Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 179 - organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
Riferimenti:
SCH.DEC /XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 121
Data: 24/10/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

Organizzazione del Ministero

dell’economia e delle finanze

 

 

 

(Schema di regolamento n. 179)

 

 

 

 

 

N. 121 – 24 ottobre 2007

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

179

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

Titolo breve:

 

Organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze

 

 

Riferimento normativo:

 

Art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 e art. 13, comma 2, della legge n. 59 del 2007

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

Assegnazione

 

 

Alla I Commissione

ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2

 

 

(termine per l’esame: 26 ottobre 2007)

 

Nota di verifica n. 121

 

 


INDICE

 

ARTICOLI da 1 a 28. 2

Organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. 2

ARTICOLO 19. 15

Clausola di invarianza finanziaria.. 15

ARTICOLO 28, comma 3. 15

Clausola di invarianza.. 15

 


PREMESSA

Il provvedimento in esame reca lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato in applicazione delle norme della legge finanziaria 2007([1]) che hanno disposto una serie di misure di razionalizzazione dei Ministeri, finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento, nonché una riorganizzazione delle articolazioni periferiche del Ministero dell’economia.

Lo schema di regolamento reca, all’articolo 28, comma 3, una clausola di invarianza della spesa.

Il provvedimento è corredato da una relazione tecnica e da un piano operativo connessi all’attuazione dei risparmi di spesa di personale previsti dalla legge 296/2006: tali documentazioni allegate risultano vidimate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 28

Organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze

Normativa vigente: la legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto una serie di misure di razionalizzazione e di riorganizzazione dei Ministeri e delle amministrazioni pubbliche, finalizzate in particolare al contenimento dei costi di funzionamento. Essa ha previsto fra l’altro:

-            la riduzione del 10% degli uffici dirigenziali generali e riduzione del 5% degli uffici di livello dirigenziale non generale [comma 404, lettera a)];

-            la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni [comma 404, lettera b)];

-            la rideterminazione delle strutture periferiche, con una loro riduzione e, ove possibile, con la costituzione di uffici regionali[2] [comma 404, lettera c)];

-            la riorganizzazione degli uffici ispettivi e di controllo [comma 404, lettera d)];

-            la riduzione degli organismi di analisi e di consulenza [comma 404, lettera e)];

-            la riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto[3] non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione [comma 404, lettera f)]; a tal fine sono stati previsti piani di riallocazione del personale in servizio (comma 408);

-            l’attività di coordinamento da parte di un’Unità per la riorganizzazione[4] (per l'attuazione dei commi 404-408), autorizzata ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le amministrazioni (comma 415);

-            il conseguimento, mediante l'attuazione dei commi 404-415 e 425-429, di risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per il 2007, 14 milioni per il 2008 e 20 milioni per il 2009 (comma 416);

-            la ridefinizione su base regionale dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e, ove se ne ravvisi l'opportunità, su base interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione (comma 426);

-            il riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell’economia; la soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (destinati ad assumere la denominazione «Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze»); la soppressione delle Ragionerie provinciali dello Stato (destinate ad assumere la denominazione «Ragionerie territoriali dello Stato»); la soppressione delle Direzioni provinciali dei servizi vari; la ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali (commi 427-428);

-            la delega alle aziende sanitarie locali – da parte degli uffici territoriali dell'economia e delle finanze, previa stipula di apposite convenzioni - dello svolgimento delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica (comma 429);

-            l’istituzione, presso il Ministero dell'economia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP), con finalità di studio e di analisi (comma 474);

-            l’istituzione di un Servizio studi nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato, al quale è preposto un dirigente di prima fascia (comma 476);

-            per l'espletamento della sua attività la CTFP si avvale anche della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio che è contestualmente soppressa; può avvalersi inoltre degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica (inclusi l'accesso ai sistemi informativi, l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza), con un’autorizzazione di spesa pari a 1,2 milioni di  euro annui a decorrere dal 2007 (comma 477);

-            l’autorizzazione di spesa, finalizzata al potenziamento delle attività di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 di cui una quota non inferiore a 3 milioni da destinare alla Ragioneria generale dello Stato (comma 481).

Con il successivo DPCM 13 aprile 2007, recante le linee guida per l’attuazione dei predetti commi 404-416, sono stati indicati come “specifici” e “definiti in via quantitativa” gli obiettivi di contenimento previsti dal comma 404, lettera a) (riduzione degli uffici dirigenziali), dal comma 404, lettera f) (limite del 15% per il personale con funzioni di supporto), e dal comma 416 (risparmi di spesa). Sono stati invece definiti come “strumentali o tendenziali” gli obiettivi previsti dal comma 404, lettera b) (gestione unitaria del personale e dei servizi comuni), lettera c) (rideterminazione delle strutture periferiche), lettera d) (riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo), lettera e) (riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio).

Si rammenta infine che il decreto legge 181/2006 ha previsto la ristrutturazione dei Ministeri, anche al fine di suddividerne le strutture in altre di minore dimensione. Con particolare riferimento al Ministero dell’economia, il decreto legge ha disposto il trasferimento di alcune funzioni da esso precedentemente esercitate: fra queste si ricordano la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (trasferita al Ministero dello sviluppo economico) e le funzioni attinenti alla segreteria del CIPE (trasferite alla Presidenza del Consiglio).

Le norme recano il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. Vengono conseguentemente abrogate le corrispondenti disposizioni che regolano il medesimo ambito amministrativo (articolo 28).

In particolare si stabilisce che il Ministero dell’economia sia articolato in 4 Dipartimenti (Tesoro; Ragioneria generale dello Stato; Finanze; Amministrazione generale e personale e servizi), a loro volta organizzati rispettivamente in: 8 Direzioni generali (Tesoro); 10 Ispettorati generali o Uffici centrali (RGS); 13 Uffici centrali di bilancio (RGS-Sistema delle Ragionerie); 8 Direzioni centrali (Finanze); 5 Direzioni centrali (Amministrazione generale e personale e servizi). Nel quadro della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia sono previsti, oltre ai 4 Capi Dipartimenti e ai dirigenti delle richiamate articolazioni amministrative, anche 10 incarichi (distribuiti su quattro Dipartimenti) con funzioni di coordinamento del personale o di studio e ricerca. Il totale delle posizioni dirigenziali di prima fascia ammonta, in base alla tabella allegata al testo, a 61 unità[5].

L’articolo 1 dello schema di regolamento prevede che con decreti ministeriali saranno individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero massimo di 945.

L’articolo 25 prevede - conformemente all’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 296/2006 – che le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero siano rideterminate in riduzione, come esposto nelle  seguenti Tabelle allegate al testo:

 

Dirigenti di prima fascia

 

Organico attuale

Organico nuovo regolamento

Uffici di diretta collaborazione con il Ministro

1

1

Servizio di controllo interno

3

1

Dipartimento del tesoro

9

11

Dipartimento della Ragioneria  generale dello Stato

33

29

Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro

7

7

Dipartimento per le politiche fiscali

9

11

Scuola superiore dell’economia e delle finanze

1

1

TOTALE

63

61

Posti da definire

5

0

TOTALE GENERALE (*)

68

61

 

Dirigenti di seconda fascia

 

Organico attuale

Organico nuovo regolamento

Dirigenti di seconda fascia con esclusione di quelli dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

1.025

945

(*) Non sono compresi 13 posti fuori ruolo istituzionale presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e 5 posti relativi all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

 

Il medesimo articolo 25 precisa che le predette Tabelle comprendono anche 3 posti di funzione dirigenziale generale da destinare agli uffici di diretta collaborazione e alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze. La riduzione dei posti del 10% ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo.

L’articolo 25 dispone, infine, che con decreto ministeriale si provveda alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigente del Ministero in modo da assicurare una riduzione del 10% (anche in considerazione della necessità di contenere il personale di supporto ai sensi dell’articolo 1, comma 404, lettera f), della legge 296/2006).

Le seguenti norme dello schema di regolamento riguardano articolazioni o organismi operanti all’interno della struttura ministeriale:

-            l’articolo 2 prevede che nell’esercizio delle loro funzioni i capi dei Dipartimenti promuovano la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative;

-            l’articolo 3 istituisce il Comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di finanza pubblica, presieduto dal Ministro,  composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale,  ove nominato, e dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l’esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e finanziaria, nonché dai Capi Dipartimento del Ministero. Il supporto tecnico alle attività del Comitato è assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L’articolo 3 prevede inoltre che svolgano attività di coordinamento in materia di risorse umane e strumentali i Comitati interdipartimentali, i quali supportano nelle richiamate funzioni il Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi;

-            l’articolo 4 prevede che operino nell’ambito del Ministero l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze[6], il Servizio consultivo ed ispettivo tributario[7], la Commissione tecnica per la finanza pubblica[8];

-            l’articolo 7 prevede che presso il Dipartimento del tesoro operi un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, composto da 16 membri scelti tra docenti universitari ed esperti; i compensi sono fissati con decreto del Ministro; per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Direttore generale del tesoro;

-            l’articolo 13 dispone che per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale operi, alle dirette dipendenze del Ragioniere, un Comitato di consulenza costituito da un numero di componenti non superiore a 5, scelti tra docenti universitari ed esperti; ove siano chiamati a far parte del Comitato di consulenza soggetti con rapporto a tempo parziale, il numero complessivo di componenti assegnabili è determinato in proporzione all’impegno lavorativo richiesto a ciascun componente a tempo parziale (in tal caso il trattamento economico è proporzionalmente ridotto). I compensi sono fissati con decreto del Ministro. I componenti, ove appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all’atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo;

-            l’articolo 19 attribuisce al Ministro dell’economia la facoltà di modificare la distribuzione numerica degli esperti che compongono il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti (articolo 7) e il Comitato di consulenza presso la RGS (articolo 13), fermo restando il numero massimo di 21 unità e senza aggravi di oneri complessivi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

-            l’articolo 20 prevede che gli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario possano essere assegnati, oltre che ai singoli Dipartimenti del Ministero ed all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche alle Agenzie fiscali ed alla Scuola Superiore dell’economia e delle finanze; al Servizio possono essere assegnati non più di 100 dipendenti dell’Amministrazione economica e finanziaria; l’assegnazione ha durata non superiore a due anni ed è rinnovabile (in caso di mancato rinnovo, alla scadenza del periodo di assegnazione il personale rientra automaticamente nell’amministrazione di provenienza);

-            gli articoli 21-24 prevedono (conformemente a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 426-428, della legge 296/2006) la soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari. Vengono contestualmente istituite le Ragionerie territoriali dello Stato (in numero di 63, equivalenti ad articolazioni periferiche della RGS) e le Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze (anch’esse in numero di 63, equivalenti ad articolazioni periferiche del Dipartimento amministrazione generale, personale e servizi). È affidata ad un decreto ministeriale l’individuazione delle sedi territoriali da chiudere (almeno 20 entro dodici mesi e altre 20 entro ventiquattro mesi); con il medesimo decreto saranno costituiti presidi territoriali attraverso il temporaneo funzionamento di  uffici non dirigenziali alle dirette dipendenze della Ragioneria o della Direzione territoriale di riferimento.

 

La relazione tecnica e il connesso piano operativo espongono nel dettaglio gli elementi posti alla base della quantificazione dei risparmi di spesa derivanti dalle misure di contenimento dei costi di funzionamento dei Ministeri previste dall’articolo 1, commi 404-405 e commi 426-429, della legge 296/2006.  In particolare, viene precisato quanto segue.

 

Riduzione dei posti dirigenziali di prima fascia

Come detto, l’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006 dispone una riduzione del 10% delle posizioni di livello dirigenziale generale. In ottemperanza a tale disposizione l’articolo 25 dello schema di regolamento ridetermina in diminuzione (come indicato dalle tabelle allegata al testo) i posti in organico di primo e di secondo livello. La RT precisa che, al fine di conseguire la riduzione degli uffici nella misura percentuale prevista, sarà soppresso un numero equivalente di posti di funzione.

La RT precisa, inoltre, che l’attuale assetto organizzativo tiene conto del riordino disposto dal decreto legge 181/2006, il quale ha previsto il trasferimento delle funzioni esercitate dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero - e delle inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie - alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dello sviluppo economico. In attuazione di tale intervento, è stata operata una diminuzione complessiva di 9 posti di funzione di livello dirigenziale generale e di 43 posti di livello dirigenziale non generale trasferiti dal Ministero alle predette amministrazioni.

Come esposto dalle tabelle allegate al testo, il dato complessivo su cui operare la riduzione prevista dalla norma in esame è di 68 posti di funzione di primo livello. La diminuzione del 10% dei posti di funzione di livello dirigenziale generale equivale a 6,8 posizioni apicali. Come precisato dal DPCM 13 aprile 2007 (Linee guida per l’attuazione dei commi 404-416) per il computo dei posti da sopprimere, tale cifra va arrotondato per eccesso a 7. Vengono pertanto individuate le seguenti posizioni dirigenziali di livello generale da sopprimere: 2 posti di funzione nell’ambito del Servizio di controllo  interno; 5 posti di funzione relativi all’attuazione del decreto legislativo 173/2003 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali), di cui attualmente 3 risultano conferiti. I posti di funzione e di organico risultanti a seguito di tale operazione ammontano a 61. Considerato che il costo medio annuo lordo unitario di un dirigente incaricato di funzioni di livello generale ammonta a circa 250.000 euro, la riduzione effettuata permette di conseguire il seguente risparmio di spesa (considerato anche il tasso di cessazione dei dirigenti di prima fascia):

-            euro 520.000 per il 2007

-            euro 750.000 per il 2008

-            euro 1.500.000 per il 2009

-            euro 1.750.000 a regime.

In linea di massima tale risparmio corrisponde al contributo complessivo che il Ministero dell’economia è chiamato a dare con riferimento al totale della spesa sostenuta dai Ministeri per il personale e per il funzionamento.

La RT precisa che per i posti dirigenziali generali i tempi per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio sono stati definiti nel rispetto delle garanzie contrattuali dei dirigenti, con un mantenimento dei contratti in essere fino alla scadenza. Tale pianificazione permetterà il raggiungimento di un obiettivo di risparmio a regime pari – come detto - a 1.750.000 euro. La riduzione delle posizioni e i relativi risparmi di spesa sono stati programmati tenuto conto dei posti disponibili attualmente non ricoperti (pari a 2) e della scadenza dei relativi incarichi del personale dirigente di prima fascia.

 

Riduzione dei posti dirigenziali di seconda fascia

Il dato complessivo su cui operare la riduzione prevista dall’articolo 1,  comma 404,  lett. a), della legge 296/2006 (5% delle posizioni di livello dirigenziale non generale) è di 1.025 posti di secondo livello.

La diminuzione del 5% dei posti di funzione di livello dirigenziale generale equivarrebbe a 51,2 posizioni apicali. Come precisato dal DPCM 13 aprile 2007 (Linee guida per l’attuazione dei commi 404-416), per il computo dei posti da sopprimere tale cifra andrebbe arrotondata per difetto a 51.  

La RT afferma che per le posizioni di seconda fascia la riduzione operata è di 80 posizioni, corrispondenti al 7,8% del totale dei posti (da individuare con successivo regolamento di organizzazione).

Con riferimento ai tempi con cui sarà raggiunto tale obiettivo di risparmio, la RT precisa che le posizioni dirigenziali di seconda fascia saranno soppresse con l’emanazione del regolamento.

Tenuto  conto che il costo medio unitario lordo di un dirigente di seconda fascia del Ministero dell’economia ammonta a circa 105.000 euro[9], il risparmio complessivo è pari a 8.400.000 euro.

Tale risparmio è in parte potenziale, in quanto non tutte le funzioni dirigenziali corrispondenti sono attualmente ricoperte. Opererà tuttavia con effetto immediato la possibilità di non ricoprire - attraverso assunzioni o incarichi - quei posti di funzione.

 

Riduzione degli organismi di consulenza

L’articolo 1,  comma 404,  lettera e), della legge 296/2006 dispone la riduzione degli organismi di analisi, di consulenza e studio di elevata specializzazione.

La RT precisa che lo schema di regolamento in esame prevede il ridimensionamento sia del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti presso il Dipartimento del Tesoro (articolo 7) sia del Comitato dei consulenti presso la Ragioneria generale dello Stato (articolo 13). Rispetto alla situazione attuale è dunque possibile prevedere un risparmio potenziale complessivo di spesa pari a euro 774.000, realizzabile con l’entrata in vigore del regolamento di organizzazione.

Tale risparmio è così calcolato: la spesa complessiva per il Comitato dei consulenti presso la RGS è stata fissata (dal decreto ministeriale 21 gennaio 2005) in euro 1.196.000; tale ammontare, a fronte di una retribuzione media complessiva lorda per esperto pari a euro 84.375 (desumibile dai parametri retributivi espressamente individuati nel decreto) consentiva l’attribuzione di un numero massimo di 14 incarichi. Poiché l’articolo 13 dello schema di regolamento prevede un numero massimo di 5 componenti, il risparmio di spesa ammonta a 774.000 euro (considerato che la spesa complessiva per l’organismo in esame si riduce a 422.000 euro)[10].

In coerenza con quanto previsto dal DPCM 13 aprile 2007 (Linee guida per l’attuazione dei commi 404-416), tale risparmio è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’applicazione delle misure contenute all’articolo 29 del decreto legge 223/2006 (riduzione del 30% della spesa complessiva sostenuta  nel 2005 dalle amministrazioni pubbliche per il funzionamento degli organi collegiali).

 

Contenimento del personale di supporto

L’articolo 1,  comma 404,  lett. f), della legge 296/2006 dispone la riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione (8% all'anno fino al raggiungimento del predetto limite).

L’applicazione della percentuale del 15% al totale delle risorse umane del Ministero dell’economia, pari a 15.611 unità, porta a un dimensionamento di risorse destinate alle funzioni di supporto pari a 2.342 unità.

La RT stima che attualmente le risorse umane destinate a funzioni di supporto ammontino a 4.254 unità (27,2% del totale). Si registra pertanto un’eccedenza di 1.912 unità rispetto al limite previsto dalla legge 296/2006.

Per il raggiungimento di tale esito finale saranno chiamate a contribuire, in misura diversa, a seconda del peso del personale attualmente adibito ai compiti richiamati, i quattro Dipartimenti. L’obiettivo è ritenuto conseguibile in quanto lo schema di regolamento in esame ha previsto:

-            l’unificazione di tutte le competenze in materia di funzioni di supporto in capo al Dipartimento amministrazione generale, personale e servizi;

-            la riorganizzazione delle articolazioni periferiche, dalla quale conseguirà una riduzione dei dipendenti adibiti a funzioni di supporto pari a 350 unità.

In ordine ai tempi stimati per il raggiungimento del predetto obiettivo (riduzione di 1.912 unità del personale destinato alle funzioni di supporto), la RT precisa che la prescrizione di una misura di avvicinamento dell'8% all'anno è stata considerata troppo graduale (=150 unità all’anno): pertanto la previsione è stata interpretata in senso restrittivo al fine di rendere il percorso più rapido. Ipotizzando quindi una riduzione di circa 340 unità all’anno, il processo dovrebbe essere completato entro cinque-sei anni.

 

Riorganizzazione delle articolazioni periferiche

L’articolo 1, commi 426-429, della legge 296/2006 ha previsto la ridefinizione su base regionale o interregionale dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia; tale riordino include la soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, delle Ragionerie provinciali e delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

Gli articoli 21-24 dello schema di regolamento prevedono l’istituzione delle Ragionerie territoriali dello Stato (in numero di 63) e delle Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze (anch’esse in numero di 63), nonché la chiusura di almeno 20 sedi territoriali entro dodici mesi e di altre 20 entro ventiquattro mesi.

La RT afferma che è stata prevista una riduzione di 40 uffici provinciali per ciascuna delle due strutture territoriali (Ragionerie e Direzioni).

Ciò avverrà in due fasi: nella prima, saranno chiusi 20 uffici provinciali nell’arco dei dodici mesi e contestualmente gli altri 20 saranno trasformati in presidi territoriali a livello non dirigenziale; nella seconda, nei successivi dodici mesi, saranno chiusi i presidi territoriali rimasti.

Si osserva che nella RT e nel piano operativo l’indicazione dell’articolo 24 (chiusura di un minimo di 20 sedi territoriali entro dodici mesi e di altre 20 sedi entro ventiquattro mesi) viene riferita a 40 sedi territoriali della RGS e a 40 sedi territoriali del Dipartimento amministrazione generale, personale e servizi, per un totale di 80 uffici e di circa 1.700 unità di personale interessate.

Sulla base del costo medio sostenuto per gli oneri di funzionamento di un ufficio periferico, con riferimento a tipologie diverse di sedi, è stato stimato un risparmio potenziale complessivo pari, a euro 8.300.000 a regime.

Su tale risparmio complessivo incidono nella misura del 75-80% i canoni di locazione. La restante quota è costituita da una riduzione delle spese di funzionamento (energia elettrica, riscaldamento, manutenzione, pulizia, sorveglianza). Parte di questi costi verranno in ogni caso trasferiti sulla sede ricevente (ma senza considerare gli eventuali oneri aggiuntivi che si dovessero sostenere in caso di adeguamento delle sedi riceventi o in caso di ricerca di nuove sedi).

La cadenza temporale indicata dalla RT è stata determinata ipotizzando di conseguire il 50% dei risparmi stimati, pari a 4.150.000 euro, con la chiusura delle prime 40 sedi (Ragionerie e Direzioni provinciali) e  il successivo 50 % con la chiusura delle restanti 40 sedi.

 

Riduzione delle dotazioni organiche del Ministero

L’articolo 25 dello schema di decreto prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigente del Ministero in modo da assicurare una riduzione del 10%.

La RT precisa che la riduzione del 10% del personale non dirigente del Ministero determinerà un risparmio potenziale di euro 62.667.000. Tale risparmio è ricavato applicando alla riduzione del 10% dell’organico teorico (corrispondente a 1.899 unità di personale) la retribuzione media di un dipendente appartenente all’area funzionale B, posizione economica B3, comprensivo di retribuzione fissa, accessoria e degli oneri riflessi (pari a circa 33 mila euro).


 

La relazione tecnica sintetizza, infine, nella seguente tabella i risparmi di cui si è dato conto in precedenza:

(euro – importi cumulati)

 

RISPARMI EFFETTIVI

 

Art. 1

L. 296/2006

Attuazione

2007

2008

2009

2010

(a regime)

comma 404   lett. a)

Soppressione

7 posizioni dirigenziali generali

 

520.000

 

750.000

 

1.500.000

 

1.750.000

comma 404   lett. c)

 

commi 426-428

Soppressione Dipartim. provinc. e chiusura

80 uffici

 

-

 

4.150.000

 

8.300.000

 

8.300.000

TOT.  RISPARMI EFFETTIVI

 

520.000

4.900.000

9.800.000

10.050.000

 

RISPARMI POTENZIALI

 

Art. 1

L. 296/2006

Attuazione

2007

2008

2009

2010

(a regime)

comma 404   lett. a)

Soppressione

80 posiz. dirigenz. non generali

 

-

 

8.400.000

 

8.400.000

 

8.400.000

 

comma 404   lett. e)

(artt. 7 e 13 del regolam.)

Riduzione componenti

Cons. tec. scientif.

e

Comit. consulenza

 

-

 

774.000

 

774.000

 

774.000

 

comma 404   lett. f)

(art. 25 del regolam.)

Riduzione 10%

dotaz. organiche teoriche personale non dirigenziale

 

-

 

62.667.000

 

62.667.000

 

62.667.000

TOT.  RISPARMI POTENZIALI

 

-

71.841.000

71.841.000

71.841.000

 

TOTALE  RISPARMI EFFETTIVI+POTENZIALI

 

 

520.000

 

76.741.000

 

81.641.000

 

81.891.000

 

 

 

 

 

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento, da parte del Governo, al fine di precisare gli effetti contabili connessi alla qualificazione dei risparmi conseguenti alla riorganizzazione del Ministero. Poiché, infatti, la tabella allegata alla relazione tecnica distingue fra risparmi “effettivi” e “potenziali”, andrebbe chiarito se tale distinzione sia da collegare all’inclusione soltanto dei primi – come sembrerebbe presumibile - fra gli effetti scontati nel bilancio a legislazione vigente, trattandosi per la restante parte di risparmi da accertare a consuntivo.

Ove tale interpretazione risultasse corretta, circa l’effettiva conseguibilità dei predetti risparmi andrebbe acquisita una conferma in ordine al carattere “effettivo” del risparmio di 8,3 milioni di euro collegato alla riorganizzazione delle articolazioni periferiche del Ministero: infatti la relazione tecnica (diversamente dalla richiamata tabella) qualifica tale risparmio come “potenziale”.

Con riferimento ad alcune specifiche articolazioni amministrative previste dal testo in esame, andrebbe acquisita una conferma circa l’effettiva neutralità finanziaria delle seguenti disposizioni:

·         articolo 2, in base al quale i capi dei Dipartimenti promuovono la creazione di strutture temporanee interfunzionali;

·         articolo 3, che prevede lo svolgimento di attività di coordinamento da parte di Comitati interdipartimentali;

·         articolo 7, che disciplina l’attività del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti;

·         articolo 20, in base al quale possono essere assegnati al Servizio consultivo ed ispettivo tributario fino a 100 dipendenti dell’Amministrazione economica e finanziaria;

·         articolo 24, che prevede la costituzione di presidi territoriali attraverso il temporaneo funzionamento di  uffici non dirigenziali.

In ordine, infine, alla riorganizzazione complessiva del Ministero, appare necessario che il Governo confermi che la stessa possa essere disposta, sulla base delle norme in esame, senza che si determinino criticità concernenti la funzionalità di singole strutture (per esempio sul versante dell’informatizzazione dei collegamenti), con conseguenti aggravi amministrativi che possano tradursi in un incremento degli oneri.

 

ARTICOLO 19

Clausola di invarianza finanziaria

La norma dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle priorità stabilite nel Documento di programmazione economico finanziaria e della sua direttiva annuale emanata a seguito dell’approvazione delle legge di bilancio, può modificare la distribuzione numerica degli esperti che compongono il Consiglio di cui all’articolo 7 ed il Comitato di cui all’articolo 13, fermo restando il numero complessivo di 21 unità e senza aggravi di oneri complessivi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero.

 

Al riguardo, si segnala l’opportunità, dal punto di vista formale, di modificare la clausola di invarianza al fine prevedere, come da prassi consolidata in casi analoghi, l’esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 28, comma 3

Clausola di invarianza

La norma dispone che l’attuazione del presente provvedimento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, dal punto di vista formale, si segnala l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla necessità di riformulare la clausola di invarianza in modo da prevedere, in conformità alla prassi consolidata, che dall’attuazione del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 



[1] Articolo 1, commi 404-416, commi 426-428 e commi 474-477, della legge 296/2006..

[2] Anche attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali e l'istituzione dei servizi comuni.

[3] Gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità.

[4] Composta dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e dal Ministro dell'interno.

[5] Fra queste, 58 unità trovano una diretta definizione nelle disposizioni in esame.

[6] Denominazione assunta dalla Scuola centrale tributaria ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del DPR 107/2001 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze).

[7] Si ricorda che il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è stato istituito dal D. Lgs. 361/1998.

[8] Istituita dall’articolo 1, comma 474, della legge 296/2006.

[9] Prendendo in considerazione tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, comprensive degli oneri riflessi a carico dello Stato.

[10] Il risparmio è pertanto calcolato sottraendo dalla somma già prevista a legislazione vigente (euro 1.196.000) la spesa necessaria per il funzionamento dell’organismo con 5 soli componenti (euro 422.000).