Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Commissione Agricoltura - Indagine conoscitiva sul settore vitivinicolo
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 96
Data: 23/07/2007
Organi della Camera: XIII-Agricoltura


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Documentazione e ricerche

COMMISSIONE AGRICOLTURA


Indagine conoscitiva sul settore vitivinicolo

Schede di lettura e documentazione

 

 

 

 

n. 96

 

 

23 luglio 2007

 


 

Il dossier, predisposto per l’indagine conoscitiva sul settore vitivinicolo deliberata dalla Commissione Agricoltura il 28 giugno 2007, è composto di due volumi.

Il primo volume contiene: schede di lettura sulla normativa comunitaria e nazionale; dottrina e pubblicistica; il testo delle proposte di legge presentate nella legislatura in corso sui temi oggetto dell’indagine; la normativa nazionale.

Il secondo volume riporta la normativa comunitaria.

Si segnala inoltre che, per quanto riguarda la proposta di regolamento comunitario di riforma della OCM del settore vitivinicolo, è in distribuzione un apposito dossier predisposto dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

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File: AG0068.doc

 

 


Schede di lettura

Normativa comunitaria  3

La riforma comunitaria del settore vitivinicolo  4

(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea)4

§      Motivi e obiettivi della riforma  4

§      Principali elementi della proposta del 4 luglio 2007  5

§      La valutazione di impatto  9

§      Iter della proposta di regolamento  10

Normativa statale  10

Camera, XIII Commissione

§      Deliberazione e approvazione dell’indagine conoscitiva sul settore vitivinicolo, seduta del 28 giugno 2007  17

§      Il quadro normativo in Italia, in “I vini Docg, Doc, e Igt”, Ismea, dicembre 2005  33

§      Evoluzione del quadro normativo e produzione nazionale, in “I vini Doc e Docg, Ismea gennaio 2007  79

§      L. Marchionni, La tutela delle denominazione di origine dei vini, l’erga omnes ed il disegno di legge sulla riforma della legge 164/92, Economia & diritto agroalimentare, n. 3/2005  109

§      A. Mariani ed altri, Valutazione della competitività del settore vitivinicolo italiano: un contributo all’analisi, in Economia & diritto agroalimentare, n. 3/2005  121

§      A.C. 1863, (on. Marinello), Disciplina delle denominazioni di origine  e delle indicazioni geografiche dei vini205

§      A.S. 236, (sen. De Petris), Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d’origine dei vini233

§      A.S. 745, (sen. Scarpa Bonazza Buora ed altri), Disciplina delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini237

Iter al Senato, A.S. 236 e A.S. 745

§      Esame in sede referente  283

-       9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Seduta del 26 ottobre 2006  283

Seduta del 9 novembre 2006  287

Seduta del 16 novembre 2006  289

Seduta del 17 gennaio 2007  291

Normativa nazionale

§      L. 10 febbraio 1992, n. 164 Nuova disciplina delle denominazioni d'origine  295

§      D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini323

§      D.M. 29 maggio 2001 Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)327

§      D.Dirett. 21 marzo 2002 Approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del D.M. 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).331

§      L. 20 febbraio 2006, n. 82 Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.345

§      D.M. 29 marzo 2007 Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)376

 

 


Schede di lettura

 


LA NORMATIVA NEL SETTORE VITIVINICOLO

 

Normativa comunitaria

 

Con il Regolamento (CE) 1493/99, che ha sostituito il precedente regolamento 822/87, più volte modificato, nonché una serie assai numerosa di altri provvedimenti comunitari, ora rifusi, per motivi di chiarezza, nel medesimo Reg. 1493/99, è stata approvata la riforma della Organizzazione comune di mercato (OCM) vitivinicola, che si applica a partire dal 1° agosto 2000.

La riforma della organizzazione comune del mercato vitivinicolo realizzata nel 1999 ha tenuto in primo luogo conto della evoluzione verificatasi nel comparto, che si caratterizzava all’epoca per una minore frequenza di eccedenze strutturali, ma anche per una possibile formazione di eccedenze su base pluriennale da connettersi alle sensibili fluttuazioni produttive nella raccolta delle uve.

In secondo luogo, la nuova OCM ha dato attuazione agli accordi di liberalizzazione dei mercati sottoscritti in sede di Uruguay Round, che prevedono il ridimensionamento degli interventi di sostegno delle produzioni e comportano il potenziamento della competitività dei prodotti destinati all’esportazione.

La riforma di cui al reg. 1493/99 è stata improntata, pertanto, al fine di garantire una flessibilità sufficiente ad adeguare agevolmente il comparto ai nuovo sviluppi; tale esigenza ha comportato anche come corollario il conferimento da parte del Consiglio alla Commissione delle competenze necessarie alla completa esecuzione della riforma, da realizzarsi anche attraverso una frequente modifica di dati, spesso a carattere fortemente tecnico.

Il Tit. I del reg 1493 (art. 1) designa le merci che, rientrando nel comparto vitivinicolo, sono oggetto di regolazione, mentre l’allegato I dà la esatta definizione dei prodotti.

Il Tit II, allo scopo di assicurare il più possibile una posizione di equilibrio fra domanda ed offerta di prodotti enologici, detta la disciplina in tema di potenziale viticolo stabilendo: limitazioni agli impianti di vigneti (artt.2-7); premi per l’abbandono definitivo delle superfici viticole (artt. 8-10); un sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (artt. 11-15); quali siano le informazioni che i singoli Stati debbono possedere o trasmettere alle strutture comunitarie (artt. 16-23).

Il Tit. III regola i meccanismi di mercato (artt. 24-38), prevedendo sistemi di aiuto per: il magazzinaggio dei vini e dei mosti; la distillazione; la distillazione di crisi (in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza e/o a problemi di qualità); l’impiego per determinati usi di mosti concentrati.

Il Tit. IV dispone in tema di associazioni di produttori e organismi di filiera (artt. 39-41).

Il successivo Tit. V regolamenta i trattamenti enologici, le designazioni e le denominazioni dei prodotti (artt. 42-53).

Infine, con il Tit. VI è disciplinato il settore dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (artt. 54- 58) e con il Tit. VII quello degli scambi con paesi terzi (artt. 59-69).

Le norme generali, transitorie e finali sono contenute nel Tit. VIII (artt. 70-82).

 

La riforma comunitaria del settore vitivinicolo[1]

(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea)

Il 4 luglio 2007 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativa ad una riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo[2].

La proposta fa seguito alla comunicazione, presentata dalla Commissione nel giugno 2006, nella quale venivano prospettati quattro possibili scenari per la riforma del settore e veniva avanzata la proposta di incentivare l’espianto di circa 400 mila ettari in cinque anni, a fronte di aiuti per un importo massimo complessivo di 2,4 miliardi di euro.

 La comunicazione è stata oggetto di un approfondito e controverso dibattito sia nell’ambito del Consiglio agricoltura che presso il Parlamento europeo. Gli esiti di tale dibattito sono confluiti nell’elaborazione della proposta di regolamento succitata.

 

Motivi e obiettivi della riforma

In entrambi i documenti menzionati la Commissione sottolinea come l’Unione europea sia il maggior produttore mondiale di vino: conta, infatti 2,4, milioni di aziende vitivinicole, che occupano una superficie di 3,6 milioni di ettari, ossia il 2% della superficie agricola comunitaria. La produzione di vino nel 2006 ha rappresentato il 5% del valore dell'intera produzione agricola. Tuttavia il consumo interno di vino – rileva la Commissione - sta calando costantemente, benché stiano aumentando le vendite di vini di qualità. D’altra parte, le importazioni stanno crescendo ad un ritmo sempre più rapido, mentre le esportazioni aumentano con lentezza. Secondo la Commissione, perfino nei paesi in cui oggi si beve più vino di prima, spesso la scelta dei consumatori cade su vini provenienti da paesi di altri continenti piuttosto che sui vini europei.

L’Unione europea dispone di una dotazione finanziaria annua di 1,3 miliardi di euro per il settore del vino, ma attualmente, rileva la Commissione, si spendono circa 500 milioni di euro all’anno solo per eliminare il vino in eccedenza per il quale non c’è mercato. Senza una riforma del settore, si stima che tali eccedenze potrebbero raggiungere, nel 2010, il 15% della produzione annua.

Secondo la Commissione tale situazione rende indispensabile procedere ad una profonda riforma e la proposta presentata il 4 luglio scorso è volta, non a ridurre le risorse finanziarie destinate al settore, ma ad usarle in maniera più proficua. 

Gli obiettivi principali che la Commissione si prefigge di raggiungere con la riforma proposta sono:

rafforzare la competitività dei produttori di vino dell’UE; sostenere la reputazione, di cui godono i vini di qualità europei, in quanto migliori vini del mondo, riconquistare i vecchi mercati e guadagnarne di nuovi nell’Unione e nel mondo;

stabilire un regime vitivinicolo costituito da regole chiare, semplici ed efficaci che permettano di equilibrare la domanda e l’offerta;

istituire un regime vitivinicolo che preservi le migliori tradizioni della produzione vinicola europea, che rafforzi il tessuto sociale delle zone rurali e che garantisca il rispetto dell’ambiente.

Principali elementi della proposta del 4 luglio 2007

Per raggiungere tali obiettivi, la Commissione propone una serie di misure relative all’abolizione delle misure di gestione del mercato, al divieto di impiego di zucchero per l'arricchimento, al regime di estirpazione, al pagamento unico per azienda, alla cessazione delle restrizioni agli impianti, alle pratiche enologiche, alle norme di etichettatura, alle dotazioni finanziarie nazionali, alle misure di sviluppo rurale, alla promozione dei prodotti, alla informazione dei consumatori  ed alla protezione dell’ambiente.

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la Commissione propone una serie di misure.

Abolizione delle misure di gestione del mercato.

La Commissione propone di abolire fin dal primo giorno di entrata in vigore della riforma le seguenti misure: la distillazione di crisi, l'aiuto per la distillazione dei sottoprodotti, la distillazione in alcole per usi commestibili e dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, l'aiuto al magazzinaggio privato, le restituzioni all'esportazione, l'aiuto per il mosto destinato all'arricchimento del vino.

Divieto di impiego di zucchero per l'arricchimento

L’uso di zucchero per arricchire il vino dovrebbe essere proibito a partire dal primo giorno di entrata in vigore della riforma. Tale pratica non rientra tra quelle riconosciute, a livello internazionale, dalla Organizzazione della vigna e del vino (OIV) e, in ambito comunitario, è fortemente controversa. Porre fine alla pratica dello zuccheraggio – prevalentemente utilizzata nei Paesi del nord Europa – e all'erogazione dell'aiuto per il mosto – utilizzato per aumentare la gradazione alcolica nella maggior parte dei Paesi produttori (Italia, Spagna e Grecia) – permetterà, secondo la Commissione, di mantenere l'equilibrio tra il nord e il sud dell'Europa e tutti i produttori elaboreranno vino esclusivamente con uva e mosto non sovvenzionato.

Regime di estirpazione

La Commissione sottolinea che i viticoltori che desidereranno abbandonare l'attività nel settore, potranno accedere ad un programma di estirpazione, del tutto volontario, beneficiando di uno specifico premio. Nel primo anno il premio sarà superiore per incoraggiare un’adesione rapida al nuovo regime, e decrescerà progressivamente nell'arco del quinquennio previsto. Per evitare problemi sociali e ambientali, gli Stati membri potranno prevedere restrizioni alla possibilità di procedere all'estirpazione, in particolare, limitandola nelle zone di montagna, in forte pendenza e nelle regioni sensibili, sotto il profilo ambientale; inoltre, l'estirpazione dovrà cessare non appena la superficie espiantata raggiungerà il 10% della superficie vitata totale del paese. La superficie totale da estirpare sarà di circa 200.000 ettari. La dotazione finanziaria riservata a tale regime scenderà da 430 milioni di euro nel primo anno a 59 milioni di euro nel quinto e ultimo anno. Il premio medio passerà da 7,174 EUR/ha il primo anno a 2,938 EUR/ha il quinto anno.

Pagamento unico per azienda

Tutte le superfici vitate saranno ammesse a beneficiare di aiuti nell'ambito del regime di pagamento unico; anche quelle estirpate saranno automaticamente ammesse a tale pagamento.

Cessazione delle restrizioni agli impianti

La Commissione propone di prorogare il sistema dei diritti d'impianto[3] fino alla fine del periodo transitorio (dicembre 2013), che verrà quindi abolito a partire dal 1° gennaio 2014, per permettere ai produttori competitivi di espandere la propria produzione. La decisione di aumentare la produzione dipenderà dalla capacità dei produttori di vendere il vino che producono.

Pratiche enologiche

La Commissione propone di avocare a sé la competenza – attualmente del Consiglio – ad approvare nuove pratiche enologiche o a modificare le pratiche esistenti; la Commissione dovrebbe valutare le pratiche enologiche ammesse dall'OIV e inserirle quindi nell'elenco delle pratiche enologiche ammesse dall'UE. L'Unione europea autorizzerà le pratiche ammesse a livello internazionale per la vinificazione di vini da esportare nei rispettivi paesi di destinazione. Saranno mantenuti il divieto di importazione di mosti da usare per la vinificazione e del taglio di vini europei con vini importati.

Migliori norme di etichettatura

Secondo la proposta, il concetto di vino di qualità nell'Unione europea si baserà sull'origine geografica (vino di qualità prodotto in regioni determinate). I vini a indicazione geografica si suddivideranno in vini a indicazione geografica protetta e in vini a denominazione di origine protetta (cfr. paragrafo 1.4.12);  per la prima volta ai vini europei senza indicazione geografica verrà consentito di indicare in etichetta il vitigno e l'annata. La Commissione ritiene che in questo modo i vini europei monovitigno dovrebbero riuscire a sostenere la concorrenza dei prodotti dei paesi terzi.  

Dotazioni finanziarie nazionali

Secondo la Commissione, tali dotazioni finanziare permetteranno agli Stati membri di adattare le misure alle esigenze locali. Le risorse complessive dovrebbero passare da 623 milioni di euro nel 2009 a milioni di euro a partire dal 2015. L'importo a disposizione di ogni paese verrebbe calcolato in base alla superficie vitata, alla produzione e alla spesa storica. Le misure a disposizione comprenderebbero: la promozione nei paesi terzi, la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, l'aiuto per la vendemmia verde, nuove misure di gestione delle crisi come l'assicurazione contro calamità naturali e la copertura dei costi amministrativi per la costituzione di specifici fondi di mutualizzazione.

Misure di sviluppo rurale

La Commissione sottolinea come diverse misure contemplate dal regolamento sullo sviluppo rurale potrebbero rivelarsi interessanti per il settore del vino, come ad esempio l'insediamento dei giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, il sostegno a copertura dei costi supplementari e delle perdite di reddito per la manutenzione dei paesaggi naturali, il prepensionamento. Per permettere l'applicazione di tali misure verrebbero trasferite risorse alla dotazione dello sviluppo rurale, che passerebbe da 100 milioni di euro nel 2009 a 400 milioni di euro a partire dal 2014. Questi stanziamenti sarebbero riservati esclusivamente alle regioni produttrici di vino.

Promozione e informazione

La Commissione intende portare avanti con determinazione una politica di promozione e informazione responsabile, alla quale verrebbero riservati 120 milioni di euro, a partire dalle dotazioni nazionali per le misure di promozione nei paesi terzi, cofinanziate al 50% dall'UE. Verrebbero attuate nuove campagne di informazione all'interno dell'Unione europea sui vini a indicazione geografica e sul consumo responsabile e moderato di vino, con un tasso di cofinanziamento più elevato, pari al 60% per queste ultime.

Protezione dell'ambiente

La Commissione sottolinea come ammettere tutte le superfici vitate al regime del pagamento unico significhi estendere l'applicazione delle norme ambientali previste dalla condizionalità, anche a tutte le superfici estirpate.

La condizionalità è uno degli elementi qualificanti della riforma della politica agricola comune (PAC), approvata nel 2003, ed ha il duplice obiettivo di aumentare la sostenibilità dell’agricoltura e di rendere la PAC più rispondente alle aspettative dei consumatori. Essa consiste nella possibilità di decurtare, in tutto o in parte, i pagamenti diretti, erogati dall’UE all’agricoltore, in caso di mancata osservanza di specifiche norme. Tali norme sono relative, da un lato, a criteri di gestione obbligatori, in materia di tutela della salute pubblica, della sanità delle piante e degli animali, del benessere degli animali e di tutela dell’ambiente; dall’altro, al mantenimento di buone condizioni agronomiche ambientali, come la protezione del suolo dall’erosione e dalla perdita di sostanze organiche e come il mantenimento degli habitat. I criteri di gestione obbligatori poggiano su 18 testi legislativi elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre spetta agli Stati membri definire le norme minime nell’ambito delle buone condizioni agronomiche in base a un quadro comunitario.

Il pagamento degli aiuti per l'estirpazione, per la ristrutturazione dei vigneti e per la vendemmia verde sarebbero pertanto subordinate al rispetto di requisiti ambientali minimi; in aggiunta, nell’ambito dello sviluppo rurale, verrebbero  riservate maggiori risorse alle misure agroambientali.

 

La valutazione di impatto

Contestualmente alla proposta di regolamento del 4 luglio scorso, la Commissione ha presentato una valutazione di impatto[4].

Nel documento la Commissione sottolinea, da un lato, come la proposta legislativa si basi ampiamente sull’opzione di “profonda riforma”, intesa nella variante B (quella in due fasi), già considerata preferibile nella comunicazione del 2006; e, dall’altro, contenga particolari novità rispetto alla comunicazione medesima. Tali novità riguardano, principalmente: la riduzione della portata del regime di estirpazione, passato da 400 mila ettari (proposti nella comunicazione) a 200 mila ettari; la superficie viticola diventa ammissibile al regime di pagamento unico (tale elemento proviene dall’opzione 3 della comunicazione, relativa alla riforma dell’OCM secondo i principi di riforma della PAC); la particolare attenzione per le misure di promozione dei vini europei sui mercati non europei attraverso la dotazione nazionale e per le campagne di informazione sul consumo moderato e responsabile nell’UE.

La riforma contenuta nella proposta di regolamento, una volta realizzata, avrebbe una serie di conseguenze (sia economiche, sia sull’occupazione del settore) di razionalizzazione del settore, stimate nel complesso positive dalla Commissione, malgrado alcune difficoltà a breve termine, legate soprattutto alla chiusura di una parte delle attività vitivinicole e alla relativa perdita di occupazione.

La Commissione rileva, da ultimo, come la riforma proposta aumenterebbe il livello di sussidiarietà della normativa del settore dal momento che la dotazione finanziaria nazionale permetterebbe agli Stati membri di scegliere tra una serie di misure alternative.

Iter della proposta di regolamento

Il Consiglio agricoltura del 16 luglio 2007 ha proceduto ad un primo esame della proposta di regolamento.

Da notizie di stampa risulta che, nel corso del dibattito, alcuni Stati membri (Francia, Germania, Austria, Lussemburgo, Ungheria e Slovacchia) avrebbero assunto una posizione di forte contrarietà verso le proposte della Commissione. L’Italia e la Spagna avrebbero espresso alcune critiche, raccomandando soprattutto l’introduzione di un periodo di adattamento prima di sopprimere le misure di gestione del mercato. Un altro gruppo di paesi (Regno Unito, Danimarca, Svezia, Olanda, Belgio, Bulgaria e Slovenia) avrebbe sostenuto invece la riforma proposta.

Il Parlamento europeo esaminerà la proposta, secondo la procedura di consultazione, presumibilmente nella sessione del 12 dicembre 2007 (l’adozione della relazione da parte della Commissione agricoltura del PE è prevista per il 21 novembre 2007).

La Commissione auspica che un accordo sulla proposta di regolamento possa essere raggiunto entro la fine del 2007, in modo da consentire al futuro regolamento di entrare in vigore il 1° agosto 2008.

 

Normativa statale

La normativa statale in materia vitivinicola si articola intorno a due temi principali:

- la disciplina della produzione e del commercio dei vini;

- la tutela delle denominazioni di origine.

 

La disciplina della produzione e commercio dei vini, degli aceti e dei prodotti di uso enologico è stata di recente oggetto di un complessivo intervento legislativo di riordino, adottato con la legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Il provvedimento, approvato alla Camera in sede legislativa dalla Commissione agricoltura con il consenso di tutti i gruppi politici, è volto a chiarire il quadro normativo (caratterizzato da una accentuata stratificazione normativa, sulla quale si è intervenuti disponendo numerose abrogazioni), semplificare gli adempimenti a carico dei produttori, razionalizzare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei prodotti e aggiornare il sistema sanzionatorio, superando la logica emergenziale che ha caratterizzato la produzione normativa in materia a partire della vicenda del c.d. vino al metanolo. Più specificamente, la nuova legge introduce (anche al fine di raccordare la normativa interna a quella comunitaria, riconducibile essenzialmente al regolamento CE n.1493/1999 sulla Organizzazione comune di mercato del vino) nuove definizioni normative (quali quelle di “vino passito”, “vinsanto” e “vitigno autoctono italiano”), vieta la detenzione di mosti e vini non rispondenti ai parametri o che abbiano subito trattamenti o aggiunte non consentiti, prevede nuove misure in materia di recipienti, bottiglie, sistemi di chiusura, detenzione di prodotti chimici e igiene delle cantine, dispone la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali di una Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi e di un Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi. Per quanto concerne, in particolare, il sistema sanzionatorio (sul quale si erano appuntate da tempo le maggiori critiche del mondo produttivo), il provvedimento dispone la depenalizzazione delle precedenti figure di reato, strutturando un complesso sistema di sanzioni amministrative pecuniarie (la cui entità viene rapportata alla effettiva gravità dei comportamenti, secondo un principio di gradualità e proporzionalità) e introduce, in via generale, lo strumento della diffida.

 

La disciplina delle denominazioni di origine (DOCG, DOC e IGT) è recata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164[5].

La legge delinea un articolato impianto normativo, volto a disciplinare, lungo tutte le sue fasi, il procedimento che conduce all’attribuzione della denominazione di origine, provvedendo, in particolare, a stabilire il contenuto dei disciplinari di produzione, a istituire un albo degli imbottigliatori e un albo dei vigneti e delle vigne. Il provvedimento stabilisce, inoltre, le misure per la gestione e la protezione dei marchi, introduce specifiche procedure di controllo e revoca dei riconoscimenti, definisce il ruolo dei consigli interprofessionali e dei consorzi volontari.

La legge n. 164/1992 si pone come legge quadro, disciplinando puntualmente l'impiego, l'utilizzazione e la classificazione delle categorie delle "denominazioni di origine controllata e garantita (D.O.C.G.)", delle "denominazioni di origine controllata (D.O.C.)", e delle "indicazioni geografiche tipiche (I.G.T.). La legge dà prioritariamente la definizione di "denominazione di origine" dei vini, con la quale si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani. Per "indicazione geografica tipica" dei vini, invece, si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche è sottoposto ad un particolare regime che prevede, contestualmente all'approvazione del disciplinare di produzione, l’adozione di uno specifico decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere conforme del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - istituito dall'art. 17 della legge stessa -, sentite le regioni interessate.

I disciplinari di produzione, anch’essi approvati con decreto del Ministro per le politiche agricole, assumono particolare rilevanza per l’applicazione delle disposizioni della legge n. 164, poiché costituiscono il parametro in base al quale vengono individuate e riconosciute le produzioni di qualità dei vini.

Il contenuto obbligatorio dei disciplinari è descritto dall’articolo 10 della legge, riguardante tutta una serie di fattori quali, tra l’altro, la delimitazione della zona di produzione; la resa massima di uva e di vino ad ettaro; il titolo alcolometrico volumico minimo; le condizioni di produzione e le caratteristiche dell’ambiente; le modalità dell’esame chimico-organolettico prescritto dalla CE per tutti i vini di qualità riconosciuti.

Il Decreto del Ministero dell’agricoltura e delle foreste del 22 aprile 1992 “Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.” hapoi stabilito la facoltà di inserire nei disciplinari ulteriori specificazioni per la migliore individuazione dei vini.

Per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni della legge n. 164, ed in particolare di quelle più strettamente connesse con le modalità e i tempi del procedimento per il riconoscimento di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche tipiche, che la legge stessa demandava ad uno specifico decreto, la mancata adozione di tale atto ha comportato che per lungo tempo si è continuato ad applicare il D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, che costituiva la normativa sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini prima della riforma attuata dalla legge n. 164. Poichè, tuttavia, in base a tali norme il procedimento risultava piuttosto complesso e lungo, con la L. n. 537/1993, "Interventi correttivi di finanza pubblica", si è demandato il Governo ad adottare un regolamento che dettasse misure di semplificazione del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine; tale regolamento è stato approvato con il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348.

Nel procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine un ruolo fondamentale è attribuito ai Consorzi volontari di tutela.

I Consorzi (art. 19 della legge n. 164/1992) hanno compiti di tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine; essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive denominazioni e compiti consultivi nei confronti delle regioni e delle Camere di commercio. Ai sensi dell’art. 21 della legge n. 154/1992, inoltre, l’attività dei Consorzi si svolge tra l’altro, a livello tecnico, “per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti produttori e le norme dei disciplinari di produzione”.

Il D.M. 29 maggio 2001, “Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate(V.Q.P.R.D.)” ha poi consentito ai Consorzi già incaricati della vigilanza sulle rispettive denominazioni ai sensi dell’art. 19 della legge n. 164/1992 di richiedere al Ministero agricolo un apposito incarico a svolgere anche le funzioni di controllo “su tutte le fasi di produzione dell’uva e della sua trasformazione in vino e della presentazione al consumo dei vini D.O.C. e D.O.C. G., anche al fine di garantire la tracciabilità”.

Lo schema del piano dei controlli da effettuare ai sensi del D.M. 29 maggio 2001 è stato successivamente approvato con il D.M. 21 marzo 2002.

Il D.M. 29 maggio 2001 è stato peraltro abrogato e sostituito dal recente D.M. 29 marzo 2007, che reca le nuove disposizioni sul controllo della produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate.

La nuova disciplina introdotta dal D.M. 29 marzo 2007 si pone espressamente (art. 1) come normativa transitoria, valida “nelle more della revisione strutturale del sistema dei controlli e della revisione della legge n. 164/1992”.

Il ruolo dei Consorzi di tutela appare ulteriormente valorizzato, in quanto gli stessi sono considerati in via generale come soggetti idonei a svolgere le attività di controllo, salva le necessità di una autorizzazione che il MIPAAF rilascia, acquisito il parere della regione ed esaminati il piano dei controlli e quello tariffario; si prevede inoltre che i Consorzi possano svolgere l’attività di controllo anche per le denominazioni di origine per le quali non hanno l‘incarico di vigilanza, purché proposti alla regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera vitivinicola regionale effettivamente rappresentativa della denominazione interessata.

Il D.M. 29 marzo 2007 dispone altresì l‘abrogazione del citato D.M. 21 marzo 2002 sullo schema dei piani di controllo: l’abrogazione è tuttavia differita alla data di pubblicazione del nuovo decreto in materia, da emanare con decreto dirigenziale del MIPAAF, d’intesa con le regioni e le Province autonome.

 

 

 

 

 


Camera, XIII Commissione

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)
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INDAGINE CONOSCITIVA

 

Giovedì 28 giugno 2007. - Presidenza del presidente Marco LION. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Boco.

 

La seduta comincia alle 14.05

 

Indagine conoscitiva sul settore vitivinicolo.

(Deliberazione).

 

Marco LION, presidente, ricorda che, come già indicato nella seduta di martedì 26 giugno, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa con il Presidente della Camera sull'indagine conoscitiva concernente il settore vitivinicolo, sulla base del programma stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di mercoledì 6 giugno 2007. Propone, quindi, di deliberare l'indagine sulla base del suddetto programma.

La Commissione approva il programma dell'indagine conoscitiva, concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (vedi allegato 3).

 


 


ALLEGATO 3

 

Indagine conoscitiva sul settore vitivinicolo.

 

PROGRAMMA DELL'INDAGINE

 

 


Contesto: Il settore del vino è un settore strategico per l'agricoltura, a livello comunitario e a livello nazionale. È un settore che si trova a fronteggiare un peggioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta e una sempre più accentuata concorrenza da parte dei nuovi paesi produttori, evidenziata dai sensibili aumenti delle importazioni provenienti da paesi extracomunitari. Al tempo stesso è un settore che, come dimostrano i dati sulle esportazioni dei vini italiani, è in grado di dimostrare una notevole vivacità e di ampliare la propria presenza sui mercati internazionali.

Per l'Italia, d'altra parte, la rilevanza del settore vitivinicolo non si limita soltanto al profilo economico. In numerose aree del nostro paese il vino è strettamente legato al territorio nel quale viene prodotto e diventa espressione di un complesso di valori sociali, culturali, ambientali e paesaggistici da cui quel territorio è caratterizzato. La promozione del vino spesso viene a coincidere con la promozione del territorio da cui esso proviene.

Proprio la valenza che la produzione e il commercio del vino assumono sotto molteplici profili richiede un esame particolarmente attento dei significativi sviluppi che stanno maturando, a livello comunitario, per quanto concerne il quadro normativo che regola il settore. La Commissione europea ha presentato nel giugno 2006 una comunicazione nella quale si prospettava una profonda riforma dell'organizzazione comune dei mercati del settore vitivinicolo. Tale comunicazione è stata oggetto, anche in Italia, di un approfondito dibattito. La Commissione Agricoltura della Camera, sulla base di un'ampia attività istruttoria, nella quale sono stati coinvolti tutti i soggetti operanti nel settore, ha approvato, a norma dell'articolo 127 del regolamento, un documento finale che conteneva numerosi rilievi e suggeriva significative proposte di modifica rispetto all'impostazione della Commissione europea.

Anche a seguito delle reazioni suscitate dalla comunicazione della Commissione europea, si sono dilatati i tempi per la presentazione della proposta di regolamento che disciplinerà l'organizzazione comune dei mercati del settore. La presentazione dovrebbe aver luogo all'inizio di luglio. Entro la fine dell'anno in corso è prevista l'approvazione definitiva della riforma.

A livello nazionale, nella fase finale della scorsa legislatura, è stata approvata in sede legislativa, con il consenso dei gruppi di ambedue le coalizioni, la legge 20 febbraio 2006, n. 82, che ha rappresentato un intervento normativo di ampia portata, rivolto ad aggiornare e semplificare la disciplina in materia di produzione e commercio dei vini, degli aceti e dei prodotti di uso enologico. Non ha invece finora ricevuto risposta l'esigenza, di frequente da più parti manifestata, di una revisione della disciplina statale concernente le denominazioni di origine dei vini, che continua a essere dettata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164.

 

Obiettivi dell'indagine: Attraverso l'indagine conoscitiva, la XIII Commissione, proseguendo l'attività già svolta ai fini dell'esame, a norma dell'articolo 127 del regolamento, della comunicazione della Commissione europea nella quale si preannunciava una complessiva riforma del settore, intende seguire in modo approfondito la fase conclusiva di definizione della riforma, attraverso l'esame della proposta di regolamento che recherà la nuova disciplina dell'organizzazione comune dei mercati del settore vitivinicolo.

Una volta definita la riforma del quadro normativo comunitario, la Commissione intende altresì valutarne l'impatto sulla normativa nazionale. Si tratta, da un lato, di verificare, rispetto alle previsioni che saranno introdotte nell'ordinamento comunitario, la tenuta della disciplina in materia di produzione e commercio dei vini recentemente stabilita dalla legge n. 82 del 2006. Dall'altro, di considerare quali siano, nel rispetto dei parametri che saranno fissati a livello comunitario, le linee di intervento più appropriate per una riforma della legislazione statale concernente le denominazioni di origine.

Più in generale, è intenzione della Commissione individuare gli strumenti e gli interventi più efficaci per valorizzare la qualità della produzione vitivinicola italiana e, al tempo stesso, permettere agli operatori del settore di affrontare la forte concorrenza sia di altri paesi comunitari sia dei nuovi paesi produttori.

 

Audizioni: I soggetti da audire potrebbero essere i seguenti:

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ministro del commercio internazionale e delle politiche europee

Conferenza delle regioni e delle province autonome

Organizzazioni professionali agricole e associazioni rappresentative a livello nazionale delle cooperative agricole;

Associazioni nazionali dei produttori del settore vitivinicolo;

Istituti ed enti di ricerca;

Associazione Città del vino;

Esperti del vino e associazioni rappresentanti dei consumatori specializzate nel settore dell'enogastronomia.

 

Missioni: La Commissione rileva l'opportunità di svolgere alcune missioni, che permettano di avere un confronto con la Commissione europea e le istituzioni comunitarie (Bruxelles), di visitare gli Stati membri della Comunità che, insieme all'Italia, hanno la leadership nel settore (Francia e Spagna) e di venire direttamente a contatto con alcune delle più significative realtà dei nuovi paesi produttori (Australia e Cile). Una volta che le singole missioni saranno definite, si procederà a richiedere la prescritta autorizzazione al Presidente della Camera.

 

Termine: L'indagine dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2008.


 

 


Documentazione

 


Pubblicistica

 


La vite e il vino, in “Annuario dell’agricoltura italiana”, 2005

 


Il quadro normativo in Italia, in “I vini Docg, Doc, e Igt”, Ismea, dicembre 2005

 

 

 


  Evoluzione del quadro normativo e produzione nazionale, in “I vini Doc e Docg, Ismea gennaio 2007

 


L. Marchionni, La tutela delle denominazione di origine dei vini, l’erga omnes ed il disegno di legge sulla riforma della legge 164/92, Economia & diritto agroalimentare, n. 3/2005

 

 

 


A. Mariani ed altri, Valutazione della competitività del settore vitivinicolo italiano: un contributo all’analisi, in Economia & diritto agroalimentare, n. 3/2005

 

 


Progetti di legge

 


 

N. 884

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati DELFINO, MARTINELLO, RUVOLO

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Disciplina della tutela e della valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

 

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Presentata il 24 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - Il dibattito sulla riforma della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di vini a denominazione di origine si è sviluppato nell'arco della XIV legislatura con ricchezza di contributi da parte del precedente Governo, di tutte le forze politiche, delle regioni e della filiera vitivinicola.

La legge n. 164 del 1992 ha costituito un efficace strumento di valorizzazione della produzione vitivinicola di qualità e tipica italiana, tanto che, in oltre un decennio dalla sua entrata in vigore, si è andato sempre più affermando il ruolo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, sia in numero puro (oggi si contano complessivamente 337 tra denominazioni di origine controllata-DOC e denominazioni di origine controllata e garantita-DOCG e 118 indicazioni geografiche tipiche-IGT) sia in termini quantitativi e di valore, costituendo il settore vitivinicolo di qualità una delle principali voci dell'export nazionale, che contribuisce in maniera determinata all'affermazione del «made in Italy» all'estero.

Tuttavia, nonostante gli elementi innovativi e positivi che la legge n. 164 del 1992 aveva introdotto rispetto alla vigente normativa risalente al 1963, la situazione del mercato internazionale ed i ripetuti attacchi all'esclusività delle nostre denominazioni di origine rendono indispensabili taluni adeguamenti alla stessa legge n. 164 del 1992, nel solco del dibattito sviluppatosi nella precedente legislatura e in linea con l'evoluzione costituzionale dei rapporti tra Stato e regione.

La presente proposta di legge, nel riformare la legge n. 164 del 1992, raccoglie i contributi più avanzati di tutte le componenti della filiera vitivinicola e di quanto emerso anche a livello di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e mira ad essere il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela delle nostre denominazioni e di semplificazione amministrativa per la filiera.

Per quanto riguarda il contenuto della riforma, il provvedimento ha per scopo la tutela e la valorizzazione delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine ed ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico, cultura e dell'ingegno nazionale, e come tali protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale. Si tratta dell'affermazione, nella legislazione nazionale, del principio che da anni l'Italia, in tutte le sedi internazionali, va coerentemente difendendo.

L'intervento normativo è volto a:

1) tutelare e valorizzare le produzioni vitivinicole a denominazione di origine e ad indicazione geografica;

2) perfezionare, anche sotto il profilo delle mutate competenze dello Stato e delle regioni, le procedure di riconoscimento delle denominazioni di origine, con il pieno coinvolgimento delle stesse regioni in tali procedure;

3) la più puntuale definizione della «piramide della qualità» dei vini italiani: dai vini a IGT si passa a quelli a DOC e poi a quelli a DOCG;

4) la stretta aderenza alla regolamentazione comunitaria in materia di menzioni e di etichettatura;

5) la definizione di un sistema di certificazione delle produzioni «dalla vigna alla bottiglia», che in accordo con le regioni non aggravi gli adempimenti degli operatori;

6) la definizione del ruolo e dei compiti dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine;

7) semplificare le procedure amministrative per il riconoscimento, anche grazie all'alleggerimento dei compiti amministrativi oggi in capo al Comitato nazionale dei vini a denominazione di origine, che, rafforzato nelle proprie competenze e nei mezzi a disposizione, deve costituire sempre più il riferimento dell'interprofessione;

8) revisionare il sistema sanzionatorio vigente stabilito dalla legge n. 164 del 1992, in molti punti anacronistico e legato a un preciso periodo storico, quello «post-metanolo», anche recependo le innovazioni introdotte nella XIV legislatura dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82, in materia di diffida.

Sul tema dei «piani dei controlli», che sin dalla XIII legislatura provoca serrate discussioni all'interno del mondo agricolo, la soluzione proposta prevede che ogni vino a denominazione di origine debba essere dotato di un apposito piano dei controlli, con costi a carico della filiera produttiva, ma con semplificazione e possibilità di far effettuare i controlli da enti pubblici, al fine di eliminare le rigidità previste dai decreti ministeriali vigenti in materia.

Sempre nell'ottica di semplificazione è previsto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuova, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze di servizio con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all'azione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, della Guardia di finanza, del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.


 

 

 


 


proposta di legge

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Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Norme generali e definizioni).

1. La presente legge ha la finalità di tutelare e valorizzare le produzioni enologiche a denominazione di origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale, come tali protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale.

2. Per denominazione di origine (DO) dei vini si intende il nome di un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale, ai vitigni e ai fattori umani, contenente il nome di una zona viticola particolarmente vocata.

3. Per indicazione geografica tipica (IGT) dei vini si intende il nome del prodotto contenente il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

4. Le DO e le IGT sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

(Utilizzazione delle DO e delle IGT).

1. Le DO e le IGT sono utilizzate per designare i mosti ed i vini appartenenti a

 

una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base all'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La DO o l'IGT e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, né, comunque, essere impiegate in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

3. Qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le DO e le IGT nella loro designazione e presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose e per l'aceto di vino.

4. È fatto divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati nelle produzioni di vini a DO classificati ai sensi dell'articolo 3, e a IGT.

Art. 3.

(Classificazione delle DO e delle IGT).

1. Le DO con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, sono classificate in:

a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

b) denominazioni di origine controllata (DOC).

2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.

3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Le definizioni dell'Unione europea sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:

a) vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD) come regolamentati dall'Unione europea;

 

b) vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (VLQPRD);

c) vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate (VFQPRD).

4. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono figurare rispettivamente sull'etichettatura dei vini a DOCG e a DOC prodotti nella provincia di Bolzano.

5. La menzione «IGT» può essere sostituita dalla menzione «Vin de pays» per i vini prodotti in Valle d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione «Landwein» per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Art. 4.

(Ambiti territoriali).

1. Per DO e IGT si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1.

2. Le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la DO, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano, da almeno un decennio, uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.

3. Soltanto le DO possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate «sottozone», le cui produzioni devono avere la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o essere tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa, e devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.

 

4. I nomi geografici che definiscono le IGT devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da dette zone di produzione che possono comprendere anche vini a DOCG e a DOC.

5. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini a DOCG e a DOC, è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi.

6. La menzione «vigna» o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata soltanto nella presentazione e nella designazione dei vini a DOCG e a DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 11 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo 13.

7. Le zone caratteristiche delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, utilizzando solo il nome della sottozona, oppure possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alle DOC principali.

Art. 5.

(Specificazioni e menzioni).

1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nell'ambito della stessa DOCG o DOC.

2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, appositamente previsto dal disciplinare di produzione. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria.

3. La menzione «superiore» è attribuita ai vini a DOCG e a DOC aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva che, nell'ambito del disciplinare di produzione, preveda rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione le seguenti differenziazioni:

a) una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento;

b) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5o vol;

c) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5o vol.

4. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello».

5. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DOC e a IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

6. Le menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso» sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, a DOC e a IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.

7. Le DO possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. I sinonimi che corrispondono a vitigni diversi iscritti al registro nazionale delle varietà di vite, tenuto presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono ammessi solo previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 16 e del Comitato permanente tecnico-agricolo istituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Le DO devono indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste dal disciplinare di produzione. Il nome del vitigno può precedere o seguire l'indicazione della IGT.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato di cui all'articolo 16, possono essere adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, il cui nome, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato previsto per la presentazione o designazione di altre DOCG, DOC e IGT.

Art. 6.

(Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una o più DO o IGT).

1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere DO e IGT. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purchè le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con tale nome geografico.

2. È consentito che, nell'ambito di una DO, coesistano diversi vini a DOCG o a DOC, purchè i vini a DOCG:

a) siano prodotti in zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico; tali vini devono essere regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi e avere albi dei vigneti distinti;

b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

3. I nomi geografici e le zone di cui all'articolo 4, comma 3, usati per designare vini a DOCG o a DOC, non possono essere usati per designare vini a IGT.

Capo II

RICONOSCIMENTO DELLE DO

E DELLE IGT

Art. 7.

(Riconoscimento delle DO e delle IGT).

1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC ed a zone espressamente delimitate, o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all'albo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

2. Il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento di una nuova DOC è altresì possibile, alle stesse condizioni, per i vini provenienti da zone già riconosciute con altre DOC o con DOCG.

3. L'IGT è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il riconoscimento delle DO e delle IGT e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le procedure stabilite dalla presente legge.

5. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purchè espressamente previsto dal relativo disciplinare. Il suddetto nome geografico non è considerato parte integrante della DOCG o della DOC e pertanto non è pregiudicato il suo utilizzo per una IGT.

6. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.

7. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella delle IGT precedentemente rivendicate. Il riconoscimento della DOC può comportare la disciplina di tipologie diverse da quelle previste per la IGT.

8. Il decreto di cui al comma 4 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

Art. 8.

(Decadenza e revoca delle DO e delle IGT).

1. Le DO e le IGT decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il quale provvede, con proprio decreto, alla revoca.

3. Le superfici non rivendicate con alcuna denominazione di origine per tre anni consecutivi sono cancellate dai rispettivi albi. Su richiesta dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può cancellare dalla zona di produzione il territorio, intero o parziale, dei comuni in essa già compresi e che non hanno vigneti iscritti all'albo o i cui vigneti iscritti non hanno rivendicato la DO o la IGT per cinque anni consecutivi.

4. I vini perdono il diritto a utilizzare le DO e le IGT quando sono addizionati all'estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

Art. 9.

(Procedure per il riconoscimento delle DO e delle IGT e disciplinari di produzione).

1. I disciplinari di produzione dei vini a DO e a IGT devono contenere gli elementi previsti dall'allegato A annesso alla presente legge. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato di cui all'articolo 16, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere apportate modificazioni al citato allegato A.

2. La domanda di riconoscimento di un vino a DOC o a IGT è presentata dai consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17 o, in assenza, dalle associazioni dei produttori interessati. Per le DOC tali soggetti devono rappresentare almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e almeno il 35 per cento della superficie rivendicata nell'ultimo biennio. La domanda di riconoscimento di un vino a DOCG è proposta dai medesimi soggetti, purché rappresentino almeno il 51 per cento dei viticoltori iscritti all'albo, almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all'albo ed almeno il 66 per cento della produzione rivendicata nell'ultimo biennio.

3. La domanda di riconoscimento di un vino a DO deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

b) l'elenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di viticoltori che abbiano rispettivamente i requisiti di rappresentatività di cui al comma 2;

c) una perizia giurata comprovante:

1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, all'esposizione, all'altitudine e al clima;

2) l'origine geologica e la composizione dei terreni;

3) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato e in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e di irrigazione;

4) le rese per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;

5) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo conto in particolare dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni precedenti per il riconoscimento di vino a DO e nei cinque anni precedenti per il riconoscimento di vino a IGT;

6) le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

d) la documentazione storica e socio-economica sull'importanza della viticoltura nella zona indicata;

e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini, in scala 1:25.000 o in scala 1:2.000, qualora la delimitazione lo richieda;

f) il piano dei controlli.

4. Per il riconoscimento delle IGT e per l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento deve essere corredata da:

a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

b) l'elenco sottoscritto da almeno il 20 per cento dei viticoltori della zona interessata e che sia espressione almeno del 35 per cento della produzione interessata;

c) una relazione comprovante gli elementi previsti dal disciplinare di cui al comma 1;

d) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini;

e) una relazione comprovante quanto previsto al comma 3, lettera c).

5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare, contestualmente alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché al Comitato di cui all'articolo 16, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.

6. Le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 5, provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa della richiesta ed a trasmetterne l'esito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Comitato di cui all'articolo 16 e al soggetto proponente.

7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6 dalla regione o dalla provincia autonoma, acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 16 e, tenuto conto dell'esito della riunione di pubblico accertamento di cui al comma 8, comunica al soggetto proponente e alla regione o provincia autonoma competente la proposta di disciplinare di produzione eventualmente modificata. La proposta di disciplinare è altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire la presentazione di osservazioni al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da parte dei soggetti interessati. Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, esaminate le eventuali osservazioni pervenute, provvede alla emissione del decreto di riconoscimento della DO o della IGT.

8. La riunione di pubblico accertamento è fissata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il Comitato di cui all'articolo 16, di intesa con le regioni e con le province autonome interessate, allo scopo di permettere di verificare la rispondenza della disciplina proposta, con le eventuali modifiche introdotte nella fase istruttoria, alle indicazioni, alle volontà e alle esigenze dei soggetti interessati. Alla riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipa almeno un funzionario in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e un componente del Comitato di cui all'articolo 16.

9. Qualora nel corso del procedimento sia necessaria una valutazione congiunta della domanda di riconoscimento o delle relative modifiche proposte, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipa almeno un componente del Comitato di cui all'articolo 16 e alla quale può assistere il soggetto proponente il riconoscimento. In caso di esito negativo della conferenza, il procedimento è da ritenere concluso e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

10. Alle richieste di modifica dei disciplinari dei vini a DO si applicano le procedure previste dal presente articolo per il riconoscimento dei disciplinari, con le seguenti ulteriori condizioni, ferma restando la possibilità per i soggetti proponenti di non produrre la documentazione già presentata in sede di riconoscimento della DO o della IGT, qualora relativa a condizioni non mutate:

a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento e deve essere rivendicata da almeno il 51 per cento dei produttori vinicoli interessati che rappresentino non meno del 51 per cento della superficie rivendicata nell'ultimo biennio;

b) per le DO per le quali è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che l'istanza presentata al Comitato di cui all'articolo 16 sia rappresentativa di almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonché di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell'operatività dell'albo degli imbottigliatori di cui all'articolo 15, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per cinque anni, prorogabili, a condizione che presentino apposita istanza, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DO per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni;

d) in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una variazione del nome della denominazione, della zona di produzione o della limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento dei soggetti iscritti all'albo e di almeno il 66 per cento della produzione media rivendicata nell'ultimo triennio;

e) per deroghe di carattere temporaneo, consentite dal disciplinare, legate all'andamento della campagna vendemmiale quali acidità, estratto secco o altre, è sufficiente la richiesta del consorzio di tutela riconosciuto o dalle organizzazioni di categoria. La deroga è concessa dalla regione o dalla provincia autonoma interessata che ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

11. Le richieste di modifica dei disciplinari dei vini a IGT devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la seguente documentazione:

a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

b) una relazione sulle modifiche richieste;

c) la comprova della rappresentatività di cui al comma 3, lettera b), la quale può avvenire con atto dichiarativo del legale rappresentante dell'organismo proponente, esonerando lo stesso dal presentare l'elenco dei sottoscrittori.

12. Per le modifiche che comportano una variazione del nome della denominazione e della zona di produzione si applica quanto previsto al comma 10.

13. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 4, di riconoscimento delle DO e delle IGT fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può prevedere disposizioni di carattere transitorio.

Capo III

CERTIFICAZIONE E RIVENDICAZIONE

DELLE PRODUZIONI DEI VINI A

DO E A IGT

Art. 10.

(Princìpi generali).

1. La certificazione delle produzioni dei vini a DO è attuata attraverso un sistema di controllo e di tracciabilità di tutte le fasi del processo produttivo a garanzia della qualità delle produzioni vinicole ed a tutela del consumatore.

2. La certificazione delle produzioni dei vini a DO è effettuata nel rispetto del piano dei controlli approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 16.

3. La certificazione di cui al comma 1 è effettuata per ciascuna DO dai soggetti individuati dalla regione o dalla provincia autonoma avente i requisiti minimi previsti dal piano di cui all'articolo 12, comma 1, previa consultazione con le organizzazioni della filiera vitivinicola a livello regionale o della provincia autonoma.

4. Con cadenza biennale, sulla base delle azioni di monitoraggio e di verifica effettuate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con le regioni e con le province autonome, si provvede all'eventuale adeguamento del piano dei controlli, secondo la procedura di cui al comma 1.

5. Le produzioni vitivinicole possono essere rivendicate con la IGT a condizione che le superfici siano iscritte agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 11, comma 2, e il vino sia oggetto della denuncia delle uve di cui all'articolo 13.

Art. 11.

(Albo dei vigneti a DOCG e a DOC ed elenco delle vigne a IGT).

1. I vigneti destinati a produrre vini a DOCG, a DOC e a IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

2. Nell'ambito dello schedario viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino a DO e a IGT, i rispettivi terreni vitati devono essere iscritti nell'apposito albo dei vigneti per vini a DO o nell'apposito elenco delle vigne a IGT tenuti dalle competenti regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano l'interscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di un'unica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.

3. Con l'iscrizione alla denominazione più restrittiva il vigneto è automaticamente iscritto a tutte le altre denominazioni o tipologie compatibili, salvo che nel disciplinare di produzione sia esplicitamente previsto il divieto di iscrizione a seguito di compatibilità. Con l'iscrizione all'elenco delle vigne all'IGT di superficie meno estesa, il vigneto è automaticamente iscritto agli elenchi delle vigne a IGT di superficie più ampia, purché compatibile con la base ampelografica e con le rese.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne a IGT di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, all'accordo in data 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002, e all'accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

5. Gli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di controllo competenti di cui all'articolo 10, comma 3.

Art. 12.

(Modalità di controllo delle produzioni ai fini della certificazione).

1. Ogni vino a DO deve essere dotato di un piano dei controlli, con relativo tariffario, redatto sulla base di quanto previsto all'articolo 10, comma 2, da presentare contestualmente all'istanza di riconoscimento della DO e per le DO esistenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al medesimo articolo 10, comma 2.

2. I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione ai quantitativi controllati e al grado di incidenza degli stessi rispetto alla filiera.

3. Le attività di controllo da svolgere per più DO presso la medesima azienda sono eseguite da uno solo tra gli organismi individuati per le singole DO.

4. Gli organismi individuati per l'attività di controllo, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono tenuti a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari

 

e forestali e alla regione o provincia autonoma competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.

5. L'autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione, controllo e vigilanza relativamente all'applicazione delle norme in materia di DO è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove accordi con le regioni e le province autonome, allo scopo di coordinare l'azione amministrativa nazionale con quella di competenza delle regioni e delle province autonome nel settore vitivinicolo al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.

7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all'azione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo della guardia di finanza, del Comando carabinieri politiche agricole, del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e delle province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.

Art. 13.

(Modalità di rivendicazione delle produzioni).

1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini a DO e a IGT è effettuata annualmente a cura del produttore contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, possono essere previste deroghe al disposto del presente comma al fine di consentire la rivendicazione anticipata per talune tipologie fissandone i tempi e le modalità.

2. Qualora dalla medesima unità vengano rivendicate contestualmente più produzioni a DO o a IGT, la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione. Qualora dalla medesima unità vitata la scelta vendemmiale venga fatta su un'unica produzione a DO la resa è quella della DO rivendicata e gli eventuali esuberi, nei limiti previsti dal comma 5, possono essere destinati a vino da tavola anche a IGT.

3. È consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori, ovvero da DOCG a DOC e a IGT. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG a un'altra DOCG, sia da una DOC a un'altra DOC, sia da una IGT a un'altra IGT, purché: a) le DO e le IGT insistano sulla medesima area viticola; b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta; c) la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata dal detentore del prodotto e deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed essere preventivamente comunicata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il taglio tra due o più mosti o vini a DOCG o a DOC o a IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della DO per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino a IGT, qualora ne abbia le caratteristiche.

5. L'esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva per ettaro non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini a DOC o a IGT a partire da un vino a DOCG oppure di vini a IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 2. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17 o delle organizzazioni di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare fino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte nell'annata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate climaticamente sfavorevoli, ridurre le rese massime di uva consentite fino al limite reale dell'annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti nelle due annate precedenti.

6. È consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nell'ambito di un'azienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse tipologie di uno stesso vino a DO o per due o più vini a DO, dei quali uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia passito, vin santo, spumante, recioto amarone o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano essere destinate, all'atto della vendemmia, in parte alla produzione di vino a DOC o a DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di vino a DOC o a DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:

a) la superficie vitata risulti iscritta all'albo dei vigneti per le tipologie interessate;

b) la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro, fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;

c) siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese uva/vino.

7. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 16, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe al disciplinare di carattere temporaneo, legate all'andamento della campagna vendemmiale, che sono concedibili direttamente dalle regioni o dalle province autonome su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2.

8. Una volta espletate tutte le attività di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni di cui al presente articolo rilascia il parere di conformità alla ditta richiedente ai fini della certificazione delle produzioni, dandone comunicazione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 14.

(Analisi chimico-fisica e organolettica).

1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DO, i medesimi, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti, nel rispetto dei pareri di conformità di cui all'articolo 13, comma 8, ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione. Per i vini a DOCG l'esame organolettico deve essere effettuato partita per partita nella fase dell'imbottigliamento, fatta eccezione per i vini a DOCG elaborati in bottiglia per i quali l'analisi chimico-fisica e l'esame organolettico sono effettuati all'epoca in cui le relative partite imbottigliate abbiano acquisito i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.

2. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici del VQPRD in questione, indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.

3. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore, indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.

4. Per ciascun vino a DO sono istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite commissioni di degustazione. Presso il Comitato di cui all'articolo 16 sono istituite commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.

5. Le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonchè l'istituzione, il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono l'operato. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

 

Art. 15.

(Albo degli imbottigliatori).

1. I vini a DOCG, a DOC e a IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito albo degli imbottigliatori.

2. Le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei ciascun vino a DOCG, a DOC e a IGT, nonché i requisiti per l'iscrizione delle relative ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Art. 16.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini).

1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di seguito denominato «Comitato», è organo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed espressione dell'interprofessione vitivinicola. Il Comitato ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e di valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e a IGT.

2. Il Comitato è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali:

a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

 

b) un funzionario del Ministero dello sviluppo economico;

c) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;

d) due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;

e) un membro scelto fra tre designati dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

f) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;

g) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

h) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;

i) nove membri scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori;

l) tre membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

m) tre membri in rappresentanza delle cantine sociali e delle cooperative agricole produttrici, scelti fra sei designati dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo;

n) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli e dei produttori di vini speciali;

o) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti e dagli esportatori vinicoli;

p) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

 

3. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una DO ovvero a una IGT, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione o della provincia autonoma interessata.

4. Il presidente ed i componenti di cui al comma 2 durano in carica cinque anni.

5. Il Comitato:

a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, schemi di disciplinari di produzione dei vini a DO e a IGT, suggerendo apposite strategie di intervento;

b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle DO o delle IGT riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con DO o con IGT;

d) propone iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle DO e delle IGT;

f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle DO e delle IGT, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini a DOCG, a DOC e a IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui al comma 4 dell'articolo 14;

i) formula indirizzi e proposte in merito ai controlli per una corretta produzione e commercializzazione dei vini a DO e a IGT;

l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni e con le province autonome, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a DO e a IGT;

m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini a DO;

n) esprime il proprio parere sugli statuti dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17.

6. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e sulla provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle DO e delle IGT.

7. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti o altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, recano pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti, nonché alla qualità e all'immagine dei vini a DO e a IGT.

8. Nell'ambito del Comitato è costituito un apposito ufficio amministrativo, retto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e composto da funzionari dello stesso Ministero, nominati con decreto del Ministro, che svolge le necessarie attività amministrative e tecniche e ogni altro incarico conferitogli dal citato Ministero e dal Comitato.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio amministrativo del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi del presidente e dei componenti del Comitato.

11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V

CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DELLE DO E DELLE IGT

Art. 17.

(Consorzi volontari di tutela).

1. Per ciascuna DO o IGT può essere costituito un consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle regioni e degli enti preposti all'attuazione della disciplina e alla gestione delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare all'applicazione della presente legge.

2. Il consorzio, qualora individuato dalla regione o dalla provincia autonoma e in possesso dei requisiti previsti dal piano di cui all'articolo 10, comma 2, e individuato secondo le modalità di cui allo stesso articolo, svolge l'attività di controllo per la certificazione prevista dal medesimo articolo 10.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1 è concessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al consorzio che ne fa specifica richiesta e che:

a) associa almeno il 35 per cento dei viticoltori e rappresenta almeno il 51 per cento della superficie iscritta all'albo dei vigneti a DOCG o a DOC o all'elenco delle vigne a IGT, ovvero, nel caso di DO riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, almeno il 51 per cento della produzione;

b) prevede nello statuto gli elementi di cui all'allegato B annesso alla presente legge;

c) è retto da uno statuto che consente l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantisce la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione, conformemente alle disposizioni citate all'articolo 18;

d) dispone di strutture e di risorse adeguate ai compiti;

e) non gestisce attività di tipo commerciale e marchi collettivi, né direttamente né indirettamente, concernenti i soli associati. Il consorzio, nel rispetto della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e del relativo decreto legislativo attuativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni, può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione.

4. È consentita la costituzione di un consorzio volontario per più DO o IGT nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.

 

 5. È consentita eccezionalmente la costituzione di un consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purchè specificatamente disciplinata ai sensi della presente legge.

6. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione di cui al comma 3, lettera a), si calcola verificando:

a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve, ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;

b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di rivendicazione delle uve.

7. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 3, lettera a), si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.

8. Al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, il consorzio presenta formale richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, corredandola della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;

c) relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, di organico di personale e le risorse adeguate ai compiti richiesti;

d) certificazione concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione posseduti nel biennio precedente la presentazione della richiesta, calcolata con i criteri di cui al presente articolo, rilasciata dal competente ente. Nel caso di consorzio che opera per denominazioni insistenti su territori di più province, l'attestazione viene rilasciata dall'ente territoriale nel cui ambito ha sede legale il consorzio, sentiti gli altri enti interessati.

9. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali concede al consorzio l'autorizzazione, specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell'autorizzazione stessa. Il consorzio che ha ottenuto l'autorizzazione è tenuto a:

a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 31 gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;

b) comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonchè della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

c) comunicare all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, a episodi di sleale concorrenza, di uso improprio della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e sui registri, nonché ogni azione da chiunque effettuata che è di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.

10. Nell'ambito delle funzioni generali di cui al comma 1, i consorzi autorizzati hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione di ciascuna DO o IGT, di espletare attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico e dell'immagine. In particolare l'attività dei consorzi autorizzati si svolge:

a) a livello tecnico, per assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della DO o della IGT, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile;

c) collaborando con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a DO o a IGT;

d) attuando tutte le misure per promuovere e valorizzare le DO e le IGT sotto il profilo tecnico e dell'immagine;

e) collaborando con gli enti preposti per contribuire all'espletamento delle attività connesse alla gestione e all'aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, delle denunce di produzione e del rilascio delle ricevute delle uve, del prelievo dei campioni da sottoporre alle commissioni camerali e ai relativi esami analitici, della distribuzione dei contrassegni di Stato nel caso dei vini a DOCG e di quant'altro di competenza dei predetti organismi in materia di vini a DO e a IGT.

11. Restano fatti salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.

12. I consorzi sono coordinati nell'espletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi del comma 3 vengono sospese.

13. I costi per le attività indicate alle lettere c), d) ed e) del comma 10 sono posti a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori della denominazione, in proporzione ai quantitativi di prodotto, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento delle regioni interessate per le attività indicate alla medesima lettera c), e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le altre attività.

Capo VI

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DO E A IGT

Art. 18.

(Designazione, presentazione e protezione dei vini a DO e a IGT).

1. Per la designazione, presentazione e protezione delle DO e delle IGT dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e dal regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modificazioni, nonché le disposizioni nazionali attuative della normativa comunitaria.

Art. 19.

(Recipienti dei vini a DO e contrassegno speciale per i vini a DOCG).

1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a DO sono stabilite dalla normativa vigente.  

2. La tappatura a fungo ancorato è riservata ai vini spumanti, fatte salve le deroghe, giustificate dalla tradizione e che comportano comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine, nel rispetto della normativa vigente.

3. I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonchè le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni.

Art. 20.

(Impiego delle DO e delle IGT).

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le DO e le IGT non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la DO o la IGT in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di DO, ai fini di cui alla presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini a DOCG, a DOC e a IGT o possono creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i 3 millimetri di altezza per 2 di larghezza e in ogni caso non siano superiori a un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o della ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

4. Il riconoscimento di una DO o di una IGT esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri ai sensi di quanto previsto al comma 3.

5. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini a DOCG, a DOC e a IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla denominazione e all'indicazione usata.

6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, comma 2, in caso di DO o di IGT omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ne determina le condizioni pratiche introducendo idonei elementi di differenziazione.

Capo VII

CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

Art. 21.

(Concorsi enologici e distinzioni).

1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità ivi previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che hanno superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. La disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, è stabilita ai sensi della normativa vigente.

Capo VIII

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 22.

(Violazioni nell'uso delle DO e delle IGT).

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le IGT, vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche e i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di cui all'articolo 9, comma 1, e dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 1.000 euro per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazioni di origine che definiscono le DO vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche e i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di cui all'articolo 9, comma 1, e dalla presente legge o che non sono stati sottoposti all'analisi chimico-fisica e organolettica di cui all'articolo 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.500 euro per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni speciali di cui all'articolo 19, comma 3, distribuisce per il consumo vini a DOCG privi dei predetti contrassegni o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOCG, a DOC o a IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante abbia concorso nell'illecito.

5. Chiunque usa le DO per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili, o impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.500 euro. La sanzione si applica anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.

6. Chiunque adotta DO ovvero IGT come ragione sociale o come «ditta», «cantina», o «fattoria», o loro indirizzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 6.000 euro. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.

Art. 23.

(Omissioni di denunce e falsità).

1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a 10 are cui l'omessa denuncia si riferisce.

2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 13, dichiara un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza.

Art. 24.

(Violazioni in materia di etichettatura).

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20, relative alle modalità di designazione, presentazione e protezione dei prodotti vitivinicoli a DOCG, a DOC o a IGT, nonché all'articolo 5, comma 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 3.000 euro.

Art. 25.

(Sanzioni accessorie).

1. La sanzione di importo superiore a 50.000 euro per qualsiasi violazione di cui agli articoli 22, 23 e 24, comporta la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Nei casi in cui la sanzione supera la somma di 500.000 euro nonché in caso di recidiva specifica, possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

Art. 26.

(Diffida per le infrazioni minori).

1. Alle infrazioni minori, quali imprecisioni, errori e omissioni formali o infrazioni di lieve entità, punite ai sensi della presente legge con la sanzione amministrativa pecuniaria avente un minimo edittale non superiore a 500 euro, si applica lo strumento della diffida di cui all'articolo 43 della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

 

 

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E ABROGAZIONI

Art. 27.

(Disposizioni transitorie e abrogazioni).

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni.

2. Ove non diversamente indicato, i decreti ministeriali previsti in attuazione della presente legge hanno natura non regolamentare.

3. Le sanzioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 sono applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la denominazione di vini di cui alla presente legge.

5. Con l'abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, disposta dal comma 6, lettera i), del presente articolo, sono fatti salvi gli incarichi attribuiti ai consorzi di tutela fino alla fine della sperimentazione secondo le disposizioni allo scopo adottate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine;

b) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini;  

c) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1o aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 1992, recante disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche e per le indicazioni tipiche dei vini;

d) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;

e) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini DOCG e DOC;

f) articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante disposizioni sul finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

g) regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 giugno 1998, n. 280, recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

h) regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei VQPRD, di cui al decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 84 del 10 aprile 2002, e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, relativi ai controlli sulle produzioni a denominazione di origine e all'avvio della relativa sperimentazione.

 

 


ALLEGATO A
(articolo 9, comma 1)

 

ELEMENTI DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Denominazioni di origine

 

            a) La denominazione dei vini e le eventuali zone caratteristiche o zone classiche, nonché le tipologie dei vini;

          b) la base ampelografica:

                i vitigni che compongono le varie tipologie;

                l'incidenza percentuale dei vari vitigni, principali e complementari, presenti in ambito aziendale;

            c) la zona di produzione delle uve:

                l'indicazione della provincia e dei comuni compresi totalmente o in parte nella delimitazione;

                la delimitazione dei confini;

                la delimitazione dei confini delle eventuali zone caratteristiche;

                la delimitazione dei confini dell'eventuale zona classica;

            d) le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine e l'esposizione;

            e) le norme per la viticoltura:

                la densità minima d'impianto e le forme di allevamento;

                l'eventuale irrigazione di soccorso;

                la resa massima di uva ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. I limiti di resa di uva ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. Il disciplinare può prevedere che, solo in annate climaticamente favorevoli, sia prevista una tolleranza non superiore al 20 per cento al detto limite di resa; tale esubero del 20 per cento di resa non può essere destinato alla produzione della relativa DO e può essere destinato alla produzione di altre DO o IGT, ove vengano rispettati le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, con particolare riguardo alla resa massima delle uve. Superata detta tolleranza tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni possono annualmente autorizzare detta tolleranza, su proposta dei consorzi volontari di tutela o, in assenza degli stessi, delle organizzazioni di categoria. Le regioni sono inoltre tenute, in annate climaticamente sfavorevoli, a ridurre le rese massime di uva consentite sino al limite reale dell'annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei citati consorzi volontari di tutela o, in assenza, delle organizzazioni di categoria;

                il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla vendemmia per singola tipologia;

            f) le norme per la vinificazione:

                la zona di vinificazione;

                la zona di imbottigliamento;

                la resa dell'uva in vino delle varie tipologie;

                gli eventuali metodi di elaborazione delle varie tipologie;

                l'eventuale data di immissione al consumo;

                le eventuali limitazioni alla scelta vendemmiale e/o di cantina;

                le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

            g) le caratteristiche dei vini al consumo:

                limpidezza;

                colore;

                odore;

                sapore;

                titolo alcolometrico volumico totale minimo ed eventuale residuo zuccherino minimo o massimo;

                acidità totale minima;

                estratto non riduttore minimo;

            h) norme particolari per la designazione e la presentazione:

                eventuali menzioni facoltative;

                eventuali riferimenti a località;

                eventuali caratteri e posizioni in etichetta;

                eventuale tipo merceologico;

                la previsione dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse, nonché dell'annata di sboccatura per gli spumanti;

            i) eventuali norme particolari rispetto a quelle generali vigenti per il confezionamento:

                volumi nominali;

                tipi di recipienti;

                sistemi di tappatura.

 

Indicazioni geografiche tipiche

            a) L'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

            b) la delimitazione della zona di produzione delle uve ed eventualmente della loro vinificazione e imbottigliamento;

            c) l'elenco dei vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

            d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

            e) la resa massima di uva per ettaro;

            f) la resa uva-vino;

            g) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo naturale delle uve;

            h) il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo del vino;

            i) le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

            l) i caratteri organolettici.

 

ALLEGATO B
[articolo 17, comma 3, lettera b)]

 

ELEMENTI OBBLIGATORI DELLO STATUTO DEI CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DEI VINI A DO E A IGT

            a) Il nome geografico della denominazione che il consorzio intende tutelare;

 

            b) le modalità per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all'articolo 16, comma 2, lettera b);

            c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonchè le sanzioni per le eventuali inadempienze;

            d) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

                una quota fissa di accesso ai servizi del consorzio;

                una quota annuale in relazione alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea;

            e) le funzioni degli organi consortili (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente) e le norme riguardanti la nomina e il funzionamento degli organi medesimi;

            f) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l'espressione di almeno un voto. I voti aggiuntivi sono rapportati alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) i voti sono cumulativi delle attività svolte;

            g) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;

            h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio;

            i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra consorzio e associati.

        Qualora il consorzio sia competente per più denominazioni, nello statuto deve essere previsto che in seno al consiglio di amministrazione sia assicurata una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del consiglio di amministrazione.


 

        Lo statuto del consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.

 

 

 

 

 


 

N. 1863

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato MARINELLO

¾

 

Disciplina delle denominazioni di origine

 e delle indicazioni geografiche dei vini

 

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Presentata il 26 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! La presente legge è volta a ridefinire in maniera complessiva la disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l'abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione.

Il provvedimento si compone di 25 articoli, suddivisi in 9 capi, e di due allegati (A e B).

Il capo I (articoli 1-6), definisce i princìpi generali e le finalità della legge, le nozioni di denominazione di origine e di indicazione geografica dei vini. Stabilisce inoltre la classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. In particolare, viene disciplinato l'utilizzo delle denominazioni e delle indicazioni, individuate in denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), denominazione di origine controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT), per le cui produzioni si esclude espressamente l'utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM); vengono definiti i criteri per la delimitazione delle zone di produzione (con la possibilità di individuare sottozone e di consentire la coesistenza di vini diversi in una medesima DO o IGT) e viene disciplinato l'utilizzo delle specificazioni e delle menzioni.

Il Capo II (articoli 7-9) regola il riconoscimento, la revoca e la decadenza delle DOCG, delle DOC e delle IGT, prevedendo limiti specifici per quanto attiene alla durata della permanenza nella categoria sottostante e della percentuale dei soggetti che ne devono rivendicare il riconoscimento sul totale dei produttori. Il provvedimento, in particolare, regola in modo puntuale la procedura di riconoscimento, dalla fase della domanda (della quale sono individuati in modo analitico i contenuti) fino all'emissione del decreto ministeriale

di riconoscimento, con particolare attenzione alla elaborazione e ai contenuti dei disciplinari di produzione (per i quali si rinvia all'allegato A).

Il capo III (articoli 10-14) disciplina la certificazione e la rivendicazione dei vini a DOCG, a DOC e a IGT. Per quanto concerne la certificazione, si prevede che questa venga effettuata, nel rispetto del piano di controllo, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui ciascuna denominazione di origine deve dotarsi, da soggetti in possesso di specifici requisiti (tra cui i consorzi) individuati dalle regioni, con possibilità di mettere a carico dei soggetti controllati i costi dell'attività di controllo. I vigneti destinati a produrre vini e mosti a DOCG, a DOC e a IGT devono essere dichiarati nello schedario delle superfici vitate, mentre i relativi terreni devono essere iscritti nell'apposito albo dei vigneti. Per quanto concerne la rivendicazione, si prevedono specifiche analisi chimico-fisiche e organolettiche, mentre specifiche norme sono dedicate alla riclassificazione dei vini, per la quale si prevede, in particolare, la possibilità per le regioni di modulare, su proposta dei consorzi volontari di tutela, i massimali delle rese in relazione al carattere climatico delle annate. Una apposita norma, infine, regola l'albo degli imbottigliatori.

Il capo IV (articolo 15) disciplina composizione e funzioni del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DOCG, delle DOC e delle IGT. Esso è un organo consultivo ed esecutivo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed è espressione dell'interprofessione vitivinicola.

Il capo V (articolo 16) disciplina i consorzi volontari di tutela. I consorzi, per la cui costituzione sono previsti requisiti minimi di rappresentatività, svolgono compiti di natura tecnica, amministrativa e, ferme restando le competenze di vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attività di controllo, con possibilità di porre a carico dei produttori, in proporzione ai quantitativi di prodotto, i costi della relativa attività.

Il capo VI (articoli 17-19) disciplina la designazione, la presentazione e la protezione dei vini a DOCG, a DOC e a IGT, con particolare riferimento ai recipienti e alla tappatura.

Il capo VII (articolo 20) disciplina i concorsi enologici.

Il capo VIII (articoli 21-24) disciplina il sistema sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative la cui entità, rapportata generalmente ai quantitativi di prodotto in relazione ai quali si è commessa la violazione, è ridotta rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il capo IX (articolo 25) detta disposizioni transitorie e abrogative, prevedendo, in particolare, che l'effetto abrogativo della normativa secondaria adottata in attuazione della legge n. 164 del 1992 venga rinviato al momento dell'adozione dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge

 


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

Art. 1.

(Princìpi generali).

1. La vite e il vino sono elementi inseparabili dalla storia, dalla cultura, dal paesaggio, dalla vita sociale e dall'economia della Nazione italiana che, riconoscendo tale ruolo, regolamenta e tutela nell'ambito della normativa dell'Unione europea i vigneti, i territori in cui sono situati e i prodotti da essi ottenuti.

2. La presente legge ha la finalità di tutelare e di valorizzare le produzioni enologiche a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale, come tali protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale.

3. Per denominazione di origine (DO) dei vini si intende il nome di un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale, ai vitigni e ai fattori umani, contenente il nome di una zona viticola particolarmente vocata.

4. Per indicazione geografica tipica (IGT) dei vini si intende il nome del prodotto contenente il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

5. Le DO e le IGT sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

(Utilizzazione delle DO e delle IGT).

1. Le DO e le IGT di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare i mosti e i vini appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base all'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La DO o l'IGT e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1 né, comunque, essere impiegate in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nella individuazione dei prodotti.

3. Qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le DO e le IGT nella loro designazione e presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose, i vini aromatizzati, i vermouth e l'aceto di vino.

4. È fatto divieto di utilizzare uve da vitigni geneticamente modificati nelle produzioni di vini a DOCG, a DO e a IGT.

Art. 3.

(Classificazione delle DO e delle IGT).

1. Le DO, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, sono classificate in:

a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

b) denominazioni di origine controllata (DOC).

2. I mosti e i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.

3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Le definizioni dell'Unione europea sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:

a) vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);

 

b) vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (VLQPRD);

c) vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate (VFQPRD).

4. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono figurare rispettivamente sull'etichettatura dei vini a DOCG e a DOC prodotti nella provincia di Bolzano.

5. La menzione «IGT» può essere sostituita dalla menzione «Vin de pays» per i vini prodotti in Valle d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione «Landwein» per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Art. 4.

(Ambiti territoriali).

1. Per DO e IGT si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 2.

2. Le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la DO, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano, da almeno un decennio, uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.

3. Soltanto all'interno delle DO possono essere previste zone ulteriormente delimitate, comunemente denominate «sottozone», le cui produzioni, che devono avere la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa, sono espressamente previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.

4. I nomi geografici che definiscono le IGT devono essere utilizzati per contraddistinguere

 

i vini derivanti da dette zone di produzione, che possono comprendere anche vini a DOCG e a DOC.

5. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini a DOCG e a DOC, è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista nei disciplinari di produzione di cui trattasi.

6. La menzione «vigna» o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata soltanto nella presentazione e nella designazione dei vini a DOCG e a DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 10 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo 12.

7. Le zone caratteristiche delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, utilizzando solo il nome della sottozona, oppure possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alle DOC principali.

Art. 5.

(Specificazioni e menzioni).

1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nell'ambito della stessa DOCG o DOC.

2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, appositamente previsto dal disciplinare di produzione. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo per tali vini dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del loro mantenimento in caso di tagli tra vini di annate diverse. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria.

3. La menzione «superiore» è attribuita ai vini a DOCG e a DOC aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione.

4. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello».

5. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DOC e a IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

6. Le menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso» sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, a DOC e a IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.

7. Le DO possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione.

8. Le DO devono indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. I disciplinari di produzione delle DOC possono prevedere l'obbligo di indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve anche per singole tipologie.

9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste dal disciplinare di produzione. Il nome del vitigno può precedere o seguire l'indicazione della IGT.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini, istituito dall'articolo 15, possono essere adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, il cui nome, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato previsto per la presentazione o la designazione di altre DOCG, DOC e IGT.

Art. 6.

(Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una o più DO o IGT).

1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere DO e IGT. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con tale nome geografico.

2. È consentito che, nell'ambito di una DO, coesistano diversi vini a DOCG o a DOC, purché i vini a DOCG:

a) siano prodotti in zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico; tali vini devono essere regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi e avere albi dei vigneti distinti;

b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

3. I nomi geografici e le zone di cui all'articolo 4, comma 3, usati per designare vini a DOCG o a DOC, non possono essere usati per designare vini a IGT.

Capo II

RICONOSCIMENTO DELLE DO E DELLE IGT

Art. 7.

(Riconoscimento delle DO e delle IGT).

1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate, o a tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 10 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all'albo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

2. Il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento di una nuova DOC è altresì possibile, alle stesse condizioni, per i vini provenienti da zone già riconosciute con altre DOC o con DOCG.

3. L'IGT è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il riconoscimento delle DO e delle IGT e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le procedure stabilite dalla presente legge.

5. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purché espressamente previsto dal relativo disciplinare. Il suddetto nome geografico non è considerato parte integrante della DOCG o della DOC e pertanto non è pregiudicato il suo utilizzo per una IGT.

6. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.

7. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella delle IGT precedentemente rivendicate. Il riconoscimento della DOC può comportare la disciplina di tipologie diverse da quelle previste per la IGT.

8. Il decreto di cui al comma 4 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

Art. 8.

(Decadenza e revoca delle DO e delle IGT).

1. Le DO e le IGT decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale provvede, con proprio decreto, alla revoca.

3. Le superfici non rivendicate con alcuna DO o IGT per cinque anni consecutivi sono cancellate dai rispettivi albi.

4. I vini perdono il diritto a utilizzare le DO e le IGT quando sono addizionati all'estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

Art. 9.

(Procedure per il riconoscimento delle DO e delle IGT e disciplinari di produzione).

1. I disciplinari di produzione dei vini a DO e a IGT devono contenere gli elementi previsti dall'allegato A annesso alla presente legge. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato di cui all'articolo 15, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere apportate modificazioni al citato allegato A.

2. La domanda di riconoscimento di un vino a DOC o a IGT è presentata dai consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 16 o, in assenza, dalle associazioni dei produttori interessati. Per le DOC tali soggetti devono rappresentare almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e almeno il 35 per cento della superficie rivendicata nell'ultimo biennio. La domanda di riconoscimento di un vino a DOCG è proposta dai medesimi soggetti, purché rappresentino almeno il 51 per cento dei viticoltori iscritti all'albo, almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all'albo e almeno il 66 per cento della produzione rivendicata nell'ultimo biennio.

3. La domanda di riconoscimento di un vino a DO deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

b) l'elenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di viticoltori che abbiano rispettivamente i requisiti di rappresentatività di cui al comma 2;

c) una relazione giurata comprovante:

1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, all'esposizione, all'altitudine e al clima;

2) l'origine geologica e la composizione dei terreni;

3) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato e in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e di irrigazione;

4) le rese per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;

 

5) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo conto, in particolare, dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni precedenti per il riconoscimento di vino a DOCG e nei cinque anni precedenti per il riconoscimento di vino a DOC;

6) le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

d) la documentazione storica e socio-economica sull'importanza della viticoltura nella zona indicata;

e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.

4. Per il riconoscimento delle IGT e per l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento deve essere corredata da:

a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

b) l'elenco sottoscritto da almeno il 20 per cento dei viticoltori della zona interessata e che sia espressione almeno del 35 per cento della produzione interessata;

c) una relazione comprovante gli elementi previsti dal disciplinare di cui al comma 1;

d) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.

5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare, contestualmente alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti e al Comitato di cui all'articolo 15, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 2, provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa della richiesta e a trasmetterne l'esito al Comitato di cui all'articolo 15 e al soggetto proponente.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6 dalla regione o dalla provincia autonoma, acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 15 e, tenuto conto dell'esito della riunione di pubblico accertamento di cui al comma 8, comunica al soggetto proponente e alla regione o provincia autonoma competente la proposta di disciplinare di produzione eventualmente modificata. La proposta di disciplinare è altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire la presentazione di osservazioni al Comitato di cui all'articolo 15 da parte dei soggetti interessati. Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del citato Comitato sulle eventuali osservazioni pervenute, provvede all'emissione del decreto di riconoscimento della DO o della IGT.

8. La riunione di pubblico accertamento è fissata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 15, di intesa con le regioni e con le province autonome interessate, allo scopo di permettere di verificare la rispondenza della disciplina proposta, con le eventuali modifiche introdotte nella fase istruttoria, alle indicazioni, alle volontà e alle esigenze dei soggetti interessati. Alla riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipa almeno un funzionario in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e almeno un rappresentante del Comitato di cui all'articolo 15.

9. Qualora nel corso del procedimento sia necessaria una valutazione congiunta della domanda di riconoscimento o delle relative modifiche proposte, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipa almeno un componente del Comitato di cui all'articolo 15 e alla quale può assistere il soggetto proponente il riconoscimento. In caso di esito negativo della conferenza, il procedimento è da ritenere concluso e contro il provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

10. Alle richieste di modifica dei disciplinari dei vini a DO si applicano le procedure previste dal presente articolo per il riconoscimento dei disciplinari, con le seguenti ulteriori condizioni, ferma restando la possibilità per i soggetti proponenti di non produrre la documentazione già presentata in sede di riconoscimento della DO o della IGT, qualora relativa a condizioni non mutate:

a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento;

b) per le DO per le quali è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che l'istanza presentata al Comitato di cui all'articolo 15 sia rappresentativa di almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonché di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell'operatività dell'albo degli imbottigliatori di cui all'articolo 14, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per cinque anni, prorogabili, a condizione che presentino apposita istanza, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DO per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni;

d) in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una variazione del nome della denominazione, della zona di produzione o della limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento dei soggetti iscritti all'albo e di almeno il 66 per cento della produzione media rivendicata nell'ultimo triennio;

e) per deroghe di carattere temporaneo, consentite dal disciplinare, legate all'andamento della campagna vendemmiale, quali acidità, estratto secco o altre, è sufficiente la richiesta del consorzio di tutela riconosciuto o delle organizzazioni di categoria. La deroga è concessa dalla regione o dalla provincia autonoma interessata che ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

11. Le richieste di modifica dei disciplinari dei vini a IGT devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la seguente documentazione:

a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

b) una relazione sulle modifiche richieste.

12. Per le modifiche che comportano una variazione del nome della denominazione e della zona di produzione si applica quanto previsto al comma 10.

Capo III

CERTIFICAZIONE E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DEI VINI A DO E A IGT

Art. 10.

(Albo dei vigneti a DOCG e a DOC ed elenco delle vigne a IGT).

1. I vigneti destinati a produrre vini a DOCG, a DOC e a IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

2. Nell'ambito dello schedario viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino a DO e a IGT, i rispettivi terreni vitati devono essere iscritti all'apposito albo dei vigneti per vini a DO o nell'apposito elenco delle vigne a IGT tenuti dalle competenti regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano l'interscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di un'unica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.

3. Con l'iscrizione alla denominazione più restrittiva il vigneto è automaticamente iscritto a tutte le altre denominazioni o tipologie per ricaduta, salvo che nel disciplinare di produzione sia esplicitamente previsto il divieto di iscrizione per ricaduta.

4. Con l'iscrizione all'elenco delle vigne a IGT di superficie meno estesa, il vigneto è automaticamente iscritto agli elenchi delle vigne a IGT di superficie più ampia, purché compatibile con la base ampelografica e con le rese.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne a IGT di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, all'accordo in data 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002, e all'accordo 3 febbraio 2005 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

6. Gli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di controllo competenti di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 11.

(Attività di coordinamento e di vigilanza).

1. L'autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione, controllo e vigilanza relativamente all'applicazione delle norme in materia di DO è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove accordi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano per coordinare l'azione amministrativa nazionale con quella di loro competenza nel settore vitivinicolo, al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all'azione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo della guardia di finanza, del Comando carabinieri politiche agricole, del Comando carabinieri per la tutela della salute, del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e delle province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.

Art. 12.

(Modalità di rivendicazione delle produzioni).

1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini a DO e a IGT è effettuata annualmente a cura del produttore contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono previste le specifiche deroghe al disposto del comma 1 al fine di consentire la rivendicazione anticipata per talune tipologie, fissandone i tempi e le modalità.

3. Qualora dalla medesima unità vengano rivendicate contestualmente più produzioni a DO o a IGT, la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione. Qualora dalla medesima unità vitata la scelta vendemmiale venga fatta su un'unica produzione a DO, la resa è quella della DO rivendicata e gli eventuali esuberi, nei limiti previsti dal comma 6, possono essere destinati a vino da tavola anche a IGT.

4. È consentito, successivamente, per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori, ovvero da DOCG a DOC e a IGT. La riclassificazione può essere effettuata dal detentore dei mosti o dei vini e deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed essere preventivamente comunicata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG a un'altra DOCG, sia da una DOC a un'altra DOC, sia da una IGT a un'altra IGT purché:

a) le DO e le IGT insistano sulla medesima area viticola;

b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;

c) la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il taglio tra due o più mosti o vini a DOCG o a DOC o a IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della DO per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino a IGT, qualora ne abbia le caratteristiche.

6. L'esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva per ettaro non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini a DOC o a IGT a partire da un vino a DOCG oppure di vini a IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 3. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 16 e delle organizzazioni di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare fino a un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte nell'annata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate climaticamente sfavorevoli, ridurre le rese massime di uva consentite fino al limite reale dell'annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti nelle due annate precedenti.

7. È consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nell'ambito di un'azienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse tipologie di uno stesso vino a DO o per due o più vini a DO, dei quali uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia «passito», «vin santo», «spumante», «recioto», «amarone» o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano essere destinate, all'atto della vendemmia, in parte alla produzione di vino a DOC o a DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di vino a DOC o a DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:

a) la superficie vitata risulti iscritta all'albo dei vigneti per le tipologie interessate;

b) la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro, fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;

c) siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese uva/vino.

8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 15, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe di carattere temporaneo al disciplinare, legate all'andamento della campagna vendemmiale, che sono concedibili direttamente dalle regioni o dalle province autonome su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 13.

(Analisi chimico-fisica e organolettica).

1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DO, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, essi sono sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La certificazione positiva è condizione per l'utilizzazione della denominazione.

2. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici dei VQPRD in questione, indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.

3. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore, indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.

4. Per ciascun vino a DO sono istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite commissioni di degustazione. Presso il Comitato di cui all'articolo 15 sono istituite commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.

5. Le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonché l'istituzione, il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono l'operato. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti l'ammontare degli importi e le modalità di pagamento.

Art. 14.

(Albo degli imbottigliatori).

1. I vini a DOCG, a DOC e a IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte a un apposito albo degli imbottigliatori.

2. Le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini a DOCG, a DOC e a IGT, nonché i requisiti per l'iscrizione delle relative ditte, sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DO E DELLE IGT DEI VINI

Art. 15.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT).

1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini, di seguito denominato «Comitato», è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed espressione dell'interprofessione vitivinicola. Il Comitato ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e di valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e a IGT.

2. Il Comitato è affiancato da un ufficio amministrativo, costituito da personale dipendente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolge anche i compiti di segreteria.

3. Il Comitato è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) un funzionario del Ministero dello sviluppo economico;

c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;

d) due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;

e) un membro scelto fra tre designati dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

f) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;

g) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

h) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 16, in rappresentanza dei consorzi stessi;

i) nove membri scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori;

l) tre membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

 m) tre membri in rappresentanza delle cantine sociali e delle cooperative agricole produttrici, scelti fra sei designati dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo;

n) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli e dei produttori di vini speciali;

o) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti e degli esportatori vinicoli;

p) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

4. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una DO ovvero a una IGT, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione o della provincia autonoma interessata.

5. Il Comitato:

a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali schemi di disciplinari di produzione dei vini a DO e a IGT, suggerendo apposite strategie di intervento;

b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle DO o delle IGT riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

c) collabora con i competenti organi statali e regionali ad assicurare l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti a DO o a IGT;

d) propone iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle DO e delle IGT;

f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle DO e delle IGT, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini a DOCG, a DOC e a IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui al comma 4 dell'articolo 13;

i) formula indirizzi e proposte in merito ai controlli per una corretta produzione e commercializzazione dei vini a DO e a IGT;

l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni e con le province autonome, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a DO e a IGT;

m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini a DO;

n) esprime il proprio parere sugli statuti dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 16.

6. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e sulla provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle DO e delle IGT.

7. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela dei viticoltori interessati, nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti o altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, recano pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti, nonché alla qualità e all'immagine dei vini a DO e a IGT.

 8. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, determinante in 500.000 euro, sono poste a carico dell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, e successive modificazioni.

9. L'ufficio amministrativo è retto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da funzionari dello stesso Ministero, nominati con decreto del Ministro. Esso svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche e ogni altro incarico conferitogli dal citato Ministero e dal Comitato.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio amministrativo del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, e successive modificazioni.

Capo V

CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DELLE DO E DELLE IGT

Art. 16.

(Consorzi volontari di tutela).

1. Per ciascuna DO o IGT può essere costituito un consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni e degli enti preposti all'attuazione della disciplina e alla gestione delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare all'applicazione della presente legge.

2. L'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1 è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al consorzio che ne fa specifica richiesta e che:

a) è rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della superficie iscritta all'albo dei vigneti a DOCG o a DOC o all'elenco delle vigne a IGT, ovvero, nel caso di DO riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 51 per cento della produzione;

b) prevede nello statuto gli elementi di cui all'allegato B annesso alla presente legge;

c) è retto da uno statuto che consente l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantisce la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

d) dispone di strutture e di risorse adeguate ai compiti;

e) non gestisce attività di tipo commerciale e marchi collettivi, né direttamente né indirettamente, concernenti i soli associati. Il consorzio, nel rispetto della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni, può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione.

3. È consentita la costituzione di un consorzio volontario per più DO o IGT nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.

4. È consentita eccezionalmente la costituzione di un consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purché specificatamente disciplinata ai sensi della presente legge.

 5. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione di cui al comma 2, lettera a), si calcola verificando:

a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve, ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;

b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di rivendicazione delle uve.

6. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 2, lettera a), si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.

7. Al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, il consorzio presenta formale richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredandola della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;

c) relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, di organico di personale e le risorse adeguate ai compiti richiesti;

d) certificazione concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione posseduti nel biennio precedente la presentazione della richiesta, calcolata con i criteri di cui al presente articolo, rilasciata dal competente ente. Nel caso di consorzio che opera per denominazioni insistenti su territori di più province, l'attestazione viene rilasciata dall'ente territoriale nel cui ambito ha sede legale il consorzio, sentiti gli altri enti interessati.

8. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali concede al consorzio l'autorizzazione, specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell'autorizzazione stessa. Il consorzio che ha ottenuto l'autorizzazione è tenuto a:

a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;

b) comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro dieci giorni dall'evento, ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonché della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

c) comunicare all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, a episodi di sleale concorrenza, di uso improprio della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e sui registri, nonché ogni azione da chiunque effettuata che è di ostacolo al mantenimento o all'elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.

9. Nell'ambito delle funzioni generali di cui al comma 1, i consorzi autorizzati hanno il compito di espletare attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

 In particolare l'attività dei consorzi autorizzati si svolge:

a) a livello tecnico, per assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della DO o della IGT dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile;

c) collaborando con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a DO o a IGT;

d) attuando tutte le misure per promuovere e valorizzare le DO e le IGT sotto il profilo tecnico e dell'immagine;

e) collaborando con gli enti preposti per contribuire all'espletamento delle attività connesse alla gestione e all'aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, delle denunce di produzione e del rilascio delle ricevute delle uve, del prelievo dei campioni da sottoporre alle commissioni camerali e ai relativi esami analitici, della distribuzione dei contrassegni di Stato nel caso dei vini a DOCG e di quant'altro di competenza dei predetti organismi in materia di vini a DO e a IGT.

10. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.

11. I consorzi sono coordinati nell'espletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi del comma 2 vengono sospese.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DO E A IGT

Art. 17.

(Designazione, presentazione e protezione dei vini a DO e a IGT).

1. Per la designazione, presentazione e protezione delle DO e delle IGT dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e dal regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modificazioni, nonché le disposizioni nazionali attuative della normativa comunitaria.

Art. 18.

(Recipienti dei vini a DO e contrassegno speciale per i vini a DOCG).

1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a DO sono stabilite dalla normativa vigente.

2. La tappatura a fungo ancorato è riservata ai vini spumanti, fatte salve le deroghe, giustificate dalla tradizione e che comportano comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine, nel rispetto della normativa vigente.

3. I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni.

Art. 19.

(Impiego delle DO e delle IGT).

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le DO e le IGT non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la DO o la IGT in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di DO, ai fini di cui alla presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini a DOCG, a DOC e a IGT o possano creare confusione con essi, è obbligatorio che i caratteri usati per indicarli non superino i 3 millimetri di altezza per 2 di larghezza e in ogni caso non siano superiori a un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o della ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

4. Il riconoscimento di una DO o di una IGT esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri ai sensi di quanto previsto al comma 3.

5. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di un'indicazione di vitigno o geografica per i vini a DOCG, a DOC e a IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla denominazione e all'indicazione usata.

 

6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, comma 2, in caso di DO o di IGT omonime il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne determina le condizioni pratiche introducendo idonei elementi di differenziazione.

Capo VII

CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

Art. 20.

(Concorsi enologici e distinzioni).

1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità ivi previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che hanno superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. La disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, è stabilita ai sensi della normativa vigente.

Capo VIII

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 21.

(Violazioni nell'uso delle DO e delle IGT).

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le IGT, vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche e i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 1.000 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con DO vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche e i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.500 euro per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, tuttavia, se il fatto accertato concerne esclusivamente un'irregolarità di lieve entità, come l'omissione di comunicazioni o di registrazioni obbligatorie, ovvero piccole differenze non significative nei dati analitici, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 2.500 euro.

4. Chiunque vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con DO vini che non dispongono della certificazione relativa all'analisi chimico-fisica e organolettica di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. Il vino oggetto di contestazione deve essere sottoposto all'analisi chimico-fisica e organolettica prima di essere eventualmente commercializzato con la DO.

5. Indipendentemente dall'azione penale da esercitare obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 468 del codice penale, chiunque contraffà o altera i contrassegni speciali di cui all'articolo 18, comma 3, distribuisce per il consumo vini a DOCG privi dei predetti contrassegni o introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

 

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOCG, a DOC o a IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante abbia concorso nell'illecito.

7. Chiunque usa le DO per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili, o impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.500 euro. La sanzione si applica anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.

8. Chiunque, dopo la data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, della DOC o della IGT, adotta DO ovvero IGT come «ragione sociale» o come «ditta», «cantina» o «fattoria» o loro indirizzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 6.000 euro.

Art. 22.

(Omissioni di denunce e falsità).

1. Chiunque omette di presentare la dichiarazione e l'iscrizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a 10 are cui l'omessa denuncia si riferisce.

2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 12, dichiara un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza.

 

Art. 23.

(Violazioni in materia di etichettatura).

1. La sanzione per le violazioni delle norme di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 comporta la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

Art. 24.

(Sanzioni accessorie).

1. La sanzione per le violazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 può comportare, nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica, la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 25.

(Disposizioni transitorie e abrogazioni).

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni.

2. Ove non diversamente indicato, i decreti ministeriali previsti in attuazione della presente legge hanno natura non regolamentare.

3. Le sanzioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 sono applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

4. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la denominazione di vini di cui alla presente legge.

5. Con l'abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, disposta dal comma 6, lettera i), del presente articolo, sono fatti salvi gli incarichi attribuiti ai consorzi di tutela fino alla fine della sperimentazione secondo le disposizioni allo scopo adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine;

b) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini;

c) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1o aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 1992, recante disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche e per le indicazioni tipiche dei vini;

d) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;

e) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini DOCG e DOC;

f) articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito,

 

con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante disposizioni sul finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

g) regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 giugno 1998, n. 280, recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

h) regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei VQPRD, di cui al decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, relativi ai controlli sulle produzioni a denominazione di origine e all'avvio della relativa sperimentazione.


 


ALLEGATO A

(articolo 9, comma 1)

ELEMENTI DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Denominazioni di origine

a) La denominazione dei vini e le eventuali zone caratteristiche o zone classiche, nonché le tipologie dei vini;

b) la base ampelografica:

i vitigni che compongono le varie tipologie;

l'incidenza percentuale dei vari vitigni, principali e complementari, presenti in ambito aziendale;

c) la zona di produzione delle uve:

l'indicazione della provincia e dei comuni compresi totalmente o in parte nella delimitazione;

la delimitazione dei confini;

la delimitazione dei confini delle eventuali zone caratteristiche;

la delimitazione dei confini dell'eventuale zona classica;

d) le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine e l'esposizione;

e) le norme per la viticoltura:

la densità minima d'impianto e le forme di allevamento;

l'eventuale irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. I limiti di resa di uva ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. Il disciplinare può prevedere che, solo in annate climaticamente favorevoli, sia prevista una tolleranza non superiore al 20 per cento al detto limite di resa; tale esubero del 20 per cento di resa non può essere destinato alla produzione della relativa DO e può essere destinato alla produzione di altre DO o IGT, ove vengano rispettati le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, con particolare riguardo alla resa massima delle uve. Superata detta tolleranza tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni possono annualmente autorizzare detta tolleranza, su proposta dei consorzi volontari di tutela o, in assenza degli stessi, delle organizzazioni di categoria. Le regioni sono inoltre tenute, in annate climaticamente sfavorevoli, a ridurre le rese massime di uva consentite sino al limite reale dell'annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei citati consorzi volontari di tutela o, in assenza, delle organizzazioni di categoria;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla vendemmia per singola tipologia;

f) le norme per la vinificazione:

la zona di vinificazione;

la zona di imbottigliamento;

la resa dell'uva in vino delle varie tipologie;

gli eventuali metodi di elaborazione delle varie tipologie;

l'eventuale data di immissione al consumo;

le eventuali limitazioni alla scelta vendemmiale e/o di cantina;

le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

g) le caratteristiche dei vini al consumo:

limpidezza;

colore;

odore;

sapore;

titolo alcolometrico volumico totale minimo ed eventuale residuo zuccherino minimo o massimo;

acidità totale minima;

estratto non riduttore minimo;

h) norme particolari per la designazione e la presentazione:

eventuali menzioni facoltative;

eventuali riferimenti a località;

eventuali caratteri e posizioni in etichetta;

eventuale tipo merceologico;

la previsione dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse, nonché dell'annata di sboccatura per gli spumanti;

i) eventuali norme particolari rispetto a quelle generali vigenti per il confezionamento:

volumi nominali;

tipi di recipienti;

sistemi di tappatura.

 

Indicazioni geografiche tipiche

a) L'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

b) la delimitazione della zona di produzione delle uve ed eventualmente della loro vinificazione;

c) l'elenco dei vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

e) la resa massima di uva per ettaro;

f) la resa uva-vino;

g) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo naturale delle uve;

h) il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo del vino;

i) le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

l) i caratteri organolettici di eventuali specifiche tipologie.


ALLEGATO B

[articolo 16, comma 2, lettera b)]

ELEMENTI OBBLIGATORI DELLO STATUTO DEI CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DEI VINI A DO E A IGT

a) Il nome geografico della denominazione che il consorzio intende tutelare;

b) le modalità per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all'articolo 16, comma 2, lettera c);

c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonchè le sanzioni per le eventuali inadempienze;

d) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

una quota fissa di accesso ai servizi del consorzio;

una quota annuale in relazione alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea;

e) le funzioni degli organi consortili (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente) e le norme riguardanti la nomina e il funzionamento degli organi medesimi;

f) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l'espressione di almeno un voto. I voti aggiuntivi sono rapportati alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) i voti sono cumulativi delle attività svolte;

g) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;

h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio;

i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra consorzio e associati;

l) qualora il consorzio sia competente per più denominazioni, nello statuto deve essere previsto che in seno al consiglio di amministrazione sia assicurata una rappresentatività commisurata  proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del consiglio di amministrazione;

m) lo statuto del consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.

 

 

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 236

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE PETRIS

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

 

 

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Modificazioni alla disciplina delle denominazioni

d’origine dei vini

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Onorevoli Senatori. – Le produzioni enologiche italiane vanno assumendo sempre maggiore prestigio in ambito internazionale e rappresentano oggi non solo un comparto di assoluto rilievo per la bilancia agroalimentare del Paese ma anche, in misura crescente, un veicolo della cultura gastronomica e dell’immagine dell’Italia nel mondo.

Con una produzione che ha oscillato nell’ultimo decennio attorno ai 55.000.000 di ettolitri, frutto di un impegno largamente diffuso nella coltura della vite esteso a circa un terzo delle aziende agricole nazionali, e un valore delle esportazioni superiore nel 2001 ai 2.500.000 euro, il vino italiano si è affermato sul mercato interno ed internazionale grazie ad una radicata tradizione territoriale ed alla capacità di far emergere il prestigio delle produzioni di qualità. L’evoluzione strutturale del comparto vede infatti una crescita costante delle superfici vitate destinate alla produzione di vini di denominazione d’origine controllata e garantita (DOCG), di denominazione d’origine controllata (DOC) e di indicazione geografica tipica (IGT), le tre tipologie di qualificazione e certificazione del prodotto definite in ambito nazionale dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, in attuazione dei regolamenti comunitari in materia. Un processo di progressivo orientamento verso vini di pregio più elevato, che interessa maggiormente alcune aree del nord e del centro del Paese dove la specializzazione produttiva ha raggiunto livelli di eccellenza, e che ha consentito ai produttori nazionali di recuperare la fiducia dei consumatori dopo il periodo nero seguito alla scandalo della contraffazione al metanolo.

Proprio questa crescente attenzione alle esigenze del consumatore ha contribuito ad accendere un vivace dibattito fra gli operatori del settore a seguito dell’approvazione della direttiva europea (2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002) relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Tale provvedimento ha tracciato infatti la strada per l’utilizzazione nelle colture di varietà di vite geneticamente modificate, mentre dal mondo della ricerca provengono notizie di sperimentazioni in corso relative all’impiego di microrganismi geneticamente modificati (MGM) nei lieviti alcolici e nei batteri utilizzati nel processo produttivo. Un fronte molto ampio, comprendente le principali organizzazioni agricole, alcune rappresentanze dei produttori e trasformatori, l’intero arco delle organizzazioni di tutela dei consumatori e di promozione della qualità, l’associazione rappresentativa degli enti locali più impegnati nelle produzioni enologiche, ha posto l’accento sul rischio di un percorso, difficilmente reversibile, che veda l’introduzione di vitigni geneticamente modificati e tecniche biotecnologiche nei campi e nelle cantine. Il prestigio del vino come prodotto genuino, fortemente legato alle tradizioni del territorio ed alle caratteristiche ambientali delle nostre colline, frutto di metodi affinati nei secoli e di vitigni selezionati dalla sapienza dei produttori, potrebbe essere intaccato dal processo di omologazione insito nell’adozione delle biotecnologie in agricoltura, già evidente in altri settori. Un prodotto che vive, invece, in particolare nelle sue espressioni di qualità superiore, sull’esaltazione delle differenze in termini di colore e sapore e su un rapporto di fiducia con il consumatore che si fonda spesso sulla conoscenza diretta dei connotati di specificità ed originalità dei territori d’origine dei vini italiani.

Il presente disegno di legge si propone di tutelare il comparto dei vini a denominazione d’origine, quello maggiormente sensibile al rapporto diretto con le tradizioni e con l’identità dei luoghi, dall’introduzione di piante e microrganismi modificati geneticamente, nel rispetto dei caratteri peculiari che ne hanno consentito il successo presso i consumatori italiani ed esteri. Non si intende peraltro con questa iniziativa demonizzare la ricerca e le sperimentazioni in corso. Riteniamo, invece, a questo proposito, importante un impegno degli istituti pubblici nell’orientare e valutare le ricerche avviate che comunque richiedono, nel rispetto del principio di precauzione, una attenta ed adeguata verifica in ambiente confinato, al fine di prevenire ogni possibile ricaduta negativa per l’ambiente e la salute dei cittadini.

La proposta si compone di un unico articolo suddiviso in due commi. Il comma 1 introduce il divieto di utilizzare le denominazioni d’origine DOCG, DOC e IGT nel caso di utilizzazione di varietà di vite o microrganismi (lieviti e batteri) sottoposti a manipolazione genetica. Il comma 2 stabilisce il termine di sei mesi per adeguare i disciplinari di produzione dei vini a denominazione d’origine alle nuove disposizioni, su iniziativa dei Consorzi volontari o dei Consigli interprofessionali che la legge n.164 del 1992 pone a tutela delle caratteristiche dei prodotti protetti, previo espletamento del necessario iter di consultazione con le regioni e con il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, già istituito presso l’allora Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

Per quanto concerne infine la compatibilità del disegno di legge con la formulazione del titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si ritiene che il contenuto sia ascrivibile prevalentemente alla materia della disciplina dell’alimentazione, in merito alla quale lo Stato mantiene la facoltà di formulare normative di indirizzo.


 

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’utilizzazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche tipiche di cui alla legge 10 febbraio 1992, n.164, non è consentita nel caso di impiego nel procedimento produttivo di varietà di vite geneticamente modificate o microrganismi geneticamente modificati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi volontari di tutela o i Consigli interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, propongono al Comitato nazionale di cui all’articolo 17 della legge n. 164 del 1992, e successive modificazioni, alle regioni interessate e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modifiche ai disciplinari di produzione dei rispettivi vini di denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di denominazione di origine controllata (DOC) e di indicazione geografica tipica (IGT) per l’adeguamento, qualora necessario, alle disposizioni introdotte dal comma 1.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 745

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori

 SCARPA BONAZZA BUORA, ALBERTI CASELLATI, PICCIONI e SARO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2006

 

 

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Disciplina delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è volto a ridefinire in maniera complessiva la disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l’abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione.

Il provvedimento si compone di 25 articoli, suddivisi in 9 capi e di due allegati (A e B).

Il capo I (articoli 1-6), definisce i princìpi generali e le finalità della proposta, le nozioni di denominazione di origine ed indicazione geografica dei vini. Stabilisce inoltre la classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. In particolare, viene disciplinato l’utilizzo delle denominazioni e delle indicazioni, individuate in denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), denominazione d’origine controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT), per le cui produzioni si esclude espressamente l’utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM); vengono definiti i criteri per la delimitazione delle zone di produzione (con la possibilità di individuare sottozone e di consentire la coesistenza di vini diversi in una medesima DO o IGT) e viene disciplinato l’utilizzo delle specificazioni e delle menzioni.

Il Capo II (articoli 7-9) regola il riconoscimento, la revoca e la decadenza delle DOCG, delle DOC e delle IGT, prevedendo limiti specifici per quanto attiene alla durata della permanenza nella categoria sottostante e della percentuale dei soggetti che ne devono rivendicare il riconoscimento sul totale dei produttori. Il provvedimento, in particolare, regola in modo puntuale la procedura di riconoscimento, dalla fase della domanda (della quale sono individuati in modo analitico i contenuti) fino all’emissione del decreto ministeriale di riconoscimento, con particolare attenzione alla elaborazione e ai contenuti dei disciplinari di produzione (per i quali si rinvia all’Allegato A).

Il capo III (articoli 10-14) disciplina la certificazione e la rivendicazione dei vini DOCG, DOC e IGT. Per quanto concerne la certificazione, si prevede che questa venga effettuata, nel rispetto del piano di controllo, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui ciascuna denominazione d’origine deve dotarsi, da soggetti in possesso di specifici requisiti (tra cui i consorzi) individuati dalle regioni, con possibilità di mettere a carico dei soggetti controllati i costi dell’attività di controllo. I vigneti destinati a produrre DOCG, DOC e IGT devono essere dichiarati nello schedario delle superfici vitate, mentre i relativi terreni devono essere iscritti nell’apposito albo dei vigneti. Per quanto concerne la rivendicazione, si prevedono specifiche analisi chimico-fisiche e organolettiche, mentre specifiche norme sono dedicate alla riclassificazione dei vini, per la quale si prevede, in particolare, la possibilità per le regioni di modulare, su proposta dei consorzi volontari di tutela, i massimali delle rese in relazione al carattere climatico delle annate. Una apposita norma, infine, regola l’albo degli imbottigliatori.

Il capo IV (articolo 15) disciplina composizione e funzioni del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DOCG, delle DOC e delle IGT. Esso è un organo consultivo ed esecutivo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed espressione dell’interprofessione vitivinicola.

Il capo V (articolo 16) disciplina i consorzi volontari di tutela. I consorzi, per la cui costituzione sono previsti requisiti minimi di rappresentatività, svolgono compiti di natura tecnica, amministrativa e, ferme restando le competenze di vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attività di controllo, con possibilità di porre a carico dei produttori, in proporzione ai quantitativi di prodotto, i costi della relativa attività.

Il capo VI (articoli 17-19) disciplina la designazione, la presentazione e la protezione dei vini DOCG, DOC e IGT, con particolare riferimento ai recipienti e alla tappatura.

Il capo VII (articolo 20) disciplina i concorsi enologici.

Il capo VIII (articoli 21-24) disciplina il sistema sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative la cui entità, rapportata generalmente ai quantitativi di prodotto in relazione ai quali si è commessa la violazione, è ridotta rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il capo IX (articolo 25) detta disposizioni transitorie e abrogative, prevedendo, in particolare, che l’effetto abrogativo della normativa secondaria adottata in attuazione della legge n.164 del 1992 venga rinviato al momento dell’adozione dei regolamenti di attuazione previsti dal provvedimento.


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Capo I

DENOMINAZIONI DI ORIGINE

ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE

TIPICHE

 

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. La vite ed il vino sono elementi inseparabili dalla storia, dalla cultura, dal paesaggio, dalla vita sociale e dall’economia della Nazione italiana che, riconoscendo tale ruolo, regolamenta e tutela nell’ambito della normativa dell’Unione europea i vigneti, il territorio in cui sono presenti ed i prodotti da essi ottenuti.

2. La presente legge ha la finalità di tutelare e valorizzare le produzioni vitivinicole a denominazione di origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell’ingegno nazionale, come tali protette nell’ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale.

3. Per denominazione di origine (DO) dei vini si intende il nome di un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale, ai vitigni ed ai fattori umani, contenenti il nome di una zona viticola particolarmente vocata.

4. Per indicazione geografica tipica (IGT) dei vini si intende il nome del prodotto contenente il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

5. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

 

Art. 2.

(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all’articolo 1 sono utilizzate per designare i mosti ed i vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base all’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all’articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nella individuazione dei prodotti.

3. Qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose, i vini aromatizzati, i vermouth e l’aceto di vino.

4. È fatto divieto di utilizzare uve da vitigni geneticamente modificati nelle produzioni di vini DOCG, DOC e IGT.

 

Art. 3.

(Classificazione delle denominazioni

di origine e delle indicazioni

geografiche tipiche)

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all’articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

b) denominazioni di origine controllata (DOC);

c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).

2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.

3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Le definizioni comunitarie sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:

a) VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate);

b) VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate);

c) VFQPRD (vini frizzanti di qualità di prodotti in regioni determinate).

4. Le menzioni Kontrollierte Ursprungsbezeichnung e Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung possono figurare rispettivamente sull’etichettatura dei vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano.

5. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Val d’Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Art. 4.

(Ambiti territoriali)

1. Per denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all’articolo 2.

2. Le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

3. Soltanto all’interno delle denominazioni di origine possono essere previste zone ulteriormente delimitate, comunemente denominate sottozone, le cui produzioni – che devono avere la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa – sono espressamente previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.

4. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da dette zone di produzione, che possono comprendere anche DOC e DOCG.

5. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista nei disciplinari di produzione di cui trattasi.

6. La menzione «vigna» o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, definita nell’albo dei vigneti di cui all’articolo 10 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve.

7. Le zone caratteristiche delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, utilizzando solo il nome della sottozona oppure possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

 

Art. 5.

(Specificazioni e menzioni)

1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nell’ambito della stessa DOCG o DOC.

2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, appositamente previsto dal disciplinare di produzione. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l’obbligo per tali vini della indicazione dell’annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria.

3. La menzione «superiore» è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione.

4. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello».

5. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini DOC e IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

6. Le menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso» sono attribuite alle categorie dei vini DO e IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.

7. Le denominazioni di origine possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione.

8. Le DOCG devono indicare in etichetta l’anno di produzione delle uve. I disciplinari di produzione delle DOC possono prevedere l’obbligo di indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve anche per singole tipologie.

9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste dal disciplinare di produzione. Il nome del vitigno può precedere o seguire l’indicazione della IGT.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito all’articolo 15 della presente legge e di seguito denominato «Comitato nazionale vini di origine», possono essere adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, il cui nome o sinonimo, fino all’entrata in vigore della presente legge, non sia stato previsto per la presentazione o designazione di altre DOCG, DOC e IGT.

 

Art. 6.

(Coesistenza di vini diversi nell’ambito

di una o più denominazione di origine

o indicazione geografica tipica)

1. Nell’ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche tipiche. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.

2. È consentito che, nell’ambito di una denominazione di origine coesistano diversi vini DOCG o DOC, purché i vini DOCG:

a) siano prodotti in zone più ristrette o nell’intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico; detti vini devono essere regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;

b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

3. I nomi geografici e le zone di cui all’articolo 4, comma 3, usati per designare vini DOCG o DOC non possono essere usati per designare vini IGT.

 

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE

EDELLE INDICAZIONI

GEOGRAFICHE TIPICHE

 

Art. 7.

(Riconoscimento delle denominazioni

d’origine e delle indicazioni

geografiche tipiche)

1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è riservato ai vini già riconosciuti a DOC ed a zone espressamente delimitate, o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 10 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all’albo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nell’area interessata nell’ultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della superficie della produzione dell’area interessata. Il riconoscimento di una nuova denominazione di origine controllata è altresì possibile, alle stesse condizioni, per i vini provenienti da zone già riconosciute con altra DOC o con DOCG.

3. L’indicazione geografica tipica (IGT) è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le procedure stabilite dalla presente legge.

5. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purché espressamente previsto dal relativo disciplinare. Il nome geografico suddetto non è considerato parte integrante della DOCG o della DOC e pertanto non è pregiudicato il suo utilizzo per una IGT.

6. Il riconoscimento di una DOCG può prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.

7. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella delle IGT precedentemente rivendicate. Il riconoscimento della DOC può comportare la disciplina di tipologie diverse da quelle previste per la IGT.

8. Il decreto di cui al comma 4 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

 

Art. 8.

(Decadenza e revoca delle denominazioni

di origine e delle indicazioni

geografiche tipiche)

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale provvede, con proprio decreto, alla revoca.

3. Le superfici non rivendicate con alcuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica per cinque anni consecutivi sono cancellate dagli albi.

4. I vini perdono il diritto a utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche quando sono addizionati all’estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

 

Art. 9.

(Procedure per il riconoscimento

delle denominazioni di origine

e delle indicazioni geografiche tipiche

e disciplinari di produzione)

1. I disciplinari di produzione dei vini DO e IGT devono contenere gli elementi previsti dall’allegato A annesso alla presente legge. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato nazionale vini d’origine di cui all’articolo 15, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere apportate modificazioni al citato allegato A.

2. La domanda di riconoscimento di un vino DOC o IGT è presentata dai consorzi volontari di tutela di cui all’articolo 16 o dalle organizzazioni di categoria che rappresentano i produttori interessati. Per le DOC tali soggetti devono rappresentare almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati ed almeno il 35 per cento della superficie rivendicata nell’ultimo biennio. La domanda di riconoscimento di un vino DOCG è proposta dai medesimi soggetti, purché rappresentino almeno il 51 per cento dei viticoltori iscritti all’albo, almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all’albo ed almeno il 66 per cento della produzione rivendicata nell’ultimo biennio.

3. La domanda di riconoscimento di un vino DO deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

b) l’elenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di viticoltori che rappresentino rispettivamente i requisiti di rappresentatività di cui al comma 2;

c) una relazione comprovante:

1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, all’esposizione, all’altitudine e al clima;

2) l’origine geologica e la composizione dei terreni;

3) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato e in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e di irrigazione;

4) le rese per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;

5) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo conto in particolare dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni precedenti per il riconoscimento a DOCG e nei cinque anni precedenti per il riconoscimento a DOC;

6) le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

d) la documentazione storica e socioeconomica sull’importanza della viticoltura nella zona indicata;

e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.

4. Per il riconoscimento delle IGT e per l’approvazione dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento deve essere corredata da:

a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

b) l’elenco sottoscritto da almeno il 20 per cento dei viticoltori della zona interessata e che sia espressione almeno del 35 per cento della produzione interessata;

c) una relazione comprovante gli elementi previsti dal disciplinare di cui al comma 1;

d) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.

5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare contestualmente alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti e al Comitato nazionale vini di origine istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 15, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvedono all’istruttoria tecnico-amministrativa della richiesta ed a trasmetterne l’esito al Comitato nazionale vini d’origine e al soggetto proponente.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6 dalla regione o dalla provincia autonoma, acquisito il parere del Comitato nazionale vini di origine e tenuto conto dell’esito della riunione di pubblico accertamento di cui al comma 8, comunica al soggetto proponente e alla regione o provincia autonoma competente la proposta di disciplinare di produzione eventualmente modificata. La proposta di disciplinare è altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire la presentazione di osservazioni al Comitato nazionale vini d’origine da parte dei soggetti interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Comitato nazionale vini d’origine sulle eventuali osservazioni pervenute, provvede alla emissione del decreto di riconoscimento della DO o della IGT.

8. La riunione di pubblico accertamento è fissata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale vini d’origine di intesa con le regioni e con le province autonome interessate, allo scopo di permettere di verificare la rispondenza della disciplina proposta, comprese le eventuali modifiche introdotte nella fase istruttoria, con le indicazioni, le volontà e le esigenze dei soggetti interessati. Alla riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipa almeno un funzionario in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed almeno un rappresentante del Comitato nazionale vini d’origine.

9. Qualora nel corso del procedimento sia necessaria una valutazione congiunta della domanda di riconoscimento o delle relative modifiche proposte, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipa almeno un componente del Comitato nazionale vini d’origine e può assistere il soggetto proponente il riconoscimento. In caso di esito negativo della conferenza, il procedimento è da ritenere concluso e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

10. Alle richieste di modifica dei disciplinari dei vini DO si applicano le procedure previste dal presente articolo per il riconoscimento dei disciplinari, con le seguenti ulteriori condizioni, ferma restando la possibilità per i soggetti proponenti di non produrre la documentazione già presentata in sede di riconoscimento della DO, qualora relativa a condizioni non mutate:

a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento;

b) per le DO per le quali è consentito l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che l’istanza presentata al Comitato nazionale vini di origine sia rappresentativa di almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dell’intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell’ultimo biennio, nonché di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell’operatività dell’albo degli imbottigliatori di cui all’articolo 14, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per cinque anni, prorogabili, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato azionale vini d’origine allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della specifica denominazione di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni;

d) in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una variazione nel nome della denominazione, della zona di produzione o della limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento dei soggetti iscritti all’albo e del 66 per cento della produzione media rivendicata nell’ultimo triennio;

e) per deroghe di carattere temporaneo, consentite dal disciplinare, legate all’andamento della campagna vendemmiale quali acidità, estratto secco o altre, è sufficiente la richiesta del consorzio di tutela riconosciuto o dalle organizzazioni di categoria. La deroga è concessa dalla regione o provincia autonoma interessata, che ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

11. Le richieste di modifica dei disciplinari dei vini IGT vanno presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la seguente documentazione:

a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

b) una relazione relativa alle modifiche richieste.

12. Per le modifiche che comportano una variazione del nome della denominazione e della zona di produzione si applica quanto previsto al comma 10.

 

Capo III

CERTIFICAZIONE E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

 

Art. 10.

(Albo dei vigneti DOCG e DOC

ed elenco delle vigne IGT)

1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

2. Nell’ambito dello schedario viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino DO e IGT, i rispettivi terreni vitati devono essere iscritti nell’apposito albo dei vigneti per vini DO o nell’apposito elenco delle vigne IGT tenuti dalle competenti regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano l’interscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di un’unica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.

3. Con l’iscrizione alla denominazione più restrittiva il vigneto è automaticamente iscritto a tutte le altre denominazioni o tipologie compatibili per ricaduta, salvo che nel disciplinare di produzione sia esplicitamente previsto il divieto di iscrizione per ricaduta.

4. Con l’iscrizione all’elenco delle vigne IGT di superficie meno estesa, il vigneto è automaticamente iscritto agli elenchi delle IGT di superficie più ampia, purché compatibile con la base ampelografica e con le rese.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per l’istituzione e l’aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e dell’accordo in data 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.

6. Gli albi dei vigneti DO e gli elenchi delle vigne IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di controllo competenti di cui all’articolo 11, comma 3.

 

Art. 11.

(Attività di coordinamento e vigilanza)

1. L’autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione,controllo e vigilanza relativamente all’applicazione delle norme in materia di DO è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove accordi con le regioni per coordinare l’azione amministrativa nazionale con quella di loro competenza nel settore vitivinicolo, al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, specifiche conferenze di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all’azione dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Corpo della guardia di finanza, del Comando carabinieri politiche agricole e del Comando carabinieri per la tutela della salute del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e delle province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.

Art. 12.

(Modalità di rivendicazione delle produzioni)

1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini DO e IGT è effettuata annualmente a cura del produttore, contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono previste le specifiche deroghe al fine di consentire la rivendicazione anticipata per talune tipologie, fissandone i tempi e le modalità.

3. Qualora dalla medesima unità vitata vengano rivendicate contestualmente più produzioni DO o IGT, la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione. Qualora dalla medesima unità vitata la scelta vendemmiale venga su una unica produzione DO, la resa sarà quella della DO rivendicata e gli eventuali esuberi nei limiti previsti dal comma 6 possono essere destinati a vino da tavola anche ad indicazione geografica tipica.

4. È consentito successivamente il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori, ovvero da DOCG a DOC a IGT. La riclassificazione può essere effettuata dal detentore dei mosti o dei vini e deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed essere preventivamente comunicata all’ufficio dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, ed alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG a un’altra DOCG, sia da una DOC a un’altra DOC, sia da una IGT a un’altra IGT, purché:

a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;

b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;

c) la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all’uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino IGT, qualora ne abbia le caratteristiche.

6. L’esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva per ettaro non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 3. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di tutela e delle organizzazioni di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare fino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte nell’annata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate climaticamente sfavorevoli, ridurre le rese massime di uva consentite fino al limite reale dell’annata, fermo restando la tolleranza del 20 per cento prevista dal presente articolo. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro per conseguire l’equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti nelle due annate precedenti.

7. È consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nell’ambito di un’azienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse tipologie di uno stesso vino DO o per due o più vini DO, dei quali uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia «passito», «vin santo», «spumante», «recioto» «amarone» o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano essere destinate, all’atto della vendemmia, in parte alla produzione di vino DOC o DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di vino DOC o DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:

a) la superficie vitata risulti iscritta all’albo dei vigneti per le tipologie interessate;

b) la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro, fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;

c) siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese uva/vino.

8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale vini di origine, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe di carattere temporaneo al disciplinare, legate all’andamento della campagna vendemmiale, che sono concedibili direttamente dalle regioni o dalle province autonome su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2.

Art. 13.

(Analisi chimico-fisica e organolettica)

1. Ai fini della rivendicazione dei vini DO, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, essi sono sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione.

2. L’esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) in questione, indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.

3. L’esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l’odore e il sapore, indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.

4. Per ciascun vino DO sono istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite commissioni di degustazione. Presso il Comitato nazionale vini di origine, sono istituite commissioni di appello, rispettivamente per l’Italia settentrionale, per l’Italia centrale e per l’Italia meridionale e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.

5. Le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonché il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono l’operato. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti l’ammontare degli importi, e le modalità di pagamento.

Art. 14.

(Albo degli imbottigliatori)

1. I vini DOCG, DOC e IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito albo degli imbottigliatori.

2. Le modalità per l’istituzione e la tenuta dell’albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, nonché i requisiti per l’iscrizione delle relative ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Capo IV

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

 

Art. 15.

(Comitato nazionale per la tutela

e la valorizzazione delle denominazioni

di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini)

1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, denominato «Comitato nazionale vini d’origine» è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed espressione dell’interprofessione vitivinicola. Esso ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e IGT.

2. Il Comitato nazionale vini di origine è affiancato da un ufficio amministrativo, costituito da personale dipendente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolge anche i compiti di segreteria.

3. Il Comitato nazionale vini di origine è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) un funzionario del Ministero dello sviluppo economico;

c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;

d) due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;

e) un membro scelto fra tre designati dall’Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

f) un membro scelto fra tre designati dall’Accademia della vite e del vino;

g) due membri scelti fra quattro designati dall’Associazione enotecnici italiani e dall’Ordine nazionale assaggiatori vino;

h) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all’articolo 16, in rappresentanza dei consorzi stessi;

i) nove membri scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori;

l) tre membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

m) tre membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra sei designati dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

n) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli e dei produttori vini speciali;

o) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti e degli esportatori vinicoli;

p) un membro scelto fra tre designati dall’Unione nazionale consumatori;

4. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata.

5. Il Comitato:

a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;

b) propone, anche d’ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

c) collabora con i competenti organi statali e regionali all’osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;

d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

f) interviene in Italia e all’estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione;

i) formula indirizzi e proposte in merito ai controlli per una corretta produzione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

m) formula proposte sull’applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini a denominazione di origine;

n) esprime il proprio parere sugli statuti dei consorzi di tutela.

6. Il Comitato nazionale vini d’origine può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull’origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato nazionale vini d’origine può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell’articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

7. Il Comitato nazionale vini d’origine è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l’abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonché alla qualità ed all’immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

8. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato nazionale vini d’origine e per l’adempimento dei suoi compiti istituzionali, determinate in euro 500.000, sono poste a carico dell’apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per il funzionamento del Comitato nazionale vini d’origine si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

9. L’ufficio amministrativo è retto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e costituito da funzionari dello stesso Ministero, nominati con apposito decreto. Svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero stesso e dal Comitato nazionale vini d’origine.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio amministrativo del Comitato nazionale vini d’origine, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

Capo V

CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

Art. 16.

(Consorzi volontari di tutela)

1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica può essere costituito un consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni e degli enti preposti all’attuazione della disciplina e alla gestione delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare all’applicazione della presente legge.

2. L’autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1 è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al consorzio che ne faccia specifica richiesta e che:

a) sia rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della superficie iscritta all’albo dei vigneti DOCG o DOC o all’elenco delle vigne IGT, ovvero, nel caso di denominazioni d’origine riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 51 per cento della produzione;

b) preveda nello statuto gli elementi di cui all’allegato B annesso alla presente legge;

c) sia retto da uno statuto che consenta l’ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantisca la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

d) disponga di strutture e di risorse adeguate ai compiti;

e) non gestisca attività di tipo commerciale e marchi collettivi, né direttamente né indirettamente, concernenti i soli associati. Il consorzio, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.480, recante attuazione della direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione.

3. È consentita la costituzione di un consorzio volontario per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.

4. È consentita eccezionalmente la costituzione di un consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purché specificatamente disciplinata ai sensi della presente legge.

5. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione di cui al comma 2, lettera a), si calcola verificando:

a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve, ai fini dell’utilizzo della denominazione, e il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;

b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all’albo dei vigneti e oggetto di denuncia delle uve ai fini dell’utilizzo della denominazione, e il totale della superficie vitata iscritta all’albo dei vigneti e oggetto di rivendicazione delle uve.

6. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 2, lettera a), si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.

7. Al fine di ottenere l’autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, il consorzio presenta formale richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredandola della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;

c) relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, di organico di personale e le risorse adeguate ai compiti richiesti;

d) certificazione concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione posseduti nel biennio precedente la presentazione della richiesta, calcolata con i criteri di cui al presente articolo, rilasciata dal competente ente. Nel caso di consorzio che opera per denominazioni insistenti su territori di più province, l’attestazione viene rilasciata dall’ente territoriale nel cui ambito ha sede legale il consorzio, sentiti gli altri enti interessati.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concede al consorzio l’autorizzazione, specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell’autorizzazione stessa. Il consorzio che ha ottenuto l’autorizzazione è tenuto a:

a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell’anno precedente;

b) comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro dieci giorni dall’evento, ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonché della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l’espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all’ufficio dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

c) comunicare all’ufficio dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, a episodi di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e sui registri, nonché ogni azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell’immagine della denominazione.

9. Nell’ambito delle funzioni generali di cui al comma 1, i consorzi autorizzati hanno il compito di espletare attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico e dell’immagine. In particolare l’attività dei consorzi autorizzati si svolge:

a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o dell’indicazione geografica dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall’usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile;

c) collaborando con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;

d) attuando tutte le misure per promuovere e valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sotto il profilo tecnico e dell’immagine;

e) collaborando con gli enti preposti per contribuire all’espletamento delle attività connesse alla gestione e all’aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, delle denunce di produzione e del rilascio delle ricevute delle uve, del prelievo dei campioni da sottoporre alle commissioni camerali e ai relativi esami analitici, della distribuzione dei contrassegni di Stato nel caso dei vini DOCG e di quant’altro di competenza dei predetti organismi in materia di vini DO e IGT.

10. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle altre pubbliche amministrazioni in base all’ordinamento vigente.

11. I consorzi sono coordinati nell’espletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi del comma 2 vengono sospese.

Capo VI

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

 

Art. 17.

(Designazione, presentazione e protezione dei vini DOCG, DOC e IGT)

1. Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e dal regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modifiche, nonché le disposizioni nazionali attuative della normativa comunitaria.

Art. 18.

(Recipienti dei vini DO e contrassegno

speciale per i vini DOCG)

1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa vigente.

2. La tappatura a fungo ancorato è riservata ai vini spumanti, fatte salve le deroghe, giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine, nel rispetto della normativa vigente.

3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l’inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo, ed il costo dei contrassegni.

Art. 19.

(Impiego delle denominazioni geografiche)

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l’uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, obbligatorio che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l’indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l’obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3.

5. L’uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

6. Fatto salvo il disposto dell’articolo 2, comma 2, in caso di denominazione di origine o di indicazioni geografiche tipiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne determina le condizioni pratiche introducendo idonei elementi di differenziazione.

Capo VII

CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

 

Art. 20.

(Concorsi enologici)

1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previste, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. La disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, è stabilita dalla normativa vigente.

Capo VIII

VIGILANZA E SISTEMA

SANZIONATORIO

 

Art. 21.

(Violazioni nell’uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche ed i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 1.000 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche ed i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.500 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

3. Relativamente ai commi precedenti, tuttavia, se il fatto accertato concerne esclusivamente una irregolarità di lieve entità come l’omissione di comunicazioni o registrazioni obbligatorie, piccole differenze non significative nei dati analitici, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2500.

4. Chiunque vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine vini che non dispongono della certificazione relativa all’esame chimico-fisico e organolettico di cui all’articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2000 a 20.000 euro. Il vino oggetto di contestazione deve essere sottoposto all’esame chimico-fisico ed organolettico prima di essere eventualmente commercializzato con la denominazione di origine.

5. Indipendentemente dall’azione penale da esercitare obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 468 del codice penale, chiunque contraffà o altera i contrassegni speciali di cui all’articolo 18, comma 3, distribuisce per il consumo vini DOCG privo dei predetti contrassegni o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 a 30.000 euro.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nell’illecito.

7. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l’uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l’acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.500 euro. La sanzione si applica anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

8. Chiunque, dopo l’entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT, adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come «ragione sociale» o come «ditta», «cantina», o «fattoria», o loro indirizzi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 6.000 euro.

 

Art. 22.

(Omissioni di denunce e falsità)

1. Chiunque omette di presentare la dichiarazione e l’iscrizione di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l’omessa denuncia si riferisce.

2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all’articolo 12, dichiara un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza.

 

Art. 23.

(Violazioni in materia di etichettatura)

1. La sanzione per le violazioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 comporta la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

Art. 24.

(Sanzioni accessorie)

1. La sanzione per le violazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 può comportare, nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica, la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

(Disposizioni transitorie e abrogative)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni.

2. Ove non diversamente indicato, i decreti ministeriali previsti in attuazione della presente legge hanno natura non regolamentare.

3. Le sanzioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 sono applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la denominazione di vini di cui alla presente legge.

5. Con l’abrogazione, ai sensi del comma 6, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 20 giugno 2001, sono fatti salvi gli incarichi attribuiti ai consorzi di tutela fino alla fine della sperimentazione secondo le disposizioni allo scopo adottate.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, recante nuova disciplina delle denominazioni d’origine;

b) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d’origine dei vini;

c) decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 1º aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 1992, recante disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche e per le indicazioni tipiche dei vini;

d) decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;

e) decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini DOCG e DOC;

f) articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;

g) regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 giugno 1998, n. 280, recante norme sull’organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

h) regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l’attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003.

 

 


 

Allegato A

(articolo 9, comma 1)

 

ELEMENTI DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Denominazioni d’origine

 

a) la denominazione dei vini e le eventuali zone caratteristiche o zone «classiche», nonché le tipologie dei vini;

b) la base ampelografica:

–i vitigni che compongono le varie tipologie;

–l’incidenza percentuale dei vari vitigni, principali e complementari, presenti in ambito aziendale;

c) la zona di produzione delle uve:

–l’indicazione della provincia e dei comuni compresi totalmente o in parte nella delimitazione;

–la delimitazione dei confini;

–la delimitazione dei confini delle eventuali zone caratteristiche;

–la delimitazione dei confini dell’eventuale zona classica;

d) le caratteristiche naturali dell’ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l’altitudine e l’esposizione;

e) le norme per la viticoltura:

–la densità minima d’impianto e le forme di allevamento;

–l’eventuale irrigazione di soccorso;

–la resa massima di uva ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. I limiti di resa di uva ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. Il disciplinare può prevedere che, solo in annate climaticamente favorevoli, sia prevista una tolleranza non superiore al venti per cento al detto limite di resa; tale esubero del venti per cento di resa non può essere destinato alla produzione della relativa DO e può essere destinato alla produzione di altre DO o IGT, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, con particolare riguardo alla resa massima delle uve. Superata detta tolleranza tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni possono annualmente autorizzare detta tolleranza su proposta dei Consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni di categoria. Le regioni sono inoltre tenute, in annate climaticamente sfavorevoli, a ridurre le rese massime di uva consentite sino al limite reale dell’annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come denominazione d’origine per conseguire l’equilibrio di mercato, su proposta dei citati consorzi volontari di tutela o, in assenza, delle organizzazioni di categoria;

–il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla vendemmia per singola tipologia;

f) le norme per la vinificazione:

–la zona di vinificazione;

–la zona di imbottigliamento;

–la resa dell’uva in vino della varie tipologie;

–gli eventuali metodi di elaborazione delle varie tipologie;

–l’eventuale data di immissione al consumo;

–le eventuali limitazioni alla scelta vendemmiale e/o di cantina;

–le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

g) le caratteristiche dei vini al consumo:

–limpidezza;

–colore;

–odore;

–sapore;

–titolo alcolometrico volumico totale minimo ed eventuale residuo zuccherino minimo o massimo;

–acidità totale minima;

–estratto non riduttore minimo;

h) eventuali norme particolari per la designazione e la presentazione:

–menzioni facoltative;

–riferimenti a località;

–caratteri e posizioni in etichetta;

–tipo merceologico;

–la previsione dell’indicazione dell’annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse, nonché dell’annata di sboccatura per gli spumanti;

i) eventuali norme particolari rispetto a quelle generali vigenti per il confezionamento:

–volumi nominali;

–tipi di recipienti;

–sistemi di tappatura.

 

Indicazioni Geografiche Tipiche

 

a) l’indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

b) la delimitazione della zona di produzione delle uve ed eventualmente della loro vinificazione;

c) l’elenco dei vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

e) la resa massima di uva per ettaro;

f) la resa uva-vino;

g) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo naturale delle uve;

h) il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo del vino;

i) le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

l) i caratteri organolettici di eventuali specifiche tipologie.


 

Allegato B

(articolo 16, comma 2, lettera b)

 

ELEMENTI OBBLIGATORI DELLO STATUTO DEI CONSORZI

VOLONTARI DI TUTELA DEI VINI A DENOMINAZIONE

D’ORIGINE E INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

 

a) il nome geografico della denominazione che il Consorzio intende tutelare;

b) le modalità per l’ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l’accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all’articolo 16 comma 3, lettera c), della presente legge;

c)gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;

d)l’obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

–una quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio;

–una quota annuale in relazione alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal Consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea;

e) le funzioni degli organi consortili (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente) e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;

f) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l’espressione di almeno un voto. I voti aggiuntivi sono rapportati alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l’associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) i voti sono cumulativi delle attività svolte;

g) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti;

h) le norme per l’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;

i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra Consorzio ed associati;

l) qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni, nello statuto deve essere previsto che in seno al Consiglio di Amministrazione sia assicurata una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito Comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del Consiglio di Amministrazione;

m) lo Statuto del Consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.


Iter al Senato, A.S. 236 e A.S. 745

 


 

 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

giovedi' 26 ottobre 2006

25a Seduta

 

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Boco.

 

 La seduta inizia alle ore 9,05 .

 

 

(236) DE PETRIS. - Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d' origine dei vini 

(745) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. - Disciplina delle denominazioni d' origine e delle indicazioni geografiche dei vini

(Esame del disegno di legge n. 236, congiunzione con il disegno di legge n. 745 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 745, congiunzione con il disegno di legge n. 236 e rinvio)

 

 La presidente relatrice PIGNEDOLI (Ulivo) riferisce sul disegno di legge n. 236, di iniziativa della senatrice De Petris, osservando che affronta una questione di particolare rilievo per un settore, quale quello enologico, particolarmente rilevante sotto il profilo dell’interscambio commerciale, legato all’immagine del made in Italy e della gastronomia italiana nel mondo. In questo senso sottolinea i dati relativi ai livelli produttivi che, negli ultimi dieci anni hanno visto la diffusione delle colture enologiche a circa un terzo delle aziende agricole nazionali, con un valore delle esportazioni superiore nel 2001 ai 2.500.000 euro, che ha determinato un crescente aumento delle superfici coltivate a vite ed in particolare della produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione d’origine controllata (DOC) e a indicazione geografica tipica (IGT), ai sensi della normativa comunitaria sulla materia, contribuendo in tal modo ad accrescere il prestigio e il gradimento presso il pubblico della produzione nazionale.

 Ricorda che la crescente attenzione alle esigenze del consumatore ha provocato un intenso dibattito, fra gli operatori del settore, conseguente al varo della direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, con la quale si è affrontato il problema di una utilizzazione nelle colture di varietà di vite geneticamente modificate, e che, allo stesso tempo, settori della ricerca stanno effettuando sperimentazioni sull’impiego di microrganismi geneticamente modificati (MGM) nei lieviti alcolici e nei batteri utilizzati nei processi produttivi.

 Rileva quindi che il presente provvedimento – alla luce delle prese di posizione assunte in modo molto approfondito dal mondo produttivo a tutela della specificità e della genuinità del vino, così legato alle tradizioni del territorio e ambientali – intende tutelare proprio il comparto dei vini a denominazione di origine dall’introduzione di piante e microrganismi modificati geneticamente, pur non intendendo in alcun modo "demonizzare" la ricerca e le sperimentazioni in corso.

 Nell’illustrare l’articolato, la Presidente relatrice precisa che il disegno di legge si compone di un unico articolo suddiviso in due commi, di cui il comma 1 introduce il divieto di utilizzare le denominazioni d’origine DOCG, DOC e IGT nel caso di utilizzazione di varietà di vite o microrganismi sottoposti a manipolazione genetica, mentre il comma 2 stabilisce il termine di sei mesi per adeguare i disciplinari di produzione dei vini a denominazione d’origine alle nuove disposizioni, su iniziativa dei Consorzi volontari o dei Consigli interprofessionali che la legge n. 164 del 1992 pone a tutela delle caratteristiche dei prodotti protetti, previo espletamento del necessario iter di consultazione con le regioni e con il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, già istituito presso l’allora Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

Passando quindi a riferire sul disegno di legge n. 745, di iniziativa del senatore Scarpa Bonazza Buora, ugualmente iscritto all’ordine del giorno, la Presidente relatrice rileva che esso è finalizzato a ridefinire la disciplina complessiva concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, la cui produzione costituisce un comparto di grande rilievo nell’ambito del mercato e della bilancia agroalimentare italiana. L’affermazione del settore vitivinicolo e delle produzioni di qualità è da valutare con riferimento sia al mercato interno, sia a quello internazionale, nel cui contesto la produzione enologica italiana ha assunto una funzione di veicolo della cultura e dell’immagine del Paese in tutto il mondo, in quanto legata a una radicata tradizione territoriale, in un rapporto diretto con la cultura e l’identità dei luoghi delle diverse produzioni. In questo senso, la tutela e il rafforzamento con una nuova cornice legislativa delle denominazioni d’origine deve essere pertanto inserita nel quadro di progressivo orientamento del comparto verso produzioni enologiche di pregio, che trovano nelle denominazioni d’origine e nelle indicazioni geografiche un patrimonio culturale ed economico da preservare e stimolare.

 Ricorda come la rilevanza del settore vitivinicolo sia attestata altresì dall’attenzione da parte delle istituzioni, dimostrata dall’approvazione nella scorsa legislatura con il consenso delle diverse forze politiche, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, che ha dettato una nuova normativa in materia di produzione e commercio di vini, aceti e prodotti ad uso enologico, riconducibile all’esigenza di raccordare la normativa interna a quella comunitaria.

 In tale contesto si inserisce l’iniziativa in esame, composta di 25 articoli, suddivisi in 9 capi. Il capo I definisce i principi e le finalità del disegno di legge, le nozioni di denominazione d’origine e indicazione geografica tipica, dettando le regole di utilizzazione delle stesse, tra le quali occorre segnalare nell’articolo 2 il divieto di utilizzo di OGM per tali produzioni. Seguono la classificazione delle denominazioni d’origine e indicazioni geografiche tipiche, nonché la definizione degli ambiti territoriali a cui ricondurre le qualificazioni geografiche delle zone di produzione, con la previsione di possibile coesistenza di vini diversi nello stesso ambito territoriale, e quindi i criteri di utilizzo di singole specificazioni e menzioni. Il capo II disciplina i requisiti del riconoscimento delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche tipiche, la relativa procedura, con i disciplinari di produzione, nonché le ipotesi di decadenza e revoca del riconoscimento stesso. Il capo III regola la certificazione e la rivendicazione dei vini a denominazione d’origine e a indicazione geografica tipica, prevedendo, quanto alla prima, svolta sotto il coordinamento e la vigilanza del MIPAAF, l’obbligo di una regolare dichiarazione dei vigneti nello schedario delle superfici vitate. La rivendicazione delle produzioni è disciplinata puntualmente nelle sue modalità, tra le quali si segnala l’ipotesi di riclassificazione, con i relativi requisiti e il ruolo delle Regioni nella modulazione dei massimali delle rese in rapporto alle annate climatiche, e con la previsione obbligatoria di un’analisi chimico-fisica e organolettica (la cui positiva certificazione è condizione per l’utilizzo della denominazione). L’articolo 14 regola l’istituzione e i requisiti d’iscrizione all’albo degli imbottigliatori. Il capo IV prevede l’istituzione, la composizione e le funzioni del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, quale organo del MIPAAF dotato di competenze consultive, propositive, esecutive ed anche della possibilità di agire in giudizio a tutela dei viticultori interessati. Il capo V disciplina i consorzi volontari di tutela, con compiti consultivi, propositivi, amministrativi e anche di controllo, e dei quali vengono stabiliti i necessari requisiti di rappresentatività. Il capo VI detta disposizioni in tema di designazione, presentazione e protezione dei vini DOC, DOCG e IGT, richiamando la diretta applicazione della normativa comunitaria in materia, e disciplinando l’impiego di denominazioni geografiche. Il capo VII regola i concorsi enologici, organizzati da organismi ufficialmente autorizzati dal MIPAAF. Il sistema sanzionatorio e la vigilanza sono oggetto del capo VIII, che prevede singole fattispecie di violazione della legge e relative sanzioni amministrative, salve le ipotesi di azione penale in materia di contraffazione ex articolo 468 del codice penale. Il capo IX, infine, detta disposizioni transitorie, anche in relazione all’applicabilità delle sanzioni previste, e l’espressa abrogazione della legge n. 164 del 1992, nonché dei regolamenti e decreti ministeriali adottati in attuazione della stessa.

Tenuto conto della sostanziale omogeneità della materia trattata dai disegni di legge nn. 236 e 745, propone di procedere alla congiunzione dell’esame dei medesimi.

 

La Commissione concorda.

 

 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

 


(9a) AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

giovedi' 9 novembre 2006

28a Seduta

 

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

indi della Vice Presidente

PIGNEDOLI

 

 

 La seduta inizia alle ore 8,30.

 

 

(236) DE PETRIS. - Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d' origine dei vini 

(745) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. - Disciplina delle denominazioni d' origine e delle indicazioni geografiche dei vini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

 

 La presidente PIGNEDOLI (Ulivo), relatrice, propone di procedere ad una serie di audizioni informali in Ufficio di Presidenza dei rappresentanti del mondo associativo e professionale sulle tematiche relative ai provvedimenti all’esame della Commissione. Per una maggiore tempestività ritiene opportuno che alcune delle audizioni già programmate la prossima settimana in relazione ai disegni di legge n. 228 e n. 601, relativi alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale, possano riguardare anche i disegni di legge nn. 236 e 745 in esame.

 

 Interviene, quindi, il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI) che concorda sull’opportunità della proposta avanzata dalla presidente Pignedoli, relatrice sui provvedimenti all’esame della Commissione.

 

 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 


(9a)AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

giovedi' 16 NOVEMBRE 2006

31a Seduta

 

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Boco.

 

 La seduta inizia alle ore 9.

 

 

(236) DE PETRIS. - Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d’ origine dei vini 

(745) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. - Disciplina delle denominazioni d' origine e delle indicazioni geografiche dei vini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

 

 Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI) ricorda l’importanza che riveste il settore vitivinicolo per l’Italia che, con una produzione media di 49 milioni di ettolitri nelle ultime cinque campagne, è il secondo produttore mondiale di vino. Rileva inoltre che circa il 30 per cento della produzione nazionale è relativa ai vini DOC-DOCG, mentre le produzioni IGT costituiscono circa il 25 per cento e il vino da tavola comune, senza alcuna indicazione di origine geografica, incide sulla produzione per circa il 45 per cento. Evidenzia che il fatturato del settore ammonta a 9 miliardi di euro, collocando il comparto al terzo posto per importanza nell’ambito dell’industria alimentare italiana, mentre le esportazioni del vino sono in espansione su diversi mercati, tra cui quello statunitense, tedesco, canadese, olandese, austriaco e belga. Rileva tuttavia che il settore si caratterizza per la forte polverizzazione delle strutture produttive interessate da dinamiche di concentrazione degli assetti e dalla continua evoluzione della produzione verso modelli sempre più qualitativi. Richiama quindi l’attenzione sugli scenari rappresentati dalla riforma dell’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo avviata dalla Commissione europea, la cui conclusione è prevista per la fine del 2007, ravvisando la necessità di svolgere un’azione di costante presidio e di pressione negoziale a difesa delle prerogative della vinicoltura italiana. Auspica, inoltre, che si proceda ad una definizione di un nuovo quadro di regole interne maggiormente adeguate alla mutata realtà produttiva per aiutare il settore nel processo di riorganizzazione. Sottolinea pertanto la rilevanza dei disegni di legge in titolo che ridefiniscono organicamente la disciplina riguardante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Ritiene, infatti, fondamentale difendere la tipicità e le denominazioni nazionali, così come già avvenuto in passato, anche nelle sedi internazionali quali l’Organizzazione mondiale del commercio, al fine di salvaguardare un patrimonio comune dell’agricoltura italiana. Nel ribadire la considerazione già svolta ieri, al termine della seduta, in ordine alle audizioni informative svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, conclusivamente auspica una riforma del settore che tenga conto dei mutamenti avvenuti dall’approvazione della legge n. 164 del 1992, prevedendo anche un regime sanzionatorio adeguato per favorire la qualità dei vini che caratterizza il settore vitivinicolo italiano.

 

 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

 


(9a) AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

mercoledi’ 17 gennaio 2007

42a Seduta

 

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Boco.

 

 La seduta inizia alle ore 11,30.

 

 

(236) DE PETRIS. - Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d' origine dei vini 

(745) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. - Disciplina delle denominazioni d' origine e delle indicazioni geografiche dei vini

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

 

 Il presidente CUSUMANO rileva l’opportunità di rinviare il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

 

 La Commissione conviene.

 

 La seduta termina alle ore 12.

.

 

 


Normativa nazionale

 


 

L. 10 febbraio 1992, n. 164
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173. Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

 

 

Capo I - Norme generali - Classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche tipiche e ambito di applicazione

 

1. Denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

 

1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

 

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

 

4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall'uva», i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.

 

 

2. Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

 

1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonché le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona può precedere o seguire quello della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

 

2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti al comma 1 nè, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

 

 

3. Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

 

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

 

a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

 

b) denominazioni di origine controllata (DOC);

 

c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).

 

2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le IGT.

 

3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate). I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla Comunità economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.

 

4. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione «Vin de pays» per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione «Landweine» per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

 

 

4. Ambiti territoriali.

 

1. Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.

 

2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali, purché i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

 

3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purché espressamente previste e più rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purché vengano associate alla relativa denominazione di origine. Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

 

4. Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura DOCG o DOC, da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC sono ammesse deroghe se giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purché previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, ed è abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.

 

 

5. Specificazioni e menzioni.

 

1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. Per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932.

 

2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse.

 

3. La menzione «novello» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE.

 

4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione «classico», ai fini dell'applicazione delle norme di recepimento della normativa della CEE o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.

 

 

6. Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione di origine.

 

1. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.

 

2. È consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine coesistano vini diversi DOCG o DOC purché i vini DOCG:

 

a) siano prodotti in sottozone o nell'intera area di una DOC individuata con specifico nome geografico o siano prodotti con vitigni inclusi in distinto albo dei vigneti di cui all'articolo 15; le sottozone devono essere delimitate e regolamentate da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;

 

b) ovvero riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione;

 

c) ovvero riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome della zona e della sottozona o del vitigno, a seconda della disciplina specifica.

 

3. La menzione «vigna» seguita dal toponimo può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo 16, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

 

 

7. Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione.

 

1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.

 

2. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo parere delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

 

3. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all'articolo 15. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stezza zona di produzione.

 

4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.

 

5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri (3).

 

6. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.

 

7. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite o sottozone, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini DOCG o DOC, è consentita per le produzioni classificate nelle DOCG o DOC, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

 

8. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG, DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

 

9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, può essere autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l'uso di una IGT già riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata superata la fase della sperimentazione e sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso della relativa IGT diviene definitivo.

 

 

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(3)  Comma prima sostituito dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 193 (Gazz. Uff. 23 giugno 1998, n. 144) e poi così modificato dall'art. 11, L. 27 marzo 2001, n. 122.

 

 

Capo II - Riconoscimento e modalità di gestione dei riferimenti geografici

 

8. Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione.

 

1. Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.

 

2. Le DOC e le IGT sono riservate alle produzioni di cui all'articolo 1 che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.

 

3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo conforme parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentite le regioni interessate.

 

4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo. I singoli vini conservano la loro identità e la possibilità di tale utilizzazione deve essere espressamente approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione interessata, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

 

5. Il riconoscimento di DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio a sottozone od a comuni.

 

6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

 

7. L'uso delle DOCG e delle DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i raccomandati e gli autorizzati o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche.

 

8. È altresì vietato su tutto il territorio italiano impiegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica.

 

9. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono quando il relativo vino è addizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

 

 

9. Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

 

1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche può essere revocato:

 

a) quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione;

 

b) quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti all'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 non abbiano presentato denunce di produzione delle uve ai sensi dell'articolo 16 o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione della denominazione, e, di norma, quando essa sia stata inferiore al 35 per cento della superficie iscritta all'albo per le DOCG ed inferiore al 15 per cento per le DOC; dal computo di dette percentuali sono esclusi i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia di produzione delle uve e che devono pertanto essere cancellati dall'albo dei vigneti;

 

c) quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i disciplinari di produzione, in ordine ai parametri previsti, per più del 50 per cento dei vigneti iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 15; a tal fine, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 è autorizzato a promuovere i controlli da effettuarsi da parte degli uffici dell'Ispettorato repressione frodi e delle regioni competenti per territorio.

 

2. La revoca di una denominazione di origine, quando si verifichino una o più delle condizioni di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo parere della regione competente e del Comitato nazionale di cui all'articolo 17. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme occorrenti per la salvaguardia delle situazioni da considerare conformi a provvedimenti ed atti pregressi.

 

3. I terreni vitati già iscritti all'albo dei vigneti per vini della denominazione di origine revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richiesta degli interessati, essere iscritti all'albo di altra denominazione di origine o nell'elenco delle vigne per vini di una indicazione geografica tipica.

 

4. In caso di produttori responsabili di frodi riguardanti l'origine del prodotto o di sofisticazioni vinicole o di impianti illegittimi, il giudice che accerta il fatto può disporre la sospensione da uno a tre anni o la revoca dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, con la conseguente cancellazione dagli albi dei vigneti o dagli elenchi delle vigne e dagli albi degli imbottigliatori di cui all'articolo 11. In casi di particolare gravità, il giudice può, d'ufficio o su istanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche ed alla conseguente sospensione dell'iscrizione agli albi dei vigneti, agli elenchi delle vigne ed agli albi degli imbottigliatori.

 

 

10. Disciplinari di produzione.

 

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti:

 

a) la denominazione di origine;

 

b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualità; tali esclusioni sono verificate da una Commissione composta da membri del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti;

 

c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente, di una documentata perizia giurata di tre esperti viticoli di chiara fama o di un documentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'articolo 16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non può essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di cui all'articolo 19, delegati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'Ispettorato repressione frodi sulla compatibilità tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi. Sulla proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la regione può annualmente ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino DOCG o DOC, per conseguire l'equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro;

 

d) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo alle norme previste dalla CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOCG-DOC) ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo naturale deve essere progressivamente più elevato per i vini IGT, DOC e DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono annualmente consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

 

e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

 

f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, nonché la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;

 

g) le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento;

 

h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia;

 

 

i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate (4).

 

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.

 

3. I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disciplinare, nonché su proposta della regione competente o del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

 

4. Le richieste di modifica devono essere corredate:

 

a) da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti in materia o da un documentato parere della regione competente, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata o il parere tecnico della regione competente devono far riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiettività e la validità della richiesta;

 

b) da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

 

c) da un'analisi organolettica, corredata da apposita relazione della commissione di degustazione competente per territorio di cui all'articolo 13, comma 2, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini già prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

 

d) dal parere della regione interessata.

 

5. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 ha facoltà di nominare commissioni, composte da membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.

 

6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

 

7. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, sono stabiliti:

 

a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

 

b) la delimitazione della zona di produzione delle uve;

 

c) i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

 

d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

 

e) la resa massima di uva per ettaro;

 

f) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;

 

g) la gradazione alcolometrica minima al consumo del vino;

 

h) la resa uva-vino;

 

i) le eventuali pratiche correttive autorizzate (5).

 

 

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(4)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 luglio 2003.

(5)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 dicembre 1997, n. 456 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 28, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi profili o argomentazioni, con ordinanza 1° giugno-3 luglio 1998, n. 243 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

 

 

11. Albo degli imbottigliatori.

 

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT (6).

 

 

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(6)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 21 maggio 2004.

 

 

12. Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT.

 

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonché le modalità ed i termini di presentazione.

 

2. Per l'espressione del parere sull'approvazione o la revoca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, ovvero sulla modifica dei disciplinari di produzione, è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

 

 

Capo III - Analisi chimico-fisica ed esame organolettico

 

13. Analisi chimico-fisica ed esame organolettico.

 

1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC.

 

2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'articolo 15.

 

3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.

 

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.

 

5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.

 

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.

 

7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero (7).

 

8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

 

 

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(7)  Con D.M. 25 luglio 2003 si è provveduto alla disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. ai sensi di quanto disposto dal presente comma.

 

 

Capo IV - Rilevazione e gestione delle superfici abilitate e denunce di produzione

 

14. Denuncia delle superfici vitate.

 

1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT.

 

2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 è parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

 

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalità per la denuncia di cui al comma 1.

 

4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

 

 

15. Albo dei vigneti ed elenco delle vigne.

 

1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.

 

2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

 

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

 

Capo V - Rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica

 

16. Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola.

 

1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica è effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

 

2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'articolo 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. Il contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

 

4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.

 

5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, devono annualmente:

 

a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione;

 

b) determinare la produzione massima classificabile DOCG e DOC, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, e dei predetti consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;

 

c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e a DOC. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nonché ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.

 

6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.

 

7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1 ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione.

 

8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'articolo 7, la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.

 

9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento per la disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonché delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione (8).

 

 

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(8) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 28 dicembre 2006.

 

 

Capo VI - Istituzione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini

 

17. Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , è sostituito dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini», cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.

 

2. Il Comitato è organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.

 

3. Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale, costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria.

 

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

 

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente ripartizione:

 

a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

 

b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

 

d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

 

e) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in rappresentanza delle regioni e delle province autonome (9);

 

f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

 

g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;

 

h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;

 

i) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

 

l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20;

 

 

m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;

 

n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofessionali di cui all'articolo 20;

 

o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale e uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

 

p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

 

q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

 

r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;

 

s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

 

t) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

 

u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

 

v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

 

z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

 

6. [Qualora il Comitato tratti questioni attinenti ad una denominazione di origine ovvero ad una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, senza diritto al voto, un rappresentante della regione interessata] (10).

 

7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

 

8. Il Comitato:

 

a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;

 

b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

 

c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica tipica;

 

d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

 

e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

 

f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

 

g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

 

h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'articolo 13, comma 2;

 

 

i) promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

 

l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti, nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

 

m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

 

9. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

 

10. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonché alla qualità ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

 

11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675 (11).

 

 

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(9)  Lettera così sostituita dall'art. 5, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348.

(10)  Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348.

(11) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

 

 

18. Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale.

 

1. La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'articolo 17 è retta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato.

 

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675 (12).

 

 

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(12)  Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 16 giugno 1998, n. 280.

 

 

Capo VII - Consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche

 

19. Consorzi volontari di tutela.

 

1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT (13). Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali, in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che:

 

a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione;

 

b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

 

c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;

 

d) non gestiscano nè direttamente nè indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.

 

2. È consentita la costituzione di consorzi volontari per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

 

3. I consorzi volontari costituiti in conformità alle disposizioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui all'articolo 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

 

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata o sospesa qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.

 

 

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(13)  Ai sensi di quanto disposto nel presente comma, con D.Dirett 5 luglio 2000 (Gazz. Uff. 21 luglio 2000, n. 169) è stato approvato lo statuto del «Consorzio tutela Moscato di Scanzo» e conferito l'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla sottozona del vino a denominazioni di origine controllata «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», e con D.Dirett. 6 luglio 2000 (Gazz. Uff. 21 luglio 2000, n. 169) è stato approvato lo statuto del «Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. Caluso, Carema e Canavese» e conferito l'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative denominazioni di origine.

 

 

 

 

20. Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche.

 

1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'articolo 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrice di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in più province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate.

 

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonché quelle inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attività dei consigli interprofessionali.

 

3. Il consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

 

4. Il consiglio interprofessionale è sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione del consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine o indicazione geografica tipica che abbia i requisiti richiesti all'articolo 19, comma 1.

 

5. È consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

 

 

21. Attività dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali.

 

1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, e i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.

 

2. L'attività dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1, si svolge:

 

a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

 

b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'articolo 17, comma 9, d'intesa con le regioni.

 

3. Ai consorzi ed ai consigli di cui al comma 1 è altresì conferito il compito:

 

a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;

 

b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

 

4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.

 

5. I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati dal Comitato nazionale di cui all'articolo 17 e devono osservare le direttive del Comitato stesso.

 

6. Le modificazioni degli statuti dei consorzi volontari autorizzati sono sottoposte al preventivo esame del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19, comma 1, nonché le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attività indicate nel presente articolo (14).

 

 

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(14)  Vedi il regolamento approvato con D.M. 4 giugno 1997, n. 256.

 


 

Capo VIII - Disposizioni sulla designazione e presentazione dei vini

 

22. Designazione e presentazione dei vini.

 

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina con proprio decreto, in conformità alla normativa della CEE, le modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino, di capacità non superiore a cinque litri.

 

 

23. Recipienti dei vini e contrassegno di Stato.

 

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.

 

2. La tappatura «a fungo» e a «gabbietta» è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra vini spumanti e frizzanti della stessa origine.

 

3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.

 

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non può essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo è fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo (15).

 

5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

 

 

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(15)  Vedi, anche, il D.M. 8 febbraio 2006.

 

 

24. Impiego delle denominazioni geografiche.

 

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

 

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

 

3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10.

 

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi più antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni.

 

4-bis. Salvo il disposto dell'art. 2, comma 2, in caso di denominazioni di origine, o di indicazioni geografiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina le condizioni pratiche che, introducendo idonei elementi di differenziazione, siano atte a consentire che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno (16).

 

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica.

 

6. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

 

7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

 

8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva località, anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facoltà di utilizzare le menzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, lettere c), d), f) ed h), primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. È comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni.

 

 

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(16)  Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

 

 

25. Vini frizzanti.

 

1. I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici o nomi di vitigni.

 

2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici, e nomi di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico.

 

3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino IGT o ad un vino DOCG o DOC come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione.

 

4. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT.

 

5. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografico la designazione deve essere completata da una delle menzioni: «IGT», «DOC», «DOCG» conformemente alla categoria di appartenenza e secondo le norme previste dalla presente legge in materia di presentazione e di designazione di tali vini.

 

 

26. Vini liquorosi.

 

1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi da VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o già riconosciuti DOCG o DOC qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed espressamente previste e regolamentate nell'ambito delle rispettive denominazioni.

 

2. È altresì consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddette tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC.

 

3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE, è in ogni caso obbligatorio, in sede di designazione, specificare espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.

 

 


 

Capo IX - Concorsi enologici e distinzioni

 

27. Concorsi enologici.

 

1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

 

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

 

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.

 

 

Capo X - Sistema sanzionatorio

 

28. Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

 

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto (17).

 

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto (18).

 

3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni (19).

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato.

 

5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni (20). Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

 

6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come «ditta», «cantina», o «fattoria» o loro indirizzi è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata (21) (22).

 

 

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(17)  Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(18)  Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(19)  Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(20)  Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(21)  Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(22)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 dicembre 1997, n. 456 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 28, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi profili o argomentazioni, con ordinanza 1° giugno-3 luglio 1998, n. 243 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

 

 

29. Omissioni di denunce e falsità.

 

1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.

 

2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.

 

 

30. Violazioni in materia di etichettatura.

 

1. Chiunque viola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 22, relative alle modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

 

 

31. Sanzioni accessorie.

 

1. La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 importa la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

 

2. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito (23).

 

 

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(23)  Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

 

 

Capo XI - Disposizioni transitorie

 

32. Disposizioni transitorie.

 

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , e 24 maggio 1967, n. 506 .

 

2. Continuano altresì ad applicarsi fino alla data di cui al comma 1 le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la commercializzazione di vini di cui alla presente legge.

 

3. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non riconosciuti ad indicazione geografica tipica.

 

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 procede d'ufficio alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, proponendo, se del caso, le relative modifiche del disciplinare o le revoche delle denominazioni e pubblicando le proposte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le procedure e le modalità della verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

 

 

 


 

D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

 

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

1. Oggetto del regolamento.

 

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita, delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

 

2. Presentazione della domanda per il riconoscimento.

 

1. La domanda di riconoscimento può essere presentata dai Consorzi volontari di tutela e dai Consigli interprofessionali rispettivamente previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , nonché dalle regioni o province autonome o da organizzazioni di categoria che rappresentino gli interessati.

 

2. La domanda deve essere rappresentativa di non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona interessata.

 

3. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è subordinata alle condizioni che la domanda sia rappresentativa:

 

a) di tanti produttori di vino che rappresentino non meno del 50% della produzione complessiva, quando si tratti di denominazione di origine riguardante vini spumanti o liquorosi;

 

 

b) di non meno del 35% di viticoltori che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva di vigneti iscritti nell'albo dei vigneti, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a).

 

4. I produttori ed i viticoltori di cui al comma 3, devono dichiarare di assoggettarsi alla particolare disciplina prevista per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

 

5. I soggetti di cui al comma 1 debbono presentare domanda di riconoscimento al Comitato nazionale di cui all'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , d'ora in avanti chiamato Comitato, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

3. Documentazione prescritta per il riconoscimento.

 

1. La domanda di riconoscimento deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 

a) relazione comprovante, anche nel caso di territori aggiuntivi a quello indicato dal nome geografico, l'uso generalizzato della denominazione di origine, ovvero l'uso tradizionale del nome geografico o le condizioni socio-economiche che hanno determinato la richiesta della indicazione geografica tipica. La relazione deve essere corredata da adeguata documentazione storico-commerciale e deve illustrare, altresì, le caratteristiche tecniche dei vigneti con particolare riguardo ai vitigni, alla densità di piantagione, alle forme di allevamento, ai sistemi di potatura e di irrigazione, alle produzioni medie e massime di uva ad ettaro ed a ceppo; le condizioni ambientali con particolare riguardo alla giacitura e alla sua ripartizione, all'altitudine, alle esposizione ed al clima; le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del vino, nonché le ragioni che, a causa della similitudine dei vitigni, del terreno, del clima, della tecnica vinicola e delle caratteristiche dei vini abbiano indotto ad includere nella denominazione di origine o nella indicazione geografica tipica, territori vicini a quelli indicati;

 

b) ove sia richiesta la denominazione di origine controllata il provvedimento che abbia eventualmente riconosciuto l'indicazione geografica o l'indicazione geografica tipica del prodotto, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti sul piano tecnico-produttivo e commerciale nel precedente quinquennio;

 

c) ove sia richiesta la denominazione di origine controllata e garantita, il provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine controllata del prodotto, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti in ordine all'uso di denominazione di origine controllata e della sussistenza dei requisiti di particolare pregio e di rinomanza nazionale ed internazionale del prodotto stesso;

 

d) cartografia in scala da 1:25.000 della zona di origine di produzione delle uve da cui si ottiene il vino, con allegata una relazione illustrativa di confini, dell'origine geologica e della composizione dei terreni nonché dei criteri di inclusione dei terreni medesimi nella zona di produzione ovvero dei criteri di esclusione degli stessi;

 

e) schema dei disciplinari di produzione della o delle tipologie di vino proposte nell'ambito della denominazione;

 

f) elenco, sottoscritto dai produttori che intendono usufruire della denominazione di origine controllata e garantita o della denominazione dell'origine controllata, con l'indicazione dell'entità complessiva della produzione che essi rappresentano.

 

 

4. Procedure per il riconoscimento delle denominazioni d'origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione.

 

1. La sezione amministrativa del Comitato, dopo aver notificato all'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'inizio del procedimento e il relativo responsabile, trasmette la domanda stessa alla sezione interprofessionale del Comitato che provvede, entro sessanta giorni, all'istruttoria.

 

2. Verificata, nei termini di cui al comma precedente, la sussistenza dei requisiti soggettivi e la rispondenza dei disciplinari di produzione alle norme della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , il Comitato provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento con decreto del dirigente responsabile del procedimento.

 

 

5. Modifica e abrogazione di norme.

 

1. ... (3).

 

2. Qualora il comitato di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , tratti questioni attinenti ad una denominazione d'origine ovvero ad una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata.

 

3. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , così come modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302 e l'articolo 17, comma 6, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 .

 

 

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(3)  Sostituisce la lettera e) del comma quarto dell'art. 17, L. 10 febbraio 1992, n. 164.

 

 

6. Entrata in vigore del regolamento.

 

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

D.M. 29 maggio 2001
Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141.

(2)  Vedi, anche, il D.M. 4 agosto 2006.

(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con i limiti ivi indicati.

 

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

 

AGRICOLE E FORESTALI

 

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

 

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

 

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256 del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 agosto 1997, n. 181, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

 

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

 

Ritenuta la necessità di prevedere una sistematicità ed un rafforzamento del sistema di controllo e di tracciabilità in tutte le fasi processo produttivo per i V.Q.P.R.D., a garanzia della loro qualità ed a tutela del consumatore;

 

Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000 che, nel pronunciarsi sull'obbligo dell'imbottigliamento in zona del V.Q.P.R.D. «Rioja», ha sancito per tale categoria di vini l'opportunità di un sistema di controllo che coinvolga direttamente i soggetti del processo produttivo;

 

Ritenuto, pertanto, di affidare ai consorzi di tutela, già incaricati alla vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, funzioni di controllo nei confronti di tutti i produttori, prevedendo una percentuale di rappresentatività maggiore di quella prevista dal citato decreto n. 256/1997, in considerazione della particolare attività loro demandata;

 

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso in data 24 maggio 2001;

 

Decreta:

 

1.  Finalità.

 

[1. Fatte salve le competenze dei diversi enti pubblici in materia di programmazione, gestione e controllo nel settore dei V.Q.P.R.D., il controllo su tutte le fasi di produzione dell'uva e della sua trasformazione in vino e della presentazione al consumo dei vini D.O.C. e D.O.C.G., anche al fine di garantire la tracciabilità, è effettuato dai consorzi di tutela riconosciuti, appositamente incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali a svolgere tale attività] (4).

 

 

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(4) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con i limiti ivi indicati.

 

 

2.  Incarico ai consorzi.

 

[1. I consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, al fine di ottenere l'incarico anche per l'attività di controllo di cui all'art. 1, nei confronti di tuffi i partecipanti alla filiera produttiva, presentano istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, dimostrando di possedere una rappresentatività della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata, rivendicata a D.O.C. o a D.O.C.G., pari almeno al 66%, riferita all'anno precedente la presentazione della istanza medesima.

 

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata di un apposito piano di controlli e di relativo tariffario.

 

3. Verificata la sussistenza del requisito della rappresentatività di cui al comma 1 e l'adeguatezza del piano di controlli e del relativo tariffario di cui al comma 2, il Ministero, su conforme parere della/e regioni e provincia/e autonoma/e interessata/e, emette apposito decreto d'incarico (5)] (6).

 

 

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(5)  Con D.Dirett. 21 marzo 2002 (Gazz. Uff. 10 aprile 2002, n. 84) è stato approvato lo schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario di cui al presente comma.

(6) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con i limiti ivi indicati.

 

 

 

 

3.  Requisiti di rappresentatività.

 

[1. La verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività di cui all'art. 2 del presente decreto è effettuata con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore.

 

2. Qualora tale requisito di rappresentatività non sia soddisfatto, si procede alla revoca dell'incarico affidato ai sensi dell'art. 2] (7).

 

 

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(7) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con i limiti ivi indicati.

 

 

4.  Effettuazione controlli.

 

[1. I partecipanti alla filiera produttiva che intendono utilizzare una specifica menzione distintiva di qualità e tracciabilità sono sottoposti al controllo del consorzio di tutela appositamente incaricato ai sensi dell'art. 2.

 

2. I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione ai quantitativi controllati.

 

3. Le tariffe relative ai costi sostenuti, poste a carico dei soggetti interessati secondo le modalità di cui al comma 2, sono determinate senza alcuna differenziazione, fra aderenti e non aderenti al consorzio appositamente incaricato.

 

4. Qualora entro sei mesi (8) dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun consorzio di tutela riconosciuto presenti domanda per ottenere l'incarico di controllo, le regioni e province autonome d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali attivano le procedure per individuare un organismo pubblico o privato cui affidare l'attività di controllo, con le modalità previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

 

5. La procedura di cui al precedente comma si applica anche nel caso di provvedimento di revoca di cui all'art. 3 del presente decreto.

 

6. L'organismo autorizzato di cui al comma 4 cesserà dal suo incarico di controllo alla data di pubblicazione dell'eventuale provvedimento di autorizzazione al consorzio di tutela] (9).

 

 

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(8)  Termine prorogato prima di un anno dal D.M. 27 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2002, n. 2), poi di ulteriori 6 mesi dal D.M. 9 agosto 2002 (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), ed infine temporaneamente sospeso dall'art. 1, D.M. 31 luglio 2003. Successivamente l'articolo unico, D.Dirett. 7 aprile 2004 (Gazz. Uff. 20 aprile 2004, n. 92) ha così disposto: «Articolo unico - 1. L'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) dei decreti ministeriali di conferimento dell'incarico ai consorzi di tutela dei vini a D.O.C. a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente l'obbligo di riportare sui recipienti di capacità inferiore a 60 litri la dicitura obbligatoria attestante l'avvenuto controllo di cui trattasi, è prorogata al 1° ottobre 2004.».

(9) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con i limiti ivi indicati.

 

 

5.  Vigilanza.

 

[1. I consorzi di tutela incaricati o gli organismi pubblici o privati autorizzati all'attività di controllo sono tenuti a trasmettere al Ministero e alle regioni o province autonome competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno tutti i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.

 

2. La vigilanza sui consorzi di tutela e sugli organismi pubblici o privati autorizzati all'attività di controllo è esercitata dal Ministero e dalle regioni o province autonome per le produzioni ricadenti nel territorio di propria competenza] (10).

 

 

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(10) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con i limiti ivi indicati.

 

 


 

D.Dirett. 21 marzo 2002
Approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del D.M. 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 2002, n. 84.

(2)  Il presente provvedimento, abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007 con la decorrenza ivi indicata, è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 3 dell'art. 2, D.M. 29 maggio 2001.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

per la qualità dei prodotti agroalimentari

e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

Visto il proprio D.M. 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 agosto 1997, n. 181, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il proprio D.M. 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001;

Visto il proprio D.M. 27 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, la concessione dell'incarico all'attività di controllo per la specifica D.O. al relativo consorzio, o all'organismo pubblico o privato individuato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del predetto decreto ministeriale 29 maggio 2001, è subordinata alla verifica da parte del Ministero, previo parere della competente regione o provincia autonoma, dell'adeguatezza del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Ritenuta la necessità di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sul territorio nazionale ed in particolare di individuare uno schema di piano di controlli specifico per i V.Q.P.R.D. cui i consorzi richiedenti l'incarico a svolgere l'attività di controllo, o gli altri organismi individuati come sopra specificato, devono conformarsi, nonché di approvare un prospetto tariffario che prevede dei limiti entro i quali i citati consorzi od organismi devono fissare le loro tariffe;

Sentito il parere delle regioni e province autonome nella specifica riunione del 21 gennaio 2002;

 

 

Decreta:

 

1.   [1. È approvato lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei V.Q.P.R.D. e le relative istruzioni di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. È approvato il prospetto tariffario di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto] (3).

 

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(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

 

2.   [1. Al fine di ottenere l'incarico all'attività di controllo sulla produzione dello specifico V.Q.P.R.D. il relativo consorzio richiedente, o l'organismo individuato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, oltre al possesso dei requisiti ed alla presentazione della richiesta nei termini previsti dal predetto decreto ministeriale 29 maggio 2001, deve presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali il piano dei controlli compilato conformemente allo schema riportato all'allegato 1 del presente decreto, nonché il tariffario nel rispetto dei limiti di importi fissati all'allegato 2.

2. Il consorzio richiedente l'incarico, o l'organismo individuato ai sensi dell'art. 4. comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, devono altresì comunicare al Ministero i nominativi degli ispettori addetti ai controlli e la composizione del comitato di certificazione.

3. Ai fini dell'emissione del decreto d'incarico sono effettuate le verifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001] (4).

 

 

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(4) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con ladecorrenza ivi indicata.

 

Allegato 1 (5)

 

(5) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con la decorrenza ivi indicata.

 segue allegato 1 (6)

LEGENDA

 

Note

Argomento

Definizione

1

Generale per tutti gli Organismi di controllo

S'intendono i soggetti potenzialmente presenti in una ipoteca filiera di produzione di vino a D.O., partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato pronto per la commercializzazione.

2

Generale per tutti gli Organismi di controllo

Per fase di processo s'intende una o più fasi potenzialmente determinati per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione.

3

Generale per tutti gli Organismi di controllo

Per requisito s'intendono i potenziali requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di Produzione in ogni fase del processo produttivo.

4

Generale per tutti gli Organismi di controllo

Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere le attività di controllo.

5

Generale per tutti gli Organismi di controllo

Per attività di controllo s'intendono le attività che consentono di esaminare i pareri di conformità.

6

Generale per tutti gli Organismi di controllo

Per tipologia di controllo s'intende una delle seguenti:

 

 

-} con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale

 

 

-} con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto

 

 

-} con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto.

7

Generale per tutti gli Organismi di controllo

Si intende il 25% della produzione totale rivendicata (con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva massima ad ettaro, del 15%).

8

Generale per tutti gli Organismi di controllo

E' la trasmissione dei pareri di conformità, derivanti dalle attività di controllo documentazione, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo.

9

Generale per tutti gli Organismi di controlli

In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dall'Organismo in seguito all'attività di controllo, devono essere comunicati al MIPAF secondo le modalità previste dal D.M. 29 maggio 2001.

10

Generale per tutti gli Organismi di controlli

E' l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare (evidenziate con la dicitura «di vario tipo»). Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata.

11

Generale per tutti gli Organismi di controlli

E' la specifica, lieve o grave, della non conformità identificata. Per non conformità lieve s'intendono le irregolarità che non ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Per non conformità grave s'intendono le irregolarità che ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Nello schema vengono riportate solo alcune indicazioni minime. Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata.

12

Generale per tutti gli Organismi di controlli

Di fatto, si intende la documentazione da inviare agli organi competenti, Regione, CCIAA, ICRF a seconda del caso, relativa alla non conformità riscontrata nelle attività di controllo.

13

Generale per tutti gli Organismi di controlli

Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformi là esistenti o potenziali.

 

 

Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura «di vario tipo») gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:

 

 

a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive;

 

 

b) intensificazione temporanea dei controlli analitici;

 

 

c) intensificazione temporanea dei controlli documentali;

 

 

d) informazioni tecniche e legislative;

 

 

Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.

 

 

 


(6) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Istruzioni per la redazione del piano dei controlli dei vini a denominazione di origine (7)

Introduzione.

Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del piano di controllo (d'ora in avanti piano) secondo le modalità descritte dallo schema di controllo per i vini a D.O. (d'ora in avanti schema).

Il piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello schema. Ogni qual volta un controllo previsto per una determinata fase o requisito non risulta inserito nel piano occorre specificarne le ragioni e riportare comunque nel piano la riga interessata.

Seguire la struttura dello schema significa personalizzare il piano con i soggetti, le fasi, i requisiti e l'autocontrollo tipici della filiera controllata, salvaguardando i contenuti comunque descritti in esso.

Le istruzioni sono suddivise, per semplicità descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello schema.

Per tutte le attività si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i V.Q.P.R.D., in particolare alle seguenti norme:

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 (in particolare, l'art. 20: poteri dei prefetti);

legge 10 febbraio 1992, n. 164;

decreto 4 giugno 1997, n. 256;

decreto 29 maggio 2001;

decreto di approvazione del disciplinare di produzione.

Il piano dovrà prevedere due tipologie di attività, strettamente collegate e conseguenti:

a) attività di conoscenza della denominazione, basata sulle seguenti azioni obbligatorie: acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della Docg/Doc, ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla denominazione.

Tali dati consentiranno di conoscere in ogni momento la situazione reale della denominazione: vigneto, produzione di uva, giacenze, prodotto imbottigliato. Questa conoscenza permetterà di attuare il controllo di rispondenza quantitativa tra produzione e commercializzazione di ogni singola azienda e dell'intera denominazione. Su questi dati si baseranno inoltre le attività relative alle verifiche di conformità;

b) attività di verifica di conformità delle azioni degli utilizzatori della Docg/Doc alle disposizioni dei disciplinari di produzione, esplicate attraverso:

verifica della rispondenza quantitativa delle denunce di produzione, delle richieste di certificazione di idoneità (con parere di conformità obbligatorio), delle partite imbottigliate;

verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva, presso le aziende di trasformazione delle uve, presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 25% della produzione rivendicata, con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva massima ad ettaro, del 15% (*).

Le modalità di controllo sono attuate come segue: ogni anno verranno controllate aziende che rappresentano almeno il 20% produzione complessiva rivendicata nell'anno precedente.

(*) La riduzione al 10% della percentuale della produzione rivendicata da controllare ogni anno nel caso delle verifiche relative alla resa di uva massima ad ettaro, è motivata dal breve periodo in cui tale verifica risulta oggettivamente eseguibile in vigneto.

Il controllo della resa potenziale è infatti possibile solamente dalla fine del mese di giugno alla vendemmia.

Sopralluoghi relativi al 20% della produzione (+5%) comporterebbero per le denominazioni medio/grandi l'utilizzo di un numero elevatissimo di ispettori con costi e modalità organizzative difficilmente sostenibili.

Resta inteso che il limite del 10% è da ritenersi minimo, non escludendo, pertanto, la possibilità di percentuali più elevate.

A partire dal secondo anno, verranno sorteggiate un numero di aziende già sottoposte a ispezione da riproporre a verifica che rappresentino almeno il 5% della produzione complessiva.

Il controllo del 15% sulla resa massima di uva ad ettaro è effettuato sempre a campione.

Elementi del piano dei controlli.

1. Soggetti.

Devono essere individuati i soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. controllato, partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.

Nel piano andranno riportati solo i soggetti - e quindi le relative righe - effettivamente presenti nella filiera.

2. Fase di processo.

Per ciascun soggetto precedentemente identificato occorre definire le fasi di processo «controllate» che devono essere adattate alla specifica realtà, prevedendo quelle effettivamente svolte dagli operatori.

3. Requisito.

Per ciascuna fase di processo precedentemente identificata devono essere «esplicitati» i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata.

Tali requisiti sono quelli previsti dal disciplinare di produzione in ogni fase del processo produttivo.

4. Acquisizione documentazione.

Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attività di controllo.

5. Attività di controllo.

Per ciascun requisito individuato occorre definire le attività di controllo per le verifiche di conformità.

6. Tipo ed entità del controllo.

Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entità minima di esso.

La tipologia del controllo è stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:

un controllo di tipo documentale (indicata nello schema con la lettera D);

un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera I), esso può comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale;

un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A).

7. Entità del controllo per anno.

Per entità del controllo per anno (in %) s'intende la percentuale della produzione rivendicata dalle aziende controllate sul totale della denominazione, con le modalità indicate al punto 1, lettera b); ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto l'organismo di controllo può effettuare controlli anche su percentuali più elevate.

8. Comunicazione del parere di conformità.

È la trasmissione dei pareri di conformità derivanti dalle attività di controllo documentale, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo.

In particolare le CCIAA non potranno rilasciare le ricevute frazionate per la produzione delle uve a D.O. né avviare le procedure di prelievo campioni per la certificazione di idoneità alla D.O. delle partite di vino senza il parere positivo di conformità del consorzio. Allo stesso modo le aziende imbottigliatrici non potranno procedere all'imbottigliamento senza il parere positivo di conformità (e il ricevimento dei contrassegni identificativi per le D.O.).

9. Documentazione comunicata al MIPAF.

In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dall'organismo in seguito all'attività di controllo, devono essere comunicati al MIPAF secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001.

10. Non conformità.

È l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare evidenziate con la dicitura «di vario tipo». Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata.

11. Gravità della non conformità.

Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave. Per non conformità lieve s'intende la irregolarità che non ingenera presupposti di non conformità per la materia e per il prodotto, risolvibile con azioni correttive. Per non conformità grave si intendono le irregolarità che ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto ed irregolarità già considerate lievi, ma non risolte con azioni correttive. Nello schema viene riportata l'indicazione «grave» quale conseguenza del non soddisfacimento del requisito. Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata.

12. Trattamento della non conformità.

Di fatto, si intende la comunicazione entro quindici giorni agli organi competenti (regione, CCIAA, ICRF, a seconda del caso) della non conformità riscontrata nelle attività di controllo.

13. Azione correttiva.

Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura «di vario tipo») gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:

a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive;

b) intensificazione temporanea dei controlli analitici;

c) intensificazione temporanea dei controlli documentali;

d) informazioni tecniche e legislative.

Inoltre, l'organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.

 

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(7) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Allegato 2 (8)

Prospetto tariffario

1. Modalità e tempi dei pagamenti.

Il pagamento sarà effettuato direttamente al consorzio o all'organismo incaricato da parte degli utilizzatori della denominazione: produttori di uve, vinificatori, imbottigliatori, per ognuna delle funzioni svolte.

La fatturazione potrà avere cadenza trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale con scelta del consorzio proponente approvata dall'assemblea dei soci, o dell'organismo incaricato e sarà effettuata per i produttori d'uva sui quantitativi rivendicati a D.O., per i vinificatori sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione di idoneità per la Docg/Doc e per gli imbottigliatori sui quantitativi di prodotto imbottigliato.

Gli utilizzatori della denominazione dovranno aver assolto ai propri obblighi nei confronti del consorzio o dell'organismo incaricato per la sua attività di controllo, al fine di poter ottenere rispettivamente il rilascio delle ricevute frazionate (viticoltori), delle certificazioni di idoneità (trasformatori) e del parere di conformità (imbottigliatori).

 

 

 

2. Gli importi.

Le tariffe per ognuna delle funzioni svolte dovranno essere comprese tra i seguenti valori:

 

 

 

minimo

massimo

Viticoltori

euro 0,21 x q/uva

euro 1,55 x q/uva

Vinificatori

euro 0,30 x hl/vino

euro 2,20 x hl/vino

Imbottigliatori

euro 0,30 x hl/vino

euro 2,20 x hl/vino

 

 

 

Tuttavia, in caso di piccoli livelli produttivi, per ognuna delle predette funzioni svolte, è previsto a carico dei soggetti interessati il pagamento di una franchigia di euro 25.

Le tariffe verranno aggiornate, ove se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo conforme parere delle competenti regioni.

 

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(8) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 12, D.M. 29 marzo 2007, con la decorrenza ivi indicata.


 

 

L. 20 febbraio 2006, n. 82
Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60, S.O.

 

 

Capo I - Definizione e disciplina della produzione dei mosti e dei vini

 

1. Definizioni.

 

1. Ad integrazione delle definizioni previste dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti nazionali:

 

a) per «vino passito» o «passito» si intende un vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta. L'appassimento può essere realizzato mediante uno o più procedimenti e tecniche, anche con l'ausilio di specifiche attrezzature. Nella produzione dei vini passiti non è consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve prima o dopo l'appassimento. La definizione di vino passito si applica ai vini da uve stramature, nonché ai vini ad indicazione geografica tipica e ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), per i quali è prevista tale tipologia nei singoli disciplinari di produzione. I vini passiti possono essere ottenuti da uve di tutte le varietà autorizzate alla produzione di vino, fatte salve eventuali limitazioni presenti nei disciplinari dei vini ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine. La menzione «vino passito liquoroso» o «passito liquoroso» è riservata ai vini liquorosi ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine i cui disciplinari prevedono tale tipologia. La menzione «vino passito» o «passito», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modificazioni, sostituisce la denominazione «vino da uve stramature» e può essere accompagnata in etichetta dalla menzione «vendemmia tardiva». La menzione «passito» o «vino passito» può inoltre essere sostituita in etichetta dalle menzioni tradizionali «Vin santo», «vino santo», «vinsanto» esclusivamente nel caso di VQPRD, i cui disciplinari prevedono tali menzioni;

 

b) per «mosto cotto» si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica;

 

c) per «filtrato dolce» si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti;

 

d) per «mosto muto» si intende il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti;

 

e) per «enocianina» si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici.

 

2. Sono altresì stabilite le seguenti definizioni:

 

a) per «pulcianella» si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il recipiente denominato «pulcianella» è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati;

 

b) per «bottiglia marsala» si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato «collo oliva». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi;

 

c) per «fiasco toscano» si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini ad indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.

 

 

2. Vitigno autoctono italiano.

 

1. È definito «vitigno autoctono italiano» il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano la coltivazione di vitigni autoctoni italiani sul territorio di competenza. A tale fine esse verificano la permanenza della coltivazione per un periodo di almeno cinquanta anni, la diffusione sul territorio, il nome, la descrizione ampelografica e le caratteristiche agronomiche dei vitigni.

 

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la documentazione di cui al comma 2 al Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002.

 

4. Il Comitato di cui al comma 3, esaminata la documentazione e accertata la sua rispondenza alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, provvede alla iscrizione del vitigno di cui al comma 1 nel Registro nazionale delle varietà di viti, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, con l'indicazione «vitigno autoctono italiano».

 

5. Il vitigno di cui al comma 1 è iscritto con l'indicazione del nome storico tradizionale, di eventuali sinonimi, delle principali caratteristiche di colore dell'acino e della zona di coltivazione di riferimento.

 

6. L'uso del vitigno di cui al comma 1 e dei suoi sinonimi può essere soggetto a limitazione nella designazione e nella presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC e a IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164.

 

7. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

3. Produzione di mosto cotto.

 

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'allegato IV del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per l'aceto balsamico di Modena e per l'aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia.

 

2. È altresì ammessa, previa comunicazione al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari. L'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'autorizzare la produzione, determina le condizioni e le modalità operative che l'operatore deve rispettare.

 

 

4. Vini spumanti.

 

1. La detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti e allo stato solido, sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti, è subordinata ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere stabilite le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso nella detenzione di anidride carbonica.

 

2. È vietato produrre, nonchè detenere nello stesso stabilimento di produzione di vini spumanti, i vini spumanti naturali e i vini spumanti gassificati, anche se già confezionati.

 

 

 

5. Comunicazione preventiva di lavorazioni.

 

1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti può essere fatta anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è consentito l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, soltanto a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal citato regolamento (CEE) n. 1601/91, e successive modificazioni, devono essere conservati in magazzini controllati dal predetto ufficio periferico, salvo che tali prodotti siano sottoposti alla vigilanza dell'autorità finanziaria; anche in tale caso, tuttavia, l'ufficio periferico può controllare i prodotti immagazzinati.

 

2. Negli stabilimenti in cui si producono essenzialmente vini spumanti sono consentite le elaborazioni dei prodotti indicati dal comma 1, diversi dal vino spumante, nonchè le elaborazioni di vini frizzanti, purchè tali elaborazioni vengano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.

 

 

6. Sostanze vietate.

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonchè nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:

 

a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;

 

b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;

 

c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonchè sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;

 

d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o tradizionali individuati nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 4;

 

e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali, quali aromi, additivi, coloranti, salvo i casi consentiti;

 

f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;

 

g) salvo le deroghe previste dall'articolo 8, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all'8 per cento in volume (2);

 

h) invertasi.

 

2. È in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri.

 

3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati, in deroga al comma 1 è consentito detenere: le sostanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri anidri; le sostanze di cui alla lettera b) del comma 1 nel limite massimo di 15 chilogrammi; le sostanze di cui alla lettera c) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri; le sostanze di cui alla lettera d) del comma 1 nel limite massimo di 3 chilogrammi.

 

 

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(2) Le modalità per la detenzione dei prodotti di cui alla presente lettera sono state stabilite con D.M. 31 luglio 2006.

 

 

7. Comunicazione per la detenzione e il confezionamento.

 

1. In deroga all'articolo 6, la detenzione e il confezionamento negli stabilimenti enologici e nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione o all'inquinamento dei prodotti vinicoli, sono subordinati ad apposita comunicazione inviata all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per il luogo di detenzione. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere stabilite le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso nella detenzione e nel confezionamento di prodotti non consentiti.

 

 

8. Succhi d'uva da mosti con tasso alcolometrico inferiore all'8 per cento.

 

1. I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succhi d'uve e di succhi d'uve concentrati, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa denuncia al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In ogni caso, l'eventuale loro vinificazione, in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice, stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (3).

 

2. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono altresì stabilite le modalità da osservare per l'impiego della sostanza rivelatrice.

 

 

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(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 luglio 2006 e il D.M. 4 aprile 2007.

 

 

9. Determinazione del periodo per le fermentazioni.

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato.

 

2. Con provvedimento analogo a quello previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'allegato V, sezione C, punto 1, e sezione E, punto 6, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD), nonchè l'acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti nella zona viticola C1b) alle condizioni previste per le zone viticole C2 e C3b) di cui all'allegato III del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni.

 

3. Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

 

4. È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonchè per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1.

 

 

Capo II - Disciplina del commercio dei mosti, dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

 

10. Divieto di detenzione a scopo di commercio.

 

1. È vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel Registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste (4).

 

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì ai mosti e ai vini che:

 

a) all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 5;

 

b) contengono una delle seguenti sostanze:

 

1) bromo organico;

 

2) cloro organico, salvo le eventuali piccole quantità che possono provenire da residui di pesticidi impiegati nel vigneto, come stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

 

3) fluoro, oltre i limiti stabiliti con il decreto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11;

 

4) alcol metilico in quantità superiore a 0,30 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcol totale. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro delle politiche agricole e forestali può consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e di vini rossi aventi un contenuto in alcol metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcol totale, purchè siano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto;

 

c) all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione alla normativa vigente (5).

 

3. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla sezione B dell'allegato V del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice prescritta dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della presente legge. La denaturazione deve essere comunicata entro il giorno stesso della sua effettuazione con lettera raccomandata, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi; nella comunicazione devono essere obbligatoriamente indicati la quantità e il luogo di detenzione. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico sui registri obbligatori in un apposito conto separato e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.

 

4. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti (6).

 

 

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(4) Vedi, anche, il D.M. 31 luglio 2006.

(5) Vedi, anche, il D.M. 31 luglio 2006.

(6) Vedi, anche, il D.M. 4 aprile 2007.

 

 

11. Divieto di vendita e di somministrazione.

 

1. È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonchè comunque somministrare mosti e vini:

 

a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione ai risultati della sperimentazione;

 

b) che all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;

 

c) che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non risultano fermentescibili. È fatta eccezione per i mosti d'uva mutizzati con alcol, i vini liquorosi e i vini aromatizzati;

 

d) contenenti oltre 1 grammo per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite è elevato a 2 grammi per litro;

 

e) contenenti oltre 2 grammi per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite è elevato a 5 grammi per litro;

 

f) contenenti alcol metilico in quantità superiore a 0,25 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcol totale;

 

g) contenenti acido citrico in quantità superiore ad 1 grammo per litro;

 

h) contenenti bromo e cloro organici salvo, per quest'ultimo, quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2);

 

i) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.

 

2. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, in base alla accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti con il medesimo decreto.

 

3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, nonchè all'articolo 10, commi 1 e 2, devono essere immediatamente denaturati con la sostanza rivelatrice prevista dall'articolo 14, comma 5, ed avviati alla distillazione senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto (7).

 

 

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(7) Vedi, anche, il D.M. 31 luglio 2006.

 

 

12. Recipienti, bottiglie e sistemi di chiusura.

 

1. I mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di chiusura e di etichetta, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all'ingrosso.

 

2. Non è considerato posto in vendita per il consumo il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori e i commercianti all'ingrosso, nonchè il vino contenuto in bottiglie o in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o aziendale del produttore, purchè la partita dei recipienti sia ben distinta dalle altre e su di essa sia presente un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il lotto di appartenenza.

 

3. Ai fini della presente legge non costituisce chiusura la chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia.

 

4. Il sistema di chiusura riconosciuto dei recipienti di capacità inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio dell'imbottigliatore, come definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, o, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato «codice ICRF», attribuito dall'Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento.

 

 

13. Altre bevande derivate dall'uva.

 

1. Salvo quanto previsto da altre disposizioni vigenti in materia, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere posta in vendita utilizzando nella propria etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino:

 

a) le bevande indicate nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni;

 

b) le bevande a base di prodotti indicati nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e previste dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e dal citato regolamento (CEE) n. 1601/91, e successive modificazioni;

 

c) lo sciroppo o il succo d'uva;

 

d) le bevande spiritose di uva, vino o vinaccia;

 

e) l'uva allo spirito o ad una bevanda spiritosa;

 

f) le marmellate o le gelatine o le confetture di uva.

 

 

14. Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello.

 

1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 9, comma 1.

 

2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle distillerie autorizzate ai sensi dell'articolo 27 del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e dei relativi regolamenti comunitari applicativi.

 

3. È consentita alle distillerie l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonchè del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta. L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito è comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, soggetto alle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 884/2001, e successive modificazioni.

 

4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente in base al luogo di detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il quinto giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.

 

5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì stabilite le modalità da osservare per l'impiego della sostanza denaturante (8).

 

6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola comunicazione prevista dall'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 884/2001.

 

7. La preparazione del vinello è consentita:

 

a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;

 

b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.

 

8. È fatto obbligo ai laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ai laboratori di analisi degli organismi di vigilanza di effettuare sistematicamente la ricerca dei denaturanti previsti dalla presente legge per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica e di segnalarne l'eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Sono esentati da tali obblighi i certificati di analisi rilasciati per uso interno alle aziende committenti (9).

 

 

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(8) Vedi, anche, il D.M. 31 luglio 2006.

(9) Comma così modificato dal comma 1049 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il D.M. 31 luglio 2006.

 

 

15. Planimetria dei locali.

 

1. I titolari di stabilimenti enologici, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali al competente ufficio tecnico di finanza (UTF), hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la collocazione di tutti i recipienti fissi di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante il numero che contraddistingue ogni recipiente e la relativa capacità totale. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi ricevente.

 

2. Gli UTF pongono a disposizione degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.

 

3. Qualsiasi successiva variazione riguardante i recipienti di cui al comma 1 o l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza.

 

4. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla detenzione di mosti o di vini o di vinelli in recipienti fissi o mobili.

 

 

Capo III - Disciplina della produzione degli aceti

 

16. Denominazione degli aceti.

 

1. La denominazione di «aceto di (...)», seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Con successivi decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, può essere modificata e integrata l'individuazione delle caratteristiche, delle sostanze ed elementi, nonchè dei limiti di cui al comma 1.

 

3. In deroga al comma 1 del presente articolo, l'aceto di vino è il prodotto definito dall'allegato I, punto 19, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, contenente una quantità di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume.

 

4. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1 devono provenire da materie prime idonee al consumo umano diretto.

 

5. I vini destinati all'acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per litro.

 

 

 

17. Acetifici e depositi di aceto.

 

1. Gli acetifici e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalità previste dall'articolo 15.

 

2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:

 

a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;

 

b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto è presente come ingrediente;

 

c) di prodotti alimentari conservati in aceto.

 

 

18. Divieti.

 

1. È vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti:

 

a) che, all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi per odori o per sapori anormali in misura tale da essere inidonei al consumo umano diretto o indiretto;

 

b) che contengono aggiunte di alcol etilico, di acido acetico sintetico, o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o di acidi minerali;

 

c) ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.

 

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non si applica agli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto e unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la predetta denaturazione.

 

3. Negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:

 

a) acido acetico, nonchè ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti;

 

b) prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida.

 

4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali in cui si preparano o detengono prodotti alimentari e conserve alimentari all'aceto.

 

5. È vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto.

 

6. È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonchè prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

 

7. In deroga al divieto previsto dal comma 4, sono consentiti la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonchè l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per la panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.

 

 

19. Registro.

 

1. Negli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto deve essere tenuto un registro aggiornato di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Sul registro, tenuto eventualmente anche tramite supporto informatico secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere annotati, di volta in volta:

 

a) la data dell'operazione;

 

b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime con la specificazione della singola natura delle materie prime;

 

c) il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 16 e 23;

 

d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;

 

e) la trasformazione e lo scarico del prodotto.

 

2. Sul registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto prodotto da diverse materie prime, ivi compresi gli aceti che utilizzano denominazioni di origine riservate ai vini o denominazioni di origine protette di cui all'articolo 21.

 

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto emanato di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, può fissare:

 

a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti;

 

b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste dall'articolo 16, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie;

 

c) qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni idonee a evitare possibili forme di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione.

 

 

20. Immissione in commercio.

 

1. È vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di cui agli articoli 16 e 23.

 

2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili con chiusura ermetica, congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti più integra. Sulla confezione deve sempre figurare una indicazione atta a individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente. I recipienti devono avere le capacità stabilite dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, e successive modificazioni.

 

 

21. Utilizzo delle denominazioni di origine riservate ai vini.

 

1. L'utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche riservate ai vini nella designazione di un aceto di vino può essere consentito a condizione che l'elaborazione di quest'ultimo avvenga esclusivamente a partire da un vino a denominazione di origine per il quale è stata rilasciata la certificazione di idoneità prevista dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o, nel caso di vino ad IGT, altra documentazione idonea.

 

2. Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere consentito a condizione che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorità competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente.

 

 

22. Pratiche e trattamenti enologici.

 

1. Nella produzione e nella conservazione degli aceti, le materie prime e gli aceti possono essere sottoposti alle pratiche e ai trattamenti enologici menzionati nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonchè a quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale.

 

2. Nella preparazione degli aceti è inoltre consentita:

 

a) l'aggiunta di acqua, purchè sia effettuata soltanto negli acetifici;

 

b) la decolorazione con il carbone per uso enologico;

 

c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.

 

 

23. Sostanze aromatizzanti.

 

1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.

 

2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia.

 

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, può stabilire eventuali caratteristiche specifiche di composizione e modalità di preparazione degli aceti di cui al comma 1.

 

 

24. Trasporto di sidri, mosti e aceti.

 

1. I sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici o alle distillerie.

 

2. I mosti ed i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento unicamente per essere avviati ad altro acetificio, alla distillazione o alla distruzione.

 

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i prodotti destinati alla distilleria o alla distruzione possono essere estratti dagli stabilimenti solo previa denaturazione ai sensi dell'articolo 14, comma 5 (10).

 

 

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(10) Vedi, anche, il D.M. 31 luglio 2006.

 


 

Capo IV - Disciplina dei prodotti per uso enologico

 

25. Sostanze ammesse.

 

1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite le norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione e alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonchè dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con il medesimo decreto sono altresì indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione dei citati preparati.

 

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute.

 

 

26. Prodotti per l'igiene della cantina.

 

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali sostanze e prodotti possono essere usati per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi, nonchè degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina.

 

2. I prodotti, preparati con le sostanze o prodotti stabiliti dal decreto di cui al comma 1, devono riportare in etichetta la denominazione dei componenti attivi e la dizione «da usare esclusivamente per l'igiene della cantina» in caratteri ben chiari, indelebili, in lingua italiana, di formato non inferiore a un centimetro e del colore adottato per l'iscrizione più evidente.

 

3. È vietato produrre, vendere e detenere negli stabilimenti enologici, nelle cantine e nei locali comunicanti anche attraverso cortile, a qualunque uso destinati, negli spacci di vendita all'ingrosso e al dettaglio di mosti e di vini, sostanze e prodotti per l'igiene della cantina diversi da quelli consentiti ai sensi del decreto di cui al comma 1.

 

 

27. Detenzione dei prodotti chimici.

 

1. È vietato vendere per uso enologico e detenere nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonchè nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti ai sensi della presente legge. Nei reagentari dei laboratori annessi è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici non consentiti, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purchè in quantitativi strettamente necessari al normale lavoro analitico e purchè sul contenitore sia indicata la denominazione chimica del prodotto in modo ben visibile e indelebile, in lingua italiana.

 

 

Capo V - Disposizioni comuni

 

28. Registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio.

 

1. I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

 

2. I grossisti che effettuano vendita al minuto devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione, precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.

 

3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1 e di annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate.

 

4. I registri istituiti ai sensi dei commi 1 e 3 possono essere tenuti anche tramite supporto informatico, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

 

5. Per coloro che tengono la propria contabilità avvalendosi di sistemi informatizzati, ai sensi del comma 4, le iscrizioni nei registri di carico e scarico possono essere completate settimanalmente.

 

 

29. Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza.

 

1. I funzionari e gli agenti delegati per la vigilanza, ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonchè dell'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, possono accedere liberamente anche ai depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte dell'UTF, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge.

 

2. Gli esercenti di cui alla presente legge hanno l'obbligo di esibire la documentazione ufficiale prescritta dalle norme comunitarie e nazionali, di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolare l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera e i mezzi esistenti in azienda.

 

 

30. Accessibilità dei dati.

 

1. I dati delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di vinificazione, di giacenza e di denuncia delle uve ai fini delle rivendicazioni della IGT, della DOC e della DOCG, non appena pervenuti ed elaborati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, senza che da ciò derivino nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, sono resi disponibili a chiunque ne dimostri interesse e pubblicati sul sito INTERNET del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

 

31. Convalida dei documenti di accompagnamento.

 

1. La convalida dei documenti di accompagnamento redatti per i trasporti di prodotti vinosi in recipienti di capacità superiore a 60 litri, prevista dall'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, secondo trattino, del citato regolamento (CE) n. 884/2001, può essere espletata, in alternativa, mediante:

 

a) l'apposizione di un timbro di convalida da parte di un incaricato del sindaco del comune competente per il luogo di inizio del trasporto;

 

b) l'apposizione da parte del mittente di una stampigliatura effettuata da una apparecchiatura automatica di microfilmatura;

 

c) l'apposizione da parte del mittente di una specifica impronta di una timbratrice riconosciuta munita di un dispositivo non manomissibile recante la data e la numerazione progressiva delle impronte eseguite. La foggia dell'impronta è determinata dall'utilizzatore ed è depositata presso il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

 

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le disposizioni riguardanti l'applicazione della convalida, nonchè le caratteristiche della timbratrice riconosciuta.

 

 

32. Abrogazioni.

 

1. Sono abrogati il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1934, n. 332, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 dicembre 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 23 dicembre 1933, in materia di marchio dell'Istituto nazionale per l'esportazione (INE) per l'esportazione dei vini.

 

 

Capo VI - Sanzioni per violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei mosti e dei vini

 

33. Sanzioni per l'utilizzo di prodotti nocivi o non consentiti.

 

1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte prodotti con effetti potenzialmente nocivi alla salute, quali antibiotici, ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze non consentite, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro.

 

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte prodotti non consentiti, quali alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca anche leggermente appassita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 2.500 euro.

 

3. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza attenuante in relazione al comportamento del trasgressore, il fatto commesso entro il periodo consentito per le fermentazioni può essere ritenuto di lieve entità, rientrando nei limiti di un aumento del titolo alcolometrico volumico totale del 2 per cento, e riguarda aziende di trasformazione di uva in vino, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto globalmente sofisticato.

 

4. Al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del legale rappresentante della ditta.

 

 

34. Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati.

 

1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme comunitarie e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 50 euro, se trattasi di vino da tavola ad IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 100 euro, se trattasi di vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino, a 250 euro, se trattasi di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate, deve essere denaturato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, e avviato alla distillaz ione senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto.

 

2. Quando il fatto è commesso entro il periodo consentito per la fermentazione, stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e riguarda aziende di trasformazione di uva in mosto o in vino, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto eccedentario e se esso è ottenuto da prodotti della stessa campagna vitivinicola, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della metà.

 

 

35. Altre sanzioni relative alla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e di vini.

 

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:

 

a) chiunque pone in vendita con la denominazione di «vino passito» o «passito» vini che non rispondono alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

 

b) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1;

 

c) chiunque produce o detiene vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.

 

2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all'articolo 1, comma 2, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.

 

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:

 

a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3;

 

b) chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume e chiunque procede alla vinificazione dei suddetti mosti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8;

 

c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 9;

 

d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

 

4. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.

 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 11, comma 1, lettere a), c) f), h) e i), e comma 2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 11, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione; la sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.

 

6. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.000 euro:

 

a) chiunque detiene il vino di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal medesimo periodo e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 10, comma 3, terzo e quarto periodo;

 

b) chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), d), e) e g), senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 11, comma 3;

 

c) chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacità inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

 

d) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 14, comma 1;

 

e) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, primo periodo;

 

f) chiunque prepara il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7;

 

g) i laboratori ufficiali di analisi di cui all'articolo 14, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo comma.

 

7. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

 

8. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 13 utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

 

9. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con la sostanza rivelatrice di cui all'articolo 14, comma 5, e chi impiega la sostanza denaturante in difformità dalle modalità previste ai sensi del medesimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

 

10. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di cui all'articolo 15 che non presentano al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la planimetria prevista dal comma 1 e dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.

 

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, nonché l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

 

12. Chiunque viola le disposizioni in materia di igiene della cantina di cui all'articolo 26 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.

 

13. Chiunque vende per uso enologico o detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonché nei locali comunque comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

 

14. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:

 

a) i produttori, gli importatori e i grossisti di cui all'articolo 28, comma 1, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni;

 

b) i grossisti di cui all'articolo 28, comma 2, che non effettuano sul registro di carico e scarico le annotazioni previste dal medesimo comma;

 

c) gli utilizzatori di cui all'articolo 28, comma 3, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni;

 

d) i soggetti di cui all'articolo 28, commi 1, 2 e 3, che non conservano i registri di carico e scarico previsti dalle medesime disposizioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

 

15. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 14 è ridotta alla metà nel caso in cui le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione.

 

16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rifiuta di esibire agli addetti preposti alla vigilanza la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in violazione degli obblighi di cui all'articolo 29, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

 

 

Capo VII - Sanzioni per violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti

 

36. Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti.

 

1. Chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, chiunque produce, detiene, trasporta e pone in commercio aceti che hanno le caratteristiche di cui al medesimo articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

 

3. Chiunque detiene nei locali di cui all'articolo 18, comma 3, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

 

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:

 

a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 5;

 

b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

 

c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 22;

 

d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizione stabilite ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

 

e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 23.

 

5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.

 

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro:

 

a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;

 

b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;

 

c) chiunque trasporta, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

 

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro:

 

a) chiunque viola le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 19, comma 3;

 

b) chiunque pone in commercio aceti destinati al consumo diretto in confezioni e recipienti che non hanno le caratteristiche previste dall'articolo 20, comma 2.

 

8. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 21 nella designazione di un aceto che non possiede le caratteristiche previste dal medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.

 

9. Chiunque vende o trasporta i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, in violazione delle disposizioni previste ai sensi dei medesimi commi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro.

 

10. Chiunque trasporta al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

 

 

Capo VIII - Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e altre sanzioni

 

37. Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.

 

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

«10-bis. Chiunque non osserva le modalità e le prescrizioni adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali riguardanti l'aggiunta nei vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di applicazione (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

 

10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini, non osserva le prescrizioni del titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e delle relative disposizioni applicative, nonchè della legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

 

10-quater. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti, previste dall'allegato V, sezioni H e I, e dall'allegato VI, sezione K, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonchè dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 30.000 euro.

 

10-quinquies. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'allegato V, sezione J, e dall'allegato VI, sezione L, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonchè dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000 euro.

 

10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, nonchè dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro».

 

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, è abrogato; conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 3, le parole: «Disposizioni finali ed» sono soppresse.

 

 

38. Violazioni del decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999.

 

1. Chiunque viola le disposizioni di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999, riguardante la produzione e la commercializzazione dei vini ad IGT, a DOC e a DOCG designati con la qualificazione «novello», è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

 

 

39. Altre sanzioni.

 

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:

 

a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 5;

 

b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 7;

 

c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni spontanee prevista dall'articolo 9, comma 3;

 

d) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo;

 

e) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2;

 

f) chiunque non tiene il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14, comma 3, secondo periodo;

 

g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'articolo 14, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma;

 

h) chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 6, relativa alle operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino;

 

i) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 15, comma 3, primo periodo;

 

l) chiunque non tiene il registro di carico e scarico e chiunque non provvede agli aggiornamenti e alle annotazioni previsti ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2.

 

 

Capo IX - Altre disposizioni connesse alle sanzioni

 

40. Chiusura degli stabilimenti.

 

1. Per le infrazioni previste dagli articoli 33, 34, 35, commi 4, 11 e 13, e 36, commi 1, 3 e 4, il prefetto, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, su proposta del competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.

 

 

41. Ordinanza di ingiunzione.

 

1. L'autorità amministrativa di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'emettere l'ordinanza di ingiunzione per le infrazioni alle disposizioni previste dalla presente legge, dispone:

 

a) che siano poste a carico del responsabile delle violazioni anche le spese di analisi da corrispondere agli istituti di analisi incaricati;

 

b) che, nei casi gravi o di reiterazione degli atti, l'estratto dell'ordinanza di ingiunzione sia pubblicato a spese del responsabile delle violazioni almeno su due giornali di grande diffusione, uno dei quali scelto fra i quotidiani locali, e che sia affisso all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune in cui risiede il responsabile delle violazioni e dove è ubicata la cantina nella quale è stata commessa l'infrazione.

 

 

42. Costituzione delle associazioni come parte civile.

 

1. Le associazioni dei produttori, le associazioni rappresentative della filiera, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni della presente legge.

 

 

Capo X - Diffida per le infrazioni minori

 

43. Diffida per le infrazioni minori.

 

1. Al fine di ridurre i contenziosi dovuti a infrazioni minori, quali imprecisioni, errori e omissioni formali o infrazioni di lieve entità, punite con la sanzione amministrativa pecuniaria avente un minimo edittale non superiore a 500 euro, è istituito lo strumento della diffida volto a sanare il fatto accertato attraverso un richiamo formale che comporti, quando possibile, una semplice operazione di regolarizzazione, nonchè il declassamento, la distruzione o il cambio di destinazione del prodotto o dei materiali irregolari.

 

2. L'agente verbalizzante che ha accertato l'infrazione di cui al comma 1, tenuto conto della gravità del fatto e su richiesta dell'avente diritto, anche successiva alla contestazione, può applicare la diffida redigendo apposito verbale nel quale precisa il richiamo effettuato e dispone i tempi e i modi per la regolarizzazione dell'infrazione e ogni altra operazione a cui il contravventore deve attenersi.

 

3. Nel caso in cui la medesima azienda sia soggetta a diffida per tre volte nell'arco dei cinque anni precedenti all'accertamento, ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida.

 

4. Sono, in ogni caso, esclusi dalla possibilità di applicazione della diffida i reati e le violazioni per fatti riguardanti falsi, frodi o prodotti pregiudizievoli per la salute, anche se puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.

 

5. Nell'ipotesi in cui il trasgressore non si attenga alle istruzioni impartite nel verbale di richiamo formale di cui al comma 2 entro i tempi previsti, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prescritta per il fatto accertato aumentata fino al doppio.

 

6. La diffida di cui al comma 1 si applica a tutte le sanzioni amministrative previste nel settore vitivinicolo e in particolare alle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, e da decreti ministeriali di attuazione di norme nazionali o comunitarie.

 

 

Capo XI - Disposizioni transitorie finali

 

44. Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi.

 

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita la commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, per gli aspetti per i quali non esistono metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), in relazione all'articolo 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze, della salute e delle attività produttive, nonchè eventualmente di enti o istituti specializzati nei particolari settori.

 

3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, articolare la commissione di cui al comma 1 in più sottocommissioni, determinandone la composizione.

 

4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali (11).

 

 

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(11) La commissione consultiva di cui al presente articolo è stata istituita con D.M. 5 maggio 2006. Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

 

 

45. Comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi.

 

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi con il compito di:

 

a) realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi;

 

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base a indirizzi uniformi;

 

c) proporre eventuali modifiche alle disposizioni vigenti in materia di vigilanza.

 

2. Il comitato di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è composto da tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente, da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da tre rappresentanti del Ministero della salute e da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero delle attività produttive.

 

3. Le mansioni di segreteria del comitato di cui al comma 1 sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia (12).

 

 

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(12) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

 

 

46. Assenza di nuovi o maggiori oneri.

 

1. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui all'articolo 44 e del comitato di cui all'articolo 45 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della commissione e del comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

 

 

47. Abrogazioni.

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, e successive modificazioni;

 

b) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 6 dicembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1957;

 

c) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° luglio 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 15 luglio 1957;

 

d) il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni;

 

e) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 26 settembre 1967, concernente il rivelatore da addizionare alle materie prime destinate all'acetificazione;

 

f) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 marzo 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 9 aprile 1968;

 

g) il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773;

 

h) il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e successive modificazioni;

 

i) la legge 2 agosto 1982, n. 527, e successive modificazioni;

 

l) gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 27 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1986;

 

m) il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2001.

 

2. Ogni riferimento contenuto nella presente legge a regolamenti comunitari deve intendersi riferito anche ai regolamenti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa con i quali vengono ricodificate le medesime disposizioni.

 

 

 


 

D.M. 29 marzo 2007
Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2007, n. 89.

 

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

 

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 57, paragrafo 2, che demanda agli Stati membri di stabilire, per i vini di qualità prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe;

 

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

 

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i Consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

 

Visto il proprio decreto 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

 

Visto il proprio decreto 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

 

Visto il proprio decreto 27 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

 

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

 

Visto il proprio decreto 9 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001 come modificato dal decreto 27 dicembre 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.O.P.R.D.);

 

Visto il proprio decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

 

Visti i decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali con i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, sono stati autorizzati, in via sperimentale, n. 28 consorzi di tutela all'attività di controllo per le relative denominazioni di origine, in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

 

Visto il proprio decreto 4 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

 

Considerato che a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003, sull'azione di controllo svolta in via sperimentale dai predetti consorzi di tutela, sono emersi risultati positivi circa la tracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo, a garanzia della qualità dei relativi vini ed a tutela del consumatore;

 

Considerato che negli obiettivi di governo è prevista la revisione della legge n. 164/1992 anche per assicurare l'omogeneità del sistema dei controlli e di vigilanza su tutte le produzioni tipiche di qualità riconosciute a livello comunitario e nazionale definendo disposizioni per l'attività di controllo sulla produzione di tutti i V.Q.P.R.D. italiani lungo tutte le fasi del processo produttivo;

 

Considerato che, nelle more della revisione della citata legge n. 164/1992, è opportuno estendere il sistema di controllo a tutti i V.Q.P.R.D. italiani ed è, pertanto, necessario fissare le disposizioni per l'attività di controllo sulla produzione dei V.Q.P.R.D. lungo tutte le fasi del processo produttivo;

 

Ritenuto inoltre che in base ai risultati conseguiti dalla predetta attività di controllo sperimentale si rende opportuno, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure cui sono sottoposti gli operatori e di ridurre i relativi costi, stabilire le disposizioni per attuare un utile coordinamento tecnico-amministrativo tra le vigenti disposizioni nazionali concernenti la gestione dei V.Q.P.R.D.;

 

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;

 

 

Decreta:

 

1. Finalità.

 

1. Nelle more della revisione strutturale del sistema dei controlli e della revisione della legge n. 164/1992 la produzione dei V.Q.P.R.D. è sottoposta ad un sistema di controllo e di tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

 

 

2. Controllo delle produzioni dei V.Q.P.R.D.

 

1. Il controllo sulla produzione dei V.Q.P.R.D. è effettuato dai soggetti autorizzati di cui all'art. 3 in possesso dei requisiti e nel rispetto degli obblighi di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente decreto.

 

2. L'attività di controllo è effettuata nel rispetto dello schema del piano dei controlli e del prospetto tariffario approvati con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

 

3. I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera produttiva.

 

 

3. Soggetti idonei all'attività di controllo.

 

1. I soggetti idonei a svolgere l'attività di controllo sono:

 

a) i Consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992;

 

b) i soggetti di cui alla lettera a) possono svolgere l'attività di controllo anche per le denominazioni di origine per le quali non hanno l'incarico di vigilanza, qualora proposti alla Regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera di cui all'art. 4, comma 1;

 

c) le associazioni di Consorzi di tutela - ciascuno in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) - riconosciute con apposito decreto ministeriale d'intesa con la competente regione;

 

d) gli enti pubblici;

 

e) gli organismi privati iscritti all'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999, possono essere autorizzati se proposti alla Regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera di cui alla lettera b).

 

 

 

4. Procedure per l'individuazione del soggetto da incaricare al controllo.

 

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 2, la filiera vitivinicola regionale, effettivamente rappresentativa della DO interessata, presenta alla competente Regione documentata proposta per l'individuazione del soggetto da autorizzare all'attività di controllo per la singola DO. I criteri per la verifica della rappresentatività sono fissati con il decreto di cui all'art. 2, comma 2.

 

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stata effettuata la proposta, il soggetto da autorizzare è individuato dalla competente Regione, sentita la filiera di cui al comma 1.

 

 

5. Adempimenti delle Regioni.

 

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta o nel caso di cui all'art. 4, comma 2 la Regione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 1, lettera A, individua il soggetto per la specifica denominazione di origine e lo propone al Ministero, dandone comunicazione al soggetto interessato.

 

2. Qualora il soggetto proposto dalla filiera di cui all'art. 4, comma 1, non sia in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1, lettera A, la Regione, sentita la filiera, individua un altro soggetto da autorizzare all'attività di controllo.

 

 

6. Adempimenti del soggetto individuato dalla Regione.

 

1. Entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 5, comma 1, il soggetto individuato per il controllo della specifica DO trasmette al Ministero ed alla Regione competente il piano dei controlli e il relativo prospetto tariffario di cui all'art. 2, comma 2.

 

 

7. Procedimento di autorizzazione.

 

1. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui all'art. 6, il Ministero, esaminati il piano dei controlli ed il prospetto tariffario, acquisito il parere della Regione, emana il decreto di autorizzazione.

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità triennale ed è rinnovabile, con decreto del Ministero su proposta della Regione competente, previa valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto e dell'attività svolta.

 

3. Nel caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione o nel caso di violazione del piano dei controlli e del prospetto tariffario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata con decreto del Ministero, acquisito il parere della Regione interessata.

 

 

8. Disposizioni di coordinamento.

 

1. Nel caso in cui le zone di produzione di più denominazioni di origine siano in tutto o in parte sovrapposte e siano stati autorizzati al controllo soggetti diversi, i controlli ispettivi presso i singoli operatori possono essere eseguiti da un unico soggetto individuato dalla Regione, d'intesa con il Ministero, tra quelli autorizzati al controllo per le DO interessate.

 

2. Il soggetto che effettua i controlli di cui al comma 1, è tenuto a comunicare a tutti gli altri soggetti incaricati l'esito dell'attività di controllo per quanto di competenza.

 

 

9. Obblighi degli operatori.

 

1. Gli operatori di tutte le fasi del processo produttivo di ciascuna DO sono tenuti a fornire la documentazione richiesta e consentire l'accesso in azienda ai soggetti incaricati del controllo.

 

2. Per i vini D.O.C., le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri previsti dai rispettivi disciplinari l'apposita fascetta identificativa, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva. Le caratteristiche di tale fascetta e le relative modalità di applicazione sono definite con il decreto di cui all'art. 2, comma 2.

 

3. In alternativa al sistema di cui al comma 2 è consentito l'utilizzo del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al predetto soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

 

4. La scelta tra i sistemi di cui ai comma 2 e 3 deve essere indicata nel piano dei controlli di cui all'art. 6.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome, con il quale saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di applicazione dell'ologramma di Stato per tutte le produzioni a denominazione di origine registrata.

 

6. Per i vini a D.O.C.G. il rilascio delle fascette sostitutive del contrassegno di Stato è subordinato all'applicazione del sistema di controllo di cui al presente decreto.

 

 

10. Vigilanza sui soggetti autorizzati all'attività di controllo.

 

1. La vigilanza sui soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 e sull'attività di controllo svolta dai medesimi sono esercitate dal Ministero - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalle competenti regioni e province autonome, secondo le modalità fissate con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

 

2. Gli esiti dell'attività di vigilanza sono comunicati al Dipartimento dello sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari per i provvedimenti di competenza ed alla Regione competente.

 

 

11. Disciplina degli incarichi in atto e della procedura per l'esame delle istanze di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2006.

 

1. I Consorzi incaricati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003 sono autorizzati per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 7, comma 3.

 

2. L'istruttoria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto relativa alle istanze già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001.

 

3. I consorzi di cui ai commi 1 e 2 devono provvedere entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 2, all'adeguamento del piano dei controlli e del tariffario.

 

 

12. Disposizioni particolari e abrogazione di precedenti decreti.

 

1. Per le DO riconosciute dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano entro un anno dal riconoscimento delle relative DO.

 

2. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti decreti richiamati nelle premesse:

 

decreto ministeriale 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

 

decreto ministeriale 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003.

 

3. Il decreto ministeriale 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2002, è abrogato dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

 

 


 

 

Allegato 1

A - Requisiti dei soggetti e procedure per l'autorizzazione

 

 

La richiesta è sottoscritta, con firma autenticata, dal legale rappresentante del soggetto stesso e corredata da:

 

1) documentazione che illustra il suo stato giuridico;

 

2) copia del verbale dell'organismo statutario competente, che autorizza il legale rappresentante a richiedere l'autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento di attività di controllo;

 

3) per i Consorzi di tutela di cui al punto a) dell'art. 3 del presente decreto, attestazione di rappresentatività della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata rivendicata a D.O.C. o D.O.C.G., pari almeno al 66%, riferita all'anno precedente alla presentazione dell'istanza medesima, qualora il controllo riguardi la DO tutelata;

 

4) indicazione di personale qualificato (direttivo, amministrativo, tecnico) con relativo organigramma, e illustrazione delle responsabilità e dei rapporti esistenti tra le diverse funzioni;

 

5) il personale responsabile del piano dei controlli dei soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto deve possedere una comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno cinque anni; il restante personale addetto all'attività di controllo deve possedere una comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno tre anni;

 

6) indicazione dell'articolazione delle strutture operative a livello territoriale;

 

7) impegno ad utilizzare, ai fini delle indagini analitiche, laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciascuna prova, ed indicazione degli stessi;

 

8) atto d'impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare le ispezioni di vigilanza;

 

9) atto d'impegno a mantenere la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo;

 

10) atto d'impegno a comunicare all'autorità di vigilanza competente tutte le informazioni richieste o dovute nell'ambito dei poteri di vigilanza;

 

11) atto di impegno ad effettuare le attività autorizzate in condizioni di parità a tutti gli operatori che utilizzano la denominazione.

 

12) tenuta di una contabilità apposita e separata relativa alla gestione delle attività di controllo al fine di assicurare trasparenza sull'impiego delle risorse.

 

 

B - Obblighi dei soggetti incaricati al controllo

 

1. Comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione della struttura di controllo e dell'organo decidente i ricorsi, nonchè l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

 

2. Comunicare agli enti preposti (come previsto dal piano dei controlli) gli esiti delle attività ed in particolare delle non conformità al fine di consentire agli stessi l'adozione delle misure e/o sanzioni previste dalla specifica normativa.

 

3. Tenere gli elenchi aggiornati degli operatori assoggettati al sistema di controllo.

 

4. Trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione sull'attività dei controlli svolti nell'anno precedente, contente almeno i seguenti dati per ogni tipologia di controllo svolta su ciascuna DO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria

 

 

Utilizzatori della DO

Sottoposti a controllo

Conformi

non conformità lievi

non conformità gravi

 

 

 

 

 

 

 

 

VITICOLTORI

Ha iscritti

 

n. aziende

 

 

 

 

 

 

 

q.li uva

 

 

 

 

 

 

 

% sul totale

 

 

 

 

VINIFICATORI

 

 

n. aziende

 

 

 

 

 

 

 

Hl di vino

 

 

 

 

 

 

 

% sul totale

 

 

 

 

IMBOTTIGLIATORI

 

 

n. aziende

 

 

 

 

 

 

 

n. bottiglie

 

 

 

 

 

 

 

% sul totale

 

 

 

 

 

 

5. Consegnare al Ministero ed alle regioni, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo.

 

6. Avere procedure documentate per l'applicazione del piano dei controlli.

 

7. Avere procedure per l'accoglimento dei reclami.

 

8. Effettuare l'estrazione del campione, ove previsto, con metodo di estrazione casuale, e darne comunicazione alla competente regione e al Ministero. Detto campione può essere integrato con controlli mirati su indicazione delle strutture competenti in materia (Regione, ICQ, ecc.) secondo le indicazioni annualmente fornite da dette strutture.

 

9. Fornire al personale istruzioni documentate ed aggiornate sui propri compiti e responsabilità.

 

10. Mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione delle attività di controllo, per un periodo minimo di cinque anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Per un esame più approfondito si veda il Dossier RUE – Proposte di atti normativi dell’UE, n. 10, del 23 luglio 2007, dal titolo “Riforma del settore vitivinicolo”.

[2] COM(2007)372.

[3] Il 29 giugno 2007 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2007)370) sulla gestione dei diritti di impianto a decorrere dal 1° agosto 2000.

[4] SEC(2007)893).

[5] La riforma della legge n. 164/1992 è stata più volte oggetto di esame parlamentare. Da ultimo, nella scorsa legislatura, la Commissione Agricoltura della Camera ha avviato il 31 maggio 2005 l’esame di un disegno di legge governativo (A.C. 5768), in relazione al quale è stata svolta anche una ampia attività conoscitiva. I progetti di legge sinora presentati nella legislatura in corso sono riportati in questo dossier.