Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Il finanziamento della politica in Italia | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 30 | ||
Data: | 03/11/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Documentazione e ricerche
Il finanziamento della politica
in Italia
n. 30
3 novembre 2006
Per quanto riguarda gli aspetti comparatistici, è disponibile il dossier Il finanziamento della politica in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti d’America, Documentazione e ricerche n. 31 del 3 novembre 2006, curato dal Servizio Studi e dal Servizio Biblioteca.
DIPARTIMENTO istituzioni |
SIWEB
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File: AC0139.doc
I N D I C E
I rimborsi delle spese elettorali
§ La determinazione dei contributi
§ Le modalità di erogazione dei rimborsi
§ La partecipazione delle donne alla vita politica
§ Il finanziamento dei partiti politici
§ Il finanziamento dei candidati
§ Il regime fiscale del finanziamento privato
Ulteriori agevolazioni e benefici
§ Contributi ai giornali di partito
§ Contributi alle imprese radiofoniche di partito
§ Contributi ai Gruppi parlamentari
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. Disciplina delle tasse sulle concessioni governative. (art. 13-bis)
§ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Disciplina dell'imposta di bollo. (Tabella B)
§ L. 2 maggio 1974, n. 195. Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (art. 4-7)
§ L. 18 novembre 1981, n. 659. Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (art. 4)
§ L. 5 luglio 1982, n. 441. Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti
§ D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. (Tabella)
§ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 15, 73 e 78)
§ L. 7 agosto 1990, n. 250. Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67 per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa (artt. 3 e 4)
§ D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. (art. 3)
§ L. 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
§ L. 23 febbraio 1995, n. 43. Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. (artt. 5 e 6)
§ L. 2 gennaio 1997, n. 2. Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (art. 5-9)
§ D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 525 Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all’editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni (artt. 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater)
§ L. 3 giugno 1999, n. 157. Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
§ L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001 (art. 153)
§ L. 18 ottobre 2001, n. 383. Primi interventi per il rilancio dell'economia. (artt. 13-17)
§ L. 3 maggio 2004, n. 112. Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione. (art. 7)
§ D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248) (art. 20 e 39-bis)
Normativa regionale
§ Regione Toscana. L.R. 23 dicembre 2004, n. 74. Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). (art. 14)
§ Regione Lazio L. R. 13 gennaio 2005, n. 2. Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale. (art. 9)
In Italia il sistema dei partiti può contare su due principali fonti di finanziamento:
§ i contributi, da parte dello Stato, a titolo di rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e dai movimenti politici;
§ i finanziamenti dei privati a partiti e movimenti politici, nei modi e limiti fissati dalla legge.
Il contributo pubblico a favore di partiti o movimenti politici venne introdotto per la prima volta dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, in seguito modificata e integrata dalla legge 18 novembre 1981, n. 659 e da altri provvedimenti (art. 1 della legge 8 agosto 1980, n. 422; art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413). In base a tali leggi, si prevedevano:
§ una forma di contributo statale per il funzionamento ordinario dei partiti;
§ una ulteriore forma di contributo a titolo di rimborso per le spese elettorali da questi sostenute per le elezioni politiche, europee e regionali.
Con il referendum popolare del 18 aprile 1993, è stata disposta l’abrogazione delle disposizioni di legge che erogavano finanziamenti per il funzionamento ordinario dei partiti politici. Pertanto, l’unica forma di contributo da parte dello Stato che ha continuato a sussistere è quella relativa al rimborso delle spese elettorali.
Sono inoltre previsti contributi statali agli organi ufficiali di informazione dei partiti (giornali e radio) ed agevolazioni fiscali (possibilità di detrazione d’imposta per le erogazioni di privati ai partiti; esenzione delle imposte per i trasferimenti ai partiti e per la registrazione degli statuti).
La disciplina del contributo pubblico per le spese elettorali è recata principalmente dalla L. 157/1999[1], di riforma del sistema di finanziamento dei partiti, successivamente modificata.
I criteri per il riparto delle somme da assegnare sono contenuti nella L. 515/1993[2] e nella L. 43/1995[3].
Le spese dei partiti e dei movimenti politici rimborsabili sono quelle sostenute per le campagne elettorali relative ai seguenti organi:
§ Camera dei deputati;
§ Senato;
§ Parlamento europeo;
§ Consigli regionali.
I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti agli organi da rinnovare (Senato della Repubblica; Camera dei deputati; Parlamento europeo; consigli regionali), (L. 157/1999, art. 1, commi 1 e 3).
L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, commi 1, 3 e 5).
Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero sono state recentemente introdotte specifiche disposizioni[4]. Esse prevedono l’incremento dell’ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5 per cento, destinando le somme relative all’erogazione del rimborso per le elezioni politiche nella circoscrizione Estero (L. 157/1999, art. 1, commi 1-bis e 5-bis).
Sono escluse dal rimborso le campagne per le elezioni negli enti locali (consigli comunali e provinciali).
La legge prevede infine una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all’art. 75 e dei referendum costituzionali ex art. 138 della Costituzione (L. 157/1999, art. 1, co. 4).
Viene attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui.
La L. 157/1999 rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, ad eccezione degli importi per i rimborsi relativi alla circoscrizione Estero, alle leggi vigenti in materia (in particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, all’art. 9 della L. 515/1993; per le elezioni regionali, all’art. 6 della L. 43/1995).
Il fondo relativo alla Camera dei deputati è ripartito in proporzione ai voti di lista conseguiti tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi.
Per il calcolo del rimborso spettante ai partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, l’art. 9, co. 3, della L. 515/1993 prevede specifici criteri.
Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è invece ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è in primo luogo suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra le liste di candidati presentatisi nella regione con il medesimo contrassegno, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo le liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale e i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi[5] (L. 515/1993, art. 9, co. 2).
Per quanto riguarda i rimborsi per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, gli importi aggiuntivi derivanti dall’incremento dell’1,5 per cento dei due fondi relativi al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera (vedi supra) sono ripartiti, in primo luogo, tra le quattro ripartizioni in cui si suddivide la circoscrizione Estero (rispettivamente comprendenti gli Stati e i territori afferenti all’Europa, all’America meridionale, all’America settentrionale e centrale ed all’Africa, Asia, Oceania e Antartide), in proporzione alla popolazione.
In ogni ripartizione, la relativa quota è quindi proporzionalmente suddivisa tra le sole liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto o almeno il 4 per cento dei voti validi nella ripartizione (L. 157/1999, art. 1, co. 5-bis).
Il fondo per le elezioni del Parlamento europeo è suddiviso tra i partiti e movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto, in proporzione ai voti riportati da ciascuno di essi sul piano nazionale (L. 515/1993, art. 16).
Per le elezioni regionali si procede in primo luogo a distribuire il fondo tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione[6]. Nell’ambito di ciascuna regione, la quota spettante è quindi ripartita, proporzionalmente ai voti riportati, tra le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata (L. 43/1995, art. 6, co. 2).
L’erogazione dei rimborsi relativi ai referendum è subordinata (per quanto riguarda i referendum abrogativi) al raggiungimento, nella consultazione referendaria, del quorum di validità di partecipazione al voto (50 per cento più uno degli aventi diritto al voto); (L. 157/1999, art. 1, co. 4).
Con la deliberazione n. 38/2006 del 26 ottobre 2006[7], l’Ufficio di Presidenza della Camera ha attribuito al Comitato promotore del referendum ex art. 138 Cost. sul testo della legge costituzionale recante Modifiche alla Parte II della Costituzione, svoltosi il 25 e 26 giugno 2006, un rimborso di 495.000 euro[8] per le spese sostenute per la campagna referendaria.
Si tratta del primo caso di corresponsione del rimborso per le campagne referendarie. Alle votazioni per i referendum abrogativi indetti dopo l’entrata in vigore della L. 157/1999 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come richiesto dall'art. 75 della Costituzione, facendo in tal modo venire meno una delle condizioni necessarie per l’erogazione del rimborso. Per quanto riguarda invece la consultazione referendaria ex art. 138 Cost. sull’approvazione del testo della legge costituzionale recante Modificazioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, svoltasi il 7 ottobre 2001, il rimborso non è stato attribuito in quanto il procedimento relativo a tale referendum è stato attivato da due richieste, entrambe di iniziativa parlamentare.
L’erogazione del rimborso è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati o del Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze. Il Presidente della Camera provvede anche all’erogazione dei contributi relativi alle elezioni europee e regionali ed ai referendum.
I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente del ramo del Parlamento competente, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (L. 157/1999, art. 1, co. 2).
Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi, il contributo è versato sulla base di quote annuali entro il 31 luglio di ogni anno. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Le somme erogate o da erogare ai partiti a titolo di rimborso per le spese elettorali possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (L. 157/1999, art. 1, co. 6[9]). I rimborsi relativi ai referendum sono corrisposti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in cui si è svolta la consultazione referendaria (L. 157/1999, art. 1, co. 6).
I rimborsi elettorali sono posti a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai partiti e movimenti politici. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca pregressa, è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali (L. 157/1999, art. 6-bis).
Si riportano di seguito due tabelle sui rimborsi elettorali corrisposti per la Camera e per il Senato in relazione alle elezioni politiche del 2006:
Ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006
Movimenti e partiti politici |
Rimborso annuo spettante dal 2006 al 2010[10] |
L’Ulivo |
16.038.257,19 |
Forza Italia |
12.343.500,77 |
Alleanza Nazionale |
6.327.567,26 |
UDC |
3.524.482,27 |
Partito della Rifondazione comunista |
2.996.963,20 |
Lega Nord |
2.351.496,03 |
La Rosa nel Pugno – Laici Socialisti - Liberali radicali |
1.331.743,18 |
Italia dei valori – Lista Di Pietro |
1.204.570,63 |
Partito dei Comunisti italiani |
1.188.490,19 |
Federazione dei Verdi |
1.054.973,62 |
Popolari UDEUR |
717.949,29 |
Sudtiroler Volkspartei |
323.324,68 |
Autonomie Libertè Democratie |
80.831,17 |
L’Unione |
366.169,73 |
Associazioni italiane in Sudamerica |
63.766,08 |
Per l’Italia nel mondo con Tremaglia |
37.691,66 |
Unione sudamericana emigrati italiani - USEI |
9.074,58 |
Alternativa indipendente italiani all’estero |
3.723,04 |
Totale |
49.964.574,57 |
In euro.
Ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006
Movimenti e partiti politici |
Rimborso annuo spettante dal 2006 al 2010[11] |
Casa delle libertà |
284.199,99 |
Forza Italia |
12.980.766,24 |
Lega Nord |
2.098.861,52 |
UDC |
3.670.455,53 |
Alleanza Nazionale |
6.648.589,99 |
Democratici di sinistra |
9.202.591,49 |
DL La Margherita |
5.763.091,04 |
Rifondazione Comunista |
3.913.427,27 |
Insieme con l'Unione |
1.645.585,83 |
Di Pietro L'Italia dei valori |
896.483,19 |
U.D.EUR Popolari |
366.455,46 |
SVP |
77.750,58 |
SVP |
112.909,86 |
L'Ulivo |
93.026,48 |
L'Unione SVP |
321.549,93 |
Lista Consumatori |
111.511,17 |
Forza Italia Alleanza Nazionale |
33.218,76 |
Valleè d’Aoste |
68.065,97 |
Totale |
48.288.540,28 |
In euro.
I dati contenuti nella tabella di cui sopra sono destinati a subire una successiva modifica.
Il Consiglio di Presidenza del Senato, nella riunione del 27 luglio 2006, ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato, di cui alla tabella sopra riportata, dovendosi procedere, ai sensi della legge n. 157 del 1999 (art. 1, co. 6), alla corresponsione della prima rata del rimborso entro il 31 luglio 2006.
In quella sede, il Consiglio di Presidenza ha ritenuto opportuno accantonare una quota (pari a 937.641,56 euro per ciascun anno della legislatura) del fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato, escludendo temporaneamente dal riparto tale quota; di conseguenza la somma assegnata per l’anno 2006 è stata pari a 48.288.540,28 euro.
La scelta, come si legge nella premessa del decreto del Presidente del Senato del 27 luglio 2006, è stata motivata dall’esigenza di evitare pregiudizi alle situazioni giuridiche delle diverse formazioni politiche aventi titolo a concorrere al riparto del fondo, tenuto conto che alla data del 27 luglio 2006 era in corso di esame il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel quale era stata inserita una specifica disposizione (art. 39-bis, successivamente approvato) volta a introdurre un rimborso delle spese elettorali per le elezioni politiche nella circoscrizione Estero.
A seguito dell'entrata in vigore del citato art. 39-bis del decreto-legge 223/2006, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha proceduto, il 26 ottobre 2006, all’approvazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo della Camera (vedi infra, la tabella precedente), in sostituzione di quello deliberato il 26 luglio 2006; analogamente, un nuovo piano è in corso di approvazione da parte del Consiglio di Presidenza del Senato.
Un’ipotesi di finalizzazione del finanziamento pubblico ai partiti è contenuta nella legge 157/1999 (art. 3) ed è intesa a promuovere la partecipazione delle donne alle attività politiche.
Si prevede, a carico dei partiti, l’obbligo di destinare almeno un importo pari al 5 per cento del totale dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative connesse alle predette finalità. Dell’effettivo adempimento di tale obbligo, è data notizia attraverso l’iscrizione della quota in una apposita voce nell’ambito del rendiconto annuale previsto dalla L. 2/1997[12].
Per quanto riguarda la promozione dell’accesso delle donne alle cariche elettive, l’art. 3 della L. 90/2004[13], modificativa della legge per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, con esclusivo riferimento alle elezioni europee e limitatamente alle prime due elezioni del Parlamento europeo successive all’entrata in vigore della legge, ha introdotto il principio dell’inammissibilità delle liste elettorali nelle quali non siano presenti candidati di entrambi i sessi e ha stabilito che, nelle liste presentate, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati presenti nella lista.
Per i movimenti o partiti politici che non abbiano rispettato questa disposizione si prevede una riduzione del contributo alle spese elettorali corrisposto dallo Stato: l’importo del rimborso previsto dalla L. 157/1999 è ridotto, fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.
La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui sopra è invece erogata, quale “premio”, ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuta proclamata eletta una quota superiore a un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico.
La disposizione illustrata è successivamente confluita nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna[14] (art. 56).
La legge disciplina due forme di finanziamento dei privati alla politica: il finanziamento ai partiti in generale e quello ai singoli candidati nel corso delle campagne elettorali.
Con la legge 195/1974[15] sono stati introdotti alcuni limiti alla contribuzione dei privati a favore delle forze politiche e misure finalizzate a garantire la trasparenza delle relative fonti di finanziamento.
La legge delimita l’ambito dei soggetti privati che possono erogare contributi ai partiti.
Possono versare contributi ai partiti o alle loro articolazioni politico-organizzative, nonché ai gruppi parlamentari, i singoli privati (persone fisiche) e le persone giuridiche (enti, associazioni, società, ecc.). Per queste ultime i finanziamenti sono ammessi soltanto se:
§ la società non ha una partecipazione pubblica superiore al 20%;
§ la società non è controllata da una società con partecipazione pubblica superiore al 20%;
§ i finanziamenti sono deliberati dall’organo sociale competente;
§ i finanziamenti sono regolarmente iscritti in bilancio (L. 195/1974, art. 7, co. 1).
E’ invece vietata la contribuzione ai partiti o alle loro articolazioni politico-organizzative, nonché ai gruppi parlamentari da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime (L. 195/1974, art. 7, co. 2).
La violazione delle disposizioni illustrate è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, e con la multa fino al triplo della somma versata o percepita (L. 195/1974, art. 7, co. 3).
La L. 659/1981[16] (art. 4, co. 1) ha esteso tali divieti (e le relative sanzioni) ai finanziamenti e contributi, in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, a:
§ membri del Parlamento nazionale;
§ membri italiani del Parlamento europeo;
§ consiglieri regionali, provinciali e comunali;
§ candidati alle predette cariche;
§ raggruppamenti interni dei partiti politici;
§ coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.
Fermi i divieti generali di finanziamento dei partiti, previsti dall’art. 7 della L. 195/1974 e sopra illustrati, le persone fisiche e le persone giuridiche possono contribuire alle attività di partiti e movimenti politici, mediante erogazioni in denaro o fornendo beni e servizi, senza limiti di importo.
La legge impone peraltro il rispetto di alcuni obblighi posti a tutela della trasparenza.
Ad esempio, quando il contributo privato supera, nell’arco dell’anno, la somma di 50.000 euro, il donatore e il beneficiario sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione congiunta indirizzata alla Presidenza della Camera dei deputati. (L. 659/1981, art. 4, co. 3). Inoltre, i partiti hanno l’obbligo di rendicontare tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale al Presidente della Camera (v. infra, Obblighi di dichiarazione).
Per la violazione di tali disposizioni è prevista la multa da due a sei volte l’importo del contributo non dichiarato e la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici[17] (L. 659/1981, art. 4, co. 6).
I contributi da parte dei privati sono soggetti ad un regime fiscale agevolato sotto forma di detrazione di imposta (D.P.R. 917/1986, art. 15, co. 1-bis e art. 78); (vedi infra, Il regime fiscale del finanziamento privato).
La legge stabilisce limiti di spesa per le campagne elettorali: le spese elettorali dei partiti o formazioni politiche che partecipano alla elezioni per il rinnovo delle Camere non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni (o collegi) in cui il partito o movimento o lista presenta candidature, a tal fine sommando le iscrizioni nelle liste elettorali per la Camera e quelle per il Senato (L. 515/1993, art. 10).
Limiti di spesa per le campagne elettorali dei partiti sono previsti anche per le elezioni regionali, ma non per le consultazioni elettorali europee, provinciali e comunali, per le quali la legge non stabilisce alcun tetto di spesa.
Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito che partecipa alle elezioni regionali non possono superare la somma risultante dall’importo di 1 euro moltiplicato per il numero di iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ciascun partito ha presentato proprie liste (L. 43/1995, art. 5, co. 3). Il limite delle spese riferibili a ciascun partito (o gruppo di liste) è stato elevato dalla Regione Lazio (L.R. 2/2005, art. 9) e dalla Regione Toscana[18] (L.R. 74/2004, art. 14), che hanno legiferato in materia.
Una disciplina speciale è prevista per la raccolta di contributi per le campagne elettorali da parte dei singoli candidati, ferme restando le disposizioni stabilite in generale per il finanziamento dei partiti politici (trasparenza dei finanziamenti da parte di società; divieto di ricevere finanziamenti da organi della P.A. o da essa partecipati; obbligo di dichiarazione dei contributi superiori, nell’anno, a 50.000 euro, etc., sulle quali vedi supra).
I candidati alle elezioni politiche possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale (L. 515/1993, art. 7, co. 3). Ciascun candidato comunica al competente Collegio regionale di garanzia (organo istituito presso ciascuna Corte di appello) il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.
La legge prevede, inoltre, un tetto massimo per le spese relative alla campagna elettorale di ciascun candidato, che non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione (o collegio) elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni (o collegi) elettorali nei quali il candidato si presenta (L. 515/1993, art. 7, co. 1).
Come per i partiti politici, sono previsti limiti di spesa per le campagne elettorali dei candidati che si presentano alle elezioni regionali, ma non per quelli che partecipano alle consultazioni elettorali europee, provinciali e comunali.
Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l’importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 34.247,89 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 34.247,89. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento (L. 43/1995, art. 5, co. 1)[19]. I limiti di spesa per ciascun candidato sono stati elevati dalla Regione Lazio (L.R. n. 2/2005, art. 9) e ridotti dalla Regione Toscana (L.R. n. 74/2004, art. 14)[20].
Per tutti i contributi ai partiti che - nell’arco di un anno - superino la somma di 50.000 euro il donatore e il beneficiario hanno l’obbligo di effettuare entro tre mesi (o entro il mese di marzo dell’anno successivo) una dichiarazione congiunta al Presidente della Camera (L. 659/1981, art. 4, co. 3).
Tale disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari; nell’ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera, l’obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.
I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che concorrono per le elezioni politiche hanno inoltre l’obbligo di rendicontare tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale presentando ai Presidenti delle rispettive Camere, entro 45 giorni dall’insediamento, un consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento. I controlli su tali rendiconti sono effettuati dalla Corte dei conti, cui i Presidenti delle Camere trasmettono la documentazione, attraverso un Collegio di controllo sulle spese elettorali, a tal fine istituito, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio (L. 515/1993, art. 12).
Inoltre i legali rappresentanti o i tesorieri dei partiti o dei movimenti politici devono trasmettere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno, un rendiconto di esercizio, corredato di una relazione sulla gestione e di una nota integrativa. Il rendiconto deve riportare le somme relative ai crediti per contributi elettorali e ai rimborsi elettorali. Nella relazione devono essere indicate le spese sostenute per le campagne elettorali e l’eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti. Un collegio di revisori composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d’intesa tra i Presidenti delle due Camere, all’inizio di ciascuna legislatura effettua un controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. I documenti sono pubblicati, a cura dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, nella Gazzetta ufficiale (L. 2/1997, art. 8 e allegati A e B).
Le leggi citate prevedono un sistema di sanzioni – penali ed amministrative – in caso di violazione degli obblighi in esse statuiti.
I membri delle due Camere sono tenuti, entro tre mesi dalla proclamazione, a presentare presso l’Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, e al competente Collegio di garanzia elettorale, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza (L. 441/1982[21], art. 2, co. 1; L. 515/1993, art. 7, co. 6). I candidati non eletti sono tenuti soltanto alla dichiarazione al Collegio di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, co. 7).
Alla dichiarazione debbono essere allegate in copia le dichiarazioni inviate al Presidente della Camera relative ai contributi ricevuti - anche al di fuori della campagna elettorale - che superino da parte di una singola fonte in un anno la somma di 50.000 euro (L. 659/1981, art. 4, co. 3 ; L. 441/1982, art. 2, co. 2).
L’obbligo di dichiarazione sussiste a carico sia di chi riceve, sia di chi eroga il finanziamento e può essere assolto, soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, anche mediante la autocertificazione dei candidati (L. 659/1981, art. 4).
Oltre alle informazioni previste dalle leggi n. 659 e n. 441, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, nel quale vanno riportati i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 20.000 euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Alla dichiarazione devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati (L. 515/1993, art. 7, co. 6).
Le verifiche sull’osservanza della legge sono effettuate dal Collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 14).
Per il parlamentare eletto che violi tali disposizioni, le sanzioni possono giungere sino alla decadenza dalla carica.
La legge 2/1997 ha disciplinato il regime fiscale delle erogazioni liberali delle persone fisiche (art. 5[22]) e giuridiche (art. 6[23]).
Il sistema si basa sul principio della detraibilità di quote dell’erogazione liberale a favore di movimenti o partiti politici dall’imposta sui redditi.
In particolare la legge prevede:
§ per le erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dell’onere sostenuto, per importi compresi tra 51,64 e 103.291,38 euro[24];
§ per le erogazioni liberali in denaro delle società di capitali e degli enti commerciali, la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dell’onere sostenuto, sempre per importi compresi tra 51,64 e 103.291,38 euro. Peraltro, la detrazione non è consentita agli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché alle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
§ non si applicano le agevolazioni fiscali alle persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale l’erogazione liberale ha avuto luogo (L. 2/1997, art. 7).
Inoltre, l’art. 5 della L. 157/1999[25] prevedeva una ulteriore agevolazione, stabilendo che non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni (poi soppressa[26]) i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.
La L. 157/1999 ha disposto l’applicazione di specifici benefici fiscali nei confronti di alcune operazioni eseguite direttamente da movimenti o partiti politici. Conseguentemente gli atti costitutivi, gli statuti e tutti gli altri atti necessari per l’adempimento di obblighi non sono soggetti ad alcuna imposta di bollo o di registro, né comportano il versamento di altre tasse o oneri di natura fiscale (art. 5, comma 1-3[27]).
Inoltre, la L. 157/1999 (art. 5, co. 5 e 6) prevede:
§ agevolazioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico - di durata non superiore a trenta giorni - connesse allo svolgimento di attività proprie dei partiti e movimenti politici;
§ che i consigli comunali e provinciali possano prevedere nei propri regolamenti - ed a carico dei propri bilanci - forme di utilizzazione non onerosa di proprie strutture per ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti e movimenti politici[28].
All’interno del complesso quadro delle norme di sostegno all’editoria, specifiche disposizioni disciplinano i contributi concessi dallo Stato in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che risultino essere organi di partiti o forze politiche.
Nel corso degli anni il legislatore ha fornito definizioni più o meno estensive delle imprese ammesse ai contributi pubblici.
La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2000, introdotta dall’art. 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l’editoria), individuava i destinatari dei contributi nelle imprese editrici di quotidiani e periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, a partire dal 1° gennaio 1998, fossero:
a) organi o giornali di forze politiche che avessero costituito un proprio gruppo parlamentare in una delle Camere;
b) organi o giornali di forze politiche che avessero costituito un proprio gruppo parlamentare nel Parlamento europeo, purché aventi almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano.
A queste la legge aggiungeva:
c) le imprese editrici di quotidiani o periodici che, al 31 dicembre 1997, fossero organi di partiti o movimenti politici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente per l’accesso ai contributi[29];
d) le imprese editrici di giornali pubblicati per la prima volta tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1998 “quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico”.
Attualmente, a seguito dell’art. 153 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) i contributi pubblici sono concessi esclusivamente[30] alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici che - oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata - risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo, o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi (art. 153, co. 2).
Ai sensi del DPR n. 460 del 2001[31] le imprese editrici che intendono beneficiare dei contributi devono presentare:
· una certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato che ha per oggetto l’esistenza di un gruppo parlamentare della forza politica di riferimento ovvero l’appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute, ovvero,
· un’attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo concernente l’esistenza di una rappresentanza della forza politica nel Parlamento stesso, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento.
L’impresa richiedente è tenuta altresì a presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi è organo del movimento stesso.
Il comma 3-ter, dell’articolo 20 del D.L. 223/2006 (L. 248/2006)[32], per ovviare ai problemi sorti con l’unificazione di diverse forze politiche in un solo gruppo parlamentare, ha recentemente disposto che per accedere ai contributi non sia più necessario il requisito della rappresentanza parlamentare per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.
Per quanto riguarda i quotidiani o periodici telematici - che devono essere comunque registrati presso i tribunali e riportare in testata l’indicazione del movimento politico di cui sono organi - i contributi non sono cumulabili con altre forme di contribuzione pubblica e, non potendosi applicare il parametro della tiratura, l’entità del contributo è calcolata con modalità proprie: questa sarà pari al 50% dei costi del bilancio d’esercizio dell’impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata (art. 153, co. 3)[33].
Alle imprese così individuate spetta un contributo annuo ordinario, articolato in due quote (art. 3, co. 10, L. 250/1990[34]):
a) una quota fissa, pari al 40% della media dei costi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio. E’ previsto comunque un tetto massimo di 2,5 miliardi di lire (pari a 1.291.142,25 euro) per i quotidiani e di 600 milioni di lire (pari a 309.874,14 euro) per i periodici;
b) una quota variabile, determinata in base alla tiratura media giornaliera, secondo scaglioni prefissati dalla legge (art. 3, comma 8, lett. b), e comma 10, lett. b)[35].
E’ poi istituito un contributo integrativo, che può raggiungere il 100% del contributo annuo ordinario, per le imprese che espongono in bilancio entrate pubblicitarie in misura inferiore al 30% dei costi complessivi (art. 3, co. 11, L. 250/1990).
Tale contributo però, a decorrere dal 1 gennaio 2002, non può più superare il 50% dei costi complessivi (compresi gli ammortamenti) risultanti dal bilancio dell’impresa (art. 3, co. 2, L. 250/1990 come modificato dall’art. 18 della L. 62/2001).
Un ulteriore generale limite alla contribuzione pubblica è posto dal comma 12 dell’art. 3 della L. 250/1990: la somma di contributo ordinario e contributo integrativo non può superare il 70% dei costi sostenuti dall’impresa.
Tipo di Contributo |
Massimo erogabile |
||
Contributo ordinario (annuo) |
Quota fissa |
40% della media dei costi, compresi gli ammortamenti, risultanti dai bilanci degli ultimi due anni |
1.291.142,25 euro per i quotidiani 309.874,14 euro per i periodici |
Quota variabile |
Calcolata in base alla tiratura media[36] |
Cifre predeterminate della legge in base alla tiratura |
|
Contributo integrativo |
|
100% del contributo ordinario (annuo) |
50% dei costi complessivi dell’impresa |
TOTALE |
|
|
70% dei costi complessivi
|
L’esame delle domande e la liquidazione dei contributi spettanti alle singole imprese editrici sono attualmente affidate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Entro il 31 marzo di ogni anno è erogata una quota dei contributi pari al 50 per cento della somma spettante per l’anno precedente – purché, naturalmente, sia stata presentata domanda valida entro il 31 gennaio – mentre la residua parte è liquidata entro tre mesi dalla presentazione della documentazione richiesta.
Il bilancio dell’impresa editoriale dovrà essere certificato da apposita società di revisione, limitatamente però ai soli costi posti a base del computo dei contributi (L. 250/1990, art. 3, co. 15-bis).
Un contributo analogo a quello previsto per le imprese editrici di quotidiani e periodici è previsto dall’art. 4 della L. 250/1990 anche a favore delle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento.
Per accedere al contributo la legge richiede inoltre che le imprese:
· abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
· trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le 7 e le 20;
· non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento.
Il contributo annuo, corrisposto sempre da parte del Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è pari al 70% della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi (pari a 2.065.827,60 euro).
Anche in questo caso al contributo annuo può sommarsi un contributo integrativo laddove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali. Il contributo potrà arrivare fino al 100 per cento del contributo ordinario dovendo comunque rispettare la disposizione che vieta contributi superiori all’80 per cento dei costi.
Tipo di Contributo |
Massimo erogabile |
|
Contributo ordinario (annuo) |
70% della media dei costi, compresi gli ammortamenti, risultanti dai bilanci degli ultimi due anni |
2.065.827,60 euro |
Contributo
integrativo |
100% del contributo ordinario annuo |
|
TOTALE |
|
80% dei costi complessivi |
Le imprese radiofoniche beneficiano di ulteriori agevolazioni come riduzioni tariffarie da applicarsi ad esempio ai consumi di energia elettrica o ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; hanno inoltre agevolazioni di credito.
L’art. 7, comma 13, della L. 112/2004[37] ha previsto la possibilità di accedere ad alcuni contributi, tra i quali appunto quelli relativi alla imprese radiofoniche organi di partito, per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un’ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali.
Recentemente l’art. 26, comma 5 del D.L. 262/2006[38] ha riservato i contributi previsti dall’art. 4 della L. 250/1990 alle imprese radiofoniche organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento avvicinandosi così ai requisiti previsti per gli organi a stampa.
La norma disciplina inoltre la situazione dei soggetti non rientranti nella nuova definizione – inclusi i canali tematici satellitari - che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi, disponendo la prosecuzione dei contributi in via transitoria con le medesime procedure, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.
L’art. 15, co. 3, del Regolamento della Camera stabilisce che il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l’esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
Il contributo che la Camera eroga ai Gruppi parlamentari ammonta complessivamente, per l’anno 2006, a 32.950.000 euro, come risulta dal progetto di bilancio interno della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2006 (Doc. VIII, n. 2, cap. 135) approvato dalla Camera il 28 settembre 2006.
Tali somme sono destinate a fare fronte alle spese di funzionamento e a contribuire alle spese del personale dei Gruppi parlamentari.
Una disposizione analoga è prevista dall’art. 16 del Regolamento del Senato. Il progetto di bilancio interno del Senato per l’anno finanziario 2006 (Doc. VIII, n. 2), approvato dal Senato il 3 ottobre 2006, reca, al cap. 1.15.1, uno stanziamento di 18.800.000 euro.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
(art. 13-bis)
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 3.
(2) Per la individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tasse di concessione comunale in sostituzione delle tasse sulle concessioni governative, vedi il D.M. 29 novembre 1978.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 28 dicembre 2001, n. 219/E; Lett.Circ. 17 luglio 2002, n. 44461; Ris. 4 agosto 2004, n. 109/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 55/E;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 1 marzo 2001, n. 423;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 5 marzo 1997, n. 66/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 19 gennaio 1998, n. 13/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E.
(omissis)
Art. 13-bis.
Esenzioni.
1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative (18) (19).
1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari (20).
--------------------------------------------------------------------------------
(18) Comma così modificato dall'art. 90, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Precedentemente, il presente comma era stato modificato dall'art. 6, comma 7, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.
(19) Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
(20) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157.
(omissis)
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Disciplina dell'imposta di bollo.
(Tabella B)
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n. 3.
(2) Vedi, anche, il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546. Per l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al presente decreto vedi l'art. 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 14 maggio 1996, n. 28;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 settembre 1996, n. 181; Circ. 29 ottobre 1996, n. 210;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 28 dicembre 2001, n. 218/E; Nota 21 settembre 2001; Ris. 1 febbraio 2002, n. 34/E; Ris. 5 febbraio 2002, n. 36/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 175/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 296/E; Ris. 15 novembre 2002, n. 357/E; Ris. 25 marzo 2003, n. 71/E; Ris. 31 marzo 2003, n. 76/E; Ris. 1 aprile 2003, n. 81/E; Ris. 8 agosto 2003, n. 171/E; Circ. 7 luglio 2004, n. 37/D; Ris. 9 dicembre 2004, n. 146/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 28/E; Ris. 5 maggio 2005, n. 59/E; Circ. 1 giugno 2005, n. 29/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 70/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 75/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 79/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98);
- Ministero delle finanze: Circ. 13 agosto 1996, n. V/10/309/96; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 46/T; Circ. 4 marzo 1998, n. 73/T; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 1 luglio 1998, n. 171/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 185/E; Nota 4 novembre 1998, n. V/10-90666; Circ. 15 aprile 1999, n. 85/E; Circ. 26 agosto 1999, n. 180/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E; Circ. 12 maggio 2000, n. 94/E; Circ. 6 luglio 2000, n. 139/E; Circ. 28 dicembre 2000, n. 240/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 8 gennaio 1996, n. 1/96; Circ. 23 dicembre 1996, n. 23/96;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 5 luglio 1996, n. 306.
Allegato B
TABELLA
Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (66) (67)
1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni (68).
3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato (69).
4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.
5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.
Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.
Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione (70).
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.
Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (71).
6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (72).
7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente (73).
Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.
Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (74).
8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.
Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.
Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.
8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza (75).
9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione (76).
10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.
11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso (77).
12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità;
4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze (78).
13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.
13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti (79).
14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE (80).
16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (81).
17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.
18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.
Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:
a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) per gli indigenti (82).
19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.
20. [Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.
Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.
Nota: L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:
a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;
b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;
d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.
La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.
Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati] (83) (84).
21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia (85).
22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.
23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.
24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti (86).
25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti (87).
26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (88).
27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere (89).
27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (90).
27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari (91).
27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali (92).
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(66) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(67) Vedi, anche, l'art. 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n. 405.
(68) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(69) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(70) Comma così modificato dall'art. 55, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(71) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), a decorrere dal 1° gennaio 1973, a norma dell'art. 29 del decreto stesso.
(72) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(73) Capoverso così modificato prima dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, dall'art. 6, L. 8 maggio 1998, n. 146 ed infine dall'art. 33, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(74) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed infine dall'art. 33, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(75) Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 4, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(76) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(77) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(78) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(79) Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 4, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(80) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428.
(81) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428.
(82) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428.
(83) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428.
(84) Numero abrogato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
(85) Numero aggiunto dall'art. 7-bis, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746. Il presente numero era stato modificato dal comma 5 dell'art. 4, D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 non convertito in legge.
(86) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428.
(87) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(88) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(89) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(90) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il presente numero 27-bis è stato successivamente così modificato dall'art. 90, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289; in precedenza era stato, inoltre, modificato dall'art. 6, comma 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.
(91) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157.
(92) Numero aggiunto dal comma 352 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
L. 2 maggio 1974, n. 195.
Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici
(art. 4-7)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1974, n. 135.
(2) I piani di ripartizione dei contributi annuali dello Stato ai partiti politici sono stati approvati: per il 1974 con due decreti 10 luglio 1974 (Gazz. Uff. 11 luglio 1974, n. 181); per il 1975 con due decreti 29 gennaio 1976 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1976, n. 27); per il 1976 con D.P.C.D. 14 luglio 1976 (Gazz. Uff. 16 luglio 1976, n. 186); per il 1977 con D.P.C.D. 25 gennaio 1977 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1977, n. 25) e con D.P.S.R. 2 febbraio 1977 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1977, n. 33); per il 1978 con due decreti 26 gennaio 1978 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1978, n. 27); per il 1979 con due decreti 24 gennaio 1979 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1979, n. 25); per il 1980 con due decreti 24 e 25 gennaio 1980 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1980, n. 24); per il 1981 con due decreti 22 gennaio 1981 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1981, n. 22); per il 1982 con due decreti 26 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1982, n. 25); per il 1983 con due decreti 20 gennaio 1983 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1983, n. 20); per il 1984 con due decreti 25 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1984, n. 24); per il 1985 con due decreti 24 gennaio 1985 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1995, n. 20); per il 1986 con due decreti 30 gennaio 1986 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1986, n. 25); per il 1987 con due decreti 22 gennaio 1987 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1987, n. 18); per il 1988 con due decreti 21 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1988, n. 16); per il 1989 con tre decreti 18 gennaio 1989 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1989, n. 14); per il 1990 con due decreti 25 gennaio 1990 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1990, n. 20); per il 1991 con due decreti 24 gennaio 1991 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1991, n. 20); per il 1992 con due decreti in data 22 e 29 gennaio 1992 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1992, n. 24) e per il 1993 con D.P.S.R. 1° febbraio 1993 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26) e con D.P.C.D. 2 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26).
I piani di ripartizione dei contributi dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali per il rinnovo delle due Camere del Parlamento italiano sono stati approvati: con D.P.C.D. 11 agosto 1979 (Gazz. Uff. 14 agosto 1979, n. 223) per le spese sostenute nel 1979; con D.P.C.D. 11 agosto 1983 (Gazz. Uff. 12 agosto 1983, n. 221) per le spese sostenute nel 1983; con D.P.C.D. 23 luglio 1987 (Gazz. Uff. 24 luglio 1987, n. 171) per le spese sostenute nel 1987; con D.P.C.D. 26 maggio 1992 (Gazz. Uff. 27 maggio 1992, n. 123) per le spese sostenute nelle elezioni del 5 e 6 aprile 1992; con D.P.S.R. 28 luglio 1994 (Gazz. Uff. 1 ° agosto 1994, n. 178) e con D.P.C.D. 2 agosto 1994 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 180) per le spese sostenute nelle elezioni del 27 e 28 marzo 1994; con D.P.C.D. 19 marzo 1996 (Gazz. Uff. 21 marzo 1996, n. 68) e con D.P.S.R. 20 marzo 1996 (Gazz. Uff. 21 marzo 1996, n. 68) a titolo di anticipazione, per le spese sostenute nelle elezioni del 21 aprile 1996; con D.P.C.D. 26 giugno 1996 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149) e con D.P.S.R. 5 luglio 1996 (Gazz. Uff. 6 luglio 1996, n. 157) a titolo definitivo, per le spese sostenute nelle suddette elezioni; con D.P.C.D. 26 luglio 2001 (Gazz. Uff. 30 luglio 2001, n. 175) per le spese sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati e con D.P.S.R. 31 luglio 2001 (Gazz. Uff. 31 luglio 2001, n. 176), modificato ed integrato dal D.P.S.R. 22 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2002, n. 251), per le spese sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica, nelle elezioni del 13 maggio 2001; con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) per le spese sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati e con D.P.S.R. 27 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174), per le spese sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica, nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006. Con D.P.C.D. 19 luglio 2000 (Gazz. Uff. 25 luglio 2000, n. 172) sono stati approvati i piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000. Con D.P.C.D. 1 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2002, n. 234) è stato approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001. Con D.P.C.D. 26 luglio 2005 (Gazz. Uff. 28 luglio 2005, n. 174) sono stati approvati i piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 aprile e del 17-18 aprile 2005.
(omissis)
Art. 4.
In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.
Art. 5.
I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.
Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.
Art. 6.
[Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute] (10). [Ogni patto in tal senso è nullo] (11). I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.
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(10) Periodo soppresso dall’art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(11) Periodo soppresso dall’art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Art. 7.
Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall’organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell’organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.
(omissis)
L. 18 novembre 1981, n. 659.
Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello
Stato al finanziamento dei partiti politici
(art. 4)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 1981, n. 323.
(2) Con D.P.C.D. 10 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1981, n. 342), con D.P.C.D. 10 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1981, n. 342) e D.P.S.R. 11 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1981, n. 342) sono stati approvati i piani di ripartizione dei contributi forniti dalla presente legge. Con D.P.C.D. 14 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1982, n. 15) è stato approvato il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti per l’anno 1981. Con due D.P.C.D. 11 agosto 1983 (Gazz. Uff. 12 agosto 1983, n. 221) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute nel 1983 per il rinnovo del consiglio regionale delle regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Con D.P.C.D. 25 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1984, n. 24) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il 1983 per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige. Con D.P.C.D. 2 agosto 1984 (Gazz. Uff. 3 agosto 1984, n. 213) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute nel 1984 per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Sardegna, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Con D.P.C.D. 2 agosto 1985 (Gazz. Uff. 6 agosto 1985, n. 184) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario del 12 e 13 maggio 1985. Con D.P.C.D. 26 settembre 1985 (Gazz. Uff. 1° settembre 1985, n. 231) sono stati approvati i piani di ripartizione di un ulteriore contributo nelle spese elettorali per le suddette elezioni. Con D.P.C.D. 31 luglio 1986 (Gazz. Uff. 2 agosto 1986, n. 178) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dell’assemblea regionale siciliana del 22 giugno 1986. Con D.P.C.D. 28 luglio 1988 (Gazz. Uff. 30 luglio 1988, n. 178) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo per concorso nelle spese elettorali per le elezioni dei consigli regionali della Valle d’Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, svoltesi il 26 e 27 giugno 1988. Con D.P.C.D. 9 ottobre 1990 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del 6 e 7 maggio 1990. Con D.P.C.M. 31 luglio 1991 (Gazz. Uff. 1° agosto 1991, n. 179) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per l’elezione dell’Assemblea regionale siciliana svoltasi il 16 giugno 1991. Con due D.P.C.D. 14 luglio 1993 (Gazz. Uff. 15 luglio 1993, n. 164) sono stati approvati i piani di ripartizione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali relative alle elezioni del 30 maggio 1993 in Valle d’Aosta e relative alle elezioni del 6 giugno 1993 in Friuli-Venezia Giulia. Con D.P.C.D. 11 luglio 1995 (Gazz. Uff. 14 luglio 1995, n. 163), modificato con D.P.C.D. 8 novembre 1995 (Gazz. Uff. 9 novembre 1995, n. 262), è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, svoltesi il 23 aprile 1995. L’art. 2, D.L. 25 maggio 1996, n. 288 (Gazz. Uff. 25 maggio 1996, n. 121), convertito in legge, con modificazioni, con L. 25 luglio 1996, n. 391 (Gazz. Uff. 25 luglio 1996, n. 173), ha così disposto:
«Art. 2. Contributi per le spese elettorali relative al rinnovo dell’assemblea regionale siciliana. - 1. In occasione della campagna per l’elezione dell’assemblea regionale siciliana, indetta per il giorno 16 giugno 1996, è concessa ai partiti e movimenti politici un’anticipazione a titolo provvisorio dei contributi spettanti, a norma della legislazione vigente, a rimborso delle spese elettorali.
2. L’anticipazione è liquidata entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per un importo complessivamente pari alla metà dei contributi erogati allo stesso titolo in relazione all’ultima elezione della stessa assemblea. Tale importo è ripartito fra i partiti e movimenti politici, che abbiano presentato candidature, in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nelle elezioni per la Camera dei deputati svolte il 21 aprile 1996, nelle circoscrizioni XXIV (Sicilia 1) e XXV (Sicilia 2).
3. L’erogazione delle somme è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di una idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, per un ammontare pari all’anticipazione richiesta, a favore del Presidente della Camera dei deputati, ai fini del recupero dell’eventuale conguaglio a debito risultante dalla liquidazione a titolo definitivo. La fideiussione deve escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere durata per almeno sette mesi e comunque fino all’attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente della Camera dei deputati». Con D.P.C.D. 17 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1996, n. 246) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dell’assemblea regionale siciliana del 16 giugno 1996. Con D.P.C.D. 30 luglio 1998 (Gazz. Uff. 14 settembre 1998, n. 214) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo statale ai partiti in relazione al rinnovo del Consiglio nazionale della Valle d’Aosta del 31 maggio 1998. Con D.P.C.D. 30 luglio 1998 (Gazz. Uff. 14 settembre 1998, n. 214) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo statale ai partiti, in relazione al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 1998. Con D.P.C.M. 11 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1999, n. 36) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998. Con D.P.C.D. 22 luglio 1999 (Gazz. Uff. 26 luglio 1999, n. 173) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999. Con D.P.C.D. 26 luglio 2001 (Gazz. Uff. 30 luglio 2001, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell’assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001. Con D.P.C.D. 1° ottobre 2002 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2002, n. 234) è stato approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001. Con D.P.C.D. 1° ottobre 2002 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2002, n. 234) è stato approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell’11 novembre 2001. Con D.P.C.D. 24 luglio 2003 (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dell’8 e 9 giugno 2003. Con D.P.C.D. 24 luglio 2003 (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d’Aosta dell’8 giugno 2003. Con D.P.C.D. 27 luglio 2004 (Gazz. Uff. 29 luglio 2004, n. 176) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004; il suddetto piano è stato riformulato, conseguentemente a rettifiche dei dati elettorali, con D.P.C.D. 29 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 9 novembre 2004, n. 263). Con D.P.C.D. 27 luglio 2004 (Gazz. Uff. 29 luglio 2004, n. 176) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli provinciali di Trento e Bolzano del 26 ottobre 2003. Con D.P.C.D 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana del 28 maggio 2006. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) sono state rideterminate le rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d’Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005.
(omissis)
Art. 4.
I divieti previsti dall’art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195 , sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (6).
Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall’art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195 , l’importo del contributo statale di cui all’art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.
Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell’art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195 , e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell’anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (7).
Nell’ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l’obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.
L’obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l’ammontare predetto, l’obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell’anno successivo.
Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l’ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell’articolo 28 del codice penale.
[I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall’organo di partito competente e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, d’intesa con il Presidente del Senato della Repubblica] (8).
[Il Presidente della Camera dei deputati, d’intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall’obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20% del contributo dello Stato] (9).
[La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell’ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale] (10).
[Resta in ogni caso l’obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella Gazzetta Ufficiale di cui al penultimo comma del presente articolo] (11).
[Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, e partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascun partito] (12).
[Nella relazione di cui al comma precedente devono essere specificate, con indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere, contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire cinque milioni erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo. Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali (13). Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito (14). In caso di inosservanza, l’importo del contributo statale di cui all’art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195 , è decurtato in misura pari al doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate] (15).
[Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori di conti iscritti nell’albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito (16). I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità, nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili. I predetti libri, scritture e documenti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio] (17).
[Copia del bilancio del partito e della relazione illustrativa, sottoscritti dal responsabile amministrativo, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, e dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione è trasmessa dal segretario del partito, entro il 30 aprile successivo, al Presidente della Camera dei deputati] (18).
[Il Presidente della Camera dei deputati, d’intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell’albo da almeno cinque anni e nominati, all’inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, per il controllo di regolarità può richiedere ai responsabili amministrativi dei partiti chiarimenti nonché l’esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti di cui al decimo comma, con l’obbligo del segreto, e redige, al termine un rapporto] (19).
[In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l’art. 4, L. 2 maggio 1974, n. 195] (20).
[Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica secondo la rispettiva competenza] (21).
[I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall’undicesimo comma, il rapporto di cui al dodicesimo comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica] (22).
L’art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195 , è abrogato (23).
(omissis)
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(6) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1982, n. 30).
(7) Comma così modificato prima dall’art. 7, L. 10 dicembre 1993, n. 515 e poi dall’art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La somma di L. 5.000.000, originariamente prevista dal presente comma, era stata prima aggiornata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso, in L. 10.175.000 dal D.M. 1° marzo 1994 (Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54) e poi rivalutata in L. 11.653.427,500 dall’art. 1, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Ulteriori rivalutazioni sono state disposte, all’anno 1997, in lire 12.104.415,144, dall’art. 1, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all’anno 2000, in lire 12.806.471,222, dall’art. 1, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).
(8) Comma così modificato dall’art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(9) Comma aggiunto dall’art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(10) Comma aggiunto dall’art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(11) Comma aggiunto dall’art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(12) Comma abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(13) Periodo aggiunto dall’art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413.
(14) Periodo aggiunto dall’art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413.
(15) Comma abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(16) Periodo così sostituito dall’art. 1, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1982, n. 30), entrata in vigore, per effetto dell’art. 4, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(17) Comma abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(18) Comma così modificato dall’art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(19) Comma abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(20) Comma abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(21) Comma abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(22) Comma abrogato dall’art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
(23) L’art. 2, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1982, n. 30), entrata in vigore per effetto dell’art. 4, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha così disposto:
«Art. 2. L’art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall’art. 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall’esercizio finanziario 1982.
Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all’anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell’art. 8 della L. 2 maggio 1974, n. 195».
Successivamente con D.P.C.D. 28 luglio 1982 (Gazz. Uff. 4 agosto 1982, n. 212), modificato dal decreto del Presidente della Camera 31 luglio 1991 (Gazz. Uff. 1° agosto 1991, n. 179), è stato approvato il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici.
L. 5 luglio 1982, n. 441.
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di
cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1982, n. 194.
Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano:
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
3) ai consiglieri regionali;
4) ai consiglieri provinciali;
5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti (2).
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(2) Numero così sostituito dall’art. 26, L. 27 dicembre 1985, n. 816. Peraltro, l’art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha abrogato la citata legge n. 816/1985.
Art. 2.
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell’articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall’ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.
Art. 3.
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell’articolo 2 sono tenuti a depositare un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell’articolo 2.
Art. 4.
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall’ufficio i soggetti indicati nell’articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l’ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
Si applica il secondo comma dell’articolo 2.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.
Art. 5.
Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra loro.
Art. 6.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell’articolo 2.
Art. 7.
Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l’inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell’ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all’Assemblea.
Art. 8.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell’articolo 2, secondo le modalità stabilite nell’articolo 9.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 .
Art. 9.
Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell’articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell’ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell’articolo 2.
Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell’articolo 8.
Art. 10.
Per i soggetti indicati nel numero 2 dell’articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competcnte per l’applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.
Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell’articolo 2 e dal primo comma dell’articolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell’assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.
Art. 11.
Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell’articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.
La pubblicazione prevista nell’articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.
Art. 12.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:
1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;
2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;
4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti (3).
--------------------------------------------------------------------------------
(3) Vedi, anche, l’art. 17, comma 22, L. 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 13.
Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell’amministrazione locale interessata.
Art. 14.
La diffida di cui all’articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell’articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell’amministrazione locale interessata i quali, constatata l’inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell’albo comunale o provinciale.
Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.
Art. 15.
Per i soggetti indicati nel numero 1 dell’articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell’osservanza dei principi dell’ordinamerito espressi dalla presente legge.
Art. 16.
All’onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro.
(Tabella)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 26 giugno 1996, n. 132; Circ. 8 novembre 1996, n. 214; Circ. 30 dicembre 1997, n. 272; Circ. 4 novembre 1998, n. 231;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 4 ottobre 2001, n. 149/E; Ris. 28 dicembre 2001, n. 217/E; Ris. 1 febbraio 2002, n. 35/E; Circ. 20 febbraio 2002, n. 19/E; Nota 16 luglio 2002, n. 70572; Ris. 31 luglio 2002, n. 254/E; Circ. 14 agosto 2002, n. 69/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 63507; Ris. 31 marzo 2003, n. 77/E; Ris. 5 giugno 2003, n. 126/E; Circ. 9 luglio 2003, n. 36/E; Ris. 21 luglio 2003, n. 154/E; Ris. 6 ottobre 2003, n. 192/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 22/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 44/E; Ris. 3 maggio 2004, n. 66/E; Ris. 28 settembre 2004; Ris. 25 febbraio 2005, n. 25/E;
- Ministero della giustizia: Nota 1 marzo 2004; Nota 1 marzo 2004;
- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 47/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 23 maggio 1996, n. 137/E; Circ. 11 luglio 1996, n. 182/E; Circ. 27 agosto 1996, n. 205/T; Circ. 29 ottobre 1996, n. 262/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 7 aprile 1997, n. 100/E; Circ. 17 aprile 1997, n. 112/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 5 giugno 1997, n. 156/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 16 ottobre 1997, n. 267/E; Circ. 16 gennaio 1998, n. 12/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 15 maggio 1998, n. 126/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 10 settembre 1998, n. 214/E; Circ. 13 gennaio 1999, n. 15/E; Circ. 20 gennaio 1999, n. 21/E; Circ. 12 febbraio 1999, n. 34/E; Nota 24 aprile 1999, n. 3; Nota 9 agosto 1999, n. 130880; Circ. 2 settembre 1999, n. 2/99111763; Nota 14 febbraio 2000, n. 4/24173; Circ. 20 marzo 2000, n. 50/E; Circ. 26 maggio 2000, n. 111/E; Circ. 11 luglio 2000, n. 142/E; Circ. 1 marzo 2001, n. 19/E; Circ. 9 maggio 2001, n. 45/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 5 luglio 1997, n. 7/97; Circ. 3 settembre 1997, n. 9/97.
Tabella
Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione
Articolo 1
1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Articolo 2
1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.
Articolo 3
1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:
a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;
b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.
__________
Nota:
Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.
Articolo 4
1. Atti di ultima volontà.
Articolo 5
1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.
Articolo 6
1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.
Articolo 7
1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e alla emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (159).
Articolo 8
1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.
2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.
Articolo 9
1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente (160).
Articolo 10
1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi, e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.
Articolo 11
1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.
Articolo 11-bis
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (161).
Articolo 11-ter
1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati (162).
Articolo 11-quater
1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari (163).
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(159) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente articolo, vedi il comma 1 dell'art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(160) Così sostituito dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Si ritiene opportuno riportare la nota in calce al presente articolo nel testo precedentemente in vigore: «dal contesto delle scritture private sopra indicate deve risultare che esse si riferiscono o sono inerenti a contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa».
(161) Articolo aggiunto dall'art. 57, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(162) Articolo aggiunto dall'art. 19, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(163) Il presente articolo, aggiunto come 11-ter dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157 è da ritenersi 11-quater, in quanto l'art. 11-ter era già stato aggiunto dall'art. 19, L. 13 maggio 1999, n. 133.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(artt. 15, 73 e 78)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
(2) Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell’imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l’indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l’art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.
(3) Vedi, anche, il comma 352 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(omissis)
Art. 15. [13-bis]
Detrazioni per oneri.
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento (74) dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote (75);
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita (76);
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze (77). Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze (78). La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (79);
c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese (80);
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 (81);
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse (82);
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta (83);
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente (84);
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h) (85);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato (86);
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (87);
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (88);
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis) (89).
1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale (90).
1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma (91).
1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (92).
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 (93) che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 (94) che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 (95).
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito (96) (97).
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(74) L’originaria aliquota del 27 per cento è stata ridotta al 22% dall’art. 18, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e al 19% dall’art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.
(75) Lettera così modificata prima dall’art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi dall’art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, l’art. 66, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(76) Lettera aggiunta dal comma 22-bis dell’art. 35, D.l. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(77) Periodo aggiunto dall’art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.
(78) Periodo aggiunto dall’art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.
(79) Lettera così modificata dall’art. 3, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con la decorrenza indicata nel comma 3, dello stesso articolo, dall’art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall’art. 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall’art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, la decorrenza ivi indicata, dall’art. 31, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, e dagli artt. 2, comma 1e 81, L. 23 dicembre 2000, n. 388 con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo 2.
(80) Lettera aggiunta dall’art. 32, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo di imposta 2000, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 32. In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera vedi il D.M. 6 giugno 2001, n. 289.
(81) Lettera aggiunta dal comma 3 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(82) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.
(83) Lettera prima sostituita dall’art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell’art. 16 dello stesso decreto, e successivamente così modificata dall’art. 10, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell’art. 13 dello stesso decreto.
(84) L’art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, ha così sostituito la lettera h) ed ha aggiunto la lettera h-bis).
(85) L’art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, ha così sostituito la lettera h) ed ha aggiunto la lettera h-bis).
(86) In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l’art. 25, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché l’art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(87) Lettera aggiunta dall’art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successivamente così modificata dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l’art. 138, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(88) Lettera aggiunta dall’art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133, e poi così sostituita prima dall’art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza e i limiti indicati nel comma 4 dello stesso articolo e poi dall’art. 90, comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289. La presente lettera era stata sostituita anche dall’art. 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.
(89) Lettera aggiunta dall’art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383.
(90) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 2 gennaio 1997, n. 2. L’originaria misura della detrazione del 22 per cento è stata ridotta dall’art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998. Da ultimo, il comma 1-bis è stato così modificato dall’art. 4, L. 3 giugno 1999, n. 157.
(91) Comma aggiunto dall’art. 3, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Le modalità e le condizioni di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 30 luglio 1999, n. 311.
(92) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.
(93) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall’art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(94) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall’art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(95) Periodo aggiunto dall’art. 31, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 31.
(96) Articolo aggiunto come articolo 13-bis dall’art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. Il comma 3 è stato poi così modificato dall’art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, dall’art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dall’art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383. Vedi, anche, il comma 335 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(97) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell’imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l’indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.
(omissis)
Art. 73. [87]
Soggetti passivi (401).
1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (402);
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (403);
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (404);
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (405).
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell’articolo 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti (406).
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato (407).
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5 (408).
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(401) L’art. 1, D.L. 2 maggio 1989, n. 156 (Gazz. Uff. 2 maggio 1989, n. 100), convertito in legge con L. 30 giugno 1989, n. 243 (Gazz. Uff. 1° luglio 1989, n. 152), ha disposto che i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell’art. 87, aventi scadenza dal 1° aprile al 29 maggio 1989, sono differiti al 30 maggio 1989. Vedi, anche, l’art. 9, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(402) Vedi, anche, l’art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall’art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(403) Vedi, anche, l’art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, e il comma 368 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(404) Vedi, anche, gli artt. 2 e 11, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.
(405) Vedi, anche, l’art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, l’art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133, gli articoli da 10 a 15, L. 21 novembre 2000, n. 342, il comma 3 dell’art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e l’art. 14-vicies semel, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(406) Articolo prima modificato dall’art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e poi così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell’imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l’indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l’art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.
(407) Comma aggiunto dal comma 13 dell’art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 14 del medesimo art. 35.
(408) Comma aggiunto dal comma 13 dell’art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 14 del medesimo art. 35.
Art. 78. [91-bis]
Detrazione d’imposta per oneri.
1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-ter) (414).
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(414) Articolo aggiunto come articolo 91-bis dall’art. 6, L. 2 gennaio 1997, n. 2, poi modificato dall’art. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, dall’art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza ed i limiti indicati nel comma 4 dello stesso articolo, ed infine così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell’imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l’indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. In precedenza l’originaria misura della detrazione del 22 per cento era stata ridotta al 19 per cento dall’art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.
L. 7 agosto 1990, n. 250.
Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo
9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67 per l’accesso ai benefici di cui
all’articolo 11 della legge stessa
(artt. 3 e 4)
(1). (2), (2/a).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1990, n. 199.
(2) Riportata al n. LXXVII.
(2/a) In attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525, riportato al n. XCV.
(omissis)
Art. 3.
1. Per l’anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell’articolo 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 (2), e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell’art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987 (2), sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell’esercizio relativo all’anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell’anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l’80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate] (2/aa);
g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall’anno di riferimento dei contributi] (2/b) (2/bb).
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo (2/c).
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa (3).
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all’articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11 (3/a).
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell’anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell’impresa per l’anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge e nell’anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili (3/b).
3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale (3/c).
4. La commissione di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (3/d), come modificato dall’articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull’accertamento della tiratura e sull’accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l’impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell’impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell’impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l’esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all’articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l’esclusione della distribuzione degli utili (3/e).
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell’anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio per l’anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all’anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie (3/f).
9. L’ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l’applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell’anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto (3/g):
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie (3/h).
11. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d’esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10 (3/i).
11-bis. [Ai fini dell’applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell’organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti] (3/l).
11-ter. A decorrere dall’anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l’impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano (3/m).
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11 (4).
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano (4/a).
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico (4/b).
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall’articolo 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall’ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall’ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell’art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67 (4/c).
15-bis. A decorrere dall’anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l’anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell’impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della documentazione richiesta all’editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio (4/d) (4/e).
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(2) Riportata al n. LXXVII.
(2/aa) Lettera abrogata dal comma 456 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(2/b) Lettera abrogata dal comma 456 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(2/bb) L’originario comma 2 - già modificato dall’art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall’art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall’art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall’art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Vedi, anche, i commi 455, 457, 458 e 460 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(2/c) L’originario comma 2 - già modificato dall’art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall’art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall’art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall’art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Vedi, anche, il comma 459 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(3) L’originario comma 2 - già modificato dall’art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall’art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall’art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall’art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Successivamente il presente comma 2-ter è stato così modificato dall’art. 1, comma 456, L. 23 dicembre 2006, n. 266 e dall’art. 20, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3/a) L’originario comma 2 - già modificato dall’art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall’art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall’art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall’art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Successivamente il presente comma 2-quater è stato così modificato dal comma 456 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2006, n. 266. Vedi, anche, il comma 458 dell’art. 1 della citata legge n. 266 del 2005.
(3/b) Comma così modificato dal comma 465 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 5, L. 14 agosto 1991, n. 278, riportata al n. LXXXVI.
(3/c) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 14 agosto 1991, n. 278, riportata al n. LXXXVI.
(3/d) Riportata al n. LXV.
(3/e) Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l’art. 20, L. 7 marzo 2001, n. 62.
(3/f) Vedi, anche, l’art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e l’art. 1, commi 455 e 460, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(3/g) Alinea sostituito prima dall’art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278, riportata al n. LXXXVI, poi modificato dall’art. 29, L. 30 dicembre 1991, n. 412, di nuovo sostituito dall’art. 1, comma 35, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, ancora sostituito dall’art. 2, L. 11 luglio 1998, n. 224, riportata alla voce Radiodiffusione e televisione ed infine così modificato dall’art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(3/h) Vedi, anche, l’art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l’art. 153, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l’art. 1, commi 455 e 460, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l’art. 20, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3/i) Vedi, anche, l’art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278, l’art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e l’art. 1, commi 455 e 460, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(3/l) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 36, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, e poi abrogato dall’art. 2, L. 11 luglio 1998, n. 224, riportata alla voce Radiodiffusione e televisione.
(3/m) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 37, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545. Vedi, anche, il comma 574 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278, riportata al n. LXXXVI.
(4/a) Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l’art. 20, L. 7 marzo 2001, n. 62.
(4/b) Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l’art. 20, L. 7 marzo 2001, n. 62.
(4/c) Comma così modificato dall’art. 3, L. 15 novembre 1993, n. 466, riportata al n. XCI.
(4/d) Comma aggiunto dall’art. 53, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e poi così modificato dall’art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla stessa voce. Vedi, ora, il comma 454 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(4/e) Vedi, anche, il comma 461 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 4.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell’articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (5).
2. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l’80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1 (5).
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all’articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 (6), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987 (7).
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(5) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 14 agosto 1991, n. 278, riportata al n. LXXXVI.
(6) Riportato al n. LXXIX.
(7) Vedi, anche, l’art. 2, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l’art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l’art. 7, comma 13, L. 3 maggio 2004, n. 112 e l’art. 1, comma 461, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni.
(art. 3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.
(2) Per la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni vedi gli articoli da 13 a 17, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 ottobre 1999, n. 185; Msg. 5 dicembre 2002, n. 284;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 18 febbraio 2002, n. 48/E; Circ. 15 maggio 2002, n. 45/E; Ris. 24 settembre 2002, n. 308/E; Ris. 3 marzo 2003, n. 53/E; Circ. 30 dicembre 2003, n. 58/E;
- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 47/E; Circ. 18 marzo 1996, n. 74/E; Circ. 17 aprile 1997, n. 112/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 5 giugno 1997, n. 156/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 14 agosto 1997, n. 239/T; Circ. 18 settembre 1997, n. 253/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 15 febbraio 1999, n. 37/E; Circ. 30 marzo 2000, n. 61/E; Nota 6 giugno 2000, n. 27712; Circ. 28 luglio 2000, n. 149/E.
(omissis)
Art. 3.
Trasferimenti non soggetti all'imposta.
(Art. 3 D.P.R. n. 637/1972)
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (8).
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero (9).
4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici (10) (11).
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(8) Comma così modificato prima dall'art. 19, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e poi dall'art. 12, D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
(9) Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni del presente articolo (vedi l'art. 7, L. 8 novembre 1991, n. 381.)
(10) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157.
(11) Per la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni vedi gli articoli da 13 a 17, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
(omissis)
L. 10 dicembre 1993, n. 515.
Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica
(1). 2).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione: - Ministero dell’economia e delle finanze: Ris. 4 giugno 2002, n. 170/E.
Art. 1.
Accesso ai mezzi di informazione.
1. Non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l’accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l’imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2. [Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell’ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l’accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale] (3).
3. [Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l’attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all’ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale] (4).
4. [I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo] (5).
5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell’articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (6).
5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate (7).
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(3) Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
(4) Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
(5) Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
(6) Comma così modificato dall’art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28. Sui limiti di efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l’art. 3, L. 6 novembre 2003, n. 313.
(7) Comma aggiunto dall’art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.
Art. 2.
Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.
[1. Dalla medesima data di cui all’articolo 1, comma 2, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:
a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.
2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.
3. Le disposizioni dell’articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale] (8).
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(8) Articolo abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 3.
Altre forme di propaganda.
1. Dalla medesima data di cui all’articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , e successive modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell’autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall’articolo 7.
Art. 4.
Comunicazioni agli elettori.
1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l’elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.
Art. 5.
Divieto di propaganda istituzionale.
[1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche] (9).
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(9) Articolo abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 6.
Divieto di sondaggi.
[1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.
2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) committente ed acquirenti;
c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
d) domande rivolte;
e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
f) criteri seguiti per l’individuazione del campione;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati] (10).
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(10) Articolo abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 7.
Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (11).
2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 (12).
3. Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.
4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell’intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. [I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l’importo o il valore di 20 milioni di lire (13)] (14).
5. ... (15).
6. La dichiarazione di cui all’articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate (16) (17).
7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell’ultima proclamazione (18).
8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell’interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso.
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(11) Comma così sostituito dall’art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le cifre di cui al presente comma erano state rivalutate all’anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso, rispettivamente, da L. 80.000.000 a L. 91.624.000, da L. 100 a L. 114,530, da L. 10 a L. 11,453 in virtù del disposto dell’art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente gli importi erano stati rivalutati, all’anno 1997, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453 a L. 11,896, dall’art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all’anno 2000, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585, dall’art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).
(12) Comma così sostituito dall’art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(13) L’importo previsto dall’ultimo periodo del presente comma è stato rivalutato all’anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso, in L. 22.906.000 dall’art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente l’importo è stato rivalutato, all’anno 1997, da lire 22.906.000 a lire 23.792.462,200 dall’art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all’anno 2000, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007 dall’art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).
(14) Periodo soppresso dall’art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15) Modifica il terzo comma dell’art. 4, L. 18 novembre 1981, n. 659.
(16) L’importo previsto dal terzo periodo del presente comma - già rivalutato, all’anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso, in L. 11.453.000 dall’art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57), all’anno 1997, a lire 11.896.231,100 dall’art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all’anno 2000, a lire 12.586.212,503 dall’art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61) - è stato così modificato dall’art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(17) Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(18) Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
Art. 8.
Obblighi di comunicazione.
[1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l’esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all’articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti] (19).
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(19) Articolo abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 9.
Contributo per le spese elettorali.
1. [Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell’individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all’atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L’ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento generale] (20).
2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.
3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi in àmbito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l’accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma (21).
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(20) Comma abrogato dal comma 3 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.
(21) Comma così modificato prima dall’art. 2, L. 3 giugno 1999, n. 157, poi dall’art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 ed infine dal comma 3 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 2 della citata legge n. 156 del 2002 e il comma 4 dell’art. 39-bis del suddetto decreto-legge n. 223 del 2006
Art. 9-bis.
Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.
1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all’atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.
2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all’importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale rilevati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (22).
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(22) Aggiunto dall’art. 1, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 174). L’art. 2 della stessa legge ha disposto che le norme di cui all’art. 9-bis si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.
Art. 10.
Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all’elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell’articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati (23).
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(23) Comma prima modificato dall’art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157 e dall’art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 e poi così sostituito dall’art. 3-quater, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 2 della citata legge n. 156 del 2002
Art. 11.
Tipologia delle spese elettorali.
1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.
Art. 12.
Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.
1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell’elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall’insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.
2. Per l’effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l’attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell’incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l’Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.
Art. 13.
Collegio regionale di garanzia elettorale.
1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all’albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.
2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l’espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l’effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato (24).
4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge (25).
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(24) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
(25) Vedi, anche, l’art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Art. 14.
Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.
1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all’articolo 7 e ne verifica la regolarità (26).
2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all’interessato entro centottanta giorni dalla ricezione (27).
4. Qualora dall’esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all’interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti (28).
5. [Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all’articolo 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni] (29) (30).
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(26) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
(27) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
(28) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
(29) Comma abrogato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(30) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
Art. 15.
Sanzioni.
1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l’undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell’efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell’autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all’articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (31).
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico esclusivamente dell’esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente (32).
4. In caso di violazione delle norme di cui all’articolo 6, comma 1, commessa fino all’apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall’articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie (33). In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.
5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (34) (35).
6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall’articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
7. L’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (36) (37).
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell’accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (38).
11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all’articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all’articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.
12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all’articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.
14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all’articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.
15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all’articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall’articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all’articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all’articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.
17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (39).
18. ... (40).
19. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l’articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 (41). La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente (42).
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(31) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall’art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.
(32) Comma così modificato dal comma 483 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall’art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.
(33) Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l’originario primo periodo per effetto dell’art. 1, D.L. 4 febbraio 1994, n. 88.
(34) Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 60 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma della Costituzione.
(36) Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(37) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
(38) Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(39) La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall’art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 venga punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
(40) Sostituisce il comma 5 dell’art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 81.
(41) Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l’art. 1, comma 23, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
(42) Periodo aggiunto dal comma 483 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 16.
Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee.
1. Il contributo per le spese elettorali di cui all’articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell’ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.
2. In relazione alle spese connesse all’attuazione dell’articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. A titolo di concorso nelle spese per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (43) è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.
4. Ai maggiori oneri connessi all’attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.
5. Per i contributi relativi alle spese per l’elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12.
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(43) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia», ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.
Art. 17.
Agevolazioni postali.
1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l’invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall’amministrazione postale l’inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali (44).
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(44) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l’art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 18.
Agevolazioni fiscali.
1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l’aliquota IVA del 4 per cento (45).
2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».
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(45) Comma così modificato dall’art. 7, L. 8 aprile 2004, n. 90. Per l’estensione dell’agevolazione fiscale di cui al presente comma vedi l’art. 2-bis, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Art. 19.
Interventi dei comuni.
1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l’affluenza alle sezioni elettorali (46).
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(46) Comma aggiunto dall’art. 1-ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.
Art. 20.
Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.
1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (47) e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell’articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell’articolo 1 e dell’articolo 6 e le relative sanzioni previste nell’articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
3. L’articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , è abrogato (48).
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(47) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia», ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.
(48) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l’art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 20-bis.
Regolamenti di attuazione.
1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l’attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge (49).
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(49) Aggiunto dall’art. 1, L. 15 luglio 1994, n. 448.
L. 23 febbraio 1995, n. 43.
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
(artt. 5 e 6)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46.
(2) La regione Lazio, con L.R. 13 gennaio 2005, n. 2, e la regione Puglia, con L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, hanno recepito la presente legge apportandovi modifiche e integrazioni. In appendice alle stesse leggi regionali è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da esse disposte, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alle suddette regioni.
(omissis)
Art. 5.
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 34.247,89 (10) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054 (11) per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 34.247,89 (12). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 .
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (13).
4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , e successive modificazioni:
a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;
c) articolo 11;
d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;
e) articolo 13;
f) articolo 14;
g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659 ; comma 19, primo periodo.
5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.
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(10) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65).
(11) L'originario importo di lire 10 è stato così rivalutato dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65).
(12) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65).
(13) Comma prima modificato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 20002, n. 75) e poi così sostituito dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.
Art. 6.
1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.
2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata (14).
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(14) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.
(omissis)
L. 2 gennaio
1997, n. 2.
Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o
partiti politici
(art. 5-9)
(1). (2).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 5.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 21 marzo 1997, n. 40; Circ. 15 maggio 1997, n. 55;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Ris. 15 febbraio 2005, n. 15/E;
- Ministero delle finanze: Circ. 26 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 22 aprile 1997, n. 141/E; Circ. 7 maggio 1997, n. 123/E;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 4 marzo 1997, n. 363.
(omissis)
Art. 5.
Erogazioni liberali delle persone fisiche.
1. ... (14).
2. Le disposizioni di cui all’articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
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(14) Aggiunge il comma 1-bis all’art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 6.
Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali.
1. ... (15).
2. Le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
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(15) Aggiunge l’art. 91-bis al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 7.
Esclusioni.
1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono valersi persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l’esercizio finanziario precedente a quello nel quale l’erogazione liberale abbia avuto luogo.
Art. 8.
Rendiconto dei partiti e movimenti politici.
1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all’allegato A.
2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull’andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all’allegato B.
3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all’allegato C.
4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
9. L’inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L’inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all’esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.
14. Il Presidente della Camera dei deputati, d’intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l’avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d’intesa tra i Presidenti delle due Camere, all’inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile (16).
15. [A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria] (17).
16. [Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico] (18).
17. [In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all’articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti] (19).
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(16) Gli ultimi due periodi così sostituiscono l’originario ultimo periodo per effetto di quanto disposto dall’art. 17, comma 130, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(17) Comma abrogato dall’art. 10, L. 3 giugno 1999, n. 157. Vedi, però, quando disposto dall’art. 7 della stessa legge.
(18) Comma abrogato dall’art. 10, L. 3 giugno 1999, n. 157. Vedi, però, quando disposto dall’art. 7 della stessa legge.
(19) Comma abrogato dall’art. 10, L. 3 giugno 1999, n. 157. Vedi, però, quando disposto dall’art. 7 della stessa legge.
Art. 9.
Norma di salvaguardia.
1. [L’ammontare del fondo ripartito ai sensi dell’articolo 3 non può comunque superare l’importo annuo di 110 miliardi di lire] (20).
2. Il mancato gettito derivante dall’applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni caso superare l’importo di 50 miliardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a rideterminare, per l’esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.
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(20) Comma abrogato dall’art. 10, L. 3 giugno 1999, n. 157. Vedi, però, quando disposto dall’art. 7 della stessa legge.
D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 525
Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze
all’editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni
(artt. 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 1999, n. 34. Le sezioni riunite della Corte dei conti, con delibera n. 4/E/99, adottata nell’adunanza del 18 gennaio 1999, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all’articolo 1, commi 1 e 2; all’articolo 6, comma 6; all’articolo 2, commi 3 e 5. Hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.
(omissis)
Art. 3.
Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche.
1. Per le imprese editrici che editino quotidiani o periodici, anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali intendono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato ha per oggetto l’esistenza di un gruppo parlamentare della forza politica di riferimento ovvero l’appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate tramite presentazione di un’attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.
3. L’impresa richiedente è tenuta altresì a presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi è organo del movimento stesso.
4. Possono percepire i contributi anche i giornali telematici registrati autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di movimento politico ai sensi dell’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riportino in testata l’indicazione del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, è ammesso al contributo solo il giornale telematico (9).
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(9) Articolo così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 7 novembre 2001, n. 460 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2002, n. 4).
Art. 3-bis.
Domande e modalità di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici.
1. Qualora, ai sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge n. 388 del 2000 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, che risultino già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in società cooperative per la pubblicazione di un giornale organo di movimento politico, i contributi relativi all’anno 2001 sono percepiti dalle Società editrici in proporzione al rispettivo periodo di svolgimento dell’attività editoriale della testata. In tale caso le domande sono presentate da ciascuna impresa che abbia svolto attività editoriale per la medesima testata nel corso dell’anno 2001, in relazione al rispettivo periodo di esercizio dell’attività editoriale stessa, corredate dalla documentazione di cui all’articolo 3.
2. Le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, che non si costituiscono in società cooperative ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 153, della predetta legge n. 388 del 2000, continuano a percepire i contributi ai sensi del comma 10 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non oltre la data del 30 novembre 2001 (10).
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(10) Articolo aggiunto dall’art. 2, D.P.R. 7 novembre 2001, n. 460 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2002, n. 4).
Art. 3-ter.
Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative.
1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative ai sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge n. 388 del 2000, sono tenute altresì a presentare:
a) una certificazione della diffusione, anche in rapporto alla percentuale della tiratura complessiva dei quotidiani e periodici editi da cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB.
b) una certificazione dell’intero bilancio di esercizio dell’anno al quale si riferiscono i contributi è effettuata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB.
c) copia autentica dello statuto (11).
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(11) Articolo aggiunto dall’art. 2, D.P.R. 7 novembre 2001, n. 460 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2002, n. 4).
Art. 3-quater.
Richiamo.
1. Alle società cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (12).
L. 3 giugno 1999, n. 157.
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici
(1).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129.
Art. 1.
Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.
1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali (1/a).
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere (1/b).
2. L’erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all’erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni (2) dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione (2/a).
5. L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l’importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400 (3).
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell’1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell’ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell’ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3/a).
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. L’erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (4).
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l’anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l’erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All’articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (4/a).
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(1/a) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.
(1/b) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.
(2) Per il differimento del termine vedi il comma 1 dell’art. 1, L. 26 luglio 2002, n. 156 e l’art. 14-undecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(2/a) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) è stato disposto il rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare svoltosi il 25 e il 26 giugno 2006.
(3) Comma così modificato dall’art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.
(3/a) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.
(4) Comma così modificato prima dall’art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156, poi dall’art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 1 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 del citato articolo 2 e il comma 4 del suddetto articolo 39-bis.
(4/a) Per la riduzione dell’importo del rimborso di cui al presente articolo vedi l’art. 56, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 2.
Requisiti per partecipare al riparto delle somme.
1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all’articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1, è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (5).
2. All’articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l’1 per cento».
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(5) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.
Art. 3.
Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all’interno del rendiconto di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (6), al fine di dare espressamente conto dell’avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.
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(6) Riportata al n. V.
Art. 4.
Erogazioni liberali.
1. All’articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (7), e successive modificazioni, le parole: «compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire».
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(7) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
Art. 5.
Disciplina fiscale dell’attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni.
1. (8).
2. (9).
3. (10).
4. (11).
5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (12).
6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (13), possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l’utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l’utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.
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(8) Aggiunge il comma 1-bis all’art. 13-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).
(9) Aggiunge l’art. 27-ter all’allegato B annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, riportato alla voce Bollo (Imposta di).
(10) Aggiunge l’art. 11-ter alle tabelle allegate al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riportato alla voce Registro (Imposta di).
(11) Aggiunge il comma 4-bis all’art. 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, riportato alla voce Successioni e donazioni (Imposte sulle).
(12) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(13) Riportata alla voce Comuni e province.
Art. 6.
Modifiche ed integrazioni all’articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (6).
1. (14).
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(6) Riportata al n. V.
(14) Aggiunge i commi 1-quinquies e 1-sexies all’art. 4, L. 2 gennaio 1997, n. 2, riportata al n. V.
Art. 6-bis.
Garanzia patrimoniale.
1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all’entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all’articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (14/a).
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(14/a) Articolo aggiunto dall’art. 39-quater decies, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 39-quater decies.
Art. 7.
Disposizioni transitorie.
1. Per l’anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (6), l’ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997 (6).
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997 (6). L’erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all’applicazione dell’articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l’ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l’anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall’articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997 (6).
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(6) Riportata al n. V.
Art. 8.
Testo unico.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni (14/b) dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.
2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l’acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall’assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.
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(14/b) Il termine per l’esercizio della delega è stato fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della L. 24 novembre 2000, n. 340, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della stessa.
Art. 9.
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 novembre 1981, n. 659 (15), alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 (16), alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (17), e alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 (18).
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(15) Riportata al n. III.
(16) Riportata alla voce Elezioni.
(17) Riportata alla voce Regioni.
(18) Riportata al n. V.
Art. 10.
Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l’articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l’articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (18), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 della presente legge;
b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (19).
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(18) Riportata al n. V.
(19) Riportata al n. I.
Art. 11.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001
(art. 153)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 1 giugno 2001, n. 14; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 15 dicembre 2003, n. 35; Msg. 15 marzo 2002, n. 2; Msg. 4 giugno 2002, n. 3;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 2 agosto 2001; Circ. 28 gennaio 2003, n. 6; Nota 7 marzo 2003; Nota 14 gennaio 2004;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 12 gennaio 2001, n. 2; Informativa 30 novembre 2001, n. 65; Informativa 11 dicembre 2001, n. 17; Informativa 27 dicembre 2001, n. 75; Circ. 2 maggio 2002, n. 18; Informativa 16 maggio 2002, n. 50; Informativa 5 dicembre 2002, n. 31; Informativa 23 giugno 2003, n. 21; Informativa 8 luglio 2003, n. 36;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 26 gennaio 2001, n. 20; Circ. 16 gennaio 2001, n. 8; Circ. 16 gennaio 2001, n. 9; Msg. 26 gennaio 2001, n. 13; Circ. 6 febbraio 2001, n. 30; Circ. 15 febbraio 2001, n. 38; Msg. 15 febbraio 2001, n. 61; Circ. 6 marzo 2001, n. 51; Circ. 6 marzo 2001, n. 53; Circ. 6 marzo 2001, n. 54; Circ. 9 marzo 2001, n. 57; Circ. 14 marzo 2001, n. 61; Circ. 15 marzo 2001, n. 64; Circ. 31 maggio 2001, n. 120; Circ. 20 giugno 2001, n. 127; Circ. 21 giugno 2001, n. 128; Circ. 10 agosto 2001, n. 161; Circ. 18 settembre 2001, n. 173; Msg. 17 ottobre 2001, n. 268; Circ. 7 dicembre 2001, n. 215; Circ. 7 dicembre 2001, n. 216; Msg. 23 gennaio 2002, n. 26; Msg. 20 marzo 2002, n. 96; Circ. 3 aprile 2002, n. 68; Circ. 11 aprile 2002, n. 75; Circ. 9 maggio 2002, n. 89; Circ. 16 maggio 2002, n. 92; Circ. 11 giugno 2002, n. 109; Circ. 21 giugno 2002, n. 114; Circ. 26 giugno 2002, n. 120; Msg. 23 ottobre 2002, n. 355; Msg. 31 ottobre 2002, n. 91; Circ. 31 ottobre 2002, n. 163; Circ. 31 dicembre 2002, n. 191; Msg. 20 marzo 2003, n. 101; Circ. 2 aprile 2003, n. 71; Msg. 19 maggio 2003, n. 61; Msg. 2 luglio 2003, n. 80; Msg. 7 ottobre 2003, n. 865; Circ. 6 novembre 2003, n. 173; Circ. 30 gennaio 2004, n. 18; Circ. 29 aprile 2004, n. 73; Circ. 5 maggio 2004, n. 74; Circ. 11 maggio 2004, n. 76; Msg. 23 giugno 2004, n. 19918; Msg. 28 giugno 2004, n. 20387; Msg. 29 luglio 2004, n. 24086; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 29 settembre 2004, n. 133; Circ. 25 ottobre 2004, n. 144; Circ. 24 maggio 2005, n. 67; Msg. 31 maggio 2005, n. 20856;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 23 febbraio 2001;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 gennaio 2001, n. 12/2001; Circ. 20 marzo 2001, n. 68; Circ. 21 marzo 2001, n. 69; Circ. 22 marzo 2001, n. 71; Circ. 23 marzo 2001, n. 764/06.14; Circ. 29 marzo 2001, n. 61bis; Circ. 30 marzo 2001, n. 79; Circ. 8 maggio 2001, n. 49/2001; Circ. 21 maggio 2001, n. 106; Circ. 23 maggio 2001, n. 110; Circ. 24 maggio 2001, n. 57/2001;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 20 settembre 2001, n. 49; Circ. 25 gennaio 2002, n. 5/2002; Lett.Circ. 5 marzo 2003, n. 299; Nota 9 gennaio 2004, n. 53; Circ. 15 gennaio 2004;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 6 febbraio 2001, n. 6; Circ. 26 febbraio 2001, n. 11;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Circ. 9 agosto 2001, n. 37/D; Circ. 2 ottobre 2001, n. 86/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 190/E; Ris. 10 dicembre 2001, n. 204/E; Ris. 19 dicembre 2001, n. 214/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 9/E; Nota 11 gennaio 2002, n. 5629/E; Ris. 28 gennaio 2002, n. 24/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 10/D; Circ. 31 gennaio 2002, n. 11/E; Circ. 7 febbraio 2002, n. 1/T; Ris. 26 febbraio 2002, n. 55/E; Ris. 20 marzo 2002, n. 92/E; Ris. 3 aprile 2002, n. 109/E; Circ. 17 aprile 2002, n. 18; Ris. 18 aprile 2002, n. 119/E; Ris. 18 aprile 2002, n. 120/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 157/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 164/E; Ris. 4 giugno 2002, n. 169/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 177/E; Circ. 7 giugno 2002, n. 48/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 185/E; Ris. 25 giugno 2002, n. 209/E; Ris. 5 luglio 2002, n. 217/E; Ris. 8 luglio 2002, n. 218/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 225/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 226/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 235/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 238/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 239/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 241/E; Nota 19 luglio 2002, n. 143152; Ris. 1 agosto 2002, n. 257/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 263/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 270/E; Ris. 22 agosto 2002, n. 286/E; Nota 5 settembre 2002, n. 18593/Fisc.Gen.; Ris. 10 settembre 2002, n. 293/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 302/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 17187; Ris. 26 settembre 2002, n. 312/E; Ris. 30 settembre 2002, n. 313/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 314/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 315/E; Ris. 4 ottobre 2002, n. 318/E; Ris. 24 ottobre 2002, n. 332/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 335/E; Ris. 8 novembre 2002, n. 349/E; Ris. 18 novembre 2002, n. 360/E; Ris. 21 novembre 2002, n. 364/E; Ris. 22 gennaio 2003, n. 11/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 23/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 26/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 28/E; Ris. 11 febbraio 2003, n. 30/E; Ris. 21 febbraio 2003, n. 36/E; Ris. 4 marzo 2003, n. 55/E; Ris. 29 aprile 2003, n. 98/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 102/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 116/E; Circ. 3 giugno 2003, n. 31/E; Circ. 27 giugno 2003, n. 39/D; Ris. 31 luglio 2003, n. 163/E; Ris. 5 agosto 2003, n. 169/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Circ. 12 settembre 2003, n. 49/E; Ris. 15 settembre 2003, n. 179/E; Ris. 30 settembre 2003, n. 188/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 217/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 218/E; Ris. 18 dicembre 2003, n. 227/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 45/E; Nota 11 giugno 2004, n. 907-21824; Ris. 30 luglio 2004, n. 100/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 101/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 102/E; Ris. 4 ottobre 2004, n. 127/E; Ris. 16 novembre 2004, n. 137/E; Nota 9 dicembre 2004, n. 2004/210071; Ris. 15 febbraio 2005, n. 16/E; Ris. 2 maggio 2005, n. 52/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E;
- Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato: Circ. 10 aprile 2001, n. 900379; Circ. 28 maggio 2001, n. 900562; Circ. 31 maggio 2001, n. 900582; Circ. 31 luglio 2001, n. 155; Circ. 6 agosto 2001, n. 159; Circ. 22 agosto 2001, n. 165;
- Ministero dell’interno: Circ. 22 marzo 2001, n. F.L.14/2001; Circ. 1 marzo 2002, n. 100/2002/RAG/201/4; Circ. 4 aprile 2002, n. F.L.9/2002; Circ. 22 novembre 2002, n. F.L.26/2002; Circ. 17 luglio 2003, n. F.L.25/2003;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Nota 25 settembre 2002, n. 624; Nota 2 gennaio 2003, n. 1;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 marzo 2001, n. 52; Nota 8 maggio 2001, n. 70/DO; Circ. 14 maggio 2001, n. 87;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 22 giugno 2001, n. 900780; Circ. 28 novembre 2001, n. 1167511; Circ. 14 gennaio 2003, n. 946014; Circ. 17 febbraio 2003, n. 946084; Circ. 30 gennaio 2004, n. 340; Circ. 8 ottobre 2004, n. 1253707;
- Ministero delle finanze: Circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E; Circ. 29 dicembre 2000, n. 243/D; Circ. 26 gennaio 2001, n. 6/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2001, n. 1/FL; Circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E; Circ. 9 febbraio 2001, n. 2/FL; Circ. 12 febbraio 2001, n. 16/E; Circ. 15 febbraio 2001, n. 12/D; Circ. 7 marzo 2001, n. 3/FL; Circ. 9 marzo 2001, n. 23/E; Circ. 18 aprile 2001, n. 41/E; Circ. 24 aprile 2001, n. 6/FL; Circ. 23 maggio 2001, n. 5/T; Circ. 13 giugno 2001, n. 53/E;
- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 6 febbraio 2001, n. 1; Lett.Circ. 15 marzo 2001, n. 80939; Circ. 26 aprile 2001, n. 42/E; Circ. 2 maggio 2001, n. 43/E; Circ. 11 maggio 2001, n. 46/E.
(omissis)
Art. 153.
Imprese editrici di quotidiani e periodici.
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l’anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
2. La normativa di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi del bilancio d’esercizio dell’impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
a) aver sottoposto l’intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB;
b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva è concentrata per almeno l’80 per cento in una sola regione;
c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi (426).
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(426) Vedi, anche, gli artt. 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525.
L. 18 ottobre 2001, n. 383.
Primi interventi per il rilancio dell'economia.
(artt. 13-17)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 marzo 2002; Nota 9 luglio 2002; Nota 4 marzo 2003; Nota 26 giugno 2003; Nota 14 novembre 2003;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 23; Informativa 3 aprile 2002, n. 9;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 27 novembre 2001, n. 279; Msg. 7 dicembre 2001, n. 289; Circ. 13 marzo 2002, n. 49; Msg. 5 luglio 2002, n. 82; Msg. 5 settembre 2002, n. 201; Circ. 6 settembre 2002, n. 148; Circ. 26 maggio 2003, n. 92; Circ. 25 luglio 2003, n. 134;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 11 ottobre 2001, n. 88/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 191/E; Circ. 18 gennaio 2002, n. 4/E; Circ. 30 gennaio 2002, n. 9/E; Circ. 11 febbraio 2002, n. 17/E; Ris. 18 febbraio 2002, n. 47/E; Ris. 12 marzo 2002, n. 85/E; Ris. 20 marzo 2002, n. 93/E; Ris. 28 marzo 2002, n. 99/E; Ris. 12 aprile 2002, n. 117/E; Circ. 13 maggio 2002, n. 41/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 176/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 178/E; Circ. 20 giugno 2002, n. 56/E; Nota 21 giugno 2002, n. 123973; Circ. 30 luglio 2002, n. 60/E; Circ. 1 agosto 2002, n. 64/E; Circ. 2 agosto 2002, n. 65/E; Ris. 1 agosto 2002, n. 255/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 297/E; Ris. 24 dicembre 2002, n. 393/E; Ris. 22 gennaio 2003, n. 9/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 27/E; Ris. 25 marzo 2003, n. 70/E; Ris. 27 marzo 2003, n. 75/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 129/E; Ris. 15 settembre 2003, n. 180/E; Ris. 3 novembre 2003, n. 206/E; Ris. 23 aprile 2004, n. 65/E;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 6 novembre 2001, n. 3531/C; Circ. 27 dicembre 2001, n. 3537/C.
(omissis)
Capo VI - Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni
Art. 13.
Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa (38).
2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonchè di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento (39).
2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonchè la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonchè di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento (40).
2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonchè negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonchè i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta (41).
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(38) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 gennaio 2006, n. 9 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2006, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, sollevata in riferimento al principio di «legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto» ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
(39) L'originario comma 2 è stato così sostituito, con gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo.
(40) L'originario comma 2 è stato così sostituito, con gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo.
(41) L'originario comma 2 è stato così sostituito, con gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo.
Art. 14.
Esenzioni e riduzioni di imposta.
1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2 (42).
2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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(42) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo.
Art. 15.
Disposizioni di attuazione e di semplificazione.
1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima non è conosciuta, l'ufficio competente è quello di Roma.
Art. 16.
Disposizioni antielusive.
1. Il benefìciario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
2. [In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa] (43).
3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.
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(43) Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 18, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo 18.
Art. 17.
Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo per il coordinamento di disposizioni in materia fiscale.
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali princìpi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente capo (44).
4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
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(44) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 gennaio 2006, n. 9 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2006, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, sollevata in riferimento al principio di «legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto» ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
(omissis)
L. 3 maggio 2004, n. 112.
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione
del testo unico della radiotelevisione.
(art. 7)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104, S.O.
(omissis)
Art. 7.
Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale.
1. L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge (8).
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l’emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito (9).
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all’interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all’articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all’intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all’interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d’Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione. Successivamente all’attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall’ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L’utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l’attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all’abuso della credulità popolare anche in considerazione dell’attività del Comitato di controllo di cui all’articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato (10).
6. All’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto (11).
8. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali» (12).
9. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici (13).
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione (14).
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all’accertamento, alla contestazione e all’applicazione della sanzione è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (15).
13. L’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall’articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com. 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993 (15/a).
14. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. All’articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni all’utenza di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie (16).
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell’articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l’impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell’importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell’importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l’importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (17).
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(8) Vedi, anche, l’art. 8 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(9) Vedi, anche, l’art. 8 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(10) Vedi, anche, l’art. 38, comma 7, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(11) Vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(12) Vedi, anche, l’art. 37, comma 9, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(13) Vedi, anche, l’art. 41, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(14) Vedi, anche, l’art. 41, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(15) Vedi, anche, l’art. 41, comma 3, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(15/a) Vedi, anche, i commi 461 e 574 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(16) Vedi, anche, l’art. 37, comma 12, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(17) Vedi, anche, gli artt. 23 e 26 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale
(convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248)
(art. 20 e 39-bis)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell’economia e dell’occupazione;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonchè in tema di entrate e di contrasto all’evasione ed elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto-legge:
(omissis)
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l’anno 2006.
3-bis. All’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11» (47).
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell’alinea dell’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10 (48).
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(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(omissis)
Art. 39-bis.
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.
1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere»;
b) al comma 4, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle seguenti: «un euro» e le parole: «lire 5 miliardi annue» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;
d) al comma 6, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: «fondi medesimi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,».
3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (209).
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(209) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(omissis)
Regione Toscana.
L.R. 23 dicembre 2004, n. 74.
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio
regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana,
in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
(art. 14)
(1)
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(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 29 dicembre 2004, n. 53, parte prima.
(omissis)
Art. 14
Spese per la campagna elettorale.
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l’importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro diecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della circoscrizione.
2. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del trenta per cento.
3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota; tali spese sono quantificate nella dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).
4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della L.R. n. 25/2004, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall’importo di 1,2 euro moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali si sono presentati.
5. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono superare l’importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro centodiecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della Regione.
6. Alla dichiarazione delle spese e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale di cui al comma 5, si applicano:
a) gli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti) come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1995, n. 65;
b) le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) da ultimo modificata dalla legge 8 aprile 2004, n. 90 e come attuata dall’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65 (Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43) (2):
1) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro duemilacinquecento avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l’obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; comma 7;
2) articolo 11;
3) articolo 12 intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive camere con il Presidente del Consiglio regionale;
4) articolo 13;
5) articolo 14;
6) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9 intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; comma 11; comma 19, primo periodo.
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(2) Alinea così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 1° aprile 2005, n. 22, parte prima.
Regione Lazio
L. R. 13 gennaio 2005, n. 2.
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del
Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei
componenti della Giunta e del Consiglio regionale.
(art. 9)
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(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 gennaio 2005, n. 2, S.O. n. 9.
(omissis)
Art. 9
Spese per la campagna elettorale.
1. Al comma 1, dell'articolo 5, della L. n. 43/1995 la cifra di "euro 30.987,41" è sostituita con "euro 50.000,00" e la cifra di "euro 0,01" è sostituita con "euro 0,03".
2. Al comma 3, dell'articolo 5, della L. n. 43/1995 la cifra di "euro 1,00" è sostituita con "euro 1,50". [39]
(omissis)
[1] L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
[2] L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
[3] L. 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
[4] L’art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ha in questo senso modificato in varie parti la L. 157/1999.
[5] Il testo della disposizione, antecedente alla riforma del sistema elettorale introdotta con la L. 270/2005, fa riferimento ai “candidati non collegati ad alcun gruppo”, soggetti non più previsti dalla nuova normativa.
[6] Poiché l’ammontare complessivo dei fondi relativi a ciascuna delle elezioni è attualmente determinato in ragione del numero degli aventi diritto al voto, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, ha ritenuto di dover estendere lo stesso criterio del numero di elettori anche per la ripartizione del fondo tra le regioni. (Questo criterio è stato applicato la prima volta con Delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 22 luglio 1999, Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 1999).
[7] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 ottobre 2006, Nuova determinazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 39-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, del rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare ex articolo 138, secondo comma, della Costituzione, sul testo della legge costituzionale concernente «Modifiche alla Parte II della Costituzione», svoltosi il 25 e 26 giugno 2006, pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2006, n. 254.
[8] La decurtazione dell’1 per cento della somma destinata al rimborso è dovuta all’applicazione dell’art. 6-bis della L. 157/1999, che istituisce un fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici, alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali.
[9] Il co. 6 dell’art. 1 della L. 157/1999 è stato in tal senso modificato dall’art. 39-quaterdecies, co. 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con mod. dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.
[10] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 ottobre 2006, Nuovo piano di ripartizione, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2006, n. 254.
[11] DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2006, Ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, pubblicato nella G.U. 28 luglio 2006, n. 174.
[12] L. 2 gennaio 1997 n. 2, Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.
[13] L. 8 aprile 2004 n. 90, Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.
[14] D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.
[15] L. 2 maggio 1974, n. 195, Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici. Si tratta, come si è accennato, della prima legge generale sul finanziamento dei partiti: la parte relativa al finanziamento statale è stata abrogata, mentre sono rimaste in vigore le disposizioni relative ai contributi dei privati.
[16] L. 18 novembre 1981, n. 659, Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.
[17] Per quanto riguarda la sanzione penale prevista dalla L. 659, va peraltro rilevato che la giurisprudenza prevalente ritiene che essa sia stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa già a partire dal 1981, sulla base dei criteri generali dettati dalla L. 689/1981, Modifiche al sistema penale, in materia di depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.
[18] Nel Lazio, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito non possono superare il prodotto dell’importo di 1,50 euro per il numero di iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera nelle circoscrizioni provinciali in cui il partito ha presentato proprie liste. In Toscana il limite risulta dal prodotto dell’importo di 1,20 euro per il numero di elettori residenti nelle circoscrizioni in cui i gruppi di liste si presentano.
[19] Gli importi originari sono stati rivalutati dal D.M. 12 marzo 2005.
[20] La legge regionale della Toscana inoltre, poiché elimina la lista regionale, introduce un limite di spesa specifico per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
[21] L. 5 luglio 1982 n. 441, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.
[22] L’art. 5, co. 1, della L. 2/1997 ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 13-bis, successivamente rinumerato come art. 15, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi.
[23] L’art. 6, co. 1, della L. 2/1997 ha aggiunto l’art. 91-bis, successivamente rinumerato come art. 78, al D.P.R. 917/1986.
[24] Le cifre originariamente previste dalla legge del 1997 (da 258,23 a 25.822,84 euro) sono state aggiornate dalla L. 157/1999.
[25] L’art. 5, co. 4, della L. 157/1999 ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.
[26] Si ricorda che l’art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
[27] Il comma 1 dell’art. 5 della L. 157/1999 ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 13-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; il comma 2 ha aggiunto l’art. 27-ter all’allegato B annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; il comma 3 ha aggiunto l’art. 11-ter alle tabelle allegate al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; il comma 4 ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
[28] In entrambi i casi il legislatore fa riferimento ai partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.
[29] Si trattava di requisiti molto meno restrittivi, che consistevano nell’essere la pubblicazione organo di forze politiche aventi complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell’anno di riferimento dei contributi. Inoltre, i requisiti potevano essere soddisfatti (ex art. 3, co. 11-bis, abrogato dalla L. 224/1998) anche sulla base di una semplice dichiarazione dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di appartenenza.
[30] In base al comma 4 dell’art. 153 della L. 388/2000, le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici aventi diritto ai contributi ai sensi della disciplina previgente hanno facoltà, entro il 1º dicembre 2001, di costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi concessi, ai sensi dell’art. 3, co. 2, della L. 250/1990, in presenza di determinati requisiti alle cooperative giornalistiche e ad imprese editrici ad esse equiparate .
Infine, secondo quanto dispone il comma 5 dell’art. 153, L. 388/2000, le imprese costituitesi in società cooperative, per accedere ai predetti contributi, devono, fermi restando i requisiti già previsti dalla normativa vigente:
§ aver sottoposto l’intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB;
§ avere una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali ed almeno il 40 per cento per quelle locali. La norma intende per diffusione l’insieme delle vendite e degli abbonamenti, e per testata locale quella di cui almeno l’80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;
§ prevedere nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque esercizi successivi.
[31] D.P.R. 7 novembre 2001 n. 460, Regolamento recante modifiche al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all’editoria. Il D.P.R. 460/2001 ha sostituito l’art. 3 e ha aggiunto gli artt. 3-bis, 3-ter e 3-quater al D.P.R. 2dicembre 1997 n. 525, Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all’editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
[32] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, (conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
[33] Ai sensi del DPR 7 novembre 2001, n. 460, nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, è ammesso al contributo solo il giornale telematico.
[34] L. 7 agosto 1990 n. 250, Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa.
[35] Gli scaglioni sono i seguenti:
§ lire 500 milioni all’anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;
§ lire 200 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
§ lire 100 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
Per i quotidiani si corrisponde la cifra intera, che deve invece essere ridotta ad 1/6 per i settimanali, ad 1/12 per i quindicinali e ad 1/24 per i mensili. Per questi periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni in caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie (legge n. 250/1990, art. 3, commi 8 e 10, lett.b).
[36] V. nota precedente.
[37] L. 3 maggio 2004, n. 112, Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione.
[38] D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, in corso di conversione.
[39] Si riporta il testo dei primi tre commi dell’art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come modificato, limitatamente alla Regione Lazio, dalla presente legge regionale:
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 50.000,00 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,03 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a euro 50.000,00. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.