Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Germania: la riforma del federalismo. Documentazione per la missione della Commissione Affari costituzionali a Berlino (5 marzo 2007)
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 51
Data: 28/02/2007
Descrittori:
FEDERALISMO   GERMANIA
STATI ESTERI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

SERVIZIO BIBLIOTECA

 

Documentazione e ricerche

Germania:
la riforma del federalismo

Documentazione per la missione della Commissione Affari costituzionali a Berlino
(5 marzo 2007)

 

 

 

 

n. 51

 

 

28 febbraio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

Hanno partecipato alla redazione del dossier il Servizio biblioteca – Osservatorio della legislazione straniera, il Servizio rapporti internazionali e il Dipartimento affari esteri del Servizio studi.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AC0210.doc

 


INDICE

 

 

 

Premessa  1

La riforma del federalismo in Germania

Scheda di lettura  5

§      La legge di riforma costituzionale  5

§      La nuova ripartizione delle competenze legislative  6

§      La riforma delle leggi ad approvazione bicamerale  9

§      Le modifiche di contenuto finanziario  9

§      La legge di accompagnamento alla riforma del federalismo  11

§      La Commissione bicamerale sui rapporti finanziari tra Federazione e Länder12

Testi a fronte

§      Testo a fronte tra la Legge fondamentale (Grundgestez) tedesca e le modifiche introdotte dalla riforma del federalismo nel 2006 (Traduzione italiana)17

§      Testo a fronte tra la Legge fondamentale (Grundgestez) tedesca e le modifiche introdotte dalla riforma del federalismo nel 2006 (Testo in tedesco)54

§      J. Woelk, La riforma del sistema federale tedesco: riuscito il primo atto, in Federalismi.it (19 luglio 2006)99

§      A.A. Demmig, La modernizzazione del federalismo in Germania: spunti di riflessione per l’attuazione e l’aggiornamento del regime delle competenze legislative nell’ordinamento italiano, in Federalismi.it (11 ottobre 2006)115

§      G. Piccirilli, Foderalismusreform e ruolo del Bumdesrat: la genesi della revisione costituzionale tedesca del 2006 e la riduzione delle leggi bicamerali, in Amministrazione in cammino (18 dicembre 2006)133

§      P. Häberle, Modelli di federalismo nella comparazione costituzionale culturale, relazione presentata al convegno: Le prospettive del federalismo in Europa. Un dialogo italo-tedesco (26 gennaio 2007)141

§      F. Palermo, La coincidenza degli opposti: l’ordinamento tedesco e il federalismo asimmetrico, in Federalismi.it (7 febbraio 2007)157

§      V. Baldini, La riforma costituzionale in Germania: da un federalismo di esecuzione ad un federalismo sperimentale, Commissioni Affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Indagine conoscitiva sulle questioni relative al Titolo V della Parte II della Costituzione (documento depositato nel corso dell’audizione del 26 febbraio 2007)175

§      J. Luther, Cause e obiettivi della riforma del federalismo in Germania, Commissioni Affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Indagine conoscitiva sulle questioni relative al Titolo V della Parte II della Costituzione (documento depositato nel corso dell’audizione del 26 febbraio 2007)203

§      Rapporti bilaterali211

§      Commissioni parlamentari211

§      Cooperazione multilaterale  213

§      Cooperazione amministrativa  213

§      Unione Interparlamentare  214

XIV legislatura  215

§      Rapporti bilaterali215

§      Commissioni parlamentari215

§      Cooperazione multilaterale  217

§      Cooperazione amministrativa  218

§      Unione Interparlamentare  218

Scheda Paese (Fonte: Ministero degli affari esteri)

§      Repubblica Federale di Germania  221

 

 


Premessa

Il presente dossier, predisposto in occasione della missione della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati presso il Bundestag (5 marzo 2007), raccoglie materiale relativo alla riforma costituzionale approvata in Germania nel 2006.

 

Alla scheda di lettura, redatta a cura del Servizio biblioteca – Osservatorio della legislazione straniera, fa seguito un testo a fronte che evidenzia le modifiche e le integrazioni apportate dalla riforma alla Legge fondamentale tedesca, ed una selezione di dottrina.

 

Completano il dossier una nota sulle relazioni parlamentari tra Italia e Germania, redatta a cura del Servizio rapporti internazionali, e la scheda-paese fornita dal Ministero degli affari esteri.

 


La riforma del federalismo in Germania

 


Scheda di lettura

La legge di riforma costituzionale

La riforma dell’ordinamento federale dello Stato[1], approvata con un’amplissima maggioranza in entrambi i rami del Parlamento ed entrata in vigore il 1° settembre 2006, rappresenta la più importante e vasta opera di revisione costituzionale che sia mai stata realizzata nella storia della Repubblica federale tedesca.

Nella seduta del 30 giugno 2006 il Bundestag ha approvato il progetto di legge di revisione costituzionale insieme al progetto di legge di accompagnamento alla riforma del federalismo (v. infra) accogliendo gli emendamenti proposti dalla Commissione giustizia (seduta del 28 giugno 2006) e respingendo in blocco tutte le mozioni presentate dai gruppi dell’opposizione. Il progetto di riforma ha ottenuto 428 voti favorevoli (18 in più del quorum di maggioranza richiesto) su 592 votanti; 161 sono stati i voti contrari e 3 le astensioni. La stessa ampia maggioranza è stata conseguita anche al Bundesrat nella seduta del 7 luglio 2006: 62 su 69 sono stati i voti a favore (ne sarebbero bastati 46), il Land Schleswig-Holstein si è astenuto e il Meclemburgo-Pomerania ha respinto il progetto. Entrambi questi Länder hanno motivato la loro scelta contraria con il timore dell’affermarsi di un federalismo competitivo che porrebbe in una situazione di svantaggio i Länder finanziariamente più deboli.

Rispetto al progetto di legge originario (Atto del Bundestag n. 16/813 e Atto del Bundesrat n. 178/06) presentato dai gruppi parlamentari della coalizione di Governo (CDU/CSU e SPD) il 7 marzo 2006 e discusso in prima lettura al Bundestag il successivo 10 marzo, il testo definitivamente approvato da entrambe le Camere non presenta significative differenze. Tra gli emendamenti di particolare rilevanza si segnalano quelli relativi ai settori dell’istruzione universitaria e del diritto dell’ambiente.

Le modifiche costituzionali approvate costituiscono la premessa per il proseguimento della riforma federalista: la coalizione di Governo si è infatti impegnata ad affrontare, subito dopo la pausa estiva, la parte della riforma che riguarda i rapporti finanziari tra Federazione e Länder (sul punto, v. infra).

La nuova ripartizione delle competenze legislative

La Legge fondamentale (Grundgesetz - GG) prevede attualmente un elenco di materie di competenza esclusiva della Federazione (ausschließliche Gesetzgebung des Bundes, di cui all’art. 73 GG) e un elenco di materie che ricadono nella competenza concorrente (konkurrierende Gesetzgebung, di cui all’art. 74 GG) [2] della Federazione e dei Länder. In tutte le materie che non sono espressamente riservate alla Federazione, i Länder hanno il diritto di legiferare (art. 70 GG, comma 1).

Il nuovo testo costituzionale prevede l’abrogazione dell’art. 75 GG[3], cioè l’eliminazione della c.d. legislazione quadro (Rahmengesetzgebung). Come sottolineato nella relazione di accompagnamento al progetto di revisione, la richiesta di due successivi procedimenti legislativi (sul piano federale il primo, su quello di ciascun Land il secondo) ha contribuito a rendere il sistema inutilmente complicato e inefficiente, specialmente per quanto riguarda l’attuazione del diritto comunitario o il settore del diritto dell’ambiente dove è stata maggiormente avvertita l’esigenza di una disciplina unitaria.

Nel settore dell’ambiente, infatti, in sede di approvazione finale, sono stati introdotti alcuni emendamenti al progetto di legge originario, anche su impulso delle riflessioni emerse durante il ciclo di audizioni svoltosi in Commissione Giustizia[4]: l’attribuzione alla legislazione concorrente delle materie relative alla protezione della natura, alla tutela del paesaggio e al regime delle acque pone le premesse per l’elaborazione di un Codice unitario dell’ambiente che il Governo dovrà elaborare entro un periodo di tre anni e mezzo. Frutto di un compromesso tra le forze della coalizione di governo e i ministri rappresentanti dei Länder è anche la soppressione della clausola di necessità per la disciplina relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Contestualmente all’abrogazione della legislazione quadro nel suo complesso, le materie che attualmente ricadono in tale competenza sono state trasferite in parte alla legislazione esclusiva dei Länder, in parte alla legislazione esclusiva della Federazione e in parte alla legislazione concorrente.

Viene così rafforzato il potere di organizzazione dei Länder, che acquistano la competenza per lo stato giuridico del pubblico impiego a livello regionale, comprensivo della disciplina delle carriere, originariamente prevista nella legislazione quadro. Alla Federazione è stato trasferito il potere di disciplinare, nell’ambito della legislazione concorrente, lo stato giuridico dei pubblici impiegati e dei magistrati regionali, per garantire la loro mobilità all’interno del territorio federale. Tale legislazione è soggetta all’obbligo di approvazione da parte del Bundesrat. Per quanto invece concerne il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti pubblici regionali, a seguito dell’abrogazione dell’art. 74a, la relativa competenza legislativa in materia, attualmente prevista a favore della Federazione, è stata trasferita ai Länder.

Le materie relative all’anagrafe e ai documenti d’identità e alla tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all’estero sono passate dalla legislazione quadro alla legislazione esclusiva federale. La disciplina giuridica generale della stampa è diventata di competenza legislativa esclusiva dei Länder. Le restanti materie della legislazione quadro, infine, sono state trasferite alla legislazione concorrente.

Oltre la metà delle materie attribuite alla legislazione concorrente (art. 72 GG) sono state sottratte alla clausola di necessità. Tra queste figurano, ad esempio, il diritto civile, il diritto penale, il diritto del lavoro e quello previdenziale. In questi settori la Federazione potrà legiferare senza l’onere di dimostrare che una disposizione sia necessaria per realizzare condizioni di vita equivalente nel territorio federale. La riforma prevede inoltre che, nel caso in cui la Federazione eserciti il diritto di legiferare, i Länder possano adottare disposizioni in deroga in alcune materie, seppure con certe limitazioni (caccia, protezione della natura e tutela del paesaggio, ripartizione delle terre, gestione del territorio, regime delle acque, criteri di ammissione all’università e diplomi universitari).

Alla competenza legislativa esclusiva della Federazione (art. 73 GG) sono state inoltre trasferite materie come la disciplina in materia di armi ed esplosivi, la produzione e l’utilizzo dell’energia nucleare a scopi pacifici, l’assistenza agli invalidi di guerra, alle famiglie dei caduti e agli ex prigionieri di guerra. Una nuova competenza (comma 1, punto 9a), introdotta dalla riforma, riguarda la disciplina dei poteri preventivi dell’Ufficio federale di polizia investigativa (Bundeskriminalpolizieiamt) ai fini della difesa da pericoli del terrorismo internazionale. La legislazione in tale settore è soggetta ad approvazione del Bundesrat.

I Länder acquistano la competenza esclusiva – non essendo tali materie contemplate nell’elenco della legislazione concorrente o in quella esclusiva della Federazione – per la disciplina giuridica generale della stampa, per l’esecuzione penale, per il diritto di riunione e per quanto concerne la chiusura degli esercizi commerciali e i servizi di ristoro. In riferimento ai rapporti con l’Unione Europea, il nuovo testo dell’art. 23 GG, comma 6, limita i diritti di partecipazione dei Länder nelle questioni europee che interessano le loro competenze esclusive a tre specifiche materie: istruzione scolastica, cultura e sistema radiotelevisivo. Soltanto per questi settori sarà quindi nominato dal Bundesrat il rappresentante dei Länder per l'esercizio dei diritti della Repubblica federale discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.

La tabella che segue riepiloga la nuova ripartizione delle competenze legislative risultante dalle modifiche introdotte con la riforma:

 

Competenza esclusiva della Federazione

Competenza esclusiva dei Länder

Legislazione concorrente

Anagrafe e documenti d’identità

Disciplina generale della stampa

Sussidi per l’abitazione e incentivi per l’edilizia residenziale

Tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all’estero

Esecuzione penale

Regolamentazione delle farmacie e dei medicinali

Armi ed esplosivi

Diritto di riunione

Criteri di ammissione all’università e diplomi universitari

Produzione ed utilizzo dell’energia nucleare a scopi pacifici

Disciplina delle strutture di assistenza e cura

Caccia

Assistenza agli invalidi di guerra, alle famiglie dei caduti ed agli ex prigionieri di guerra

Regolamentazione degli orari e periodi di chiusura degli esercizi commerciali. Disciplina dei servizi di ristoro, sale giochi, esibizione di persone dal vivo, fiere, mostre e mercati

Protezione della natura e tutela del paesaggio, ripartizione delle terre, gestione del territorio e regime delle acque

Poteri preventivi dell’Ufficio federale di polizia investigativa a fini di contrasto del terrorismo internazionale

Carriere, trattamento economico e previdenziale degli impiegati pubblici e dei magistrati regionali

Stato giuridico del pubblico impiego regionale e dei magistrati regionali

 


La riforma delle leggi ad approvazione bicamerale

La riforma costituzionale prevede la riduzione del novero di leggi che necessitano dell’assenso del Bundesrat (c.d. Zustimmungsgesetze) ai sensi dell’art. 84 GG, comma 1, e introduce nuove fattispecie di codecisione per le leggi federali che comportano rilevanti oneri finanziari a carico dei Länder.

I Länder mantengono la possibilità di disciplinare l’organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa nell’ambito dell’esecuzione di leggi federali a titolo di competenza propria. In base alle modifiche proposte all’art. 84, tali materie potranno essere disciplinate dal legislatore federale senza l’approvazione del Bundesrat, salva la possibilità per i Länder di adottare disposizioni in deroga (così come previsto dal nuovo art. 72 GG, comma 3). In casi eccezionali in cui sussista l’esigenza di una disciplina unitaria a livello federale, non è ammessa possibilità di deroga da parte dei Länder ed è necessaria l’approvazione del Bundesrat. Si ritiene che l’effetto di queste modifiche possa consentire una notevole diminuzione della percentuale di leggi ad approvazione obbligatoria del Bundesrat dall’attuale 60 per cento a circa il 35 per cento, con conseguente snellimento e riduzione dei tempi dell’attività legislativa.

La riforma stabilisce tuttavia nuovi casi in cui l’approvazione del Bundesrat è necessaria. Si è cercato così di ovviare al problema sollevato da Länder e Comuni, sui quali spesso ricade l’obbligo di dare attuazione a decisioni prese a livello federale senza il corrispondente stanziamento di risorse da parte della Federazione, per cui il nuovo comma 4 dell’art. 104a GG prescrive la necessaria approvazione del Bundesrat per tutti i disegni di legge che prevedono obblighi finanziari dei Länder nei confronti di terzi, in forma di prestazioni finanziarie o di prestazioni materiali che comportano oneri finanziari.

Per quanto riguarda i Comuni, il nuovo testo costituzionale (art. 85 GG, comma 1) sancisce l’impossibilità di trasferire nuovi compiti a Comuni o a unioni di Comuni mediante legge federale: tale trasferimento sarà possibile solo mediante legge del Land.

Le modifiche di contenuto finanziario

In attesa che Governo e Parlamento affrontino, in una seconda fase, il dibattito sui rapporti finanziari tra Federazione e Länder, la riforma introduce tuttavia alcune modifiche di carattere finanziario.

Ai fini di un’imputazione più chiara delle rispettive responsabilità di Federazione e Länder in ambito finanziario e per garantire una maggiore autonomia di azione, le modifiche costituzionali approvate prevedono: la riduzione dei finanziamenti misti (art. 91a GG, comma 1, n. 1: scompare dai “compiti comuni”[5] la materia dell’edilizia universitaria); l’introduzione di criteri più rigorosi per la concessione di aiuti finanziari federali ai Länder (art. 104b GG); il rafforzamento dell’autonomia tributaria dei Länder, ai quali spetterà la definizione dell'aliquota della tassa sull'acquisto immobiliare (art. 105 GG, comma 2a).

Gli aiuti finanziari ai Länder per investimenti di particolare importanza dovranno avere una durata limitata e il loro utilizzo sarà soggetto ad un controllo da eseguire a intervalli regolari. La normativa di dettaglio in tale settore resta affidata ad una legge federale soggetta all’approvazione del Bundesrat. Nel testo definitivamente approvato viene attenuato l’originario divieto di cooperazione tra Federazione e Länder nel settore della ricerca scientifica in ambito universitario. In base alle modifiche introdotte all’art. 91b GG, Federazione e Länder potranno finanziare congiuntamente progetti scientifici e di ricerca presso le università. Per gli accordi di cooperazione in questo specifico ambito sarà però necessaria l’approvazione di tutti i Länder. In base a quanto disposto dal nuovo art. 143c, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2019, spettano ai Länder contributi annuali del bilancio federale a titolo di compensazione per la perdita dei finanziamenti della Federazione in materia di edilizia universitaria e di programmazione dell’istruzione, e per l’abolizione degli aiuti finanziari diretti a migliorare le condizioni della circolazione stradale nei Comuni e dell’edilizia sociale agevolata.

La riforma federale ha inoltre stabilito un nuovo meccanismo di responsabilità solidale tra Federazione e Länder per quanto riguarda gli obblighi discendenti dagli atti normativi comunitari in relazione al rispetto della disciplina di bilancio (nuovo comma 5 aggiunto all’art. 109 GG). Le sanzioni per la violazione dei criteri del Patto di stabilità europeo vengono sopportate, rispettivamente, in misura del 65 per cento dalla Federazione e per il 35 per cento dai Länder. La quota a carico dei Länder va ulteriormente suddivisa: i Länder nel loro insieme rispondono in via solidale del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti in proporzione al rispettivo numero di abitanti; il restante 65 per cento dovrà essere sostenuto dai Länder in proporzione alla rispettiva responsabilità. Similmente, il nuovo comma 6 dell’art. 104a GG ripartisce tra Federazione e Länder gli oneri discendenti dalla violazione di obblighi sovranazionali e internazionali. Per il caso di rettifiche finanziarie dell’Unione europea che riguardano più di un Land, la Federazione e i Länder sopportano le spese nella misura rispettivamente del 15 e del 85 per cento. In tali casi la quota dei Länder è sopportata in via solidale da tutti i Länder nella misura del 35 per cento dell’onere complessivo secondo un criterio generale; il 50 per cento dell’onere complessivo ricade invece sui Länder che hanno causato le spese, in misura proporzionale all’entità dei mezzi percepiti.

La legge di accompagnamento alla riforma del federalismo

In concomitanza con la riforma del federalismo, entrata in vigore il 1° settembre 2006, il Parlamento tedesco ha approvato una legge c.d. di accompagnamento[6] (Begleitgesetz) per attuare e rendere applicabili le nuove disposizioni costituzionali sul piano normativo federale.

L’articolato della legge contiene una lunga serie di modifiche legislative che riguardano in particolare alcuni aspetti dei rapporti finanziari tra la Federazione e i Länder, le competenze del Tribunale costituzionale federale in attuazione del nuovo disposto costituzionale di cui all’art. 93, comma 2, aggiunto dalla riforma e la cooperazione interistituzionale nelle questioni relative all’Unione europea con particolare riguardo alle materie dell'istruzione scolastica, della cultura e della radiotelevisione.

Nel testo complessivo della legge, costituito da 22 articoli, sono contenute anche quattro nuove leggi: la legge sul trasferimento di competenze ai Länder per quanto riguarda l’edilizia sociale agevolata (articolo 6); la legge di esecuzione (articolo 13) del nuovo articolo 143c della Costituzione che prevede l’abolizione dei compiti comuni e degli aiuti finanziari della Federazione ai Länder (la legge, che resterà in vigore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2019, ripartisce tra tutti i Länder la percentuale dei contributi annuali versati dalla Federazione a titolo di compensazione per il venir meno dei finanziamenti federali a causa dell’abolizione dei compiti comuni in materia ampliamento e nuova costruzione di istituti universitari, comprese le cliniche universitarie, di programmazione dell’istruzione, nonché dell’abolizione degli aiuti finanziari diretti al miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nei Comuni e dell’edilizia sociale agevolata); la legge (articolo 14) che disciplina la responsabilità solidale della Federazione e dei Länder per gli obblighi discendenti dall'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea in relazione al rispetto della disciplina di bilancio (la legge attua il disposto dell’art. 109, comma 5, della Costituzione che rinvia ad un’apposita legge federale, con la necessaria approvazione da parte del Bundesrat, la regolamentazione dettagliata della previsione costituzionale in base alla quale la Federazione e i Länder rispondono delle sanzioni imposte dalla Comunità europea in un rapporto di 65 a 35: i Länder nel loro insieme rispondono in via solidale del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti ripartiti in rapporto al numero degli abitanti; il 65 per cento degli oneri spettanti ai Länder vengono da essi  sostenuti in proporzione  alla rispettiva  responsabilità  oggettiva); infine la legge contenuta nell’articolo 15 che, in attuazione dell’art. 104a, comma 6, della Costituzione, stabilisce i particolari attinenti alla ripartizione, in capo alla Federazione e ai Länder, degli oneri discendenti dalla violazione di obblighi sovranazionali e internazionali della Germania[7].

I restanti articoli della legge di attuazione della riforma federalista riguardano principalmente la materia fiscale. Tra le varie modifiche introdotte in questo settore si segnala il comma 1 dell’art. 116 del Codice tributario (Abgabenordnung), in base al quale tribunali e autorità della Federazione, dei Länder e delle amministrazioni comunali, che non siano autorità della finanza, devono comunicare all’Ufficio federale centrale delle imposte i fatti di cui vengano a conoscenza per motivi di servizio e che si possano far risalire ad un reato di natura fiscale. L’Ufficio federale centrale delle imposte comunicherà a sua volta tali fatti alle autorità competenti ai fini del procedimento penale.

La Commissione bicamerale sui rapporti finanziari tra Federazione e Länder

Nella seduta del 15 dicembre 2006 il Bundestag ha discusso e approvato una mozione[8], presentata dai gruppi parlamentari della Grande coalizione di governo (CDU/CSU e SPD) e da quello dei liberali, finalizzata all’istituzione di una Commissione bicamerale per affrontare la seconda fase della riforma federalista, quella cioè relativa alla disciplina dei rapporti di tipo finanziario tra lo Stato federale e i Länder. Come si è ricordato, gli aspetti finanziari erano stati infatti esclusi dalla riforma costituzionale e rinviati ad una successiva progettazione legislativa ad hoc. La mozione è stata approvata con un’amplissima maggioranza, il voto contrario del gruppo parlamentare della Sinistra (die Linke) e l’astensione dei Verdi.

Sul modello della precedente commissione bicamerale istituita nel 2003 (Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung), anche la nuova commissione è composta da 16 deputati del Bundestag e 16 rappresentanti del Bundesrat, e altrettanti membri supplenti. Questi ultimi possono partecipare a tutte le sedute della Commissione e, in caso di assenza di un membro ordinario, hanno diritto di intervento e diritto di voto. Quattro tra i membri indicati dal Bundestag su proposta dei Gruppi parlamentari appartengono al Governo federale (il Ministro dell’interno, il Ministro della cancelleria, il Ministro delle finanze e il Ministro della giustizia). Il Governo di ciascun Land sceglie tra i propri rappresentanti in seno al Bundesrat un membro ordinario e un membro supplente da inviare alla Commissione.

In base a quanto previsto nella mozione, la presidenza della Commissione è esercitata congiuntamente da un membro di ciascuna delle due Camere, eletti all’interno della stessa Commissione. Sono stati scelti per il Bundestag il Presidente del Gruppo parlamentare SPD Peter Struck e per il Bundesrat il Presidente dei Ministri del Baden-Württemberg Günther Oettinger della CDU. Alle sedute della Commissione possono prendere parte in ogni momento, con diritto di parola ma non di voto, quattro deputati dei Parlamenti dei Länder. La mozione stabilisce inoltre che sia inclusa anche una rappresentanza adeguata dei comuni (punto 7 della mozione).

Ai fini procedurali, nell’ambito dei lavori della Commissione si applica il Regolamento del Bundestag. Nelle questioni di merito la Commissione decide a maggioranza di due terzi dei suoi componenti; nelle questioni di natura regolamentare e procedurale la decisione è presa con la maggioranza di due terzi dei membri presenti con possibilità di opposizione da parte della maggioranza dei rappresentanti del Bundestag o del Bundesrat.

Il principale compito della Commissione, così come definito al punto 2 della mozione, consiste nell’elaborare proposte per la modernizzazione dei rapporti finanziari tra Stato federale e Länder, al fine di adattare tali rapporti alle mutate condizioni generali all’interno e all’esterno della Germania, in particolare per quanto riguarda la politica finalizzata alla crescita e all’occupazione. Le raccomandazioni della Commissione devono mirare al rafforzamento della responsabilità propria degli enti territoriali e della loro dotazione finanziaria in modo che questa risulti adeguata ai compiti che ad essi sono attribuiti.

Al testo della mozione è allegato un elenco dettagliato delle principali questioni che dovranno essere affrontate dalla Commissione nei prossimi mesi in vista di una riforma dei rapporti finanziari tra Federazione e Länder. Il primo tema riguarda, nell’ambito dell’economia di bilancio, da un lato la prevenzione delle crisi di bilancio (sistema di preallarme, introduzione di limiti all’indebitamento con modifica degli articoli 109 - gestione del budget della Federazione e dei Länder - e 115 della Legge fondamentale in materia di ricorso al credito, considerazione delle differenze strutturali tra i Länder), dall’altro il superamento delle crisi in atto con progetti di risanamento e di ampliamento dell’autonomia, tendendo in particolare considerazione le direttive del Tribunale costituzionale federale. La Commissione tratterà inoltre altre importanti tematiche come lo snellimento burocratico e l’aumento dell’efficienza mediante il decentramento di compiti nella pubblica amministrazione, l’introduzione di standard e sistemi connessi alla tecnologia dell’informazione e la semplificazione delle disposizioni normative che si estendono ai Länder.


Testi a fronte

 


 

Testo a fronte tra la Legge fondamentale (Grundgestez) tedesca e le modifiche introdotte dalla riforma del federalismo nel 2006
(Traduzione italiana)

 

Grundgesetz

Modifiche approvate[9]

Articolo 22

[Bandiera federale]

Articolo 22

[Bandiera federale]

 

1. La capitale della Repubblica federale di Germania è Berlino. La rappresentanza dello Stato nel suo complesso all'interno della capitale è competenza della Federazione. I particolari sono stabiliti con legge federale.

1. La bandiera federale è nera - rossa - oro.

2. Identico

Articolo 23

[L'Unione europea]

Articolo 23

[L'Unione europea]

1. Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l'articolo 79, secondo e terzo comma.

1. Identico

2. Il Bundestag e i Länder, attraverso il Bundesrat, concorrono agli affari dell'Unione Europea. Il Governo federale deve informare esaurientemente e il più rapidamente possibile il Bundestag e il Bundesrat.

2. Identico

3. Il Governo federale dà al Bundestag la possibilità di prendere posizione prima di concorrere agli atti normativi dell'Unione Europea. Il Governo federale prende in considerazione la posizione del Bundestag nelle trattative. I particolari sono stabiliti dalla legge.

3. Identico

4. Il Bundesrat, deve essere associato alla formazione della volontà della Federazione nella misura in cui il suo concorso sia richiesta sul piano interno per una misura analoga ovvero qualora i Länder siano competenti sul piano interno.

4. Identico

5. Qualora in una sfera di competenze esclusive della Federazione siano toccati interessi dei Länder, oppure qualora la Federazione abbia ad altro titolo il diritto di legiferare, il Governo federale prende in considerazione la posizione del Bundesrat. Se sono coinvolte in maniera preponderante competenze legislative dei Länder, l'organizzazione di loro uffici o il loro procedimento amministrativo, nella formazione della volontà della Federazione deve essere considerato in modo determinante il parere del Bundesrat; in ogni caso deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato. Nelle questioni che possono comportare aumenti di spese o a diminuzioni di entrate della Federazione, è necessario l'assenso del Governo federale.

5. Identico

6. Se sono interessate in maniera determinante competenze legislative esclusive dei Länder, l'esercizio dei poteri spettanti alla Repubblica federale di Germania in qualità di Stato membro dell'Unione Europea deve essere trasferito di regola dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. L'esercizio dei poteri si realizza con la partecipazione del Governo federale e di concerto con esso; deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato.

6. Se sono interessate in maniera determinante competenze legislative esclusive dei Länder nelle materie dell'istruzione scolastica, della cultura e della radiotelevisione, l'esercizio dei poteri spettanti alla Repubblica federale di Germania in qualità di Stato membro dell'Unione Europea deve essere trasferito di regola dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. L'esercizio dei poteri si realizza con la partecipazione del Governo federale e di concerto con esso; deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato.

7. I particolari di cui ai commi quarto e sesto sono stabiliti da una legge che richiede l’approvazione del Bundesrat.

7. Identico

Articolo 33

[Equiparazione civica di tutti i Tedeschi]

Articolo 33

[Equiparazione civica di tutti i Tedeschi]

1. Ogni tedesco ha, in qualsiasi Land, gli stessi diritti e doveri civici.

1. Identico

2. Ogni tedesco ha, secondo le proprie attitudini, qualificazioni e specializzazione professionali, parità di accesso agli uffici pubblici.

2. Identico

3. Il godimento dei diritti civili e politici, l'ammissione ai pubblici uffici, così come i diritti acquisiti nella funzione pubblica sono indipendenti dalla confessione religiosa. Nessuno può essere discriminato a causa dalla sua appartenenza o non appartenenza ad una confessione o ad una ideologia.

3. Identico

4. L'esercizio delle competenze statali deve essere normalmente affidato, come compito permanente, agli appartenenti al pubblico impiego, che si trovano in un rapporto di servizio e di fedeltà di diritto pubblico.

4. Identico

5. Il diritto del pubblico impiego è disciplinato tenendo conto dei princìpi tradizionali della categoria dei pubblici funzionari.

5. Il diritto del pubblico impiego è disciplinato e sviluppato tenendo conto dei princìpi tradizionali della categoria dei pubblici funzionari.

Articolo 52

[Presidente, deliberazioni,     regolamento interno]

Articolo 52

[Presidente, deliberazioni,   regolamento interno]

1. Il Bundesrat elegge il suo Presidente per un anno.

1. Identico

2. Il Presidente convoca il Bundesrat. E’ tenuto a convocarlo se lo richiedono i rappresentanti di almeno due Länder o il Governo federale.

2. Identico

3. Il Bundesrat delibera a maggioranza di voti. Esso si dota di un proprio regolamento interno. I suoi dibattiti sono pubblici. Può essere deliberata la seduta segreta.

3. Identico

3a. Per gli affari dell'Unione europea il Bundesrat può istituire una Camera europea le cui deliberazioni hanno il valore di deliberazioni del Bundesrat; l’articolo 51, commi 2 e 3, secondo periodo, si applica corrispondentemente.

3a. Per gli affari dell'Unione europea il Bundesrat può istituire una Camera europea le cui deliberazioni hanno il valore di deliberazioni del Bundesrat; il numero dei voti dei Länder, da esprimere in modo unitario, si stabilisce secondo l'articolo 51, comma 2.

4. Delle commissioni del Bundesrat possono far parte altri membri o delegati dei governi dei Länder.

4. Identico

Articolo 72

[Legislazione concorrente]

Articolo 72

[Legislazione concorrente]

1. Nell'ambito della competenza legislativa concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui la Federazione non abbia esercitato con una legge la propria competenza legislativa.

1. Identico

2. La Federazione ha in questo ambito il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale.

2. Nelle materie di cui all'articolo 74, comma 1, nn. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 e 26, la Federazione ha il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale.

 

3. Se la Federazione fa uso del suo diritto di legiferare, i Länder possono adottare disposizioni in deroga nelle materie:

1. caccia (ad esclusione della disciplina delle licenze di caccia);

2. protezione della natura e tutela del paesaggio (ad esclusione dei princìpi generali della protezione della natura, della disciplina della tutela delle specie o della protezione dell'ambiente naturale marittimo);

3. ripartizione delle terre;

4. gestione del territorio;

5. regime delle acque (ad esclusione  delle norme relative a materiali o impianti);

6. criteri di ammissione all'università e diplomi universitari.

La legislazione federale in tali materie non entra in vigore prima dei sei mesi che seguono la promulgazione, se non viene diversamente stabilito con approvazione del Bundesrat. Nelle materie del primo periodo in caso di divergenza tra la legislazione federale e quella dei Länder prevale la normativa adottata per ultima.

3. Può essere stabilito con legge federale che una disciplina legislativa federale, della quale non sussista più la necessità ai sensi del comma 2, venga sostituita dalla legislazione dei Länder.

4. Identico

Articolo 73

[Materie della legislazione esclusiva]

Articolo 73

[Materie della legislazione esclusiva]

La Federazione ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

1. Identico

1. gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;

1. identico

2. la cittadinanza federale;

2. identico

3. la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;

3. la libertà di circolazione, i passaporti, l'anagrafe e i documenti di identità, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;

4. il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;

4. identico

5. l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la polizia delle dogane e dei confini;

5. identico

 

5a. la tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all'estero.

6. la navigazione aerea;

6. identico

6a. i trasporti ferroviari totalmente o in maggioranza di proprietà della Federazione (ferrovie della Federazione), la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle linee ferroviarie della Federazione, come pure le tariffe per l'utilizzazione delle linee ferroviarie della Federazione;

6a. identico

7. le poste e le telecomunicazioni;

7. identico

8. lo stato giuridico del personale al servizio della Federazione e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dalla Federazione;

8. identico

9. la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;

9. identico

 

9a. la difesa da pericoli del terrorismo internazionale ad opera dell'Ufficio federale di polizia criminale, nei casi in cui sussista un pericolo che investa più di un Land, o non sia accertabile la competenza dell'autorità di polizia di un Land o l'intervento sia richiesto dalla autorità suprema di un Land;

10. la collaborazione della Federazione e dei Länder nelle questioni relative:

a) alla polizia criminale,

b) alla difesa dell'ordinamento costituzionale liberale e democratico, e della stabilità e della sicurezza della Federazione o di un Land (tutela della Costituzione) e

c) alla difesa contro iniziative nel territorio della Federazione, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa pregiudichino interessi internazionali della Repubblica federale di Germania,

come anche per l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale;

10. identico

11. la statistica per scopi federali.

11. identico

 

12. la disciplina in materia di armi ed esplosivi;

 

13. il trattamento previdenziale per gli invalidi ed i superstiti di guerra e l’assistenza agli ex prigionieri di guerra;

 

14. la produzione e l’utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, la costruzione e gestione di impianti volti a questi scopi, la difesa da pericoli che derivano dallo sprigionamento dell'energia atomica o da raggi ionizzanti e lo smaltimento di sostanze radioattive.

 

2. Le leggi di cui al comma 1, n. 9a, necessitano dell'approvazione del Bundesrat.

Articolo 74

[Materie della legislazione concorrente]

Articolo 74

[Materie della legislazione concorrente]

1. La competenza legislativa concorrente si estende ai seguenti settori:

1. Identico

1. il diritto civile, il diritto e l'esecuzione penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;

1. il diritto civile, il diritto penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura (ad esclusione della disciplina dell'esecuzione in materia di carcerazione preventiva), l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;

2. lo stato civile;

2. identico

3. il diritto di riunione e di associazione;

3. il diritto di associazione;

4. il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;

4. identico

4a. la disciplina in materia di armi ed esplosivi;

4a. abrogato

5. [abrogato nel 1994];

5. [abrogato nel 1994];

6. i problemi relativi ai profughi e agli espulsi;

6. identico

7. l'assistenza pubblica;

7. l'assistenza pubblica (ad esclusione della disciplina delle strutture di assistenza e cura degli anziani);

8. (abrogato nel 1994);

8. (abrogato nel 1994);

9. i danni di guerra e il risarcimento;

9. identico

10. l'assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, l'assistenza per gli ex prigionieri di guerra;

10. abrogato

10a. le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia;

10. identico

11. la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato);

11. la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato) ad esclusione della disciplina della chiusura degli esercizi commerciali, dei servizi di ristoro, delle sale giochi, dell'esibizione di persone dal vivo, delle fiere, delle mostre e dei mercati;

11a. la produzione e l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, l'istituzione e la gestione di impianti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo;

11a. abrogato

12. il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione;

12. identico

13. la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;

13. identico

14. la legislazione relativa all'espropriazione nel caso riguardi le materie indicate negli articoli 73 e 74;

14. identico

15. il trasferimento delle proprietà terriere, delle risorse naturali e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;

15. identico

16. la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;

16. identico

17. la promozione della produzione agricola e forestale, la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;

17. la promozione della produzione agricola e forestale (ad esclusione della disciplina della razionalizzazione di terreni agricoli), la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;

18. i trasferimenti immobiliari, il diritto dei suoli (a esclusione del diritto relativo a contributi di urbanizzazione) e gli affari agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi di insediamento;

18. i trasferimenti immobiliari urbanistici, il diritto dei suoli (a esclusione del diritto relativo a contributi di urbanizzazione) e la legislazione sui sussidi per l'abitazione, sugli aiuti per l'estinzione di debiti, sugli incentivi per l'edilizia residenziale, sull'edilizia residenziale dei minatori e sugli insediamenti dei minatori;

19. le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;

19. le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, nonché la disciplina delle farmacie, dei medicinali, dei prodotti medici, dei farmaci, dei narcotici e dei veleni;

19a. la sicurezza economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;

19a. identico

20. la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali;

20. la disciplina dei generi alimentari, inclusi gli animali che servolo alla loro produzione, dei generi voluttuari, degli oggetti di prima necessità, dei foraggi, nonché la sicurezza della circolazione di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali;

21. la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;

21. identico

22. la circolazione stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'esazione di pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;

22. la circolazione stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'esazione di pedaggi o tariffe per l'uso di strade pubbliche con veicoli;

23. le linee ferroviarie, che non sono ferrovie della Federazione, ad eccezione delle ferrovie di montagna;

23. identico

24. lo smaltimento dei rifiuti, il controllo dell'inquinamento atmosferico e la lotta all'inquinamento acustico;

24. la gestione del ciclo dei rifiuti, il controllo dell'inquinamento atmosferico e la lotta all'inquinamento acustico (ad eccezione della tutela dai rumori riferibili a condotta personale);

25. la responsabilità dello Stato;

25. identico

26. la fecondazione artificiale negli esseri umani, l'esame e la modificazione artificiale di informazioni genetiche nonché la regolamentazione dei trapianti di organi e tessuti organici.

26. la procreazione medicalmente assistita della vita umana, l'esame e la modificazione artificiale di informazioni genetiche nonché la regolamentazione dei trapianti di organi e tessuti organici e cellule;

 

27. lo stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei Länder, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, nonché dei magistrati dei Länder, ad eccezione delle carriere, della retribuzione e della previdenza;

 

28. la caccia;

 

29. la protezione della natura e la tutela del paesaggio;

 

30. la ripartizione delle terre;

 

31. la gestione del territorio;

 

32. la gestione delle risorse idriche;

 

33. i criteri di ammissione all'università e i diplomi universitari.

2. Le leggi di cui al comma 1, n. 25 richiedono l'approvazione del Bundesrat.

2. Le leggi di cui al comma 1, n. 25 e 27, richiedono l'approvazione del Bundesrat.

Articolo 74a

[Legislazione concorrente per la retribuzione e l'assistenza nel rapporto di diritto pubblico]

 

1. La competenza legislativa concorrente si estende inoltre alle retribuzioni e al trattamento previdenziale degli impiegati pubblici che si trovano in un rapporto di fedeltà di diritto pubblico, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva della Federazione a norma dell'articolo 73, punto 8.

2. Le leggi federali di cui al primo comma necessitano dell'approvazione del Bundesrat.

3. Necessitano dell'approvazione del Bundesrat anche le leggi federali di cui all’articolo 73, punto 8 nella misura in cui prevedono per la struttura ed il calcolo dei trattamenti pensionistici, ivi compresa la valutazione delle funzioni, tabelle differenti o montanti massimi e minimi differenti da quelli fissati dalle leggi federali adottate in applicazione del primo comma.

4. I commi primo e secondo si applicano per analogia alle retribuzioni e ai trattamenti previdenziali dei giudici dei Länder. Il terzo comma è applicabile per analogia alle leggi adottate in applicazione dell’articolo 98, primo comma.

Abrogato

Articolo 75

[Materie della legislazione quadro]

 

1. Con l’osservanza delle condizioni previste all’articolo 72, la Federazione ha il diritto di emanare disposizioni quadro per la legislazione dei Länder nelle materie seguenti:

1. stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei Länder, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, salvo quanto disposto dall'articolo 74a;

1a. princìpi generali dell’insegnamento universitario;

2. disciplina giuridica generale della stampa;

3. caccia, protezione della natura e tutela del paesaggio;

4. ripartizione delle terre, gestione del territorio e regime delle acque;

5. anagrafe e documenti di identità;

6. tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all'estero.

L'articolo 72, terzo comma si applica di conseguenza.

2. Le disposizioni quadro possono contenere solo in casi eccezionali norme di dettaglio o di diretta applicazione.

3. Qualora la Federazione emani disposizioni quadro, i Länder sono obbligati a emanare le necessarie leggi di Land entro un termine adeguato fissato dalla legge.

Abrogato

Articolo 84

[Amministrazione dei Länder e controllo della Federazione]

Articolo 84

[Amministrazione dei Länder e controllo della Federazione]

1. Se i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria, spetta a loro disciplinare l'organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa, qualora le leggi federali, con l’approvazione del Bundesrat, non dispongano diversamente.

1. Se i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria, spetta a loro disciplinare l'organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa. Se le leggi federali dispongono diversamente, i Länder possono adottare disposizioni in deroga. Nel caso in cui un Land abbia adottato una disposizione in deroga ai sensi del secondo periodo, successive leggi federali a ciò riferite, volte a disciplinare l’organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa, non entrano in vigore in questo Land prima che siano trascorsi sei mesi dalla loro pubblicazione, qualora non sia disposto diversamente con l’approvazione del Bundesrat. L'articolo 72, comma 3, terzo periodo, si applica di conseguenza. In casi eccezionali in cui vi sia una particolare esigenza di una disciplina unitaria a livello federale, la Federazione può disciplinare la procedura amministrativa senza possibilità di deroga da parte dei Länder. Tali leggi necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Non è possibile trasferire compiti a Comuni o unioni di Comuni mediante legge federale.

2. Il Governo federale può emanare, con l’approvazione del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale.

2. identico

3. Il Governo federale controlla che i Länder diano esecuzione alle leggi federali conformemente al diritto vigente. Il Governo federale può, a questo scopo, inviare dei commissari presso le più alte autorità del Land; con il loro consenso e, nel caso che tale consenso sia negato, con l’approvazione del Bundesrat, li può inviare anche presso le autorità dipendenti.

3. identico

4. Se non vengono eliminate le carenze riscontrate dal Governo federale nell'esecuzione delle leggi federali nei Länder, il Bundesrat, su richiesta del Governo federale o del Land, si pronuncia sulla violazione del diritto da parte del Land. Avverso la decisione del Bundesrat è ammesso ricorso alla Corte costituzionale federale.

4. identico

5. Per dare esecuzione alle leggi federali, può essere conferito al Governo federale, mediante una legge federale che richiede l’approvazione del Bundesrat, il potere d'impartire istruzioni speciali per casi particolari. Esse devono essere indirizzate alle supreme autorità del Land, a meno che il Governo federale ritenga il caso urgente.

5. identico

Articolo 85

[Esecuzione su delega della Federazione]

Articolo 85

[Esecuzione su delega della Federazione]

1. Qualora i Länder diano esecuzione alle leggi federali su delega federale, l'organizzazione amministrativa rimane di competenza dei Länder, a meno che le leggi federali, con l’approvazione del Bundesrat, non dispongano diversamente.

1.Qualora i Länder diano esecuzione alle leggi federali su delega federale, l'organizzazione amministrativa rimane di competenza dei Länder, a meno che le leggi federali, con l’approvazione del Bundesrat, non dispongano diversamente. Non è possibile trasferire compiti a Comuni o unioni di Comuni mediante legge federale.

2. Il Governo federale può emanare, con l’approvazione del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale. Può emanare norme per la formazione uniforme dei funzionari e degli impiegati. I dirigenti degli uffici di grado intermedio devono essere nominati di concerto con il Governo federale.

2. identico

3. Le amministrazioni dei Länder sono soggette alle istruzioni delle supreme autorità federali competenti. Le istruzioni, tranne che il Governo federale le ritenga urgenti, devono essere dirette alle supreme autorità amministrative dei Länder. Le supreme autorità amministrative dei Länder devono assicurare l’applicazione delle istruzioni.

3. identico

4. Il controllo federale si estende alla legittimità e all'opportunità dell'esecuzione. Il Governo federale può, a tale scopo, chiedere delle relazioni e la esibizione degli atti; può altresì inviare dei commissari presso tutte le amministrazioni.

4. identico

Articolo 87c

[Produzione e utilizzazione dell'energia nucleare]

Articolo 87c

[Produzione e utilizzazione dell'energia nucleare]

Le leggi adottate ai sensi dell'articolo 74, n. 11a, possono stabilire, con l’approvazione del Bundesrat, che la propria esecuzione sia affidata ai Länder per delega della Federazione.

Le leggi adottate ai sensi dell'articolo 73, comma 1, n. 14, possono stabilire, con l’approvazione del Bundesrat, che la propria esecuzione sia affidata ai Länder per delega della Federazione.

Articolo 91a

[Collaborazione della Federazione in compiti comuni]

Articolo 91a

[Collaborazione della Federazione in compiti comuni]

1. Nelle seguenti materie, la Federazione collabora all'assolvimento dei compiti dei Länder, se tali compiti hanno rilievo per la generalità dei cittadini e se la collaborazione della Federazione è utile al miglioramento delle condizioni sociali:

1. Identico

1. ampliamento e nuova costruzione di istituti universitari, ivi comprese le cliniche universitarie;

1. abrogato

2. miglioramento della struttura economica regionale;

1. identico

3. miglioramento della struttura agraria e della protezione delle coste.

2. identico

2. I compiti comuni vengono ulteriormente disciplinati da una legge federale, con l'approvazione del Bundesrat. La legge deve contenere i princìpi generali per la loro esecuzione.

2. I compiti comuni nonché i dettagli del coordinamento vengono ulteriormente disciplinati da una legge federale, con l'approvazione del Bundesrat.

3. La legge contiene disposizioni per la procedura e le istituzioni per una pianificazione-quadro generale. L'assunzione di un progetto nella pianificazione-quadro necessita dell'assenso del Land nel territorio del quale dev'essere eseguito.

3. abrogato

4. La Federazione, nelle ipotesi del comma 1, n. 1 e 2, deve sopportare metà degli oneri per ogni Land. Nell'ipotesi del comma 1, n. 3, la Federazione sopporta al minimo la metà di esse; la sua partecipazione deve essere stabilita in modo unitario per tutti i Länder. La legge disciplina i particolari. Il finanziamento resta riservato alle determinazioni contenute nei bilanci della Federazione e dei Länder.

3. La Federazione, nelle ipotesi del comma 1, n. 1, deve sopportare metà degli oneri per ogni Land. Nell'ipotesi del comma 1, n. 2, la Federazione sopporta al minimo la metà di esse; la sua partecipazione deve essere stabilita in modo unitario per tutti i Länder. La legge disciplina i particolari. Il finanziamento resta riservato alle determinazioni contenute nei bilanci della Federazione e dei Länder.

5. Il Governo federale e il Bundesrat devono essere informati, a richiesta, sull'esecuzione dei compiti in collaborazione.

5. abrogato

Articolo 91b

[Programmazione dell'istruzione e della ricerca scientifica]

Articolo 91b

[Programmazione dell'istruzione e della ricerca scientifica]

La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi

 

                                            per la programmazione dell'istruzione e per la promozione di enti e iniziative di ricerca scientifica d'interesse sopraregionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

  La suddivisione degli oneri viene determinata negli accordi.

1. In casi d'interesse sopraregionale la Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi per la promozione di:

1. enti e iniziative di ricerca scientifica extrauniversitaria;

2. iniziative di scienza e ricerca universitaria;

3. costruzioni dedicate alla ricerca nelle università, incluse le apparecchiature di grandi dimensioni.

Gli accordi di cui al comma 1, n. 2, necessitano dell’approvazione di tutti i Länder.

2. La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi per accertare il livello qualitativo delle prestazioni in materia di istruzione a fini di comparazione internazionale e per la predisposizione di relazioni e pareri al riguardo.

3. La suddivisione degli oneri viene determinata negli accordi.

Articolo 93

[Competenze della Corte Costituzionale federale]

Articolo 93

[Competenze della Corte Costituzionale federale]

1. La Corte Costituzionale federale decide:

1. sull'interpretazione della presente Legge fondamentale in seguito a controversie sulla portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale o di altri interessati, ai quali siano stati concessi propri diritti dalla presente Legge fondamentale o dal regolamento interno di un organo supremo federale;

2. nei casi di divergenza di opinioni o di dubbi sulla compatibilità formale e sostanziale del diritto federale o del diritto dei Länder con la presente Legge Fondamentale o sulla compatibilità del diritto dei Länder con altro diritto federale, su domanda del Governo federale, di un Governo di un Land o di un terzo dei membri del Bundestag;

2a. nei casi di divergenza di opinioni sulla questione se una legge sia conforme ai presupposti dell'articolo 72, comma 2, su domanda del Bundesrat, di un Governo di un Land o del Parlamento di un Land.

3. nei casi di divergenze di opinioni sui diritti e doveri della Federazione e dei Länder, in particolare per quanto attiene all'esecuzione del diritto federale da parte dei Länder e all'esercizio del controllo federale;

4. in altre controversie di diritto pubblico tra la Federazione e i Länder, tra diversi Länder, o all'interno di un medesimo Land, qualora non si possa adire altra autorità giudiziaria;

4a. sui ricorsi di costituzionalità che possono essere promossi da chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali o in uno dei diritti previsti dagli articoli 20, quarto comma, 33, 38, 101, 103 e 104;

4b. sui ricorsi di costituzionalità di Comuni e unioni di Comuni per lesione del diritto di autoamministrarsi, garantito dall'articolo 28, operata per mezzo di una legge; trattandosi di una legge di un Land, solo se non possa essere sollevato ricorso dinanzi al Tribunale Costituzionale del Land medesimo;

5. negli altri casi previsti dalla presente Legge fondamentale.

1. Identico

 

2. La Corte Costituzionale federale decide, inoltre, su richiesta del Bundesrat, di un governo di un Land o del Parlamento di un Land, se nell'ipotesi prevista dall'articolo 72, comma 4, sia venuta meno la necessità di una disciplina legislativa federale, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, o che non potrebbe più essere adottata una normativa federale nelle ipotesi dell'articolo 125a, comma 2, primo periodo. La decisione che la necessità è venuta meno o che la normativa federale non potrebbe più essere adottata ha valore equivalente a quello di una legge federale in conformità all'articolo 72, comma 4, o in conformità all'articolo 125a, comma 2, secondo periodo. La richiesta di cui al primo periodo ha validità solo se una proposta di legge ai sensi dell'articolo 72, comma 4, o dell'articolo 125a, comma 2, secondo periodo, è stata respinta dal Bundestag o se entro il termine di un anno non è stata adottata al riguardo alcuna deliberazione o se un'equivalente proposta di  legge è stata respinta dal Bundesrat.

2. La Corte Costituzionale federale si occuperà, inoltre, degli altri casi che siano ad esso assegnati da una legge federale.

3. identico

Articolo 98

[Stato giuridico dei giudici]

Articolo 98

[Stato giuridico dei giudici]

1. Lo stato giuridico dei giudici federali deve essere disciplinato da una legge federale speciale.

1. Identico

2. Se un giudice federale, durante o al di fuori l'esercizio delle sue funzioni, viola i princìpi della Legge fondamentale o l'ordinamento costituzionale di un Land, il Tribunale Costituzionale Federale, su domanda del Bundestag e a maggioranza di due terzi, può ordinare che il giudice sia trasferito presso un altro ufficio o sia collocato a riposo. In caso di violazione premeditata può essere destituito.

2. identico

3. Lo stato giuridico dei giudici nei Länder deve essere disciplinato da leggi speciali dei Länder. La Federazione può emanare delle leggi quadro nella misura in cui l'articolo 74a, quarto comma, non dispone diversamente.

3. Lo stato giuridico dei giudici nei Länder deve essere disciplinato da leggi speciali dei Länder, nella misura in cui l'articolo 74, comma 1, n. 27, non dispone diversamente.

4. I Länder possono stabilire che il Ministro della giustizia del Land, insieme ad una commissione appositamente formata per l'elezione dei giudici, decida in merito alla nomina dei giudici nei Länder.

4. identico

5. I Länder possono adottare per i propri giudici una disciplina corrispondente a quella prevista dal secondo comma. Resta salvo il diritto costituzionale vigente del Land. La decisione sulle accuse a carico di un giudice spetta al Tribunale Costituzionale Federale.

5. identico

Articolo 104a

[Ripartizione degli oneri finanziari tra la Federazione e i Länder]

Articolo 104a

[Ripartizione degli oneri finanziari tra la Federazione e i Länder]

1. La Federazione e i Länder sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri, salvo diverse disposizioni della presente Legge fondamentale.

1. Identico

2. Se i Länder operano per incarico della Federazione, quest'ultimo deve sopportare le spese relative.

2. identico

3. Le leggi federali che prevedono spese e devono essere eseguite dai Länder possono disporre che le spese stesse siano sopportate in tutto o in parte dalla Federazione. Se la legge dispone che la Federazione sopporti metà o più della spesa, essa viene eseguita per incarico della Federazione. Se la legge dispone che i Länder sopportino un quarto o più della spesa, la legge stessa dev'essere approvata anche dal Bundesrat.

3. Le leggi federali che prevedono spese e devono essere eseguite dai Länder possono disporre che le spese stesse siano sopportate in tutto o in parte dalla Federazione. Se la legge dispone che la Federazione sopporti metà o più della spesa, essa viene eseguita per incarico della Federazione.

4. Cfr. il nuovo articolo 104b, comma 1

4. Leggi federali che fondino obblighi finanziari dei Länder nei confronti di terzi, in forma di prestazioni finanziarie, di prestazioni materiali che comportano oneri finanziari o di prestazioni di servizio paragonabili, e alle quali i Länder diano esecuzione a titolo di competenza propria o, in conformità al comma 3, secondo periodo, su incarico della Federazione, necessitano dell'approvazione del Bundesrat, se se le spese derivanti siano a carico dei Länder.

5. La Federazione e i Länder sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive autorità e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione. I particolari sono disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'assenso del Bundesrat.

5. identico

 

6. La Federazione e i Länder si fanno carico degli oneri discendenti dalla violazione di obblighi sovranazionali e internazionali della Germania, in conformità alla suddivisione di competenze interstatuale. Per il caso di rettifiche finanziarie dell'Unione europea che riguardano più di un Land, la Federazione e i Länder sopportano le spese in un rapporto di 15 a 85. In questi casi la quota dei Länder è sopportata in via solidale da tutti i Länder nella misura del 35 per cento dell'onere complessivo secondo un criterio generale; il 50 per cento dell'onere complessivo ricade sui Länder che hanno causato le spese, in misura proporzionale all'entità dei mezzi percepiti. I particolari sono stabiliti con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.

 

Articolo 104b

[Ripartizione degli oneri finanziari tra la Federazione e i Länder]

Articolo 104a

4. La Federazione può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di particolare importanza dei Länder e dei Comuni (e delle unioni di Comuni), che

        siano necessari per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o

                  per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o

   per promuovere un'espansione economica.

 

 

 

 

 

 

 

                                       I particolari, e specificamente i tipi dei necessari investimenti, verranno disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'approvazione del Bundesrat, o, attraverso accordi amministrativi, sulla base della legge federale di bilancio.

 

1. La Federazione, nella misura in cui questa Legge fondamentale le conferisce competenze legislative, può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di particolare importanza dei Länder e dei Comuni (e delle unioni di Comuni), che

1. siano necessari per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o

2. per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o

3. per promuovere un'espansione economica. I particolari, e specificamente i tipi dei necessari investimenti, verranno disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'approvazione del Bundesrat, o, attraverso accordi amministrativi, sulla base della legge federale di bilancio.

 

 

 

2. I particolari, e specificamente i tipi dei necessari investimenti, verranno disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'approvazione del Bundesrat, o, attraverso accordi amministrativi, sulla base della legge federale di bilancio. Le risorse dovranno essere concesse a termine e il loro utilizzo dovrà essere soggetto ad un controllo da eseguire ad intervalli regolari. Gli aiuti finanziari vanno organizzati come importi annuali decrescenti.

3. Se lo richiedono, il Bundestag, il Bundesrat e il Governo federale devono essere informati sull'attuazione delle misure e sullo stato dei miglioramenti conseguiti.

Articolo 105

[Competenze legislative]

Articolo 105

[Competenze legislative]

1. La Federazione ha competenza legislativa esclusiva per i dazi doganali e i monopoli fiscali.

1. Identico

 

2. La Federazione ha competenza legislativa concorrente sulle altre imposte se il provento di esse le spetta in tutto o in parte, ovvero se esistano i presupposti di cui all'articolo 72, comma 2.

2. identico

2a. I Länder hanno la competenza legislativa sulle imposte locali di consumo e di lusso, finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale.

2a. I Länder hanno la competenza legislativa sulle imposte locali di consumo e di lusso, finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale. Spetta loro la definizione dell'aliquota della tassa sui beni immobiliari (Grunderwerbsteuer).

3. Le leggi federali sulle imposte, i cui proventi spettano in tutto o in parte ai Länder o ai Comuni (o a unioni di Comuni), necessitano dell'approvazione del Bundesrat.

3. identico

Articolo 107

[Perequazione finanziaria]

Articolo 107

[Perequazione finanziaria]

1. L'ammontare delle imposte sui terreni e la parte di spettanza dei Länder sull'ammontare delle imposte sull'entrata e sulle società spettano ai singoli Länder nella misura in cui le imposte vengono riscosse dalle autorità finanziarie nel loro territorio (entrate locali). Con legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, vanno adottate disposizioni di dettaglio per la limitazione, così come per l'ampiezza e il modo della ripartizione del gettito locale. La legge federale può dettare disposizioni anche sulla portata e sulla ripartizione del gettito locale di altre imposte. La parte di spettanza dei Länder sull'ammontare dell'imposta sul giro d'affari è stabilito per ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva popolazione; per una quota, ma al massimo per un quarto di tale parte di spettanza dei Länder, una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, può stabilire delle quote d'integrazione per quei Länder, i cui introiti per le imposte sui terreni, sull'entrata e sulle società, pro capite, siano sotto la media degli altri Länder.

1. L'ammontare delle imposte sui terreni e la parte di spettanza dei Länder sull'ammontare delle imposte sull'entrata e sulle società spettano ai singoli Länder nella misura in cui le imposte vengono riscosse dalle autorità finanziarie nel loro territorio (entrate locali). Con legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, vanno adottate disposizioni di dettaglio per la limitazione, così come per l'ampiezza e il modo della ripartizione del gettito locale. La legge federale può dettare disposizioni anche sulla portata e sulla ripartizione del gettito locale di altre imposte. La parte di spettanza dei Länder sull'ammontare dell'imposta sul giro d'affari è stabilito per ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva popolazione; per una quota, ma al massimo per un quarto di tale parte di spettanza dei Länder, una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, può stabilire delle quote d'integrazione per quei Länder, i cui introiti per le imposte sui terreni, sull'entrata e sulle società, pro capite, siano sotto la media degli altri Länder; per la tassa sui beni immobiliari occorre considerare la capacità contributiva.

2. La legge deve garantire un opportuno conguaglio della diversa capacità finanziaria dei Länder; in questa prospettiva sono da considerare la capacità e i fabbisogni finanziari dei Comuni (e delle unioni di Comuni). I presupposti per le pretese di conguaglio da parte dei Länder che ne hanno il diritto e gli obblighi di conguaglio da parte dei Länder che debbono prestarlo, così come la misura e l'ammontare dei conguagli stessi, devono essere determinati dalla legge. La legge può stabilire anche che la Federazione, con propri mezzi, attribuisca ai Länder con minore capacità economica delle assegnazioni per la copertura supplementare del loro generale fabbisogno finanziario (assegnazioni supplementari).

2. identico

Articolo 109

[Separazione di competenza tra la Federazione e Länder; principi in materia di bilancio]

Articolo 109

[Separazione di competenza tra la Federazione e Länder; principi in materia di bilancio]

1. La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.

1. Identico

2. La Federazione e i Länder devono tener conto nei rispettivi bilanci delle esigenze dell'equilibrio economico generale.

2. identico

3. Con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale.

3. identico

4. Per tutelarsi da una perturbazione dell'equilibrio economico generale possono essere emanate, con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, delle prescrizioni concernenti:

1. l'ammontare massimo, le condizioni e la successione nel tempo dell'assunzione di prestiti da parte di enti territoriali e di consorzi di diritto pubblico creati per scopi speciali;

2. l'impegno della Federazione e dei Länder di mantenere dei depositi infruttiferi presso la Banca Federale Tedesca (riserve di perequazione della congiuntura).

Le autorizzazioni all'emanazione dei relativi decreti legislativi possono essere conferite soltanto al Governo federale. E tali decreti legislativi necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Essi devono essere abrogati non appena il Bundestag lo richieda; i particolari sono stabiliti da una legge federale.

4. identico

 

5. La Federazione e i Länder rispondono in via solidale degli obblighi della Repubblica federale di Germania discendenti dagli atti normativi della Comunità europea ai sensi dell'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea in relazione al rispetto della disciplina di bilancio. La Federazione e i Länder rispondono delle sanzioni imposte dalla Comunità europea in un rapporto di 65 a 35.  I Länder nel loro insieme rispondono in via solidale del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti ripartiti in rapporto al numero degli abitanti; il 65 per cento degli oneri spettanti ai Länder  vengono da essi sostenuti in proporzione alla rispettiva responsabilità oggettiva. I particolari sono regolati da una legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.

Articolo 125a

[Sopravvivenza del diritto federale adottato prima del 15 novembre 1994]

Articolo 125a

[Sopravvivenza del diritto federale adottato prima del 15 novembre 1994]

1. La legislazione adottata come diritto federale, ma che in conseguenza delle modifiche degli articoli 74, comma 1 e 75, comma 1, non potrebbe più essere adottata come diritto federale, rimane in vigore come diritto federale. Può essere sostituita da legislazione dei Länder.

1. La legislazione adottata come diritto federale ma che, in conseguenza delle modifiche dell'articolo 74, comma 1, dell'introduzione dell'articolo 84, comma 1, sesto periodo, dell'articolo 85, comma 1, secondo periodo o dell'articolo 105, comma 2a, secondo periodo o dell'abrogazione degli articoli 74a, 75 o 98, comma 3, secondo periodo, non potrebbe più essere adottata come diritto federale, rimane in vigore come diritto federale. Può essere sostituita dalla legislazione dei Länder.

2. La legislazione adottata sulla base dell'articolo 72, comma 2, nel testo vigente fino al 15 novembre 1994, rimane in vigore come diritto federale. Con legge federale può essere stabilito che essa venga sostituita dalla legislazione dei Länder. Lo stesso vale per il diritto federale approvato a partire da questo momento e che, ai sensi dell'articolo 75, secondo comma non avrebbe più potuto essere approvato.

2. La legislazione adottata sulla base dell'articolo 72, comma 2, nel testo vigente fino al 15 novembre 1994, ma che in conseguenza della modifica dell'articolo 72, comma 2, non potrebbe più essere adottata come diritto federale, rimane in vigore come diritto federale. Con legge federale può essere stabilito che essa venga sostituita dalla legislazione dei Länder.

 

3. La legislazione adottata come diritto dei Länder, ma che in conseguenza della modifica dell’articolo 73 non potrebbe più essere adottata come diritto dei Länder, rimane in vigore come diritto dei Länder. Può essere sostituita dalla legislazione federale.

 

Articolo 125b

 

1. La legislazione adottata sulla base all’articolo 75 nella versione vigente fino al [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] e che potrebbe essere adottata come legislazione federale anche dopo tale data rimane in vigore come legislazione federale. Rimangono ferme le competenze e gli obblighi legislativi dei Länder. Nelle materie indicate nell’articolo 72, comma 3, primo periodo, i Länder possono adottare disposizioni in deroga a tale legislazione, fatte salve le materie di cui all’articolo 72, comma 3, primo periodo, nn. 2, 5 e 6, per le quali le disposizioni in deroga possono essere adottate solo se e nella misura in cui la Federazione, a partire dal [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge], abbia fatto ricorso alla propria competenza legislativa e comunque nei casi previsti ai nn. 2 e 5 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2010 e nei casi previsti al n. 6 al più tardi a partire dal 1° agosto 2008.

2. I Länder possono adottare norme in deroga alle norme federali adottate sulla base dell’articolo 84, comma 1, nella versione vigente prima del [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge], fatte salve le norme in materia di procedura amministrativa sino al 31 dicembre 2008 per le quali le disposizioni in deroga possono essere adottate dai Länder solo se a partire dal [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] nella relativa legge federale siano state introdotte modifiche alle norme sulla procedura amministrativa.

 

Articolo 125c

 

1. La legislazione adottata sulla base dell’articolo 91a, comma 2, in combinato disposto col comma 1, n. 1 dello stesso articolo, nella versione vigente fino al [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] rimane in vigore sino al 31 dicembre 2006.

2. Le norme adottate ai sensi dell’articolo 104a, comma 4, nella versione vigente fino al [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] in materia di finanziamento a favore della circolazione dei veicoli nei Comuni,  nonché in materia  di edilizia sociale agevolata rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2006. Le norme adottate in materia di finanziamento in favore della circolazione dei veicoli nei Comuni per i programmi particolari di cui all’articolo 6, comma 1, della Legge sui finanziamenti a favore della circolazione dei veicoli nei Comuni  (Gemeindeverkehrsfinanzierungs-gesetz), nonché le altre disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 104a, comma 4, nella versione vigente fino al [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2019, salva la diversa previsione di una data anteriore  per l'abrogazione di dette disposizioni.

 

Articolo 143c

 

1. A partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2019 spettano ai Länder contributi, su base annuale, del bilancio della Federazione a titolo di compensazione per il venir meno delle quote di finanziamento della Federazione a causa dell’abolizione dei compiti comuni in materia ampliamento e nuova costruzione di istituti universitari, comprese le cliniche universitarie, di programmazione dell’istruzione, nonché dell’abolizione degli aiuti finanziari diretti al miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nei Comuni e dell’edilizia sociale agevolata. Sino al 31 dicembre 2013 tali fondi sono determinati sulla base della media delle quote di finanziamento della Federazione per il periodo di riferimento 2000-2008.

2. Sino al 31 dicembre 2013 i fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra i Länder secondo i seguenti criteri:

1. in forma di contributi fissi annuali, calcolati in base alla quota media di ciascun Land nel triennio 2000-2003;

2. come fondi vincolati secondo l’ambito di competenza  valido per i finanziamenti misti precedentemente vigenti.

3. Entro la fine del 2013 la Federazione e i Länder verificano in quale misura i fondi di finanziamento assegnati ai Länder ai sensi del comma 1 siano ancora adeguati e necessari. A partire dal 1° gennaio 2014, cessa il vincolo di destinazione previsto dal comma 2, n. 2, dei fondi assegnati ai sensi del comma 1; il vincolo di destinazione per gli investimenti del volume dei fondi rimane invariato.  Rimangono ferme le intese stabilite nell’ambito del Patto di solidarietà II.

4. I particolari sono stabiliti con legge federale che necessita dell’approvazione del Bundesrat.

 


Testo a fronte tra la Legge fondamentale (Grundgestez) tedesca e le modifiche introdotte dalla riforma del federalismo nel 2006
(Testo in tedesco)

 

Grundgesetz

Modifiche approvate

 

Artikel 22

 

 

 

 

 

(2) Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.

 

 

Artikel 22

(1) Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Die Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt ist Aufgabe des Bundes. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.

 

 

Artikel 23

(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.

(2) In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag und durch den Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten.

(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme vor ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten der Europäischen Union. Die Bundesregierung berücksichtigt die Stellungnahmen des Bundestages bei den Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Gesetz.

(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit die Länder innerstaatlich zuständig wären.

(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bundes Interessen der Länder berührt sind oder soweit im übrigen der Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berücksichtigt die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind, ist bei der Willensbildung des Bundes insoweit die Auffassung des Bundesrates maßgeblich zu berücksichtigen; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren. In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhungen oder Einnahmeminderungen für den Bund führen können, ist die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich.

(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betroffen sind, soll die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen werden. Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregierung; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren.

(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

 

 

Artikel 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen.

 

 

Artikel 33

(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.

(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.

(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.

(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.

(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln.

 

Artikel 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.

 

 

Artikel 52

(1) Der Bundesrat wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr.

(2) Der Präsident beruft den Bundesrat ein. Er hat ihn einzuberufen, wenn die Vertreter von mindestens zwei Ländern oder die Bundesregierung es verlangen.

(3) Der Bundesrat faßt seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stimmen. Er gibt sich eine Geschäftsordnung. Er verhandelt öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden.

(3a) Für Angelegenheiten der Europäischen Union kann der Bundesrat eine Europakammer bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des Bundesrates gelten; Artikel 51 Abs. 2 und 3 Satz 2 gilt entsprechend.

 

(4) Den Ausschüssen des Bundesrates können andere Mitglieder oder Beauftragte der Regierungen der Länder angehören.

 

 

Artikel 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3a) Für Angelegenheiten der Europäischen Union kann der Bundesrat eine Europakammer bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des Bundesrates gelten; die Anzahl der einheitlich abzugebenden Stimmen der Länder bestimmt sich nach Artikel 51 Abs. 2.

 

 

Artikel 72

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.

(2) Der Bund hat in diesem Bereich das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine bundesgesetzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt werden kann.

 

Artikel 72

 

 

 

 

 

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.

(3) Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht, können die Länder durch Gesetz hiervon abweichende Regelungen treffen über:

1. das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine);

2. den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes);

3. die Bodenverteilung;

4. die Raumordnung;

5. den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder anlagenbezogene Regelungen);

6. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse.

Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den Gebieten des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht das jeweils spätere Gesetz vor.

(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine bundesgesetzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt werden kann.

 

 

 

 

Artikel 73

Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:

1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung;

2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;

3. die Freizügigkeit, das Paßwesen, die Ein- und Auswanderung und die Auslieferung;

 

4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße und Gewichte sowie die Zeitbestimmung;

5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- und Schiffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Warenverkehrs und den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Auslande einschließlich des Zoll- und Grenzschutzes;

 

 

6. den Luftverkehr;

6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen (Eisenbahnen des Bundes), den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes sowie die Erhebung von Entgelten für die Benutzung dieser Schienenwege;

7. das Postwesen und die Telekommunikation;

8. die Rechtsverhältnisse der im Dienste des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften des öffentlichen Rechtes stehenden Personen;

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Verlagsrecht;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder

a) in der Kriminalpolizei,

b) zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes (Verfassungsschutz) und

c) zum Schutze gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, sowie die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes und die internationale Verbrechensbekämpfung;

11. die Statistik für Bundeszwecke.

 

 

 

Artikel 73

Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:

1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung;

2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;

3. die Freizügigkeit, das Paßwesen, das Melde-und Ausweisen, die Ein- und Auswanderung und die Auslieferung;

4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße und Gewichte sowie die Zeitbestimmung;

5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- und Schiffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Warenverkehrs und den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Auslande einschließlich des Zoll- und Grenzschutzes;

5a. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins Ausland

6. den Luftverkehr;

6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen (Eisenbahnen des Bundes), den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes sowie die Erhebung von Entgelten für die Benutzung dieser Schienenwege;

7. das Postwesen und die Telekommunikation;

8. die Rechtsverhältnisse der im Dienste des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften des öffentlichen Rechtes stehenden Personen;

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Verlagsrecht;

9a. die Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das Bundeskriminalpolizeiamt in Fällen, in denen eine länderübergreifende Gefahr vorliegt, die Zuständigkeit einer Landespolizeibehörde nicht erkennbar ist oder die oberste Landesbehörde um eine Übernahme ersucht.

 

10. die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder

a) in der Kriminalpolizei,

b) zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes (Verfassungsschutz) und

c) zum Schutze gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, sowie die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes und die internationale Verbrechensbekämpfung;

11. die Statistik für Bundeszwecke;

12. das Waffen- und das Sprengstoffrecht;

13. die Versorgung der Kriegsbeschädigten

und Kriegshinterbliebenen und die Fürsorge für die ehemaligen Kriegsgefangenen;

14. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, die bei Freiwerden von Kernenergie oder durch ionisierende Strahlen entstehen, und die Beseitigung radioaktiver Stoffe.

(2). Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

 

 

Artikel 74

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:

1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht und den Strafvollzug, die Gerichtsverfassung, das gerichtliche Verfahren, die Rechtsanwaltschaft, das Notariat und die Rechtsberatung;

2. das Personenstandswesen;

3. das Vereins- und Versammlungsrecht;

4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer;

4a. das Waffen- und das Sprengstoffrecht;

5. [aufgehoben];

6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen;

7. die öffentliche Fürsorge;

 

8. [aufgehoben];

9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung;

10. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen und die Fürsorge für die ehemaligen Kriegsgefangenen;

10a. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Opfer von Gewaltherrschaft;

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen);

 

 

 

11a. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, die bei Freiwerden von Kernenergie oder durch ionisierende Strahlen entstehen, und die Beseitigung radioaktiver Stoffe;

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, des Arbeitsschutzes und der Arbeitsvermittlung sowie die Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung;

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die Förderung der wissenschaftlichen Forschung; 14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebieten der Artikel 73 und 74 in Betracht kommt;

15. die Überführung von Grund und Boden, von Naturschätzen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft;

16. die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung;

17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung, die Sicherung der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee- und Küstenfischerei und den Küstenschutz;

 

18. den Grundstücksverkehr, das Bodenrecht (ohne das Recht der Erschließungsbeiträge) und das landwirtschaftliche Pachtwesen, das Wohnungswesen, das Siedlungs- und Heimstättenwesen;

 

 

 

19. die Maßnahmen gegen gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren, die Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe, den Verkehr mit Arzneien, Heil- und Betäubungsmitteln und Giften;

 

 

19a. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der Krankenhauspflegesätze;

20. den Schutz beim Verkehr mit Lebens- und Genußmitteln, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und land- und forstwirtschaftlichem Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge sowie den Tierschutz;

 

 

 

21. die Hochsee- und Küstenschiffahrt sowie die Seezeichen, die Binnenschiffahrt, den Wetterdienst, die Seewasserstraßen und die dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen;

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die Unterhaltung von Landstraßen für den Fernverkehr sowie die Erhebung und Verteilung von Gebühren für die Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen;

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, mit Ausnahme der Bergbahnen;

24. die Abfallbeseitigung, die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung;

 

 

25. die Staatshaftung;

26. die künstliche Befruchtung beim Menschen, die Untersuchung und die künstliche Veränderung von Erbinformationen sowie Regelungen zur Transplantation von Organen und Geweben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

 

Artikel 74

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:

1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsverfassung, das gerichtliche Verfahren (ohne das Recht des Untersuchungshaftvollzug) die Rechtsanwaltschaft, das Notariat und die Rechtsberatung;

 

2. das Personenstandswesen;

3. das Vereinsrecht;

4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer;

4a. [aufgehoben];

5. [aufgehoben];

6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen;

7. die öffentliche Fürsorge (ohne das Heimrecht);

8. [aufgehoben];

9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung;

10. [aufgehoben];

 

 

10. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Opfer von Gewaltherrschaft;

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen) ohne das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten, der Spielhallen, der Schaustellung von Personen, der Messen, der Ausstellungen und der Märkte;

11a. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, die bei Freiwerden von Kernenergie oder durch ionisierende Strahlen entstehen, und die Beseitigung radioaktiver Stoffe;

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, des Arbeitsschutzes und der Arbeitsvermittlung sowie die Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung;

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die Förderung der wissenschaftlichen Forschung; 14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebieten der Artikel 73 und 74 in Betracht kommt;

15. die Überführung von Grund und Boden, von Naturschätzen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft;

16. die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung;

17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung (ohne das Recht der Flurbereinigung), die Sicherung der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee- und Küstenfischerei und den Küstenschutz;

18. den städtebaulichen Grundstücksverkehr, das Bodenrecht (ohne das Recht der Erschließungsbeiträge) und das Wohngeldrecht, das Altschuldenhilferecht, das Wohnungsbauprämienrecht, das Bergarbeiterwohnungsbaurecht und das Bergmannssiedlungsrecht;

19. Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren, Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe, sowie das Recht des Apothekenwesens, der Arzneien, der Medizinprodukte, der Heilmittel, der Betäubungsmittel und der Gifte;

19a. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der Krankenhauspflegesätze;

20. das Recht der Lebensmittel einschließlich der ihrer Gewinnung dienenden Tiere, das Recht der Genussmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittel sowie den Schutz beim Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichem Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge sowie den Tierschutz;

21. die Hochsee- und Küstenschiffahrt sowie die Seezeichen, die Binnenschiffahrt, den Wetterdienst, die Seewasserstraßen und die dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen;

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die Unterhaltung von Landstraßen für den Fernverkehr sowie die Erhebung und Verteilung von Gebühren oder Entgelten für die Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen;

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, mit Ausnahme der Bergbahnen;

24. die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung (ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm);

25. die Staatshaftung;

26. die medizinisch unterstützte Erzeugung

menschlichen Lebens, die Untersuchung und die künstliche Veränderung von Erbinformationen sowie Regelungen zur Transplantation von Organen, Geweben und Zellen;

27. die Statusrechte und -pflichten der Be-

amten der Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie der Richter in den Ländern mit Ausnahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung;

28. das Jagdwesen;

29. den Naturschutz und die Landschaftspflege;

30. die Bodenverteilung;

31. die Raumordnung;

32. den Wasserhaushalt;

33. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

 

 

Artikel 74a

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich ferner auf die Besoldung und Versorgung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen, soweit dem Bund nicht nach Artikel 73 Nr. 8 die ausschließliche Gesetzgebung zusteht.

(2) Bundesgesetze nach Absatz 1 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

(3) Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen auch Bundesgesetze nach Artikel 73 Nr. 8, soweit sie andere Maßstäbe für den Aufbau oder die Bemessung der Besoldung und Versorgung einschließlich der Bewertung der Ämter oder andere Mindest- oder Höchstbeträge vorsehen als Bundesgesetze nach Absatz 1.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Besoldung und Versorgung der Landesrichter. Für Gesetze nach Artikel 98 Abs. 1 gilt Absatz 3 entsprechend.

 

Artikel 74a

[aufgehoben];

 

Artikel 75

(1) Der Bund hat das Recht, unter den Voraussetzungen des Artikels 72 Rahmenvorschriften für die Gesetzgebung der Länder zu erlassen über:

1. die Rechtsverhältnisse der im öffentlichen Dienste der Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes stehenden Personen, soweit Artikel 74a nichts anderes bestimmt;

1a. die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens;

2. die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse;

3. das Jagdwesen, den Naturschutz und die Landschaftspflege;

4. die Bodenverteilung, die Raumordnung und den Wasserhaushalt;

5. das Melde- und Ausweiswesen;

6. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins Ausland.

Artikel 72 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Rahmenvorschriften dürfen nur in Ausnahmefällen in Einzelheiten gehende oder unmittelbar geltende Regelungen enthalten.

(3) Erläßt der Bund Rahmenvorschriften, so sind die Länder verpflichtet, innerhalb einer durch das Gesetz bestimmten angemessenen Frist die erforderlichen Landesgesetze zu erlassen.

 

 

Artikel 75

[aufgehoben];

 

Artikel 84

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren, soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes bestimmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen.

(3) Die Bundesregierung übt die Aufsicht darüber aus, daß die Länder die Bundesgesetze dem geltenden Rechte gemäß ausführen. Die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke Beauftragte zu den obersten Landesbehörden entsenden, mit deren Zustimmung und, falls diese Zustimmung versagt wird, mit Zustimmung des Bundesrates auch zu den nachgeordneten Behörden.

(4) Werden Mängel, die die Bundesregierung bei der Ausführung der Bundesgesetze in den Ländern festgestellt hat, nicht beseitigt, so beschließt auf Antrag der Bundesregierung oder des Landes der Bundesrat, ob das Land das Recht verletzt hat. Gegen den Beschluß des Bundesrates kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden.

(5) Der Bundesregierung kann durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zur Ausführung von Bundesgesetzen die Befugnis verliehen werden, für besondere Fälle Einzelweisungen zu erteilen. Sie sind, außer wenn die Bundesregierung den Fall für dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten.

 

 

Artikel 84

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren. Wenn Bundesgesetze etwas anderes bestimmen, können die Länder davon abweichende Regelungen treffen. Hat ein Land eine abweichende Regelung nach Satz 2 getroffen, treten in diesem Land hierauf bezogene spätere bundesgesetzliche Regelungen der Einrichtung der Behörden und des Verwaltungsverfahrens frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Artikel 72 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend. In Ausnahmefällen kann der Bund wegen eines besonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung das Verwaltungsverfahren ohne Abweichungsmöglichkeit für die Länder regeln. Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden.

 

 

Artikel 85

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze im Auftrage des Bundes aus, so bleibt die Einrichtung der Behörden Angelegenheit der Länder, soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes bestimmen.

 

 

(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Sie kann die einheitliche Ausbildung der Beamten und Angestellten regeln. Die Leiter der Mittelbehörden sind mit ihrem Einvernehmen zu bestellen.

(3) Die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehörden. Die Weisungen sind, außer wenn die Bundesregierung es für dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten. Der Vollzug der Weisung ist durch die obersten Landesbehörden sicherzustellen.

(4) Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Ausführung. Die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke Bericht und Vorlage der Akten verlangen und Beauftragte zu allen Behörden entsenden.

 

 

Artikel 85

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze im Auftrage des Bundes aus, so bleibt die Einrichtung der Behörden Angelegenheit der Länder, soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes bestimmen. Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden.

 

Artikel 87c

Gesetze, die auf Grund des Artikels 74 Nr. 11a ergehen, können mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt werden.

 

 

Artikel 87c

Gesetze, die auf Grund des Artikels 73 Abs. 1 Nr. 14 ergehen, können mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt werden.

 

Artikel 91a

(1) Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben):

1. Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken,

2. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur,

3. Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.

(2) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates werden die Gemeinschaftsaufgaben näher bestimmt. Das Gesetz soll allgemeine Grundsätze für ihre Erfüllung enthalten.

(3) Das Gesetz trifft Bestimmungen über das Verfahren und über Einrichtungen für eine gemeinsame Rahmenplanung. Die Aufnahme eines Vorhabens in die Rahmenplanung bedarf der Zustimmung des Landes, in dessen Gebiet es durchgeführt wird.

(4) Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 die Hälfte der Ausgaben in jedem Land. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 trägt der Bund mindestens die Hälfte; die Beteiligung ist für alle Länder einheitlich festzusetzen. Das Nähere regelt das Gesetz. Die Bereitstellung der Mittel bleibt der Feststellung in den Haushaltsplänen des Bundes und der Länder vorbehalten.

(5) Bundesregierung und Bundesrat sind auf Verlangen über die Durchführung der Gemeinschaftsaufgaben zu unterrichten.

 

 

Artikel 91a

(1) Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben):

1. [aufgehoben],

 

1. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur,

2. Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.

(2) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates werden die Gemeinschaftsaufgaben sowie Einzelheiten der Koordinierung näher bestimmt.

 

(3) [aufgehoben],

 

 

 

 

 

(3) Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Hälfte der Ausgaben in jedem Land. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 trägt der Bund mindestens die Hälfte; die Beteiligung ist für alle Länder einheitlich festzusetzen. Das Nähere regelt das Gesetz. Die Bereitstellung der Mittel bleibt der Feststellung in den Haushaltsplänen des Bundes und der Länder vorbehalten.

(5) [aufgehoben]

 

 

Artikel 91b

Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen bei der Bildungsplanung und bei der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung zusammenwirken. Die Aufteilung der Kosten wird in der Vereinbarung geregelt.

 

Artikel 91b

(1) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung zusammenwirken bei der Förderung von:

1. Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung außerhalb von Hochschulen;

2. Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen;

3. Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten.

Vereinbarungen nach Satz 1 Nr. 2 bedürfen der Zustimmung aller Länder.

(2) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich und bei diesbezüglichen Berichten und Empfehlungen zusammenwirken.

(3) Die Kostentragung wird in der Vereinbarung geregelt

 

 

Artikel 93

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:

1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind;

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetze oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrechte auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Drittels der Mitglieder des Bundestages;

2a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 entspricht, auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes;

3. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Länder, insbesondere bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und bei der Ausübung der Bundesaufsicht;

4. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Bunde und den Ländern, zwischen verschiedenen Ländern oder innerhalb eines Landes, soweit nicht ein anderer Rechtsweg gegeben ist;

4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein;

4b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei Landesgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde beim Landesverfassungsgericht erhoben werden kann;

5. in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen Fällen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen tätig.

 

Artikel 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet außerdem auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes, ob im Falle des Artikels 72 Abs. 4 die Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche Regelung nach Artikel 72 Abs. 2 nicht mehr besteht oder Bundesrecht in den Fällen des Artikels 125a Abs. 2 Satz 1 nicht mehr erlassen werden könnte. Die Feststellung, dass die Erforderlichkeit entfallen ist oder Bundesrecht nicht mehr erlassen werden könnte, ersetzt ein Bundesgesetz nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 125a Abs. 2 Satz 2. Der Antrag nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn eine Gesetzesvorlage nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 125a Abs. 2 Satz 2 im Deutschen Bundestag abgelehnt oder über sie nicht innerhalb eines Jahres beraten und Beschluss gefasst oder wenn eine entsprechende Gesetzesvorlage im Bundesrat abgelehnt worden ist.

(3) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen tätig.

 

 

Artikel 98

(1) Die Rechtsstellung der Bundesrichter ist durch besonderes Bundesgesetz zu regeln.

(2) Wenn ein Bundesrichter im Amte oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes verstößt, so kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag des Bundestages anordnen, daß der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden.

(3) Die Rechtsstellung der Richter in den Ländern ist durch besondere Landesgesetze zu regeln. Der Bund kann Rahmenvorschriften erlassen, soweit Artikel 74a Abs. 4 nichts anderes bestimmt.

(4) Die Länder können bestimmen, daß über die Anstellung der Richter in den Ländern der Landesjustizminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß entscheidet.

(5) Die Länder können für Landesrichter eine Absatz 2 entsprechende Regelung treffen. Geltendes Landesverfassungsrecht bleibt unberührt. Die Entscheidung über eine Richteranklage steht dem Bundesverfassungsgericht zu.

 

 

Artikel 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Die Rechtsstellung der Richter in den Ländern ist durch besondere Landesgesetze zu regeln, soweit Artikel 74 Abs. 1 Nr. 27 nichts anders bestimmt.

 

 

 

Artikel 104a

(1) Der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt.

(2) Handeln die Länder im Auftrage des Bundes, trägt der Bund die sich daraus ergebenden Ausgaben.

(3) Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren und von den Ländern ausgeführt werden, können bestimmen, daß die Geldleistungen ganz oder zum Teil vom Bund getragen werden. Bestimmt das Gesetz, daß der Bund die Hälfte der Ausgaben oder mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes durchgeführt. Bestimmt das Gesetz, daß die Länder ein Viertel der Ausgaben oder mehr tragen, so bedarf es der Zustimmung des Bundesrates.

(4) Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) gewähren, die zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich sind. Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördernden Investitionen, wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, oder auf Grund des Bundeshaushaltsgesetzes durch Verwaltungsvereinbarung geregelt.

(5) Der Bund und die Länder tragen die bei ihren Behörden entstehenden Verwaltungsausgaben und haften im Verhältnis zueinander für eine ordnungsmäßige Verwaltung. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

 

Artikel 104a

 

 

 

 

 

 

 

(3) Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren und von den Ländern ausgeführt werden, können bestimmen, daß die Geldleistungen ganz oder zum Teil vom Bund getragen werden. Bestimmt das Gesetz, daß der Bund die Hälfte der Ausgaben oder mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes durchgeführt. [aufgehoben]

 

 

 

(4) Bundesgesetze, die Pflichten der Länder zur Erbringung von Geldleistungen, geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber

Dritten begründen und von den Ländern als eigene Angelegenheit oder nach Absatz 3 Satz 2 im Auftrag des Bundes ausgeführt werden, bedürfen die Zustimmung des Bundesrates, wenn daraus entstehende Ausgaben von den Ländern zu tragen sind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Bund und Länder tragen nach der innerstaatlichen Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung die Lasten einer Verletzung von supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. In Fällen länderübergreifender Finanzkorrekturen der Europäischen Union tragen Bund und Länder diese Lasten im Verhältnis 15 zu 85. Die Ländergesamtheit trägt in diesen Fällen solidarisch 35 vom Hundert der Gesamtlasten entsprechend einem allgemeinen Schlüssel; 50 vom Hundert der Gesamtlasten tragen die Länder, die die Lasten verursacht haben, anteilig entsprechend der Höhe der erhaltenen Mittel. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz,

das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

 

 

 

Artikel 104b

(1) Der Bund kann, soweit dieses Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse verleiht, den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und der Gemeinden (Gemeindeverbände) gewähren, die

1. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder

2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder

3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich sind. Satz 1 gilt nicht für Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung der Länder.

(2) Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördernden Investitionen, wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, oder auf Grund des Bundeshaushaltsgesetzes durch Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die Mittel sind befristet zu gewähren und hinsichtlich ihrer Verwendung in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen. Die Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit fallenden Jahresbeträgen zu gestalten.

(3) Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat sind auf Verlangen über die Durchführung der Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen zu unterrichten.

 

Artikel 105

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Zölle und Finanzmonopole.

(2) Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die übrigen Steuern, wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum Teil zusteht oder die Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 vorliegen.

(2a) Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind.

(3) Bundesgesetze über Steuern, deren Aufkommen den Ländern oder den Gemeinden (Gemeindeverbänden) ganz oder zum Teil zufließt, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

 

 

Artikel 105

 

 

 

 

 

 

 

 

(2a) Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Sie haben die Befugnis zur Bestimmung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer.

 

Artikel 107

(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteil am Aufkommen der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer stehen den einzelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von den Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt werden (örtliches Aufkommen). Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, sind für die Körperschaftsteuer und die Lohnsteuer nähere Bestimmungen über die Abgrenzung sowie über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann auch Bestimmungen über die Abgrenzung und Zerlegung des örtlichen Aufkommens anderer Steuern treffen. Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu; für einen Teil, höchstens jedoch für ein Viertel dieses Länderanteils, können durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Ergänzungsanteile für die Länder vorgesehen werden, deren Einnahmen aus den Landessteuern und aus der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer je Einwohner unter dem Durchschnitt der Länder liegen.

 

 

(2) Durch das Gesetz ist sicherzustellen, daß die unterschiedliche Finanzkraft der Länder angemessen ausgeglichen wird; hierbei sind die Finanzkraft und der Finanzbedarf der Gemeinden (Gemeindeverbände) zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen für die Ausgleichsansprüche der ausgleichsberechtigten Länder und für die Ausgleichsverbindlichkeiten der ausgleichspflichtigen Länder sowie die Maßstäbe für die Höhe der Ausgleichsleistungen sind in dem Gesetz zu bestimmen. Es kann auch bestimmen, daß der Bund aus seinen Mitteln leistungsschwachen Ländern Zuweisungen zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs (Ergänzungszuweisungen) gewährt.

 

 

Artikel 107

(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteil am Aufkommen der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer stehen den einzelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von den Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt werden (örtliches Aufkommen). Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, sind für die Körperschaftsteuer und die Lohnsteuer nähere Bestimmungen über die Abgrenzung sowie über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann auch Bestimmungen über die Abgrenzung und Zerlegung des örtlichen Aufkommens anderer Steuern treffen. Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu; für einen Teil, höchstens jedoch für ein Viertel dieses Länderanteils, können durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Ergänzungsanteile für die Länder vorgesehen werden, deren Einnahmen aus den Landessteuern und aus der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer je Einwohner unter dem Durchschnitt der Länder liegen; bei der Grunderwerbsteuer ist die Steuerkraft einzubeziehen.

 

 

Artikel 109

(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und voneinander unabhängig.

(2) Bund und Länder haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

(3) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und für eine mehrjährige Finanzplanung aufgestellt werden.

(4) Zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts können durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Vorschriften über

1. Höchstbeträge, Bedingungen und Zeitfolge der Aufnahme von Krediten durch Gebietskörperschaften und Zweckverbände und

2. eine Verpflichtung von Bund und Ländern, unverzinsliche Guthaben bei der Deutschen Bundesbank zu unterhalten (Konjunkturausgleichsrücklagen),

erlassen werden. Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen können nur der Bundesregierung erteilt werden. Die Rechtsverordnungen bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Sie sind aufzuheben, soweit der Bundestag es verlangt; das Nähere bestimmt das Bundesgesetz.

 

Artikel 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft auf Grund des Artikels 104 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin sind von Bund und Ländern gemeinsam zu erfüllen. Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft tragen Bund und Länder im

Verhältnis 65 zu 35. Die Ländergesamtheit trägt solidarisch 35 vom Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten entsprechend ihrer Einwohnerzahl; 65 vom

Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten tragen die Länder entsprechend ihrem Verursachungsbeitrag. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

 

 

Artikel 125a

(1) Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen Änderung des Artikels 74 Abs. 1 oder des Artikels 75 Abs. 1 nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Es kann durch Landesrecht ersetzt werden.

 

 

 

 

(2) Recht, das auf Grund des Artikels 72 Abs. 2 in der bis zum 15. November 1994 geltenden Fassung erlassen worden ist, gilt als Bundesrecht fort. Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß es durch Landesrecht ersetzt werden kann. Entsprechendes gilt für Bundesrecht, das vor diesem Zeitpunkt erlassen worden ist und das nach Artikel 75 Abs. 2 nicht mehr erlassen werden könnte.

 

Artikel 125a

(1) Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen Änderung des Artikels 74 Abs. 1, der Einfügung des Artikels 84 Abs. 1 Satz 6, des Artikels 85 Abs. 1 Satz 2 oder des Artikels 105 Abs. 2a Satz 2 oder wegen der Aufhebung der Artikel 74a, 75 oder 98 Abs. 3 Satz 2 nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundes- recht fort. Es kann durch Landesrecht ersetzt werden.

2) Recht, das auf Grund des Artikels 72 Abs. 2 in der bis zum 15. November 1994 geltenden Fassung erlassen worden ist, aber wegen Änderung des Artikels 72 Abs. 2 nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, dass es durch Landesrecht ersetzt werden kann.

(3) Recht, das als Landesrecht erlassen worden ist, aber wegen Änderung des Artikels 73 nicht mehr als Landesrecht erlassen werden könnte, gilt als Landesrecht fort. Es kann durch Bundesrecht ersetzt werden.

 

Artikel 125b

(1) Recht, das auf Grund des Artikels 75 in der bis zum … [einsetzen: Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden Fassung erlassen worden ist und das auch nach diesem Zeitpunkt als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Befugnisse und Verpflichtungen der Länder zur Gesetzgebung bleiben insoweit bestehen. Auf den in Artikel 72 Abs. 3 Satz 1 genannten Gebieten können die Länder von diesem Recht abweichende Regelungen treffen, auf den Gebieten des Artikels 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 5 und 6 jedoch erst, wenn und soweit der Bund ab dem … [einsetzen: Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes] von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat, in den Fällen der Nummern 2 und 5 spätestens ab dem 1. Januar 2010, im Fall der Nummer 6 spätestens ab dem 1. August 2008.

(2) Von bundesgesetzlichen Regelungen, die auf Grund des Artikels 84 Abs. 1 in der vor dem … [einsetzen: Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden Fassung erlassen worden sind, können die Länder abweichende Regelungen treffen, von Regelungen des Verwaltungsverfahrens bis zum 31. Dezember 2008 aber nur dann, wenn ab dem … [einsetzen: Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes] in dem jeweiligen Bundesgesetz Regelungen des Verwaltungsverfahrens geändert worden sind.

 

 

 

Artikel 125c

(1) Recht, das auf Grund des Artikels 91a Abs. 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 in der bis zum … [ein- setzen: Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden Fassung erlassen worden ist, gilt bis zum 31. Dezember 2006 fort.

(2) Die nach Artikel 104a Abs. 4 in der bis zum … [einsetzen: Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden Fassung in den Bereichen der Gemeindeverkehrsfinanzierung und der sozialen Wohnraumförderung geschaffenen Regelungen gelten bis zum 31. Dezember 2006 fort. Die im Bereich der Gemeindeverkehrsfinanzierung für die besonderen Programme nach § 6 Abs. 1 des Gemeindeverkehrsfinanzierungs-gesetzes sowie die sonstigen nach Artikel 104a Abs. 4 in der bis zum … [einsetzen: Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden Fassung geschaffenen Regelungen gelten bis zum 31. Dezember 2019 fort, soweit nicht ein früherer Zeitpunkt für das Außerkraft- treten bestimmt ist oder wird.

 

 

 

Artikel 143c

(1) Den Ländern stehen ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2019 für den durch die Abschaffung der Gemeinschaftsaufgaben Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken und Bildungsplanung sowie für den durch die Abschaffung der Finanzhilfen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden und zur sozialen Wohnraumförderung bedingten Wegfall der Finanzierungsanteile des Bundes jährlich Beträge aus dem Haushalt des Bundes zu. Bis zum 31. Dezember 2013 werden diese Beträge aus dem Durchschnitt der Finan- zierungsanteile des Bundes im Referenzzeitraum 2000 bis 2008 ermittelt.

(2) Die Beträge nach Absatz 1 werden auf die Länder bis zum 31. Dezember 2013 wie folgt verteilt:

1. als jährliche Festbeträge, deren Höhe sich nach dem Durchschnittsanteil eines jeden Landes im Zeit- raum 2000 bis 2003 errechnet;

2. jeweils zweckgebunden an den Aufgabenbereich der bisherigen Mischfinanzierungen.

(3) Bund und Länder überprüfen bis Ende 2013, in welcher Höhe die den Ländern nach Absatz 1 zugewiesenen Finanzierungsmittel zur Aufgabenerfüllung der Länder noch angemessen und erforderlich sind. Ab dem 1. Januar 2014 entfällt die nach Absatz 2 Nr. 2 vorgesehene Zweckbindung der nach Absatz 1 zuge- wiesenen Finanzierungsmittel; die investive Zweck- bindung des Mittelvolumens bleibt bestehen. Die Vereinbarungen aus dem Solidarpakt II bleiben unberührt.

(4) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

 

 

 


Dottrina


SIWEB

Rapporti parlamentari Italia-Germania
(a cura del Servizio rapporti internazionali)

 


XV Legislatura

Rapporti bilaterali

Il 30 maggio 2006 il Presidente della Camera, on. Fausto Bertinotti, ha incontrato a Roma l’Ambasciatore di Germania in Italia, S.E. Michael H. Gerdts.

Il 7 giugno 2006 il Presidente della Camera, on. Fausto Bertinotti, ha incontrato a Roma il Presidente del Bundestag, Norbert Lambert.

 

Nel corso dell’incontro il Presidente Bertinotti ed il Presidente Lammert hanno auspicato l’adozione di iniziative congiunte per rilanciare la prospettiva europea. E’ stato quindi ricordato come il 25 marzo 2007 ricorrerà – proprio nel corso del semestre di Presidenza tedesca dell’UE - il Cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma.

Il Presidente Lammert ha in particolare sottolineato l’importanza che i sei Paesi fondatori assumano iniziative per rivitalizzare il percorso europeo. Il Presidente Bertinotti ha a sua volta evidenziato  come sia necessaria una spinta propulsiva dei Parlamenti nazionali per la definizione di iniziative – che coinvolgano tutti i Paesi aderenti – che portino a forme di dialogo tra istituzioni  cittadini e mondo della cultura.

E’ stata altresì richiamata l’intensa e proficua collaborazione che caratterizza i rapporti tra le Amministrazioni delle due Camere e sono state auspicate iniziative comuni per l’assistenza alle Assemblee parlamentari di recente democrazia.

 

Dal 12 al 13 marzo 2007 sarà inoltre a Roma il VIce Presidente del Bundestag, Wolfgang Thierse, che dovrebbe avere incontri con il Presidente della Camera, on. Fausto Bertinotti, e con il Presidente della I Commissione, on. Luciano Violante.

Commissioni parlamentari

Il 5 dicembre 2006 il Presidente della Commissione Giustizia, on. Pino Pisicchio (IdV) ha incontrato una delegazione di deputati del Gruppo parlamentare della CDU/CSU del Bundestag, che sono stati poi ricevuti anche dal Presidente della Commissione Affari costituzionali, on Luciano Violante (Ulivo).

Il 13 novembre 2006 il Presidente della Commissione Lavoro, on. Gianni Pagliarini (Com. It), ha incontrato il Vice Presidente del Gruppo SPD e responsabile per la politica economica e del mercato del lavoro del Bundestag, Ludwig Stiegler.

 

Al centro dell’incontro è stato il tema del mercato del lavoro e delle politiche per una crescita economica, mettendo a confronto le esperienze dei due Paesi e tenendo conto degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona. E’ stata altresì affrontata – oltre al tema della disoccupazione in generale e delle ipotesi di lavoro “flessibile” - la questione della “fuga di ricercatori” dai paesi di origine e della necessità di adottare politiche adeguate per superarre tale aspetto.

 

L’11 ottobre 2006 la Commissione Affari costituzionali ha incontrato una delegazione della Commissione Affari interni del Bundestag tedesco.

 

In tale ambito sono stati illustrati, in particolare,  i principali provvedimenti all’esame delle Commissioni sul tema della gestione del fenomeno migratorio, soffermandosi sulla questione delle quote e sulle previsioni adottate in sede comunitaria sulla materia, attualmente oggetto di attuazione presso gli Stati membri. La Commissione Affari interni del Bundestag ha infatti incontrato la I Commissione della Camera nell’ambito di una visita in Italia svolta per approfondire il tema dell’immigrazione, effettuando altresì una visita presso le strutture di Lampedusa.

 

Il 29 settembre 2006 il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali, on. Luciano Violante (Ulivo), ha incontrato a Berlino il Presidente della Commissione per il Diritto del Bundestag, Andreas Schmidt, ed alcuni componenti della stessa.

 

Nel corso dell’incontro sono stati discusse e approfondite – anche attraverso un esame comparativo delle due esperienze - le tematiche connesse, da una parte, alle riforme costituzionali e, dall’altra, alla ripresa, a partire dai Parlamenti nazionali, del processo per una Costituzione europea.

 

Il 29 settembre 2006 si è svolto un incontro della Presidente della XIV Commissione dell’Unione europea, on. Franca Bimbi (Ulivo), con la Vice Presidente del Gruppo parlamentare socialdemocratico, incaricato degli affari europei, on. Angelica Schwall Düren.

 

La ripresa del processo d’integrazione europeo è stato il tema centrale dell’incontro: l’on Schall Düren ha auspicato che con il nuovo Governo italiano si possa instaurare una migliore collaborazione sugli affari europei, ed ha sottolineato come il semestre di Presidenza tedesca dell’UE, che inizierà a gennaio 2007 e coinciderà con le celebrazioni del cinquantenario dei Trattati di Roma, rappresenti un’importante opportunità per dare un nuovo impulso al processo costituzionale europeo. La Presidente Bimbi ha confermato il forte impegno del Governo Prodi verso la costruzione europea, richiamando però l’attenzione sulla necessità di dare segnali positivi sul lavoro e sull’economia ai cittadini europei, tra i quali sta crescendo un preoccupante euroscetticismo. E’ emerso poi un comune orientamento sulla necessità di inserire nella Costituzione europea la salvaguardia dei valori comuni e la difesa delle specificità nazionali.

Cooperazione multilaterale

La Germania prende parte alla cooperazione parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea e del Partenariato Euromediterraneo. Una delegazione del Bundestag era in particolare presente alla riunione della Commissione Cultura dell’Assemblea parlamentare euro-mediterranea (APEM), che ha avuto luogo, il 6 novembre 2006, a Roma presso la Camera dei deputati (essendo presieduta, fino al 2008, dall’on. de Zulueta (Verdi).

Invia, inoltre, delegazioni alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, dell'UEO, della NATO, dell'OSCE e partecipa al Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale.

Si ricorda, inoltre, che la Germania partecipa alla dimensione parlamentare del G8, che annualmente prevede una riunione tra i Presidenti della Camere basse (l’ultima si è volta a San Pietroburgo  nel mese di settembre 2006).

Cooperazione amministrativa

Il 12 febbraio 2007 il Segretario generale della Camera dei deputati, Ugo Zampetti, insieme al Vice Segretario generale, Alessandro Palanza, hanno  incontrato il Segretario generale del Bundestag a Berlino.

Sempre nell’ambito della cooperazione amministrativa, dal 10 al 16 giugno 2007 è previsto lo svolgimento, presso il Bundestag, di uno stage di formazione per una delegazione composta da tre funzionari della Camera dei deputati.

In precedenza, una delegazione di funzionari del Bundestag ha effettuato dal 12 al 17 giugno 2006 uno stage di formazione presso la Camera dei deputati.

In tale occasione, l’Associazione di amicizia dei funzionari della Camera dei deputati e del Bundestag ha promosso un incontro sul tema “Stato nazionale ed Unione europea”.

Si ricorda infatti che, nel corso della XIV Legislatura, il 13 aprile 2005, è stata costituita l’Associazione di amicizia dei funzionari della Camera dei deputati e del Bundestag, sezione italiana che ha l’obiettivo di approfondire i rapporti professionali, culturali ed umani tra i funzionari delle due Camere e di migliorare la conoscenza reciproca tra i popoli italiano e tedesco.

Sempre nell’ambito dell’Associazione di amicizia, una delegazione di funzionari della Camera dei deputati si è recata presso il Bundestag dal 15 al 17 settembre 2006. In tale ambito, ha avuto luogo un Seminario sul tema “Ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea”.

Unione Interparlamentare

Nell'ambito dell'Unione Interparlamentare opera la sezione bilaterale di amicizia Italia-Germania, che nel corso della XIV Legislatura è stata presieduta dal senatore Giuseppe Vegas (FI).


XIV legislatura

Rapporti bilaterali

Assai intense sono risultate le relazioni parlamentari tra la Camera dei deputati e il Bundestag tedesco nel corso della XIV Legislatura. In particolare, il Presidente della Camera ha effettuato due visite ufficiali in Germania, dal 24 al 25 novembre 2003 e, precedentemente, dall’11 al 13 gennaio 2002. In tali occasioni ha avuto incontri con tutti i vertici istituzionali federali del periodo, tra cui si ricordano il Presidente del Bundestag, Wolfgang Thierse, il Cancelliere federale Gerhard Schröder, il Vice Cancelliere e Ministro degli Esteri, Joschka Fischer, il Presidente della CDU, Angela Merkel e l’ex Cancelliere federale, Helmut Kohl. Al centro dei colloqui le questioni legate alle riforme istituzionali dell’Unione europea, la crisi irachena, i rapporti euro-atlantici e il conflitto israelo-palestinese.

Il 20 febbraio 2004, il Presidente Casini ha ricevuto il Ministro degli esteri tedesco Joshka Fischer giunto a Roma per la Conferenza “Riflessioni sull’Europa”, tenutasi presso la Camera dei deputati. Nel corso dell’incontro gli interlocutori hanno avuto uno scambio di idee sulla situazione internazionale, con particolare riferimento allla crisi irachena e al futuro dell’Europa. Il Presidente Casini aveva precedentemente incontrato lo stesso Ministro degli Esteri federale, Joschka Fischer, il 7 settembre 2003.

Sempre nell’ambito dei rapporti bilaterali, si ricorda che il Presidente della Camera Casini ha incontrato a Roma l’allora Vice Presidente del Bundestag, Norbert Lammert, il 1° marzo 2005 e il 4 marzo 2003, diventato Presidente dell’Assemblea nell’ottobre 2005.

 

Inoltre, si rammenta che il 15 aprile 2002 il Presidente Casini ha ricevuto alla Camera il Presidente della Repubblica federale, Johannes Rau, nell’ambito della sua visita ufficiale in Italia.

 

Si segnala infine che l'ex Cancelliere federale, Helmut Kohl, ha tenuto il 29 maggio 2002 una Conferenza sul tema "L'Europa nel XXI secolo: visione e realtà", introdotta dall'intervento del Presidente della Camera.

Commissioni parlamentari

Il Presidente della Commissione Affari esteri, Gustavo Selva, si è recato il 21 novembre 2003 a Francoforte in occasione del Congresso Bancario Europeo dove, a margine del congresso, ha incontrato il Vice Cancelliere federale e Ministro degli Esteri, Joschka Fischer e il Presidente della Banca Centrale Europea, Jean Claude Trichet.

Il Presidente Selva ha anche inaugurato il 26 giugno 2003 a Berlino la sede storica dell’Ambasciata d’Italia.

Inoltre, si ricorda che il Presidente Selva ha incontrato a Roma il 17 novembre 2004 l’Ambasciatore di Germania in Italia, Michael Gerdts.

Numerose, al contempo, le missioni svolte dalle Commissioni permanenti nell’ambito delle indagini conoscitive:

§         una delegazione della Commissione Lavoro si è recata a Berlino dal 23 al 25 giugno 2003 nell'ambito di una missione di studio finalizzata ad approfondire i temi della previdenza e del mercato del lavoro;

§         una delegazione della Commissione Agricoltura si è recata dal 1° al 3 aprile 2003 in Francia e in Germania, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul ruolo, gli strumenti e le prospettive della politica agricola nazionale di fronte ai processi di allargamento dell’UE;

§         una delegazione della Commissione Trasporti si è recata a Francoforte dal 17 al 18 settembre 2002 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo.

§         una delegazione della Commissione Esteri ha svolto una missione di studio presso il Bundestag dal 14 al 15 maggio 2002;

§         una delegazione della Commissione Finanze si è recata a Berlino dal 4 al 6 marzo 2002 nell’ambito di una missione di studio.

Quanto agli incontri svolti, il 19 giugno 2003 le Commissioni Bilancio e Finanze hanno incontrato una delegazione della Commissione per la Revisione dei Conti del Bundestag. In precedenza la Commissione Bilancio aveva ricevuto il 20 giugno 2002 una delegazione dell'omologa commissione permanente del Bundestag.

Il 30 aprile 2002 il Presidente della Commissione Giustizia, on. Pecorella, ha ricevuto una delegazione della Commissione Affari giuridici e costituzionali del Bundestag.

Si ricorda che il 30 maggio 2002, le Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell'Unione Europea di Camera e Senato, hanno ascoltato l'ex Cancelliere federale, Helmut Kohl, nel corso di un'audizione tenutasi, presso Montecitorio, nell’ambito dell’indagine conoscitiva su “Il futuro dell’Unione europea”.

Cooperazione multilaterale

Conferenza delle donne parlamentari sull’infanzia e l’adolescenza

Alla Conferenza delle donne parlamentari sull’infanzia e l’adolescenza, svoltasi a Palazzo Montecitorio il 17 e 18 ottobre 2004, ha partecipato, in rappresentanza del Bundestag, l’on. Marlene Rupprecht.

 

* * *

 

Nel corso della XIII legislatura la Camera dei Deputati, il Bundestag e l'Assemblea Nazionale francese hanno intrapreso numerosi contatti, in particolare tra il Presidente Luciano Violante, il Presidente Wolfgang Thierse e il Presidente Raymond Forni. Tale stretta collaborazione ha portato alla condivisione di numerose iniziative, sia in ambito comunitario che in collaborazione con altre Assemblee, tra cui le iniziative per la salvaguardia dei diritti umani come la campagna per l'abolizione della pena di morte e la Carta dei Doveri degli Stati. In tale quadro si è inserito il Congresso di Strasburgo contro la pena di morte (22 giugno 2001), presieduto dal Presidente del Parlamento europeo, Nicole Fontaine, e dal Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Lord Russel Johnston. Al termine della riunione è stato sottoscritto da parte dei Presidenti dei Parlamenti presenti un Appello solenne a tutti gli Stati affinché dichiarino una moratoria delle esecuzioni capitali e intraprendano iniziative volte ad abolire la pena di morte nella loro legislazione interna.

Il testo della Carta dei Doveri degli Stati – elaborato congiuntamente dai tre Presidenti italiano, francese e tedesco – consiste in un sintetico documento in 10 punti e contiene i precetti basilari che gli Stati dovrebbero impegnarsi a rispettare, come presupposto per la loro legittimazione.

Il testo è stato sottoposto all’attenzione di tutti i Presidenti dei Parlamenti dei Paesi UE, nonché dei Presidenti del Parlamento europeo e dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Il tema è stato oggetto di una specifica sessione di lavoro della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee parlamentari europee, tenutasi a Zagabria dal 10 all’11 maggio 2002[10]. Nella Dichiarazione Finale si appoggiano i Princìpi enunciati nella Carta, chiedendo al contempo di portarla all'attenzione dei rispettivi Parlamenti nazionali, dell’Assemblea parlamentare dell'OSCE e della Conferenza dell'Unione Interparlamentare (Santiago del Cile, 6-12 aprile 2003).

Cooperazione amministrativa

Nel corso della XIV Legislatura, il 13 aprile 2005, è stata costituita l’Associazione di amicizia dei funzionari della Camera dei deputati e del Bundestag, sezione italiana che ha l’obiettivo di approfondire i rapporti professionali, culturali ed umani tra i funzionari delle due Camere e di migliorare la conoscenza reciproca tra i popoli italiano e tedesco. La sezione tedesca dell’Associazione ha effettuato una visita a Roma in concomitanza della missione, effettuata dal Segretario generale del Bundestag, Wolfang Zeh, dal 29 aprile al 1° maggio 2005. In tale occasione si è tenuto a Palazzo Montecitorio, presso  la Sala della Lupa, un seminario di studio sul tema “Potere legislativo e giustizia costituzionale in Italia e in Germania con riferimento al rapporto Stato-regioni”.

Dall’8 al 13 maggio 2005, una delegazione di funzionari della Camera dei deputati ha effettuato uno stage a Berlino; funzionari del Bundestag hanno seguito uno stage presso la Camera dei deputati dal 7 all’11 giugno 2004.

Una delegazione di funzionari del Bundestag è stata in visita alla Camera l’8 ottobre 2004.

Si ricorda che il 19 ottobre 2003 il Segretario Generale, Ugo Zampetti, e il Vice Segretario della Camera, Alessandro Palanza, hanno avuto un incontro a Berlino con il Segretario Generale del Bundestag, Wolfgang Zeh.

Sul piano della cooperazione amministrativa in ambito G8, a seguito di un'indicazione ricevuta dai Presidenti, si sono riuniti a Roma il 21 e 22 novembre 2003 i responsabili dei servizi di sicurezza delle Camere Basse dei Paesi G8 per confrontare le rispettive esperienze.

La Camera dei Deputati ha ospitato dal 22 al 26 ottobre 2001 uno stage di funzionari del Bundestag; tale missione di studio è stata ricambiata dal 27 al 31 gennaio 2003 con uno stage per funzionari della Camera ospitato dal Bundestag tedesco.

Unione Interparlamentare

Una delegazione parlamentare tedesca della sezione ha visitato la Camera dei deputati  dal 17 al 21 maggio 2005, incontrando il Presidente della Commissione Affari costituzionali e il Presidente della Commissione Affari Esteri.

Il Presidente Vegas ha incontrato il 4 marzo 2003 l’allora Vice Presidente del Bundestag, Norbert Lammert. Successivamente, il 29 aprile e il 17 giugno ha incontrato una delegazione dell’omologa sezione del Bundestag. Nel 2004, la sezione di amicizia ha effettuato una visita in Germania.

 

 




[1]     Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 22, 23, 33, 52,72, 73, 74, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105,107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c), vom 28. August 2006 (BGBl., I, S. 334) (http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl106s2034.pdf).

[2]     Le materie che rientrano nell’ambito della competenza legislativa concorrente tra Federazione e Länder riguardano in gran parte settori della legislazione tradizionale (diritto civile, diritto penale, procedure amministrative, ecc...) e settori tipici dell’intervento statale (assistenza pubblica, legislazione economica, diritto del lavoro, previdenza, ecc.). In base all’art. 72 GG, nell’ambito della legislazione concorrente, i Länder possono intervenire solo e in quanto la Federazione non abbia esercitato il suo diritto prioritario a legiferare allo scopo di assicurare condizioni di vita equivalenti su tutto il territorio nazionale o perché, nell’interesse generale, una disciplina legislativa federale sia necessaria all’unità giuridica ed economica del Paese (c.d. clausola di necessità, Erforderlichkeitsklausel,)

[3]     In base a tale articolo e nelle materie in esso indicate, la Federazione aveva diritto di emanare disposizioni di principio mediante leggi-quadro (Rahmengesetze) che solo in casi eccezionali potevano contenere norme di dettaglio o di diretta applicazione. Nell’ipotesi in cui la Federazione avesse adottato disposizioni di principio, i Länder erano obbligati ad emanare le necessarie leggi d’integrazione entro un termine ragionevole fissato dalla legge quadro federale.

[4]     La Commissione giustizia del Bundestag, congiuntamente con la Commissione affari interni del Bundesrat, ha svolto una serie di audizioni di esperti di diritto costituzionale dal 15 maggio al 2 giugno 2006. I resoconti delle sette sedute distinte per materia e gli interventi degli esperti sono consultabili alla pagina della Commissione giustizia del Bundestag appositamente dedicata alla riforma del federalismo
(http://www.bundestag.de/ausschuesse/a06/foederalismusreform/index.html ).

[5]     Ai sensi dell’art. 91a, la Federazione collabora all’assolvimento dei compiti dei Länder, se tali compiti hanno rilievo per la generalità dei cittadini e se tale collaborazione è utile al miglioramento delle condizioni sociali. I c.d. “compiti comuni” riguardano: la ricerca scientifica, la programmazione dell’istruzione, il miglioramento della struttura economica regionale, il miglioramento della struttura agraria e della difesa costiera.

[6]     Föderalismusreform-Begleitgesetz, vom 5. September 2006 (BGBl., I, S. 2098) (http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl106s2098.pdf).

[7]     Come si è detto innanzi, la norma costituzionale stabilisce che nel caso di rettifiche finanziarie dell'Unione europea che riguardano più di un Land, la Federazione e i Länder sopportano le spese in un rapporto di 15 a 85. In questi casi la quota dei Länder è sopportata in via solidale da tutti i Länder nella misura del 35 per cento dell'onere complessivo secondo un criterio generale; il 50 per cento dell'onere complessivo ricade sui Länder che hanno causato le spese, in misura proporzionale all'entità dei mezzi percepiti.

[8]     Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP, “Einsetzung einer gemeinsamen Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen”, Druchsache 16/3885 vom 14. Dezember 2006 (http://dip.bundestag.de/btd/16/038/1603885.pdf).

[9]    Il progetto di legge di revisione costituzionale (atto n. 16/813 del Bundestag e atto n. 178/06 del Bundesrat) è stato approvato in via definitiva dalle due Camere rispettivamente il 30 giugno e il 7 luglio 2006. Per quanto riguarda la traduzione in lingua italiana, è stato aggiornato e rivisto, a cura del Servizio Biblioteca e del Servizio studi, il testo a fronte pubblicato nel dossier del Servizio studi del Senato n. 848 del 2006.

[10]    La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee parlamentari europee trae origine da una riunione promossa nel 1963 per iniziativa del Presidente del Parlamento europeo, On. Gaetano Martino. Dal 1975 la Conferenza ha assunto cadenza annuale e si configura come riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri del Consiglio d’Europa assumendo la denominazione di “Grande Conferenza”. La riunione dei Presidenti dei Parlamenti UE viene invece denominata Piccola Conferenza.