Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Requisiti di sicurezza per le gallerie della rete autostradale transeuropea - Direttiva 04/54/CE - Schema di decreto legislativo n. 7 (art. 1, co. 3 e 4, L. 29/2006) | ||||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 2 | ||||||
Data: | 27/06/2006 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici XIV - Politiche dell'Unione europea |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI |
UFFICIO RAPPORTI CON L’UE |
Atti del Governo
Requisiti di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea
Direttiva 2004/54/CE
Schema di decreto legislativo n. 7
(art. 1, co. 3 e 4, L. 29/2006)
n. 2
27 giugno 2006
Dipartimento Ambiente
SIWEB
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File: AM0002
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione)
§ Art. 3 (Misure di sicurezza)
§ Art. 4 (Commissione permanente per le gallerie)
§ Art. 5 (Gestore della galleria)
§ Art. 6 (Responsabile della sicurezza)
§ Art. 7 (Notifica dell’autorità per le gallerie)
§ Art. 8 (Gallerie il cui progetto preliminare non è stato ancora approvato)
§ Art. 10 (Gallerie già in esercizio)
§ Art. 11 (Funzioni ispettive)
§ Art. 12 (Ispezioni periodiche)
§ Art. 13 (Analisi di rischio)
§ Art. 14 (Deroghe per innovazioni tecniche)
§ Art. 15 (Relazioni periodiche)
§ Art. 17 (Disposizioni finanziarie)
§ Art. 18 (Disposizioni finali)
Normativa nazionale
§ L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale. (Capo I)
§ D.M. 5 giugno 2001. Sicurezza nelle gallerie stradali.
§ L. 4 febbraio 2005, n. 11. Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. (art. 9)
§ D.L. 30 novembre 2005, n. 245. Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. (art. 1)
§ L. 25 gennaio 2006, n. 29. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. (artt. 1, 3 e 6)
Normativa comunitaria
§ Dec. n. 1692/96/CE del 23 luglio 1996.
§ Dir. 2004/54/CE del 29 aprile 2004.
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
7 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea |
Norma di delega |
art. 1, co. 3 e 4, L. 29/2006 |
Settore d’intervento |
Ambiente |
Numero di articoli |
19 |
Date |
|
§ presentazione |
18 maggio 2006 |
§ assegnazione |
6 giugno 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
16 luglio 2006 |
§ scadenza della delega |
23 agosto 2007 |
Commissioni competenti |
VIII Ambiente, V Bilancio e XIV Politiche dell’Unione europea (ai sensi del comma 2 dell’articolo 126 del regolamento) |
Lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della direttiva 2004/54/CE del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
Il provvedimento trova applicazione rispetto alle gallerie situate nel territorio italiano appartenente alla rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 metri (siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto); esso ha lo scopo di garantire un livello minimo di sicurezza agli utenti delle gallerie della rete stradale transeuropea, mediante la prevenzione di situazioni di rischio e la protezione in caso di incidente.
A tal fine, l’articolo 3 dello schema di decreto prescrive requisiti minimi di sicurezza delle galleria (facendo rinvio all’allegato 2 per la loro puntuale definizione) e consente, a determinate condizioni, la realizzazione di misure di riduzione dei rischi alternative rispetto ai requisiti minimi di sicurezza. L’articolo 14 prevede, inoltre, una specifica procedura per consentire deroghe rispetto a tali requisiti, finalizzate all’installazione e all’uso di equipaggiamenti o procedure di sicurezza innovativi.
Spetta ai gestori (individuati in base all’articolo 5, nell’ANAS, per le strade in gestione diretta, nelle Società concessionarie, per quelle in concessione, e nelle Commissioni intergovernative, per i trafori internazionali) provvedere affinché le gallerie di loro competenza soddisfino i requisiti di sicurezza, oltre che redigere un rapporto per tutti gli incidenti o eventi significativi che si verifichino in una galleria.
L’articolo 4 individua nella Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (e, per i trafori internazionali, nelle Commissioni intergovernative), l’autorità amministrativa che, in base alla corrispondente disposizione comunitaria, ha la responsabilità di assicurare il rispetto degli aspetti di sicurezza delle gallerie e garantire l’osservanza della direttiva.
Per quanto riguarda più specificamente le funzioni della Commissione permanente, lo stesso articolo 4 attribuisce a quest’ultima la competenza ad approvare i progetti per la messa in sicurezza delle gallerie, nonché il compito di garantire l’adempimento degli obblighi imposti al gestore, di individuare le gallerie che necessitano di misure di sicurezza integrative o di un equipaggiamento complementare, di valutare eventuali aggiornamenti delle metodologie di analisi di rischio e di sospendere o di limitare l’esercizio di una galleria e contestualmente specificare le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali; l’articolo 15 prevede inoltre specifici obblighi di rendicontazione in capo alla Commissione. In base al combinato disposto dell’articolo 4, comma 5, e dell’articolo 11, alla Commissione spetta infine il compito di effettuare ispezioni, valutazioni e collaudi; con riferimento alle ispezioni, il successivo articolo 12 detta disposizioni specifiche relative alle finalità, all’intervallo temporale e all’eventuale esito negativo delle medesime.
L’articolo 6 dello schema di decreto disciplina la procedura per la designazione da parte del gestore di un Responsabile della sicurezza per ciascuna galleria e prevede la figura del Sostituto del Responsabile della sicurezza.
Gli articoli 7 e 8 riguardano rispettivamente la messa in esercizio delle gallerie il cui progetto preliminare non sia stato approvato e delle gallerie il cui progetto preliminare è già stato approvato ma che non sono ancora aperte al traffico; l’articolo 9 detta una specifica procedura per l’adeguamento ai requisiti del decreto delle gallerie già in esercizio.
Le ulteriori disposizioni del decreto riguardano il soggetto che effettua l’analisi di rischio e i parametri di cui quest’ultima deve tener conto (articolo 13), la comminazione di sanzioni amministrative al gestore che non adempia agli obblighi previsti (articolo 16), la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica e le modalità di copertura degli oneri posti a carico dei gestori (articolo 17), l’attribuzione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del compito di provvedere all’aggiornamento degli allegati (articolo 18), e l’entrata in vigore (articolo 19).
Gli allegati al decreto contengono, infine, il glossario, ovvero le definizioni di termini ulteriori a quelle contenute nell’articolo 2 (allegato 1); l’individuazione delle misure di sicurezza (allegato 2); l’indicazione degli obiettivi di sicurezza e la metodologia di analisi di rischio (allegato 3); la procedura per l’approvazione del progetto e per la messa in esercizio della galleria, oltre che la disciplina della compilazione della documentazione di sicurezza e la previsione di esercitazione periodiche (allegato 4), la segnaletica per le gallerie (allegato 5).
Lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005).
La delega relativa allo schema in esame è recata dall’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005). Tale disposizione fa rinvio agli elenchi di direttive recate dagli Allegati A e B. La direttiva 2004/54/CE è riportata nell’elenco di cui all’Allegato B (è pertanto previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari).
La legge comunitaria non prevede specifici principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2004/54/CE. Trovano quindi applicazione i principi e criteri direttivi di carattere generale indicati nell’articolo 3.
I principi e criteri direttivi da considerare ai fini della valutazione di conformità fra norma di delega e norme delegate possono riassumersi nei seguenti:
- a) necessità – da parte delle amministrazioni interessate – di provvedere all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative (lettera a) del comma 1);
- coordinamento fra le nuove norme e le discipline vigenti per i singoli settori interessati e ricorso, ove possibile, alla tecnica della novellazione (fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa) (lettera b), anche nel caso di attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata (lettera e);
- vari criteri in materia di sanzioni amministrative e penali, fra cui la previsione di limiti minimi e massimi alle medesime e la limitazione delle sanzioni penali ai soli casi in cui le infrazioni “ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti” (lettera c);
- limiti alla previsione di eventuali spese che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali e specifici criteri per provvedere alla relativa copertura (lettera d);
- piena conformità alla normativa comunitaria, anche sopravvenuta (lettera f);
- coordinamento fra le competenze amministrative, secondo i principi generali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella salvaguardia delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché degli ulteriori principi generali di unitarietà dei processi decisionali, trasparenza, celerità, efficacia ed economicità e individuazione dei soggetti responsabili (lettera g).
I principi e criteri direttivi indicati nella norma di delega, in linea generale, sembrano essere stati rispettati.
Si segnala che rispetto al provvedimento in esame, finalizzato a garantire un livello minimo di sicurezza agli utenti delle gallerie della rete stradale transeuropea, anche attraverso interventi di carattere infrastrutturale sulla rete stradale transeuropea, vengono in rilievo:
§ la materia “ordine pubblico e sicurezza”, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma Cost, lett. h), in un’accezione del termine “sicurezza” come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza e della incolumità delle persone, anche se non direttamente afferenti l’ordine pubblico.
Sul punto è utile richiamare la sentenza n. 428 del 2004, nella quale la Corte costituzionale - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della competenza statale con riferimento ad alcune disposizioni del DL 151/2003 (recante Modifiche ed integrazioni al codice della strada) – si è soffermata sulla materia della sicurezza nella circolazione stradale, chiarendo come siano da ricomprendere nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza” le misure volte ad assicurare l’incolumità delle persone.
In particolare, tale sentenza ha evidenziato come considerazioni di carattere sistematico inducano a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma. In primo luogo l’esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell’art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale»; inoltre, “in quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 407 del 2002, numeri 6 e 162 del 2004)”.
§ la materia “grandi reti di trasporto”, attribuita alla legislazione concorrente dall’articolo 117, terzo comma Cost.
Niente da rilevare in proposito.
Il provvedimento, nelle sue linee generali, sembra sostanzialmente conforme alla direttiva 2004/54/CE.
Appare, tuttavia, necessario un chiarimento del Governo sui seguenti aspetti di compatibilità comunitaria del provvedimento:
Ø l’effettiva portata del provvedimento e, in particolare, il numero e la lunghezza dei tunnel rispetto ai quali esso trova applicazione. Ciò in considerazione della divergenza tra i dati forniti a livello comunitario e quelli nazionali;
Ø la definizione di “rete stradale transeuropea”, contenuta nel primo punto dell’articolo 2, comma 1. Nella direttiva comunitaria si fa riferimento alla rete stradale definita nella sezione 2 dell’allegato I della citata decisione comunitaria “ed illustrata da carte geografiche e/o descritta nell’allegato II” di tale decisione. Il testo della corrispondente disposizione nazionale pone qualche dubbio interpretativo, facendo riferimento alla rete stradale definita alla sezione 2 del medesimo allegato “ed illustrata da carte geografiche eventualmente descritta nell’allegato II di tale decisione”;
Ø la scelta dell’istituzione di un’unica Autorità amministrativa per tutte le gallerie che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto (articolo 4). Una lettura meramente testuale della corrispondente disposizione comunitaria avrebbe potuto portare ad una diversa interpretazione, secondo la quale dev’essere designata un’autorità per ciascuna galleria;
Ø il profilo specifico della mancata previsione, nell’articolo 13, della comunicazione alla Commissione europea della metodologia applicata per l’analisi di rischio, contemplata invece nella corrispondente disposizione comunitaria. Occorrerebbe capire se l’individuazione di tale metodologia nel testo del decreto (allegato 3) renda superflua la comunicazione alla Commissione.
I seguenti aspetti specifici non appaiono in linea con la direttiva comunitaria:
Ø il termine del trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto fissato dall’articolo 7 per la notifica alla Commissione europea del nome e dell’indirizzo dell’autorità amministrativa. Posto che la direttiva fissava per tale adempimento il termine del 1° maggio 2006 (ovvero il giorno successivo al termine di recepimento), occorrerebbe anticipare tale termine al giorno successivo all’entrata in vigore del decreto
Ø la previsione, contenuta nell’articolo 10, comma 2, di ispezioni a campione sulle gallerie in esercizio da parte della Commissione permanente per le gallerie, al fine di verificare la corrispondenza delle schede asseverate consegnate dal gestore. L’articolo 11 della direttiva richiede un’ispezione per ciascuna galleria.
Il 30 maggio 2006 la Commissione europea ha trasmesso all’Italia una lettera di messa in mora[1] per non aver comunicato le misure di attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 30 aprile 2006 (24 mesi dopo la data di pubblicazione della direttiva nella G.U. della UE).
La direttiva figura nell'Allegato B alla legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005).
Si osserva preliminarmente che sullo schema di decreto non è previsto il parere della Conferenza unificata.
Si segnala inoltre che esso non contiene alcun rinvio alla legge regionale per la disciplina di aspetti che pure potrebbero venire in rilievo sotto il profilo della competenza concorrente delle Regioni nella materia delle “grandi reti di trasporto” e che non prevede un coinvolgimento delle Regioni né in relazione alle procedure amministrative disciplinate dal decreto, né alla composizione della Commissione permanente.
Si segnala, in particolare, che l’articolo 18 prevede che l’aggiornamento degli allegati - sebbene il loro contenuto sia definito nello stesso decreto legislativo - avvenga con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Per quanto riguarda gli standard minimi previsti per la sicurezza nelle gallerie stradali ed autostradali di tutto il territorio nazionale, essi sono indicati nel decreto ministeriale 5 giugno 2001, Sicurezza nelle gallerie stradali, che continua a trovare applicazione rispetto alle gallerie non ricadenti nell’ambito di applicazione dello schema di decreto in esame.
Si segnala che sulla materia della sicurezza delle gallerie della rete stradale e autostradale è stata presentata la proposta di legge A.C. 1158, a firma dell’on. Nan, in corso di stampa e ancora da assegnare.
Le disposizioni recate dallo schema di decreto hanno un impatto diretto, di notevole entità, sui gestori delle gallerie (individuati, in base all’articolo 5, nell’ANAS, per le strade in gestione diretta, nelle Società concessionarie, per quelle in concessione, e nelle Commissioni intergovernative, per i trafori internazionali). Spetta, infatti, a tali soggetti provvedere affinché le gallerie di loro competenza soddisfino i requisiti minimi di sicurezza definiti nell’allegato 2 del decreto, attraverso l’espletamento di tutta una serie di compiti specificamente indicati nello schema di decreto.
Accanto ai profili di carattere organizzativo, è di immediata evidenzia l’impatto finanziario derivante a tali soggetti dall’applicazione delle disposizioni dello schema di decreto, che trova espressione, oltre che in specifiche disposizioni, nella clausola generale contenuta nell’articolo 17. Tale ultima disposizione prevede in particolare che gli oneri connessi alle attività previste in varie disposizioni siano posti a carico dei gestori sulla base del costo effettivo del servizio e sulla base di tariffe da determinare con successivo decreto interministeriale.
Sul punto, si segnala tuttavia che l’articolo 1, comma 4, della legge comunitaria 2005, ha previsto che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione di una serie di direttive, ivi compresa la 2004/54/CE, siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Appare utile un chiarimento del Governo sui seguenti profili:
Ø il rinvio contenuto nella relazione illustrativa ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro dell’interno) per l’estensione dei requisiti di sicurezza alla restante rete nazionale. Il testo del decreto non contiene la disposizione cui fa riferimento la relazione;
Ø in relazione all’istituzione della Commissione permanente per le gallerie (articolo 4) – nel presupposto che tale previsione si base sull’effettiva necessità di creare una nuova autorità amministrativa – l’eventuale esigenza di misure di coordinamento con gli organi amministrativi che in precedenza svolgevano funzioni connesse con la sicurezza nelle gallerie;
Ø in relazione alla figura del responsabile della sicurezza (articolo 6):
§ la possibilità della designazione di un responsabile della sicurezza per diverse gallerie ovvero la necessità che ogni responsabile per la sicurezza sia competente per la singola galleria;
§ I rapporti e le procedure di coordinamento tra tale soggetto e il centro di controllo previsto dall’allegato 2 per talune tipologie di gallerie.
Si segnala inoltre la necessità di:
Ø sostituire il riferimento al «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» contenuto in varie disposizioni con il riferimento al «Ministero delle infrastrutture», in considerazione della riorganizzazione dei ministeri operata con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, attualmente all’esame del Senato;
Ø valutare l’opportunità di integrare l’articolo 1, comma 3, estendendo la clausola di salvaguardia prevista per la procedura di VIA anche alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In relazione ai profili di carattere più strettamente formale attinenti alla formulazione del testo, si osserva che occorre:
Ø sostituire con le lettere i trattini contenuti nell’elenco dei termini oggetto di definizione nel comma 1 dell’articolo 2, ai sensi della regola contenuta nella Circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;
Ø chiarire la formulazione del penultimo periodo del comma 2 dell’articolo 3, attraverso un più esplicito riferimento alla necessità di motivazione della decisione di approvazione delle misure alternative di riduzione dei rischi da parte della Commissione permanente per le gallerie. Ciò potrebbe essere realizzato, aggiungendo, al penultimo periodo, dopo la parola: «approvate» le seguenti: «con decisione motivata» e, conseguentemente, allo stesso periodo, sopprimendo le parole: «motivando la sua decisione».
Le disposizioni recate dalla direttiva 2004/54/CE del 29 aprile 2004, hanno lo scopo di garantire un livello minimo di sicurezza agli utenti delle gallerie della rete stradale transeuropea, mediante la prevenzione di situazioni di rischio nonché mediante la protezione in caso di incidente.
Esse si applicano a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 500 metri (siano esse in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto), che fanno parte della «rete stradale transeuropea», come definita nella decisione n. 1692/96/CE, concernente orientamenti delle azioni previste per realizzare la rete transeuropea dei trasporti[2].
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 30 aprile 2006.
Si illustrano brevemente di seguito i principali aspetti disciplinati dalla direttiva.
Ø Misure di sicurezza. L’allegato I alla direttiva contiene i requisiti minimi di sicurezza cui devono rispondere tutte le gallerie site nel territorio dello Stato membro; è prevista la possibilità di realizzare misure di riduzione dei rischi, come soluzioni alternative agli interventi necessari all’adeguamento della galleria ai requisiti minimi, qualora tali interventi risultino troppo onerosi (articolo 3).
Ø Autorità amministrativa. È individuata dallo Stato membro per ciascuna galleria, unico responsabile del rispetto delle misure di sicurezza e dell’osservanza della medesima direttiva; nome e indirizzo dell’Autorità sono trasmessi alla Commissione entro il 1° maggio 2006 (articoli 4 e 8);
Ø Gestore della galleria. Organismo pubblico o privato responsabile della gestione della galleria nella fase di progettazione, di costruzione o funzionamento; redige un “rapporto di inconvenienti” per tutti gli incidenti o eventi significativi che si verifichino in una galleria (articolo 5);
Ø Responsabile della sicurezza. Designato dal gestore della galleria (e accettato dall’autorità amministrativa), coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio; ha piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non riceve alcuna istruzione da un datore di lavoro (articolo 6);
Ø Enti per le ispezioni. Enti funzionalmente indipendenti dal gestore, sono incaricati di svolgere le ispezioni, le valutazioni e i collaudi. Tali compiti possono essere svolti dall’autorità amministrativa. Ispezioni periodiche devono essere effettuate ad una distanza temporale non superiore a 6 anni (articoli 7 e 12)
Ø Ambito di applicazione e modalità attuative:
§ le gallerie il cui progetto non sia stato ancora approvato dall'autorità responsabile entro il 1° maggio 2006 sono soggette alla direttiva (articolo 9);
§ per le gallerie il cui progetto è già stato approvato ma che non sono state aperte al traffico entro il 1° maggio 2006, l'autorità amministrativa ne valuta la conformità con i requisiti prescritti dalla direttiva, con riferimento in particolare alla documentazione di sicurezza di cui all’allegato II (articolo 10);
§ per le gallerie già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006, l'autorità amministrativa ha tempo fino al 30 ottobre 2006 per valutare la conformità della galleria ai requisiti della presente direttiva, con riferimento in particolare all'allegato II. Entro il 30 aprile 2007 gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione che descrive come essi prevedono di conformarsi ai requisiti della direttiva, le misure in progetto, e, se del caso, le conseguenze dell'apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie. I lavori di riadeguamento delle gallerie sono realizzati entro il 30 aprile 2014 (con possibilità – qualora sussistano le condizioni indicate nella norma – di prolungare di cinque anni tale periodo) (articolo 11);
Ø Analisi dei rischi. Deve essere effettuata da un organismo funzionalmente indipendente dal gestore della galleria, utilizzando una metodologia analitica e definita, di cui gli Stati membri informano la Commissione. Il contenuto e i risultati delle analisi dei rischi sono inseriti nella documentazione di sicurezza trasmessa all'autorità amministrativa. Entro il 30 aprile 2009 la Commissione pubblica una relazione sulle pratiche seguite negli Stati membri (articolo 13);
Ø Deroghe per le innovazioni tecniche. Deroghe ai requisiti prescritti possono essere concesse dall’autorità amministrativa, su richiesta del gestore, allo scopo di consentire l'installazione e l'uso di equipaggiamenti o l'utilizzo di procedure di sicurezza innovativi per garantire una protezione equivalente o maggiore rispetto alle tecnologie prescritte dalla direttiva (articolo 14);
Ø Relazioni periodiche. Ogni 2 anni deve essere compilata, da parte dello Stato membro, una relazione sugli incendi scoppiati nelle gallerie nonché sugli incedenti che ne mettono a rischio la sicurezza (articolo 15);
Ø Adeguamento al progresso tecnico e procedura di comitato. La Commissione adegua il contenuto degli Allegati tecnici alle innovazioni tecnologiche, avvalendosi a tal fine dell’assistenza di un Comitato (articoli 16 e 17).
La direttiva contiene inoltre i seguenti allegati tecnici:
§ Allegato I,che definisce i requisiti minimi di sicurezza cui rinvia l’articolo 3.
§ Allegato II, che in particolare definisce la procedura per la messa in esercizio della galleria.
§ Allegato III, relativo alla Segnaletica per le gallerie.
L’articolo 13 del Nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) reca norme generali per la costruzione e la gestione delle strade, rinviando al relativo regolamento di attuazione (adottato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) per le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi.
Tale regolamento contiene talune disposizioni inerenti le gallerie, riguardanti in particolare la segnaletica indicante la presenza di gallerie stradali (art. 135), il posizionamento di cartelli dagli imbocchi delle gallerie (art. 51) e il divieto di cantieri mobili in galleria (art. 39).
Per quanto riguarda gli standard minimi previsti per la sicurezza nelle gallerie stradali ed autostradali di tutto il territorio nazionale, essi sono indicati nel decreto ministeriale 5 giugno 2001, Sicurezza nelle gallerie stradali[3]. Le disposizioni contenute in tale provvedimento tengono conto delle prescrizioni contenute nella precedente circolare del Ministero dei lavori pubblici 6 dicembre 1999, n. 7938 (Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi). Tale circolare, per la parte non richiamata, deve intendersi integralmente superata.
La circolare n. 7938 del 1999 era stata emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici (competente per tutte le gallerie della rete stradale nazionale) dopo l’incendio avvenuto nel traforo del Monte Bianco, allo scopo di stabilire norme più precise e moderne per la circolazione dei veicoli nelle gallerie, in particolare per quelli che trasportano merci pericolose e per gli impianti di sicurezza.
Tale circolare prevedeva:
§ il censimento delle gallerie presso gli utilizzatori (mediante la compilazione di una scheda tecnica con l’indicazione del flusso del traffico, dei sistemi di sicurezza, degli impianti di illuminazione e della segnaletica presente, da inviare entro il 31 marzo 2000 all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale);
§ la distanza minima di 100 m tra gli autoveicoli per gallerie bi-direzionali di lunghezza maggiore o uguale a 2 km;
§ l’adeguamento dell’illuminazione entro il 31 dicembre 2000 alle raccomandazioni CIE 88/90;
§ per tutte le gallerie di lunghezza maggiore a 1.000 m l’inserimento nel piano provinciale della protezione civile (art. 14 legge 24 febbraio 1992, n. 225), con annesso manuale di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, garantendo altresì il numero di uomini e mezzi ipotizzati per ciascuna condizione.
In ogni caso, si prevede che tutte le gallerie stradali di lunghezza maggiore o uguale a 1000 m in ambito extraurbano e a 500 m in ambito urbano, siano attrezzate, entro il 31 dicembre 2000, con le seguenti dotazioni minime di impianti di sicurezza: colonnine SOS foniche, collocate in corrispondenza delle piazzole di sosta di emergenza; pannelli segnaletici luminosi di pericolo, posizionati opportunamente in relazione alla sezione della galleria ad una distanza non inferiore a 500 m, e comunque in relazione all'andamento plano-altimetrico della galleria, e ripetuti prima dell'imbocco della galleria in posizione tale da garantire la distanza di visibilità prevista per la segnaletica di preavviso e, in corrispondenza di una piazzola di sosta, eventuale integrazione con impianti semaforici; estintori da collocare nella medesima posizione delle foniche; idranti con bocchette UNI 45, ogni 200 m, limitatamente alle gallerie di lunghezza maggiore o uguale a 2000 m.
Il decreto ministeriale del 5 giugno 2001 è stato emanato dopo che i risultati di un’indagine conoscitiva ministeriale avevano evidenziato le notevoli difficoltà attuative della circolare n. 7938.
Analogamente alla precedente circolare anche il decreto prevede una serie di adempimenti per gli enti proprietari o concessionari di strade:
Ø entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto (cioè entro il 18 marzo 2002), il censimento delle gallerie in esercizio mediante la compilazione della scheda di cui all'allegato 1 della circolare 6 dicembre 1999, n. 7938, anche in formato elettronico.
Ø entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto, cioè entro il (18 settembre 2002):
§ la verifica puntuale della corretta apposizione e stato d'efficienza di tutti i dispositivi di segnaletica prevista dal codice della strada;
§ l'effettuazione delle verifiche tecniche relative alla distanza di visuale libera e, ove necessario, la determinazione dei relativi limiti di velocità anche in corrispondenza delle zone di approccio alla galleria;
§ la segnalazione ai prefetti interessati, nel caso si rendessero necessari provvedimenti di divieto di transito per i veicoli che trasportano talune categorie di materiali pericolosi, per l’individuazione di eventuali percorsi alternativi;
§ il mantenimento delle pareti laterali delle gallerie di colore chiaro (colorazione bianca) fino ad un'altezza minima di 2,0 metri, con particolare attenzione alle zone di imbocco.
Ø entro il 31 dicembre 2002, la predisposizione del programma di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie alle indicazioni contenute nelle norme internazionali CIE 88-1990.
In merito all’attuazione del citato D.M. 5 giugno 2001, si segnala che il Governo, rispondendo, il 16 maggio 2002, all’interrogazione 4-00900 del senatore Crema, ha fatto presente che l'Ente Nazionale per le Strade ha in particolare comunicato che:
§ le gallerie della rete autostradale della Società Autostrade sono "in sicurezza", in quanto la stessa ha ottemperato alle prescrizioni normative attualmente in vigore;
§ tutto il sistema autostradale e viario nazionale è interessato alla elaborazione di un piano organico di interventi, così come contemplato dal decreto ministeriale del 5 giugno 2001;
§ la Società Autostrade ha fatto conoscere che sulla propria rete vi sono 517 gallerie per una lunghezza totale pari a 280,3 chilometri. Di queste, 408 sono già illuminate ed altre 59 verranno illuminate entro il 31 dicembre 2002, in base alle istruzioni tecniche CIE 88 -1990;
§ la suddetta Società avrebbe provveduto a breve a perfezionare la ricognizione di tutte le gallerie, con la compilazione delle relative schede;
§ sono stati portati a termine gli interventi per verificare la segnaletica orizzontale, verticale e complementare in presenza di gallerie e mantenere la colorazione bianca fino a due metri di altezza specie all'imbocco delle gallerie. In relazione alla facoltà prevista dal decreto per le Società concessionarie autostradali di segnalare ai Prefetti l'esigenza di prevedere divieti mirati di circolazione in galleria per i mezzi pesanti che trasportano speciali merci pericolose, è in fase di perfezionamento un piano organico da convenire con la Polizia stradale e i Prefetti.
Si ricorda, infine, che il DM 5 giugno 2001 è stato sostituito, limitatamente agli aspetti illuminotecnici, dal D.M. 14 settembre 2005, al fine di renderlo conforme con la norma UNI 11095/2003.
La direttiva 2004/54/CE è contenuta nell’allegato B della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005).
Il termine per l’esercizio della delega scade, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata legge, il 23 agosto 2007, mentre il termine per il recepimento (fissato dall’art. 18 della direttiva) è scaduto il 30 aprile 2006.
Si segnala, inoltre, che l’art. 1, comma 4, della legge comunitaria 2005, ha disposto che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione di una serie di direttive, ivi compresa la 2004/54/CE, sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni”.
Art. 1
(Oggetto e campo di
applicazione)
I primi due commi della disposizione, che sostanzialmente riproducono l’articolo 1 della direttiva 2004/54/CE specificano le finalità del decreto e ne definiscono l’ambito di applicazione.
Il comma 1, in particolare, individua lo scopo del provvedimento di garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea, attraverso in particolare l’adozione di misure preventive e di protezione in caso di incidente.
Il comma 2 ne prevede l’applicazione a tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 metri. Il provvedimento trova applicazione per le gallerie già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.
La rete stradale transeuropea dei trasporti è definita nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996.
Secondo quanto precisato in documenti comunitari, la direttiva concernerebbe 512 tunnel, dei quali quasi la metà in Italia. Nella relazione allo schema di decreto, invece, si osserva che lungo i circa 6500 km della rete transeuropea che ricadono in ambito nazionale, il totale della lunghezza delle gallerie esistenti, superiori a 500 m (mono e bi-direzionali) è dell’ordine di 600 km, per un totale di 600 gallerie. La relazione tecnica conferma tale dato, prevedendo in particolare un programma di adeguamento di 40 gallerie l’anno per 15 anni.
In considerazione della divergenza tra tali dati, appare essenziale un chiarimento in merito all’effettivo ambito di applicazione del provvedimento.
Il comma 3 della disposizione contiene una clausola di salvaguardia dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) in relazione alle nuove strutture o alle modifiche apportate alle strutture esistenti.
Tale previsione è in linea con l’articolo 8, comma 1, della decisione comunitaria da ultimo citata, che in particolare prevede, da un lato, che gli Stati membri, all’atto della pianificazione e della realizzazione dei progetti, tengano conto della tutela dell'ambiente effettuando in particolare, a norma della direttiva 85/337/CEE, valutazioni di impatto ambientale dei progetti di interesse comune; dall’altro, che, a decorrere dal 21 luglio 2004, gli Stati membri effettuino una valutazione ambientale dei piani e dei programmi elaborati in preparazione di tali progetti, specie se riguardano nuovi assi o lo sviluppo di altre importanti infrastrutture nodali, conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.
Occorre valutare l’opportunità di integrare l’articolo 1, comma 3, estendendo la clausola di salvaguardia prevista per la procedura di VIA anche per la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Sul punto si ricorda che tale procedura è stata introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 2001/42/CE. Essa non riguarda, come la VIA, singole opere, ma piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione (articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006).
L’articolo 7 del citato decreto legislativo individua all’articolo 7 specifiche tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente alla procedura VAS, prevedendo anche al comma 3 la sottoposizione a VAS di ulteriori piani e programmi suscettibili di produrre effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
In linea teorica, non sembra potersi escludere di tale disposizione possa trovare applicazione rispetto a programmi, aventi portata generale, di adeguamento delle gallerie ricadenti nella rete stradale transeuropea.
Si segnala, inoltre, che nella relazione illustrativa allo schema di decreto, si rinvia ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro dell’interno) per l’estensione dei requisiti di sicurezza alla restante rete nazionale, in attuazione delle misure di incoraggiamento previste dalla direttiva (considerando 25).
Il testo del decreto non contiene la disposizione cui fa riferimento la relazione. Sul punto, occorre un chiarimento da parte del Governo.
Il comma 1 della disposizione contiene le definizioni di taluni dei termini rilevanti per l’applicazione del decreto. Il comma 2 rinvia invece al glossario contenuto nell’allegato 1 per le definizioni di termini ulteriori che compaiono nel testo del decreto e negli allegati.
Tali definizioni corrispondono sostanzialmente a quelle contenute nell’articolo 2 della direttiva.
In aggiunta ai termini indicati nella disposizione comunitaria, la disposizione nazionale definisce i termini di “Commissione” e di “Gestore”, attraverso peraltro un rinvio ai successivi articoli 4 e 5.
Con specifico riferimento alla definizione di “rete stradale transeuropea”, attraverso la quale si individua l’ambito di applicazione del decreto, si osserva che la direttiva fa riferimento alla rete stradale definita nella sezione 2 dell’allegato I della decisione n. 1692/96/CE “ed illustrata da carte geografiche e/o descritta nell’allegato II” di tale decisione. Il testo della corrispondente disposizione nazionale pone qualche dubbio interpretativo, facendo riferimento alla rete stradale definita alla sezione 2 del medesimo allegato “ed illustrata da carte geografiche eventualmente descritta nell’allegato II di tale decisione”.
L’allegato I, sezione 2, della decisione, contiene gli schemi della rete stradale illustrati con carte. L’allegato II reca i criteri e le specifiche dei progetti d'interesse comune. Con riferimento alla rete stradale, la sezione 2 prevede che oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, siano considerati d'interesse comune ulteriori progetti di infrastruttura relativi a tali collegamenti.
Sembra opportuno un chiarimento in ordine alla portata di tale ultima disposizione, al fine di giudicarne la compatibilità comunitaria e, eventualmente, di migliorarne la formulazione.
Dal punto di vista della chiarezza del testo, occorre sostituire con le lettere i trattini contenuti nell’elenco dei termini oggetto di definizione nel comma 1 dell’articolo 2, ai sensi della regola contenuta nella Circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001.
Il comma 1 della disposizione fa rinvio all’allegato 2 per l’individuazione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie. Spetta ai gestori provvedere affinché le gallerie di loro competenza soddisfino tali requisiti.
L’allegato 2 dello schema di decreto riproduce nella sostanza l’allegato I della direttiva. Si segnala tuttavia che tale ultimo allegato, al punto 3.6 relativo alla chiusura della galleria, prevede che gli Stati membri dovrebbero compiere ogni ragionevole sforzo per evitare che una galleria situata sul territorio di due Stati membri non possa essere utilizzata a causa di condizioni meteorologiche avverse. L’allegato allo schema di decreto non contiene disposizioni specifiche in materia.
Il comma 2 - che non trova applicazione rispetto alle gallerie il cui progetto preliminare non sia stato ancora approvato - prevede la realizzazione di misure alternative di riduzione dei rischi nel caso in cui determinati requisiti strutturali possano essere soddisfatti unicamente tramite soluzioni tecniche non realizzabili o realizzabili soltanto a un costo non proporzionato.
Tali misure - la cui efficacia deve essere dimostrata attraverso un progetto di sicurezza contenente un’analisi di rischio effettuata in conformità all’articolo 13 - sono approvate dalla Commissione di cui all’articolo 4 su proposta dai Gestori.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa la Commissione europea delle misure approvate dalla Commissione di cui all’articolo 4, “motivando la sua decisione”.
Da un punto di vista meramente formale, sembra opportuno chiarire la formulazione del penultimo periodo del comma 2, attraverso un più esplicito riferimento alla necessità di motivazione della decisione di approvazione delle misure alternative di riduzione dei rischi da parte della Commissione permanente per le gallerie. Ciò potrebbe essere realizzato, aggiungendo, al penultimo periodo, dopo la parola: «approvate» le seguenti: «con decisione motivata» e, conseguentemente, allo stesso periodo, sopprimendo le parole: «motivando la sua decisione».
Si osserva, inoltre, che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 - in corso di esame al Senato - prevede l’istituzione del Ministero delle infrastrutture, al quale vengono trasferite alcune delle funzioni in precedenza attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il riferimento al «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» contenuto nella disposizione in commento, come anche nei successivi articoli 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 (nonché, ovunque ricorra, negli allegati) andrebbe pertanto sostituito con il riferimento al «Ministero delle infrastrutture ».
Si ricorda che l’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge trasferisce prevede il trasferimento al Ministero delle infrastrutture delle funzioni previste dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerenti:
Ø la programmazione, il finanziamento, la realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto (lett. a);
Ø l’edilizia residenziale: aree urbane (lett. b);
Ø la pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi (d-ter);
Ø le politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane (lett. d-quater);
Ø per quanto di competenza, la sicurezza e la regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni (d-bis).
Art. 4
(Commissione permanente per le gallerie)
In attuazione dell’articolo 4 della direttiva - relativo alla designazione da parte degli Stati membri di una o più autorità amministrative, con il compito di assicurare che vengano rispettati tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria e garantire l’osservanza della direttiva - l’articolo 4 dello schema di decreto istituisce presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici la Commissione permanente per le gallerie.
Si segnala che il paragrafo 7 della norma comunitaria prevedeva - nel caso in cui un organo designato come autorità amministrativa esistesse già prima di tale designazione - la possibilità che tale autorità continuasse ad esercitare la responsabilità di cui era investita in precedenza a condizione di conformarsi alle prescrizioni della direttiva.
Sul punto, appare preliminarmente utile che il Governo fornisca un chiarimento:
§ sulla scelta dell’istituzione di un’unica Autorità amministrativa per tutte le gallerie che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto , posto che una lettura meramente testuale della corrispondente disposizione comunitaria avrebbe potuto portare ad una diversa interpretazione, secondo la quale dev’essere designata un’autorità per ciascuna galleria;
§ nel presupposto che la previsione dell’istituzione di una nuova autorità si basi sull’effettiva necessità di creare una nuova autorità amministrativa, sull’eventuale esigenza di misure di coordinamento con gli organi amministrativi che in precedenza svolgevano funzioni connesse con la sicurezza nelle gallerie.
Il comma 1 dell’articolo 4 precisa che tale individuazione opera solo con riferimento alle gallerie ricadenti nel territorio nazionale, mentre per i trafori internazionali il comma 4 demanda tali funzioni alle relative Commissioni intergovernative, contestualmente prevedendo la necessità di un accordo nel caso in cui esistano due autorità amministrative distinte.
In sintesi:
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Tipo di galleria |
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Galleria nazionale |
Traforo internazionale |
Autorità amministrativa |
Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici |
Commissioni intergovernative, che si avvalgono anche dei comitati di sicurezza dalle stesse istituite |
Il comma 2 disciplina la composizione della Commissione permanente per le gallerie, disponendo altresì che la nomina dei componenti, che durano in carica 4 anni, avvenga con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il comma 11 dispone che la Commissione si avvale delle competenze e dell’organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con oneri però a carico dei gestori.
Il comma 3 dispone, in linea con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 4 della direttiva, che la Commissione assicura il rispetto da parte dei gestori di tutti gli aspetti di sicurezza delle gallerie emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l’osservanza.
Il comma 5 esplicita nell’articolato quanto indicato dalla direttiva solamente in allegato, in ordine alla competenza della Commissione ad approvare i progetti per la messa in sicurezza delle gallerie. Esso, inoltre, nel prevedere che la Commissione effettui le ispezioni, valutazioni e collaudi di cui al successivo articolo 11, sceglie l’opzione prevista dall’articolo 7 della direttiva di attribuire tali funzioni all’autorità amministrativa, piuttosto che ad enti per le ispezioni.
Il comma 6 riproduce il disposto del paragrafo 4 del corrispondente articolo della direttiva specificando che la messa in esercizio riguarda le gallerie non ancora aperte al traffico alla data di pubblicazione del decreto in esame.
Il comma 7 ricalca l’art. 4, par. 6, della direttiva, che elenca i compiti del gestore, dei quali la Commissione garantisce l’espletamento.
I commi 8 e 9 aggiungono, rispetto al testo della direttiva, disposizioni finalizzate a consentire alla Commissione di individuare gallerie che, per le loro caratteristiche, necessitano di misure di sicurezza integrative o di un equipaggiamento complementare, nonché di valutare eventuali aggiornamenti delle metodologie di analisi di rischio.
Si ricorda, in proposito, che la definizione di analisi di rischio viene fornita nel glossario di cui all’Allegato 1.
Il comma 10, infine, riproduce le disposizioni del par. 5 dell’art. 4 della direttiva che autorizza l’autorità amministrativa a sospendere o limitare l’esercizio di una galleria.
Rispetto al dettato comunitario, la disposizione nazionale prevede inoltre che il provvedimento di sospensione/limitazione, qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico, debba essere adottato d’intesa con gli uffici territoriali di governo competenti e debba indicare i percorsi alternativi.
Tale diversa previsione non appare in contrasto con la norma comunitaria, posto che quest’ultima fa esplicitamente salve ulteriori disposizioni in merito a livello nazionale.
Art. 5
(Gestore della galleria)
L’articolo in esame, relativo all’individuazione della figura del gestore e ai compiti del medesimo nei confronti dell’autorità amministrativa, nella sostanza riproduce il testo dell’articolo 5 della direttiva.
Per quanto riguarda l’individuazione dei gestori, per chiarezza si sintetizzano le disposizioni recate dai commi 1 e 2 nella tabella che segue.
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Tipo di galleria |
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Galleria nazionale |
Traforo internazionale |
Gestore |
§ ANAS, per le strade in gestione diretta § Società concessionarie, per le strade affidate in concessione |
individuato dalle rispettive Commissioni intergovernative, che lo comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
I commi 3 e 4 ripropongono le disposizioni nei corrispondenti paragrafi dell’articolo 5 della direttiva relative a rapporti e relazioni che il gestore deve redigere, rispettivamente, in seguito ad incidenti o eventi di rilievo che si verificano nelle gallerie o a specifiche indagini tecniche volte a chiarire le circostanze in cui si è prodotto l’incidente o l’evento di rilievo.
Rispetto al testo della direttiva, nel comma 3 vengono aggiunti, nel novero dei destinatari del rapporto relativo all’incidente o evento di rilievo verificatosi nella galleria, accanto ai servizi di pronto intervento, anche il Comando provinciale e la Direzione regionale dei Vigili del fuoco competenti per territorio.
Art. 6
(Responsabile della sicurezza)
L’articolo 6 dello schema di decreto disciplina, coerentemente con la corrispondente disposizione comunitaria, la designazione da parte del gestore di un Responsabile della sicurezza per ciascuna galleria, prevedendone la preventiva accettazione da parte della Commissione permanente per le gallerie e dettando anche una disciplina specifica nel caso di gallerie già aperte al traffico. Rispetto alla norma comunitaria, la norma nazionale prevede inoltre la designazione di un Sostituto del Responsabile della sicurezza, in grado di partecipare alle fasi delle emergenze, nel caso di indisponibilità del Responsabile.
Appare opportuno un chiarimento in ordine alla possibilità della designazione di un responsabile della sicurezza per diverse gallerie ovvero alla necessità che ogni responsabile per la sicurezza sia competente per la singola galleria.
Al Responsabile della sicurezza è attribuito il compito di coordinare tutte le misure di prevenzione e salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. A tal fine, la norma, sostanzialmente riproducendo la corrispondente disposizione comunitaria, elenca le specifiche mansioni e funzioni che tale soggetto è chiamato a svolgere.
Per quanto riguarda i requisiti del Responsabile della sicurezza, si segnala che la norma nazionale, in ciò discostandosi dalla norma comunitaria, stabilisce che tale soggetto possa essere un libero professionista, oltre che un membro del personale del gestore della galleria o dei servizi di pronto intervento. Tale differente disciplina tuttavia non appare in contrasto con la norma comunitaria, che contempla come mera facoltà la scelta del Responsabile all’interno delle categorie di personale indicate.
Il punto 2.13 dell’Allegato 2 (che riproduce il corrispondente punto dell’Allegato I della direttiva) prevede l’installazione di un centro di controllo in tutte le gallerie di lunghezza superiore a 3000 m e con un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per corsia. Previa autorizzazione dell’Autorità, la sorveglianza di diverse gallerie può essere accentrata in un unico centro.
Sarebbe opportuno qualche chiarimento circa la composizione di tale centro e i rapporti con il responsabile per la sicurezza.
Art. 7
(Notifica dell’autorità per le gallerie)
L’articolo 7 riproduce la disposizione recata dall’articolo 8 della direttiva circa l’obbligo di notifica alla Commissione europea del nome e dell’indirizzo dell’autorità amministrativa. Di tale obbligo viene investito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La direttiva fissava per tale adempimento il termine del 1° maggio 2006. Il testo del decreto posticipa tale termine al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini di una completa attuazione della norma comunitaria, sembra necessario anticipare tale scadenza al giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.
Art. 8
(Gallerie il cui progetto preliminare non
è stato ancora approvato)
L’articolo in esame riproduce fedelmente il contenuto dell’articolo 9 della direttiva, con l’unica differenza derivante dalla specificazione del livello di progettazione considerato ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto.
Infatti mentre nella direttiva si fa generico riferimento alle gallerie il cui “progetto” non sia stato approvato entro il 1° maggio 2006, la disposizione nazionale fa specifico riferimento alle gallerie il cui “progetto preliminare” non sia stato approvato entro la stessa data. In proposito, si ricorda che il progetto preliminare rappresenta la prima delle tre fasi progettuali previste dall’attuale normativa sui lavori pubblici.
Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE[4], che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio, la “progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva” e che “il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa".
Il comma 2 dispone che la messa in esercizio deve avvenire secondo la procedura prevista dall’allegato 4 che, lo si ricorda, corrisponde all’allegato II della direttiva.
Le disposizioni recate dall’articolo in esame corrispondono testualmente a quelle dell’articolo 10 della direttiva.
Il comma 1 demanda alla Commissione permanente la valutazione di conformità delle gallerie in rubrica ai requisiti previsti dal decreto.
I successivi commi 2 e 3 prevedono che se tale valutazione abbia dato esito negativo, la Commissione comunichi al gestore la necessità di provvedere per aumentare la sicurezza della galleria e che la stessa sia messa in esercizio secondo la procedura prevista dall’allegato 4 (corrispondente all’allegato II della direttiva).
Art. 10
(Gallerie già in esercizio)
La disposizione delinea una specifica procedura per l’adeguamento ai requisiti del decreto delle gallerie già in esercizio, ovvero delle gallerie aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006.
Essa in particolare prevede i seguenti passaggi:
a) entro il 30 settembre 2006, la consegna da parte del Gestore alla Commissione permanente di una specifica scheda per ciascuna galleria, asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche allo stato esistenti, ai fini della valutazione della rispondenza della galleria ai requisiti fissati dall’allegato 2 (comma 1);
b) entro il successivo 30 ottobre, lo svolgimento da parte della Commissione delle proprie valutazioni di conformità della galleria ai requisiti del decreto. Al fine di verificare la rispondenza delle schede asseverate consegnate dal gestore, la Commissione svolge ispezioni a campione (comma 2);
c) entro il 31 gennaio 2007, la proposta da parte del gestore alla Commissione di un piano di adeguamento delle gallerie che risultano non conformi, comprendente gli interventi correttivi che intende realizzare. Rispetto alla corrispondente disposizione comunitaria, la disposizione prevede inoltre che il piano del gestore contenga anche i tempi e il piano finanziario per l’attuazione di tali interventi (comma 3).
Come specificato nella relazione, tale previsione è finalizzata, in relazione agli obblighi verso la Commissione europea di cui all’articolo 15, a disporre di un quadro di riferimento completo sul piano di adeguamento.
d) successivamente, l’approvazione degli interventi correttivi o la richiesta di modifiche) da parte della Commissione e, nel caso di interventi che comportino modifiche sostanziali nella costruzione o nel funzionamento, l’attuazione della procedura contemplata dall’allegato 4 (commi 4 e 5).
Tale allegato, in particolare, definisce le procedure per l’approvazione del progetto, individua il contenuto della documentazione di sicurezza, disciplina la procedura di autorizzazione da parte della Commissione per l’apertura di una galleria al traffico (che trova applicazione anche nel caso di modifiche sostanziali apportate alla struttura, all’attrezzatura e al funzionamento suscettibili di alterare significativamente le componenti fondamentali della galleria), nonché, infine, contempla esercitazioni periodiche per il personale della galleria e i servizi di pronto intervento.
e) entro il 30 aprile 2007, la trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una relazione che descriva le modalità di attuazione per conformarsi ai requisiti del decreto, le misure in progetto e, ove necessario, le conseguenze dell'apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie (comma 6).
La procedura delineata sembra sostanzialmente conforme alla disciplina recata dall’articolo 11 della direttiva, salvo che per la previsione di ispezioni a campione contenuta nel comma 2. Essa, infatti, non appare in linea con la corrispondente disposizione comunitaria, che, invece, prevede che la valutazione di conformità della galleria ai requisiti della direttiva avvenga sulla base di un’ispezione.
Per quanto riguarda i tempi per il completamento dei lavori di adeguamento la disposizione prevede la scadenza del 30 aprile 2019 (comma 7).
Il Governo, nel prevedere tale limite temporale, si è avvalso della facoltà di prolungare di cinque anni la scadenza comunitaria (30 aprile 2014) accordata dal paragrafo 7 della direttiva agli Stati nei quali la lunghezza totale delle fornici delle gallerie attualmente esistenti divisa per la lunghezza totale della porzione della rete stradale transeuropea superi la media europea.
Il comma 8, infine, reca una clausola di invarianza della spesa (in accordo con quanto disposto dall’art. 17, comma 2) imponendo ai Gestori di provvedere all’attuazione del presente articolo senza creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In base al combinato disposto del primo periodo del comma 1 dell’articolo in esame e del comma 5 dell’articolo 4, la Commissione effettua le ispezioni, le valutazioni e i collaudi per tutte le gallerie situate nel territorio nazionale e ricadenti nella rete stradale transeuropea.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 7 della direttiva prevede che le ispezioni, le valutazioni e i collaudi vengano effettuati da enti per le ispezioni oppure, come nel caso previsto dal decreto in esame, dall’autorità amministrativa.
Le restanti norme contenute nel comma 1, nonché quelle del comma 2 elencano le seguenti professionalità di cui si avvale la Commissione per l’effettuazione di ispezioni, valutazioni e collaudi:
§ ingegneri che hanno superato l’esame di qualificazione previsto dall’art. 12 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) con particolare riferimento alla funzione di tutela e controllo dell’uso della strada di cui all’art. 11 dello stesso decreto[5]. Nel comma 1 viene altresì specificato che tali ingegneri devono appartenere al Consiglio superiore dei lavori pubblici o all’amministrazione centrale o periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che si possono avvalere di collaboratori appartenenti all’amministrazione centrale o periferica del medesimo Ministero;
Si ricorda che l’art. 12 del d.lgs. n. 285/1992 relativo all’espletamento dei servizi di polizia stradale, dispone, al comma 3, che la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono essere effettuati, oltre che dagli organi tradizionalmente preposti (tra cui principalmente la Polizia), anche da altri soggetti, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione. Tra tali soggetti rientra il personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’art. 23 del citato regolamento (DPR n. 495/1992) dispone (al comma 3) che l'esame di qualificazione deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada. Il comma 4 prevede poi che al personale che ha superato l’esame venga rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio che ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validità.
§ ingegneri del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, designati dal Capo del Corpo, con competenza specifica nelle materie attinenti l’antincendio, i piani di evacuazione e di esodo e le problematiche di difesa civile. Viene altresì specificato che tali ingegneri si possono avvalere di collaboratori appartenenti all’amministrazione centrale o periferica del Ministero dell’interno.
Le norme citate sono funzionali all’attuazione dell’art. 7 della direttiva, che prescrive che “ogni ente che effettua le ispezioni, le valutazioni e i collaudi deve possedere un alto livello di competenza e disporre di procedure di qualità elevata e deve essere funzionalmente indipendente dal gestore della galleria”.
Il comma 3 dispone che, per i trafori internazionali, le relative Commissioni intergovernative possano avvalersi, per l’effettuazione delle ispezioni, dei comitati di sicurezza già da esse istituiti.
Art. 12
(Ispezioni periodiche)
I commi 1, 2, 3 e 5 dell’articolo in esame riproducono testualmente il disposto del corrispondente articolo della direttiva.
In particolare, i commi 1-2 prevedono che le ispezioni periodiche:
§ siano finalizzate a verificare la conformità delle gallerie alle disposizioni del decreto;
§ siano effettuate almeno ogni 6 anni.
I commi 3 e 5, invece, disciplinano la procedura da seguire qualora l’esito dell’ispezione evidenzi la non conformità della galleria.
In tal caso, in base al comma 3, la Commissione comunica al Gestore e al Responsabile della sicurezza le misure necessarie per accrescere la sicurezza della galleria, nonché eventuali restrizioni e condizioni operative.
Il comma 5 prevede l’obbligo di una nuova autorizzazione all’esercizio della galleria, secondo la procedura prevista dall’allegato 4, qualora gli interventi correttivi comportino modifiche sostanziali nella costruzione o nel funzionamento della galleria stessa.
Il comma 4, aggiuntivo rispetto al testo della direttiva, dispone che qualora la Commissione imponga restrizioni al traffico di durata superiore a 48 ore o che possano causare problemi di ordine pubblico, queste ultime debbano essere adottate d’intesa con gli Uffici territoriali del Governo competenti.
Si segnala che tale disposizione è in linea con quella aggiunta dall’art. 4, comma 10, circa la necessità che i provvedimenti di sospensione o limitazione dell’esercizio di una galleria che comportino gravi e lunghe perturbazioni del traffico, siano adottati d’intesa con gli uffici territoriali di governo competenti.
Sul punto si ricorda che l’articolo 4, par. 5, della direttiva, nel prevdere che l’autorità possa sospendere o limitare l’esercizio di una galleria, fa esplicitamente salve ulteriori disposizioni in merito a livello nazionale.
Il comma 6 impone ai Gestori un obbligo di collaborazione con i soggetti preposti ai controlli, attraverso la predisposizione di tutte le misure necessarie allo svolgimento delle ispezioni.
Il comma 7, infine, reca una clausola di invarianza della spesa, prevedendo oneri a carico dei Gestori.
I primi due commi della disposizione, in linea con la corrispondente norma comunitaria, individuano il soggetto che effettua l’analisi di rischio e i parametri di cui quest’ultima deve tener conto.
In particolare:
Ø il comma 1 prevede che l’analisi di rischio venga svolta da un soggetto terzo o comunque funzionalmente indipendente dal gestore e che gli oneri dell’analisi siano sostenuti dal gestore.
Ø il comma 2 dispone che l’analisi di rischio di una galleria tenga conto di tutti gli elementi inerenti alle sue caratteristiche progettuali e delle condizioni di traffico che incidono sulla sicurezza della galleria; la disposizione elenca, in particolare, i seguenti parametri:
§ caratteristiche della galleria;
§ tipo di traffico;
§ lunghezza e geometria della galleria;
§ numero previsto di veicoli pesanti in transito giornaliero.
Il comma 3 individua le gallerie assoggettate all’analisi di rischio nelle seguenti tipologie:
§ gallerie esistenti che presentano carenze rispetto ai requisiti di sicurezza di tipo strutturale di cui all’allegato 2;
§ gallerie che presentano caratteristiche speciali, individuate (ai sensi dell’art. 4, comma 8) dalla Commissione permanente per le gallerie.
Si ricorda che il comma 8 citato prevede, infatti, che la Commissione individua le gallerie che, per le loro speciali caratteristiche, necessitano di misure di sicurezza integrative o di un equipaggiamento complementare.
La sottoposizione soltanto di alcune categorie di gallerie all’analisi di rischio non appare in contrasto con il dettato comunitario, posto che nell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva l’analisi dei rischi viene effettuata “se necessario”.
Lo stesso comma 3 dispone, inoltre, che l’analisi di rischio deve:
§ essere svolta secondo le modalità indicate nell’allegato 3;
§ dimostrare che opportune misure di sicurezza alternative o integrative, rispetto a quelle previste dall’allegato 2 (che, lo si ricorda, indica i requisiti minimi di sicurezza), siano tali da realizzare condizioni con livello di protezione equivalente o accresciuta rispetto agli obiettivi di sicurezza definiti dall’articolo 3, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti, del personale addetto, dei servizi di soccorso e dei servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Come risulta dalla lettura dell’allegato 3, si tratta di un’analisi di rischio di tipo comparativo.
L’allegato 1, che contiene le definizioni, definisce l’analisi di rischio “la metodologia finalizzata alla valutazione ed alla gestione del rischio associato ad una galleria rispetto alle conseguenze sulla popolazione esposta”.
L’allegato 3, al punto 2 chiarisce che “l’analisi di rischio ha lo scopo di misurare, nell’ambito di applicazione del presente decreto, il livello di rischio di una galleria stradale in termini di opportuni indicatori quantitativi”.
Semplificando, i risultati (quantitativi, quindi confrontabili) ottenuti sulla galleria, adeguata con le opportune misure di sicurezza alternative o integrative, vengono confrontati con quelli ottenibili dal modello, che rappresenta l’obiettivo da raggiungere.
Il comma 4 prevede, conformemente al dettato della direttiva (art. 13, comma 1), che il contenuto e i risultati dell’analisi di rischio devono essere trasmessi alla Commissione permanente per le gallerie.
Il comma 5 prevede la costituzione di un catalogo delle analisi di rischio approvate, gestito ed aggiornato dalla Commissione, distinto in due diverse sezioni a seconda della tipologia della galleria.
La relazione illustrativa - “stante il carattere innovativo della metodologia dell’analisi di rischio, in termini di adozione a livello normativo, benché sia consolidata in ambito tecnico scientifico” - individua la ratio della norma nell’utilità di dotare la Commissione “di uno specifico strumento di confronto che dovrà consentire di realizzare condizioni di uniforme applicazione nelle varie situazioni presenti lungo la rete stradale compresa nell’ambito di applicazione”.
Il comma 6, infine, prevede, che la Commissione possa richiedere, in assenza di sufficienti e documentate garanzie di livello prestazionale, ove lo ritenga necessario, il collaudo tecnico – con oneri a carico del gestore – dei sottosistemi adottati come misure di sicurezza alternative o integrative nelle analisi di rischio per la compensazione delle carenze di requisiti a carattere strutturale, al fine di accertare l’affidabilità e l’efficienza che caratterizzano la loro prestazione.
Rispetto alla corrispondente disposizione comunitaria, la norma in commento non traspone l’obbligo di comunicare alla Commissione la metodologia applicata per l’analisi di rischio. La definizione di tale metodologia tuttavia è parte integrante del decreto, essendo contenuta nell’allegato 3, per cui potrebbe essere superflua la comunicazione alla Commissione. Sul punto, tuttavia, è utile un chiarimento del Governo.
Art. 14
(Deroghe per innovazioni tecniche)
L’articolo in esame recepisce integralmente il dettato del corrispondente articolo della direttiva in merito alla possibilità per la Commissione permanente per le gallerie di concedere al gestore, su istanza del medesimo, deroghe ai requisiti prescritti dal decreto e finalizzate all’installazione e l’uso di equipaggiamenti o procedure di sicurezza innovativi.
In tal caso, il comma 2 prevede la trasmissione della domanda di deroga dal Ministero delle infrastrutture e trasporti alla Commissione europea.
L’unica differenza rispetto al testo della direttiva risiede nell’intervallo di tempo per la formazione del meccanismo del silenzio-assenso da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri necessario affinché la deroga possa intendersi assentita. Mentre la direttiva (art. 14, par. 4) dispone infatti che la deroga si considera accettata “se, entro un termine di tre mesi, né la Commissione né gli Stati membri formulano obiezioni” alla richiesta, il comma 3 dell’articolo in esame prevede, invece, un termine di quattro mesi.
Il termine più breve previsto dalla norma comunitaria sembra tuttavia ssere legato alla previsione nel relativo paragrafo 3 dell’ulteriore termine di un mese per la notifica della domanda agli Stati membri.
Art. 15
(Relazioni periodiche)
La disposizione in commento è volta ad attuare l’articolo 15 della direttiva in merito agli obblighi di rendicontazione in capo agli Stati membri.
Il comma 1 incarica la Commissione permanente per le gallerie di relazionare (dopo aver sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) ogni 2 anni sugli incendi verificatisi nelle gallerie e sugli incidenti recanti pericolo per la sicurezza degli utenti, nonché sulle relative cause e frequenze di accadimento.
Il medesimo comma prevede inoltre che la Commissione fornisca un giudizio sull’efficacia delle infrastrutture e delle misure di sicurezza adottate.
In base al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette tale relazioni alla Commissione europea, entro la fine di settembre dell’anno seguente al periodo oggetto di relazione.
Il comma 3, infine, prevede l’elaborazione di un programma per l’applicazione progressiva del decreto alle gallerie in esercizio. Si specifica che tale piano viene adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’articolo in esame, nuovo rispetto alle disposizioni della direttiva, introduce una serie di sanzioni a carico del gestore e del responsabile della sicurezza volte a garantire l’applicazione delle disposizioni del decreto.
Tra i comportamenti sanzionati, la disposizione fa riferimento alla mancata trasmissione di informazioni alla Commissione permanente e, in particolare dei rapporti e delle relazioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 4, che il gestore deve redigere, rispettivamente, in seguito ad incidenti o eventi di rilievo che si verificano nelle gallerie o a specifiche indagini tecniche volte a chiarire le circostanze in cui si è prodotto l’incidente o l’evento di rilievo.
Sebbene tale ultima disposizione preveda termini specifici per tali adempimenti, l’articolo 16 non sanziona il ritardo nella trasmissione di tali informazioni.
La relazione illustrativa sottolinea che tali comportamenti omissivi sono soggetti a sanzioni poiché “si ritiene importante che la Commissione possa operare su un completo ed aggiornato quadro conoscitivo di riferimento”.
Il comma 4 dispone che le sanzioni sono irrogate dal Direttore del Servizio integrato infrastrutture e trasporti (SIIT) competente per territorio.
Quanto all’articolazione in dipartimenti, il d.lgs 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal d.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152, ha stabilito che questi non possano essere superiori a quattro, articolati in sedici direzioni generali. Inoltre è stata prevista l’istituzione a livello sovraregionale di non più di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, denominati S.I.I.T.
I Servizi integrati infrastrutture e trasporti sono stati istituiti con il DPR 2 luglio 2004, n. 184, recante Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanato attuazione del d.lgs. 152/2003..
Il regolamento riconosce come organi dell’amministrazione decentrata del Ministero nove SIIT, ciascuno dei quali articolato in due settori rispettivamente relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.
Infine il comma 5 richiama l’applicazione al procedimento sanzionatorio delle norme recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante Modifiche al sistema penale, che in particolare al Capo I detta disposizioni applicabili alle sanzioni amministrative.
Art. 17
(Disposizioni finanziarie)
Il comma 1 prevede che alla copertura degli oneri connessi alle attività di cui agli articoli 4, 8-12 e 14 si provveda mediante tariffe a carico dei gestori, da determinare, con successivo decreto interministeriale, sulla base del costo effettivo del servizio.
Viene previsto, in proposito, che l’emanazione di tale decreto avvenga di concerto tra i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’economia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
In proposito la relazione illustrativa sottolinea che tale procedura viene stabilita “in accordo a quanto previsto dalla legge comunitaria 2005 all’art. 6”.
L’art. 6 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (comunitaria 2005) prescrive, infatti, che agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, secondo cui “gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche”.
Il comma 2 dell’art. 6 della legge n. 29/2006 prevede, infine, che le entrate derivanti dalle citate tariffe, “qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469[6]”.
In sede di prima applicazione, tuttavia, il secondo periodo dispone che, per l’esame dei progetti di qualunque importo, si faccia riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 novembre 2005, n. 245, convertito in legge 27 gennaio 2006, n. 21.
Tale ultima disposizione ha disposto che, nell’ambito delle opere e degli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania, “fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare” e che tali somme siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’applicazione di tale ultima disposizione, nelle more dell’emanazione del citato decreto finalizzato alla determinazione delle tariffe, sembra comportare l’obbligo a carico del soggetto committente (che, nel caso di specie, dovrebbe essere il gestore) - del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.
Il comma 2 dell’articolo in esame reca la clausola di salvaguardia circa l’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 18 prevede l’aggiornamento degli allegati mediante decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 16 della direttiva incarica la Commissione europea di adeguare gli allegati al progresso tecnico secondo la procedura di comitato disciplinata dall’articolo 17, paragrafo 2.
L’articolo in esame dispone l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
[1] Procedura 2006/464
[2] Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.
[3] Pubblicato in GU del 18 settembre 2001, n. 217
[4] Pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
[5] Tale articolo elenca, tra i servizi di polizia stradale, anche la tutela e il controllo sull'uso della strada (comma 1, lettera e).
[6] Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.