Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Titolo: | Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico- Schema di regolamento n. 118 (art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 e art.13, co. 2, L. 59/1997) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 105 | ||
Data: | 24/07/2007 | ||
Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico
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Schema di regolamento n. 118 |
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n. 105 |
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24 luglio 2007 |
Dipartimento Attività produttive
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: AP0169.doc
INDICE
Elementi per l'istruttoria legislativa
§ Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica Italiana (art. 87)
§ L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§ D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400
§ D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
§ L. 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (artt. 11,13, 19)
§ D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato (art. 4)
§ L. 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 14)
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 5)
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 7, 24, 27)
§ D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455 Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive
§ D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291 Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero (art. 5)
§ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 4,14, 19, 21, 23)
§ D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive
§ D.P.R. 4 settembre 2002, n. 300 Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive
§ D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316 Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive
§ D.L. 18 maggio 2006, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1)
§ D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 31)
§ D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 2, co. 98)
§ D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315 Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato
§ D.P.C.M. 12 gennaio 2007. Ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale
§ Contratto collettivo nazionale per il personale dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001 Utilizzo del fondo di amministrazione (art. 32)
Numero dello schema di regolamento |
118 |
Titolo |
Richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico |
Ministro competente |
Ministro dello sviluppo economico |
Norma di riferimento |
Art. 17, comma 4-bis, L. 23 agosto 1988, n. 400; art. 13, comma 2, L. 15 marzo 1997, n. 59 |
Settore d’intervento |
Ministeri |
Numero di articoli |
10 |
Date |
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§ presentazione |
10 luglio 2007 |
§ assegnazione |
11 luglio 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
10 agosto 2007 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) V Commissione (Bilancio) |
Rilievi di altre Commissioni |
- |
Lo schema di regolamento in esame provvede alla definizione dell’assetto organizzativo degli uffici di direttacollaborazione del Ministro dello sviluppo economico, al fine di adeguarne le strutture alle nuove funzioni conseguenti al riordino delle attribuzioni dei Ministeri, disposto dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (articolo 1, comma 3)[1] e dalle modifiche apportate dall’art.2, comma 98, del DL 262/06[2].
A seguito dell’adozione del richiamato decreto-legge 181 il Ministero dello sviluppo economico, previsto dall’articolo 1, comma 1, n. 6, ha assorbito gran parte delle competenze del Ministero delle attività produttive – che era stato istituito dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 27-32) nell’ambito di un generale riassetto delle amministrazioni statali – per le quali lo stesso decreto-legge ha introdotto rilevanti innovazioni.
Ai sensi del comma 2, art.1, del DL, il Ministero dello sviluppo economico ha acquisito le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, in materia di politiche di sviluppo e di coesione attribuite dal decreto legislativo 300/99 (articolo 24, comma 1, lettera c)) al Ministero dell’economia e delle finanze e svolte dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Al Ministero dello sviluppo economico è stata trasferita anche la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Contestualmente, al nuovo Ministero dello sviluppo economico sono state invece sottratte le seguenti competenze (già attribuite al Ministero delle attività produttive):
§ in materia di commercio internazionale - assegnate al Ministero del commercio internazionale (art. 1, comma 3);
§ in materia di imprenditoria femminile di cui alla legge 215/9 che passa alla Presidenza del Consiglio;
§ in materia di turismo di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 300/99, attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 19-bis, ter e quater);
§ sui generi alimentari trasformati industrialmente (di cui all’art. 1, L. 199/1958), in precedenza spettante al Ministero dell'industria d'intesa col Ministero delle politiche agricole e forestali, ora attribuite esclusivamente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (art. 1, co. 9).
Per quanto riguarda la struttura del Ministero dello sviluppo economico, nella relazione illustrativa si ricorda che attraverso il DPCM 12 gennaio 2007 si è già proceduto alla ricognizione delle strutture, del personale e delle risorse trasferiti al Ministero del commercio internazionale – secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 10 del DL 181 -mentre il trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al MISE per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche di sviluppo e coesione è attualmente in fase di predisposizione.
La medesima relazione segnala che attualmente si sta anche predisponendo, con apposito regolamento, la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dello sviluppo.
Il riordino degli uffici di diretta collaborazione del suddetto Ministro, sempre secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, appare indispensabile – data la loro valenza come punto di raccordo tra politica e amministrazione - alla luce sia delle varie modifiche apportate nel tempo al precedente regolamento emanato con DPR 19 settembre 2000, n. 455,siadel nuovo quadro organizzativo e funzionale delineato per il Ministero a seguito:
§ della introduzione della carica di vice Ministro (DPR 14 ottobre 2003, n. 316[3]);
§ delle nuove disposizioni in materia di riorganizzazione del servizio di controllo interno introdotte dall’articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[4];
§ delle nuove specifiche disposizioni sull'assetto degli uffici di diretta collaborazione dei ministri introdotte dallo stesso decreto-legge n. 181 del 2006, che all'articolo 1, comma 24-bis, ha previsto la decadenza automatica di tutte le assegnazioni di personale - compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale, le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito di tali uffici - in caso di mancata conferma entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro, mentre con l'articolo 1, commi da 24-quater a 24-septies, ha introdotto nuove disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri.
Il regolamento consta di 10 articoli.
L'articolo 1 reca le diverse definizioni adottate dal regolamento.
L’articolo 2 indica il Ministro quale organo di direzione politica e individua gli uffici di diretta collaborazione, di cui il Ministro si avvale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo ad esso attribuite sensi dell’articolo 4, Gli uffici di diretta collaborazione esercitano competenze di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo con l’amministrazione. Inoltre, prestano la loro collaborazione nella definizione degli obiettivi e nella elaborazione delle politiche pubbliche, nonché nella relativa valutazione e nelle connesse attività di comunicazione, con riferimento, in particolare, all’analisi dell’impatto normativo, dei costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati (comma 1).
Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, individuati dal comma 2, sono:
§ la Segreteria del Ministro
Come rileva la relazione illustrativa, rispetto al citato DPR 455, l'unica innovazione è sostanzialmente costituita dalla previsione formale dell’Ufficio del Consigliere diplomatico, ricollegabile al crescente rilievo degli aspetti internazionali e comunitari delle politiche di competenza del Ministero; peraltro, la figura del Consigliere diplomatico era già prevista e, in via di fatto, nell'ambito del contingente degli uffici di diretta collaborazione, un certo numero di addetti erano già chiamati a collaborare con tale figura.
I successivi commi 3-6 prevedono che: la segreteria del Ministro operi alle dirette dipendenze del Ministro e il servizio di controllo in posizione di autonomia; che gli uffici e la segreteria del vice Ministro e le segreterie dei Sottosegretari operino alle dirette dipendenze del vice Ministro e dei Sottosegretari; che il vice Ministro e i Sottosegretari si avvalgano dell’ufficio di Gabinetto e Legislativo per svolgere gli incarichi loro delegati dal Ministro e che il Capo di Gabinetto coordini l’intera attività di supporto degli uffici - che costituiscono un unico centro di responsabilità – assicurando il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero.
L'articolo 3 definisce le funzioni di tutti gli uffici di diretta collaborazione, delineandone le competenze, ad esclusione del Servizio del controllo interno (cui è dedicato l’art. 4).
§ la segreteria del Ministro provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, curandone l'agenda e la corrispondenza privata: essa é diretta e coordinata dal capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa (comma 1);
§ la segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l’elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti le attività produttivee per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; (comma 2);
§ l’ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per l’esercizio delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro e può essere articolato in distinte aree organizzative; coordina la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. A differenza dell’assetto previgente, l’ufficio è qualificato esplicitamente come ufficio di livello dirigenziale generale, così come già previsto, ad esempio, per il Ministero dell'economia e delle finanze;
§ l’ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione, effettua il monitoraggio dell’informazione e promuove iniziative editoriali. Il capo dell’ufficio svolge le funzioni di portavoce del Ministro;
§ l’ufficio del Consigliere diplomaticosvolge attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici.
L’articolo 4 individua le funzioni del Servizio di controllo interno - previsto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 286/99, così come modificato dall’art. 31 del DL 223/06, garantendogli autonomia operativa.
In particolare, il Servizio:
§ svolge attività di controllo strategico, valutando l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; raccoglie e valuta le informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate, verificando l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;
§ coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;
§ fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure in materia di responsabilità dirigenziale;
§ svolge analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.
La direzione del Servizio è affidata ad un Direttore nominato con decreto del Ministro e scelto fra i dirigenti non preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa o fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.
Rispetto al Ministero delle attività produttive, in cui la direzione del Servizio di controllo interno era affidata ad un organo collegiale, la trasformazione in organo monocratico è, secondo la relazione illustrativa, in linea con la previsione al riguardo contenuta nell'articolo 31, comma 1, del citato decreto legge n. 223 del 2006, e rispondente ad evidenti esigenze di contenimento dei costi e di snellimento della struttura organizzativa.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 286/00,recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dalll’art.31 del citato DL 223, la direzione dell'ufficio può essere affidata dal Ministro ad un organo monocratico o ad un organo collegiale composto da un massimo di tre membri.
L’apparato di supporto amministrativo, di cui è dotato il Servizio, è composto da un massimo di due dirigenti di seconda fascia ricompresi in un contingente di personale costituito fino ad un massimo di dodici unità, entro il nuovo limite del 10% del contingente complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione stabilito dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto legge n. 223 del 2006.
L'assegnazione al Servizio di controllo interno dei dirigenti avviene all'interno della dotazione organica del Ministero.
L'articolo 5stabilisce la complessiva dotazione di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, le modalità di assegnazione del personale di prestito, l'attribuzione di incarichi ad esterni (esperti e consulenti), le assunzioni a tempo determinato (collaboratori) entro limiti percentuali predefiniti.
Il contingente complessivo degli Uffici è individuato in centodiciannove unità, conformemente ai risultati dei trasferimenti di contingente previsti dai DPCM sopra richiamati, rispetto al contingente attribuito all’ex Ministero delle attività produttive del DPR n. 300 del 2002.
Si ricorda che il contingente del soppresso Ministero delle attività produttive, così come rideterminato dal DPR 300/02, era costituito da 160 unità, in quanto alle 92 unità dell’ex Ministero dell’industria erano state sommate le 68 unità del soppresso Ministero del commercio con l’estero. Con il DPCM 12 gennaio 2007 al nuovo Ministero del commercio internazionale sono state destinate 63 delle unità in precedenza assegnate al MAP. Alle restanti 97 unità si aggiungono le 22 provenienti dal MEF, per un totale di 119 unità.
Il personale degli uffici può essere costituito da dipendenti del Ministero, da altri pubblici dipendenti, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato o – entro il limite del 20% del suddetto contingente - da esperti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell’invarianza della spesa.
Si intendono come aggiuntive le posizioni di vertice di ciascun ufficio (Capo di Gabinetto, Capo dell’Ufficio legislativo; Capo della segreteria particolare del Ministro, ecc). Inoltre, nell'ambito del contingente complessivo, continua ad essere prevista la possibilità di individuare fino a sedici posizioni di funzioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, per lo svolgimento di incarichi attinenti ai compiti di diretta collaborazione.
L'articolo 5 contiene anche le disposizioni di prima applicazione per la conferma del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché quelle concernenti l'applicazione dell'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, concernente la decadenza automatica di tutti gli incarichi non confermati entro trenta giorni dal giuramento di un nuovo Ministro.
L'articolo 6 fissa i requisiti, i criteri di individuazione e la durata in caricadei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, per i quali è richiesto, comunque, il possesso di un'elevata professionalità in relazione ai compiti specifici svolti dall'Ufficio ed è, inoltre, consentita la nomina di esperti esterni all'amministrazione , purché risultino in possesso di particolari requisiti.
In particolare, il Capo di Gabinetto é nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
Il Capo dell'ufficio legislativo é nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro é nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.
Il Capo della segreteria ed il responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.
In ordine alla durata in carical’articolo dispone che i “capi” degli uffici sono nominati dal Ministro per un periodo massimo pari alla durata effettiva del mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata in caso di cessazione del rapporto fiduciario.
Rispetto alle disposizioni vigenti per l’ex Ministero delle attività produttive, l'unica innovazione è costituita dalla previsione dell'applicazione al Direttore del Servizio di controllo interno dell'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, concernente la decadenza automatica di tutti gli incarichi non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
L'articolo 7 definisce il trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione rinviando, per la relativa determinazione, alle modalità stabilite dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs 165/01 e prevedendo la corresponsione di un trattamento onnicomprensivo articolato in una voce retributiva fondamentale e in un emolumento accessorio, variamente rapportati – in relazione ai diversi incarichi - ai corrispondenti trattamenti dei dirigenti del Ministero.
In particolare:
§ per il Capo di Gabinetto si fa riferimento alla retribuzione massima dei dirigenti di prima fascia e, per quella accessoria, al trattamento accessorio dei capi dipartimento del Ministero stesso;
L'articolo 8, concernete la dotazione delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, a ciascuna delle quali, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate - al di fuori del contingente complessivo di 119 unità di cui all'articolo 5, comma 1 - fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni. In aggiunta a tale contingente di 8 unità, al Sottosegretario di Stato eventualmente nominato vice Ministro può essere altresì attribuito dal Ministro un ulteriore contingente di pari entità, che si intende tuttavia in tal caso compreso in quello complessivo di 119 unità.
Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può inoltre autorizzare il vice Ministro a nominare, anche fra estranei alla pubblica amministrazione, oltre al Capo della segreteria, un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali.
Per contenere la spesa entro il limite complessivo previsto, può essere attribuito ad uno stesso soggetto anche più di uno dei predetti incarichi, ferma restando l'unicità del trattamento economico nella misura maggiore fra quelle specificamente previste.
Secondo la relazione illustrativa , le disposizioni concernenti i collaboratori del vice Ministro sono riformulate rispetto a quelle previste per il Ministero delle attività produttive, nel rispetto delle nuove disposizioni introdotte in materia dall'articolo 1, commi da 24-quater a 24-septies, del più volte citato decreto-legge n. 181 del 2006, mentre nella relazione tecnica, con riferimento all’utilizzo di ulteriori figure di responsabili per il vice Ministro in relazione alle effettive disponibilità finanziarie, si sottolinea come sia stata sostanzialmente riprodotta la previsione dell’art. 25-quater del DL 181.
I commi da 24-quater a 24-quinquies del citato DL 181, al fine dirazionalizzare e rendere più efficiente l’utilizzazione del personale con presumibili risparmi di spesa, in modo da incidere anche sulle risorse complessive previste per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, modificano la disciplina del personale riservato ai vice Ministri[5].
Il comma 24-quater prevede, in particolare, che ai vice Ministri sia riservato in ogni caso un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato e che tale contingente di personale si intenda in ogni caso compreso nel contingente complessivo del personale di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con corrispondente riduzione delle risorse complessive a tal fine destinate. A tal proposito si ricorda che invece generalmente i regolamenti di organizzazione prevedono che al vice Ministro (oltre che ai sottosegretari di Stato) sia attribuito un contingente di personale aggiuntivo, al di fuori del contingente massimo del personale di diretta collaborazione del Ministro.
Il comma 24-quinquies tuttavia prevede che il Ministro, con una valutazione discrezionale di carattere politico, in ragione della complessità della delega attribuita, in deroga al limite di cui al comma 3 e comunque entro il limite complessivo di spesa (e di personale) stabilito per gli uffici di diretta collaborazione, possa autorizzare il vice Ministro a nominare un consigliere giuridico o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria che coordina l’attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce; solamente se necessario a seconda delle specifiche funzioni delegate, può inoltre autorizzarsi la nomina di un responsabile per gli affari internazionali. Inoltre il vice Ministro, per le funzioni delegate, può avvalersi dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio legislativo del Ministero.
Il comma 24-sexies prevede che i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro si adeguino alle nuove disposizioni cui ai precedenti commi 24-quater e 24-quinquies. Infine, il comma 24-septies prevede l’abrogazione dell’art. 3 della legge n. 137/2002, che precedentemente disciplinava il contingente di personale riservato ai vice Ministri
Quanto al comma 25-quater si ricorda cheessoprevede una “clausola di salvaguardia” finanziaria, stabilendo in sostanza che l’onere complessivo relativo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione non può comunque superare il limite di spesa complessivo relativo alla precedente disciplina degli stessi uffici.
L'articolo 9 individua le modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio (per i trattamenti economici individuali e per le indennità spettanti al personale degli uffici di diretta collaborazione, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici), nonché di gestione delle risorse umane e strumentali di cui è responsabile il Capo di Gabinetto. L’articolo disciplina inoltre l'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione di unità aggiuntive del Ministero per i servizi di supporto, la cui percentuale rispetto al contingente complessivo assegnato agli uffici di diretta collaborazione è ridotta dal 40% al 10%.
L'articolo 10, dispone l'abrogazione delle norme regolamentari concernenti gli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle attività produttive e reca le disposizioni transitorie volte ad assicurare la continuità degli incarichi già conferiti sulla base delle norme di cui si dispone l’abrogazione.
Le disposizioni abrogate sono:
§ il DPR 19 settembre 2000, n. 455;
§ il DPR 4 settembre 2002, n. 300;
§ il DPR 14 ottobre 2003, n. 316.
Infine, allo scopo di garantire che dal regolamento non scaturiscano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l’articolo esplicita tale vincolo anche con riferimento alla fase di attuazione delle relative disposizioni.
Oltre alla relazione illustrativa allo schema in esame sono allegate la relazione tecnica, la relazione del Ministero dello sviluppo economico al Ministro, i pareri favorevoli all’ulteriore corso del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché il parere favorevole, con osservazioni, del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - espresso in data 21 maggio 2007.
Lo schema di regolamento è stato adottato sulla base del combinato disposto dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 300 del 1999 e dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (che riproduce l’articolo 14, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993).
Il citato art. 7 del D.Lgs. 300/99 prevede che la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui disposizioni di sono ora contenute nell'art. 14 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. oltre). I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.
L’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", prevede che ciascun Ministro, per l’esercizio delle funzioni che gli sono proprie di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, si avvalga di uffici di diretta collaborazione[6].
Sempre il medesimo comma dell’art. 14 citato demanda l’istituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro a regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - a sua volta introdotto dall’art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59(c.d. legge Bassanini 1) che ha previsto una riforma degli uffici in questione, nell’ambito della complessiva opera di riordino e razionalizzazione dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (art. 11, co. 1, lett. a) e che per quanto riguarda l’organizzazione e la disciplina degli uffici di ciascun Ministero, compresa l’individuazione degli uffici di diretta collaborazione, ne ha demandato la definizione a singoli regolamenti di delegificazione.
Il comma 4-bis dell’articolo 17 della L. 400/1988, introdotto, come accennato, dall’articolo 13 della legge 59/1997, prevede che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione.
In particolare, ai sensi del citato comma 4-bis dell’art.17, l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 (cfr. oltre), su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
Il richiamato comma 2 del medesimo art.17 della L.n.400/88 dispone invece che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Gli schemi di regolamento di cui al citato comma 4-bis, sono trasmessi al Consiglio di Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2 della L. 400/1988, e alle Camere, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della L. 59/1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, i regolamenti possono comunque essere adottati.
Si segnala infine, che l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 300/1999 prevede l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 59/1997, che stabilisce che per i provvedimenti che hanno riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti siano consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Sullo schema di regolamento in esame la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 21 maggio 2007.
Sullo schema in esame è stato acquisito il prescritto parere delConsiglio di Stato – trasmesso in allegato al provvedimento – che si è espresso in senso favorevole, svolgendo peraltro alcune osservazioniin ordine:
§ al preambolo dello schema, per il quale si ravvisa la necessità di completare con date e numeri i decreti di trasferimento dal Ministero dello sviluppo economico ai Ministeri del commercio internazionale e dell’economia e delle finanze ;
§ all’articolo 10, recante le norme finali, per il quale, ai fini di una più corretta collocazione sistematica, si ravvisa l’opportunità di una riformulazione volta ad inserirvi sia l’ultimo periodo dell’art. 3, comma 3 - relativo alla compensazione degli oneri connessi alla qualificazione dell’Ufficio di Gabinetto quale ufficio di livello dirigenziale generale - sia il primo periodo dell’art. 5, comma 5, concernente la conferma automatica del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione in sede di prima applicazione del regolamento in esame.
Costituzione della Repubblica Italiana (art. 87)
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].
Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).
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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.
L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(2) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
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(omissis)
Art. 17
Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (29);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (30).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (31).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (32).
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(29) ettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
(30) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(31) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.
(32) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.
D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24
della L. 23 agosto 1988, n. 400
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Capo I
Sistema statistico nazionale
1. Oggetto della disciplina.
1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.
2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.
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2. Ordinamento del Sistema statistico nazionale.
1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;
c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
d) gli uffici di statistica delle province;
e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;
f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (4).
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(4) Nell'àmbito del sistema statistico nazionale e con i compiti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono stati inseriti: l'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) con D.P.C.M. 12 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1995, n. 251); l'ufficio di statistica dell'Ente poste italiane con D.P.C.M. 3 maggio 1996 (Gazz. Uff. 30 maggio 1996, n. 125); l'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della nutrizione con D.P.C.M. 3 maggio 1996 (Gazz. Uff. 30 maggio 1996, n. 125); l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con D.P.C.M. 9 marzo 2001 (Gazz. Uff. 28 aprile 2001, n. 98); l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) con D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200; gli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., delle Poste italiane S.p.a. e della Fondazione Enasarco con D.P.C.M. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 112); l'ufficio di statistica dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» con D.P.C.M. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 16 maggio 2002, n. 113); l'ufficio di statistica dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) con D.P.C.M. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 17 maggio 2002, n. 114); gli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con D.P.C.M. 28 maggio 2002 (Gazz. Uff. 9 agosto 2002, n. 186); gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (Unioncamere liguri), dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte (Unioncamere Piemonte) e dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto) con D.P.C.M. 14 novembre 2003 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2003, n. 301); l'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con D.P.C.M. 27 maggio 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167); l'ufficio di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia con D.P.C.M. 2 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 14 marzo 2005, n. 60); l'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con D.P.C.M. 26 maggio 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157); l'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'agricoltura (IREPA), con D.P.C.M. 22 settembre 2005 (Gazz. Uff. 21 novembre 2005, n. 271).
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3. Uffici di statistica.
1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 (5), e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.
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(5) Recante l'istituzione di uffici di statistica nei Comuni con popolazione di centomila o più abitanti.
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4. Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche.
1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.
3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'àmbito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.
4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691 , ancorché non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'àmbito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attività statistica ai princìpi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali (6).
5. Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 .
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(6) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1989, n. 229.
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5. Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome.
1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.
2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.
3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.
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6. Compiti degli uffici di statistica.
1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'àmbito del programma statistico nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.
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6-bis. Trattamenti di dati personali.
1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici (7).
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(7) Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. Per la circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale vedi il D.P.C.M. 9 maggio 2001.
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7. Obbligo di fornire dati statistici.
1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri (8).
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (9).
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.
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(8) Con D.P.R. 2 marzo 1993 (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1993-1995, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 8 agosto 1994 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato l'elenco delle medesime rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1994-1996. Con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1995-1997. Con D.P.R. 22 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1996-1998. Con D.P.R. 4 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1997-1999, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 23 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1998, n. 33) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 1998-2000 che comportano l'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Con D.P.R. 2 giugno 2000 (Gazz. Uff. 3 agosto 2000, n. 180) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002, per le quali, a norma del presente articolo, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste. Con D.P.R. 22 maggio 2001 (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184), corretto con Comunicato 17 settembre 2001 (Gazz. Uff. 17 settembre 2001, n. 216), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2001-2003 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 15 aprile 2002, n. 88), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico 2002-2004 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 3 settembre 2003 (Gazz. Uff. 5 novembre 2003, n. 257) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005, per le quali, ai sensi del presente articolo, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 14 luglio 2004 (Gazz. Uff. 12 agosto 2004, n. 188) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006 che comporta l'obbligo di risposta per i soggetti privati, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 20 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2005-2007 che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con D.P.R. 12 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 30 marzo 2007, n. 75) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientrati nel Programma statistico nazionale 2006-2008, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati.
(9) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.
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8. Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.
1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 (10).
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(10) Recante modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
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9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.
1. I dati raccolti nell'àmbito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici (11).
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati (12).
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (13).
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(11) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.
(12) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.
(13) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.
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10. Accesso ai dati statistici.
1. I dati elaborati nell'àmbito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.
2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.
3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.
4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.
5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.
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11. Sanzioni amministrative.
1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.
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12. Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:
a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda (14);
b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;
c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari (15).
2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dello art. 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'àmbito del Sistema statistico nazionale (16).
3. La commissione è composta di nove membri, nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.
4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.
5. [I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati] (17).
6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (18), che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.
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(14) Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.
(15) Vedi, anche, gli articoli 3, 4 e 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84.
(16) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.
(17) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84.
(18) Ai sensi dell'art. 2, D.P.C.M. 14 settembre 1992 (Gazz. Uff. 22 settembre 1992, n. 223), le funzioni di segreteria della commissione di garanzia per l'informazione statistica previste dall'art. 12, comma 8, sono assicurate dal Dipartimento degli affari generali e del personale.
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13. Programma statistico nazionale.
1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3 (19).
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(19) Con D.P.R. 2 aprile 1992 (Gazz. Uff. 10 giugno 1992, n. 135, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1992-1994. Con D.P.C.M. 12 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1993-1995. Con D.P.C.M. 28 marzo 1994 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1994-1996. Con D.P.C.M. 9 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1995-1997. Con D.P.C.M. 11 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1996-1998. Con D.P.C.M. 21 novembre 1996 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1997-1999. Con Del.CIPE 16 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) e con D.P.C.M. 18 novembre 1997 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 52, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000. Con Del.CIPE 11 novembre 1998 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288) e con D.P.C.M. 18 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 17 aprile 1999, n. 89, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1999-2001. Con D.P.R. 5 luglio 1999 (Gazz. Uff. 19 agosto 1999, n. 194) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 1999-2001. Con Del.CIPE 5 novembre 1999 (Gazz. Uff. 25 novembre 1999, n. 277) e con D.P.C.M. 31 marzo 2000 (Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002. Con Del.CIPE 29 settembre 2000 (Gazz. Uff. 16 novembre 2000, n. 268) e con D.P.C.M. 6 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.), corretto dal D.P.C.M. 12 novembre 2001 (Gazz. Uff. 24 novembre 2001, n. 274), è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003. Con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 97/2001 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3) e con D.P.C.M. 27 dicembre 2001 è stato approvato il programma statistico nazionale 2002-2004. Con Del.CIPE 31 gennaio 2003, n. 6/2003 (Gazz. Uff. 21 maggio 2003, n. 116) e con D.P.C.M. 19 giugno 2003 è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005. Con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 98/2003 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e con D.P.C.M. 23 aprile 2004 è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006. Con Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 5/05 (Gazz. Uff. 11 agosto 2005, n. 186) e con D.P.C.M. 8 settembre 2005 (Gazz. Uff. 24 novembre 2005, n. 274, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2005-2007. Con Del.CIPE 2 dicembre 2005, n. 126/05 (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 124) e con D.P.C.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2006, n. 244, S.O.) è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2006-2008. Con Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 166/2006 (Gazz. Uff. 10 aprile 2007, n. 83, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2007-2009.
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Capo II
Organizzazione e funzioni dell'ISTAT
14. Istituto nazionale di statistica.
1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926 n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
c) il consiglio;
d) il collegio dei revisori dei conti.
4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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15. Compiti dell'ISTAT.
1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti lo ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.
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16. Presidente.
1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento (20).
2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'art. 17 nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.
4. Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22 (21).
5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
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(20) Per la parziale abrogazione delle disposizioni dei commi 1 e 4 dell'art. 16, vedi l'art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000.
(21) Per la parziale abrogazione delle disposizioni dei commi 1 e 4 dell'art. 16, vedi l'art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000.
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17. Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.
2. Il comitato è composto:
a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;
b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) da un rappresentante dell'UPI;
e) da un rappresentante dell'Union-camere;
f) da tre rappresentati dell'ANCI;
g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;
h) dal direttore generale dell'ISTAT;
i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.
3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.
8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.
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18. Consiglio dell'ISTAT.
1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla la attività dell'Istituto.
2. Il consiglio è composto:
a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;
c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;
d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.
3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.
4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.
5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.
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19. Collegio dei revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:
a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;
b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del tesoro.
2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.
3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dallo Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.
4 Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 23, comma 3 (22).
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(22) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1990, n. 159.
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20. Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT.
1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
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21. Direttive e atti di indirizzo.
1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:
a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.
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22. Compiti del consiglio.
1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.
2. Spetta al consiglio:
a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;
b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;
d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;
e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;
f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto (23).
3. Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro (24).
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(23) Vedi, anche, l'art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000.
(24) Con D.P.C.M. 1° luglio 1996 (Gazz. Uff. 26 luglio 1996, n. 174) è stato approvato il regolamento concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici a persone ed enti pubblici o privati e per la corresponsione dei compensi a consulenti esterni ed ai componenti di commissioni esaminatrici presso l'Istituto nazionale di statistica. Le dotazioni organiche del personale dell'ISTAT sono state, da ultimo rideterminate con D.P.C.M. 31 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 11 aprile 2006, n. 85).
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23. Gestione finanziaria.
1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).
2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.
3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.
4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).
5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.
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24. Relazione al Parlamento.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.
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25. Abrogazioni di precedenti norme.
1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la legge 16 novembre 1939, n. 1823 (25), la legge 6 agosto 1966, n. 628 , la legge 19 dicembre 1969, n. 1025 (26), e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.
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(25) Recante istituzione di uffici di statistica nei Comuni con popolazione di centomila o più abitanti.
(26) Recante variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica.
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26. Norme transitorie.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.
2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.
(2) Vedi, anche, il D.L. 14 settembre 1993, n. 358.
(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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L. 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (artt. 11,13, 19)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
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(omissis)
Capo II
Art. 11. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (42), uno o più decreti legislativi diretti a (43):
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (44);
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (45).
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore (46).
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi (47):
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (48);
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti (49);
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (50);
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (51).
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (52).
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (53).
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(42) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:
«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere
b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».
(43) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:
- quanto alla lettera a):
il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;
il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- quanto alla lettera b):
il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;
il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;
il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;
il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»;
il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;
il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;
il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;
il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»;
il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni;
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- quanto alla lettera c):
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- quanto alla lettera d):
il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;
il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF;
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.
(44) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(45) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(46) In attuazione del presente comma è stato emanato il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
(47) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.
(48) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
(49) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera g) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4 , sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione.
(50) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. La predetta modificazione è consistita nell'inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Pertanto, deve ritenersi che l'espressione «facoltativa» debba ritenersi ora eliminata.
(51) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(52) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(53) Periodo aggiunto dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
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(omissis)
Art. 13. 1. ... (57).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo (58).
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(57) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400.
(58) Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
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(omissis)
Art. 19. 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
(omissis)
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279
Individuazione delle unità previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato (art. 4)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 1997, n. 195, S.O.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421;
Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 317/D, deliberato nell'adunanza del 9 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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(omissis)
Art. 4. Gestione unificata delle spese strumentali.
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'àmbito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.
(omissis)
L. 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 14)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
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(omissis)
Art. 17. co. 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
(omissis)
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 5)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l'articolo 11 della predetta legge, come modificato dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al comma 1, lettera c), delega il Governo a riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni;
Visto altresì l'articolo 17 della stessa legge n. 59 del 1997, che detta princìpi e criteri direttivi cui l'esercizio della delega deve attenersi;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la conferenza Stato città ed autonomie locali;
Visto in particolare l'articolo 9, comma 3, del predetto decreto legislativo che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre alla conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;
Visto il parere della conferenza unificata, espresso nella seduta del 13 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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(omissis)
Art. 5. La valutazione del personale con incarico dirigenziale.
1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai princìpi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 7, 24, 27)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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(omissis)
Art. 7. Uffici di diretta collaborazione con il ministro.
1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità (7).
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(7) Vedi, anche, l'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per il Ministro delle comunicazioni, il D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per il Ministro della salute, il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per il Ministro dell'economia e delle finanze e il D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per il Ministro della difesa.
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(omissis)
Art. 24. Aree funzionali.
1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia (21);
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato (22);
c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari (23);
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari (24);
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero (25).
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'àmbito delle stesse aree (26).
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(21) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi dall'art. 8, L. 17 agosto 2005, n. 166.
(22) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(23) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dello sviluppo economico vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(24) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(25) Lettera sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(26) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(omissis)
Capo VI - Il Ministero delle attività produttive
Art. 27. Istituzione del Ministero e attribuzioni.
1. È istituito il Ministero delle attività produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di (29):
a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali (30);
b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;
e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo (31).
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi (32);
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo (33) (34).
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio (35).
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (36).
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo (37).
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa (38).
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(29) Alinea così modificato dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(30) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(31) Comma prima modificato dall'art. 50, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
(32) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(33) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(34) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
(35) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
(36) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
(37) Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 2, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
(38) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il trasferimento delle funzioni di competenza statale di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio dei Ministri vedi il comma 19-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455
Regolamento
recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del
Ministro delle attività produttive
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 2001, n. 113.
(2) Nel presente decreto le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» e «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono state sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro delle attività produttive» e «Ministero delle attività produttive», ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e successive modificazioni, recante il regolamento sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Ritenuta l'opportunità, in accoglimento delle osservazioni formulate con il predetto parere, di rinviare ad un separato apposito regolamento le disposizioni in materia di dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle attività produttive con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle attività produttive di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (3);
b) Ministro: il Ministro delle attività produttive;
c) Ministero: il Ministero delle attività produttive;
d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
d-bis) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro (4);
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle attività produttive;
f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
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(3) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
Art. 2
Ministro ed uffici di diretta collaborazione
1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefìci ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'ufficio di Gabinetto;
c) la segreteria tecnica del Ministro;
d) l'ufficio legislativo;
e) l'ufficio stampa;
f) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;
f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri (5);
g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.
4. Gli uffici e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione (6).
5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i vice Ministri ed i Sottosegretari si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture (7).
6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.
7. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220.
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(5) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
(6) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
(7) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
Art. 3
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.
2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le attività produttive e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con le Direzioni generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre Amministrazioni interessate.
3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio può essere articolato in distinte aree organizzative. L'Ufficio di Gabinetto assicura altresì il supporto al Ministro nei rapporti internazionali e diplomatici.
4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.
5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.
Art. 4
Servizio di controllo interno
1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:
a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;
b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;
c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.
2. La direzione del servizio è affidata con decreto del Ministro ad un collegio composto da tre membri, ivi compreso il presidente, scelti fra dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa e fra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.
3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.
4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.
5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di 14 unità, di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5, ed il comma 4 del medesimo articolo 5.
6. È abrogato il regolamento adottato con D.M. 3 luglio 1995, n. 338 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 5
Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), è stabilito complessivamente in novantadue unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Gabinetto può altresì essere chiamato a far parte, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico (8).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'àmbito del contingente complessivo di novantadue unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a sedici, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti di prima fascia non titolari di centri di responsabilità amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti con decreto del Ministro, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione può essere confermato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.
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(8) Per l'aumento del contingente di personale di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.P.R. 4 settembre 2002, n. 300.
Art. 6
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.
4. Il Capo della segreteria ed il Responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.
5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera f) dell'articolo 2, comma 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.
Art. 7
Trattamento economico
1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero (9);
c) per il Capo della segreteria del Ministro, il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per gli affari internazionali nominati dal vice Ministro i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero (10);
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e l'addetto stampa del vice Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo (11).
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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(9) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
(10) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
(11) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
Art. 8
Ufficio e Segreteria dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato (12)
1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.
2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di novantadue unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.
2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centosessanta unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300 (13).
2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'àmbito del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'àmbito del medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate (14).
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(12) Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
(13) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
(14) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
Art. 9
Modalità della gestione
1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti (15).
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale degli affari generali del Ministero, assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree «A» e «B» del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 40% delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.
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(15) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
Art. 10
Disposizioni finali
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza di spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario (16).
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(16) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 2002, n. 300.
D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291
Regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero(art. 5)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 3 e 14;
Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 24 febbraio 1997, n. 95, come modificato dal decreto del 21 luglio 1999, n. 316, concernente il regolamento sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare gli articoli 12, 13 e 19;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;
Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attività indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espressa dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 luglio 2000;
Acquisito i pareri della I Commissione della Camera dei deputati dell'11 ottobre 2000 e della X Commissione del Senato del 10 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 18 aprile 2001;
Considerata l'opportunità di accogliere i suddetti rilievi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
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(omissis)
Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione.
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h), è stabilito complessivamente in 68 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del 30 per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (2).
2. Nell'àmbito del contingente di 68 unità stabilito al comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 4, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 e sono attribuiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa e dal consigliere diplomatico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora siano dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
4. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo.
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(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 4 settembre 2002, n. 300.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 4,14, 19, 21, 23)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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(omissis)
Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
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(omissis)
Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo.
(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (14) dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (15).
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.
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(14) Il termine era stato prorogato dal comma 8 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.
(15) Comma così modificato dal comma 24-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza del termine di cui al presente comma vedi il comma 24-ter dello stesso articolo 1. Il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma è stato adottato:
- con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente;
- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;
- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero;
- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni;
- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
- con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;
- con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;
- con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;
- con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia;
- con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
- con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno;
- con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;
- con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
- con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive;
- con D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- con D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.
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(omissis)
Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (22).
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto (23).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (24).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (25).
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (26).
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (27).
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (28).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (29).
7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] (30).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (31).
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (32).
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (33) (34).
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (35).
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(22) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(23) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 14-sexies.
(24) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(25) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147.
(26) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(27) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(28) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(29) In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma. Da ultimo, il presente comma era stato modificato dall'art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(30) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(31) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dal comma 159 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 160 e 161 dello stesso art. 2.
(32) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(33) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(34) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
(35) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.
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(omissis)
Art. 21. Responsabilità dirigenziale.
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo (36).
2. [Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi] (37).
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (38) (39).
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(36) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(37) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(38) Comma così modificato dall'art. 73, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, con la decorrenza ed i limiti indicati nell'art. 175 dello stesso decreto.
(39) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
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(omissis)
Art. 23. Ruolo dei dirigenti.
(Art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui àmbito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale (41).
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato (42) (43) (44).
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(41) Comma così modificato dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Precedentemente il presente comma era stato modificato dall'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge.
(42) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(43) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108.
(44) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175
Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attività produttive
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2001, n. 114, S.O.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 e del 16 febbraio 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo quanto emerso dal resoconto della seduta del 9 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espresso in data 7 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente regolamento:
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Capo I
Attribuzioni dei Dipartimenti e di altri organismi del Ministero
1. Dipartimenti del Ministero.
1. Il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento per le imprese;
b) Dipartimento per l'internazionalizzazione;
c) Dipartimento per le reti;
d) Dipartimento per il mercato.
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2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti.
1. È istituita la conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro delle attività produttive, di seguito denominato «Ministro», proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attività informatiche.
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3. Dipartimento per le imprese.
1. Il Dipartimento per le imprese ha competenza in materia di competitività e sviluppo dei settori produttivi e dell'impresa anche con riferimento al riequilibrio territoriale del sistema produttivo ed alla coesione economica, sulla base della programmazione degli indirizzi fissata dal CIPE, ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi;
b) definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale, dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva;
c) sviluppo e vigilanza della cooperazione;
d) tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali, sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica;
e) definizione, in accordo con le regioni, dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
f) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata e per la cantieristica navale e l'autotrasporto;
g) gestione delle misure di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione delle politiche di coesione, ivi comprese quelle relative ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata, per le parti inerenti agli interventi a favore delle attività produttive e per lo sviluppo delle rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse;
h) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità nazionali, internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e marchi d'impresa;
i) determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari;
j) promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;
k) rapporti con soggetti pubblici e privati che svolgono attività attinenti alla competitività del sistema imprenditoriale ed allo sviluppo produttivo.
2. Il Dipartimento esercita inoltre i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale.
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4. Dipartimento per l'internazionalizzazione.
1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione ha competenza nel settore del commercio estero e dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) indirizzi di politica commerciale verso l'estero; disciplina degli scambi con i Paesi terzi; elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali nei settori di competenza;
b) rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza;
c) collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri;
d) coordinamento delle attività per la politica commerciale con l'estero previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
e) rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero;
f) incentivazione e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia;
g) vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero;
h) vigilanza del credito all'esportazione e sull'assicurazione al credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti in sede nazionale ed internazionale;
i) investimenti esteri in Italia;
j) esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
k) rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione;
l) tutela della produzione italiana all'estero;
m) promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nell'àmbito dell'internazionalizzazione delle imprese (2).
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(2) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo vedi l'art. 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
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5. Dipartimento per le reti.
1. Il Dipartimento per le reti ha competenza in materia di promozione, competitività, sviluppo e miglioramento qualitativo delle reti dell'energia. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali (3):
a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria;
b) disciplina dei settori della produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale;
c) definizione di politiche e misure nei settori della produzione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi;
d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;
e) [politiche nel settore delle comunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale] (4);
f) [radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata e telecomunicazioni] (5);
g) [rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni] (6);
h) [coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard] (7);
i) [stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali] (8);
l) [rilascio delle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali] (9).
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(3) Alinea così modificato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(4) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(5) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(6) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(7) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(8) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(9) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
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6. Dipartimento per il mercato.
1. Il Dipartimento per il mercato ha competenza nel settore delle politiche per il funzionamento e la trasparenza del mercato. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
b) armonizzazione del mercato e monitoraggio dei prezzi;
c) metrologia legale;
d) sicurezza dei prodotti;
e) vigilanza sulla osservanza delle normative nel settore postale e delle telecomunicazioni;
f) regolamentazione dei settori postali, delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, convenzioni, contratti di programma di servizio di settore, emissione delle carte valori;
g) vigilanza sul rispetto degli obblighi di servizio universale del settore postale;
h) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;
i) adeguamento periodico del servizio universale per i settori postali e delle telecomunicazioni.
2. Il Dipartimento esercita i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la normativa e i controlli tecnici. Inoltre il Dipartimento svolge le funzioni relative alla organizzazione e gestione dei servizi comuni o interdipartimentali del Ministero.
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Capo II
Articolazione dei Dipartimenti
7. Direzioni del Dipartimento per le imprese.
1. Il Dipartimento per le imprese è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;
b) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
c) Direzione generale per il turismo;
d) Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi;
e) Direzione generale per gli enti cooperativi.
2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;
b) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali;
c) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
d) vigilanza sulle Stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;
e) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale, vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale;
f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana al Patto atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e duale;
g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
h) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;
i) funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
j) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;
k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa;
l) attività di supporto e di segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni;
m) vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale;
n) approvazione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti per i profili di competenza;
o) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;
p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto valore strategico.
3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività opera il nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le Direzioni generali di settore;
b) elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle funzioni di incentivazioni alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio;
c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo;
d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero;
e) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari;
f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all'ammodernamento di comparti produttivi;
g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali;
h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;
i) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
j) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
k) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri ministeri nei rispettivi ambiti.
5. La Direzione generale per il turismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché attività finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee guida;
b) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
c) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;
d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;
e) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;
f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema stesso;
g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);
i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilita, stato di salute, età avanzata;
l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;
m) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;
n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.
6. La Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario;
b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di prodotti editoriali, le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;
c) attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;
d) attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;
e) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese;
f) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
g) contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;
i) attività delle società fiduciarie e di revisione;
j) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);
k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonché provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia assicurativa, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
7. La direzione generale per gli enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualità e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali;
b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione dei relativi contributi;
c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni;
d) vigilanza sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle società cooperative;
e) rilevazione degli aspetti socioeconomici della cooperazione e rapporti con l'Istat;
f) tenuta dello schedario generale della cooperazione;
g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;
h) tenuta dell'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;
i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione all'attività di vigilanza ed al registro prefettizio delle cooperative.
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8. Direzioni del Dipartimento per l'internazionalizzazione.
1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica commerciale;
b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
c) Direzione generale per la promozione degli scambi (10).
2. La Direzione generale per la politica commerciale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;
b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale con particolare riferimento all'OMC e all'OCSE e all'UNCTAD;
c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'àmbito dell'Unione europea;
d) partecipazione, nell'àmbito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi economico-commerciali con i Paesi terzi;
e) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali in materia di collaborazione economica nonché gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione per le materie di rispettiva competenza;
f) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione italiana all'estero e salvaguardia commerciale;
g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di esportazione, nonché applicazione delle sanzioni amministrative (11).
3. La direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) attività di sostegno alla definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione;
b) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio nelle materie di competenza della V Commissione CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;
c) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita con decreto del Ministro del commercio estero del 29 febbraio 2000, n. 137;
d) preparazione delle riunioni di coordinamento, presiedute dal Ministro, fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti e direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a., di INFORMEST, del soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e della SACE;
e) collaborazione con il Ministero degli affari esteri, in particolare modo in materia di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, in raccordo con la direzione generale per la promozione e con la direzione generale per la politica commerciale;
f) elaborazione di indirizzi strategici circa l'utilizzo dei fondi strutturali per l'internazionalizzazione delle imprese, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi;
g) partecipazione al Punto nazionale di contatto previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali;
h) attività di indirizzo per la promozione e la diffusione territoriale degli sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione;
i) elaborazione di indirizzi e proposte e conseguente partecipazione nelle sedi internazionali competenti in materia di credito all'esportazione e sull'assicurazione del credito all'esportazione, assicurando l'adeguato raccordo con la direzione generale per la politica commerciale;
j) esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza nelle materie del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
k) esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
l) elaborazione degli indirizzi strategici finalizzati alla promozione degli investimenti esteri in Italia e partecipazione nelle sedi comunitarie e multilaterali alla definizione degli accordi in materia di investimenti diretti esteri;
m) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
n) attività di indirizzo strategico e segreteria tecnica dell'Osservatorio economico previsto dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;
o) predisposizione, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi, della relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalla SIMEST (12).
4. La Direzione generale per la promozione degli scambi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione;
b) sviluppo e coordinamento delle attività promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali della direzione generale per il turismo, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese;
c) elaborazione delle linee direttrici dell'attività dell'ICE in collaborazione con la direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
d) approvazione del piano di attività dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge n. 68/1997, sull'attività dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE;
e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;
f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione;
g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e svolgimento delle attività gestionali di competenza del Ministero (13);
h) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero;
i) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;
j) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
k) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero;
l) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione;
m) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali (14).
5. Restano comunque salve le competenze del Ministero degli affari esteri.
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(10) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 3, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
(11) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
(12) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
(13) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
(14) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
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9. Direzioni del Dipartimento per le reti.
1. Il Dipartimento per le reti è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
b) [Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze] (15);
c) [Direzione generale per i servizi di comunicazione] (16);
d) [Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione] (17).
2. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;
b) rapporti con le regioni, l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali nei settori energetico e minerario;
c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone o di altri combustibili, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV;
d) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;
e) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia;
f) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
g) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie, gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;
h) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;
i) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche e minerarie;
j) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca;
k) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;
l) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e minerario;
m) vigilanza sull'attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
n) indirizzi e direttive alle società gestore della rete di trasporto nazionale, gestore del mercato elettrico, acquirente unico e a quella di gestione degli impianti nucleari nonché rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;
o) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
p) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonché per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;
q) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;
r) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave;
s) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;
t) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneità di prodotti esplodenti per uso estrattivo.
3. Presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie opera la segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, ed all'articolo 3, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
4. [La Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) analisi e studi circa le prospettive di evoluzione sul piano nazionale ed internazionale dei settori delle comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo alla determinazione delle necessità di risorse spettrali;
b) partecipazione alle organizzazioni internazionali per quanto attiene le problematiche inerenti la pianificazione e la gestione delle frequenze;
c) preparazione delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
d) predisposizione e adozione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo aggiornamento;
e) collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze;
f) coordinamento degli interventi in materia di interferenze elettriche e radioelettriche, anche su segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; approvazione dei prospetti tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione e relativi collegamenti e di telecomunicazioni ad uso privato;
g) tenuta e gestione del Registro nazionale delle frequenze;
h) elaborazione delle norme per l'impiego delle risorse dello spettro e dell'orbita geostazionaria ai fini della loro ottimizzazione;
i) applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica delle frequenze delle stazioni dei servizi di Terra e spaziali, previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni e dagli accordi internazionali;
j) controllo internazionale delle emissioni radioelettriche attraverso il dipendente centro di controllo;
k) coordinamento dell'attività del controllo nazionale delle emissioni;
l) verifica della rispondenza ai requisiti essenziali degli apparati radioelettrici ai fini della loro immissione sul mercato e della loro utilizzazione nel territorio nazionale;
m) elaborazione della disciplina tecnica delle stazioni dei servizi radioelettrici] (18).
5. [La Direzione generale per i servizi di comunicazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni alle emittenti radiotelevisive private e adozione dei relativi disciplinari, su proposta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) attuazione della convenzione e del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
c) rilascio delle licenze e delle autorizzazioni nel settore delle telecomunicazioni e postale;
d) verifica della corretta applicazione degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, anche con riferimento ai piani di sviluppo ed esecutivi dei titolari di concessioni e di licenze;
e) adempimenti in materia di canoni e contributi nei settori delle telecomunicazioni, della radiodiffusione e postale;
f) adempimenti in materia di stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riguardo alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;
g) agevolazioni, sovvenzioni, contributi, incentivi e benefici per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive;
h) azioni mirate allo sviluppo della società dell'informazione] (19).
6. [Presso la direzione generale operano il Consiglio superiore delle comunicazioni e il Forum permanente delle comunicazioni] (20).
7. [La direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzo e coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative e per l'adozione e l'utilizzazione di nuove normative e standard tecnici nei settori delle telecomunicazioni, della telematica e dell'informatica;
b) partecipazione alle attività di potenziamento degli organismi di normativa tecnica nazionale ed internazionale nei settori di competenza;
c) indirizzo e sorveglianza delle attività di accreditamento, certificazione ed omologazione;
d) cooperazione a livello internazionale per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore di competenza; e) promozione in àmbito nazionale della ricerca applicata al fine di sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi servizi nel campo delle comunicazioni, della telematica e dell'informatica;
f) trattazione delle commesse e degli affari relativi al Patto atlantico e dell'UEO nei settori di competenza;
g) ricognizione delle risorse di reti e di servizi di telecomunicazioni, di telematica e di informatica;
h) indirizzo e sorveglianza delle attività di formazione e addestramento professionale e cura dei rapporti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei settori di competenza;
i) coordinamento e gestione dei programmi europei nel campo della ricerca applicata di settore;
j) indirizzo e vigilanza sull'attività della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni] (21).
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(15) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(16) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(17) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(18) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(19) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(20) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(21) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
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10. Direzioni del Dipartimento per il mercato.
1. Il Dipartimento per il mercato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
b) [Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni] (22);
c) Direzione generale per i servizi interni.
2. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, gli altri organismi internazionali, le regioni, gli enti locali e le camere di commercio;
b) proposte ed elaborazioni di politiche e normative, nonché studi e ricerche, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
c) attività di supporto e segreteria tecnico organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, e tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;
d) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonché rapporti con altre autorità indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse alle Autorità con poteri di intervento sul mercato;
f) attività amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
g) proposte ed elaborazioni di norme nel campo della metrologia legale e connessi rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali competenti in materia di pesi e misure;
h) indirizzi e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio;
i) direttive generali in tema di normativa tecnica e conformità strumenti di misura e di emissibilità di monete e metalli preziosi;
j) proposte ed elaborazione di norme in materia di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore;
k) coordinamento delle attività amministrative e di informazione previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e conseguenti rapporti con l'Unione europea;
l) vigilanza sull'Agenzia per le normative e i controlli tecnici.
3. [La direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione di studi circa le prospettive di evoluzione del settore postale;
b) redazione dei provvedimenti di regolamentazione per il settore delle comunicazioni, partecipando ai lavori dell'Unione europea;
c) espletamento delle funzioni di Autorità di regolazione del settore postale ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
d) partecipazione ai lavori ed alle attività internazionali relativamente ai settori di propria competenza;
e) conduzione di studi ed elaborazione di proposte in ordine all'adeguamento periodico del servizio universale sia per i servizi postali che per quelli di telecomunicazioni;
f) predisposizione del contratto di programma con il fornitore del servizio postale universale;
g) definizione dei livelli di qualità del servizio postale universale;
h) definizione della carta della qualità dei servizi postali;
i) effettuazione, anche attraverso soggetti terzi, della verifica della qualità del servizio postale universale e del rispetto degli inerenti obblighi;
j) espletamento degli adempimenti per l'applicazione della normativa comunitaria in materia di apparati radio e di apparati terminali di telecomunicazioni;
k) trattazione del contenzioso interno ed internazionale per i settori di propria competenza;
l) esercizio e coordinamento dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo per i settori di propria competenza e cura dei rapporti con la polizia postale e delle comunicazioni;
m) esercizio delle attività inerenti all'emissione delle carte valori postali ed alla politica filatelica;
n) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;
o) gestione del Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni e della Biblioteca e del Centro documentazione] (23).
4. La Direzione generale per i servizi interni cura gli affari generali per il dipartimento per il mercato e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri dipartimenti in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero;
b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza;
c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
d) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'àmbito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;
f) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata, nonché all'attività del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonché all'attività di relazioni con il pubblico;
g) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero.
5. La Direzione generale per i servizi interni assicura altresì le attività di supporto e di segreteria necessarie al funzionamento della Conferenza dei capi dei dipartimenti.
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(22) Lettera abrogata dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
(23) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.
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Capo III
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
11. Articolazione delle unità dirigenziali non generali.
1. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.
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12. Ruolo del personale e dotazioni organiche.
1. Le dotazioni organiche del Ministero, ivi compreso il personale delle Agenzie vigilate dal medesimo Ministero, sono determinate in conformità dell'allegata tabella A nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. A decorrere dalla data di avvio dell'attività delle predette Agenzie, ovvero dalla stessa data di entrata in vigore del presente regolamento, se successiva, le dotazioni organiche di cui alla tabella A sono automaticamente ridotte in misura corrispondente ai contingenti di personale per tali Agenzie individuati nei relativi regolamenti di organizzazione.
2. Con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinata o modificata la ripartizione del personale nei diversi profili professionali. La dotazione organica del personale dirigenziale indicata nella tabella A costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero (24).
3. Nell'àmbito delle dotazioni organiche di cui al comma 1, costituite dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri soppressi nonché dai contingenti di cui al comma 6, la consistenza organica del personale appartenente alle ex qualifiche funzionali del soppresso Ministero del commercio con l'estero già determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996 è rimodulata, in conformità all'allegata tabella B, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento professionale del comparto dei Ministeri.
4. La dotazione organica del Ministero è ridotta in misura corrispondente a quella prevista per il Ministero, del commercio con l'estero dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, nonché il personale di cui al successivo comma 6. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza è fatta comunque salva la possibilità, nell'àmbito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei Ministeri soppressi.
6. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1 sono compresi anche i contingenti di personale di cui alle allegate tabelle C e D trasferiti al Ministero delle attività produttive per l'esercizio di competenze già spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con corrispondente riduzione delle relative dotazioni organiche. L'individuazione del personale trasferito è effettuata con decreti del Ministro delle attività produttive, adottati di concerto con il Ministro competente, di norma nell'àmbito del personale in servizio negli uffici che esercitavano le competenze trasferite.
7. Con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero delle attività produttive.
8. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
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(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 21 maggio 2003.
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Capo IV
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
13. Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i predetti uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato o da quello del Ministro delle comunicazioni o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero, se in vigore, ovvero dalle disposizioni del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100.
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14. Attività a Milano e a Palermo.
1. Sulla base di apposite intese tra il Ministero delle attività produttive e l'Istituto per il commercio estero nonché la camera di commercio di Milano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sono definite le modalità organizzative per l'utilizzazione di un'idonea sede rappresentativa occorrente per l'esercizio a Milano delle attività del Ministro delle attività produttive, dei Sottosegretari di Stato e del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Il Segretariato del Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo ha sede in Palermo. Sulla base di intese realizzate ai sensi del comma 1, il Ministro si avvale della sede del Segretariato per l'esercizio a Palermo delle attività indicate nel citato comma 1.
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Capo V
Norme finali e transitorie e abrogazioni
15. Disposizioni transitorie.
1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 12, comma 1, ciascun Dipartimento e ciascun ufficio dirigenziale generale opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
2. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per la proprietà industriale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti in materia di brevetti, modelli e marchi, già di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'àmbito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.
3. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per le normative e i controlli tecnici di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti dell'Agenzia, già di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'àmbito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e, nell'àmbito del dipartimento per il mercato, dalla direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori in funzione delle rispettive attribuzioni. Le funzioni e i compiti dell'Agenzia, già di spettanza del Ministero delle comunicazioni, sono esercitate, nell'àmbito del dipartimento per le reti, dalla direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
-------------------------------------
16. Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, concernente ristrutturazione e potenziamento della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;
b) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, concernente le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salva l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, ultimo e penultimo periodo, fino al loro originario termine di efficacia;
d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, e decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;
e) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1995, n. 338;
f) decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici dirigenziali del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
g) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante riorganizzazione del Ministero delle telecomunicazioni;
h) decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000 recante determinazione della pianta organica del personale del Ministero delle comunicazioni;
i) decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 febbraio 1999, n. 226, recante l'individuazione delle unità dirigenziale di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze.
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17. Disposizioni finali.
1. Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data del decreto di nomina di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a funzioni e compiti già spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle attività produttive, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero delle attività produttive ovvero alle corrispondenti funzioni e compiti esercitati dal Ministro e dal Ministero delle attività produttive.
3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
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Tabella A (25)
(articolo 12, comma 1)
|
||||||
Dotazione organica complessiva del Ministero delle Attività Produttive, determinata dalla sommatoria di quella relativa |
||||||
ai Ministeri soppressi ed ad altre strutture accorpate |
||||||
|
||||||
|
|
Ministero industria |
Ministero |
Ministero |
Ministero |
Totale |
|
|
Commercio, |
Commercio |
Lavoro e |
Tesoro e |
|
|
|
Artigianato |
Estero |
P.S. |
P.E. |
|
Qualifiche |
Dirigenti 1a fascia |
14 |
4 |
1 |
|
19 |
dirigenziali |
Dirigenti 2a fascia |
159 |
36 |
6 |
1 |
202 |
|
Totale qualifiche dirigenziali |
173 |
40 |
7 |
1 |
221 |
|
||||||
|
Posizione economica C3 |
172 |
46 |
13 |
|
231 |
|
Posizione economica C2 |
192 |
40 |
13 |
|
245 |
Area C |
Posizione economica C1 |
307 |
60 |
35 |
|
402 |
|
Area C |
|
|
|
9 |
9 |
|
Totale area C |
671 |
146 |
61 |
9 |
887 |
|
||||||
|
Posizione economica B3 |
199 |
130 |
27 |
|
356 |
|
Posizione economica B2 |
396 |
122 |
23 |
|
541 |
Area B |
Posizione economica B1 |
167 |
83 |
10 |
|
260 |
|
Area B |
|
|
|
7 |
7 |
|
Totale area B |
762 |
335 |
60 |
7 |
1164 |
|
||||||
|
Posizione economica A1 |
66 |
32 |
4 |
|
102 |
Area A |
Totale area A |
66 |
32 |
4 |
0 |
102 |
|
||||||
|
Totale complessivo |
1672 |
553 |
132 |
17 |
2374 |
|
|
|
|
|
|
|
Tabella B
(articolo 12, comma 3)
Dotazione organica complessiva del Ministero del Commercio con l'Estero, rimodulata secondo il nuovo ordinamento professionale del personale
Qualifiche |
|
Dirigenti 1ª fascia |
4 |
|
dirigenziali |
|
|
|
|
|
|
Dirigenti 2ª fascia |
36 |
|
|
|
Totale qualifiche dirigenziali |
40 |
|
|
|
|
|
|
Area C |
|
Posizione economica C3 |
46 |
|
|
|
Posizione economica C2 |
40 |
|
|
|
Posizione economica C1 |
60 |
|
|
|
Totale Area C |
146 |
|
|
|
|
|
|
Area B |
|
Posizione economica B3 |
130 |
|
|
|
Posizione economica B2 |
122 |
|
|
|
Posizione economica B1 |
83 |
|
|
|
Totale Area B |
335 |
|
|
|
|
|
|
Area A |
|
Posizione economica A1 |
32 |
|
|
|
Totale Area A |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale complessivo |
553 |
|
|
|
|
|
|
Tabella C
(articolo 12, comma 6)
Contingente di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree professionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione che transita al Ministero delle attività produttive
Qualifiche |
|
Dirigenti 1ª fascia |
1 |
|
dirigenziali |
|
|
|
|
|
|
Dirigenti 2ª fascia |
6 |
|
|
|
Totale qualifiche dirigenziali |
7 |
|
|
|
|
|
|
Area C |
|
Posizione economica C3 |
13 |
|
|
|
Posizione economica C2 |
13 |
|
|
|
Posizione economica C1 |
35 |
|
|
|
Totale Area C |
61 |
|
|
|
|
|
|
Area B |
|
Posizione economica B3 |
27 |
|
|
|
Posizione economica B2 |
23 |
|
|
|
Posizione economica B1 |
10 |
|
|
|
Totale Area B |
60 |
|
|
|
|
|
|
Area A |
|
Posizione economica A1 |
4 |
|
|
|
Totale Area A |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale complessivo |
132 |
|
|
|
|
|
|
Tabella D
(articolo 12, comma 6)
Contingente di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree professionali del Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica che transita al Ministero delle attività produttive
Qualifiche |
|
Dirigenti 1ª fascia |
|
|
dirigenziali |
|
|
|
|
|
|
Dirigenti 2ª fascia |
1 |
|
|
|
Totale qualifiche dirigenziali |
1 |
|
|
|
|
|
|
Area C |
|
Posizione economica C3 |
|
|
|
|
Posizione economica C2 |
|
|
|
|
Posizione economica C1 |
|
|
|
|
Totale Area C |
9 |
|
|
|
|
|
|
Area B |
|
Posizione economica B3 |
|
|
|
|
Posizione economica B2 |
|
|
|
|
Posizione economica B1 |
|
|
|
|
Totale Area B |
7 |
|
|
|
|
|
|
Area A |
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Posizione economica A1 |
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Totale Area A |
0 |
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Totale complessivo |
17 |
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(25) Tabella così sostituita dall'allegato 2 al D.P.R. 18 luglio 2003, n. 237, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2003, n. 167. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui alla presente tabella vedi il D.P.C.M. 20 ottobre 2005.
D.P.R. 4 settembre 2002, n. 300
Regolamento recante rideterminazione delle unità
addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività
produttive
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2003, n. 14.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e successive modificazioni, recante regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione dell'8 gennaio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 1° luglio 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
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1. 1. In attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, il numero di novantadue unità, indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, è aumentato delle sessantotto unità previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. ... (2).
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(2) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 10, D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455.
D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316
Regolamento per l'organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2003, n. 268.
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(Vedi D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455)
D.L. 18 maggio 2006, n. 181
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
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Art. 1. 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'università e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attività culturali;
18) Ministero della solidarietà sociale.» (3).
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (4).
2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» (5).
2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» (6).
2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (7).
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato (8).
3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (9).
4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse (10).
6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù (11).
7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (12).
8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (13).
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale (14).
9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (15).
9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007 (16) (17).
9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse (18).
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente (19).
10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008 (20).
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis (21).
11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali» (22).
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonchè a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis (23).
13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (24).
14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7 (25).
17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonchè sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, dì interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (26).
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa (27).
19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;
c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) turismo» (28).
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (29).
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 (30).
20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».
21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (31).
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (32).
22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (33).
23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma (34).
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater (35).
24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».
24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni dì personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» (36).
24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006 (37).
24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste (38).
24-quinquies. ll Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero (39).
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi (40).
24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (41).
24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero» (42).
24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonchè di consigliere regionale» sono soppresse (43).
25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (44).
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministerì e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (45).
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati (46).
25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (47).
25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad curo 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (48).
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (49).
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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(4) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(5) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(6) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(7) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(8) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(13) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(16) Per la proroga del termine vedi il comma 5-quater dell'art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dai comma 1076 e 1078, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 1076.
(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 luglio 2006, il D.P.C.M. 12 gennaio 2007, il D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e il D.P.C.M. 30 marzo 2007.
(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 2, D.P.C.M. 31 gennaio 2007.
(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(22) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(26) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(27) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(28) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(29) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(30) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(31) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(32) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato prima dal comma 156 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.
(33) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(34) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(35) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(36) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(37) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(38) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(39) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(42) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(43) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(44) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto
2006, n. 248.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 31)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Art. 31
Riorganizzazione del servizio di controllo interno.
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico (77).
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(77) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(omissis)
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262
Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria (art. 2,
co. 98)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha così disposto: «2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.».
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonchè di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
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(omissis)
Art. 2.
(omissis)
98. All’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l’esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa»;
b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive»;
c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, da destinare all’istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo» (40).
D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315
Regolamento recante riordino del Comitato
tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello
Stato
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e in particolare il comma 2, che prevede che, per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito Comitato tecnico-scientifico;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2006, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, operando la riduzione prevista dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Ritenuto di provvedere al riordino del predetto Comitato tecnico-scientifico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana Il seguente regolamento:
Art. 1
Riordino del Comitato tecnico-scientifico.
1. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è composto da un Presidente e da tre membri.
2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attività del Comitato.
3. I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Comitato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata del Comitato ai sensi dell'articolo 3.
Art. 2
Funzioni e compiti.
1. Il Comitato, ai fini del coordinamento delle attività di competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unità d'indirizzo politico ed amministrativo del Governo;
b) promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;
c) elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;
d) elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato;
e) formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.
Art. 3
Durata e relazione di fine mandato.
1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata del Comitato, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
Art. 4
Supporto tecnico e banca dati.
1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato si avvale, altresì, del supporto informativo della banca dati, già costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, accessibile in via telematica e alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.
Art. 5
Forme di consultazione.
1. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comitato svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni e istituisce altre forme di consultazione settoriale.
Art. 6
Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
Ricognizione delle strutture e delle funzioni dei
Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2007, n. 66.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300 concernente «Regolamento recante la rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316 recante «Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ed, in particolare, l'art. 1, comma 3;
Visto, altresì, l'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si proceda all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 25-ter, del citato decreto-legge n. 181/2006, come modificato dalla legge di conversione del 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, corredati della relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario e che, decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati;
Considerato che, con nota del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali in data 13 dicembre 2006, prot. DRP/I/XV-D32/06, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico è stato trasmesso alle Camere, per i prescritti pareri;
Visti i pareri resi dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati, rispettivamente il 19 e 21 dicembre 2006, e dalla Commissione X del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 2006;
Sentiti i Ministri del commercio internazionale e dello sviluppo economico;
D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Funzioni trasferite.
1. Sono trasferiti al Ministero del commercio internazionale le funzioni ed i compiti già attribuiti al Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 4 e art. 8, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, fatte salve le innovazioni apportate da norme successive, con particolare riferimento al testo vigente dell'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale.
1. Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale, da emanarsi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455 recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive.
3. Fermo il contingente del personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministero del commercio internazionale, come previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316:
a) il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello destinato al Servizio di controllo interno nel massimo di sette unità, è stabilito complessivamente in sessantatre unità;
b) entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, nelle posizioni giuridicamente previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
c) nell'ambito del contingente di sessantatre unità stabilito alla lettera a), sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro può avvalersi di un Consigliere diplomatico per lo svolgimento delle funzioni inerenti i rapporti internazionali e diplomatici, in base all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455/2000;
d) le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui alla lettera a);
e) per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo.
4. Il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, disciplinati ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 455/2000 e successive modificazioni, è conseguentemente ridotto di sessantatre unità, fatte salve le ulteriori variazioni di tale contingente, da definire in separato provvedimento, derivanti dal trasferimento, ai sensi del decreto-legge n. 181/2006, dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, delle competenze e delle connesse risorse finanziarie in materia di politiche di sviluppo e coesione.
Art. 3
Strutture trasferite.
1. Sono trasferiti al Ministero del commercio internazionale gli Uffici dirigenziali generali di seguito elencati:
a) Direzione generale per la politica commerciale di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;
b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;
c) Direzione generale per la promozione degli scambi di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.
2. Sono altresì trasferiti al Ministero del commercio internazionale gli Uffici dirigenziali di livello non generale, pari a complessivi diciannove uffici, esistenti presso le medesime Direzioni generali e di cui le stesse si avvalgono ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.
3. Al 1° gennaio 2007, ove non ancora emanato il regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale, il Ministro del commercio internazionale individua, tra gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1, la Direzione generale alla quale affidare, in via provvisoria, le funzioni in materia di gestione delle risorse umane e strumentali dello stesso Ministero. Sino a tale data, le predette funzioni sono esercitate avvalendosi della Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.
Art. 4
Personale.
1. Il personale anche di qualifica dirigenziale già appartenente ai ruoli del Ministero delle attività produttive ed in servizio presso gli Uffici dirigenziali generali di cui all'art. 3, commi 1 e 2, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale e la Direzione generale dei servizi interni, limitatamente in quest'ultimo caso al personale in servizio presso la sede del soppresso Ministero del commercio con l'estero, è trasferito, nei limiti del contingente numerico di cui all'allegata tabella 1, negli istituendi ruoli del personale del Ministero del commercio internazionale, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento. La decorrenza del trasferimento non può essere comunque anteriore alla cessazione del periodo di avvalimento di cui all'art. 3, comma 3.
2. È trasferita al Ministero del commercio internazionale, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione in cui sarà individuata l'articolazione definitiva della relativa dotazione organica, la dotazione organica di cui all'allegata tabella 2; è corrispondentemente ridotta in pari misura la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, per la parte individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2005.
Art. 5
Risorse finanziarie.
1. I rapporti pendenti già facenti capo al soppresso Ministero delle attività produttive proseguono rispettivamente con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del commercio internazionale tenendo conto delle funzioni e delle strutture trasferite di cui agli articoli 1 e 3.
2. Sono trasferite al Ministero del commercio internazionale tutte le somme ancora disponibili relativamente alle Unità previsionali di base del centro di responsabilità internazionalizzazione dello stato di previsione della spesa già del Ministero delle attività produttive, nonchè quota parte delle somme disponibili per capitolo 2280 del centro di responsabilità «Imprese» del medesimo stato di previsione e quota parte delle disponibilità relative al centro di responsabilità «Gabinetto». Al trasferimento di quota parte delle risorse assegnate alla Direzione generale dei servizi interni si provvederà a decorrere dalla cessazione del periodo di avvalimento di cui all'art. 3, comma 3, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Beni mobili e immobili.
1. Dalla data del presente decreto il Ministero del commercio internazionale è detentore dell'immobile, con le relative dotazioni di beni mobili e strumentali, sede delle Direzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, nello stato di fatto e di diritto risultante dai documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994) e con vincolo di destinazione all'uso attuale.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Tabella 1
CONTINGENTE DI PERSONALE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
|
Personale in servizio presso le strutture trasferite |
|
Dirigenti I fascia |
3 |
(1) |
Dirigenti II fascia |
28 |
(2) |
C3 |
39 |
|
C2 |
36 |
|
C1 |
48 |
|
B3 |
100 |
|
B2 |
104 |
|
B1 |
38 |
|
A1 |
2 |
|
Totali |
398 |
|
|
|
|
(1) Di cui nessun incarico conferito ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001.
(2) Di cui nessun incarico conferito ai sensi del comma 5-bis dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e due incarichi conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19.
Tabella 2
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
|
Posti organico |
|
Dirigenti I fascia |
4 |
|
Dirigenti II fascia |
33 |
|
C3 |
50 |
|
C2 |
45 |
|
C1 |
69 |
|
B3 |
140 |
|
B2 |
110 |
|
B1 |
49 |
|
A1 |
16 |
|
Totali |
516 |
|
Contratto collettivo nazionale per il
personale dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001
Utilizzo del fondo di amministrazione (art. 32)
Art. 32
1. Il fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.
2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per:
· finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all' art. 30 siano state esaurite; |
· compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza; |
· incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle singole Amministrazioni; |
· erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi; |
· erogare l'indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative; |
· finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità; |
· corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo selettivo. |
3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
[1] Recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
[2] Convertito in legge dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
[3] Il DPR 316/03 reca “Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive”.
[4] Recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 (GU 11 agosto 2006, n. 186, S.O.).
[5] Si ricorda che la figura dei vice Ministri è stata introdotta dalla legge n. 81/2001. L’articolo unico di tale legge, novellando l’art. 10, comma 3, della legge n.400/1988, prevede che, fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri, a non più di dieci sottosegretari di Stato nell’ambito del Governo può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. La delega, conferita dal Ministro competente, deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
[6] La disposizione riproduce l’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”, come sostituito dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si ricorda che il D.Lgs. n. 29 è stato abrogato dalla legge 145/2002.