Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Ripartizione dei contributi del Ministero dell¿Interno alle associazioni combattentistiche per l¿anno 2007 - Schema di D.M. n. 197 - (art. 2, L. 92/2006, e art. 1, co. 40, L. 549/1995) | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Atti del Governo Numero: 169 | ||
Data: | 10/12/2007 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Altri riferimenti: |
|
|
Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
|
SERVIZIO STUDI |
|
Atti del Governo |
Ripartizione dei contributi Schema di D.M. n. 197 |
(art. 2, L. 92/2006, e |
|
|
|
|
n. 169 |
|
|
10 Dicembre 2007 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0336.doc
INDICE
Dati identificativi dello schema di decreto ministeriale
Presupposti normativi dello schema di decreto ministeriale
§ Il riparto di contributi a favore di enti e associazioni di interesse del Ministero dell’interno
§ I contributi in favore delle associazioni combattentistiche
Contenuto dello schema di decreto ministeriale
Schema di D.M. n. 197
Erogazione di contributi in favore delle Associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’Interno
Normativa di riferimento
§ Legge 31 gennaio 1994, n. 93. Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche.
§ Legge 28 dicembre 1995, n. 549. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1, comma 40)
§ Legge 11 giugno 1998, n. 205. Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche
§ Legge 7 marzo 2001, n. 61. Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche
§ Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 32)
§ Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 113)
§ D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con mod., Legge 2 dicembre 2005, n. 248 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 11-quaterdecies)
§ Legge 20 febbraio 2006, n. 92. Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche
§ Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 507)
Dati identificativi dello schema
di decreto ministeriale
Numero atto |
197 |
Titolo |
Erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’interno per l’anno 2007 |
Ministro competente |
Ministro dell’interno |
Norme di riferimento |
Legge 31 gennaio 1994, n. 93; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40-44; legge 20 febbraio 2006, n. 92, art. 2; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 507. |
Settore d'intervento |
Contributi ad enti |
Date: |
|
- presentazione |
19 novembre 2007 |
- assegnazione |
21 novembre 2007 |
- termini per il parere |
11 dicembre 2007 |
Commissioni competenti |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Presupposti normativi
dello schema di decreto ministeriale
A partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno sono confluiti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell’art. 1 della legge 549/1995[1] (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria.
Il comma 40 ha inoltre previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell’attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell’art. 32 della L. 448/2001[2] (sulla quale, vedi oltre).
Il meccanismo previsto dalla L. 549/1995[3] è stato confermato dall’art. 32, co. 2, della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002), che ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge[4], siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell’economia, “intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa”. Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il successivo co. 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (in tabella C)[5].
Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni ‘80 sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari.
In particolare, con la L. 93/1994[6] era stato autorizzato uno stanziamento annuo di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, finalizzato alla erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate nella tabella allegata al provvedimento stesso e nella misura ivi indicata.
Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la L. 205/1998[7] ha autorizzato (art. 2) l’erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000[8]. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla L. 549/1995.
L’art. 2 della L. 61/2001[9] ha disposto che il ministro dell'interno, con proprio decreto da emanarsi con le modalità di cui alla citata L. 549/1995, ripartisca tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla propria vigilanza – e indicate in allegato alla precedente L. 93/1994 – contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, provvedendo in tal modo al “sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati” svolte da tali associazioni[10].
È intervenuta, infine, la L. 92/2006[11], il cui art. 2 ha autorizzato il finanziamento da parte del ministro dell’interno, per il triennio 2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla L. 93/1994 sottoposte alla propria vigilanza. Il finanziamento, pari a 400.000 euro, per ciascun anno del triennio, è corrisposto, con le modalità previste dalla L. 549/1995.
Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l’Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il co. 113 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l’art. 11-quaterdecies, co. 10, del D.L. 203/2005[12] (conv. dalla L. 248/2005) ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario.
Tale somma, appostata nel cap. 2961 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all’Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Per quanto riguarda l’effettiva erogazione dei finanziamenti, nel 2003 lo stanziamento di 377.529,98 euro, previsto dal cap. 1286 del bilancio del Ministero dell’interno (U.P.B. 2.1.2.1) è stato così ripartito:
Destinatario |
Contributo |
Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED) |
39.250,72 |
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) |
43.898,83 |
Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) |
294.380,43 |
Totale contributi |
377.529,98 |
Nel 2003, l’importo dei contributi e i destinatari sono stati identici a quelli relativi ai due anni precedenti, nella parte concernente i contributi alle associazioni combattentistiche.
Nel 2004 le associazioni combattentistiche vigilate dal ministero interessate non hanno presentato la prescritta istanza per il conseguimento dei contributi; pertanto non è stato emanato il decreto del ministro dell’interno di ripartizione dei contributi per il 2004.
Anche per il 2005, non è stato presentato alle Camere lo schema di decreto di riparto dei contributi.
Nel 2006 lo stanziamento di 400.000 euro, appostato sul cap. 2960 del bilancio del Ministero dell’interno (U.P.B. 6.1.2.1, Contributi ad enti ed altri organismi) è stato così ripartito:
Destinatario |
Contributo |
Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED) |
40.000,00 |
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) |
48.000,00 |
Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) |
312.000,00 |
Totale contributi |
400.000,00 |
In questo caso, gli ulteriori 107.800 euro stanziati sul medesimo capitolo 2960 dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2006[13] (L. 266/2005) sono confluiti nelle economie di spesa.
Contenuto dello schema
di decreto ministeriale
Lo schema di decreto ministeriale trasmesso alle Camere il 19 novembre 2007 (unitamente ad una relazione illustrativa) dà attuazione al disposto dell’art. 2 della L. 92/2006, disponendo in ordine al riparto, per l’anno 2007, dello stanziamento relativo ai contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate.
La proposta di ripartizione contenuta nello schema di decreto è identica, quanto ai destinatari (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; Associazione nazionale vittime civili di guerra), a quelle relativa all’anno 2006. Per l’anno in corso, tali associazioni hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l’assegnazione degli stessi, rispettivamente il 23 febbraio 2007, il 28 giugno 2007, il 5 giugno 2007.
Nella relazione illustrativa dello schema di decreto si ricorda che la legge 92/2006 non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi. Pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla citata legge del 2006.
Secondo tale proporzione, che è la stessa prevista dalla L. 93/1994, il 10% del totale dei contributi è destinato all’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12% all’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78% all’Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Si ricorda che, nel corso dell’iter della L. 92/2006, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 0/6277/IV/1 (Cossiga), con il quale si è impegnato ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si è impegnato inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla L. 93/1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risulti incoerente con i predetti criteri generali. Nella predisposizione del decreto di ripartizione per il 2006 si è tenuto conto dei criteri illustrati.
Per l’esercizio 2007, lo stanziamento previsto dalla L. 92/2006 in favore del Ministero dell’interno, pari a 400.000 euro, è stato ridotto per effetto dell’articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006[14]). Di conseguenza, l’ammontare del contributo da corrispondere alle associazioni combattentistiche per l’anno 2007 è pari a 349.717,44 euro.
Ai sensi dell’art. 1, co. 507, della L. 296/2006, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare (cioè proporzionale), una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento ad autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative alle seguenti categorie:
§ consumi intermedi (categoria 2);
§ trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4);
§ trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (categoria 5), a imprese (categoria 6) e a estero (categoria 7);
§ altre uscite correnti (categoria 12);
§ tutte le categorie di spese in conto capitale.
La disposizione prevede una serie di esclusioni dall’accantonamento.
La riduzione degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell’interno è pari, per il 2007, al 12,6 per cento e, per il 2008, al 14,3 per cento.
Il riparto proposto dallo schema di decreto in esame è riassunto nella tabella che segue.
Destinatario |
Contributo |
Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED) |
34.971,74 |
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) |
41.966,09 |
Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) |
272.779,61 |
Totale contributi |
349.717,44 |
Gli stanziamenti per i contributi sono appostati sul capitolo 2960 (U.P.B. 6.1.2.1, Contributi ad enti ed altri organismi) del Ministero dell’interno.
Si osserva che la dotazione del capitolo 2960 nella legge di bilancio per il 2007 (L. 298/2006) risulta pari a 507.000 euro. Tale importo è determinato dalla somma di 107.000 euro, indicati nella Tabella C della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2007), e dei 400.000 euro di cui alla L. 92/2006.
I 107.000 euro stanziati dalla legge finanziaria 2007 non sono oggetto del presente riparto, pur se la loro ripartizione sembrerebbe anch’essa soggetta alle modalità previste dalla L. 549/1995. Si segnala che le somme determinate annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria con la stessa finalità (contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), e non ripartite, sono andate a costituire, nel 2006, avanzo di bilancio.
L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con D.P.R. 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager.
La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. Gli iscritti all’associazione sono 2.689.
Secondo lo statuto, gli scopi dell'ANED sono:
§ riunire in fraterna solidarietà i deportati italiani e i familiari dei caduti;
§ avviare a concreta realizzazione il testamento ideale dei caduti;
§ valorizzare in campo nazionale e internazionale il grande contributo dei deportati alla causa della resistenza e affermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace.
L'associazione inoltre “considera suo dovere far conoscere la storia della deportazione soprattutto ai giovani, ai quali è affidata la difesa della libertà e della democrazia”.
L'associazione pubblica un giornale, Triangolo Rosso; cura la pubblicazione di studi e ricerche sulla deportazione e aggiorna periodicamente l'edizione di alcune mostre fotografiche. I soci, nel limite del possibile, sono disponibili per incontri e testimonianze nelle scuole e ovunque la loro presenza sia richiesta[15].
L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un’organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il D.P.R. 27 ottobre 1975, n. 987. Sono iscritti all’associazione 3.138 soci.
Gli scopi dell’associazione, come indicati nello statuto, sono quelli di riunire i perseguitati politici antifascisti italiani, di agire per la realizzazione delle loro rivendicazioni materiali e morali, di combattere le forme di rinascente fascismo e di divulgare i valori della Costituzione repubblicana.
Essa, inoltre, si propone di far conoscere agli italiani ciò che fu il fascismo nel passato, chiarendone le origini e il processo di formazione e agendo perché lo Stato faccia di ciò materia di insegnamento nelle scuole. Per questo mette a disposizione di docenti e studenti che intendano approfondire questi temi una biblioteca e una videoteca con film e documentari, creata in collaborazione con l'ANED, oltre che le testimonianze dei suoi iscritti[16].
L'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947, è stata confermata ente morale di diritto privato con D.P.R. 23 dicembre 1978 e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’interno ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990[17].
Fanno parte dell’associazione 39.625 iscritti.
È l'ente che ha il compito di rappresentare e tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica.
Essa ha una presenza articolata sull'intero territorio nazionale, con sezioni periferiche in ogni capoluogo di provincia ed una sede centrale a Roma.
Le funzioni istituzionali dell’Associazione si esplicano nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie rappresentate, a prescindere dalla loro formale iscrizione al sodalizio. Essa fa quindi parte a pieno titolo di quel "terzo settore" in grande espansione negli ultimi anni che riunisce tutti quei soggetti privati impegnati in attività riconducibili ad interessi affini a quelli pubblici.
Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
La funzione di tutela nei confronti delle categorie rappresentate si concretizza nei seguenti servizi:
§ assistenza per tutte le domande di pensione di guerra diretta e indiretta e di assegni accessori (istanze di prima concessione, di riversibilità, di aggravamento, di rivalutazione, richiesta della 13ª mensilità ecc.)
§ assistenza per i ricorsi in materia di pensioni di guerra al Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti;
§ assistenza e informazione sui diritti degli invalidi di guerra in campo sanitario;
§ informazione sul collocamento obbligatorio a favore delle categorie protette (invalidi di guerra, orfani e vedove di guerra, figli dei grandi invalidi);
§ assistenza e informazione sui benefici previdenziali a favore degli invalidi, vedove e orfani di guerra;
§ assistenza e informazione su tutti gli altri diritti che la legislazione riconosce agli appartenenti alle categorie rappresentate;
§ presenza con propri rappresentanti in commissioni od organismi di controllo (commissioni mediche per le pensioni di guerra, commissioni del collocamento obbligatorio ecc.);
§ promozione e proposizione attraverso gli organi istituzionali competenti di provvedimenti legislativi e amministrativi e di altre iniziative tesi ad elevare le condizioni morali, culturali e materiali delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti;
§ pubblicazione di una rivista informativa, dal titolo "Solidarietà", che viene inviata gratuitamente a tutti gli associati.
Accanto questo compito primario, lo statuto dell'A.N.V.C.G. indica come altri scopi dell'ente la promozione della cultura della pace, la valorizzazione del ricordo dei Caduti e il rafforzamento della solidarietà nei confronti di tutti i civili colpiti dalle vicende belliche.
Legge 31 gennaio 1994, n. 93.
Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 febbraio 1994, n. 30.
(2) Vedi, anche, L. 11 giugno 1998, n. 205, la L. 7 marzo 2001, n. 61 e la L. 20 febbraio 2006, n. 92.
Art. 1.
1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, in considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, sono erogati contributi alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella misura ivi indicata, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei Ministri».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE
+----------------------------------------------------+---------+
| | Milioni |
| Denominazione | di |
| | lire |
+----------------------------------------------------+---------+
| Associazione italiana ciechi di guerra . . . . . .| 90 |
| Associazione italiana combattenti interalleati . .| 60 |
| Associazione nazionale combattenti della guerra di| |
| liberazione inquadrati nei reparti regolari delle| |
| forze armate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 100 |
| Associazione nazionale combattenti e reduci. . . .| 500 |
| Associazione nazionale combattenti volontari| |
| antifascisti in Spagna . . . . . . . . . . . . . .| 50 |
| Associazione nazionale ex deportati politici nei| |
| campi nazisti (3). . . . . . . . . . . . . . . . .| 80 |
| Associazione nazionale ex internati. . . . . . . .| 200 |
| Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi| |
| in guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 950 |
| Associazione nazionale famiglie italiane dei| |
| martiri caduti per la libertà della patria . . . .| 200 |
| Associazione nazionale mutilati ed invalidi di| |
| guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 1.490 |
| Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)| 600 |
| Associazione nazionale perseguitati politici| |
| italiani antifascisti (ANPPIA) | 90 |
| Associazione nazionale reduci garibaldini. . . . .| 50 |
| Associazione nazionale reduci dalla prigionia,| |
| dall'internamento e dalla guerra di liberazione| 160 |
| Associazione nazionale vittime civili di| |
| guerra (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 600 |
| Federazione italiana delle associazioni partigiane| 160 |
| Federazione italiana volontari della libertà . . .| 400 |
| Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare| |
| d'Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 70 |
| Istituto del nastro azzurro. . . . . . . . . . . .| 150 |
(3) Denominazione così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 1994, n. 65.
(4) Denominazione così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1994, n. 44
Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 1, comma 40)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.
Art. 1.
(omissis)
40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa (22).
(omissis)
Legge 11 giugno 1998,
n. 205.
Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni
combattentistiche
(1)
----------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 1998, n. 152.
Art. 1
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93 (2), sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (3), di contributi per un importo complessivo di lire 8 miliardi per il 1998 e di lire 4 miliardi annue per gli anni 1999 e 2000.
-----------------------------------------------
(2) Riportata al n. LXI.
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
Art. 2
1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93 (4), sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (5), di contributi per un importo complessivo di lire 1.462 milioni per il 1998 e di lire 731 milioni annue per gli anni 1999 e 2000.
-------------------------------------------
(4) Riportata al n. LXI.
(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.462 milioni per l'anno 1998 e a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Legge 7 marzo 2001, n.
61.
Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni
combattentistiche
(1)
-----------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 67.
Art. 1
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 4 miliardi annue.
Art. 2
1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 731 milioni annue.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)
(art. 32)
(1) (2)
-------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Cassa depositi e prestiti: Circ. 29 aprile 2005, n. 1257;
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 30 gennaio 2002, n. 5; Circ. 31 gennaio 2003, n. 3; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 25 gennaio 2002; Nota 26 marzo 2002;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 26 giugno 2002, n. 59;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 gennaio 2002, n. 17; Msg. 22 gennaio 2002, n. 22; Circ. 23 gennaio 2002, n. 24; Msg. 29 gennaio 2002, n. 2002/0027/000003; Circ. 22 febbraio 2002, n. 41; Circ. 1 marzo 2002, n. 44; Msg. 18 settembre 2002, n. 694; Circ. 1 ottobre 2002, n. 154; Circ. 23 ottobre 2002, n. 159; Circ. 11 novembre 2002, n. 168; Circ. 7 gennaio 2003, n. 2; Msg. 17 gennaio 2003, n. 5; Circ. 10 marzo 2003, n. 48; Msg. 24 aprile 2003, n. 136; Circ. 26 agosto 2003, n. 146; Msg. 3 novembre 2003, n. 375; Msg. 14 maggio 2004, n. 15055; Msg. 31 maggio 2004, n. 16838; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 16 dicembre 2004, n. 159;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 3 luglio 2002, n. DPSP/II/H;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 28 dicembre 2001, n. 2788/UDA; Ris. 21 gennaio 2002, n. 14/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 12/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 13/E; Ris. 31 gennaio 2002, n. 31/E; Circ. 1 febbraio 2002, n. 15/E; Circ. 26 febbraio 2002, n. 11; Circ. 28 marzo 2002; Ris. 6 maggio 2002, n. 136/E; Circ. 13 maggio 2002, n. 40/E; Circ. 5 giugno 2002, n. 47/E; Circ. 25 giugno 2002, n. 57/E; Ris. 2 ottobre 2002, n. 317/E; Circ. 6 novembre 2002, n. 81/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 4 marzo 2002, n. 1/2002; Circ. 30 giugno 2004, n. F.L.18/2004;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 28 febbraio 2002, n. 27; Nota 12 aprile 2002, n. U7/1692; Nota 16 maggio 2002, n. 9195; Circ. 11 giugno 2003, n. 52;
- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 14 gennaio 2002, n. 500586; Circ. 15 ottobre 2003, n. 946392; Circ. 11 dicembre 2003, n. 946477.
(omissis)
Art. 32
Contenimento e razionalizzazione delle spese.
1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. [Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388] (141). Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali (142).
1-bis. [L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 è operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni] (143).
2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa (144).
3. La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente (145).
-----------------------------------------
(141) Periodo soppresso dall'art. 3, comma 170, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(142) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(143) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(144) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267. Vedi, anche, l'art. 3, comma 162, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(145) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267.
(omissis)
Legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)
(art. 1, co. 113)
(1) (2) (3)
-------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
(2) La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;
- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;
- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;
- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;
- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.
Art. 1
(omissis)
113. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000 (78).
-------------------------------------
(78) Vedi, anche, il comma 10 dell'art. 11-quarterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
D.L. 30 settembre 2005,
n. 203, conv. con mod., Legge 2 dicembre 2005, n. 248
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria
(art. 11-quaterdecies)
(1)
--------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Art. 11-quaterdecies
Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione.
1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006] (128).
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; è altresí autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003« sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005« sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni».
9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (129).
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (130).
11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata «Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), è aggiunta la seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. È autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238 (131).
18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonché per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 (132).
21. All'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica» (133).
------------------------------------
(128) Comma abrogato dal comma 575 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(129) Comma così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(130) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(131) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(132) Comma così modificato dall'art. 39-septiesdecies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(133) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(omissis)
Legge 20 febbraio 2006, n. 92.
Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni
combattentistiche
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62.
Art. 1.
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.
Art. 2.
1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 400.000.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, per l'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per gli anni 2007 e 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)
(art. 1, co. 507)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
(omissis)
comma 507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
(omissis)
[1] Legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[2] Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
[3] Le disposizioni della legge 549/1995 in materia di contributi dello Stato in favore di enti ed istituti (art. 1, commi 40-44) non sono state peraltro abrogate.
[4] Per quanto riguarda i contributi ad associazioni ed enti di competenza del Ministero dell’interno, la tabella 1 allegata alla legge finanziaria 2002 indica gli stanziamenti in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’interno.
[5] Il secondo periodo del co. 3 citato ha infine disposto che, per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione delle U.P.B. in questione fosse ridotta del 10,43 per cento rispetto all’importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.
[6] Legge 31 gennaio 1994, n. 93, Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche.
[7] Legge 11 giugno 1998, n. 205, Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche.
[8] L’art. 1 della stessa legge ha previsto che il ministro della difesa ripartisca, con le stesse modalità, tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla sua vigilanza contributi per un importo pari a 8 mld. nel 1998 e a 4 mld. annui nel 1999 e nel 2000.
[9] Legge 7 marzo 2001, n. 61, Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche.
[10] Analogamente, l’art. 1 della stessa legge 61/2001 prevede che il ministro della difesa ripartisca, con le stesse modalità, tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla propria vigilanza contributi per un importo pari a 4 miliardi di lire (2.065.828 euro) annui per i medesimi esercizi finanziari.
[11] L. 20 febbraio 2006, n. 92, Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche.
[12] D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248), Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
[13] L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
[14] L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[15] Dati ricavati dal sito Internet dell’ANED (www.deportati.it).
[16] Dati forniti dall’associazione medesima e desunti dal sito Internet dell’ANPPIA (www.anppia.it).
[17] Dall’art. 1 dello statuto dell’associazione e dal sito Internet dell’ANVCG (www.anvcg.it).