Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 96 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
Riferimenti:
SCH.DEC 96/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 63
Data: 13/06/2007
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, recante norme in materia ambientale

 

(Schema di decreto legislativo n. 96)

 

 

 

 

 

N. 63 – 13 giugno 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

96

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge n. 308 del 2004

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla VIII Commissione

ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2

 

 

(termine per l’esame:  13 giugno 2007)

 

 

Nota di verifica n. 63

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, comma 15. 2

Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e Osservatorio nazionale sui rifiuti2

Articolo 1, comma 16. 4

Supporto tecnico APAT.. 4

Articolo 1, commi 20 e 22. 4

Definizioni e limiti al campo di applicazione. 4

COMMA 21. 5

Rifiuti dei cosiddetti “sistemi d’arma”. 5

COMMA 23. 6

Disciplina in materia di terre e rocce da scavo.. 6

COMMA 24. 8

Estensione dell’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)8

COMMA 26. 8

Eliminazione di limiti dimensionali per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani8

COMMI 27, 32-39 E 44. 9

Ripristino di competenze provinciali in materia di rifiuti e del tributo provinciale per le funzioni di tutela ambientale. 9

COMMI 30-31. 10

Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali10

COMMI 40 E 41. 11

Disciplina del combustibile da rifiuti di qualità elevata.. 11

COMMI 43 E 45. 12

Disposizioni in materia di bonifiche. 12

ARTICOLO 1, comma 47. 13

Clausola di invarianza finanziaria.. 13


PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale[1](c.d. codice ambientale). Tali modifiche sono rese necessarie al fine di adeguare diverse disposizioni del citato codice ambientale al diritto comunitario, anche al fine di far fronte alle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell’Italia.

 Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica, nella quale si afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri. L’assenza di oneri è peraltro prescritta dall’articolo 1, comma 47 dello schema di decreto, contenente una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento.

Nella presente nota si esaminano le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 15

Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e Osservatorio nazionale sui rifiuti

Gli articoli 159 e 207 del decreto legislativo n. 152 del 2006 hanno previsto l’accorpamento del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti nell’istituenda dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), della legge delega n. 308 del 2004. L’art. 161 del citato d.lgs. ha inoltre istituito l’Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti, quale organo strumentale all’attività della citata Autorità.

Le citate disposizioni non hanno avuto concreta attuazione.

Il D.Lgs. 284/2006, correttivo del citato d.lgs 152, ha  soppresso la disposizione istitutiva dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche, prevedendo la ricostituzione dei due enti in essa accorpati.

 

 

La norma, sostituendo interamente l’articolo 161 del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, sopprime l’Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti, peraltro mai attuato, disciplinando i compiti e la composizione del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti, già ricostituiti ai sensi del citato d.lgs. 284/2006. 

 

Rispetto alla disciplina[2] relativa ad entrambi gli organismi precedente all’abrogazione disposta dal decreto legislativo n. 152 del 2006, si evidenziano, in particolare, le seguenti modifiche:

·          viene ridotta la composizione rispettivamente da sette a cinque componenti per il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e da nove a sette membri per l’Osservatorio nazionale sui rifiuti;

·          per l’espletamento dei propri compiti i richiamati organismi si avvalgono, in luogo delle segreterie tecniche previste dalla precedente disciplina, di apposite strutture istituite nell’ambito del Ministero dell’ambiente, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

 

La relazione tecnica afferma che la descritta ricostituzione dei due organismi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto restano immutati i compiti loro attribuiti e le risorse necessarie per il loro funzionamento, da reperire nell’ambito di quelle già stanziate a legislazione vigente; inoltre le strutture di supporto previste dai commi 4 e 9 dell’articolo 161, come interamente sostituito dalla norma in esame, verranno istituite nell’ambito del Ministero dell’ambiente avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica precisa infine che, con successivo provvedimento, si procederà al riordino degli organismi in questione anche nel rispetto dell’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223.

L’articolo 29 citato ha disposto la riduzione, a decorrere dal 2006, del 30% della spesa complessiva sostenuta  nel 2005 dalle amministrazioni pubbliche per il funzionamento degli organi collegiali. A tal fine le amministrazioni adottano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 223, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Inoltre, con appositi atti regolamentari, da emanare entro  tre mesi dalla data medesima, si prevede il  riordino degli organismi operanti, anche mediante soppressione od accorpamento, con la finalità di realizzare le economie di spesa previste.

 

Al riguardo premesso che la disposizione in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, appare opportuno che il Governo chiarisca se la mancata emersione di risparmi derivanti dalla riduzione dei componenti sia da ricondurre al fatto che tali effetti sono già stati contabilizzati in relazione all’attuazione del citato articolo 29 del DL n. 29 del 2006. Diversamente andrebbe chiarito per quali ragioni, a fronte di un ridotto numero di componenti, la spesa rimane invariata.

 

Articolo 1, comma 16

Supporto tecnico APAT

La norma dispone che per l’attuazione delle disposizioni e degli obiettivi di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 il Ministero possa avvalersi, del supporto tecnico dell’APAT.

 

La relazione tecnica afferma che tale previsione verrà attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 

Al riguardo, anche in relazione a quanto previsto dal comma 47 recante una  clausola di invarianza finanziaria, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l’ipotesi di neutralità finanziaria della disposizione.

 

Articolo 1, commi 20 e 22

Definizioni e limiti al campo di applicazione

Le norme dispongono, fra le altre cose, una ridefinizione della nozione di rifiuto al fine di renderla meno restrittiva ed evitare che beni dall’impatto ambientale rilevante possano restare fuori dall’ambito di applicazione del c.d. codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

 In particolare, la disposizione, ferma restando la definizione già prevista dall’articolo 183 del decreto n. 152, prevede che l’ambito di applicazione della nozione di rifiuto sia  interpretato “in conformità alle finalità risultanti dalla normativa comunitaria, alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva nonché di tutela della salute umana e dell’ambiente”(comma 20).

Si prevede inoltre una restrizione delle limitazioni previste dall’articolo 185 del decreto 152 che sembrano pertanto comportare un ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti (comma 22).

Al riguardo , premesso che l’estensione dell’ambito di applicazione oggettivo della disciplina dei rifiuti intende far fronte alle procedure di infrazione avviate in sede europea onde evitare che dalle stesse possano scaturire oneri sanzionatori, appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo circa l’eventualità che dall’applicazione delle norme in esame possano derivare ulteriori effetti finanziari.

Si osserva infatti che se da un lato la predetta estensione potrebbe determinare l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico delle PA, connessi alle procedure di trattamento e smaltimento dei materiali qualificati come rifiuti, dall’altro l’attuazione della disposizione potrebbe generare maggiore gettito tariffario e tributario in relazione ai versamenti posti a carico dei soggetti coinvolti nel processo di produzione e smaltimento dei rifiuti. Andrebbe peraltro prefigurato il possibile impatto di tale innovazione sulla finanza pubblica.

 

COMMA 21

Rifiuti dei cosiddetti “sistemi d’arma”

La norma assoggetta i sistemi d’arma , i mezzi, i materiali e le infrastrutture destinati alla difesa e alla sicurezza, individuati con decreto ministeriale, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, con procedure speciali da definirsi con decreto ministeriale.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare opportuno che siano chiariti i profili applicativi della disposizione con specifico riguardo ai compiti e alle responsabilità - sia in relazione alla gestione dei rifiuti che alla bonifica dei siti – che potrebbero scaturire dalla norma in esame a carico del Ministero della difesa. Ciò al fine di escludere oneri di carattere finanziario nonché aggravi organizzativi e logistici. Si segnala in proposito che la norma non prevede una clausola di invarianza finanziaria specificamente riferita ai decreti ministeriali che dovranno individuare le procedure speciali cui verranno assoggettati i rifiuti in questione.

 

COMMA 23

Disciplina in materia di terre e rocce da scavo

La norma tra l’altro:

-          restringe i casi di riutilizzo di terre e rocce da scavo, inasprendo le soglie di contaminazione ammesse e limitando l’utilizzo nell’ambito del medesimo ciclo produttivo;

-          prevede adempimenti formali ulteriori nel caso in cui l’intervento principale, nell’ambito del quale avviene il riutilizzo dei materiali in questione, non sia soggetto a valutazione di impatto ambientale.

In tal caso è infatti prevista la predisposizione di apposito progetto esecutivo riguardante le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo, da sottoporre all’approvazione dell’autorità amministrativa competente, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente;

-          sopprime la disposizione[3] che prevede che non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava, prevedendo al contempo che le terre e rocce da scavo, non utilizzate nel rispetto delle condizioni previste dalla norma in esame, siano assoggettate alla disciplina in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152 oggetto di modifica.

 

La relazione tecnica afferma che gli eventuali costi del progetto esecutivo per le opere non soggette a valutazione di impatto ambientale si intendono compresi nei costi previsti per l’intero intervento da realizzare.

 

Al riguardo - premesso che la norma in esame appare volta ad evitare la possibile insorgenza di eventuali sanzioni connesse alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in merito all’esclusione le terre e rocce da scavo dall’ambito dell’applicazione della normativa sui rifiuti – appare necessario che siano chiariti i riflessi finanziari delle due disposizioni che prevedono:

- la soppressione del principio di non assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava,

- il contestuale assoggettamento alla disciplina dei rifiuti delle terre e rocce da scavo non ammesse al riutilizzo.

Ciò sia in relazione agli aggravi per il processo di gestione dei rifiuti a carico dei comuni, sia per i possibili riflessi finanziari positivi per i comuni, conseguenti all’ampliamento della base imponibilie soggetta a tariffa o tassa sui rifiuti.

Appare inoltre opportuno acquisire chiarimenti in merito ai possibili oneri a carico delle amministrazioni committenti di opere pubbliche. Infatti, oltre che con riferimento ai costi, citati dalla relazione tecnica, relativi all’obbligo di predisporre un progetto esecutivo specifico per il riutilizzo di terre e rocce di scavo, nel caso di cicli produttivi non soggetti a VIA, potrebbero manifestarsi ulteriori oneri per gli adempimenti richiesti dall’assoggettamento alla disciplina sui rifiuti delle terre da scavo non riutilizzabili.

Pur dovendosi intendere, tali oneri, complessivamente ricompresi nel costo delle opere da realizzare, limitate dalle relative autorizzazioni di spesa, si segnala la maggiore onerosità, conseguente alla norma in esame, delle opere gia autorizzate.

 

COMMA 24

Estensione dell’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)

La norma ripristina l’obbligo, soppresso dal vigente art. 189 del D.Lgs. 152/2006, di presentazione del MUD a carico delle imprese produttrici di rifiuti non pericolosi.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si segnala che alla presentazione del modulo in questione è correlato il versamento di diritti di segreteria[4] in favore delle Camere di commercio. La norma appare pertanto suscettibile di determinare effetti finanziari positivi, seppure di lieve entità, a fronte di un presumibile aggravio di adempimenti amministrativi a carico delle stesse Camere di commercio, connessi alla raccolta e al trattamento dei dati.

 

COMMA 26

Eliminazione di limiti dimensionali per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

La norma consente ai comuni di assimilare ai rifiuti urbani anche i rifiuti prodotti da imprese con dimensioni inferiori rispetto a determinati parametri, escluse da tale assimilabilità sulla base della norma vigente[5].

L’efficacia della disposizione ora soppresse era stata sospesa dal comma 184 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2007, nelle more della completa attuazione del D.Lgs. 152/2006.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si segnala che la disposizione in esame appare suscettibile, nell’immediato,  di salvaguardare le entrate tributarie dei comuni che avrebbero potuto subire un pregiudizio in relazione all’esonero dal prelievo sui rifiuti delle imprese rientranti nei limiti dimensionali fissati dalla norma vigente.

Andrebbe peraltro chiarito se siano prefigurabili possibili effetti peggiorativi riconducibili ad un aggravio, nel più lungo periodo, dei costi da sostenere per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in questione.

 

COMMI 27, 32-39 E 44

Ripristino di competenze provinciali in materia di rifiuti e del tributo provinciale per le funzioni di tutela ambientale

Le norme:

-          definiscono il principio generale in base al quale spettano alle province le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 27);

-          riportano in capo alle province le competenze in materia di procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti non pericolosi e la relativa tenute del registro delle imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione (commi 32-39);

-          ripristinano il tributo provinciale[6] per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, facendo esplicitamente salva l’applicazione di detto tributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 44).

 

La relazione tecnica prende in considerazione la norma di cui al comma 27 affermandone la neutralità finanziaria in considerazione del fatto che la restituzione alle province delle competenze in materia di programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti deve esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo si segnala che le disposizioni sopra descritte appaiono suscettibili di recare maggiori oneri a carico delle province in relazione all’attribuzione a tale comparto amministrativo di funzioni inerenti la programmazione e l’organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, nonché in materia di procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti non pericolosi. D’atra parte le disposizioni reperiscono le risorse in favore delle province per il finanziamento delle suddette funzioni, mediante il ripristino del tributo ambientale precedentemente soppresso. La neutralità finanziaria delle disposizioni, cui si ritiene faccia riferimento la clausola di invarianza finanziaria, indipendentemente dal suo tenore letterale[7], sembra pertanto risiedere nella compensatività di tali effetti di segno opposto: a tal fine sarebbe utile porre a confronto i maggiori oneri recati dalla norma, sui quali non si dispone di elementi di quantificazione, con le risorse aggiuntive, quantificabili in circa 180 mln sulla base dei dati Istat riferiti al 2005[8].

Si segnala infine che la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi del tributo provinciale ripristinato dalla norma in esame appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, seppure di lieve entità, per le entrate erariali.

 

COMMI 30-31

Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali

Le norme prevedono:

-          un aggravio delle procedure di iscrizione all’Albo per le imprese che trasportano abitualmente i propri rifiuti non pericolosi in quantità inferiori a limiti prefissati: viene infatti previsto che anche tali imprese debbano adottare le modalità ordinarie di iscrizione in luogo della procedura semplificata prevista dalla normativa vigente[9] (comma 30);

-          la soppressione di alcune disposizioni che prevedevano procedure semplificate di iscrizione per particolari categorie (imprese di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, imprese firmatarie di accordi di programma; comma 31).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si segnala che l’estensione dell’ambito di applicazione della procedura ordinaria di iscrizione all’Albo sembra comportare incrementi di entrata a favore delle Camere di commercio sia a titolo di diritti di iscrizione, più elevati per la procedura ordinaria rispetto a quelle semplificate, sia a titolo di connessi tributi indiretti (tasse di concessione governativa) e oneri accessori (diritti di segreteria).

 

COMMI 40 E 41

Disciplina del combustibile da rifiuti di qualità elevata

Le norme:

-          includono nell’ambito dei rifiuti speciali, oltre ai combustibili da rifiuti (CDR), anche i combustibili da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) (comma 40);

-          sopprimono disposizioni incompatibili con la nuova disciplina, escludendo il CDR-Q dalle fonti rinnovabili e dal correlato regime di incentivazione[10].

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo sotto il profilo degli effetti di finanza pubblica.

Si segnala peraltro che la disposizione in esame, pur non rilevando sotto il profilo finanziario, in quanto non modifica – nel caso in cui resti immutata la relativa voce tariffaria inclusa nelle bollette energetiche - le risorse[11] complessive destinate al regime di incentivazione, accresce la quota di risorse destinata in favore delle fonti rinnovabili.

 

COMMI 43 E 45

Disposizioni in materia di bonifiche

Le norme:

-          sopprimono l’Allegato 1 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, recante “Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica” da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica in conformità a quanto previsto da direttive comunitarie sul danno ambientale[12] (comma 43);

-          dispongono che i procedimenti di bonifica e ripristino ambientale in corso alla data del 29 aprile 2006[13], siano assoggettati alla normativa previgente al citato D.Lgs. 152 (comma 45).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, al fine di valutare gli effetti finanziari della disposizione, andrebbero forniti, in via preliminare, chiarimenti sulla disciplina applicabile a seguito della norma in esame.

Ciò sia con riferimento alla disposizione di cui al comma 43, che sopprime l’allegato che fissa i criteri per l’analisi di rischio senza tuttavia modificare le disposizioni introduttive della suddetta procedura di analisi che a tale allegato fanno riferimento, sia con riferimento alla disciplina transitoria di cui al comma 45, che dispone l’applicabilità ai procedimenti di bonifica attivati alla data di entrata in vigore del codice ambientale della disciplina prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 22/1997, abrogato dallo stesso codice ambientale.

In linea generale, considerati gli ingenti oneri relativi alle procedure di bonifica, andrebbero chiariti gli eventuali riflessi della disposizione esame sui criteri di individuazione dei soggetti cui compete la responsabilità del ripristino delle condizioni ambientali dei siti e i relativi oneri, onde assicurare l’assenza di riflessi per le amministrazioni pubbliche.

In ultimo, al fine di evitare che dalla norma in esame possano derivare eventuali oneri sanzionatori, appare opportuno che sia assicurata la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria.

 

ARTICOLO 1, comma 47

Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che dall’attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si segnala l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare la clausola di invarianza in modo da prevedere, in conformità alla prassi adottata in casi analoghi, che dall’attuazione del presente decreto non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 



[1] Il presente schema di decreto viene emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 6 della legge 15 dicembre 2004, n. 308  (c.d. delega ambientale) che prevede l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative entro due anni dall’emanazione del decreto n. 152 del 2006 citato (c.d. codice ambientale)

[2] Si vedano in particolare, l’articolo 36 della legge n. 36 del 1994 per il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e l’articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997 per l’Osservatorio nazionale sui rifiuti.

[3] Art. 186, comma 10 del vigente D.Lgs 152/2006.

[4] Di importo pari a 10 euro per la presentazione in via telematica e 15 euro in caso di presentazione su supporto cartaceo.

[5] A tal fine viene soppressa la previsione nell’art. 195, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

[6] A tal fine viene soppresso l’art 264, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 che abrogava l’ art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo del tributo provinciale.

[7] La clausola di invarianza di cui al comma 27 è infatti riferita esclusivamente all’esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province e non sembra richiamare, invece, il futuro gettito del tributo di cui al comma 44.

[8] Cfr. la tavola della serie storica dei tributi ambientali, rilasciata dall’Istat il 7 giugno 2007, dove il tributo provinciale in questione viene quantificato in 178 mln per il 2005.

[9] L’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

[10] Previsto dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. 387/2003.

[11] Peraltro poste a carico degli utenti mediante apposita voce tariffaria nelle bollette energetiche.

[12] Cfr. le direttive 2000/60/CE e 2004/35/CE.

[13] Data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006.