Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Programmazione delle risorse finanziarie del Fondo per la competitività e lo sviluppo - Schema di D.M. n. 100 (art. 1, co. 841, L. n. 296/2006 e art. 52, L. n. 448/1998 )
Riferimenti:
SCH.DEC 100/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 86
Data: 14/06/2007
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   IMPRESE
INTERVENTI IN AREE DEPRESSE     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L n. 296 del 27-DIC-06   L n. 448 del 23-DIC-98


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

Programmazione delle risorse finanziarie del Fondo per la competitività e lo sviluppo

Schema di D.M. n.100

(art. 1, co. 841, L. n. 296/2006
 e art. 52, L. n. 448/1998 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 86

 

14 giugno 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AP0153_riparto.doc

 


 

 

 

I N D I C E

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  7

§      1. Analisi dello schema di decreto  7

§      2. Schede riassuntive degli interventi individuati nello schema di decreto ai fini della ripartizione delle risorse  15

Schema di decreto (atto n. 100)

§      Programmazione delle risorse finanziarie destinate alla promozione industriale nell’ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo del Ministero dello sviluppo economico  31

Normativa di riferimento

§      L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 2)43

§      L. 17 febbraio 1982, n. 46 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale  47

§      L. 24 dicembre 1985, n. 808 Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie  operanti nel settore aeronautico  59

§      L. 19 dicembre 1992, n. 488 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 , recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive  65

§      D.L. 20 maggio 1993, n. 149 Interventi urgenti in favore dell'economia (art. 6)67

§      L. 7 agosto 1997, n. 266 Interventi urgenti per l'economia (artt. 8, 14 e 16)71

§      L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 52)75

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 10)77

§      L. 11 maggio 1999, n. 140 Norme in materia di attività produttive (art.1, lett. a) e b) e art. 2)79

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 2001) (artt. 103 e 106)83

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 2003) (art. 60)87

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 268)89

§      D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale conv., con modif., in legge dall’art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80(art. 11)91

§      D.M. 10 febbraio 2006  97

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art.1, co.758, co.841-846, co. 860-861)101

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto

n. 100

Titolo

Programmazione delle risorse finanziarie destinate alla promozione industriale nell’ambito del fopndo per la competitività e lo sviluppo del Ministero dello sviluppo economico

Ministro competente

Ministro dello sviluppo economico

Norma di riferimento

L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 841; L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 52

Settore d’intervento

Industria, commercio, turismo, ricerca e sviluppo

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione

25 maggio 2007

§       assegnazione

4 giugno 2007

§       termine per l’espressione del parere

24 giugno 2007

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

 

 

 


 

Presupposti normativi

Il comma 841, art. 1, della legge  27 dicembre 2006, n. 296 (finaziaria per il 2007) ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la competitività e lo sviluppo- ferme restando le attuali competenze del CIPE – nel quale  confluiscono le risorse del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese” (articolo 52 della legge n. 448/1998) e del “Fondo per le aree sottoutilizzate” di competenza del Ministero dello sviluppo economico (articolo 60, comma 3, della legge n. 289/02), entrambi soppressi.

Ai fini della programmazione delle risorse del nuovo Fondo lo stesso comma 841 stabilisce che siano applicate le disposizioni dettate dal richiamato art. 52 della legge 448 , oltre che dell’articolo 60 della legge 289.

Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è stato istituito al fine di razionalizzare l’intervento del Ministero dell’industria (ora Ministero dello sviluppo economico) in favore delle imprese, aumentandone la trasparenza (tramite l’accorpamento in un’unica autorizzazione di spesa di tutte le somme destinate ad agevolare le imprese e la loro riaggregazione per finalità, invece che per singole leggi) e l’elasticità (rimettendo alla discrezionalità del Ministero la ripartizione tra i diversi interventi, anche per selezionare quelli considerati più efficaci e necessari). A tal fine il Fondo è stato articolato in piani di gestione riferiti a singole leggi.

In particolare il comma 2 del citato art. 52 ha demandato all’allora Ministro dell’industria, nell’ambito delle proprie competenze, la ripartizione delle risorse del fondo con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Conseguentemente, nello stato di previsione di detto Ministero è stato istituito, già nel 1999, un capitolo di spesa (il cap. 7100, Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese) allocato nella unità previsionale di base 6.2.1.16, in cui sono confluite le risorse precedentemente iscritte nei capitoli relativi a diverse leggi sostanziali. Nello stato di previsione per il 2000 ed in quello per il 2001 il capitolo ha assunto il numero 7800, mentre a partire dal 2002 le risorse del “Fondo per gli incentivi alle imprese” sono state assegnate al capitolo 7420 nel quale, per il 2007 risulta iscritto in bilancio uno stanziamento pari a 661.343.063 euro. Al riparto del Fondo per il 2006 si è provveduto con il DM 3 marzo 2006[1].

La citata legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) ha previsto l’istituzione di due Fondi per le aree sottoutilizzate, di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 61, comma 1, c.d. Fondo MEF) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3, c.d. Fondo MAP), affidando al CIPE la ripartizione, con proprie deliberazioni, della dotazione di ciascuno dei due fondi tra gli interventi finanziati a valere su di essi. L’articolo 60, comma 1, ha altresì individuato i criteri in base ai quali il CIPE può procedere alla riallocazione delle risorse tra le diverse forme di intervento[2].

Il Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) è costituito dalle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate alle aree sottoutilizzate, relative:

a)       alle legge n. 488/1992, recante interventi di agevolazione alle attività produttive;

b)       agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area), finanziati a valere sulle risorse della legge n. 208/1998.

Nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive non è stato mai istituito uno specifico capitolo di bilancio relativo al Fondo MAP e conseguentemente le risorse della legge n. 488/1992 e quelle per la programmazione negoziata destinate alle aree sottoutilizzate sono rimaste iscritte nel Fondo per gli incentivi alle imprese.

Ad alimentare il nuovo Fondo concorrono - limitatamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate - anche le risorse:

§      assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate (di cui all’art. 61 della legge 289/02 cit.) ora anch’esso trasferito al Ministero dello sviluppo a seguito del nuovo assetto della struttura di governo definita dal D.L. n. 181 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006);

§      stanziate in tabella D della legge finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. f) della legge 468/78[3], per gli esercizi successivi al 2009.

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è parzialmente finanziato (215 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

 

Conseguentemente alla istituzione del Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato istituito un apposito capitolo di spesa (Cap. 7445) denominato “ Fondo per la competitività e lo sviluppo”.

 


 

Contenuto

1. Analisi dello schema di decreto

Lo schema di decreto in esame, trasmesso alla Camera in data 25 maggio 2007 per l’espressione del previsto parere parlamentare, riguarda la programmazione delle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al citato comma 841, ai fini della quale, come anticipato, si applicano le disposizioni dell’ art. 52 della legge 448/98, precedentemente illustrate.

In base a dette disposizioni, infatti, la programmazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti commissioni parlamentari (cfr.la parte della scheda relativa ai presupposti normativi).

Secondo quanto riportato nella lettera di richiesta di parere, l’adozione del decreto di programmazione delle risorse del nuovo Fondo consentirà l’avvio delle attività necessarie alla piena operatività del medesimo, la cui dotazione complessiva - alla cui costituzione concorrono gli stanziamenti della legge finanziaria per il 2007, le dotazioni dei due fondi soppressi del Ministero e ulteriori risorse (cfr. oltre) - ammonta a 2.458.612.462 (triennio 2007-2009).

Le disponibilità del Fondo, come risulta anche dalla relazione che accompagna lo schema, sono destinate:

§         al finanziamento di progetti di innovazione industriale previsti dal comma 842, art. 1, della citata legge finanziaria 2007. Per tale finalità sono destinati, ai sensi dell’articolo 1 dello schema in esame, 990.000.000 euro (triennio 2007-2009)

Il richiamato comma 842 stabilisce che a valere sulla quota delle risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano finanziati - nel rispetto degli obiettivi fissati con la strategia di Lisbona - progetti di innovazione industriale (PII) nell’ambito delle aree tecnologiche: dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali. Il predetto decreto dovrà essere adottato di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie locali, per i diritti e le pari opportunità, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

§         alla continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente cui sono assegnati 1.468.612.462 euro (articolo 1 dello schema).

La ripartizione delle risorse in relazione a diversi interventi è riportata in dettaglio nell’Allegato al decreto” che accompagna lo schema.

Eventuali maggiori somme destinate al Fondo a seguito di variazioni di bilancio, saranno attribuite – come prevede l’articolo 2 dello schema - ad interventi di competenza, mentre alle eventuali variazioni tra gli interventi – dovute a nuove esigenze - si procederà in base alle disposizioni dell’art. 2 della legge n. 468/78 recante Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

Risorse complessivamente disponibili

Come già accennato, la dotazione del “Fondo competitività e sviluppo” riferita al triennio 2007-2009 ammonta complessivamente a 2.458.612.462 euro.

Alla dotazione complessiva del Fondo concorrono il conferimento al medesimo di:

§         2.366.612.462 euro considerando le disponibilità del capitolo 7445 di nuova istituzione e del cap. 7420 (ex Fondo unico).

Si ricorda che ai sensi del comma 841,art.1, L. 296/06, in aggiunta alle risorse provenienti dai fondi soppressi (Fondo unico e Fondo aree sottoutilizzate) al nuovo Fondo competitività e sviluppo sono assegnate le seguenti somme:

      -300 milioni di euro per il 2007;

      -360 milioni di euro per il 2008;

      -360 milioni di euro per il 2009;

§         92.000.000 euro giacenti in tesoreria come rinvenienze attive della Programmazione comunitaria 1994-1999. Tali ulteriori risorse disponibili sono state accertate nella contabilità speciale “Aree depresse” con DM 10 febbraio 2006 (anziché 20 febbraio, come erroneamente indicato nello schema).

 

 

 

Nella tabella che segue sono indicate in dettaglio le sole disponibilità complessive del bilancio pluriennale 2007-2009 destinate al nuovo Fondo competitività e sviluppo.

 


 

Risorse complessive del bilancio pluriennale 2007-200)

(euro)

Fondo competitività e sviluppo

2007

2008

2009

Stanziamento L.296/06 (finanziaria 2007- cap. 7445)

300.000.000

360.000.000

360.000.000

Cofinanziamento programmi regionali per il commercio e il turismo -art. 16 della L. 266/97  (cap. 7420)

30.000.000

40.000.000

40.000.000

Interventi per l’aeronautica e industria spaziale e duale – L. 808/85 (cap. 7420)

537.143.063

431.269.399

 

Interventi di reindustrializzazione  e promozione industriale aree di crisi- art. 11, L. 80/05 (cap. 7420)

51.000.000

39.000.000

 

Interventi di reindustrializzazione  e promozione industriale nei comuni di Arese, Rho ecc.-art. 1, co. 268, L. 311/04 (Cap. 7420)

43.000.000

 

 

Programmazione negoziata-contratti di programma (cap. 7445)

135.000.000

 

 

Totale

1.096.343.063

870.269.399

400.000.000

Con riferimento alle risorse elencate nella tabella si segnala che il rifinanziamento del Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo (cap. 7420) è stato disposto dal comma 876, art. 1, della finanziaria 2007, che rinvia al Cipe per la definizione delle modalità di semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento stesso.

Si segnala, inoltre, con riferimento ai 135 milioni di euro iscritti sul nuovo capitolo 7445 e destinati alla programmazione negoziata e ai contratti di programma, che si tratta di disponibilità derivanti da stanziamenti disposti con ilDL 3 ottobre 2006, n. 262 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

 

Gli stanziamenti destinati alla programmazione negoziata e ai contratti di programma  sono stati disposti, in partiucolare,dall’articolo 8 comma 4, del citato  DL 262/06. Il comma 4, in relazione alla ritardata attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, previsto dalla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004, art. 1, comma 354), ha disposto una rideterminazione dell’autorizzazione di spesa del Fondo stesso, riducendola per gli anni 2006, 2007 e 2008 da 150 milioni di euro rispettivamente a 5, 15 e 50 milioni di euro e prevedendo che le restanti risorse, pari complessivamente a 145 milioni per il 2006, a 135 milioni per il 2007 e a 100 milioni per il 2008, affluisero al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, per essere utilizzate per finanziare i contratti di programma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 8.

 

Per un approfondimento sulle disposizioni del richiamato DL 262 si rinvia alla scheda sui contatti di programma inserita nel paragrafo 2 del presente dossier.

 

Quanto alle e restanti somme  riportate nella tabella e riferite al capitolo di spesa 7420, si ricorda che si tratta di disponibilità derivanti da stanziamenti pregressi.

Criteri di ripartizione delle risorse disponibili del Fondo competitività e sviluppo

I criteri di ripartizione della somma complessiva di 2.458.612.642 euro proposti nella relazione che accompagna lo schema in esame, sono i seguenti:

a)      invariabilità degli importi relativi a stanziamenti pregressi, in quanto i suddetti risultano già assegnati a interventi specifici e nella quasi totalità risultano già impegnati;

b)      assegnazione di 990.000.000 euro al finanziamento di progetti di innovazione industriale. Tale somma è costituita da 898 dei 1.020 milioni di euro stanziati dal comma 841, art. 1, della finanziaria, cui vanno aggiunti 92 milioni euro provenienti dalla programmazione comunitaria 1994-1999, come accertato con il DM 10 febbraio 2006.

Il testo del DM 10 febbraio, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, è accompagnato da una breve nota nella quale - oltre a correggere la data del 20 febbraio 2006 ivi indicata, dovuta ad un refuso – si precisa che l’importo di 92 milioni di euro, che lo schema in esame destina al Fondo competitività, deriva dalla differenza (arrotondata) tra la disponibilità di 114 meuro che residua sul Programma operativo “Industria e Servizi” per le regioni ob.1 della Programmazione 1994-1999 (interventi di sostegno alle imprese e azioni di assistenza tecnica) e l’importo di 21,2 meuro già destinato dall’art. 1 dello stesso DM 10 febbraio al finanziamento degli oneri connessi al rafforzamento dell’azione volta ad accrescere la competitività del tessuto produttivo delle regioni dell’obiettivo 1.

c)      assegnazione di 122.000.000 euro complessivi (triennio 2007-2009) a tre interventi della “continuità” (ex Fondo unico). La somma costituisce la quota dei 1.020 milioni di euro - di cui al citato comma 841 – non destinata a progetti di innovazione (cfr. lettera precedente). La somma è suddivisa  tra gli interventi nel modo seguente:

§         60 milioni di euro destinati ad interventi del Fondo rotativo speciale per l’innovazione tecnologica (FIT), di cui alla legge 46/82. La somma è ulteriormente così suddivisi: 20 milioni per la promozione e allo sviluppo di nuove imprese innovative di cui all’art. 106 (e anche 103 come precisato nella relazione) della L. 388/00 e 40 milioni  per l’attuazione dei commi 860 e 861, art. 1, della legge 296/06 (nella relazione è erroneamente indicata la legge 298/06) che non possono utilizzare le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese FRI, di cui alla legge finanziaria del 2005.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001), all’articolo 103, commi 5 e 6, e all’articolo 106 prevede, rispettivamente:

    l’introduzione di un credito d’imposta per le imprese (con priorità per le PMI) che realizzino programmi per lo sviluppo del commercio elettronico;

    l’estensione dei finanziamenti del FIT a programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti ad elevato impatto tecnologico, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, nonché ad iniziative di promozione e assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorire l’avvio dei programmi.

Quanto ai citati commi 860 e 861 della legge finanziaria 2007,si ricorda che le relative disposizioni sono dirette alla valorizzazione dei programmi di ricerca e di sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione. A tal fine gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) sono assimilati alle misure di sostegno previste a favore delle suddette imprese.In particolare il comma 860 prevede che, nell’ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica, per l’avvio di imprese innovative operanti in comparti ad elevato impatto tecnologico, possono essere previsti anche programmi di ricerca e di sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione. L’istruttoria di tali programmi può essere affidata agli stessi soggetti convenzionati con il Ministero, secondo modalità anche semplificate, per la cui determinazione si rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 861);

§42 milioni di euro destinati ad interventi a favore delle imprese produttrici di armamenti, di cui all’art. 6 del DL 149/93.

Nella relazione che accompagna lo schema, si sottolinea che a favore di programmi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva delle suddette imprese sono stati stanziati, complessivamente 360 milioni di euro. Si precisa inoltre che allo stato risultano pervenute sette istanze di concessione che comportano investimenti per oltre 190,5 milioni di euro, con un onere massimo teorico per lo Stato di circa 133,3 milioni di euro;

§         20 milioni di euro destinati ad interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociali (ex art. 14, L. 266/97).

Nella relazione si evidenzia l’interesse da parte dei comuni destinatari degli interventi e si  precisano che, con riferimento al periodo 2002-2006, per la misura  sono stati utilizzati mediamente 40 milioni di euro circa, all’anno.

Secondo la relazione illustrativa, le previste assegnazioni a favore degli interventi del FIT sono giustificate dalla necessità di garantire una adeguata “sponda” di risorse statali che consenta l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (FRI) - circa 500 milioni di euro attualmente disponibili  per gli interventi del FIT – da destinare alle aree rientranti nell’obiettivo della politica di coesione “Competitività.

La relazione precisa, inoltre, che per le aere rientranti nell’obiettivo “Convergenza” la ”sponda” di risorse statali sarà costituita dalle risorse del FAS e del PON.

Si segnala, in proposito, che la politica di coesione 2007/2013 concentra  "le risorse dei fondi strutturali attorno a tre nuovi obiettivi: convergenza [4], competitività e occupazione regionale [5] e cooperazione territoriale.

Quanto al FAS si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), all’articolo 1, comma 863, ha disposto un incremento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (istituito dall’articolo 61, comma 3, della legge finanziaria 2003) di 64.379 milioni di euro nel periodo 2007-2015.

L’incremento è così ripartito:

§         100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

§         5.000 milioni per l’anno 2009;

§         59.179 milioni entro il 2015.

Il comma 863 dispone altresì che almeno il 30% delle risorse aggiuntive di cui sopra è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali.

Il CIPE non ha ancora provveduto alla ripartizione delle risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate per il triennio 20072009.

 

Per un approfondimento in materia di  fondi strutturali si rinvia alla relativa scheda inserita nel  paragrafo 2 del presente dossier.

 

Sempre in riferimento alle  risorse assegnate al FIT nella relazione si precisa che la quota destinata alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese innovative di cui agli artt. 103 e 106 della legge 388/00 sarà utilizzata per far scorrere la graduatoria del II bando per l’assistenza tecnica alle imprese in fase di start up che vede un consistente numero di programmi di università ed enti pubblici di ricerca.

 

Le scheda relative alle citate disposizioni oggetto del riparto in esame sono riportate al paragrafo 2 del presente dossier.

Risorse trasferite alle regioni

L’articolo 3 dello schema di decreto in esame  stabilisce che, qualora nel corso dell'anno 2007 non venisse completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle regioni Sicilia e Valle d’Aosta, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 112/98, i fondi di competenza delle suddette regioni- assegnati al Ministero – saranno utilizzati per concedere alla stesse regioni le agevolazioni di cui all’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. La ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette regioni, avverrà sulla base delle predette percentuali.

L’ampio processo di decentramento amministrativo avviato dalla legge 59/97 (legge Bassanini) ha, infatti, investito anche il campo degli incentivi alle imprese, molti dei quali sono stati conferiti alle regioni a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, materiali ed umane ad essi attinenti. Per quanto qui interessa, i settori investiti dal trasferimento di funzioni disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono in particolare quelli dell’industria (art. 19), dell’energia (art. 30), delle attività minerarie (art. 34) e di fiere e mercati e commercio (art. 41)[6].

Quanto alle modalità del trasferimento, l’art. 19 del D.Lgs. n. 112 ha previsto, con particolare riferimento agli incentivi all’industria, che le regioni provvedano alle incentivazioni ad esse conferite con legge regionale (co.12). I fondi relativi alle materie delegate sono ripartiti tra le regioni secondo criteri definiti con DPCM, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individuando eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale e alle diverse tipologie di concessione (co. 8). I fondi confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione (co. 6). Anche per il futuro, si prevede che i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione delle agevolazioni non riservate ad esso siano erogati dalle regioni (co. 5). Le norme sulla costituzione dei fondi regionali e sulle modalità della loro ripartizione (commi 6 e 8 dell’art. 19) sono applicabili anche alle agevolazioni relative a settori diversi da quello industriale, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 112, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Le risorse finanziarie, umane e materiali da trasferire alle regioni, ai sensi dell’art. 7 della L. 59/1997 e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 112, in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono state individuate con DPCM 26 maggio 2000.

 

Quanto all’articolo 8 della legge 266/97, legge Bersani, si  ricorda che ai commi 2-5 ha disposto l'estensione degli incentivi automatici, già previsti per le aree depresse dalla legge 341/95, alle PMI operanti su tutto il territorio nazionale, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti statali alle imprese. Gli incentivi automatici, cioè gli incentivi concessi in forma di automatismi fiscali, in favore delle imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere nelle aree depresse, sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall'art. 1 del DL 23 giugno 1995, n. 244 (L. 341/1995) che ha previsto un procedimento automatico volto ad accelerare le procedure di liquidazione delle agevolazioni per gli interventi nelle aree depresse su domanda degli interessati: il meccanismo prevede infatti la possibilità di una compensazione tra credito per le agevolazioni e debito tributario del soggetto richiedente l'agevolazione.

 


2. Schede riassuntive degli interventi individuati nello schema di decreto ai fini della ripartizione delle risorse

Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo

La legge 7 agosto 1997, n. 266 (“Interventi urgenti per l’economia”), all'articolo 16, comma 1, ha previsto l'introduzione di un nuovo strumento a favore del commercio e del turismo. Si tratta del Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo.

I criteri e le modalità per la gestione del Fondo sono fissati dal CIPE, su proposta del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; il CIPE deve altresì definire i progetti strategici da realizzare.

Con la delibera CIPE 5 agosto 1998 sono state emanate le direttive per la concessione delle agevolazioni e sono stati previsti interventi di riqualificazione dei contesti urbani e territoriali da realizzare da parte delle regioni (che predispongono allo scopo, appositi programmi attuativi da realizzare sull’intero territorio nazionale).

Le risorse del predetto Fondo sono destinate – ai sensi dell'art. 52, comma 80, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) - anche alla realizzazione di progetti comunali per qualificare la rete commerciale, nella misura massima di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004. Tale disposizione si riferisce a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che ha riformato la disciplina del settore del commercio.

L’art.10 stabilisce che ogni regione può disporre discipline particolari per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, la lett. c) del comma 1 dell’art.10 prevede che le regioni indichino i criteri in base ai quali le amministrazioni comunali per le aree metropolitane e sovracomunali e i centri storici possano sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato (ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 114/98 per la apertura, trasferimento o ampliamento degli esercizi suddetti è sufficiente la semplice comunicazione al comune competente per territorio). Detti criteri tengono conto dell'impatto dei nuovi esercizi commerciali sulla rete distributiva e sul tessuto urbano secondo una logica di qualificazione delle infrastrutture e dei servizi adeguati alle esigenze dei consumatori. Le aree interessate alla regolamentazione regionale sono quelle indicate alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3 della citata legge ed esattamente:

1.       aree metropolitane omogenee;

2.       aree sovracomunali che rappresentano un unico bacino di utenza;

3.       centri storici.

Per i centri storici, in particolare, i progetti comunali saranno finalizzati a tutelare gli esercizi di valore storico ed artistico e a salvaguardare le attività commerciali ed artigianali che svolgono esercizi di vicinato.

Industria aeronautica

La legge 24 dicembre 1985, n. 808 Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”, costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore e prevede interventi in favore delle imprese nazionali impegnate nella costruzione, trasformazione, revisione di aeromobili, motori ed equipaggiamenti aeronautici, che partecipino a programmi aeronautici in collaborazione internazionale

In particolare l'art. 3, comma 1, ha istituito due nuovi strumenti di incentivazione, consistenti in:

-          finanziamenti, fino a concorrenza dei relativi costi, di programmi, studi, progettazioni, realizzazione di prototipi, prove-investimenti per industrializzazione e avviamento alla produzione (lett. a))

-          contributi in conto interessi su finanziamenti concessi dagli istituti di credito per lo svolgimento di attività di produzione di serie e per dilazioni di pagamento ai clienti finali (lett. a) e b)).

La legge 11 maggio 1999, n. 140Norme in materia di attività produttive”, all'articolo 1 ha previsto 2 limiti di impegno quindicennali di 64,2 e 99,7 miliardi a decorrere dal 1999 e dal 2000 per interventi nel settore aeronautico finalizzati:

-          alla realizzazione di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico, anche nell'ambito di collaborazioni internazionali, nei settori aeronautico, aerospaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;

-          alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di società costituenti le strutture di cooperazione europea.

Criteri e modalitàdi erogazione dei benefici sono stati individuati dal comma 2 dell'art. 1 per rinvio all’articolo 2, comma 6, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547 “Interventi urgenti a sostegno dell'economia”, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

Tra i più recenti interventi a favore del settore aeronautico si segnalano  quelli introdotti dai commi 883-885, art. 1, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/06), che rifinanziano le attività previste in favore delle imprese nazionali del settore, autorizzando contributi quindicennali da erogare ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. competitività)[7] che disponendo  in ordine alle modalità di utilizzo dei limiti d’impegno, già stanziati da specifiche disposizioni legislative in materia di sviluppo del settore, ha stabilito che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, concernenti la realizzazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico nel settore aeronautico, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808/1985 e all’articolo 1 comma 1, lettera a), della legge n. 140/1999, siano utilizzati nella forma di contributi pluriennali in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004).

I contributi quindicennali autorizzati dalla finanziaria sono i seguenti:

§      40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 da destinare alle imprese nazionali del settore, per le finalità indicate dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 808/85 (comma 883);

§      10 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) della legge 140/99 (comma 884);

§      50 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per il 2009, per le finalità indicate dall’art. 4, comma 3, della legge 266/97 (comma 885).

La legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. Bersani), recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft)[8]. Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Legge n.46/82, art. 14 (Fondo innovazione tecnologica)

Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) è stato istituito presso il Ministero dell’industria (ora dello sviluppo economico) dall'articolo 14 della legge n. 46/1982 (“Interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale”).

Le direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT sono state definite con Dir.Min. 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46").

Gli interventi del Fondo hanno attualmente ad oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto

Nel corso della XIV legislatura sulla disciplina del Fondo hanno inciso le disposizioni di alcuni provvedimenti che hanno determinato l’ampliamento del relativo campo d’intervento, quali la legge n. 273 del 12 dicembre 2002[9] e la legge n. 311/04 (legge finanziaria per il 2005). Quest’ultima ha destinati gli interventi del Fondo anche ai programmi di investimenti delle imprese commerciali, turistiche e di servizi (individuate dalla norma come quelle corrispondenti alle sezioni G, H, I, J, K, L, M, N ed O della classificazione delle attività economiche dell’ISTAT[10]), a sostegno dei relativi processi di innovazione (art. 1, comma 270).

Interventi per le aree depresse

I contratti di programma

 

Le diverse forme di intervento per la promozione delle attività produttive nelle aree depresse, comprese nel termine di “programmazione negoziata”, sono state introdotte con la fine dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ad eccezione dei contratti di programma, già attivati a partire dal 1986.

Dopo una prima disciplina, stabilita nel 1995 (D.L. n. 32/1995), i patti territoriali, i contratti d’area, i contratti di programma, le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro hanno ricevuto una nuova definizione normativa con il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997 (art. 2, commi 203-209, della legge n. 662/1996) e le relative deliberazioni del CIPE.

Sebbene già presenti nell’ambito degli strumenti di intervento straordinario, i contratti di programma sono stati riproposti all’interno della disciplina della programmazione negoziata, quale strumento specifico rivolto a favorire la realizzazione di investimenti produttivi consistenti, con riferimento a settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico.

Il contratto di programma è stato istituito per la prima volta con la legge n. 64 del 1986. Ha successivamente seguito una complessa evoluzione normativa, caratterizzata da numerosi interventi normativi e amministrativi.

La normativa di riferimento dei contratti di programma è rappresentata dalla legge n. 488 del 1992 per quanto riguarda la disciplina delle agevolazioni concedibili. Le procedure e i criteri di istruttoria sono stati definiti dalla delibera CIPE n. 26 del 2002 (regionalizzazione della programmazione negoziata) e dai due decreti del Ministero per le attività produttive del 12 novembre 2003, contenente le procedure di istruttoria, e del 19 novembre 2003, contenente i criteri di priorità per la selezione delle proposte.

La possibilità di stipulare contratti di programma, inizialmente riservata alle grandi imprese o ai consorzi di PMI, è stata successivamente estesa anche alle rappresentanze dei distretti industriali. Per quanto riguarda i settori interessati, il ricorso ai contratti di programma è stato, in un secondo tempo, previsto anche per il turismo, l’agricoltura e la pesca.

L’intento di accrescere l’entità degli investimenti effettuati nelle aree sottoutilizzate da imprese estere è stato peraltro perseguito, a partire dal 2003 anche attraverso il nuovo strumento rappresentato dal contratto di localizzazione.

 

Si ricorda che il D.L. n. 35 del 2005, recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, all'articolo 8 haintrodotto una revisione dei meccanismi che presiedono all'erogazione degli incentivi alle imprese, così come definiti dalla legge n. 488/92, e dall'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, che ha definito la previsione del ricorso agli strumenti della programmazione negoziata.

La nuova disciplina sulla concessione degli incentivi alle imprese, di cui all’articolo 8, comma 1 del D.L. n. 35 del 2005:

§       agli incentivi alle imprese nelle aree sottoutilizzate (c.d. legge n. 488 del 1992);

§       agli incentivi alle imprese nell’ambito degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti di programma e contratti d’area).

I principi dettati sono volti alla sostituzione dei finanziamenti a fondo perduto con prestiti agevolati, promuovendo al tempo stesso il coinvolgimento degli istituti bancari nel finanziamento degli investimenti oggetto di agevolazioni.

Ai sensi del comma 2, la disciplina di attuazione in materia di incentivi alle imprese è demandata a un decreto del Ministro delle attività produttive.

Si ricorda che, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro per le attività produttive del 1° febbraio 2006 sono stati definiti i nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione limitatamente alle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, previste dalla legge n. 488/1992.

 

L’articolo 2, comma 74, del D.L. n. 262 del 2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2006, dell’applicazione agli strumenti della programmazione negoziata della nuova disciplina sui meccanismi di concessione degli incentivi alle imprese, introdotta dal D.L. n. 35 del 2005. Sono conseguentemente revocate e riesaminate dal Ministero per lo sviluppo economico le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE in base alla disciplina sospesa. Le relative risorse, unitamente a quelle derivanti dalla ritardata attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti alla ricerca, sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di programma rimasti privi di copertura finanziaria a seguito delle decurtazioni operate dalla legge finanziaria per il 2006.

In particolare, il comma 74 dispone per i patti territoriali, i contratti di programma e i contratti d’area, una deroga, fino al 31 dicembre 2006, all’applicazione della riforma dei meccanismi di concessione degli incentivi nelle aree sottoutilizzate del paese, di cui all’art. 8, commi 1 e 2 del D.L n. 35 del 2005, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005).

Il successivo comma 75 dispone la revoca delle proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE sulla base della nuova disciplina del decreto-legge n. 35/2005, in assenza del decreto, previsto dallo stesso articolo, disciplinante i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni.

Il comma 75 dispone altresì il riesame delle proposte da parte del Ministero per lo sviluppo economico ai fini dell’eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al successivo comma 76.

Il comma 76 dispone, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, che le risorse già attribuite dal CIPE al fondo per le aree sottoutilizzate previsto dal comma 60 della legge n. 289 del 2002 (c.d. Fondo MAP) per il finanziamento del complesso degli interventi di programmazione negoziata con vincolo di utilizzo ai fini della concessione di agevolazioni sulla base della riforma degli incentivi, siano prioritariamente utilizzate dal Ministero per lo sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti da contratti di programma già disposti.

La disposizione si è resa necessaria in quanto i contratti di programma risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria per effetto della riduzione degli stanziamenti operata dalla tabella E della legge finanziaria per il 2006.

Il comma 77 dispone, in relazione alla ritardata attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, previsto dalla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004, art. 1, comma 354), una rideterminazione dell’autorizzazione di spesa del Fondo stesso, riducendola per gli anni 2006, 2007 e 2008 da 150 milioni di euro rispettivamente a 5, 15 e 50 milioni di euro. Conseguentemente le restanti risorse, pari complessivamente a 145 milioni per il 2006, a 135 milioni per il 2007 e a 100 milioni per il 2008, affluiscono, al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, per essere utilizzate per finanziare i contratti di programma ai sensi del comma 76.

 

Per effetto dell’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alle agevolazioni alle attività produttive (art. 60, co. 3, legge n. 289/2002) e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese (art. 52, legge n. 448/1998) sono confluite al Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (UPB 3.2.3.19, cap. 7445), unitamente al finanziamento di 300 milioni per il 2007 e di 360 milioni sia per il 2008, sia per il 2009.

Incentivi per la reindustrializzazione e promozione industriale (L. n. 181/89

Al fine di consentire la ripresa economica delle aree interessate dalla crisi del settore siderurgico, il DL 1° aprile 1989, n. 120 ("Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia"), convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, agli artt. 5-8, ha previsto la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, attuato dalle aziende del gruppo IRI e specificamente rivolto alle zone di Napoli, Taranto, Genova e Terni (aree prioritarie), nonché un programma di promozione industriale esteso anche ad altre aree di crisi siderurgica (Massa, Piombino, Trieste, Lovere, Villadossola), predisposto dalla SPI, società di promozione imprenditoriale controllata dall’IRI, ora confluita in Sviluppo Italia spa e relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del DL n. 120/89 gravano su una apposita sezione del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT) istituita dall’articolo 1, comma 9, del DL n. 396 del 20 giugno 1994, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico[11], sulla quale venivano fatte affluire le somme iscritte in precedenza al capitolo 7063 dello stato di previsione della spesa dell’allora Ministero dell’industria , intestato al "Fondo speciale di reindustrializzazione", istituito dall’art. 7 del DL, nonché le somme che a detto capitolo affluivano ai sensi del DL n. 410/93 ("Interventi a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica").

Con l'articolo 73, comma 1, della legge finanziaria 2003 (L. 289/02), si è prevista la possibilità di estendere le misure di cui all'art. 5 del DL 120/89 anche ad aree diverse da quelle individuate dallo stesso decreto-legge, nonché alle aree industriali comprese nei territori per i quali sia stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

In tale contesto, la legge n. 311/04 cit. (legge finanziaria 2005)ha esteso le misure di reindustrializzazione e di promozione industriale previste dal DL n. 120/89, anche ai territori dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (limitatamente, tuttavia, alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo richiamato nel testo con il rinvio ad un decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia), nonché al comune di Marcianise (Caserta) e al distretto di Brindisi.

Ha previsto inoltre che  il suddetto  programma di reindustrializzazione di sia proposto e attuato dal Sviluppo Italia S.p.a., in accordo con le rispettive regioni, provvedendo, altresì, ad individuare ulteriori tipologie di interventi da ricomprendere nel programma. Si tratta di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dimesse. 

Il programma di reindustrializzazione deve prevedere interventi per la promozione imprenditoriale e per l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge n. 120/89[12]. Si ricorda infine che il comma 268 della legge ha disposto la concessione di un contributo straordinario per i predetti interventi di 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni per il 2006 e 72 milioni per il 2007.

Successivamente il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - all’art. 11, comma 8 ha previsto l’estensione dell’ambito di applicazione degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale per le aree in crisi del settore siderurgico, di cui al decreto-legge n. 120/89,alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché ai territori dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine il comma 9 ha disposto la concessione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di 85 milioni di euro per il 2007 e di 65 milioni di euro per il 2008.

Interventi per la ristrutturazione produttiva dell’industria bellica: L. n.237/93

L’articolo 6 del DL n. 149/93, convertito dalla L. n. 237/93 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia”), ai commi 7-9 reca disposizioni concernenti interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile delle imprese operanti nel settore della produzione di armamenti.

In particolare il comma 7 ha assegnato al Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico) l'individuazione, mediante decreto, delle aree del territorio nazionale caratterizzate da un notevole grado di incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento (DM 20 dicembre 1993) autorizzando in tali zone una spesa quinquennale di 500 mld di lire, successivamente incrementata di 65 miliardinel quinquennio 1997-2001(di cui 5 miliardi per il 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001) dall’articolo 4, comma 1 della legge Bersani (L. n. 266/97). Il comma 8 ha affidato allo stesso Ministro il compito di stabilire le modalità di concessione dei contributi e della loro restituzione allo Stato, a valere, sul ricavato, a regime, della vendita dei prodotti oggetto delle disposizioni in esame. Infine, il comma 8-bis ha previsto che ai fini dell’accesso ai contributi possano essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati e il Ministero.

Le modalità di concessione dei contributi di cui all’art. 6, comma 7, sono state fissate dapprima con il DM 2 agosto 1995, n. 434che all’art. 5, comma 4, ha determinato l’ammontare dell’intervento stabilendo che esso sia pari al 70% dei costi ammissibili per gli interventi gestiti autonomamente dalle imprese e pari al 35% per gli accordi di programma tra soggetti pubblici e privati. Il successivo DM 14 ottobre 1999, n. 462[13] all’art. 6, comma 3, ha stabilito, invece, che l’ammontare del contributo fosse fissato in misura “non superiore al 70%”.

Da ultimo il DM 2 novembre 2004 (Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della L. 27 dicembre 2002, n. 289) all’art. 4 ha stabilito che  il contributo previsto dai commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 6 citato, venga concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e nella misura del 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Aree di degrado urbano: L. n. 266/97, art. 14

L'articolo 14 della legge del 7 agosto 1997 n. 266 (“Interventi urgenti per l’economia”) ha disposto interventi per promuovere attività economiche e imprenditoriali nelle aree degradate, con particolare riferimento ai quartieri periferici, delle maggiori città del Paese.

Il comma 1, in particolare, fa riferimento a limitati ambiti dei grandi comuni di cui all’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali": si tratta delle cosiddette aree metropolitane e cioè delle zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

Con riferimento alle aree che presentano situazioni di crisi di natura socio-ambientale, la disposizione in esame ha affida al Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico) il compito di provvedere al finanziamento di interventi, predisposti dai comuni, che abbiano l'obiettivo di sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali finalizzate al superamento di tali situazioni di crisi.

E’ stata prevista, inoltre, da parte dello stesso Ministro, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi previsti, anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Il DM 1 gennaio 1998, n. 225 ha stabilito che l’elaborazione dei programmi e la gestione degli interventi è di esclusiva competenza dei comuni, mentre al Ministero viene riservata l’attività di regolamentazione generale e di vigilanza sull’utilizzo delle risorse.

Lo stanziamento iniziale di 46 mld è stato integrato dalla legge finanziaria per il 2000 con la quale è stato disposto un rifinanziamento di 100 mld per il 2000 e di 15 mld annui per il 2001 e 2002 (DM 30 marzo 2000, di ripartizione del Fondo unico).

Le risorse disponibili sono state ripartite tra le città interessate con successivi decreti. Tra i provvedimenti più recenti si segnalano ilDM 11 novembre 2004 che ha provveduto a ripartire le disponibilità finanziaria di 39.856.690,00 euro previste dall'art. 1 del DM di riparto del Fondo Unico del 19 luglio 2004 e il DM 6 ottobre 2005 che ha provveduto a ripartire ulteriori risorse finanziarie per un importo pari a 7.642.979,50 euro.

Promozione e viluppo di nuove imprese innovative (L. 388/200, art. 103 e art. 106)

L’articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2000), ai commi 1 e 2  prevede che un decimo delle risorse derivanti dall’asta per l’assegnazione delle licenze UMTS sia destinato a finanziare progetti in determinati settori, tra i quali quello relativo alle “tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)”. Lo stesso articolo ai commi 3 e 4 (poi soppresso) ha previsto, inoltre, l’introduzione di una carta di credito formativa per l’acquisto di beni e servizi (anche di tipo formativo) nel settore delle tecnologie dell’informazione e il finanziamento dell’accordo tra la Presidenza del consiglio e l’ABI per l’acquisto in forme agevolate di PC da parte degli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore (Accordo “PC per gli studenti” siglato il 17 marzo 2000, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Associazione bancaria italiana -ABI)

Il comma 5ha previsto la concessione da parte del Ministero dell’industria (ora dello sviluppo economico) di un credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico. Il credito di imposta in oggetto può essere utilizzato in una o più soluzioni in sede di versamento unitario delle somme dovute a fini fiscali e contributivi, non è rimborsabile e si deve usufruirne entro 3 anni dal provvedimento di concessione.Inoltre è soggetto alle condizioni previste dalla disciplina comunitaria dei c.d. “aiuti de minimis”,per cui l’aiuto non può superare l’importo massimo di 100.000 Euro nell’arco di tre anni.

L’ultimo periodo del comma 5 ha previsto, sempre ai fini dello sviluppo del commercio elettronico, la concessione di specifiche agevolazioni alle imprese del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, mediante contributi in conto capitale nel limiti della clausola de minimis.

Il comma 6ha stabilito chela selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 sia effettuata tramite bandi pubblici, con i quali sono individuati:

-    i destinatari dell’intervento;

-    le spese ammissibili;

-    le misure delle agevolazioni.

 

I bandi dovranno accordare priorità alle forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, al fine di favorire iniziative comuni delle stesse in relazione.

I margini di discrezionalità lasciati ai bandi di selezione, appaiono molto ampi. Con riguardo al contenuto dei bandi si stabilisce che essi dovranno comunque ammettere ad agevolazione le spese per interventi di formazione e per i portali internet, mentre potranno prevedere azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell’ambito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di 500 milioni.

Il comma 6oltre a stabilire che i contributi in conto capitale e i crediti di imposta di cui al comma 5 non sono cumulabili fra loro, prevede che gli interventi possono essere gestiti dal Ministero tramite apposite convenzioni con enti pubblici o altri soggetti. La determinazione delle modalità di controllo e regolazione contabile del credito d’imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario è stata affidata ad un decreto del Ministero.

Le risorse stanziate sono conferite al Fondo per l’innovazione tecnologica (FIT) di cui all’art. 14 della legge n. 46/1982.

I Fondi strutturali nella politica comunitaria di coesione 2007-2013

I Fondi strutturali costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale dell’Unione europea, volta a parificare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni degli Stati membri.

In data 11 luglio 2006 è stato adottato il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio il quale ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, la quale interessa l’Unione europea allargata a 25 Stati membri .

In sintesi, il Regolamento prevede la riduzione dei fondi strutturali dai cinque del precedente periodo di programmazione a tre: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione.

Le risorse sono state concentrate attorno a tre nuovi obiettivi: convergenza [14], competitività e occupazione regionale [15] e cooperazione territoriale [16].

Nel quadro del Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013, l'Italia ha presentato in data 2 marzo 2007 alla Commissione europea il Quadro Strategico Nazionale (QSN), con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese nelle aree del Mezzogiorno e in quelle del Centro-Nord.

Per l’attuazione della politica regionale in queste due macroaree, sono previsti altresì interventi aggiuntivi nelle zone in ritardo di sviluppo, finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

 

La Commissione europea con alcune decisioni del 4 agosto 2006 ha fissato una ripartizione per Stato membro degli stanziamenti per ciascun obiettivo per il periodo 2007-2013. Per quanto riguarda l’Italia,sono stati assegnati 18.820 milioni di euro per l’obiettivo “Convergenza”, cui vanno aggiunti 387 milioni per il c.d. effetto statistico; 4.749 milioni per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, cui vanno aggiunti 877 milioni per la fase transitoria; 750 milioni per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”. Complessivamente sono stati destinati all’Italia 25.583 milioni di euro (a prezzi 2004).

 

Con la nota n. D(2006)1027 del 7 agosto 2006 la Commissione europea ha comunicato la ripartizione annuale delle risorse assegnate all’Italia, comprensive dell’indicizzazione – calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 18 del Regolamento del Consiglio 1083/06 – pari a € 28.811.768.920, di cui € 3.228.938.682 di indicizzazione. L’ammontare indicizzato così definito è stato ripartito secondo il profilo annuale riportato nella tabella che segue:


 

(in milioni di euro)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Convergenza

2.853

2.910

2.969

3.028

3.088

3.150

3.213

21.211

Phasing-out (Basilicata)

90

81

73

62

53

41

30

430

Competitività regionale e occupazione

720

734

749

764

780

795

811

5.353

Phasing-in (Sardegna)

229

196

160

124

86

88

89

972

Cooperazione territoriale

111

113

117

120

125

128

132

846

Totale

4.003

4.034

4.068

4.098

4.132

4.202

4.275

28.812

 


 

Schema di decreto
(atto n. 100)


 


 

Normativa di riferimento

 


 

L. 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 2)

---------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

 (omissis)


2. Bilancio annuale di previsione.

1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (9).

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero (10).

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria (11).

3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti (12).

4. Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea (13).

4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione (14).

4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo (15).

4-quater. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significatività degli scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale (16).

4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento (17). Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali (18).

4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio (19).

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni (20).

6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive (21).

6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale (22).

7. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

8. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 è disposta con apposite norme.

9. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare (23).

---------------

(9)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(10)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(11)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(12)  Comma aggiunto dal comma 171 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(13)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(14)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(15)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(16)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(17)  Periodo così inserito dall'art. 27, L. 17 maggio 1999, n, 144.

(18)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(19)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(20)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(21)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(22)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(23)  Così sostituito dall'art. 2, primo comma, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.). Il comma secondo dello stesso art. 2 ha, inoltre, così disposto:

«2. Le disposizioni previste dall'art. 2, comma 6, della L. 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1991. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo si applicano con riferimento alle disposizioni introdotte a partire dal 1° gennaio 1987».

(omissis)


L. 17 febbraio 1982, n. 46
Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

---------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1982, n. 57.

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

 


1.  È autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al «Fondo speciale per la ricerca applicata» istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria (4).

---------------

(4)  Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


2.  [Possono beneficiare degli interventi del Fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

a) imprese industriali;

b) consorzi tra le imprese industriali;

c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

d) società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;

g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale (5);

g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (6).

Il Fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:

1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;

2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;

4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica] (7).

---------------

(5)  Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 5 agosto 1988, n. 346.

(6)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 23 settembre 1994, n. 547.

(7)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


3.  [Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento (8).

Presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è costituito il comitato per il trasferimento tecnologico formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico] (9).

---------------

(8)  Per le modalità di attuazione del trasferimento di cui al presente comma, vedi il D.P.R. 18 marzo 1997, n. 104.

(9)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


4.  [Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al «Fondo speciale per la ricerca applicata» nonché il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno.

Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali, che li includerà in apposito albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (10).

L'IMI erogherà i contributi su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualità, il contenuto della ricerca e del servizio svolti.

I contributi vengono erogati a valere sulla quota del Fondo riserva alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della riserva disponibile in un anno.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente norma (11)] (12).

---------------

(10)  Con D.M. 16 giugno 1983 (Gazz. Uff. 6 luglio 1983, n. 183) si è provveduto alla istituzione dell'albo dei laboratori esterni, pubblici e privati altamente qualificati autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie. Aggiornamenti e modificazioni al suddetto decreto sono stati apportati con D.M. 9 ottobre 1985 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1985, n. 249), con D.M. 26 febbraio 1987 (Gazz. Uff. 2 marzo 1987, n. 50), con D.M. 23 novembre 1988 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1988, n. 283), con D.M. 25 maggio 1990 (Gazz. Uff. 31 maggio 1990, n. 125), con D.M. 1° febbraio 1992 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1992, n. 31), con D.M. 23 giugno 1993 (Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151), con D.M. 15 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1994, n. 298), con D.M. 13 maggio 1996 (Gazz. Uff. 24 maggio 1996, n. 120), con D.M. 3 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 11), con D.M. 25 agosto 1997 (Gazz. Uff. 4 settembre 1997, n. 206), con D.M. 29 maggio 1998 (Gazz. Uff. 23 giugno 1998, n. 144), con D.M. 27 settembre 1999 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1999, n. 238), con D.M. 6 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1999, n. 293), con D.M. 18 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 3 marzo 2000, n. 52), con D.M. 27 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 maggio 2000, n. 117), con D.M. 24 luglio 2000 (Gazz. Uff. 8 agosto 2000, n. 184), con D.M. 20 novembre 2000 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2000, n. 285), con D.M. 29 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 13 marzo 2001, n. 60), con D.Dirig. 11 luglio 2001 (Gazz. Uff. 13 agosto 2001, n. 187), con D.Dirig. 17 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 22 novembre 2001, n. 272), con D.Dirig. 8 novembre 2001 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2001, n. 296), con D.Dirig. 27 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2002, n. 18), con D.Dirig. 7 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2002, n. 48), con D.Dirig. 24 aprile 2002 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 112), con D.Dirig. 11 giugno 2002 (Gazz. Uff. 27 giugno 2002, n. 149), modificato dal D.Dirig. 20 settembre 2004 (Gazz. Uff. 1° ottobre 2004, n. 231), con D.Dirig. 31 luglio 2002 (Gazz. Uff. 14 settembre 2002, n. 216), con D.Dirig. 25 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 21 novembre 2002, n. 273), con D.Dirig. 27 novembre 2002 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2002, n. 291), con D.Dirig. 25 novembre 2002 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2002, n. 292), con D.Dirig. 2 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2002, n. 293), con D.Dirig. 30 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2003, n. 29), con D.Dirig. 5 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40), con D.Dirig. 13 marzo 2003 (Gazz. Uff. 25 marzo 2003, n. 70), con D.Dirig. 31 marzo 2003 (Gazz. Uff. 5 maggio 2003, n. 102), con D.Dirig. 7 maggio 2003 (Gazz. Uff. 21 maggio 2003, n. 116), con D.Dirig. 13 giugno 2003 (Gazz. Uff. 24 giugno 2003, n. 144), con D.Dirig. 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 175), con D.Dirig. 6 novembre 2003, n. 1899/Ric (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274), con D.Dirig. 6 novembre 2003, n. 1900/Ric (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274), con D.Dirig. 20 novembre 2003, n. 1956/Ric. (Gazz. Uff. 9 dicembre 2003, n. 285), con D.Dirig. 22 dicembre 2003, n. 2216/Ric. (Gazz. Uff. 15 gennaio 2004, n. 11), con D.Dirig. 6 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2004, n. 46), con D.Dirig. 10 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2004, n. 43), con D.Dirett. 23 marzo 2004 (Gazz. Uff. 2 aprile 2004, n. 78), con D.Dirett. 15 aprile 2004, n. 507/Ric. (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104), con D.Dirett. 21 aprile 2004, n. 535/Ric. (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104), con D.Dirett. 25 maggio 2004 (Gazz. Uff. 9 giugno 2004, n. 133), con D.Dirig. 31 maggio 2004 (Gazz. Uff. 10 giugno 2004, n. 134), con D.Dirig. 11 giugno 2004 (Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146), con D.Dirett. 21 giugno 2004 (Gazz. Uff. 10 luglio 2004, n. 160), con D.Dirett. 7 luglio 2004 (Gazz. Uff. 23 luglio 2004, n. 171), con D.Dirig. 2 agosto 2004, n. 996/Ric. (Gazz. Uff. 20 agosto 2004, n. 195), con D.Dirig. 28 settembre 2004 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2004, n. 239), con D.Dirig. 7 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2004, n. 246), con D.Dirig. 10 novembre 2004 (Gazz. Uff. 24 novembre 2004, n. 276), con D.Dirig. 17 novembre 2004 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2004, n. 283) - corretto con Comunicato 18 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2004, n. 296) - con D.Dirig. 1° dicembre 2004 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2004, n. 293), con D.Dirett. 23 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2005, n. 21), con D.Dirig. 28 giugno 2005, n. 1417/Ric. (Gazz. Uff. 12 luglio 2005, n. 160), con D.Dirig. 8 luglio 2005, n. 1508/Ric. (Gazz. Uff. 25 luglio 2005, n. 171), con D.Dirig. 15 novembre 2005 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 273), con D.Dirig. 22 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2006, n. 9), con D.Dirig. 23 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 10 marzo 2006, n. 58), con D.Dirig. 13 aprile 2006 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 101), con D.Dirig. 22 giugno 2006 (Gazz. Uff. 5 luglio 2006, n. 154), con D.Dirig. 10 novembre 2006 (Gazz. Uff. 23 novembre 2006, n. 273), con D.Dirig. 30 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2007, n. 36), con D.Dirig. 26 marzo 2007 (Gazz. Uff. 14 aprile 2007, n. 87), con D.Dirig. 5 aprile 2007 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95) e con D.Dirig. 8 maggio 2007 (Gazz. Uff. 22 maggio 2007, n. 117).

(11)  Vedi il D.M. 14 maggio 1982.

(12)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


5.  [Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive del Fondo di cui al precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento, agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 8.

La riserva del 40 per cento di cui all'art. 3, L. 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20 per cento di cui all'art. 10, L. 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilità nette complessive del Fondo] (13).

---------------

(13)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


6.  [Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del Fondo di cui al precedente articolo 14 e con quelle previste a carico del Fondo di cui all'art. 3, L. 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità] (14).

---------------

(14)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata.

 


 

7.  [L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese (15).

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda (16)] (17).

---------------

(15)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.

(16)  Vedi, anche, il D.M. 7 agosto 1982.

(17)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


8.  [Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo] (18).

---------------

(18)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


9.  [Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge (19).

I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso art. 2, che abbiano una stabile organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali (20).

La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione.

I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.

Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici.

La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'oggetto specifico della ricerca ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sentito il comitato di cui all'articolo 7] (21).

---------------

(19)  Con D.M. 16 dicembre 1983 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1983, n. 354) sono stati determinati gli «oggetti specifici delle ricerche afferenti ai programmi nazionali di ricerca». I termini per la presentazione delle offerte concernenti gli oggetti specifici delle ricerche di cui al suddetto decreto sono stati prorogati al 22 maggio 1984 dal D.M. 27 marzo 1984 (Gazz. Uff. 7 aprile 1984, n. 98). Con D.M. 1° dicembre 1984 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1984, n. 350) sono stati determinati altri oggetti specifici di ricerca. Con D.M. 8 maggio 1986 (Gazz. Uff. 16 maggio 1986, n. 112) sono stati determinati gli «oggetti specifici delle ricerche afferenti al programma nazionale di ricerca nel settore delle tecnologie in oncologia». Con D.M. 4 giugno 1986 (Gazz. Uff. 7 giugno 1986, n. 130) sono stati determinati gli «oggetti specifici delle ricerche afferenti al programma nazionale di ricerca nel settore dei farmaci». Con D.M. 10 luglio 1987 (Gazz. Uff. 22 luglio 1987, n. 169) sono stati determinati gli «oggetti specifici delle ricerche afferenti al programma nazionale di ricerca nel settore delle biotecnologie avanzate». Con D.M. 28 settembre 1988 (Gazz. Uff. 30 settembre 1988, n. 230) è stato determinato «l'oggetto specifico di ricerca a completamento del Programma nazionale di ricerca per la microelettronica finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo». Con D.M. 21 maggio 1992 (Gazz. Uff. 9 giugno 1992, n. 134) sono stati determinati gli «oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo».

(20)  Con D.M. 21 dicembre 1984 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1984, n. 355) è stato approvato lo schema di capitolo tecnico da allegare ai contratti di ricerca. Con altro D.M. 1° giugno 1988 (Gazz. Uff. 7 giugno 1988, n. 132) è stato approvato lo schema di convenzione tipo da valere per la stipula dei contratti di cessione del diritto di utilizzazione dei risultati conseguiti in esecuzione, tramite contratti di ricerca, dei programmi nazionali di ricerca previsti dalla L. 17 febbraio 1982, n. 46.

(21)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


10.  [In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.

Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente (22)] (23).

---------------

(22)  Per la definizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei progetti di ricerca proposti ai sensi del presente articolo vedi il D.M. 18 dicembre 1995.

(23)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


11.  [Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tal fine del comitato di cui all'art. 7 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.

I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'articolo 7.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'articolo 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefìci (24)] (25).

---------------

(24)  Vedi il D.M. 28 aprile 1982.

(25)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


12.  [Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 7 e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza] (26).

---------------

(26)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


13.  Per il finanziamento dei programmi di cui agli art. 8, 9, 10, 11 e 12 è destinata, ad una apposita sezione del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del Fondo stesso, con l'art. 3 del D.L. 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'art. 1 della presente legge.

Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilità del Fondo (27).

---------------

(27)  Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 


14.  Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati (28).

[Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria (29)] (30).

Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili (31) (32).

---------------

(28)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(29)  Vedi, anche, l'art. 64, L. 7 agosto 1982, n. 526 e l'art. 3, D.L. 9 aprile 1984, n. 62. Vedi, inoltre, l'art. 14, L. 22 dicembre 1984, n. 887, l'art. 7, L. 28 novembre 1985, n. 710, l'art. 11, L. 28 febbraio 1986, n. 41 e l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910. Vedi, infine, l'art. 12, L. 1° marzo 1986, n. 64, gli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1997, n. 266 e l'art. 106, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(30)  Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

(31)  Comma aggiunto dall'art. 2, L. 12 dicembre 2002, n. 273. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 2.

(32)  Vedi, anche, il comma 270 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 


15.  [Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16 (33).

Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura è fissata al 25 per cento (34).

Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art. 16 (35). L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il Fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli artt. 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefìci previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefìci stessi] (36).

---------------

(33)  Comma così modificato dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(34)  Comma così inserito dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(35)  Comma così modificato dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(36)  Articolo abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata.

 


16.  [Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI] (37).

Gli interventi del Fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo (38).

[A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefìci o l'applicazione di penali in caso di inadempienza] (39).

[Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma (40)] (41).

[Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente (42)] (43).

[Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefìci concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione (44)] (45).

[L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di concessione in cui attesti che non sta fruendo né ha richiesto le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità (46)] (47).

[Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica] (48).

[Gli impegni di spesa sul Fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato] (49).

[Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato] (50).

[In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo] (51).

[In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può disporre l'interruzione dei benefìci o l'applicazione delle penali previste dal contratto (52)] (53).

---------------

(37)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(38)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma. Per l'integrazione del comitato tecnico di cui al presente comma vedi l'art. 4, D.M. 28 luglio 2005.

(39)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(40)  Comma così inserito dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(41)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(42)  Comma così inserito dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(43)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(44)  Comma così inserito dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(45)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(46)  Comma così modificato dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(47)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(48)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(49)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(50)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(51)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(52)  Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.

(53)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

 


17.  Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.

Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.


18.  È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui all'art. 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.

La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Una quota del 20 per cento degli stanziamenti è riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del Fondo.

 

 


19.  Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.


 

20.  Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980 (54), e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato (55).

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici», i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al Fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del Fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro (56).

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo (57).

---------------

(54)  Termine differito al 31 dicembre 1983, dall'art. 4, D.L. 31 gennaio 1983, n. 19.

(55)  Vedi, anche, l'art. 2, L. 31 maggio 1984, n. 193, e l'art. 1-bis, D.L. 31 maggio 1985, n. 215.

(56)  Il comitato tecnico è stato soppresso dall'art. 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.

(57)  Vedi, anche, il D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, e il D.L. 6 febbraio 1986, n. 20, e l'art. 8, L. 23 dicembre 1993, n. 559.

 


21.  All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Misure particolari in alcuni settori dell'economia».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


L. 24 dicembre 1985, n. 808
Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie
operanti nel settore aeronautico

---------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 5.

(2)  Con Del.CIPE 8 agosto 1996 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1996, n. 245) e con Del.CIPE 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86) sono state emanate direttive per gli interventi nel settore aeronautico. Vedi, anche, l'art. 10, L. 12 dicembre 2002, n. 273.


1. Finalità e beneficiari degli interventi.

Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Ai sensi della presente legge sono considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana:

1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;

2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;

3) l'accrescimento di competitività in campo internazionale;

4) l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE;

5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.

Possono accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché di parti degli stessi.


2. Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attività svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.

La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.

La relazione è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (3).

---------------

(3)  Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.


3. Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:

a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime (4);

b) contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;

c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.

Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza (5).

---------------

(4)  Vedi, anche, l'art. 6, L. 4 giugno 1991, n. 181, l'art. 4, L. 7 agosto 1997, n. 266 e il comma 883 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(5)  Il D.M. 18 giugno 1986 (Gazz. Uff. 20 novembre 1986, n. 270) ha determinato le modalità e le procedure per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefìci previsti dal presente articolo 3. Vedi, anche, l'art. 4, L. 7 agosto 1997, n. 266.


4. Criteri, procedure e modalità per la concessione dei benefici.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui al precedente articolo 3, indica le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e per la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo.

L'aggiornamento annuale è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui all'articolo 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:

1) il programma delle attività da svolgere;

2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale;

3) i risultati commerciali ed economici previsti;

4) la localizzazione delle attività e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali;

5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma.

Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 3 non sono cumulabili con quelle previste dalle altre leggi di incentivazione industriale. A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attività ad essi connesse.

L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'articolo 3, con propri decreti stabilisce:

a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione;

b) i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni;

c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici.


5. Intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese aeronautiche, il Ministro del tesoro stabilisce le condizioni, le modalità e i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale ammessi ai benefici della presente legge (6).

---------------

(6)  Con D.M. 7 febbraio 1987 (Gazz. Uff. 10 aprile 1987, n. 84) sono state dettate le condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale ai sensi del presente articolo 5.


6. Garanzie assicurative per le attività connesse alla commercializzazione all'estero dei prodotti realizzati nell'ambito di programmi industriali aeronautici di collaborazione internazionale.

La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione è autorizzata a concedere le garanzie assicurative previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per tutti i rischi connessi alla produzione e commercializzazione dei prodotti indicati nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale, anche se commercializzati da imprese o enti di diritto estero.

La garanzia assicurativa, ancorché concessa all'impresa o ente di diritto estero, è rapportata alla quota di partecipazione delle imprese nazionali al programma.


7. Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero.

I mezzi ed i materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dallo Stato o da altri enti pubblici possono essere messi a disposizione delle industrie, previa autorizzazione del Ministro da cui dipende l'amministrazione o l'ente che li ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con le debite cautele assicurative, prove dimostrative sia in Italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri o in occasione di mostre o di visite di alte personalità straniere.


8. Norme transitorie.

In deroga al settimo comma del precedente articolo 4, i benefici di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettera a), possono essere concessi in relazione ad attività intraprese precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che:

a) tali attività siano state effettuate nell'ambito di programmi aeronautici in collaborazione internazionale;

b) la partecipazione delle imprese nazionali a tali programmi sia stata favorevolmente valutata dal CIPI ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai fondi previsti dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Ai fini del presente articolo, i benefici indicati al primo comma hanno carattere integrativo di quelli concessi ai sensi e per gli effetti della normativa indicata alla lettera b) del precedente comma. Le imprese interessate devono presentare apposita domanda, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando i benefici già ottenuti in relazione al programma. Alla domanda si applica il procedimento previsto dai commi ottavo e nono del precedente articolo 4.

Con il provvedimento di cui al nono comma del precedente articolo 4 vengono altresì stabiliti i criteri per la determinazione dei benefici da corrispondere a titolo integrativo ai sensi del presente articolo.


9. Norme finanziarie.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettera a), è autorizzata, per il quinquennio 1985-89, la complessiva spesa di lire 690 miliardi. La quota relativa all'anno 1985 resta determinata in lire 100 miliardi.

Sono altresì autorizzati i limiti d'impegno quinquennali di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e lire 20 miliardi per il 1988, nonché il limite di impegno decennale di lire 50 miliardi per il 1988, per l'attuazione degli interventi di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del precedente articolo 3.


10. Copertura dell'onere.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Programma di rilancio del settore aeronautico».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


L. 19 dicembre 1992, n. 488
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 , recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive

---------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1992, n. 299. Il titolo della legge è stato così sostituito con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1992, n. 301.


1.  1. Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64 , recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.


2.  1. A decorrere dal 1° maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , e successive modificazioni, con particolare riguardo:

a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;

b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;

c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;

d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1° marzo 1986, n. 64 , e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.


3.  1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , come modificato dalla legge medesima.


4.  1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64 , e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1° maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64 .


Allegato (3)

---------------

(3)  L'allegato che si omette reca modificazioni al testo del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415.

 


D.L. 20 maggio 1993, n. 149
Interventi urgenti in favore dell'economia(art. 6)

---------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 237 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, non convertito in legge.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della difesa, della sanità, per i beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana il seguente decreto-legge:

(omissis)


6. Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica.

1. È autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 .

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento (26). Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi (27) (28).

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi (29) (30).

8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:

a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonché di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;

b) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;

d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo (31) (32).

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (33).

10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'art. 2, D.L. 5 dicembre 1991, n. 386 , convertito dalla L. 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi (34).

---------------

(26)  Vedi il D.M. 20 dicembre 1993

(27)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237.

(28)  Vedi, anche, il D.M. 2 agosto 1995, n. 434, nonché l'art. 4, L. 7 agosto 1997, n. 266, il D.M. 14 ottobre 1999, n. 462, l'art. 10, L. 12 dicembre 2002, n. 273 e l'art. 4, D.M. 2 novembre 2004

(29)  Vedi, anche, il D.M. 2 agosto 1995, n. 434, nonché l'art. 4, L. 7 agosto 1997, n. 266, il D.M. 14 ottobre 1999, n. 462, l'art. 10, L. 12 dicembre 2002, n. 273 e l'art. 4, D.M. 2 novembre 2004

(30)  Per l'interpretazione autentica del comma 8, vedi l'art. 55, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(31)  Vedi, anche, il D.M. 2 agosto 1995, n. 434, nonché l'art. 4, L. 7 agosto 1997, n. 266, il D.M. 14 ottobre 1999, n. 462, l'art. 10, L. 12 dicembre 2002, n. 273 e l'art. 4, D.M. 2 novembre 2004

(32)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237.

(33)  Vedi, anche, il D.M. 2 agosto 1995, n. 434, nonché l'art. 4, L. 7 agosto 1997, n. 266 e il D.M. 14 ottobre 1999, n. 462.

(34)  L'art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, ha sostituito il riferimento all'anno 1993 con quello all'anno 1995.

(omissis)

 


L. 7 agosto 1997, n. 266
Interventi urgenti per l'economia(artt. 8, 14 e 16)

---------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1997, n. 186.

(omissis)


8. Incentivi automatici.

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1, D.L. 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'intensità dell'aiuto concepibile è ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;

b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;

c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;

d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti è elevato fino a un massimo di trenta mesi;

e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.

2. Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5 (10).

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 , ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alle agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2 (11).

4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 . Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , sono utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-bis del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: «della tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali» e le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni».

---------------

(10)  Per la fissazione del termine iniziale per la presentazione delle domande relative alla concessione di incentivi prevista dal presente comma, vedi il D.M. 20 gennaio 1999. Successivamente il D.M. 23 marzo 1999 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 69) ha così disposto: «1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolati di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse pervenute ovvero inoltrate successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate.

2. Con decorrenza dal presente decreto è disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse di cui al comma 1». Per la fissazione di un nuovo termine iniziale vedi il D.M. 9 agosto 2001. Successivamente, il D.Dirett. 28 settembre 2001 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2001, n. 229) ha così disposto:

«Art. 1. - 1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolativi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse inoltrate successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate.

2. Con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse di cui all'art. 1». Vedi, anche, l'art. 3, L. 12 dicembre 2002, n. 273 e il comma 9 dell'art. 61, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Con D.M. 16 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 2 novembre 2006, n. 255, S.O.), rettificato con Comunicato 20 novembre 2006 (Gazz. Uff. 20 novembre 2006, n. 270), sono stati fissati i termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso agli incentivi automatici, relativamente alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta. Con D.Dirett. 23 novembre 2006 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2006, n. 283) è stata disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande per l'accesso agli incentivi automatici per le sole iniziative produttive localizzate nella regione Sicilia.

(11)  In attuazione delle norme contenute nel presente comma vedi, anche, il D.M. 28 ottobre 1998, n. 446.

(omissis)


14. Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.

1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea (24).

3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.

---------------

(24)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 settembre 2004, n. 267.

(omissis)


16. Interventi per il settore del commercio e del turismo.

1. È istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale. Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (28).

2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.

3. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , alle cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «trasporti e comunicazioni» sono inserite le seguenti: «; delle lavanderie industriali.» (29).

6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (WELMEC) è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. ... (30).

---------------

(28)  Comma così modificato dal comma 79 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, il comma 80 dello stesso articolo 52 e il comma 876 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(29)  Comma così sostituito dall'art. 78, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(30)  Aggiunge 2 periodi alla lett. a), comma 1, art. 7, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

(omissis)

 


L. 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 52)

---------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

(omissis)


52. Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza.

1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi (202).

3. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 , in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998 (203).

---------------

(202)  La ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi di cui al presente comma è stata stabilita con D.M. 23 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 3 marzo 1999, n. 51), con D.M. 30 marzo 2000 (Gazz. Uff. 7 aprile 2000, n. 82), modificato dal D.M. 9 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2003, n. 247), con D.M. 2 marzo 2001 (Gazz. Uff. 15 marzo 2001, n. 62), con D.M. 12 marzo 2001 (Gazz. Uff. 23 marzo 2001, n. 69), modificato dal D.M. 3 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293), con D.M. 28 marzo 2002 (Gazz. Uff. 6 aprile 2002, n. 81), corretto dal Comunicato 19 novembre 2002 (Gazz. Uff. 19 novembre 2002, n. 271), con D.M. 30 maggio 2003 (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134), modificato dal D.M. 3 novembre 2003 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269), con D.M. 19 luglio 2004 (Gazz. Uff. 29 luglio 2004, n. 176), corretto dal Comunicato 1° settembre 2004 (Gazz. Uff. 1° settembre 2004, n. 205), con D.M. 16 giugno 2005 (Gazz. Uff. 1° luglio 2005, n. 151) e con D.M. 3 marzo 2006 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62).

(203)  Vedi, anche, l'art. 60, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il comma 234 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Per la soppressione del Fondo di cui al presente articolo vedi il comma 841 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

 


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59(art. 10)

---------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)


10. Regioni a statuto speciale.

1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

(omissis)


L. 11 maggio 1999, n. 140
Norme in materia di attività produttive(art.1, lett. a) e b) e art. 2)

---------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 1999, n. 117.

(omissis)


1. Interventi per il settore aeronautico.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:

a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale (3);

b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:

a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;

b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del paese;

d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in campo internazionale.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza.

4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000 (4).

---------------

(3) Vedi, anche, il comma 884 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(4)  Vedi, anche, l'art. 10, L. 12 dicembre 2002, n. 273.


2. Programmi dei settori aerospaziale e duale.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitività internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.

2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento è espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere emanato (5).

3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;

b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;

c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;

d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;

e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefìci eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;

f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.

4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 .

5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001 (6).

---------------

(5)  Vedi, anche, il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 318.

(6)  Vedi, anche, l'art. 10, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(omissis)

 


L. 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)
(artt. 103 e 106)

---------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

(omissis)


Capo XVI - Disposizioni per agevolare l'innovazione

103.  Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico.

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (274).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati (275).

3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, è destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001 (276). Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente (277).

4. [È istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato «PC per gli studenti» diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per la continuazione del suddetto programma «PC per gli studenti» nell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attività produttive (278)] (279).

5. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis (280).

6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonché le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell'àmbito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate, le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale (281).

---------------

(274)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 marzo 2002.

(275)  Vedi, anche, l'art. 2-quater, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(276)  Vedi, anche, il comma 16 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(277)  Comma così modificato dall'art. 8, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(278)  Le modalità di istituzione del Fondo di garanzia di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 9 marzo 2001, n. 124.

(279)  Comma così modificato dall'art. 8, L. 12 dicembre 2002, n. 273 e poi abrogato dall'art. 27, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(280)  Vedi, anche, l'art. 21, comma 10, L. 5 marzo 2001, n. 57, l'art. 6, D.M. 2 novembre 2004 e il comma 5-bis dell'art. 23, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 27 novembre 2001 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2002, n. 42) sono state stabilite le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico di cui al presente comma.

(281)  Per l'aumento della somma di 110 miliardi di lire prevista dal presente comma vedi l'art. 59, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, l'art. 6, D.M. 2 novembre 2004. Con D.M. 27 novembre 2001 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2002, n. 42) sono state stabilite le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico di cui al presente comma.

(omissis)


106.  Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative.

1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralità di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato (286).

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

---------------

(286)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 12 dicembre 2002, n. 273. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Dir.Min. 3 febbraio 2003.

 

(omissis)

 


L. 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)
(art. 60)

---------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(omissis)


Capo V - Finanziamenti degli investimenti

60.  Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.

1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico (357).

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate (358).

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive (359).

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'àmbito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficialen. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni (360).

---------------

(357)  Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(358)  Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(359)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 luglio 2003 e il D.M. 30 settembre 2005. Vedi, anche, il comma 234 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 841 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(360)  Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), si è provveduto all'allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

(omissis)

 


L. 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)
(art. 1, co. 268)

---------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(omissis)


Art. 1

 

268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 è concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.

(omissis)

 


D.L. 14 marzo 2005, n. 35
Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale conv., con modif., in legge dall’art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80(art. 11)

---------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d'azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell'interno, delle attività produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;

Emana il seguente decreto-legge:

(omissis)


11. Sostegno e garanzia dell'attività produttiva.

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.

2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (196).

3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 (197).

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. [Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti. Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato] (198).

6. [Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 (199)] (200).

7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è abrogato (201);

b) dopo il comma 61-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

«61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» (202);

b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21» è inserita la seguente: «, 23» (203);

b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati» (204);

b-quater) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004» (205).

8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (206).

9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.

10. [Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 50 milioni di euro] (207).

11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004 (208).

11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica (209).

12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.

13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e vengono aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte (210).

14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi e le priorità del sistema energetico regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono (211):

a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;

b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente (212);

c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto (213);

d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;

e) definizione e promozione di un programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351 (214).

14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (215).

14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-bis, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F allegate alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 65 milioni di euro (216).

14-quater. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione (217).

---------------

(196)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(197)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 3 aprile 2006, n. 136 e il comma 853 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(198)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi abrogato dal comma 853 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(199)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.CIPE 29 luglio 2005, n. 101/2005.

(200) Comma abrogato dal comma 853 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(201)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(202)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(203)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(204)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(205)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(206)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Vedi, anche, l'art. 37, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(207)  Comma soppresso dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(208)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(209)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(210)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(211)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(212)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(213)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(214) Vedi, anche, il comma 1119 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(215)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(216)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(217)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(omissis)


D.M. 10 febbraio 2006


L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)
(art.1, co.758, co.841-846, co. 860-861)

---------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

(omissis)


Articolo 1, comma 758 - Utilizzazione del Fondo per il TFR

Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.


Articolo 1, comma 841 - Istituzione del Fondo competitivita' e sviluppo
al quale confluiscono le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e
quello unico per gli incentivi alle imprese.

Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Articolo 1, comma 842 - Finanziamento progetti innovazioni industriali
delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica.

A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.


Articolo 1, comma 843 - Procedure individuazione progetti e nomina
del responsabile di ciascun progetto.

Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunità nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.


Articolo 1, comma 844 - Modalità attuative dei progetti.

Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma.


Articolo 1, comma 845 - Istituzione di regimi di aiuto conformi
alle norme comunitarie.

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.


Articolo 1, comma 846 - Eventuale cofinanziamento dei progetti da parte
di altre amministrazioni sia statali che regionali.

I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:

a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;

b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;

c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.


Articolo 1, comma 860 - Previsione di programmi di ricerca e di sviluppo
svolti da imprese innovative di nuova costituzione e
assistenza tecnica imprese innovative.

Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.


Articolo 1, comma 861 - Semplificazioni procedurali per le azioni
di sostegno alla nascita di imprese innovative.

Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalità anche semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

(omissis)

 



[1]     Il decreto è stato pubblicato nella GU n. 62 del 15 marzo 2006.

[2]     Il comma 1 in particolare, consente al CIPE di modificare l’allocazione degli stanziamenti del “Fondo per le aree sottoutilizzate”, previsto dal successivo articolo 61 e delle risorse del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese”, di cui all’articolo 52 della legge n. 488/1998, limitatamente alla parte destinata agli interventi relativi alle legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area). Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che la diversa allocazione delle risorse, che deve comunque interessare esclusivamente gli interventi sopraindicati e ricadenti nelle aree sottoutilizzate, viene effettuata in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari ovvero alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione. Si stabilisce, inoltre, che le deliberazioni di riallocazione delle risorse disponibili potranno essere adottate dal CIPE esclusivamente sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, escludendo la possibilità di una delega da parte di quest’ultimo a favore di singoli Ministri.

      Il comma 2 stabilisce l’obbligo del CIPE di informare ogni 4 mesi il Parlamento delle operazioni di riallocazione delle risorse. Contestualmente viene previsto l’obbligo per i soggetti gestori delle diverse forme di intervento di comunicare, anch’essi ogni 4 mesi, al CIPE i dati sugli interventi effettuati, compresi quelli sulla localizzazione.

[3]     L’art. 11 comma 3, lett. F della legge 468/78, prevede il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208.

[4]    L’obiettivo “Convergenza”, che assume carattere prioritario per l’intervento dei fondi, sostituendo l’obiettivo 1 dell’attuale programmazione, è inteso ad accelerare la convergenza degli Stati e delle regioni meno sviluppate attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione basate sull’aumento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione, l’adattabilità ai cambianti economici e sociali, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficacia amministrativa. L’obiettivo interessa le aree europee meno sviluppate, corrispondenti al livello NUTS II, il cui PIL per abitante, calcolato in base ai dati degli ultimi tre anni, è inferiore al 75% della media comunitaria. Per l’Italia, rientrano, ai sensi della Decisione della Commissione del 4 agosto 2006, le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

      La Commissione ha peraltro previsto che, in via transitoria, nell’obiettivo “Convergenza” rientrino anche gran parte delle regioni il cui PIL per abitante sarebbe stato inferiore al 75% della media comunitaria calcolata sui 15 Stati membri ma che hanno superato tale soglia per effetto dell’allargamento (il c.d. “effetto statistico”). Per l’Italia, rientrerebbe in tale categoria la Basilicata, che nell’UE a 25 ha un PIL pro capite pari al 77,54%.

      L'obiettivo conta su una dotazione complessiva di risorse pari a circa l'81,5% della dotazione dei Fondi. I programmi ricompresi in tale obiettivo saranno finanziati dai tre Fondi strutturali (FESR, FSE e Fondo di coesione).

[5]    L’obiettivo “Competitività e occupazione regionale” è inteso a rinforzare la competitività e la capacità di attrazione, nonché l’occupazione mediante l’anticipazione dei mutamenti economici e sociali, l’innovazione e la società della conoscenza, lo spirito di impresa, la protezione e il miglioramento dell’ambiente, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nonché lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi. Nell’obiettivo dovrebbero rientrare tutte le zone degli Stati membri non ricadenti nell’obiettivo Convergenza e, in via transitoria, anche le regioni ricadenti nell’obiettivo 1 dell’attuale programmazione 2000-2006, ma che non rientreranno nel nuovo obiettivo 1 neanche in via transitoria, in virtù dell’effetto statistico. La lista delle regioni ad effetto statistico eleggibili nell’ambito dell’obiettivo ”Competitività” verrà adottato dalla Commissione dopo l’entrata in vigore del regolamento generale.

      Per l’Italia, l’obiettivo dovrebbe interessare alcune aree del Centro-Nord e, in via transitoria, la Sardegna. A questo secondo obiettivo è destinata una dotazione di risorse pari al 15,95%dello stanziamento complessivo dei Fondi. I programmi ricompresi in tale obiettivo saranno finanziati dal FESR (programmi regionali per: innovazione ed economica della conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accessibilità e servizi d’interesse economico generale) e dal FSE (programmi relativi alla messa in opera delle raccomandazioni in materia di impiego e di inclusione sociale).

[6]   Gli interventi conservati allo Stato in queste materie sono individuati dagli artt. 18, 29, 33 e 40 del medesimo D.Lgs. n. 112, nonché dal DPCM 6 agosto 1999, in attuazione della lett. o) del medesimo art. 18. Per una più puntuale individuazione degli interventi trasferiti alle regioni o conservati allo Stato si rinvia alla apposita scheda allegata, che dà conto delle previsioni del D.Lgs. n. 112 in materia di agevolazioni alle imprese e dell’interpretazione che ne è stata data dal Governo, come desumibile dalla documentazione allegata allo schema in esame.

[7]    Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[8]     Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell’Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.

[9]     L. 273/2002, “Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”.

[10]    L’ISTAT ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 2002) da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti. Le tipologie di imprese cui fa riferimento la norma richiamando detta classificazione sono le seguenti: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa (lett. g); alberghi e ristoranti (lett. h); trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (lett. I); intermediazione monetaria e finanziaria (escluse assicurazioni e fondi pensione) (lett. j) attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese (lett. k); istruzione (lett. m); sanità e assistenza sociale (lett. n); altri servizi pubblici ed organismi extraterritoriali (lett. o).

[11]    D.L. n. 396/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

[12]    Il citato articolo 5 del DL n. 120/89 contiene la previsione dei programmi di reindustrializzazione e promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica e relative integrazioni e aggiornamenti (commi 1 e 2). Il comma 3 dell’articolo prevede che, ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, il programma speciale di reindustrializzazione indichi, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni interessati, la misura minima del personale siderurgico esuberante da assumere, pena la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva di cui all'articolo. Infine, al comma 3-bis stabilisce che le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 siano dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

[13]    “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità ed i criteri per la concessione di contributi per favorire la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento”.

[14]   L’obiettivo “Convergenza”, che assume carattere prioritario per l’intervento dei fondi, sostituendo l’obiettivo 1 dell’attuale programmazione, è inteso ad accelerare la convergenza degli Stati e delle regioni meno sviluppate attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione basate sull’aumento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione, l’adattabilità ai cambianti economici e sociali, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficacia amministrativa. L’obiettivo interessa le aree europee meno sviluppate, corrispondenti al livello NUTS II, il cui PIL per abitante, calcolato in base ai dati degli ultimi tre anni, è inferiore al 75% della media comunitaria. Per l’Italia, rientrano, ai sensi della Decisione della Commissione del 4 agosto 2006, le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

      La Commissione ha peraltro previsto che, in via transitoria, nell’obiettivo “Convergenza” rientrino anche gran parte delle regioni il cui PIL per abitante sarebbe stato inferiore al 75% della media comunitaria calcolata sui 15 Stati membri ma che hanno superato tale soglia per effetto dell’allargamento (il c.d. “effetto statistico”). Per l’Italia, rientrerebbe in tale categoria la Basilicata, che nell’UE a 25 ha un PIL pro capite pari al 77,54%.

      L'obiettivo conta su una dotazione complessiva di risorse pari a circa l'81,5% della dotazione dei Fondi. I programmi ricompresi in tale obiettivo saranno finanziati dai tre Fondi strutturali (FESR, FSE e Fondo di coesione).

[15]   L’obiettivo “Competitività e occupazione regionale” è inteso a rinforzare la competitività e la capacità di attrazione, nonché l’occupazione mediante l’anticipazione dei mutamenti economici e sociali, l’innovazione e la società della conoscenza, lo spirito di impresa, la protezione e il miglioramento dell’ambiente, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nonché lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi. Nell’obiettivo dovrebbero rientrare tutte le zone degli Stati membri non ricadenti nell’obiettivo Convergenza e, in via transitoria, anche le regioni ricadenti nell’obiettivo 1 dell’attuale programmazione 2000-2006, ma che non rientreranno nel nuovo obiettivo 1 neanche in via transitoria, in virtù dell’effetto statistico. La lista delle regioni ad effetto statistico eleggibili nell’ambito dell’obiettivo ”Competitività” verrà adottato dalla Commissione dopo l’entrata in vigore del regolamento generale.

      Per l’Italia, l’obiettivo dovrebbe interessare alcune aree del Centro-Nord e, in via transitoria, la Sardegna. A questo secondo obiettivo è destinata una dotazione di risorse pari al 15,95%dello stanziamento complessivo dei Fondi. I programmi ricompresi in tale obiettivo saranno finanziati dal FESR (programmi regionali per: innovazione ed economica della conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accessibilità e servizi d’interesse economico generale) e dal FSE (programmi relativi alla messa in opera delle raccomandazioni in materia di impiego e di inclusione sociale).

[16]   L’obiettivo “Cooperazione territoriale” mira alla integrazione equilibrata del territorio dell’UE attraverso il sostegno della cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale. In sostanza, tale obiettivo si fonda sull’esperienza dell’attuale INTERREG (azione comunitaria destinata alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale). I programmi per l’attuazione di tale obiettivo saranno interamente finanziati dal FESR. Potranno rientrare in questo obiettivo le unità territoriali classificate quali NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne, lungo alcune frontiere terrestri esterne, nonché lungo le frontiere marittime, separate, in linea generale, da una distanza non superiore ai 150 Km.

      I fondi destinati a questo Obiettivo ammontano al 2,52 % dello stanziamento complessivo.