Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale (art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 e art. 13, co. 2, L. 59/1997)
Riferimenti:
SCH.DEC 115/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 102
Data: 17/07/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L n. 400 del 23-AGO-88   L n. 59 del 15-MAR-97


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale

 

Schema di Regolamento n. 115

(art.17, co. 4-bis, L. 400/1988 e art. 13,
co. 2, L. 59/1997)

 

 

 

 

 

n. 102

 

 

17 Luglio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AP0168_doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati13

Elementi per l’istruttoria legislativa  14

§      Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento  14

§      Formulazione del testo  16

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica (art. 87)53

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)54

§      D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400  56

§      L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 13)57

§      L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 14)58

§      D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279. Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato (art. 3)59

§      D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150. Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti60

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 1, 6)73

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59  (art. 7 e 27)76

§      L. 7 giugno 2000, n. 150 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (artt. 7, 9)81

§      D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455. Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive  83

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 3, 4, 14, 19, 23)93

§      D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291. Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero  102

§      D.L. 12 giugno 2001, n. 217. Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (art. 13)103

§      L. 15 luglio 2002, n. 145. Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato  105

§      D.P.R. 4 settembre 2002, n. 300. Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive  112

§      D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316. Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive  114

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30  115

§      D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108. Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo  116

§      D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233. Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri123

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 31)136

§      D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315. Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato  137

§      D.P.C.M. 12 gennaio 2007. Ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale  140

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

 

Numero dello schema di regolamento

115

Titolo

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale

Ministro competente

Ministro del commercio con l’estero

Norma di riferimento

Art. 17, co. 4-bis, Legge 23 agosto 1988, n. 400 e art. 13, co. 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59

Settore d’intervento

Ministeri

Numero di articoli

10

Date

 

§       presentazione

3 luglio 2007

§       assegnazione

4 luglio 2007

§       termine per l’espressione del parere

3 agosto 2007

 

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali), V Commissione (Bilancio)

Rilievi di altre Commissioni

--

 


 

Struttura e oggetto

 

Contenuto

Lo schema di regolamento in esame ridefinisce l’assetto organizzativo degli uffici di direttacollaborazione del Ministro del commercio internazionale, il cui dicastero è stato istituito nell’ambito del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, disposta dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (articolo 1, comma 3)[1].

Il nuovo Ministero del commercio internazionale ha acquisito dall’ex Ministero delle attività produttive, le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, relative alla :

§         promozione delle politiche per la competitività internazionale, nonché loro realizzazione o attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione alle attività delle competenti istituzioni internazionali (D.Lgs. 300/1999, art. 27, co. 2, lett. a));

§         promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore (art. 27, co. 2-bis, lett. b));

§         definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero (art. 27, co. 2-bis, lett. e));

§         definizione delle strategie per il miglioramento della competitività del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, limitatamente al livello internazionale (art. 27, co. 2-bis, lett. a)).

Si ricorda che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[2], all’articolo 27 aveva trasferito al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del commercio con l’estero. A seguito di tale trasferimento all’interno del MAP erano state costituite (DPR 26 marzo 2001, n. 175) tre direzioni generali corrispondenti alle competenze del precedente Ministero del commercio con l'estero:

§         Direzione generale per la politica commerciale;

§         Direzione generale per la promozione degli scambi;

§         Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione.

L’organizzazione del Ministero viene ridefinita nel rispetto dei limiti del contingente di personale già stabiliti dal DPCM 12 gennaio 2007 che, nelle more dell’emanazione del regolamento, ha proceduto alla ricognizione delle strutture trasferite, individuando in 63 unità il contingente minimo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro[3].

Con il suddetto DPCM, nelle more della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione – ora in esame - si era ritenuto opportuno richiamare le disposizioni già contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316 (“Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive”). In proposito, si ricorda che il DPR 455/2000 aveva in origine provveduto ad adeguare l'assetto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’industria - fino a quel momento disciplinati dal DPR 302/94, art. 2 - alla nuova realtà legislativa, in attesa della costituzione del Ministero delle attività produttive. Successivamente alla costituzione di detto Ministero, il DPR 4 settembre 2002, n. 300Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive”, senza modificare il DPR n. 455 aveva stabilito che il contingente di personale di diretta collaborazione da esso indicato, pari a 92 unità, fosse aumentato delle 68 unità previste dall’articolo 5, comma 1, del DPR 3 maggio 2001, n. 291, recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l’estero. Il citato DPR 316/03 ha apportato modifiche al DPR 455/2000 al fine di adeguarlo alle disposizioni dell’articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, con il quale è stata introdotta la figura del vice Ministro. Il DPR ha, infatti, disposto la creazione, nell’ambito del Ministero delle attività produttive, di una struttura amministrativa di supporto all’attività svolta dal vice Ministro, mantenendo inalterato l’assetto organizzativo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e assicurando l’invarianza della spesa. Il Ministero delle attività produttive ha quindi adottato il DPR 455, così come modificato dal DPR 316, come regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

Lo schema di regolamento si compone di 10 articoli.

 

L’articolo 1 indica il Ministro quale organo di direzione politicadel Ministero commercio internazionale, cui spetta l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 e art. 14, comma 1, del D.Lgs. 165/01[4]. L’articolo prevede, inoltre, che per l’esercizio di tali funzioni il Ministro si avvalga degli uffici di diretta collaborazione, disciplinati dal successivo articolo 3, nonché dei sottosegretari di Stato che svolgono le funzioni e i compiti loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

 

L’articoli 2 reca la definizione delle espressioni di uso più comunericorrentinel provvedimento (uffici di diretta collaborazione, Ministro, Ministero ecc.), ai fini di una più agevole lettura del medesimo.

 

L’articolo 3 individua l’articolazione e i compiti degli uffici di diretta collaborazionedel Ministro, ai quali è assegnato, ai sensi dei richiamati articoli del D.Lgs. 165/2001, lo svolgimento di funzioni di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questi e le strutture dell’amministrazione.

Gli uffici sono costituiti nell’ambito del “Gabinetto” che, secondo quanto stabilito dall’articolo in commento, costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 279/97[5]; essi prestano la loro collaborazione nella definizione degli obiettivi e nella elaborazione delle politiche pubbliche, nonché nella relativa valutazione e nelle connesse attività di comunicazione, con riferimento, in particolare, all’analisi costi-benefici, alla congruenza tra obiettivi e risultati, alla qualità e all’impatto della regolamentazione (comma 1).

Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, individuati dal comma 2, sono:

§         l’ufficio di Gabinetto

§         la Segreteria del Ministro ed il Segretario particolare del Ministro;

§         l’Ufficio legislativo;

§         la Segreteria tecnica del Ministro;

§         l’Ufficio stampa;

§         l’Ufficio del Consigliere diplomatico;

§         le Segreterie del Sottosegretario di Stato;

§         il Servizio di controllo interno.

I successivi commi 3, 4 e 5 prevedono che la segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l’ufficio stampa operino alle dirette dipendenze del Ministro; che i sottosegretari si avvalgano dell’Ufficio dI Gabinetto e dell’Ufficio legislativo per svolgere gli incarichi loro delegati dal Ministro e che il Servizio di controllo interno operi in posizione di autonomia operativa  secondo le specifiche disposizioni che lo disciplinano.

L’articolo 4 definisce in dettaglio le funzioni di tutti gli uffici di diretta collaborazione, delineandone le competenze, ad esclusione del Servizio del controllo interno (cui è dedicato l’art. 5). Le funzioni sono di seguito indicate:

§         gli uffici di gabinetto coadiuvano il Capo di Gabinetto per l’esercizio delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro (comma 1).

Si segnala, al riguardo, che nel parere reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 4 giugno 2007, è stata rilevata l’inadeguatezza della definizione delle funzioni del Capo di Gabinetto contenuta nel comma 1 dell’art.4, funzioni che, invece, sono meglio specificate nella sede impropria del successivo articolo 7, concernente la nomina dei responsabili degli uffici. Il Consiglio  suggerisce, pertanto, l’inserimento del contenuto del comma 1 dell’articolo 7 nel comma 1 dell’articolo in esame.

§         la segreteria del Ministro coordina gli impegni del Ministro mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione; il capo della segreteria coadiuva ed assiste il Ministro svolgendo, su suo mandato, compiti specifici, mentre il segretario particolare cura l’agenda e la corrispondenza, svolgendo a compiti attribuitigli dal Ministro (comma 2);

§         la segreteria tecnica svolge attività di studio e di supporto tecnico al Ministro e ai Sottosegretari per l’elaborazione e il monitoraggio delle politiche concernenti il commercio internazionale (comma 3);

§         l’ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonché l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio e le altre amministrazioni - anche per quanto riguarda l'attuazione normativa comunitaria - con gli organi costituzionali, nonché le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso  - internazionale, comunitario e costituzionale – svolgendo altresì  attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti delle direzioni generali del Ministero (comma 4);

§         l’ufficio del Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell’Unione europea, seguendo inoltre, in collaborazione con l'ufficio legislativo, i negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero (comma 5);

§         l’ufficio stampa, costituito ai sensi della legge 150/2000, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali, promuovendo programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale; il capo dell’ufficio, se autorizzato, svolge le funzioni di portavoce del Ministro (comma 6).

Ai sensi del comma 7 il Capo di Gabinetto e il Capo dell’ufficio legislativo possono avvalersi  dei rispettivi vice.

 

L’articolo 5 disciplina l’organizzazione, le competenze e le unità da assegnare al Servizio di controllo interno - previsto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 286/99, così come modificato dall’art. 31 del DL 223/06[6] – entro il limite del 10% del contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione (ex art. 31, comma 2, del DL 223/06).

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 286/00,recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, l'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. Ai sensi del comma 3 dell’articolo, così come modificato dal DL 223, la direzione dell'ufficio può essere affidata dal Ministro ad un organo monocratico o ad un organo collegiale composto da un massimo di tre membri.

Il Servizio, cui sono affidate su base triennale le funzioni di valutazione e di controllo strategico previste dalle norme richiamate, da svolgersi in piena autonomia operativa e valutativa, è costituito con decreto del Ministro in organo monocratico o collegiale composto da tre membri. In tale ultima ipotesi il Ministro, con proprio decreto, individua il Presidente del collegio, scegliendo i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controlli particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti può essere scelto anche tra i dirigenti del Ministero (comma 2).

Si segnala, al riguardo, che nel parere reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 4 giugno 2007, si suggerisce l’opportunità di riformulare il secondo periodo del comma 2 in esame, onde meglio specificare che i requisiti professionali per la scelta dei componenti l’organo di controllo debbono essere riferiti anche al Presidente del collegio.

Il Servizio - cui è attribuito un contingente massimo di 6 unità di personale (comma 3) -redige per il Ministro, in forma riservata, una relazione con cadenza almeno semestrale sui risultati delle analisi effettuate, accompagnata da proposte di miglioramento della funzionalità del Dicastero (comma 4). Per lo svolgimento dei propri compiti il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica, avvalendosi del sistema informativo statistico unitario e coordinando la propria attività con il Comitato tecnico scientifico costituito presso la Presidenza del Consiglio: può inoltre accedere agli atti e ai documenti dell’Amministrazione (comma 5).

 

L’articolo 6 individua il contingente massimo di personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione, le modalità di individuazione ed i requisiti dei dipendenti, nel rispetto del principio dell’invarianza della spesa.

Agli uffici sono assegnate non più di 63 unità complessive,ad eccezione  del personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato (comma 1).

Tale contingente, come si precisa nella relazione tecnico finanziaria, non costituisce una dotazione aggiuntiva e separata rispetto a quella del Ministero, bensì solo un limite alla possibilità di assegnare ai suddetti uffici personale già appartenente alla dotazione organica o, in minima parte, personale in comando da altre amministrazioni.

La stessa relazione tecnica precisa, inoltre, che la determinazione per il Ministero del commercio internazionale in 63 unità, anziché 68 (come era previsto per il Ministero del commercio con l’estero prima che confluisse nel Ministero delle attività produttive) è giustificata dal fatto che nel quadro nel nuovo assetto istituzionale si è ritenuto opportuno accordare al Ministero dello sviluppo economico un’ulteriore quota di personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione, in relazione alla nuove competenze derivanti dal Ministero dell’economia che gli sono state assegnate. Si ricorda in particolare che il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle attività produttive era fissato in 160 unità e risultava dalla sommatoria dei contingenti dell’ex Ministero dell’industria (92 unità) e dell’ex Ministero del commercio con l’estero (68 unità) che, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300 erano stati soppressi - a decorrere dal decreto di nomina del primo Governo della XIV legislatura - per confluire nel Ministero delle attività produttive, la cui istituzione e le cui attribuzioni erano state fissate dal capo VI, titolo IV dello stesso decreto legislativo n.300, in particolare dagli artt.27-30.

Il personale degli uffici di diretta collaborazione può essere costituito da dipendenti del Ministero (previo loro assenso), da altri pubblici dipendenti, da collaboratori estranei all’amministrazione assunti con contratto a tempo determinato o da esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per particolari professionalità e specializzazioni in materie di competenza del Ministero.

I dipendenti pubblici – anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando, o analoghe posizioni - non possono superare il 30% del contingente complessivo.

I soggetti esterni alla pubblica amministrazione non possono superare il 20% del contingente complessivo (collaboratori con contratto a tempo determinato, esperti, consulenti ) e i contratti con essi stipulati devono comunque assicurare il rispetto del criterio dell’invarianza della spesa (comma 1).

All’interno del contingente così determinato, per lo svolgimento dei compiti di diretta collaborazione, sono individuati non più di 4 specifici incarichi di livello dirigenziale (comma 2).

Non sono peraltro comprese nel contingente complessivo, intendendosi pertanto come aggiuntive, le posizioni di vertice di ciascun ufficio:Capo di gabinetto, Capo dell’ufficio legislativo; Capo della segreteria e Segretario particolare del Ministro, Capo della segreteria tecnica del Ministro, Capi delle segreterie dei sottosegretari; Capo dell’ufficio stampa, Consigliere diplomatico e componenti dell’organo direttivo del servizio di controllo (comma 3).

Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita (comma 4).

L’assegnazione tra gli uffici di personale e risorse finanziarie e strumentali  è disposta con atti del Capo di Gabinetto (comma 5).

 

L’articolo 7 disciplina i requisiti e i criteri di nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

Il Capo di Gabinetto, scelto nell’ambito di specifiche categorie professionali (magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti pubblici preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, professori universitari, nonché soggetti, anche estranei alla PA, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere) oltre a collaborare nell’ambito delle attività e delle relazioni istituzionali del Ministro, svolge incarichi di:

§         coordinamento delle attività degli uffici di diretta collaborazione;

§         raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dell’Amministrazione;

§         verifica degli atti da sottoporre alla firma del Ministro;

§         cura degli affari e degli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza;

§         cura dei rapporti con il Servizio di controllo interno (comma 1).

L’appartenenza a specifiche categorie professionali è richiesta anche per il Capo dell’ufficio legislativo, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti pubblici, professori universitari in materie giuridiche  e avvocati in possesso di capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.

Al Capo della segreteria tecnica, che può essere nominato anche tra soggetti estranei alla PA, è richiesto il possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere (avuto riguardo ai titoli professionali, culturali , scientifici e alle esperienze maturate), mentre il Capo dell’Ufficio stampa è nominato tra gli operatori del settore dell’informazione o tra persone, anche della pubblica amministrazione, in possesso di specifica esperienza nel campo dell’informazione, iscritti negli appositi albi.

Il Capo della segreteria del Ministro, il Segretario particolare e i Capi della segreteria dei Sottosegretari sono scelti - anche tra persone estranee alla PA - sulla base del rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.

Il Consigliere diplomatico, infine, è nominato dal Ministro, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica aventi il grado di consigliere di legazione o superiore.

I capi degli uffici (escluse le segreterie dei Sottosegretari e il Servizio di controllo) sono nominati dal Ministro e rimangono in carica fino alla fine del relativo mandato governativo (salvo eventuali revoche anticipate per cessazione del rapporto fiduciario (comma 8), mentre i componenti il collegio di direzione del Servizio di controllo interno sono nominati con decreto del Ministro e possono essere confermati entro 60 giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro (comma 9).

Con riferimento all’art.7, comma 8, si segnala che esso rinvia erroneamente alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, anziché a quelle di cui all’articolo 3, comma 2.

 

L’articolo 8 disciplina il trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione nei limiti della copertura finanziaria assicurata – come si precisa nella relazione tecnico finanziaria - nei limiti degli stanziamenti determinati dalla legge finanziaria per il 2007, nonché nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica.

La stessa relazione osserva al riguardo che gli incarichi in questione sono di regola attribuiti a soggetti appartenenti alla PA, ai quali viene corrisposto il solo  trattamento economico accessorio che consente  un forte contenimento della spesa.

Con riferimento alle figure dei vice-Capo di Gabinetto e dell’ufficio legislativo, la stessa relazione chiarisce che, rientrando tali figure nel limite del contingente di personale degli uffici, non è prevista alcuna retribuzione economica aggiuntiva, assicurando in tal modo l’invarianza della spesa.

Con riferimento, infine, all’ufficio del Consigliere diplomatico, la relazione ribadisce che il relativo personale, rientrando nel contingente complessivo di 63 unità, non comporta nuovi o maggiori oneri.

Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo; in particolare:

§         al Capo di Gabinetto è attributo un trattamento economico non superiore a quello massimo del trattamento fondamentale dei dirigenti generali, nonché un emolumento accessorio, comprensivo dell’indennità di risultato spettante ai dirigenti generali del Ministero, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti, aumentata fino al trenta per cento;

§         al Capo dell’ufficio legislativo, al Capo della Segreteria tecnica e al  presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno è  attributo un trattamento economico non superiore al massimo del trattamento fondamentale dei dirigenti generali e un emolumento accessorio fissato in misura non superiore a quello dei dirigenti generali del Ministero;

§         al Capo della Segreteria del Ministro, al Capo della Segreteria, al Segretario particolare, ai capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e ai componenti del Collegio direzionale del Servizio di controllo interno è attribuito un trattamento di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

§         al Consigliere diplomatico spetta il trattamento determinato dall’ordinamento diplomatico;

§         al Capo dell’ufficio stampa spetta un trattamento in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

L’articolo definisce, altresì il trattamento economico dei dirigenti e del personale non dirigenziale degli stessi uffici, del personale assunto con  contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinato e continuativo.

In particolare, per i dipendenti pubblici il trattamento previsto dall’art.8, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico,  è comunque corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello spettante ai sensi del comma 1 (comma 2). Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale (comma 3). II trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico (comma 4). Ai sensi del comma 5, al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (nel testo è erroneamente richiamato il Ministro del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica), nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

 

L’articolo 9 definisce compiti ed organizzazione delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, stabilendo in proposito che a ciascuna di esse sia assegnato, oltre al Capo della segreteria (nominato dal Sottosegretario interessato), un contingente massimo di 8 unità di personale, scelte tra il dipendenti del Ministero o tra i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o analoghe posizioni. Tale personale, come accennato, è assegnato al di fuori del contingente complessivo di 63 unità di cui all’art. 5,comma 1.

 

L’articolo 10 reca, infine, la clausola dell’invarianza della spesa, disponendo altresì l’abrogazione espressa del DPR 3 maggio 2001, n.291, recante il "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero" .

Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione tecnico -normativa.

Lo schema di regolamento in esame risulta, inoltre, corredato da due pareri (di cui uno interlocutorio) resi dal Consiglio di Stato.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Lo schema di regolamento in esame è stato adottato sulla base del combinato disposto dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 300 del 1999 e dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (che riproduce l’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993).

Il citato art. 7 del D.Lgs. 300/99 prevede che la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui disposizioni di sono ora contenute nell'art. 14 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  (cfr.oltre). I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

 

L’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", prevede che ciascun Ministro, per l’esercizio delle funzioni che gli sono proprie di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, si avvalga di uffici di diretta collaborazione[7].

Il medesimo comma dell’art. 14 demanda inoltre l’istituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro a regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a sua volta introdotto dall’art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59(c.d. legge Bassanini 1) che ha previsto una riforma degli uffici in questione, nell’ambito della complessiva opera di riordino e razionalizzazione dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 11, co. 1, lett. a) e che, per quanto riguarda l’organizzazione e la disciplina degli uffici di ciascun Ministero, compresa l’individuazione degli uffici di diretta collaborazione, ne ha demandato la definizione a singoli regolamenti di delegificazione.

 

Tipo e procedure di emanazione

Il comma 4-bis dell’articolo 17 della L. 400/1988, introdotto, come accennato, dall’articolo 13 della legge 59/1997, prevede che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione.

In particolare, ai sensi del citato comma 4-bis dell’art.17, l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 (cfr.oltre), su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e  delle finanze, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:  a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

Il richiamato comma 2 del medesimo art.17 della L.n.400/88 dispone invece che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

Gli schemi di regolamento di cui al citato comma 4-bis, sono trasmessi al Consiglio di Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2 della L. 400/1988, e alle Camere, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della L. 59/1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, i regolamenti possono comunque essere adottati.

Sullo schema di regolamento in esame la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso un primo parere interlocutorio in data 16 aprile 2007, mentre il parere definitivo favorevole è stato reso in data 4 giugno 2007.

Formulazione del testo

All’articolo 4 si valuti, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 4 giugno 2007, l’opportunità di aggiungere al primo comma la definizione delle funzioni del Capo di Gabinetto specificata nella sede impropria del successivo articolo 7, comma 1, concernente la nomina dei responsabili degli uffici.

All’articolo 5, comma 2, si valuti, sempre in ossequio al parere reso dal Consiglio di Stato, l’opportunità di riformulare il secondo periodo, onde meglio specificare che i requisiti professionali per la scelta dei componenti l’organo di controllo interno debbono essere riferiti anche al Presidente del collegio.

Con riferimento all’articolo 7, comma 8, si segnala che esso rinvia erroneamente alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, anziché a quelle di cui all’articolo 3, comma 2.

All’articolo 8, comma 5, secondo periodo, è erroneamente richiamato il Ministro del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anziché il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 


 

 

 

Schema di regolamento n. 115

 


 

 

 

inserire testo dello schema di regolamento

 

 

 

 


 

Normativa di riferimento

 


 

Costituzione della Repubblica
(art. 87)

 

 

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

 

 

 


 

L. 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(omissis)

Art. 17

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

 

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (29);

 

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

 

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

 

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (30).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (31).

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

 

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

 

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (32).

 

 

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(29)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(30)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(32)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322.
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

(La normativa che si omette, è consultabile presso il Servizio Studi – dipartimento attività produttive)

 


 

L. 15 marzo 1997, n. 59.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 13)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

(omissis)

Art. 13

1. ... (57).

 

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

 

3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo (58).

 

 

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(57)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(58)  Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(omissis)

 


 

L. 15 maggio 1997, n. 127.
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 14)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

(omissis)

Art. 17

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo (115).

(omissis)

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

 

 

 

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(115)  Vedi, anche, l'art. 3, comma 149, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

 

 


 

D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato (art. 3)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 1997, n. 195, S.O.

(omissis)

Art. 3

Gestione del bilancio.

1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'àmbito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

 

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

 

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'àmbito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

 

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'àmbito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

(omissis)

 


 

D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150.
Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 121.

 

(2)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare gli articoli 3, 6, 15, 19, 21, 23, 24 e 28;

 

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

 

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'articolo 39;

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 17, comma 2, e 21;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1998;

 

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

 

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla adunanza generale del 3 febbraio 1999;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

 

Emana il seguente regolamento:

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Capo I

 

Disposizioni generali e norme sul ruolo unico

 

1. Oggetto.

 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni, le modalità per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza di cui allo stesso articolo 23, comma 4, nonché le modalità di elezione del componente del Comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo (4).

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(4)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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2. Ruolo unico dei dirigenti.

 

1. Il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, istituito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 , è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 

2. Nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993 .

 

3. Il ruolo unico è articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte sezioni per i dirigenti già appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalità tecniche (5).

 

4. Nella prima fascia sono inseriti in ordine alfabetico i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi o funzioni di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 , per un tempo pari ad almeno cinque anni, anche non continuativi, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

 

5. Nella seconda fascia del ruolo unico sono inseriti in ordine alfabetico gli altri dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i dirigenti reclutati con le modalità indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (6).

 

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(5)  Con D.M. 15 novembre 2000 sono state istituite le distinte sezioni del ruolo unico della dirigenza.

 

(6)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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3. Responsabile del ruolo unico dei dirigenti.

 

1. L'incarico di responsabile della tenuta del ruolo unico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 . In sede di prima applicazione del presente regolamento l'incarico viene conferito nell'àmbito della dotazione organica dei dirigenti generali in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

2. Al responsabile del ruolo unico dei dirigenti sono affidati i seguenti compiti:

 

a) assicurare l'acquisizione presso le amministrazioni dei dati per la costituzione e la tenuta del ruolo unico;

 

b) assicurare, tramite un puntuale monitoraggio, la completezza e l'aggiornamento continuo dei dati;

 

c) sovraintendere alla iscrizione ed elaborazione dei dati secondo modalità e processi anche informatizzati che consentano, nell'ambito di ciascuna fascia del ruolo unico, la rilevazione immediata della posizione, delle situazioni individuali, delle professionalità e degli incarichi ricoperti per ciascun dirigente nell'ambito della fascia di appartenenza;

 

d) garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo unico alle specificità tecniche dei dirigenti;

 

e) vigilare che il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni e integrazioni;

 

 

f) organizzare ed assicurare, in collegamento con le amministrazioni interessate, gli adempimenti, connessi alla tenuta del ruolo unico, necessari alla determinazione delle unità occorrenti nel rispetto della programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e all'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993 , alla mobilità dei dirigenti ed al conferimento agli stessi degli incarichi dirigenziali;

 

g) assumere iniziative idonee ad assicurare la periodicità dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993 , in modo da soddisfare alle esigenze funzionali delle amministrazioni interessate;

 

h) dettare i criteri e assicurare gli adempimenti per la tenuta aggiornata della banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 , utilizzando i collegamenti della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni nonché fornire, nel rispetto delle regole di cui alla legge n. 675 del 1996 , alle amministrazioni direttamente interessate alla mobilità che lo richiedano, le informazioni risultanti dalla banca dati informatica;

 

i) assicurare ogni utile collaborazione anche attraverso il collegamento informatico con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato, per il tempestivo adeguamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti agli incarichi contrattualmente definiti;

 

l) riferire semestralmente, ai fini della programmazione degli accessi alla dirigenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sulla situazione complessiva del ruolo unico e della banca dati informatica.

 

3. Per lo svolgimento e nei limiti dei propri compiti il responsabile della tenuta del ruolo unico può accedere ai dati in possesso del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato e può richiedere alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ogni utile informazione.

 

4. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) (7).

 

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(7)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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4. Criteri e modalità per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti.

 

1. Il ruolo unico è tenuto secondo princìpi di trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675 . Le informazioni in esso contenute sono continuamente aggiornate.

 

2. I dati essenziali da inserire nel ruolo a fianco del nominativo di ciascun dirigente sono elencati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente regolamento. Nella banca dati informatica sono altresì inserite le ulteriori informazioni relative alla carriera; alle esperienze professionali; agli incarichi ricoperti anche in precedenti esperienze lavorative; ai livelli di funzioni svolte; ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato; alle lingue straniere conosciute; alle pubblicazioni ed ogni altro elemento conoscitivo utile ad attuare la disciplina contenuta nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 . Le informazioni vengono acquisite dal responsabile del ruolo unico presso le amministrazioni, che sono tenute a trasmettere i dati utilizzando i collegamenti della rete unitaria o su supporto informatico, sulla base di modelli predisposti dal responsabile del ruolo unico. Le amministrazioni sono altresì tenute a comunicare tempestivamente le modificazioni delle informazioni. I dirigenti che ne abbiano interesse possono trasmettere direttamente al responsabile del ruolo unico le informazioni che li riguardano.

 

3. I dati contenuti nel ruolo unico sono pubblici. Le ulteriori informazioni contenute nella banca dati sono consultabili dalle amministrazioni pubbliche interessate al conferimento di incarichi dirigenziali. Coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possono accedere alla consultazione, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati di cui alla legge n. 675 del 1996 e delle norme sull'accesso alla documentazione amministrativa (8).

 

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(8)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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5. Inserimento nel ruolo unico.

 

1. Entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, per i dirigenti già appartenenti ai propri ruoli, i dati essenziali da inserire nel ruolo unico, di cui all'articolo 4, comma 2. Entro i successivi sessanta giorni sono trasmesse le ulteriori informazioni da inserire nella banca dati informatica ai sensi del predetto articolo 4, comma 2.

 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e cessa di produrre effetti la pregressa appartenenza ad un ruolo. I dirigenti già in servizio confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data.

 

3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità. I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione.

 

4. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

 

5. I dirigenti di seconda fascia ai quali sia conferito un incarico dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 restano iscritti nella medesima fascia e transitano nella prima se uno o più incarichi durino complessivamente, anche per periodi non continuativi, almeno cinque anni.

 

6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.

 

7. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

 

8. Di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti nel ruolo unico le amministrazioni sono tenute a dare immediata comunicazione al responsabile del ruolo unico per le necessarie annotazioni (9).

 

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(9)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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6. Incarichi connessi a funzioni ispettive di consulenza, studio e ricerca.

 

1. I dirigenti ai quali non sia stato affidato un incarico di direzione di un ufficio di livello dirigenziale svolgono, su richiesta delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. La durata di tali incarichi deve essere determinata ed è limitata e rapportata al programma di lavoro e all'obiettivo assegnato.

 

2. I dirigenti che non svolgono le funzioni di cui al comma 1 sono temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzati nell'ambito di programmi specifici di ispezione e verifica, nonché di ricerca, studio e di monitoraggio del grado di attuazione delle riforme legislative e delle innovazioni amministrative.

 

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli occorrenti storni di somme tra le amministrazioni interessate e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali somme confluiscono nel fondo di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993 , posto a carico dell'unità previsionale di base «Funzionamento» del centro di responsabilità «Dipartimento della funzione pubblica» nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I contratti collettivi possono prevedere che una quota parte delle risorse destinate alla contrattazione sia finalizzata ad integrare le disponibilità del predetto fondo (10).

 

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(10)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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7. Tenuta della banca dati informatica.

 

1. Il responsabile del ruolo unico di cui all'articolo 3, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio dei dirigenti, sia nell'ambito dello stesso comparto che tra comparti diversi, nonché con organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, assicura la significatività e l'efficace aggregazione delle informazioni contenute nella banca dati informatica e cura la diffusione della conoscenza e la valorizzazione, presso tutti gli enti interessati, della raccolta elaborata (11).

 

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(11)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

 

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8. Disposizioni transitorie.

 

1. In sede di prima attuazione, ogni amministrazione può conferire un numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti già in servizio presso di essa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenendo altresì conto dei concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica, nonché dei posti per i quali sono in corso, alla medesima data, altre procedure di conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non può conferire un incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di concorsi già banditi da altra amministrazione qualora questa abbia confermato, o conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dalla approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo dirigente. In tale caso la durata dell'incarico è concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo stabiliti nell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ove non si raggiunga l'accordo, la durata è pari al predetto limite minimo (12).

 

 

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(12)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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Capo II

 

Modalità di elezione del componente del Comitato di garanti

 

9. Disposizioni generali - Elettorato attivo e passivo.

 

1. Le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 , sono indette, ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominato, del Ministro per la funzione pubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quaranta giorni prima della data stabilita per lo scrutinio. Nel decreto è indicato l'ufficio incaricato del servizio elettorale.

 

2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultano inseriti nella prima o nella seconda fascia del ruolo unico. Non hanno diritto al voto dirigenti che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa.

 

3. Sono eleggibili esclusivamente i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultino inseriti nella prima fascia del ruolo unico e abbiano presentato la propria candidatura nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 11. Non sono eleggibili i dirigenti che non hanno diritto al voto, ovvero che alla data di presentazione delle candidature risultano in aspettativa per cariche elettive o in aspettativa non retribuita per qualsiasi causa (13).

 

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(13)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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10. Commissione elettorale centrale.

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominato, del Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, viene nominata la commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti, e composta da cinque dirigenti di prima fascia, estratti a sorte, in seduta pubblica, dal responsabile del ruolo unico. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal componente più giovane di età.

 

2. La commissione elettorale centrale ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica. Le sedute sono pubbliche (14).

 

 

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(14)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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11. Presentazione delle candidature.

 

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti della prima fascia che intendono presentare la propria candidatura, trasmettono al segretario della commissione elettorale centrale, anche via telefax, apposita dichiarazione autografa corredata da dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticità. Nei due giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la commissione provvede a predisporre l'elenco delle candidature ammesse, curando gli adempimenti di cui all'articolo 13 (15).

 

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(15)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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12. Scheda - Modalità di votazione.

 

1. Le schede di votazione, stampate a cura della commissione elettorale centrale, su carta non trasparente e di tipo unico, contengono, nella parte interna, una riga tratteggiata sulla quale l'elettore scrive a penna il cognome del candidato prescelto, aggiungendo, in caso di omonimia, anche il relativo nome e, se necessario, il luogo e la data di nascita.

 

2. In calce alla parte interna della scheda sono stampate apposite istruzioni relative alle corrette modalità di votazione.

 

3. Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo.

 

4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto (16).

 

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(16)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

 

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13. Adempimenti ai fini del voto per corrispondenza.

 

1. Entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, a cura della commissione elettorale centrale viene inviato ai direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali, nonché ai fini della immediata distribuzione agli uffici statali periferici, a tutti gli uffici elettorali delle prefetture, l'elenco dei rispettivi elettori e un numero di plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi, contenenti ciascuno una scheda di votazione, l'elenco dei candidati ammessi, nonché una busta per la restituzione della scheda compilata.

 

2. Entro il trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione, i direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali, o i loro delegati, e i dirigenti degli uffici elettorali provinciali delle prefetture provvedono alla consegna a mano dei plichi di cui al comma 1 a tutti gli elettori in servizio rispettivamente presso le amministrazioni centrali e presso gli uffici statali periferici, che rilasciano ricevuta.

 

3. Espresso il voto, l'elettore provvede a piegare la scheda e ad inserirla nell'apposita busta che, una volta sigillata, viene consegnata, personalmente, nell'orario d'ufficio, entro e non oltre il trentottesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, all'ufficio che aveva curato la consegna, il quale rilascia ricevuta e ne cura la custodia (17).

 

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(17)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

 

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14. Trasmissione dei plichi con le schede alle prefetture capocentro.

 

1. Entro il trentanovesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti degli uffici elettorali provinciali delle prefetture di città non capoluogo di regione recapitano alle prefetture delle città capoluogo di regione, tramite corriere speciale, le buste contenenti le schede ricevute, racchiuse in unico plico unitamente all'elenco degli elettori e a quello dei votanti.

 

2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1 e delle modalità ivi previste, la regione Valle d'Aosta invia il suddetto plico alla prefettura di Torino; i commissariati del Governo per le province di Trento e di Bolzano alla prefettura di Venezia; le prefetture di Perugia e Terni a quella di Roma; le prefetture di Campobasso e Isernia a quella de L'Aquila; le prefetture di Potenza e Matera a quella di Bari (18).

 

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(18)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

 

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15. Scrutinio.

 

1. Entro il termine di cui all'articolo 14, presso ogni amministrazione centrale, con decreto del direttore dell'ufficio del personale, e presso le prefetture di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, L'Aquila, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo e Cagliari, con decreto del prefetto, viene costituito un seggio elettorale, composto da un presidente, scelto tra i dirigenti in servizio, uno scrutatore e un segretario scelti tra i dipendenti di qualifica funzionale non inferiore all'ottava o qualifica corrispondente.

 

2. I seggi elettorali di cui al comma 1 si riuniscono il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, per procedere alle operazioni di scrutinio.

 

3. A tal fine, il presidente dei seggi procede all'apertura delle buste pervenute, provvedendo ad inserire in un'unica urna tutte le schede inviate, senza visionarle previamente in alcun modo.

 

4. Il presidente provvede inoltre a raccogliere gli elenchi dei votanti inseriti nei plichi, che devono essere allegati al verbale dello scrutinio. Il segretario appone, sulla lista elettorale, la dizione «ha votato» a fianco dei nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto.

 

5. Successivamente, il presidente estrae ciascuna scheda dall'urna, la spiega, ne dà lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore.

 

6. Il segretario e lo scrutatore annotano separatamente il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

 

7. Terminato lo scrutinio di tutte le schede, il presidente dichiara il numero dei voti riportato da ciascun candidato, lo certifica nel verbale delle operazioni di scrutinio che, redatto dal segretario in duplice esemplare, viene firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri del seggio.

 

8. Il risultato dello scrutinio, con il numero degli elettori e dei votanti, viene trasmesso immediatamente, tramite telefax sottoscritto da tutti i componenti del seggio, alla commissione elettorale centrale.

 

9. Una copia del verbale, unitamente a tutte le schede numerate e chiuse in busta sigillata, è rimessa, da parte dei seggi costituiti presso le amministrazioni centrali, al direttore dell'ufficio del personale, o al suo delegato, ovvero al prefetto del luogo di scrutinio, dagli altri seggi. L'altra copia è immediatamente inviata in plico sigillato alla commissione elettorale centrale, ove dovrà pervenire entro il quarantaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni (19).

 

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(19)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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16. Proclamazione.

 

1. La commissione elettorale centrale si riunisce per la proclamazione dei risultati entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

 

2. A tale fine la commissione, in base ai dati desunti dai verbali dei seggi, procede a determinare la cifra individuale nazionale di tutti i candidati, sommando i voti riportati da essi in tutte le sezioni costituite, formando in tal modo una graduatoria decrescente in base alle rispettive cifre individuali nazionali.

 

3. Successivamente, il presidente della commissione elettorale centrale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto componente del Comitato dei garanti il candidato che ha riportato la cifra individuale nazionale più alta. A parità di cifra, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale; a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.

 

4. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale viene redatto dal segretario il processo verbale in duplice esemplare, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri della commissione elettorale centrale.

 

5. Una copia del verbale è inviata all'ufficio incaricato del servizio elettorale, indicato nel decreto di indizione delle elezioni. L'altro esemplare, unitamente ai verbali delle sezioni e alla restante documentazione, è depositato presso l'ufficio del responsabile del ruolo unico (20).

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(20)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

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Allegato (21)

 

 

TABELLA DEI DATI DEL RUOLO UNICO DEI DIRIGENTI DELLO STATO

 

Cognome

 

Nome

 

 

Data di nascita

 

giorno

 

mese

 

anno

 

 

Codice fiscale

 

Titolo di studio

 

data di stipulazione del contratto individuale in vigore attualmente

giorno

 

mese

 

anno

 

 

termine del contratto individuale in vigore attualmente

giorno

 

mese

 

anno

 

 

 

AMMINISTRAZIONE PRESSO CUI SI PRESTA SERVIZIO

(ove fosse diversa dalla stipulante)

 

posizione

 

 

(In ruolo R - Fuori ruolo F - Comando C - Altro A)

 

 

 

 

 

QUALIFICA E LIVELLO DIRIGENZIALE PRIMA

DELL'ISCRIZIONE NEL RUOLO UNICO

(codice qualifica e livello come da allegato 2)

 

data di nomina nella qualifica dirigenziale

 

giorno

 

mese

 

anno

 

 

data di nomina nella ex qualifica di dirigente generale

 

giorno

 

mese

 

anno

 

 

data di accesso nell'amministrazione in qualifiche pre-dirigenziali (qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea o equivalenti)

giorno

 

mese

 

anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(21)  Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

 

 


 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59(artt. 1, 6)

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.

 

 

Capo I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1

Princìpi generali del controllo interno.

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

 

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

 

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

 

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

 

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

 

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

 

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;

 

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

 

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

 

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

 

e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

 

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.

 

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

 

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.

 

6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

(omissis)

Art. 6

La valutazione e il controllo strategico.

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

 

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

 

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'àmbito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione (5).

 

 

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(5)  Comma così modificato dall'art. 31, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, l'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59  (art. 7 e 27)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

 

(omissis)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

 

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

 

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 7

Uffici di diretta collaborazione con il ministro

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

 

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

 

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

 

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

 

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità (7).

 

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(7)  Vedi, anche, l'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per il Ministro delle comunicazioni, il D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per il Ministro della salute, il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per il Ministro dell'economia e delle finanze e il D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per il Ministro della difesa.

(omissis)

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Capo VI - Il Ministero delle attività produttive

 

Art. 27

Istituzione del Ministero e attribuzioni.

 

1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

 

2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di (29):

 

a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali (30);

 

b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

 

c) promuovere la concorrenza;

 

d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

 

e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo (31).

 

2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

 

a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

 

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi (32);

 

c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;

 

d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;

 

e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo (33) (34).

 

2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio (35).

 

2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (36).

 

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

 

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo (37).

 

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa (38).

 

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(29) Alinea così modificato dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

(30) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

(31)  Comma prima modificato dall'art. 50, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

 

(32) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

(33) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

(34)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

 

(35)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

 

(36)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

 

(37)  Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 2, D.P.C.M. 10 aprile 2001.

 

(38)  Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il trasferimento delle funzioni di competenza statale di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio dei Ministri vedi il comma 19-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 


 

L. 7 giugno 2000, n. 150
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni(artt. 7, 9)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 giugno 2000, n. 136.

(2)  Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 27 settembre 2000 e la Dir.Min. 7 febbraio 2002.

(omissis)

Art. 7

Portavoce

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

 

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

(omissis)

Art. 9

Uffici stampa

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

 

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

 

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

 

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

 

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'àmbito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (6).

 

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(6)  Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422.

(omissis)


D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455.
Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 2001, n. 113.

(2) Nel presente decreto le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» e «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono state sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro delle attività produttive» e «Ministero delle attività produttive», ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e successive modificazioni, recante il regolamento sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 aprile 2000;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2000;

 

Ritenuta l'opportunità, in accoglimento delle osservazioni formulate con il predetto parere, di rinviare ad un separato apposito regolamento le disposizioni in materia di dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

 

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

 

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle attività produttive con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle attività produttive di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (3);

 

b) Ministro: il Ministro delle attività produttive;

 

c) Ministero: il Ministero delle attività produttive;

 

d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

 

d-bis) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro (4);

 

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle attività produttive;

 

f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

 

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(3)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

(4)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

 

 

 

Art. 2

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefìci ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

 

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

 

a) la segreteria del Ministro;

 

b) l'ufficio di Gabinetto;

 

c) la segreteria tecnica del Ministro;

 

d) l'ufficio legislativo;

 

e) l'ufficio stampa;

 

f) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

 

f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri (5);

 

g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

 

3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

 

4. Gli uffici e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione (6).

 

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i vice Ministri ed i Sottosegretari si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture (7).

 

6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

 

7. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220.

 

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(5)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

(6)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

(7)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

 

Art. 3

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

 

2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le attività produttive e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con le Direzioni generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre Amministrazioni interessate.

 

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio può essere articolato in distinte aree organizzative. L'Ufficio di Gabinetto assicura altresì il supporto al Ministro nei rapporti internazionali e diplomatici.

 

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

 

5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

 

Art. 4

Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

 

a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

 

b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

 

c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

 

d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

 

2. La direzione del servizio è affidata con decreto del Ministro ad un collegio composto da tre membri, ivi compreso il presidente, scelti fra dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa e fra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

 

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

 

4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

 

5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di 14 unità, di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5, ed il comma 4 del medesimo articolo 5.

 

6. È abrogato il regolamento adottato con D.M. 3 luglio 1995, n. 338 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Art. 5

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), è stabilito complessivamente in novantadue unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Gabinetto può altresì essere chiamato a far parte, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico (8).

 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'àmbito del contingente complessivo di novantadue unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a sedici, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti di prima fascia non titolari di centri di responsabilità amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti con decreto del Ministro, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

 

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

 

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

 

5. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione può essere confermato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.

 

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(8)  Per l'aumento del contingente di personale di cui al presente comma vedi l'art. 1, D.P.R. 4 settembre 2002, n. 300.

 

Art. 6

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

 

2. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

 

3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

 

4. Il Capo della segreteria ed il Responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

 

5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

 

6. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera f) dell'articolo 2, comma 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

 

Art. 7

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

 

a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;

 

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero (9);

 

c) per il Capo della segreteria del Ministro, il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per gli affari internazionali nominati dal vice Ministro i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero (10);

 

d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e l'addetto stampa del vice Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo (11).

 

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.

 

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

 

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

 

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

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(9)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

(10)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

(11)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

 

Art. 8

Ufficio e Segreteria dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato (12)

1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

 

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di novantadue unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

 

2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centosessanta unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300 (13).

 

2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'àmbito del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'àmbito del medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate (14).

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(12)  Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

(13)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

(14)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

 

Art. 9

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti (15).

 

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale degli affari generali del Ministero, assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree «A» e «B» del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 40% delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

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(15)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.

 

Art. 10

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza di spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario (16).

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(16)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 2002, n. 300.


 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 3, 4, 14, 19, 23)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.

 

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340:

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;

 

Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;

 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;

 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;

 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

 

Art. 3

Personale in regime di diritto pubblico

(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

 

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

 

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali (6).

 

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento (7).

 

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (8).

 

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(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30 settembre 2004, n. 252.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 luglio 2005, n. 154.

(8)  Vedi, anche, l'art. 2-septies, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 4

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

 

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

 

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

 

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

 

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

 

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

 

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

 

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

 

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

 

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

 

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

 

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

(omissis)

Art. 14

Indirizzo politico-amministrativo

(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

 

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (14) dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

 

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

 

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (15).

 

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

 

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(14)  Il termine era stato prorogato dal comma 8 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(15)  Comma così modificato dal comma 24-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza del termine di cui al presente comma vedi il comma 24-ter dello stesso articolo 1. Il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma è stato adottato:

- con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

- con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

- con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

- con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

- con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia;

- con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

- con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno;

- con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

- con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

- con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive;

- con D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

- con D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.

(omissis)

Art. 19

Incarichi di funzioni dirigenziali

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

 

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (22).

 

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto (23).

 

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (24).

 

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (25).

 

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (26).

 

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

 

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (27).

 

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (28).

 

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (29).

 

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] (30).

 

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (31).

 

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

 

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (32).

 

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

 

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (33) (34).

 

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (35).

 

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(22)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(23)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 14-sexies.

(24)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(25)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147.

(26)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(27)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(28)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(29)  In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma. Da ultimo, il presente comma era stato modificato dall'art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(30)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(31)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dal comma 159 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 160 e 161 dello stesso art. 2.

(32)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(33)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(34)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(35)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.

(omissis)

Art. 23

Ruolo dei dirigenti

(Art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

 

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui àmbito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale (41).

 

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato (42) (43) (44).

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(41)  Comma così modificato dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Precedentemente il presente comma era stato modificato dall'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge.

(42)  Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(43)  Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108.

(44)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(omissis)


D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165.

 

 

(Vedi D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455)

 


D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (art. 13)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134.

(2) Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 3 agosto 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 6 agosto 2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Emana il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 13

1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato (18).

 

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

 

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

 

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche (19).

 

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(18)  Comma così modificato dal comma 24 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181. Vedi, anche, l'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

(omissis)


 

 

L. 15 luglio 2002, n. 145.
Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172.

 

 

Art. 1

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: «l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

 

Art. 2

Delega di funzioni dei dirigenti

1. ... (3).

 

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(3)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 17, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Art. 3

Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) ... (4);

 

b) ... (5);

 

c) al comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;

 

d) ... (6);

 

e) ... (7);

 

f) ... (8);

 

g) ... (9);

 

h) il comma 7 è abrogato;

 

i) ... (10);

 

l) ... (11);

 

m) ... (12);

 

n) ... (13);

 

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) ... (14);

 

b) il comma 2 è abrogato.

 

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; al secondo periodo, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e le parole: «del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

 

4. ... (15).

 

5. ... (16).

 

6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti.

 

7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico (17).

 

8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;

 

b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: «10 gennaio 1957, n. 3,» sono inserite le seguenti: «salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,».

 

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(4)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(5)  Sostituisce il comma 2 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(6)  Sostituisce il comma 4 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(7)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(8)  Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(9)  Sostituisce il comma 6 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(10)  Sostituisce il comma 8 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(11)  Sostituisce il comma 10 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(12)  Aggiunge un periodo al comma 12 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(13)  Aggiunge il comma 12-bis all'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(14)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(15)  Sostituisce l'art. 23, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(16)  Sostituisce l'art. 28, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 103 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che «i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione».

 

 

Art. 4

Concorsi per la qualifica dirigenziale

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

 

 

Art. 5

Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'àmbito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale.

 

2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

 

3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

 

Art. 6

Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri (18).

 

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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(18)  Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente comma, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, vedi il comma 309 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. ... (19).

 

2. ... (20).

 

3. ... (21).

4. ... (22).

 

5. Dalla disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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(19)  Aggiunge l'art. 23-bis al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(20)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 101, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(21)  Aggiunge l'art. 17-bis al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(22)  Aggiunge un periodo dopo il secondo al comma 2 dell'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Art. 8

Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo

1. ... (23).

 

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

 

3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «o di fuori ruolo» sono inserite le seguenti: «o svolge altra forma di collaborazione autorizzata».

 

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(23)  Sostituisce l'art. 1, L. 27 luglio 1962, n. 1114.

 

 

Art. 9

Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'àmbito delle organizzazioni internazionali.

 

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

 

a) l'area di attività in cui operano;

 

b) gli enti od organismi internazionali di interesse;

 

c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;

 

 

d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

 

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

 

4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane (24).

 

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(24)  Vedi, anche, il D.M. 27 maggio 2004, n. 218.

 

 

Art. 10

Disposizioni di attuazione

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché degli articoli 8 e 9 della presente legge (25).

 

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

 

3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.

 

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(25)  Vedi, anche, il D.M. 27 maggio 2004, n. 218.

 

 

Art. 11

Norma finale

1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.


 

 

D.P.R. 4 settembre 2002, n. 300.
Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2003, n. 14.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e successive modificazioni, recante regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291;

 

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

 

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione dell'8 gennaio 2002;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 1° luglio 2002;

 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

 

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

 

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

Art. 1

1. In attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, il numero di novantadue unità, indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, è aumentato delle sessantotto unità previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unità.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

3. ... (2).

 

 

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(2)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 10, D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455.

 


 

D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316.
Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2003, n. 268.

 

 

(Vedi D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455)

 

 


 

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

(Il testo omesso è consultabile presso il Servizio Studi- Dipartimento attività produttive)

 

 

 


 

D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108.
Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2004, n. 100.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 23 e 27;

 

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

 

Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti, le procedure e le modalità per l'inquadramento in ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia iscritti nel ruolo unico della dirigenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali;

 

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

 

Considerato che la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha formulato osservazioni in ordine all'articolo 6 del provvedimento;

 

Ritenuto di accogliere le citate osservazioni;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

 

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1

Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato.

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: «amministrazione», è istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.

 

2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.

 

3. Nell'àmbito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.

 

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di seconda fascia.

 

5. Le amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti, secondo le modalità di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.

 

6. Il ruolo dei dirigenti è adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il medesimo provvedimento è adottato dall'organo di vertice nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti.

 

7. Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2).

 

 

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(2)  Con D.P.C.M. 26 luglio 2004 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2004, n. 286) è stato adottato il ruolo dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 26 luglio 2004 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2004, n. 286) è stato adottato il ruolo dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 26 luglio 2004 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2004, n. 286) è stato adottato il ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.S. 31 maggio 2005, n. 52 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 2 agosto 2005, n. 178) è stato adottato il ruolo del personale dirigenziale della giustizia amministrativa. Con Comunicato 24 aprile 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2006, n. 95) è stato dato avviso della pubblicazione del ruolo dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sul sito internet dello stesso ministero. Con Comunicato 14 giugno 2006 (Gazz. Uff. 14 giugno 2006, n. 136) è stato dato avviso della pubblicazione del ruolo dei dirigenti del Ministero dei beni e delle attività culturali sul sito internet del medesimo ministero. Con Comunicato 28 settembre 2006 (Gazz. Uff. 28 settembre 2006, n. 226) è stato dato avviso dell'emissione di un decreto interministeriale concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze consultabile sul sito internet www.tesoro.it. Con Comunicato 12 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2007, n. 35) è stato dato avviso della pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del provvedimento istitutivo del ruolo dei dirigenti del Ministero, sezione A - Ruolo ordinario e sezione B - Ruolo ispettorato centrale repressione frodi. Con Comunicato 19 giugno 2007 (Gazz. Uff. 19 giugno 2007, n. 140) è stato reso noto che in data 31 maggio 2007 è stato emesso il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate concernente il ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e che il predetto ruolo è consultabile nel sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it). Con Comunicato 26 giugno 2007 (Gazz. Uff. 26 giugno 2007, n. 146) è stato dato avviso della pubblicazione del ruolo dei dirigenti dell'Agenzia del territorio sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaterritorio.it).

 

 

Art. 2

Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti.

1. Il ruolo dei dirigenti è tenuto a cura di ogni amministrazione secondo princìpi di trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli fini della predisposizione e della tenuta dei ruoli i dirigenti sono inquadrati e ordinati secondo il criterio dell'anzianità maturata nella fascia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343. L'anzianità è determinata dalla decorrenza giuridica della nomina rispettivamente nella prima e nella seconda fascia. In caso di pari anzianità nella prima fascia, la posizione è determinata in base all'anzianità maturata nella seconda fascia. In caso di parità, dalla data di accesso nella pubblica amministrazione ed in caso di ulteriore parità dalla maggiore età.

 

3. Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti dati:

 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

 

b) data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, ove necessario;

 

c) data di primo inquadramento nell'amministrazione;

 

d) incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per ogni incarico devono essere indicati la decorrenza e il termine di scadenza.

 

4. I dati riguardanti i dirigenti inquadrati nei ruoli sono trasmessi dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede all'inserimento e all'aggiornamento della banca dati prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ne assicura la consultabilità via Internet, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

Art. 3

Modalità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti.

1. I dirigenti reclutati attraverso le procedure di accesso previste dall'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo rispettivamente dell'amministrazione di reclutamento, nel caso di concorso pubblico per esami, e dell'amministrazione di assegnazione, nel caso di corso-concorso selettivo di formazione.

 

2. I dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transitano nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi, anche per periodi non continuativi, presso le amministrazioni di cui alla allegata tabella A, senza che siano incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

 

 

Art. 4

Inquadramento dei dirigenti del soppresso ruolo unico nella fase di prima attuazione.

1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento la data di inquadramento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è quella di entrata in vigore del presente regolamento; l'inquadramento è disposto anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del dirigente.

 

2. I dirigenti di prima e seconda fascia sono inquadrati nelle rispettive fasce del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso cui sono titolari di un incarico dirigenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

 

3. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano collocati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche se utilizzati con incarichi temporanei, sono inquadrati nella corrispondente fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione che ne ha disposto il collocamento a disposizione.

 

4. I dirigenti di seconda fascia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono incaricati di funzione dirigenziale di livello generale sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico, con annotazione del relativo incarico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 5.

 

5. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento incaricati di funzione dirigenziale negli uffici di diretta collaborazione degli organi di Governo sono inquadrati nel ruolo della amministrazione dello Stato presso la quale hanno conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale oppure, a scelta, nel ruolo dell'amministrazione di cui fa parte l'ufficio di diretta collaborazione ove prestano servizio.

 

6. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento prestano servizio in amministrazioni non comprese nell'elenco di cui alla allegata tabella A, in quanto collocati in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altre analoghe posizioni, sono inquadrati nel ruolo dell'amministrazione presso la quale prestavano servizio anteriormente all'adozione del relativo provvedimento di mobilità.

 

7. I posti dirigenziali vacanti, fatte salve le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, sono coperti mediante procedure concorsuali solo successivamente al completo riassorbimento dei dirigenti collocati in soprannumero.

 

 

Art. 5

Esercizio del diritto di opzione.

1. Il dirigente può esercitare il diritto di opzione per l'inserimento nel ruolo dell'amministrazione, tra quelle comprese nella allegata tabella A, presso la quale, tramite procedura concorsuale, ha conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale.

 

2. I dirigenti reclutati attraverso le procedure concorsuali bandite, per conto delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono esercitare il diritto di opzione esclusivamente per l'amministrazione di prima assegnazione.

 

3. L'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente inserimento nel ruolo della relativa amministrazione non produce effetti sull'incarico in corso. Le amministrazioni, nel cui ruolo il dirigente è inquadrato a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, adottano i provvedimenti necessari per il proseguimento dell'incarico.

 

4. La domanda irrevocabile di opzione è presentata all'amministrazione di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, da parte dell'amministrazione destinataria della domanda, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 1, comma 7.

 

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministrazione destinataria della domanda provvede, entro trenta giorni e con le modalità di cui all'articolo 2, all'inquadramento in ruolo del dirigente che ha esercitato il diritto di opzione, anche in soprannumero, con riassorbimento della posizione in relazione alle vacanze dei relativi posti.

 

6. Restano ferme le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.

 

 

Art. 6

Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali.

1. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, ovvero, ove richiesti, presso altre amministrazioni, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione.

 

2. Gli incarichi possono riguardare la realizzazione di progetti, programmi ed obiettivi coerenti con gli atti di indirizzo dell'organo di vertice dell'amministrazione.

 

3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.

 

 

 

Tabella A

(prevista dall'articolo 1, comma 1)

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Ministero degli affari esteri.

 

Ministero dell'interno.

 

Ministero della giustizia.

 

Ministero della difesa.

 

Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Ministero delle attività produttive.

 

Ministero delle comunicazioni.

 

Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Ministero della salute.

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

Avvocatura generale dello Stato.

 

Consiglio di Stato.

 

Corte dei conti.

 

 

 


 

D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233.
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

«1. I Ministeri sono i seguenti:

 

1) Ministero degli affari esteri;

 

2) Ministero dell'interno;

 

3) Ministero della giustizia;

 

4) Ministero della difesa;

 

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

 

6) Ministero dello sviluppo economico;

 

7) Ministero del commercio internazionale;

 

8) Ministero delle comunicazioni;

 

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

11) Ministero delle infrastrutture;

 

12) Ministero dei trasporti;

 

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

14) Ministero della salute;

 

15) Ministero della pubblica istruzione;

 

16) Ministero dell'università e della ricerca;

 

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

 

18) Ministero della solidarietà sociale.» (3).

 

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (4).

 

2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» (5).

 

2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» (6).

 

2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (7).

 

2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato (8).

 

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (9).

 

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse (10).

 

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù (11).

 

7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (12).

 

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (13).

 

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale (14).

 

9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (15).

 

9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007 (16) (17).

 

9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse (18).

 

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente (19).

 

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008 (20).

 

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis (21).

 

11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali» (22).

 

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonchè a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis (23).

 

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

 

13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (24).

 

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

 

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

 

16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7 (25).

 

17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

 

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

 

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

 

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonchè sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

 

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

 

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

 

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, dì interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

 

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

 

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (26).

 

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa (27).

 

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;

 

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;

 

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

 

«d-bis) turismo» (28).

 

19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (29).

 

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 (30).

 

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

 

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

 

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

 

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

 

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

 

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .

 

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

 

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (31).

 

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (32).

 

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

 

«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (33).

 

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma (34).

 

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater (35).

 

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

 

24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni dì personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» (36).

 

24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006 (37).

 

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste (38).

 

24-quinquies. ll Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero (39).

 

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi (40).

 

24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (41).

 

24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero» (42).

 

24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonchè di consigliere regionale» sono soppresse (43).

 

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (44).

 

25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministerì e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (45).

 

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati (46).

 

25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (47).

 

25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad curo 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (48).

 

25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (49).

 

 

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(4) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(5) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(6) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(7) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(8) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(13) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(16) Per la proroga del termine vedi il comma 5-quater dell'art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dai comma 1076 e 1078, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 1076.

(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 luglio 2006, il D.P.C.M. 12 gennaio 2007, il D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e il D.P.C.M. 30 marzo 2007.

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 2, D.P.C.M. 31 gennaio 2007.

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(22) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(26) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(27) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(28) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(29) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(30) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(31) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(32) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato prima dal comma 156 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.

(33) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(34) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(35) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(36) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(37) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(38) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(39) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(42) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(43) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(44) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

 

 

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


 

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 31)

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 31

Riorganizzazione del servizio di controllo interno.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.».

 

2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico (77).

 

 

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(77)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(omissis)

 

 


 

D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315.
Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

 

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e in particolare il comma 2, che prevede che, per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito Comitato tecnico-scientifico;

 

Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

 

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2006, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, operando la riduzione prevista dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

 

Ritenuto di provvedere al riordino del predetto Comitato tecnico-scientifico;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana Il seguente regolamento:

 

Art. 1

Riordino del Comitato tecnico-scientifico.

1. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è composto da un Presidente e da tre membri.

 

2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attività del Comitato.

 

3. I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Comitato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata del Comitato ai sensi dell'articolo 3.

 

 

Art. 2

Funzioni e compiti.

1. Il Comitato, ai fini del coordinamento delle attività di competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

 

a) svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unità d'indirizzo politico ed amministrativo del Governo;

 

b) promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;

 

c) elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;

 

d) elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato;

 

e) formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

 

 

Art. 3

Durata e relazione di fine mandato.

1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata del Comitato, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

 

 

Art. 4

Supporto tecnico e banca dati.

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

2. Il Comitato si avvale, altresì, del supporto informativo della banca dati, già costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, accessibile in via telematica e alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

 

 

Art. 5

Forme di consultazione.

1. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comitato svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni e istituisce altre forme di consultazione settoriale.

 

 

Art. 6

Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.


 

D.P.C.M. 12 gennaio 2007.
Ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2007, n. 66.

 

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche»;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive»;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300 concernente «Regolamento recante la rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive»;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316 recante «Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive»;

 

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ed, in particolare, l'art. 1, comma 3;

 

Visto, altresì, l'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si proceda all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

 

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 25-ter, del citato decreto-legge n. 181/2006, come modificato dalla legge di conversione del 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, corredati della relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario e che, decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati;

 

Considerato che, con nota del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali in data 13 dicembre 2006, prot. DRP/I/XV-D32/06, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico è stato trasmesso alle Camere, per i prescritti pareri;

 

Visti i pareri resi dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati, rispettivamente il 19 e 21 dicembre 2006, e dalla Commissione X del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 2006;

 

Sentiti i Ministri del commercio internazionale e dello sviluppo economico;

 

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Decreta:

 

Art. 1

Funzioni trasferite.

1. Sono trasferiti al Ministero del commercio internazionale le funzioni ed i compiti già attribuiti al Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 4 e art. 8, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, fatte salve le innovazioni apportate da norme successive, con particolare riferimento al testo vigente dell'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

Art. 2

Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale.

1. Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

 

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale, da emanarsi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455 recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive.

 

3. Fermo il contingente del personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministero del commercio internazionale, come previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316:

 

a) il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello destinato al Servizio di controllo interno nel massimo di sette unità, è stabilito complessivamente in sessantatre unità;

 

b) entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, nelle posizioni giuridicamente previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;

 

c) nell'ambito del contingente di sessantatre unità stabilito alla lettera a), sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro può avvalersi di un Consigliere diplomatico per lo svolgimento delle funzioni inerenti i rapporti internazionali e diplomatici, in base all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455/2000;

 

d) le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui alla lettera a);

 

e) per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo.

 

4. Il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, disciplinati ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 455/2000 e successive modificazioni, è conseguentemente ridotto di sessantatre unità, fatte salve le ulteriori variazioni di tale contingente, da definire in separato provvedimento, derivanti dal trasferimento, ai sensi del decreto-legge n. 181/2006, dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, delle competenze e delle connesse risorse finanziarie in materia di politiche di sviluppo e coesione.

 

 

Art. 3

Strutture trasferite.

1. Sono trasferiti al Ministero del commercio internazionale gli Uffici dirigenziali generali di seguito elencati:

 

a) Direzione generale per la politica commerciale di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;

 

b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;

 

c) Direzione generale per la promozione degli scambi di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

 

2. Sono altresì trasferiti al Ministero del commercio internazionale gli Uffici dirigenziali di livello non generale, pari a complessivi diciannove uffici, esistenti presso le medesime Direzioni generali e di cui le stesse si avvalgono ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

 

3. Al 1° gennaio 2007, ove non ancora emanato il regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale, il Ministro del commercio internazionale individua, tra gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1, la Direzione generale alla quale affidare, in via provvisoria, le funzioni in materia di gestione delle risorse umane e strumentali dello stesso Ministero. Sino a tale data, le predette funzioni sono esercitate avvalendosi della Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

 

 

Art. 4

Personale.

1. Il personale anche di qualifica dirigenziale già appartenente ai ruoli del Ministero delle attività produttive ed in servizio presso gli Uffici dirigenziali generali di cui all'art. 3, commi 1 e 2, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale e la Direzione generale dei servizi interni, limitatamente in quest'ultimo caso al personale in servizio presso la sede del soppresso Ministero del commercio con l'estero, è trasferito, nei limiti del contingente numerico di cui all'allegata tabella 1, negli istituendi ruoli del personale del Ministero del commercio internazionale, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento. La decorrenza del trasferimento non può essere comunque anteriore alla cessazione del periodo di avvalimento di cui all'art. 3, comma 3.

 

2. È trasferita al Ministero del commercio internazionale, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione in cui sarà individuata l'articolazione definitiva della relativa dotazione organica, la dotazione organica di cui all'allegata tabella 2; è corrispondentemente ridotta in pari misura la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, per la parte individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2005.

 

 

Art. 5

Risorse finanziarie.

1. I rapporti pendenti già facenti capo al soppresso Ministero delle attività produttive proseguono rispettivamente con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del commercio internazionale tenendo conto delle funzioni e delle strutture trasferite di cui agli articoli 1 e 3.

 

2. Sono trasferite al Ministero del commercio internazionale tutte le somme ancora disponibili relativamente alle Unità previsionali di base del centro di responsabilità internazionalizzazione dello stato di previsione della spesa già del Ministero delle attività produttive, nonchè quota parte delle somme disponibili per capitolo 2280 del centro di responsabilità «Imprese» del medesimo stato di previsione e quota parte delle disponibilità relative al centro di responsabilità «Gabinetto». Al trasferimento di quota parte delle risorse assegnate alla Direzione generale dei servizi interni si provvederà a decorrere dalla cessazione del periodo di avvalimento di cui all'art. 3, comma 3, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

 

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 6

Beni mobili e immobili.

1. Dalla data del presente decreto il Ministero del commercio internazionale è detentore dell'immobile, con le relative dotazioni di beni mobili e strumentali, sede delle Direzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, nello stato di fatto e di diritto risultante dai documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994) e con vincolo di destinazione all'uso attuale.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

 


 

Tabella 1

 

CONTINGENTE DI PERSONALE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

 

 

Personale in servizio presso le strutture trasferite

Dirigenti I fascia

3

(1)

Dirigenti II fascia

28

(2)

C3

39

 

C2

36

 

C1

48

 

B3

100

 

B2

104

 

B1

38

 

A1

2

 

Totali

398

 

 

 

 

 

 

(1) Di cui nessun incarico conferito ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001.

(2) Di cui nessun incarico conferito ai sensi del comma 5-bis dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e due incarichi conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19.

 

 


 

Tabella 2

 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

 

 

Posti organico

Dirigenti I fascia

4

 

Dirigenti II fascia

33

 

C3

50

 

C2

45

 

C1

69

 

B3

140

 

B2

110

 

B1

49

 

A1

16

 

Totali

516

 

 


 

 

 

 

 

 



[1]    Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[2]    Il D.Lgs. n.300/99 reca “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

[3]    Per un approfondimento su tale ricognizione si rinvia al dossier predisposto dal Servizio Studi in occasione dell’esame, da parte della X Commissione, dello schema del DPCM richiamato: Atti del Governo, n. 49 del 18 dicembre 2006.

[4]     Recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[5]    Recante “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”.

[6]    Il DL 223/06, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 (GU 11 agosto 2006, n. 186, S.O.).

[7]    La disposizione riproduce l’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”, come sostituito dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si ricorda che il D.Lgs. n. 29 è stato abrogato dalla legge 145/2002.