche la presunzione di conformità. |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
Nota 2.1: la nuova norma (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostitutive. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. |
Nota 3: in caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YY comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche e, la nuova modifica citata; la norma superata (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YY e delle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. |
Nota 4: per i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 60555-2:1987 le norme generiche forniscono la presunzione di conformità fino al 01.01.2001. |
Nota 5: per i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 60555-3:1987 le norme generiche forniscono la presunzione di conformità fino al 01.01.2001. |
Nota 6: le norme EN 60269-1 e la EN 60282-1, incluse nei precedenti elenchi, sono escluse dall'elenco attuale in quanto non rientranti nel campo di applicazione della direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica. |
Nota 7: la norma EN 55104, inclusa nei precedenti elenchi, è stata sostituita con la norma EN 55014-2 di pari efficacia. |
N.B.: Le Norme italiane UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI, Via Battistoni Sassi, 11/B - 20133 Milano e presso il CEI, Viale Monza, 259 - 20126 Milano. |
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D.M. 27 settembre
1999
Riconoscimento di organismi competenti in materia di
compatibilità elettromagnetica
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 9, D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615.
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IL DIRETTORE GENERALE
per la regolamentazione e la qualità dei servizi del Ministero delle comunicazioni e
IL DIRIGENTE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/1997/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996 che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede nel periodo di prima applicazione del presente decreto legislativo l'abilitazione degli organismi competenti (IMQ, Istituto superiore PT, Cesi e Istituto G. Ferraris) indicati nel decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 1° settembre 1980, pubblicato con Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980;
Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996 con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;
Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Marel S.r.l. in data 18 marzo 1998, dalla società LEM Laboratorio EMC in data 18 marzo 1998, dalla società Protecno S.r.l. in data 31 luglio 1997, dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in data 9 settembre 1997, dalla società Nemko Alflab S.p.a. in data 25 maggio 1998;
Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 20 luglio 1999;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decretano:
------------------------
1. L'organismo Marel S.r.l., con sede legale in via Cavour, 433 - Zona industriale - 67051 Avezzano (L'Aquila), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
reti ed apparecchiature di telecomunicazioni (limitatamente alle apparecchiature di telecomunicazioni);
apparecchiature industriali (limitatamente a prodotti elettrici e/o elettronici e componenti).
2. L'organismo LEM - Laboratorio EMC, con sede legale in via Caduti di Melissa n. 14 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
apparecchiature industriali;
apparecchiature mediche e scientifiche;
apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
apparecchi didattici elettronici.
3. L'organismo Protecno S.r.l., con sede legale in via Alessandro Gherardesca, 5 - 56014 Ospedaletto (Pisa), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
apparecchiature industriali;
apparecchiature mediche e scientifiche;
apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
apparecchi didattici elettronici.
4. L'organismo Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie delle informazioni, con sede legale in viale America, 201 - 00144 Roma, sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.
5. L'organismo Nemko Alflab S.p.a., con sede legale in via Trento e Trieste 116 - 20046 Biassono (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:
apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
apparecchiature industriali;
apparecchiature mediche e scientifiche;
elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
apparecchi didattici elettronici;
reti ed apparecchiature di telecomunicazioni (limitatamente ad apparecchi terminali di telecomunicazioni).
D.Lgs. 23 novembre 2000, n.
427
Modifiche
ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di
informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle
direttive 98/34/CE e 98/48/CE.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;
Vista la direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
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1. Disposizione preliminare.
1. ... (2).
2. Nel testo della citata legge n. 317 del 1986, le parole: «direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983», ovvero le parole: «direttiva 83/189/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE».
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(2) Sostituisce il titolo della L. 21 giugno 1986, n. 317.
-----------------------------------------
2. Sostituzione articolo 1 della legge n. 317 del 1986.
1. ... (3).
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(3) Sostituisce l'art. 1, L. 21 giugno 1986, n. 317.
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3. Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge n. 317 del 1986.
1. ... (4).
---------------------------------------------
(4) Aggiunge l'art. 1-bis alla L. 21 giugno 1986, n. 317.
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4. Modificazioni all'articolo 5 della legge n. 317 del 1986.
1. L'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1986 è modificato come segue:
a) ... (5).
b) ... (6).
c) ... (7).
d) il comma 6 è soppresso.
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(5) Aggiunge i commi da 1-bis a 1-quinquies all'art. 5, L. 21 giugno 1986, n. 317.
(6) Aggiunge i commi da 2-bis a 2-sexies all'art. 5, L. 21 giugno 1986, n. 317.
(7) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5, L. 21 giugno 1986, n. 317.
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5. Modificazioni all'articolo 6 della legge n. 317 del 1986.
1. ... (8).
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(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, L. 21 giugno 1986, n. 317.
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6. Sostituzione dell'articolo 9 della legge n. 317 del 1986.
1. ... (9).
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(9) Sostituisce l'art. 9, L. 21 giugno 1986, n. 317.
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7. Disposizioni aggiuntive.
1. ... (10).
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(10) Aggiunge gli artt. 9-bis e 9-ter alla L. 21 giugno 1986, n. 317.
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8. Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.
1. L'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici subentra, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nelle funzioni e nei compiti attribuiti dal presente provvedimento all'ispettorato tecnico.
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9. Aggiunta di allegati alla legge n. 317 del 1986.
1. ... (11).
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(11) Aggiunge gli allegati I e II alla L. 21 giugno 1986, n. 317.
D.P.R. 26 marzo 2001, n.
175
Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attività produttive
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2001, n. 114, S.O.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 e del 16 febbraio 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo quanto emerso dal resoconto della seduta del 9 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espresso in data 7 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente regolamento:
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Capo I
Attribuzioni dei Dipartimenti e di altri organismi del Ministero
1. Dipartimenti del Ministero.
1. Il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento per le imprese;
b) Dipartimento per l'internazionalizzazione;
c) Dipartimento per le reti;
d) Dipartimento per il mercato.
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2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti.
1. È istituita la conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro delle attività produttive, di seguito denominato «Ministro», proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attività informatiche.
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3. Dipartimento per le imprese.
1. Il Dipartimento per le imprese ha competenza in materia di competitività e sviluppo dei settori produttivi e dell'impresa anche con riferimento al riequilibrio territoriale del sistema produttivo ed alla coesione economica, sulla base della programmazione degli indirizzi fissata dal CIPE, ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi;
b) definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale, dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva;
c) sviluppo e vigilanza della cooperazione;
d) tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali, sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica;
e) definizione, in accordo con le regioni, dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
f) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata e per la cantieristica navale e l'autotrasporto;
g) gestione delle misure di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione delle politiche di coesione, ivi comprese quelle relative ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata, per le parti inerenti agli interventi a favore delle attività produttive e per lo sviluppo delle rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse;
h) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità nazionali, internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e marchi d'impresa;
i) determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari;
j) promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;
k) rapporti con soggetti pubblici e privati che svolgono attività attinenti alla competitività del sistema imprenditoriale ed allo sviluppo produttivo.
2. Il Dipartimento esercita inoltre i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale.
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4. Dipartimento per l'internazionalizzazione.
1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione ha competenza nel settore del commercio estero e dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) indirizzi di politica commerciale verso l'estero; disciplina degli scambi con i Paesi terzi; elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali nei settori di competenza;
b) rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza;
c) collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri;
d) coordinamento delle attività per la politica commerciale con l'estero previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
e) rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero;
f) incentivazione e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia;
g) vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero;
h) vigilanza del credito all'esportazione e sull'assicurazione al credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti in sede nazionale ed internazionale;
i) investimenti esteri in Italia;
j) esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
k) rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione;
l) tutela della produzione italiana all'estero;
m) promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nell'àmbito dell'internazionalizzazione delle imprese (2).
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(2) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo vedi l'art. 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
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5. Dipartimento per le reti.
1. Il Dipartimento per le reti ha competenza in materia di promozione, competitività, sviluppo e miglioramento qualitativo delle reti dell'energia. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali (3):
a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria;
b) disciplina dei settori della produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale;
c) definizione di politiche e misure nei settori della produzione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi;
d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;
e) [politiche nel settore delle comunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale] (4);
f) [radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata e telecomunicazioni] (5);
g) [rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni] (6);
h) [coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard] (7);
i) [stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali] (8);
l) [rilascio delle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali] (9).
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(3) Alinea così modificato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(4) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(5) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(6) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(7) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(8) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(9) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
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6. Dipartimento per il mercato.
1. Il Dipartimento per il mercato ha competenza nel settore delle politiche per il funzionamento e la trasparenza del mercato. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
b) armonizzazione del mercato e monitoraggio dei prezzi;
c) metrologia legale;
d) sicurezza dei prodotti;
e) vigilanza sulla osservanza delle normative nel settore postale e delle telecomunicazioni;
f) regolamentazione dei settori postali, delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, convenzioni, contratti di programma di servizio di settore, emissione delle carte valori;
g) vigilanza sul rispetto degli obblighi di servizio universale del settore postale;
h) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;
i) adeguamento periodico del servizio universale per i settori postali e delle telecomunicazioni.
2. Il Dipartimento esercita i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la normativa e i controlli tecnici. Inoltre il Dipartimento svolge le funzioni relative alla organizzazione e gestione dei servizi comuni o interdipartimentali del Ministero.
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Capo II
Articolazione dei Dipartimenti
7. Direzioni del Dipartimento per le imprese.
1. Il Dipartimento per le imprese è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;
b) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
c) Direzione generale per il turismo;
d) Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi;
e) Direzione generale per gli enti cooperativi.
2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;
b) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali;
c) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
d) vigilanza sulle Stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;
e) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale, vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale;
f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana al Patto atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e duale;
g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
h) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;
i) funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
j) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;
k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa;
l) attività di supporto e di segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni;
m) vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale;
n) approvazione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti per i profili di competenza;
o) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;
p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto valore strategico.
3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività opera il nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le Direzioni generali di settore;
b) elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle funzioni di incentivazioni alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio;
c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo;
d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero;
e) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari;
f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all'ammodernamento di comparti produttivi;
g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali;
h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;
i) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
j) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
k) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri ministeri nei rispettivi ambiti.
5. La Direzione generale per il turismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché attività finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee guida;
b) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
c) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;
d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;
e) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;
f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema stesso;
g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);
i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilita, stato di salute, età avanzata;
l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;
m) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;
n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.
6. La Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario;
b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di prodotti editoriali, le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;
c) attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;
d) attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;
e) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese;
f) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
g) contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;
i) attività delle società fiduciarie e di revisione;
j) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);
k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonché provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia assicurativa, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
7. La direzione generale per gli enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualità e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali;
b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione dei relativi contributi;
c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni;
d) vigilanza sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle società cooperative;
e) rilevazione degli aspetti socioeconomici della cooperazione e rapporti con l'Istat;
f) tenuta dello schedario generale della cooperazione;
g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;
h) tenuta dell'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;
i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione all'attività di vigilanza ed al registro prefettizio delle cooperative.
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8. Direzioni del Dipartimento per l'internazionalizzazione.
1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica commerciale;
b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
c) Direzione generale per la promozione degli scambi (10).
2. La Direzione generale per la politica commerciale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;
b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale con particolare riferimento all'OMC e all'OCSE e all'UNCTAD;
c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'àmbito dell'Unione europea;
d) partecipazione, nell'àmbito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi economico-commerciali con i Paesi terzi;
e) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali in materia di collaborazione economica nonché gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione per le materie di rispettiva competenza;
f) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione italiana all'estero e salvaguardia commerciale;
g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di esportazione, nonché applicazione delle sanzioni amministrative (11).
3. La direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) attività di sostegno alla definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione;
b) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio nelle materie di competenza della V Commissione CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;
c) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita con decreto del Ministro del commercio estero del 29 febbraio 2000, n. 137;
d) preparazione delle riunioni di coordinamento, presiedute dal Ministro, fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti e direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a., di INFORMEST, del soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e della SACE;
e) collaborazione con il Ministero degli affari esteri, in particolare modo in materia di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, in raccordo con la direzione generale per la promozione e con la direzione generale per la politica commerciale;
f) elaborazione di indirizzi strategici circa l'utilizzo dei fondi strutturali per l'internazionalizzazione delle imprese, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi;
g) partecipazione al Punto nazionale di contatto previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali;
h) attività di indirizzo per la promozione e la diffusione territoriale degli sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione;
i) elaborazione di indirizzi e proposte e conseguente partecipazione nelle sedi internazionali competenti in materia di credito all'esportazione e sull'assicurazione del credito all'esportazione, assicurando l'adeguato raccordo con la direzione generale per la politica commerciale;
j) esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza nelle materie del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
k) esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
l) elaborazione degli indirizzi strategici finalizzati alla promozione degli investimenti esteri in Italia e partecipazione nelle sedi comunitarie e multilaterali alla definizione degli accordi in materia di investimenti diretti esteri;
m) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
n) attività di indirizzo strategico e segreteria tecnica dell'Osservatorio economico previsto dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;
o) predisposizione, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi, della relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalla SIMEST (12).
4. La Direzione generale per la promozione degli scambi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione;
b) sviluppo e coordinamento delle attività promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali della direzione generale per il turismo, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese;
c) elaborazione delle linee direttrici dell'attività dell'ICE in collaborazione con la direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
d) approvazione del piano di attività dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge n. 68/1997, sull'attività dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE;
e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;
f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione;
g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e svolgimento delle attività gestionali di competenza del Ministero (13);
h) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero;
i) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;
j) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
k) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero;
l) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione;
m) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali (14).
5. Restano comunque salve le competenze del Ministero degli affari esteri.
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(10) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 3, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
(11) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
(12) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
(13) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
(14) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
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9. Direzioni del Dipartimento per le reti.
1. Il Dipartimento per le reti è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
b) [Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze] (15);
c) [Direzione generale per i servizi di comunicazione] (16);
d) [Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione] (17).
2. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;
b) rapporti con le regioni, l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali nei settori energetico e minerario;
c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone o di altri combustibili, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV;
d) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;
e) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia;
f) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
g) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie, gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;
h) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;
i) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche e minerarie;
j) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca;
k) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;
l) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e minerario;
m) vigilanza sull'attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
n) indirizzi e direttive alle società gestore della rete di trasporto nazionale, gestore del mercato elettrico, acquirente unico e a quella di gestione degli impianti nucleari nonché rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;
o) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
p) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonché per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;
q) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;
r) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave;
s) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;
t) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneità di prodotti esplodenti per uso estrattivo.
3. Presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie opera la segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, ed all'articolo 3, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
4. [La Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) analisi e studi circa le prospettive di evoluzione sul piano nazionale ed internazionale dei settori delle comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo alla determinazione delle necessità di risorse spettrali;
b) partecipazione alle organizzazioni internazionali per quanto attiene le problematiche inerenti la pianificazione e la gestione delle frequenze;
c) preparazione delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
d) predisposizione e adozione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo aggiornamento;
e) collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze;
f) coordinamento degli interventi in materia di interferenze elettriche e radioelettriche, anche su segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; approvazione dei prospetti tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione e relativi collegamenti e di telecomunicazioni ad uso privato;
g) tenuta e gestione del Registro nazionale delle frequenze;
h) elaborazione delle norme per l'impiego delle risorse dello spettro e dell'orbita geostazionaria ai fini della loro ottimizzazione;
i) applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica delle frequenze delle stazioni dei servizi di Terra e spaziali, previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni e dagli accordi internazionali;
j) controllo internazionale delle emissioni radioelettriche attraverso il dipendente centro di controllo;
k) coordinamento dell'attività del controllo nazionale delle emissioni;
l) verifica della rispondenza ai requisiti essenziali degli apparati radioelettrici ai fini della loro immissione sul mercato e della loro utilizzazione nel territorio nazionale;
m) elaborazione della disciplina tecnica delle stazioni dei servizi radioelettrici] (18).
5. [La Direzione generale per i servizi di comunicazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni alle emittenti radiotelevisive private e adozione dei relativi disciplinari, su proposta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) attuazione della convenzione e del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
c) rilascio delle licenze e delle autorizzazioni nel settore delle telecomunicazioni e postale;
d) verifica della corretta applicazione degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, anche con riferimento ai piani di sviluppo ed esecutivi dei titolari di concessioni e di licenze;
e) adempimenti in materia di canoni e contributi nei settori delle telecomunicazioni, della radiodiffusione e postale;
f) adempimenti in materia di stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riguardo alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;
g) agevolazioni, sovvenzioni, contributi, incentivi e benefici per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive;
h) azioni mirate allo sviluppo della società dell'informazione] (19).
6. [Presso la direzione generale operano il Consiglio superiore delle comunicazioni e il Forum permanente delle comunicazioni] (20).
7. [La direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzo e coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative e per l'adozione e l'utilizzazione di nuove normative e standard tecnici nei settori delle telecomunicazioni, della telematica e dell'informatica;
b) partecipazione alle attività di potenziamento degli organismi di normativa tecnica nazionale ed internazionale nei settori di competenza;
c) indirizzo e sorveglianza delle attività di accreditamento, certificazione ed omologazione;
d) cooperazione a livello internazionale per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore di competenza; e) promozione in àmbito nazionale della ricerca applicata al fine di sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi servizi nel campo delle comunicazioni, della telematica e dell'informatica;
f) trattazione delle commesse e degli affari relativi al Patto atlantico e dell'UEO nei settori di competenza;
g) ricognizione delle risorse di reti e di servizi di telecomunicazioni, di telematica e di informatica;
h) indirizzo e sorveglianza delle attività di formazione e addestramento professionale e cura dei rapporti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei settori di competenza;
i) coordinamento e gestione dei programmi europei nel campo della ricerca applicata di settore;
j) indirizzo e vigilanza sull'attività della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni] (21).
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(15) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(16) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(17) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(18) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(19) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(20) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(21) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
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10. Direzioni del Dipartimento per il mercato.
1. Il Dipartimento per il mercato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
b) [Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni] (22);
c) Direzione generale per i servizi interni.
2. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, gli altri organismi internazionali, le regioni, gli enti locali e le camere di commercio;
b) proposte ed elaborazioni di politiche e normative, nonché studi e ricerche, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
c) attività di supporto e segreteria tecnico organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, e tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;
d) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonché rapporti con altre autorità indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse alle Autorità con poteri di intervento sul mercato;
f) attività amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
g) proposte ed elaborazioni di norme nel campo della metrologia legale e connessi rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali competenti in materia di pesi e misure;
h) indirizzi e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio;
i) direttive generali in tema di normativa tecnica e conformità strumenti di misura e di emissibilità di monete e metalli preziosi;
j) proposte ed elaborazione di norme in materia di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore;
k) coordinamento delle attività amministrative e di informazione previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e conseguenti rapporti con l'Unione europea;
l) vigilanza sull'Agenzia per le normative e i controlli tecnici.
3. [La direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione di studi circa le prospettive di evoluzione del settore postale;
b) redazione dei provvedimenti di regolamentazione per il settore delle comunicazioni, partecipando ai lavori dell'Unione europea;
c) espletamento delle funzioni di Autorità di regolazione del settore postale ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
d) partecipazione ai lavori ed alle attività internazionali relativamente ai settori di propria competenza;
e) conduzione di studi ed elaborazione di proposte in ordine all'adeguamento periodico del servizio universale sia per i servizi postali che per quelli di telecomunicazioni;
f) predisposizione del contratto di programma con il fornitore del servizio postale universale;
g) definizione dei livelli di qualità del servizio postale universale;
h) definizione della carta della qualità dei servizi postali;
i) effettuazione, anche attraverso soggetti terzi, della verifica della qualità del servizio postale universale e del rispetto degli inerenti obblighi;
j) espletamento degli adempimenti per l'applicazione della normativa comunitaria in materia di apparati radio e di apparati terminali di telecomunicazioni;
k) trattazione del contenzioso interno ed internazionale per i settori di propria competenza;
l) esercizio e coordinamento dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo per i settori di propria competenza e cura dei rapporti con la polizia postale e delle comunicazioni;
m) esercizio delle attività inerenti all'emissione delle carte valori postali ed alla politica filatelica;
n) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;
o) gestione del Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni e della Biblioteca e del Centro documentazione] (23).
4. La Direzione generale per i servizi interni cura gli affari generali per il dipartimento per il mercato e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri dipartimenti in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero;
b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza;
c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
d) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'àmbito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;
f) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata, nonché all'attività del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonché all'attività di relazioni con il pubblico;
g) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero.
5. La Direzione generale per i servizi interni assicura altresì le attività di supporto e di segreteria necessarie al funzionamento della Conferenza dei capi dei dipartimenti.
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(22) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(23) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
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Capo III
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
11. Articolazione delle unità dirigenziali non generali.
1. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.
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12. Ruolo del personale e dotazioni organiche.
1. Le dotazioni organiche del Ministero, ivi compreso il personale delle Agenzie vigilate dal medesimo Ministero, sono determinate in conformità dell'allegata tabella A nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. A decorrere dalla data di avvio dell'attività delle predette Agenzie, ovvero dalla stessa data di entrata in vigore del presente regolamento, se successiva, le dotazioni organiche di cui alla tabella A sono automaticamente ridotte in misura corrispondente ai contingenti di personale per tali Agenzie individuati nei relativi regolamenti di organizzazione.
2. Con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinata o modificata la ripartizione del personale nei diversi profili professionali. La dotazione organica del personale dirigenziale indicata nella tabella A costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero (24).
3. Nell'àmbito delle dotazioni organiche di cui al comma 1, costituite dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri soppressi nonché dai contingenti di cui al comma 6, la consistenza organica del personale appartenente alle ex qualifiche funzionali del soppresso Ministero del commercio con l'estero già determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996 è rimodulata, in conformità all'allegata tabella B, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento professionale del comparto dei Ministeri.
4. La dotazione organica del Ministero è ridotta in misura corrispondente a quella prevista per il Ministero, del commercio con l'estero dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, nonché il personale di cui al successivo comma 6. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza è fatta comunque salva la possibilità, nell'àmbito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei Ministeri soppressi.
6. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1 sono compresi anche i contingenti di personale di cui alle allegate tabelle C e D trasferiti al Ministero delle attività produttive per l'esercizio di competenze già spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con corrispondente riduzione delle relative dotazioni organiche. L'individuazione del personale trasferito è effettuata con decreti del Ministro delle attività produttive, adottati di concerto con il Ministro competente, di norma nell'àmbito del personale in servizio negli uffici che esercitavano le competenze trasferite.
7. Con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero delle attività produttive.
8. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
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(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 21 maggio 2003.
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Capo IV
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
13. Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i predetti uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato o da quello del Ministro delle comunicazioni o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero, se in vigore, ovvero dalle disposizioni del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100.
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14. Attività a Milano e a Palermo.
1. Sulla base di apposite intese tra il Ministero delle attività produttive e l'Istituto per il commercio estero nonché la camera di commercio di Milano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sono definite le modalità organizzative per l'utilizzazione di un'idonea sede rappresentativa occorrente per l'esercizio a Milano delle attività del Ministro delle attività produttive, dei Sottosegretari di Stato e del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Il Segretariato del Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo ha sede in Palermo. Sulla base di intese realizzate ai sensi del comma 1, il Ministro si avvale della sede del Segretariato per l'esercizio a Palermo delle attività indicate nel citato comma 1.
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Capo V
Norme finali e transitorie e abrogazioni
15. Disposizioni transitorie.
1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 12, comma 1, ciascun Dipartimento e ciascun ufficio dirigenziale generale opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
2. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per la proprietà industriale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti in materia di brevetti, modelli e marchi, già di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'àmbito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.
3. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per le normative e i controlli tecnici di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti dell'Agenzia, già di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'àmbito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e, nell'àmbito del dipartimento per il mercato, dalla direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori in funzione delle rispettive attribuzioni. Le funzioni e i compiti dell'Agenzia, già di spettanza del Ministero delle comunicazioni, sono esercitate, nell'àmbito del dipartimento per le reti, dalla direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
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16. Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, concernente ristrutturazione e potenziamento della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;
b) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, concernente le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salva l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, ultimo e penultimo periodo, fino al loro originario termine di efficacia;
d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, e decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;
e) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1995, n. 338;
f) decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici dirigenziali del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
g) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante riorganizzazione del Ministero delle telecomunicazioni;
h) decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000 recante determinazione della pianta organica del personale del Ministero delle comunicazioni;
i) decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 febbraio 1999, n. 226, recante l'individuazione delle unità dirigenziale di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze.
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17. Disposizioni finali.
1. Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data del decreto di nomina di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a funzioni e compiti già spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle attività produttive, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero delle attività produttive ovvero alle corrispondenti funzioni e compiti esercitati dal Ministro e dal Ministero delle attività produttive.
3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento
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Tabella A (25)
(articolo 12, comma 1)
Dotazione organica complessiva del Ministero delle Attività Produttive, determinata dalla sommatoria di quella relativa | ||||||
ai Ministeri soppressi ed ad altre strutture accorpate | ||||||
| ||||||
|
|
Ministero industria |
Ministero |
Ministero |
Ministero |
Totale |
|
|
Commercio, |
Commercio |
Lavoro e |
Tesoro e |
|
|
|
Artigianato |
Estero |
P.S. |
P.E. |
|
Qualifiche |
Dirigenti 1a fascia |
14 |
4 |
1 |
|
19 |
dirigenziali |
Dirigenti 2a fascia |
159 |
36 |
6 |
1 |
202 |
|
Totale qualifiche dirigenziali |
173 |
40 |
7 |
1 |
221 |
| ||||||
|
Posizione economica C3 |
172 |
46 |
13 |
|
231 |
|
Posizione economica C2 |
192 |
40 |
13 |
|
245 |
Area C |
Posizione economica C1 |
307 |
60 |
35 |
|
402 |
|
Area C |
|
|
|
9 |
9 |
|
Totale area C |
671 |
146 |
61 |
9 |
887 |
| ||||||
|
Posizione economica B3 |
199 |
130 |
27 |
|
356 |
|
Posizione economica B2 |
396 |
122 |
23 |
|
541 |
Area B |
Posizione economica B1 |
167 |
83 |
10 |
|
260 |
|
Area B |
|
|
|
7 |
7 |
|
Totale area B |
762 |
335 |
60 |
7 |
1164 |
| ||||||
|
Posizione economica A1 |
66 |
32 |
4 |
|
102 |
Area A |
Totale area A |
66 |
32 |
4 |
0 |
102 |
| ||||||
|
Totale complessivo |
1672 |
553 |
132 |
17 |
2374 |
|
|
|
|
|
|
|
Tabella B
(articolo 12, comma 3)
Dotazione organica complessiva del Ministero del Commercio con l'Estero, rimodulata secondo il nuovo ordinamento professionale del personale
Qualifiche |
|
Dirigenti 1ª fascia |
4 |
|
dirigenziali |
|
|
|
|
|
|
Dirigenti 2ª fascia |
36 |
|
|
|
Totale qualifiche dirigenziali |
40 |
|
|
|
|
|
|
Area C |
|
Posizione economica C3 |
46 |
|
|
|
Posizione economica C2 |
40 |
|
|
|
Posizione economica C1 |
60 |
|
|
|
Totale Area C |
146 |
|
|
|
|
|
|
Area B |
|
Posizione economica B3 |
130 |
|
|
|
Posizione economica B2 |
122 |
|
|
|
Posizione economica B1 |
83 |
|
|
|
Totale Area B |
335 |
|
|
|
|
|
|
Area A |
|
Posizione economica A1 |
32 |
|
|
|
Totale Area A |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale complessivo |
553 |
|
|
|
|
|
|
Tabella C
(articolo 12, comma 6)
Contingente di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree professionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione che transita al Ministero delle attività produttive
Qualifiche |
|
Dirigenti 1ª fascia |
1 |
|
dirigenziali |
|
|
|
|
|
|
Dirigenti 2ª fascia |
6 |
|
|
|
Totale qualifiche dirigenziali |
7 |
|
|
|
|
|
|
Area C |
|
Posizione economica C3 |
13 |
|
|
|
Posizione economica C2 |
13 |
|
|
|
Posizione economica C1 |
35 |
|
|
|
Totale Area C |
61 |
|
|
|
|
|
|
Area B |
|
Posizione economica B3 |
27 |
|
|
|
Posizione economica B2 |
23 |
|
|
|
Posizione economica B1 |
10 |
|
|
|
Totale Area B |
60 |
|
|
|
|
|
|
Area A |
|
Posizione economica A1 |
4 |
|
|
|
Totale Area A |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale complessivo |
132 |
|
|
|
|
|
|
Tabella D
(articolo 12, comma 6)
Contingente di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree professionali del Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica che transita al Ministero delle attività produttive
Qualifiche |
|
Dirigenti 1ª fascia |
|
|
dirigenziali |
|
|
|
|
|
|
Dirigenti 2ª fascia |
1 |
|
|
|
Totale qualifiche dirigenziali |
1 |
|
|
|
|
|
|
Area C |
|
Posizione economica C3 |
|
|
|
|
Posizione economica C2 |
|
|
|
|
Posizione economica C1 |
|
|
|
|
Totale Area C |
9 |
|
|
|
|
|
|
Area B |
|
Posizione economica B3 |
|
|
|
|
Posizione economica B2 |
|
|
|
|
Posizione economica B1 |
|
|
|
|
Totale Area B |
7 |
|
|
|
|
|
|
Area A |
|
Posizione economica A1 |
|
|
|
|
Totale Area A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale complessivo |
17 |
|
|
|
|
|
|
-------------------------------
(25) Tabella così sostituita dall'allegato 2 al D.P.R. 18 luglio 2003, n. 237, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2003, n. 167. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui alla presente tabella vedi il D.P.C.M. 20 ottobre 2005.
D.Lgs. 9 maggio 2001, n.
269
Attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento
della loro conformità
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2001, n. 156, S.O.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;
Visto l'articolo 9 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalle direttive 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, che approva il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio di Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
-----------------------------
Capo I - Disposizioni generali
1. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura che sia un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe;
b) «apparecchiatura terminale di telecomunicazione»: è un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione, cioè di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico;
c) «apparecchiatura radio»: è un prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione ovvero la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali (2);
d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida artificiale;
e) «interfaccia»:
1) un punto terminale di rete che costituisce un punto di connessione fisica, tramite il quale l'utente può avere accesso alle reti pubbliche di telecomunicazione, incluse le specifiche tecniche di tali connessioni;
2) un'interfaccia radio che definisce la connessione radioelettrica tra le apparecchiature radio, ivi comprese le specifiche tecniche di tali connessioni;
f) «categoria di apparecchiature»: è la categoria che individua particolari tipi di apparecchi che, ai sensi del presente decreto, sono considerati simili e che specifica a quali interfacce l'apparecchio è destinato ad essere collegato; l'apparecchio può appartenere a più di una categoria di apparecchiature;
g) «fascicolo tecnico di fabbricazione»: è la documentazione che descrive l'apparecchio e fornisce informazioni e chiarimenti sulle modalità con le quali sono stati rispettati i requisiti essenziali applicabili;
h) «specifica tecnica»: è la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;
i) «norma armonizzata»: è la specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione europea e secondo le procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alle direttive 98/34/CE e 98/48/CE allo scopo di stabilire un «requisito europeo», al quale non è obbligatorio conformarsi ma il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
j) «regola tecnica comune»: è la specifica tecnica per le apparecchiature di rete fisica, derivata da norme tecniche internazionali o europee, valida nei Paesi membri dell'Unione europea e la cui osservanza è obbligatoria solo per le apparecchiature della rete fisica;
k) «interferenze dannose»: sono le interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili (3);
l) «immissione sul mercato»: il passaggio dalla fase di produzione a quella di messa a disposizione dell'apparecchio, ai fini della distribuzione, a pagamento o a titolo gratuito, ovvero dell'uso nel mercato interno.
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(2) Lettera prima corretta con Comunicato 1° agosto 2001 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 177) e poi così modificata dall'art. 14, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.
(3) Lettera così corretta con Comunicato 1° agosto 2001 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 177).
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2. Àmbito di applicazione e scopo.
1. Il presente decreto detta le disposizioni per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, contiene, come parte integrante o accessoria, un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95, o un dispositivo medico impiantabile attivo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, l'apparecchio è soggetto alla disciplina del presente decreto, fatta salva l'applicazione delle pertinenti normative armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le recepiscono, previste per i dispositivi di cui al presente comma.
3. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia un componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 1996, concernente le perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli ovvero sia un componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, l'apparecchio è soggetto alla disciplina del presente decreto, fatta salva l'applicazione delle pertinenti normative armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le recepiscono, previste per i componenti o le entità tecniche distinte di cui al presente comma.
4. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I annesso al medesimo.
5. Il presente decreto non si applica agli apparecchi usati esclusivamente nelle attività concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa, i procedimenti penali, l'ordine e la sicurezza pubblici. Nel caso in cui i suddetti apparecchi debbano essere collegati alle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'amministrazione interessata è tenuta a garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
--------------------------------------------
3. Requisiti essenziali.
1. I requisiti essenziali applicabili a tutti gli apparecchi sono i seguenti:
a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, ma senza applicazione di limiti di tensione;
b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica previsti dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.
2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose (4).
3. Sono, altresì, requisiti essenziali quelli stabiliti dalla Commissione europea che prevedono, per gli apparecchi all'interno di determinate categorie o di determinati tipi, l'obbligo della loro costruzione in modo da:
a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato;
b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento nè fare cattivo uso delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
c) contenere elementi di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi;
e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;
f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili.
4. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere noto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma 3 e la relativa data di efficacia.
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(4) Comma prima corretto con Comunicato 1° agosto 2001 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 177) e poi così sostituito dall'art. 18, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.
-------------------------------------------
4. Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia.
1. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea le interfacce che esso ha regolamentato (5); qualora non siano state notificate ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alle direttive 98/34/CE e 98/48/CE. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle decisioni della Commissione europea in ordine all'equivalenza tra le interfacce notificate ed all'assegnazione di un identificatore di categoria delle apparecchiature, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Con uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce nonché i relativi aggiornamenti (6).
3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce:
a) i gestori diretti, cioè gli operatori che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i terminali possono essere connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica o attraverso una interfaccia radio (7);
c) i gestori indirettamente connessi, cioè quegli operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che non offrono una interfaccia diretta di rete;
d) i fornitori di servizi pubblici, cioè gli operatori che forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o più apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete.
4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al pubblico; in particolare le specifiche:
a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e a quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso, indicano quali opzioni, aggiunte o modifiche sono state adottate;
b) contengono informazioni sufficienti a consentire la progettazione degli apparecchi in modo tale che possano interoperare con le reti pubbliche di telecomunicazioni allo scopo di stabilire, modificare, tariffare, mantenere e liberare una connessione fisica o virtuale per ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 3; le specifiche devono inoltre fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle caratteristiche di livello superiore forniti dalla rete, necessari per la progettazione ed il funzionamento dei terminali; devono essere fornite inoltre informazioni sufficienti sulle modalità di verifica della conformità dei terminali ai requisiti di cui all'articolo 3;
c) sono disponibili anche in formato elettronico.
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(5) Comma così corretto con Comunicato 1° agosto 2001 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 177).
(6) Con D.M. 20 marzo 2002, n. 95 è stato adottato il regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni; con D.M. 10 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2005, n. 35, S.O.) sono state stabilite le specifiche tecniche previste dal presente comma.
(7) Lettera così corretta con Comunicato 1° agosto 2001 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 177) come corretto con Comunicato 12 settembre 2001 (Gazz. Uff. 12 settembre 2001, n. 212).
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5. Norme armonizzate.
1. Gli apparecchi conformi alle norme armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle dette norme armonizzate o in parte di esse.
2. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni reputi che la conformità ad una norma armonizzata non garantisce il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, il Ministero stesso informa il comitato TCAM (telecommunications conformity assessment and market surveillance committee), istituito dalla Commissione europea per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni.
3. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate.
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6. Immissione sul mercato.
1. Il fabbricante o il suo mandatario sono tenuti ad immettere sul mercato gli apparecchi soltanto se rispettano gli appropriati requisiti essenziali di cui all'articolo 3 nonché le altre disposizioni pertinenti del presente decreto.
2. Gli apparecchi immessi sul mercato prima della data di cui all'articolo 3, comma 4, possono continuare ad essere distribuiti per il periodo di tempo fissato dal Ministero delle comunicazioni, conformemente alle decisioni della Commissione europea.
3. Il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio è tenuto a fornire all'utente le informazioni sull'uso a cui l'apparecchio è destinato, unitamente alla dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali. Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni devono essere apposte sull'imballaggio e essere riportate nelle istruzioni per l'uso allo scopo di identificare gli Stati membri dell'Unione europea o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata e devono avvertire l'utente, attraverso le marcature sull'apparato, di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri. Nel caso delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni devono essere sufficienti ad individuare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile (8).
4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui applicazione non è armonizzata nell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica, almeno quattro settimane prima, la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato al Ministero delle comunicazioni, utilizzando il modello definito dal Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura con particolare riferimento alle bande di frequenze, alla spaziatura tra i canali, al tipo di modulazione ed alla potenza RF emessa e riporta il numero d'identificazione dell'organismo notificato interessato di cui all'articolo 12. Il Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea o alla persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura eventuali divieti o limitazioni motivati e ne informa la Commissione europea (9).
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(8) Comma così modificato dall'art. 13, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.
(9) Comma così corretto con Comunicato 1° agosto 2001 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 177).
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7. Messa in servizio e diritto di collegamento.
1. È consentita la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 ed alle altre disposizioni pertinenti del presente decreto.
2. Fatti salvi il comma 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione in conformità alla normativa comunitaria ed a quella nazionale di recepimento, il Ministero delle comunicazioni può limitare la messa in servizio di apparecchiature radio soltanto per motivi connessi all'uso efficace dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica.
3. Fatto salvo il comma 4, gli operatori di reti pubbliche di telecomunicazione non devono rifiutare di collegare apparecchiature terminali di telecomunicazione ad apposite interfacce per motivi tecnici, qualora dette apparecchiature siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 3.
4. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni ritenga che un apparecchio dichiarato conforme al presente decreto provochi seri danni ad una rete o interferenze radio dannose o disturbi la rete o il suo funzionamento, l'operatore della rete stessa può essere autorizzato dal Ministero a rifiutare o ad interrompere il collegamento o a ritirare dal servizio tale apparecchio. Il Ministero delle comunicazioni notifica dette autorizzazioni alla Commissione europea, che esprime un parere in materia. A seguito delle indicazioni della Commissione europea, il Ministero delle comunicazioni può adottare altre misure (10).
5. In caso di emergenza l'operatore può disconnettere gli apparecchi qualora lo richieda la protezione della rete o qualora possa essere offerta subito all'utente una soluzione alternativa, senza costi a carico di quest'ultimo. L'operatore informa immediatamente il Ministero delle comunicazioni.
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(10) Comma così corretto con Comunicato 1° agosto 2001 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 177).
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8. Libera circolazione degli apparecchi.
1. Non è vietata, limitata o impedita l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi recanti la marcatura CE che ne indica la conformità alle disposizioni del presente decreto. Ciò non pregiudica l'applicazione dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 7, comma 2, e dell'articolo 9, comma 8.
2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali e manifestazioni analoghe è ammessa l'esposizione di un apparecchio che non rispetti le disposizioni del presente decreto, purché un'indicazione visibile segnali chiaramente tale circostanza ed indichi che l'apparecchio non può essere commercializzato o messo in servizio finché non sia reso conforme alle predette disposizioni.
3. Nel caso che l'apparecchio sia disciplinato per aspetti diversi da quelli del presente decreto da altre direttive comunitarie e norme nazionali di recepimento, concernenti l'apposizione della marcatura CE, ciò fa presumere che l'apparecchio soddisfi anche alle disposizione di tali altre direttive e norme nazionali. Nel caso in cui una o più delle suddette direttive e norme nazionali lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che l'apparecchio soddisfa esclusivamente le disposizioni delle direttive e norme nazionali applicate dal fabbricante. In questo caso i riferimenti alle direttive e alle norme nazionali applicate devono figurare nei documenti, avvisi o istruzioni che accompagnano tali prodotti.
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9. Sorveglianza del mercato - laboratori di prova.
1. Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede ad accertare la conformità dei prodotti immessi sul mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dal presente decreto anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonché presso gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (11).
2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle norme armonizzate di cui all'articolo 5, alle norme nazionali di cui all'articolo 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato.
3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformità degli apparati alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso (12).
4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un fornitore di servizi di telecomunicazioni; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi.
5. L'accreditamento può essere sospeso dalla competente direzione generale del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:
a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.
6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applicano le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un apparecchio non è conforme ai requisiti indicati nel presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.
8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di provvedimenti di cui al comma 7, li notifica immediatamente alla Commissione europea indicandone i motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti siano da collegare:
a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1;
b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1;
c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1.
9. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, il Ministero delle comunicazioni può, a norma del Trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero presume ragionevolmente causino interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale.
10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di misure di cui al comma 9, ne informa immediatamente la Commissione europea specificandone le ragioni.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico del fabbricante, del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi.
12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa.
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(11) Con D.M. 30 ottobre 2002, n. 275 è stato emanato il regolamento di cui al presente comma.
(12) Con D.M. 25 febbraio 2002, n. 84 è stato emanato il regolamento di cui al presente comma.
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10. Sanzioni.
1. Chiunque immette sul mercato ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.131 a euro 24.789 e del pagamento di una somma da euro 20 a euro 123 per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291 (13).
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, ma privi della marcatura CE, compreso l'identificatore di categoria ove previsto, e del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto, oppure chi, dovendo detenere la documentazione tecnica di cui agli allegati II, III, IV e V annessi al presente decreto nei rispettivi casi di applicabilità, ne viene trovato totalmente o parzialmente sprovvisto è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291 (14).
2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, ma privi delle informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, nonché delle indicazioni relative agli Stati membri dell'Unione europea o alla zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata, nonché delle informazioni relative ad eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291 (15).
3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197 (16).
4. Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni del presente decreto è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493 (17).
5. Chiunque utilizza apparecchi, conformi al presente decreto, non correttamente installati o sottoposti a non corretta manutenzione ovvero non li utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 1.549 (18).
6. La mancata notificazione al Ministero delle comunicazioni della immissione sul mercato di un prodotto di cui all'articolo 6, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164 a euro 30.987 (19).
7. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente decreto è svolto dagli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni e dai competenti organi di Polizia; l'applicazione delle previste sanzioni amministrative compete agli uffici periferici del Ministero.
8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, che sono immessi sul mercato o messi in esercizio e che risultano:
a) non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
b) privi della marcatura CE, ivi compreso l'identificatore di categoria ove stabilito, o del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto;
c) non corredati dalla dichiarazione di conformità;
d) provvisti di marcature che possano confondersi con la marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilità o la leggibilità.
9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.
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(13) Comma così sostituito dall'art. 14, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.
(14) Comma così modificato dall'art. 14, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.
(15) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.
(16) Comma così modificato dall'art. 14, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.
(17) Comma così modificato dall'art. 14, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.
(18) Comma così modificato dall'art. 14, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.
(19) Comma così modificato dall'art. 14, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.
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Capo II - Valutazione della conformità
11. Procedure di valutazione della conformità.
1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali pertinenti definiti nell'articolo 3.
2. A scelta del fabbricante, la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), può essere dimostrata mediante le procedure definite, rispettivamente, nella legge 18 ottobre 1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e nel decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, qualora l'apparato rientri nell'àmbito di applicazione di tali provvedimenti ovvero in alternativa secondo le procedure indicate nel presente articolo.
3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri e spaziali nonché le componenti di ricezione delle apparecchiature radio, sono sottoposte alle procedure di valutazione della conformità descritte negli allegati II, IV o V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante.
4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel comma 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante.
5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel comma 3 sono sottoposte alle procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante.
6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai commi da 2 a 5 sono redatti in lingua italiana o, se del caso, in una lingua ammessa dall'organismo notificato coinvolto.
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12. Organismi notificati.
1. Il Ministero delle comunicazioni designa gli organismi che rispettano i criteri di cui all'allegato VI annesso al presente decreto per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità previste dall'articolo 11.
2 Gli organismi, che intendono ottenere la designazione di cui al comma 1, presentano apposita domanda al Ministero delle comunicazioni, fornendo ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato VI annesso al presente decreto. Il Ministero delle comunicazioni si pronuncia entro centoventi giorni.
3. Il Ministero delle comunicazioni verifica periodicamente, ed almeno ogni due anni, il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli organismi ed accerta che essi mantengano i requisiti di cui all'allegato VI annesso al presente decreto.
4. Le spese relative ai commi 1 e 3 del presente articolo sono a carico dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
5. Il Ministero delle comunicazioni informa la Commissione europea in merito agli organismi notificati di cui al comma 1.
6. Gli organismi notificati stabiliscono i prezzi per le singole prestazioni offerte e li rendono pubblici.
7. Il Ministero delle comunicazioni, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfi più i criteri indicati nell'allegato VI annesso al presente decreto ovvero non espleti correttamente i propri compiti, adotta un provvedimento motivato di sospensione e successivamente di revoca se il soggetto interessato non ottemperi alle indicazioni.
8. I provvedimenti di cui al comma 7 sono notificati alla Commissione europea.
9. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi notificati e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla stessa Commissione (20).
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(20) Con Ord. 6 giugno 2006 (Gazz. Uff. 8 marzo 2007, n. 56) è stato nominato il comitato tecnico per la designazione degli organismi notificati ed è stata stabilita la procedura di designazione degli stessi organismi.
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Capo III - Marcatura CE di conformità e iscrizioni
13. Marcatura CE.
1. L'apparecchio conforme ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3 è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio. Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V annessi al presente decreto, la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 12, comma 1. Le apparecchiature radio sono inoltre accompagnate dall'identificatore della categoria rispettiva, ove ne sia stato assegnato uno. È consentito apporre sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità.
2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali pertinenti, di cui all'art. 3, può recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE di cui all'allegato VII annesso al presente decreto.
3. Il Ministero delle comunicazioni adotta i provvedimenti indicati nell'articolo 9 nei confronti di chi ha apposto una marcatura non conforme ai commi 1 e 2 del presente articolo. Se non è possibile identificare la persona che ha apposto la marcatura, il provvedimento può essere adottato nei riguardi di chi deteneva l'apparecchio al momento in cui è stata riscontrata la non conformità.
4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto, dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.
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Capo IV - Commissione consultiva
14. Composizione.
1. Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione è costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno (21).
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(21) Vedi, anche, gli articoli 7 e 8, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.
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Capo V - Disposizioni finali e transitorie
15. Paesi terzi.
1. Il Ministero delle comunicazioni può informare la Commissione europea delle difficoltà di ordine generale, giuridiche o pratiche, incontrate da imprese comunitarie con riguardo all'immissione sul mercato di Paesi terzi di apparecchiature terminali di telecomunicazioni e di apparecchiature radio.
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16. Disposizioni transitorie e finali.
1. Le norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1997, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, o dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in attuazione, rispettivamente, delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto. Le regole tecniche comuni previste nella direttiva 98/13/CE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di conformità agli altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3 del presente decreto.
2. Sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98/13/CE o alle norme vigenti anteriormente alla data dell'8 aprile 2000, immessi per la prima volta sul mercato prima del 7 aprile 1999 o entro due anni dalla medesima data.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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17. Abrogazioni.
1. Sono abrogati il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ed il decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Agli apparecchi, che rientrano nell'àmbito di applicazione del presente decreto, non si applicano gli articoli 398 e 399 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, l'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), l) e l'articolo 8 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, ed il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507.
3. Agli apparecchi che rientrano nell'àmbito di applicazione del presente decreto non si applicano le disposizioni della legge 18 ottobre 1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, tranne gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza di cui all'articolo 2 ed all'allegato I, nonché la procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati II, lettera B, e III, annessi alla medesima legge n. 791 del 1977, e successive modificazioni.
4. In relazione alle specifiche tecniche delle interfacce, per gli apparecchi soggetti al presente decreto sono fatte salve le prescrizioni tecniche, contenute nella vigente normativa nazionale, riguardanti la gestione delle frequenze.
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18. Modifiche.
1. All'adeguamento degli allegati da I a VII annessi al presente decreto, necessari per l'allineamento degli stessi alla successiva normativa comunitaria, si provvede con regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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19. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omettono gli allegati)
D.P.R. 22 giugno 2004, n.
176
Regolamento di organizzazione del Ministero delle
comunicazioni
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 32-quinquies;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il D.M. 24 marzo 1995, n. 166 del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 19;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Visto il D.M. 2 agosto 2000 del Ministro delle comunicazioni, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001;
Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 26 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
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1. Funzioni.
1. Gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, svolgono le funzioni indicate nel presente regolamento.
2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è riordinato con apposito regolamento secondo i princìpi contenuti nella legge 16 gennaio 2003, n. 3, e nel decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
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2. Segretariato generale.
1. Il Segretariato generale coadiuva il Ministro nell'elaborazione degli indirizzi del Ministero e nella attività di vigilanza e coordina l'attività delle direzioni generali. Adotta le opportune iniziative per assicurare unità di indirizzo nelle attività di competenza di più direzioni generali. In particolare:
a) istruisce gli schemi di direttive generali e coordina l'elaborazione degli schemi delle normative di settore;
b) coordina le attività, anche internazionali, delle direzioni generali, ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 9, i rapporti delle medesime direzioni generali con le Autorità amministrative indipendenti, nonché la partecipazione del Ministero nelle sedi dell'Unione europea e internazionali;
c) coordina l'attività degli ispettorati territoriali, salve le competenze settoriali delle direzioni generali;
d) coordina i rapporti tra le strutture del Ministero e le prefetture - Uffici territoriali del Governo;
e) presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni;
f) assicura il coordinamento dell'attività ispettiva interna;
g) coordina le attività del Ministero in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche e di protezione civile, nonché quelle che rivestano profili di segretezza;
h) coordina le attività svolte dal Ministero nell'àmbito del sistema statistico nazionale (SISTAN);
i) coordina l'attività della segreteria degli organi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, nonché dei comitati e delle commissioni che operano presso il Ministero, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g).
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3. Direzione generale per la gestione delle risorse umane.
1. La Direzione generale per la gestione delle risorse umane:
a) accerta le esigenze ai fini della definizione della dotazione organica, svolge le funzioni relative al reclutamento e alla gestione del personale, alle procedure concorsuali, allo stato giuridico ed al trattamento economico, alla gestione della mobilità;
b) svolge le attività relative al trattamento di quiescenza e previdenza del personale, alle cause di servizio, all'equo indennizzo, alle rendite infortunistiche;
c) cura il contenzioso del lavoro;
d) cura la formazione amministrativa del personale ed i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed altri organismi anche privati, operanti in tale settore;
e) cura le relazioni sindacali e l'attività di contrattazione collettiva integrativa;
f) coordina l'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento, e predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
g) cura l'anagrafe delle prestazioni e vigila sul rispetto dell'obbligo di esclusività;
h) istruisce i procedimenti disciplinari di competenza ed applica le relative sanzioni;
i) cura i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica;
l) cura i rapporti con amministrazioni e organismi in materia di attività sociali.
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4. Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico.
1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico:
a) elabora e gestisce il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e coordina con il Ministero della difesa l'utilizzazione dello spettro radioelettrico;
b) espleta l'attività conseguente agli accordi internazionali in materia di assegnazione delle frequenze e di reti satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) le assegnazioni relative;
c) collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva ed elabora i piani di assegnazione di competenza del Ministero;
d) espleta il controllo dello spettro radioelettrico e partecipa al sistema di controllo internazionale tramite il Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche;
e) esamina i piani tecnici, anche ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze alle stazioni radioelettriche per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
f) cura la tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
g) cura la tenuta del registro nazionale delle frequenze;
h) collabora con le autorità regionali nella definizione dei piani di delocalizzazione degli impianti ai sensi della disciplina sull'inquinamento elettromagnetico;
i) coordina l'attività tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico espletata dagli uffici periferici;
l) definisce le interfacce radio nazionali e provvede al rilascio dei certificati di omologazione degli apparati radio esclusi dalla direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
m) esamina le notifiche di immissione sul mercato degli apparati radio ai sensi della direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
n) espleta la sorveglianza ed il controllo del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazione;
o) definisce i capitolati tecnici e gestisce i piani tecnici di acquisizione di apparecchiature redatti dagli uffici periferici;
p) emana direttive per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e rilascia i titoli abilitativi all'esercizio delle stazioni radioelettriche;
q) accredita i laboratori di prova;
r) impartisce direttive per la disciplina tecnica relativa agli impianti radio di comunicazione elettronica.
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5. Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione.
1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione:
a) cura gli adempimenti inerenti alla convenzione ed al contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila sulla sua attuazione per la parte di competenza del Ministero;
b) promuove ed attua studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
c) predispone la disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
d) rilascia le concessioni e le licenze, se del caso previo esperimento di gara, e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive;
e) svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e, sulla base dei piani tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), assegna i diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara;
f) assegna i diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, nel rispetto del Piano nazionale di numerazione;
g) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
h) eroga contributi, benefìci ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica ed emana i nulla osta per i benefìci dell'editoria;
i) impartisce direttive per la disciplina relativa agli impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
l) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonché sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero;
m) verifica l'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predispone l'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche;
n) gestisce il fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche.
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6. Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.
1. La Direzione generale, che svolge le funzioni connesse al ruolo di Autorità di regolamentazione del settore postale del Ministero:
a) cura la regolamentazione del settore postale;
b) promuove e conduce studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione del settore postale;
c) partecipa ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali relativamente al settore postale;
d) predispone il contratto di programma con il fornitore del servizio universale e cura gli adempimenti relativi al suo perfezionamento e alla sua applicazione;
e) definisce i livelli di qualità del servizio postale universale;
f) determina le tariffe dei servizi riservati e i prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria per quanto di competenza del Ministero;
g) svolge le attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché le attività istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
h) rilascia le licenze individuali e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali;
i) cura la tenuta del registro degli operatori privati;
l) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali;
m) gestisce il fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;
n) svolge, anche attraverso soggetti terzi, attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di norme, standard di qualità e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore servizio postale universale;
o) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti da licenze ed autorizzazioni, nonché dal contratto di programma con il fornitore del servizio universale, nonché sull'accertamento degli illeciti nel settore postale e sull'applicazione delle relative sanzioni;
p) espleta gli adempimenti connessi alla presentazione dei reclami;
q) svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonici.
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7. Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.
1. La Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative:
a) provvede alla gestione del patrimonio ed all'approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;
b) cura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
c) è responsabile dei sistemi informativi ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;
d) cura lo sviluppo dei sistemi informativi degli uffici centrali e periferici del Ministero e, per il tramite del Sistema pubblico di connettività della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA), l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni, provvedendo all'acquisizione dei beni e servizi informatici; coordina l'attività ed i flussi di comunicazione interni ed esterni (siti);
e) provvede all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche; gestisce i rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e coordina l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni (2);
f) predispone e gestisce, nell'àmbito del coordinamento dei programmi di informatizzazione delle attività degli uffici centrali e periferici, il piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione relativo alla gestione dei documenti informatici;
g) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici relativi al settore delle comunicazioni.
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(2) Vedi, anche, gli articoli 7 e 8, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.
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8. Funzioni comuni.
1. Gli uffici centrali, per le materie di propria competenza:
a) istruiscono il contenzioso;
b) partecipano ai lavori degli organismi nazionali, comunitari ed internazionali e formulano proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali;
c) predispongono gli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare.
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9. Uffici di livello dirigenziale non generale.
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, ivi compresi quelli dei sedici ispettorati territoriali, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (3).
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(3) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 16 dicembre 2004.
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10. Disposizioni finali e abrogazioni.
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» sono soppresse e le lettere e), f), g), h), i) e l) sono abrogate;
b) al comma 1 dell'articolo 9, le lettere b), c) e d) sono abrogate;
c) all'articolo 9, i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;
d) al comma 1 dell'articolo 10, la lettera b) è abrogata;
e) all'articolo 10, il comma 3 è abrogato.
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L. 25 gennaio 2006, n.
29
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005
(art. 1 e
allegato B)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.
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Capo I
Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni (2).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
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(2) Comma così modificato dall'art. 9, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.
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Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (14).
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (15).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (16).
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (17).
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i princìpi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
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(14) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49.
(15) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 50.
(16) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264.
(17) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 144.
Risoluzione del Consiglio, del 7 maggio
1985
relativa ad una nuova strategia in materia di
armonizzazione tecnica e normalizzazione
Gazzetta ufficiale n. C 136 del 04/06/1985
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IL CONSIGLIO,
nel prolungamento delle sue conclusioni concernenti la normalizzazione, approvate il 16 luglio 1984 (allegato I):
sottolinea l'urgenza di ovviare alla presente situazione nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi e all'incertezza che ne risulta per gli operatori economici;
sottolinea l'importanza e l'opportunità della nuova strategia che consiste nell'attribuire a norme, in primo luogo europee e se necessario nazionali, a titolo transitorio, il compito di definire le caratteristiche tecniche dei prodotti, secondo una strategia elaborata dalla Commissione nella comunicazione del 31 gennaio 1985, la quale fa seguito a taluni orientamenti adottati dal Parlamento europeo nella risoluzione del 16 ottobre 1980 e si inquadra nel prolungamento delle conclusioni del Consiglio del 16 luglio 1984;
consapevole che questa nuova strategia dovrà essere completata da una politica in materia di valutazione della conformità, invita la Commissione a trattare questa materia in via prioritaria e ad accelerare tutti i lavori in questo settore;
approva gli orientamenti esposti nello schema contenente i principi e gli elementi principali che dovranno costituire il corpo delle direttive (allegato II della presente risoluzione);
invita la Commissione a presentargli quanto prima proposte appropriate.
ALLEGATO I CONCLUSIONI IN MATERIA DI NORMALIZZAZIONE approvate dal Consiglio il 16 luglio 1984
Il Consiglio ritiene che la normalizzazione costituisca un importante contributo per la libera circolazione dei prodotti industriali e, a maggiore ragione, per la creazione di un contesto tecnico comune a tutte le imprese ; essa contribuisce alla competitività industriale canto sul mercato comunitario quanto sui mercati esterni, in particolare nelle nuove tecnologie.
Esso constata che gli obiettivi perseguiti dagli Stati membri per la tutela della sicurezza e della salute dei loro cittadini nonché per la tutela dei consumatori sono in linea di massima equivalenti anche se differiscono i mezzi tecnici per la loro realizzazione.
Pertanto il Consiglio adotta i seguenti principi di una politica europea di normalizzazione: - impegno degli Stati membri ad esaminare in modo permanente le prescrizioni tecniche applicabili sul loro territorio de jure o de facto, per eliminare quelle superate o superflue;
- impegno degli Stati membri a sorvegliare che sia assicurato il riconoscimento reciproco dei risultati delle prove e, se necessario, elaborazione di norme armonizzate in materia di funzionamento degli organismi di certificazione;
- accettazione di una rapida consultazione comunitaria al livello appropriato, conformemente agli obiettivi della direttiva 83/189/CEE, ogniqualvolta le iniziative regolamentari o le procedure nazionali di rilievo si ripercuoterebbero negativamente sul funzionamento del mercato interno;
- estensione nella prassi della Comunità in materia di armonizzazione tecnica del rinvio a norme in primo luogo europee e se necessario nazionali per definire le caratteristiche tecniche dei prodotti qualora siano riunite le condizioni necessarie, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- rafforzamento quanto prima della capacità di normalizzazione, in via prioritaria a livello europeo, per facilitare sia l'armonizzazione legislativa comunitaria sia lo sviluppo industriale soprattutto nelle nuove tecnologie. Ciò potrebbe implicare, in circostanze particolari, la creazione di nuove procedure da parte della Comunità per migliorare l'elaborazione delle norme (per esempio uffici di normalizzazione, comitati ad hoc). L'adozione di norme europee sarebbe soggetta all'approvazione degli organismi europei di normalizzazione.
In particolare nei settori di alta tecnologia, sarà necessario individuare i settori per i quali le specificazioni e le norme comuni consentiranno un efficace sfruttamento della dimensione comunitaria e dell'apertura degli appalti pubblici di opere e di forniture, perché possano essere prese al riguardo le necessarie decisioni.
ALLEGATO II ORIENTAMENTI RELATIVI AD UNA NUOVA STRATEGIA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE TECNICA E NORMALIZZAZIONE
I quattro principi fondamentali sui quali si basa la nuova strategia sono i seguenti: - l'armonizzazione legislativa si limita all'approvazione, mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato CEE, dei requisiti essenziali di sicurezza (o di altre esigenze di interesse collettivo) ai quali devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato che, in tal caso, possono circolare liberamente nella Comunità,
- agli organi competenti per la normalizzazione industriale è affidato il compito di elaborare le specifiche tecniche, tenendo conto del livello tecnologico del momento, di cui le industrie hanno bisogno per produrre ed immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive,
- tali specifiche tecniche non devono essere obbligatorie bensì conservare il carattere di norme volontarie,
- tuttavia, le amministrazioni sono allo stesso tempo obbligate a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le norme armonizzate (o, a titolo provvisorio, le norme nazionali) una presunta conformità ai «requisiti essenziali» fissati dalla direttiva (ciò significa che il produttore ha la facoltà di fabbricare prodotti non conformi alle norme ma in che tal caso spetta a lui provare che i suoi prodotti rispondono ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva).
Affinché tale sistema possa funzionare è necessario: - che le norme offrano garanzie di qualità corrispondenti ai «requisiti essenziali» fissati dalle direttive,
- che nulla cambi nella responsabilità delle autorità pubbliche di garantire la sicurezza (o il rispetto di altre esigenze in gioco) nel loro territorio.
La qualità delle norme armonizzate deve essere assicurata dagli incarichi che la Commissione affida nel campo della normalizzazione e che devono essere svolti conformemente agli orientamenti generali oggetto di un accordo concluso tra la Commissione e gli organismi europei di normalizzazione. Per quanto riguarda le norme nazionali, la loro qualità deve essere verificata mediante una procedura eseguita a livello comunitario sotto la guida della Commissione assistita da un comitato permanente costituito da responsabili delle amministrazioni nazionali.
È necessario anche prevedere procedure di salvaguardia, gestite dalla Commissione con la collaborazione del suddetto comitato, che offrano alle autorità pubbliche competenti la possibilità di contestare la conformità di un prodotto, la validità di un certificato o la qualità di una norma.
Attraverso l'applicazione di questo sistema di armonizzazione legislativa a tutti i settori in cui ciò è possibile, la Commissione intende porre fine alla proliferazione di direttive particolari eccessivamente tecniche su singoli prodotti. Il campo di applicazione delle direttive che rientrano nell'approccio «rinvio alle norme» dovrà infatti comprendere ampie categorie di prodotti e i tipi di rischi ad esse connessi.
La Comunità potrà in tal modo portare a termine l'impresa estremamente complessa di armonizzare le legislazioni tecniche e allo stesso tempo promuovere lo sviluppo e l'applicazione di norme europee, fattori essenziali per il miglioramento della competitività della sua industria.
SCHEMA CONTENENTE I PRINCIPI E GLI ELEMENTI PIÙ IMPORTANTI DELLE FUTURE DIRETTIVE
A. MOTIVAZIONI
Tra i principi che tradizionalmente giustificano il dispositivo della direttiva si dovranno evidenziare i seguenti: - spetta agli Stati membri garantire sul loro territorio sia la sicurezza (nelle abitazioni, sul posto di lavoro, ecc.) delle persone, degli animali domestici e dei beni, sia altri aspetti essenziali della protezione della collettività quali la protezione della salute, del consumatore, dell'ambiente, ecc., dai rischi considerati dalla direttiva (1);
- le relative disposizioni nazionali devono essere armonizzate per garantire la libera circolazione delle merci senza per questo ridurre i livelli giustificati di sicurezza garantiti attualmente negli Stati membri;
- il CEN ed il CENELEC (l'uno o l'altro o entrambi a seconda dei prodotti considerati dalla direttiva) sono gli organismi cui compete adottare le norme europee armonizzate nel campo di applicazione della direttiva, conformemente agli orientamenti contenuti in un accordo che la Commissione ha concluso con tali organismi (2) dopo aver consultato gli Stati membri.
(1) Per motivi pratici e redazionali, nel seguito del presente documento si fa riferimento esclusivamente alla sicurezza. (2) Per alcune attività industriali particolari potrebbero essere presi in considerazione altri organismi europei competenti in materia di elaborazione di specifiche tecniche. 1. Con un tale schema si sviluppa un approccio generale che conviene attuare in funzione delle esigenze legislative per settori o famiglie di prodotti e per tipo di rischio mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato.
2. L'oggetto della direttiva verrebbe precisato, in ogni singolo caso di applicazione, dai tipi di rischio (sicurezza, sanità, ambiente, protezione di consumatori, ecc.) ed eventualmente dalle circostanze (a casa, sul posto di lavoro, nel traffico, durante il tempo libero, ecc.).
3. Bisognerebbe eventualmente precisare che gli Stati membri possono prevedere l'introduzione di normative nazionali, nel rispetto del diritto comunitario, sulle condizioni di impiego dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
4. Per quanto riguarda l'obiettivo considerato nel secondo dei principi esaminati è evidente che esso risulta automaticamente rispettato dall'adozione stessa della direttiva basata sull'articolo 100 del trattato in quanti i requisiti essenziali di sicurezza fissati da quest'ultima sono tali da garantire il conseguimento di un tale obiettivo.
B. ELEMENTI PIÙ IMPORTANTI I. Campo di applicazione
Definizione della gamma di prodotti considerati e dei tipi di rischi da evitare.
Il campo di applicazione deve essere definito in modo da garantire la coerenza dell'azione e da evitare la proliferazione di direttive concernenti prodotti specifici. É inoltre opportuno notare che l'esistenza di una tale direttiva non impedisce che ad essa si aggiungano eventualmente altre direttive concernenti i tipi diversi di rischio per la stessa categoria di prodotti (per esempio : la sicurezza meccanica di un apparecchio e l'inquinamento da esso prodotto).
II. Clausola generale di immissione sul mercato
I prodotti considerati dalla direttiva possono essere immessi sul mercato soltanto se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni quando vengano installati convenientemente, siano sottoposti ad adeguata manutenzione e siano utilizzati per gli usi cui sono destinati. 1. Le direttive dovrebbero tendere, come regola generale, ad un'armonizzazione totale. Di conseguenza, è necessario che qualsiasi prodotto immesso sul mercato e che rientri nel campo di applicazione della direttiva sia ad essa conforme. In casi particolari potrebbe risultare opportuno rendere opzionale l'armonizzazione per taluni prodotti. Lo schema di direttiva è tuttavia concepito con l'obiettivo di un'armonizzazione totale.
Si potranno prospettare opportune soluzioni per tener conto della necessità di abbinare, in taluni Stati membri, allo sviluppo armonioso verso l'instaurazione di un sistema di regolamentazioni obbligatorie, segnatamente per assicurare l'attuazione di appropriate infrastrutture di certificazione.
Il punto II rappresenta quindi una clausola generale che definisce la responsabilità degli Stati membri in materia di immissione dei prodotti sul mercato.
2. Fatto salvo il principio generale alla base dello schema di direttiva, che consiste nel lasciare agli operatori del settore la scelta degli strumenti di attestazione della conformità (ad eccezione, chiaramente, dei casi in cui un controllo preliminare sia previsto da direttive speciali relative a settori ben precisi, come indicato al paragrafo 2 del punto VIII) e che vieta dunque agli Stati membri di introdurre un qualsiasi sistema di controllo prima dell'immissione sul mercato, è evidente che le autorità nazionali, per poter far fronte alle responsabilità che incombono loro ai sensi di tale clausola, devono poter esercitare un controllo su campioni.
3. In alcuni casi, in particolare quelli relativi alla protezione dei lavoratori e dei consumatori, le condizioni previste potrebbero essere rese più rigorose (utilizzazione prevedibile).
III. Requisiti essenziali di sicurezza
Descrizione dei requisiti di sicurezza essenziali per l'applicazione della clausola generale del punto II e ai quali devono rispondere tutti i prodotti oggetto della direttiva. 1. I requisiti essenziali di sicurezza cui devono obbligatoriamente conformarsi i prodotti immessi sul mercato dovranno essere definiti in forma sufficientemente precisa affinché possano divenire, nella trasposizione in diritto nazionale, obblighi sanzionabili. Esse devono essere redatte in modo da permettere agli organismi di certificazione, in assenza di norme, di certificare la conformità dei prodotti direttamente in base a tali requisiti. La natura più o meno particolareggiata della formulazione dei requisiti dipende dalla materia trattata. Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza provoca l'applicazione della clausola generale del punto II.
2. I requisiti potranno essere modificati soltanto da una nuova direttiva del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 100 del trattato.
IV. Clausola di libera circolazione
Obbligo per gli Stati membri di consentire, alle condizioni di cui al punto V, la libera circolazione dei prodotti conformi ai requisiti dei punti II e III. 1. La libera circolazione dei prodotti dichiarati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva è garantita senza che si debba procedere, in linea di massima, ad un controllo preventivo della rispondenza ai requisiti di cui al punto III, restando inteso che anche in questo caso vale quanto detto al paragrafo 2 del punto II.
Tale disposizione non deve essere interpretata nel senso che le direttive settoriali legittimino la richiesta sistematica di una certificazione da parte di terzi.
2. L'obiettivo stesso della direttive in questione consiste nel contemplare tutti i requisiti essenziali ma, nel caso eccezionale in cui la copertura risultasse incompleta, ad uno Stato membro resterebbe sempre la facoltà di intervenire a norma dell'articolo 36 del trattato.
V. Documenti comprovanti la conformità e loro funzione 1. Gli Stati membri devono presumere conformi ai punti II e III i prodotti accompagnati da uno degli attestati descritti al punto VIII che ne dichiarano la conformità: a) alle norme armonizzate adottate dall'organismo europeo di normalizzazione competente nel campo di applicazione della direttiva, qualora tali norme siano adottate conformemente agli orientamenti generali fissati da un accordo concluso tra tale organismo e la Commissione e i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ; una pubblicazione analoga deve inoltre essere effettuata anche dagli Stati membri;
b) oppure, a titolo transitorio, alle norme nazionali di cui al paragrafo 2 qualora non esistano norme armonizzate nei settori oggetto delle stesse.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il testo delle norme nazionali che esso ritiene rispondano ai punti II e III. La Commissione trasmette immediatamente il testo agli altri Stati membri. Secondo la procedura prevista al paragrafo 2 del punto VI, essa notifica agli Stati membri quali norme nazionali autorizzano a presumere un prodotto conforme ai punti II e III.
Gli Stati membri hanno l'obbligo di provvedere alla pubblicazione dei riferimenti di tali norme. la Commissione ne assicura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Gli Stati membri accettano prodotti per i quali il fabbricante non si è attenuto ad alcuna norma (in quanto mancano le norme di cui ai paragrafi 1 a) e 1 b) precedenti o per altri motivi eccezionali) come conformi ai punti II e III qualora la loro conformità sia dimostrata da uno degli attestati di cui al punto VIII, paragrafo 1, lettere a) e b). 1. Soltanto gli attestati indicati al punto VIII comportano necessariamente la presunzione della conformità.
2. Tale presunzione di conformità deriva dal fatto che la conformità di un prodotto alle norme armonizzate o nazionali risulta da uno degli attestati di cui al punto VIII. Qualora il prodotto non fosse conforme ad alcuna norma, in quanto non esistono norme in materia o il costruttore, per esempio in caso di innovazione, preferisce applicare altri criteri costruttivi di sua scelta, la conformità ai punti II e III è dichiarata da un attestato rilasciato da un organismo indipendente.
3. Nel caso del punto V, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri avranno pertanto sempre il diritto, ai fini della presunzione della conformità, di esigere uno degli attestati indicati al punto VIII.
4. L'elaborazione e l'adozione delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1, lettera a), dal CEN e dal CENELEC (in linea di massima gli «organismi europei di normalizzazione competenti»), nonché l'obbligo di trasposizione nella normativa nazionale, sono disciplinate dal regolamento interno e dalle disposizioni relative ai lavori di normalizzazione di questi due organismi. Attualmente si sta procedendo ad un'armonizzazione dei loro regolamenti interni.
Non è tuttavia escluso che le norme armonizzate di cui al paragrafo 1 a) possano essere preparate al di fuori del CEN e del CENELEC da altri organismi che possono assumersi tale compito per settori particolari ; in tal caso l'adozione delle norme armonizzate sarà subordinata all'approvazione del CEN/CENELEC. Le norme armonizzate di cui al punto V devono in ogni caso rispettare gli orientamenti definiti in un accordo concluso tra la Commissione e tali organismi. Gli orientamenti concernono in particolare i seguenti aspetti: - la disponibilità di personale e l'esistenza di un'infrastruttura tecnica adatta presso l'organismo di normalizzazione al quale la Commissione affida compiti di normalizzazione;
- la partecipazione delle autorità pubbliche e degli ambienti interessati (in particolare, produttori, utenti, consumatori, sindacati);
- l'adozione delle norme armonizzate, la loro trasposizione in norme nazionali o almeno l'annullamento delle norme nazionali contrastanti con le condizioni approvate dalla Commissione al momento di affidare compiti di normalizzazione e previa consultazione degli Stati membri.
5. Al momento della scelta delle norme nazionali sarà tenuto debito conto delle eventuali difficoltà pratiche connesse con questa scelta.
Le norme nazionali sono adottate soltanto a titolo transitorio. La decisione relativa all'adozione sarà dunque accompagnata per principio da un mandato indirizzato agli organismi europei competenti affinché questi elaborino e adattino entro un determinato periodo le corrispondenti norme europee, secondo le condizioni di cui sopra.
VI. Gestione degli elenchi delle norme 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate o i progetti non soddisfino interamente ai punti II e III, la Commissione o lo Stato membro si rivolge al comitato (punto X) spiegandone i motivi. Il comitato comunica il suo parere con la massima urgenza.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se debbano o non debbano procedere al ritiro della norma dalle pubblicazioni di cui al punto V, paragrafo 1 a). Essa ne informa l'organismo di normalizzazione europeo interessato e gli affida eventualmente un nuovo compito o un compito modificato.
2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al punto V, paragrafo 2, la Commissione consulta il comitato. Sulla base del parere di quest'ultimo la Commissione notifica agli Stati membri, entro un termine determinato, se la norma nazionale in causa debba o non debba beneficiare della presunzione di conformità e, in caso affermativo, che i suoi riferimenti devono essere oggetto di una pubblicazione nazionale.
Qualora la Commissione o uno Stato membro ritenga che una norma nazionale non risponda alle condizioni necessarie per godere della presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, essa consulta il comitato. Sulla base del parere del comitato, essa notifica agli Stati membri che la norma in questione deve ancora o non deve più beneficiare della presunzione di conformità e, in quest'ultimo caso, deve essere cancellata dalle pubblicazioni di cui al punto V, paragrafo 2.
Come già detto (punto V, paragrafo 2) gli Stati membri hanno il potere di decidere quali norme nazionali debbano essere considerate rispondenti ai punti II e III e pertanto essere sottoposte alla procedura di conferma da parte della Commissione.
VII. Clausola di salvaguardia 1. Qualora uno Stato membro constati che un prodotto rischia di compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato o impedirne l'immissione sul mercato o per limitarne la libera circolazione, anche se è accompagnato da uno degli attestati di cui al punto VIII.
Lo Stato membro informa la Commissione di tale misura entro un dato termine e soltanto qualora il prodotto in questione sia accompagnato da uno degli attestati di cui al punto VIII. Lo Stato membro spiega le ragioni della sua decisione ed in particolare precisa quale dei seguenti motivi è all'origine della mancata conformità: a) mancata rispondenza al punti II e III e qualora il prodotto non corrisponda ad alcuna norma),
b) errata applicazione delle norme di cui al punto V,
c) lacuna delle norme stesse.
2. La Commissione consulta il più rapidamente possibile gli Stati membri interessati. Qualora lo Stato membro che ha adottato le misure intenda mantenerle, la Commissione si rivolge al comitato entro una scadenza determinata. Qualora la Commissione consideri, dopo aver consultato il comitato, che il provvedimento è giustificato ne informa, anche in questo caso entro una scadenza fissata, lo Stato membro interessato e ricorda agli altri Stati membri (a parità delle altre condizioni) che anche per essi sussiste l'obbligo di impedire l'immissione sul mercato del prodotto in questione.
3. Nel caso in cui la mancata conformità del prodotto ai punti II e III risultasse da una lacuna delle norme armonizzate o delle norme nazionali, si applica quanto stabilito al punto VI.
4. Se il prodotto non conforme è accompagnato da un attestato rilasciato da un organismo indipendente oppure dal fabbricante, lo Stato membro competente prende i provvedimenti del caso nei riguardi dell'autore dell'attestato e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
5. La Commissione fa in modo che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di tale procedura.
Il presente punto descrive le conseguenze di un ricorso giustificato dello Stato membro alla clausola di salvaguardia. Non fornisce per contro alcuna indicazione sul caso in cui il ricorso risultasse ingiustificato al termine della procedura comunitaria d'esame in quanto in tal caso si applicherebbero le disposizioni generali del trattato.
VIII. Attestati di conformità 1. Gli attestati di cui al punto V dei quali possono avvalersi gli operatori del settore sono: a) i certificati o i marchi di conformità rilasciati da terzi,
b) i risultati di prove effettuate da terzi,
c) la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ; a tale dichiarazione si può unire l'esigenza di un sistema di sorveglianza,
d) altri attestati da definire eventualmente nella direttiva.
2. La scelta degli operatori del settore tra questi diversi tipi di attestati potrà essere limitata o soppressa in funzione della natura dei prodotti e dei rischi contemplati dalle direttive.
3. Gli organismi nazionali autorizzati a rilasciare un marchio o un certificato di conformità devono essere notificati da ciascuno Stato membro alla Commissione e altri Stati membri. 1. In ciascuna direttiva specifica verranno precisati e illustrati gli attestati adatti alle caratteristiche particolari del campo d'applicazione considerato. Si ricorda che gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri per i casi contemplati alle lettere a) e b) devono intervenire, in particolare, qualora non esistano norme o il fabbricante non ricorra alle norme (punto V, paragrafo 3).
2. Gli organismi di cui al paragrafo 3 hanno l'obbligo di svolgere i loro compiti nel rispetto delle pratiche e dei principi riconosciuti a livello internazionale ed in particolare di quelli delle nonne ISO. Gli Stati membri hanno la responsabilità di controllare il funzionamento di tali organismi. Il comitato di cui al punto IX può essere incaricato delle questioni relative all'esecuzione delle prove e della certificazione.
3. Nel caso di dichiarazioni di conformità del fabbricante, le autorità nazionali che abbiano fondati motivi per credere che un prodotto non risponda, sotto tutti gli aspetti, al livello di sicurezza richiesto, hanno il diritto di chiedere al produttore o all'importatore di presentare i dati relativi agli esami effettuati in ordine alla sicurezza. L'eventuale rifiuto del produttore o dell'importatore di fornire i dati richiesti è da considerare una ragione sufficiente per dubitare dell'effettiva conformità del prodotto.
4. L'elenco limitato degli attestati riconosciuti riguarda soltanto il regime di presunzione della conformità e quindi non impedisce che un operatore possa dimostrare con tutti i mezzi da lui ritenuti opportuni, nel quadro di una controversia o di una procedura giudiziaria, la conformità del prodotto ai punti II e III.
IX. Comitato permanente
Istituzione di un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri, che possono farsí assistere da esperti o consulenti, e la cui presidenza è affidata a un rappresentante della Commissione.
Il comitato viene interpellato dal suo presidente sia su sua iniziativa diretta o a richiesta di uno Stato membro.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
X. Compiti e funzionamento del comitato permanente 1. Il comitato svolge i compiti assegnatigli dai punti precedenti.
2. Il comitato può inoltre essere consultato su qualsiasi questione relativa all'applicazione della direttiva.
I compiti del comitato riguardano l'applicazione della direttiva. Il fatto di consultare il comitato prima della pubblicazione dei riferimenti delle norme nazionali va visto quindi più come una possibilità offerta per discutere eventuali obiezioni della Commissione o di uno Stato membro che come un esame sistematico di tutto il contenuto delle norme.
Criteri per la scelta dei settori prioritari nei quali si può cominciare ad applicare la strategia
1. La necessità di aprire una nuova strada per l'armonizzazione delle regolamentazioni tecniche, basata sul concetto del «rinvio alle norme» e conforme allo schema descritto in precedenza, deriva da una serie di condizioni (esposte nella prima parte della presente comunicazione) fondate sull'esperienza acquisita dalla Comunità fino ad ora. Si tratta quindi di un principio di portata generale la cui validità dovrà essere valutata concretamente nei vari settori in cui sarà applicato.
È in questo senso peraltro che si è espresso il Consiglio nelle sue «conclusioni» del 16 luglio 1984 indicando in generale la necessità di estendere la pratica del «rinvio alle norme», però soltanto quando sono riunite tutte le condizioni necessarie ossia le condizioni che si riferiscono all'obbligo che compete ai poteri pubblici di tutelare la sicurezza e la salute dei loro cittadini.
2. Per operare la scelta fra i settori prioritari ai quali si deve iniziare ad applicare il concetto, è pertanto necessario fissare un certo numero di criteri di selezione che dovranno essere presi in considerazione globalmente: a) poiché il concetto prevede che le «esigenze fondamentali» siano armonizzate e rese obbligatorie dalle direttive basate sull'articolo 100 del trattato, la tecnica del «rinvio alle norme» sarà adatta soltanto nei campi in cui sarà veramente possibile fare una distinzione fra «esigenze fondamentali» e «specifiche di fabbricazione». In altri termini, in tutti i campi in cui le esigenze fondamentali dell'interesse collettivo sono tali da dover comprendere una quantità considerevole di specifiche di fabbricazione affinché i poteri pubblici possano pienamente assumere la loro responsabilità per quanto concerne la tutela dei cittadini, le condizioni del ricorso al concetto del «rinvio alle norme» non sono riunite in quanto rischiano di perdere la loro ragion d'essere. Fatta questa constatazione, i campi che concernano la tutela della sicurezza appaiono certamente prioritari rispetto a quelli in cui è in causa la tutela della saluta umana (il che corrisponde peraltro al campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE).
b) Affinché sia possibile il «rinvio alle norme», è necessario che il campo in questione sia oggetto o possa essere oggetto di un'attività di normalizzazione. I campi che di massima sono poco adatti ad essere oggetto di una tale attività sono certamente quelli indicati al punto a) per i quali si sente la necessità comune di una regolamentazione a livello comunitario. Negli altri campi invece, la capacità di normalizzazione esiste o è potenziale e in quest'ultimo caso spetta all'azione comunitaria di suscitarla collaborando strettamente con l'industria da un lato e con gli organismi europei di normalizzazione dall'altro, garantendo nel contempo che sia tenuto conto degli interessi dei consumatori.
c) Nella Comunità l'avanzamento dei lavori di armonizzazione tecnica, sulla base del programma generale stabilito nel 1969 e nel 1973 con le risoluzioni del Consiglio, è molto diverso a seconda dei settori industriali interessati. Per quanto riguarda più particolarmente il settore dell'industria manifatturiera (che a priori sembra corrispondere meglio ai criteri di cui sopra), si constata che la maggior parte delle direttive adottate riguardano tre settori : quello dei veicoli a motore, quello della metrologia e quello degli apparecchi elettrici.
Con la nuova concezione si dovrà quindi tener conto di questa situazione e concentrarsi soprattutto sugli altri settori nei quali l'azione comunitaria è carente (per esempio, per molti prodotti meccanici e per i materiali da costruzione), senza voler rimettere in questione una regolamentazione già ampiamente avanzata (come per esempio, nel campo delle regolamentazioni relative alle automobili). La situazione è invece diversa per quanto concerne gli apparecchi elettrici ; tale settore è il solo ad essere stato trattato da una direttiva del tipo «rinvio alle norme» e merita senza dubbio di essere considerato prioritario per tutti i prodotti che non sono ancora stati trattati, vista soprattutto la funzione estremamente importante che esercita la normalizzazione internazionale ed europea.
d) Uno degli scopi principali della nuova concezione è di poter regolare in una sola volta con l'adozione di una sola direttiva, i problemi regolamentari di un numero elevatissimo di prodotti senza che tale direttiva sia soggetta alla necessità di frequenti adeguamenti o modifiche. È pertanto necessario che i settori selezionati siano caratterizzati dall'esistenza di una vasta gamma di prodotti talmente omogenei da consentire la definizione di «esigenze fondamentali» comuni. Tale criterio di portata generale, tuttavia, si basa soprattutto su considerazioni pratiche e di risparmio in termini di lavoro. Nulla impedisce infatti che in alcuni casi la regolamentazione di un solo tipo di prodotto sia effettuata secondo la formula del «rinvio alle norme», qualora siano soddisfatti tutti i criteri citati in precedenza.
e) Per concludere va ricordato un criterio che la Commissione, d'accordo con l'industria, ha sempre considerato come un'esigenza imprescindibile. È necessario che si possa ritenere che l'esistenza di regolamentazioni divergenti crei veramente sul piano pratico una difficoltà alla libera circolazione delle merci. In alcuni casi tuttavia, anche se tale motivazione non è evidente, la necessità di una direttiva potrà comunque risultare opportuna per la tutela di un interesse collettivo fondamentale in modo uniforme per tutta la Comunità.
Dir. 22 giugno 1998, n.
98/34/CE
Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della società
dell'informazione
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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.
(2) Direttiva da intendersi recepita con L. 21 giugno 1986, n. 317 e D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(3) Titolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 100 A, 213 e 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,
(1) considerando che la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, è stata modificata a più riprese e in maniera sostanziale; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere alla codificazione della suddetta direttiva;
(2) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali; che dunque il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità;
(3) considerando che, per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese ad introdurre norme e regolamenti tecnici;
(4) considerando che gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obbiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare;
(5) considerando che è indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni; che gli Stati membri, che in forza dell'articolo 5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche;
(6) considerando che tutti gli Stati membri debbono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi;
(7) considerando che il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese; che un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione; che, di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti;
(8) considerando che pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente direttiva;
(9) considerando che, per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati;
(10) considerando che in questa prospettiva è necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti;
(11) considerando che i requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno;
(12) considerando che è necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto; che, in particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti alle quali l'autorità pubblica e associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine;
(13) considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne;
(14) considerando che lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata;
(15) considerando che il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o proponga l'adozione di atti comunitari cogenti; che un termine di differimento specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione di atti comunitari cogenti del Consiglio o della Commissione nello stesso settore;
(16) considerando che lo Stato membro di cui trattasi deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 5 del trattato, soprassedere all'attuazione della misura progettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto cogente del Consiglio o l'adozione di un atto cogente della Commissione; che i termini fissati nell'accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, del 28 maggio 1969, relativo allo "status quo" e all'informazione della Commissione, modificato dall'accordo del 5 marzo 1973, si sono rivelati insufficienti nei casi citati e che debbono pertanto essere previsti termini più lunghi;
(17) considerando che la procedura dello "status quo" e di informazione della Commissione contemplata nell'accordo del 28 maggio 1969 summenzionato resta applicabile per i prodotti ad esso soggetti che non rientrano nella presente direttiva;
(18) considerando che, con la finalità di facilitare l'adozione da parte del Consiglio delle misure comunitarie, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha deciso una posizione comune su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia;
(19) considerando che, nella realtà, le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche;
(20) considerando che appare pertanto necessario garantire l'informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche; che, in forza dell'articolo 213 del trattato, per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria, nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato stesso;
(21) considerando che appare pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione siano informati delle norme progettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri;
(22) considerando che la necessità di una notifica sistematica esiste in realtà soltanto per le nuove materie della normalizzazione e a condizione che siffatte materie trattate a livello nazionale possano dar luogo a differenze, tra le norme nazionali, tali da perturbare il funzionamento del mercato; che ogni notifica o comunicazione ulteriore in merito all'evoluzione dei lavori nazionali deve dipendere dall'interesse per questi lavori espresso da coloro ai quali è stata in precedenza notificata una nuova materia;
(23) considerando che la Commissione deve peraltro avere la possibilità di chiedere la comunicazione dei programmi nazionali di normalizzazione, in tutto o in parte, al fine di poter esaminare le evoluzioni della normalizzazione in determinati settori economici;
(24) considerando che il sistema di normalizzazione europeo dev'essere organizzato dalle e per le parti interessate, e basato sulla coerenza, la trasparenza, l'apertura, il consenso, l'indipendenza nei confronti degli interessi particolari, l'efficacia e la presa di decisione sulla base delle rappresentanze nazionali;
(25) considerando che il funzionamento della normalizzazione nella Comunità deve basarsi sui diritti fondamentali spettanti agli organismi nazionali di normalizzazione, quali la possibilità di ottenere progetti di norme, di conoscere il seguito dato alle osservazioni presentate, di essere associati ai lavori nazionali di normalizzazione o ancora di chiedere la redazione di norme europee in luogo delle norme nazionali; che incombe agli Stati membri prendere le misure utili in loro potere affinché i loro organismi di normalizzazione rispettino questi diritti;
(26) considerando che le disposizioni concernenti lo status quo dei programmi nazionali di normalizzazione durante l'elaborazione di una norma europea devono essere coerenti con le disposizioni in merito adottate dagli organismi di normalizzazione nel quadro degli organismi europei di normalizzazione;
(27) considerando che è opportuno istituire un comitato permanente, i cui membri siano designati dagli Stati membri, incaricato di aiutare la Commissione nell'esame dei progetti di norme nazionali e di cooperare ai suoi sforzi per ovviare agli eventuali inconvenienti di dette norme sulla libera circolazione dei prodotti;
(28) considerando che è d'uopo consultare il comitato permanente in merito ai progetti di invito all'elaborazione di una norma, di cui alla presente direttiva;
(29) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la trasposizione delle direttive indicati all'allegato III, parte B,
hanno adottato la presente direttiva:
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Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
2) "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.
Ai fini della presente definizione si intende:
- "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- "per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
- "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.
Nell'allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.
La presente direttiva non si applica:
- ai servizi di radiodiffusione sonora,
- ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE (4);
3) "specificazione tecnica": una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.
Il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del trattato, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi (5);
4) "altro requisito": un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione (6);
5) "regola relativa ai servizi": un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.
La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE.
La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato VI della presente direttiva.
Ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 93/22/CEE, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.
Ai fini della presente definizione:
- una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
- una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale (7);
6) "norma": una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:
- norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;
- norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;
- norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico (8);
7) "programma di normalizzazione": un piano di lavoro predisposto da un organismo riconosciuto ad attività normativa e recante l'elenco delle materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione (9);
8) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle specificazioni tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento (10);
9) "organismo europeo di normalizzazione": un organismo menzionato nell'allegato I (11);
10) "organismo nazionale di normalizzazione": un organismo menzionato nell'allegato II (12);
11) "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
- le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.
Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che la Commissione deve elaborare anteriormente al 5 agosto 1999 nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5.
Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura (13);
12) "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali (14).
La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi (15).
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(4) Il punto 2) è stato inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(5) Il punto 2) è diventato il punto 3) così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(6) Il punto 3) è diventato il punto 4) così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(7) Il punto 5) è stato inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(8) Il punto 4) è diventato il punto 6) così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(9) Il punto 5) è diventato il punto 7) così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(10) Il punto 6) è diventato il punto 8) così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(11) Il punto 7) è diventato il punto 9) così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(12) Il punto 8) è diventato il punto 10) così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(13) Il punto 9) è diventato il punto 11) ed è stato così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(14) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(15) Il punto 10 è diventato il punto 12) così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
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Articolo 2
1. La Commissione e gli organismi di normalizzazione indicati negli allegati I e II sono informati delle nuove materie per le quali gli organismi nazionali di cui all'allegato II hanno deciso, iscrivendole nel loro programma di normalizzazione, di stabilire una norma o di modificarla, salvo quando si tratti del recepimento identico o equivalente di una norma internazionale od europea.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 indicano in particolare se la norma di cui trattasi:
- costituisce recepimento non equivalente di una norma internazionale,
- costituisce una nuova norma nazionale, oppure
- costituisce la modifica di una norma nazionale.
La Commissione, sentito il comitato di cui all'articolo 5, può fissare le regole per la presentazione codificata di tali informazioni, nonché uno schema e dei criteri secondo i quali queste informazioni dovranno essere presentate per facilitarne la valutazione.
3. La Commissione può esigere la comunicazione, in tutto o in parte, dei programmi di normalizzazione.
Essa tiene tale informazione a disposizione degli Stati membri in una forma che consenta la valutazione e il confronto dei diversi programmi.
4. Se del caso la Commissione modifica l'allegato II sulla base di comunicazioni effettuate dagli Stati membri.
5. Il Consiglio decide, dietro proposta della Commissione, in merito ad ogni eventuale modifica dell'allegato I.
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Articolo 3
Gli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II, nonché la Commissione, ricevono a loro richiesta tutti i progetti di norma. Essi sono tenuti informati dall'organismo in questione del seguito dato alle eventuali osservazioni che essi hanno formulato in merito a tali progetti.
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Articolo 4
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee affinché i loro organismi di normalizzazione:
- comunichino le informazioni conformemente agli articoli 2 e 3;
- rendano pubblici i progetti di norme in modo da consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri;
- accordino agli altri organismi di cui all'allegato II il diritto di partecipare passivamente o attivamente (con l'invio di un osservatore) ai lavori previsti;
- non si oppongano a che un soggetto di normalizzazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo secondo le norme definite dagli organismi europei di normalizzazione e non intraprendano alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.
2. Gli Stati membri si astengono in particolare da qualsiasi atto di riconoscimento, di omologazione o di utilizzazione realizzato mediante riferimento ad una norma nazionale adottata in violazione degli articoli 2, 3 e del paragrafo 1 del presente articolo.
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Articolo 5
È istituito un comitato permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
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Articolo 6
1. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II.
Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione (16).
2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.
3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:
- d'invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare, entro un termine determinato, una norma europea;
- di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate;
- di prendere qualsiasi disposizione necessaria;
- di individuare i settori per i quali risulta necessaria una armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato.
4. La Commissione deve consultare il comitato:
a) prima di ogni modifica degli elenchi che figurano agli allegati I e II (articolo 2, paragrafo 1);
b) al momento della fissazione delle norme di presentazione codificata dell'informazione, dello schema e dei criteri secondo cui dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione (articolo 2, paragrafo 2);
c) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;
d) al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva;
e) in merito alle domande trasmesse agli organismi di normalizzazione di cui al paragrafo 3, primo trattino.
5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.
6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.
7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato.
Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.
8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche proveniente dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta (17).
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(16) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(17) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
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Articolo 7
1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino o dopo la sua approvazione, i loro organismi di normalizzazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai lavori degli organismi di normalizzazione intrapresi su richiesta delle pubbliche autorità per fissare, per determinati prodotti, specificazioni tecniche o una norma in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.
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Articolo 8
1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura (18).
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.
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(18) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
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Articolo 9
1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri rinviano:
- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, punto 11), secondo comma, secondo trattino,
- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica (esclusi i progetti relativi ai servizi),
a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,
- fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi,
a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.
Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.
Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.
Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati (19).
3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 189 del trattato (20).
4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato.
5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6.
6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:
- se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;
- se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; oppure
- all'adozione di un atto comunitario cogente da parte del Consiglio o della Commissione.
7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché uno Stato membro:
- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione, oppure
- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.
Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 8, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione (21).
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(19) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(20) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(21) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
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Articolo 10
1. Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:
- si conformano agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi (22);
- soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunità (23);
- fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti;
- applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE;
- si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, punto 11) in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi (24).
2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.
3. L'articolo 9, paragrafi 3-6 non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, secondo trattino (25).
4. L'articolo 9 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino (26).
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(22) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(23) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(24) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(25) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
(26) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.
------------------------------------------
Articolo 11
La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale sui risultati dell'applicazione della presente direttiva. Gli elenchi delle attività di normalizzazione affidate alle organizzazioni europee di normalizzazione ai sensi della presente direttiva, nonché le statistiche sulle notifiche ricevute, sono pubblicati annualmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
----------------------------------------
Articolo 12
Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
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Articolo 13
1. Le direttive e le decisioni indicate nell'allegato III, parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la trasposizione indicati nell'allegato III, parte B.
2. I riferimenti alle direttive e decisioni abrogate devono intendersi come fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato IV.
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Articolo 14
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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Articolo 15
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. Gil-Robles
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Cunningham
-------------------------------------
Allegato I
Organismi europei di normalizzazione
CEN
Comitato europeo di normalizzazione
CENELEC
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
ETSI
Istituto europeo norme e telecomunicazioni
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Allegato II (27)
Organismi nazionali di normalizzazione
11. ITALIA
UNI [*]
Ente nazionale italiano di unificazione
CEI [*]
Comitato elettrotecnico italiano
____________
[*] L'UNI e il CEI, in collaborazione con l'Istituto superiore delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero dell'Industria, hanno affidato il lavoro da svolgere nell'ambito dell'ETSI al CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione).
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(27) Si riportano soltanto gli organismi riguardanti l'Italia. Allegato inizialmente sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/96/CE.
Allegato III
PARTE A
Direttive e decisioni abrogate
(di cui all'articolo 13)
Direttiva 83/189/CEE del Consiglio e sue modifiche successive
Direttiva 88/182/CEE del Consiglio
Decisione 90/230/CEE della Commissione
Decisione 92/400/CEE della Commissione
Direttiva 94/10/CE del Parlamento e del Consiglio
Decisione 96/139/CE della Commissione
PARTE B
Elenco dei termini per la trasposizione nel diritto nazionale
(di cui all'articolo 13)
Direttiva |
Data limite di trasposizione |
|
|
83/189/CEE (G.U.C.E. 26 aprile 1983, n. L 109) |
31 marzo 1984 |
|
|
88/182/CEE (G.U.C.E. 26 marzo 1988, n. L 81) |
1 gennaio 1989 |
|
|
94/10/CE (G.U.C.E. 19 aprile 1994, n. L 100) |
1 luglio 1995 |
Allegato IV
Tabella di concordanza
Presente direttiva | |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
|
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
|
|
Articolo 7 |
Articolo 7 |
|
|
Articolo 8 |
Articolo 8 |
|
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Articolo 9 |
Articolo 9 |
|
|
Articolo 10 |
Articolo 10 |
|
|
Articolo 11 |
Articolo 11 |
|
|
Articolo 12 |
Articolo 12 |
|
|
- |
Articolo 13 |
|
|
- |
Articolo 14 |
|
|
- |
Articolo 15 |
|
|
Allegato I |
Allegato I |
|
|
Allegato II |
Allegato II |
|
|
- |
Allegato III |
|
|
- |
Allegato IV |
|
|
Allegato V (28)
Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, punto, 2), secondo comma
1. Servizi non forniti "a distanza"
Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:
a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente,
b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente,
c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente,
d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.
2. Servizi non forniti "per via elettronica"
- Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:
a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari),
b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.
- Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti
- Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:
a) servizi di telefonia vocale,
b) servizi telefax/telex,
c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax,
d) consulto medico per telefono/telefax,
e) consulenza legale per telefono /telefax,
f) marketing diretto per telefono/telefax.
3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi"
Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):
a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE,
b) servizi di radiodiffusione sonora,
c) teletesto (televisivo).
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(28) Allegato aggiunto dall'allegato della direttiva 98/48/CE.
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Allegato VI (29)
Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, punto 5), terzo comma
- Servizi d'investimento
- Operazioni di assicurazione e riassicurazione
- Servizi bancari
- Operazioni relative ai fondi di pensione
- Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione
Tali servizi comprendono in particolare:
a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di organismi di investimento collettivo;
b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE;
c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
- all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE,
- all'allegato della direttiva 79/267/CEE,
- alla direttiva 64/225/CEE,
- alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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(29) Allegato aggiunto dall'allegato della direttiva 98/48/CE.
Dir. 3 maggio 1989, n.
89/336/CEE
Direttiva
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilità elettromagnetica
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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 23 maggio 1989, n. L 139. Entrata in vigore il 16 maggio 1989.
(2) Termine di recepimento: 1 gennaio 1992. Direttiva recepita con D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 476, D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615. Si veda anche il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
(3) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 93/68/CEE ha sostituito, in tutto il testo, l'espressione "marchio CE" con quella "marcatura CE".
(4) La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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[Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che è necessario definire le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che gli Stati membri hanno il compito di garantire alle radiocomunicazioni, nonché ai dispositivi, apparecchi o sistemi il cui funzionamento è soggetto alle perturbazioni elettromagnetiche provocate da apparecchi elettrici ed elettronici una sufficiente protezione dai disturbi provocati da tali perturbazioni;
considerando che gli Stati membri hanno altresì il compito di provvedere alla protezione delle reti di erogazione dell'energia elettrica da eventuali perturbazioni elettromagnetiche e pertanto anche alla protezione delle apparecchiature che esse alimentano;
considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, riguarda in particolare i segnali emessi da tali apparecchiature durante il funzionamento normale nonché la protezione contro qualsiasi danno delle reti pubbliche di telecomunicazione; che resta conseguentemente da assicurare una protezione sufficiente di tali reti, ivi compresi gli apparecchi ad esse connessi, contro i disturbi momentanei provocati da segnali di natura accidentale suscettibili di essere emessi dagli apparecchi stessi;
considerando che, in taluni Stati membri, alcune disposizioni imperative fissano in particolare i livelli di disturbo ammissibili delle perturbazioni elettromagnetiche che tali apparecchi possono provocare e il loro grado di immunità da questi stessi segnali; che non necessariamente tali disposizioni imperative comportano livelli di protezione diversi da uno Stato membro all'altro, anche se, a causa della loro diversità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;
considerando che le disposizioni nazionali che garantiscono tale protezione devono essere armonizzate per consentire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, senza che vengano abbassati gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri;
considerando che il diritto comunitario allo stato attuale prevede che, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità che è la libera circolazione delle merci, si ammettano ostacoli alla circolazione comunitaria risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti, qualora tali disposizioni possono essere riconosciute come necessarie al fine di soddisfare esigenze imperative; che pertanto l'armonizzazione legislativa nel caso in questione deve limitarsi unicamente alle disposizioni necessarie per soddisfare gli obiettivi di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica; che tali obiettivi devono sostituire le disposizioni nazionali in materia;
considerando pertanto che la presente direttiva definisce soltanto gli obiettivi di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica; che, per facilitare la prova di conformità rispetto a tali obiettivi, è importante disporre di norme armonizzate a livello europeo sulla compatibilità elettromagnetica, il rispetto delle quali garantisca ai prodotti una presunzione di conformità agli obiettivi di protezione; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare la natura di testi non obbligatori; che a tal fine il Comitato europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC) è riconosciuto come organismo competente ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e il Comitato europeo di Normalizzazione (CEN) e il CENELEC, sottoscritti il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal CENELEC su mandato della Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel campo delle norme di regolamentazioni tecniche, modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE, ed in virtù degli orientamenti generali di cui sopra;
considerando che, in attesa che vengano adottate norme armonizzate ai sensi della presente direttiva, è opportuno facilitare la libera circolazione delle merci, accettando, a titolo provvisorio, a livello comunitario, apparecchi conformi alle norme nazionali prescelte conformemente ad una procedura di controllo comunitario, la quale garantisca che tali norme nazionali siano conformi agli obiettivi di protezione della presente direttiva;
considerando che la dichiarazione CE di conformità relativa all'apparecchio costituisce una presunzione della conformità dello stesso alla presente direttiva; che questa dichiarazione deve presentarsi nella forma più semplice possibile;
considerando che, per gli apparecchi disciplinati dalla direttiva 86/361/CEE, per ottenere una protezione efficace in materia di compatibilità elettromagnetiche, il rispetto della presente direttiva deve tuttavia essere attestato da marchi o certificati di conformità rilasciati da organismi notificati dagli Stati membri; che, per agevolare il riconoscimento reciproco dei marchi e dei certificati rilasciati da tali organismi, è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designarli;
considerando che nonostante ciò potrebbe verificarsi che taluni apparecchi disturbino le radiocomunicazioni e le reti di telecomunicazioni; che è quindi opportuno prevedere una procedura atta ad eliminare tale pericolo;
considerando che la presente direttiva riguarda gli apparecchi ed i materiali di cui alle direttive 76/889/CEE e 76/890/CEE concernenti rispettivamente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative rispettivamente ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi ed alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter; che è pertanto opportuno abrogare tali direttive,
ha adottato la presente direttiva:] (5)
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(5) Abrogata dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 1
[Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "apparecchi": tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche;
2) "perturbazioni elettromagnetiche": i fenomeni elettromagnetici che possono disturbare il funzionamento di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
3) "immunità": l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare in presenza di una perturbazione elettromagnetica senza alterazioni della qualità;
4) "compatibilità elettromagnetica": l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre a sua volta perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ciò che viene interessato da tale campo;
5) "organismo competente": l'organismo rispondente ai criteri di cui all'allegato II e riconosciuto come tale;
6) "attestato di certificazione CE": il documento con cui un organismo notificato conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, certifica che il tipo di apparecchio esaminato è conforme alle disposizioni della presente direttiva riguardanti detto tipo di apparecchio.] (6).
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(6) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 2
[1. La presente direttiva riguarda gli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni.
Essa fissa i requisiti di protezione in tali materie nonché le relative modalità di controllo.
2. Nella misura in cui delle direttive specifiche armonizzino taluni requisiti di protezione specificati nella presente direttiva, per taluni apparecchi, gli apparecchi in questione ed i requisiti di protezione in questione non sono o cessano di essere compresi nel settore di applicazione della presente direttiva, non appena dette direttive specifiche siano entrate in vigore.
3. Gli apparecchi radio utilizzati dai radioamatori ai sensi della definizione n. 53, articolo 1 del regolamento radio che fa parte della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, sono esclusi dal settore di applicazione della presente direttiva, a meno che tali apparecchi siano disponibili in commercio.] (7).
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(7) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 3
[Quando gli apparecchi di cui all'articolo 2 sono installati, sottoposti ad adeguata manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili perché questi non possano essere immessi in commercio o utilizzati se non sono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 10 che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste all'articolo 10 (8).] (9).
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(8) Articolo così sostituito dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 93/68/CEE.
(9) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 4
[Gli apparecchi di cui all'articolo 2 devono essere costruiti in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche generate siano limitate ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazione ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
b) gli apparecchi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro le perturbazioni elettromagnetiche, la quale permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione. I principali requisiti in materia di protezione sono riportati nell'allegato III.] (10).
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(10) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 5
[Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, né l'immissione sul mercato né l'entrata in servizio sul proprio territorio degli apparecchi che sono contemplati nella presente direttiva e che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.] (11).
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(11) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 6
[1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro delle misure speciali seguenti:
a) le misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, prese per un luogo particolare, per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;
b) le misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, prese per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate per motivi di sicurezza.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 83/189/CEE, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle speciali misure prese in virtù del paragrafo 1.
3. Le misure speciali ritenute giustificate formano oggetto di informazioni appropriate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a cura della Commissione.] (12).
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(12) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 7
[1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4 gli apparecchi che soddisfano:
a) le norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali;
b) oppure le norme nazionali che li riguardano e che sono previste al paragrafo 2, nella misura in cui non esistano norme armonizzate nei settori disciplinati da tali norme.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), che ritengono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4. La Commissione comunica senza indugio tale testo agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, essa notifica agli Stati membri quali di tali norme beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme. La Commissione provvede a sua volta alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
3. Gli Stati membri accettano che gli apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme di cui al paragrafo 1, o in assenza di norme, siano considerati conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, se la loro conformità a tali requisiti è documentata con uno degli attestati di cui all'articolo 10, paragrafo 2.] (13).
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(13) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 8
[1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di cui all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione adiscono il Comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in seguito denominato "Comitato", ed espongono i propri motivi. Il Comitato esprime un parere con urgenza.
Sentito il parere del Comitato la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se le norme in questione devono essere ritirate o meno, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione consulta il Comitato. Sentito il parere di quest'ultimo, essa notifica al più presto agli Stati membri se la norma nazionale in questione debba o meno beneficiare della presunzione di conformità e, in caso affermativo, formare oggetto di una pubblicazione nazionale di riferimento.
Se la Commissione o uno Stato membro ritengono che una norma nazionale non soddisfi più le condizioni necessarie per essere presunta conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, la Commissione consulta il Comitato che formula un parere senza indugio. Sentito il parere del Comitato, la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se la norma in questione debba ancora o non debba più beneficiare della presunzione di conformità e, in questo ultimo caso, essere ritirata, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.] (14).
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(14) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 9
[1. Se uno Stato membro constata che un apparecchio corredato di uno degli attestati previsti all'articolo 10 non è conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare l'apparecchio in questione dal mercato, proibirne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione.
Lo Stato membro interessato notifica senza indugio questa misura alla Commissione e spiega i motivi della propria decisione e, in particolare, se la non conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti previsti all'articolo 4, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
b) ad una imperfetta applicazione delle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2. La Commissione consulta nel più breve tempo possibile le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, la Commissione constata che l'azione è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri.
Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il Comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle ed avvia le procedure previste all'articolo 8.
3. Se l'apparecchio non conforme è corredato di uno degli attestati previsti all'articolo 10, lo Stato membro competente prende le misure del caso nei confronti dell'autore dell'attestato e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e dei risultati di detta procedura.] (15).
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(15) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 10
[1. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante ha applicato le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la conformità degli apparecchi alle disposizioni della presente direttiva è attestata da una dichiarazione CE di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Questa dichiarazione deve essere tenuta a disposizione della competente autorità durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi.
Inoltre il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appongono sull'apparecchio ovvero sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di garanzia la marcatura CE di conformità.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la dichiarazione CE di conformità ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario.
Nell'allegato I sono riportate le disposizioni relative alla dichiarazione CE ed alla marcatura CE.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a vietare che si appongano sugli apparecchi, sul loro imballaggio, sulle avvertenze per l'uso o sui certificati di garanzia marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio, sull'imballaggio, sulle avvertenze per l'uso o sul certificato di garanzia, può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE (16).
2. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato, o ha applicato solo parzialmente le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o in assenza di norme, al momento dell'introduzione sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, mette a disposizione delle autorità competenti interessate una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4 e include una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un organismo competente.
Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi.
Quando né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione il fascicolo tecnico ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario.
La conformità degli apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la procedura prevista nel paragrafo 1.
Gli Stati membri presumono che questi apparecchi corrispondano ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, ferme restando le disposizioni del presente paragrafo.
3. ... (17).
4. ... (18).
5. La conformità alla presente direttiva degli apparecchi concepiti per le radiotrasmissioni definite dalla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni è attestata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, quando il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di certificazione CE per tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al paragrafo 6.
Questa disposizione non si applica agli apparecchi summenzionati allorché essi sono progettati e destinati esclusivamente ai radioamatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 3 (19).
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le autorità competenti di cui al presente articolo e gli organismi incaricati del rilascio degli attestati di certificazione CE di cui al paragrafo 5, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'elenco di tali autorità ed organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco (20).
7. Fatto salvo l'articolo 9:
a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro o di un'autorità competente, di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 9 (21).] (22).
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(16) Comma aggiunto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 93/68/CEE.
(17) Paragrafo soppresso dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/31/CEE.
(18) Paragrafo soppresso dall'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 91/263/CEE.
(19) L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 93/97/CEE ha stabilito che la presente disposizione non si applica alle apparecchiature soggette alla disciplina della direttiva 93/97/CEE o a quella della direttiva 91/263/CEE.
(20) Paragrafo così sostituito dall'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 93/68/CEE.
(21) Paragrafo aggiunto dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 93/68/CEE.
(22) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 11
[La direttiva 76/889/CEE e la direttiva 76/890/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 1992.] (23).
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(23) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 12
[1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1991. Essi ne informano la Commissione.
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1992.
Tuttavia, gli Stati membri autorizzano per il periodo sino al 31 dicembre 1995 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio degli apparecchi di cui alla presente direttiva conformi alle normative nazionali in vigore sul loro territorio alla data del 30 giugno 1992 (24).
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.] (25).
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(24) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 92/31/CEE.
25) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Articolo 13
[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] (26).
Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.
Per il Consiglio
il presidente
P. Solbes
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(26) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Allegato I (27)
1. Dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
- descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione;
- riferimento delle specificazioni rispetto a cui è dichiarata la conformità e, se del caso, quali disposizioni nazionali siano state adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni della direttiva;
- identificazione del firmatario che ha ricevuto competenza per impegnare il fabbricante o il suo mandatario;
- se del caso, riferimento dell'attestato di certificazione CE rilasciato da un organismo notificato.
2. Marcatura CE di conformità
- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
- in caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.
- Qualora gli apparecchi siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti differenti che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità, l'applicazione della marcatura CE indica ugualmente la presunta conformità alle disposizioni di queste altre direttive.
- Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, stabiliti dalle suddette direttive e che accompagnano gli apparecchi.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
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(27) Allegato inizialmente così modificato dall'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 93/68/CEE e successivamente abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Allegato II (28)
Criteri per valutare gli organismi da notificare
1) disponibilità di personale nonché di mezzi e attrezzature necessari;
2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato;
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo stato in base al diritto nazionale.
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.
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(28) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
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Allegato III (29)
Elenco illustrativo dei principali requisiti in materia di protezione
Il livello massimo delle perturbazioni elettromagnetiche generate dagli apparecchi deve essere tale da non disturbare l'utilizzazione in particolare degli apparecchi seguenti:
a) radioriceventi e telericeventi private,
b) apparecchiature industriali,
c) apparecchiature radio mobili,
d) apparecchiature radio mobili e radiotelefoniche commerciali,
e) apparecchiature mediche e scientifiche,
f) apparecchiature di tecnologia dell'informazione,
g) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico,
h) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina,
i) apparecchi didattici elettronici,
j) reti ed apparecchi di telecomunicazione,
k) emittenti di radio e filodiffusione,
l) illuminazione e lampade fluorescenti.
Gli apparecchi, in particolare quelli citati alle lettere da a) a l), dovrebbero essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica in un ambiente normale di compatibilità elettromagnetica, laddove tali apparecchi sono destinati a funzionare, in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di perturbazione causata dagli apparecchi che soddisfano le norme definite all'articolo 7.
Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.
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(29) Abrogato dall'articolo 14 della direttiva 2004/108/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
Dir. 9 marzo 1999, n. 1999/5/CE
Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento
della loro conformità.
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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 7 aprile 1999, n. L 91. Entrata in vigore il 7 aprile 1999.
(2) Termine di recepimento: vedi articolo 19 della presente direttiva. Direttiva recepita con L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) e con D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269. Vedi anche la L. 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), la L. 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) e la L. 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006).
(3) Vedi, per i requisiti essenziali di cui alla presente direttiva, la decisione 2005/631/CE.
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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (4),
visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (6), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 dicembre 1998,
(1) considerando che il settore delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione costituisce una componente fondamentale del mercato delle telecomunicazioni, il quale è, a sua volta, un elemento chiave dell'economia comunitaria; che le direttive applicabili al settore delle apparecchiature terminali di telecomunicazione non sono più in grado di adeguarsi ai cambiamenti previsti nel settore a seguito dell'avvento di nuove tecnologie, degli sviluppi del mercato e della legislazione in materia di reti;
(2) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo della creazione di un mercato unico, aperto e concorrenziale delle apparecchiature di telecomunicazione non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, essere meglio conseguito dalla Comunità; che le disposizioni della presente direttiva non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo;
(3) considerando che gli Stati membri possono invocare l'articolo 36 del trattato per escludere dalla presente direttiva alcune categorie di apparecchiature;
(4) considerando che la direttiva 98/13/CE ha consolidato le disposizioni relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluse le misure per il reciproco riconoscimento della loro conformità;
(5) considerando che detta direttiva non contempla una sostanziale fascia del mercato delle apparecchiature radio;
(6) considerando che i beni di duplice uso sono soggetti al regime comunitario di controllo delle esportazioni istituito dal regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio;
(7) considerando che il vasto ambito di applicazione della presente direttiva richiede nuove definizioni delle espressioni "apparecchiature radio" e "apparecchiature terminali di telecomunicazione"; che un quadro normativo idoneo a promuovere il mercato unico delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbe consentire uno sviluppo degli investimenti, della fabbricazione e della vendita al passo con l'evoluzione tecnologica e del mercato;
(8) considerando che, data la crescente importanza delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e delle reti che fanno uso di trasmissione via radio, oltre che delle apparecchiature collegate attraverso collegamenti cablati, qualsiasi regolamento relativo alla produzione, al commercio e all'uso delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbe coprire entrambe le classi di tali apparecchiature;
(9) considerando che la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, prevede che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano la pubblicazione dettagliata delle specifiche relative alle interfacce tecniche di accesso alla rete, al fine di garantire un mercato concorrenziale della fornitura di apparecchiature terminali;
(10) considerando che gli obiettivi della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, sono sufficienti per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, ma senza applicazione dei limiti di tensione;
(11) considerando che i requisiti in materia di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica, prescritti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, sono sufficienti per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione;
(12) considerando che il diritto comunitario prevede che gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità derivanti da divergenze delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti possono giustificarsi solo nella misura in cui i requisiti a livello nazionale siano necessari e proporzionati; che, pertanto, l'armonizzazione delle legislazioni deve limitarsi alle disposizioni necessarie a determinare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione;
(13) considerando che i requisiti essenziali per una data categoria di apparecchiature radio o apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbero dipendere dalla natura e dalle esigenze della categoria stessa; che tali requisiti debbono essere applicati con discernimento, per non frenare l'innovazione tecnologica o la risposta alle esigenze di una libera economia di mercato;
(14) considerando che si dovrebbe vigilare attentamente a che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione non costituiscano un inutile rischio per la salute;
(15) considerando che le telecomunicazioni sono importanti per il benessere e l'occupazione delle persone disabili, che rappresentano una quota rilevante e crescente della popolazione in Europa; che, pertanto, le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbero essere concepite, se del caso, in modo che i disabili possano utilizzarle con un adattamento nullo o minimo;
(16) considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione possono offrire talune funzioni necessarie per i servizi di emergenza;
(17) considerando che potrebbe essere necessario introdurre nelle apparecchiature radio e nelle apparecchiature terminali di telecomunicazione alcune funzioni per impedire che siano violati i dati personali e la vita privata dell'utente e dell'abbonato e/o per evitare le frodi;
(18) considerando che in alcuni casi potrebbero essere necessari un'interazione via rete con altri apparati ai sensi della presente direttiva e collegamenti con interfacce del tipo appropriato in tutta la Comunità;
(19) considerando che, di conseguenza, dovrebbe essere possibile individuare ed aggiungere i requisiti specifici essenziali sulla vita privata dell'utente, funzioni per utenti disabili, funzioni per servizi di emergenza e/o funzioni per evitare le frodi;
(20) considerando il consenso esistente sul fatto che in un mercato concorrenziale la certificazione volontaria e i sistemi di marcatura elaborati dalle organizzazioni dei consumatori, dai fabbricanti, dai gestori o dagli altri operatori dell'industria contribuiscono alla qualità e sono validi strumenti per accrescere la fiducia dei consumatori nei prodotti e nei servizi di telecomunicazione; che gli Stati membri potrebbero sostenere tali sistemi; che siffatti sistemi dovrebbero essere compatibili con le norme del trattato in materia di concorrenza;
(21) considerando che sarebbe necessario impedire il verificarsi di un inaccettabile deterioramento del servizio per le persone diverse dall'utente dell'apparecchiatura radio o dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione; che i fabbricanti di terminali dovrebbero costruire le apparecchiature in modo da impedire che le reti subiscano danni che rechino un siffatto deterioramento in condizioni di impiego normali; che occorrerebbe che i gestori di reti le costruiscano in modo da non obbligare i fabbricanti di apparecchiature terminali ad adottare provvedimenti sproporzionati per prevenire danni alle reti; che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) dovrebbe tenere debitamente conto di questo obiettivo all'atto dell'elaborazione di norme relative all'accesso alle reti pubbliche;
(22) considerando che dovrebbe essere garantito l'utilizzo efficace dello spettro delle radiofrequenze in modo da evitare interferenze dannose; che andrebbe promosso, nella misura del possibile, un uso efficace, conforme agli sviluppi più recenti, di risorse limitate quali, ad esempio, lo spettro delle radiofrequenze;
(23) considerando che le interfacce armonizzate fra apparecchiature terminali e reti di telecomunicazione contribuiscono a promuovere mercati competitivi sia per le apparecchiature terminali sia per i servizi di rete;
(24) considerando, tuttavia, che i gestori di reti di telecomunicazioni pubbliche dovrebbero avere la possibilità di definire le caratteristiche tecniche delle loro interfacce, fatte salve le norme del trattato in materia di concorrenza; che, di conseguenza, essi dovrebbero pubblicare specifiche tecniche di tali interfacce accurate e adeguate per consentire ai produttori di progettare apparecchiature terminali di telecomunicazione che soddisfino i requisiti della presente direttiva;
(25) considerando, tuttavia, che le norme in materia di concorrenza contenute nel trattato e la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazione, stabiliscono il principio di trattamento equo, trasparente e non discriminatorio di tutte le specifiche tecniche che hanno implicazioni normative; che, di conseguenza, spetta alla Comunità e agli Stati membri, sentiti gli operatori economici, garantire l'equità del quadro normativo creato dalla presente direttiva;
(26) considerando che spetta agli organismi di normalizzazione europei, in particolare all'ETSI, garantire che le norme armonizzate siano adeguatamente aggiornate e redatte in modo tale da offrire un'interpretazione inequivocabile; che il mantenimento, l'interpretazione e l'attuazione delle norme armonizzate costituiscono ambiti altamente specializzati e di crescente complessità tecnica; che detti compiti esigono la partecipazione attiva di esperti scelti fra gli operatori economici; che in alcune circostanze potrebbe essere necessario fornire interpretazioni o correzioni di norme armonizzate più urgenti di quanto non sia possibile attraverso le normali procedure degli organismi di normalizzazione europei che operano ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
(27) considerando che è nel pubblico interesse disporre di norme armonizzate a livello europeo, in relazione alla progettazione ed alla produzione di apparecchiature radio e di apparecchiature terminali di telecomunicazione; che il rispetto delle suddette norme pone in essere una presunzione di conformità ai requisiti essenziali; che sono consentiti altri mezzi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali;
(28) considerando che l'assegnazione degli identificatori di categoria delle apparecchiature dovrebbe scaturire dalle competenze della CEPT/ERC e degli organismi europei di normalizzazione competenti in materia di radiocomunicazioni; che altre forme di cooperazione con detti organismi devono essere incoraggiate nei limiti del possibile;
(29) considerando che, per consentire alla Commissione di seguire efficacemente il controllo del mercato, gli Stati membri dovrebbero fornire le pertinenti informazioni relative ai tipi di interfaccia, alle norme armonizzate inadeguate o applicate non correttamente, agli organismi notificati e alle autorità di sorveglianza;
(30) considerando che gli organismi notificati e le autorità di sorveglianza dovrebbero scambiare informazioni sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione per una sorveglianza efficace del mercato; che tale cooperazione dovrebbe avvalersi quanto più possibile di mezzi elettronici; che, in particolare, tale cooperazione dovrebbe consentire alle autorità nazionali di essere informate in merito alle apparecchiature radio immesse sul loro mercato, che operano su bande di frequenza non armonizzate nella Comunità;
(31) considerando che i fabbricanti dovrebbero notificare agli Stati membri l'intenzione di immettere sul mercato un'apparecchiatura radio che utilizza bande di frequenze la cui utilizzazione non è armonizzata nella Comunità; che gli Stati membri devono pertanto istituire procedure per tale notifica; che tali procedure dovrebbero essere adeguate e non dovrebbero costituire procedure di valutazione della conformità aggiuntive a quelle di cui agli allegati IV o V; che è auspicabile che dette procedure di notifica siano armonizzate ed applicate di preferenza con mezzi elettronici e mediante uno sportello unico;
(32) considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione conformi ai requisiti essenziali corrispondenti dovrebbero poter circolare liberamente; che tali apparecchiature dovrebbero poter essere messe in servizio agli scopi previsti; che la messa in servizio può essere subordinata ad autorizzazioni per l'uso dello spettro delle radiofrequenze e la fornitura del servizio interessato;
(33) considerando che in occasione di fiere, esposizioni, ecc., deve essere possibile esporre apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione non conformi alla presente direttiva; che le parti interessate dovrebbero tuttavia essere correttamente informate del fatto che tali apparecchiature non sono conformi e non possono essere acquistate nelle condizioni in cui si trovano; che gli Stati membri hanno facoltà di limitare la messa in servizio, inclusa l'accensione, delle apparecchiature radio esposte per ragioni legate a un'utilizzazione efficace e appropriata dello spettro delle radiofrequenze, alla prevenzione di interferenze nocive o a questioni inerenti la salute pubblica;
(34) considerando che le radiofrequenze sono assegnate a livello nazionale e che, nella misura in cui non sono state armonizzate, esse restano di competenza esclusiva degli Stati membri; che è necessario prevedere una disposizione di salvaguardia che consenta agli Stati membri, a norma dell'articolo 36 del trattato, di vietare, limitare o chiedere il ritiro dal rispettivo mercato di apparecchiature radio che hanno causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose; che le interferenze con le radiofrequenze assegnate a livello nazionale costituiscono un valido motivo per cui gli Stati membri possono decidere di adottare misure di salvaguardia;
(35) considerando che i fabbricanti sono responsabili in caso di danni causati da apparecchi difettosi a norma delle disposizioni della direttiva 85/374/CEE del Consiglio; che, a prescindere da ogni responsabilità in capo al fabbricante, qualsiasi persona che importi nella Comunità un apparecchio e che lo metta in vendita nell'ambito della propria attività economica è responsabile ai sensi della medesima direttiva; che il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato comunitario sono responsabili in virtù delle norme sulla responsabilità contrattuale e non vigenti negli Stati membri;
(36) considerando che le misure che è opportuno che gli Stati membri o la Commissione adottino allorquando un'apparecchiatura dichiarata conforme alle disposizioni della presente direttiva provoca seri danni ad una rete o interferenze radio dannose verranno determinate a norma dei principi generali del diritto comunitario, in particolare dei principi di obiettività, di proporzionalità e di non discriminazione;
(37) considerando che il 22 luglio 1993 il Consiglio ha adottato la decisione 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica; che le procedure di valutazione di conformità applicabili andrebbero scelte preferibilmente tra quelle di cui ai moduli previsti dalla suddetta decisione;
(38) considerando che gli Stati membri possono esigere che gli organismi notificati da essi designati e le loro autorità di sorveglianza siano accreditati secondo appropriate norme europee;
(39) considerando che è opportuno che la conformità dell'apparecchiatura radio o dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione ai requisiti della direttiva 73/23/CEE e della direttiva 89/336/CEE possa essere dimostrata mediante le procedure definite in tali direttive, qualora gli apparecchi rientrino nell'ambito di applicazione delle medesime; che, quindi, si può far ricorso alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 89/336/CEE, se l'applicazione delle norme armonizzate pone in essere una presunzione di conformità ai requisiti in materia di protezione; che si può far ricorso alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, se il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o se queste norme non esistono;
(40) considerando che le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un accesso ai mercati dei paesi terzi efficace e paragonabile e godervi di un trattamento simile a quello riservato nella Comunità alle imprese appartenenti interamente o in maggioranza ovvero effettivamente controllate da cittadini del paese terzo interessato;
(41) considerando che è opportuno istituire un comitato che riunisca le parti direttamente coinvolte nell'applicazione della regolamentazione delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, in particolare gli organismi nazionali preposti alla valutazione di conformità e quelli responsabili della sorveglianza del mercato, per aiutare la Commissione ad ottenere un'applicazione armonizzata e proporzionata delle disposizioni che soddisfi le esigenze del mercato e del grande pubblico; che, nei casi appropriati, sarebbe necessario consultare i rappresentanti dei gestori nel settore della telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi;
(42) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concernente le misure di attuazione di atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (7);
(43) considerando che la Commissione dovrebbe sorvegliare l'attuazione e l'applicazione pratica di questa e di altre direttive pertinenti e prendere le iniziative atte a garantire che l'applicazione di tutte le direttive pertinenti sia coordinata, al fine di evitare perturbazioni delle apparecchiature di telecomunicazione, che possano pregiudicare la salute umana o i beni;
(44) considerando che il funzionamento della presente direttiva andrebbe esaminato a tempo debito, in base agli sviluppi del settore delle telecomunicazioni ed all'esperienza acquisita nell'applicazione dei requisiti essenziali e delle procedure di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva;
(45) considerando che è necessario garantire che, a seguito delle modifiche della regolamentazione, la transizione dal regime precedente sia graduale, per evitare una destabilizzazione del mercato e l'incertezza del diritto;
(46) considerando che la presente direttiva sostituisce la direttiva 98/13/CE, che andrebbe pertanto abrogata; che la direttiva 73/23/CEE e la direttiva 89/336/CEE non saranno più applicabili agli apparecchi contemplati dalla presente direttiva, con l'eccezione dei requisiti in materia di protezione e di sicurezza e di talune procedure di valutazione della conformità,
hanno adottato la presente direttiva:
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(4) G.U.C.E. 14 agosto 1997, n. C 248.
(5) G.U.C.E. 9 marzo 1998, n. C 73.
(6) Parere del Parlamento europeo 29 gennaio 1998 (G.U.C.E. 23 febbraio 1998, n. C 56), posizione comune del Consiglio 8 giugno 1998 (G.U.C.E. 20 luglio 1998, n. C 227) e decisione del Parlamento europeo 6 ottobre 1998 (G.U.C.E. 26 ottobre 1998, n. C 328). Decisione del Consiglio 25 gennaio 1999 e decisione del Parlamento europeo 10 febbraio 1999.
(7) G.U.C.E. 4 aprile 1996, n. C 102.
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Capo I
Aspetti generali
Articolo 1
Ambito di applicazione e scopo.
1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Allorché l'apparecchio di cui all'articolo 2, lettera a), contiene, come parte integrante o accessoria:
a) un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, riguardante i dispositivi medici, o
b) un dispositivo medico impiantatile attivo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantatili attivi,
l'apparecchio è disciplinato dalla presente direttiva, fatta salva l'applicazione, rispettivamente, della direttiva 93/42/CEE e della direttiva 90/385/CEE relative ai dispositivi medici ed ai dispositivi medici impiantabili attivi.
3. Allorché l'apparecchio costituisce un componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi della direttiva 72/245/CEE del Consiglio, concernente le perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli o un componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, l'apparecchio è disciplinato dalla presente direttiva, fatta salva l'applicazione, rispettivamente, della direttiva 72/245/CEE e della direttiva 92/61/CEE.
4. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I.
5. La presente direttiva non si applica agli apparecchi usati esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compresa la prosperità economica dello Stato, nel caso di attività riguardanti questioni connesse con la sicurezza dello Stato) e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale.
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Articolo 2
Definizioni.
Al fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:
a) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia o un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe;
b) "apparecchiatura terminale di telecomunicazione": è un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione (vale a dire, di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico);
c) "apparecchiatura radio": è il prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali;
d) "onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3.000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale;
e) "interfaccia":
i) un punto terminale di rete, che costituisce un punto di connessione materiale, tramite il quale l'utente può avere accesso alla rete pubblica di telecomunicazione, e/o
ii) un'interfaccia aria che specifica il cammino radio tra le apparecchiature radio e le loro specifiche tecniche;
f) "categoria di apparecchiature": categoria che individua particolari tipi di apparecchi che, ai sensi della presente direttiva, sono considerati simili e che specifica a quali interfacce l'apparecchio è destinato ad essere collegato. L'apparecchio può appartenere a più di una categoria di apparecchiature;
g) "dossier tecnico di fabbricazione": è la documentazione che descrive l'apparecchio e fornisce informazioni e spiegazioni su come sono stati rispettati i requisiti essenziali applicabili;
h) "norma armonizzata": è la specificazione tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione e secondo le procedure definite dalla direttiva 98/34/CE allo scopo di stabilire un "requisito europeo", al quale non è obbligatorio conformarsi;
i) "interferenze dannose": interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili.
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Articolo 3
Requisiti essenziali.
1. I seguenti requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi:
a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE, ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione;
b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE.
2. Inoltre, le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la Commissione può stabilire che gli apparecchi all'interno di determinate categorie o determinati tipi di apparecchi siano costruiti in modo da:
a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato all'interno della Comunità; e/o da
b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e/o da
c) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; e/o da
d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e/o da
e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza (8); e/o da
f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili, nel caso di determinati tipi di apparecchi.
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(8) Vedi, per l'applicazione della presente lettera, la decisione 2001/148/CE, la decisione 2003/213/CE e la decisione 2005/53/CE, con decorrenza indicata nel suo articolo 3.
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Articolo 4
Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia.
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le interfacce da essi disciplinate, qualora non siano state notificate ai sensi delle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La Commissione, dopo aver consultato il comitato secondo la procedura di cui all'articolo 15, stabilisce l'equivalenza tra le interfacce notificate e assegna un identificatore di categoria delle apparecchiature, che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i tipi di interfaccia offerti in tale Stato dai gestori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché tali gestori pubblichino le specifiche tecniche esatte ed adeguate di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce, e pubblichino regolarmente le specifiche aggiornate. Le specifiche debbono essere sufficientemente dettagliate da consentire la progettazione di apparecchiature terminali di telecomunicazione in grado di utilizzare tutti i servizi forniti mediante l'interfaccia in questione. Le specifiche contengono, tra l'altro, tutte le informazioni necessarie per consentire ai fabbricanti di realizzare, a loro scelta, le prove necessarie per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili alle apparecchiature terminali di telecomunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché dette specifiche siano rese prontamente disponibili da parte dei gestori.
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Articolo 5
Norme armonizzate.
1. Gli Stati membri presumono che gli apparecchi conformi alle norme tecniche armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle dette norme armonizzate o in parte di esse.
2. Quando uno Stato membro o la Commissione reputano che la conformità con una norma armonizzata non garantisce il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 che detta norma dovrebbe soddisfare, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al comitato.
3. In caso di carenze delle norme armonizzate rispetto ai requisiti essenziali, la Commissione, dopo aver consultato il comitato e secondo la procedura di cui all'articolo 14, può pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee orientamenti per l'interpretazione delle norme armonizzate o le condizioni alle quali il rispetto di dette norme dà luogo a una presunzione di conformità. Dopo aver consultato il comitato e secondo la procedura di cui all'articolo 14, la Commissione può revocare le norme armonizzate mediante la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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Articolo 6
Immissione sul mercato.
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli apparecchi siano immessi sul mercato soltanto se rispettano gli opportuni requisiti essenziali di cui all'articolo 3, nonché le altre disposizioni pertinenti della presente direttiva, quando sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati ai fini previsti. Essi non sono soggetti ad ulteriori disposizioni nazionali per quanto riguarda l'immissione sul mercato.
2. Nell'adottare una decisione circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, la Commissione determina la data di applicazione dei requisiti. Se viene stabilito che una categoria delle apparecchiature deve essere conforme ai particolari requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, qualsiasi apparecchio della categoria di apparecchiature in questione immesso sul mercato prima della data di attuazione determinata dalla Commissione può continuare ad essere immesso sul mercato per un periodo ragionevole. La data di attuazione e il periodo saranno stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio forniscano all'utente le informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, unitamente alla dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali. Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni dovranno essere sufficienti per identificare sull'imballaggio o nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata e dovranno avvertire l'utente attraverso le marcature sull'apparecchio di cui all'allegato VII, paragrafo 5, di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazione necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri. Nel caso delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni dovranno essere sufficienti per individuare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile.
4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui utilizzazione non è armonizzata nella Comunità, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchiatura sul mercato notifica la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato all'autorità nazionale che, nello Stato membro in questione, è responsabile della gestione dello spettro delle radiofrequenze.
Questa notifica è fatta non meno di quattro settimane prima dell'inizio dell'immissione sul mercato e fornisce informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura (in particolare banda di frequenza, spaziatura tra i canali, tipo di modulazione e potenza RF) e il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'allegato IV o all'allegato V.
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Articolo 7
Messa in servizio e diritto di collegamento.
1. Gli Stati membri autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della presente direttiva.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione ai sensi della normativa comunitaria, gli Stati membri possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio solo per motivi connessi all'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché i gestori di reti pubbliche di telecomunicazione non rifiutino di collegare apparecchiature terminali di telecomunicazione ad apposite interfacce per motivi tecnici, qualora dette apparecchiature siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 3.
4. Qualora uno Stato membro ritenga che un apparecchio dichiarato conforme alla presente direttiva provochi seri danni ad una rete o interferenze radio dannose, o disturbi la rete o il suo funzionamento, il gestore può essere autorizzato a rifiutare o ad interrompere il collegamento o a ritirare dal servizio tale apparecchio. Gli Stati membri notificano dette autorizzazioni alla Commissione, che convoca una riunione del comitato, il quale esprime un parere in materia. Dopo aver consultato il comitato la Commissione può avviare le procedure di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3. La Commissione e gli Stati membri possono inoltre adottare altre misure opportune.
5. In caso di emergenza, l'operatore può disinserire gli apparecchi, qualora la protezione della rete richieda che l'apparecchiatura sia prontamente disinserita e qualora si possa offrire senza indugi all'utente una soluzione alternativa, senza costi a suo carico. L'operatore informa immediatamente l'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del paragrafo 4 e dell'articolo 9.
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Articolo 8
Libera circolazione degli apparecchi.
1. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE di cui all'allegato VII che ne indica la conformità con tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capo II. Ciò non pregiudica gli articoli 6, paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5.
2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali, ecc., gli Stati membri non creano ostacoli all'esposizione di un apparecchio che non rispetti la presente direttiva, purché un'indicazione visibile segnali chiaramente che l'apparecchio non può essere commercializzato o messo in servizio finché non sia reso conforme.
3. Qualora l'apparecchio sia soggetto ad altre direttive che riguardano altri aspetti e prevedano altresì l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima deve indicare che l'apparecchio soddisfa anche le disposizioni di queste altre direttive. Tuttavia, qualora una o più di queste direttive consentano al fabbricante, per un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura CE indicherà che l'apparecchio soddisfa esclusivamente le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In questo caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono figurare nei documenti, avvisi o istruzioni richieste da queste direttive e che accompagnano tali prodotti.
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Articolo 9
Salvaguardia.
1. Qualora uno Stato membro accerti che un apparecchio contemplato dalla presente direttiva non è conforme ai requisiti della stessa, esso adotta tutti i provvedimenti necessari nel proprio territorio per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.
2. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione ogni provvedimento di cui sopra, indicandone i motivi e precisando se la non conformità sia dovuta:
a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
b) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano dovuti alla non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione consulta le parti interessate al più presto. La Commissione comunica immediatamente agli Stati membri le sue conclusioni e comunica se ritenga giustificati i provvedimenti entro due mesi dalla notifica alla Commissione di detti provvedimenti.
4. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia dovuta a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione si rivolge al comitato entro due mesi. Il comitato esprime un parere secondo la procedura di cui all'articolo 14. Dopo tali consultazioni la Commissione informa gli Stati membri delle sue conclusioni e se ritenga giustificata l'azione dello Stato membro. In caso affermativo, ne informa senza indugio lo Stato membro ed avvia la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
5. a) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, uno Stato membro può, a norma del trattato e, in particolare, dei suoi articoli 30 e 36, adottare misure appropriate allo scopo di:
i) vietare o limitare l'immissione sul suo mercato;
e/o
ii) esigere il ritiro dal suo mercato
di apparecchiature radio, compresi tipi di apparecchiature radio, che hanno causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenza nazionali assegnate.
b) Allorché uno Stato membro adotta misure ai sensi della lettera a), ne informa immediatamente la Commissione, precisando le ragioni della loro adozione.
6. Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione una misura di cui ai paragrafi 1 o 5, la Commissione informa a sua volta gli altri Stati membri e consulta il comitato in materia.
Qualora, dopo tale consultazione, la Commissione ritenga che:
- la misura sia giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri;
- la misura sia ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro e lo invita a revocare la misura.
7. La Commissione tiene un registro dei casi notificati dagli Stati membri, che essi possono consultare su richiesta.
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Capo II
Valutazione della conformità
Articolo 10
Procedure di valutazione della conformità.
1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità dell'apparecchio a tutti i requisiti essenziali pertinenti definiti nell'articolo 3.
2. A scelta del fabbricante, la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere dimostrata mediante le procedure definite, rispettivamente, nella direttiva 73/23/CEE e nella direttiva 89/336/CEE, qualora l'apparecchio rientri nell'ambito di applicazione di tali direttive in alternativa alle procedure indicate in prosieguo.
3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le componenti di ricezione delle apparecchiature radio sono sottoposte alle procedure descritte negli allegati II, IV o V, a scelta del fabbricante.
4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate nel paragrafo 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o V, a scelta del fabbricante.
5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate nel paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposte alle procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V, a scelta del fabbricante.
6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui viene applicata la procedura o in una lingua ammessa dall'organismo notificato.
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Articolo 11
Organismi notificati e autorità di sorveglianza.
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi designati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 10. Per individuare gli organismi da designare gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato VI.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità stabilite nel rispettivo territorio che devono svolgere i compiti di sorveglianza connessi all'applicazione della presente direttiva.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati accompagnato dai rispettivi numeri di identificazione e dai compiti loro assegnati. Essa pubblica inoltre nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco delle autorità di sorveglianza. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per aggiornare gli elenchi in questione.
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Capo III
Marcatura CE di conformità e iscrizioni
Articolo 12
Marcatura CE.
1. L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato.
Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V, la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 11, paragrafo 1. Le apparecchiature radio sono inoltre accompagnate dall'identificatore della categoria di apparecchiature, ove ne sia stato assegnato uno. È consentito apporre sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità.
2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali pertinenti, può recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE di cui all'allegato VII.
3. Lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto una marcatura non conforme ai paragrafi 1 e 2. Se non è possibile identificare la persona che ha apposto la marcatura, la misura appropriata può essere adottata contro chi deteneva l'apparecchio al momento in cui è stata riscontrata la non conformità.
4. L'apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.
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Capo IV
Il comitato
Articolo 13 (9)
Istituzione del Comitato.
1. La Commissione è assistita dal Comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), in prosieguo denominato "Comitato".
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
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(9) Articolo così sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1882/2003.
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Articolo 14 (10)
Procedura del Comitato consultivo.
1. Il Comitato è consultato sulle questioni disciplinate dall'articolo 5, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 9, paragrafo 4, e dall'allegato VII, punto 5.
2. La Commissione consulta periodicamente il Comitato in merito all'attività di sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva e, se del caso, elabora gli opportuni orientamenti.
3. Si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti dei fornitori di reti di telecomunicazione, dei consumatori e dei fabbricanti, e informa regolarmente il Comitato del risultato di dette consultazioni.
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(10) Articolo così sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1882/2003.
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Articolo 15 (11)
Procedura del Comitato di regolamentazione.
1. La procedura prevista al paragrafo 2 si applica alle questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 1.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
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(11) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.
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Capo V
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 16
Paesi terzi.
1. Gli Stati membri possono informare la Commissione delle difficoltà di ordine generale incontrate, giuridiche o pratiche, da imprese comunitarie con riguardo all'immissione sul mercato di paesi terzi, che siano state loro segnalate.
2. Qualora venga informata di siffatte difficoltà, la Commissione può, se necessario, presentare al Consiglio proposte relative ad un appropriato mandato di negoziato al fine di ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Le misure decise a norma del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.
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Articolo 17
Riesame e relazione.
Per la prima volta entro il 7 ottobre 2000, e successivamente ogni tre anni, la Commissione analizza l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione indica, tra l'altro, i progressi compiuti nella elaborazione delle norme pertinenti, nonché i problemi eventualmente insorti nel corso dell'applicazione; descrive le attività del comitato, valuta i progressi compiuti nella realizzazione, a livello comunitario, di un mercato aperto e concorrenziale degli apparecchi ed esamina come debba essere sviluppato il quadro normativo per l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi allo scopo di:
a) garantire la realizzazione di un sistema coerente a livello comunitario per tutti gli apparecchi;
b) agevolare la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione;
c) consentire l'armonizzazione di misure normative a livello internazionale.
In particolare, la reazione esamina se siano ancora necessari requisiti essenziali per tutte le categorie di apparecchi interessati e se le procedure di cui all'allegato IV, terzo comma, siano adeguate per garantire che i requisiti essenziali sono soddisfatti per gli apparecchi contemplati da detto allegato. Se del caso, nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per la piena realizzazione dell'obiettivo della direttiva.
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Articolo 18
Disposizioni transitorie.
1. Le norme tecniche previste nella direttiva 73/23/CEE o nella direttiva 89/336/CEE i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee possono costituire la base per la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b). Le regolamentazioni tecniche comuni previste nella direttiva 98/13/CE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di conformità agli altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di riferimenti a dette norme, immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
2. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98/13/CE o alle norme in vigore nel loro territorio, immessi per la prima volta sul mercato anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva o entro due anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
3. Fatti salvi i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono, chiedere di continuare ad esigere, per un periodo massimo di trenta mesi dopo la data menzionata nell'articolo 19, paragrafo 1, prima frase e ai sensi delle disposizioni del trattato, che le apparecchiature terminali di telecomunicazione non abbiano la possibilità di recare un inaccettabile deterioramento di un servizio di telefonia vocale accessibile nell'ambito di un servizio universale, quale definito dalla direttiva 98/10/CE.
Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi per cui chiede di continuare ad esigere tale requisito, la data entro la quale per il servizio interessato non sarà più necessario il requisito e le misure previste per rispettare tale scadenza. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e dell'esigenza di garantire un quadro normativo coerente a livello comunitario e comunica allo Stato membro se ritiene che la situazione particolare in detto Stato membro giustifichi il mantenimento del requisito e, in caso affermativo, fino a quando sia giustificato mantenerlo.
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Articolo 19
Recepimento.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 7 aprile 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dall'8 aprile 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Articolo 20
Abrogazione.
1. La direttiva 98/13/CE è abrogata a decorrere dall'8 aprile 2000.
2. La presente direttiva non è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/336/CEE. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 89/336/CEE, tranne i requisiti in materia di protezione di cui all'articolo 4 e all'allegato III e la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I della direttiva 89/336/CEE.
3. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli apparecchi che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 73/23/CEE, tranne gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza di cui all'articolo 2 e all'allegato I e la procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati III, parte B, e IV della direttiva 73/23/CEE.
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Articolo 21
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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Articolo 22
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. Gil-Robles
Per il Consiglio
Il Presidente
W. Riester
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Allegato I
Apparecchiature non contemplate dalla presente direttiva come indicato nell'articolo 1, paragrafo 4
1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 53, delle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne se le apparecchiature si trovano in commercio.
I kit di componenti destinati ad essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature in commercio modificate dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono considerati apparecchiature che si trovano in commercio;
2. le apparecchiature ricomprese nell'ambito della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo;
3. cablaggio;
4. apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva;
5. prodotti, attrezzature e elementi contemplati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile;
6. apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo contemplati dall'articolo 1 della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.
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Allegato II
Procedura di valutazione della conformità prevista dall'articolo 10, paragrafo 3
Modulo A (Controllo di fabbricazione interno)
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 4; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
3. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.
4. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto, e in particolare:
- la descrizione generale del prodotto;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in toto o in parte e la descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state applicate o non esistano;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- le relazioni sulle prove effettuate.
5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva che ad essi applicano.
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Allegato III
Procedura di valutazione della conformità prevista dall'articolo 10, paragrafo 4
(Controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche dell'apparecchio) [1]
Il presente allegato corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti requisiti supplementari:
Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme armonizzate. L'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dall'apparecchio dichiara che le prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo notificato.
__________________
[1] Allegato basato sul modulo A completato dai requisiti supplementari adeguati al settore.
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Allegato IV
Procedura di valutazione della conformità prevista dall'articolo 10, paragrafo 5
(Dossier tecnico di fabbricazione)
Il presente allegato corrisponde all'allegato III completato dal seguente requisito supplementare:
La documentazione tecnica descritta al punto 4 dell'allegato II e la dichiarazione di conformità alle serie di prove radio essenziali di cui all'allegato III costituiscono un dossier tecnico di fabbricazione.
Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio sottopone il dossier a uno o più organismi notificati; ciascuno di tali organismi notificati deve essere informato degli altri organismi che hanno ricevuto il dossier.
L'organismo notificato esamina il dossier e, se ritiene che non sia stato adeguatamente dimostrato che i requisiti della presente direttiva siano stati soddisfatti, esso può emettere un parere al fabbricante, al suo rappresentante o alla persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio e ne informa gli altri organismi notificati che hanno ricevuto il dossier. Tale parere è emesso entro 4 settimane dalla ricezione del dossier da parte dell'organismo notificato. L'apparecchio può essere immesso sul mercato alla data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 4 e dall'articolo 9, paragrafo 5.
Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio tiene il dossier a disposizione delle autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio.
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Allegato V
Procedura di valutazione della conformità prevista dall'articolo 10
Garanzia qualità totale
1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone i marchi di cui all'articolo 12, paragrafo 1 su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità.
3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di progettazione e di qualità dei prodotti;
- delle specifiche tecniche, incluse le norme e regolamentazioni tecniche armonizzate nonché le specifiche delle prove che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dei mezzi che saranno utilizzati affinché i requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai prodotti siano rispettati;
- delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;
- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della produzione;
- dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami siano conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie;
- della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
L'organismo notificato valuta in particolare se il sistema controllo qualità garantisce la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva alla luce della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione "Progettazione" del sistema qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;
- la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione "Fabbricazione" del sistema qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
43. L'organismo notificato svolge a intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino:
- le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato metterà a disposizione degli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti ai prodotti in questione.
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Allegato VI
Criteri minimi cui debbono attenersi gli stati membri nella designazione degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1
1. L'organismo notificato, il suo direttore ed il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti per i quali l'organismo è stato designato non devono essere progettisti, fabbricanti, fornitori o installatori di apparecchiature radio o di apparecchiature terminali di telecomunicazione, né gestori di reti o fornitori di servizi, né mandatari di una qualsiasi di tali parti. Essi debbono essere indipendenti e non devono partecipare direttamente alla progettazione, alla fabbricazione, alla commercializzazione o alla manutenzione delle apparecchiature radio o delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, né rappresentare le parti che svolgono tali attività. Ciò non esclude la possibilità di scambi di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.
2. L'organismo notificato ed il suo personale devono svolgere i compiti per i quali l'organismo è stato designato con la massima serietà professionale e competenza tecnica e non devono subire alcuna pressione né avere incentivi, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sulla valutazione o sui risultati di ispezioni, soprattutto da parte di persone o gruppi di persone interessate a tali risultati.
3. L'organismo notificato deve disporre del personale e delle strutture necessarie per poter svolgere adeguatamente le attività amministrative e tecniche associate ai compiti per i quali è stato designato.
4. Il personale responsabile delle ispezioni deve possedere:
- competenza tecnica e formazione professionale adeguate;
- soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle ispezioni da svolgere ed adeguata esperienza di tali prove o ispezioni;
- capacità di redigere certificati, note e rapporti per certificare l'avvenuta esecuzione di prove o ispezioni.
5. Si deve garantire l'imparzialità del personale che effettua le ispezioni. La retribuzione di tale personale non deve dipendere dal numero di prove o ispezioni effettuate, né dai risultati delle stesse.
6. L'organismo notificato deve stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, salvo nel caso in cui tale responsabilità sia assunta dallo Stato conformemente alla legislazione nazionale, oppure lo Stato membro stesso ne sia direttamente responsabile.
7. Il personale dell'organismo notificato è tenuto ad osservare il segreto professionale (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge le proprie attività) su tutte le informazioni ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti ai sensi della presente direttiva o di tutte le disposizioni legislative nazionali di attuazione della medesima.
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Allegato VII
Marcatura da apporre sulle apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafo 1
1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico che segue.
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando ciò non è possibile tenuto conto della natura dell'apparecchio.
3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua placca di identificazione. Inoltre, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio, se del caso, e sulla documentazione che accompagna il prodotto.
4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.
5. L'identificatore di categoria dell'apparecchio assume la forma che la Commissione decide secondo la procedura prevista nell'articolo 14.
Se del caso, esso include un elemento inteso a informare l'utente del fatto che l'apparecchio utilizza bande di frequenza radio qualora il loro impiego non sia armonizzato nell'insieme della Comunità europea.
Esso ha la stessa altezza delle iniziali "CE".
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Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'importanza del requisito concernente la prevenzione di danni alla rete o al suo funzionamento che rechino un inaccettabile deterioramento del servizio, tenendo conto in particolare della necessità di tutelare gli interessi dei consumatori.
Pertanto, essi prendono atto del fatto che la Commissione valuterà costantemente la situazione onde accertare se si tratti di un rischio frequente e trovare in tal caso una soluzione appropriata a livello del comitato operante in conformità della procedura di cui all'articolo 15.
Tale soluzione consisterà, ove del caso, nell'applicazione sistematica del requisito fondamentale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).
Inoltre, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che la procedura sopra descritta si applica senza pregiudicare le possibilità previste all'articolo 7, paragrafo 5, e lo sviluppo di meccanismi di certificazione su base volontaria e marcatura intesi a prevenire il deterioramento del servizio o danni alla rete.
Reg. (CE) 15 luglio 2002, n.
1592/2002
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza aerea
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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 7 settembre 2002, n. L 240. Entrata in vigore: 27 settembre 2002.
(2) Testo rilevante ai fini del SEE.
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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),
considerando quanto segue:
(1) È necessario garantire un livello elevato ed uniforme di sicurezza per i cittadini europei nel settore dell'aviazione civile mediante l'adozione di regole di sicurezza comuni e mediante misure per garantire che i prodotti, le persone e le organizzazioni nella Comunità rispettino tali regole e quelle adottate in materia di protezione dell'ambiente. Ciò contribuirà ad agevolare la libera circolazione di merci, persone e organizzazioni nel mercato interno.
(2) Di conseguenza, i prodotti aeronautici dovrebbero essere soggetti a certificazione per verificare che soddisfino i requisiti essenziali di aeronavigabilità e di protezione ambientale relativi all'aviazione civile. Si dovrebbero inoltre elaborare, entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, appropriati requisiti essenziali concernenti le operazioni condotte con aeromobili e la certificazione degli equipaggi di condotte e l'applicazione del regolamento agli aeromobili dei paesi terzi e, successivamente, altri aspetti del settore della sicurezza dell'aviazione civile.
(3) Al fine di venire incontro alle crescenti preoccupazioni sulla salute e il benessere dei passeggeri nel corso del volo, è necessaria una progettazione degli aeromobili che protegga meglio la salute e la sicurezza dei passeggeri.
(4) I risultati delle inchieste sugli incidenti aerei dovrebbero essere utilizzati con sollecitudine, in particolare quando riguardano difetti concernenti la progettazione degli aeromobili e/o aspetti operativi, in modo da assicurare la fiducia dei consumatori nei confronti dei trasporti aerei.
(5) La convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 ("convenzione di Chicago"), alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri, prevede già norme standard per garantire la sicurezza dell'aviazione civile e la protezione ambientale ad essa relativa. I requisiti essenziali della Comunità e le regole adottate per la loro attuazione dovrebbero assicurare che gli Stati membri adempiano agli obblighi introdotti dalla convenzione di Chicago, compresi quelli relativi ai paesi terzi.
(6) I prodotti aeronautici, le parti e le pertinenze dovrebbero essere certificati qualora siano giudicati conformi ai requisiti essenziali di aeronavigabilità e di protezione ambientale stabiliti dalla Comunità in linea con le norme standard stabilite dalla convenzione di Chicago. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad elaborare le necessarie regole di attuazione.
(7) Per conseguire gli obiettivi comunitari di libera circolazione di merci, persone e servizi e quelli della politica comune dei trasporti, gli Stati membri dovrebbero, senza ulteriori requisiti o valutazioni, accettare i prodotti, le parti e le pertinenze, le organizzazioni o le persone certificati conformemente al presente regolamento e alle sue regole di attuazione.
(8) Dovrebbe essere prevista una sufficiente flessibilità per far fronte a circostanze speciali, come misure urgenti di sicurezza, necessità operative impreviste o di portata limitata, e dovrebbero essere adottate disposizioni per conseguire con altri mezzi un livello di sicurezza equivalente. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe ai requisiti del presente regolamento e delle sue regole di attuazione, a condizione che l'ambito di applicazione di tali deroghe sia strettamente delimitato e che la loro concessione sia sottoposta ad appropriato controllo della Comunità.
(9) Gli obiettivi del presente regolamento possono essere efficacemente conseguiti attraverso la cooperazione con paesi terzi. In tal caso le disposizioni del presente regolamento e le relative regole di attuazione possono essere adattate mediante accordi conclusi dalla Comunità con detti paesi. In mancanza di tali accordi agli Stati membri tuttavia dovrebbe essere consentito riconoscere, sotto appropriato controllo della Comunità, le certificazioni concesse da un paese terzo a prodotti, parti e pertinenze, organizzazioni e personale stranieri.
(10) È necessario stabilire appropriate misure, sia per assicurare la necessaria protezione di dati sensibili che per fornire al pubblico adeguate informazioni per quanto riguarda il livello di sicurezza dell'aviazione civile e di relativa protezione ambientale tenendo conto sia del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sia della pertinente legislazione nazionale.
(11) È ampiamente riconosciuta la necessità di migliori soluzioni in tutti i settori considerati dal presente regolamento, con la conseguenza che determinati compiti attualmente svolti dalla Commissione o a livello nazionale dovrebbero essere espletati da un singolo organismo specializzato. Occorre pertanto, nell'ambito della struttura istituzionale della Comunità e dell'equilibrio dei poteri esistenti, creare un'Agenzia europea della sicurezza aerea che sia indipendente per le questioni tecniche e sia dotata di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo scopo è necessario e opportuno che tale Agenzia sia un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i poteri esecutivi conferitigli dal presente regolamento.
(12) Per assistere opportunamente la Comunità, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a sviluppare la sua competenza in tutti gli aspetti della sicurezza dell'aviazione civile e della protezione ambientale disciplinati dal presente regolamento. Essa dovrebbe assistere la Commissione nell'elaborazione della necessaria legislazione e assistere gli Stati membri e l'industria nella relativa esecuzione. Essa dovrebbe poter predisporre specifiche di certificazione e materiale esplicativo, effettuare accertamenti tecnici e rilasciare certificati come richiesto, dovrebbe assistere la Commissione nel controllo dell'applicazione del presente regolamento e delle relative regole di attuazione adottate per la sua applicazione e dovrebbe disporre dell'autorità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.
(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione per controllare efficacemente le funzioni dell'Agenzia. Questo consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per formare il bilancio, controllarne l'esecuzione, adottare le regole finanziarie adeguate, istituire procedure di lavoro trasparenti per le decisioni dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo. È altresì opportuno che l'Agenzia sia autorizzata a svolgere ricerca e a organizzare un adeguato coordinamento con la Commissione e con gli Stati membri. È auspicabile che l'Agenzia assista la Comunità e gli Stati membri nel campo delle relazioni internazionali, ivi compresi l'armonizzazione delle regole, il mutuo riconoscimento delle approvazioni e la cooperazione tecnica, e che sia autorizzata a stabilire le opportune relazioni con le autorità aeronautiche di paesi terzi e con organizzazioni internazionali competenti nella materia disciplinata dal presente regolamento.
(14) Il pubblico interesse richiede che l'Agenzia basi la sua azione in materia di sicurezza esclusivamente su competenze indipendenti, nel rigoroso rispetto del presente regolamento e delle regole adottate dalla Commissione per la sua applicazione. A tal fine, tutte le decisioni dell'Agenzia in materia di sicurezza dovrebbero essere di competenza del direttore esecutivo, al quale dovrebbe essere lasciato un ampio grado di flessibilità nella ricerca di consulenza e nell'organizzazione interna dell'Agenzia. Tuttavia, quando l'Agenzia deve elaborare progetti di regole di natura generale che devono essere attuate dalle autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero partecipare alla loro elaborazione ed adozione.
(15) È necessario che le parti sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza dispongano dei mezzi di tutela necessari e adatti alla particolare natura del settore dell'aviazione. Dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso che consenta di impugnare le decisioni del direttore esecutivo dinanzi ad una commissione speciale di ricorso, contro le cui decisioni può essere adita la Corte di giustizia.
(16) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate provengano fondamentalmente da un contributo della Comunità e dai diritti versati dagli utenti del sistema. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi a qualsiasi contributo comunitario e ad altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
(17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(18) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, vale a dire l'adozione e l'applicazione uniforme di regole comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile e sulla protezione ambientale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell'ambito di applicazione a livello europeo del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(19) Prima di istituire uffici locali dell'agenzia dovrebbero essere definite norme generali per chiarire le condizioni che devono essere soddisfatte e il contributo che deve essere erogato dallo Stato membro interessato.
(20) È riconosciuta la necessità della partecipazione dei paesi europei non membri dell'Unione europea per garantire una dimensione sufficientemente paneuropea che faciliti il miglioramento della sicurezza aerea in tutta l'Europa. I paesi europei che hanno concluso accordi con la Comunità per l'adozione e l'applicazione dell'acquis comunitario nella materia disciplinata dal presente regolamento dovrebbero essere associati ai lavori della Comunità, sulla base di condizioni da stabilirsi nel quadro di tali accordi.
(21) È obiettivo generale che il trasferimento all'Agenzia di funzioni e compiti dagli Stati membri, compresi quelli derivanti dalla loro cooperazione attraverso le Autorità aeronautiche comuni (in prosieguo: Joint Aviation Authorities), venga effettuato in modo efficace, senza riduzioni degli attuali livelli di sicurezza e senza impatti negativi sulle procedure di certificazione. È necessario adottare misure adeguate per prevedere la necessaria transizione.
(22) Il presente regolamento stabilisce un contesto adeguato ed esaustivo per la certificazione ambientale dei prodotti aeronautici nonché per la definizione ed attuazione di requisiti tecnici comuni e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile. La direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile dovrebbero pertanto essere abrogati a tempo debito, ferme restando le certificazioni di prodotti, persone ed organizzazioni già rilasciate in forza di questi atti legislativi.
(23) Il presente regolamento sarà applicabile a qualsiasi altro settore collegato alla sicurezza dell'aviazione civile, sulla base di una futura proposta ai sensi del trattato,
hanno adottato il presente regolamento:
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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 29 maggio 2001, n. C 154 E.
(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. C 221.
(5) Parere 5 settembre 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. C 72 E del 21 marzo 2002), posizione comune 19 dicembre 2001 del Consiglio (G.U.C.E. C 58 E del 5 marzo 2002) e decisione 9 aprile 2002 del Parlamento europeo. Decisione 18 giugno 2002 del Consiglio.
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Capo I
Principi
Articolo 1
Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica a:
a) progettazione, produzione, manutenzione e aspetti operativi di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché al personale e alle organizzazioni interessati alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di detti prodotti, parti e pertinenze;
b) personale ed organizzazioni interessati alle operazioni di volo di aeromobili.
2. Il presente regolamento non si applica quando prodotti, parti e pertinenze, personale e organizzazioni di cui al paragrafo 1 siano impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia o servizi analoghi. Gli Stati membri si adoperano per assicurare che tali servizi tengano nella debita considerazione gli obiettivi del presente regolamento, nella misura del possibile.
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Articolo 2
Obiettivi.
1. L'obiettivo principale del presente regolamento è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell'aviazione civile in Europa.
2. Nella materia da esso disciplinata, il presente regolamento persegue inoltre gli obiettivi seguenti:
a) assicurare un livello elevato ed uniforme di protezione ambientale;
b) agevolare la libera circolazione di merci, persone e servizi;
c) promuovere il rapporto costi-efficienza nei processi di regolamentazione e di certificazione ed evitare una sovrapposizione di compiti a livello nazionale ed europeo;
d) assistere gli Stati membri nell'adempimento degli obblighi ai quali questi sono soggetti ai sensi della convenzione di Chicago, fornendo una base per un'interpretazione comune e un'attuazione uniforme delle disposizioni della medesima nonché assicurando che di dette disposizioni sia tenuto debito conto nel presente regolamento e nelle regole adottate per la sua attuazione;
e) promuovere in tutto il mondo le posizioni comunitarie in materia di norme e regole di sicurezza dell'aviazione civile, instaurando un'opportuna cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali.
3. Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:
a) preparazione, adozione e applicazione uniforme di tutti gli atti necessari;
b) riconoscimento, senza requisiti supplementari, di certificati, licenze, omologazioni o altri documenti, concessi a prodotti, personale e organizzazioni secondo il presente regolamento e le relative regole di attuazione;
c) costituzione di un'Agenzia europea della sicurezza aerea indipendente;
d) applicazione uniforme di tutti gli atti necessari da parte delle autorità aeronautiche nazionali e dall'Agenzia entro i limiti delle rispettive competenze.
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Articolo 3
Definizioni.
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) "sorveglianza continua", i compiti da svolgere per verificare che le condizioni in base alle quali è stato emesso un certificato siano soddisfatte durante tutto il suo periodo di validità, nonché l'adozione di qualsiasi misura di salvaguardia;
b) "convenzione di Chicago", la convenzione sull'aviazione civile internazionale e i relativi annessi, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
c) "prodotto", un aeromobile, un motore o un'elica;
d) "parti e pertinenze", qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, parte, apparato, annesso o accessorio, comprese gli apparati di comunicazione, impiegato o destinato all'impiego o al controllo di un aeromobile in volo e installato su un aeromobile o collegato a esso. Comprende parti di una cellula, di un motore o di un'elica;
e) "certificazione", qualsiasi forma di riconoscimento attestante che un prodotto, parte o pertinenza, un'organizzazione o una persona sono conformi ai requisiti applicabili, comprese le disposizioni del presente regolamento e le relative regole di attuazione, nonché il rilascio di un certificato che attesta tale conformità ;
f) "ente qualificato", un organismo atto a svolgere compiti di certificazione, sotto il controllo e la responsabilità dell'Agenzia;
g) "certificato", qualsiasi approvazione, licenza o altro documento rilasciato a seguito di certificazione.
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Capo II
Requisiti di sostanza
Articolo 4
Principi fondamentali e applicabilità.
1. Gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati, che sono
a) progettati o prodotti da un'organizzazione per la quale l'Agenzia o uno Stato membro assicuri il controllo di sicurezza; o
b) registrati in uno Stato membro; o
c) registrati in un paese terzo e gestiti da operatori per i quali uno Stato membro assicuri la sorveglianza delle operazioni sono conformi al presente regolamento, a meno che la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stato delegato ad un paese terzo ed essi non siano utilizzati da un operatore comunitario.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili di cui all'allegato II.
3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di paesi terzi quali specificati nelle convenzioni internazionali, in particolare la convenzione di Chicago.
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Articolo 5
Aeronavigabilità.
1. Gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità fissati nell'allegato I.
2. La conformità degli aeromobili registrati in uno Stato membro e dei prodotti, delle parti e delle pertinenze montati sugli stessi è dimostrata in linea con le seguenti disposizioni:
a) i prodotti devono essere dotati di un certificato di omologazione del tipo. Il certificato di omologazione del tipo e la certificazione delle modifiche di tale certificato, compresi i certificati di omologazione del tipo supplementari, sono rilasciati quando il richiedente abbia dimostrato che il prodotto è conforme alla base di certificazione di tipo come specificata all'articolo 15, stabilita per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1, e quando non presenti nessun elemento o caratteristica che lo renda insicuro per la conduzione di operazioni di volo. Il certificato di omologazione del tipo copre il prodotto, comprese le parti e le pertinenze degli stessi.
b) Alle parti e alle pertinenze possono essere rilasciati appositi certificati specifici quando si dimostri che ottemperano alle specifiche dettagliate di aeronavigabilità stabilite per garantire la conformità con i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1.
c) Ogni aeromobile è accompagnato da un certificato individuale di aeronavigabilità, quando si dimostri che è conforme al progetto del tipo approvato nel suo certificato di omologazione del tipo e che la pertinente documentazione, le ispezioni e le prove dimostrino che l'aeromobile è in condizioni condurre in sicurezza le operazioni di volo. Tale certificato di aeronavigabilità resta valido fino alla data di sospensione, revoca o scadenza e finché l'aeromobile è sottoposto a manutenzione in conformità dei requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità continua di cui al paragrafo 1.d. dell'allegato I e delle regole di attuazione di cui al paragrafo 4.
d) Le organizzazioni responsabili della progettazione, della produzione e della manutenzione di prodotti, parti e pertinenze, devono dimostrare la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi. Salvo esistano disposizioni contrarie, queste capacità e questi mezzi sono attestati attraverso il rilascio di un'approvazione dell'organizzazione. I privilegi concessi alle organizzazioni approvate e il campo di applicazione dell'approvazione sono specificati nelle modalità di approvazione.
Inoltre:
e) Al personale responsabile della consegna di un prodotto, parte o pertinenza dopo la manutenzione può essere richiesto il possesso di un appropriato certificato ("certificato personale").
f) La capacità delle organizzazioni di formazione in materia di manutenzione di ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi in relazione al rilascio dei certificati di cui alla lettera e) può essere riconosciuta attraverso il rilascio di un'approvazione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2:
a) Un permesso di volo può essere rilasciato quando sia dimostrato che l'aeromobile è in grado di eseguire in sicurezza le normali manovre di volo. Esso è rilasciato con appropriate limitazioni, volte segnatamente a tutelare la sicurezza dei terzi.
b) Un certificato ristretto di aeronavigabilità può essere rilasciato all'aeromobile per il quale non sia stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo ai sensi del paragrafo 2, lettera a). In tal caso, è necessario dimostrare che l'aeromobile è conforme ad apposite specifiche di aeronavigabilità e le eventuali deviazioni rispetto ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 assicurano nondimeno una sicurezza adeguata allo scopo. Gli aeromobili che possono ottenere siffatti certificati limitati e le limitazioni per l'impiego degli stessi sono definiti secondo le regole d'attuazione di cui al paragrafo 4.
c) Qualora il numero di aeromobili del medesimo tipo che possono ottenere un certificato ristretto di aeronavigabilità lo giustifichi, può essere rilasciato un certificato ristretto di omologazione del tipo ed è stabilita una base di certificazione del tipo appropriata.
4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, le regole per l'attuazione del presente articolo specificando in particolare:
a) le condizioni per stabilire e notificare a un richiedente la base di certificazione del tipo applicabile a un prodotto;
b) le condizioni per stabilire e per notificare a un richiedente le apposite specifiche di aeronavigabilità applicabili alle parti e alle pertinenze;
c) le condizioni per stabilire e per notificare a un richiedente le apposite specifiche di aeronavigabilità applicabili agli aeromobili che possono ottenere un certificato ristretto di aeronavigabilità ;
d) le condizioni per emettere e diffondere informazioni obbligatorie al fine di assicurare la aeronavigabilità continua dei prodotti;
e) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, sospensione e revoca dei certificati di omologazione del tipo, dei certificati ristretti di omologazione di omologazione del tipo, l'approvazione di modifica dei certificati di omologazione del tipo, dei certificati individuali di aeronavigabilità, dei certificati ristretti di aeronavigabilità, dei permessi di volo e dei certificati per prodotti, parti o pertinenze, ivi comprese:
i) le condizioni per la durata di detti certificati, e le condizioni per il rinnovo degli stessi quando è stabilita una durata limitata;
ii) le limitazioni applicabili per il rilascio di permessi di volo. Tali limitazioni dovrebbero, segnatamente, riguardare i seguenti elementi:
- scopo del volo,
- spazio aereo utilizzato per il volo,
- qualificazioni dell'equipaggio di condotta,
- trasporto di persone diverse dall'equipaggio;
iii) gli aeromobili che possono ottenere certificati ristretti di aeronavigabilità, e limitazioni connesse;
f) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dell'approvazione delle organizzazioni, richiesta in conformità del paragrafo 2, lettere d) e f), e le condizioni in presenza delle quali non è necessario richiedere una siffatta approvazione;
g) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati per il personale richiesti in conformità del paragrafo 2, lettera e);
h) le responsabilità dei detentori di certificati;
i) le modalità secondo le quali gli aeromobili di cui al paragrafo 1 che non rientrano nel paragrafo 2 o 3 dimostrano la conformità ai requisiti essenziali.
5. Stabilendo le regole d'attuazione di cui al paragrafo 4 la Commissione farà particolare attenzione a che le stesse:
a) rispecchino lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel settore dell'aeronavigabilità ;
b) tengano conto delle esperienze di servizio su scala mondiale degli aeromobili, nonché del progresso scientifico e tecnico;
c) consentano una reazione immediata alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi.
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Articolo 6
Requisiti essenziali perla protezione ambientale.
1. I prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti dall'emendamento 8 del volume I e dall'emendamento 5 del volume II dell'annesso 16 della convenzione di Chicago nella versione del 24 novembre 2005, fatte salve le appendici dell'annesso 16 (6).
2. La disposizione del paragrafo 1 può essere adattata, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, al fine di allinearla con le eventuali modifiche della convenzione di Chicago e relativi annessi che entrassero in vigore successivamente all'adozione del presente regolamento e diventassero applicabili in tutti gli Stati membri, purché detti adattamenti non comportino un ampliamento del campo d'applicazione del presente regolamento.
3. La Commissione prescrive le regole per l'attuazione del paragrafo 1, avvalendosi se necessario del contenuto delle appendici di cui al paragrafo 1, secondo la procedura stabilita all'articolo 54, paragrafo 3.
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(6) Paragrafo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1701/2003 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 334/2007.
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Articolo 7
Operazioni di volo e certificazione degli equipaggi di condotta.
Con riferimento ai principi fondamentali, all'applicabilità e ai requisiti essenziali per i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), la Commissione presenta quanto prima proposte in materia al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Articolo 8
Riconoscimento dei certificati.
1. Gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni di natura tecnica, i certificati rilasciati in conformità del presente regolamento. Se il riconoscimento iniziale riguarda uno o più scopi particolari, i riconoscimenti successivi coprono soltanto questo o questi scopi.
2. Nelle more dell'adozione delle regole di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 2, i certificati che non possono essere rilasciati conformemente al presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali vigenti.
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Articolo 9
Riconoscimento dei certificati di paesi terzi.
1. In deroga al disposto del presente regolamento e delle relative regole di attuazione, l'Agenzia o le autorità aeronautiche dello Stato membro possono rilasciare certificati sulla base di certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche di un paese terzo, secondo quanto previsto in accordi di mutuo riconoscimento conclusi tra la Comunità e tale paese terzo.
2. a) In assenza di un accordo concluso dalla Comunità, uno Stato membro o l'Agenzia possono rilasciare certificati, sulla base delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti di un paese terzo, in applicazione di un accordo concluso dal suddetto Stato membro con il paese terzo in questione anteriormente all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri. L'Agenzia può inoltre rilasciare siffatti certificati per conto di qualsiasi Stato membro in applicazione di un accordo concluso da uno degli Stati membri con il paese terzo di cui trattasi.
b) Se la Commissione ritiene:
- che le disposizioni di un accordo tra uno Stato membro e un paese terzo non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello specificato dal presente regolamento e dalle relative regole di attuazione, e/o
- che un siffatto accordo introdurrebbe una discriminazione tra gli Stati membri, senza che ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o sia contrario alla politica estera della Comunità nei confronti di un paese terzo, essa può, conformemente alla proceduta stabilita all'articolo 54, paragrafo 2, invitare lo Stato membro interessato a modificare l'accordo, a sospenderne l'applicazione o a denunciarlo, a norma dell'articolo 307 del trattato.
c) Gli Stati membri prendono le misure necessarie per denunciare al più presto tali accordi dopo l'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il paese terzo in questione, per quanto concerne i settori contemplati in quest'ultimo accordo.
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Articolo 10
Misure di flessibilità.
1. Le disposizioni del presente regolamento e delle regole adottate per la sua attuazione non ostano a che uno Stato membro reagisca immediatamente nel caso di un problema di sicurezza che riguardi un aeromobile, un prodotto, una persona o un'organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
Se il problema della sicurezza deriva da:
a) un inadeguato livello di sicurezza derivante dall'applicazione del presente regolamento; ovvero
b) una lacuna nel presente regolamento o nelle relative regole di attuazione
lo Stato membro notifica immediatamente all'Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate e le relative motivazioni.
2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, se un livello di sicurezza inadeguato o eventuali lacune nel presente regolamento e nelle relative regole di attuazione giustifichino il mantenimento delle misure adottate in forza del paragrafo 1. In questo caso, essa prende le iniziative necessarie per modificare la regola in questione. Se le misure dello Stato membro vengono considerate non giustificate, lo Stato membro le revoca o le modifica.
3. Uno Stato membro può concedere deroghe ai requisiti sostanziali specificati dal presente regolamento e dalle relative regole di attuazione in presenza di circostanze o di esigenze operative urgenti e impreviste di durata limitata, purché tali deroghe non pregiudichino il livello di sicurezza. L'Agenzia, la Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette deroghe non appena esse diventano frequenti o se sono concesse per periodi di oltre due mesi.
4. Ove le misure decise da uno Stato membro siano meno restrittive delle disposizioni comunitarie applicabili, la Commissione valuta se le deroghe sono conformi agli obiettivi generali di sicurezza del presente regolamento o di qualsiasi altra norma del diritto comunitario. Se le deroghe non sono conformi agli obiettivi generali di sicurezza del presente regolamento o di un'altra norma di diritto comunitario, la Commissione decide in conformità della procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 4. In tal caso lo Stato membro revoca la deroga.
5. Quando è possibile raggiungere con altri mezzi un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante le regole di attuazione relative agli articoli da 5 e 6, gli Stati membri possono rilasciare un'approvazione in deroga a tali regole di attuazione, senza discriminazioni a motivo della nazionalità. In questi casi, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tale approvazione indicando i motivi che dimostrano la necessità della deroga alla regola in questione e le condizioni fissate per garantire il raggiungimento di un livello di protezione equivalente.
6. Entro tre mesi dalla notifica ricevuta da uno Stato membro, a norma del paragrafo 5, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, per decidere se l'approvazione proposta a norma del paragrafo 5 assolve le condizioni fissate in detto paragrafo e può essere concessa. In tal caso, notifica la sua decisione a tutti gli Stati membri, che hanno anche facoltà di applicare detta misura. Alla misura in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Le pertinenti regole di attuazione possono anche essere modificate per riflettere detta misura, ricorrendo a procedure trasparenti a norma dell'articolo 43.
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Articolo 11
Rete delle informazioni.
1. La Commissione, l'Agenzia e le autorità aeronautiche nazionali si scambiano le informazioni disponibili nel contesto dell'applicazione del presente regolamento e delle relative regole di attuazione. Gli enti preposti alle inchieste su incidenti e inconvenienti o all'analisi dei fatti hanno accesso a dette informazioni.
2. Fatto salvo il diritto del pubblico all'accesso ai documenti della Commissione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, adotta le misure per la diffusione ad iniziativa della stessa Commissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 alle parti interessate. Queste misure, che possono essere generali o individuali, si basano sull'esigenza di:
a) fornire alle persone e alle organizzazioni le informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza aerea;
b) limitare la diffusione delle informazioni allo stretto necessario per gli scopi di chi le usa, per garantire la debita riservatezza delle informazioni.
3. Le autorità aeronautiche nazionali, a norma della legislazione nazionale, prendono le misure necessarie per garantire la debita riservatezza delle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 1.
4. Per informare il pubblico sul livello generale di sicurezza, l'Agenzia pubblica ogni anno un'analisi della sicurezza.
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Capo III
Agenzia europea per la sicurezza aerea
Sezione I
Compiti
Articolo 12
Istituzione e compiti dell'Agenzia.
1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento è istituita l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia").
2. Per garantire il buon funzionamento e lo sviluppo della sicurezza dell'aviazione civile, l'Agenzia:
a) svolge qualsiasi compito ed esprime pareri su tutte le questioni disciplinate dall'articolo 1, paragrafo 1;
b) assiste la Commissione nella preparazione delle misure da prendere per l'attuazione del presente regolamento. Qualora si tratti di norme tecniche, in particolare concernenti la costruzione, il progetto e aspetti operativi, la Commissione non può modificare il loro contenuto senza previa coordinazione con l'Agenzia. L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione il sostegno tecnico, scientifico e amministrativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti;
c) prende le misure necessarie nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dal presente regolamento o da altra legislazione comunitaria;
d) esegue le ispezioni e le indagini necessarie all'espletamento dei suoi compiti;
e) nei settori di sua competenza, assolve, a nome degli Stati membri, le funzioni e i compiti a loro attribuiti dalle convenzioni internazionali applicabili, in particolare la convenzione di Chicago.
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Articolo 13
Misure dell'Agenzia.
L'Agenzia, ove necessario:
a) emette pareri destinati alla Commissione;
b) emette specifiche di certificazione, tra cui codici di aeronavigabilità e metodi accettabili di conformità, e qualsiasi materiale esplicativo per l'applicazione del presente regolamento e delle relative regole d'attuazione;
c) prende le appropriate decisioni per l'applicazione degli articoli 15, 45 e 46.
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Articolo 14
Pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo.
1. Per assistere la Commissione nella preparazione delle proposte relative a principi fondamentali, applicabilità e requisiti essenziali da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio e nell'adozione delle regole di attuazione, l'Agenzia prepara i relativi progetti. I progetti sono presentati alla Commissione dall'Agenzia sotto forma di pareri.
2. L'Agenzia, in conformità dell'articolo 43 e delle relative regole di attuazione adottate dalla Commissione, elabora:
a) specifiche di certificazione, tra cui codici di aeronavigabilità e metodi accettabili di conformità ; e
b) materiale esplicativo da usare nel processo di certificazione.
Detti documenti rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori pratiche nei settori in questione e sono aggiornati per tener conto delle esperienze mondiali di servizio degli aeromobili, e del progresso scientifico e tecnico.
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Articolo 15
Certificazione di aeronavigabilità e certificazione ambientale.
1. Con riferimento a prodotti, parti e pertinenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'Agenzia, laddove ne abbia il potere e ai sensi della convenzione di Chicago o dei suoi annessi, assolve a nome degli Stati membri funzioni e compiti dello Stato di progettazione, produzione o registrazione, quando connessi all'approvazione della progettazione. A tale scopo procede segnatamente come segue:
a) per ogni prodotto per cui è richiesto un certificato del tipo o una modifica del certificato di omologazione del tipo, stabilisce e notifica la base di certificazione del tipo. Detta base di certificazione consiste nel codice di aeronavigabilità applicabile, nelle disposizioni per cui è stato accettato un equivalente livello di sicurezza e nelle specifiche tecniche particolareggiate speciali necessarie quando le caratteristiche di progettazione di un particolare prodotto o l'esperienza operativa rendono una qualsiasi disposizione del codice di aeronavigabilità inadeguata o inappropriata a garantire la conformità ai requisiti essenziali;
b) per ogni prodotto per il quale è richiesto un certificato di aeronavigabilità ristretto, stabilisce e notifica le pertinenti specifiche di aeronavigabilità ;
c) per ogni parte o pertinenza per cui è richiesto un certificato, stabilisce e notifica le dettagliate specifiche di aeronavigabilità ;
d) per ogni prodotto per cui, a norma dell'articolo 6, sia richiesta una certificazione ambientale, stabilisce e notifica gli appropriati requisiti ambientali;
e) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, le ispezioni tecniche associate alla certificazione di prodotti, parti e pertinenze;
f) rilascia gli appropriati certificati di omologazione del tipo o cambiamenti associati;
g) rilascia certificati per le parti e le pertinenze;
h) rilascia gli appropriati certificati ambientali;
i) modifica, sospende o revoca il certificato in causa allorquando le condizioni in base a cui era stato rilasciato non sono più soddisfatte o qualora constati che una persona fisica o giuridica che detiene il certificato non adempia agli obblighi previsti dal presente regolamento o dalle relative regole di attuazione;
j) assicura le funzioni connesse all'aeronavigabilità continua per i prodotti, le parti e le pertinenze che ha certificato e reagisce senza inutili indugi ad un problema di sicurezza, emettendo e diffondendo le informazioni vincolanti applicabili.
2. Per quanto riguarda le organizzazioni, l'Agenzia:
a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, ispezioni e controlli delle organizzazioni che certifica;
b) rilascia e rinnova i certificati:
i) delle organizzazioni di progettazione; o
ii) delle organizzazioni di produzione situate nel territorio degli Stati membri, su richiesta dello Stato membro interessato; o
iii) delle organizzazioni di produzione e manutenzione situate al di fuori del territorio degli Stati membri;
c) modifica, sospende o revoca il certificato della pertinente organizzazione, allorquando le condizioni in base a cui era stato rilasciato non sono più soddisfatte o se l'organizzazione in questione non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative regole di attuazione.
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Articolo 16
Controllo dell'applicazione delle regole.
1. L'Agenzia esegue ispezioni in materia di standardizzazione nei settori contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, per verificare l'applicazione, da parte delle autorità aeronautiche nazionali, del presente regolamento e delle relative regole di attuazione e ne comunica l'esito alla Commissione stessa.
2. L'Agenzia esegue indagini tecniche per controllare l'effettiva applicazione del presente regolamento e delle relative regole di attuazione, con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 2.
3. L'Agenzia è consultata e presenta un parere alla Commissione riguardo all'applicazione dell'articolo 10.
4. I metodi di lavoro dell'Agenzia applicati nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 saranno soggetti ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 2 e tenuto conto dei principi stabiliti agli articoli 43 e 44.
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Articolo 17
Ricerca.
1. L'Agenzia può predisporre e finanziare la ricerca nella misura in cui essa è strettamente connessa al miglioramento di attività nel suo settore di competenza, fermo restando il diritto comunitario.
2. L'Agenzia coordina le sue attività di ricerca e sviluppo con quelle della Commissione e degli Stati membri, in modo da garantire la coerenza reciproca delle politiche e delle azioni.
3. I risultati della ricerca finanziata dall'Agenzia sono pubblicati, a meno che essa non li classifichi come riservati.
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Articolo 18
Relazioni internazionali.
1. L'Agenzia assiste la Comunità e i suoi Stati membri nelle loro relazioni con paesi terzi conformemente al diritto comunitario in materia. In particolare essa presta assistenza nell'armonizzazione delle regole e nel riconoscimento reciproco delle approvazioni che attestano la soddisfacente applicazione delle regole.
2. L'Agenzia può cooperare con le autorità aeronautiche di paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con questi organismi, a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.
3. L'Agenzia assiste gli Stati membri nel rispettare gli obblighi internazionali da essi assunti, in particolare nel quadro della convenzione di Chicago.
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Capo III
Agenzia europea per la sicurezza aerea
Sezione II
Struttura interna
Articolo 19
Stato giuridico, ubicazione, uffici locali.
1. L'Agenzia è un organismo della Comunità. Essa è dotata di personalità giuridica.
2. L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare può acquistare od alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia ha facoltà di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono.
4. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
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Articolo 20
Personale.
1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime, ferma restando l'applicazione dell'articolo 33 del presente regolamento ai membri della commissione di ricorso.
2. Salvo il disposto dell'articolo 30 del presente regolamento, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati dall'Agenzia nei confronti del suo personale.
3. Il personale dell'Agenzia è composto da un numero strettamente limitato di funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per lo svolgimento di compiti di gestione. Il rimanente personale è costituito da altri dipendenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.
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Articolo 21
Privilegi e immunità.
All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
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Articolo 22
Responsabilità.
1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.
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Articolo 23
Pubblicazione di documenti.
1. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 290 del trattato, i seguenti documenti sono prodotti in tutte le lingue della Comunità :
a) l'analisi della sicurezza di cui all'articolo 11, paragrafo 4;
b) i pareri indirizzati alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;
c) la relazione generale annuale e il programma di lavoro di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere b) e c).
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
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Articolo 24
Poteri del consiglio di amministrazione.
1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri:
a) nomina il direttore esecutivo e, su proposta di quest'ultimo,
i direttori a norma dell'articolo 30;
b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.
L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione (7).
c) adotta, entro il 30 settembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri; tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità e del programma legislativo comunitario nei settori pertinenti della sicurezza aerea;
d) adotta gli orientamenti per l'assegnazione di compiti di certificazione alle autorità aeronautiche nazionali o a enti qualificati, di concerto con la Commissione;
e) elabora procedure relative alle decisioni del direttore esecutivo, secondo il disposto degli articoli 43 e 44;
f) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia conformemente agli articoli 48, 49 e 52;
g) nomina i membri delle commissioni di ricorso conformemente all'articolo 32;
h) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo, nonché sui direttori di concerto con il direttore esecutivo;
i) esprime un parere circa il regolamento sui diritti e sugli oneri di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
j) stabilisce il proprio regolamento interno;
k) decide in merito ai metodi di lavoro sotto il profilo linguistico per l'Agenzia;
l) completa, se del caso, l'elenco dei documenti di cui all'articolo 23, paragrafo 1;
m) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica dell'Agenzia relativa al personale.
3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su tutte le questioni strettamente connesse con lo sviluppo strategico della sicurezza aerea, inclusa la ricerca di cui all'articolo 17.
4. Il consiglio di amministrazione istituisce un organo consultivo delle parti interessate il cui parere preventivo è richiesto per le decisioni nelle materie di cui al paragrafo 2, lettere c), e), f) e i). Il consiglio di amministrazione può anche decidere di consultare l'organo consultivo su altre questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Il consiglio di amministrazione non è vincolato al parere dell'organo consultivo.
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(7) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
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Articolo 25
Composizione del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da un rappresentante della Commissione. A tal fine ciascuno Stato membro e la Commissione nominano un membro del consiglio di amministrazione nonché un supplente che rappresenterà tale membro in sua assenza. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato.
2. Laddove appropriato, la partecipazione di rappresentanti dei paesi terzi europei e le relative condizioni sono stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 55.
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Articolo 26
Presidenza del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni.
2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente scade quando termina la loro rispettiva partecipazione al consiglio di amministrazione. Nel rispetto della presente disposizione, la durata del mandato del presidente o del vicepresidente è di tre anni. Il mandato può essere rinnovato.
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Articolo 27
Riunioni.
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere interessante, a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.
5. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.
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Articolo 28
Votazione.
1. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 1, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Su richiesta di un membro del consiglio di amministrazione, la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera k) è adottata all'unanimità.
2. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto.
3. Il regolamento interno stabilisce le disposizioni più dettagliate di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro nonché i requisiti circa il quorum, ove opportuno.
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Articolo 29
Funzioni e poteri del direttore esecutivo.
1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Nel rispetto delle rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'Agenzia a riferire sull'espletamento delle sue funzioni.
3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:
a) approva le misure adottate dall'Agenzia come definito agli articoli 13 e 15 entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative regole d'attuazione e da qualsiasi legge applicabile;
b) decide in merito a ispezioni e indagini previste dagli articoli 45 e 46;
c) assegna compiti di certificazione alle autorità aeronautiche nazionali o a enti qualificati, sulla base degli orientamenti decisi dal consiglio di amministrazione;
d) assicura qualsiasi funzione internazionale e cooperazione tecnica con paesi terzi ai sensi dell'articolo 18;
e) prende tutte le iniziative opportune, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Agenzia, secondo il disposto del presente regolamento;
f) prepara ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;
g) esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
h) elabora il preventivo delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 48 ed esegue il bilancio sulla base dell'articolo 49;
i) delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 2;
j) con l'accordo del consiglio di amministrazione decide l'istituzione di uffici locali negli Stati membri in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3.
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Articolo 30
Nomina di alti funzionari.
1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato in base al merito, alle competenze professionali documentate nonché all'esperienza pertinente in materia di aviazione civile o revocato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. Il consiglio di amministrazione decide con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.
2. Il direttore esecutivo può farsi assistere da uno o più direttori. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei direttori ne fa le veci.
3. I direttori dell'Agenzia sono nominati, sulla base delle competenze professionali pertinenti in materia di aviazione civile, o revocati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo.
4. Il mandato del direttore esecutivo e dei direttori è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.
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Articolo 31
Poteri delle commissioni di ricorso.
1. Sono istituite una o più commissioni di ricorso presso l'Agenzia.
2. La commissione o le commissioni di ricorso decidono sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 35.
3. La commissione o le commissioni di ricorso si riuniscono quando necessario. Il numero delle commissioni e la ripartizione del lavoro sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.
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Articolo 32
Composizione delle commissioni di ricorso.
1. Una commissione di ricorso è composta da un presidente e altri due membri.
2. Il presidente e i due membri saranno rappresentati in loro assenza da supplenti.
3. Il presidente, gli altri membri e i rispettivi supplenti sono scelti dal consiglio di amministrazione da un elenco di persone qualificate adottato dalla Commissione.
4. Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, essa può avvalersi di altri due membri scelti a tal fine dall'elenco sopramenzionato.
5. Le qualifiche richieste per i membri di ciascuna commissione, i poteri di ciascun membro nella fase preparatoria delle decisioni e le modalità di voto sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.
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Articolo 33
Membri delle commissioni di ricorso.
1. Il mandato dei membri delle commissioni di ricorso, compresi i loro presidenti e i rispettivi supplenti è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.
2. I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
3. I membri delle commissioni di ricorso non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia. Le funzioni di membri delle commissioni di ricorso possono essere esercitate a tempo parziale.
4. Durante il loro mandato i membri delle commissioni di ricorso possono essere esonerati dalle loro funzioni o rimossi dall'elenco solo per motivi gravi e se la Commissione decide in tal senso previo parere del consiglio di amministrazione.
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Articolo 34
Esclusione e ricusazione.
1. I membri della commissione di ricorso non possono partecipare al procedimento se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, o se hanno partecipato alla decisione impugnata.
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare ad un procedimento di ricorso, ne informa la commissione stessa.
3. I membri della commissione di ricorso possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora una delle parti nel procedimento di ricorso abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza del motivo della ricusazione. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le commissioni di ricorso decidono come procedere senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito dal suo supplente.
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Articolo 35
Decisioni soggette a ricorso.
1. Si può presentare ricorso contro le decisioni dell'Agenzia prese ai sensi degli articoli 15, 46 o 53.
2. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. L'Agenzia può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.
3. Un ricorso contro una decisione che non conclude il procedimento nei confronti di una delle parti può essere proposto solo in connessione con un ricorso contro la decisione finale, a meno che la decisione stessa preveda un ricorso autonomo.
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Articolo 36
Legittimazione a presentare ricorso.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente. Le parti del procedimento possono essere parti del procedimento di ricorso.
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Articolo 37
Termini di decadenza e forma.
Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notificazione alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.
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Articolo 38
Revisione precontenziosa.
1. Se il direttore esecutivo ritiene il ricorso ammissibile e fondato, esso rettifica la decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge tra il ricorrente ed un'altra parte.
2. Se la decisione non è rettificata entro un mese dal ricevimento della memoria contenente i motivi di ricorso, l'Agenzia decide senza indugio se sospendere l'applicazione della decisione, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, seconda frase, e deferisce il ricorso in oggetto alla commissione di ricorso.
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Articolo 39
Esame dei ricorsi.
1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.
2. Nell'esaminare il ricorso, la commissione di ricorso agisce rapidamente. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
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Articolo 40
Decisioni sul ricorso.
La commissione di ricorso può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Agenzia o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso.
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Articolo 41
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
1. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia secondo i termini e alle condizioni stabiliti dall'articolo 230 del trattato.
2. Qualora l'Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia un procedimento per carenza secondo i termini e alle condizioni stabiliti dall'articolo 232 del trattato.
3. L'Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
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Articolo 42
Ricorso diretto.
Gli Stati membri e le istituzioni comunitarie possono proporre un ricorso diretto dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni dell'Agenzia.
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Capo III
Agenzia europea per la sicurezza aerea
Sezione III
Metodi di lavoro
Articolo 43
Procedure di elaborazione di pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo.
1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di amministrazione stabilisce senza indugio procedure trasparenti per l'adozione di pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo di cui all'articolo 13, lettere a) e b).
Dette procedure si conformano a quanto segue:
a) attingono alle competenze disponibili presso le autorità aeronautiche di regolamentazione degli Stati membri;
b) ogniqualvolta necessario, fanno partecipare esperti del ramo delle parti interessate;
c) garantiscono che l'Agenzia renda pubblici i documenti ed effettui ampie consultazioni delle parti interessate secondo un calendario e una procedura che comprenda l'obbligo per l'Agenzia di rispondere per iscritto al processo di consultazione.
2. Quando elabora, conformemente all'articolo 14, pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo che gli Stati membri devono applicare, l'Agenzia stabilisce una procedura di consultazione degli Stati membri. A tal fine essa può creare un gruppo di lavoro per il quale ciascuno Stato membro ha diritto di designare un esperto.
3. Le misure di cui all'articolo 13, lettere a) e b) e le procedure stabilite in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dell'Agenzia.
4. Sono stabilite procedure speciali concernenti le misure immediate che l'Agenzia deve prendere per reagire a problemi di sicurezza e informare le parti interessate delle misure che esse debbono prendere.
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Articolo 44
Procedura per l'adozione di decisioni.
1. Il consiglio di amministrazione stabilisce procedure trasparenti per l'adozione delle decisioni individuali, previste dall'articolo 13, lettera c).
Dette procedure:
a) garantiscono l'audizione della persona fisica o giuridica destinataria della decisione e di qualsiasi altra parte interessata direttamente e individualmente;
b) predispongono la notificazione della decisione alla persona fisica o giuridica e la relativa pubblicazione;
c) predispongono l'informazione della persona fisica o giuridica cui è indirizzata la decisione, e qualsiasi altra parte del procedimento, dei mezzi di tutela di cui dispone in forza del presente regolamento;
d) garantiscono che la decisione sia motivata.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre procedure che specificano le condizioni di notificazione delle decisioni, nel rispetto del procedimento di ricorso.
3. Sono stabilite procedure speciali concernenti le misure immediate che l'Agenzia deve prendere per reagire a problemi di sicurezza e informare le parti interessate delle misure che esse debbono prendere.
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Articolo 45
Ispezioni concernenti gli Stati membri.
1. Nel rispetto delle competenze di esecuzione conferite dal trattato alla Commissione, l'Agenzia assiste la Commissione nel controllo dell'applicazione del presente regolamento e delle relative regole di attuazione, effettuando ispezioni in materia di standardizzazione presso le autorità competenti negli Stati membri come specificato all'articolo 16, paragrafo 1. A tal fine i funzionari autorizzati dal presente regolamento hanno il potere, in coordinamento con le autorità nazionali e nel rispetto delle disposizioni giuridiche dello Stato membro interessato, di:
a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per il raggiungimento di livelli di sicurezza aerea conformi al presente regolamento;
b) ottenere copia o estratti da tali registri, dati, procedure e altro materiale;
c) chiedere chiarimenti a voce sul posto;
d) accedere a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto pertinente.
2. I funzionari dell'Agenzia autorizzati ad effettuare le ispezioni esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che indichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione e la data in cui essa ha inizio. L'Agenzia informa con debito anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione e dell'identità dei funzionari autorizzati.
3. Lo Stato membro interessato si sottopone a tali ispezioni e garantisce che anche gli organismi o le persone interessate vi si sottopongano.
4. Se un'ispezione ai termini del presente articolo comporta l'ispezione di un'impresa o di un'associazione di imprese si applicano le disposizioni dell'articolo 46. Se un'impresa si oppone a tale ispezione, lo Stato membro interessato fornisce ai funzionari autorizzati dall'Agenzia l'assistenza necessaria ai fini dell'ispezione.
5. I rapporti stesi in applicazione del presente articolo sono messi a disposizione nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.
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Articolo 46
Indagini concernenti imprese.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, l'Agenzia può direttamente o attraverso le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, effettuare tutte le indagini necessarie concernenti le imprese. Le indagini sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legali vigenti negli Stati membri in cui vengono svolte. A tal fine le persone autorizzate ai sensi del presente regolamento dispongono dei seguenti poteri:
a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti dell'Agenzia;
b) ottenere copia o estratti da tali registri, dati, procedure e altro materiale;
c) chiedere chiarimenti a voce sul posto;
d) accedere a locali, terreni o mezzi di trasporto delle imprese di interesse per l'indagine.
2. Le persone autorizzate allo svolgimento delle indagini esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine.
3. L'Agenzia informa con debito anticipo lo Stato membro interessato sul cui territorio si deve svolgere l'indagine, dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate.
Le autorità dello Stato membro interessato, su richiesta dell'Agenzia, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti.
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Articolo 47
Trasparenza e comunicazione.
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia (8).
2. L'Agenzia può comunicare informazioni di propria iniziativa nell'ambito dei settori contemplati dal suo mandato. In particolare fa si che, oltre alla pubblicazione menzionata all'articolo 43, paragrafo 3, il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.
3. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (9).
4. Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di comunicare per iscritto con l'Agenzia in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato e ha il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua.
5. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato (10).
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(8) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
(9) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
(10) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
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Capo III
Agenzia europea per la sicurezza aerea
Sezione IV
Disposizioni finanziarie
Articolo 48
Bilancio.
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da quanto segue:
a) un contributo della Comunità e di paesi terzi europei con cui la Comunità abbia concluso gli accordi di cui all'articolo 55;
b) tasse versate da richiedenti e titolari di certificati e certificazioni rilasciate dall'Agenzia;
c) oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati dall'Agenzia.
2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese di personale, amministrative, di infrastruttura e d'esercizio.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio (11).
4. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo (12).
5. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 55, entro il 31 marzo (13).
6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea (14).
7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato (15).
8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.
L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia (16).
9. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza (17).
10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto (18).
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(11) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
(12) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
(13) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
(14) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
(15) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
(16) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
(17) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
(18) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
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Articolo 49 (19)
Esecuzione e controllo del bilancio.
1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.
2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.
3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi vengono pubblicati.
8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.
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(19) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
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Articolo 50
Lotta antifrode.
1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e adotta immediatamente le disposizioni corrispondenti valide per l'insieme dei collaboratori dell'Agenzia.
3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell'Agenzia nonché sugli agenti responsabili della loro allocazione.
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Articolo 51
Valutazione.
1. Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e in seguito ogni cinque anni, il Consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente dell'attuazione del presente regolamento.
2. La valutazione esamina il modo in cui l'Agenzia ottempera efficacemente ai suoi compiti. La valutazione è volta inoltre a stabilire quale impatto il presente regolamento, l'Agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile. La valutazione tiene conto del punto di vista delle parti interessate, a livello sia comunitario che nazionale.
3. I risultati sono comunicati al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro, la quale a sua volta può trasmetterle, corredate del suo parere e delle proposte appropriate, al Parlamento europeo e al Consiglio. A tali raccomandazioni, se del caso, è allegato un piano d'azione corredato di un calendario. Sia i risultati che le raccomandazioni della valutazione sono pubblicati.
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Articolo 52 (20)
Disposizioni finanziarie.
Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE/Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.
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(20) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2003.
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Articolo 53
Regolamento sui diritti e sugli oneri.
1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3 e previa consultazione del consiglio di amministrazione, adotta un regolamento sui diritti e sugli oneri.
2. Il regolamento sui diritti e sugli oneri fissa in particolare le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, l'importo degli stessi e le modalità di riscossione.
3. Sono riscossi diritti e oneri per:
a) il rilascio e il rinnovo di certificati nonché le correlate funzioni di controllo continuo;
b) la fornitura di servizi; essi rispecchiano i costi effettivi di ciascuna prestazione;
c) il trattamento dei ricorsi.
I diritti e gli oneri sono espressi e riscossi in euro.
4. L'importo dei diritti e degli oneri è determinato ad un livello che assicuri entrate di massima sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti.
Il contributo di cui all'articolo 48, paragrafo 1, può coprire, per un periodo transitorio che si conclude il 31 dicembre del quarto anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le spese relative alla fase di avviamento dell'Agenzia. Se necessario, questo periodo può essere prorogato al massimo di un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3 (21).
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(21) Per una proroga al periodo transitorio di cui al presente paragrafo, vedi l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 103/2007.
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Capo IV
Disposizioni finali
Articolo 54
Comitato.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di un mese.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 6 della decisione 1999/468/CE.
Prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulta il comitato di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Il periodo di cui all'articolo 6, lettera b), della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
Quando una decisione della Commissione è deferita al Consiglio da uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di tre mesi.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Articolo 55
Partecipazione di paesi terzi europei.
L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi europei che sono parti contraenti della convenzione di Chicago e che hanno stipulato con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nella materia disciplinata dal presente regolamento e dalle relative regole di attuazione.
Nell'ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate modalità che specificano, fra l'altro, la natura, l'estensione e le modalità di partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.
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Articolo 56
Inizio dell'attività dell'Agenzia.
1. L'Agenzia assume i compiti di certificazione che le incombono in forza dell'articolo 15 a decorrere dal 28 settembre 2003. Sino a tale data gli Stati membri continuano ad attuare le disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
2. Durante un ulteriore periodo transitorio di 42 mesi successivi alla data di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono continuare a rilasciare i certificati e le certificazioni in deroga agli articoli 5, 6, 9 e 15 alle condizioni specificate dalla Commissione nelle regole di attuazione adottate per la loro applicazione. Quando gli Stati membri rilasciano in tale contesto certificati sulla base di certificati rilasciati da paesi terzi, le regole di attuazione adottate dalla Commissione tengono debitamente conto dei principi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c).
3. In deroga all'articolo 43, in attesa dell'adozione dei requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 7, l'esercizio dei compiti corrispondenti da parte dell'Agenzia può essere soggetto a procedure operative concordate con le Joint Aviation Authorities.
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Articolo 57
Abrogazione.
1. La direttiva 80/51/CEE e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 sono abrogati con efficacia dal 28 settembre 2003.
2. Le disposizioni dell'articolo 8 si applicano a prodotti, parti, pertinenze, organizzazioni e persone che sono stati certificati conformemente alla normativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Articolo 58
Entrata in vigore.
Il presente regolamento e le relative regole di attuazione entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli articoli 5 e 6 si applicano a decorrere dalle date specificate dalle regole di attuazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Fischer Boel
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Allegato I
Requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità (di cui all'articolo 5)
1. Integrità del prodotto: deve essere garantita l'integrità del prodotto in tutte le condizioni di volo previste per la vita operativa dell'aeromobile. La conformità a tutte le prescrizioni deve essere certificata da una valutazione o analisi corredate, se necessario, da prove.
1.a. Strutture e materiali: l'integrità della struttura dev'essere garantita con un adeguato margine di sicurezza per l'intero inviluppo operativo dell'aeromobile, compreso il sistema di propulsione, e mantenuta per la vita operativa dell'aeromobile.
1.a.1. Tutte le parti dell'aeromobile, il cui mancato funzionamento potrebbe ridurre l'integrità della struttura, devono soddisfare le seguenti condizioni senza deformazioni pericolose o avarie. Ciò comprende tutti gli elementi aventi massa significativa e i rispettivi sistemi di vincolo.
1.a.1.a. Sono considerate tutte le combinazioni di carico che possono verificarsi, entro i limiti dei pesi, dell'esecuzione del baricentro, dell'inviluppo operativo e della vita operativa dell'aeromobile e con adeguato margine di sicurezza. Ciò include carichi dovuti a raffiche, manovre, pressurizzazione, superfici mobili, sistemi di controllo e propulsione sia in volo che a terra.
1.a.1.b. Sono considerati i carichi e le eventuali avarie causate da atterraggi di emergenza sia terrestri che sull'acqua.
1.a.1.c. Nella risposta strutturale a questi carichi sono compresi tutti gli effetti dinamici.
1.a.2. L'aeromobile deve essere esente da qualsiasi instabilità aeroelastica e vibrazione eccessiva.
1.a.3. La fabbricazione, i procedimenti e i materiali utilizzati per la costruzione dell'aeromobile devono dar luogo a proprietà strutturali note e riproducibili. Si deve tener conto di qualsiasi modifica delle prestazioni dei materiali collegata con l'ambiente operativo.
1.a.4. Gli effetti di carichi ciclici, degrado ambientale, fonte puntuale e accidentale di danneggiamento non devono ridurre l'integrità della struttura al di sotto di un livello di forza residua accettabile. Sono predisposte tutte le istruzioni necessarie per garantire a questo proposito l'aeronavigabilità continua.
1.b. Propulsione: l'integrità del sistema di propulsione (cioè del motore e, se del caso, dell'elica) deve essere dimostrata per l'intero inviluppo operativo del sistema di propulsione e deve essere mantenuta per tutta la vita operativa del sistema stesso.
1.b.1. Il sistema di propulsione deve produrre, entro i limiti dichiarati, la spinta o la potenza necessarie in tutte le condizioni di volo richieste, tenuto conto degli effetti e delle condizioni ambientali.
1.b.2. Il processo di fabbricazione ed i materiali utilizzati nella costruzione del sistema di propulsione devono dar luogo ad un comportamento strutturale noto e riproducibile. Si deve tener conto di qualsiasi modifica delle prestazioni dei materiali collegata con l'ambiente operativo.
1.b.3. Gli effetti di carichi ciclici, degrado ambientale e operativo e altre avarie eventuali delle parti non devono ridurre l'integrità del sistema di propulsione al di sotto di un livello accettabile. Sono predisposte tutte le istruzioni necessarie per garantire a questo proposito l'aeronavigabilità continua.
1.b.4. Sono predisposte tutte le istruzioni, informazioni e prescrizioni necessarie per l'interfaccia sicura e corretta tra sistema di propulsione e aeromobile.
1.c. Impianti e equipaggiamento
1.c.1. L'aeromobile non deve avere caratteristiche o dettagli di progettazione che l'esperienza indica essere pericolosi.
1.c.2. L'aeromobile, compresi gli impianti, l'equipaggiamento e le pertinenze necessarie per la certificazione del tipo, o richieste dalle norme operative, deve funzionare come previsto alle condizioni d'impiego prevedibili per l'intero inviluppo operativo dell'aeromobile stesso, con un sufficiente margine di sicurezza, tenuto conto dell'ambiente operativo degli impianti, dell'equipaggiamento o della pertinenza. Altri impianti, equipaggiamento e pertinenze non necessarie per la certificazione del tipo o non richieste dalle norme operative, indipendentemente dal loro corretto funzionamento, non devono ridurre la sicurezza e non devono ostacolare il corretto funzionamento di qualsiasi altro impianto, equipaggiamento o pertinenza. Gli impianti, l'equipaggiamento e le pertinenze devono poter essere messi in funzione senza richiedere abilità o vigore eccezionali.
1.c.3. Gli impianti, equipaggiamento e pertinenze dell'aeromobile, singolarmente presi e in relazione reciproca, devono essere progettati in modo che una condizione di avaria catastrofica non possa risultare da un'unica avaria, a meno che non ne sia provata l'estrema improbabilità, e deve esistere una relazione inversa tra la probabilità di una condizione di avaria e la gravità del suo effetto sull'aeromobile e i suoi occupanti. Per il criterio dell'unica avaria di cui sopra, si accetta che sia tenuto il debito conto delle dimensioni e dell'ampia configurazione dell'aeromobile e che in tal modo si possa essere dispensati dal rispetto del criterio dell'unica avaria per talune parti e sistemi di elicotteri e piccoli aerei.
1.c.4. Le informazioni necessarie per lo svolgimento sicuro del volo e le informazioni sulle condizioni suscettibili di compromettere la sicurezza devono essere fornite all'equipaggio, o al personale incaricato della manutenzione, ove opportuno, in modo chiaro, coerente e non ambiguo. Gli impianti, l'equipaggiamento e i dispositivi di comando, comprese indicazioni e annunci, devono essere progettati e disposti in modo da ridurre al minimo gli errori che potrebbero contribuire a creare situazioni di pericolo.
1.c.5. Devono essere prese le necessarie precauzioni nella progettazione per ridurre al minimo i rischi per l'aeromobile e gli occupanti derivanti da minacce ragionevolmente prevedibili, sia all'esterno che all'interno dell'aeromobile, ivi compresa la protezione contro la possibilità di un'avaria importante, o rottura di una pertinenza dell'aeromobile.
1.d. Mantenimento dell'aeronavigabilità continua
1.d.1. Sono stabilite istruzioni per l'aeronavigabilità continua per garantire che lo standard di aeronavigabilità dell'aeromobile previsto dalla certificazione del tipo sia mantenuto durante tutta la vita operativa dell'aeromobile stesso.
1.d.2. Devono essere forniti i mezzi per l'ispezione, regolazione, lubrificazione, rimozione o sostituzione di parti e pertinenze, necessarie per l'aeronavigabilità continua.
1.d.3. Le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità devono essere sotto forma di manuale, o manuali, a seconda della quantità di dati da fornire. I manuali devono comprendere manutenzione e istruzioni per le riparazioni, informazioni sull'assistenza, procedure da seguire in caso di non corretto funzionamento e procedure di ispezione, in un formato che fornisce un approccio pratico.
1.d.4. Le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità devono contenere limitazioni dell'aeronavigabilità che stabiliscano le date per le sostituzioni obbligatorie, i ritmi delle ispezioni e la relativa procedura di ispezione.
2. Aspetti del funzionamento di un prodotto relativi all'aeronavigabilità
2.a. Deve essere dimostrato che sono state attuate le disposizioni necessarie per garantire un livello di sicurezza soddisfacente per le persone a bordo e a terra durante l'utilizzo del prodotto.
2.a.1. Devono essere definite le utilizzazioni per cui l'aeromobile è approvato, nonché le limitazioni e le necessarie informazioni per il suo impiego in condizioni di sicurezza, comprese limitazioni ambientali e prestazioni.
2.a.2. L'aeromobile deve essere manovrabile e controllabile con sicurezza in tutte le condizioni d'impiego previste, anche in caso di avaria di uno o, eventualmente, più sistemi propulsori. Si deve tenere in debito conto il vigore del pilota, l'ambiente della cabina di pilotaggio, il carico di lavoro del pilota, altri fattori umani, nonché la fase di volo e la sua durata.
2.a.3. Si deve poter passare progressivamente da una fase di volo ad un'altra senza che al pilota siano richiesti abilità, attenzione, vigore eccezionali e senza un eccessivo carico di lavoro in qualsiasi condizione d'impiego prevedibile.
2.a.4. L'aeromobile deve possedere la stabilità necessaria per garantire che l'impegno richiesto da parte del pilota non sia eccessivo, tenuto conto della fase di volo e della sua durata.
2.a.5. Devono essere elaborate le procedure di esercizio normale, in caso di avaria e di condizioni di emergenza.
2.a.6. Devono essere predisposti, a seconda del tipo, sistemi di allerta o altri dispositivi intesi a prevenire il superamento del normale inviluppo di volo.
2.a.7. Le caratteristiche dell'aeromobile e dei suoi sistemi devono consentire un recupero in condizioni di sicurezza dei valori estremi dell'inviluppo di volo che possono verificarsi.
2.b. I limiti operativi e le altre informazioni necessarie per l'impiego in condizioni di sicurezza devono essere portati a conoscenza dei membri dell'equipaggio.
2.c. L'uso dei prodotti deve essere protetto dai rischi derivanti da condizioni ambientali esterne o interne sfavorevoli, comprese le condizioni ambientali.
2.c.1. In particolare, fenomeni come - elenco non esaustivo - condizioni climatiche sfavorevoli, fulmini, collisioni con volatili, campi elettromagnetici ad alta intensità, ozono, che è probabile si verifichino durante il funzionamento del prodotto, non devono dar luogo a condizioni suscettibili di compromettere la sicurezza.
2.c.2. La cabina passeggeri deve offrire condizioni di trasporto accettabili e un'adeguata protezione da eventuali prevedibili rischi riscontrabili durante le operazioni di volo o che portino a situazioni di emergenza, compresi incendi, fumi, gas tossici e rischi legati alla decompressione rapida. Devono essere attuate le disposizioni necessarie per dare agli occupanti la massima garanzia possibile di evitare lesioni gravi ed evacuare rapidamente l'aeromobile e proteggerli dagli effetti della decelerazione in caso di atterraggio o ammaraggio di emergenza.
Segnali e annunci chiari e univoci devono essere forniti, secondo la necessità, per istruire gli occupanti circa il corretto comportamento sicuro e l'ubicazione e l'uso corretto dell'equipaggiamento di sicurezza. L'equipaggiamento di sicurezza necessario deve essere facilmente accessibile.
2.c.3. I vani per il personale di volo devono essere predisposti in modo da facilitare le operazioni di volo, essere quindi forniti di mezzi che sviluppino la consapevolezza della situazione e la gestione di qualsiasi situazione prevedibile o emergenza. L'ambiente di tali vani non deve creare ostacoli alla capacità del personale di volo di eseguire le proprie mansioni e dev'essere progettato in modo da evitare interferenze durante le operazioni ed errori nell'uso dei mezzi di controllo.
3. Organizzazioni (comprese persone fisiche che esercitino un'attività di progettista, costruttore o addetto alla manutenzione)
3.a. Le approvazioni delle organizzazioni sono rilasciate allorché sono rispettate le condizioni in appresso.
3.a.1. L'organizzazione ha tutti i mezzi necessari per eseguire i compiti che le sono affidati. Tali mezzi comprendono - elenco non esaustivo - infrastrutture, personale, equipaggiamento; strumenti e materiale; documentazione delle mansioni, responsabilità e procedure; accesso ai dati pertinenti e registrazione.
3.a.2. L'organizzazione realizza e mantiene un sistema di gestione per garantire la conformità a questi requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità e cerca di migliorare costantemente tale sistema.
3.a.3. L'organizzazione definisce con altre pertinenti organizzazioni gli accordi necessari a garantire il permanere della conformità a questi requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità.
3.a.4. L'organizzazione stabilisce un sistema di segnalazione e analisi di eventi che deve essere tenuto in conto dal sistema di gestione di cui al punto 3.a.2 e dagli accordi di cui al punto 3.a.3, per contribuire all'obiettivo di un miglioramento costante della sicurezza dei prodotti.
3.b. Le condizioni di cui ai punti 3.a.3 e 3.a.4 non si applicano alle organizzazioni di formazione in materia di manutenzione.
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Allegato II
Aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 2
Gli aeromobili cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 1, sono quelli per i quali non sono stati emessi certificati del tipo o certificati di aeronavigabilità ai sensi del presente regolamento e delle relative regole di attuazione, e che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) aeromobile di interesse storico, in ragione di uno dei seguenti elementi:
i) partecipazione a un evento storico degno di nota; o
ii) significativo contributo nello sviluppo dell'aviazione; o
iii) ruolo di primo piano svolto nell'ambito delle forze armate di uno Stato membro;
e che risponde ad uno o più dei seguenti criteri:
i) la sua progettazione iniziale ha più di 40 anni;
ii) la sua produzione è cessata da almeno 25 anni;
iii) meno di 50 aeromobili progettati in base ad uno stesso progetto sono tuttora registrati negli Stati membri;
b) aeromobili specificatamente progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici e verosimilmente da produrre in un numero molto ristretto;
c) aeromobili costruiti per lo meno al 51% da non professionisti o da associazioni senza scopo di lucro di non professionisti a fini di uso proprio e senza alcun obiettivo commerciale;
d) aeromobili il cui progetto iniziale era inteso unicamente a scopi militari;
e) aeromobili con 2 posti al massimo, la cui velocità di stallo o la velocità costante di volo minima in fase di atterraggio non supera 35 nodi di velocità calibrata nell'aria (CAS) ed una massa di decollo massima (MTOM) non superiore a:
i) 300 kg per aerei monoposto; o
ii) 450 kg per aerei biposto; o
iii) 330 kg per aerei anfibi o idrovolanti monoposto; o
iv) 495 kg per anfibi o idrovolanti biposto, purché in entrambe le funzioni di aerei e di idrovolanti rientrino al di sotto dei limiti di massa di decollo (MTOM) come del caso;
f) "alianti" con una massa strutturale inferiore a 80 kg se monoposto o a 100 kg se biposto, compresi quelli con decollo mediante rincorsa;
g) aeromobili non pilotati con massa operativa inferiore a 150 kg;
h) qualsiasi altro aeromobile con una massa totale, escluso il pilota, inferiore a 70 kg.
Dir. 15 dicembre 2004, n.
2004/108/CE
Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e
che abroga la direttiva 89/336/CEE
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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 390. Entrata in vigore il 20 gennaio 2005.
(2) Termine di recepimento: vedi articolo 16 della presente dirrettiva.
(3) Testo rilevante ai fini del SEE.
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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica è stata oggetto di un riesame nel quadro dell'iniziativa per la semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, nota come iniziativa SLIM. Il processo SLIM e la successiva consultazione approfondita hanno messo in luce la necessità di completare, rafforzare e chiarire il quadro istituito dalla direttiva 89/336/CEE.
(2) Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che le radiocomunicazioni - inclusi la ricezione di emissioni di radiodiffusione e il servizio radioamatoriale operante conformemente ai regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) - le reti di erogazione dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni nonché le apparecchiature connesse siano protette dalle perturbazioni elettromagnetiche.
(3) Le disposizioni di diritto nazionale che assicurano la protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche dovrebbero essere armonizzate per garantire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici senza ridurre i livelli giustificati di protezione negli Stati membri.
(4) La protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche esige l'imposizione di obblighi ai vari operatori economici, obblighi che dovrebbero essere applicati in modo equo ed efficace affinché sia assicurata tale protezione.
(5) È opportuno regolamentare la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, ossia di una zona senza frontiere interne in cui le merci, le persone, i servizi e i capitali possono circolare liberamente.
(6) Le apparecchiature oggetto della presente direttiva dovrebbero comprendere sia gli apparecchi, sia gli impianti fissi. Per gli uni e per gli altri dovrebbero tuttavia essere adottate disposizioni distinte, perché mentre gli apparecchi in quanto tali possono circolare liberamente all'interno della Comunità, gli impianti fissi sono installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e constano di apparecchi di vari tipi e, se necessario, di altri dispositivi. La composizione e la funzione di tali impianti corrispondono nella maggior parte dei casi ad esigenze particolari degli operatori.
(7) La presente direttiva non dovrebbe concernere le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, già disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. I requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica delle due direttive assicurano lo stesso livello di protezione.
(8) La presente direttiva non dovrebbe concernere gli aeromobili e le apparecchiature destinate a essere installate a bordo di aeromobili, che sono già oggetto di speciali norme comunitarie o internazionali in materia di compatibilità elettromagnetica.
(9) La presente direttiva non disciplina le apparecchiature che, per loro natura, non presentano rischi in termini di compatibilità elettromagnetica.
(10) La presente direttiva non dovrebbe concernere la sicurezza delle apparecchiature, che è oggetto di disposizioni legislative comunitarie o nazionali distinte.
(11) Nei casi in cui la presente direttiva disciplina apparecchi, dovrebbe trattarsi di apparecchi finiti messi in commercio per la prima volta sul mercato della Comunità. Alcuni componenti o sottoinsiemi dovrebbero, a determinate condizioni, essere considerati apparecchi se sono messi a disposizione dell'utente finale.
(12) I principi sui quali la presente direttiva si basa sono quelli enunciati nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione. Secondo questo approccio, la progettazione e la fabbricazione delle apparecchiature devono essere conformi a requisiti essenziali per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. Tali requisiti trovano espressione tecnica nelle norme europee armonizzate adottate dagli enti di normazione europei, il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Il CEN, il CENELEC e l'ETSI sono riconosciuti come organismi competenti ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra tali organismi e tra di essi e la Commissione, e alla procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
(13) Le norme armonizzate rispecchiano lo stato dell'arte generalmente riconosciuto per quanto attiene alla compatibilità elettromagnetica nell'Unione europea. Pertanto l'esistenza di norme armonizzate a livello comunitario relative alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature è nell'interesse del funzionamento del mercato interno. La conformità ad una norma armonizzata i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti, conformità che dovrebbe tuttavia poter essere dimostrata anche in altri modi. La conformità ad una norma armonizzata significa la conformità alle sue disposizioni e la dimostrazione di tale conformità secondo i metodi che descrive o ai quali fa riferimento la norma armonizzata.
(14) I fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti dovrebbero costruire tali apparecchiature in modo tale che le reti non subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio quando sono utilizzate in condizioni d'esercizio normali. Gli operatori delle reti dovrebbero costruire le loro reti in modo tale che i fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti non debbano sopportare un onere sproporzionato per evitare che le reti subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio. Gli enti di normazione europei dovrebbero tenere nel dovuto conto quest'obiettivo (compresi gli effetti cumulativi dei tipi pertinenti di fenomeni elettromagnetici) nell'elaborare le norme armonizzate.
(15) L'immissione sul mercato o la messa in servizio di un apparecchio dovrebbe essere possibile soltanto se i fabbricanti interessati hanno stabilito che tale apparecchio è stato progettato e fabbricato conformemente alle prescrizioni della presente direttiva. Gli apparecchi immessi sul mercato dovrebbero essere provvisti della marcatura «CE» che attesta la conformità alla presente direttiva. Anche se la valutazione della conformità dovrebbe essere responsabilità del fabbricante, senza che sia necessario ricorrere ad un organismo indipendente di valutazione della conformità, il fabbricante dovrebbe tuttavia avere la facoltà di avvalersi dei servizi di un tale organismo.
(16) L'obbligo di valutazione della conformità dovrebbe imporre al fabbricante di procedere a una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell'apparecchio in relazione ai fenomeni pertinenti, per determinare se l'apparecchio sia conforme ai requisiti in materia di protezione previsti dalla presente direttiva.
(17) Se un apparecchio può assumere diverse configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica dovrebbe stabilire che l'apparecchio è conforme ai requisiti in materia di protezione nelle configurazioni che il fabbricante prevede siano rappresentative di un uso normale nelle applicazioni cui è destinato. In tali casi dovrebbe essere sufficiente effettuare una valutazione sulla base della configurazione che ha la maggiore probabilità di produrre la massima perturbazione e della configurazione soggetta alla massima perturbazione.
(18) Gli impianti fissi, comprese le macchine di grandi dimensioni e le reti, possono generare perturbazioni elettromagnetiche o essere da esse interessati. Può esistere un'interfaccia tra impianti fissi e apparecchi, e le perturbazioni elettromagnetiche prodotte da impianti fissi possono influire su apparecchi, e viceversa. Dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica, è irrilevante se le perturbazioni elettromagnetiche provengono da apparecchi o da impianti fissi. Di conseguenza, gli impianti fissi e gli apparecchi dovrebbero essere sottoposti ad un regime coerente e completo di requisiti essenziali. Occorre poter utilizzare per gli impianti fissi norme armonizzate onde dimostrare la conformità ai requisiti essenziali corrispondenti a tali norme.
(19) Per le loro caratteristiche specifiche, non è necessario che gli impianti fissi siano soggetti all'obbligo della marcatura «CE» o della dichiarazione di conformità.
(20) Non è giustificato effettuare la valutazione della conformità di un apparecchio immesso sul mercato per essere integrato in un dato impianto fisso, e non altrimenti commercializzato, separatamente dall'impianto fisso nel quale deve essere incorporato. Un tale apparecchio dovrebbe quindi essere esonerato dalle procedure di valutazione della conformità abitualmente applicabili agli apparecchi, ma non dovrebbe compromettere la conformità dell'impianto fisso in cui è integrato. Se un apparecchio fosse integrato in più impianti fissi identici, l'identificazione delle caratteristiche di compatibilità elettromagnetica di tali impianti dovrebbe bastare per garantire l'esonero dalla procedura di valutazione della conformità.
(21) Un periodo transitorio è necessario per far sì che i fabbricanti e le altre parti interessate possano adattarsi alla nuova regolamentazione.
(22) Poiché lo scopo dell'azione proposta, ossia assicurare il funzionamento del mercato interno introducendo l'obbligo di conformità delle apparecchiature ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(23) La direttiva 89/336/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata,
hanno adottato la presente direttiva:
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(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 16 settembre 2003, n. C 220.
(5) Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 e decisione del Consiglio del 29 novembre 2004.
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Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito d'applicazione.
1. La presente direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica. La presente direttiva si applica alle apparecchiature definite all'articolo 2.
2. La presente direttiva non si applica:
a) alle apparecchiature oggetto della direttiva 1999/5/CE;
b) a prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea;
c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione e della convenzione dell'UIT [1], a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio. I kit di componenti assemblati da radioamatori e le apparecchiature commerciali modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio.
3. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
a) sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
b) funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.
4. Qualora, per le apparecchiature di cui al paragrafo 1 i requisiti essenziali di cui all'allegato I siano interamente o parzialmente stabiliti in maniera più specifica da altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica, o cessa di applicarsi, a tali apparecchiature in relazione ai suddetti requisiti a decorrere dalla data di attuazione di dette direttive.
5. La presente direttiva non incide sull'applicazione della legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.
_________
[1] Costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate dalla Conferenza plenipotenziaria aggiuntiva (Ginevra, 1992), come modificate dalla Conferenza plenipotenziaria (Kyoto, 1994).
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Articolo 2
Definizioni.
1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
a) «apparecchiatura»: ogni apparecchio o impianto fisso;
b) «apparecchio»: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
c) «impianto fisso»: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
d) «compatibilità elettromagnetica»: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in tale campo;
e) «perturbazione elettromagnetica»: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
f) «immunità»: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
g) «scopi di sicurezza»: scopi di preservazione della vita umana o dei beni;
h) «ambiente elettromagnetico»: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo.
2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati apparecchi ai sensi del paragrafo 1, lettera b):
a) i «componenti» o «sottoinsiemi» destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
b) gli «impianti mobili», definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse.
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Articolo 3
Immissione sul mercato e/o messa in servizio.
Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché le apparecchiature siano immesse sul mercato o messe in servizio soltanto se sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva quando sono installate, mantenute ed utilizzate correttamente ai fini previsti.
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Articolo 4
Libera circolazione delle apparecchiature.
1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio di apparecchiature conformi alla presente direttiva.
2. Le prescrizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura:
a) misure per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato;
b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite.
Fatta salva la direttiva 98/34/CE, gli Stati membri notificano tali misure speciali alla Commissione e agli altri Stati membri.
Le misure speciali che sono state accettate sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione e/o la dimostrazione, in occasione di fiere commerciali, esposizioni o manifestazioni simili, di apparecchiature non conformi alla presente direttiva, a condizione che sia chiaramente segnalato che tali apparecchiature non possono essere immesse sul mercato e/o messe in servizio fintantoché non sono state rese conformi alla presente direttiva. La dimostrazione del funzionamento può avvenire solo a condizione che siano adottate misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.
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Articolo 5
Requisiti essenziali.
Le apparecchiature di cui all'articolo 1 sono conformi ai requisiti essenziali specificati nell'allegato I.
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Articolo 6
Norme armonizzate.
1. Per «norma armonizzata» si intende una specificazione tecnica adottata da un organismo di normazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE per stabilire un requisito europeo. La conformità alla norma armonizzata non è obbligatoria.
2. La conformità delle apparecchiature alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conferisce una presunzione, da parte degli Stati membri, di conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I a cui tali norme si riferiscono. Detta presunzione di conformità si limita all'ambito di applicazione delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui esse si riferiscono.
3. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE (qui di seguito «il comitato»), esponendo i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.
4. Sentito il parere del comitato, la Commissione adotta una delle decisioni seguenti per quanto riguarda i riferimenti alla norma armonizzata in questione:
a) non pubblicare;
b) pubblicare con restrizioni;
c) mantenere il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
d) ritirare il riferimento dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione informa al più presto gli Stati membri della propria decisione.
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Capo II
Apparecchi
Articolo 7
Procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi.
La conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I è dimostrata mediante la procedura descritta nell'allegato II (controllo interno di fabbricazione). Tuttavia, a discrezione del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ci si può avvalere anche della procedura descritta nell'allegato III.
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Articolo 8
Marcatura «CE».
1. Gli apparecchi la cui conformità alla presente direttiva è stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 7 recano la marcatura «CE» attestante tale conformità. L'apposizione della marcatura «CE» è compito del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità. La marcatura «CE» è apposta conformemente all'allegato V.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proibire sugli apparecchi, o sul loro imballaggio o sulle loro istruzioni per l'uso, l'apposizione di segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato e/o alla forma grafica della marcatura «CE».
3. Altri segni possono essere apposti sugli apparecchi, sui loro imballaggi o sulle loro istruzioni per l'uso, purché non compromettano né la visibilità né la leggibilità della marcatura «CE».
4. Fatto salvo l'articolo 10, se un'autorità competente accerta che la marcatura «CE» è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità rendono gli apparecchi in questione conformi alle disposizioni relative alla marcatura «CE» alle condizioni imposte dallo Stato membro interessato.
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Articolo 9
Altri marchi e informazioni.
1. Ogni apparecchio è identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permetta l'identificazione.
2. Ad ogni apparecchio è unito il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se questi non è stabilito nella Comunità, il nome e l'indirizzo del suo mandatario o della persona nella Comunità, responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato della Comunità.
3. Il fabbricante fornisce informazioni sulle precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione o l'uso dell'apparecchio, affinché, quando sia messo in servizio, esso sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1.
4. Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso è chiaramente indicata, se del caso anche sull'imballaggio.
5. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme all'uso cui l'apparecchio è destinato figurano nelle istruzioni accluse all'apparecchio.
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Articolo 10
Misure di salvaguardia.
1. Se uno Stato membro accerta che un apparecchio recante la marcatura «CE» non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, adotta tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato tale apparecchio, vietarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione.
2. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure, indicandone le ragioni e specificando, in particolare, se la non conformità è dovuta:
a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, se l'apparecchio non è conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 6;
b) ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui all'articolo 6;
c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 6.
3. La Commissione consulta quanto prima le parti interessate, quindi comunica agli Stati membri se ritiene la misura giustificata o no.
4. Qualora la misura di cui al paragrafo 1 sia giustificata da una lacuna delle norme armonizzate, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone la questione al comitato e avvia la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, se lo Stato membro interessato intende mantenere la misura.
5. Se l'apparecchio non conforme è stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III, lo Stato membro interessato adotta le misure del caso nei riguardi dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
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Articolo 11
Decisioni riguardanti il ritiro, il divieto o la limitazione della libera circolazione di apparecchi.
1. Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva di ritirare un apparecchio dal mercato, vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o limitarne la libertà di circolazione indica le ragioni precise su cui si basa. Tali decisioni sono immediatamente comunicate alla parte interessata, che è al tempo stesso informata dei mezzi di ricorso che la legislazione nazionale vigente nello Stato membro in questione mette a sua disposizione e dei termini entro cui è possibile avvalersene.
2. Nel caso in cui sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 1, il fabbricante, il suo mandatario o un'altra parte interessata hanno la possibilità di presentare anticipatamente il loro punto di vista, a meno che tale consultazione sia impossibile in ragione del carattere urgente della misura da adottare, in particolare quando essa sia giustificata dall'esigenza di tutelare l'interesse pubblico.
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Articolo 12
Organismi notificati.
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi designati per espletare i compiti di cui all'allegato III. Gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato VI per determinare gli organismi da designare.
La notifica precisa se questi organismi sono designati per espletare i compiti di cui all'allegato III per tutti gli apparecchi disciplinati dalla presente direttiva e/o verificare i requisiti essenziali di cui all'allegato I o se il campo di applicazione della loro designazione è limitato a determinati aspetti specifici e/o categorie di apparecchi.
2. Gli organismi conformi ai criteri di valutazione fissati dalle pertinenti norme armonizzate sono considerati conformi ai criteri specificati nell'allegato VI a cui tali norme armonizzate si riferiscono. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti di queste norme.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco di organismi notificati e provvede a tenere aggiornato tale elenco.
4. Se uno Stato membro ritiene che un organismo notificato non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VI, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. La Commissione ritira dall'elenco di cui al paragrafo 3 il riferimento a quest'organismo.
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Capo III
Impianti fissi
Articolo 13
Impianti fissi.
1. Gli apparecchi che sono stati immessi sul mercato e che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli apparecchi previste dalla presente direttiva.
Le disposizioni degli articoli 5, 7, 8 e 9 non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio. In tali casi, la documentazione d'accompagnamento identifica l'impianto fisso e le relative caratteristiche di compatibilità elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso al fine di non pregiudicare la conformità dell'impianto specificato. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.
2. Quando vi è motivo di supporre la non conformità dell'impianto fisso, in particolare quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono chiedere la prova della conformità dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviare una valutazione.
Quando è stabilita una non conformità, le autorità competenti possono imporre le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per identificare la persona o le persone responsabili della messa in conformità di un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali.
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Capo IV
Disposizioni finali
Articolo 14
Abrogazione.
La direttiva 89/336/CEE è abrogata con efficacia al 20 luglio 2007.
I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE sono considerati riferimenti alla presente direttiva e si leggono secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato VII.
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Articolo 15
Disposizioni transitorie.
Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di apparecchiature conformi alla direttiva 89/336/CEE e immesse sul mercato prima del 20 luglio 2009.
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Articolo 16
Recepimento.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 20 luglio 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Articolo 17
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Articolo 18
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il Presidente
A. NICOLAÏ
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Requisiti essenziali di cui all'articolo 5
1. Requisiti in materia di protezione
Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione;
b) presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile.
2. Requisiti specifici per gli impianti fissi
Installazione e utilizzo previsto di componenti:
Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1. Dette regole di ingegneria industriale sono documentate e la(le) persona(e) responsabile(i) le tengono a disposizione delle competenti autorità nazionali a fini ispettivi fintantoché gli impianti fissi sono in funzione.
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Procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 7
(Controllo interno della fabbricazione)
1. Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei fenomeni pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1. La corretta applicazione di tutte le pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea equivalgono all'effettuazione di una valutazione della compatibilità elettromagnetica.
2. La valutazione della compatibilità elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso cui gli apparecchi sono destinati.
3. In base alle disposizioni di cui all'allegato IV, il fabbricante predispone la documentazione tecnica attestante la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali della presente direttiva.
4. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.
5. La conformità dell'apparecchio a tutti i pertinenti requisiti essenziali è attestata da una dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità.
6. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la dichiarazione di conformità CE a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.
7. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la dichiarazione di conformità CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti incombe alla persona che immette gli apparecchi in questione sul mercato della Comunità.
8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti siano fabbricati conformemente alla documentazione tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.
9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità CE sono redatte conformemente alle disposizioni riportate nell'allegato IV.
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Procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 7
1. La presente procedura consiste nell'applicazione dell'allegato II, completato come segue:
2. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità presentano la documentazione tecnica all'organismo notificato di cui all'articolo 12 e chiedono che esso proceda alla valutazione. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità specificano all'organismo notificato gli aspetti dei requisiti essenziali che devono essere valutati dall'organismo notificato.
3. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e valuta se la documentazione tecnica dimostra adeguatamente che i requisiti della direttiva sottoposti alla sua valutazione sono rispettati. Se la conformità dell'apparecchio è confermata, l'organismo notificato trasmette una dichiarazione al fabbricante o al suo mandatario nella Comunità attestante la conformità di detto apparecchio. Tale dichiarazione si limita agli aspetti dei requisiti essenziali che sono stati sottoposti alla valutazione dell'organismo notificato.
4. Il fabbricante integra la dichiarazione dell'organismo notificato nella documentazione tecnica.
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Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità CE
1. Documentazione tecnica
La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali. Deve comprendere la progettazione e la fabbricazione dell'apparecchio in particolare:
- una descrizione generale dell'apparecchio,
- la prova della conformità alle norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte,
- quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva, con una descrizione della valutazione della compatibilità elettromagnetica di cui all'allegato II, punto 1, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.,
- una dichiarazione dell'organismo notificato, se è stata seguita la procedura di cui all'allegato III.
2. Dichiarazione di conformità CE
La dichiarazione di conformità CE deve contenere almeno gli elementi seguenti:
- un riferimento alla presente direttiva,
- l'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo mandatario nella Comunità,
- un riferimento datato alle specificazioni rispetto a cui è dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della presente direttiva;
- la data della dichiarazione,
- le generalità e la firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario.
Marcatura «CE» di cui all'articolo 8
La marcatura «CE» è costituita dalla sigla «CE» nella seguente forma:
La marcatura «CE» deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se è ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le proporzioni del grafico qui sopra riportato.
La marcatura «CE» deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio non lo consentono, la marcatura «CE» deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento.
Se l'apparecchio è disciplinato da altre direttive riguardanti altri aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura «CE», quest'ultima indica che l'apparecchio è conforme anche a tali altre direttive.
Tuttavia, quando una o più di tali direttive consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura «CE» indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, le disposizioni delle direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere indicate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che accompagnano l'apparecchio.
Criteri per la valutazione degli organismi da notificare
1. Gli organismi notificati dagli Stati membri soddisfano le condizioni minime seguenti:
a) disponibilità di personale e dei mezzi e delle attrezzature necessari;
b) competenza tecnica e integrità professionale del personale;
c) indipendenza nella stesura delle relazioni e nell'esecuzione dei compiti di verifica previsti dalla presente direttiva;
d) indipendenza del personale amministrativo e tecnico nei confronti di tutte le parti, i gruppi o le persone direttamente o indirettamente interessati dall'apparecchiatura in questione;
e) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
f) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato membro in base al diritto nazionale.
2. Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente dalle competenti autorità dello Stato membro.
Tavola di corrispondenza
La presente direttiva | |
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Articolo 1, punto 1 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
Articolo 1, punto 2 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 1, punto 3 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 1, punto 4 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 1, punti 5 e 6 |
- |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 5 e Allegato I |
Articolo 5 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 6 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
- |
Articolo 7, paragrafo 2 |
- |
Articolo 7, paragrafo 3 |
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Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
- |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 7, Allegati II e III |
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 8 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 7, Allegati II e III |
Articolo 10, paragrafo 3 |
- |
Articolo 10, paragrafo 4 |
- |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 7, Allegati II e III |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 12 |
Articolo 11 |
Articolo 14 |
Articolo 12 |
Articolo 16 |
Articolo 13 |
Articolo 18 |
Allegato I, punto 1 |
Allegato IV, punto 2 |
Allegato I, punto 2 |
Allegato V |
Allegato II |
Allegato VI |
Allegato III, ultimo paragrafo |
-Articolo 9, paragrafo 5 |
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[1] Si ricorda brevemente che la direttiva 89/336/CEE (cd. direttiva CEM) è stata adottata al fine di garantire la libera circolazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e di creare un ambiente elettromagnetico accettabile nell'UE. La direttiva mirava quindi a far sì che le perturbazioni elettromagnetiche provocate da apparecchiature elettriche non impedissero il corretto funzionamento di altre apparecchiature e delle reti di telecomunicazione e di erogazione dell'energia elettrica e che tali apparecchiature avessero un adeguato livello di immunità contro le perturbazioni elettromagnetiche, tale da permettere loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione. Nel nostro ordinamento la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 12 novembre 1996 n. 615. Con successivo decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 maggio 1999 è stato approvato l'elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di compatibilità elettromagnetica, ai sensi dell'art. 6, comma a), del citato D.Lgs. Infine, con decreto del Ministero delle comunicazioni del 27 settembre 1999 sono stati individuati gli organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), dello stesso decreto legislativo n. 615.
[2] Le apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette all’applicazione della direttiva comprendevano dall’apparecchio di illuminazione, all’elettrodomestico, alla scheda elettronica al personal computer o al PLC (Programmable Logic Controller) per applicazioni industriali. Tutte queste apparecchiature dovevano rispettare le prescrizioni della direttiva e recare la marcatura CE quale dichiarazione palese di conformità. Si ricorda, inoltre, che i componenti elementari (resistori, fusibili, transitori, circuiti integrati, ecc.) non sono soggetti alla marcatura ai fini della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, a meno che essi non vengano immessi sul mercato come unità a sé stante. Anche gli apparecchi che per loro natura non sono causa di disturbi (es. apparecchi di illuminazione con lampade ad incandescenza alimentate a frequenza di rete) dovevano presentare la marcatura CE; in questo caso però la conformità ai requisiti non richiedeva l'esecuzione di alcuna prova.
[3] Ad esempio le reti di distribuzione dell'energia elettrica, i grandi macchinari e complessi di macchinari in siti industriali.
[4] Il Comitato europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC) è l’organismo competente ad adottare le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e il Comitato europeo di Normalizzazione (CEN) e il CENELEC, sottoscritti il 13 novembre 1984. In particolare, le norme per la compatibilità elettromagnetica si classificano in norme di prodotto, norme di base e norme generiche ambientali. Le norme di base definiscono metodi, configurazioni e strumenti di prova. Le norme generiche stabiliscono i requisiti essenziali destinati ad un determinato ambiente, ad esempio domestico o industriale e ne definiscono le relative prove secondo le norme di base. Le norme di prodotto, infine, individuano i requisiti specifici per un determinato tipo, famiglia o categoria di prodotti.
[5] Le direttive CE di “nuovo approccio” sono direttive di armonizzazione totale (prevalgono su qualsiasi norma interna) basate sui seguenti principi enunciati nella Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione:
§ l'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi nel mercato nella Comunità devono rispettare per poter circolare liberamente all'interno della Comunità stessa;
§ le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive vengono definite in norme armonizzate;
§ l'applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti.
[6] La legge 21 giugno 1986, n. 317 reca “Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998”. Il comitato in questione è un comitato permanente previsto dall'articolo 5 della 98/34/CE (relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione) modificata dalla dir. 98/48/CE. I componenti sono nominati, ai sensi dell’art. 3, dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati.
[7] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
[8] La Dir.P.C.M. 27 marzo 2000 “Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118). prevede che l'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame. L'AIR, invece, è uno strumento per stabilire la necessità di un intervento di regolamentazione e per scegliere quello più efficace. L'AIR consiste nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese. L'AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamentazione la cui eventuale adozione è in discussione e delle opzioni alternative, nonché la valutazione dei benefìci e dei costi derivanti dalla misura regolatoria.
[9] La distinzione tra i due allegati è nel fatto che il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.
[10] Nel caso in esame ricorre tale fattispecie (lo schema di decreto è infatti stato trasmesso alle Camere il 1° agosto 2007), per cui il termine per l’esercizio della delega, fissato al 23 agosto 2007, risulta prorogato al 21 novembre 2007.