Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Recepimento della direttiva 2006/7/CE sulla gestione della qualità delle acque di balneazione - schema di D.lgs n. 93
Riferimenti:
SCH.DEC 93/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 80
Data: 28/05/2007
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
INQUINAMENTO DELLE ACQUE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
06/7/CE     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

servizio studi

segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue

 

Atti del Governo

Recepimento della direttiva 2006/7/CE sulla gestione della qualità delle acque di balneazione

Schema di decreto legislativo n.93

(art. 1 , L. n. 13 /2007, co. 1 e 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

28 maggio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AM0075.doc

 

 


 

I N D I C E

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Conformità con la norma di delega  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali7

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE   8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Impatto sui destinatari delle norme  11

§      Formulazione del testo  11

Schede di lettura

Lo schema di decreto legislativo in esame  15

Schema di decreto legislativo n. 93

§      Recepimento della direttiva 2006/7/CE sulla gestione della qualità delle acque di balneazione  23

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana. (artt. 76 e 87)27

§      D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione  29

§      D.L. 13 aprile 1993, n. 109 Modifiche al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 , concernente attuazione della direttiva n. 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione.77

§      L. 4 giugno 2004, n. 144 Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione  81

§      L. 6 febbraio 2007 n. 13 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006. (art. 1)83

Normativa comunitaria

§      Dir. 8 dicembre 1975, n. 76/160/CEE Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque di balneazione (Art. 3 e Allegato)87

§      Dir. 2006/7/CE del 15 febbraio 2006  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE   93

Documentazione allegata

§      Relazione sullo stato delle acque di balneazione, relativa all’anno 2005 (doc. CLXXXIX, n. 1)113

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

93

Titolo

Recepimento della direttiva 2006/7/CE sulla gestione della qualità delle acque di balneazione

Norma di delega

art. 1 , L. n. 13 /2007, co. 1 e 3

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione

11 maggio 2007

§       assegnazione

14 maggio 2007

§       termine per l’espressione del parere

23 giugno 2007

§       scadenza della delega

4 marzo 2008

Commissioni competenti

VIII Commissione (Ambiente) e XIV Politiche dell’Unione europea (ai sensi del comma 2 dell’articolo 126 del regolamento)

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto in esame è costituito da due articoli, il secondo dei quali si limita a disciplinarne l’entrata in vigore.

L’articolo 1 reca disposizioni in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione. Esso, in particolare, esclude il parametro dell’ossigeno disciolto contemplato dal DPR n. 470 del 1982, dai parametri da prendere in considerazione, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana, ai fini del giudizio di balneabilità, e prevede inoltre l’adozione di misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione dell’attività di controllo algale e l’informazione al pubblico.

Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa, dell’analisi dell’impatto della regolamentazione e dell’analisi tecnico-normativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

La norma di delega sulla base del quale è stato adottato il provvedimento in esame è recata dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13,  (legge comunitaria 2006). Tale disposizione fa rinvio agli elenchi di direttive recate dagli Allegati A e B. La direttiva 2006/7/CE è riportata nell’elenco di cui all’Allegato B (è pertanto previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari).

Il termine per l’esercizio della delega, di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, scade il 4 marzo 2008[1].

La legge comunitaria non prevede specifici principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2006/7/CE. Trovano quindi applicazione i principi e criteri direttivi di carattere generale indicati nell’articolo 2.

 

I principi e criteri direttivi da considerare ai fini della valutazione di conformità fra norma di delega e norme delegate possono riassumersi nei seguenti:

-          a) attuazione da parte delle amministrazioni direttamente interessate con le ordinarie strutture amministrative;

-          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, introduzione delle occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

-          c) criteri specifici per la previsione di sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;

-          d) previsione di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse e regole specifiche per la loro copertura

-          e) nel caso di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, attuazione attraverso modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

-          f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

-          g) nel caso di sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse, individuazione delle procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

 

La relazione illustrativa qualifica il provvedimento in esame quale parziale e anticipato recepimento della direttiva 2006/7/CE sulle acque di balneazione.

 

In proposito, si osserva che lo schema di decreto legislativo si limita a escludere il parametro dell’ossigeno disciolto ai fini del giudizio di idoneità per l’individuazione delle zone di balneazione della acque. Tale parametro, previsto dalla normativa nazionale, non viene preso in considerazione dalla direttiva 2006/7/CE; la precedente direttiva 76/160/CEE (abrogata a far data dal 2014) indicava per tale parametro dei valori guida aventi natura di semplice raccomandazione per gli Stati membri.

 

Il decreto legislativo n. 470 del 1982, di attuazione di tale ultima direttiva, contempla valori-limite per il succitato parametro; il successivo decreto-legge n. 109 del 1993 consente la possibilità di derogare con provvedimento regionale ai valori limite relativi all’ossigeno disciolto. In materia si sono poi succeduti vari provvedimenti di urgenza che hanno prorogato la possibilità di avvalersi di tale facoltà.

 

La direttiva 2006/7 reca, invece, una ben più complessa disciplina della gestione della qualità delle acque di balneazione, finalizzata a semplificare le procedure relative ai parametri di analisi e a migliorare i processi partecipativi delle parti interessate.

Con specifico riferimento ai criteri da prendere in considerazione ai fini del monitoraggio, della valutazione della qualità e della classificazione delle acque di balneazione (indicati nell’Allegato I, colonna A), essa fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischiacoli) al posto dei diciannove della direttiva precedente e fa salva la possibilità di prendere in considerazione, in determinate circostanze, specifici parametri ulteriori.

 

La problematica delle alghe tossiche marine e dei cianobatteri è in particolare affrontata dagli articoli 8 e 9, che prevedono, rispettivamente, l’avvio di un monitoraggio in presenza di un potenziale di proliferazione cianobatterica (e l’adozione di misure di gestione adeguate nel caso di proliferazione con rischio per la salute) e, nel caso di tendenza alla proliferazione microalgale e/o fitoplancton marino, lo svolgimento di indagini per determinare il grado di accettabilità e i rischi per la salute, nonché l’adozione di misure di gestione adeguate.

 

Quanto detto trova conferma nella stessa relazione sullo stato delle acque di balneazione relativa all’anno 2005 (Doc. CLXXXIX, n. 1), secondo la quale il “decreto di recepimento della direttiva sulla qualità delle acque di balneazione dovrà quindi prevedere approcci e metodologie completamente differenti da quelli finora utilizzati per la sorveglianza delle fioriture fitoplantoniche potenzialmente tossiche”.

 

Il provvedimento in esame non sembra quindi dare attuazione a specifiche disposizioni della direttiva, ma si limita ad escludere l’applicazione di un parametro che la medesima direttiva non prende in considerazione. Si osserva inoltre che il provvedimento prevede genericamente l’adozione di misure di gestione adeguate (che includono la prosecuzione dell’attività di controllo algale e l’informazione al pubblico), allorché, invece, l’articolo 2, n. 7), della direttiva 2006/7/CE, individua specifiche misure di gestione delle acque di balneazione.

 

Alla luce di quanto detto, occorre un chiarimento del Governo in ordine alla qualificazione del provvedimento quale attuazione della direttiva 2006/7/CE e, quindi, sulla sua riconducibilità all’esercizio della delega di cui all’articolo 1 della legge comunitaria 2006.

 

Si segnala che, in ogni caso, anche alla luce del criterio direttivo di cui alla lettera e) dell’articolo 2 della legge comunitaria 2006, sarebbe più opportuno procedere a modificare direttamente il citato decreto legislativo n. 470 del 1982, di attuazione della precedente direttiva comunitaria in materia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Nulla da segnalare.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Fermo restando che il provvedimento in esame non appare incompatibile con la disciplina comunitaria (recata dalla direttiva 2006/7/CE), si rinvia al paragrafo Conformità con la norma di delega sulla questione della sua qualificazione come attuazione della richiamata direttiva comunitaria.

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 17 luglio 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE (COM (2006) 397).

In particolare, si ricorda che l’articolo 16 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) definisce una strategia per far fronte all’inquinamento chimico delle acque. Il primo intervento nell'ambito di tale strategia è stata l'adozione di un elenco di sostanze prioritarie (decisione n. 2455/2001/CE), che annovera 33 sostanze che destano particolari timori a livello comunitario. La proposta intende garantire un livello elevato di protezione contro i rischi che tali sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti comportano per l’ambiente acquatico o attraverso di esso e per questo definisce degli standard di qualità ambientale (SQA).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura il 22 maggio 2007 dal Parlamento europeo che l’ha approvata con alcuni emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione.

Il 22 marzo 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione sulla prima fase di attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE[2].

In base alla valutazione delle relazioni presentate da tutti i 27 Stati membri, la Commissione rileva che, nonostante gli indubbi progressi compiuti nel settore, il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è in molti casi inadeguato e lamenta il considerevole ritardo di alcuni Stati membri nell'incorporare strumenti economici nei sistemi di gestione dell'acqua. Per quanto riguarda le disposizioni amministrative della direttiva (art. 3), gli Stati membri hanno, invece, proceduto con successo all’istituzione dei distretti idrografici e alla designazione delle autorità competenti. A tale proposito la Commissione ricorda che gli Stati membri devono ultimare il primo piano di gestione dei bacini idrografici entro il 2009 ed istituire una politica tariffaria per le acque nel 2010.  Gli Stati membri sono inoltre invitati:

·          ad attuare completamente la normativa UE attinente alla direttiva quadro sulle acque, ed in particolare le direttive sulle acque reflue urbane (91/271/CEE) e  sull’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE);

·          a mettere in atto tutti gli strumenti economici previsti dalla direttiva (definizione delle tariffe, recupero dei costi dei servizi idrici, costi ambientali e delle risorse e principio “chi inquina paga”);

·          ad istituire un sistema nazionale completo di valutazione e classificazione ecologica che costituisca la base per attuare la direttiva e raggiungere l’obiettivo di un “buono stato ecologico” delle acque.

Ulteriori approfondimenti circa i temi affrontati dalla Comunicazione sono contenuti nel documento di lavoro della Commissione[3].

Si segnala inoltre che il 22 dicembre 2006 è stata presentata una proposta di modifica della direttiva quadro 2000/60/CE[4], concernente aspetti relativi alla procedura di comitatologia.

La proposta è in attesa di essere esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 4 aprile 2006 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora[5] all’Italia, e ad altri dieci Stati membri, per avere ripetutamente soppresso zone di balneazione dagli elenchi ufficiali, evitando così di applicare le norme comunitarie a tutela della qualità delle acque, di cui alla direttiva 76/160/CEE[6].

Secondo la Commissione, esaminando le relazioni annuali sulle acque di balneazione che gli Stati membri hanno presentato nel corso degli anni a norma della citata direttiva 76/160/CEE, risulta che, tra l’inizio degli anni novanta e il 2004, l’Italia ha eliminato dall’elenco delle zone di balneazione controllate, senza alcuna spiegazione, un totale di 1258 siti, tra acque interne e costiere, per una percentuale di soppressioni pari al 18 per cento dei siti totali. La Commissione ha inoltre sollevato obiezioni in merito al mancato monitoraggio da parte dell’Italia della qualità delle acque in 244 siti.

Il 12 gennaio 2006 la Corte di giustizia ha condannato l’Italia per mancata attuazione della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE[7]. La direttiva, contenuta nell’allegato B della legge comunitaria 2003 (legge n. 306 del 2003), è stata successivamente recepita con l’articolo 170 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che è in vigore con esclusione della parte seconda (procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione di impatto ambientale e per l’autorizzazione ambientale integrata). Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ex articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europeaper non essersi adeguata alla sentenza della Corte[8]. La Commissione ritiene infatti che non tutte le disposizioni della direttiva 2000/60/CE siano state trasposte nell’ordinamento italiano per mezzo di tale decreto legislativo. In particolare a parere della Commissione risultano tuttora non trasposti i paragrafi 4, lettera c), 5, lettera a) e b) e 7 dell’articolo 4.

Il 28 giugno 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[9] per non aver completato le analisi e l’esame delle caratteristiche relative a ciascun distretto idrografico compreso nel territorio - come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE - entro il 22 dicembre 2004. L’Italia, come tutti gli altri Stati membri, avrebbe inoltre dovuto presentare entro il 22 marzo 2005, secondo quanto stabilito dall’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, una relazione sintetica delle analisi richieste dall’articolo 5 e dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 della medesima direttiva.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Nulla da segnalare

Attribuzione di poteri normativi

Nulla da segnalare.

Coordinamento con la normativa vigente

Si rinvia a quanto detto nel paragrafo Conformità con la norma di delega in ordine all’opportunità di apportare l’intervento recato dall’articolo 1 del provvedimento attraverso una novella al decreto legislativo n. 470 del 1982.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da segnalare

Impatto sui destinatari delle norme

L’analisi dell’impatto della regolamentazione chiarisce che il provvedimento interessa 291,9 Km di costa marina che è risultata idonea per il 2005 per effetto delle deroghe sulla base del monitoraggio effettuato nella stagione balneare 2006. Di questi, 247 Km interessano la Sardegna per la quale esiste uno specifico provvedimento a tempo indeterminato (gli altri Km sono distribuiti in Lazio, Emilia-Romagna e Veneto).

Per quanto riguarda le acque lacustri, le Regioni interessate sono: Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Lazio e Umbria.

 

La relazione illustrativa del provvedimento motiva quest’ultimo con l’esigenza di evitare che, avendo avuto inizio il 1° aprile il periodo di campionamento relativo alla stagione balneare 2007, “lunghi tratti costieri, in assenza di un concreto rischio di natura igienico-sanitaria, siano dichiarati non balenabili con ovvie conseguenze negative sull’economia turistica”.

Si segnala tuttavia che, anche in considerazione dei tempi previsti dalla legge per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, lo schema di decreto in esame è destinato ad entrare in vigore a stagione balneare già iniziata.

Formulazione del testo

Nulla da segnalare.

jj


Schede di lettura

 


Lo schema di decreto legislativo in esame

Il provvedimento in esame, all’articolo 1, esclude la valutazione del parametro dell’ossigeno disciolto di cui al DPR n. 470 del 1982, dai parametri da prendere in considerazione, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana, ai fini del giudizio di balneabilità delle acque.

Si ricorda che sulla materia sono in precedenza intervenuti vari provvedimenti di urgenza che – attraverso il differimento della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 – hanno prorogato la possibilità di derogare con provvedimento regionale agli ordinari parametri riguardanti la presenza di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione previsti dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.

Si tratta di un lungo elenco di provvedimenti di proroga, l’ultimo dei quali rappresentato dal decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, che differiva tale possibilità di deroga al 31 dicembre 2006[10].

 

Sintesi della disciplina contenuta nel decreto legge n. 109 del 1993

L'articolo 1 del citato decreto dispone che, in attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 – attuata nel nostro ordinamento con il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 – i valori limite dell'ossigeno disciolto, che i provvedimenti regionali devono considerare ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, possano essere compresi tra 50 e 170 (mentre invece, ai sensi del D.P.R. 470/82, essi dovrebbero essere pari rispettivamente a 70 e a 120). Il provvedimento regionale di deroga ai valori limite fissati dal D.P.R. n. 470/1982, è comunque subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite di cui al medesimo D.P.R. dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione[11], cioè fenomeni che non comportano danni per la salute umana.

Resta inoltre confermato l'obbligo per le regioni di adottare, contemporaneamente al provvedimento di deroga, un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. Il programma è adottato nell'ambito delle competenze della regione, a valere sulle sue ordinarie disponibilità di bilancio e sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente il 17 giugno 1988.

A norma sempre dell'art. 1 (comma 3-bis) i risultati dei programmi di sorveglianza sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'art. 13 della direttiva n. 76/160/CEE che il Ministro della sanità presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno. L’ultima relazione, riferita all’anno 2005, è stata trasmessa lo scorso 17 maggio (Doc. CLXXXIX, n. 1).

L'articolo 2 del decreto n. 109disciplina gli adempimenti posti a carico delle Regioni che si avvalgono della facoltà di deroga prevista dall'art. 1 del decreto-legge in esame.

In particolare la Regione deve comunicare, al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, il provvedimento di deroga al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente, indicando puntualmente i tratti di costa nei quali vengono applicati i valori limite, la durata di applicazione dei limiti stessi e le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza, adottato dalla Regione stessa per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

La norma precisa inoltre che i valori limite indicati nell'art. 1 si applicano a decorrere dal periodo di campionamento successivo, ferma restando la possibilità per la Regione di avvalersi dei valori limite nel corso della stagione balneare per tratti di costa precedentemente non interessati da fenomeni di eutrofizzazione, a condizione che vengano immediatamente attuati i programmi di sorveglianza di cui sopra, e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

Infine, le Regioni che esercitano la facoltà di deroga di cui all'art. 1 debbono comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un rapporto dettagliato che evidenzi i risultati del programma di sorveglianza posto in essere e gli eventuali interventi realizzati nella lotta contro il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Si ricorda che le acque di balneazione (marine e dolci) vengono controllate in base a quanto stabilito dal DPR n. 470 del 1982 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”.

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 470 si intendono per:

a) «acque di balneazione» le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata;

b) «zona di balneazione» il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a);

c) «stagione balneare» il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

d) «periodo di campionamento» è il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.

 

Si ricorda altresì che la direttiva 76/160/CEE fissa i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione, ovvero, i parametri fisico-chimici e microbiologici; i valori limite tassativi e i valori indicativi di questi parametri e la frequenza minima di campionatura e il metodo di analisi o di ispezione di tali acque.

Compatibilità della disciplina derogatoria con il dettato comunitario

La disciplina derogatoria summenzionata non è mai stata contestata dalla Commissione europea, in quanto le norme comunitarie non prescrivono valori limite di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione

Infatti, la Direttiva del Consiglio 76/160/CEE, quanto all’ossigeno disciolto, non indica alcun valore alla colonna I dell’Allegato (che ai sensi dell’art. 3 ha valore prescrittivo), mentre indica i valori di 80-120 alla colonna G dell’Allegato stesso. Per tali valori lo stesso art. 3 contiene una semplice raccomandazione rivolta agli Stati membri affinché questi si sforzino di rispettarli come valori-guida.

Anche tali indicazioni scompaiono dal testo della nuova direttiva sulle acque di balneazione 2006/7/CE che sostituirà quella attualmente vigente, che sarà abrogata a partire dal 31 dicembre 2014.

 

La relazione illustrativa qualifica il provvedimento in esame quale parziale e anticipato recepimento della direttiva 2006/7/CE sulle acque di balneazione.

Nella relazione si afferma in particolare che “il 1° aprile ha avuto inizio il periodo di campionamento relativo alla stagione balneare 2007, ad evitare che lunghi tratti costieri, in assenza di un concreto rischio di natura igienico-sanitaria, siano dichiarati non balenabili con ovvie conseguenze negative sull’economia turistica, si ritiene opportuno procedere al recepimento parziale (ed anticipato) della direttiva 2006/7/CE sulle acque di balneazione, inserita nell’allegato B della legge comunitaria 2006, che non prevede l’ossigeno come parametro utile ai fini della balneabilità, in quanto non considerato significativo ai fini sanitari”.

 

Il parametro “ossigeno disciolto” nell’ultima relazione sullo stato delle acque di balneazione

 

La relazione dà conto delle regioni che hanno avanzato richiesta di deroga (Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto) e riporta i risultati dei piani di sorveglianza algale da queste predisposti (elaborati secondo le modalità previste nel D.M. 17 giugno 1988).

Nella parte introduttiva della relazione, inoltre, si dà atto che il parametro “ossigeno disciolto” non è preso in considerazione dalla nuova direttiva europea e si conferma che quest’ultima prevede “approcci e metodologie completamente differenti da quelli finora utilizzati per la sorveglianza delle fioriture fitoplantoniche potenzialmente tossiche”

 

Breve sintesi del contenuto della direttiva 2006/7/CE.

La direttiva 2006/7/CE opera una revisione della direttiva 76/160/CEE che recava norme per la sorveglianza, la valutazione e la gestione della qualità delle acque di balneazione, al fine di garantirne la coerenza con il VI programma d'azione per l'ambiente, con la strategia a favore dello sviluppo sostenibile e con la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

Essa è volta a semplificare le procedure relative ai parametri di analisi e a migliorare i processi partecipativi delle parti interessate, nonché l'informazione fornita al pubblico.

La direttiva 2006/7/CE si applica alle acque di superficie nelle quali l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee.

Vengono fissati due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischiacoli) al posto dei 19 della direttiva precedente, per la sorveglianza e la valutazione della qualità delle acque di balneazione identificate, nonché per la loro classificazione in base alla qualità. La direttiva affronta la problematica delle alghe tossiche marine e dei cianobatteri negli articoli 8 e 9, prevedendo, rispettivamente, l’avvio di un monitoraggio in presenza di un potenziale di proliferazione cianobatterica (e l’adozione di misure di gestione adeguate nel caso di proliferazione con rischio per la salute) e, nel caso di tendenza alla proliferazione microalgale e/o fitoplancton marino, lo svolgimento di indagini per determinare il grado di accettabilità e i rischi per la salute, nonché l’adozione di misure di gestione adeguate.

Gli Stati membri devono garantire la sorveglianza delle acque di balneazione, fissando annualmente la durata della stagione balneare e stabilendo un calendario di sorveglianza delle acque, il quale deve prevedere il prelievo di almeno quattro campioni per stagione (tranne in caso di stagione molto breve o di particolari impedimenti di tipo geografico). L'intervallo tra ciascun prelievo non deve essere superiore a un mese.

Gli Stati membri devono inoltre effettuare una valutazione delle acque di balneazione alla fine di ogni stagione, in linea di massima in base alle informazioni raccolte nel corso della stagione stessa e nelle tre precedenti. La valutazione può riguardare una durata più breve in alcuni casi, in particolare se le acque di balneazione sono di nuova individuazione o se, recentemente, si sono verificate modifiche tali da poter modificare la qualità dell'acqua.

In seguito a tale valutazione, le acque sono classificate, conformemente ad alcuni criteri specifici, in quattro livelli di qualità: scarsa, sufficiente, buona o eccellente.

La categoria «sufficiente» è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli Stati membri entro la fine della stagione 2015.

Nel caso in cui l'acqua venga classificata «scarsa», gli Stati membri devono adottare alcune misure di gestione (in particolare il divieto di balneazione o un avviso che la sconsiglia), devono informare il pubblico e prendere le misure correttive adeguate.

Gli Stati membri sono tenuti, inoltre, a stabilire il profilo delle acque di balneazione, indicando in particolare una descrizione della zona interessata, le eventuali cause di inquinamento e l'ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque. Il profilo deve essere predisposto, per la prima volta, entro l'inizio del 2011 e può essere riesaminato in caso di modifica in grado di influire sulle acque.

Si dispone poi un’adeguata procedura di informazione del pubblico in relazione alla classificazione, descrizione delle acque di balneazione e al loro eventuale inquinamento.

Infine, si prevedono una serie di adempimenti di carattere informativo a carico della Commissione europea, nonché un riesame della direttiva nel 2020.

Dal momento del suo recepimento (previsto entro il 24 marzo 2008), la direttiva 2006/7/CE sostituirà la precedente direttiva 76/160/CEE (abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014).

 

 

Oltre che l’esclusione dell’ossigeno disciolto dal novero dei parametri da utilizzare ai fini del giudizio di balneabilità delle acque, il comma 2 dell’art. 1 prevede inoltre l’adozione di misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione dell’attività di controllo algale e l’informazione al pubblico.

Si richiama la definizione di “misure di gestione” recata dall’art. 2, n. 7), della direttiva 2006/7/CE, che indica tali specifiche misure riguardanti le acque di balneazione:

a) istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione;

b) istituzione di un calendario di monitoraggio;

c) monitoraggio delle acque di balneazione;

d) valutazione della qualità delle acque di balneazione;

e) classificazione delle acque di balneazione;

f) identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbe influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti;

g) informazione al pubblico;

h) azioni volte a evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

i) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento.

 

Alla luce di quanto detto, il provvedimento in esame non sembra dare attuazione a specifiche disposizioni della direttiva, ma si limita ad escludere l’applicazione di un parametro che la medesima direttiva non prende in considerazione. Si osserva inoltre che il provvedimento prevede genericamente l’adozione di misure di gestione adeguate (che includono la prosecuzione dell’attività di controllo algale e l’informazione al pubblico), allorché, invece, l’articolo 2, n. 7), della direttiva 2006/7/CE, individua specifiche misure di gestione delle acque di balneazione. Occorre quindi un chiarimento del Governo in ordine alla qualificazione del provvedimento quale attuazione della direttiva 2006/7/CE

Si segnala inoltre che, anche in considerazione dei tempi per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, lo schema di decreto in esame è destinato ad entrare in vigore a stagione balneare già iniziata.

 

 


Schema di decreto legislativo n. 93

 


 

 


Normativa nazionale

 


 

Costituzione della Repubblica italiana. (artt. 76 e 87)

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo. 

(omissis)

Articolo 76.  L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato (78) al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti .

 

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(78)  Vedi art. 72, comma quarto.

(omissis)

Articolo 87.  Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere (97).

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (98).

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (99).

Promulga le leggi (100) ed emana i decreti aventi valore di legge (101) e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (102).

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (103).

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (104).

Presiede il Consiglio superiore della magistratura (105).

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (106) .

 

--------------------------------------------------------------------------------

(97)  Vedi anche art. 74, comma primo.

(98)  Vedi art. 61, comma primo.

(99)  Vedi art. 71, comma primo.

(100)  Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

(101)  Vedi artt. 76 e 77.

(102)  Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

(103)  Vedi art. 80.

(104)  Vedi art. 78.

(105)  Vedi art. 104, comma secondo.

(106)  Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

 


D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470
Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1982, n. 203.

(2)  Vedi, anche, il D.L. 14 maggio 1988, n. 155, riportato alla n. C/XXIV.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

Emana il seguente decreto:

 

1.  Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione.

Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di piscina.

 

2.  Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) «acque di balneazione» le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata;

b) «zona di balneazione» il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a);

c) «stagione balneare» il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà prevista al punto c) del successivo art. 4;

d) «periodo di campionamento» è il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.

 

3.  Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenze e coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;

b) l'aggiornamento della tabella (allegato 1) e delle norme tecniche (allegato 2), in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualità delle acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre;

c) le deroghe di cui al successivo art. 9 con decreto del Ministro della sanità.

 

4.  Alle regioni competono:

a) la redazione e l'invio al Ministero della sanità, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presìdi e servizi multizonali (3);

b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione è portata a conoscenza del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonché delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare (4);

c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

d) la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;

e) la facoltà di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;

 

f) la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.

Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonché i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanità.

I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presìdi e servizi multizonali (5).

I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.

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(3)  Lettera così modificata dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

(4)  Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 14 ottobre 1999, n. 362.

(5)  Comma così sostituito dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

 

5.  Ai comuni competono:

a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;

b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;

c) la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorità competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);

d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto a), sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al precedente punto b);

e) l'immediata segnalazione alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presìdi e servizi multizonali di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio (6).

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(6)  Lettera così modificata dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

 

6.  Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto b), e 5, punto a), il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno precedente.

Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questione sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi e quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% dai corrispondenti valori (7).

Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50%.

Per i parametri «coliformi totali», «coliformi fecali» e «streptococchi fecali» la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%. Qualora per i parametri «coliformi totali» e «coliformi fecali» vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento (8).

Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni metereologiche eccezionali.

Non vanno altresì considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.

Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovrà effettuare le analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonché prelievi nelle zone limitrofe per la delimitazione della eventuale zona inquinata.

Qualora più di un campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovrà essere temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi da adottare, comunicherà immediatamente al sindaco del comune interessato, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente art. 5, l'esito sfavorevole delle analisi e la individuazione della zona inquinata.

Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne darà immediatamente comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti.

Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) (9).

Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), le acque interessate dai provvedimenti di cui all'ottavo comma potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'art. 5, punto c) (10).

Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento della regione, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), iniziando dal mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento. Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1) (11).

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(7)  Comma così modificato dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

(8)  Periodo aggiunto dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

(9)  Comma così modificato dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

(10)  Comma così modificato prima dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo e poi dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 51 (Gazz. Uff. 1° aprile 2003, n. 76), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 121 (Gazz. Uff. 31 maggio 2003, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(11)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 51 (Gazz. Uff. 1° aprile 2003, n. 76), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 121 (Gazz. Uff. 31 maggio 2003, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

7.   1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) (12).

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(12)  Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

 

8.   1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.

2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa (13).

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(13)  Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

 

9.  È consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata:

a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche eccezionali (14);

b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati.

Per le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanità idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta.

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(14)  Deroghe al valore limite del parametro «trasparenza» sono state disposte: per la regione Sardegna - Spiaggia del Poetto - con D.M. 5 luglio 2002 (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196); per la regione Umbria- Lago Trasimeno - con D.M. 8 agosto 2002 (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196), per l'anno 2002, con D.M. 22 settembre 2003 (Gazz. Uff. 1° ottobre 2003, n. 228), per l'anno 2003, con D.M. 13 agosto 2004 (Gazz. Uff. 30 agosto 2004, n. 203), per l'anno 2004, con D.M. 26 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 5 novembre 2005, n. 258), per l'anno 2005 e con D.M. 21 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 3 marzo 2007, n. 52), per l'anno 2006. Deroghe al valore limite del parametro «pH» sono state disposte: per la regione Piemonte - lago Sirio e lago Grande di Avigliana - con D.M. 5 luglio 2002 (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196), corretto con Comunicato 13 settembre 2002 (Gazz. Uff. 13 settembre 2002, n. 215), per l'anno 2002; lago Sirio, con D.M. 22 settembre 2003 (Gazz. Uff. 1° ottobre 2003, n. 228), per l'anno 2003, con D.M. 13 settembre 2004 (Gazz. Uff. 21 settembre 2004, n. 222), per l'anno 2004, con D.M. 26 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 5 novembre 2005, n. 258), per l'anno 2005 e con D.M. 21 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 3 marzo 2007, n. 52), per l'anno 2006. Deroghe al valore limite del parametro «trasparenza» e del parametro «colorazione» sono state disposte: per le acque marine della costa emiliano-romagnola con D.M. 26 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 5 novembre 2005, n. 258), per l'anno 2005.

 

10.  Per le acque di balneazione in prossimità delle frontiere e per quelle che le attraversano, gli obiettivi di qualità comuni, verranno determinati di concerto fra lo Stato italiano e gli Stati interessati, tenendo conto della normativa comunitaria.

 

11.  Il primo «periodo di campionamento» di cui all'art. 2 dovrà riferirsi alla seconda stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Al termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme previste dal presente decreto.

Fino a tale data per il giudizio di idoneità alla balneazione si applicano le disposizioni già emanate al riguardo dal Ministero della sanità.

 

12.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

 

Requisiti di qualità delle acque di balneazione

 

 

Parametri

Valore limite

Frequenza minima dei campioni (15)

Metodo d'analisi o d'ispezione

1)

Coliformi totali/100 ml

2000

Bimensile [1]

Vedi allegato 2

2)

Coliformi fecali/100 ml

100

Bimensile [1]

Vedi allegato 2

3)

Streptococchi fecali/100 ml

100

Bimensile [1]

Vedi allegato 2

4)

Salmonelle/1l

0

[2]

[2]

5)

pH (16)

6 ÷ 9° [0]

Bimensile [1]

Metodo elettronico

6)

Colorazione (17)

Assenza di variazione anormale del colore [0]

Bimensile [1]

Ispezione visiva o fotometria secondo gli standard della scala Pt-Co

7)

Trasparenza m (18)

1 [0]

Bimensile [1]

Disco di Secchi

8)

Oli minerali mg/l [3]

Assenza di pellicola

Bimensile [1]

Ispezione visiva e olfattiva

 

 

visibile alla superficie dell'acqua e assenza di odore ≤ 0,5

 

Estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco

9)

Sostanze tensioattive che

Assenza di schiuma

Bimensile [1]

Ispezione visiva

 

reagiscono al blu di metilene mg/l (lauril-solfato)[3]

persistente ≤ 0,5

 

Spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene

10)

Fenoli mg/l (C6H5OH) [3]

Nessun odore specifico ≤ 0,05

Bimensile [1]

Verifica dell'assenza di odore specifico del fenolo

 

 

 

 

Spettrofotometria di assorbimento: metodo della 4-amminoantipirina

11)

Ossigeno disciolto % saturazione O2 (19)

70 ÷ 120

Bimensile [1]

Metodo di Winkler o metodo elettrometrico

11- bis)

Enterovirus PFU/10 L (20)

0

[4]

[4]

[0] Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o geologiche.

[1] Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la frequenza minima di campionamento può essere ridotta di un fattore due (21).

[2] La ricerca di salmonelle sarà effettuata quando, a giudizio dell'autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca delle salmonelle sarà effettuata mediante filtrazione su membrana, arricchimento di terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione.

[3] Qualora l'esame ispettivo dia un referto dubbio occorre applicare il valore limite numerico.

[4] La ricerca di enterovirus sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca degli enterovirus sarà effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma.

 

 

 

 

 

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(15)  Così modificata dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422, con la decorrenza ivi indicata.

(16)  In deroga al valore limite del presente parametro vedi il D.M. 5 luglio 2002, il D.M. 22 settembre 2003, il D.M. 13 settembre 2004, il D.M. 26 ottobre 2005 e il D.M. 31 febbraio 2007.

(17)  Parametro così modificato dall'art. 4, D.L. 13 aprile 1993, n. 109. In deroga al valore limite del presente parametro vedi il D.M. 26 ottobre 2005.

(18)  In deroga al valore limite del presente parametro vedi, per la regione Sardegna - spiaggia del Poetto, il D.M. 5 luglio 2002; per la regione Umbria - lago Trasimeno, il D.M. 8 agosto 2002, per l'anno 2002, il D.M. 22 settembre 2003, per l'anno 2003, il D.M. 13 agosto 2004, per l'anno 2004, il D.M. 26 ottobre 2005, per l'anno 2005 e il D.M. 21 febbraio 2007, per l'anno 2006.

(19)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 3 maggio 1985, n. 164 e l'art. 1, D.L. 14 maggio 1988, n. 155.

(20)  Parametro aggiunto dall'art. 4, D.L. 14 maggio 1988, n. 155.

(21)  Nota così modificata dall'art. 18, L. 29 dicembre 2000, n. 422, con la decorrenza ivi indicata.

 

Allegato 2 (22)

 

Norme tecniche

 

Generalità

 

Di norma la distanza tra due punti di prelievo adiacenti non dovrà superare i 2 km salvo a ridurla opportunamente nelle zone ad alta densità di balneazione.

Per ogni singolo punto di campionamento i prelievi potranno essere, durante il mese, opportunamente distanziati nel tempo.

I prelievi dovranno essere effettuati ad una profondità di circa 30 cm sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità di 80-120 cm; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti i prelievi dovranno essere effettuati in punti distanti non più di metri cinque dalla scogliera o dalla battigia; per gli oli minerali i prelievi vanno effettuati in superficie.

I prelievi dovranno essere effettuati dalle ore nove alle ore quindici. I prelievi non dovranno essere effettuati durante e nei due giorni successivi all'ultima precipitazione atmosferica di rilievo ed all'ultima burrasca.

I campioni per le analisi microbiologiche dovranno essere prelevati con le comuni bottiglie sterili in uso per i campioni di acque, incartate e successivamente sterilizzate. La bottiglia dovrà essere immersa aperta e trattenuta da una pinza od altro idoneo sistema. I campioni dovranno essere trasportati in idoneo contenitore frigorifero e sottoposti ad esame al più presto e comunque entro le 24 ore.

Per ogni prelievo dovranno essere rilevati:

a) la composizione del punto di prelievo;

b) data e ora del prelievo;

c) temperatura dell'aria e dell'acqua;

d) vento direzione (provenienza in funzione dei punti cardinali) e intensità (debole, medio, forte);

e) stato del mare o del lago (calmo, leggermente mosso, mosso) (23);

f) corrente superficiale: direzione ed intensità.

 

Modalità di trasmissione dei dati

 

Per la trasmissione dei risultati delle analisi eseguite dovrà essere utilizzato esclusivamente l'allegato modello IPA.01 (allegato 3) compilato secondo le seguenti istruzioni:

 

1) Avvertenze generali.

I dati numerici vanno riportati negli appositi spazi allineando le cifre a destra; le indicazioni numeriche con cifre decimali, ove previste, vanno riportate tenendo conto della virgola già prestampata tra le caselle.

Il modello va sottoscritto dal responsabile del laboratorio chimico e dal responsabile del laboratorio micrografico e nell'apposito spazio va riportata la data di compilazione della scheda.

 

2) Norme di compilazione.

 

Quadro A: Struttura che effettua le analisi:

presidio o servizio multizonale/laboratorio di igiene e profilassi:

denominazione della struttura come individuata nell'ambito della USL;

USL di appartenenza: codice della USL desunto dalla tabella di decodifica di cui all'allegato 4.

 

Quadro B: Estremi del punto di campionamento:

Regione (o provincia autonoma) - Provincia: denominazione e relativo codice sia della regione che della provincia: entrambi desunti dalla tabella di decodifica di cui all'allegato 5; per le province autonome di Trento e Bolzano il codice va riportato nel campo "Regione";

comune: denominazione e relativo codice ISTAT;

punto di prelievo: riportare il numero assegnato al punto di prelievo;

data/ora di prelievo: riportare la data sotto forma di giorno/mese/anno:

riportare l'ora del prelievo in ore e minuti primi;

acqua di balneazione: barrare la casella cui si riferisce il punto di campionamento.

 

Quadro C: dati ambientali del punto di prelievo:

temperatura: riportare, in gradi centigradi, la temperatura dell'aria e dell'acqua; le eventuali frazioni di grado vanno arrotondate (esempio per 15,5 riportare 16; per 20,4 riportare 20);

vento: indicare la direzione di provenienza utilizzando esclusivamente le iniziali dei quattro punti cardinali (N, S, E, W) o le possibili combinazioni delle stesse (esempio per nord-est riportare NE, per ovest-sud-ovest riportare WSW, ecc.); l'intensità del vento va riportata in metri al secondo (sono consentiti due decimali);

stato del mare/lago: barrare la casella corrispondente allo stato del mare/lago nel momento in cui si effettua il prelievo;

corrente superficiale: indicare il verso ove è diretta utilizzando le iniziali dei quattro punti cardinali o le possibili combinazioni delle stesse; l'intensità della corrente va espressa in metri al secondo (sono consentiti due decimali).

 

Quadro D: Analisi effettuate:

coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali/100 ml:

riportare i valori risultanti delle analisi; qualora si debba segnalare un valore superiore a quello riportato far precedere al valore il segno > (maggiore);

salmonelle: barrare la casella corrispondente all'esito della ricerca qualora sia stata effettuata;

pH: riportare il valore rilevato; sono previste due cifre intere e due cifre decimali;

colorazione: barrare la casella corrispondente al colore delle acque ("normale" in assenza di variazioni anomale del colore; "anormale" in tutti gli altri casi);

trasparenza: il valore va espresso in metri e frazioni di metro;

oli minerali:

in presenza di tracce o quantità non dosabili di oli barrare la casella

 

 

 

N.D.

 

 

in assenza di oli riportare il valore 0,000;

in tutti gli altri casi riportare il valore risultante delle analisi;

sostanze tensioattive:

in presenza di tracce o quantità non dosabili di tensioattivi barrare la casella

 

N.D.

 

 

in assenza di tensioattivi riportare il valore 0,000;

in tutti gli altri casi riportare il valore risultante dalle analisi.

fenoli:

in presenza di tracce o quantità non dosabili barrare la casella

 

N.D.

 

 

in assenza di odore specifico riportare il valore 0,000;

in tutti gli altri casi riportare il valore risultante delle analisi;

ossigeno disciolto: riportare il valore rilevato: sono previste tre cifre intere e due cifre decimali (24).

 

Tecniche per la ricerca dei coliformi totali e coliformi fecali

 

Tecnica dei tubi multipli (MPN)

 

Si seminano 10 ml di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato 2x, ml1 di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato normale e ml 0,1 per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato normale.

Tutti i tubi in cui si sia formata, dopo 24 ore o 48 ore di incubazione a 37 °C, una qualsiasi quantità di gas, debbono essere sottoposti alle successive prove di conferma.

Per la prova di conferma dei coliformi totali, le culture positive, passate su terreno lattosiobile-verde brillante, vengono incubate a 35 - 37 °C.

Si esamina per la presenza di gas dopo 24 ± 2 e dopo 48 ± 3 ore. Vengono considerate positive le provette che hanno dato crescita con sviluppo di gas.

La densità dei coliformi totali nel campione di acqua seminato si ottiene applicando la tabella 1.

Per la prova di conferma dei coliformi fecali le colture positive passate su terreno lattosiobile-verde brillante, vengono incubate a 44 °C. Si esamina per la presenza di gas dopo 24 ± 2 ore.

Vengono considerate positive le provette che hanno dato crescita con sviluppo di gas.

La densità dei coliformi fecali nel campione di acqua seminato si ottiene analogamente applicando la tabella 1.

 

Preparazione dei terreni di coltura

 

A) Brodo lattosato:

 

 

 

Composizione:

 

estratto di carne

g

3

 

peptone

g

5

 

lattosio

g

5

 

acqua distillata

ml

1000

 

pH (dopo sterilizzazione)

=

6,8-7,0

 

 

 

 

 

È preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio seguendo appropriate modalità.

Il terreno viene distribuito in tubi (mm 180 × 18 circa) contenenti una provettina capovolta che funge da campanella di raccolta per i gas (tubi da fermentazione).

Sterilizzazione in autoclave a 121 °C per 15'.

Il terreno alla concentrazione normale indicata è adatto alla semina di quantità non superiori a ml 1 per tubo.

Per la semina di volumi più elevati (10 ml) occorrerà preparare il terreno in concentrazione doppia e distribuito nelle quantità di ml 10 circa di tubi da fermentazione di maggiori dimensioni (mm 180 × 22 circa):

I tubi da fermentazione pronti per l'uso non debbono essere conservati in frigorifero per evitare che nel successivo riscaldamento durante l'incubazione, la liberazione dei gas disciolti a bassa temperatura provochi la formazione di una bolla nel tubicino interno con conseguenti possibilità di errore al momento della lettura.

 

B) Brodo lattosato con bile e verde brillante:

 

 

 

 

 

Composizione:

 

 

peptone

g

10

 

lattosio

g

10

 

bile disidratata

g

20

 

verde brillante

 

0,0133

 

acqua distillata

ml

1000

 

pH

=

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

È da preferirsi l'uso del terreno in polvere del commercio seguendo appropriate modalità.

Sciogliere g 40 del terreno in polvere in ml 1000 di acqua distillata e distribuire in tubi da fermentazione come indicato per il brodo lattosato.

Per la sterilizzazione e la conservazione del terreno pronto per l'uso vale quanto riportato per il brodo lattosato.

 

Ricerca dei coliformi totali con la tecnica delle membrane filtranti

 

ml 100 o quantità inferiori [*] dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso membrana utilizzando le apparecchiature da filtrazione disponibili in commercio che diano sufficienti garanzie di riproducibilità dei risultati.

Si fanno passare circa ml 20 di acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante.

Con apposita pinza sterile si afferra la membrana, facendo attenzione a non capovolgerla, e si depone sull'adatto terreno di coltura (M-Endo-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri.

Incubare in termostato a 37 °C per 24 ore.

Vengono considerate di coliformi totali tutte le colonie rosse con riflessi metallici che si sviluppano su M-Endo-Broth.

__________

[*] La quantità di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di campione.

 

Ricerca dei coliformi fecali con la tecnica delle membrane filtranti

 

ml 100 o quantità inferiori dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso membrana utilizzando le apparecchiature da filtrazione disponibili in commercio che diano sufficienti garanzie di riproducibilità dei risultati.

Si fanno passare circa ml 20 di acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante.

Con apposita pinza sterile si afferra la membrana facendo attenzione a non capovolgerla e si depone sull'adatto terreno (MFC-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri.

Incubare a 44,5°C per 24 ore, in bagnomaria, avvolgendo le piastre in appositi contenitori impermeabili all'acqua.

Vengono considerate di coliformi totali tutte le colonie di colore blu dopo l'incubazione in M-FC-Broth.

 

Preparazione dei terreni di coltura per membrane filtranti

 

M-Endo-Broth

 

 

 

Composizione:

 

estratto di lievito

g

6,0

 

peptone

g

20,0

 

lattosio

g

25,0

 

fosfato bipotassico

g

7,0

 

fruesina basica

g

1,0

 

solfito sodico

g

2,5

 

acqua distillata

ml

1000

 

Sterilizzazione a 121 °C per 5 minuti:

 

 

 

pH (dopo sterilizzazione)

=

7,5

 

 

 

 

 

È preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio.

Il terreno deve essere preparato giornalmente.

Il terreno pronto per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli appositi dischi assorbenti predisposti sul fondo delle piastre.

 

M-PC-Broth

 

 

 

Composizione:

 

peptone

g

15,0

 

estratto di lievito

g

3,0

 

cloruro di sodio

g

5,0

 

lattosio

g

12,5

 

sali biliari

g

1,5

 

bleu di anilina

g

0,1

 

pH

=

7,4

 

 

 

 

 

È preferibile usale le preparazioni disidratate del commercio.

Sospendere g 3,7 del terreno base disidratato in ml 100 di acqua distillata contenente ml 1,0 di una soluzione all'1% di acido rosolico in sodio idrato 0,2 N.

Riscaldare agitando fino ad ebollizione: Raffreddare.

La soluzione di acido rosolico di cui sopra può essere conservata al buio, in frigorifero per due settimane.

Il terreno pronto per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli appositi dischi assorbenti predisposti sul fondo delle piastre.

 

Ricerca degli streptococchi fecali

 

Tecnica nel terreno liquido

 

a) Prova presuntiva.

Seminare l'acqua in esame in una serie di tubi di brodo glucosato all'azide sodica (vedi). Per la quantità d'acqua da esaminare e la sua suddivisione in una o più serie di tubi, valgono i criteri adottati per la colimetria.

Incubare a 35-37 °C per 24 o 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi torbidi.

 

b) Prova di conferma

Vengono sottoposti a questa prova tutti i tubi risultati positivi nella prova presuntiva dopo 24 o 48 ore di incubazione.

Da ciascun tubo positivo fare una semina abbondante in un tubo contenente brodo all'azide sodica e al violetto di etile (vedi).

Incubare a 35-37 °C per 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi che presentino sul fondo un deposito color porpora.

Per il calcolo del numero più probabile (MPN) valgono i criteri adottati per la colimetria e quindi la tabella 1.

 

c) Prova finale

È consigliabile solo in casi particolari, quando cioè sussistano dubbi sulla natura dell'inquinamento e gli enterococchi siano l'unico indice di inquinamento presente e soprattutto non siano accompagnati dai coliformi. Da ogni tubo positivo di brodo all'azide sodica e al violetto di etile seminare per isolamento su terreno TTC (terreno Slanetz)

Le colonie rosse e rosa che si sviluppano su tale terreno dopo 24 ore a 35-37 °C vengono seminate in un tubo di Brain Heart infusion agar e in un tubo di Brain Heart infusion brodo; incubare a 35-37 °C per 48 ore.

Dalla coltura in terreno liquido fare un passaggio in un tubo dello stesso terreno, incubare a 45 °C per 48 ore. Prelevare una ansata della carica batterica cresciuta sul terreno solido e fare una sospensione densa in una soluzione fisiologica; aggiungere qualche goccia di acqua ossigenata e osservare se si verifica sviluppo di gas (prova della catalisi).

Gli enterococchi non possiedono catalasi come tutti gli streptococchi.

 

Terreni di coltura

1) Brodo glucosato all'azide sodica

 

 

 

Composizione:

 

estratto di carne

g

4,5

 

peptone (triptone, polipeptone e altro simile)

g

15

 

glucosio

g

7,5

 

sodio cloruro

g

7,5

 

azide sodica (azoturo di sodio)

g

0,2

 

acqua distillata

ml

1000

 

 

 

 

 

Sterilizzazione a 121° per 15':

 

 

 

pH (dopo sterilizzazione)

=

7,2

 

 

 

 

 

 

 

Per la semina di quantità di acqua superiori a ml 1, il terreno viene preparato a concentrazione maggiore, analogamente a quanto indicato a proposito della colimetria.

 

2) Brodo all'azide sodica e al violetto di etile

Da preferire l'impiego del terreno già preparato in forma disidratata.

 

 

 

Composizione:

 

 

peptone (triptone, tripticase o latro equivalente)

g

10

 

 

glucosio

g

5

 

 

sodio cloruro

g

5

 

 

fosfato bipotassico

g

2,7

 

 

azide sodica

g

0,4

 

 

violetto di etile

g

0, 00083

 

 

acqua distillata

ml

1000

 

 

Sterilizzazione a 121° per 15':

 

 

 

 

pH (dopo sterilizzazione)

=

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Terreno al TTC (M-enterococcus agar) o terreno di Slanetz

Da preferire l'impiego del terreno già preparato in forma disidratata.

 

 

 

 

Composizione:

 

 

 

peptone (triptone, tripticase o latro equivalente)

g

20

 

estratto di carne

g

5

 

glucosio

g

2

 

fosfato bipotassico

g

4

 

azide sodica

g

0,4

 

agar

g

10 - 15

 

2,3,5 trifenil-tetrazolio-cloruro

g

0,1

 

acqua distillata

ml

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciogliere per ebollizione e distribuire in piastre di Petri.

Non sterilizzare in autoclave.

 

Tecnica delle membrane filtranti (25)

 

La quantità di acqua da filtrare varia con il grado presumibile di inquinamento del campione in esame; è sconsigliabile filtrare 100 ml o 10 ml [*].

Dopo aver filtrato la quantità stabilita di acqua, la membrana viene posta sulla superficie del terreno al TTC (terreno di Slanetz) precedente versato e lasciato solidificarte in una piastra di Petri del diametro di almeno 60 mm.

Incubare a 35-37 °C per 48 ore. Le colonie rosa o rosse che si sviluppano in tali condizioni sono considerate di enterecocco. Se si ritiene necessario le colonie possono essere sottoposte alla prova finale, già descritta a proposito della tecnica in terreno liquido.

 

__________

[*] La quantità di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di campione.

 

 

 

Numero di tubi positivi su

 

 

Indice MPN

 

 

 

per 100/ml

5 da 10 ml

5 da 1ml

5 da 0,1 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1

2

 

0

1

0

2

 

0

2

0

4

 

1

0

0

2

 

1

0

1

4

 

1

1

0

4

 

1

1

1

6

 

1

2

0

6

 

2

0

0

5

 

2

0

1

7

 

2

1

0

7

 

2

1

1

9

 

2

2

0

9

 

2

3

0

12

 

3

0

0

8

 

3

0

1

11

 

3

1

0

11

 

3

1

1

14

 

3

2

0

14

 

3

2

1

17

 

3

3

0

17

 

4

0

0

13

 

4

0

1

17

 

4

1

0

17

 

4

1

1

21

 

4

1

2

26

 

4

2

0

22

 

4

2

1

26

 

4

3

0

27

 

4

3

1

33

 

4

4

0

34

 

5

0

0

23

 

5

0

1

31

 

5

0

2

43

 

5

1

0

33

 

5

1

1

46

 

5

1

2

63

 

5

2

0

49

 

5

2

1

70

 

5

2

2

94

 

5

3

0

79

 

5

3

1

109

 

5

3

2

141

 

5

3

3

175

 

5

4

0

130

 

5

4

1

172

 

5

4

2

221

 

5

4

3

278

 

5

4

4

345

 

5

5

0

240

 

5

5

1

348

 

5

5

2

542

 

5

5

3

918

 

5

5

4

1.609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

(22)  Ad integrazione delle norme tecniche di cui al presente allegato vedi il D.M. 29 gennaio 1992.

(23)  Lettera così sostituita dall'articolo unico, D.M. 30 gennaio 1986 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1986, n. 39).

(24)  Capitolo aggiunto dall'articolo unico, D.M. 30 gennaio 1986 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1986, n. 39).

(25)  In alternativa alla prova finale citata nella presente tecnica vedi l'articolo unico, D.M. 12 agosto 1985.

 

Allegato 3 (26)

 

 

---------------

(26)  Allegato aggiunto ai sensi di quanto previsto dall'articolo unico, D.M. 30 gennaio 1986 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1986, n. 39).

 

Allegato 4 (27)

 

Tabella di decodifica delle unità sanitarie locali

 

 

PIEMONTE

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Torino centro

001

0024 - Collegno-Grugliasco

024

0025 - Rivoli

025

0026 - Venaria

026

0027 - Ciriè

027

0028 - Settimo Torinese

028

0029 - Gassino Torinese

029

0030 - Chieri

030

0031 - Carmagnola

031

0032 - Moncalieri

032

0033 - Nichelino

033

0034 - Orbassano

034

0035 - Giaveno

035

0036 - Susa

036

0037 - Lanzo Torinese

037

0038 - Cuorgnè

038

0039 - Chivasso

039

0040 - Ivrea

040

0041 - Caluso

041

0042 - Perosa Argentina

042

0043 - Torre Pellice

043

0044 - Pinerolo

044

0045 - Vercelli

045

0046 - Santhià

046

0047 - Biella

047

0048 - Cossato

048

0049 - Borgosesia

049

0050 - Gattinara

050

0051 - Novara

051

0052 - Galliate

052

0053 - Arona

053

0054 - Borgomanero

054

0055 - Pallanza

055

0056 - Domodossola

056

0057 - Omegna

057

0058 - Cuneo

058

0059 - Dronero

059

0060 - Borgo S. Dalmazzo

060

0061 - Savigliano

061

0062 - Fossano

062

0063 - Saluzzo

063

0064 - Bra

064

0065 - Alba

065

0066 - Mondovì

066

0067 - Ceva

067

0068 - Asti

068

0069 - Nizza Monferrato

069

0070 - Alessandria

070

0071 - Valenza

071

0072 - Tortona

072

0073 - Novi Ligure

073

0074 - Ovada

074

0075 - Acqui Terme

075

0076 - Casale Monferrato

076

 

 

 

 

VALLE D'AOSTA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Aosta

001

 

 

 

LOMBARDIA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Luino

001

0002 - Cittiglio

002

0003 - Varese

003

0004 - Arcisate

004

0005 - Angera

005

0006 - Gallarate

006

0007 - Tradate

007

0008 - Busto Arsizio

008

0009 - Saronno

009

0010 - Olgiate Comasco

010

0011 - Como

011

0012 - Cantù

012

0013 - Giussano

013

0014 - Merate

014

0015 - Ponte Lambro

015

0016 - Lecco

016

0017 - Bellano

017

0018 - Menaggio

018

0019 - Dongo

019

0020 - Chiavenna

020

0021 - Morbegno

021

0022 - Sondrio

022

0023 - Tirano

023

0024 - Bormio

024

0025 - Clusone

025

0026 - Albino

026

0027 - Zogno

027

0028 - Ponte S. Pietro

028

0029 - Bergamo

029

0030 - Seriate

030

0031 - Lovere

031

0032 - Treviglio

032

0033 - Romano Lombardo

033

0034 - Chiari

034

0035 - Palazzolo Oglio

035

0036 - Iseo

036

0037 - Breno

037

0038 - Gardone Val Trompia

038

0039 - Nozza

039

0040 - Salò

040

0041 - Brescia

041

0042 - Orzinuovi

042

0043 - Leno

043

0044 - Montichiari

044

0045 - Asola

045

0046 - Guidizzolo

046

0047 - Mantova

047

0048 - Ostiglia

048

0049 - Suzzara

049

0050 - Viadana

050

0051 - Cremona

051

0052 - Casalmaggiore

052

0053 - Crema

053

0054 - Codogno

054

0055 - Sant'Angelo Lodigiano

055

0056 - Lodi

056

0057 - Melegnano

057

0058 - Cernusco sul Naviglio

058

0059 - Cassano d'Adda

059

0060 - Vimercate

060

0061 - Cerate Brianza

061

0062 - Meda

062

0063 - Desio

063

0064 - Monza

064

0065 - Sesto S. Giovanni

065

0066 - Cinisello Balsamo

066

0067 - Garbagnate Milanese

067

0068 - Rho

068

0069 - Parabiago

069

0070 - Legnano

070

0071 - Castano Primo

071

0072 - Magenta

072

0073 - Abbiategrasso

073

0074 - Corsico

074

7501 - Milano

075

0076 - Rozzano

076

0077 - Pavia

077

0078 - Vigevano

078

0079 - Voghera

079

0080 - Campione d'Italia

080

7502 - Milano

081

7503 - Milano

082

7504 - Milano

083

7505 - Milano

084

7506 - Milano

085

7507 - Milano

086

7508 - Milano

087

7509 - Milano

088

7510 - Milano

089

7511 - Milano

090

7512 - Milano

091

7513 - Milano

092

7514 - Milano

093

7515 - Milano

094

7516 - Milano

095

7517 - Milano

096

7518 - Milano

097

7519 - Milano

098

7520 - Milano

099

 

 

 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Centro Sud Bolzano

001

0002 - Ovest Merano

002

0003 - Nord Bressanone

003

0004 - Est Brunico

015

 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Val di Fiemme

004

0002 - Valle di Primiero

005

0003 - Bassa Valsugana e Tesino

006

0004 - Alta Valsugana

007

0005 - Valle dell'Adige

008

0006 - Valle di Non

009

0007 - Val di Sole

010

0008 - Delle Giudicarie

011

0009 - Alto Garda e Ledro

012

0010 - Vallagarina

013

0011 - Ladino di Fassa

014

 

 

 

VENETO

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Pieve di C.

001

0002 - Agordo

002

0003 - Belluno

003

0004 - Feltre

004

0005 - Bassano del Grappa

005

0006 - Thiene

006

0007 - Valdagno

007

0008 - Vicenza

008

0009 - Noventa Vicentina

009

0010 - Treviso

010

011 - Oderzo

011

0012 - Pieve di Soligo

012

0013 - Asolo

013

0014 - Portogruaro

014

0015 - S. Donà di Piave

015

0016 - Venezia

016

0017 - Mirano

017

0018 - Dolo

018

0019 - Cittadella

019

0020 - Camposampiero

020

0021 - Padova

021

0022 - Este

022

0023 - Conselve

023

0024 - Colognola ai Colli

024

0025 - Verona

025

0026 - Bussolengo

026

0027 - Bovolone

027

0028 - Legnago

028

0029 - Badia Polesine

029

0030 - Rovigo

030

0031 - Adria

031

0032 - Chioggia

032

0033 - Isola della Scala

033

0034 - Arzignano

034

0035 - Asiago

035

0036 - Venezia Terraferma

036

 

 

 

FRIULI-VENEZIA GIULIA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Triestina

001

0002 - Goriziana

002

0003 - Carnica

003

0004 - Gemonese

004

0005 - Cividalese

005

0006 - Sandanielese

006

0007 - Udinese

007

0008 - Bassa Friulina

008

0009 - Sanvitese

009

0010 - Maniaghese e Spilimberghese

010

0011 - Pordenone

011

0012 - Del Livenza Sacile

012

 

 

 

LIGURIA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Ventimiglia

001

0002 - Sanremo

002

0003 - Imperia

003

0004 - Albenga

004

0005 - Pietra Ligure

005

0006 - Carcare

006

0007 - Savona

007

0008 - Voltri

008

0009 - Sestri Ponente

009

0010 - Bolzaneto

010

0011 - Sampierdarena

011

0012 - Genova

012

0013 - Genova

013

0014 - Genova

014

0015 - Genova

015

016 - Genova

016

0017 - Rapallo

017

0018 - Chiavari

018

0019 - La Spezia

019

0020 - Sarzana

020

 

 

 

EMILIA-ROMAGNA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Castelsangiovanni

001

0002 - Piacenza

002

0003 - Fiorenzuola d'Arda

003

0004 - Parma

004

0005 - Fidenza

005

0006 - Valtaro Valceno

006

0007 - Langhirano

007

0008 - Montecchio Emilia

008

0009 - Reggio Emilia

009

0010 - Guastalla

010

0011 - Coreggio

011

0012 - Scandiano

012

0013 - Castelnuovo ne' Monti

013

0014 - Carpi

014

0015 - Finale Emilia

015

0016 - Modena

016

0017 - Sassuolo

017

0018 - Pavullo nel Frignano

018

0019 - Vignola

019

0020 - Casalecchio di Reno

020

0021 - Porretta Terme

021

0022 - San Lazzaro di Savena

022

0023 - Imola

023

0024 - Budrio

024

0025 - S. Giorgio di piano

025

0026 - S. Giovanni di Persiceto

026

0027 - Bologna ovest

027

0028 - Bologna nord

028

0029 - Bologna est

029

0030 - Centro

030

0031 - Ferrara

031

0032 - Portomaggiore

032

0033 - Codigoro

033

0034 - Copparo

034

0035 - Ravenna

035

0036 - Lugo

036

0037 - Faenza

037

0038 - Forlì

038

0039 - Cesena

039

0040 - Rimini nord

040

0041 - Riccione

041

 

 

 

TOSCANA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Lunigiana

001

0002 - Area di Massa e Carrara

002

0003 - Versilia

003

0004 - Garfagnana

004

0005 - Media Valle del Serchio

005

0006 - Piana di Lucca

006

0007 - Val di Nievole

007

0008 - Area Pistoiese

008

0009 - Area Pratese

009

10/A - Firenze area Fiorentina A

010

10/B - Firenze area Fiorentina B

011

10/C - Firenze area Fiorentina C

012

10/D - Firenze area Fiorentina D

013

10/E - Firenze area Fiorentina E

014

10/F - Firenze area Fiorentina F

015

10/G - Firenze area Fiorentina G

016

10/H - Chianti Fiorentino

017

0011 - Mugello-Valdisieve

018

0012 - Area Pisana

019

0013 - Area Livornese

020

0014 - Bassa Val di Cecina

021

0015 - Alta Val di Cecina

022

0016 - Val d'Era

023

0017 - Valdarno Inferiore

024

0018 - Bassa Val d'Elsa

025

0019 - Alta Val d'Elsa

026

20/A - Valdarno Superiore sud

027

20/B - Valdarno Superiore nord

028

0021 - Cesentino

029

0022 - Val Tiberina

030

0023 - Area Aretina nord

031

0024 - Val di Chiana est

032

0025 - Val di Cornia

033

0026 - Arcipelago Toscano

034

0027 - Colline Metallifere

035

0028 - Area Grossetana

036

0029 - Colline dell'Albenga

037

0030 - Area Senese

038

0031 - Val di Chiana

039

0032 - Amiata

040

 

 

 

UMBRIA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Alta Valle del Tevere

001

0002 - Altochiascio Gubbio

002

0003 - Perugino

003

0004 - Valle Umbra nord

004

0005 - Valle Umbra sud

005

0006 - Trasimeno

006

0007 - Media Valle del Tevere

007

0008 - Spoletino

008

0009 - Valnerina

009

0010 - Orvietano

010

0011 - Basso Tevere Umbro

011

0012 - Conca Ternana

012

 

 

 

MARCHE

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Novafeltria

001

0002 - Macerata Feltria

002

0003 - Pesaro

003

0004 - Fano

004

0005 - Urbino

005

0006 - Fossombrone

006

0007 - Cagli

007

0008 - Sanigallia

008

0009 - Falconara

009

0010 - Jesi

010

0011 - Fabriano

011

0012 - Ancona

012

0013 - Osimo

013

0014 - Recanati

014

0015 - Macerata

015

0016 - Civitanova Marche

016

0017 - Porto Sant'Elpidio

017

0018 - S. Severino Marche

018

0019 - Tolentino

019

0020 - Camerino

020

0021 - Fermo

021

0022 - S. Benedetto del Tronto

022

0023 - Amandola

023

0024 - Ascoli Piceno

024

 

 

 

 

 

LAZIO

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

VT01 - Montefiascone

001

VT02 - Tarquinia

002

VT03 - Viterbo

003

VT04 - Vetralla

004

VT05 - Civitacastellana

005

RI01 - Rieti

006

RI02 - Poggio Mirteto

007

RI03 - Fiumata Petrella Salto

008

RM01 - Esquilino

009

RM02 - Flaminio

010

RM03 - Macao

011

RM04 - Montesacro Tufello

012

RM05 - Italia

013

RM06 - Torpignattara

014

RM07 - Prenestino

015

RM08 - Casilino

016

RM09 - Appio

017

RM10 - Tuscolano

018

RM11 - Ostiense

019

RM12 - Colle di Mezzo

020

RM13 - Ostia Lido

021

RM14 - Fiumicino

022

RM15 - Portuense

023

RM16 - Monteverde

024

RM17 - Trionfale

025

RM18 - Centro

026

RM19 - Primavalle

027

RM20 - Cassia

028

RM21 - Civitavecchia

029

RM22 - Bracciano

030

RM23 - Riano

031

RM24 - Monterotondo

032

RM25 - Guidonia

033

RM26 - Tivoli

034

RM27 - Subiaco

035

RM28 - Palestrina

036

RM29 - Frascati

037

RM30 - Colleferro

038

RM31 - Velletri

039

RM32 - Ciampino

040

RM33 - Pomezia

041

RM34 - Genzano

042

RM35 - Nettuno

043

LT01 - Aprilia

044

LT02 - Cisterna

045

LT03 - Latina

046

LT04 - Privarno

047

LT05 - Terracina

048

LT06 - Formia

049

FR01 - Anagni

050

FR02 - Alatri

051

FR03 - Ferentino

052

FR04 - Frosinone

053

FR05 - Ceccano

054

FR06 - Ceprano

055

FR07 - Sora

056

FR08 - Atina

057

FR09 - Pontecorvo

058

FR10 - Cassino

059

 

 

 

ABRUZZO

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Atri

001

0002 - Avezzano

002

0003 - Castel di Sangro

003

0004 - Chieti

004

0005 - Giulianova

005

0006 - L'Aquila

006

0007 - Lanciano

007

0008 - S. Omero

008

0009 - Ortona

009

0010 - Penne

010

0011 - Pescara

011

0012 - Popoli

012

0013 - Sulmona

013

0014 - Teramo

014

0015 - Vasto

015

 

 

 

MOLISE

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Venafro

001

0002 - Agnome

002

0003 - Isernia

003

0004 - Boiano

004

0005 - Campobasso

005

0006 - Larino

006

0007 - Termoli

007

 

 

 

CAMPANIA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Ariano Lario

001

0002 - S. Angelo dei Lombardi

002

0003 - Atripalda

003

0004 - Avellino

004

0005 - Benevento

005

0006 - Airola

006

0007 - Telese

007

0008 - Morcone

008

0009 - S. Bartolomeo in Galdo

009

0010 - Teano

010

0011 - Vairano Scalo

011

0012 - Piedimonte Matese

012

0013 - Sessa Aurunca

013

0014 - Capua

014

0015 - Caserta

015

0016 - Maddaloni

016

0017 - Marcianise

017

0018 - S. Maria Capua Vetere

018

0019 - Casal di Principe

019

0020 - Aversa

020

0021 - Ischia

021

0022 - Pozzuoli

022

0023 - Giugliano in Campania

023

0024 - Frattamaggiore

024

0025 - Afragola

025

0026 - Casoria

026

0027 - Pomigliano d'Arco

027

0028 - Nola

028

0029 - Pollena Trocchia

029

0030 - Portici

030

0031 - San Girogio a Cremano

031

0032 - Torre del Greco

032

0033 - San Giuseppe Vesuviano

033

0034 - Pompei

034

0035 - Castellammare di Stabia

035

0036 - Sant'Agnello

036

0037 - Napoli

037

0038 - Napoli

037

0038 - Napoli

038

0039 - Napoli

039

0040 - Napoli

040

0041 - Napoli

041

0042 - Napoli

042

0043 - Napoli

043

0044 - Napoli

044

0045 - Napoli

045

0046 - Napoli

046

0047 - Mercato S. Severino

047

0048 - Cava dei Tirreni

048

0049 - Amalfi

049

0050 - Nocera inferiore

050

0051 - Scafati

051

0052 - Sarno

052

0053 - Salerno

053

0054 - Battipaglia

054

0055 - Eboli

055

0056 - Contursi - Valva

056

0057 - Padula - Sala C.

057

0058 - Roccadaspide

058

0059 - Vallo della Lucania

059

0060 - Agropoli

060

0061 - Sapri

061

 

 

 

 

 

 

PUGLIA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

FG01 - Torremaggiore

001

FG02 - San Severo

002

FG03 - S. Giov. Rotondo

003

FG04 - Vieste

004

FG05 - Manfredonia

005

FG06 - Lucera

006

FG07 - Troia

007

FG08 - Foggia

008

FG09 - Accadia

009

FG10 - Cerignola

010

FG11 - Trinitapoli

011

BA01 - Barletta

012

BA02 - Canosa

013

BA03 - Andria

014

BA04 - Trani

015

BA05 - Corato

016

BA06 - Molfetta

017

BA07 - Altamura

018

BA08 - Bitonto

019

BA09 - Bari

020

BA10 - Bari

021

BA11 - Bari

022

BA12 - Modugno

023

BA13 - Triggiano

024

BA14 - Acquaviva

025

BA15 - Mola

026

BA16 - Monopoli

027

BA17 - Gioia del Colle

028

BA18 - Putignano

029

TA01 - Castellaneta

030

TA02 - Massafra

031

TA03 - Martina Franca

032

TA04 - Taranto

033

TA05 - Taranto

034

TA06 - Grottaglie

035

TA07 - Manduria

036

BR01 - Fasano

037

BR02 - Ostuni

038

BR03 - Francavilla Fontana

039

BR04 - Brindisi

040

BR05 - Mesagne

041

BR06 - S. Pietro Vernotico

042

LE01 - Lecce

043

LE02 - Campisalentina

044

LE03 - Copertino

045

LE04 - S. Cesario di Lecce

046

LE05 - Martano

047

LE06 - Nardò

048

LE07 - Galatina

049

LE08 - Maglie

050

LE09 - Poggiardo

051

LE10 - Ugento

052

LE11 - Casarano

053

LE12 - Tricase

054

LE13 - Gallipoli

055

 

 

 

BASILICATA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Venosa

001

0002 - Potenza

002

0003 - Villa d'Agri di Marsicovetere

003

0004 - Lagonegro

004

0005 - Senise

005

0006 - Matera

006

0007 - M. Jonico

007

 

 

 

CALABRIA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Praia a Mare

001

0002 - Castrovillari

002

0003 - Trebisacce

003

0004 - S. Marco Argentano

004

0005 - Corigliano Scalo

005

0006 - Acri

006

0007 - Possano Scalo

007

0008 - Rende

008

0009 - Cosenza

009

0010 - Cetraro

010

0011 - Amantea

011

0012 - Rogliano

012

0013 - S. Giovanni in Fiore

013

0014 - Cirò Marina

014

0015 - Botricello

015

0016 - Crotone

016

0017 - Lamezia Terme

017

0018 - Catanzaro

018

0019 - Chiaravalle Centrale

019

0020 - Soverato

020

0021 - Serra San Bruno

021

0022 - Vibo Valentin

022

0023 - Tropea

023

0024 - Siderno

024

0025 - Polistena

025

0026 - Gioia Tauro

026

0027 - Taurianova

027

0028 - Locri

028

0029 - Villa S. Giovanni

029

0030 - Melito Porto Salvo

030

0031 - Reggio Calabria

031

 

 

 

SICILIA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Trapani

001

0002 - Pantelleria

002

0003 - Marsala

003

0004 - Mazara del Vallo

004

0005 - Castelvetrano

005

0006 - Alcamo

006

0007 - Sciacca

007

0008 - Ribera

008

0009 - Bivona

009

0010 - Casteltermini

010

0011 - Agrigento

011

0012 - Canicati

012

0013 - Licata

013

0014 - San Cataldo

014

0015 - Mussomeli

015

0016 - Caltanissetta

016

0017 - Gela

017

0018 - Nicosia

018

0019 - Enna

019

0020 - Agira

020

0021 - Piazza Amerina

021

0022 - Vittoria

022

0023 - Ragusa

023

0024 - Modica

024

0025 - Noto

025

0026 - Siracusa

026

0027 - Augusta

027

0028 - Lentini

028

0029 - Caltagirone

029

0030 - Palagonia

030

0031 - Paternò

031

0032 - Adrano

032

0033 - Gravina di Catania

033

0034 - Catania

034

0035 - Catania

035

0036 - Catania

036

0037 - Acireale

037

0038 - Giarre

038

0039 - Bronte

039

0040 - Taormina

040

0041 - Messina

041

0042 - Messina

042

0043 - Milazzo

043

0044 - Lipari

044

0045 - Barcellona Pozzo di Gotto

045

0046 - Patti

046

0047 - Mistretta

047

0048 - Sant'Agata di Militello

048

0049 - Cefalù

049

0050 - Petralia Sottana

050

0051 - Termini Imerese

051

0052 - Bagheria

052

0053 - Corleone

053

0054 - Lercara Friddi

054

0055 - Partinico

055

0056 - Carini

056

0057 - Misilmeri

057

0058 - Palermo

058

0059 - Palermo

059

0060 - Palermo

060

0061 - Palermo

061

0062 - Palermo

062

 

 

 

SARDEGNA

 

 

 

Denominazione USL

Codice USL

 

 

 

 

0001 - Sassari

001

0002 - Alghero

002

0003 - Tempio Pausania

003

0004 - Olbia

004

0005 - Ozieri

005

0006 - Macomer

006

0007 - Nuoro

007

0008 - Siniscola

008

0009 - Lanusei

009

0010 - Sorgono

010

0011 - Isili

011

0012 - Ghilarza

012

0013 - Oristano

013

0014 - Ales

014

0015 - Guspini

015

0016 - Iglesias

016

0017 - Carbonia

017

0018 - Senorbi

018

0019 - Sanluri

019

0020 - Cagliari

020

0021 - Cagliari

021

0022 - Quartu Sant'Elena

022

 

 

 

 

---------------

(27)  Allegato aggiunto ai sensi di quanto previsto dall'articolo unico, D.M. 30 gennaio 1986 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1986, n. 39).

 

Allegato 5 (28)

Tabella di decodifica delle unità sanitarie locali

 

Codice

 

 

Regione Piemonte

010

 

Provincia di Torino

01

 

Provincia di Vercelli

02

 

Provincia di Novara

03

 

Provincia di Cuneo

04

 

Provincia di Asti

05

 

Provincia di Alessandria

06

 

 

 

 

Regione Valle d'Aosta

020

 

Provincia di Aosta

07

 

 

 

 

Regione Lombardia

030

 

Provincia di Varese

12

 

Provincia di Como

13

 

Provincia di Sondrio

14

 

Provincia di Milano

15

 

Provincia di Bergamo

16

 

Provincia di Brescia

17

 

Provincia di Pavia

18

 

Provincia di Cremona

19

 

Provincia di Mantova

20

 

 

 

 

Provincia autonoma di Bolzano

041

 

 

 

 

Provincia autonoma di Trento

042

 

 

 

 

Regione Veneto

050

 

Provincia di Verona

23

 

Provincia di Vicenza

24

 

Provincia di Belluno

25

 

Provincia di Treviso

26

 

Provincia di Venezia

27

 

Provincia di Padova

28

 

Provincia di Rovigo

29

 

 

 

 

Regione Friuli-Venezia Giulia

060

 

Provincia di Pordenone

93

 

Provincia di Udine

30

 

Provincia di Gorizia

31

 

Provincia di Trieste

32

 

 

 

 

Regione Liguria

070

 

Provincia di Imperia

08

 

Provincia di Savona

09

 

Provincia di Genova

10

 

Provincia di La Spezia

11

 

 

 

 

Regione Emilia-Romagna

080

 

Provincia di Piacenza

33

 

Provincia di Parma

34

 

Provincia di Reggio Emilia

35

 

Provincia di Modena

36

 

Provincia di Bologna

37

 

Provincia di Ferrara

38

 

Provincia di Ravenna

39

 

Provincia di Forlì

40

 

 

 

 

Regione Toscana

090

 

Provincia di Massa - Carrara

45

 

Provincia di Lucca

46

 

Provincia di Pistoia

47

 

Provincia di Firenze

48

 

Provincia di Livorno

49

 

Provincia di Pisa

50

 

Provincia di Arezzo

51

 

Provincia di Siena

52

 

Provincia di Grosseto

53

 

 

 

 

Regione Umbria

100

 

Provincia di Perugia

54

 

Provincia di Terni

55

 

 

 

 

Regione Marche

110

 

Provincia di Pesaro Urbino

41

 

Provincia di Ancona

42

 

Provincia di Macerata

43

 

Provincia di Ascoli Piceno

44

 

 

 

 

Regione Lazio

120

 

Provincia di Viterbo

56

 

Provincia di Rieti

57

 

Provincia di Roma

58

 

Provincia di Latina

59

 

Provincia di Frosinone

60

 

 

 

 

Regione Abruzzo

130

 

Provincia di L'Aquila

66

 

Provincia di Teramo

67

 

Provincia di Pescara

68

 

Provincia di Chieti

69

 

 

 

 

Regione Molise

140

 

Provincia di Isernia

94

 

Provincia di Campobasso

70

 

 

 

 

Regione Campania

150

 

Provincia di Caserta

61

 

Provincia di Benevento

62

 

Provincia di Napoli

63

 

Provincia di Avellino

64

 

Provincia di Salerno

65

 

 

 

 

Regione Puglia

160

 

Provincia di Foggia

71

 

Provincia di Bari

72

 

Provincia di Taranto

73

 

Provincia di Brindisi

74

 

Provincia di Lecce

75

 

 

 

 

Regione Basilicata

170

 

Provincia di Potenza

76

 

Provincia di Matera

77

 

 

 

 

Regione Calabria

180

 

Provincia di Cosenza

78

 

Provincia di Catanzaro

79

 

Provincia di Reggio Calabria

80

 

 

 

 

Regione Sicilia

190

 

Provincia di Trapani

81

 

Provincia di Palermo

82

 

Provincia di Messina

83

 

Provincia di Agrigento

84

 

Provincia di Caltanissetta

85

 

Provincia di Enna

86

 

Provincia di Catania

87

 

Provincia di Ragusa

88

 

Provincia di Siracusa

89

 

 

 

 

Regione Sardegna

200

 

Provincia di Sassari

90

 

Provincia di Nuoro

91

 

Provincia di Oristano

95

 

Provincia di Cagliari

92

 

 

 

 

 

---------------

(28)  Allegato aggiunto ai sensi di quanto previsto dall'articolo unico, D.M. 30 gennaio 1986 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1986, n. 39).


D.L. 13 aprile 1993, n. 109
Modifiche al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 , concernente attuazione della direttiva n. 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1993, n. 87.

(2)  Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 12 giugno 1993, n. 185 (Gazz. Uff. 14 giugno 1993, n. 137).

(3)  La disciplina prevista dal presente decreto è stata prorogata al 31 dicembre 1997, dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542; al 31 dicembre 1998 dall'art. 1, D.L. 25 maggio 1998, n. 156 (Gazz. Uff. 25 maggio 1998, n. 119), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 22 luglio 1998, n. 243 (Gazz. Uff. 24 luglio 1998, n. 171), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; al 31 dicembre 1999 dall'art. 1, D.L. 11 maggio 1999, n. 127 (Gazz. Uff. 12 maggio 1999, n. 109), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 9 luglio 1999, n. 220 (Gazz. Uff. 10 luglio 1999, n. 160), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2000, dall'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 245 (Gazz. Uff. 2 settembre 2000, n. 205), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2001, dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 159 (Gazz. Uff. 4 maggio 2001, n. 102), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge dall'art. 1, L. 2 luglio 2001, n. 249 (Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2003, dall'art. 1, D.L. 10 maggio 2002, n. 92 come modificato dalla relativa legge di conversione; al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, D.L. 4 giugno 2004, n. 144.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualità delle acque di balneazione, anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della marina mercantile e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

 

1.  1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 , dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana (4).

3. La regione, nell'àmbito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1988.

3-bis. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 13 della direttiva n. 76/160/CEE Consiglio, dell'8 dicembre 1975, che il Ministro della sanità presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno (5) (6).

 

(4)  Comma così modificato dalla legge di conversione 12 giugno 1993, n. 185.

(5)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 giugno 1993, n. 185.

(6)  La disciplina prevista dal presente decreto è stata prorogata al 31 dicembre 1997, dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542; al 31 dicembre 1998 dall'art. 1, D.L. 25 maggio 1998, n. 156 (Gazz. Uff. 25 maggio 1998, n. 119), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 22 luglio 1998, n. 243 (Gazz. Uff. 24 luglio 1998, n. 171), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; al 31 dicembre 1999 dall'art. 1, D.L. 11 maggio 1999, n. 127 (Gazz. Uff. 12 maggio 1999, n. 109), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 9 luglio 1999, n. 220 (Gazz. Uff. 10 luglio 1999, n. 160), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2000, dall'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 245 (Gazz. Uff. 2 settembre 2000, n. 205), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2001, dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 159 (Gazz. Uff. 4 maggio 2001, n. 102), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge dall'art. 1, L. 2 luglio 2001, n. 249 (Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2003, dall'art. 1, D.L. 10 maggio 2002, n. 92 come modificato dalla relativa legge di conversione; al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, D.L. 4 giugno 2004, n. 144.

 

2.  1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 30 aprile 1993 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

6. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione (7).

 

(7)  La disciplina prevista dal presente decreto è stata prorogata al 31 dicembre 1997, dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542; al 31 dicembre 1998 dall'art. 1, D.L. 25 maggio 1998, n. 156 (Gazz. Uff. 25 maggio 1998, n. 119), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 22 luglio 1998, n. 243 (Gazz. Uff. 24 luglio 1998, n. 171), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; al 31 dicembre 1999 dall'art. 1, D.L. 11 maggio 1999, n. 127 (Gazz. Uff. 12 maggio 1999, n. 109), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 9 luglio 1999, n. 220 (Gazz. Uff. 10 luglio 1999, n. 160), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2000, dall'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 245 (Gazz. Uff. 2 settembre 2000, n. 205), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2001, dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 159 (Gazz. Uff. 4 maggio 2001, n. 102), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge dall'art. 1, L. 2 luglio 2001, n. 249 (Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2003, dall'art. 1, D.L. 10 maggio 2002, n. 92 come modificato dalla relativa legge di conversione; al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, D.L. 4 giugno 2004, n. 144.

 

3.  1. Le regioni che durante la decorsa stagione balneare hanno messo in atto il programma di sorveglianza di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, per l'elaborazione dei risultati conseguiti nel 1992 possono avvalersi della facoltà di cui al citato articolo 1 (8).

 

(8)  La disciplina prevista dal presente decreto è stata prorogata al 31 dicembre 1997, dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542; al 31 dicembre 1998 dall'art. 1, D.L. 25 maggio 1998, n. 156 (Gazz. Uff. 25 maggio 1998, n. 119), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 22 luglio 1998, n. 243 (Gazz. Uff. 24 luglio 1998, n. 171), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; al 31 dicembre 1999 dall'art. 1, D.L. 11 maggio 1999, n. 127 (Gazz. Uff. 12 maggio 1999, n. 109), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 9 luglio 1999, n. 220 (Gazz. Uff. 10 luglio 1999, n. 160), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2000, dall'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 245 (Gazz. Uff. 2 settembre 2000, n. 205), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2001, dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 159 (Gazz. Uff. 4 maggio 2001, n. 102), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge dall'art. 1, L. 2 luglio 2001, n. 249 (Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2003, dall'art. 1, D.L. 10 maggio 2002, n. 92 come modificato dalla relativa legge di conversione; al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, D.L. 4 giugno 2004, n. 144.

 

4.  1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue (9):

 

----------------------------------------------------------------
                                 Frequenza     Metodo di analisi
  Parametri      Valore limite                                  
                                 campioni        o di ispezione 
----------------------------------------------------------------
6) Colorazione    Assenza di    Bimensile [1]   Ispezione visiva
                  variazione                     o    fotometria
                   anormale                      secondo     gli
                  del colore                     standards della
                      [0]                        scala Pt-Co    

 

(9)  La disciplina prevista dal presente decreto è stata prorogata al 31 dicembre 1997, dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542; al 31 dicembre 1998 dall'art. 1, D.L. 25 maggio 1998, n. 156 (Gazz. Uff. 25 maggio 1998, n. 119), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 22 luglio 1998, n. 243 (Gazz. Uff. 24 luglio 1998, n. 171), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; al 31 dicembre 1999 dall'art. 1, D.L. 11 maggio 1999, n. 127 (Gazz. Uff. 12 maggio 1999, n. 109), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 9 luglio 1999, n. 220 (Gazz. Uff. 10 luglio 1999, n. 160), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2000, dall'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 245 (Gazz. Uff. 2 settembre 2000, n. 205), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2001, dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 159 (Gazz. Uff. 4 maggio 2001, n. 102), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge dall'art. 1, L. 2 luglio 2001, n. 249 (Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2003, dall'art. 1, D.L. 10 maggio 2002, n. 92 come modificato dalla relativa legge di conversione; al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, D.L. 4 giugno 2004, n. 144.

 

5.  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge (10).

 

(10)  La disciplina prevista dal presente decreto è stata prorogata al 31 dicembre 1997, dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542; al 31 dicembre 1998 dall'art. 1, D.L. 25 maggio 1998, n. 156 (Gazz. Uff. 25 maggio 1998, n. 119), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 22 luglio 1998, n. 243 (Gazz. Uff. 24 luglio 1998, n. 171), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; al 31 dicembre 1999 dall'art. 1, D.L. 11 maggio 1999, n. 127 (Gazz. Uff. 12 maggio 1999, n. 109), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 9 luglio 1999, n. 220 (Gazz. Uff. 10 luglio 1999, n. 160), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2000, dall'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 245 (Gazz. Uff. 2 settembre 2000, n. 205), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2001, dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 159 (Gazz. Uff. 4 maggio 2001, n. 102), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge dall'art. 1, L. 2 luglio 2001, n. 249 (Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2003, dall'art. 1, D.L. 10 maggio 2002, n. 92 come modificato dalla relativa legge di conversione; al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, D.L. 4 giugno 2004, n. 144.

 

 


L. 4 giugno 2004, n. 144
Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 2004, n. 134.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 luglio 2004, n. 192 (Gazz. Uff. 3 agosto 2004, n. 180), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE dell'8 dicembre 1975, del Consiglio, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

 

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, tra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ulteriormente prorogare la facoltà prevista dal citato decreto-legge n. 109 del 1993, tenuto conto del perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

1. Differimento termini ossigeno disciolto

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006.

2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'àmbito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. I termini di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004 (3).

3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.

3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi (4).

3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali (5).

3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque (6).

3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa (7).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Periodo aggiunto dalla legge di conversione 28 luglio 2004, n. 192.

(4)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 luglio 2004, n. 192.

(5)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 luglio 2004, n. 192.

(6)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 luglio 2004, n. 192.

(7)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 luglio 2004, n. 192.

 

2. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


L. 6 febbraio 2007 n. 13
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006. (art. 1)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 2007, n. 40, S.O. 

 

Capo I - Delega al governo per l'attuazione di direttive comunitarie

 

1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

(omissis)


Normativa comunitaria

 


 

Dir. 8 dicembre 1975, n. 76/160/CEE
Direttiva del Consiglio
concernente la qualità delle acque di balneazione (Art. 3 e Allegato)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 febbraio 1976, n. L 31. Entrata in vigore il 10 dicembre 1975.

(2)  Termine di recepimento: 10 dicembre 1977. Direttiva recepita con D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, D.M. 29 gennaio 1992 e L. 12 giugno 1993, n. 185. Vedi anche la L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000).

(3)  Vedi la deroga prevista dalla direttiva 90/656/CEE in base alla quale la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla presente direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1993.

(4)  La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 17 della direttiva 2006/7/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

(omissis)

Articolo 3

[1. Gli Stati membri stabiliscono per tutte la zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato.

Quanto ai parametri per i quali non figura alcun valore nell'allegato, gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo comma, finché non siano state determinate le cifre.

2. I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato.

3. Qualora figurino valori nella colonna G dell'allegato, con o senza valore corrispondente nella colonna I dello stesso allegato, gli Stati membri si sforzano di rispettarli come valori-guida, fatto salvo l'articolo 7.] (8).

 

(8)  Abrogato dall'articolo 17 della direttiva 2006/7/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

 

Allegato (21)

Requisiti di qualità delle acque marine di balneazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri

G

I

Frequenza

Metodo d'analisi o d'ispezione

 

 

 

 

 

minima di

 

 

 

 

 

 

campionamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microbiologici:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Coliformi totali

/100 ml

500

10.000

bimensile [1]

Fermentazione in più provette. Trapianto delle provette positive su terreno di conferma. Computo secondo il sistema MPN (Most Probable Number = numero più probabile) o filtrazione su membrana e coltura su terreno adeguato, quale agar al lattosio al tergitol, endo agar, brodo al teepol 0,4%, trapianto e identificazione delle colonie sospette

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Coliformi fecali

/100 ml

100

2.000

bimensile [1]

Per 1ª e 2ª temperatura d'incubazione variabile a seconda che si ricerchino i coliformi totali o i coliformi fecali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Streptococchi fecali

/100 ml

100

-

[2]

Metodo di Litsky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computo secondo il sistema MPN (Most Probable Number = numero più probabile) o filtrazione su membrana. Coltura su terreno adeguato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Salmonelle

/1l

-

0

[2]

Concentrazione mediante filtrazione su membrana. Inoculazione su terreno tipo. Arricchimento trapianto su agar di isolamento - identificazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Enterovirus

PFU/10 l

-

0

[2]

Concentrazione mediante filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisico-chimici:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

pH

-

6-9 [0]

[2]

Elettrometria con calibrazione ai pH 7 e 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Colorazione

-

assenza di variazione anormale del colore [0]

bimensile [1]

Ispezione visiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

[2]

fotometria secondo gli standard della scala Pt-Co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Oli minerali

mg/l

-

assenza di pellicola visibile sulla superficie dell'acqua e assenza di odore

bimensile [1]

Ispezione visiva e olfattiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 0,3

-

[2]

estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Sostanze tensioattive che reagiscono al blu di metilene

mg/l (lauril-solfato)

-

assenza di schiuma persistente

bimensile [1]

Ispezione visiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 0,3

-

[2]

spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Fenoli (indici fenoli)

mg/l C2H2OH

-

nessun odore specifico

bimensile [1]

Verifica dell'assenza di odore specifico provocato dal fenolo

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

≤ 0,005

≤ 0,05

[2]

spettrofotometria di assorbimento. Metodo della 4-amminoantipirina (4 A.A.P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Trasparenza

m

2

1 [0]

bimensile [1]

Disco di Secchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ossigeno disciolto

% saturazione O2

80-120

-

[2]

Metodo di Winkler o metodo elettro-metrico (misuratore di ossigeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Residui bituminosi e materiale galleggiante come legno, plastica, bottiglie, recipienti di vetro, plastica, gomma o di qualsiasi altra materia. Frammenti o schegge

assenza

 

bimensile [1]

Ispezione visiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ammoniaca

mg/l NH2

 

 

[3]

Spettrofotometria di assorbimento, reattivo di Nesseler, o metodo al blu indofenolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Azoto Kjeldahl

mg/l N

 

 

[3]

Metodo di Kjeldahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre sostanze considerate come indici di inquinamento:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Antiparassitari (paration, HCH, dieldrina)

mg/l

 

 

[2]

Estrazione mediante appropriati solventi e determinazione cromatografica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Metalli pesanti quali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsenico

mg/l As

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadmio

Cd

 

 

 

 

 

Assorbimento atomico eventualmente

 

 

Cromo VI

Cr VI

 

 

[2]

 

 

preceduto da una estrazione

 

 

Piombo

Pb

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercurio

Hg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Cianuri

mg/l Cn

 

 

[2]

Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nitrati e fosfati

mg/l NO2 PO2

 

 

[3]

Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G = guida

 

I = imperativo

 

[0] Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o meteorologiche.

 

[1] Quando un campionamento effettuato negli anni precedenti ha dato risultati nettamente più favorevoli di quelli previsti nel presente allegato e quando non è intervenuto nessun fattore di diminuzione della qualità delle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore 2 da parte delle competenti autorità.

 

[2] Tenore da verificare, da parte delle autorità competenti, qualora l'indagine effettuata nella zona di balneazione ne riveli la presenza possibile o il deterioramento della qualità delle acque.

 

[3] Tali parametri devono essere verificati dalle autorità competenti, quando vi sia tendenza all'eutrofizzazione delle acque.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(21)  Abrogato dall'articolo 17 della direttiva 2006/7/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

 

 

 


Dir. 2006/7/CE del 15 febbraio 2006
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2006, n. L 64. Entrata in vigore il 24 marzo 2006.

(2) Termine di recepimento: 24 marzo 2008.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3) (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5) (6),

visto il parere del Comitato delle regioni (7) (8),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (9) (10), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione dell'8 dicembre 2005,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base della comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile, il Consiglio europeo ha individuato alcuni obiettivi di riferimento per i futuri sviluppi in settori prioritari quali le risorse naturali e la salute pubblica.

(2) L'acqua è una risorsa naturale limitata e, in quanto tale, la sua qualità dovrebbe essere protetta, difesa, gestita e trattata. Le acque superficiali, in particolare, sono risorse rinnovabili che hanno capacità limitate di recupero dopo un impatto negativo causato dalle attività umane.

(3) La politica ambientale della Comunità dovrebbe puntare ad un livello elevato di protezione e contribuire a perseguire gli obiettivi di conservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di proteggere la salute umana.

(4) Nel dicembre del 2000, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo di una nuova politica per le acque di balneazione ed ha avviato una consultazione su vasta scala di tutte le parti interessate e coinvolte. L'esito principale della consultazione è stato il sostegno generale a favore di una nuova direttiva ispirata alle più recenti conoscenze scientifiche e con un accento particolare sulla più ampia partecipazione del pubblico.

(5) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (11), contiene l'impegno di garantire un livello elevato di protezione delle acque di balneazione procedendo anche alla revisione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (12).

(6) Ai sensi del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto, tra l'altro,

dei dati scientifici e tecnici disponibili. La presente direttiva dovrebbe attenersi alle conoscenze scientifiche nell'applicare i parametri indicatori più affidabili che consentano di prevedere i rischi microbiologici per la salute e di conseguire un livello di protezione elevato. Occorrerebbe intraprendere urgentemente ulteriori studi epidemiologici sui rischi per la salute connessi con la balneazione, in particolare nelle acque dolci.

(7) Per incrementare l'efficienza e l'utilizzo razionale delle risorse, la presente direttiva deve essere strettamente coordinata con le altre normative comunitarie nel settore delle acque come le direttive del Consiglio 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (13), e 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (14), e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (15).

(8) Informazioni adeguate sulle misure previste e sui progressi relativi all'attuazione dovrebbero essere divulgate ai soggetti interessati. Il pubblico dovrebbe essere informato adeguatamente e tempestivamente dei risultati del monitoraggio della qualità delle acque di balneazione e delle misure di gestione dei rischi per prevenire pericoli per la salute, specialmente in caso di eventi di inquinamento prevedibile a breve termine o anomali. Dovrebbero essere applicate le nuove tecnologie che consentano al pubblico di essere informato efficacemente e in maniera comparabile sulle acque di balneazione in tutta la Comunità.

(9) Ai fini del monitoraggio, è necessario applicare metodi e pratiche di analisi armonizzati. Occorre osservare e valutare la qualità delle acque per un congruo periodo di tempo al fine di giungere ad una classificazione realistica delle acque di balneazione.

(10) La conformità dovrebbe dipendere da adeguate misure di gestione e di garanzia della qualità e non soltanto da misurazioni e calcoli. È pertanto opportuno un sistema di profili delle acque di balneazione che permetta una migliore individuazione dei rischi quale base per le misure di gestione. Parallelamente, occorrerebbe dedicare particolare attenzione al rispetto degli standard di qualità e alla transizione coerente dalla direttiva 76/160/CEE.

(11) Il 17 febbraio 2005, la Comunità ha ratificato la Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione Århus). È quindi opportuno che questa direttiva contenga disposizioni sull'accesso del pubblico alle informazioni e preveda disposizioni per la partecipazione del pubblico alla sua attuazione per integrare la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (16), e la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di determinati piani e programmi in materia ambientale (17).

(12) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento da parte degli Stati membri, sulla base di standard comuni, di una buona qualità delle acque di balneazione ed un livello di protezione elevato in tutta la Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (18).

(14) La continua rilevanza della politica comunitaria nel settore delle acque di balneazione si manifesta in ogni stagione balneare, in quanto serve a proteggere il pubblico da episodi di inquinamento accidentale o cronico dovuti a scarichi nelle zone di balneazione della Comunità o nelle immediate vicinanze delle stesse. La qualità complessiva delle acque di balneazione è migliorata sensibilmente da quando è entrata in vigore la direttiva 76/160/CEE. Detta direttiva rispecchia, tuttavia, lo stato delle conoscenze e delle esperienze dei primi anni settanta. Da allora le modalità d'uso delle acque sono cambiate, così come sono evolute le conoscenze scientifiche e tecniche. Detta direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata,

hanno adottato la presente direttiva:

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(3) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 febbraio 2003, n. C 45 E.

(4) [Nota ufficiale] (1) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 127.

(5) Pubblicato nella G.U.U.E. 16 settembre 2003, n. C 220.

(6) [Nota ufficiale] (2) GU C 220 del 16.9.2003, pag. 39.

(7) Pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2003, n. C 244.

(8) [Nota ufficiale] (3) GU C 244 del 10.10.2003, pag. 31.

(9) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (G.U.U.E. C 82 E dell'1.4.2004), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2004 (G.U.U.E. C 111 E dell'11.5.2005) e posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2005. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2006 e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2005.

(10) [Nota ufficiale] (4) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 115), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2004 (GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2005.

(11) [Nota ufficiale] (5) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(12) [Nota ufficiale] (6) GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(13) [Nota ufficiale] (7) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(14) [Nota ufficiale] (8) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(15) [Nota ufficiale] (9) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(16) [Nota ufficiale] (1) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(17) [Nota ufficiale] (2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(18) [Nota ufficiale] (3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione.

1. La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di:

a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;

b) gestione della qualità delle acque di balneazione; e

c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

2. La presente direttiva è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana integrando la direttiva 2000/60/CE.

3. La presente direttiva si applica a qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione, né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione (di seguito «acque di balneazione»). Non si applica a:

a) piscine e terme;

b) acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;

c) acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.

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Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

1) i termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» hanno lo stesso significato che nella direttiva 2000/60/CE;

2) «autorità competente»: l'autorità o le autorità che uno Stato membro ha designato per garantire il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva e qualsiasi altra autorità o organismo cui è stato delegato tale ruolo;

3) «permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione o all'avviso che sconsiglia la balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare;

4) «congruo numero»: in relazione ai bagnanti, un numero che l'autorità competente ritiene sia congruo, considerando in particolare le tendenze passate o le infrastrutture o strutture fornite, o altre misure adottate, per promuovere la balneazione;

5) «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di rifiuti che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti di cui agli articoli 8 e 9 e all'allegato I, colonna A;

6) «stagione balneare»: il periodo di tempo in cui si può prevedere un congruo numero di bagnanti;

7) «misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:

a) istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione;

b) istituzione di un calendario di monitoraggio;

c) monitoraggio delle acque di balneazione;

d) valutazione della qualità delle acque di balneazione;

e) classificazione delle acque di balneazione;

f) identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbe influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti;

g) informazione al pubblico;

h) azioni volte a evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

i) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;

8) «inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;

9) «situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni;

10) «serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell'articolo 3;

11) «valutazione della qualità delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualità delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II;

12) «proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;

13) il termine «pubblico interessato» ha lo stesso significato che nella direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (19).

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(19) [Nota ufficiale] (1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

 

Capo II

Qualità e gestione delle acque di balneazione

Articolo 3

Monitoraggio.

1. Gli Stati membri individuano ogni anno tutte le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare. Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente dopo il 24 marzo 2008.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le modalità dell'allegato IV.

3. Il punto di monitoraggio è la zona delle acque di balneazione nella quale:

a) si prevede il maggior afflusso di bagnanti; o

b) si prevede il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.

4. Per ciascuna acqua di balneazione è fissato un calendario di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell'inizio della terza stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva. Il monitoraggio è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio.

5. Gli Stati membri possono avviare il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, nel corso della prima stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso, il monitoraggio è effettuato secondo la cadenza indicata nell'allegato IV. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione di cui all'articolo 4. Non appena gli Stati membri avviano il monitoraggio ai sensi della presente direttiva, può cessare il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE.

6. I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione. Sono sostituiti da campioni prelevati ai sensi dell'allegato IV.

7. In caso di situazioni anomale, il calendario di monitoraggio di cui al paragrafo 4 può essere sospeso e viene ripreso appena possibile dopo il termine della situazione anomala. Appena possibile dopo il termine della situazione anomala, sono prelevati nuovi campioni in sostituzione dei campioni mancanti a causa della situazione anomala.

8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni sospensione del calendario di monitoraggio, indicandone le ragioni. Essi forniscono tali rapporti al più tardi in concomitanza con la relazione annuale successiva di cui all'articolo 13.

9. Gli Stati membri garantiscono che l'analisi della qualità delle acque di balneazione sia effettuata secondo i metodi di riferimento specificati nell'allegato I e le regole di cui all'allegato V. Tuttavia, gli Stati membri possono consentire l'applicazione di metodi o regole alternativi, purché essi possano dimostrare che i risultati ottenuti sono equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi specificati nell'allegato I e le regole di cui all'allegato V. Gli Stati membri che consentono l'applicazione di detti metodi o regole equivalenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sui metodi o le regole applicate e sulla loro equivalenza.

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Articolo 4

Valutazione della qualità delle acque di balneazione.

1. Gli Stati membri garantiscono che le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione siano raccolti attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, colonna A.

2. Le valutazioni della qualità delle acque di balneazione vengono effettuate:

a) in relazione a ciascuna acqua di balneazione;

b) al termine di ciascuna stagione balneare;

c) sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti; e d) secondo la procedura di cui all'allegato II.

Tuttavia, uno Stato membro può decidere di effettuare valutazioni della qualità delle acque di balneazione sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Se decide in tal senso, ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione deve essere altresì informata se in un secondo tempo lo Stato membro decide di tornare a effettuare le valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Gli Stati membri non possono modificare il periodo di valutazione applicabile più di una volta ogni cinque anni.

3. La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzati per effettuare valutazioni della qualità di dette acque comprendono sempre almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni.

4. Tuttavia, purché:

- siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, o

- la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso di acque di balneazione con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane,

la valutazione della qualità delle acque di balneazione può essere effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa a meno di quattro stagioni balneari se:

a) le acque di balneazione sono di nuova individuazione;

b) si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione di dette acque di balneazione a norma dell'articolo 5, nel qual caso la valutazione è effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente dei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi; o

c) le acque di balneazione erano già state valutate ai sensi della direttiva 76/160/CEE, nel qual caso sono utilizzati i dati equivalenti raccolti ai sensi della succitata direttiva e, a tal fine, i parametri 2 e 3 di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE sono ritenuti equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva.

5. Gli Stati membri possono suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualità delle acque di balneazione. Essi possono raggruppare le acque di balneazione esistenti solo se dette acque di balneazione:

a) sono contigue;

b) hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e del paragrafo 4, lettera c); e

c) hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o assenza degli stessi.

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Articolo 5

Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione.

1. A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualità:

a) «scarsa»;

b) «sufficiente»;

c) «buona»; o

d) «eccellente».

2. La prima classificazione conformemente alle prescrizioni della presente direttiva è completata entro la fine della stagione balneare 2015.

3. Gli Stati membri assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano come minimo «sufficienti». Essi adottano quelle misure realistiche e proporzionate che ritengono appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» o «buona».

4. Tuttavia, indipendentemente dal requisito generale di cui al paragrafo 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scarsa» pur rimanendo conformi alla presente direttiva. In tal caso gli Stati membri assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte.

a) Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:

i) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento; e

ii) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;

iii) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iv) conformemente all'articolo 12, avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice e informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione.

b) Se le acque di balneazione sono classificate di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. Gli Stati membri possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualità «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.

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Articolo 6

Profili delle acque di balneazione.

1. Gli Stati membri assicurano che vengano stabiliti profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione può riguardare una singola acqua di balneazione o più acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione saranno predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011.

2. I profili delle acque di balneazione sono riesaminati e aggiornati secondo quanto previsto nell'allegato III.

3. All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzeranno in modo appropriato i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE rilevanti ai fini della presente direttiva.

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Articolo 7

Misure di gestione in circostanze eccezionali.

Gli Stati membri provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

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Articolo 8

Rischi da cianobatteri.

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, viene effettuato un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute.

2. Qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, vengono adottate immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione, che includano l'informazione al pubblico.

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Articolo 9

Altri parametri.

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino, vengono svolte indagini per determinarne il grado di accettabilità e i rischi per la salute e vengono adottate misure di gestione adeguate, che includono l'informazione al pubblico.

2. Si procede ad un'ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si riscontri tale inquinamento, si adotteranno adeguate misure di gestione, che includono, se del caso, l'informazione al pubblico.

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Articolo 10

Cooperazione per le acque transfrontaliere.

Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, gli Stati membri interessati collaborano, nel modo più opportuno, per attuare la presente direttiva, anche tramite l'opportuno scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

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Capo III

Scambio di informazioni

Articolo 11

Partecipazione del pubblico.

Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione della presente direttiva e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunità:

- di informarsi sul processo di partecipazione, e

- di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami.

Ciò riguarda in particolare la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Le autorità competenti tengono in debito conto le informazioni ottenute.

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Articolo 12

Informazione al pubblico.

1. Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:

a) la classificazione corrente delle acque di balneazione e l'eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsiglia la balneazione di cui al presente articolo mediante un segno o un simbolo chiaro e semplice;

b) una descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III;

c) nel caso di acque di balneazione soggette ad inquinamento di breve durata:

- notifica che l'acqua di balneazione è soggetta ad inquinamento di breve durata,

- indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata o sconsigliata durante la stagione balneare precedente a causa di tale inquinamento, e

- avviso ogniqualvolta tale inquinamento è previsto o presente;

d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante tali eventi;

e) laddove la balneazione è vietata o sconsigliata, un avviso che ne informi il pubblico precisandone le ragioni;

f) ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione, il fatto che l'area in questione non è più balneabile e le ragioni della sua declassificazione; e

g) un'indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti, conformemente al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per divulgare attivamente e con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui al paragrafo 1, nonché le seguenti informazioni in varie lingue, ove opportuno:

a) un elenco delle acque di balneazione;

b) la classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della presente direttiva dopo l'ultima classificazione;

c) nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come indicato nell'articolo 5, paragrafo 4; e

d) nel caso di acque di balneazione soggette a inquinamento di breve durata, informazioni generali relative:

- alle condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata,

- al grado di probabilità di tale inquinamento e della sua probabile durata,

- alle cause dell'inquinamento e alle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause.

L'elenco di cui alla lettera a) è disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) sono resi disponibili su Internet una volta completate le analisi.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e con effetto a decorrere dall'inizio della quinta stagione balneare successiva al 24 marzo 2008.

4. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, se possibile, informazioni al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.

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Articolo 13

Comunicazione delle informazioni.

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualità delle acque di balneazione, nonché una descrizione delle misure di gestione rilevanti adottate. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione balneare precedente e, per la prima volta, dopo l'effettuazione della prima valutazione della qualità delle acque di balneazione a norma dell'articolo 4.

2. Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione, prima dell'inizio della stagione balneare, l'elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente successiva al 24 marzo 2008.

3. Dopo l'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi della presente direttiva, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere trasmesse a norma della direttiva 76/160/CEE fino a che non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi della presente direttiva. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell'allegato della direttiva 76/160/CEE non viene preso in considerazione nella relazione annuale ed i parametri 2 e 3 dell'allegato della direttiva 76/160/CEE vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva.

4. La Commissione pubblica una relazione di sintesi annuale sulla qualità delle acque di balneazione nella Comunità, che include le classificazioni delle acque di balneazione, la conformità alla presente direttiva e le più importanti misure di gestione messe in atto. La Commissione pubblica tale relazione entro il 30 aprile di ogni anno, anche su Internet. Nella predisposizione della relazione, la Commissione, ove possibile, ricorre ai sistemi di raccolta, valutazione e presentazione dei dati già contemplati da altre normative comunitarie in materia ed in particolare dalla direttiva 2000/60/CE.

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Capitolo IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Relazione e riesame.

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 2008, una relazione. La relazione tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:

a) risultati di uno studio epidemiologico adeguato a livello europeo condotto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri;

b) altri sviluppi scientifici, analitici ed epidemiologici relativi ai parametri riguardanti la qualità delle acque di balneazione, anche in relazione ai virus; e

c) raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

2. Entro la fine del 2014, gli Stati membri presentano osservazioni scritte alla Commissione relativamente alla relazione, anche per quanto riguarda le necessità di eventuali ulteriori ricerche o valutazioni che possano essere necessarie per assistere la Commissione nel riesame della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3.

3. Alla luce della relazione, delle osservazioni scritte degli Stati membri e di un'analisi di impatto approfondita e tenendo presente l'esperienza maturata nell'attuazione della presente direttiva, la Commissione riesamina la presente direttiva entro il 2020, prestando particolare attenzione ai parametri relativi alla qualità delle acque di balneazione, valutando anche l'opportunità di eliminare progressivamente la classificazione di «sufficiente» o di modificare le norme applicabili e presenta, se del caso, adeguate proposte legislative a norma dell'articolo 251 del trattato.

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Articolo 15

Adeguamenti tecnici e misure di attuazione.

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, viene deciso di:

a) specificare la norma EN/ISO sull'equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9;

b) fissare norme dettagliate per l'attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4;

c) adattare i metodi di analisi per i parametri definiti nell'allegato I al progresso scientifico e tecnologico;

d) adattare l'allegato V al progresso scientifico e tecnologico;

e) definire linee guida relative a un metodo comune per la valutazione di singoli campioni.

2. La Commissione presenta un progetto delle misure da adottare ai sensi del paragrafo 1, lettera b), in relazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), entro il 24 marzo 2010. Prima di presentarlo, consulta i rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e locali, delle pertinenti organizzazioni turistiche e dei consumatori nonché di altre parti interessate. Dopo l'adozione delle pertinenti norme, le rende pubbliche via Internet.

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Articolo 16

Procedura del comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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Articolo 17

Abrogazione.

1. La direttiva 76/160/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014. Fatto salvo il paragrafo 2, l'abrogazione non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'applicazione istituiti nella direttiva abrogata.

2. Non appena uno Stato membro adotta tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per conformarsi alla presente direttiva, la direttiva è applicabile e sostituisce la direttiva 76/160/CEE.

3. I riferimenti alla direttiva 76/160/CEE abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva.

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Articolo 18

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 marzo 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

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Articolo 19

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Articolo 20

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 febbraio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER

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Allegato I

Acque interne

 

A  

B  

C  

D  

 

Parametro  

Qualità eccellente  

Qualità buona  

Qualità sufficiente  

Metodi di riferimento dell'analisi 

1  

Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml 

200 (*)  

400 (*)  

330 (**)  

ISO 7899-1 o ISO 7899-2 

2  

Escherichia coli espressi in ufc/100 ml 

500 (*)  

1 000 (*)  

900 (**)  

ISO 9308-3 o ISO 9308-1 

 

(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile. Cfr. allegato II.  

(**) Basato sulla valutazione del 90° percentile. Cfr. allegato II. 

Acque costiere e acque di transizione

 

A  

B  

C  

D  

 

Parametro  

Qualità eccellente  

Qualità buona  

Qualità sufficiente  

Metodi di riferimento dell'analisi 

1  

Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml 

100 (*)  

200 (*)  

185 (**)  

ISO 7899-1 o ISO 7899-2 

2  

Escherichia coli espressi in ufc/100 ml 

250 (*)  

500 (*)  

500 (**)  

ISO 9308-3 o ISO 9308-1 

 

(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile. Cfr. allegato II.  

(**) Basato sulla valutazione del 90° percentile. Cfr. allegato II. 

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Allegato II

Valutazione e classificazione delle acque di balneazione

1. QUALITÀ SCARSA

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità scarsa» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione (a), i valori percentili (b) delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori (c) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D.

2. QUALITÀ SUFFICIENTE

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità sufficiente»:

1) se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D; e

2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

i) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15 % del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

3. QUALITÀ BUONA

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità buona»:

1) se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità buona» indicati nell'allegato I, colonna C; e

2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

i) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

4. QUALITÀ ECCELLENTE

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità eccellente»:

1) se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità eccellente» indicati nell'allegato I, colonna B; e

2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

i) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

NOTE

(a) «Ultimo periodo di valutazione» significa le ultime quattro stagioni balneari o, se del caso, il periodo specificato nell'articolo 4, paragrafi 2 o 4.

(b) Sulla base della valutazione del percentile della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log10 dei dati microbiologici ricavati su una particolare acqua di balneazione, il percentile viene così ricavato:

i) prendere il log10 di tutte le enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare (se si ottiene un valore zero, prendere invece il log10 del limite minimo di rilevazione del metodo analitico usato);

ii) calcolare la media aritmetica dei log10 (μ);

iii) calcolare la deviazione standard dei log10 (σ).

Il punto superiore del 90° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 90° percentile = antilog (μ + 1,282 σ).

Il punto superiore del 95° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 95° percentile = antilog (μ + 1,65 σ).

(c) Per «peggiori» si intendono valori di concentrazione superiori, espressi in ufc/100 ml.

(d) Per «migliori» si intendono valori di concentrazione inferiori, espressi in ufc/100 ml.

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Allegato III

Profilo delle acque di balneazione

1. Il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie nel bacino drenante delle acque di balneazione interessate, che potrebbero essere una fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della presente direttiva e come previsto nella direttiva 2000/60/EC;

b) l'identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento che possono influire sulle acque di balneazione e danneggiare la salute dei bagnanti;

c) la valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica;

d) la valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton;

e) se la valutazione di cui alla lettera b) segnala la presenza di un rischio di inquinamento di breve durata, le seguenti informazioni:

- previsioni circa la natura, la frequenza e la durata dell'inquinamento di breve durata previsto,

- informazioni dettagliate sulle restanti cause di inquinamento, incluse le misure di gestione adottate e le scadenze fissate per l'eliminazione di dette cause,

- le misure di gestione adottate durante l'inquinamento di breve durata e l'identità e le coordinate degli organismi responsabili della loro adozione;

f) l'ubicazione del punto di monitoraggio.

2. Se le acque di balneazione sono classificate come acque di qualità «buona», «sufficiente» o «scarsa», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato su base regolare, per valutare se gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito cambiamenti. Se necessario, occorre aggiornarlo. La frequenza e la portata dei riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e della gravità dell'inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente.

Classificazione delle acque di balneazione  

«Qualità buona»  

«Qualità sufficiente»  

«Qualità scarsa» 

I riesami devono avvenire almeno ogni  

4 anni  

3 anni  

2 anni 

Aspetti da riesaminare (lettere del punto 1)  

da a) a f)  

da a) a f)  

da a) a f) 

Nel caso di acque di balneazione classificate in precedenza di «qualità eccellente», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la classificazione passa a «buona», «sufficiente» o «scarsa». Il riesame deve riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1.

3. In caso di rilevanti lavori di costruzione o rilevanti cambiamenti di infrastrutture nelle acque di balneazione o nelle immediate vicinanze delle stesse, il profilo delle acque di balneazione deve essere aggiornato prima dell'inizio della stagione balneare successiva.

4. Le informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere indicate su una mappa dettagliata ogniqualvolta sia possibile.

5. Se l'autorità competente lo ritiene opportuno possono essere allegate o incluse altre informazioni pertinenti.

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Allegato IV

Monitoraggio delle acque di balneazione

1. Poco prima dell'inizio di ciascuna stagione balneare deve essere prelevato un campione. Considerando tale campione aggiuntivo e fatto salvo il punto 2, per ogni stagione balneare sono prelevati e analizzati almeno quattro campioni.

2. Tuttavia, per ogni stagione balneare devono essere prelevati e analizzati solo tre campioni in caso di acque di balneazione:

a) con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane; oppure

b) situate in una regione soggetta a particolari impedimenti di tipo geografico.

3. Le date di prelievo sono distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non supera mai la durata di un mese.

4. In caso di inquinamento di breve durata, è prelevato un campione aggiuntivo per confermare la conclusione dell'evento. Questo campione non deve essere parte della serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione. Se è necessario sostituire un campione scartato, deve essere prelevato un campione aggiuntivo 7 giorni dopo la conclusione dell'inquinamento di breve durata.

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Allegato V

Norme per la manipolazione dei campioni per le analisi microbiologiche

1. Punto di campionamento

Laddove possibile, i campioni devono essere prelevati 30 centimetri sotto la superficie dell'acqua e in acque profonde almeno 1 metro.

2. Sterilizzazione dei contenitori dei campioni

I contenitori dei campioni sono:

- sterilizzati in autoclave per almeno 15 minuti a 121 °C, o

- sterilizzati a secco a una temperatura compresa tra 160 °C e 170 °C per almeno un'ora, o

- contenitori per campioni, forniti irradiati direttamente dal fabbricante.

3. Campionamento

Il volume del contenitore di campionamento dipende dalla quantità di acqua necessaria per verificare ciascun parametro; in genere il volume minimo è 250 ml.

I contenitori sono di materiale trasparente, non colorato (vetro, polietene o polipropilene).

Per evitare la contaminazione accidentale del campione, chi effettua il prelievo impiega una tecnica asettica per garantire la sterilità dei contenitori. Se il campionamento viene effettuato correttamente, non sono necessarie altre attrezzature sterili (come guanti chirurgici sterili, pinze o tubo di campionamento).

Il campione è identificato chiaramente con inchiostro indelebile sul contenitore e sul verbale di campionamento.

4. Stoccaggio e trasporto dei campioni prima dell'analisi

In tutte le fasi del trasporto i campioni di acqua sono protetti contro l'esposizione alla luce, ed in particolare alla luce solare diretta.

Il campione è conservato ad una temperatura di 4 °C circa in una borsa frigo o, in base alle condizioni climatiche, in un mezzo refrigerato fino all'arrivo in laboratorio. Se il trasporto fino al laboratorio può durare più di quattro ore è necessario conservare il campione in frigorifero.

Il lasso di tempo che intercorre tra il campionamento e l'analisi è ridotto al minimo. Si raccomanda di analizzare i campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, i campioni sono esaminati al massimo entro 24 ore. Nel frattempo sono stoccati in un luogo buio a una temperatura di 4 °C ± 3 °C.

 


Documentazione allegata

 


 



[1] Il termine per il recepimento della direttiva 2006//7/CE scade il 24 marzo 2008 (articolo 18).

[2] COM (2007)128.

[3] SEC(2007) 362.

[4]COM (2006) 921.

[5] Procedura di infrazione 2006/2017.

[6] Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione. La direttiva 76/160/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014. Non appena uno Stato membro adotta tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per conformarsi alla direttiva 2006/7/CE, quet’ultima è applicabile e sostituisce la direttiva 76/160/CEE.

[7] Procedura 2004/59 – causa C-85/05.

[8]Sulla base di detto articolo, qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire nuovamente la Corte di giustizia, in questo caso precisando l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

[9] Procedura 2005/2315.

[10]   I seguenti provvedimenti hanno disposto le precedenti proroghe: al 31 dicembre 1997, art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649; al 31 dicembre 1998, art. 1, D.L. 25 maggio 1998, n. 156, convertito dalla L. 22 luglio 1998, n. 243; al 31 dicembre 1999, art. 1, D.L. 11 maggio 1999, n. 127, convertito dalla L. 9 luglio 1999, n. 220; al 31 dicembre 2000, art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 245 ; al 31 dicembre 2001, art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla L. 2 luglio 2001, n. 249; al 31 dicembre 2003, art. 1, D.L. 10 maggio 2002, n. 92, convertito dalla L. 11 luglio 2002, n. 140.

[11]Nell'allegato 1 al D.P.R. n. 470/1982 sono indicati, tra l'altro, i valori limite di concentrazione delle diverse sostanze nelle acque destinate alla balneazione, nonché i metodi di analisi e di ispezione per la verifica del rispetto di detti parametri di qualità. In particolare, il punto 11 del citato allegato fissa in 70 e 120 i valori limite, espressi in percentuale di saturazione del parametro ossigeno disciolto, entro i quali devono essere contenuti i valori riscontrati, ai fini del giudizio di idoneità delle acque.

      Si rileva che, successivamente all'emanazione del D.P.R. n. 470/1982, è intervenuto nella materia il decreto legge 3 maggio 1985, n. 164, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1985, n. 322, che ha riconosciuto, per un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore, la facoltà delle regioni di applicare, per il parametro ossigeno disciolto, valori limite compresi tra 50 e 170, qualora le acque di balneazione fossero sottoposte ad un programma di sorveglianza "per un'adeguata rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie". La medesima facoltà è stata ammessa per il successivo biennio dal decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271 che ha tuttavia subordinato il provvedimento regionale di deroga ai valori fissati dal D.P.R. n. 470/1992, all'accertamento che il superamento di questi ultimi limiti dipendesse esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione. Sono state quindi disposte ulteriori proroghe, di cui l’ultima fino al 31 dicembre 1997 dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. con mod. dalla legge n. 649/1996.