Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli Affari esteri - Schema di regolamento n. 172 (art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 e art. 13, co. 2, L. 59/1997)
Riferimenti:
L n. 400 del 23-AGO-88   L n. 59 del 15-MAR-97
SCH.DEC 142/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 142
Data: 09/10/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli Affari esteri

Schema di regolamento n. 172

(art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 e art. 13, co. 2, L. 59/1997)

 

 

 

 

n. 142

 

 

9 ottobre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: es0160.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Conformità con la norma di delega  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali9

§      Formulazione del testo  9

§      Relazioni allegate  9

Schede di lettura

§      Art. 1  13

§      Testo del DPR 233/2001, coordinato con le modifiche proposte dallo schema di regolamento in esame:24

Normativa di riferimento

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)59

§      D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400  63

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286  Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 6)85

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 7)87

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 4, 14, 19)89

§      D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233 Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.97

§      L. 15 luglio 2002, n. 145 Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (art. 3)107

§      D.L. 18 maggio 2006, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri111

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (aret. 31)125

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

172

Titolo

Richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli Affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233.

Norma di delega

L. 23 agosto 1988, n. 400 e L: 15 marzo 1997, n. 59.

Settore d’intervento

Politica estera; Ministeri

Numero di articoli

1

Numero dello schema di decreto legislativo

172

Date

 

§       presentazione

27 settembre 2007

§       assegnazione

27 settembre 2007

§       termine per l’espressione del parere

27 ottobre 2007

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

III, V

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’Atto del Governo n. 172 reca modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri (DPR 24 maggio 2001, n. 233).

Molte modifiche hanno origine dalla necessità di provvedere al mero coordinamento normativo (anche in termini di semplice aggiornamento dei rinvii) rispetto alla disciplina intervenuta successivamente al 2001 (es. legge n. 145 del 2002, decreto legge n. 181 del 2006, etc.); altre modifiche adeguano la struttura degli Uffici di diretta collaborazione alla nuova figura dei Vice Ministri, (vedi, in particolare, l’art. 7 bis del decreto, introdotto dal comma 7 del presente schema) senza peraltro prevedere nuove spese a carico del bilancio dello Stato (il contingente massimo pari a 120 unità rimane infatti invariato). Infine altre modifiche provvedono a modifiche strutturali della disciplina oggi vigente, motivate (secondo la relazione del Governo) dalle “peculiari esigenze emerse nel periodo di applicazione della disciplina vigente” e “finalizzate ad assicurare maggiore duttilità organizzativa”: tali modifiche consistono, in particolare:

·         nella  soppressione dell'ufficio di supporto del Servizio di controllo interno e nella riorganizzazione complessiva del Servizio stesso (comma 4 dello schema di decreto);

·         ridefinizione (e migliore specificazione) delle funzioni dell’Ufficio legislativo (comma 3);

·         passaggio da 1 a 2 dei Vice Capi di Gabinetto (comma 3);

·         introduzione di una disposizione (aggiunta del 4 bis all’art. 6 del DPR) che prescrive che i Capi delle Segreterie dei vice Ministri debbano essere nominati fra i diplomatici (di grado non inferiore a Consigliere di legazione), laddove la norma vigente – per il Capo della Segreteria del Ministro (nonché per il Segretario particolare) dispone, più ampiamente, che tali incarichi possono essere attribuiti anche a persone estranee alla pubblica amministrazione “sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro”.

 

Lo schema di decreto, che – come si riporta nel parere del Consiglio di Stato -è il risultato di  diverse riunioni informative fra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, così come di riunioni fra gli Uffici legislativi delle altre amministrazioni interessate, è accompagnato da:

·         una breve relazione illustrativa;

·         la scheda di analisi tecnico-normativa;

·         il parere del Consiglio di Stato;

·         una dichiarazione di nulla osta  a firma del Direttore Generale per il Personale del MAE, relativa alle riunione informative con le OOSS;

·         il parere favorevole dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle finanze;

·         il parere favorevole dell’Ufficio legislativo del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella PA

 

Si ricorda che il DPR n. 233 è stato emanato in base a quanto previsto dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il Decreto legislativo 300 del 1999, in particolare, ha previsto all'articolo 4, comma 1, che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti siano stabiliti con regolamenti o Decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 4-bis in questione prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici ministeriali siano determinate con regolamenti emanati ai sensi del precedente comma 2, ovvero mediante Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Tale modalità si applica ai regolamenti volti a disciplinare materie non coperte da riserva assoluta di legge in base alla Costituzione, e per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti. Sempre il comma 4-bis specifica che i regolamenti in oggetto sono da emanare su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del Tesoro (attuale Ministro dell'economia e finanze), e devono tra l'altro procedere al riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari, conferendo a detti uffici competenze di supporto dell'organo politico e di collegamento tra esso e l'Amministrazione. Va inoltre ricordato che il comma 4-bis fa riferimento alla necessità che i regolamenti vengano emanati nel rispetto dei principi posti dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni: il Decreto legislativo 29 del 1993 è stato in effetti abrogato dall'articolo 72 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e l'aggiornamento dei relativi riferimenti normativi costituisce una delle motivazioni dichiarate dal Governo per l'adozione dello schema di regolamento all'attenzione della Commissione Affari esteri.

L'articolo 7 del citato Decreto legislativo 300 del 1999 ha affidato la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, preposti ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo al Ministro stesso attribuite (artt. 4 e 14 del Decreto legislativo 165 del 2001), a regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Decreto legislativo 29 del 1993: per quanto sopra detto, e come opportunamente operato dalla relazione introduttiva del Governo allo schema di regolamento in esame, tale riferimento va inteso attualmente sempre all'articolo 14, comma 2, ma del citato Decreto legislativo 165 del 2001. Va peraltro ricordato che l'articolo 7 del Decreto legislativo 300 del 1999 stabilisce alcuni principi e criteri direttivi cui i regolamenti da emanare devono attenersi: in particolare, l'attribuzione dei compiti di diretta collaborazione andrà effettuata:

·         in modo che sia rispettato il principio di distinzione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione;

·         si dovrà inoltre consentire una verifica e una valutazione della gestione degli uffici di diretta collaborazione, anche con riferimento alla promozione e allo sviluppo dei sistemi informativi nel loro ambito;

·         si dovrà poi organizzare il settore giuridico-legislativo in modo da assicurare un permanente raccordo con l'attività normativa del Parlamento, il quale, nei testi normativi del governo, dovrà trovare un soddisfacente livello di valutazione dei costi della normativa, della qualità del relativo linguaggio e della semplificazione possibile, dell'applicabilità delle norme introdotte;

·         infine, tra i criteri dettati dall'articolo 7 del Decreto legislativo 300 del 1999 vi è la possibilità di attribuire l'incarico di capo di un ufficio di diretta collaborazione con il Ministro anche a personalità estranee alla pubblica amministrazione, ma in possesso di elevata professionalità.

Il citato comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 165 del 2001 prevede che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Ministro si avvalga di uffici di diretta collaborazione con esclusive competenze di supporto e di raccordo con la struttura dell'Amministrazione: è anche previsto che tali uffici siano istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della citata legge 400 del 1988. A tali uffici di diretta collaborazione, nei limiti stabiliti nei rispettivi regolamenti di organizzazione,  vengono assegnati dipendenti pubblici, compresi quelli in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti di diritto privato a tempo determinato; esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Quando vi è il giuramento di un nuovo Ministro, tutti gli incarichi conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione decadono automaticamente, salvo conferma, che deve avvenire entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Con i medesimi regolamenti si provvede al riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato.

 

 

 

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Il Decreto legislativo 300 del 1999 ha previsto all'articolo 4, comma 1, che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti siano stabiliti con regolamenti o Decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, Va peraltro ricordato che l'articolo 7 del Decreto legislativo 300 del 1999 stabilisce alcuni principi e criteri direttivi cui i regolamenti da emanare devono attenersi: in particolare, l'attribuzione dei compiti di diretta collaborazione andrà effettuata:

·         in modo che sia rispettato il principio di distinzione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione;

·         si dovrà inoltre consentire una verifica e una valutazione della gestione degli uffici di diretta collaborazione, anche con riferimento alla promozione e allo sviluppo dei sistemi informativi nel loro ambito;

·         si dovrà poi organizzare il settore giuridico-legislativo in modo da assicurare un permanente raccordo con l'attività normativa del Parlamento, il quale, nei testi normativi del governo, dovrà trovare un soddisfacente livello di valutazione dei costi della normativa, della qualità del relativo linguaggio e della semplificazione possibile, dell'applicabilità delle norme introdotte;

·         infine, tra i criteri dettati dall'articolo 7 del Decreto legislativo 300 del 1999 vi è la possibilità di attribuire l'incarico di capo di un ufficio di diretta collaborazione con il Ministro anche a personalità estranee alla pubblica amministrazione, ma in possesso di elevata professionalità.

L’Atto del Governo n. 172, in commento sembra recare disposizioni conformi ai principi e criteri direttivi indicati.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Nella disciplina di dettaglio degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri non sussistono competenze legislative regionali, né riserve di legge,

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Non si riscontrano profili di impatto costituzionale.

Formulazione del testo

Lo schema di decreto modifica la disciplina vigente ricorrendo alla tecnica della novella (integrativa, sostitutiva o soppressiva), ottemperando, in tal modo alle raccomandazioni contenuti nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1 (Guida alla redazione dei testi normativi).  Pertanto l’unico testo normativo di riferimento per la disciplina in esame rimarrà il DPR 233 del 2001, come novellato dallo schema in esame.

Relazioni allegate

Oltre che dalla relazione illustrativa, lo schema di regolamento è corredato da una Analisi tecnico-normativa (ATN).

 

 

 


Schede di lettura

 


 

Art. 1

 

Al fine di rendere più agevole il confronto fra le nuove disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame e la disciplina oggi vigente, recata dal DPR  233/2001, si riporta di seguito un unico commento, evidenziando in neretto le sole modifiche introdotte dallo schema.

 

 

L’articolo 1 del DPR 233/2001 contiene la definizione delle espressioni di più comune uso nel resto del provvedimento in esame.

Lo schema di regolamento, all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), procede ad aggiornare i riferimenti normativi del DPR 233/2001, nel senso di sostituire i richiami agli articoli del  Decreto legislativo 29 del 1993  con quelli ai corrispondenti articoli del Decreto legislativo 165 del 2001.

La lett. c) inserisce nell'art. 1 del DPR 233/2001 la definizione della figura dei vice Ministri. Si ricorda al proposito il disposto del DPR 12 giugno 2006 (Attribuzione del titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri sen. avv. Franco Danieli, dott. Ugo Intini e on. dott.ssa Patrizia Sentinelli, a norma dell'articolo 10, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400).

La lett. d), infine, sopprime dall'art. 1 del DPR 233/2001 la definizione del ruolo unico della dirigenza statale, quale previsto dal DPR 26 febbraio 1999, n. 150. La lett. d) dà seguito all’abolizione del ruolo unico della dirigenza statale, operato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato). In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stata prevista l’istituzione di un separato ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni, in modo da garantire la eventuale specificità tecnica del personale.

 

 

L’articolo 2 del DPR 233/2001 individua e definisce la struttura e l’articolazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, i quali, ai sensi del comma 2 della disposizione in commento, sono:

·         Il Gabinetto;

·         la segreteria del Ministro

·         l’ufficio legislativo;

·         l’ufficio per i rapporti con il Parlamento;

·         il Servizio di controllo interno e il relativo ufficio di supporto;

·         le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Il comma 1 prevede, in coerenza con il dettato dell’articolo 14, comma 2 del D.Lgs. n. 29/93, che gli uffici predetti esercitano competenze di supporto e di raccordo del Ministro con l'amministrazione. In particolare, essi collaborano con il Ministro ai fini della definizione degli obiettivi e dell’elaborazione delle politiche pubbliche, procedendo, inoltre:

·          alla valutazione dei risultati conseguiti dalle politiche medesime, con particolare riguardo all’analisi di impatto normativo;

·          all’analisi dei costi e benefici delle politiche, della congruenza fra obiettivi e risultati.

L’articolo 2 in commento, inoltre, precisa i compiti ed i rapporti tra gli uffici, disponendo altresì che il capo di Gabinetto coordina l’intera attività degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro definendone l’organizzazione, su proposta dei capi degli stessi.

Lo schema di regolamento Atto del Governo n. 172, all'articolo 1, comma 2, lett. a) sopprime il riferimento all'ufficio di supporto del Servizio di controllo interno, la cui organizzazione viene ridisegnata al successivo comma 4 dell’articolo 1 dello schema in esame (vedi infra).

Le lett. b) e c) aggiungono, nell'art. 2 del DPR 233/2001, le nuove figure dei vice Ministri a quelle dei Sottosegretari.

La lett. d) inserisce dopo il comma 3 il comma 3-bis, in base al quale il vice Ministro ed il sottosegretario si avvalgono dell'Ufficio di gabinetto e dell'Ufficio legislativo, oltre che dei Servizi del Ministero, ai fini del compimento degli incarichi istituzionali loro delegati dal Ministro.

 

L’articolo 3 del DPR 233/2001 definisce le diverse funzioni degli uffici di diretta collaborazione.

Il comma 1 disciplina le funzioni della segreteria del Ministro, distinguendo le funzioni del capo della segreteria, che la dirige e coordina provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro, da quelle del segretario particolare, che cura l’agenda e la corrispondenza del Ministro e i suoi rapporti personali con altri soggetti in relazione del suo incarico istituzionale.

Il comma 2 disciplina le funzioni dell’Ufficio di gabinetto che ha il compito di coadiuvare il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro.

Il comma 3 attiene all’Ufficio legislativo, che ha il compito di:

·         elaborare i provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa del Ministero, garantendo, in particolare, la qualità del linguaggio normativo, l’analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa;

·         curare le incombenze relative alla procedura per l’approvazione e l’emanazione di tali provvedimenti;

·         esaminare i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e preparare la documentazione relativa, esaminare i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni;

·         fornire consulenza giuridica in materia di diritto interno e svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.

Il comma 4 disciplina le funzioni dell’Ufficio per i rapporti con il Parlamento, al quale vengono assegnati i seguenti compiti;

·         assistere il Ministro e i Sottosegretari nella loro attività parlamentare;

·         seguire gli atti parlamentari di controllo e indirizzo che riguardano il Ministero;

·         curare le risposte agli atti di sindacato ispettivo;

·         seguire l’iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di interesse del Ministero;

·         assicurare i contatti con i parlamentari.

Il comma 5 disciplina le funzioni delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, le quali:

·         curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati dei Sottosegretari in relazione al loro incarico;

·         garantiscono il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

Il comma 6 assegna la funzione di portavoce del Ministro al Capo del Servizio stampa e informazione

Si ricorda che la figura del Portavoce del ministro è disciplinata in via generale dall’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n.150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni". Tale articolo stabilisce che l’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

Lo schema di regolamento, all'articolo 1, comma 3, lett. a), con riferimento al comma 2 del DPR 233/2001, modifica la struttura dell'Ufficio di gabinetto, affiancando al vice Capo di gabinetto già previsto (nominato dal Ministro su proposta del Capo di gabinetto) un altro vice Capo, nominato con le stesse modalità del primo, con funzioni equivalenti a tutti gli effetti a quelle di Capo Ufficio.

Le lett. b)-e) apportano modifiche al comma 3 del DPR 233/2001, dedicato ai compiti dell'Ufficio legislativo.

La lett. b) accentua gli aspetti di collaborazione dell'Ufficio legislativo, nell'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari di competenza del Ministero, con le competenti Direzioni generali, anche ai fini dello studio e della progettazione.

La lett. c) aggiunge ai compiti dell'Ufficio legislativo quello della concertazione con le altre amministrazioni dello Stato, oltre ai rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La lett. d) specifica che i compiti di consulenza giuridica in materia di diritto interno, attribuiti all'Ufficio legislativo, sono esercitati nei confronti del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari.

La lett. e), infine, sopprime il riferimento generico a tutte le altre funzioni previste dalla legge per l'Ufficio legislativo, e aggiunge la previsione che a supporto di quest'ultimo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, nonché avvocati dello Stato, nell'ambito del contingente di cui al successivo articolo 5 del DPR 233/2001.

La lett. f), con riferimento al comma 4 del DPR 233/2001 (compiti dell'ufficio per i rapporti con il Parlamento), si limita anche in questo caso ad aggiungere la figura dei vice Ministri quali destinatari anch'essi, al pari del Ministro e dei Sottosegretari, dell'assistenza dell'Ufficio medesimo.

Le lett. g) e h) riguardano il comma 5 del DPR 233/2001 (funzioni delle segreterie dei Sottosegretari), nel senso di aggiungere nuovamente le figure dei vice Ministri.

 

L'articolo 4 del DPR 233/2001 disciplina l'attività del Servizio di controllo interno.

Tale introduzione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il citato D.Lgs. n. 286/99 reca una disciplina organica dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività delle amministrazioni pubbliche, riconoscendo una particolare autonomia operativa ai servizi di controllo interno, in considerazione dei compiti di valutazione e controllo strategico e di verifica dell’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico emanati dagli organi di vertice di ciascuna amministrazione.

In particolare, l’articolo 6 del D.Lgs. 286/1999 prevede un'attività di valutazione e controllo strategico atta a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico, le cui risultanze sono riferite in via riservata agli organi di indirizzo politico, anche ai fini della valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente a tali organi. Lo stesso articolo prevede che tale attività di valutazione e controllo sia svolta nelle amministrazioni dello Stato da un’apposita struttura denominata “servizio di controllo interno” e costituita nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 29/1993.

Al Servizio, cui è garantita autonomia operativa e valutativa, e che risponde direttamente al Ministro, sono conferite funzioni connesse:

·         alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

·         alla raccolta e valutazione di informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate;

·         alla verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

·         alla redazione della direttiva annuale ai fini della definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio nonché dei parametri di valutazione della congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi assegnati agli uffici dirigenziali di livello generale;

·         alla valutazione dei dirigenti amministrativi preposti ai centri di responsabilità;

·         all’analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controllo interni all'amministrazione, nonché ad analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell’amministrazione.

Il Servizio di controllo interno è attribuito (comma 3) ad un gruppo di esperti in materia di organizzazione amministrativa, valutazioni e controlli, particolarmente qualificati, scelti anche fra dirigenti estranei alla Pubblica Amministrazione (ma uno di essi è scelto all'interno della carriera diplomatica, e deve avere un gradoi non inferiore a quello di Ministro plenipotenziario). Gli esperti in capo ai quali è posta la responsabilità della conduzione del Servizio di controllo interno non devono essere preposti ad alcun Centro di responsabilità amministrativa. Il Servizio e redige, almeno una volta l’anno, una relazione al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione.

Lo schema di regolamento, all'articolo 1, comma 4, lett. a), elimina, al comma 1 dell'art. 4 del DPR 233/2001, il riferimento al già citato Decreto legislativo 29 del 1993.

La lett. b) sopprime il comma 2 dell'art. 4 del DPR 233/2001, nel quale si illustrano le attività del Servizio di controllo interno.

Si osserva al proposito che dalla lettura complessiva della formulazione dell’art. 4, quale risultante dalle modifiche proposte dallo schema di regolamento, sembrerebbero meno precisate le attività affidate al Servizio di controllo interno.

La lett. c) sostituisce il comma 3 dell'art. 4 del DPR 233/2001: la nuova formulazione prevede che la direzione del Servizio di controllo interno sia affidata dal Ministro ad un organo monocratico, o composto al massimo da tre membri, nessuno dei quali preposto a Centri di responsabilità amministrativa. Nel caso di tre componenti, almeno uno dovrà provenire dalla carriera diplomatica, rivestendo un grado non inferiore a quello di Ministro plenipotenziario. Il presidente del collegio è nominato dal Ministro, ma resta ferma la possibilità di ricorrere, anche per questa funzione direttiva, ad esperti estranei all'Amministrazione.

La lett. d) aggiunge al comma 4 dell'art. 4 del DPR 233/2001 la previsione - contenuta peraltro al successivo comma 5, di cui però la lett. e) dispone la soppressione - per la quale, al Servizio di controllo interno, ai fini dei suoi compiti istituzionali, è consentito l'accesso agli atti e documenti sulle attività gestionali dell'Amministrazione. Il Servizio di controllo interno, inoltre, opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400): si tratta in sostanza degli uffici statistici facenti parte del sistema statistico nazionale, come delineato nell'articolo 2 del  citato decreto legislativo 322/1989, e costituito da un vertice (l'ISTAT, Istituto nazionale di statistica), da una serie di Uffici statistici centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, dagli uffici di statistica delle Regioni delle province, dagli uffici statistici dei comuni, delle unità sanitarie locali, delle camere di commercio, o di altri enti pubblici.

La lett. f), infine, sostituisce il comma 6 dell'art. 4 del DPR 233/2001, operando la riduzione da 15 a 12 delle unità di personale da assegnare al Servizio di controllo interno, senza specificazioni - nel testo vigente presenti - sulle relative qualifiche.

 

L’articolo 5 del DPR 233/2001, al comma 1, fissa in 120 unità complessive (ad eccezione di quelle destinate alle Segreterie dei Sottosegretari) il contingente di personale da assegnare agli uffici in questione, ai quali possono essere assegnati dipendenti del Ministero o altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni, nonché, fino a un massimo del 20 per cento, collaboratori assunti con contratto determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità o specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuata, fatta salva l’invarianza della spesa di cui all’articolo 14, co. 2, del d.lgs. n. 29/1993.

Il comma 2 elenca le posizioni dei responsabili degli uffici previste in aggiunta rispetto al citato contingente di 120 unità. Tali posizioni sono costituite da:

·         il capo di Gabinetto;

·         il capo dell’Ufficio legislativo;

·         il capo dell’Ufficio per i rapporti con il Parlamento;

·         il capo della segretaria del Ministro;

·         il segretario particolare del Ministro;

·         i capi delle segreterie dei Sottosegretari.

Il relativo incarico viene conferito ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 29/1993 se si tratta di dirigenti del ruolo unico.

Lo schema di regolamento, all'articolo 1, comma 5, lett. a), aggiunge anche al comma 2 dell'art. 5 del DPR 233/2001 il riferimento alla nuova figura dei vice Ministri.

La lett. b) elimina, al medesimo comma 2 dell'art. 5 del DPR 233/2001, il riferimento al conferimento dell’incarico ai dirigenti del ruolo unico in base al già citato Decreto legislativo 29 del 1993 (v. supra il commento all’art. 1, comma 1, lett. d) dello schema di regolamento).

 

L’articolo 6 del DPR 233/2001 detta specifiche disposizioni volte ad individuare i requisiti e le modalità di nomina dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione.

E’ in particolare specificato che:

·         il Capo di Gabinetto sia nominato fra i diplomatici con grado di ambasciatore o di ministro plenipotenziario;

·         il Capo dell’Ufficio legislativo sia nominato tra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere d’Ambasciata, i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitari e i dirigenti amministrativi in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione normativa;

·         il Capo dell’Ufficio rapporti con il Parlamento sia nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a consigliere d’Ambasciata;

·         il Capo della Segreteria del Ministro e il suo Segretario particolare sono scelti sulla base di un rapporto fiduciario, anche tra persone estranee alle amministrazioni pubbliche;

·         i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari siano nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione degli stessi Sottosegretari;

In via generale è inoltre previsto (comma 6), in ragione del rapporto fiduciario caratterizzante il rapporto tra Ministro e Uffici di diretta collaborazione, che i titolari di questi ultimi siano nominati dal Ministro stesso per la durata massima del relativo mandato governativo, salva la possibilità di revoca anticipata e che (comma 7) il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione può essere revocato entro sessanta giorni dal giuramento del Governo (decorso tale termine si intende confermato fino al termine previsto dal contratto).

Lo schema di regolamento, all'articolo 1, comma 6, lett. a), specifica – mediante sostituzione della locuzione - che i dirigenti amministrativi di cui al comma 2 dell’art. 6 del DPR 233/2001 sono da intendersi quali dirigenti delle Amministrazioni dello Stato.

La lett. b) inserisce il comma 4-bis nell’art. 6 del DPR 233/2001, vale a dire la previsione che su designazione dei vice Ministri interessati, i Capi delle rispettive Segreterie sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione.

La lett. c) sopprime il comma 7 dell’art. 6 del DPR 233/2001.

 

L’articolo 7 del DPR 233/2001 determina il trattamento economico spettante ai componenti degli uffici di diretta collaborazione. Le relative disposizioni non si applicano peraltro al personale della carriera diplomatica.

Il trattamento economico onnicomprensivo dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione è determinato tenendo conto dei trattamenti economici delle figure di livello dirigenziale espressamente richiamate nel comma 2 dell’articolo 7 medesimo. Nel caso in cui si tratti di dipendenti pubblici, il trattamento economico integra per la differenza, se più favorevole, quello spettante. Nel caso in cui tali soggetti siano dipendenti della pubblica amministrazione ed optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, hanno diritto ad un emolumento accessorio di misura non superiore a quella massima spettante ai dirigenti degli uffici di livello generale (per il Capo dell’Ufficio legislativo e il Presidente del collegio di direzione del servizio del controllo interno) o ai dirigenti degli uffici di livello non generale (per gli altri soggetti in questione).

Il comma 3 stabilisce che la retribuzione spettante ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed equiparati, è stabilita in misura equivalente a quella massima dei dirigenti della stessa fascia del Ministero; a questa va aggiunta, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, determinata con Decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto.

Il Ministro determina altresì il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (comma 4).

Il comma 5 prevede l’attribuzione al personale non dirigenziale di un’indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, l’indennità è determinata con Decreto del Ministro, di concerto con quello del bilancio, del tesoro e della programmazione.

 

Lo schema di regolamento, all'articolo 1, comma 7, aggiunge l’art. 7-bis al DPR 233/2001, dedicato al personale a disposizione del vice Ministro.

Il comma 1 dell’art. 7-bis prevede che a ciascuna segreteria dei vice Ministri sono assegnate – all’interno del contingente complessivo di 120 unità di cui al precedente art. 5, comma 1 -  fino a un massimo di otto unità, scelte tra i dipendenti del Ministero, ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando, o in altre analoghe posizioni, ferma restando la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle amministrazioni pubbliche.

Il comma 1 appena illustrato va inteso alla luce dell’art. 1, comma 24-quater del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in base al quale ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello dei Sottosegretari, da intendersi come ricompreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

Il comma 2 dell’art. 7-bis dà al Ministro la facoltà di autorizzare il vice Ministro a derogare al limite di otto unità di cui al comma 1, nominando un esperto nelle materie di propria competenza, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa. La deroga dovrà comunque esercitarsi all’interno del limite complessivo della spesa per il personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché del contingente complessivo di 120 unità di cui al precedente art. 5, comma 1.

In base al citato D.L. 18 maggio 2006, n. 181, e precisamente all’art. 1, comma 24-quinquies, valutando la complessità delle materie delegate, il Ministro può autorizzare il vice Ministro a derogare al limite di personale previsto all’art. 24-quater di cui sopra – ma non al limite complessivo di spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione – con la nomina di un “consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero”.

 

 

L’articolo 8 del DPR 233/2001 stabilisce che a ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate, oltre al capo della segreteria  e al di fuori del contingente complessivo di 120 unità, potendo variare il numero dei sottosegretari, fino a un massimo di otto unità, scelte tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando, o in altre analoghe posizioni, ferma restando la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle amministrazioni pubbliche.

Lo schema di regolamento non propone modifiche all’articolo in commento.

 

L’articolo 9 del DPR 233/2001 affida al Capo di Gabinetto, o ad uno o più dirigenti da questo indicati, la gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e per le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei sottosegretari, per l’acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici,. Nonché la gestione delle risorse umane e strumentali. Il Capo di Gabinetto può altresì avvalersi degli uffici del Ministero, come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 279/1997, relativo alla gestione unificata delle spese strumentali.

Lo schema di regolamento, all'articolo 1, comma 8, aggiunge nell’articolo 9 un ulteriore riferimento alla figura dei vice Ministri.

 

L’articolo 10 del DPR 233/2001 afferma che dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Lo schema di regolamento non propone modifiche all’articolo in commento.

Si ricorda che l’art. 1, comma 25-quater, del citato D.L. 18 maggio 2006, n. 181, stabilisce parimenti che l’onere “relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

 

 

 


Testo del DPR 233/2001, coordinato con le modifiche proposte dallo schema di regolamento in esame:

 

 

 

D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c); 12, comma 1, lettere n), o) e q); 13, comma 2, e 17, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;

Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 45, commi 13 e 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, recanti «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il decreto 10 settembre 1999, del Ministro degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ha integrato i princìpie i criteri direttivi già previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'adozione dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si rende necessario disciplinare alla luce dei predetti princìpie criteri direttivi gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri;

Considerato, altresì, che il citato articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 settembre 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Considerato che la Corte dei conti ha omesso la registrazione di alcune parole contenute nell'analogo regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato con le predette omissioni nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001;

Ritenuto quindi opportuno di adeguarsi all'orientamento espresso dalla Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

ART. 1.  Definizioni.

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro degli affari esteri;

c) Ministero: il Ministero degli affari esteri;

d) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

d-bis) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri;

f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

 

 

ART. 2. Uffici di diretta collaborazione.

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefìci ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) il Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) l'Ufficio legislativo;

d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;

e) il Servizio di controllo interno e il relativo ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

e-bis) le segreterie dei vice Ministri.

f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro; l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano in costante raccordo e coordinamento; il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa secondo quanto previsto dall'articolo 4; le segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei rispettivi Sottosegretari.

3-bis. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell’Ufficio di gabinetto e dell’Ufficio legislativo, nonché dei servizi del Ministero.

4. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, fermo restando quanto disposto dal comma 3.

5. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici.

 

 

ART. 3.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione.

1. La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Fa parte della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, due vice Capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici e per tutti gli effetti previsti dalla legge, a quelle di Capo ufficio.

3. L'Ufficio legislativo attende ai seguenti compiti: cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione, delle competenti Direzioni generali, l'analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; cura le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni nonché i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; fornisce consulenza giuridica in materia di diritto interno al Ministro, ai vice Ministri e Sottosegretari. svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge. A supporto dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5.

4. L'Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro, i vice Ministri ed i Sottosegretari di Stato nella loro attività parlamentare; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i contatti con i parlamentari.

5. Le segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati dei vice Ministri e dei Sottosegretari in relazione al loro incarico; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono svolte dal capo del Servizio stampa e informazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

 

 

ART. 4.  Servizio di controllo interno.

1. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.

2. Il Servizio di controllo interno svolge le seguenti attività:

a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e contribuisce alla definizione dei parametri di valutazione dell'attività;

c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti amministrativi preposti ai centri di responsabilità;

d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

3. Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei all'amministrazione.

4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti e ai documenti inerenti alle attività gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

5. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato costituito presso il Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

6. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale che non può superare il numero di dodici unità.

 

 

ART. 5.  Personale degli uffici di diretta collaborazione.

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, lettera f), è stabilito complessivamente in un massimo di centoventi unità, comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro, dai Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione relativa al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

 

 

ART. 6.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra i diplomatici con grado di Ambasciatore o Ministro plenipotenziario.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitari e i dirigenti delle amministrazioni dello Stato in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento è nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata.

4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

4-bis. I capi delle Segreterie dei vice Ministri sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei vice Ministri interessati.

5. I capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei Sottosegretari interessati.

6. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonché gli esperti a cui sono attribuite le attività di controllo interno, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.

7. Il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione può essere revocato entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intende confermato fino al termine previsto dal contratto medesimo.

 

 

ART. 7. Trattamento economico.

1. Le disposizioni sul trattamento economico di cui al presente regolamento non si applicano al personale della carriera diplomatica che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione, per il quale restano applicabili le disposizioni dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

a) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il responsabile del servizio del controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

b) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed equiparati, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

 

 

ART. 7-bis.  Personale del vice Ministro.

1. A ciascuna segreteria dei vice Ministri è assegnato fino a un contingente massimo di otto unità, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5.

2. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.

 

 

ART. 8.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

 

 

ART. 9.  Modalità della gestione.

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al proprio ufficio, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione generale del personale del Ministero, assegnando le necessarie unità di personale.

 

 

ART. 10.  Norma finale.

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.