Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Titolo: | Promozione della cogenerazione - Schema di decreto legislativo n. 39 (art. 1, co. 3 e art. 21 L. n. 61/2005 - Attuazione direttiva 2004/8/CE | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 34 | ||||
Data: | 27/11/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
servizio studi |
segreteria
generale |
Atti del Governo
Promozione della cogenerazione
Schema di decreto legislativo n. 39
(art. 1, co. 3 e art. 21 L. n. 62/2005)
Attuazione direttiva 2004/8/CE
n. 34
27 novembre2006
Dipartimento Attività produttive
SIWEB
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File: AP0061
I N D I C E
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Disciplina comunitaria: la direttiva 2004/8/CE
§ Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
§ Art. 4 (Garanzia di origine dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento)
§ Art. 5 (Potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento)
§ Art. 6 (Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento)
§ Art. 7 (Questioni attinenti alla rete di elettricità e alle tariffe)
§ Art. 8 (Semplificazione delle procedure amministrative)
§ Art. 10 (Monitoraggio e controllo)
§ Art. 11 (Modifiche e abrogazioni)
§ Art. 12 (Modifiche degli allegati)
§ Art. 13 (Disposizioni particolari)
§ Art. 14 (Disposizioni transitorie)
§ Art.15 (Invarianza degli oneri)
Schema di D.Lgs. n. 39
§ Attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica 92/42/CEE
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica italiana (artt. 76, 87)
§ D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 52 e 53)
§ L. 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (2).
§ D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi
§ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)
§ D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
§ D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144
§ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
§ D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
§ Del.Aut.en.el. e gas 19 marzo 2002, n. 42/02 Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 42/02)
§ L. 1 giugno 2002, n. 120 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
§ Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120 del 2002). (Deliberazione n. 123/2002)
§ D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
§ D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
§ L. 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (art. 1, co.71, 85-86, 88-89)
§ L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (artt. 1, 21 e all. B)
§ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (art. 267)
Normativa comunitaria
§ Reg. (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
§ Dir. 2004/8/CE del 11 febbraio 2004 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE
Numero dello schema di decreto legislativo |
n. 39 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica 92/42/CEE |
Norma di delega |
Art. 1, co. 3 e art. 21 L. 18 aprile 2005, n. 62 |
Settore d’intervento |
Energia |
Numero di articoli |
15 |
Date |
|
§ Presentazione |
3 novembre 2006 |
§ Assegnazione |
7 novembre 2006 |
§ Termine per l’espressione del parere |
17 dicembre 2006 |
§ Scadenza della delega |
12 novembre 2006 |
Commissione competente |
X Commissione (Attività produttive); V Commissione (Bilancio) |
Rilievi di altre Commissioni |
XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) |
Struttura e oggetto
Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 21 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) – è volto a recepire la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
Il provvedimento, che consta di 15 articoli e 4 allegati tecnici, definisce misure in grado di promuovere e sviluppare la cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire la produzione combinata in un unico processo di energia elettrica ed energia termica che, rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore comporta :
§ un risparmio economico dovuto al minor consumo di combustibile;
§ una riduzione dell’impatto ambientale;
§ minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico, derivanti dalla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza;
§ la sostituzione di modalità produttive di calore poco efficaci e maggiormente inquinanti.
Le misure adottate in materia di cogenerazione ad alto rendimento – che per essere tale deve rispetta i parametri fissati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (articolo 3) – sono le seguenti:
§ il rilascio al produttore da parte del Gestore dei servizi elettrici (GSE) dei certificati di garanzia di origine, attestante l’effettiva produzione di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento e che consente il riconoscimento reciproco di tale energia tra gli Stati membri UE (articolo 4);
§ la predisposizione da parte del GSE di un rapporto sul potenziale nazionale di realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento (capacità di installazione di impianti) rilevante ai fini della programmazione da parte dei Ministeri competenti, in collaborazione con la Conferenza Stato-regioni, di misure normative e di forme di incentivazione necessarie alla diffusione della cogenerazione (articolo 5);
§ la riconferma del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento attualmente previsto cui si aggiunge l’accesso ai “titoli di efficienza energetica “ (certificati bianchi) - anche per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento - e la previsione di una revisione dei criteri di assegnazione dei titoli di efficienza demandata ad un decreto ministeriale (articolo 6);
§ la definizione da parte dell’AEEG di regole tecniche ed economiche di connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche, i cui gestori hanno l’obbligo di connessione di terzi (articolo 7);
§ la semplificazione delle procedure amministrative relative all’autorizzazione, alla costruzione e alla gestione degli impianti di cogenerazione (autorizzazione mediante procedimento unico), che per gli impianti di piccola e microcogenerazione saranno fissate con decreto ministeriale (articolo 8);
§ la pubblicazione di una relazione sull’applicazione del decreto in esame - entro il 21 febbraio 2007 - da parte del Ministero dello sviluppo economico e relativo invio alla Commissione UE (articolo 9);
§ l’istituzione, da parte del GSE, di una banca dati sulla cogenerazione, sulla base di dati comunicati s dai produttori (articolo 10);
§ le modifiche alla legge 239/04 di riordino del settore energetico, volte a sostituire, con riferimento alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, il beneficio dei certificati verdi ivi previsto, con quello dei certificati bianchi e degli altri benefici previsti dall’attuale normativa per la cogenerazione (articolo 11);
§ la previsione di modifiche agli allegati al provvedimento mediante decreto ministeriale (articolo 12);
§ l’esclusione dall'ambito di applicazione del D.P.R. n. 660 del 1996 delle caldaie ad acqua di cui alla dir. 92/42/CE eventualmente parte di una unità di cogenerazione (articolo 13);
§ la salvaguardia dei diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento autorizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto e in esercizio al 31 dicembre 2008, che possono continuare ad accedere ai certificati verdi, il cui mantenimento è, tuttavia, subordinato all’ottenimento della certificazione di qualità ambientale EMAS, riconosciuta a livello europeo. Inoltre, la copertura almeno all’80% dell’obbligo di immissione in rete di una quota dell’energia da fonti rinnovabili, tramite certificati verdi da fonti rinnovabili pure e per il restante 20% tramite certificati verdi provenienti da cogenerazione abbinata a teleriscaldamento (articolo 14);
§ la clausola di invarianza della spesa (articolo 15).
Il provvedimento in esame è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico finanziaria e da quattro allegati tecnici.
In data 15 novembre 2006 il Governo ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il prescritto parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, espresso l'8 novembre 2006.
L’articolo 21 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", ha delegato il Governo ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
La lettera in esame sembra rispondere a quanto previsto dall’articolo 7 della direttiva circa i regimi di sostegno alla cogenerazione che gli Stati membri sono tenuti ad adottare. Per un commento della direttiva si rinvia alla relativa scheda di lettura.
Si ricorda, in proposito che l’articolo 1, comma 71 della legge 23 agosto 2004 n. 239, prevede che abbiano diritto alla emissione dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni: l'energia elettrica prodottacon l'utilizzo dell'idrogeno; l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile; l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento (tale comma è oggetto di modifica da parte dell'articolo 11 del presente schema di decreto. Per un approfondimento si veda la relativa scheda di lettura).
Tale criterio risponde agli obblighi di istituzione di un regime di garanzia d’origine e di analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, che gli artt. 5 e 6 della direttiva impongono agli Stati membri. Sul punto, si rinvia alla scheda di commento della direttiva.
In ordine al suddetto criterio direttivo, va tenuto presente che il comma 85 dell’articolo unico della citata legge 239/04, definisce di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW. Il successivo comma 86 prevede poi l’assoggettamento a norme autorizzative semplificate l’installazione di impianti di microgenerazione, prevedendo, in particolare, per gli impianti di generazione termoelettrici, gli stessi oneri tecnici ed autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica. Tale criterio direttivo sembra inoltre rispondere a quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva in esame.
Il comma 2 del citato articolo 21 della legge n. 62 del 2005, stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le disposizioni recate dal provvedimento, seppur inerenti la materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia ”, che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, appaiono nella sostanza riconducibili a quelle materie di carattere "trasversale", quali “la sicurezza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la tutela dell’ambiente”, che l’articolo 117, secondo comma, lettere h), m) ed s), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
In particolare, con riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, la giurisprudenza ha rilevato che si tratta di un obiettivo essenziale al fine di garantire la sicurezza nazionale, sotto il profilo della tutela della sicurezza esterna. Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, infatti, la sicurezza nazionale costituisce un “interesse essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro interesse in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato” (cfr. C. Cost. n. 86 del 1977).
In questo senso si è espressa anche la dottrina la quale ha sostenuto la necessità di considerare, al fine di individuare le competenze statali e regionali in materia di energia, anche le predette materie in cui lo Stato è titolare di competenze legislative esclusive. (v. S. Cassese, L. Prosperetti, A Marzanati).
Quanto sinteticamente ricordato, evidenzia come il nuovo quadro delle competenze risultante dall’art. 117 Cost. necessiti di essere considerato nella sua complessità ai fini della delimitazione dell’ambito della specifica competenza in questione.
Per quanto riguarda, poi, la specifica materia delle fonti rinnovabili si segnala come il nuovo articolo 117 Cost. non appaia esercitare influenza sulle ripartizione delle competenze tra Stato e regioni in materia, già sostanzialmente definita in questi termini ad opera del d. lgs. n. 112 del 1998. E’ da ritenere che le responsabilità derivanti allo Stato dal protocollo di Kyoto e dalla normativa comunitaria abbiano indotto, in attuazione dell’art. 118 Cost., a ribadire, da un lato, la titolarità statale delle competenze amministrative in materia di incentivazioni, e della conseguente disciplina normativa, (fatto salvo il riconoscimento di analoghe competenze alle regioni), in una materia oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., e, dall’altro, la titolarità regionale delle autorizzazioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In relazione alle disposizioni recate dalla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazionesi segnala che l’articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, recante “definizioni”, riproduce sostanzialmente l’articolo 3 della citata direttiva, con la sola eccezione riguardante l’“elettricità di complemento” che nello schema in esame viene definita “elettricità di integrazione”. Al riguardo, la differenza, come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, è meramente terminologica, in quanto la definizione proposta risulta la stessa.
In relazione all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame andrebbe valutata la compatibilità comunitaria della disposizione che esclude i produttori stranieri dai meccanismi nazionali di sostegno alla cogenerazione anche nel caso in cui risultino interamente rispettate le condizione alle quali la legge nazionale subordina il riconoscimento di quei benefici.
Con lettera di messa in mora[1] del 13 dicembre 2005, la Commissione ha contestato all’Italia che l’articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, configurerebbe la possibilità di sostegno a fonti energetiche non definite come rinnovabili dalla direttiva stessa[2].
Il 28 giugno 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[3]con cui contesta le diverse procedure messe in atto a livello regionale e comunale per il rilascio di permessi di costruzione e gestione degli impianti di energia idroelettrica, in particolare nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali sistemi autorizzatori non sono ritenuti dalla Commissione conformi alle disposizioni relative alle procedure amministrative di cui all’articolo 6 della direttiva 2001/77/CE.
Il 4 aprile 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora,[4] nella quale rileva che le misure messe in atto dall’Italia per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2001/77/CE (decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) rappresentano un mero recepimento formale della direttiva, per la cui concreta attuazione sarebbe necessaria l’introduzione di specifiche norme. La Commissione, inoltre, pone in evidenza che alcuni degli atti normativi di cui il D.Lgs. n.387 del 2003 prevedeva l’emanazione, non sono stati adottati secondo le scadenze previste dal decreto.
Dando seguito a quanto annunciato sia nel Libro verde sull’energia[5] - presentato dalla Commissione l’8 marzo 2006 – sia dal Libro verde sull’efficienza energetica[6] -presentato il 22 giugno 2005 -, la Commissione ha presentato, il 19 ottobre 2006, un piano d'azione per l'efficienza energetica (COM(2006)545) con il quale si intende delineare un quadro coerente di politiche e di misure concrete per conseguire l’obiettivo di risparmiare il 20% del consumo primario di energia nell’Unione europea, entro il 2020.
Il piano d’azione della Commissione tiene conto delle indicazioni favorevoli al Libro verde sull’efficienza energetica che sono state espresse sia dal Consiglio, nelle conclusioni adottate nel corso della seduta del 1° dicembre 2005, sia dal Parlamento europeo, nella risoluzione approvata nella seduta plenaria del 1° giugno 2006.
Il piano propone di realizzare nei prossimi sei anni una serie di iniziative[7], anche a carattere normativo, finalizzate all'efficienza energetica e all'efficacia economica[8]. Tali proposte tengono conto anche della legislazione di recente adozione, a livello comunitario ma non solo, che rende l’Europa leader in materia di efficienza energetica.
Tra le azioni prioritarie che la Commissione propone, relative a tutti i settori dell’energia da avviare immediatamente e da attuare il prima possibile[9]figurano gli interventi volti a migliorare la trasformazione dell’energia riducendo al tempo stesso le perdite nelle fasi di trasmissione e distribuzione[10]. A tale riguardo la Commissione è impegnata a migliorare il sistema comunitario di scambi di emissione che costituisce uno strumento efficace per indurre i produttori d’energia elettrica a ridurre le emissioni e migliorare la propria efficienza nel modo economicamente più proficuo.
In questo contesto il piano propone, quali azioni prioritarie:
· la messa a punto, entro il 2008, di requisiti minimi di efficienza vincolanti per i nuovi impianti di generazione dell’elettricità e per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento inferiori a 20 MW e, se necessario, l’estensione tali requisiti a impianti di dimensioni maggiori.
· L’elaborazione, in cooperazione con l'industria della fornitura, di orientamenti in materia di buone pratiche operative per la capacità esistente, entro il 2008;
· La proposta di un nuovo quadro normativo per favorire l'accesso alla rete e il collegamento delle unità di produzione decentralizzate entro il 2007.
La Commissione inoltre, per ridurre le perdite sulle reti di distribuzione, intende favorire l’attuazione della direttiva sulla promozione della cogenerazione[11] (2004/8/CE) e, attraverso provvedimenti specifici che prevedano l’armonizzazione dei metodi di calcolo e delle garanzie di origine, l’ottimizzazione del rilevamento e la definizione di norme specifiche, incentivare ulteriori progressi nello sviluppo di questa tecnologia. Saranno poi proposti, a partire dal 2007, requisiti minimi di efficienza e norme per il teleriscaldamento e la microgenerazione.
La Commissione è inoltre impegnata ad agevolare il finanziamento delle misure in materia di efficienza energetica e a sollecitare una politica dei prezzi adeguata e prevedibile, in quanto elemento essenziale per migliorare l'efficienza energetica e i risultati economici in generale.
In particolare, la Commissione richiama la necessità di promuovere l’efficienza energetica attraverso un uso coerente della politica fiscale e si impegna a pubblicare, entro il 2007, un Libro verde sull’imposizione indiretta, e a rivedere, entro il 2008, la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici[12] e ad esaminare un possibile uso dei crediti d’imposta per incentivare la produzione e l’acquisto di apparecchiature efficienti sul piano energetico.
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul Libro verde sull’efficienza energetica il 1° giugno 2006.
In particolare, il Parlamento europeo, valutando positivamente iniziative quali la direttiva sulla cogenerazione nell'UE (2004/8/CE), che promuove la cogenerazione ad alta efficienza per applicazioni nell'industria, nei sistemi di teleriscaldamento e nei singoli edifici, invita la Commissione europea a promuovere un contesto normativo che sostenga e favorisca il pieno potenziale degli impianti industriali di cogenerazione, nel quale siano definiti, tra gli altri, i criteri per l'assegnazione della qualifica di alta efficienza in modo da non rendere economicamente poco realizzabile questo tipo di investimento.
L’8 marzo 2006 la Commissione europea ha presentato il Libro verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura” (COM(2006)105) inteso ad illustrare le nuove realtà con le quali l’Europa deve confrontarsi nel settore energetico nonché a delineare gli argomenti di dibattito e le opzioni che potrebbero costituire la base di una politica energetica europea più integrata.
La Commissione propone, tra l’altro, di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ricordando che la produzione di energia rinnovabile deve essere sostenuta da apposite politiche settoriali atte, in particolare, a stimolare una maggiore competitività di tali fonti energetiche nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza. A tal fine la Commissione propone di adottare, tra l’altro, una nuova direttiva comunitaria sui sistemi di riscaldamento e di raffreddamento, a complemento della normativa comunitaria nel settore del risparmio energetico.
Il Consiglio europeo di primavera 2006 ha adottato delle conclusioni favorevoli al Libro verde in un apposito paragrafo delle sue conclusioni, dedicato alla politica energetica in Europa.
Il 7 dicembre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione riguardante l’istituzione di un piano di azione nel settore della biomassa (COM(2005)628).
La Commissione individua tra i settori prioritari di intervento il riscaldamento per il quale, oltre a raccomandare una piena attuazione alla direttiva 2004/8/CE riguardante la promozione della cogenerazione, individua altre possibili misure volte a favorire l'uso della biomassa nel settore del riscaldamento. Fra di queste figurano la presentazione di proposte legislative specificheper l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento, una modifica della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico negli edifici per inseririvi disposizioni volte a promuovere maggiormente l'uso di energie rinnovabili. La Commissione, inoltre, intende promuovere, anche mediante incentivi fiscali, l'uso della biomassa nel riscaldamento urbano, considerato che è di gran lunga più semplice utilizzare le fonti rinnovabili in questo tipo di riscaldamento piuttosto che in quello domestico. A tal fine, la Commissione intende invitare gli Stati membri ad estendere al riscaldamento urbano eventuali riduzioni dei tassi già applicate al gas naturale o all'elettricità, valutando altresì l'opportunità di presentare una proposta legislativa sugli aspetti fiscali del riscaldamento urbano.
La Commissione inoltre esorta il Consiglio ad accogliere la sua proposta di includere la fornitura di teleriscaldamento all’elenco dei beni e dei servizi per i quali gli Stati membri possono applicare un’aliquota IVA ridotta. La Commissione potrebbe così raccomandare agli Stati membri di estendere al teleriscaldamento l’applicazione delle aliquote IVA ridotte vigenti per il gas naturale o l’elettricità.
E’ inoltre possibile che la Commissione presenti una proposta legislativa concernente le questioni fiscali attinenti al teleriscaldamento. Essa esaminerà l'opportunità di proporre in tale contesto altre misure.
Il Consiglio, nella riunione dell’8 e 9 giugno 2006, ha approvato conclusioni in relazione al piano d’azione sulla biomassa, accogliendo con favore la comunicazione della Commissione.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento.
Il comma 2 dell'articolo 10, prevede, inoltre, che con decreto del Ministero, dello sviluppo economico vengano stabilite le modalità tecniche delle comunicazioni che gli esercenti di officina elettrica devono annualmente effettuare al Gestore dei Servizi Elettrici, prevedendo modalità semplificate per gli impianti di piccola e microcogenerazione.
Ai sensi dell'articolo 12, le modifiche agli allegati facenti parte del provvedimento possono avvenire con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle direttive e alle decisioni della Comunità europea.
L'articolo 14, in fine, prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la percentuale della quota di energia prodotta, rispettivamente, da fonti rinnovabili e da cogenerazione abbinata a teleriscaldamento da immettere nella rete elettrica;
Allo schema di decreto legislativo in esame non è allegata la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione.
In relazione all'articolo 10, comma 1, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità di definire meglio la natura dei dati riguardanti le officine che devono essere comunicati al GSE, anche in considerazione del fatto che il successivo comma 2 attribuisce ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico il solo compito di definire le modalità tecniche riguardanti le citate comunicazioni
In relazione al medesimo comma 2 dell'articolo 10 appare, inoltre, opportuno sostituire l'espressione "decreto del Ministero"con l'espressione"decreto del Ministro".
In relazione alla formulazione dell'articolo 11, si segnala, da ultimo, che su un piano meramente formale, sarebbe opportuno inserire un riferimento alla disciplina recata dal successivo articolo 14 in quanto strettamente attinente alla materia oggetto del medesimo articolo 11. Al riguardo, si osserva, infatti, che se, da un lato, l'articolo 11 esclude il beneficio dei certificati verdi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, dall'altro lato, il successivo articolo 14 prevede talune deroghe all'operatività della nuova disciplina.
In relazione all'articolo 14 si rileva che secondo il nuovo regolamento EMAS l’entità da registrare non si identifica più come sito, ma come organizzazione; sarebbe, pertanto, opportuno modificare in tal senso il comma sostituendo alla parola “sito” la parola “organizzazione”.
La Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante “Promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia”cita, nei considerando introduttivi, le osservazioni avanzate nel Libro verde “Verso una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico” , circa l’opportunità di perseguire l’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento energetico attraverso una pluralità di iniziative dirette, fra l'altro, alla diversificazione delle fonti e delle tecnologie. In tal senso, l'uso crescente della cogenerazione orientato verso il risparmio di energia primaria, viene considerato un elemento importante del pacchetto di misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riduzione di gas serra derivanti dal Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sul cambiamento climatico.
La direttiva in esame definisce tra l’altro «cogenerazione» la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o di energia meccanica (art.3).
L'obiettivo della direttiva è l'istituzione di un quadro comune trasparente per promuovere e facilitare l'installazione di impianti di cogenerazione dove esiste o è prevista una domanda effettiva di calore utile (art.1). A tal fine, la direttiva prevede che la Commissione adotti, entro il 21 febbraio 2006, i valori di rendimento e di riferimento per la cogenerazione, i quali si fondano su una matrice di fattori differenziati, tra i quali l'anno di costruzione dell’impianto e i tipi di combustibile impiegato. Tali valori devono essere aggiornati, per la prima volta il 21 febbraio 2011 e successivamente ogni quattro anni, onde tenere conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche (art. 4).
Sulla base dei valori di rendimento fissati a livello comunitario, entro sei mesi dall’adozione di detti valori, agli Stati membri è fatto obbligo di far sì che sia garantita da criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, l’elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento, attraverso l’emissione di una apposita garanzia di origine, rilasciata su richiesta del produttore. Tali garanzie devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati membri (art. 5).
La direttiva obbliga altresì gli Stati membri ad effettuare un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-cogenerazione ad alto rendimento, nonché a valutare, per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni - dietro richiesta della Commissione presentata almeno sei mesi prima della data prevista - i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento (art. 6).
Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad assicurare che i regimi di sostegno alla cogenerazione si basino sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, alla luce delle opportunità disponibili di riduzione della domanda energetica tramite altre misure economicamente realizzabili o vantaggiose dal punto di vista ambientale (come le altre misure relative all'efficienza energetica). La direttiva, che fa salva la disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato, dispone che la Commissione valuti i regimi pubblici di sostegno diretto ed indiretto alla cogenerazione, che potrebbero avere un effetto distorsivo nel mercato interno.
Al fine di garantire la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, agli Stati membri è fatto obbligo di facilitare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta da unità di cogenerazione che utilizzano fonti di energia rinnovabili. Inoltre, previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono rendere particolarmente agevole l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione (art. 8).
Agli Stati membri o agli organi competenti, nominati dagli Stati membri, è fatto obbligo di valutare il quadro legislativo e regolamentare esistente relativo alle procedure di autorizzazione per nuove capacità applicabili alle unità di cogenerazione ad alto rendimento. Ciò al fine, tra l’altro, di razionalizzare e accelerare le stesse procedure autorizzatorie e dunque di ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione. Le norme autorizzatorie debbono peraltro essere oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tener pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie di cogenerazione (art. 9).
La direttiva prevede, inoltre, che, entro il 21 febbraio 2006, gli Stati membri pubblichino una relazione contenente i risultati delle analisi e valutazioni circa: l’affidabilità del sistema di garanzia d’origine, di cui all’articoli 5, paragrafo 3; il potenziale nazionale per l’attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, di cui all’art. 6, paragrafo 1; il quadro legislativo e regolamentare autorizzatorio per nuove capacità, di cui all’art. 9, paragrafi 1 e 2, e dei progressi compiuti per un suo snellimento (art. 10).
Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri, la Commissione, entro il 21 febbraio 2008 e successivamente ogni quattro anni, valuta l'applicazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi sull'attuazione della stessa. La relazione contiene un'analisi ben documentata circa l'esperienza maturata nell'applicazione e nella coesistenza dei diversi meccanismi di sostegno nonché una valutazione relativa ai regimi di sostegno, che hanno contribuito a creare condizioni stabili per gli investimenti nella cogenerazione (artt. 7 e 11).
La direttiva prevede inoltre che gli Stati membri possano operare, fino al 2010, talune deroghe ai criteri indicati negli allegati II e III della direttiva, rispettivamente per il calcolo dell’elettricità da cogenerazione e del rendimento del processo di cogenerazione (art. 12).
I valori soglia usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione di cui all'allegato II, lettera a), e quelli usati per calcolare il rendimento della produzione mediante cogenerazione e il risparmio di energia primaria di cui all'allegato III, lettera a), della direttiva, sono adeguati al progresso tecnico ad opera della Commissione, assistita da un comitato di regolamentazione (art. 13 e 14).
Il termine per gli Stati membri per porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva è fissato al 21 febbraio 2006 (art. 15).
La direttiva in esame, modificando l’articolo 3, par. 1, della direttiva 92/42/CEE, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, introduce le unità di cogenerazione tra i casi ai quali la sopra citata direttiva 92/42/CEE non si applica (art. 16).
La direttiva è entrata in vigore il 21 febbraio 2004 (art.17).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di liberalizzazione del settore elettrico per “cogenerazione” si intende “la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate”. La stessa definizione, priva del riferimento al risparmio energetico che tale produzione garantisce, si rinviene anche all’art. 2, comma 1, lett, g) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di liberalizzazione del settore del gas.
Entrambi i provvedimenti prevedono benefici per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore.
Antecedentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti di liberalizzazione del settore energetico, tra gli interventi normativi che hanno riguardato la cogenerazione si segnalano, oltre alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, (contenente un primo richiamo, se pur indiretto, alla medesima):
§ la legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi) quasi interamente abrogata dalla legge 10/91;
§ i provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90 [13];
§ le leggi di attuazione del Piano energetico nazionale (PEN) 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10[14];
§ il provvedimento del CIP n. 6/92[15]che fissava i prezzi di cessione all’ENEL dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate, integrato e modificato dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 4 agosto 1994.
I principali benefici previsti dai citati decreti di liberalizzazione del settore energetico sono i seguenti:
§ l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione (art. 3, comma 3, D.Lgs 79/99),
§ l'esonero dall'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, a partire dall'anno 2002, una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 marzo 1999, gravante sui produttori e sugli importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili con produzioni e importazioni annue eccedenti i 100 GWh (ora 50 GWH) (art. 11, comma 3, D.Lgs 79/99);
§ la priorità di dispacciamento all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia combustibile primaria, assicurata dal Gestore della rete elettrica nazionale (art. 11, comma 4, D.Lgs. 79/99);
§ l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo alle imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo (art. 22, comma 1, lettera b), D.Lgs 164/00);
§ i prezzi incentivanti per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, secondo la disciplina introdotta dall'AEEG che con la delibera n. 34/05 ha fissato le “ Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239”. Modifiche e integrazioni alla delibera sono state apportate, successivamente, con le delibere nn. 49/05, 64/05 e 165/05.
Tra i benefici a favore della cogenerazione si segnala, da ultimo, il diritto al rilascio di certificati verdi[16] riconosciuto dal comma 71, art. 1, della legge 239/04 di riordino del settore energetico, all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento[17], limitatamente alla quota di energia termica utilizzata per quest’ultimo.
Tale comma è oggetto di modifica da parte dell'articolo 11 del presente schema di decreto (per un approfondimento si veda la relativa scheda di lettura).
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione, l’AEEG ha adottato la deliberazione 19 marzo 2002, n. 42/02 (GU 4 aprile 2002, n. 79), modificata dalla delibera 11 novembre 2004, n. 201 (GU 9 dicembre 2004, n. 288) e 29 dicembre 2005, n. 296 (GU 1° febbraio 2006, n. 26).
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto intende accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, definendo misure atte a promuovere esviluppare, anche ai fini di tutela dell'ambiente, la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali.
2. Il presente decreto si applica alla cogenerazione come definita all'articolo 2 e alle tecnologie di cogenerazionedi cui all'allegato I.
L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, di recepimento degli articoli 1 e 2 della direttiva 2004/8/CE, definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento.
A tal fine il comma 1 precisa che il decreto legislativo è volto all’accrescimento dell’efficienza energetica e al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento. Conseguentemente, anche allo scopo di tutelare l’ambiente, definisce misure in grado di promuovere e sviluppare la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, tenendo conto della domanda di calore utile[18] e delle condizioni climatiche del Paese.
Come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo, rispetto alla produzione separata di energia elettrica e calore, attraverso la cogenerazione – ovvero attraverso la produzione combinata di energia elettrica e energia termica –, si ottengono i seguenti risultati:
§ un risparmio economico in dipendenza del minor consumo di combustibile;
§ una riduzione dell’impatto ambientale (minor inquinamento atmosferico e termico);
§ minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico, derivanti dalla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza;
§ la sostituzione di modalità produttive di calore poco efficaci e maggiormente inquinanti.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;
b) unità di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata da energia elettrica e calore: un'unita, che può operare in cogenerazione;
c) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione;
d) unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di. generazione installata inferiore a 1 MWe;
e) unità di microcogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe;
f) calore utile: il calore prodotto in un processo dI cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile dì calore o di raffreddamento;
g) domanda economicamente giustificabile: unadomanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;
h) elettricità da cogenerazione: l'elettricitàgenerata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;
i) elettricità di riserva: l'elettricità fornita dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;
I) elettricità di integrazione: l'energia elettrica richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di elettricità dell'utenza alimentata dall'impianto di cogenerazione è superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;
m) rendimento complessivo; la somma annua della produzione di elettricità, di energia meccanica e di calore utile divisa per l'energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;
n) rendimento: è il rendimento calcolato sulla base del potere calorifico inferiore dei combustibili;
o) cogenerazione ad alto réndimento: lacogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III;
p) valore di rendimento di riferimento per la produzione separata: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricità che il processo di cogenerazione è destinato a sostituire;
q) rapporto energia/calore, il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;
2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni.
L’articolo 2, recante “definizioni”, riproduce sostanzialmente l’articolo 3 della citata direttiva, con la sola eccezione riguardante l’“elettricità di complemento” che nello schema in esame viene definita “elettricità di integrazione”. La differenza, come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, è meramente terminologica, in quanto la definizione proposta risulta la stessa.
In relazione alle espressioni più ricorrenti nel provvedimento in esame si segnala che il comma 1 definisce la cogenerazione come “la generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica”.
Per cogenerazione ad alto rendimento – la sola cui la direttiva 2004/8/CE riconosca benefici, come ricorda anche la relazione – si intende la cogenerazione che presenta caratteristiche conformi ai criteri indicati nell’allegato III del decreto (“Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione”).
Ai sensi del punto 2 dell’allegato III, ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:
- la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità della lettera b), pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore,
- la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.
Per unità di cogenerazione, ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore si intende una unità che può operare in cogenerazione (art. 2, lettera b) ).
Si segnalano, inoltre, le definizioni di unità di piccola generazione e di microcogenerazione: unità di cogenerazione che presentano, rispettivamente, una capacità di generazione installata inferiore a 1MWe e una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (lettre d) ed e)).
Il comma 2 prevede che ad integrazione delle definizioni riportate nel comma 1 dell’articolo si applichino le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, di recepimento della direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica, e del decreto legislativo n. 387/03 di recepimento della direttiva 2001/77/CE sull’energia rinnovabile[19].
Art. 3
(Metodi alternativi)
1. Fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui all'articolo 4 e per la predisposizione delle statistiche di cui all'articolo 9, comma 4, la quantità di elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento é determinata in conformità all'allegato II.
Il comma 1 dell’articolo prevede - come consentito, peraltro, dall’articolo 12, par. 3, della direttiva 2004/8/CE - che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione che rispetta i parametri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, così comeprevisto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 79/99.
Il citato paragrafo della direttiva prevede, infatti, che fino al 2010 gli Stati membri possano definire la cogenerazione ad alto rendimento avvalendosi di metodi alternativi a quelli previsti dalla stessa direttiva, purché sia dimostrato, a livello nazionale, che tali metodi alternativi consentono di ottenere mediamente gli stessi risultati raggiungibili applicando i metodi della direttiva.
Si ricorda che secondo il D.Lgs 79/99 la “cogenerazione” consiste nella “la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate” e che l’Autorità ha provveduto a definire le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come con la deliberazione 19 marzo 2002, n. 42/02, e succ. modifiche (cfr.quadro normativo).
Secondo la relazione governativa, per quanto riguarda l’Italia, i criteri di calcolo che consentono di ottenere mediamente i risultati raggiungibili applicando i metodi della direttiva, sono stati fissati dalla citata deliberazione AEEG n. 42/02. L’utilizzo di tali criteri consentono, infatti, un risparmio energetico che, secondo calcoli riportati nella stessa relazione, supera la percentuale del 10% imposta dalla direttiva, soddisfacendo in tal modo, a livello nazionale, i criteri riportati nell’allegato III, lett a) della stessa. Pertanto, come si precisa nella relazione illustrativa, si ritiene opportuno continuare l’applicazione dei criteri fissati dall’AEEG, fino alla data consentita del 2010, anche allo scopo di evitare frequenti variazioni normative, come suggerito sia dalla stessa normativa che dalla legge comunitaria per il 2004 (comma 1, lett. b) dell’art. 21).
In particolare nella relazione illustrativa si segnala che secondo la deliberazione 42/02 la produzione combinata di energia elettrica e calore deve soddisfare due indici:
§ indice di risparmio energetico (IRE), rappresentante il risparmio che si ottiene applicando la cogenerazione ai valori di riferimento per la produzione separata;
§ il limite termico (LT) indicante la percentuale di calore prodotto in cogenerazione rispetto al totale dell’energia prodotta in cogenerazione.
La direttiva prevede il riconoscimento di benefici, da parte degli Stati membri, esclusivamente alla cogenerazione ad alto rendimento basato su un indice di risparmio di energia primaria rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e termica, chiamato PES, che risulta molto simile all’indice IRE utilizzato dalla deliberazione 42/02.
I criteri alternativi di calcolo non si applicano ai fini del rilascio della garanzia d’origine e per la predisposizione delle statistiche di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 9 dello schema in esame.
Infatti il comma 2, ottemperando a quanto previsto dal citato art. 12, par. 3, della direttiva 2004/8/CE, prevede che per le predette finalità la quantità di elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia determinata in base ai calcoli riportati nell’allegato II dello schema che riproduce il corrispondente allegato alla direttiva.
Il citato art. 12, paragrafo 3, ultimo periodo, stabilisce, infatti, che, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di elettricità da cogenerazione prodotta in una siffatta produzione venga determinata in base all'allegato II.
Art. 4
(Garanzia di origine dell'elettricità
da cogenerazione ad alto rendimento)
1. L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine.
2. Il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE Spa – è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. La garanzia di origine può essere rilasciata solo qualora l'elettricità annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 100 MWK arrotondata con criterio commerciale.
4. La garanzia di origine specifica:
a) l'ubicazione dell'impianto;
b) la tecnologia utilizzata;
c) il combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;
d) la quantità di combustibile utilizzato mensilmente;
e) la corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia di origine rappresenta;
f) il potere calorifico inferiore del combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;
g) l'uso del calore generato insieme all'elettricità;
h) il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III.
5. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali è rilasciata affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del presente decreto.
6. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Gestore dei Servizi Elettrici, GSE Spa, istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine.
7. Il Gestore dei Servizi Elettrici, GSE Spa, rilascia la garanzia di origine subordinatamente alla verifica di attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ilGestore dei Servizi Elettrici, GSE Spa dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base diun programma annuo.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei Servizi Elettrici, GSE Spa, adotta e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine.
9. La garanzia di origine rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'attuazione della direttiva 2004/8/CE, è riconosciuta anche in Italia, purché la medesima garanzia di origine incIuda tutti gli elementi di cui al comma 4. Il riconoscimento in Italia non dà diritto di accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla cogenerazione.
Il comma 1 dell’articolo 4 – attuativo dell'articolo 5 della direttiva – introduce la garanzia di origine dell’elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, che viene rilasciata su richiesta del produttore.
Il comma 2 individua come soggetto competente al rilascio della garanzia di origine – secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori - il Gestore dei servizi elettrici-GSE spa.
A decorrere dal 1° novembre 2005, a seguito dal DPCM 11 maggio 2004(“Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”[20]) che ha disposto il trasferimento del ramo d’azienda relativo a dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete a Terna S.p.A, il Gestore della rete di trasmissione nazionale[21] ha cambiato denominazione socialediventando Gestore del sistema elettrico - Gse spa (di seguito: Gestore del sistema elettrico)e svolgendo essenzialmente attività di gestione, promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia.
Al GSE spetta il rilascio della garanzia di origine, riconoscimento introdotto dalla direttiva comunitaria 2001/77 per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabile, e dei certificati RECS (Renewable Energy Certificate System), titoli internazionali, su base volontaria, attestanti la produzione rinnovabile. In capo a detto soggetto, sulla base delle disposizioni dell'art. 1 del decreto, rimangono inoltre le funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 79/99 (cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale spa; cessione, da parte del Gestore del sistema elettrico spa, dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/92, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria, ora delle attività produttive).
La garanzia di origine – come precisa il comma 3 - può essere rilasciata soltanto nel caso in cui l’elettricità annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento non risulti inferiore a 100 MWh.
Secondo la relazione governativa la suddetta soglia assicura, comunque, il diritto alla garanzia di origine per impianti fino a 20kW, comprendendo, in tal modo, sia la piccola che la microgenerazione, le cui unità di cogenerazione, in base alla definizione dell’articolo 2, presentano, rispettivamente, una capacità di generazione installata inferiore a 1MWe e una capacità massima inferiore a 50 kWe.
Il comma 4 precisa i dati, di seguito elencati, che devono essere riportati nella garanzia di origine:
§ ubicazione dell’impianto;
§ tecnologia utilizzata;
§ combustibile dal quale è stata prodotta l’elettricità;
§ quantità di combustibile utilizzato mensilmente;
§ corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, in conformità all'allegato II, che la garanzia di origine rappresenta;
§ potere calorifico inferiore del combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;
§ uso del calore generato insieme all'elettricità;
§ risparmio di energia primaria, calcolato conformemente ll'allegato III.
Come si precisa nel comma 5, l’utilizzo della suddetta garanzia spetta ai produttori che se ne possono avvalere per dimostrare che l’energia elettrica che vendono è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi del provvedimento in esame.
Le disposizioni dei commi 6-8 contengono indicazioni relative all’operato del Gestore dei servizi elettrici, che è tenuto:
§ ad istituire un sistema informatico ad accesso controllato volto a consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine. Sono fatte salve la disposizione del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (comma 6);
§ al rilascio della garanzia di origine subordinatamente alla verifica dell’attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto. A tal fine il GSE è incaricato di disporre controlli sugli impianti in esercizio sulla base di un programma annuale, fatte, comunque, salve le competenze dell’AEEG (comma 7);
§ all’adozione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le procedure saranno sottoposte all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico (comma 8).
Da ultimo il comma 9 prevede il riconoscimento nel nostro Paese della garanzia di origine rilasciata in un altro Stato membro della UE in attuazione della direttiva 2004/8/CE, a patto che tale garanzia contenga tutti i dati elencati nel comma 4. La disposizione precisa, inoltre, che il riconoscimento in Italia non dà diritto di accesso ai meccanismi di sostegno alla cogenerazione previsti a livello nazionale.
Secondo la relazione governativa la ratio di tale limitazionedeve essere individuata alla luce dell'esperienza maturata nel campo della gestione delle garanzie di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili che ha dimostrato come "di sovente si sia dato luogo arichieste di riconoscimento della garanzia di origine ai fini dell’esenzione da obblighi onerosi previsti dalla normativa nazionale non sulla base dell’effettiva origine dell'elettricità da fonti rinnovabili, ma secondo criteri di convenienza economica". Sempre secondo la relazione tali fenomeni "distorcono la concorrenza tra produttori nazionali ed importatori a danno dei consumatori".
In relazione al comma in esame andrebbe valutata la compatibilità comunitaria della disposizione che esclude i produttori stranieri dai meccanismi nazionali di sostegno alla cogenerazione anche nel caso in cui risultino interamente rispettate le condizione alle quali la legge nazionale subordina il riconoscimento di quei benefici.
Art. 5
(Potenziale nazionale della
cogenerazione ad alto rendimento)
1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Gestore dei Servizi Elettrici, GSE Spa, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla Conferenza unificata e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto contenente un’analisi del potenziale nazionale per la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento, evidenziando separatamente il potenziale della piccola cogenerazione e della microcogenerazíone anche con riguardo al calore destinato alle serre.
2. Il rapporto di cui al comma 1:
a) contiene dati tecnici documentati in modo conforme ai criteri elencati nell'allegato IV;
b) individua per ogni regione e provincia autonoma il potenziale di domanda di raffreddamento e di riscaldamento utile che si presta all'applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché la disponibilità di combustibili e di altre fonti energetiche da utilizzare per la cogenerazione;
c) analizza distintamente gli ostacoli che impediscono Ia realizzazione del potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento, con particolare riguardo agli ostacoli relativi ai prezzi e ai costi dei combustibili e all'accesso ai medesimi, alle questioni attinenti alle reti, alle procedureamministrative e alla mancata internalizzazione dei costi esterni nei prezzi dell'energia.
Il comma 1 dell’articolo 5 assegna al Gestore dei servizi elettrici il compito di predisporre - entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento - un rapporto contenentel’analisi del potenziale nazionale di realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento, che dovrà essere trasmesso ai Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, alla Conferenza unificata e all’AEEG.
L’analisi evidenzierà separatamente il potenziale della piccola generazione e della micro-cogenerazione, anche con riguardo al calore destinato alle serre.
Il rapporto, secondo quanto precisato dal comma 2, è destinato a:
§ contenere dati tecnici documentati conformemente ai criteri indicati dall’allegato IV;
§ individuare per ciascuna regione e provincia autonoma il potenziale di domanda di raffreddamento e riscaldamento utile che si presta alla cogenerazione ad alto rendimento, nonché la disponibilità di combustibili e altre fonti energetiche da utilizzare ai fini della cogenerazione;
§ analizzare gli ostacoli che impediscono la realizzazione del potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento, con particolare riguardo a quelli relativi ai prezzi e ai costi dei combustibili, all’accesso ai medesimi, alle questioni concernenti le reti, alle procedure amministrative e alla mancata internazionalizzazione dei costi esterni nei prezzi dell’energia.
In merito all'articolo in esame la relazione governativa sottolinea l'importanza del rapporto previsto da tale disposizione ai fini di una più efficace programmazione delle misure normative e degli incentivi necessari alla diffusione della cogenerazione e all'eventuale snellimento delle procedure amministrative concernenti l'installazione di nuovi impianti.
Nella relazione si rileva, inoltre, l’importanza dei dati forniti sul potenziale di domanda di raffreddamento che consentiranno di prevedere la diffusione della “trigenerazione”, vale a dire la "generazione congiunta di elettricità, calore e freddo in zone geografiche ed in utenze del settore terziario come centri commerciali e ospedali, rispetto ai quali l’unità di cogenerazione potrà prefigurarsi come fornitore di elettricità, calore per i mesi invernali e di freddo per i mesi estivi".
Art. 6
(Regime di sostegno alla cogenerazione
ad alto rendimento)
1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3; 4 comma 2; 11, commi 3 e 4deldecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1. Detti criteri tengono conto di:
a) potenza elettrica dell'impianto;
b) rendimento complessivo dell'impianto;
c) calore utile;
d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalità d'uso del calore utile;
e) risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo;
f) tipologia di combustibile impiegato;
g) emissioni inquinanti e climalteranti.
4. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale è equiparato al risparmio di gas naturale.
L’articolo in esame individua le misure a sostegno della cogenerazione ad alto rendimento, facendo salvi, innanzitutto, al comma 1, i benefici attualmente previsti dal decreto legislativo 79/99 di liberalizzazione del settore elettrico.
Si tratta, in particolare:
§ dell'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione (art. 3, comma 3, D.Lgs 79/99);
§ della salvaguardia della sicurezza e dell’economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati e della garanzia di diversificazione delle fonti energetiche, anche con l’utilizzazione oltre che delle energie rinnovabili, dell'energia prodotta mediante cogenerazione (art. 4, co. 2)
§ dell’esonero dall'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di una quota di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 11, comma 3, D.Lgs 79/99) e priorità di dispacciamento all'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione;
§ della priorità di dispacciamento per l'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia combustibile primaria, assicurata dal Gestore della rete elettrica nazionale (art. 11, comma 4, D.Lgs. 79/99).
Ai sensi dello stesso comma la cogenerazione può accedere ai benefici derivanti dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’art. 9, comma 1, del citato D.Lgs 79/99 e dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 164/00 di liberalizzazione del settore del gas. Si tratta dei cosiddetti “titoli di efficienza energetica” (i c.d. certificati bianchi), attestanti gli interventi realizzati ai fini della riduzione dei consumi energetici, tra i quali rientra a buon titolo – come si sottolinea nella relazione governativa - anche la cogenerazione ad alto rendimento.
Si ricorda che in attuazione di quanto previsto dalle richiamate disposizioni dei provvedimenti di liberalizzazione del settore energetico, che demandano ad un decreto del Ministro dell’industria (ora dello Sviluppo economico) la determinazione degli obiettivi da raggiungere per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia, sono stati emanati i decreti ministeriali del 24 aprile 2001[22],successivamente sostituiti e abrogati dai decreti del 20 luglio 2004. I decreti in questione hanno riformato la politica di promozione del risparmio energetico negli usi finali, introducendo un meccanismo innovativo anche nel panorama internazionale, basato sull'imposizione ai distributori di energia elettrica e di gas naturale di maggiori dimensioni di obblighi annuali di risparmio energetico da realizzare attraverso progetti attuati presso i clienti finali, propri o altrui.
Il meccanismo proposto prevede in particolare la creazione di un mercato dei titoli di efficienza energetica, attestanti gli interventi realizzati, per certi versi simile a quello dei certificati verdi adottato per la promozione delle fonti rinnovabili di energia nella generazione elettrica, emessi dal Gestore del mercato elettrico (GME) a favore dei soggetti che hanno conseguito i risparmi energetici prefissati.L'emissione dei titoli viene effettuata sulla base di una comunicazione dell'Autorità che certifica i risparmi conseguiti. l'Autorità infatti verifica e controlla che i progetti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti e delle regole attuative definite dall'Autorità stessa. La compravendita di questi titoli avverrà tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito istituito dal Gestore del mercato elettrico e regolato da disposizioni stabilite dal Gestore stesso d'intesa con l'Autorità.
In base ai citati decreti del luglio 2004 all’Autorità per l’energia elettrica e il gas è stato assegnato il compito di definire le regole tecniche di funzionamento del meccanismo delineato dagli stessi, nonché le attività di gestione ordinaria del nuovo quadro normativo, tra le quali rientra anche la determinazione degli obiettivi specifici annuali di risparmio energetico a carico dei diversi distributori di energia elettrica e di gas naturale. Con la delibera n. 213/04[23] l'AEEG ha definito gli obiettivi di cui sopra, con riferimento all'anno 2005, consentendo così l’entrata in funzione dal 1° gennaio dello stesso anno del nuovo meccanismo di mercato per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Per l'anno 2005 l'Autorità ha stabilito un obiettivo di risparmio di circa 156.000 tep per le grandi imprese distributrici che avevano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001: il 63% di tale risparmio, (pari a circa 98.000 tep) dovrà essere ottenuto dai distributori nel settore elettrico, il restante 37% (58.000 tep) nel settore gas.
Quanto agli oneri sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico, potranno essere coperti attraverso risorse di varia natura: quote di partecipazione dei clienti partecipanti, finanziamenti statali, regionali, locali, comunitari, ricavi dalla vendita dei titoli di efficienza energetica. Una parte dei costi sostenuti troverà copertura attraverso le tariffe di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale in base a criteri che saranno stabiliti dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas che con la delibera n. 219/04ha attribuito un contributo economico iniziale di 100,00 euro all'anno per cinque anni ad ogni tonnellata equivalente di petrolio risparmiata attraverso miglioramenti dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia elettrica e del gas naturale, destinato a compensare parte dei costi sostenuti dai distributori per il raggiungimento dei propri obiettivi di risparmio[24].
Il comma 2 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni del comma 1, e, quindi, anche del meccanismo dei certificati bianchi, alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento (cfr. schede di commento agli articoli 11 e 14).
Secondo la relazione illustrativa si tratta di una disposizione particolarmente rilevante ai fini di un efficace sostegno alla cogenerazione, in particolare di quella abbinata al teleriscaldamento, in quanto tali tipi di impianti utilizzati preferibilmente in zone prive di rete distributiva del gas metano, contribuiscono al risparmio di combustibili diversi, come gasolio e GPL. La stessa relazione poi, distingue, in relazione al risparmio energetico, tre tipi di titoli di efficienza energetica: a) titoli corrispondenti ad un risparmio di elettricità; b) titoli associati a un risparmio di gas; c) titoli corrispondenti ad un risparmio di altre forme di energia. Solo i primi due tipi di risparmio hanno un effettivo valore economico trovando copertura, rispettivamente, sulle tariffe elettriche e del gas, sulle quali, si precisa nella relazione, " non possono trovare copertura risparmi di altre forme di energia" , salvo esplicita indicazione da parte di una fonte normativa.
Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - la definizione dei criteri di incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, che dovranno tener conto di quanto segue:
§ potenza elettrica dell'impianto;
§ rendimento complessivo dell'impianto;
§ calore utile;
§ aspetti innovativi dell'impianto e delle modalità d'uso del calore utile;
§ risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo;
§ tipologia di combustibile impiegato;
§ emissioni inquinanti e climalteranti.
Da ultimo il comma 4 equipara, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal comma 1 dell’articolo in esame, il risparmio di forme energetiche diverse dal l’elettricità e dal gas al risparmio di gas naturale.
Art. 7
(Questioni attinenti alla rete di
elettricità e alle tariffe)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad alta rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. I provvedimenti di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
b) fissano procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devonoadottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che i gestori di rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti;
f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere: di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali modalità, basate su criterioggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi, quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di retetraggono dalle connessioni;
g) possono prevedere, suconformepareredel Ministero dello sviluppo economico condizioni particolarmente agevoli per l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola o micro-cogenerazione
3. I provvedimenti dicui al comma 2; lettera g) sono previamente notificati dal Ministero dello sviluppoeconomicoallaCommissione europea.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto delle particolari condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione ad alto rendimento nella definizione delle tariffe connesse ai costi di trasmissione e di distribuzione e nella definizione delle condizioni di acquisto dell'energia elettrica di riserva o di integrazione.
In attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2004/8/CE, l’articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame, al comma 1, demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas la definizione delle regole tecniche ed economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento[25] alle reti elettriche, i cui gestori hanno l’obbligo di connessione di terzi.
A tal fine l’AEEG dovrà provvedervi entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Come evidenziato dalla relazione governativa, la necessità dell’adozione delle suddette regole discende dalla difficoltà di adattare ad impianti di potenza medio-piccola – quali quelli di cogenerazione - le regole di connessione concepite per il collegamento delle gradi centrali di potenza. Queste ultime, particolarmente complesse e costose, possono ostacolare di fatto la diffusione degli impianti di potenza medio-piccola.
Si segnala che con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, art. 14, è stato previsto analogo adempimento da parte dell'AEEG per quanto concerne la connessione alla rete elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [26].
Il comma 2 individua il contenuto dei provvedimenti adottati dall’AEEG che dovranno:
a) prevedere la pubblicazione degli standard tecnici di realizzazione degli impianti per la connessione, da parte dei gestori di rete;
b) fissare procedure, tempi e criteri di determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie ad individuare la soluzione definitiva di connessione;
c) stabilire i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) stabilire le regole da rispettare nella realizzazione degli gli impianti di rete per la connessione da parte del produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono adottare per definire i requisiti tecnici di detti impianti; nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che i gestori di rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedere la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti;
f) definire le modalità di ripartizione fra i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali modalità, basate su criterioggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi, quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di retetraggono dalle connessioni;
g) eventualmente prevedere, su conforme pareredel Ministero dello sviluppo economico, condizioni particolarmente agevoli per l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola o micro-cogenerazione.
Con riferimento alle agevolazioni di cui alla lettera g), il comma 3 prevede che i relativi provvedimenti dovranno essere previamente notificati alla Commissione UE da parte del Ministro dello sviluppo economico.
Da ultimo, il comma 4 prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nel definire le tariffe connesse ai costi di trasmissione e distribuzione e le condizioni di acquisto dell’energia elettrica di riserva o integrazione, tenga conto delle particolari condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione ad alto rendimento.
Art. 8
(Semplificazione delle procedure amministrative)
1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55.
2. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di. cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW si applica Ia normativa vigente. La regione o la provincia autonoma può definire procedure autorizzative semplificate prevedendo un procedimento unico in materia di autorizzazione degli impianti.
3. Col provvedimento di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ed anche con riguardo agli aspetti di sicurezza antincendio, di intesa con la Conferenza Unificata, sono stabilite procedure autorizzative semplificate per l'installazione e l'esercizio di unità di piccola e di micro-cogenerazione, tenendo anche conto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 86 della medesima legge 23 agosto 2004, n. 239.
L’articolo in esame, disciplinante le procedure amministrative relative all’autorizzazione, alla costruzione e alla gestione degli impianti di cogenerazione, al comma 1 rinvia, per quanto riguarda gli impianti di potenza termica superiore ai 300 MW, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, alla legge 55/2002, di conversione del DL 7/02, che ha introdotto un procedimento unico autorizzativo.
Si ricorda che il DL 7 febbraio 2002, n. 7, “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 ha individuato gli elementi essenziali di una nuova procedura volta ad autorizzare la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.
In particolare, viene stabilito che gli impianti, gli interventi di modifica e le opere connesse sono dichiarati opere di pubblica utilità; l’autorizzazione è rilasciata, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali; la Valutazione di impatto ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento; l’istruttoria deve in ogni caso concludersi entro 180 giorni e l’autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale.
Per quanto riguarda, invece, gli impianti di potenza termica uguale o inferiore ai 300 MW il comma 2 rinvia alla normativa vigente e, in particolare, all’articolo 31 del D.Lgs. 112/98, come si sottolinea nella relazione illustrativa. La seconda parte del comma riconosce alla regione o alla provincia autonoma la possibilità di definire procedure autorizzative semplificate, prevedendo un procedimento unico in materia di autorizzazione degli impianti.
L'articolo 31 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”,attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le eventuali altre funzioni conferite dalle regioni. In particolare, alle province sono attribuite le seguenti funzioni nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento previste dai piani energetici regionali:
§ redazione e adozione di piani di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili;
§ autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione energetica;
§ controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
Il comma 3 stabilisce che il decreto recante le norme di omologazione degli impianti di microgenerazione, la cui adozione è prevista dall’art. 1, comma 88, della legge 239/94 di riordino del settore energetico, provveda – anche per gli aspetti di sicurezza antincendio e d’intesa con la Conferenza Unificata - a stabilire procedure autorizzative semplificate per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione (vale a dire di potenza inferiore a 1 MWe), tenendo conto anche di quanto stabilito dal comma 86 della stessa legge 236.
I commi da 85 a 89 dell’articolo 1 dellalegge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, recano la specifica disciplina in materia di impianti di microgenerazione di energia elettrica. Viene definitoimpianto di microgenerazione “un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW” (comma 85). Risulta chiara la volontà di favorire la diffusione della cogenerazione con il successivo comma (86), che prevede la semplificazione estrema dell’iter autorizzativo degli impianti “omologati”. E’ stato fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine ultimo per l’emanazione, da parte del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’interno, di apposite norme per l’omologazione degli impianti di microgenerazione, e per la definizione dei limiti di emissione e di rumore nonché dei criteri di sicurezza (comma 88). Infine il comma 89, con decorrenza dall’anno 2005, pone a carico dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas l’attività di monitoraggio annuale sullo sviluppo degli impianti di microgenerazione e l’invio di una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri delle attività produttive e dell’ambiente, nonché alla Conferenza unificata e al Parlamento[27].
Come sottolineato nella relazione governativa il comma 3 riveste una particolare importanza, in quanto la farraginosità delle procedure di autorizzazione costituisce uno dei principali ostacoli alla diffusione degli impianti di microgenerazione.
Art. 9
(Relazioni annuali)
1. Entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni il Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione è inviata per informazione alla Commissione europea,
2. La relazione di cui al comma 1, illustra i progressi compiuti per aumentare Ia quota della cogenerazione ad alto rendimento e contiene:
a) analisi e valutazioni sull'applicazione dell'articolo 4, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati per garantire l'affidabilità del sistema di Garanzia di origine;
b) I'analisi del potenziale nazionale di cui all'articolo 5, comma 1;
c) le procedure amministrative di cui all'articolo 8, finalizzate a:
1) favorire Ia progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile;
2) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione;
3) razionalizzare e accelerare le procedure amministrative;
4) garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarità delle varie tecnologie di cogenerazione;
5) favorire il coordinamento fra le diverse amministrazioni per quanto concerne i termini, ricezione e trattamento delle domandediautorizzazione;
6) definire eventuali linee guida per procedure autorizzative e la fattibilità di una procedura di programmazione rapida per i produttori di cogenerazione;
7) designare un'eventuale organo con funzioni di mediazione nelle controversie fra le amministrazioni responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.
3. Entro il 31 dicembre 2007 per i dati relativi all'anno precedente ed in seguito su base annuale, il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea dati e informazioni sulla produzione nazionale di elettricità e di calore mediante cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II. Tali dati e informazioni, trasmessi anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comprendono anche i dati relativi alla capacità di cogenerazione e ai combustibili usati per la cogenerazione. Nel caso siano presentati dati sul risparmio di energia primaria realizzato applicando la cogenerazione, essi sono elaboraticonformemente alla metodologia di cui all'allegato III.
L’articolo 9 pone a carico del Ministero dello sviluppo economico l’obbligo di pubblicare, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sull’applicazione del decreto in esame, entro la data del 21 febbraio 2007 e, successivamente, ogni quattro anni (comma 1).
La relazione, che viene inviata per informazione alla Commissione europea, è volta ad illustrare i progressi compiuti per incrementare la quota di cogenerazione ad alto rendimento e, ai sensi del comma 2, contiene quanto segue:
§ analisi e valutazioni dell'applicazione dell'art. 4 sulla garanzia d’origine, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati per garantire l'affidabilità del sistema;
§ analisi del potenziate nazionale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento (art. 5, comma 1);
§ procedure amministrative di costruzione e gestione impianti (art. 8), finalizzate a:
1) favorire Ia progettazione dì unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile;
2) ridurre gli ostacoli all'aumento della cogenerazione;
3) razionalizzare e accelerare le procedure amministrative;
4) garantire norme oggettive, trasparenti e non discriminatorie che tengano conto delle particolarità delle varie tecnologie di cogenerazione;
5) favorire il coordinamento fra le diverse amministrazioni per quanto concerne i termini di ricezione e trattamento delle domande diautorizzazione;
6) definire eventuali linee guida per procedure autorizzative e la fattibilità di una procedura di programmazione rapida per i produttori di cogenerazione;
7) designare un'eventuale organo di mediazione nelle controversie fra le amministrazioni responsabili del rilascio delle autorizzazione.
Il comma 3 prevede, altresì, la presentazione alla Commissione europea, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di dati e informazioni sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore mediante cogenerazione, secondo la metodologia indicata nell’allegato II al decreto.
Per i dati relativi al 2006 il Ministero provvederà all’invio entro il 31 dicembre 2007, per gli anni successivi l’invio avverrà su base annuale.
I dati, trasmessi anche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno comprensivi anche dei dati riguardanti la capacità di cogenerazione e i combustibili usati a tal fine. Eventuali dati sul risparmio di energia primaria realizzato attraverso la cogenerazione saranno elaborati in conformità alla metodologia di cui all’allegato III.
Art. 10
(Monitoraggio e controllo)
1. Gli esercenti di officina elettrica che effettuano la denuncia, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché gli esercenti degli impianti di cui all'articolo 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ad eccezione di quelli di cui allo stesso comma 3, lettera d), comunicano annualmente al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE Spa i dati relativi alla propria officina elettrica.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite le modalità tecniche delle comunicazioni di cui al comma 1, prevedendo modalità semplificate per gli impianti di piccola e microcogenerazione.
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1 il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE Spa istituisce una banca dati sulla cogenerazione.
4. Le amministrazioni pubbliche che effettuano agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono al GSE per l'immissione nella banca dati di cui al comma precedente, le informazioni relative agli impianti medesimi, alle modalità di sostegno e alla erogazione delle agevolazioni stesse.
5. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, tutti gli impianti di cogenerazione sono dotati di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentati gli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 1 MWe, dei quali i soggetti titolari o responsabili dell'impianto autocertificano il calore utile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’articolo 10, che secondo la relazione governativa si propone l'obiettivo di assicurare una maggiore informazione sulla consistenza e sulla diffusione degli impianti di cogenerazione in Italia, al comma 1 introduce per gli esercenti diofficine di produzione di energia elettrica, tenute alla denuncia ai fini del relativo esercizio ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs 504/95 e per gli esercenti di impianti di produzione di elettricità, di cui all’art. 52, comma 3, dello stesso provvedimento - ad eccezione di quelli di potenza elettrica non superiore ad 1 kW (lettera d) del comma 3) - l’obbligo di comunicare al GSE i dati relativi alle proprie officine.
La comunicazione di tali dati sarà effettuata secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Modalità semplificate saranno previste per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione. (comma 2).
L’art. 53, comma 1, del D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504, recante “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, stabilisce per coloro che intendono esercitare una officina di produzione di energia elettrica[28] l’obbligo di farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. L’ufficio, una volta eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio che è soggetta al pagamento di un diritto annuale.
L’articolo 52 del D.Lgs. 504, disciplina l’imposta di consumo sull’energia elettrica, stabilendo che il soggetto obbligato al relativo pagamento è l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato. Lo stesso articolo al comma 3 stabilisce che al pagamento non è sottoposta l’elettricità:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata in aeromobili, navi, autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori di potenza elettrica non superiore ad 1 kW;
e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso di potenza complessiva non superiore a 200 kW;
e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw;
e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici.
In relazione alla formulazione di questo comma, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità di definire meglio la natura dei dati riguardanti le officine che devono essere comunicati al GSE, anche in considerazione del fatto che il successivo comma 2 attribuisce ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico il solo compito di definire le modalità tecniche riguardanti le citate comunicazioni.
In relazione al comma 2, andrebbe, inoltre, sostituita l'espressione "decreto del Ministero " con la più appropriata espressione "decreto del Ministro".
Sulla base dei dati comunicati ai sensi del comma 1, il GSE provvederà, ai sensi del comma 3, ad istituire una banca dati sulla cogenerazione.
Attualmente, come si osserva nella relazione che accompagna lo schema, gli autoproduttori e i piccoli produttori con produzione annua inferiore ai 100 GWh sfuggono a qualsiasi rilevazione. Infatti, essendo esonerati dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi e non avendo necessità di fruire della delibera 42/02 per ottenere i benefici attualmente previsti dalla legislazione (cfr. quadro normativo), tali soggetti non comunicano i dati di propria competenza al GSE, limitandosi alle comunicazioni ai fini fiscali agli Uffici tecnici di finanza dell’area in cui sono ubicati gli impianti che, da parte loro, non dispongono di una banca dati unificata a livello nazionale.
Il comma 4 prevede la trasmissione al GSE - ai fini dell’immissione nella suddetta banca dati - di informazioni su impianti, modalità di sostegno e di erogazione di agevolazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche che effettuano agevolazioni a favore della cogenerazione.
Il comma 5 prescrive che ai fini della comunicazione dei dati prevista dal precedente comma 1, gli impianti di cogenerazione siano dotati di apparecchi di misurazione del calore utile ad eccezione degli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 1 MW i cui titolari e responsabili autocertifichino il calore utile ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Art. 11
(Modifiche e abrogazioni)
1. All'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 71 è sostituito dal seguente:
"71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell’idrogeno e l’energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile" ;
b) Al comma 85 la parola "microgenerazione" è sostituita con la parola "piccola generazione",
c) dopo il comma 85 è inserito il seguente:
"85bis. E’ definito come impiantodi microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità massima inferiore a 50 kWe ".
d) il comma 86 è sostituito dal seguente:
"86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purché certificati, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica “;
e) Al comma 89, prima della parola ,microcogenerazione, sono inserite le parole "piccola cogenerazione e di".
L’articolo in esame modifica alcune disposizioni della legge 239/04 di riordino del settore energetico.
Le modifiche riguardano in particolare:
§ l’art. 1, comma 71, che ha esteso il riconoscimento dei certificati verdi, all’energia elettrica prodotta mediante utilizzo di idrogeno e quella prodotta da impianti statici con l’utilizzo dell’idrogeno ovvero con celle a combustibile, nonché all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
A seguito della novella prevista dall'articolo in esame viene meno, al citato comma 71,il riconoscimento del beneficio dei certificati verdi all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento che, con il presente decreto, viene sostituito dal riconoscimento dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), previsto dal precedente articolo 6 dello schema in esame. Sono, tuttavia, fatti salvi i diritti acquisiti (Cfr. scheda art. 14);
§ art. 1, commi 85, 86 e 89. Le modifiche, come si sottolinea nella relazione governativa, sono apportate allo scopo di rendere compatibili le definizioni di impianti di microgenerazione ivi contenute con quelle della direttiva.
La legge 239/04, che non reca alcuna definizione di impianti di piccola generazione, definisce al comma 85 come impianti di microgenerazione quelli aventi una potenza inferiore a 1 MW (mentre per la direttiva sono quelli di potenza inferiore a 50 kW). Il comma 86assoggetta a norme autorizzative semplificate l’installazione di impianti di microgenerazione - purché omologati - prevedendo, in particolare, per gli impianti di generazione termoelettrici, gli stessi oneri tecnici ed autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica. Il comma 89 pone a carico dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas l’attività di monitoraggio annuale sullo sviluppo degli impianti di microgenerazione.
Per quanto riguarda il comma 85 l’articolo in esame - comma 1, lett. b) - provvede alla sostituzione del parola “microgenerazione” con il termine “piccola generazione”; la lett. c) aggiunge poi il comma 85-bisrecante la definizione di impianto di microgenerazione in conformità a quanto disposto dalla direttiva.
Per quanto riguarda il comma 86, la relativa novella è volta a sostituire il riferimento alla omologazione degli impianti con il riferimento alla loro certificazione.
Con la modifica prevista al comma 89 l’attività di monitoraggio dell’AEEG viene estesa anche agli impianti di piccola cogenerazione.
In relazione al comma 1 dell'articolo in esame si osserva che l’articolo 21 della citata legge comunitaria n. 62 del 2005, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/8/CE ha stabilito, ai fini dell’esercizio della delega, una serie di principi e criteri direttivi tra i quali si ricorda la necessità di assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresì stabilità del quadro normativo per gli investimenti effettuati.
Pertanto, se, da un lato, il citato principio di delega sembra voler ricondurre le nuove misure di promozione e sviluppo della cogenerazione nell'alveo del quadro normativo vigente, dall'altro lato, si osserva che il comma 1 dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo vigente, apporta una significativa modifica a tale quadro normativo, incidendo, in particolare sul comma 71 dell'articolo 1, della legge n. 239 del 2004 di riordino del settore energetico ed escludendo, quindi, dal beneficio dei certificati verdi l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento
Si osserva, comunque, che la relazione illustrativa del provvedimento sottolinea come la direttiva "che si va recepire prevede che gli Stati membri assicurano che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria. Per contro, i certificati verdi misurano una produzione di elettricità immessa in rete ai fini del rispetto della quota minima di elettricità da fonti rinnovabili, mentre, il meccanismo dei titoli di efficienza energetica" – che l'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto in esame estende all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento- "remunera il risparmio di energia, conformemente alla direttiva".
In relazione alla formulazione dell'articolo 11 si segnala, da ultimo, che su un piano meramente formale, sarebbe opportuno inserire un riferimento alla disciplina recata dal successivo articolo 14 in quanto strettamente attinente alla materia oggetto del medesimo articolo 11. Al riguardo, si osserva, infatti, che se, da un lato, l'articolo 11 esclude il beneficio dei certificati verdi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, dall'altro lato, il successivo articolo 14 prevede talune deroghe all'operatività della nuova disciplina.
Art. 12
(Modifiche degli allegati)
1. Gli allegati I, II, III e IV sono parte integrante del presente decreto legislativo. Gliallegatipossono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorioedel mare, in conformitàalledirettive e alle decisioni della Comunità europea.
L’articolo 12 concerne le procedure per la modifica degli allegati che costituiscono parte integrante del provvedimento .
In particolare, si prevede che i citati allegati possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, conformemente alle direttive e alle decisioni comunitarie.
Gli allegati, che riproducono quelli corrispondenti della direttiva 2004/8/CE, intervengono in materia di:
§ Tecnologie di cogenerazione (all. I);
§ Calcolo dell’elettricità da cogenerazione (all. II);
§ Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione (all. III);
§ Criteri per l’analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento (all. IV).
Art. 13
(Disposizioni particolari)
1. La caldaia ad acqua calda che fa eventualmente parte di una unità di cogenerazione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b) è esclusa dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.
Con l’articolo 13 si dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 16 della direttiva 2004/8/CE che, modificando l’articolo 3, par. 1, della direttiva 92/42/CEE, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, ne esclude l’applicazione in riferimento alle unità di cogenerazione come definite dallasopra citata direttiva 2004/8/CE.
In particolare l’articolo dispone che le caldaie ad acqua calda facenti eventualmente parte di una unità di cogenerazione, come definita dall’articolo 2, comma 1, lett. b) del presente decreto, siano escluse dal campo di applicazione del DPR 15 novembre 1996, n. 660 recante “Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi”.
Art. 14
(Disposizioni transitorie)
1. Rimangono validi i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, a seguito dell'entrata in vigore della medesima legge, purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data di entrata in vigore del presente decreto;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata ira vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data di entrata in vigore del presente decreto edentrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008 purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove gli impianti ottengano, entro due anni dall'entrata in esercizio, la registrazione deI sito secondo il regolamento EMAS e con modalità e nel rispetto dei commi 3 e 4.
3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti di cui aI comma 1, l'articolo 267, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto sottoposto all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per coprire fino al 20% dell'obbligo di propria competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto conil Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo delle fontirinnovabili e l’equo funzionamento del meccanismo di incentivazione agli impianti di cui al comma 1.
4. E' fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei dirittirichiamati al comma 1 di realizzare un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli impianti.
5. Il Gestore del sistema elettrico, GSE effettua periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti richiamati al comma 1.
L’articolo 14, in considerazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 11 che limitano l’accesso ai certificati verdi in relazione all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento riportandone il meccanismo di incentivazione – come si legge nella relazione governativa – “nell’alveo del più appropriato incentivo dei titoli di efficienza energetica”, al comma 1, fa salvi i diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, purché risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) entrata in esercizio nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 239/04 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
b) autorizzazione concessa dopo la data di entrata in vigore della legge 239 e prima della data di entrato in vigore del presente decreto ed entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
c) entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Con il comma 2 si prevede, ai fini del mantenimento del trattamento agevolato previsto dal comma 71, art. 1, della legge 239 fino alla data di naturale scadenza del medesimo trattamento, che gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento cui è consentito l’accesso ai certificati verdi ai sensi del precedente comma 1 ottengano la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalità fissate dai successivi commi 3 e 4 dello schema di decreto, entro i due anni successivi alla loro entrata in esercizio.
Si segnala che secondo il nuovo regolamento EMAS l’entità da registrare non si identifica più come sito, ma come organizzazione, sarebbe, pertanto, opportuno modificare in tal senso il comma sostituendo alla parola “sito” la parola “organizzazione”.
EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) è il sistema volontario europeo per le imprese e le altre organizzazioni che si impegnano a valutare, gestire e migliorare la propria prestazione ambientale, previsto da Regolamento (CEE) n. 761/2001, che incentiva le imprese ad attuare volontariamente interventi di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali in cambio di una registrazione rilasciata dal Comitato EMAS nazionale.
Il Regolamento (CE) n. 761/01del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, che ha sostituisce il regolamento (CEE) n. 1836/93 applicabile ai soli siti del settore manifatturiero, è stato impostato allargando il campo di applicazione a tutte quelle attività che hanno impatti ambientali significativi.
L'obiettivo del nuovo sistema consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni di tutti i settori, mediante:
§ l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale (allegato I del regolamento);
§ la valutazione obiettiva e periodica di tali sistemi;
§ la formazione e la partecipazione attiva dei dipendenti delle organizzazioni
§ l'informazione del pubblico e delle altre parti interessate;
Alle organizzazioni che intendono partecipare al sistema si richiede:
§ l’adozione di una politica ambientale che definisca gli obiettivi e i principi di azione dell'organizzazione rispetto all'ambiente;
§ l’effettuazione di un'analisi ambientale delle proprie attività, dei prodotti e servizi (conformemente agli allegati VII e VI;
§ l’istituzione di un sistema di gestione ambientale (a norma dell'allegato I);
§ l’effettuazione regolare di un audit ambientale (a norma dell'allegato II) e il rilascio di una dichiarazione ambientale, contenente: la descrizione dell'organizzazione, delle sue attività, prodotti e servizi; la politica ambientale e il sistema di ecogestione dell'organizzazione; la descrizione degli impatti ambientali; una descrizione degli obiettivi in relazione agli impatti; le prestazioni ambientali dell'organizzazione e la data della dichiarazione. La dichiarazione deve essere convalidata da un verificatore ambientale il cui nome e numero di accreditamento devono essere indicati nella dichiarazione.
§ La registrazione della dichiarazione convalidata presso l'organismo competente dello Stato membro;
§ mettere la dichiarazione a disposizione del pubblico;
A ciascuno Stato membro è demandata l’istituzione di un sistema di accreditamento dei verificatori ambientali indipendenti e di controllo delle loro attività conformemente alle disposizioni dell'allegato V, nonché la designazione di un organismo competente. In Italia l’organismo competente è un Comitato articolato in due Sezioni (Ecolabel - marchio Europeo di qualità ecologica - ed Emas), che, in autonomia, svolgono i compiti previsti dai regolamenti comunitari[29].
Per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve:
§ far verificare gli elementi richiesti per la registrazione EMAS in un periodo non superiore a 36 mesi e le informazioni contenute nella dichiarazione ad intervalli non superiori a 12 mesi;
§ trasmettere i necessari aggiornamenti convalidati all'organismo competente e metterli a disposizione del pubblico.
Le organizzazioni che partecipano al sistema EMAS sono registrate dagli organismi competenti a condizione che:
§ abbiano presentato a detti organismi una dichiarazione ambientale convalidata;
§ abbiano versato, qualora richiesto, la quota di registrazione;
§ abbiano presentato un formulario contenente le informazioni di cui all'allegato VIII;
§ soddisfino tutte le condizioni imposte dal regolamento.
Gli organismi competenti possono sospendere o cancellare la registrazione di un'organizzazione, ovvero rifiutare di procedere alla registrazione, se tale organizzazione non rispetta le disposizioni stabilite nel presente regolamento.
Il registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni registrate in EMAS è tenuto dalla Commissione, che lo mette a disposizione del pubblico.
Rispetto al precedente Regolamento EMAS II ha introdotto tre novità sostanziali:
§ La totale compatibilità con la norma ISO 14001 e l’eliminazione dell’apparente contraddizione che due norme con comunione d’intenti possano trovarsi in concorrenza tra loro; ora la certificazione ISO14001 viene convalidata integralmente ai fini di una eventuale registrazione, così da far in pratica coincidere una parte dei due sistemi ed in particolare le incombenze a carico dei soggetti interessati ad entrambi i traguardi;
§ Il passaggio dal concetto di “sito” a quello di “organizzazione”: nel precedente regolamento l’oggetto della registrazione era il “sito industriale”, inteso come luogo geografico, di una determinata azienda produttiva; ora viene presa in considerazione l’organizzazione vera e propria con tutte le sue attività;
§ L’estensione della registrazione ad ogni organizzazione (intesa come società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, avente amministrazione o funzioni proprie) anziché ai soli siti industriali, ovvero alle aziende prettamente manifatturiere.
Il comma 3, allo scopo di consentire l’esercizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, di cui al comma 1, dispone che ai certificati verdi rilasciati all’energia prodotta da detti impianti non si applichi la disposizione di cui all'art. 267, comma 4, lett. c)del D.Lgs. 152/06 (“Norme in materia ambientale”)[30].
Lo stesso comma – introducendo una ulteriore limitazione - stabilisce poi che i medesimi certificati verdi possano essere utilizzati dai soggetti sottoposti all’obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili per coprire fino al 20% dell’obbligo .
La suddetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente. Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento lo scopo è quello di assicurare uno sviluppo delle fonti rinnovabili equilibrato e un funzionamento equo del meccanismo di incentivazione per gli impianti di cui al comma 1.
Secondo la relazione Governativa, inoltre, la previsione di una copertura del suddetto obbligo tramite certificati verdi provenienti per almeno l’80% da fonti rinnovabili pure e per il restante 20% da cogenerazione abbinata al teleriscaldamento rientra nell’ambito dell’incentivazione delle fonti completamente rinnovabili, in coerenza con l’indicato obiettivo di completare la riforma del meccanismo dei certificati verdi.
Il comma 4 pone a carico dei soggetti che beneficiano dei diritti previsti dal comma 1 l’obbligo di realizzare un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli impianti.
Il comma 5 affida al GSE l’effettuazione di periodiche verifiche tese a controllare i requisiti che consentono l’accesso e i mantenimento dei diritti di cui al comma 1.
Come già segnalato (cfr. scheda di lettura relativa all'articolo 11), l'articolo 11 e l'articolo 14 dello schema di decreto legislativo in esame sono strettamente connessi in quanto se, da un lato, l'articolo 11 esclude il beneficio dei certificati verdi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, dall'altro lato, il successivo articolo 14 prevede talune deroghe all'operatività della nuova disciplina. Conseguentemente, su un piano meramente formale, all'articolo 11 sarebbe opportuno inserire un riferimento alla disciplina recata dal successivo articolo 14.
Art.15
(Invarianza
degli oneri)
1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.
Con l’articolo 15 si introduce come norma di chiusura la cosiddetta clausola di invarianza della spesa conformemente a quanto disposto dalla legge comunitaria n. 62/05 al comma 2 dell’articolo 21.
Il citato comma 2 stabilisce, infatti, che dall'attuazione del articolo 21 - recante disposizioni per il recepimento della direttiva 2004/8/CE - non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente l’articolo 15 al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche nell’attuare le disposizioni del presente decreto utilizzino gli stanziamenti di bilancio ordinari e le dotazioni – umane, strumentali e finanziarie - disponibili a legislazione vigente, senza gravare - direttamente o indirettamente – sulla finanza pubblica con nuovi e maggiori oneri.
Nella relazione tecnica allegata allo schema si osserva, in proposito, che lo sviluppo della cogenerazione non ha effetti sulla finanza pubblica in quanto le agevolazioni previste non comportano oneri per la medesima, consistendo in strumenti normativi che incidono sul mercato elettrico, quale l’esonero dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi per i produttori e importatori di energia elettrica da fonti convenzionali eccedenti i 100 GWh (art. 11, co. 2, D.Lgs. 79/99) e la priorità nell’ambito de dispacciamernto dell’energia prodotta mediante cogenerazione (art. 11, co. 4, D.Lgs 79/99).
Il comma 2 fissa l’entrata in vigore del presente decreto al giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Procedura d’infrazione n. 2004/4336
[2] A norma dell’articolo 17 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n.387 “sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti”. L’articolo 2 comma a) della Direttiva 2001/77/CE definisce "fonti energetiche rinnovabili", le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
[3] Procedura d’infrazione n. 2004/5061
[4] Procedura d’infrazione n. 2005/4669
[5] Libro verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura” (COM(2006)105).
[6] Libro verde sull’efficienza energetica “Fare di più con meno” (COM(2005)265).
[7] Al termine dei primi sei anni la Commissione prospetta un ulteriore piano d’azione per concretizzare entro il 2020 tutte le potenzialità in materia di risparmio energetico
[8] Il Piano d’azione della Commissione sottolinea come il maggior potenziale di risparmio energetico si abbia nei settori residenziale (abitativo) e commerciale (terziario), per i quali le stime sul potenziale massimo di risparmio energetico sono rispettivamente del 27% e 30%. Per l’industria manifatturiera il potenziale globale è stimato al 25% , valore analogo al 26%, misurato per il settore dei trasporti.
[9] Al piano d’azione è allegato un elenco organico di misure legate ad un calendario di attuazione. Un elenco completo delle misure proposte e ulteriori informazioni sul consumo di energia, i possibili risparmi, i promotori e gli esecutori di iniziative, come pure sugli impatti, sono fornite nel documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Analisi del piano di azione per migliorare l'efficienza energetica" (SEC(2006)1173). Il piano è altresì accompagnato da una relazione sulla valutazione di impatto (SEC(2006)1174) e da un documento di sintesi della stessa (SEC(2006)1175).
[10] L’efficienza media di trasformazione per la produzione di elettricità, si colloca circa al 40%, mentre le nuove capacità di produzione possono avere un’efficienza prossima al 60%. Anche in fase di trasmissione e distribuzione le perdite, che arrivano fino al 10%, possono essere ridotte.
[11] La Commissione stima che, attualmente, solo il 13% circa dell'elettricità consumata nell'Unione europea è prodotta con questa tecnologia.
[12] Direttiva 2003/96/CE
[13] Il provvedimento CIP 15/89 concernente l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, da cogenerazione e da altre fonti assimilate, i prezzi di cessione all’ENEL ed i contributi di incentivazione alla nuova produzione (poi modificato dal provvedimento 34/90 considera alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate tra gli altri anche gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore.
[14] La legge 9/91 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) all’articolo 22 escludeva dall’assoggettamento alla riserva disposta in favore dell’ENEL dalla legge 1643/62 e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica, gli impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabili o assimilate, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore. La legge 10/91 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionalein materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) all’articolo 1, comma3, prevede che la cogenerazione – intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica di calore – sia considerata fonte di energia assimilata alle fonti rinnovabili.
[15] Secondo la delibera gli impianti di cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore rientrano tra le fonti energetiche assimilate alle fonti rinnovabili.
[16] I certificati verdi costituiscono il nuovo strumento di incentivazione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili con il quale è stato previsto il superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip 6. Definito dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999, in attuazione della direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica, e perfezionato dapprima con i decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002, il nuovo meccanismo dei “certificati verdi” adottato per l’incentivazione delle fonti rinnovabili consiste nell’obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. La quota, inizialmente fissata nel 2%, è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell’anno precedente, decurtate dell’elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una “franchigia” di 100 GWh successivamente ridotta a 50 GWh.
Gli impianti che concorrono al conseguimento della quota, come accennato, sono quelli alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999 a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, totale o parziale riattivazione. Concorre, altresì, al conseguimento della quota la nuova produzione imputabile a fonte rinnovabile ottenuta, anche in impianti esistenti, mediante co-combustione, cioè combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili.
L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete godendo della precedenza nel dispacciamento. In aggiunta, il GSE (Gestore del sistema elettrico, operativo dal 1° novembre 2005) rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all’impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), i certificati verdi (CV) titoli comprovanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto. Per i soggetti che non rispettano l’obbligo, la cui verifica di adempienza è affidata al GRTN, sono previste sanzioni consistenti nella limitazione dell’accesso al mercato complessivo dell’energia elettrica.
I produttori ed importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo di immissione nel sistema della quota sopra indicata di energia proveniente da fonti rinnovabili, trasmettono al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili, riferita all'anno precedente ed evidenziante separatamente l'energia importata e quella prodotta da ciascun impianto.
Il GSE, sulla base dell'autocertificazione ricevuta, effettua la verifica relativamente all'anno precedente ed annulla i certificati relativi riconoscendo al titolare che lo deposita il soddisfacimento della quota verde.
[17] Il sistema di teleriscaldamento si compone di una rete di trasporto e di una centrale di produzione del calore, messi entrambi al servizio contemporaneamente di più edifici. La centrale di teleriscaldamento può utilizzare tecnologie cogenerative e/o fonti rinnovabili.
Il calore distribuito dalla reti di teleriscaldamento può provenire dai combustibili fossili (prodotti petroliferi, gas naturale carbone, ovviamente utilizzati in modalità cogenerativa), da fonti rinnovabili (solare, geotermia, biomasse e frazione combustibile dei rifiuti) o da reflui industriali.
Il calore che viene distribuito con i sistemi di teleriscaldamento urbano deriva da impianti a produzione semplice (solo calore) e a produzione combinata (calore + energia elettrica).
Alla prima tipologia di impianti appartengono le caldaie per produzione di calore in forma di vapore, acqua calda, acqua surriscaldata, olio diatermico. Gli impianti a produzione combinata, invece, sono gli impianti di cogenerazione che nella pratica attuale possono essere alimentati da un ciclo a vapore, a spillamento o a contropressione, con motori a combustione interna, con turbine a gas, a ciclo combinato. Nuove tecnologie sono in fase di introduzione e comprendono l'utilizzo di celle a combustibile e microturbine. Il sistema di distribuzione può utilizzare diversi tipi di fluidi: la tendenza in Italia è quella di utilizzare acqua calda (80-90°C) o leggermente surriscaldata (110-120°C). Il sistema di distribuzione può essere diretto o indiretto, più utilizzato in Italia. Nel primo caso, un unico circuito idraulico collega la centrale di produzione con il corpo scaldante (termosifone o piastra) dell’utente. Viceversa, nel secondo caso, sono presenti due circuiti separati, mantenuti in contatto attraverso uno scambiatore di calore.
[18] Ai sensi dell’articolo 2 del presente schema per calore utile si intendeil calore prodotto ìn un processo dI cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento.
[19] Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" (GU n. 25 del 31 gennaio 2004 - SO n. 17).
[20] GU n. 115 del 18 maggio 2004.
[21] La società per azioni GRTNè stata costituita il 27 aprile 1999 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, co. 4, del D.Lgs.79/99, e le sue azioni sono state assegnate dall’Enel spa a titolo gratuito al Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e finanze). Con DM 17 luglio 2000 è stata attribuita al GRTN la concessione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs.79/99.
[22] Decreti ministeriali del 24 aprile 2001 recanti, rispettivamente, “Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79” e “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164”., che avevano istituito un sistema finalizzato alla promozione delle tecnologie energeticamente efficienti, in attuazione degli artt. 9 del D.Lgs. 79/99 e 16, comma 4, del D.Lgs. 164.
[23] Delibera 213/04 “Determinazione degli obiettivi specifici per l’anno 2005 di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai Decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disposizioni per la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell’attuazione dell’articolo 13 dei medesimi decreti “.
[24] Si segnala che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il primo “rapporto annuale” sul funzionamento in Italia del meccanismo dei titoli di efficienza Energetica – (TEE). Il documento, allegato al presente dossier, oltre a sintetizzare la struttura del sistema avviato con i decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e l’attività di regolazione tecnico-economica svolta dall’Autorità, analizza i risultati conseguiti nei primi diciassette mesi di funzionamento.
[25] Ai sensi dell’art. 2, lettera b) del presente schema per unità di cogenerazione, ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore si intende una unità che può operare in cogenerazione.
[26] L’articolo 14 del dcreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, reca disposizioni per il collegamento degli impianti alimentati da fonti rinovabilialla rete elettrica: è stabilito, infatti, che l’AEEG, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto, emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e tensione nominale superiore ad 1 kV.
[27] Si segnala che in attuazione del comma 89, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato, con la delibera n. 160/06 – adottata il 25 lugio 2006 - la relazione “Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita e di microgenerazione in Italia ed analisi dei possibili effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico nazionale” e latrasmisssione della medesima ai Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e dell’interno, alla Conferenza unificata e al Parlamento (doc. CCXXX,n.1), secondo quanto previsto dallo stesso comma 89. Si tratta della prima relazione di monitoraggio riferita all’anno 2004.
[28] Si ricorda che, ai sensi del successivo articolo 54, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 504 del 1995, l’officina di produzione di energia elettrica è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
[29] Il marchio Europeo di qualità ecologica è stato istituito nel 1992 con il RegolamentoCEE n. 880/92 successivamente sostituito dal Regolamento CE n. 1980/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.
[30] La richiamata disposizione del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 stabilisce che i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell’art. 1, comma 71, della legge 239/04 possono essere utilizzati per assolvere all’obbligo di immissione in rete di una quota di energia da fonte rinnovabile, di cui all’art. 11, del D.Lgs 79/99, solo successivamente all’annullamento dei certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili così come definite dal D.Lgs 387/03 di recepimento della direttiva 2001/77/CE sulle fonti rinnovabili di energia.