Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Rendimento energetico nell'edilizia - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 192/2005 - Schema di D.Lgs. n. 28 (art. 1, co. 3 e 4, L. n. 306/2003) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 22 | ||||
Data: | 24/10/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Rendimento energetico nell’edilizia
Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo n. 192/2005
Schema di D.Lgs. 28
(art. 1, co. 3 e 4, L. n. 306/2003)
n. 22
24 ottobre 2006
Dipartimento Attività produttive
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: AP0055
I N D I C E
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
Lo schema di decreto legislativo
§ Articolo 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
§ Articolo 2 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
§ Articolo 3 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
§ Articolo 4 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
§ Articolo 5 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
§ Articolo 6 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
§ Articolo 7 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
§ Articolo 8 Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
§ Articolo 9 Copertura finanziaria
Schema di D.Lgs (atto n. 28)
§ Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica (artt. 76, 87, 117)
§ D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)
§ L. 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
§ D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 (artt. 1-12)
§ D.M. 6 agosto 1994 Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato
§ D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi
§ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)
§ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 30)
§ D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia
§ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).(art. 128)
§ L. 1 giugno 2002 n. 120 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997
§ Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120 del 2002) (Deliberazione n. 123/2002)
§ L. 31 ottobre 2003 n. 306 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (art. 1, co. 3 e 4)
§ D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
§ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 136)
§ D.M. 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164
§ D.M. 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79
§ L. 23 agosto 2004 n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
§ L. 4 febbraio 2005, n. 11 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (art. 13 e 16)
§ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Normativa comunitaria
§ Dir. 16 dicembre 2002 n. 2002/91/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia
§ Interrogazione a risposta immediata in Commissione
- Lazzari ed altri n. 5-0031: Attuazionedella normativa in materia di certificazione energetica
- X Commissione (Attività produttive)
- V Commissione (Bilancio, Tesoro e programmazione)
- X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)
- XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)
Articolo 22, Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici
Numero dello schema di decreto legislativo |
n. 28 |
Titolo |
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia |
Norma di delega |
L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 1, co. 3 e 4 |
Settore d’intervento |
Energia |
Numero di articoli |
9 |
Date |
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§ Presentazione |
6 ottobre 2006 |
§ Assegnazione |
6 ottobre 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
15 novembre 2006 |
§ scadenza della delega |
8 ottobre 2006 |
Commissioni competenti |
X Commissione (Attività produttive); XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea); |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio) |
Struttura e oggetto
Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003).
Il provvedimento, composto da nove articoli e da nove allegati, è adottato in attuazione dell’ulteriore delega di cui all’articolo 1, comma 4, della stessa legge comunitaria, in base alla quale il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive al precedente decreto legislativo entro un anno dall’entrata in vigore del medesimo.
Le misure previste dal presente schema di decreto legislativo sono volte, secondo la relazione illustrativa che lo accompagna:
§ allo sviluppo della politica energetica nazionale e regionale del settore civile;
§ all’integrazione e alla correzione del testo del D.Lgs 192/05 sulla base dei risultati emersi nel primo periodo di applicazione delle relative disposizioni e tendendo conto di alcune indicazioni riportate nei pareri della Conferenza unificata e della X Commissione attività produttive della Camera con riferimento al citato decreto legislativo.
In particolare:
§ l’articolo 1 precisare e definisce in dettaglio l’ambito di applicazione del D.Lgs 192 di cui modifica l’articolo 3.
§ l’articolo 2 interviene in materia di certificazione energetica attraverso modifiche e integrazioni all’articolo 6 del decreto legislativo 192. Le integrazioni sono volte, innanzitutto, ad estendere gradualmente l’obbligo di certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del citato D.Lgs., purché oggetto di compravendita o locazione, al fine di rendere il provvedimento maggiormente aderente alle disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 2002/91/CE. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica diventa prerequisito essenziale per accedere ad incentivi ed agevolazioni e viene reso obbligatorio per tutti gli edifici pubblici in concomitanza con la stipula o il rinnovo dei contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione. L’articolo prevede, infine, la possibilità di predisporre un attestato di qualificazione energetica, a cura dell’interessato, al fine di semplificare la procedura di certificazione energetica, rendendola, così, meno onerosa per i cittadini.
§ L’articolo 3, che modifica l’articolo 8 del D.Lgs 192,inserisce nella documentazione asseverata e presentata al comune dal direttore dei lavori l’attestato di qualificazione energetica, che rappresenta una semplificazione della certificazione in quanto - si osserva nella relazione illustrativa - l’assunzione di responsabilità da parte di chi progetta e realizza un edificio consente una riduzione degli oneri di accertamento e di ispezione posti a carico degli enti deputati al rilascio della certificazione.
§ L’articolo 4 detta criteri generali di indirizzo dell’attività di programmazione energetica delle regioni, prevedendo, in particolare la predisposizione da parte di queste, oltre che delle province, di un Programma di riqualificazione energetica del parco immobiliare.
§ L’articolo 5 consente il ricorso provvisorio alla procedura di qualificazione energetica,in attesa dell’adozione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
§ L’articolo 6 introduce modifiche al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 15 del D.Lgs 192, allo scopo di adeguarlo al nuovo testo del provvedimento:
§ L’articolo 7 dispone ulteriori abrogazioni e modifiche delle disposizioni della legge 910/91 e del DPR 412/93.
§ L’articolo 8 modifica e integra gli allegati del decreto legislativo, disponendo la soppressione dell’allegato D[1] e l’inserimento dell’allegato M relativo alle norme tecniche. Le modifiche non riguardano l’allegato B[2].
L’Allegato A introduce la definizione di qualificazione energetica e precisa meglio il concetto di impianto termico.
L’Allegato Cfissa requisiti energetici maggiormente stringenti per i quali si prevede una entrata in vigore graduale.
L’Allegato E[3] viene reso coerente con il testo del decreto legislativo 192, così come modificato, in particolare per quanto concerne le valutazioni delle fonti rinnovabili di cui si rende obbligatorio l’utilizzo;
l’Allegato F (Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW) e l’Allegato G (Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW) registrano correzioni redazionali.
L’Allegato H, riportante i valori minimi ammissibili del rendimento di combustione dei generatori di calore per le diverse tipologie e per anzianità di installazione, viene reso coerente con il testo modificato del D.Lgs mediante l’introduzione dei valori di rendimento minimo anche per gli impianti più vecchi;
L’Allegato I, recante il regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici valido sino all’adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, registra le seguenti modifiche:
- precisazione delle metodologie di base di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici e introduzione dei limiti minimi di efficienza degli impianti termici e massimi di trasmittenza dell’involucro edilizio;
- ridefinizione delle disposizioni di installazione e ristrutturazione integrale degli impianti termici nonché di sostituzione dei generatori di calore ed esplicitazione della necessità di diagnosi energetica dell’edificio per installazione di impianti di potenza superiore a 100kW;
- inserimento di norme volte a risolvere eventuali conflitti tra disposizioni che migliorano l’efficienza energetica degli impianti e le esigenze di sicurezza degli stessi;
- precisazione delle condizioni che consentono l’utilizzo del metodo semplificato nel calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- introduzione di obblighi di installazione di impianti solari negli edifici;
- precisazione dell’utilizzo delle metodologie di calcolo e relative norme tecniche;
- limiti posti alla percentuale di superficie trasparente nell’involucro edilizio.
L’Allegato L, recante il regime transitorio per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, precisa taluni aspetti relativi alle ispezioni dei generatori.
L’Allegato M, recante “norme tecniche”, fornisce l’elenco delle norme UNI e CEN le cui metodologie di calcolo rispondono al requisito di assicurare risultati conformi alle migliori tecniche del settore.
§ L’articolo 9 relativo alla copertura finanziaria, stabilisce che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Relazioni e pareri allegati
Il provvedimento in esame è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico finanziaria e da nove allegati tecnici.
Si rileva che lo schema di decreto legislativo in esame non risulta, allo stato, corredato del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.
La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003", ha delegato il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia.
Il governo ha esercitato la predetta delega mediante l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
La stessa legge comunitaria ha previsto, inoltre, che entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati con la delega conferita, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive ai medesimi decreti legislativi. nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge delega.
Sulla base di tale norma, nella seduta del 6 ottobre 2006, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo in esame.
Quanto ai criteri direttivi riferibili allo schema in esame, che sono, quindi, gli stessi già previsti per il decreto originario, la norma di delega non contiene specifici principi e criteri per il recepimento della direttiva in questione; trovano quindi applicazione solamente i criteri generali della delega, definiti all'art. 2 della legge n. 306/2003, tra i quali si segnalano, in particolare, ai fini dell’esame del presente schema di decreto, i seguenti:
1. il criterio di cui alla lettera c), in base al quale, fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi, sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
Inoltre, in basi ai criteri direttivi del citato articolo 2 le sanzioni previste devono essere identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
In relazione al citato criterio direttivo si segnala che l'articolo 6 dello schema di decreto in esamemodifica la disciplina sanzionatoria attualmente prevista dall’articolo 15 delD. Lgs. 192/2005.
In particolare, il comma 4 del citato articolo 6 prevede che il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
Si prevede, altresì, che salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rilasci un attestato di certificazione energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 e non superiore a 3000 euro.
Specifiche sanzioni amministrative sono, inoltre, previste, salvo che il fatto non costituisca reato, a carico del progettista che rilasci un attestato di qualificazione energetica non veritiero o non corretto e del direttore dei lavori che consegni al Comune una dichiarazione di chiusura del lavori omettendo di allegare l'attestato di qualificazione energetica.
In relazione alla sanzione penale prevista dal citato articolo 15 si osserva che ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 306/2003 (legge delega), da un lato, il ricorso alle stesse viene consentito soltanto qualora vengano lesi o posti in pericolo interessi costituzionalmente protetti, dall’altro – qualora la valutazione della sussistenza di tali interessi abbia avuto un esito positivo -, viene comunque stabilito che dovrà trattarsi di sanzioni rientranti nella categoria dell’ammenda (fino a 103.291 euro) o dell’arresto (fino a tre anni).
In proposito, va tuttavia osservato come l’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 192 del 2005, così come risultante dalle modifiche previste dallo schema di decreto in esame, nel prevedere una nuova fattispecie penale, disponga, come accennato, l’applicazione della sanzione della reclusione – fino a sei mesi -o, in alternativa, della multa fino a cinquecento euro.
In sostanza, mentre la direttiva comunitaria riferendosi alle sanzioni dell’arresto e dell’ammenda sembra circoscrivere l'ambito delle possibili violazioni al campo delle contravvenzioni, il decreto legislativo di recepimento, stabilendo la sanzione della reclusione o della multa inserisce la nuova violazione penale nella categoria dei delitti.
È, comunque, possibile che l’inquadramento della nuova fattispecie penale nell’ambito dei delitti derivi da una esigenza di omogeneità con le sanzioni previste dal codice penale in relazione a fatti analoghi di reato (cfr. scheda di lettura articolo 6).
Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 17 del codice penale le pene principali previste per i delitti sono la reclusione e la multa; le pene principali previste per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.
2. il criterio di cui alla lettera g), il quale prescrive che quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
In relazione al citato criterio, si osserva che in considerazione della complessità della materia e dell’estensione del suo campo di applicazione, il decreto legislativo 192 del 2005, oggetto di modifica da parte dello schema di decreto in esame, ha previsto diversi strumenti di raccordo e cooperazione tra i diversi livelli dell'Amministrazione dello Stato. Al riguardo, si segnala che in base all’articolo 4 la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi degli edifici e degli impianti è demandata ad uno o più DPR, da adottare acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata, mentre l’articolo 5 dispone, inoltre, la definizione, da parte del Ministro delle attività produttive (ora Sviluppo economico) e d’intesa con la Conferenza Unificata, di meccanismi di cooperazione finalizzati alla promozione di iniziative di raccordo tra le diverse amministrazioni statali e regionali per l'attuazione del decreto.
Si segnala, inoltre, che in relazione alle modifiche apportate dall’articolo 4 del provvedimento in esame all’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di Funzioni delle Regioni e degli enti locali, alcune delle integrazioni previste si rendono necessarie alla luce delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni locali e dall’esperienza di taluni progetti regionali sperimentali in atto.
Come precisato nella relazione del Governo in ordine all’impatto economico-finanziario del provvedimento, tali modifiche non consistono in nuove funzioni a carico delle predette Amministrazioni ma in una loro integrazione che identifica uno strumento programmatico in cui far convergere le attività già previste allo stesso articolo 9 e agli articoli 10 e 13.
La materia oggetto dello schema di decreto correttivo in esame integra una pluralità di temi inerenti l'efficienza energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi energetici, l'incolumità e la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente, e presenta, evidenti caratteristiche di non frazionabilità nella sua trattazione.
Le disposizioni recate dal provvedimento appaiono pertanto riconducibili sia a materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, come quelle relative all' "ordinamento civile e penale" e della "tutela dell’ambiente" contemplate, rispettivamente, nell’articolo 117, comma 2, lettere l) e s), della Costituzione, sia a materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, come la materia inerente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.
Con riferimento, in generale, al riparto delle competenze concernenti il settore energetico, si ricorda che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", pone i principi fondamentali in materia energetica e determina le disposizioni, per il medesimo settore, atte a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e sicurezza pubblica, fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. La stessa legge stabilisce, inoltre, che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali.
La citata legge di riordino ha pertanto delineato una riforma del settore energetico fondata sulla logica della leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, definendo i compiti e le funzioni spettanti a ciascun livello di governo. In proposito, va segnalato come nell’identificazione di un preciso fondamento costituzionale per l’attribuzione delle competenze nel settore energetico al livello statale, abbiano assunto una peculiare valenza gli accordi, le intese e le altre forme di concertazione e di coordinamento orizzontale delle rispettive competenze tra i vari livelli di governo. In questa prospettiva si è collocata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, posto che sia la sentenza n. 303 sia la n. 6 del 2004, hanno chiarito come lo spostamento verso l’alto delle competenze normative e amministrative in materie riservate alla potestà legislativa concorrente possa avvenire solo in forza di una legge che oltre a dettare una disciplina idonea alla regolazione delle funzioni da trasferire, sia limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine (criterio della proporzionalità) e sia adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione.
In relazione a tali principi, il decreto legislativo 192/2005, al fine di garantire il rispetto delle autonomie regionali e locali, ha previsto espressamente diversi strumenti di raccordo e cooperazione tra i diversi livelli dell'Amministrazione dello Stato, mentre in relazione allo schema di decreto correttivo in esame si segnala che, come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo, alcuni principi correttivi contenuti nel provvedimento in esame scaturiscono dal confronto tecnico con le Amministrazioni regionali presenti nel gruppo di lavoro che supporta il Ministro dello sviluppo economico nella stesura dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da proposte presentate al Coordinamento interregionale per l'energia e da progetti regionali sperimentali in atto.
L'obiettivo della direttiva comunitaria recepita mediante il D. Lgs. 192/2005, oggetto di modifiche da parte del schema di decreto in esame, è il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi[4].
Come si legge nella relazioni illustrativa del Governo, alcune delle modifiche ed integrazioni proposte al D. Lgs. 192/2005 si rendono necessarie proprio al fine di rendere maggiormente aderente il citato decreto alla direttiva comunitaria 2002/91/CE evitando, conseguentemente, l'avvio di un eventuale contenzioso in sede europea,
Al riguardo, particolare importanza assume l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, volto a modificare l'articolo 6 del D. Lgs. 192/2005 di recepimento dell'articolo 7 della direttiva comunitaria 2002/91/CE concernente l’attestato di certificazione energetica.
In particolare l'articolo 7 della citata direttiva stabilisce che in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione dell'acquirente o del conduttore che in tal modo è in grado di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio ai fini della comparazione dei costi.
In attuazione di tale principio, l’articolo 6 del D. Lgs. 192/2005, ha stabilito che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di consistenti interventi di ristrutturazione debbano essere dotati, al termine della costruzione medesima o in caso di compravendita o locazione, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo determinati criteri e metodologie. Tale attestato comprende, tra l'altro, i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è inoltre corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione energetica (All. I). Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, predispone, sentito il CNR, l'ENEA e il CNCU, le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei piccoli proprietari.
Al fine di rendere maggiormente aderente alla direttiva comunitaria la disposizione in esame, l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame estende gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del D. Lgs. 192/2005, legando tuttavia la necessità della certificazione all'immissione sul mercato dell'immobile.
Si prevede, inoltre, in relazione agli edifici già esistenti, la possibilità di far predisporre un attestato di qualificazione energetica ad un professionista già a conoscenza delle caratteristiche dell'edificio riducendo in tal modo l'impegno richiesto al terzo incaricato della certificazione e i relativi oneri.
In relazione al citato attestato di qualificazione energetica si osserva che l'articolo 5 dello schema di decreto in esame stabilisce che fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, del D.Lgs. 2002/91/CE, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi delI’articolo 8, comma 2.
Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'articolo 10 della direttiva comunitaria 2002/91/CE, gli Stati membri assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.
La disposizione in esame fissa, quindi, il principio della necessaria terzietà del soggetto certificatore con la conseguenza che qualora l'adozione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici richiedesse tempi particolarmente lunghi occorre valutare la compatibilità comunitaria della disposizione che prevede la sostituzione provvisoria dell'attestato di certificazione energetica con l'attestato di qualificazione energetica predisposto a cura dell'interessato.
In merito a questa problematica si segnala come la relazione illustrativa precisi che il ricorso provvisorio alla procedura di qualificazione è imputabile al ritardo nell’adozione delle Linee guida nazionali, attualmente in corso di stesura. Tale ritardo – che peraltro coinvolge tutti i paesi europei – è da imputare alle difficoltà di contemperare le esigenze di affidabilità e ripetibilità delle valutazioni con le esigenze di contenimento dei costi.
La relazione aggiunge, inoltre, che il ricorso provvisorio alla procedura di qualificazione consente – rinunciando solo alla terzietà del certificatore - di evitare proroghe del termine a partire dal quale agli edifici di nuova costruzione viene imposta la certificazione energetica.
Dando seguito a quanto annunciato sia nel Libro verde sull’energia[5] - presentato dalla Commissione l’8 marzo 2006 – sia dal Libro verde sull’efficienza energetica[6] -presentato il 22 giugno 2005 -, la Commissione ha presentato, il 19 ottobre 2006, un piano d'azione per l'efficienza energetica (COM(2006)545) con il quale si intende delineare un quadro coerente di politiche e di misure concrete per conseguire l’obiettivo di risparmiare il 20% del consumo primario di energia nell’Unione europea, entro il 2020.
Il piano d’azione della Commissione tiene conto delle indicazioni favorevoli al Libro verde sull’efficienza energetica che sono state espresse sia dal Consiglio, nelle conclusioni adottate nel corso della seduta del 1° dicembre 2005, sia dal Parlamento europeo, nella risoluzione approvata nella seduta plenaria del 1° giugno 2006.
Il piano propone di realizzare nei prossimi sei anni una serie di iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate all'efficienza energetica e all'efficacia economica. Il piano individua, tra gli altri, interventi per aumentare l'efficienza energetica degli edifici. In particolare la Commissione è impegnata a proporre, a partire dal 2009, un rafforzamento della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia[7], ad esempio, attraverso l’estensione del suo campo di applicazione a tutte le ristrutturazioni di edifici[8].
Tali proposte sono intese a dispiegare tutto il potenziale di risparmio energetico realizzabile negli edifici che si tradurrebbe in una riduzione del consumo totale di energia dell’UE dell’11 %.
La Commissione intende inoltre introdurre, a livello comunitario, requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici (in kWh/mq), applicabili sia agli edifici nuovi sia a quelli restaurati, sia alle loro componenti quali, ad esempio, le finestre.
Per ciò che riguarda i nuovi edifici,il piano d’azione prevede di elaborare, entro la fine del 2008, una strategia che favorisca la diffusione delle tecnologie per la costruzione di edifici a bassissimo consumo di energia o case passive[9]. Tali tecniche costruttive dovrebbero, entro il 2015, sostituire gli attuali standard nel campo dell’edilizia, in accordo con gli Stati membri e le parti interessate. La Commissione è impegnata ad applicare tali criteri nei propri edifici.
Il decreto legislativo 192/2005, oggetto di modifiche da parte del schema di decreto in esame, in quanto incidente su una materia recante profili di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, prevede all’articolo 17 - in conformità con quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, della legge di delega n. 306/2003 - una clausola di cedevolezza, in base alla quale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005 n. 11 per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome[10], le norme del decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione, le regioni e le province autonome saranno comunque tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dallo schema di decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
La norma in oggetto persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo art. 117 Cost. nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle regioni dal quinto comma dell’art. 117 medesimo; dall’altro, di garantire allo Stato – attraverso l’esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma – uno strumento per evitare l’insorgere di una responsabilità nei confronti dell’Unione europea a seguito dell’eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l’Italia a procedure di infrazione.
A tale riguardo, si ricorda, altresì, come nella relazione al disegno di legge comunitaria 2003, si chiarisca che “il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l’Unione europea costituisce un’Unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della comunità e dei partners europei, rappresenta il soggetto responsabile dell’adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte delle leggi, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive ed omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze dello Stato, ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi – questi ultimi in via preventiva, ma cedevoli di fronte all’attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti – rispetto a violazioni o carenze nell’attuazione e nell’esecuzione di norme comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome (Corte costituzionale, sentenze n. 425 del 1999 e n. 126 del 1996, relative all’esercizio di competenza esclusiva da parte delle province autonome di Trento e Bolzano)”.
Da ultimo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 9, oggetto di modifica da parte dell'articolo 4 dello schema di decreto in esame, all'attuazione del provvedimento in oggetto provvedono le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; l'articolo precisa, in particolare, il ruolo delle Regioni, delle Province autonome e delle autorità competenti in merito agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, confermando le competenze in materia già attribuite in sede di decentramento amministrativo dall’articolo 30 del decreto legislativo n.112/1998[11] e stabilendo altresì che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riferiscano annualmente alla Conferenza Unificata e ai Ministeri competenti sullo stato di attuazione del decreto legislativo nei rispettivi territori.
In merito a tale articolo, come già evidenziato, la relazione che accompagna lo schema in esame precisa che sono introdotti alcuni principi che scaturiscono dal confronto tecnico con le Amministrazioni regionali presenti nel gruppo di lavoro che supporta il Ministro dello sviluppo economico nella stesura dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da proposte presentate al Coordinamento interregionale per l'energia e da progetti regionali sperimentali in atto.
Nel nostro ordinamento, fin dal 1976, sono state adottati diversi provvedimenti in tema di efficienza energetica degli edifici; tra i più risalenti, si segnala, in primo luogo, la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”, con la quale si è inteso regolare le caratteristiche di prestazione dei componenti, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari negli edifici pubblici o privati, nonché le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti.
Particolare rilevanza, assume, inoltre, la legge 9 gennaio 1991, n. 10[12], le cui disposizioni sono dirette a favorire ed incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi. Il Titolo II della legge reca, in particolare, un quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici concernente: la progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti; i limiti ai consumi di energia; la certificazione energetica degli edifici; l’esercizio e la manutenzione degli impianti; i controlli e le verifiche.
Tra i provvedimenti attuativi della legge, si segnala, inoltre, il regolamento di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412[13], il quale reca le specifiche norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia; tale regolamento definisce le metodologie e i requisiti relativi alle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di riscaldamento invernale, l'esercizio e manutenzione degli stessi impianti e i relativi controlli e ispezioni. Per questi ultimi fissa i requisiti degli esperti a cui affidarne l'esecuzione per garantire la qualità del loro operato e l'indipendenza di giudizio.
In relazione agli ultimi due provvedimenti citati, si ricorda che nel preambolo dello schema di D.Lgs. 192/2005, il Governo sottolineava come la direttiva 2002/91/CE risultasse già in parte attuata nell’ordinamento proprio dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Per quanto concerne i profili di coordinamento con la disciplina vigente, l’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto provvede ad abrogare e modificare talune disposizioni contenute nella legge 10/91 e nel DPR 412/93.
Con riferimento alla legge n. 10/1991, l'abrogazione concerne, in particolare:
§ il comma 4 dell’articolo 4, riguardante norme per il contenimento dei consumi di energia (disposizione attuata con il DPR 412/93);
§ i commi 1 e 2 dell’articolo 31 concernenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti.
Si segnala, inoltre, che dopo il comma 1 dell’articolo 16 è inserito un comma 1-bis che novella il comma 2 dell’art. 26 della citata legge 10/91.
La disposizione, così come modificata, riconosce la validità delle decisioni condominiali concernenti interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili (sia sugli edifici che sugli impianti) - individuati con certificazione o diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato - se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali (cfr. scheda di lettura riguardante l'articolo 7).
Per quanto riguarda il DPR 412/93, la novella del comma 2 del citato articolo 16 (introdotta dal comma 2 dell’articolo 7 in esame), oltre a precisare che il provvedimento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del decreto legislativo 192, ne demanda l’eventuale modifica o abrogazione ai decreti di definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi degli edifici e degli impianti, la cui adozione è prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 192.
Il comma 2 dell’art. 16, così come novellato, dispone, inoltre, in aggiunta a quanto già contemplato dal testo attualmente in vigore, l’abrogazione:
§ del comma 3, dell’articolo 5 concernente requisiti e dimensionamento degli impianti termici;
§ dei commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 dell’articolo 11, riguardantI l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici e controlli relativi.
In relazione al provvedimento in esame si segnala che l'articolo 22 del disegno di legge C. 1746, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in corso di esame presso la Camera dei deputati, prevede alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, per interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici).
Al riguardo, si segnala che il comma 5 del citato articolo 22 stabilisce che la detrazione fiscale in questione è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, attuative delle disposizioni in argomento, sempreché il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili (cfr. scheda articolo 2).
Le disposizioni recate decreto legislativo n. 192 del 2005, oggetto di modifiche da parte del provvedimento in esame, recano un impatto sugli utenti finali, i settori produttivi e gli operatori del settore, coinvolgendo i diversi livelli dell'Amministrazione dello Stato.
In relazione alle integrazioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame, secondo quanto precisato nella relazione di accompagnamento, si ritiene che le disposizioni proposte integrino opportunamente le norme esistenti, potenziandone l'efficacia in termini di sensibilizzazione dei cittadini, di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente, di riduzione della bolletta delle famiglie, di sicurezza di approvvigionamento e, quindi, di condizioni economiche delle famiglie.
Si osserva, inoltre, che lo stimolo alla realizzazione degli interventi di adeguamento edilizio che deriva da una maggiore diffusione della certificazione energetica può avere effetti positivi sullo sviluppo dell'industria delle costruzioni mentre i livelli di efficienza energetica richiesti per i componenti degli edifici possono rafforzare l'industria italiana del settore, favorendone la competitività sul mercato.
In tal modo, si legge nella relazione riguardante l'impatto economico finanziario del provvedimento l'efficienza energetica può diventare il motore di un nuovo ciclo economico, energetico ed ambientale virtuoso nel quale sono coinvolti i principali soggetti delle società: cittadini, operatori economici ed amministrazioni pubbliche.
In relazione all'articolo 2, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi appare opportuno appare opportuno specificare meglio se l'attestato di certificazione energetica costituisca un requisito essenziale per ottenere le agevolazioni fiscali concernenti le ristrutturazioni edilizie di qualsiasi natura, oppure solo per quelle specifiche riguardanti interventi di riqualificazione energetica.
In relazione all'articolo 8 del D.Lgs. n. 192/2005, non modificato dal presente schema di decreto, si segnala che la dispone concernente gli accertamenti operati dal comune contiene un riferimento specifico solo alla verifica rispetto alla conformità al progetto, e non anche all’attestato di qualificazione energetica che viene aggiunto dall'articolo 3dello schema di decreto in esame tra i documenti consegnati dal direttore dei lavori al comune.
In relazione all'articolo 7, su un piano meramente formale, si segnala che i commi 1 e 2 provvedono a sostituire integralmente i primi due commi dell'articolo 16 del D.Lgs. 192 del 2005 modificandone, in realtà, solamente alcune limitate parti.
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La direttiva 2002/91/CE è stata adottata con l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni riguardanti il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi; il miglioramento del rendimento energetico degli edifici è funzionale alla riduzione delle emissioni inquinanti di biossido di carbonio[14].
A tal fine, le disposizioni recate dalla direttiva (art. 1) richiedono, da parte degli Stati membri:
a) la definizione di un quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
c) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;
d) la certificazione energetica degli edifici;
e) l'ispezione periodica delle caldaie e di sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.
Il “rendimento energetico” di un edificio è qualificato come la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione[15] (articolo 2).
Agli Stati membri è imposto di applicare, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale presente in allegato alla direttiva (art. 3) recante:
§ gli elementi minimi per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (parte 1);
§ talune opzioni energetiche, dei cui vantaggi eventualmente tenere conto nel calcolo (parte 2);
§ le categorie di classificazione degli edifici (parte 3).
Le parti 1 e 2 sono adeguate al progresso tecnico dalla Commissione, attraverso la procedura di comitato, di cui alla decisione 1999/468/CE, artt. 5 e 7.
Per gli Stati membri la direttiva introduce, altresì, l’obbligo di adottare le misure necessarie a garanzia dell’istituzione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, in base alla metodologia di cui all’art. 3, con la possibilità di operare una distinzione tra le diverse categorie di edifici, e tra quelli già esistenti e quelli di nuova costruzione (art. 4). Tali requisiti devono tenere conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni, delle condizioni del luogo in cui essi si trovano, dell’uso cui è destinato l’edificio e della sua età. I requisiti debbono essere rivisti almeno ogni cinque anni e, se necessario, adeguati al progresso tecnico.
Con riferimento agli edifici di nuova costruzione, la cui metratura utile superi i 1000 metri quadri, l’art. 5 della direttiva fa obbligo agli Stati Membri di provvedere affinché sia tenuto conto, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi di fornitura energetica, a caratteredecentrato, basati su energie rinnovabili; di cogenerazione; di riscaldamento e climatizzazione a distanza, se disponibili; di pompe di calore, a certe condizioni. Con riferimento agli edifici esistenti che subiscono importanti ristrutturazioni, la cui metratura totale sia superiore a 1000 metri quadri, l’art. fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché sia migliorato il rendimento energetico degli stessi, al fine di soddisfare i requisiti minimi di rendimento di cui al citato articolo 4, per quanto fattibile.
L’articolo 4, paragrafo 3, prevede talune categorie di fabbricati che gli Stati membri possono escludere dall’applicazione dei requisiti minimi di rendimento energetico nelle quali rientrano:
- edifici e monumenti protetti in virtù del loro pregio architettonico o storico, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico;
- edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno;
- fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 metri quadri.
L’articolo 7 disciplina l’attestato di certificazione energetica, indicandone la validità in dieci anni e prevedendo che questo sia messo a disposizione dell’acquirente, in fase di compravendita dell’immobile[16]. La funzione dell’attestato, ai sensi del paragrafo 2, è quella di fornire informazioni e qualsiasi effetto di tali documenti a livello giudiziario deve essere disposto in conformità alla disciplina nazionale. Gli Stati Membri sono altresì tenuti ad adottare, ai sensi dello stesso paragrafo le misure necessarie affinché negli edifici di metratura superiore a 1000 mq, occupati da autorità pubbliche, sia affisso in luogo visibile un attestato di certificazione energetica risalente a non più di dieci anni. Per tali edifici può essere esposta la gamma delle temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni.
L’articolo 8 prevede che gli Stati membri adottino, in alternativa, le misure necessarie per:
a) prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate da combustibili non rinnovabili. Qualora la loro potenza nominale sia superiore a 100 kW, tale ispezione deve avvenire ogni due anni. Per le caldaie a gas, tale periodo può essere esteso a quattro anni. Per le caldaie di potenza superiore a 20 kW e di età superiore a 15 anni, gli SM sono tenuti a disporre un controllo una tantum complessivo;
b) assicurare agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie o ad altre modifiche dell’impianto termico, che possono comprendere ispezioni intese a valutare l’efficienza ed il corretto dimensionamento della caldaia. Gli Stati Membri, in tale caso, presentano alla Commissione, con scadenza biennale, una relazione sull’equipollenza dell’approccio da essi adottato.
L’articolo 9 dispone che gli Stati membri dispongano periodiche ispezioni dei sistemi di condizionamento d’aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, mentre l’articolo 10 demanda l’effettuazione della certificazione degli edifici, dell’ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento ad esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.
Ai sensi dell’articolo 11, la Commissione, assistita da un comitato, valuta l’attuazione della direttiva e, se necessario, può presentare proposte di revisione della medesima, concernenti, tra l’altro, eventuali misure complementari relative alla ristrutturazione degli edifici di superficie utile totale inferiore a 1000 mq., nonché incentivi generali a favore di misure di efficienza energetica negli edifici.
L’articolo 12 dispone che la stessa Commissione, su richiesta degli Stati membri, assista questi ultimi nella realizzazione di campagne di informazione sui diversi metodi che contribuiscono al miglioramento energetico. Tali campagne informative possono peraltro essere oggetto di programmi comunitari. La Commissione provvede altresì all’adeguamento delle parti 1 e 2 dell’allegato, con scadenza periodica non inferiore a due anni, secondo la procedura di comitato, disciplinata dagli articoli 5 e 7 della decisone 1999/468/CE (’art. 13).
Gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione alla direttiva in esame, adottando le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, entro il 4 gennaio 2006.
Il decreto legislativo n. 192/2005[17],recante l’attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, è stato emanato sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003)[18] ed è diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto [19], nonché alla promozione della competitività dei comparti più avanzati, attraverso lo sviluppo tecnologico.
Il decreto legislativo è stato preceduto da diversi provvedimenti adottati nel nostro ordinamento in tema di efficienza energetica degli edifici fin dal 1976. Si segnala, in primo luogo, la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”, con la quale si è inteso regolare le caratteristiche di prestazione dei componenti, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari negli edifici pubblici o privati, nonché le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti.
Particolarmente rilevante la legge 9 gennaio 1991, n. 10[20], le cui disposizioni sono state dirette a favorire ed incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi. Il Titolo II della legge reca, in particolare, un quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici concernente: la progettazione, la messa in opera e l’esercizio di edifici e di impianti; i limiti ai consumi di energia; la certificazione energetica degli edifici; l’esercizio e la manutenzione degli impianti; i controlli e le verifiche. Tra i provvedimenti attuativi della legge, si segnala il DPR 26 agosto 1993, n. 412[21], recante specifiche norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termicidegli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia; tale regolamento definisce le metodologie e i requisiti relativi alle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di riscaldamento invernale, l'esercizio e manutenzione degli stessi impianti e i relativi controlli e ispezioni. Per questi ultimi fissa i requisiti degli esperti a cui affidarne l'esecuzione per garantire la qualità del loro operato e l'indipendenza di giudizio.
Gli ultimi due provvedimenti, come evidenziato nel preambolo dello schema di decreto di recepimento della direttiva 2002/91/CE, presentato alle Camere per il richiesto parere, in parte hanno già attuato tale provvedimento.
Il decreto legislativo n. 192/05 - composto da 17 articoli e 10 allegati tecnici disciplina, in particolare:
§ la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
§ l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
§ i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
§ le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
§ i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
§ la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
§ la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore (art. 1, comma 2).
Alla luce dell'articolo 1, comma 1, della legge di riordino del settore energetico (L. 23 agosto 2004, n. 239)[22], il decreto dispone che, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongano programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle norme dello stesso D.Lgs.;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.
Il decreto legislativo si applica agli edifici di nuova costruzione[23], ad eccezione delle seguenti categorie individuate dall’articolo 3:
§ immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico [24];
§ immobili di notevole interesse pubblico, e in particolare le ville, i giardini e i parchi, non tutelati come beni culturali ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, ma che si distinguono per la loro non comune bellezza, nonché i complessi immobiliari che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale [25];
§ fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
§ fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
La definizione dei criteri generali tecnico-costruttividegli edifici e degli impianti è demandata ad uno o più DPR, da adottare su proposta del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata e sentiti il CNR, l’ENEA e il Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU) (art. 4). In particolare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto dovranno essere definiti:
§ i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, in merito alla progettazione, installazione, esercizio manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva) degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari e per l'illuminazione artificiale degli edifici del settore terziario;
§ i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo la ristrutturazione degli edifici esistenti, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi in merito alla progettazione e realizzazione dell'involucro edilizio;
§ i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degliimpianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni 5 anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
Per l’attuazione dei suddetti decreti è prevista, da parte delMinistro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, e acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata,la promozione di meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione, (art. 5). E’ previsto anche il supporto dell’ENEA e del CNR.
In attuazione dell'art. 7 della direttiva 2002/91/CE, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire entro l’8 ottobre 2006), gli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati, al termine della costruzione, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie fissati dall'articolo 4. La certificazione può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell’appartamento interessato anche su una certificazione comune dell’intero edificio o su un altro appartamento rappresentativo.
L’attestato, la cui validità non può superare i 10 anni e che va aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione modificante le prestazioni energetiche dell'edificio, deve essere allegato agli atti di compravendita ovvero deve essere messo a disposizione del conduttore in caso di locazione. L’attestato comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentano ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. E’ inoltre corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.
Da parte del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) è prevista la predisposizione, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il CNCU, delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Con riferimento agli impianti di climatizzazione estiva il decreto stabilisce a carico dei proprietari, degli occupanti le unità immobiliari, degli amministratori di condominio e degli operatori, alcuni principi di responsabilità, relativamente alle operazioni di esercizio, controllo e manutenzione. Le attività di controllo e di manutenzione degli impianti di climatizzazione devono essere eseguite a regola d’arte dall’operatore che, al termine, è tenuto a redigere e a sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dal decreto legislativo stesso (articolo 7).
E’ previsto l’aggiornamento di alcune disposizioni relative alla progettazione ed al controllo delle opere in fase progettuale, in corso d'opera o entro cinque anni dal termine dei lavori; si dispone, inoltre, la stesura di una perizia giurata da parte del direttore dei lavori, che assicuri la conformità delle opere realizzate al progetto (art. 8).
L’attuazione del decreto è demandata, ai sensi dell’articolo 9, alle regioni e alle province autonomedi Trento e Bolzano. In particolare, alle autorità competenti sono assegnati compiti ispettivi, da realizzare con cadenza periodica, necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assicurando in tale ambito che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, anche integrando tale attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239[26], in modo da garantire il minor onere e impatto possibile a carico dei cittadini. Tali attività devono essere svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare le disposizioni in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, possono rendere obbligatori programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti. Inoltre sono tenute a riferire annualmente alla Conferenza unificata e ai Ministeri competenti sullo stato di attuazione del decreto legislativo nei rispettivi territori.
E’ previsto un sistema di monitoraggio dell’attuazione del decreto, da parte del Ministero dell'attività produttive, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. I risultati delle attività di monitoraggio, analisi e valutazione compiute dalle regioni e dalle province autonome, devono essere trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza Unificata (art. 10).
Una disciplina transitoria in materia di requisiti della prestazione energetica degli edifici è introdotta dall’art. 11 che, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, disponendo l’applicazione dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10[27], come modificata dal decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'Allegato I, con riferimento al calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, al fabbisogno annuo di energia primaria. Sempre in via transitoria l’articolo 12 disciplina, invece, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, prevedendo, analogamente al precedente articolo che, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse siano disciplinati dagli articoli 7 e 9 del decreto in esame, dal DPR 26 agosto 1993, n. 412, nonché dalle disposizioni di cui all'allegato L.
Al Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) è demandata la predisposizione di programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione concernenti il risparmio energetico, finalizzati alla piena attuazione del decreto, anche attraverso nuove forme di comunicazione rivolte ai cittadini, agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare. Le attività inerenti l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi nelle diverse fasi del processo edilizi, nonché la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche, sono affidate alle regioni e alle province autonome (art. 13).
Una clausola di copertura finanziaria introdotta dall’articolo 14 esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione del decreto, salvo quelli derivanti dall'attuazione delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13 e dall'espletamento delle attività, a cura del Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), previste all'articolo 10, i quali sono coperti per il biennio 2005-2006 e nel limite di spesa di euro 400.000 per il 2005 e di euro 400.000 per il 2006, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a) della legge 24 agosto 2004, n. 239[28].
Sanzioni per inadempienza agli obblighi contemplati dal decreto legislativo sono previste a carico dei progettisti, dei direttori lavori, proprietari di immobili, occupanti, amministratori di condominio, nonché degli operatori incaricati del controllo e manutenzione degli impianti termici (articolo 15).
In particolare qualora, l’autorità competente, chiamata a verificare il reale consumo energetico dell’edificio, riscontri consumi non corrispondenti a quelli dichiarati, scattano le seguenti sanzioni amministrative: 30% della parcella, a carico del progettista che ha fornito la relazione; 70% della parcella per il professionista che ha rilasciato la certificazione; 50% della parcella per il direttore dei lavori (per il quale è prevista, altresì,reclusione fino a sei mesi o multa fino a 500 euro qualora attesti falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica); una sanzione amministrativa compresa tra 1000 e 6000 € per il manutentore e tra 500 e 3000 € per il proprietario. Il costruttore può essere punito, invece, se omette la certificazione al termine dei lavori (5000-30000 €).
L’entrata in vigore del decreto determina l'abrogazione di alcune disposizioni contenute principalmente in articoli o commi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del DPR 26 agosto 1993, n. 412, (art. 16).
Tra le disposizioni della legge n. 10/1991 abrogate aifini del coordinamentodel decreto legislativo 192 con la disciplina vigente, dall’articolo 16, comma 1, cit., si segnalano, in particolare le seguenti:
- articolo 4, commi 1 e 2, i quali dispongono in merito all’adozione della normativa attuativa in materia di criteri generali tecnico-costruttivi e di tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, nonché in merito alla normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche; tali abrogazioni sono da correlare alle disposizioni di cui all’articolo 4, lettera b), del decreto, le quali demandano ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, la definizione dei criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, nonché l’indicazione delle metodologie di calcolo e dei requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di rendimento energetico di cui all'articolo 1;
- articoli 29 e 30[29], concernenti la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla legge e, in particolare, la certificazione energetica degli edifici; tali abrogazioni vanno coordinate alla luce dell’articolo 6 dello schema di decreto, in base al quale entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, gli edifici di nuova costruzione debbono essere dotati, al termine della costruzione medesima o in caso di compravendita o locazione ed a cura rispettivamente del costruttore, del venditore o del locatore, di un attestato di certificazione energetica, da redigersi secondo i criteri e le metodologie definite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto medesimo[30].
Infine, in relazione alla materia oggetto del decreto, recante profili di legislazione concorrente è prevista - a norma dell’art. 117, commi terzo e quinto della Costituzione - una clausola di cedevolezza, in base alla quale le norme del decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione, le regioni e le province autonome saranno comunque tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE (art. 17).
Per quanto attiene agli allegati al decreto, l’articolo 16, comma 3, dispone che gli stessi costituiscano parte integrante del provvedimento e che possano essere modificati con decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico), di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza Unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.
In particolare, si ricorda che:
§ l’Allegato A reca le ulteriori definizioni necessarie per l'applicazione del decreto (richiamato all'art. 2);
§ l’Allegato B indica, conformemente alla direttiva comunitaria, gli elementi climatici e le caratteristiche degli edifici e degli impianti tradizionali e utilizzanti fonti rinnovabili, di cui si deve tener conto nella definizione delle metodologie di calcolo e di espressione della prestazione energetica degli edifici (richiamato all'art. 4);
§ l’Allegato C riporta le tabelle con i valori limite per il fabbisogno di energia primaria, per le trasmittanze delle strutture, opache e trasparenti, costituenti l'involucro edilizio, e per il rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico (richiamato all'allegato I);
§ l’Allegato D reca le disposizioni inerenti le predisposizioni per l'integrazione di impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici e per l'allaccio alle reti di riscaldamento (richiamato all'allegato I);
§ l’Allegato E fornisce lo schema per la compilazione della relazione tecnica di cui all'articolo 28 della L. n. 10/91, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (richiamato all'allegato I);
§ l’Allegato F reca il modello per la compilazione dello specifico rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW (richiamato all'allegato L);
§ l’Allegato G reca il modello per la compilazione del rapporto di controllo tecnico relativo agli impianti "autonomi" di potenza inferiore a 35 kW (richiamato all'allegato L);
§ l’Allegato H riporta i valori minimi ammissibili del rendimento di combustione dei generatori di calore per le diverse tipologie e per anzianità di installazione (richiamato all'allegato L);
§ l’Allegato I reca il regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici valido sino all’adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1 (richiamato all'articolo 11);
§ l’Allegato L reca il regime transitorio per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici.
Lo schema di decreto legislativo
Articolo 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 192 del 2005", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente:
“1.Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.";
b) alla Iettera b del comma 2, prima della parola "limitata" sono inserite le parole "integrale, ma";
c) al comma 3, dopo la parola "edifici" sono aggiunte le parole "e di impianti";
d) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):
"d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile."
L’articolo 1 provvede a definire in maniera più puntuale l’ambito di applicazione del decreto legislativo 192/05 anche alle luce delle modificazioni previste dallo schema di decreto correttivo in esame.
A tal fine il citato articolo 1, fatte salve le esclusioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 3 del D.Lgs. 192/05; estende l'operatività del provvedimento:
§ alla progettazione e realizzazione:
- di edifici di nuova costruzione
- degli impianti in essi installati
- degli impianti nuovi installati in edifici esistenti
- delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti;
§ all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti,secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 12 del D.Lgs. 192/05;
§ alla certificazione energetica, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 192/05.
In relazione alla esclusioni di cui al citato comma 3 si segnala che le medesime riguardano gli immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di proprietà dello stato e di enti e organismi pubblici; gli immobili di notevole interesse pubblico non tutelati come beni culturali ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio; i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando riscaldati per esigenze del processo produttivo; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
A tali esclusioni l'articolo in esame (lettera d comma 1)) aggiunge gli impianti installati per il processo produttivo svolto nell’edificio anche nel caso in cui vengano utilizzati – in parte non preponderante - per gli usi tipici del settore civile.
Da ultimo, l'articolo 1 provvede a modificare l'attuale lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 concernente l'applicazione del provvedimento in esame ai casi di ampliamento dell'edificio.
Al riguardo, la modifica proposta è volta a prevedere una applicazione integrale del provvedimento, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso in cui tale modifica risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente (comma 1, lettera b)).
Articolo 2
Modifiche
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituita con: "Certificazione energetica degli edifici".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1 luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, correlati in qualsiasi modo ad interventi sull'edificio o sugli impianti o alle modalità di esercizio o approvvigionamento energetico degli impianti medesimi. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, e che non necessitino di preventivo assenso o concessione della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica."
3. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2 bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A."
4. Al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 192 del 2005, la parola "compravendita" è sostituita con le parole "trasferimento a titolo oneroso".
L’articolo 2, comma 2, modifica l’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005[31], al fine di estendere gradualmente[32] la certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 192/2005 (8 ottobre 2006). La necessità della certificazione è tuttavia legata ai soli casi di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile.
Si ricorda che in base all'attuale formulazione dell'articolo 6, entro l’8 ottobre 2006 solamente gli edifici di nuova costruzione (e quelli oggetto di consistenti interventi di ristrutturazione), devono essere dotati, al termine della costruzione ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 4, comma.
In particolare, l'articolo 2 prevede l'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs 192/2005, di tre nuovi commi: 1bis, ter e quater.
Il comma 1-bisintroduce, in particolare, la necessità dell’attestato di certificazione energetica, con onere a carico del venditore (o del locatore):
§ a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
§ a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile, con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
§ a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
La relazione illustrativa precisa che questa integrazione, peraltro già presente nelle attuazioni di alcune amministrazioni regionali, rende il decreto legislativo n. 192/2005 più aderente alle disposizioni della direttiva europea 2002/91/CE.
Al riguardo, si segnala che l’articolo 7 della citata direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedano a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario, o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario. La direttiva stessa, dunque, prevede che l’immobile sia dotato di un documento che consenta al consumatore di effettuare valutazioni e raffronti al momento della sua immissione sul mercato.
In relazione ai presumibili costi della certificazione energetica, si segnala che la relazione di analisi dell’impatto economico-finanziario prevede per la certificazione costi variabili tra 100 e 200 euro, a seconda delle dimensioni e della complessità dell’edificio, per appartamento e ogni 10 anni. In ambito europeo il campo di variabilità attualmente rilevabile e di 50-300 euro.
Il comma 1-ter prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o della singola unità immobiliare divenga un prerequisito essenziale per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, correlati ad interventi sull’edificio o sugli impianti o alle modalità di esercizio o approvvigionamento energetico degli impianti medesimi. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento relativamente ad iniziative già avviate a realizzazione sul piano formale o notificate all’amministrazione competente e che non necessitino di preventivo assenso o concessione dell’amministrazione stessa.
In relazione alla formulazione di questa norma, appare opportuno specificare meglio se l'attestato di certificazione energetica costituisca un prerequisito per ottenere le detrazioni fiscali concernenti le ristrutturazioni edilizie di qualsiasi natura, oppure solo per quelle specifiche riguardanti interventi di riqualificazione energetica.
Si segnala in proposito che l’articolo 22 del ddl finanziaria per il 2007(A.C. 1746-bis) prevede alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, per interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici). In particolare, il comma 1 prevede una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. Il comma 2 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per l’installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture), finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico. Il comma 3 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, nonché per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici euniversità. Il comma 4 prevede una detrazione d’imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Il comma 5 individua le condizioni per fruire delle detrazioni previste dai sopra descritti commi da 1 a 4. Oltre all’applicazione dei criteri generali individuati per usufruire delle detrazioni d’imposta per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, vengono stabilite le seguenti ulteriori condizioni per fruire delle detrazioni:
§ l’asseverazione della rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti da parte di un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente;
§ l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio, se prevista dalla regione o dall’ente locale in base all’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Qualora la certificazione energetica non sia prevista, il contribuente deve acquisire un “attestato di qualificazione energetica” predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano stati fissati, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi.
Anche le spese per la certificazione possono rientrare negli importi detraibili ai sensi dei commi da 1 a 4.
L’individuazione delle modalità attuative dell’articolo è inoltre rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2007.
Inoltre, l'articolo 23 del ddl finanziaria per il 2007 prevede il diritto ad un contributo per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici che rispettino particolari parametri di efficienza energetica[33]. Il contributo previsto dalla norma è pari al 55 per cento dei maggiori costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione. A tal fine si prevede la costituzione di un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, le cui condizioni, modalità di accesso e di erogazione dell'incentivo saranno fissate successivamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai sensi del nuovo comma 1-quater, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti i contratti (nuovi o rinnovati) relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici (o comunque in cui figura come committente un soggetto pubblico) debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’unità interessata entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale.
Tale disposizione, secondo la relazione illustrativa, oltre ad adempiere espressamente alla direttiva europea 2002/91/CE, che prevede per gli edifici pubblici ad uso pubblico un approccio esemplare nella sua attuazione, consente di orientare nella maniera più opportuna le risorse pubbliche per ridurre i costi di approvvigionamento energetico, come dimostra l’esperienza Consip[34].
Il comma 3 dell’articolo in esame integra ulteriormente l’articolo 6 del D.Lgs. n. 192, con l’aggiunta del nuovo comma 2 bis .
Il nuovo comma - fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 192 come modificato dall’articolo 3 del presente schema (Cfr. la relativa scheda) - prevede che l’attestato di qualificazione energetica possa essere predisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come, peraltro, si precisa nell’Allegato A del decreto.
Al riguardo, si segnala che l’allegato A definisce l’attestato di qualificazione energetica come il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria, la classe di appartenenza in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla legge. Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 del D.Lgs. 192/2005 (come modificato dall’articolo 3 del presente schema di decreto) l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche che potrebbero permettere passaggi di classe energetica. L’estensore del documento provvede ad evidenziare sul frontespizio che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, nonché il suo ruolo con riferimento allo stesso edificio.
In relazione alla disposizione in esame la relazione illustrativa precisa che la possibilità di far predisporre un attestato di qualificazione energetica ad un professionista già a conoscenza delle caratteristiche dell’edificio viene introdotta al fine di semplificare la procedura di certificazione energetica per gli edifici esistenti e renderla meno onerosa per i cittadini.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi del successivo articolo 5 dello schema, fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica.
In relazione alla citata provvisoria sostituzione della certificazione energetica con l'attestato di qualificazione energetica, si osserva che ai sensi dell'articolo 10 della direttiva comunitaria 2002/91/CE, gli Stati membri assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati.
Viceversa, l’attestato di qualificazione energetica può essere predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio. (cfr. scheda di lettura relativa all'articolo 5).
Il comma 4 sostituisce, in fine, al comma 3 dell'articolo 6 la parola “compravendita” con l'espressione “trasferimento a titolo oneroso”.
Articolo 3
Modifiche all'articolo 8 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4".
L’articolo 3 provvede a sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 192/2005 per integrare, nella documentazione asseverata dal direttore lavori, l’attestato di qualificazione energetica.
Il direttore dei lavori deve dunque asseverare e presentare al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori:
§ la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica[35];
§ l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio.
Il comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata (comma 2). Una copia di tale documentazione è conservata dal comune, anche al fine di operare controlli, accertamenti e ispezioni.
Si segnala che il comma 4 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 192/2005, non modificato dal presente schema di decreto, che dispone relativamente agli accertamenti operati dal comune, contiene un riferimento specifico solo alla verifica rispetto alla conformità al progetto, e non anche all’attestato di qualificazione energetica che – nel testo in esame – viene aggiunto tra i documenti consegnati dal direttore dei lavori al comune.
La relazione illustrativa afferma che questo attestato, che poco aggiunge agli oneri già a carico del progettista e del direttore dei lavori, consente di ridurre al minimo gli oneri di accertamento ed ispezione a carico degli enti deputati al rilascio della certificazione (generalmente i comuni[36]), e quindi il costo a carico dei richiedenti, proprio in quanto contiene un’assunzione di responsabilità da parte dei professionisti che meglio conoscono l’edificio, avendolo progettato e realizzato.
Nel valutare l’impatto economico-finanziario dello schema di decreto, inoltre, si rileva che la consegna dell’attestato di qualificazione energetica al comune non comporta oneri aggiuntivi né per il progettista, che ritrova nella relazione tecnica già a suo carico tutti gli elementi necessari, né per il direttore lavori per il quale l’attestato è uno dei documenti con cui assevera la conformità delle opere realizzate al progetto.
Articolo 4
Modifiche all'articolo 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3.bis Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in accordo con gli Enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di riqualificazione energetica del parco immobiliare relativo ai seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo, e dei suoi provvedimenti attuativi;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) t) la promozione di specifici strumenti di finanziamento destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati nell'attestato di certificazione energetica o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
3. ter Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3 bis, i comuni, nell'ambito delle leggi regionali in materia, della propria autonomia e degli accordi con le amministrazioni regionali, possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.
3. quater Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3 ter.
3. quinquies I dati di cui ai commi 3, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dei programmi di riqualificazione energetica degli edifici."
2. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"6. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti."
L’articolo 4 al comma 1 prevede una integrazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 192/2005, relativo alle funzioni delle regioni e degli enti locali, dettando criteri generali di indirizzo dell’attività di programmazione energetica delle regioni, in coerenza con gli obiettivi del decreto. A tal fine, dopo il comma 3 dell’articolo 9, aggiunge i commi 3bis, 3 ter , 3 quater e3 quinquies.
In particolare il nuovo comma 3 bis oltre alle disposizioni già recate dal D.Lgs., prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongano, in accordo con gli enti locali, entro il 31 dicembre 2008 un programma di riqualificazione energetica del parco immobiliare relativo a diversi aspetti, quali:
§ la realizzazione di campagne di informazione sull’efficienza energetica degli usi finali, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia;
§ l’attivazione di accordi con le parti sociali;
§ l’applicazione di un sistema di certificazione energetica;
§ la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici a minore efficienza;
§ la definizione di regoli coerenti con i principi del decreto per eventuali sistemi di incentivazione locali
§ la promozione di strumenti di finanziamento per interventi di miglioramento individuati in sede di certificazione energetica oppure delle attività ispettive previste per gli impianti dotati di generatori di calore di età superiore ai 15 anni.
Per costituire un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici, a supporto del Programma, i comuni - ai sensi del comma 3 ter - possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili, di fornire i dati indispensabili a tal fine, che integrano quelli contenuti nel catasto degli impianti di climatizzazione (previsto all’articolo 9, comma 3, dello stesso D.Lgs. 192/2005), quali il volume lordo climatizzato, la superficie utile e i relativi consumi necessari.
Sempre ai fini della costituzione del sistema informativo dati utili possono essere richiesti alle aziende di distribuzione di energia sia dalle regioni che dai comuni (art. 3 quater). Tali dati possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione solo ai fini dei programmi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 3 quinquies).
Un’ulteriore integrazione all’articolo 9 del decreto 192 - disposta dal comma 2 dell’articolo in commento che aggiunge un nuovo comma 6 - prevede, infine, che le regioni, le province autonome e gli enti locali, tengano conto delle norme del presente decreto nella legislazione e nella predisposizione di strumenti di pianificazione ed urbanistici, con particolare attenzione alle soluzioni che favoriscano l’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, anche fornendo indicazioni sull’orientamento e sulla conformazione degli edifici da costruire.
I principi che ispirano le integrazioni operate - come precisato dalla relazione illustrativa - scaturiscono dal confronto con le Regioni presenti nel Gruppo di lavoro che supporta il Ministero dello sviluppo economico nella stesura dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 192, da proposte presentate al Coordinamento interregionale per l’energia, nonché da progetti sperimentali in atto.
Secondo la relazione di analisi dell’impatto economico-finanziario, i criteri generali introdotti dall’articolo 4 costituiscono un’azione di indirizzo dell’attività di programmazione energetica delle regioni in coerenza con gli obiettivi del decreto, Si precisa, altresì, che l’azione della pubblica amministrazione sarà svolta senza incremento di risorse umane, finanziarie e strumentali rispetto a quelle già disponibili. La relazione ricorda, inoltre, che possono anche essere utilizzate le risorse specifiche previste nei decreti ministeriali 20 luglio 2004 relativi ai “certificati bianchi”[37]. In ultima analisi, si osserva che dal miglioramento della prestazione energetica degli edifici scaturisce come effetto positivo la diminuzione delle emissioni del settore civile e quindi anche la riduzione dei costi economici relativi al protocollo di Kyoto.
Con l’adesione al protocollo di Kyoto, infatti, l’Italia ha assunto l’impegno di ridurre del 6,5% i livelli di emissione nazionale di gas serra rispetto ai valori del 1990, entro il 2012. A soli 6 anni dalla prima scadenza, le emissioni non solo non sono state ridotte, ma sono addirittura aumentate del 12%. Oltre all’impatto ambientale, il mancato rispetto di questi impegni comporta anche una penalizzazione economica, in quanto gli Stati che non riusciranno a diminuire le proprie emissioni dovranno acquistare bonus di emissione tramite il meccanismo delle Emission Trading. Il settore civile, sempre secondo la relazione del Governo, ha potenzialità molto alte di riduzione dei consumi e quindi delle emissioni[38].
Articolo 5
Modifiche all'articolo 11 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, alla fine, è aggiunto il seguente comma: “2. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi delI’articolo 8, comma 2."
L’articolo 5 dispone un’integrazione all’articolo 11 del D.Lgs n.192/05, recante “Norme transitorie”, mediante l’aggiunta di un secondo comma con il quale si consente il ricorso, in via provvisoria, alla procedura di qualificazione energetica in luogo dell’attestato di certificazione.
La nuova disposizione stabilisce infatti che, fino all’adozione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici prevista dall’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 192, l’attestato di certificazione energetica venga sostituito - a tutti gli effetti - dall’attestato di qualificazione energetica (cfr. la scheda relativa all’art. 2), rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dello stesso decreto legislativo.
In relazione alla citata sostituzione si ricorda che l’allegato A definisce l’attestato di qualificazione energetica come il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio. Viceversa, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva comunitaria 2002/91/CE, gli Stati membri assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.
La disposizione comunitaria fissa, quindi, il principio della necessaria terzietà del soggetto certificatore con la conseguenza che qualora l'adozione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici richiedesse tempi particolarmente lunghi occorre valutare la compatibilità comunitaria della disposizione che prevede la sostituzione provvisoria dell'attestato di certificazione energetica con l'attestato di qualificazione energetica predisposto a cura dell'interessato.
Secondo la relazione che accompagna lo schema in esame, il ricorso provvisorio alla procedura di qualificazione è dovuto al ritardo nell’adozione delle Linee guida nazionali, attualmente in corso di stesura. Tale ritardo – che peraltro coinvolge tutti i paesi europei – è da imputare alle difficoltà di contemperare le esigenze di affidabilità e ripetibilità delle valutazioni con le esigenze di contenimento dei costi.
La relazione aggiunge, inoltre, che il ricorso provvisorio alla procedura di qualificazione consente – rinunciando solo alla terzietà del certificatore - di evitare proroghe del termine a partire dal quale agli edifici di nuova costruzione viene imposta la certificazione energetica.
Si osserva in proposito che tra la scadenza del suddetto termine – fissato all’8 ottobre 2006 - e l’entrata in vigore dello schema di decreto sul quale è chiamato ad esprimersi il Parlamento si determina inevitabilmente uno scarto temporale durante il quale la disposizione provvisoria in commento risulta inapplicabile.
Articolo 6
Modifiche all'articolo 15 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola "certificazione" è sostituita con la parola "qualificazione";
b) al comma 2 la parola "certificazione" è sostituita con la parola "qualificazione";
c) al comma 3, dopoleparole "conformità delle opere" sono aggiunte le parole "e dell'attestato di qualificazione energetica";
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rilasci un attestato di certificazione energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 e non superiore a 3000 euro."
e) al comma 8 la parola "compratore" è sostituita con la parola "acquirente".
L’articolo 6 novella le disposizioni sanzionatorie attualmente previste dall'articolo 15 del D.Lgs 192/ 2005 al fine di rendere maggiormente aderente tale disposizione alle modifiche previste dal decreto correttivo in esame, con particolare riferimento al nuovo istituto della qualificazione energetica.
A tal fine, le lettere a), e b) del comma 1 dell'articolo 6 provvedono a sostituire ai primi tre commi dell'articolo 15 del D.Lgs 192/ 2005 l'espressione certificazione energetica con l'espressione qualificazione energetica.
A seguito di tale modifica, quindi, il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In relazione alle citate modifiche si ricorda che l’allegato A definisce l’attestato di qualificazione energetica come il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria, la classe di appartenenza in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla legge. Diversamente, la certificazione energetica, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva comunitaria 2002/91/CE, deve essere redatta in maniera indipendente da esperti qualificati. La sostituzione della certificazione energetica con l'attestato di qualificazione energetica nelle disposizioni sopra citate, concernentI gli illeciti amministrativi commessi dal progettista, rende, quindi, maggiormente aderente tali disposizioni alla normativa comunitaria escludendo, quindi, che la certificazione energetica possa essere rilasciata dal progettista, come sembra, invece, desumersi dall'attuale formulazione dei primi due commi dell'articolo 15 del D.Lgs 192/ 2005.
In relazione alle ulteriori modifiche previste dall'articolo in esame, la lettera c)interviene sull'articolo 6 del D.Lgs 192/ 2005 al fine di estendere l'ambito della sanzione amministrativa anche al caso in cui il direttore dei lavori abbia omesso di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
La successiva lettera d)modica l'articolo 6 del D.Lgs 192/ 2005 riguardante una nuova fattispecie penale prevista a carico del direttore dei lavori.
Si ricorda che l'attuale formulazione del comma 4 prevede che il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
In relazione alla citata disposizione penale la modifica proposta dallo schema di decreto in esame è volta ad estendere l'ambito di applicazione della norma anche al caso in cui il direttore dei lavori abbia attestato falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica.
In relazione alla citata sanzione penale si osserva che ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 306/2003 (legge delega), da un lato, il ricorso alle stesse viene consentito soltanto qualora vengano lesi o posti in pericolo interessi costituzionalmente protetti, dall’altro – qualora la valutazione della sussistenza di tali interessi abbia avuto un esito positivo -, viene comunque stabilito che dovrà trattarsi di sanzioni rientranti nella categoria dell’ammenda (fino a 103.291 euro) o dell’arresto (fino a tre anni).
In proposito, va tuttavia osservato come l’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 192 del 2005, così come risultante dalle modifiche previste dallo schema di decreto in esame, nel prevedere una nuova fattispecie penale, disponga, come accennato, l’applicazione della sanzione della reclusione – fino a sei mesi -o, in alternativa, della multa fino a cinquecento euro.
In sostanza, mentre la direttiva comunitaria riferendosi alle sanzioni dell’arresto e dell’ammenda sembra circoscrivere l'ambito delle possibili violazioni al campo delle contravvenzioni, il decreto legislativo di recepimento, stabilendo la sanzione della reclusione o della multa inserisce la nuova violazione penale nella categoria dei delitti.
È, comunque, possibile che l’inquadramento della nuova fattispecie penale nell’ambito dei delitti derivi da una esigenza di omogeneità con le sanzioni previste dal codice penale in relazione a fatti analoghi di reato.
A titolo esemplificativo si ricordano i seguenti articoli del codice penale:
Art.476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Art.477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Art.480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
In relazione al nuovo quadro sanzionatorio, si segnala, da ultimo, che l'articolo 6 dello schema di decreto in esame inserisce all'articolo 15 una nuova disposizione in base alla quale salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rilasci un attestato di certificazione energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 e non superiore a 3000 euro.
La disposizione in esame, escludendo espressamente le ipotesi di reato, per le quali trovano, quindi, applicazione le disposizioni penali già vigenti, introduce una sanzione amministrativa che, evidentemente, è destinata a coprire tutti i casi in cui, non riscontrandosi ipotesi di dolo, sia stata rilasciata una erronea certificazione energetica.
In relazione alla disposizione in esame si osserva che essendo ancora in fase di stesura le Linee guida nazionali per la certificazione energetica e i decreti attuativi per definire i criteri generali e le medotologie propedeutici a redigere gli attestati di certificazione energetica non è possibile individuare in maniera specifica l'ambito oggettivo e soggettivo della norma in esame.
Analogamente, non è possibile individuare con esattezza le fattispecie penali astrattamente applicabili nel caso di false certificazioni energetiche, non essendo chiaramente definiti dalla normativa vigente i soggetti tenuti a rilasciare l'attestato di certificazione energetica. Al riguardo, si ricorda che talune delle disposizioni penali che potrebbero essere applicate alla materia in esame, richiedono una particolare qualifica soggettiva del reo (ad esempio, quella di pubblico ufficiale).
Da ultimo, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame prevede la sostituzione al comma 8 dell'articolo 15 del D. lgs. 192 del 2005, dell'espressione compratore con quella più tecnica di acquirente.
Articolo 7
Modifiche all'articolo 16 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituito con i seguenti: “1 Sono abrogate le seguenti norme della Iegge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30;
l'articolo 31 commi 2 e 3, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia. di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali."
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituito con il seguente: "2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto Iegislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20."
L’articolo 7 novella i commi 1 e 2 dell’articolo 16del decreto legislativo 192, disponendo - in coerenza con il nuovo testo del provvedimento - l’abrogazione di ulteriori disposizioni contenute nella legge 10/91[39] e nel DPR 412/93[40] (cfr. quadro normativo). I due provvedimenti sono, altresì, oggetto di modifiche da parte dell’articolo in esame.
Con riferimento alla legge n.10/1991,il comma 1 dell’articolo 16, così come novellato, aggiunge tra le ulteriori disposizioni da abrogare:
§ il comma 4 dell’articolo 4, concernente l’adozione di norme per il contenimento dei consumi di energia (disposizione attuata con il DPR 412/93);
§ l’art. 31 (Esercizio e manutenzione degli impianti), commi 1 e 2, in cui si prevede l’adozione - da parte del proprietario degli impianti o di chi se ne assume la responsabilità - di misure di contenimento dei consumi di energia, nonché della conduzione degli impianti e della disposizioni delle operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
Dopo il comma 1 dell’articolo 16 è, inoltre, inserito un comma 1-bis che novella il comma 2 dell’art. 26 della citata legge 10/91.
La disposizione, così come modificata, riconosce la validità delle decisioni condominiali concernenti interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili (sia sugli edifici che sugli impianti) - individuati con certificazione o diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato - se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.
Per quanto riguarda il DPR 412/93, la novella del comma 2 del citato articolo 16 (introdotta dal comma 2 dell’articolo 7 in esame), oltre a precisare che il provvedimento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del decreto legislativo 192 del 2005, ne demanda l’eventuale modifica o abrogazione ai decreti di definizione dei criteri generali tecnico-costruttividegli edifici e degli impianti, la cui adozione è prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 192.
Si tratta di decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata e sentiti il CNR, l’ENEA e il Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU).
Il comma 2 dell’art. 16, così come novellato, dispone, inoltre, in aggiunta a quanto già contemplato dal testo attualmente in vigore, l’abrogazione:
§ del comma 3, dell’articolo 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici);
§ dell’articolo 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi) commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
Articolo 8
Modifiche agli allegati tecnici
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono sostituiti con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente decreto.
2. L'allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, è soppresso.
L’articolo 8 modifica e integra alcuni degli allegati tecnici al decreto legislativo 192 che, conseguentemente, vengono sostituiti.
Le modifiche non riguardano l’allegato B, indicante gli elementi climatici e le caratteristiche degli edifici e degli impianti tradizionali e utilizzanti fonti rinnovabili, di cui si deve tener conto nella definizione delle metodologie di calcolo e di espressione della prestazione energetica degli edifici, mentre l’allegato D, recante disposizioni inerenti le predisposizioni per l'integrazione di impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici e per l'allaccio alle reti di riscaldamento, viene soppresso.
Secondo la relazione illustrativa le modifiche agli allegati di seguito illustrate – per la cui definizione il Ministero dello sviluppo economico si è avvalso del Gruppo di lavoro che lo supporta nella stesura dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 192 - sono conseguenti alle risultanze delle prime esperienze applicative del provvedimento.
§ L’Allegato A, recante ulteriori definizioni necessarie per l'applicazione del decreto introduce la definizione di qualificazione energetica e precisa meglio il concetto di impianto termico (cfr. scheda articolo 2 in esame);
§ l’Allegato Cfissa requisiti energetici maggiormente stringenti[41] per i quali si prevede una entrata in vigore graduale;
§ l’Allegato E (Relazione tecnica di cui all’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici) viene adeguato al testo del decreto legislativo 192 del 2005, così come modificato, in particolare per quanto concerne le valutazioni delle fonti rinnovabili di cui si rende obbligatorio l’utilizzo;
§ l’Allegato F (Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW) e l’Allegato G (Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW) registrano correzioni redazionali;
§ l’Allegato H, riportante i valori minimi ammissibili del rendimento di combustione dei generatori di calore per le diverse tipologie e per anzianità di installazione, viene reso coerente con il testo modificato del D,Lgs mediante l’introduzione dei valori di rendimento minimo anche per gli impianti più vecchi;
§ l’Allegato I, recante il regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici valido sino all’adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, registra le seguenti modifiche:
- precisazione delle metodologie di base di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici e introduzione dei limiti minimi di efficienza degli impianti termici e massimi di trasmittenza dell’involucro edilizio;
- ridefinizione delle disposizioni di installazione e ristrutturazioe integrale degli impianti termici nonché di sostituzione dei generatori di calore ed esplicitazione della necessità di diagnosi energetica dell’edificio per installazione di impianti di potenza superiore a 100kW;
- inserimento di norme volte a risolvere eventuali conflitti tra disposiziioni che migliorano l’efficienza energetica degli impianti e le esigenze di sicurezza degli stessi;
- precisazione delle condizioni che consentono l’utilizzo del metodo semplificato nel calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- introduzione dell’obbligo di schermanti esterni per i nuovi edifici;
Al punto 13 dell’allegato in esame si dispone l’obbligo, per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, della presenza di sistemi schermanti esterni, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti.
Secondo i dati riportati nella sintesi del provvedimento predisposta dal Ministero per lo sviluppo economico[42], negli anni tra il 2000 e il 2006 sono stati venduti 9 milioni di impianti di condizionamento, e, a causa di tale incremento nell’utilizzo del condizionamento estivo, la domanda di punta estiva è aumentata tanto da superare quella invernale: il 27 giugno scorso sono stati infatti toccati 55.619 MW, ovvero 80 MW in più rispetto al passato inverno.
- introduzione di obblighi di installazione di impianti solari negli edifici a meno di dimostrare l’impossibilità di rispettare la norma;
Al punto 15 dell’allegato I si prevede infatti per gli edifici di nuova costruzione l’obbligo di installazione di impianti solari per la produzione di energia termica, in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare tale obbligo devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica predisposta dal progettista.
Al punto 16 dello stesso allegato si dispone per gli edifici di nuova costruzione (o nel caso di ristrutturazione integrale di edifici di notevoli dimensioni) l’obbligo di installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e i criteri di valutazione concernenti il dimensionamento ottimale o l’eventuale impossibilità tecnica di realizzazione saranno definite con successivi decreti.
Secondo la sintesi del provvedimento predisposta dal Ministero per lo sviluppo economico, in virtù di tali disposizioni si creerà un mercato di 400-500.000 metri quadrati di pannelli solari l’anno entro il 2009.
- precisazione dell’utilizzo delle metodologie di calcolo e relative norme tecniche;
- limiti posti alla percentuale di superficie trasparente nell’involucro edilizio.
§ l’Allegato L, recante il regime transitorio per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, precisa taluni aspetti concernenti le ispezioni dei generatori di età superiore ai 13 anni;
§ l’Allegato M recante “norme tecniche” fornisce l’elenco delle norme UNI e CEN le cui metodolgie di calcolo rispondono al requisito di assicurare risultati conformi alle migliori tecniche del settore.
La normativa cui rinvia l’allegato M è costituita da norme tecniche, ossia da "specifiche" che definiscono le caratteristiche e/o i requisiti di prestazioni, prodotti, servizi, ecc. Secondo la direttiva europea 98/34/CE del 22 giugno 1998, "norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie :norma internazionale (ISO); norma europea (EN); norma nazionale (UNI).
Pertanto le norme tecniche sono documenti di natura volontaria elaborati con il consenso delle parti interessate (produttori, consumatori, pubblica amministrazione ecc.), che definiscono le prestazioni e le caratteristiche di prodotti, processi produttivi o servizi sotto diversi profili: qualitativi, dimensionali, teconologici, di sicurezza ecc. Dalle norme tecniche si distinguono le regole tecniche, documenti normativi che definiscono le caratteristiche di prodotti e processi la cui osservanza è resa obbligatoria per legge. Le norme tecniche sono emesse da organismi nazionali e internazionali di normazione, enti di diritto privati riconosciuti, rappresentativi di organizzazioni imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni di consumatori e componenti tecnico-scientifiche. In Italia l'attività di normazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione)[43] e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che rappresentano l'Italia presso gli enti di normazione a livello comunitario (CEN[44] e CENELEC) e a livello internazionale (ISO[45] e IEC International Electrotechnical Commission).
Le norme tecniche assumono un carattere di documenti cogenti qualora le Pubbliche Amministrazioni, ritenendole determinanti in materia di sicurezza del lavoratore, del cittadino o dell’ambiente, le richiamino nei documenti legislativi.
Pur riconoscendo che il nuovo testo degli allegati non apporta modifiche sostanziali all’attuale stesura, la relazione illustrativa che accompagna lo schema, nella sezione concernente l’impatto economico finanziario del medesimo, ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti economico-finanziari delle norme interessate da modifiche. Gli allegati presi in considerazione sono: l’Allegato C,l’Allegato I e l’Allegato L.
Per quanto riguarda l’Allegato C nella relazione si prevede un’accelerazione dell’adeguamento ai requisiti più stringenti ivi fissati e un recupero in pochi anni dei conseguenti maggiori costi di costruzione attraverso i risparmi economici di esercizio.
Relativamente all’Allegato I, nella relazione si osserva che le prescrizioni previste, tendenti ad elevare il livello di efficienza degli impianti termici, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, sono rilevanti per lo sviluppo dell’industria del settore, attualmente in difficoltà nei confronti di prodotti di minor contenuto tecnologico provenienti da paesi extraeuropei.
Secondo le stime riportate nella relazione, il mercato delle sostituzioni raggiunge nel nostro Paese la quota di 1 milione di pezzi all’anno, per un fatturato – al netto dell’installazione- di 2,8 miliardi di euro. Di tale somma 500 milioni sono da attribuire alla maggior efficienza energetica richiesta dal D.Lgs 192/05. A fronte del maggior costo conseguente alle disposizioni del decreto legislativo si stima un miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti oggetto di sostituzioni pari al 13% e un risparmio annuo complessivo di 210 milioni di euro per gli utenti che sostengono questo maggior investimento.
Da ultimo, per quanto riguarda l’Allegato L, nella relazione si precisa che il nuovo testo è frutto di una vasta esperienza applicativa e di una approfondita analisi dell’attuazione del DPR 412/03 e 551/99[46] in materia di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici.
Il nuovo testo dell’allegato - che raccoglie, altresì, le semplificazioni procedurali e le omogeneizzazioni suggerite da alcune regioni e province autonome – riduce le incombenze e gli oneri posti a carico del cittadino (dai 50 ai 100 euro all’anno in meno per famiglia a seconda del tipo di impianto). Riduce, altresì di un terzo gli adempimenti in capo agli enti locali, prevedendo lo snellimento delle procedure burocratiche a cura dei medesimi a favore di:
§ una maggior diffusione territoriale della normativa con conseguente crescita della domanda di manutenzione e di efficienza del parco nazionale degli impianti termici;
§ una maggior efficacia degli adempimenti ispettivi sugli impianti di riscaldamento posti a carico di comuni e province nella prospettiva di un ampliamento dei compiti ispettivi degli enti locali sugli impianti di climatizzazione.
Articolo 9
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 9 stabilisce esplicitamente che l’attuazione delle disposizioni del decreto in esame non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando, in proposito, che alla relativa copertura finanziaria concorreranno le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Costituzione della Repubblica
(artt. 76, 87, 117)
(omissis)
76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (1).
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(1) Per la modifica del presente articolo vedi l'art. 18 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.
(omissis)
87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].
Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica (1) (2).
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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.
(2) Per la sostituzione del presente articolo vedi l'art. 26 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.
(omissis)
117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (1).
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (2).
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (3).
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (4).
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni (5).
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (6).
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(1) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.
(2) Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.
(3) Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.
(4) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.
(5) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».
D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281
Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero delle finanze: Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 febbraio 1998, n. 60.
(omissis)
Capo III - Conferenza unificata
8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (13).
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (14).
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (15).
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (16).
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(13) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(15) Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.
(16) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(omissis)
L. 9 gennaio 1991 n. 10
Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.
(2) Vedi Circ. 17 luglio 1998, n. 189/D, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 23 novembre 1998, n. 273/E, emanata da: Ministero delle finanze.
TITOLO I
Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
1. Finalità ed àmbito di applicazione.
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
2. Coordinamento degli interventi.
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici (3).
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(3) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
3. Accordo di programma.
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
1. [Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni (4)] (5).
2. [Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche (6)] (7).
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'articolo 1 (8).
5. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici (9).
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati relativi.
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(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 luglio 2005.
(5) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 luglio 2005.
(7) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
(8) Vedi il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
(9) Con D.M. 25 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2006, n. 22) sono state emanate norme di natura transitoria in materia di temperature dell'aria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici.
5. Piani regionali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (10).
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia (11).
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati (12).
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
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(10) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e Bolzano individuano i bacini, ivi considerati, «d'intesa con» anziché «sentito» l'ENEA, nonché dell'art. 5, secondo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani «d'intesa con» anziché «sentiti» gli enti locali e le loro aziende.
(11) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e Bolzano individuano i bacini, ivi considerati, «d'intesa con» anziché «sentito» l'ENEA, nonché dell'art. 5, secondo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani «d'intesa con» anziché «sentiti» gli enti locali e le loro aziende.
(12) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati.
6. Teleriscaldamento.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui àmbito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.
7. Norme per le imprese elettriche minori.
1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici (13).
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(13) Con Del.Aut.en.el. e gas 2 ottobre 2003, n. 115/03 (Gazz. Uff. 20 ottobre 2003, n. 244) è stato disposto l'adeguamento dell'aliquota di integrazione tariffaria erogata a titolo di acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.
8. Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'àmbito delle disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
9. Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli interventi di cui all'articolo 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo 13, della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13 (14).
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo 16, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è preordinato, l'autorità competente può provvedere anche in assenza dello stesso (15).
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(14) Per l'attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle funzioni già spettanti al CIPE di cui al presente comma, vedi l'art. 3, Del.CIPE 6 agosto 1999.
(15) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega legislativa relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.
10. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
11. Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate.
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'art. 4, n. 8), della L. 6 dicembre 1962, n. 1643 , modificato dall'art. 18 della L. 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (16).
(16) Con D.M. 7 giugno 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.), sono stati stabiliti i criteri generali per la concessione di anticipazioni garantite da fidejussioni per finanziamenti su progetti o realizzazioni che comportino risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Con D.M. 17 luglio 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.) e con D.M. 7 maggio 1992 (Gazz. Uff. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della presente legge.
12. Progetti dimostrativi.
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE (17) (18).
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(17) Con D.M. 17 luglio 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.) e con D.M. 7 maggio 1992 (Gazz. Uff. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della presente legge.
(18) Vedi, anche, l'art. 30, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
13. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo (19).
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(19) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate.
14. Derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti.
1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni di acqua.
2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452 , non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata (20) (21).
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(20) Con D.M. 17 luglio 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.), e con D.M. 7 maggio 1992 (Gazz. Uff. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della presente legge.
(21) Vedi, anche, l'art. 30, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
15. Locazione finanziaria.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64 .
2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma 1 (22).
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(22) Con D.M. 3 agosto 1995 (Gazz. Uff. 10 novembre 1995, n. 263) è stata approvata la convenzione tipo per la concessione dei contributi per iniziative oggetto di locazione finanziaria.
16. Attuazione della legge - Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'àmbito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell'àmbito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.
17. Cumulo di contributi e casi di revoca.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'àmbito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA, effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
18. Modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 . Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 , a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti, fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'àmbito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
20. Relazione annuale al Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione dell'articolo 3.
21. Disposizioni transitorie.
1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 , e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 , e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
22. Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche per le successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;
c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III livello;
i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti (23).
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 , e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento «Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale» e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento «Automazione del Ministero dell'industria» (24).
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(23) Comma così modificato dall'art. 1, comma 113, L. 23 agosto 2004, n. 239.
(24) Vedi il regolamento di attuazione del presente art. 22 approvato con D.P.R. 23 luglio 1991, n. 241.
23. Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 , e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 , convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui all'articolo 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo 38, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.
24. Disposizioni concernenti la metanizzazione.
1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro, nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.
TITOLO II
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
25. Àmbito di applicazione.
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (25).
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(25) Vedi, ora, l'art. 122 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (26).
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(26) Vedi, ora, gli artt. 17, comma 3, lett. e), e 123 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
27. Limiti ai consumi di energia.
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza (27).
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(27) Vedi, ora, l'art. 124 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. [La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato] (28).
4. [Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33] (29).
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere (30) (31).
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(28) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
(29) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
(30) Con D.M. 13 dicembre 1993 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1993, n. 297) sono stati approvati i modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.
(31) Vedi, ora, l'art. 125 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
29. Certificazione delle opere e collaudo.
[1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46 (32)] (33).
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(32) Vedi, ora, l'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
(33) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
30. Certificazione energetica degli edifici.
[1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio (34)] (35).
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(34) Vedi, anche, l'art. 30, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Vedi, ora, l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
(35) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
31. Esercizio e manutenzione degli impianti.
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti (36).
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile (37).
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(36) Vedi, anche, l'art. 19, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
(37) Vedi, ora, l'art. 129 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
32. Certificazioni e informazioni ai consumatori.
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (38).
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione (39).
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(38) Per le modalità di certificazione di cui al presente articolo, vedi il D.M. 2 aprile 1998.
(39) Vedi, ora, l'art. 130 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
33. Controlli e verifiche.
1. [Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente] (40).
2. [La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti] (41).
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 (42).
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(40) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
(41) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
(42) Vedi, ora, l'art. 131 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
34. Sanzioni.
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. [Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale] (43).
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni (44).
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(43) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
(44) Vedi, ora, l'art. 132 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
35. Provvedimenti di sospensione dei lavori.
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario (45).
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(45) Vedi, ora, l'art. 133 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
36. Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario (46).
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(46) Vedi, ora, l'art. 134 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali.
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373 , e la legge 18 novembre 1983, n. 645 , sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052 , si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32 (47).
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(47) Vedi, ora, l'art. 135 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
TITOLO III
Disposizioni finali
38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;
b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;
c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988».
4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988».
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall'articolo 11 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (48).
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (49).
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(48) Per l'anno 1991 le modalità per la ripartizione dei fondi sono state stabilite dal D.M. 25 marzo 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.).
(49) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.
39. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella A
(Articolo 8)
Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti |
Strutture da coibentare L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a; Δt (m2 °C h/Kcal), dove Δt è il salto termico di progetto definito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, e «a» e il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi. Sottotetti a = 0,1 Terrazzi e porticati a = 0,04 Pareti d'àmbito isolate dall'esterno a = 0,04 Pareti d'àmbito isolate nell'intercapedine Senza limitazione Pareti d'àmbito isolate dall'interno a = 0,04 Doppi vetri Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio nazionale come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal. Tubazione di adduzione dell'acqua calda Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie)
|
D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412
Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 (artt.
1-12)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.
(2) Con D.M. 9 marzo 1999 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246, S.O.), modificato dal D.M. 25 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1999, n. 256), dal D.M. 27 giugno 2000 (Gazz. Uff. 20 luglio 2000, n. 168), dal D.M. 30 aprile 2001 (Gazz. Uff. 28 giugno 2001, n. 148), dal D.M. 19 aprile 2002 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 136 e Gazz. Uff. 12 luglio 2002, n. 162), dal D.M. 20 marzo 2003 (Gazz. Uff. 7 aprile 2003, n. 81), dal D.M. 8 aprile 2004 (Gazz. Uff. 29 aprile 2004, n. 100), dal D.M. 24 novembre 2004 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, n. 288), dal D.M. 2 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2005, n. 294) e dal D.M. 9 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2006, n. 42), sono stati individuati i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al presente decreto. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 30 settembre 2000, n. 268.
1. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
b) per «edificio di proprietà pubblica», un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per «edificio adibito ad uso pubblico», un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per «edificio di nuova costruzione», salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
e) per «climatizzazione invernale», l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
f) per «impianto termico», un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per «impianto termico di nuova installazione», un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedente privo di impianto termico;
h) per «manutenzione ordinaria dell'impianto termico», le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
i) per «manutenzione straordinaria dell'impianto termico», gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per «proprietario dell'impianto termico», chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferito agli Amministratori;
l) per «ristrutturazione di un impianto termico», gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per «sostituzione di un generatore di calore», la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
n) per «esercizio e manutenzione di un impianto termico», il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico», la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p) per «contratto servizio energia», l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per «valori nominali» delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per «potenza termica del focolare» di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
s) per «potenza termica convenzionale» di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;
t) per «potenza termica utile» di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;
u) per «rendimento di combustione», sinonimo di «rendimento termico convenzionale» di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per «rendimento termico utile» di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
w) per «temperatura dell'aria in un ambiente», la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per «gradi-giorno» di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
2. Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno.
1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'Allegato A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.
3. Classificazione generale degli edifici per categorie.
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.
4. Valori massimi della temperatura ambiente.
1. Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
b) 20 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8 (4) (5).
2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al valore limite;
b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
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(4) Il valore massimo della media aritmetica delle temperature di cui alla presente lettera è stato ridotto di un grado centigrado, limitatamente al periodo dal 1° al 28 febbraio 2006 inclusi, fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del presente decreto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 25 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2006, n. 22).
(5) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
5. Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.
1. [Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a:
- il valore massimo della temperatura interna previsto dall'art. 4,
- le caratteristiche climatiche della zona,
- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,
- il regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del presente decreto, un «rendimento globale medio stagionale», definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente valore:
(eta)g=(65+3 log Pn)%
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW] (6).
2. [Il «rendimento globale medio stagionale» dell'impianto termico è definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ=1kWh.
Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:
- rendimento di produzione,
- rendimento di regolazione,
- rendimento di distribuzione,
- rendimento di emissione,
e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni] (7).
3. Nella sostituzione di generatori di calore di dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il «rendimento di produzione medio stagionale» definito come il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al seguente valore:
(eta)g=(77+3 log Pn)%
per il significato di log Pn e per il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. [Il «rendimento di produzione medio stagionale» deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2] (8).
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 °C, +5 °C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari (9).
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. [Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovrà essere realizzata, secondo le modalità previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati] (10).
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente (11).
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto.
14. L'installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggior importanza dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.
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(6) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
(7) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
(8) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
(9) Comma così modificato dall'art. 2, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
(10) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. Successivamente l'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 44, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
(11) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
6. Rendimento minimo dei generatori di calore.
1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un «rendimento termico utile» conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere un «rendimento di combustione» non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto (12).
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b.
(12) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
7. Termoregolazione e contabilizzazione.
1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare (13).
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. [Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese] (14).
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.
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(13) Periodo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
(14) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
8. Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale.
[1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al valore costante di 20 °C con un adeguato ricambio d'aria durante una stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato:
a) per le zone climatiche A, B, C, D, E, dal comma 2 dell'articolo 9 del presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che ciò determini alcuna limitazione dell'effettivo periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) è il fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno della località. L'unità di misura utilizzata è il kJ/m3 GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto,
in termini di apporti:
- dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici,
- dell'energia solare fornita all'edificio,
- degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo degli abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici, all'illuminazione,
in termini di perdite:
- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità,
- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3 è ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema edificio impianto che tiene conto,
in termini di apporti:
- dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici,
in termini di perdite:
- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità,
- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano fissati in conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244.
7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite:
La predetta formula non è utilizzabile per il
calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un valore limite
superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle costanti viene di
seguito elencato:
Cd = valore limite del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/m3 °C, come fissato in base alle disposizioni richiamate al comma 6 (15);
n = numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h-1;
0.34 = costante, dimensionata in W h/m3 °C, che esprime il prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densità;
I = media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2, la media è estesa a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
dTm = differenza di temperatura media stagionale espressa in °C; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
0.01=valore convenzionale, espresso in m-1, della superficie ad assorbimento totale dell'energia solare per unità di volume riscaldato;
a = valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
ku = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
86.4 = migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione da W/m3 °C (dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ/m3GG (dimensione del FEN);
ηg = valore del rendimento globale medio stagionale definito all'art. 5 comma 1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto), o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n è convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione invernale, dovrà essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 potrà essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato] (16).
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(15) Il valore del simbolo è stato così rettificato dall'art. 2, D.M. 6 agosto 1994.
(16) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
9. Limiti di esercizio degli impianti termici.
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'articolo 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (17).
3. È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e assimilabii;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 °C +2 °C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante «contratti di servizio energia» i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e);
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto al presente articolo;
b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
(17) La durata massima giornaliera di attivazione degli impianti di cui al presente comma è stata ridotta di un'ora, limitatamente al periodo 1-28 febbraio 2006 inclusi, fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del presente decreto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 25 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2006, n. 22).
10. Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
11. Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi.
1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'àmbito di un contratto servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze (18).
2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati (19).
4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13 (20).
4-bis. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto. Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto (21).
5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul «libretto di centrale» o sul «libretto di impianto» prescritto dal comma 9.
6. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto (22).
7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è tra l'altro tenuto:
- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che può, con le modalità di cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto" prescritto al comma 9, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (23).
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di centrale» conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di impianto» conforme all'allegato G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato (24).
11-bis. La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta (25).
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul «libretto di centrale» o sul «libretto di impianto» di cui al comma 9.
Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della medesima potenza;
c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E (26).
15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14 è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:
potenza nominale termini
350 kW e oltre entro il 30 settembre 1994
inferiore a 350 kW
per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995
inferiore a 350 kW
per le restanti zone
climatiche ............... entro il 30 settembre 1996
I generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di «libretto di centrale» predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l'Ente locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio. La relazione sarà aggiornata con frequenza biennale (27).
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'àmbito dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi (28).
20. Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell'àmbito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono altresì stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad effettuare, nei termini previsti dall'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare l'efficacia della propria azione, possono programmare i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. In conformità al principio stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell'àmbito della propria autonomia (29).
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(18) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
(19) Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. Vedi, anche, l'art. 8, L. 5 gennaio 1996, n. 25.
(20) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario comma 4, per effetto di quanto disposto dall'art, 8, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
(21) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario comma 4, per effetto di quanto disposto dall'art, 8, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
(22) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
(23) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
(24) Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
(25) Comma aggiunto dall'art. 3, D.M. 17 marzo 2003.
(26) Comma così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
(27) Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 16 dello stesso decreto.
(28) Comma così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 16 dello stesso decreto.
(29) Comma così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 16 dello stesso decreto.
12. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'articolo 5, comma 2, dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1° agosto 1994.
D.M. 6 agosto 1994
Recepimento delle norme UNI attuative
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il
regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici
degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 1994, n. 197.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;
Visti in particolare le seguenti disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993:
l'art. 5, comma 2, l'art. 8, comma 3, l'art. 11, comma 14 e l'allegato B, secondo cui le normative UNI ivi previste sono recepite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i trenta giorni successivi alla loro pubblicazione da parte dell'UNI;
L'art. 12, comma 2, secondo cui le disposizioni degli articoli 5, 7, 8 e 11 del medesimo regolamento hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto decreto di recepimento delle normative UNI e, in ogni caso, dal 1° agosto 1994;
L'art. 8, comma 11, secondo cui la formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 del medesimo art. 8 può essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Viste le norme tecniche pubblicate dall'UNI ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e le relative comunicazioni effettuate a questo Ministero;
Ritenuto di dover provvedere al recepimento delle predette norme tecniche UNI e, nel contempo, a meglio precisare la formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale;
Decreta:
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Art. 1.
[1. Sono recepite le seguenti normative tecniche UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
UNI 10344 - «Riscaldamento degli edifici - calcolo del fabbisogno di energia», attuativa dell'art. 8, comma 3;
UNI 10348 - «Riscaldamento degli edifici - rendimento dei sistemi di riscaldamento - metodo di calcolo», attuativa dell'art. 5, comma 2;
UNI 10376 - «Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici», attuativa dell'allegato B;
UNI 10379 - «Riscaldamento degli edifici - fabbisogno energetico convenzionale normalizzato - metodo di calcolo», attuativa dell'art. 8, comma 3;
UNI 10389 - «Generatori di calore - misurazione in opera del rendimento di combustione», attuativa dell'art. 11, comma 14;
2. Sono altresì recepite le seguenti normative tecniche pubblicate dall'UNI, in quanto strumentali all'applicazione delle norme UNI 10344 e UNI 10379 e quindi attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
UNI 10345 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati - metodo di calcolo»;
UNI 10346 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - scambi di energia termica tra terreno ed edificio - metodo di calcolo»;
UNI 10347 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - metodo di calcolo»;
UNI 10349 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - dati climatici»;
UNI 10351 - «Materiali da costruzione - valori della conduttività termica e permeabilità al vapore»;
UNI 10355 - «Murature e solai - valori della resistenza termica e metodi di calcolo»] (2).
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(2) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
Art. 2. (3)
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(3) Apporta modifiche all'art. 8, comma 7, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, riportato al n. XLI.
D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660
Regolamento per l'attuazione della
direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie
ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302, S.O.
(1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente regolamento vedi il D.M. 13 febbraio 2004. Vedi, anche, l'art. 21, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e l'allegato C;
Vista la direttiva 92/42/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
Visto l'art. 12 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, recante attuazione della direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare l'art. 4, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento:
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Art. 1.
Campo di applicazione.
1. Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il presente regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW, in appresso denominate «caldaie».
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Art. 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) caldaia: l'unità centrale scambiatore termico-bruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione;
b) apparecchio:
1) lo scambiatore termico destinato ad essere munito di un bruciatore;
2) il bruciatore destinato ad essere installato sullo scambiatore termico;
c) potenza nominale utile espressa in chilowatt: la potenza termica massima fissata e garantita dal costruttore come potenza che può essere trasferita all'acqua in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
d) rendimento utile, espresso in percento: il rapporto tra la potenza termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicando per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo;
e) carico parziale, espresso in percento: il rapporto tra la potenza utile di una caldaia funzionante in regime discontinuo, oppure ad una potenza inferiore alla potenza utile nominale, e la stessa potenza utile nominale;
f) temperatura media dell'acqua della caldaia: la media delle temperature dell'acqua all'entrata e all'uscita della caldaia;
g) caldaia standard: caldaia per la quale la temperatura media di funzionamento può essere limitata in sede di progettazione;
h) back boiler: caldaia progettata per alimentare un impianto di riscaldamento centrale ed essere installata nel focolare di un camino come elemento di un'unità caldaia retrostante con focolare a gas;
i) caldaia a bassa temperatura: caldaia che può funzionare in regime continuo, in cui la temperatura dell'acqua di alimentazione è compresa tra 35 e 40 °C e che, in certi casi, può dare luogo a condensazione. Sono comprese le caldaie a condensazione che utilizzano combustibili liquidi;
l) caldaia a gas a condensazione: caldaia progettata per poter condensare in permanenza una parte considerevole del vapore acque contenuto nei gas di combustione;
m) caldaia da installare in un ambiente abitato: caldaia con potenza nominale utile inferiore a 37 kW, progettata per riscaldare, mediante il calore emesso dall'involucro, l'ambiente abitato in cui è installata, provvista di vaso di espansione aperto che provvede all'alimentazione con acqua calda mediante circolazione naturale per gravità. Sull'involucro della caldaia è indicato che l'istallazione è specifica per ambiente abitato.
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Art. 3.
Esclusioni.
1. Sono esclusi dal presente regolamento:
a) le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche con combustibili solidi;
b) gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici;
c) le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili diversi da quelli liquidi o gassosi aventi caratteristiche non comparabili a quelli normalmente in commercio quali: gas residui industriali, biogas e residui di origine vegetale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995 (2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -, n. 276, del 25 novembre 1995;
d) le termocucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici;
e) gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW progettati unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante per gravità;
f) ogni caldaia prodotta in unico esemplare.
2. Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, comma 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.
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(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.
Art. 4.
Requisiti di rendimento.
1. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale Pn, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, sia a carico parziale, cioè in funzione a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia.
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Art. 5.
Presunzione di conformità.
1. Si presumono conformi ai requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, le caldaie fabbricate in conformità delle norme tecniche armonizzate europee i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
2. Le caldaie di cui al comma 1 devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I, punto 1, e corredate dalla dichiarazione CE di conformità.
3. Le verifiche dei rendimenti di cui all'articolo 4 avvengono secondo le modalità e con le tolleranze fissate dalle norme tecniche armonizzate europee.
4. I riferimenti alle norme tecniche nazionali, che traspongono le norme armonizzate di cui ai commi 1 e 3, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. In assenza di norme tecniche armonizzate europee si applica la normativa nazionale.
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Art. 6.
Immissione in commercio.
1. Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e corredate dalla dichiarazione CE di cui all'articolo 8.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli apparecchi commercializzati separatamente. In tal caso nella dichiarazione CE di conformità vengono riportati i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 4.
3. Le caldaie, con i requisiti di rendimento energetico maggiore o uguale a quello previsto all'allegato VI per le caldaie standard, possono recare le indicazioni specifiche di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II.
4. La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. È vietato apporre su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.
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Art. 7.
Marcatura di conformità.
1. Nel caso in cui le caldaie siano disciplinate da altre disposizioni relative ad aspetti diversi e che prevedano anch'esse l'apposizione della marcatura CE, tale marchio può essere apposto solo se le caldaie soddisfano le norme del presente regolamento e le altre disposizioni.
2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, che si avvale della facoltà di scegliere un diverso regime da applicare durante il periodo transitorio stabilito da eventuali disposizioni comunitarie, deve indicare espressamente, nella documentazione che accompagna le caldaie, le disposizioni comunitarie cui si è uniformato.
3. La marcatura CE di cui al comma 1 è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito la procedura di verifica di cui all'allegato IV, moduli C, D o E.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli apparecchi commercializzati separatamente.
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Art. 8.
Mezzi per attestare la conformità.
1. La conformità delle caldaie fabbricate in serie è attestata mediante l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato III e la dichiarazione di conformità al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D e E di cui all'allegato IV.
2. Per la valutazione dei requisiti di conformità delle caldaie a combustibile gassoso si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e ogni altra misura adottata in attuazione di norme comunitarie.
3. Le procedure per l'attestazione di conformità dei rendimenti delle caldaie possono essere eseguite contestualmente alla procedura per l'attestazione di conformità ai requisiti in materia di sicurezza adottati ai sensi del comma 2.
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Art. 9.
Disposizioni comuni.
1. La documentazione relativa all'attestazione di conformità, le avvertenze, le precauzioni d'uso e le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana. Per i prodotti commercializzati esclusivamente in altri Paesi si potrà fare riferimento anche alla lingua in uso nel Paese di destinazione.
2. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elenchi delle attestazioni di conformità rilasciati nonché le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse.
3. Il rifiuto o la revoca della attestazioni di conformità rilasciate ai sensi del presente regolamento devono essere motivati e notificati al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea. Contro tale provvedimento l'interessato può presentare ricorso, entro 30 giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico - che, comunica, entro 60 giorni, i risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi degli organismi di cui all'art. 11, ai fini dell'eventuale riesame della procedura.
4. Nei casi di cui al comma 3, il comportamento dell'organismo notificato è altresì valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca dell'organismo ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
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Art. 10.
Organismi notificati.
1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati gli organismi abilitati ad attestare la conformità delle caldaie e degli apparecchi ai requisiti di rendimento di cui agli articoli 4 e 6.
2. Le domande intese ad ottenere la designazione sono presentate, con le modalità e la documentazione indicate nelle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico che, d'intesa con la Direzione Generale delle fonti di energia e delle industrie di base, provvede all'istruttoria delle domande ed alla verifica dei requisiti minimi fissati nell'allegato V.
3. La designazione di cui al comma 1, della durata di cinque anni rinnovabile, può essere revocata in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle procedure di cui al presente regolamento.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri l'elenco degli organismi designati e le eventuali revoche.
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Art. 11.
Vigilanza e controllo.
1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato.
2. Gli accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine, gli organi preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione dei prodotti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.
3. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, l'Amministrazione di cui al comma 1 si avvale dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato nonché, ove necessario, di altri organismi individuati con specifico decreto.
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Art. 12.
Ritiro del mercato.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, il ritiro temporaneo dal mercato delle caldaie e degli apparecchi privi della marcatura di conformità CE e della dichiarazione CE di conformità.
2. Nel caso in cui vi siano fondati sospetti di non conformità del prodotto e il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni e della documentazione di cui all'allegato IV, punto 9, per le necessarie verifiche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa diffida, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformità del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni.
3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento espletate ai sensi dell'articolo 11, che le caldaie, benché munite della marcatura di conformità CE e della dichiarazione di conformità, non rispettano i requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea di conformare tale prodotto. Se la mancanza di conformità del prodotto non è sanabile o persiste entro il termine assegnato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione in commercio o ne dispone il ritiro a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o al responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, indicando le modalità e il termine entro cui si può ricorrere.
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Art. 13.
Spese.
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle caldaie e degli apparecchi e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (3).
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(3) Riportata alla voce Comunità europee.
Art. 14.
Norme finali e transitorie.
1. È ammessa fino al 31 dicembre 1997 l'immissione in commercio e la messa in funzione delle caldaie e degli apparecchi conformi alla regolamentazione nazionale vigente.
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Allegato I (4)
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E MARCATURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE
Omissis
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(4) L'allegato I è stato corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1997, n. 50.
Allegato II
ATTRIBUZIONE DELLE MARCATURE DI RENDIMENTO ENERGETICO
Omissis
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Allegato III
MODULO B: ESAME CE DEL TIPO
Omissis
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Allegato IV
MODULO C: CONFORMITÀ AL TIPO
Omissis
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Allegato V
REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI
Omissis
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Allegato VI
TABELLA DEI RENDIMENTI UTILI
Omissis
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D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281
Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero delle finanze: Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 febbraio 1998, n. 60.
(omissis)
Capo III - Conferenza unificata
8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (13).
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (14).
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (15).
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (16).
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(13) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(15) Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.
(16) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(omissis)
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 30)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.
(omissis)
30. Conferimento di funzioni alle regioni.
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori (22).
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(22) Vedi, anche, l'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110 e il D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139.
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551
Regolamento recante modifiche al
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2000, n. 81.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata l'opportunità di conformare il decreto del Presidente della Repubblica medesimo al disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Sentito in qualità di ente energetico l'ENEA;
Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi sostitutivo anche di quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica dell'ENEA nello specifico campo della ricerca energetica;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentite le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia;
Vista la notifica alla Commissione dell'Unione europea effettuata, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-112/97, pronunciata in data 25 marzo 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
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Art. 1.
Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole: «dei singoli ambienti degli edifici» sono sostituite dalle seguenti: «nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare».
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Art. 2.
Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi.
1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, primo capoverso, le parole da: «Gli edifici» a: «UNI 7129» sono sostituite dalle seguenti: «Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente».
2. (2).
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(2) Sostituisce il secondo capoverso del comma 9 dell'art. 5, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 3.
Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti.
1. (3).
2. Al penultimo periodo del comma 11, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo le parole: «quelli da costruzione» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore.».
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(3) Sostituisce il comma 10 dell'art. 5, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 4.
Rendimento minimo dei generatori di calore.
1. (4).
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(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 5.
Termoregolazione e contabilizzazione.
1. (5).
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(5) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 7, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 6.
Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici.
1. (6).
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(6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 7.
Ulteriori requisiti del terzo responsabile.
1. (7).
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(7) Sostituisce il comma 3 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 8.
Controllo tecnico periodico e manutenzione.
1. (8).
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(8) Sostituisce, con i commi 4 e 4-bis, l'originario comma 4 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 9.
Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale competente.
1. (9).
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(9) Sostituisce il comma 6 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 10. Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione e delega delle responsabilità.
1. (10).
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(10) Sostituisce il comma 8 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 11.
Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto.
1. (11).
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(11) Sostituisce il comma 11 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 12.
Rendimento minimo di combustione in opera.
1. (12).
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(12) Il presente comma, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, sostituisce il comma 14 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 13.
Controlli degli enti locali.
1. (13).
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(13) Sostituisce il comma 18 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 14.
Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni.
1. (14).
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(14) Il presente comma, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, sostituisce il comma 19 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 15.
Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari.
1. (15).
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(15) Sostituisce il comma 20 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 16.
Competenza delle regioni.
1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'àmbito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.
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Art. 17.
Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici.
1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.
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Art. 18.
Allegati.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati H ed I al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è soppresso.
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Art. 19.
Norma transitoria.
1. Le attività di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente.
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Allegati (16)
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(16) Aggiungono gli allegati H ed I al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del presente decreto.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A).(art. 128)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».
(3) Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente testo unico (artt. 107-121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-quater, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-bis, D.L. 27 maggio 2005, n. 86, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, il termine previsto dal citato articolo 5-bis è stato prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007, dall’art. 1-quater, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'interno: Lett.Circ. 22 marzo 2004, n. P559/4101/sott.72/E.6;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 24 novembre 2004, n. 3580/C; Circ. 14 giugno 2005, n. 3584/C;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 7 agosto 2003, n. 4174/316/26.
(omissis)
Art. 128. (L)
Certificazione energetica degli edifici.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione (105).
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
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(105) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
L. 1 giugno 2002 n. 120
Ratifica ed esecuzione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.
3. Il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di cui al comma 1.
2. 1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di Kyoto, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento e una relazione contenente:
a) lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999, con l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:
1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
2) all'aumento degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto;
3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (joint implementation), e con quelli in via di sviluppo (clean development mechanism), prevedendo in particolare che, ai fini dell'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell'Europa orientale, destinate alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica, fermo restando quanto stabilito dalla decisione 16/CP16/CP16/CP16/CP.7, adottata dalla Settima Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Marrakesh nel novembre 2001;
4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;
b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al D.M. 20 luglio 2000, n. 337, del Ministro dell'ambiente nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.
2. Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE. L'attuazione del piano è scadenzata sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo scopo (2).
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'àmbito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto (3).
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota di cui al comma 3.
5. Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.
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(2) Con Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 (Gazz. Uff. 22 marzo 2003, n. 68) è stata disposta la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.
(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 novembre 2004, per i programmi pilota a livello nazionale, il D.M. 2 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione e il D.M. 11 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello internazionale.
3. 1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.
4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:
a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;
c) Ministero degli affari esteri: 10.147 per il 2004;
d) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 12.242 per il 2004;
e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 7.853 per il 2004;
g) Ministero per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;
h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Allegato
Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4)
Le Parti del presente Protocollo,
Essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (da qui in avanti denominata «la Convenzione»),
Perseguendo l'obiettivo finale della Convenzione enunciato all'articolo 2,
Ricordando le disposizioni della Convenzione,
Guidate dall'articolo 3 della Convenzione,
Nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1/CP.1/CP.1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione,
Hanno convenuto quanto segue:
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(4) Del presente protocollo si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.
Articolo 1
Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 della Convenzione.
Inoltre:
1. Per «Conferenza delle Parti» si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione.
2. Per «Convenzione» si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
3. Per «Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico» si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, nel 1988.
4. Per «Protocollo di Montreal» si intende il Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.
5. Per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.
6. Per «Parte» si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una Parte del presente Protocollo.
7. Per «Parte inclusa nell'allegato I» si intende una Parte che figura nell'allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto g), della Convenzione.
Articolo 2
1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I, nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale, come:
i) miglioramento dell'efficacia energetica in settori rilevanti dell'economia nazionale;
ii) protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento;
iii) promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;
iv) ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l'ambiente;
v) riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari all'obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;
vi) incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;
vii) adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;
viii) limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia.
b) Coopererà con le altre Parti incluse all'allegato I per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione. A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.
2. Le Parti incluse nell'allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e l'Organizzazione Internazionale Marittima.
3. Le Parti incluse nell'allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate nell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.
Articolo 3
1. Le Parti incluse nell'allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell'allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell'allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012.
2. Ogni Parte inclusa nell'allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.
3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all'imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell'allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte inclusa nell'allegato I fornirà all'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell'allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all'art. 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
5. Le Parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.9/CP.9/CP.9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l'attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.
6. Tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo concederà alle Parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell'adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna Parte inclusa nell'allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell'allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all'allegato A e relative al 1990, o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5,moltiplicate per cinque. Le Parti incluse nell'allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all'anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.
8. Tutte le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo, ai fini delle operazioni di calcolo di cui al paragrafo 7.
9. Per le Parti incluse nell'allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all'allegato I del presente Protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte che la trasferisce.
12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell'allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
14. Ogni Parte inclusa nell'allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l'attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l'assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.
Articolo 4
1. Tutte le Parti incluse nell'allegato I, che abbiano concordato un'azione congiunta per l'attuazione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 3, saranno considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell'allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni elencate nell'allegato B e conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell'accordo sarà stabilito nell'accordo.
2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell'accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione del presente Protocollo. Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell'accordo.
3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo di adempimento specificata all'articolo 3, paragrafo 7.
4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni variazione nella composizione di detta organizzazione, successiva all'adozione del presente Protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni variazione nella composizione dell'organizzazione avrà effetto solo ai fini dell'attuazione degli impegni previsti all'articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.
5. Se le Parti dell'accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio livello di emissioni stabilito nell'accordo.
6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all'interno di una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente, o congiuntamente con l'organizzazione regionale di integrazione economica, agendo ai sensi dell'articolo 24, sarà responsabile, nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così come notificato in conformità del presente articolo.
Articolo 5
1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima dell'inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2 infra.
2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo nella sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l'equivalente-biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nell'allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all'art. 3 per ogni periodo di adempimento posteriore a detta revisione.
Articolo 6
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, ogni Parte inclusa nell'allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economica, a condizione che:
a) ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione delle Parti coinvolte;
b) ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento dell'assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;
c) la Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;
d) l'acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall'articolo 3.
2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l'attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti.
3. Una Parte inclusa nell'allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all'acquisizione, a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle emissioni.
4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 8, sorgesse una questione relativa all'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l'acquisizione di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell'articolo 3 finché non sarà risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.
Articolo 7
1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I indicherà nell'inventario annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Ogni Parte inclusa nell'allegato I indicherà nella propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 infra.
3. Ogni Parte inclusa nell'allegato I comunicherà le informazioni richieste, di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l'adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La frequenza con cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle Parti inclusi nell'allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà anche prima del primo periodo di adempimento le modalità di calcolo delle quantità assegnate.
Articolo 8
1. Le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse nell'allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse nell'allegato I verranno esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell'allegato I, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della revisione delle comunicazioni nazionali.
2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti.
3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata dell'applicazione del presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nel quale valuteranno l'adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono sull'adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti l'adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le linee guida per l'esame dell'applicazione del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tenendo in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.
5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, con l'assistenza dell'Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell'articolo 7, ed i rapporti sull'esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e
b) Le questioni relative all'attuazione elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti.
6. In seguito all'esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà, su ogni questione, le decisioni necessarie al fine dell'attuazione del presente Protocollo.
Articolo 9
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti all'articolo 4, paragrafo 2(d), e all'articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà le misure necessarie.
2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli regolari e precisi.
Articolo 10
1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell'allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l'adempimento di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:
a) formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti;
b) formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi;
i) tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, i settori energetico, dei trasporti e dell'industria come pure l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici;
ii) le Parti incluse nell'allegato I presenteranno informazioni sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma dell'articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell'aumento dei gas ad effetto serra e all'incremento dei pozzi di assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building) e all'adattamento;
c) coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l'accesso a dette fonti o a trasferirle in particolare verso i paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per l'efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l'accesso ad esse;
d) coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all'osservazione sistematica, a norma dell'articolo 5 della Convenzione;
e) coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l'esecuzione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l'accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione, a norma dell'articolo 6 della Convenzione;
f) includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
g) nell'adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno pienamente in considerazione l'articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.
Articolo 11
1. Nell'attuazione dell'articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ed all'articolo 11 della Convenzione, e attraverso l'entità o le entità incaricate ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell'allegato II della Convenzione:
a) forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell'adempimento degli impegni previsti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, e dell'articolo 10, punto a), del presente Protocollo;
b) forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell'adempimento degli impegni già indicati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all'articolo 10 del presente Protocollo, sui quali un paese in via di sviluppo abbia concordato con l'entità o le entità internazionali, di cui all'articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto articolo.
L'adempimento di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e prevedibile, nonché dell'importanza di una adeguata divisione delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all'entità o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate prima dell'adozione del presente Protocollo, si applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano nell'allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione dell'articolo 10 del presente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
Articolo 12
1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non incluse nell'allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all'obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell'allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell'articolo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) le Parti non incluse nell'allegato I beneficeranno di attività di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e
b) le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all'autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri:
a) partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
b) benefìci reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e
c) riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero in assenza dell'attività certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una verifica indipendente delle attività.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all'acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l'anno 2000 e l'inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all'adempimento degli impegni previsti per detto periodo.
Articolo 13
1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente Protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni, ai sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente l'attuazione del presente Protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo e:
a) valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, l'attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale della Convenzione;
b) esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2(d), e dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti sull'attuazione del presente Protocollo;
c) promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;
d) faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;
e) promuoverà e dirigerà, conformemente all'obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del presente Protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie comparabili per l'attuazione efficace del presente Protocollo, che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo;
f) formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all'attuazione del presente Protocollo;
g) cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2;
h) creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l'attuazione del presente Protocollo;
i) solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi forniscono;
j) eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l'attuazione del presente Protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.
5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente per consenso.
6. Il Segretario convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.
7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.
Articolo 14
1. Il Segretariato, istituito a norma dell'articolo 8 della Convenzione, avrà la funzione di Segretariato del presente Protocollo.
2. L'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato, e l'articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo. Il Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 15
1. L'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l'Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le disposizioni della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, come stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis al presente Protocollo. Le sessioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo coincideranno con quelle dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.
2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Protocollo le decisioni ai sensi del presente Protocollo saranno adottate esclusivamente per quelle Parti che siano parti del Protocollo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per il presente Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una parte della Convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra di esse.
Articolo 16
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo considererà, prima possibile, la possibilità di applicare al presente Protocollo, e se del caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all'articolo 13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all'articolo 18.
Articolo 17
1. La Conferenza delle Parti definirà i princìpi, le modalità, le norme e le linee guida pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell'allegato B potranno partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.
Articolo 18
1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del presente Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell'inadempienza.
2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente Protocollo.
Articolo 19
1. Le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo.
Articolo 20
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al presente Protocollo sarà comunicato alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.
3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'emendamento sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 supra, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.
5. L'emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione del detto emendamento.
Articolo 21
1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli allegati del presente Protocollo.
3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato alle Parti del Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l'allegato o l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.
4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'allegato o l'emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli allegati A o B, che sia stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato loro l'adozione dell'allegato o dell'emendamento all'allegato, ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo, che non accettano l'allegato o l'emendamento all'allegato. L'annesso o l'emendamento ad un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento al presente Protocollo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato non entrerà in vigore fino al momento in cui l'emendamento al Protocollo non entrerà in vigore.
7. Gli emendamenti agli allegati A e B del presente Protocollo saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all'articolo 20, a condizione che ogni emendamento all'allegato B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.
Articolo 22
1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte disporrà di un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell'area di loro competenza, disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e viceversa.
Articolo 23
Il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario del presente Protocollo.
Articolo 24
1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà disponibile per l'adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del presente Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità per l'adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.
Articolo 25
1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell'allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell'allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
2. Al fine del presente articolo, «il totale delle emissioni di biossido di carbonio al 1990 delle Parti incluse nell'allegato I» si considera la quantità notificata dalle Parti incluse nell'allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma dell'articolo 12 della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l'entrata in vigore, siano state realizzate, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
4. Al fine di presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri dell'organizzazione stessa.
Articolo 26
1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo.
Articolo 27
1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente Protocollo attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente Protocollo.
Articolo 28
L'originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Redatto a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.
In testimonianza del quale i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.
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Allegato A
Gas ad effetto serra
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Ossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
Settori/categorie delle fonti
Energia
Combustione di carburanti
Settore energetico
Industrie manifatturiere ed edili
Trasporti
Altri settori
Altro
Emissioni fuoriuscite da combustibili
Combustibili solidi
Petrolio e gas naturale
Altro
Processi industriali
Prodotti minerali
Industria chimica
Metallurgia
Altre produzioni
Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
Altro
Uso di solventi e di altri prodotti
Agricoltura
Fermentazione enterica
Trattamento del letame
Risicoltura
Terreni agricoli
Incendi controllati delle savane
Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli
Altro
Rifiuti
Discariche per rifiuti solidi
Trattamento delle acque reflue
Incenerimento dei rifiuti
Altro
Allegato B
Parte Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)
Australia 108
Austria 92
Belgio 92
Bulgaria* 92
Canada 94
Comunità Europea 92
Croazia* 95
Danimarca 92
Estonia* 92
Federazione Russa* 100
Finlandia 92
Francia 92
Germania 92
Giappone 94
Grecia 92
Irlanda 92
Islanda 110
Italia 92
Lettonia* 92
Liechtenstein 92
Lituania* 92
Lussemburgo 92
Monaco 92
Norvegia 101
Nuova Zelanda 100
Olanda 92
Polonia* 94
Portogallo 92
Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord 92
Repubblica Ceca* 92
Romania* 92
Slovacchia* 92
Slovenia* 92
Spagna 92
Stati Uniti d'America 93
Svezia 92
Svizzera 92
Ucraina* 100
Ungheria* 94
* Paesi in transizione verso un'economia di mercato.
------------------------
Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123
Revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge
n. 120 del 2002) (Deliberazione n. 123/2002)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2003, n. 68.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 2 dell'art. 2, L. 1° giugno 2002, n. 120.
(3) Vedi, anche, il comma 433 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la decisione 93/389/CEE del Consiglio dell'Unione europea, modificata dalla decisione 1999/296/CE che istituisce il meccanismo di controllo per la CO2 e altri gas ad effetto serra di origine antropica all'interno della Comunità;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM/2000/88 dell'8 marzo 2000 che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreché alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York nel 1992, concernente la «stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane al sistema climatico»;
Vista la Dec. 2002/358/CE 25 aprile 2002 del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla predetta Convenzione Quadro e l'adempimento congiunto dei relativi impegni che per l'Italia comporta una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
Vista la decisione 1513/2002/CE del 27 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'adozione del «Sesto Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione» che individua tra le sette priorità tematiche di ricerca del programma specifico «Integrating and strengthening the European Research Area» quella dello «Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi» (sesta priorità), comprendente anche le attività di ricerca in materia di energia e di trasporti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze anche in materia ambientale ed energetica;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 110 ha stabilito l'istituzione di un «Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, concernente «Orientamento e modernizzazione del settore forestale»;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, che delega al Governo il recepimento della direttiva comunitaria n. 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, presenti a questo Comitato un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo;
Vista la propria delibera 19 novembre 1998, n. 137, (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999) che approva le «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra»;
Viste le successive delibere con le quali questo Comitato ha approvato i seguenti programmi nazionali, in coerenza con le suddette linee guida:
«Libro Bianco sulle fonti rinnovabili» - Del.CIPE 6 agosto 1999, [n. 126], (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999);
«Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali» - Del.CIPE 21 dicembre 1999, [n. 217], (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000);
«Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici» - Del.CIPE 21 dicembre 1999, [n. 218], (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2000);
«Programma nazionale per la ricerca sul clima» - Del.CIPE 21 dicembre 1999, [n. 226], (Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000);
«Programma nazionale biocombustibili (PROBIO) - Del.CIPE 15 febbraio 2000, [n. 27], (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2000);
Vista la propria Del.CIPE 19 aprile 2002, n. 35, (supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 22 ottobre 2002) che approva le Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo nelle quali, in particolare, le aree dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti sono considerate tra quelle a maggiore rilevanza socio-economica;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea, COM (2001) 581, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Tenuto conto delle risultanze della Settima Conferenza delle Parti alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, le cui decisioni relativamente all'attuazione del Protocollo di Kyoto hanno:
a) riconfermato l'impegno dei Paesi «Annex I» (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) alla riduzione delle emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, individuati in: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6);
b) stabilito il ricorso illimitato ai tre meccanismi di flessibilità istituiti dal Protocollo di Kyoto per integrare le azioni nazionali con la realizzazione di azioni comuni tra Paesi «Annex I» (Joint Implementation-JI), ovvero mediante la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo «Non Annex I» (Clean Development Mechanism-CDM), oppure attraverso il commercio internazionale dei permessi di emissione (Emissions Trading-ET);
c) riconosciuto il ruolo delle attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purché tali attività risultino addizionali, siano indotte dall'attività umana e abbiano avuto inizio dopo il 1990. In particolare, i limiti all'uso della gestione forestale per ciascun Paese sono stati posti pari al 15% dell'incremento netto degli stock di carbonio delle foreste gestite. Tali valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo politico di Bonn (COP6 bis) e per l'Italia tale limite è stato fissato in misura pari a 0,18 Mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 Mt di CO2);
d) riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione e riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno base del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;
e) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'àmbito del meccanismo di JI;
f) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'àmbito del CDM, purché tali attività risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000. Su tali attività si applica il limite dell'1% del valore delle emissioni del 1990, che per l'Italia corrisponde a circa 5 MtCO2;
Vista la nota 8 ottobre 2002, n. GAB/2002/10007/C con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso il piano di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 120 del 2002 prima citata;
Prende atto
del quadro di riferimento programmatico, delineato nel piano predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in particolare:
A. dei valori di emissione di gas ad effetto serra per l'anno 1990 e per l'anno 2000, riportati nella tabella 1, elaborati sulla base dei dati trasmessi al Segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e alla Commissione europea nell'àmbito della decisione 93/389/CEE del Consiglio, richiamata in premessa;
Tabella 1
EMISSIONI DI GHG AL 1990 E AL 2000
PER SETTORE DI EMISSIONE
|
|
|
Emissioni di GHG |
|
[Mt CO2 eq.] |
|
|
|
1990 |
2000 |
||||
|
|
|
||||
Da usi di fonti energetiche, di cui: |
424,9 |
|
452,3 |
|
||
|
industrie energetiche, di cui: |
147,4 |
|
160,8 |
|
|
termoelettrico |
124,9 |
|
140 |
|
|
raffinazione (consumi diretti) |
18,0 |
|
17,4 |
|
|
altro |
4,5 |
|
3,4 |
|
Industria manifatturiera e costruzioni |
85,5 |
|
77,9 |
|
Trasporti |
103,5 |
|
124,7 |
|
Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione) |
70,2 |
|
72,1 |
|
Agricoltura |
9,0 |
|
9,0 |
|
Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione) |
9,3 |
|
7,8 |
|
Da altre fonti |
96,1 |
|
94,5 |
|
Processi industriali (industria mineraria, chimica) |
35,9 |
|
33,9 |
|
Agricoltura |
43,4 |
|
42,6 |
|
Rifiuti |
13,7 |
|
14,2 |
|
Altro (solventi, fluorurati) |
3,1 |
|
3,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
521,0 |
|
546,8 |
|
|
|
|
|
|
B. dello scenario «tendenziale» delle emissioni di gas ad effetto serra, elaborato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o comunque decise, che individua livelli di emissione al 2010 pari a 579,7 Mt CO2 eq. come riportato nella tabella 2;
Tabella 2
SCENARI DI EMISSIONE 2010, «TENDENZIALE»
|
|
|
Anno 2010 |
[Mt CO2 eq.] |
|
|
|
|
|
|
|
Da usi di fonti energetiche, di cui: |
484,1 |
|
|
industrie energetiche, di cui: |
170,4 |
|
|
termoelettrico |
150,1 |
|
|
raffinazione (consumi diretti) |
19,2 |
|
|
altro |
1,1 |
|
Industria manifatturiera e costruzioni |
80,2 |
|
Trasporti |
142,2 |
|
Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione) |
74,1 |
|
Agricoltura |
9,6 |
|
Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione) |
7,6 |
|
Da altre fonti |
95,6 |
|
Processi industriali (industria mineraria, chimica) |
30,4 |
|
Agricoltura |
41,0 |
|
Rifiuti |
7,5 |
|
Altro (solventi, fluorurati) |
16,7 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
579,7 |
|
|
|
|
C. delle misure individuate al 30 giugno 2002 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla base di provvedimenti, programmi e iniziative nei diversi settori da attivare entro il periodo di validità del Piano medesimo, riportate nella successiva tabella 3, che potranno consentire di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra per 51,8 Mt CO2eq./anno nel periodo 2008-2012;
Tabella 3
MISURE GIÀ INDIVIDUATE INCLUSE
NELLO SCENARIO DI «RIFERIMENTO»
|
Riduzione |
|
[Mt CO2/anno] |
|
|
|
|
|
|
Industria elettrica |
26,0 |
|
Espansione CC per 3200 MW |
8,9 |
|
Espansione capacità import per 2300 MW |
10,6 |
|
Ulteriore crescita rinnovabili per 2800 MW |
6,5 |
|
Civile |
6,3 |
|
Decreti efficienza usi finali |
6,3 |
|
Trasporti |
7,5 |
|
Autobus e veicoli privati con carburanti a minor densità di |
|
|
carbonio (Gpl, metano) |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Sistemi di ottimizzazione e collettivizzazione del trasporto |
|
|
privato |
|
|
Rimodulazione dell'imposizione sugli oli minerali |
2,1 |
|
Attivazione sistemi informatico-telematici |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sviluppo infrastrutture nazionali e incentivazione del trasporto |
|
|
combinato su rotaia e del cabotaggio |
3,9 |
|
|
|
|
Totale misure nazionali |
39,8 |
|
Crediti di carbonio da JI e CDM |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE MISURE |
51,8 |
|
|
|
|
D. dello scenario di riferimento delineato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto degli effetti delle misure di cui al precedente punto C nonché della realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM, che individua livelli di emissioni di gas ad effetto serra al 2010 pari a 528,1 MtCO2eq. come indicato nella successiva tabella 4;
Tabella 4
SCENARI DI EMISSIONE DI «RIFERIMENTO» AL 2010
|
|
|
|
Anno 2010 |
|
|
[Mt CO2 eq.] |
|
|
|
|
|
|
|
Da usi di fonti energetiche: |
444,5 |
|
|
industrie energetiche, di cui: |
144,4 |
|
|
termoelettrico |
124,1 |
|
|
raffinazione (consumi diretti) |
19,2 |
|
|
altro |
1,1 |
|
Industria manifatturiera e costruzioni |
80,2 |
|
Trasporti |
134,7 |
|
Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione) |
68 |
|
Agricoltura |
9,6 |
|
Altro (fughe, militari, distribuzione) |
7,6 |
|
Da altre fonti |
95,6 |
|
Processi industriali (industria mineraria) |
30,4 |
|
Agricoltura |
41 |
|
Rifiuti |
7,5 |
|
Altro (solventi, fluorurati) |
16,7 |
|
Crediti di carbonio da JI e CDM |
- 12 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
528,1 |
|
|
|
|
E. dell'obiettivo, stabilito dalla citata legge n. 120 del 2002, di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, per cui la quantità di emissioni assegnata all'Italia non potrà eccedere nel periodo 2008-2012 il valore di 487,1 Mt CO2eq., calcolato come media delle emissioni annuali del periodo e, quindi, della necessità di individuare ulteriori politiche e misure per la riduzione dei livelli di emissione previsti dallo scenario di riferimento di una quota pari a 41,0 Mt CO2 eq., come indicato nella tabella 5;
Tabella 5
SCENARI DI EMISSIONE E OBIETTIVO DI RIDUZIONE
AL 2008-2012 STABILITO DALLA LEGGE N. 120 DEL 2002
(Mt. CO2eq.)
|
|
|
Scenario tendenziale |
579,7 |
|
Scenario di riferimento |
528,1 |
|
Obiettivo di emissione |
487,1 |
|
Ulteriore riduzione necessaria per il raggiungimento |
|
|
dell'obiettivo |
41,0 |
|
|
|
|
F. del potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio, ottenibile mediante interventi di afforestazione e riforestazione nonché di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione, pari a 10,2 Mt CO2eq., come riportato nella tabella 6;
Tabella 6
POTENZIALE NAZIONALE MASSIMO DI
ASSORBIMENTO DI CARBONIO
|
|
|
|
|
Investimento |
|
Assorbimento |
pubblico |
|
(Mt CO2 eq.) |
(Meuro) |
|
|
2004/2012 |
|
|
|
|
|
|
Art. 3.4 |
4,1 |
[1] |
10 |
|
Art. 3.4 del Prot. di Kyoto: Terre agricole, pascoli, rivegetazione |
0,1 |
|
4,2 |
|
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Riforestazione naturale |
3,0 |
|
6,5 |
|
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e Riforestazione (vecchi impianti) |
1,0 |
|
6,0 |
|
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti) |
1,0 |
|
200 |
[2] |
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti) su |
|
|
|
|
aree soggette a dissesto idrogeologico (legge n. 183 del 1989) |
1,0 |
|
300 |
[3] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
10,2 |
|
526,7 |
|
[1] Il parametro tiene già conto della revisione di cui alla decisione 11 COP 7.
[2] Costo totale dell'investimento a fronte del quale a fine turno dell'impianto si avrà la generazione di crediti di carbonio pari a 20 Mt CO2 (l'assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo 2008-2012). L'investimento previsto comprende anche le risorse destinate allo scopo dalla programmazione comunitaria 2000-2006.
[3] Costo totale dell'investimento a fronte del quale a fine turno dell'impianto si avrà la generazione di crediti di carbonio pari a 10 Mt CO2 (l'assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo 2008-2012).
G. della possibilità di utilizzare integralmente il potenziale nazionale di assorbimento di carbonio delle attività di cui al precedente punto F, subordinatamente alla revisione, entro il 31 dicembre 2006, del limite all'uso della gestione forestale assegnato all'Italia, secondo quanto previsto dalla decisione 11 della COP 7;
H. delle potenzialità di riduzione delle emissioni, al 2008-2012, corrispondenti a valori compresi tra 32,5 e 47,8 Mt CO2eq. per effetto delle misure individuate nella successiva tabella 7 sezione A), e a valori compresi tra 20,5 e 48,0 Mt CO2eq. per effetto degli ulteriori crediti di carbonio, ottenibili attraverso progetti industriali e nel settore forestale nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM, come specificato nella stessa tabella 7 sezione B);
Tabella 7
OPZIONI PER ULTERIORI MISURE
DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
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Riduzione potenziale |
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(MtCO2eq./anno) |
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A) OPZIONI PER ULTERIORI MISURE NAZIONALI DI RIDUZIONI |
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Utilizzo di fonti energia |
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Settore industriale: |
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Sostituzione dei motori industriali con motori ad alta efficienza con risparmio tra 2-7,2 TWh |
1-3,6 |
|
Sostituzione del parco trasformatori |
1,0 |
|
Standard COSFI con risparmio di 1 TWh |
0,5 |
|
Cogenerazione di piccola/media taglia con produzione tra 10-20 TWh |
0,8-1,5 |
|
Produzione di energia da biogas da rifiuti solidi urbani e da scarti delle |
|
|
lavorazioni agricole ed agroalimentari pari a 750 - 1.300 MW |
0,9-1,9 |
|
Recupero rifiuti nei cementifici |
0,9-1,1 |
|
Rinnovabili: |
|
|
Aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili tra 500-1200 MW |
1,5-3,1 |
|
Diffusione del solare termico |
0,2 |
|
Ricerca e sviluppo nel settore del fotovoltaico, con impieghi di «nicchia» |
0,1 |
|
Settore civile: |
|
|
Prolungamento decreti efficienza usi finali (MICA 24/4/2001) e misure |
|
|
regionali con risparmi tra 1.5-2,9 MTep/anno |
3,8-6,5 |
|
Settore agricoltura: |
|
|
Riduzione CO2 da consumi di energia |
0,28-0,34 |
|
Settore trasporti: |
|
|
misure tecnologiche: |
|
|
Sostituzione auto circolanti con auto a bassi consumi e emissioni |
|
|
(120 g CO2/Km) con risparmi tra 1,5-2,5 Mtep |
3,5-6 |
|
Miglioramento efficienza energetica dei veicoli da trasporto pesante con |
|
|
risparmio tra 0,1-0,3Mtep |
0,3-0,8 |
|
Miscelazione del gasolio per autotrazione con biodiesel fino al 5% |
4 |
|
Revisione metodo calcolo tassa proprietà veicoli e correlazione con revisioni periodiche |
1,3 |
|
misure infrastrutturali: |
|
|
Riorganizzazione traffico urbano |
0,8 |
|
Promozione reti ferroviarie regionali e connessioni con parcheggi scambiatori |
0,6 |
|
Piani urbani della mobilità (PUM) |
1,5-3 |
|
Soluzioni telematiche per i trasporti |
0,5 |
|
ricerca e sviluppo: |
|
|
Progetti pilota per l'impiego di sistemi di propulsione a idrogeno e a celle |
|
|
a combustibile, per la produzione di energia, per le motrici ferroviarie e per i motori auto |
0,1-0,3 |
|
Sviluppo e impiego sperimentale di materiali e che consentano la riduzione |
|
|
della massa dei veicoli e dei convogli ferroviari |
02-06 |
|
Realizzazione e diffusione di propulsori ottimizzati monofuel metano e |
|
|
monofuel GPL ad iniezione diretta |
0,5-1,2 |
|
|
|
|
Da altre fonti |
|
|
Settore industriale: |
|
|
Riduzione emissioni di processo acido adipico e nitrico |
6,20 |
|
Settore agricoltura: |
|
|
Riduzione CH4 dagli stoccaggi| delle deiezioni animali |
0,15-0,83 |
|
Riduzione N2O dai suoli |
0,46 |
|
Rifiuti: |
|
|
Stabilizzazione frazione organica |
0,64 |
|
Altro (solventi, fluorurati) |
|
|
Riduzione emissioni PFC attraverso il riciclaggio dell'alluminio |
0,05 |
|
Adozione sistemi di abbattimento e sostanze a minore GWP nella |
|
|
produzione di semiconduttori |
0,02 |
|
Riduzione perdite di HFC dai condizionatori degli autoveicoli |
0,65 |
|
Riduzione perdite SF6 dalle apparecchiature elettriche |
0,04 |
|
|
|
|
B) OPZIONI PER L'IMPIEGO DEI MECCANISMI JI E CDM |
|
|
Assorbimento di carbonio: |
|
|
Progetti JI |
2-5 |
|
Progetti CDM |
3-5 |
|
Progetti nel settore dell'energia: |
|
|
Progetti JI di aumento dell'efficienza nelle produzioni di energia elettrica |
|
|
e nelle attività industriali |
3-10 |
|
Progetti CDM per la produzione| di energia da fonti rinnovabili |
1-5 |
|
Progetti CDM di aumento dell'efficienza nelle produzioni di energia elettrica |
|
|
e nelle attività industriali |
1,5-3 |
|
Progetti JI e CDM di gas flaring e gas venting in pozzi di estrazione del petrolio |
10-20 |
|
|
|
|
I. dell'accordo politico raggiunto il 9 dicembre 2002 dal Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea sulla direttiva per lo scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità, che impegna gli Stati membri a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo 2004, i rispettivi piani nazionali di assegnazione delle quote di emissioni;
Delibera:
------------------------
1. È approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120, allegato alla presente delibera.
2. I livelli massimi di emissione assegnati ai singoli settori per il periodo 2008-2012, questi ultimi calcolati come media delle emissioni annuali del periodo di cui alla tabella 8, sono stabiliti sulla base dello scenario di riferimento, ovvero sulla base dei risultati conseguibili con le misure già individuate al 30 giugno 2002 con provvedimenti, programmi e iniziative nei settori della produzione di energia elettrica, dei trasporti, dei consumi energetici negli usi civili e nel terziario, della cooperazione internazionale.
Tabella 8
LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONI DI GHG
PER IL PERIODO 2008-2012 (MT CO2 eq.)
|
|
Livelli max |
|
Emissioni |
di emissioni |
|
1990 |
GHG |
|
|
2008-2012 |
|
|
|
|
|
|
Usi energetici di cui: |
424,9 |
|
444,5 |
|
industrie energetiche, di cui: |
147,4 |
|
144,4 |
|
termoelettrico |
124,9 |
|
124,1 |
|
raffinazione (consumi diretti) |
18,0 |
|
19,2 |
|
altro |
4,5 |
|
1,1 |
|
industria |
85,5 |
|
80,2 |
|
trasporti |
103,5 |
|
134,7 |
|
civile (incluso terziario e pubblica amministrazione) |
70,2 |
|
68,0 |
|
agricoltura |
9,0 |
|
9,6 |
|
altro (fughe, militari, aziende di distribuzione) |
9,3 |
|
7,6 |
|
Usi non energetici |
96,1 |
|
95,6 |
|
Processi industriali (industria mineraria, chimica) |
35,9 |
|
30,4 |
|
Agricoltura |
43,4 |
|
41,0 |
|
Rifiuti |
13,7 |
|
7,5 |
|
Altro (solventi, fluorurati) |
3,1 |
|
16,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
521,0 |
|
540,1 |
|
|
|
|
|
|
3. Nell'àmbito della VI Commissione CIPE «Sviluppo Sostenibile», è istituito un comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE), presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri, degli affari regionali nonché della Conferenza Stato-regioni. Entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2003, il CTE:
3.1 predispone, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate, un rapporto sullo stato di attuazione delle misure di cui al punto 2 e sull'andamento delle emissioni rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento, e formula le eventuali proposte di modifica dei livelli massimi di emissione di cui alla tabella 8, coerentemente con i progressi già realizzati o da realizzare per rispettare gli impegni di cui alla legge n. 120 del 2002, da sottoporre all'esame della predetta Commissione per le successive valutazioni e determinazioni di questo Comitato;
3.2 considerati i programmi pilota di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 120 del 2002 e le opzioni per le ulteriori riduzioni delle emissioni di cui alla tab. 7 - da confermare sulla base di specifiche analisi di fattibilità e di costi/benefìci da effettuare a cura delle amministrazioni interessate - propone alla predetta Commissione il programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120 del 2002.
4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori del CTE, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, propone a questo Comitato l'adozione delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120 del 2002, tenuto conto del criterio prioritario di raggiungere il migliore obiettivo con il minor costo.
5. Al fine di assicurare la promozione ed il coordinamento dei progetti nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM e la partecipazione dell'Italia al mercato dei permessi di emissioni sia internazionale che comunitario (ET), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà provvedere, utilizzando le ordinarie risorse di bilancio umane e strumentali, ad organizzare i propri uffici in modo tale da consentire, d'intesa con i Ministeri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, e dell'economia e delle finanze:
la predisposizione, entro il 31 maggio 2003, del censimento delle iniziative italiane pubbliche e private, già realizzate o in corso, nei Paesi Annex I e nei Paesi in via di sviluppo, che possono generare crediti di emissione, secondo quanto stabilito in àmbito comunitario e internazionale;
l'avvio, entro il 30 giugno 2003, delle procedure per la registrazione, presso gli organi competenti istituiti dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, dei progetti già realizzati o in corso al fine del rilascio dei crediti di emissione;
l'avvio, entro il 30 giugno 2003 delle attività preliminari finalizzate alla partecipazione delle imprese italiane al mercato dei permessi di emissione sia internazionale che comunitario;
la promozione della realizzazione di ulteriori progetti nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM, con l'obiettivo di raggiungere il miglior risultato in termini di generazione di crediti di emissione con il minor costo incrementale. A questo fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà, tra l'altro, assicurare alle imprese italiane una informazione completa e aggiornata sulle opportunità offerte dai meccanismi di JI e CDM, sugli eventuali meccanismi incentivanti previsti dalle norme nazionali, e sugli eventuali finanziamenti resi disponibili dalla Banca mondiale, dalla Global environment facility, dalle Banche di sviluppo regionali, dalla Banca europea degli investimenti, nonché dalle istituzioni finanziarie internazionali.
6. Al fine del rispetto dei livelli di emissione di cui alla tabella 8 da parte dei settori, questi ultimi potranno ricorrere ai meccanismi previsti dal protocollo di Kyoto e allo scambio di quote di emissione all'interno della Comunità, in conformità con le decisioni che verranno assunte in sede internazionale comunitaria e nazionale.
7. Un'ulteriore riduzione delle emissioni potrà essere conseguita mediante interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione secondo quanto indicato al punto G. e nella tabella n. 6.
7.1. Entro il 30 aprile 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, presenta a questo Comitato il piano dettagliato riferito al triennio 2004-2006, per la realizzazione delle attività nazionali di cui alla tabella 6 nell'àmbito delle risorse pubbliche destinate allo scopo.
7.2. Entro il 30 luglio 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, provvede ad effettuare la ricognizione nell'àmbito della legislazione regionale, nazionale ed internazionale in vigore nel nostro Paese dal 1990 ad oggi, di tutte le norme che contemplano la tutela delle risorse forestali, al fine di certificare la «riforestazione naturale» avvenuta sul territorio nazionale nel periodo 1990-2012, quale conseguenza di attività intraprese dall'uomo e quindi eleggibile ai fini del rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dalla legge n. 120 del 2002.
7.3. Entro il 31 maggio 2005 il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, realizza l'inventario forestale nazionale e quello degli altri serbatoi di carbonio, al fine di avviare la procedura di revisione del limite all'utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione forestale, assegnato all'Italia.
7.4. Entro il 31 dicembre 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, realizza il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione.
8. Per l'anno 2003 agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto ai punti 7.3 e 7.4 della presente delibera si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri interessati.
9. A partire dal 2003, in sede di predisposizione annuale del documento di programmazione economica-finanziaria (DPEF), il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà prevedere una sezione dedicata al presente Piano con l'individuazione degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
10. L'attuazione degli interventi previsti nel piano approvato sarà assicurata, per la parte di competenza statale, nei limiti delle risorse allo scopo destinate dai relativi documenti di bilancio.
L. 31 ottobre 2003 n. 306
Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2003 (art. 1, co. 3 e 4)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 2003, n. 266, S.O.
Capo I
Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
(omissis)
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.
(1/a) Con D.M. 20 aprile 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97) è stata fissata ai soli fini del presente decreto, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'articolo 43 e l'allegato B;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Vista la Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE con la Del.CIPE 6 agosto 1999 [n. 126] pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
Visto l'articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Art. 1.
Finalità.
1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, è finalizzato a:
a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.
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Art. 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);
f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità);
i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'àmbito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
------------------------
Art. 3.
Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione.
1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, in quantità proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonché dai provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno 2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefìci connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all'attuazione delle specifiche misure di sostegno. L'aggiornamento include altresì la valutazione quantitativa dell'evoluzione dell'entità degli incentivi alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano maggiori oneri per lo Stato.
2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4.
3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una relazione che contiene:
a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili nell'àmbito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;
b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo indicativo di cui all'allegato A della direttiva 2001/77/CE e relative note esplicative;
c) l'esame dell'affidabilità del sistema di garanzia di origine di cui all'articolo 11;
d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle procedure autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12;
f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate al comma 1;
h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza unificata, ottempera all'obbligo di pubblicazione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 7 della medesima direttiva.
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Art. 4.
Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti.
1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007.
2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto.
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Art. 5.
Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali;
f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attività zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed è composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attività produttive, da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, né rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'àmbito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonché del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresì delle conoscenze acquisite nell'àmbito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 di «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra».
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato (1/b).
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(1/b) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128.
Art. 6.
Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.
2. Nell'àmbito della disciplina di cui al comma 1 non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.
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Art. 7.
Disposizioni specifiche per il solare.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare (1/c).
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;
f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
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(1/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 luglio 2005.
Art. 8.
Disposizioni specifiche per le centrali ibride.
1. Il produttore che esercisce centrali ibride può chiedere al Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime centrali abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.
2. Il produttore può inoltrare al Gestore della rete la domanda per l'ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento, nell'anno solare in corso, qualora la stima della produzione imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il quale è richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50% della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello stesso periodo.
3. La priorità di dispacciamento è concessa dal Gestore della rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma settimanale di producibilità complessiva e della relativa quota settimanale di producibilità imputabile, dichiarata dal produttore al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di minimo tecnico. La disponibilità residua della centrale non impegnata nella produzione imputabile è soggetta alle regole di dispacciamento di merito economico in atto.
4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei certificati verdi approvato con D.M. 9 maggio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12 si applicano anche alla costruzione e all'esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano alla costruzione delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al comma 5.
7. La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo le modalità stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
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Art. 9.
Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili.
1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;
c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.
3. Le priorità, gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalità di gestione dell'accordo sono definiti dalle parti.
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Art. 10.
Obiettivi indicativi regionali.
1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
2. La Conferenza unificata può aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di conversione.
3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.
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Art. 11.
Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili.
1. L'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», nel seguito denominata «garanzia di origine».
2. Il Gestore della rete è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonché dei certificati verdi.
3. La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.
5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile è comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'àmbito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.
7. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata esclusivamente affinché essi possano dimostrare che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.
10. La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.
12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e sempreché compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza definita nell'àmbito delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
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Art. 12.
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991] (1/d).
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
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(1/d) Comma abrogato dall'art. 280, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 13.
Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico.
1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è immessa nel sistema elettrico con le modalità indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato (2).
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 è ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche di mercato (3).
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(2) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.
(3) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.
Art. 14.
Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefìci che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.
3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina di cui al comma 1.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.
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Art. 15.
Campagna di informazione e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
1. Nell'àmbito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e con le modalità previste dalla medesima legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è svolta una campagna di informazione e comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2. La campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni 2004, 2005 e 2006.
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Art. 16.
Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.
1. È istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge attività di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello statale e a livello regionale;
b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;
c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'àmbito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra;
d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali ibride;
g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da non più di venti esperti della materia di comprovata esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono nominati i membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attività.
4. Il decreto stabilisce altresì le modalità di partecipazione di altre amministrazioni nonché le modalità con le quali le attività di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente comma è effettuata nell'àmbito del decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche disponibili (3/a).
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(3/a) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 267, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 17.
Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto all'articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:
a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;
c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto stabilisce altresì:
a) i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;
b) le modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa (3/b).
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili è subordinata all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
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(3/b) Con D.M. 5 maggio 2006 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125) sono stati individuati i rifiuti e i combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.
Art. 18.
Cumulabilità di incentivi.
1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro provvedimento di analogo contenuto, non può ottenere i certificati verdi, né i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
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Art. 19.
Disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
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Art. 20.
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali.
1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricità prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.
3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.
4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata.
5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti (3/c).
6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricità da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 può essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non può essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale.
7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (4).
9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.
10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.
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(3/c) Comma così modificato dall'art. 267, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 ottobre 2005.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 136)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47).
(omissis)
Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico (63);
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
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(63) Lettera così modificata dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
D.M. 20 luglio 2004
Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 2004, n. 205.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che, all'art. 16, comma 4, prevede che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, sono individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Ritenuto opportuno coordinare le procedure di individuazione e perseguimento dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
Vista la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Considerato che l'attuazione del citato D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, data la complessità del meccanismo avviato, ha comportato un periodo di messa a punto delle regole più lungo rispetto a quanto previsto nello stesso decreto;
Considerato altresì il carattere innovativo del meccanismo tale da richiedere adeguata gradualità degli obiettivi e l'avvio di idonee misure di accompagnamento;
Ritenuto che gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di gas naturale, necessari per conseguire gli obiettivi di cui al citato decreto, debbano decorrere dal momento in cui le regole sono pienamente definite;
Considerato altresì il permanere dell'esigenza di fornire i principali elementi circa i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché di definire le modalità per la valutazione dei progetti e il controllo della relativa attuazione;
Considerato che l'introduzione di elementi atti a dare adeguata risposta alle esigenze emerse può meglio esplicarsi attraverso l'abrogazione del precedente D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente e l'emanazione di un nuovo provvedimento, facendo salvo, tuttavia, le attività svolte nel periodo trascorso;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 17 giugno 2004;
Decreta:
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Art. 1.
Campo di applicazione.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il presente decreto:
a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
b) stabilisce i princìpi di valutazione dell'ottenimento dei risultati di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili;
c) definisce le modalità per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi.
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Art. 2.
Definizioni e fattori di conversione.
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. I risparmi di combustibili sono conteggiati in base ai rispettivi poteri calorifici inferiori, espressi in GJ, tenuto conto che 1 tep = 41,860 GJ. I poteri calorifici inferiori dei combustibili vengono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'àmbito delle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
3. La conversione dei kwh in tep viene effettuata utilizzando l'equivalenza 1 kwh = 0,22x10-3 tep per il primo anno di applicazione del presente decreto. Il fattore di conversione dei kwh in tep può essere aggiornato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei miglioramenti di efficienza conseguibili nelle tecnologie di generazione termoelettrica, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza.
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Art. 3.
Determinazione quantitativa degli obiettivi e provvedimenti di programmazione regionale.
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantità e cadenze:
a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;
b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006;
c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007;
d) 0,70 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,30 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei consumi di gas naturale, da conseguire con misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nella tabella A dell'allegato 1.
3. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al quinquennio di cui al comma 1, tenuto conto anche dei risultati del programma di cui all'art. 13, comma 2.
4. La quota degli obiettivi di cui al comma 1 che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ (2).
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome, nel quadro degli obiettivi e delle modalità di conseguimento previsti dal presente decreto, sentiti gli organismi di raccordo regioni-autonomie locali e tenuto conto delle connesse risorse economiche aggiuntive, determinano con provvedimenti di programmazione regionale i rispettivi obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili e le relative modalità di raggiungimento, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione.
6. Oltre il termine di cui al comma 5, gli enti predetti che non avessero provveduto possono adottare i medesimi provvedimenti con riferimento agli anni solari seguenti, tenendo conto delle riduzioni di consumo già conseguite, o previste da progetti avviati in conformità al presente decreto.
7. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali e sono individuate le azioni correttive eventualmente necessarie.
8. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di individuare propri obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e di stabilire le modalità per il relativo conseguimento.
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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.en.el. e gas 22 settembre 2004, n. 167/04.
Art. 4.
Imprese di distribuzione soggette agli obblighi e rapporti con la programmazione regionale.
1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto le imprese di distribuzione alla cui rete di distribuzione sono allacciati non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalità di applicazione del presente decreto alle imprese di distribuzione che forniscono un numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2001. Le modalità di applicazione del predetto decreto tengono conto dell'àmbito territoriale nel quale operano le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 10, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 6, e art. 7.
3. Si applica all'obiettivo della singola impresa di distribuzione quanto previsto all'art. 3, comma 2.
4. Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dalla singola impresa di distribuzione nell'àmbito di un determinato progetto concorrono al conseguimento dell'obiettivo complessivo della medesima impresa di distribuzione per un periodo di cinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 8. Gli eventuali effetti conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere portati a riduzione delle quote degli obiettivi di competenza dell'impresa di distribuzione, di cui al presente decreto, a seguito di parere conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per gli effetti delle misure realizzate nel medesimo periodo la durata massima di efficacia è di sei anni.
5. Tenuto conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale, le imprese di distribuzione soggette agli obblighi di cui al presente decreto formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alle regioni o province autonome interessate.
6. Su richiesta delle imprese di distribuzione l'Amministrazione competente provvede al coordinamento ed alla integrazione dei procedimenti amministrativi ed alla acquisizione unitaria degli atti autorizzativi, delle intese, degli atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione del piano delle iniziative di cui al comma 5, attivando nel caso lo sportello unico.
7. Sulla base degli indirizzi di programmazione energetico ambientale regionale e locale di cui ai precedenti commi, le regioni e le province autonome possono stipulare accordi con le imprese di distribuzione, individuando, anche sulla base dei risultati ottenuti dal programma di misure e interventi di cui all'art. 13, comma 2, le misure e gli interventi maggiormente significativi in rapporto al contesto regionale e locale.
8. Gli interventi per l'isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo, di cui alle tipologie 3 e 13 dell'allegato 1, concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'impresa di distribuzione per un periodo di otto anni. Con successivi decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuati interventi o misure che concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi delle imprese di distribuzione per un periodo superiore o inferiore a cinque anni se realizzati dopo l'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.
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Art. 5.
Tipologia delle misure e degli interventi ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi.
1. Le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di risparmio energetico e diffusione delle fonti rinnovabili attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 (2/a).
2. Nei provvedimenti, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, le regioni e le province autonome possono prevedere tipologie di intervento integrative rispetto a quelle elencate in allegato 1, individuare ulteriori criteri di ripartizione degli obiettivi regionali tra i diversi settori e tipologie di intervento, indicare le modalità di conseguimento più efficaci nei rispettivi contesti.
3. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del presente decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza energetica ai sensi dell'art. 10, non sono ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. Non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica. Non sono altresì ammissibili progetti ai quali siano stati riconosciuti contributi in conto capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'àmbito di iniziative finalizzate all'adempimento delle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fermo restando che ad essi si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.
6. Sentite le regioni e le province autonome, e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui, all'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve essere prodotta dalle imprese di distribuzione. Nella predisposizione di tali atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori sopra menzionati, può aggiornare le linee guida.
7. I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da non discriminare tra i clienti delle imprese di distribuzione appartenenti al settore o ai settori di uso finale cui gli stessi progetti sono indirizzati e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nel settore.
8. I soggetti di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma 6, qualora detti progetti includano tipologie di intervento per le quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non abbia già pubblicato apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi. La verifica di conformità alle disposizioni del presente decreto è effettuata dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La verifica di conformità alle linee guida di cui al comma 6 è effettuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Le attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali possono essere svolte solo come misure di sostegno ad altre tipologie di interventi e misure.
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(2/a) Con Del.Aut.en.el. e gas 20 aprile 2005, n. 70/05 (Gazz. Uff. 23 maggio 2005, n. 118) sono state approvate cinque schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui al presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 4 agosto 2005, n. 177/05 (Gazz. Uff. 15 settembre 2005, n. 215), rettificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 12 settembre 2005, n. 187/05 (Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222), sono state approvate due schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici negli usi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria, conseguiti tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento.
Art. 6.
Promozione di prodotti, apparecchi e componenti di impianti nell'àmbito delle iniziative.
1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell'àmbito delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei quali sia comunque promosso l'utilizzo in quanto in grado di assolvere ad una o più funzioni significative dal punto di vista energetico, devono possedere le caratteristiche di seguito indicate, certificate con le modalità precisate per ogni specifico caso:
a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con quattro stelle di rendimento energetico ed essere certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;
b) i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kw devono presentare un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5; i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale superiore ai 300 kw devono presentare un'efficienza maggiore del 82%; i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale devono presentare emissioni compatibili con i limiti fissati dall'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti; le biomasse utilizzabili sono quelle ammesse dall'allegato III dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti;
c) gli apparecchi domestici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e successivi decreti applicativi, devono essere etichettati in classe A e certificati conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi;
d) tutti i prodotti, apparecchi o componenti di impianti ricadenti nell'àmbito di applicazione del D.M. 2 aprile 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante «Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi», per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificati in conformità al decreto medesimo;
e) le caratteristiche e le prestazioni energetiche di tutti gli altri prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificate da un organismo di certificazione di prodotto accreditato presso uno dei Paesi membri dell'Unione europea, oppure determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio universitario inserito nell'albo dei laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, applicando, in ordine di priorità, una delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:
1. regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro dell'Unione europea;
2. norme tecniche europee approvate dagli enti di normazione europei, CEN, CENELEC ed ETSI;
3. norme tecniche nazionali pubblicate dagli Organismi di normazione dei Paesi dell'Unione europea elencati in allegato alla direttiva n. 83/189/CEE 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;
4. regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni all'Unione europea;
5. norme tecniche pubblicate da enti di normazione internazionali o da enti di normazione di Paesi esterni all'Unione europea.
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Art. 7.
Modalità di controllo.
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti di indirizzo ai quali devono conformarsi le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione, e può individuare uno o più soggetti al quale affidare lo svolgimento di tali attività, nonché, tra dette attività, quelle che, in tutto o per parti omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad evidenza pubblica, a soggetti provvisti di adeguata e documentata professionalità.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla base degli atti di indirizzo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attività con le eventuali iniziative che le regioni e le province autonome intendano assumere in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili. In particolare, successivamente al 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce la data dalla quale, su richiesta delle regioni e delle province autonome, le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti in ciascun contesto regionale, ivi inclusi i necessari controlli a campione, possono essere svolte, nel rispetto degli atti di indirizzo di cui al comma 1, direttamente dalle stesse regioni e province autonome, anche attraverso soggetti da esse controllati.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone e pubblica annualmente un rapporto sull'attività eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'àmbito del presente decreto, ivi inclusa la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include eventuali proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi, inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1.
4. Al fine di consentire allo Stato e alle regioni e province autonome il monitoraggio delle azioni attuate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede all'inserimento dei dati del rapporto di cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di riferimento» previsto dall'Accordo fra Stato e regioni del 30 dicembre 1998 e successive modifiche.
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Art. 8.
Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi.
1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:
a) mediante azioni dirette delle imprese di distribuzione;
b) tramite società controllate dalle medesime imprese di distribuzione;
c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle regioni e province autonome gli estremi delle società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.
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Art. 9.
Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti.
1. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e tenuto conto di quanto previsto dalla legge 14 novembre 1985, n. 481, i costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8 possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3).
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(3) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 16 dicembre 2004, n. 219/04.
Art. 10.
Titoli di efficienza energetica.
1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emette a favore delle imprese di distribuzione titoli di efficienza energetica, denominati anche certificati bianchi, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai sensi dell'art. 7, comma 1.
2. I titoli di efficienza energetica possono essere rilasciati altresì alle società controllate dalle imprese di distribuzione medesime e alle società operanti nel settore dei servizi energetici per progetti realizzati autonomamente, in conformità alle linee guida di cui all'art. 5, comma 6. Si applicano a tali progetti le disposizioni di cui all'art. 7.
3. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell'àmbito della gestione economica del mercato elettrico, organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e predispone le regole di funzionamento del mercato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
4. I criteri di organizzazione della contrattazione si conformano alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3.
6. I titoli di efficienza rilasciati nell'àmbito del presente decreto e i titoli di efficienza energetica rilasciati nell'àmbito del decreto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono oggetto di contrattazione tra i detentori e i soggetti sottoposti alle disposizioni dei medesimi decreti, nel rispetto delle relative norme.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso m Mtep, e il valore dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, in capo alle imprese di distribuzione di cui all'art. 4, comma 1, entrambi riferiti all'anno precedente.
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Art. 11.
Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni.
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla regione o provincia autonoma competente per territorio.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascuna impresa di distribuzione possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al successivo comma 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas informa il gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica.
3. Qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, l'impresa di distribuzione consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al rapporto di cui all'art. 10, comma 7, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso, qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, l'impresa di distribuzione non consegua almeno il 50% delle quote di obiettivo di sua competenza, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua nel biennio successivo.
4. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto al comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e comunque superiori all'entità degli investimenti necessari, ai sensi del presente decreto, a compensare le inadempienze. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al gestore del mercato elettrico e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate.
5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art. 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A valere su tali risorse, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata, è approvato il finanziamento di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini dell'uso razionale dell'energia e di programmi di incentivazione dell'efficienza energetica negli usi finali. I predetti programmi di incentivazione vengono individuati tenendo anche conto della diffusione degli interventi di efficienza energetica negli usi finali a livello regionale, determinata dall'attuazione del presente decreto.
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Art. 12.
Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano.
1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e Bolzano solamente al conseguimento degli obiettivi e finalità da esso previsti. Le sue disposizioni si applicano fino a quando le province autonome non disciplinano diversamente le modalità per il conseguimento degli obiettivi e finalità medesimi. In ogni caso, le province autonome si coordinano con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
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Art. 13.
Misure preparatorie e di accompagnamento.
1. Le risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata in vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui alle premesse sono destinate alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui al comma 2, nonché all'esecuzione di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui al comma 6.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, è approvato un programma di misure e interventi su utenze energetiche la cui titolarità è di organismi pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e le province autonome. Il programma è finalizzato, tra l'altro, a individuare le modalità e le condizioni per l'effettuazione di diverse tipologie di intervento nei vari contesti regionali e alla individuazione delle misure e interventi maggiormente significativi in rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere oggetto degli accordi di cui all'art. 4, comma 8.
3. Il programma di cui al comma 2 è predisposto e attuato in maniera da assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative attuative del medesimo programma sono titolati alla effettiva esecuzione delle relative misure e interventi.
4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure e degli interventi per i quali siano state effettuate le diagnosi energetiche e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di cui al comma 8, è destinato alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi, definiti nel programma di cui al comma 2, ed è assegnato con procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ivi incluse le società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
6. Il rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 è destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dalle imprese di distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005. La ripartizione delle risorse tra le imprese di distribuzione tiene conto dell'obiettivo di ciascuno di esse, di cui all'art. 3, comma 4.
7. Il programma di cui al comma 2 e i relativi criteri di attuazione sono trasmessi dal Ministero delle attività produttive alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per la relativa esecuzione. Le regioni e le province autonome provvedono alla relativa gestione, nel rispetto di quanto disposto al comma 5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede altresì alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6.
8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta gli opportuni provvedimenti affinché la Cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa assegnate dal presente articolo, nonché ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico (4).
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(4) Con la Del.Aut.en.el. e gas 13 dicembre 2004, n. 213/04 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2005, n. 1) sono stati determinati gli obiettivi specifici, per l'anno 2005, di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale e sono state emanate disposizioni per la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell'attuazione del presente articolo.
Art. 14.
Abrogazione.
1. Il D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui alle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2001, è abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione del D.M. 24 aprile 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle premesse.
3. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende come riferimento al presente decreto.
4. Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli del decreto emanato con il comma 1, limitatamente a procedimenti pendenti.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
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Allegato 1
Tipologie di interventi e misure per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nell'attività di distribuzione del gas naturale
Tabella A
Interventi di riduzione dei consumi del gas naturale di cui all'art. 3, comma 2
Tipologia di intervento 1
Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili
- Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza
Tipologia di intervento 2
Riduzione dei consumi di gas per usi termici
- Installazione di sistemi e prodotti per la riduzione dei consumi di gas per le esigenze di produzione di acqua calda
Tipologia di intervento 3
Climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili
- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.)
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo
- Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazione
- Cogenerazione e sistemi di microcogenerazione come definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
- Sistemi di trigenerazione e quadrigenerazione
- Sistemi a celle a combustibile
- Sistemi di telegestione
- Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti di riscaldamento centralizzato
- Utilizzo di calore di recupero
Tipologia di intervento 4
Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali
- Impiego di impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore
- Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- Uso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impianti cogenerativi, geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici per il riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicazioni civili
- Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 KW
Tabella B
Altri interventi
Tipologia di intervento 5
Recuperi di energia
- Recuperi di energia sulla rete del gas
Tipologia di intervento 6
Rifasamento elettrico
- Rifasamento presso l'utenza finale
Tipologia di intervento 7
Motori elettrici e loro applicazioni
- Installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza
- Ottimizzazione di impianto e gestionale dei sistemi di pompaggio azionati da motori elettrici
- Installazione motori e meccanismi di trasmissione della forza motrice a più alta efficienza
- Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL
Tipologia di intervento 8
Sistemi per l'illuminazione
- Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, crepuscolari, ecc.)
- Aumento dell'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione
- Installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.)
Tipologia di intervento 9
Electricity leaking
- Installazione di apparecchiature a basso consumo in stand-by o di dispositivi per la riduzione del consumo in stand-by di apparecchiature esistenti
- Sistemi di posizionamento in stand-by di apparecchiature di uso saltuario
- Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in stand-by
Tipologia di intervento 10
Interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria
- Essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza
- Fusioni e cotture con forni a conduzione e irraggiamento
- Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso compressione meccanica
Tipologia di intervento 11
Applicazioni nelle quali l'uso del gas naturale è più efficiente di altre fonti o vettori di energia
- Interventi per la sostituzione di scaldacqua elettrici con dispositivi alimentati a gas naturale
Tipologia di intervento 12
Elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza
- Sostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, scaldacqua, forni, pompe di circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a più alta efficienza
- Installazione di computer, stampanti, fax, ecc., ad elevata efficienza
Tipologia di intervento 13
Interventi per la riduzione della domanda di energia per il condizionamento
- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.)
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo
- Sistemi di condizionamento ad assorbimento
- Installazione di pompe di calore elettriche o a gas con funzione di riscaldamento e raffreddamento, in edifici di nuova costruzione o ristrutturati aventi coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, Cd, inferiore ai limiti fissati, in funzione dei gradi-giorno della località, nella successiva tabella 1, e che rispettino eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle linee-guida di cui all'art. 5, comma 6
- Impianti solari termici utilizzanti macchine frigorifere ad assorbimento anche reversibili a pompa di calore
Tipologia di intervento 14
Formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione
- Campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali per la riduzione dei consumi
Tipologia di intervento 15
Veicoli elettrici e a gas naturale
- Iniziative per la diffusione dei veicoli stradali a trazione elettrica e a gas naturale
Tabella 1: Coefficienti di dispersione volumica Cd [W/m3°C], al variare del rapporto superficie/volume e dei gradi giorno
ZONA CLIMATICA
A B C D E F
Gradi Giorno Gradi Giorno Gradi Giorno Gradi Giorno Gradi Giorno Gradi Giorno
S/V <600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 >3000
0,2 0,42 0,42 0,37 0,37 0,33 0,33 0,26 0,26 0,23 0,23
0,9 0,99 0,99 0,87 0,87 0,75 0,75 0,60 0,60 0,55 0,55
Per la definizione ed il calcolo delle diverse grandezze interessate, nonché per l'interpolazione dei valori limite all'interno delle zone climatiche, si applica la normativa vigente.
Le caratteristiche termiche dell'edificio ed il rispetto del vincolo sul Cd devono essere asseverati con perizia giurata da un ingegnere o perito termotecnico iscritto al pertinente albo professionale.
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D.M. 20 luglio 2004
Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi
per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 2004, n. 205.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che, all'art. 9, comma 1, dispone che le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente;
Visto altresì l'art. 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo, che prevede incentivi nazionali e regionali per la promozione dell'uso delle diverse tecnologie di fonti rinnovabili di energia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Ritenuto opportuno coordinare le procedure di individuazione e perseguimento dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente «Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
Vista la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Considerato che l'attuazione del citato D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, data la complessità del meccanismo avviato, ha comportato un periodo di messa a punto delle regole più lungo rispetto a quanto previsto nello stesso decreto;
Considerato altresì il carattere innovativo del meccanismo, tale da richiedere adeguata gradualità degli obiettivi e l'avvio di idonee misure di accompagnamento;
Ritenuto che gli obblighi in capo ai distributori di energia elettrica, necessari per conseguire gli obiettivi di cui al citato decreto, debbano decorrere dal momento in cui le regole sono pienamente definite;
Considerato altresì il permanere dell'esigenza di fornire i principali elementi circa i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nonché di definire le modalità per la valutazione dei progetti e il controllo della relativa attuazione;
Considerato che l'introduzione di elementi atti a dare adeguata risposta alle esigenze emerse può meglio esplicarsi attraverso l'abrogazione del precedente D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente e l'emanazione di un nuovo provvedimento, facendo salvo, tuttavia, le attività svolte nel periodo trascorso;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 17 giugno 2004;
Decreta:
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1. Campo di applicazione.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il presente decreto:
a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nonché le modalità per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire in ciascuna concessione per l'attività di distribuzione di energia elettrica;
b) stabilisce i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;
c) definisce le modalità per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi.
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2. Definizioni e fattori di conversione.
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. I risparmi di combustibili sono conteggiati in base ai rispettivi poteri calorifici inferiori, espressi in GJ, tenuto conto che 1 tep = 41,860 GJ. I poteri calorifici inferiori dei combustibili vengono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'àmbito delle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
3. La conversione dei kWh in tep viene effettuata utilizzando l'equivalenza 1 kWh = 0,22x10-3 tep per il primo anno di applicazione del presente decreto. Il fattore di conversione dei kWh in tep può essere aggiornato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei miglioramenti di efficienza conseguibili nelle tecnologie di generazione termoelettrica, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza.
4. Per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti.
5. Per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo.
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3. Determinazione quantitativa degli obiettivi e provvedimenti di programmazione regionale.
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:
a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;
b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006;
c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007;
d) 0,80 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,60 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei consumi di energia elettrica, da conseguire con misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nella tabella A, dell'allegato 1.
3. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al quinquennio di cui al comma 1, tenuto conto anche dei risultati del programma di cui all'art. 13, comma 2.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome, nel quadro degli obiettivi e delle modalità di conseguimento previsti dal presente decreto, sentiti gli organismi di raccordo regioni-autonomie locali e tenuto conto delle connesse risorse economiche aggiuntive, determinano con provvedimenti di programmazione regionale i rispettivi obiettivi indicativi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia e le relative modalità di raggiungimento.
5. Oltre il termine di cui al comma 4, gli enti predetti che non avessero provveduto possono adottare i medesimi provvedimenti con riferimento agli anni solari seguenti, tenendo conto delle riduzioni di consumo già conseguite, o previste da progetti avviati in conformità al presente decreto.
6. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali e sono individuate le azioni correttive eventualmente necessarie.
7. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di individuare propri obiettivi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e di stabilire le modalità per il relativo conseguimento.
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4. Obiettivi specifici da inserire nelle concessioni di distribuzione e programmazione territoriale.
1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto i distributori che forniscono non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalità di applicazione del presente decreto ai distributori che forniscono un numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2001. Le modalità di applicazione del predetto decreto tengono conto dell'àmbito territoriale nel quale operano le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, che deve essere conseguita dal singolo distributore, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso (2).
3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 10, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 6, e art. 7.
4. Si applica all'obiettivo del singolo distributore quanto previsto all'art. 3, comma 2.
5. Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dal singolo distributore nell'àmbito di un determinato progetto concorrono al conseguimento dell'obiettivo complessivo del medesimo distributore per un periodo di cinque anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9. Gli eventuali effetti conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere portati a riduzione delle quote degli obiettivi di competenza del distributore, di cui al presente decreto, a seguito di parere conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per gli effetti delle misure realizzate nel medesimo periodo la durata massima di efficacia è di sei anni.
6. Tenuto conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale, i distributori soggetti agli obblighi di cui al presente decreto formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alle regioni o province autonome interessate.
7. Su richiesta dei distributori, l'amministrazione competente provvede al coordinamento ed alla integrazione dei procedimenti amministrativi ed alla acquisizione unitaria degli atti autorizzativi, delle intese, degli atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione del piano delle iniziative di cui al comma 6, attivando nel caso lo sportello unico.
8. Sulla base degli indirizzi di programmazione energetico ambientale regionale e locale di cui ai precedenti commi, le regioni e le province autonome possono stipulare accordi con i distributori, individuando, anche sulla base dei risultati ottenuti dal programma di misure e interventi di cui all'art. 13, comma 2, le misure e gli interventi maggiormente significativi in rapporto al contesto regionale e locale.
9. Gli interventi per l'isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo, di cui alle tipologie 3 e 13 dell'allegato 1, concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'impresa di distribuzione per un periodo di otto anni. Con successivi decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuati interventi o misure che concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi delle imprese di distribuzione per un periodo superiore o inferiore a cinque anni se realizzati dopo l'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.
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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.en.el. e gas 22 settembre 2004, n. 167/04.
5. Tipologia delle misure e degli interventi ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi.
1. Il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 al presente decreto (2/a).
2. Nei provvedimenti, di cui all'art. 3, commi 4 e 5, le regioni e le province autonome possono prevedere tipologie di intervento integrative rispetto a quelle elencate in allegato 1, individuare ulteriori criteri di ripartizione degli obiettivi regionali tra i diversi settori e tipologie di intervento, indicare le modalità di conseguimento più efficaci nei rispettivi contesti.
3. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del presente decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza energetica ai sensi dell'art. 10, non sono ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
4. Non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica. Non sono altresì ammissibili progetti ai quali siano stati riconosciuti contributi in conto capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'àmbito di iniziative finalizzate all'adempimento delle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fermo restando che ad essi si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.
6. Sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui all'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve essere prodotta dai distributori. Nella predisposizione di tali atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori sopra menzionati, può aggiornare le linee guida.
7. I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da non discriminare tra i clienti del distributore appartenenti al settore o ai settori di uso finale cui gli stessi progetti sono indirizzati e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nel settore.
8. I soggetti di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma 6, qualora detti progetti includano tipologie di intervento per le quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non abbia già pubblicato apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi. La verifica di conformità alle disposizioni del presente decreto è effettuata dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La verifica di conformità alle linee guida di cui al comma 6 è effettuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Le attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali possono essere svolte solo come misure di sostegno ad altre tipologie di interventi e misure.
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(2/a) Con Del.Aut.en.el. e gas 20 aprile 2005, n. 70/05 (Gazz. Uff. 23 maggio 2005, n. 118) sono state approvate cinque schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui al presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 4 agosto 2005, n. 177/05 (Gazz. Uff. 15 settembre 2005, n. 215), rettificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 12 settembre 2005, n. 187/05 (Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222), sono state approvate due schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici negli usi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria, conseguiti tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento.
6. Promozione di prodotti, apparecchi e componenti di impianti nell'àmbito delle iniziative.
1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell'àmbito delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei quali sia comunque promosso l'utilizzo in quanto in grado di assolvere ad una o più funzioni significative dal punto di vista energetico, devono possedere le caratteristiche di seguito indicate, certificate con le modalità precisate per ogni specifico caso:
a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con quattro stelle di rendimento energetico ed essere certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;
b) i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5; i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale superiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza maggiore dell'82%; i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale devono presentare emissioni compatibili con i limiti fissati dall'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti; le biomasse utilizzabili sono quelle ammesse dall'allegato III dello stesso decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti;
c) gli apparecchi domestici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e successivi decreti applicativi, devono essere etichettati in classe A e certificati conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi;
d) tutti i prodotti, apparecchi o componenti di impianti ricadenti nell'àmbito di applicazione del D.M. 2 aprile 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante «Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi», per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificati in conformità al decreto medesimo;
e) le caratteristiche e le prestazioni energetiche di tutti gli altri prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificate da un organismo di certificazione di prodotto accreditato presso uno dei Paesi membri dell'Unione europea, oppure determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio universitario inserito nell'albo dei laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, applicando, in ordine di priorità, una delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:
1) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro dell'Unione europea;
2) norme tecniche europee approvate dagli enti di normazione europei, CEN, CENELEC ed ETSI;
3) norme tecniche nazionali pubblicate dagli organismi di normazione dei Paesi dell'Unione europea elencati in allegato alla direttiva n. 83/189/CEE 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;
4) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni all'Unione europea;
5) norme tecniche pubblicate da enti di normazione internazionali o da enti di normazione di Paesi esterni all'Unione europea.
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7. Modalità di controllo.
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti di indirizzo ai quali devono conformarsi le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione, e può individuare uno o più soggetti al quale affidare lo svolgimento di tali attività, nonché, tra dette attività, quelle che, in tutto o per parti omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad evidenza pubblica, a soggetti provvisti di adeguata e documentata professionalità.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla base degli atti di indirizzo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attività con le eventuali iniziative che le regioni e le province autonome intendano assumere in materia di efficienza energetica. In particolare, successivamente al 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce la data dalla quale, su richiesta delle regioni e delle province autonome, le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti in ciascun contesto regionale, ivi inclusi i necessari controlli a campione, possono essere svolte, nel rispetto degli atti di indirizzo di cui al comma 1, direttamente dalle stesse regioni e province autonome, anche attraverso soggetti da esse controllati.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone e pubblica annualmente un rapporto sull'attività eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'àmbito del presente decreto, ivi inclusa la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include eventuali proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi, inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1.
4. Al fine di consentire allo Stato e alle regioni e province autonome il monitoraggio delle azioni attuate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede all'inserimento dei dati del rapporto di cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di riferimento» previsto dall'Accordo fra Stato e regioni del 30 dicembre 1998 e successive modifiche.
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8. Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi.
1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:
a) mediante azioni dirette dei distributori;
b) tramite società controllate dai medesimi distributori;
c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle regioni e province autonome gli estremi delle società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.
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9. Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti.
1. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3).
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(3) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 16 dicembre 2004, n. 219/04.
10. Titoli di efficienza energetica.
1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emette a favore dei distributori titoli di efficienza energetica, denominati anche certificati bianchi, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai sensi dell'art. 7, comma 1.
2. I titoli di efficienza energetica possono essere rilasciati altresì alle società controllate dai distributori medesimi e alle società operanti nel settore dei servizi energetici per progetti realizzati autonomamente, in conformità alle linee guida di cui all'art. 5, comma 6. Si applicano a tali progetti le disposizioni di cui all'art. 7.
3. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell'àmbito della gestione economica del mercato elettrico, organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e predispone le regole di funzionamento del mercato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
4. I criteri di organizzazione della contrattazione si conformano alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3.
6. I titoli di efficienza rilasciati nell'àmbito del presente decreto e i titoli di efficienza energetica rilasciati nell'àmbito del decreto di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono oggetto di contrattazione tra i detentori e i soggetti sottoposti alle disposizioni dei medesimi decreti, nel rispetto delle relative norme.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso in Mtep, e il valore dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, in capo ai distributori di cui all'art. 4, comma 1, entrambi riferiti all'anno precedente.
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11. Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni.
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2006, i distributori trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla regione o provincia autonoma competente per territorio.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas informa il Gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica.
3. Qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al rapporto di cui all'art. 10, comma 7, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso, qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, il distributore non consegua almeno il 50% delle quote di obiettivo di sua competenza, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua nel biennio successivo.
4. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto al comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e comunque superiori all'entità degli investimenti necessari, ai sensi del presente decreto, a compensare le inadempienze. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Gestore del mercato elettrico e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate.
5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art. 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A valere su tali risorse, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Unificata, è approvato il finanziamento di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini dell'uso razionale dell'energia e di programmi di incentivazione dell'efficienza energetica negli usi finali. I predetti programmi di incentivazione vengono individuati tenendo anche conto della diffusione degli interventi di efficienza energetica negli usi finali a livello regionale, determinata dall'attuazione del presente decreto.
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12. Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano.
1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e Bolzano solamente al conseguimento degli obiettivi e finalità da esso previsti. Le sue disposizioni si applicano fino a quando le province autonome non disciplinano diversamente le modalità per il conseguimento degli obiettivi e finalità medesimi. In ogni caso, le province autonome si coordinano con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
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13. Misure preparatorie e di accompagnamento.
1. Le risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata in vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui alle premesse sono destinate alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui al comma 2, nonché all'esecuzione di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali, di cui al comma 6.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, è approvato un programma di misure e interventi su utenze energetiche la cui titolarità è di organismi pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e le province autonome. Il programma è finalizzato, tra l'altro, a individuare le modalità e le condizioni per l'effettuazione di diverse tipologie di intervento nei vari contesti regionali e alla individuazione delle misure e interventi maggiormente significativi in rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere oggetto degli accordi di cui all'art. 4, comma 8.
3. Il programma di cui al comma 2 è predisposto e attuato in maniera da assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative attuative del medesimo programma sono titolati alla effettiva esecuzione delle relative misure e interventi.
4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure e degli interventi per i quali siano state effettuate le diagnosi energetiche e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di cui al comma 8, è destinato alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi, definiti nel programma di cui al comma 2, ed è assegnato con procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ivi incluse le società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
6. Il rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 è destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dai distributori nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005. La ripartizione delle risorse tra i distributori tiene conto dell'obiettivo di ciascuno di essi, di cui all'art. 4, comma 2.
7. Il programma di cui al comma 2 e i relativi criteri di attuazione sono trasmessi dal Ministero delle attività produttive alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per la relativa esecuzione. Le regioni e le province autonome provvedono alla relativa gestione, nel rispetto di quanto disposto al comma 5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede altresì alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6.
8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta gli opportuni provvedimenti affinché la Cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa assegnate dal presente articolo, nonché ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico (4).
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(4) Con Del.Aut.en.el. e gas 13 dicembre 2004, n. 213/04 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2005, n. 1) sono stati determinati gli obiettivi specifici, per l'anno 2005, di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale e sono state emanate disposizioni per la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell'attuazione del presente articolo. Con Del.Aut.en.el. e gas 10 novembre 2005, n. 235/05 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2005, n. 283) sono state emanate disposizioni per la Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazioni di somme, connesse all'attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione, a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali eseguite dai distributori ai fini dell'attuazione del presente articolo.
14. Abrogazione.
1. Il D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui alle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2001, è abrogato. Gli obblighi e le sanzioni contemplate nel suddetto decreto decadono.
2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione del D.M. 24 aprile 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle premesse.
3. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende come riferimento al presente decreto.
4. Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli del decreto emanato con il comma 1, limitatamente a procedimenti pendenti.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
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Allegato 1 - Tipologie di interventi e misure per l'incremento della efficienza energetica negli usi finali di energia
TABELLA A
Interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 2
Tipologia di intervento 1
Rifasamento elettrico
- Rifasamento presso l'utenza finale
Tipologia di intervento 2
Motori elettrici e loro applicazioni
- Installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza
- Ottimizzazione di impianto e gestionale dei sistemi di pompaggio azionati da motori elettrici
- Installazione motori e meccanismi di trasmissione della forza motrice a più alta efficienza
- Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL
Tipologia di intervento 3
Sistemi per l'illuminazione
- Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, crepuscolari, ecc.)
- Aumento dell'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione
- Installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.)
Tipologia di intervento 4
Electricity leaking
- Installazione di apparecchiature a basso consumo in stand-by o di dispositivi per la riduzione del consumo in stand-by di apparecchiature esistenti
- Sistemi di posizionamento in stand-by di apparecchiature di uso saltuario
- Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in stand-by
Tipologia di intervento 5
Interventi per l'uso di fonti o vettori più appropriati dell'energia elettrica
- Interventi per la sostituzione di scalda acqua elettrici (per acqua calda sanitaria o per lavastoviglie, lavatrici, ecc.) con dispositivi alimentati con altre fonti energetiche o a più alta efficienza, o mediante teleriscaldamento
Tipologia di intervento 6
Riduzione dei consumi di energia elettrica per usi termici
- Installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda
Tipologia di intervento 7
Interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il condizionamento
- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.)
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo
- Impianti solari termici utilizzanti macchine frigorifere ad assorbimento anche reversibili a pompa di calore
Tipologia di intervento 8
Elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza
- Sostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, scaldaacqua, forni, pompe di circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a più alta efficienza
- Installazione di computer, stampanti, fax, ecc. ad elevata efficienza
TABELLA B
Altri interventi
Tipologia di intervento 9
Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili
- Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza
Tipologia di intervento 10
Interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria
- Essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza
- Fusioni e cotture con forni a conduzione e irraggiamento
- Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso compressione meccanica
Tipologia di intervento 11
Climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili
- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo
- Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazione
- Cogenerazione e sistemi di microcogenerazione come definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
- Sistemi di trigenerazione e quadrigenerazione
- Sistemi a celle a combustibile
- Installazione di pompe di calore elettriche o a gas con funzione di riscaldamento e raffreddamento, in edifici di nuova costruzione o ristrutturati aventi coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, Cd, inferiore ai limiti fissati, in funzione dei gradi-giorno della località, nella successiva tabella 1, e che rispettino eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6
- Sistemi di telegestione
- Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti di riscaldamento centralizzato
- Utilizzo di calore di recupero
Tipologia di intervento 12
Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali
- Impiego di impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore
- Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- Uso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impianti cogenerativi, geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici, per il riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicazioni civili
- Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 KW
Tipologia di intervento 13
Veicoli elettrici e a gas naturale
- Iniziative per la diffusione di veicoli stradali a trazione elettrica e a gas naturale
Tipologia di intervento 14
Formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione
- Campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali per la riduzione dei consumi
Tabella 1: Coefficienti di dispersione volumica Cd [W/m3°C], al variare del rapporto superficie/volume e dei gradi giorno
ZONA CLIMATICA
A B C D E F
Gradi Giorno Gradi Giorno Gradi Giorno Gradi Giorno Gradi Giorno Gradi Giorno
S/V <600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 >3000
0,2 0,42 0,42 0,37 0,37 0,33 0,33 0,26 0,26 0,23 0,23
0,9 0,99 0,99 0,87 0,87 0,75 0,75 0,60 0,60 0,55 0,55
Per la definizione ed il calcolo delle diverse grandezze interessate, nonché per l'interpolazione dei valori limite all'interno delle zone climatiche, si applica la normativa vigente.
Le caratteristiche termiche dell'edificio ed il rispetto del vincolo sul Cd devono essere asseverati con perizia giurata da un ingegnere o perito termotecnico iscritto al pertinente albo professionale.
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L. 23 agosto 2004 n. 239
Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 6 maggio 2005, n. 18/D;
- Ministero dell'interno: Lett.Circ. 28 febbraio 2005, n. DCPST/A4/RS/600;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 7 ottobre 2004, n. 165.
1. 1. Nell'àmbito dei princìpi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono princìpi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:
a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;
c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge (1/cost).
3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:
a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;
b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);
c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;
d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;
f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;
g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;
m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;
n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.
4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;
c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'àmbito territoriale delle autorità che li prevedono;
d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (2) (1/cost);
g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;
h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;
i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.
5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di settore;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti (3);
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti (4);
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche (5);
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei princìpi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.
8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;
3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico (6);
4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;
5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica;
6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali (7) (1/cost);
b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;
2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento (8) (1/cost);
4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;
5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;
c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:
1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;
2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;
3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;
4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;
5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.
9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'àmbito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.
12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.
13. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.
14. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i princìpi e le modalità per il rilascio delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia (8/a).
18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente (8/b).
19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto (8/c).
20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.
21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «take or pay» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio.
22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma 20.
23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'articolo 13 della Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi» (9);
b) nel comma 4 le parole: «e comunque ciascuna società a controllo pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori».
25. Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogato al 31 dicembre 2004.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'àmbito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente» (10).
27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, al comma 5, le parole: «di reti energetiche» sono sostituite dalle seguenti: «di reti elettriche»; nello stesso articolo 1-sexies, al comma 6, le parole: «anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali» sono soppresse.
28. Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: «decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto di cui all'articolo 4, comma 4».
29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.
30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.
5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.
5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.
5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa».
31. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è abrogato.
32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati.
33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni (1/cost).
34. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
35. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.
36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:
a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse, interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.
39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.
40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.
41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato (11).
42. I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta.
43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;
c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura.
44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, lettera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.
45. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:
«7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società».
46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche.
47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive da emanare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005.
50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.
51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato.
52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive (11/a).
53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: «entro l'anno successivo alla data di immatricolazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione».
54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle persone giuridiche.
55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.
56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali (12);
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali (1/cost).
57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (1/cost).
58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (1/cost).
59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.
60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.
61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.
62. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.
63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.
64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.
65. Per i progetti ammessi ai benefìci di cui ai commi 63 e 64, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.
67. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
68. Al comma 10-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: «decorre» è sostituita dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000.
70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.
71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento (12/a).
72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.
73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
74. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli di cui al terzo periodo,».
75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato».
76. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (13).
78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi per le attività in terraferma ed entro il termine di quattro mesi per le attività in mare e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'àmbito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
80. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.
82. Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di variante urbanistica (14).
83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.
84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione (15).
85. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW.
86. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.
87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.
88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.
89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.
90. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:
«4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo».
91. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:
«1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione».
92. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.
93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:
«5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:
a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Del.Aut.en.el. e gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione».
94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:
«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare».
95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001, qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, può essere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilità di attribuzione univoca.
96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:
«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato».
97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni di cui ai commi da 99 a 106.
99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.
103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.
104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.
105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.
106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,»;
b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno» sono inserite le seguenti: «e in relazione alle condizioni antropiche del territorio»;
c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «, di cui uno con funzioni di presidente» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
107. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.
108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.
110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria.
111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.
113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: «per non più di una volta».
114. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è soppresso il secondo periodo.
115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non più di ulteriori venti esperti con le medesime modalità previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.
116. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.
117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce «Ministero delle attività produttive», allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
118. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
b) al comma 30, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle attività produttive:
a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;
b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui;
c) potenzia la capacità operativa della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unità, in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante contratti con personale a elevata specializzazione in materie energetiche, il cui limite di spesa è di euro 500.000 annui;
d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera d), gli oneri di partecipazione all'International Energy Forum e promuove le attività, previste per il triennio 2004-2006, necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che l'Italia ospita come presidenza di turno.
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
121. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i princìpi e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;
b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;
c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;
d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale (1/cost).
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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera
f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente punto, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente punto, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281».
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente punto, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.
(8/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 aprile 2006 e il D.M. 28 aprile 2006.
(8/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 aprile 2006.
(8/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 aprile 2006.
(9) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003.
(11) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.
(11/a) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, L. 17 agosto 2005, n. 168. In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.
(12) Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.
(12/a) Vedi, anche, il D.M. 24 ottobre 2005 e l'art. 267, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(13) Vedi, anche, l'art. 52-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
(14) Vedi, anche, l'art. 52-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).
(15) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione».
L. 4 febbraio 2005, n. 11
Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari (art. 13 e
16)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.
Art. 13.
Adeguamenti tecnici.
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
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(omissis)
Art. 16.
Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.
4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222 S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2003;
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli edifici integrano esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumità delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente;
Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
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TITOLO I
Principi generali.
1. Finalità.
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.
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2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.
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3. Àmbito di intervento.
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell'àmbito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
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4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
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5. Meccanismi di cooperazione.
1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:
a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;
b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;
c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;
d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;
e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.
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6. Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.
3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
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7. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva.
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
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8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.
1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.
3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, è conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.
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9. Funzioni delle regioni e degli enti locali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo princìpi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
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10. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.
1. Il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività:
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.
3. I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'àmbito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.
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TITOLO II
Norme transitorie.
11. Requisiti della prestazione energetica degli edifici.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
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12. Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.
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TITOLO III
Disposizioni finali.
13. Misure di accompagnamento.
1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti nell'àmbito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'àmbito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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14. Copertura finanziaria.
1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
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15. Sanzioni.
1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
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16. Abrogazioni e disposizioni finali.
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8.
3. È abrogato l'articolo 1 del D.M. 6 agosto 1994 del Ministro dell'industria commercio e artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
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17. Clausola di cedevolezza.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
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Allegati
(omissis)
Gli allegati;che si omettono, possono essere consultati presso il Servizio studi – dipartimento attività produttive
Dir. 16 dicembre 2002 n. 2002/91/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia
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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1. Entrata in vigore il 4 gennaio 2003.
(2) Termine di recepimento: 4 gennaio 2006. Direttiva recepita con D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
visto il parere del Comitato delle regioni (5),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.
(2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174 del trattato, comprendono i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.
(3) L'aumento del rendimento energetico occupa un posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto e dovrebbe far parte integrante anche dei pacchetti di proposte volte ad assolvere agli impegni assunti in altre sedi.
(4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine.
(5) Nelle conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre 2000 il Consiglio ha approvato il piano d'azione della Commissione sull'efficienza energetica ed ha richiesto interventi specifici nel settore dell'edilizia.
(6) L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.
(7) La direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE), che impone agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare i programmi per il rendimento energetico nel settore dell'edilizia, ha iniziato a produrre notevoli benefici. Si avverte tuttavia l'esigenza di uno strumento giuridico complementare che sancisca interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora inattuato e di ridurre l'ampio divario tra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore.
(8) Ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, l'edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, condizionamento ed aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benessere degli occupanti.
(9) Le misure per l'ulteriore miglioramento del rendimento energetico degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Esse non dovrebbero contravvenire ad altre prescrizioni essenziali sull'edilizia quali l'accessibilità, la prudenza e l'uso cui è destinato l'edificio.
(10) Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia, che può essere differenziata a livello regionale, che consideri, oltre alla coibentazione, una serie di altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di fonti di energia rinnovabili e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. L'impostazione comune di questa analisi, svolta da esperti qualificati e/o accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario, a beneficio dei potenziali acquirenti o locatari dell'immobile.
(11) La Commissione intende sviluppare ulteriormente norme quali la EN 832 e la prEN 13790, anche per quanto riguarda i sistemi di condizionamento d'aria e l'illuminazione.
(12) Poiché gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere assoggettati a prescrizioni minime di rendimento energetico stabilite in funzione delle locali condizioni climatiche. A questo proposito le migliori prassi dovrebbero essere destinate ad un uso ottimale degli elementi relativi al miglioramento del rendimento energetico. Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi dovrebbe essere accertata una volta, ad opera dello Stato membro, mediante uno studio che indichi un elenco di misure di conservazione dell'energia, per condizioni medie di mercato locale, che soddisfino criteri relativi al rapporto costi/efficacia. Se la o le misure sono considerate fattibili, prima dell'inizio dei lavori possono essere necessari studi specifici.
(13) Per gli edifici che superano determinate dimensioni, la ristrutturazione importante dovrebbe essere considerata un'opportunità di migliorare il rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Ristrutturazioni importanti si hanno quando il costo totale della ristrutturazione connesso con le murature esterne e/o gli impianti energetici quali il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il condizionamento d'aria, la ventilazione e l'illuminazione è superiore al 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, o quando una quota superiore al 25% delle murature esterne dell'edificio viene ristrutturata.
(14) Tuttavia, il miglioramento del rendimento energetico globale di un edificio esistente non implica necessariamente una completa ristrutturazione dell'edificio e potrebbe invece limitarsi alle parti che sono più specificamente pertinenti ai fini del rendimento energetico dell'edificio e che rispondono al criterio costi/efficienza.
(15) I requisiti di ristrutturazione per gli edifici esistenti non dovrebbero essere incompatibili con la funzione, la qualità o il carattere previsti dell'edificio. Dovrebbe essere possibile ricuperare i costi supplementari dovuti ad una siffatta ristrutturazione entro un lasso di tempo ragionevole rispetto alla prospettiva tecnica di vita degli investimenti tramite un maggiore risparmio energetico.
(16) Il processo di certificazione può essere accompagnato da programmi per agevolare un accesso equo al miglioramento del rendimento energetico, basato su accordi tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato dagli Stati membri e attuato da società di servizi energetici che accettano di impegnarsi a realizzare gli investimenti prestabiliti. I progetti adottati dovrebbero essere oggetto di sorveglianza e controllo da parte degli Stati membri che dovrebbero inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. Per quanto possibile, l'attestato dovrebbe descrivere la reale situazione dell'edificio in termini di rendimento energetico e può essere riveduto di conseguenza. Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico dovrebbero assumere un approccio esemplare nei confronti dell'ambiente e dell'energia assoggettandosi alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. Potrebbero inoltre essere affisse le temperature ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate alle temperature effettivamente riscontrate, onde scoraggiare l'uso scorretto degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Ciò dovrebbe contribuire ad evitare gli sprechi di energia e a mantenere condizioni climatiche interne confortevoli (comfort termico) in funzione della temperatura esterna.
(17) Gli Stati membri possono altresì avvalersi di altri mezzi/misure, non previsti dalla presente direttiva, per promuovere un rendimento energetico maggiore. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare una buona gestione energetica, tenendo conto dell'intensità di impiego degli edifici.
(18) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi del sud dell'Europa. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di tali paesi. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici nel periodo estivo. Concretamente, occorrerebbe sviluppare maggiormente le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.
(19) La manutenzione regolare, da parte di personale qualificato, delle caldaie e degli impianti di condizionamento contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche di prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È bene sottoporre il complesso dell'impianto termico ad una perizia indipendente qualora la sostituzione possa essere presa in considerazione in base a criteri di efficienza sotto il profilo dei costi.
(20) La fatturazione, per gli occupanti degli edifici, dei costi relativi al riscaldamento, al condizionamento dell'aria e all'acqua calda, calcolati in proporzione al reale consumo, potrebbero contribuire ad un risparmio energetico nel settore residenziale. Gli occupanti dovrebbero essere messi in condizione di regolare il proprio consumo di calore ed acqua calda, in quanto tali misure siano economicamente proficue.
(21) Secondo i principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, i principi generali e gli obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
(22) Occorrerebbe prevedere la possibilità di un rapido adeguamento del metodo di calcolo e della revisione periodica da parte degli Stati membri delle prescrizioni minime nel campo del rendimento energetico degli edifici nei confronti del progresso tecnologico, per quanto riguarda, tra l'altro, le proprietà(o qualità) isolanti dei materiali di costruzione e dell'evoluzione futura degli standard.
(23) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,
hanno adottato la presente direttiva:
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(3) Pubblicata nella G.U.C.E.31 luglio 2001, n. C 213 E e G.U.C.E. 27 agosto 2002, n. C 203 E.
(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 8 febbraio 2002, n. C 36.
(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 3 maggio 2002, n. C 107.
(6) Parere 6 febbraio 2002 del Parlamento europeo. Posizione comune 7 giugno 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 20 agosto 2002, n. C 197 E) e decisione 10 ottobre 2002 del Parlamento europeo.
Articolo 1
Obiettivo.
L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.
Le disposizioni in essa contenute riguardano:
a) il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
c) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;
d) la certificazione energetica degli edifici, e
e) l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.
Articolo 2
Definizioni.
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
1) «edificio»: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità abitative a sé stanti;
2) «rendimento energetico di un edificio»: la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori calcolati tenendo conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di generazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
3) «attestato del rendimento energetico di un edificio»: un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato seguendo una metodologia sulla base del quadro generale descritto nell'allegato;
4) «cogenerazione (generazione combinata di energia elettrica e termica)»: la produzione simultanea di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
5) «sistema di condizionamento d'aria»: il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria in cui la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;
6) «caldaia»: il complesso bruciatore-focolare che permette di trasferire all'acqua il calore prodotto dalla combustione;
7) «potenza nominale utile (espressa in kW)»: la potenza termica massima specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata all'acqua in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
8) «pompa di calore»: un dispositivo/impianto che sottrae calore a bassa temperatura dall'aria, dall'acqua o dal suolo e lo trasferisce all'impianto di riscaldamento di un edificio.
Articolo 3
Adozione di una metodologia.
Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale di cui all'allegato. Le parti 1 e 2 di tale quadro sono adeguate al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto dei valori o delle norme applicati nella normativa degli Stati membri.
Tale metodologia è stabilita a livello nazionale o regionale.
Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e può indicare il valore delle emissioni di CO2.
Articolo 4
Fissazione di requisiti di rendimento energetico.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici, calcolati in base alla metodologia di cui all'articolo 3. Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché diverse categorie di edifici. Tali requisiti devono tener conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età. I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non dovrebbero superare i cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.
2. I requisiti di rendimento energetico sono applicati a norma degli articoli 5 e 6.
3. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di fabbricati:
- edifici e monumenti ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto,
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose,
- fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico,
- edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno,
- fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2.
Articolo 5
Edifici di nuova costruzione.
Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico di cui all'articolo 4.
Per gli edifici di nuova costruzione la cui metratura utile totale supera i 1.000 m2, gli Stati membri provvedono affinché la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:
- sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili,
- cogenerazione,
- sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili,
- pompe di calore, a certe condizioni,
sia valutata e sia tenuta presente prima dell'inizio dei lavori di costruzione.
Articolo 6
Edifici esistenti.
Gli Stati membri provvedono affinché, allorché edifici di metratura totale superiore a 1.000 m2 subiscono ristrutturazioni importanti, il loro rendimento energetico sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri ricavano i requisiti minimi di rendimento energetico sulla base dei requisiti di rendimento energetico fissati per gli edifici a norma dell'articolo 4. I requisiti possono essere fissati per gli edifici ristrutturati nel loro insieme o per i sistemi o i componenti ristrutturati, allorché questi rientrano in una ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, con l'obiettivo succitato di migliorare il rendimento energetico globale dell'edificio.
Articolo 7
Attestato di certificazione energetica.
1. Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo.
La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi:
- su una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune ovvero
- sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio.
Gli Stati membri possono escludere le categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dall'applicazione del presente paragrafo.
2. L'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio. L'attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.
L'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici la cui metratura utile totale supera i 1.000 m2 occupati da autorità pubbliche e da enti che forniscono servizi pubblici a un ampio numero di persone e sono pertanto frequentati spesso da tali persone sia affisso in luogo chiaramente visibile per il pubblico un attestato di certificazione energetica risalente a non più di dieci anni prima.
Per i suddetti edifici può essere chiaramente esposta la gamma delle temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti.
Articolo 8
Ispezione delle caldaie.
Al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, gli Stati membri o:
a) adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustili liquidi o solidi non rinnovabili con potenza nominale utile compresa tra i 20 ed i 100 kW. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su caldaie che utilizzano altri combustibili.
Le caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionate almeno ogni due anni. Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni.
Per gli impianti termici dotati di caldaie di potenza nominale utile superiore a 20 kW e di età superiore a quindici anni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione una tantum dell'impianto termico complessivo. Sulla scorta di tale ispezione, che include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, gli esperti forniscono alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione della caldaia, ad altre modifiche dell'impianto termico o a soluzioni alternative; ovvero
b) adottano provvedimenti atti ad assicurare che sia fornita alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell'impianto termico o a soluzioni alternative, che possono comprendere ispezioni intese a valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L'impatto globale di tale approccio dovrebbe essere sostanzialmente equipollente a quello di cui alla lettera a). Gli Stati membri che si avvalgono di questa formula presentano alla Commissione, con scadenza biennale, una relazione sull'equipollenza dell'approccio da essi adottato.
Articolo 9
Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria.
Al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio, gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché i sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati.
L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza del sistema di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio. Viene data alle utenze un'opportuna consulenza in merito ai possibili miglioramenti o alla sostituzione del sistema di condizionamento ovvero a soluzioni alternative.
Articolo 10
Esperti indipendenti.
Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.
Articolo 11
Revisione.
La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 14, valuta la presente direttiva alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte concernenti tra l'altro:
a) eventuali misure complementari relative alla ristrutturazione degli edifici di superficie utile totale inferiore a 1.000 m2;
b) incentivi generali a favore di misure di efficienza energetica negli edifici.
Articolo 12
Informazione.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli utilizzatori di edifici sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione assiste gli Stati membri nella realizzazione di queste campagne di informazione, che possono essere oggetto di programmi comunitari.
Articolo 13
Adeguamento del contesto.
Le parti 1 e 2 dell'allegato sono rivedute a scadenze regolari, non inferiori a due anni.
Le eventuali modifiche necessarie per adeguare le parti 1 e 2 dell'allegato al progresso tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
Articolo 14
Comitato.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 15
Recepimento.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. In caso di mancata disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti, gli Stati membri dispongono di un ulteriore periodo di tre anni per applicare integralmente gli articoli 7, 8 e 9. Se si avvalgono di tale possibilità, essi ne danno comunicazione alla Commissione, fornendo le appropriate motivazioni, insieme ad un calendario per l'ulteriore attuazione della presente direttiva.
Articolo 16
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 17
Destinatari.
Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
La Presidente
M. Fischer Boel
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Allegato
Quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (articolo 3)
1. Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere almeno i seguenti aspetti:
a) caratteristiche termiche dell'edificio (murature esterne e divisioni interne, ecc.). Tali caratteristiche possono anche includere l'ermeticità;
b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione;
c) sistema di condizionamento d'aria;
d) ventilazione;
e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);
f) posizione ed orientamento degli edifici, compreso il clima esterno;
g) sistemi solari passivi e protezione solare;
h) ventilazione naturale;
i) qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato.
2. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:
a) sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili;
b) sistemi di cogenerazione dell'elettricità;
c) sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini);
d) illuminazione naturale.
3. Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo categorie quali:
a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
b) condomini (di appartamenti);
c) uffici;
d) strutture scolastiche;
e) ospedali;
f) alberghi e ristoranti;
g) impianti sportivi;
h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio;
i) altri tipi di fabbricati impieganti energia.
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LAZZARI, LAURINI e ANTONIO PEPE. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 di attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, ha introdotto nel nostro ordinamento nuove modalità e criteri per valorizzare l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica nel nostro Paese;
l'articolo 6 del decreto legislativo 192 del 2005 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli specificati all'artitolo 3, comma 2, lettera a) dello stesso, ossia gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni, devono essere dotati di un «attestato di certificazione energetica», redatto secondo i criteri e le metodologie esplicitate nell'articolo 4, comma 1, del medesimo, a cura del costruttore;
il comma 3, dell'articolo 6 specifica che in caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica deve essere allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata;
il comma 8 dell'articolo 15 del decreto specifica che in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo;
il decreto prevede un termine di 180 giorni per l'emanazione, da parte del Ministro delle Attività produttive, di concerto con i ministri dell'Ambiente e tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, delle «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici». Parimenti, l'articolo 4 al comma 1, prevede l'emanazione di uno o più decreti attuativi per definire i criteri generali e le medotologie propedeutici a redigere gli attestati di certificazione energetica di cui devono essere dotati tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli in ristrutturazione entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo -:
se il Ministero abbia già predisposto i decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 192 del 2005 e, in caso negativo, se ritenga opportuno, in vista delle scadenze previste dalla legge, di specificare le effettive modalità di attuazione del decreto legislativo e/o le parti di esso che al momento, (in assenza dei citati decreti), non possono entrare in vigore, in particolare per ciò che concerne il comma 3 dell'articolo 6 che prevede la nullità degli atti di compravendita carenti del certificato energetico. Ciò in quanto la scadenza dell'8 ottobre per l'entrata in vigore del decreto legislativo rischia di bloccare l'intero mercato immobiliare ed edilizio.
(5-00313)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 18 ottobre 2006
Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alfonso Gianni.
La seduta comincia alle 15.
5-00313 Lazzari, Laurini e Antonio Pepe: Attuazione della normativa in materia di certificazione energetica.
Giancarlo LAURINI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, riepilogando brevemente le questioni affrontate nell'atto ispettivo presentato.
Il sottosegretario Alfonso GIANNI risponde all'interrogazione nei termini riportati in titolo (vedi allegato 4).
Giancarlo LAURINI (FI) in sede di replica si dichiara soddisfatto della risposta fornita sulla base del presupposto che la posizione del Ministero in materia sia concorde con quella espressa del Consiglio nazionale del notariato, posizione menzionata nella risposta fornita dal Governo.
ALLEGATO 4
Interrogazione n. 5-00313 Lazzari, Laurini e Antonio Pepe: Attuazione della normativa in materia di certificazione energetica.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente il rendimento energetico nell'edilizia, prevede agli articoli 6 e 15 obblighi di certificazione energetica degli edifici. Al riguardo, si ricorda che l'obbligo di allegare detta certificazione si applica esclusivamente per gli edifici di nuova costruzione e, solo nel caso di ristrutturazione totale, per gli edifici esistenti di grandi dimensioni quando la richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, sia stata presentata, per entrambe le tipologie, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo (8 ottobre 2005). In violazione di detto obbligo il compratore dell'immobile può richiedere l'annullamento dell'atto.
L'effettiva operatività della norma (8 ottobre 2006) è subordinata all'emanazione dei decreti previsti all'articolo 4 e delle linee guida previste all'articolo 6 del decreto legislativo o, in alternativa, all'emanazione di equivalenti provvedimenti regionali ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.
Il Ministero dello sviluppo economico, fin dall'ottobre 2005, ha avviato la stesura dei decreti attuativi e delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, con il supporto di un gruppo di lavoro comprendente gli altri Ministeri competenti e i rappresentanti di 5 Regioni, dei principali enti scientifici nazionali e delle associazioni dei consumatori. Il ritardo delle norme tecniche europee (CEN) la mancanza di reali riferimenti di altri Paesi, le difficoltà di definire una procedura condivisa (legislazione concorrente Stato-Regioni), sugli obiettivi della certificazione energetica degli edifici, non hanno consentito il rispetto dei tempi ordinatori del decreto legislativo n. 192/2005.
In questi mesi il Ministero dello sviluppo economico ha sempre riservato particolare attenzione alla problematica sollevata dagli interroganti, sia assumendo informazioni presso la maggiore rappresentanza nazionale dei costruttori edili, sia prevedendo una soluzione transitoria nel decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo n. 192/2005.
Nel predetto schema di provvedimento è definito e introdotto un attestato di qualificazione energetica, rilasciato dal progettista dell'edificio o dal direttore dei lavori, che, fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sostituisce a tutti gli effetti l'attestato di certificazione energetica. Lo schema di decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 ottobre 2006, è ora all'esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato e della Conferenza Unificata per la formulazione dei prescritti pareri. Si prevede che il provvedimento possa diventare operativo entro la fine dell'anno.
Infine, si segnala che un accurato studio del Consiglio Nazionale del Notariato consente di affermare che, nella attesa dell'effettiva operatività della disciplina in esame, il mercato immobiliare potrà regolarmente continuare ad operare senza alcuna difficoltà né per i notai, né per i contraenti.
ALLEGATO 2
Schema
di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento
energetico nell'edilizia
(Atto n. 500).
RELAZIONE TECNICA
La direttiva 2002/91/CE promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nella Comunità.
Per quanto concerne il possibile impatto sulla finanza pubblica dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva in parola, si rappresenta quanto segue.
Articoli 4, 6 e 7 - con riferimento agli edifici di proprietà pubblica, si fa presente che la normativa vigente già prevede obblighi di contenimento dei consumi energetici negli edifici, obblighi ai quali sono assoggettati gli edifici sia pubblici che privati. Si ricorda, in particolare, la legge n. 10 del 1991. Pertanto, la presente normativa di attuazione della direttiva comunitaria 2002/91/CE non impone oneri maggiori di quelli che le Amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a rispettare. Si può concludere che la normativa in esame prevede semplificazioni amministrative e, ampliando il ricorso a soluzioni tecniche alternative determinate dal progresso tecnico nel campo dei materiali da costruzione, determina un correlato risparmio nei costi di gestione degli immobili.
In ordine al problema dell'ambito di applicazione delle norme in esame in caso di ristrutturazione, fermo restando quanto sopra esposto sull'assenza di maggiori oneri, si fa presente che, in base ai principi generali ed in analogia con l'articolo 2, comma 1, lettera b), della normativa in oggetto, la stessa si applica nei casi di ristrutturazioni la cui domanda o denuncia di inizio attività sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore della presente normativa.
Articolo 5 - la clausola di invarianza per la finanza pubblica viene sostituita con il comma 2 dell'articolo 14, così come riformulato su richiesta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Articoli 8, 9, 10 e 14 - Documentazione tecnica, controlli di conformità, ispezioni, monitoraggio. Si tratta di attività pubbliche di esercizio di pubbliche funzioni, attribuite dalla vigente normativa statale e da normative regionali.
Più in particolare:
Articolo 9, comma 3 - si fa presente che il catasto degli impianti di climatizzazione, la cui costruzione, peraltro, non è obbligatoria, ma facoltativa, è già stato realizzato da alcune Regioni ed enti locali, quale strumento informatico di supporto alle attività di controllo e di monitoraggio, attribuite nel settore alle regioni da decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il catasto è considerato «condizione indispensabile per una corretta gestione delle attività in esame» (vedi documento delle regioni per la predisposizione delle linee guida in materia impiantistica).
Articolo 10 - si assicura che le attività ivi previste in capo alle Amministrazioni centrali (Ministero delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio) rientrano tra quelle di controllo già previste dalla legislazione vigente sull'attuazione della normativa energetico-ambientale. Pertanto, a dette funzioni si provvede nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 10, comma 2 - si fa presente che anche le regioni già svolgono, secondo le disposizioni in vigore, le più ampie funzioni in materia di controllo e certificazione energetica degli edifici e degli impianti, riferendone annualmente alla Conferenza Stato-regioni. Per quanto sopra, anche in relazione alle altre disposizioni del testo che concernono gli adempimenti posti a carico degli enti territoriali, si ritiene che gli stessi enti faranno fronte agli enventuali oneri derivanti da tali adempimenti con le risorse dei rispettivi bilanci. In tal senso, si rinvia al comma 2 dell'articolo 14 del provvedimento in parola, così come riformulato per tenere conto delle richieste del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Articolo 13, comma 3 - si conferma che l'attività di informazione al pubblico e agli operatori, prevista in attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 12 della direttiva 2002/91/CE, rientra nel Piano nazionale di educazione previsto dalla legge 239 del 2004 (articolo 1, comma 119, lettera a) e che la compagnia cesserà nel 2007, esaurendosi nel biennio 2005-2006. La spesa annua preventiva per interventi necessari è la seguente:
euro 130.000.00 per opuscoli informativi ed altre pubblicazioni destinate ai proprietari ed alle imprese;
euro 200.000,00 per informazioni radiofonica ovvero televisiva;
euro 70.000,00 per campagna nelle scuole,
pari a complessivi euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Alla copertura di tali oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. Atto n. 500.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
ALLEGATO 3
Schema
di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento
energetico nell'edilizia
(Atto n. 500).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (atto n. 500), adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003;
premesso che lo schema di decreto legislativo indicato appare, nel complesso, compatibile con la normativa comunitaria;
considerato che la direttiva 2002/91/CE risulta in parte attuata nell'ordinamento nazionale dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
rilevata la necessità di precisare nello schema di decreto in esame all'articolo 2 la nozione di efficienza energetica;
rilevata altresì l'esigenza di estendere la platea dei soggetti da consultare in riferimento agli articoli 4, 5 e 6 anche per meglio coordinarli con le disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/91/CE;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) appare necessario prevedere all'articolo 2 una definizione specifica relativa al concetto di efficienza energetica;
2) appare altresì necessario prevedere l'aggiunta degli enti formatori UNI e CIG e delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese dell'installazione e manutenzione di impianti e di costruzioni edili, nel novero dei soggetti consultati di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 1 e 6, comma 8.
PARERE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 500
La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- al fine di facilitare il rispetto dei parametri stabiliti dal Protocollo di Kyoto in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e di conseguire un effettivo miglioramento del rendimento energetico nell’edilizia appare opportuno estendere il campo di applicazione del provvedimento in esame anche agli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, eventualmente introducendo specifici limiti dimensionali e la connessione degli interventi con gli obiettivi di risparmio energetico;
- nell’ambito della procedura per la predisposizione dei decreti attuativi del provvedimento in esame, sarebbe utile prevedere idonee forme di consultazione delle categorie interessate;
- occorre verificare la compatibilità delle disposizioni in materia di frequenza temporale dei controlli sugli impianti termici con l’esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza e affidabilità, prevedendo anche, senza aggravi finanziari per le famiglie, il miglioramento tecnologico dei generatori di calore in tutti gli edifici al momento della eventuale sostituzione degli impianti. Per quanto riguarda, in particolare, il permanere nel tempo dei requisiti di sicurezza, è inoltre necessario che restino in vigore le prescrizioni di cui alla legge n. 10 del 1991 e ai decreti del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e n. 551 del 1999.
- sempre con riferimento al sistema dei controlli, appare opportuno prevedere idonee forme di coordinamento tra le attività ispettive finalizzate alla verifica del contenimento energetico e quelle volte a verificare la sicurezza degli impianti. Si potrebbe inoltre valutare l’opportunità di prevedere forme di controllo più stringenti da parte delle Amministrazioni comunali, valorizzando, nel contempo, l’indipendenza dei soggetti incaricati di effettuare le attività ispettive e di verifica ;
- al fine di evitare l’incidenza di ulteriori oneri burocratici e di contenere i relativi costi, sembrerebbe preferibile non introdurre forme di duplicazione dei controlli successivi alle installazioni di nuovi impianti, comprese le relative certificazioni finali;
- è necessario che all'articolo 9, comma 3, primo periodo, siano aggiunte in fine le parole: "senza nuovi e maggiori oneri per gli enti interessati";
- al fine di non introdurre norme di difficile applicazione peraltro limitata ad un breve periodo, sembra opportuno sopprimere l’articolo 11, contenente norme transitorie;
- appare indispensabile che all'articolo 13, comma 3, primo periodo, vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente agli anni 2005 e 2006";
- occorre sostituire l'articolo 14 con il seguente: "Art. 14 (Copertura finanziaria) - 1. Agli oneri finanziari relativi alle misure di accompagnamento, da attuarsi da parte del Ministero delle attività produttive, ai sensi dell' articolo 13, comma 1, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, comma 239.
2. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per gli aspetti di loro competenza, provvedono all'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo alle attività di cui agli articoli 5, 8. 9, 10 e 13, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili.".
- appare utile procedere ad una attenta verifica del regime sanzionatorio previsto nello schema, al fine di pervenire alla formulazione di norme più aderenti ai criteri posti dall’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge di delega;
- si dovrebbe sopprimere il comma 1 dell’articolo 16, al fine di garantire continuità alla normativa di settore;
- appare opportuno modificare nell’allegato A la definizione di impianto termico sopprimendo l’ultimo periodo;
- nella definizione delle norme tecniche di cui agli allegati B, C ed I, sarebbe preferibile tener conto delle indicazioni tecniche accolte nel parere recentemente espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Articolo 22
(Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici)
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
4. Per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, attuative delle disposizioni in argomento, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
6. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.
L’articolo 22 prevede alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, per interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici).
In particolare, il comma 1 prevede una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. Si prevede infatti che gli interventi debbano conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (vale a dire il valore di consumo di energia per riscaldamento invernale) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ha attuato la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Il decreto legislativo è diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, nonché alla promozione della competitività dei comparti più avanzati, attraverso lo sviluppo tecnologico. Tra i precedenti interventi legislativi in materia si ricordano la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”, con la quale si è inteso regolare le caratteristiche di prestazione dei componenti, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari negli edifici pubblici o privati, nonché le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti; la legge 9 gennaio 1991, n. 10, le cui disposizioni sono state dirette a favorire ed incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.
La tabella citata, di seguito riportata, individua i valori limite consentiti per il consumo annuo di energia per il riscaldamento nei mesi invernali (espressi in KWH) per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso.
Valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/m2 anno
Rapporto di forma dell’edificio |
Zona climatica |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
S/v |
fino a |
a |
a |
a |
a |
a |
a |
a |
a |
oltre |
<0,2 |
10 |
10 |
15 |
15 |
25 |
25 |
40 |
40 |
55 |
55 |
>0,9 |
45 |
45 |
60 |
60 |
85 |
85 |
110 |
110 |
145 |
145 |
I valori limite riportati in tabella 1 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente ella Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
a) S, espressa in metri quadri, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;
b) V e il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
La detrazione spetta (in considerazione della disposizione dell’articolo 217 che stabilisce, come è d’uso, l’entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2007) per un anno, ossia per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Il comma 2 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per l’installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture), finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano rispondenti a requisiti di trasmittanza termica U espressa in W/mqK (e quindi idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico) indicati nella tabella 3 allegata al disegno di legge finanziaria e di seguito riportata.
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali |
Finestre comprensive di infissi |
|
|
|
Pavimenti |
Copertura |
|
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Il comma 3 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, nonché per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Il comma 4 prevede una detrazione d’imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Il comma 5 individua le condizioni per fruire delle detrazioni previste dai sopra descritti commi da 1 a 4. In primo luogo, si prevede l’applicazione dei criteri generali individuati per usufruire delle detrazioni d’imposta per la ristrutturazione del patrimonio edilizio dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e dalle relative norme di attuazione, contenute nel regolamento del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998 n. 41.
L’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 stabilisce un regime di detrazioni d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il comma 3, oltre a rimettere ad un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la determinazione delle modalità di attuazione e delle procedure di controllo, prevede che in tali procedure siano coinvolte le banche e la società Poste italiane SpA, in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie locali in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e sui cantieri, prevedendo, in caso di violazione di tali norme, la decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni sono ammesse per edifici censiti all’ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e relativamente ai quali risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.
Tra le ulteriori modalità individuate daI regolamento del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998 n. 41, si segnalano gli obblighi, a pena di decadenza del diritto alla detrazione:
- di trasmissione della comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori, prima dell’inizio dei lavori stessi, all’Ufficio delle entrate, mediante raccomandata, unitamente ai dati catastali dell’immobile e alle ricevute di pagamento dell’ICI relative agli anni a decorrere dal 1997;
- di comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale territorialmente competente della data di inizio dei lavori;
- di esecuzione del pagamento mediante bonifico bancario dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- di conservazione ed esibizione, su richiesta degli uffici finanziari, delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- di trasmissione, per i lavori superiori all’importo di 51.645,69 euro (100 milioni di lire), di una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi.
Il regolamento prevede inoltre che le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettano all’Agenzia delle entrate in via telematica e con le modalità ed entro il termine individuato da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
Il comma 5 stabilisce poi le seguenti ulteriori condizioni per fruire delle detrazioni:
a) l’asseverazione della rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti da parte di un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente;
b) l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio, se prevista dalla regione o dall’ente locale in base all’articolo 6 del già citato decreto legislativo n. 192 del 2005.
L’attestato di certificazione energetica è previsto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per quelli sia intervenuta una ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti ovvero la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. L’attestato ha una validità temporale di dieci anni.
Qualora la certificazione energetica non sia prevista, il contribuente deve acquisire un “attestato di qualificazione energetica” predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano stati fissati, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi.
Anche le spese per la certificazione possono rientrare negli importi detraibili ai sensi dei commi da 1 a 4.
In proposito, si rileva che in base all’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 la certificazione energetica dell’edificio sembra essere obbligatoriamente prevista, per gli edifici nuovi o integralmente ristrutturati, laddove la disposizione in commento sembra prefigurare per le regioni e gli enti locali la facoltà di introdurre obbligo in tal senso.
Il comma 6 rinvia, per quanto concerne le definizioni dell’articolo in commento, a quelle fornite dal citato del decreto legislativo n. 192 del 2005. L’individuazione delle modalità attuative dell’articolo è inoltre rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2007.
La relazione tecnica prevede che dalla norma possa derivare una perdita di gettito di 6,5 milioni di euro per il 2007, di 71 milioni per il 2008 e di 44 milioni per il 2009.
Il 22 giugno 2005 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sull’efficienza energetica “Fare di più con meno” (COM(2005)265) inteso ad individuare gli ostacoli che si frappongono al miglioramento dell’efficienza energetica nell’Unione europea, e a proporre una serie di azioni da intraprendere a vari livelli (internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale), coinvolgendo anche i settori dell’industria e dei trasporti.
Il Libro verde è volto ad avviare il dibattito sull’obiettivo di ridurre del 20%, entro il 2020, il consumo energetico dell'Unione europea, mantenendo il migliore rapporto possibile tra costi sostenuti ed efficienza conseguita.
Tale obiettivo può essere raggiunto, secondo la Commissione, attraverso un migliore sfruttamento dell'energia grazie a tecnologie che comportano una maggiore efficienza energetica, ma anche sensibilizzando i consumatori ad integrare l'efficienza energetica nei loro comportamenti quotidiani.
La Commissione raccomanda inoltre di agire adottando misure d’intervento, a livello comunitario, in numerosi settori tra i quali l’edilizia. In particolare, la Commissione intende presentare proposte volte al rafforzamento della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia,anche attraverso l’estensione del suo campo di applicazione a tutte le ristrutturazioni di edifici[47].
Secondo la Commissione un'altra modifica della direttiva potrebbe risultare necessaria per rendere vincolanti, qualora gli Stati membri non le applicassero su base volontaria, le circa 30 norme tecniche elaborate dalla Commissione al fine di fornire agli stessi Stati membri gli strumenti necessari per lo sviluppo di una metodologia integrata di calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Il Consiglio ha adottato conclusioni favorevoli sul Libro verde della Commissione nel corso della seduta del 1° dicembre 2005, mentre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul documento il 1° giugno 2006.
In particolare, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di ampliare il campo di applicazione della direttiva 2002/91/CE in modo da comprendere le operazioni importanti di rimodernamento di edifici di ogni dimensione e da fornire un finanziamento adeguato per accelerare il rimodernamento degli edifici dotati del più elevato potenziale di risparmio. Il Parlamento inoltre valuta positivamente l'attenzione riservata alle società di servizi energetici (ESCO - Energy Service Company) nel Libro verde, società in grado di stipulare contratti che prevedono l'esecuzione di opere di trasformazione in edifici esistenti, finalizzate a garantire una percentuale di risparmio sulle spese energetiche. L'importo risparmiato, grazie alla diminuzione delle spese energetiche, sarà utilizzato per saldare il contratto. Sarà possibile quindi ottenere un risparmio energetico permanente senza la necessità di finanziamenti supplementari.
[1] L’allegato D reca disposizioni inerenti le predisposizioni per l'integrazione di impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici e per l'allaccio alle reti di riscaldamento.
[2] L’Allegato B contiene gli elementi climatici e le caratteristiche degli edifici e degli impianti tradizionali e utilizzanti fonti rinnovabili, di cui si deve tener conto nella definizione delle metodologie di calcolo e di espressione della prestazione energetica degli edifici.
[3] L’Allegato E contiene lo schema per la compilazione della Relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni i materia di contenimento dei consumi energetici.
[4] Il considerando n.6 della direttiva mette in evidenza come l’energia impiegata nel settore residenziale e del terziario costituisca oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità (a 15 membri), e come essendo questo un settore in espansione i consumi di energia e le conseguenti emissioni di carbonio siano destinati ad aumentare.
[5] Libro verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura” (COM(2006)105).
[6] Libro verde sull’efficienza energetica “Fare di più con meno” (COM(2005)265).
[7] Il termine di recepimento previsto dalla direttiva è il 4 gennaio 2006, tuttavia gli Stati membri hanno tre anni di tempo per realizzarne la completa attuazione.
[8] L’art. 6 della direttiva 2002/91/CE attualmente prevede un limite di 1000 mq di metratura totale, al di sotto del quale non è previsto l’obbligo di migliorare il rendimento energetico in occasione di ristrutturazioni importanti.
[9] Sono definite abitazioni passive o a energia zero, quelle abitazioni prive di sistema di riscaldamento tradizionale e di sistemi di climatizzazione, che sono dotate di un alto livello di isolamento termico e di un sistema meccanico di ventilazione a scambio di calore, altamente efficace.
[10] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 16, comma 3 della legge n. 11/2005, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, ai fini dell’intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo. Tale ultima disposizione, prevede, in particolare, che in caso di attuazione di direttive comunitarie mediante l’adozione di regolamenti in materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome finalizzati a porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
[11] Si ricorda che il decreto legislativo n. 112/98, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 “, nel delegare alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia che non siano riservate allo Stato ovvero attribuite agli enti locali, trasferisce alle regioni i compiti previsti all'articolo 30 della legge n. 10/91 in materia di certificazione energetica degli edifici e assegna alle medesime amministrazioni funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del citato DPR n. 412/93, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
[12] Recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
[13] Adottato in attuazione dell'art. 4, comma 4, della citata legge n. 10/1991; tale regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
[14] Il considerando n.6 della direttiva mette in evidenza come l’energia impiegata nel settore residenziale e del terziario costituisca oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità (a 15 membri), e come essendo questo un settore in espansione i consumi di energia e le conseguenti emissioni di carbonio siano destinati ad aumentare.
[15] Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori calcolati tenendo conto dei diversi fattori che influenzano il fabbisogno energetico: la coibentazione (cioè, il rivestimento con materiale isolante), le caratteristiche tecniche e di installazione, la progettazione e la posizione degli edifici in relazione agli aspetti climatici, l'esposizione al sole e l'influenza delle strutture adiacenti, l'esistenza di sistemi di generazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni.
[16] L’attestato relativo ai condomini può riguardare l’intero stabile, laddove i condomini siano dotati di un impianto termico comune, ovvero un appartamento rappresentativo del condominio.
[17] Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”(GU n. 222 del 23 settembre 2005, SO n. 158).
[18] La legge reca “Disposizioni per l’edempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2003”.
[19] Per un approfondimento dell’argomento si rinvia alla scheda L’attuazione del Protocollo di Kyoto, contenuta nel dossier di inizio legislatura “Politiche legislative e attività istituzionale nella XIV legislatura” relativo alla Commissione Ambiente (Dossier documentazione e ricerche n. 2/8 - Maggio 2006).
[20] Recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
[21] Adottato in attuazione dell'art. 4, comma 4, della citata legge n. 10/1991, il DPR 26 agosto 1993, n. 412 recante “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”, è stato successivamente modificato dal DPR 21 dicembre 1999, n. 551.
[22] Il comma stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato, che si avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali.
[23] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, per "edificio di nuova costruzione" si deve intendere un edificio per il quale la richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, comunque denominata, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (8 ottobre 2005).
[24] Immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.
[25] Categorie di immobili contemplate dall'articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del citato codice dei beni culturali e del paesaggio.
[26] ll citato comma 44 ha delegato il Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo diretto al riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici e alla promozione di un reale sistema di verifica di tali impianti per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.
[27] Legge 9 gennaio 1991 recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
[28] Ai sensi della lettera a) del citato comma 119, il Ministero delle attività produttive realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000.
[29] La disposizione di cui al citato articolo 30 della legge n.10/91 è attualmente confluita nell’articolo 128 del DPR 6 giugno-2001 n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
[30] A tale ultimo proposito, si ricorda, come accennato, che il decreto legislativo n.112/98, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 “ trasferisce alle regioni i compiti previsti dal citato 'articolo 30 della legge n. 10/91 in materia di certificazione energetica degli edifici e assegna alle medesime amministrazioni funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del citato DPR 412/93, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
[31] In virtù di questa integrazione, l’articolo 6 del D.Lgs., rubricato “Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione”, assume la nuova rubrica “Certificazione energetica degli edifici”.
[32] La relazione illustrativa precisa che la gradualità proposta per l’entrata in vigore della disposizione consente la messa a punto e la verifica delle procedure ed un progressivo ed ordinato adeguamento del mercato immobiliare.
[33] In particolare:
§ gli edifici devono avere volume complessivo superiore a 10.000 metri cubi;
§ i lavori devono avere inizio entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi;
§ il valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio deve essere inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
§ il fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione deve rientrare nei valori limite definiti da un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
[34] Consip è una società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che ne è azionista unico. Le sue attività fanno riferimento a due aree principali:
§ gestione e sviluppo dei servizi informatici per il MEF;
§ realizzazione, per conto del MEF, del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti.
Il rapporto tra Consip ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze è regolato da un particolare strumento contrattuale: la convenzione, sia per quanto riguarda le attività informatiche che per gli acquisti di beni e servizi.
[35] Previsione già contenuta nell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005.
[36] Alcuni osservatori (S. Colombo, F. Giola, F. Soma, Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, pubblicato all’indirizzo internet www.edilclima.it/download/p2000/2029art1.pdf) rilevano che, anche qualora i controlli da parte dei comuni risultino carenti, le norme recate dal decreto legislativo fanno entrare in scena “un nuovo controllore severissimo: l’utente”.
[37] I decreti 20 luglio 2004 hanno riformato la politica di promozione del risparmio energetico negli usi finali, introducendo un meccanismo innovativo basato sull'imposizione ai distributori di energia elettrica e di gas naturale di maggiori dimensioni di obblighi annuali di risparmio energetico da realizzare attraverso progetti attuati presso i clienti finali. Il meccanismo proposto prevede la creazione di un mercato dei titoli di efficienza energetica (i c.d. certificati bianchi), attestanti gli interventi realizzati, emessi dal Gestore del mercato elettrico a favore dei soggetti che hanno conseguito i risparmi energetici prefissati. Gli oneri sostenuti dai distributori per la realizzazione dei suddetti progetti potranno essere coperti attraverso risorse di varia natura: quote di partecipazione dei clienti partecipanti, finanziamenti statali, regionali, locali, comunitari, ricavi dalla vendita dei titoli di efficienza energetica. Una parte dei costi sostenuti troverà copertura attraverso le tariffe di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale in base a criteri che saranno stabiliti dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas che con la delibera n. 219/04 ha attribuito un contributo economico iniziale di 100,00 euro all'anno per cinque anni ad ogni tonnellata equivalente di petrolio risparmiata attraverso miglioramenti dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia elettrica e del gas naturale, destinato a compensare parte dei costi sostenuti dai distributori per il raggiungimento dei propri obiettivi di risparmio.
[38] Inoltre il settore civile (residenziale o terziario) assorbe oltre il 30% dell’energia utilizzata dal Paese (circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico del 24/6/2006, “Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del Dlgs 19 agosto 2005, n.192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”).
[39] Legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di rispar"mio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
[40] DPR 26 agosto 1993 recante “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”.
[41] Secondo la nota di sintesi del provvedimento predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, vengono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009, e viene introdotto dal 1° gennaio 2010 un livello di isolamento molto più incisivo, che garantirà entro 3 anni la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25 per cento rispetto ad oggi.
[42] Scaricabile all’indirizzo web: http://www.attivitaproduttive.gov.it/pdf_upload/documenti/php6MRQGx.pdf
[43] L'UNI, l’ente di normazione italiano, nasce nel 1921 in seno all'AIMA (Associazione nazionale per gli industriali della meccanica), da cui nel 1928 si distacca assumendo la nuova denominazione. È un'associazione di diritto privato con personalità giuridica, di cui fanno parte enti pubblici, associazioni, aziende, istituti tecnici, di istruzione ed economici, 14 enti federati e persone fisiche. In particolare, fanno parte dell'UNI i Ministeri interessati e, fra gli enti pubblici, l'ENEA e il CNR. Gli enti federati sono associazioni di normazione che operano in specifici settori industriali predisponendo progetti di norme tradotte dall'UNI in norme nazionali. Obiettivi principali dell'UNI sono:
§ elaborare progetti, adottare e pubblicare norme nazionali e documenti normativi;
§ promuovere studi, pubblicazioni e altre iniziative per la diffusione della normazione;
§ collaborare anche con gli altri enti nazionali di normazione alle attività dell'ISO e del CEN;
§ promuovere un'attività nazionale di certificazione;
§ concedere il diritto d'uso del Marchio UNI ai prodotti conformi alle norme dell'ente;
§ costituire archivi di norme nazionali ed estere.
La competenza dell'UNI è relativa all’emanazione di norme tecniche volontarie in tutti i settori (esclusi quello elettronico ed elettrotecnico). L'attività normativa si sviluppa in parte presso le commissioni UNI e in parte presso gli enti federati. L'UNI è membro dell'ISO (International Organization for Standardization) e del CEN (Comitato Europeo di Normazione). Ma mentre per quanto riguarda l’ISO gli enti di normazione membri hanno la possibilità di adottare la norma ISO a livello nazionale, per esempio per mezzo di una loro pubblicazione nella lingua nazionale, oppure di utilizzare la norma ISO quale base per l’elaborazione di una norma nazionale, gli enti di normazione della UE europei hanno l’obbligo di recepire a livello nazionale le norme EN ed a ritirare le norme nazionali in contrasto.
[44] IL CEN (Comitato Europeo di Normazione), è l’organismo di normazione europeo. Si tratta di una libera associazione fondata allo scopo di sviluppare l'attività normativa in campo europeo in tutti i settori tecnici con la sola esclusione del settore elettrico, affidato al CENELEC, e di promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali con l'eliminazione delle barriere tecniche costituite dall'esistenza di norme tecniche nazionali fra loro non armonizzate. L'Italia è rappresentata presso il CEN dall’UNI.
[45] L'ISO, "International Organisation for Standardization", è l'Ente di normazione che provvede all'elaborazione di norme tecniche a livello mondiale. Costituita nel 1947, l'ISO è una federazione non governativa che abbraccia 140 enti normatori di altrettante nazioni a livello mondiale. L'ISO promuove lo sviluppo e l'unificazione normativa per consentire e facilitare lo scambio dei beni e dei servizi. Coordina l'ambiente scientifico, tecnologico ed economico e fissa riferimenti vincolanti per una pluralità di settori (informatica, meccanica, ecc.). I lavori dell'ISO sono il risultato di lunghi accordi internazionali e danno luogo a "International Standards". I Paesi aderenti all'accordo, tramite i singoli comitati di standardizzazione nazionali, si impegnano ad introdurre gli "International Standards" nelle corrispondenti norme nazionali.
[46] DPR 21 dicembre 1991, n. 551, recante “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”.