Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DOC 233 - Schema di decreto legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Riferimenti:
SCH.DEC 233/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 153
Data: 18/03/2008
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Attuazione dell’articolo 1 della legge n. 123

 del 2007 in materia di tutela della salute e

 sicurezza nei luoghi di lavoro

 

(Schema di decreto legislativo n. 233)

 

 

 

 

 

N. 153 – 18 marzo 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

233

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Riferimento normativo:

 

articolo 1 della legge n. 123 del 2007

 

Relatori per le Commissioni

riunite XI e XII

 

Rocchi per la XI e Mosella per la XII

Gruppi:

rispettivamente RC-SinEur e PD-U

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

Assegnazione

 

Alle Commissioni riunite XI e XII nonché alla Commissione V

ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento

 

 

(termine per l’esame: 16 aprile 2008)

 

 

 

 

 

 

 

Nota di verifica n. 153

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-4. 3

Ambito di applicazione del decreto legislativo.. 3

ARTICOLO 5. 4

Istituzione del Comitato per le politiche attive e il coordinamento delle attività di vigilanza   4

ARTICOLO 6. 4

Istituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro   4

ARTICOLO 8, comma 8. 5

ARTICOLO 9. 5

Riordino dei compiti dell’ISPESL, dell’INAIL e dell’IPSEMA.. 5

ARTICOLO 10. 7

Disposizioni in materia di informazione ed assistenza.. 7

ARTICOLO 11, commi 1, 2 e 7. 8

ARTICOLO 12. 9

Interpello.. 9

ARTICOLO 13. 10

Disposizioni in materia di vigilanza.. 10

ARTICOLO 14. 11

Disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare. 11

ARTICOLO 32, commi 8 e 9. 12

Disposizioni in materia responsabile della prevenzione nelle scuole. 12

ARTICOLO 38. 12

Titoli e requisiti del medico competente. 12

ARTICOLO 46, commi 5 e 6. 12

Prevenzione incendi12

ARTICOLO 52. 13

Istituzione del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa.. 13

ARTICOLI 69-73. 15

Uso delle attrezzature di lavoro.. 15

ARTICOLI 74-79. 16

Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)16

ARTICOLI 80-87. 16

Impianti e apparecchiature elettriche. 16

ARTICOLO 131. 17

Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego di ponteggi fissi17

ARTICOLO 232,  comma 1. 17

Clausola di invarianza.. 17

ARTICOLO 305. 18

Clausola finanziaria.. 18


PREMESSA

 

Il presente schema di decreto legislativo, corredato da relazione tecnica, reca disposizioni per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 1 della legge n. 123/2007.

Di conseguenza, esso riordina la normativa vigente, costituita essenzialmente dal decreto legislativo n. 626/1994, alla luce anche delle nuove tipologie di rapporti lavorativi, come disciplinati dal decreto legislativo n. 276/2003, in materia di lavori atipici.

In applicazione dei principi di delega, lo schema di decreto reca, all’articolo 305, la clausola di invarianza degli oneri.

Di seguito si dà conto non solo delle disposizioni corredate dalla relazione tecnica ma anche di quelle che, non corredate dalla relazione tecnica, appaiono suscettibili di recare effetti finanziari, al fine di valutarne la loro coerenza con la clausola di invarianza degli oneri.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-4

Ambito di applicazione del decreto legislativo

Le norme, rispetto alla legislazione vigente e in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 123/2007, dispongono, tra l’altro, l’estensione sia oggettiva sia soggettiva del campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciò avviene, da un lato, attraverso una più articolata definizione delle tipologie di rischio e, dall’altro, attraverso una puntuale elencazione delle tipologie di lavoratori a cui applicare le disposizioni in esame, per tenere conto anche delle tipologie di lavoro atipico, come disciplinate dal decreto legislativo n. 276/2003.

A tale ultimo proposito, infatti, lo schema di decreto, in corrispondenza delle diverse tipologie di rapporto di lavoro[1], provvede a specificare a carico di chi sono posti gli obblighi di prevenzione e protezione, anche con riferimento a datori di lavoro pubblici.

Per le piccole e medie imprese del settore agricolo, in ragione della specificità dell’attività esercitata, si rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale per la semplificazione degli adempimenti previsti per la generalità dei datori di lavoro.

 

La relazione tecnica precisa che il presente decreto legislativo specifica obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del Titolo I del D.Lgs. n. 626/1994. Pertanto, tali obblighi continueranno ad essere adempiuti dalle Amministrazioni pubbliche nei limiti delle risorse proprie già a tali fini destinate.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5

Istituzione del Comitato per le politiche attive e il coordinamento delle attività di vigilanza

La norma, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettere i) e q), dispone l’istituzione presso il Ministero della salute del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del Ministero della salute appositamente assegnato.

Ai componenti del Comitato (dieci effettivi e tre con funzioni consultive) ed ai soggetti invitati a partecipare non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o ulteriori spese a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 6

Istituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

La norma dispone l’istituzione, presso il Ministero del lavoro, della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, composta da 40 membri permanenti[2], a cui non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro appositamente assegnato.

Nell’esercizio delle proprie competenze, la Commissione si avvale della consulenza di istituti pubblici e può richiedere la partecipazione di esperti.

Il comma 9 dispone che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o ulteriori spese a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento in merito ad eventuali compensi da corrispondere agli esperti invitati alle sedute della Commissione, in quanto l’esclusione esplicita della corresponsione di emolumenti riguarda solo i membri effettivi e supplenti.

 

ARTICOLO 8, comma 8

La norma prevede che le attività previste dal presente articolo, siano svolte, da parte delle amministrazioni interessate, utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla eventualità di integrare la disposizione al fine di prevedere esplicitamente che le attività di cui all’articolo 8 siano svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 9

Riordino dei compiti dell’ISPESL, dell’INAIL e dell’IPSEMA

La norma precisa che l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e l’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esercitano le proprie attività, anche di consulenza[3], in una logica di sistema con i Ministeri della salute e del lavoro e le Regioni.

Tali Istituti, nell’ambito delle loro funzioni a normativa vigente, esercitano le loro attività in forma coordinata.

La norma, di seguito, specifica quali sono le attività svolte dagli Istituti nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro.

La norma prevede, tra l’altro, che siano l’INAIL e l’IPSEMA competenti ad erogare, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del lavoro, le prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito dall’articolo 1, comma 1187, della legge n. 296/2006[4], con riferimento agli infortuni verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

La relazione tecnica, precisando il carattere ricognitivo dell’elencazione dei compiti già attribuiti dalla normativa vigente, sottolinea che a tali compiti i tre Istituti potranno fare fronte, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 305 recante la clausola di invarianza finanziaria, attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie, già allo stato in dotazione, nonché con l’uso di una quota parte (il 50 per cento) dei proventi relativi all’attività di consulenza alle aziende, ai sensi del comma 2, lettera c), e del comma 3.

La relazione tecnica, inoltre, precisa a quali disposizioni della normativa vigente sono riconducibili le attività che gli Istituti devono svolgere, in maniera coordinata, nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, elencate dall’articolo in esame.

In particolare:

-               per quanto riguarda l’ISPESL, l’articolo 23, comma 3, della legge n. 833/1978 affida all’Istituto compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi[5];

-               per quanto riguarda l’IPSEMA, la relazione tecnica ribadisce il carattere meramente ricognitivo dell’elencazione dei compiti già attribuiti all’Istituto; inoltre, è richiamato l’articolo 8 del DL n. 159/2007[6] che, da ultimo, ha affidato all’IPSEMA compiti propositivi di natura tecnica in materia di prevenzione ai fini della sicurezza della navigazione.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che anche l’attività di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro sia esercitabile sulla base degli attuali assetti organizzativi, strumentali e finanziari dell’INAIL e dell’IPSEMA.

 

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di informazione ed assistenza

La norma, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 626/1994, prevede che svolgono attività di promozione, informazione e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro le Regioni, il Ministero dell’interno, l’ISPESL, il Ministero del lavoro, il Ministero dello sviluppo economico, INAIL, l’IPSEMA, gli organismi paritetici e gli enti di patronato.

 

La relazione tecnica precisa che la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dal momento che essa costituisce una mera riproposizione del contenuto della normativa vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11, commi 1, 2 e 7

 

La norma, al comma 1, prevede che nell’ambito della Commissione Consultiva di cui all’articolo 6 sono definite le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo a specifici finanziamenti:

-          di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole e medie imprese;

-          di progetti formativi dedicati alle piccole e medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b);

-          delle attività degli istituti di istruzione volte a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza.

Il comma 2 dispone che ai finanziamenti di cui al precedente comma si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 1, comma 7-bis, della legge n. 123 del 2007, come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della legge n. 244 del 2007. Le risorse sono annualmente ripartite tra le attività indicate, comprese quelle di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d), con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione e dell’università e della ricerca.

Il comma 7 precisa che in sede di prima applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all’articolo 1, comma 7-bis, della legge n. 123 del 2007, sono utilizzate, secondo priorità stabilite entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 533, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto il comma 7-bis all’articolo 1 della legge n. 123 del 2007, stanziando 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per dare attuazione al principio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p), della citata legge n. 123.

Tale disposizione sostituisce la modalità di finanziamento dei medesimi interventi prevista originariamente dall’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge n. 123 del 2007 a valere su una quota delle risorse di cui al comma 780 della legge n. 296 del 2006, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL.

Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7984 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno 2008 e risultano interamente disponibili.

 

ARTICOLO 12

Interpello

Normativa vigente: l’articolo 9 del D.Lgs. n. 124/2004[7] prevede che gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale del Ministero del lavoro, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.

La norma, con riferimento alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, dispone l’istituzione presso il Ministero del lavoro di una Commissione per gli interpelli, composta da otto membri, integrati da ulteriori rappresentanti delle amministrazioni interessare ai quesiti. A tale Commissione sono inviati quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia da parte degli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, appaiono opportuni chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari recati dall’istituzione della Commissione per gli interpelli.

 

Al riguardo, al fine di garantire l’invarianza finanziaria del provvedimento, si rileva l’opportunità, di integrare la disposizione in esame prevedendo che ai componenti della Commissione per gli interpelli non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e che le disposizioni del presente articolo debbano essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in analogia con quanto disposto agli articoli 5 e 6 con riferimento rispettivamente all’istituzione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive in materia di sicurezza e della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

 

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di vigilanza

La norma, riproponendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 626/1994, meglio precisa i settori nei quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro può esercitare l’attività di vigilanza, informandone preventivamente il servizio prevenzione e sicurezza della ASL competente per territorio.

La norma dispone, infine, che l’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in via amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758/1994[8], sono versate ad integrazione del capitolo regionale per il finanziamento dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai competenti dipartimenti delle ASL (comma 6).

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sugli eventuali effetti di bilancio della disposizione che interviene in materia di proventi di sanzioni amministrative.

 

ARTICOLO 14

Disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare

La norma ripropone sostanzialmente e precisa il contenuto dell’articolo 5 della legge n. 123/2007 che prevede la possibilità per gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro nonché per quelli delle ASL di adottare, nel caso di accertamento di violazioni della normativa vigente, provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche.

Le condizione per la revoca di tali provvedimenti sono la regolarizzazione dei lavoratori e il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nonché il pagamento di una somma aggiuntiva, rispetto alle sanzioni penali, civili e amministrative previste dalla normativa vigente.

Rispetto alla normativa vigente, la norma amplia le competenze in esame al Corpo nazionale dei vigili del fuoco[9] eliminando, tuttavia, con riferimento alla competenza delle ASL, il vincolo del rispetto del limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili.

La norma prevede, infine, che l’importo delle sanzioni aggiuntive sono versate al Fondo per l’occupazione per il finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo, appaiono opportuni chiarimenti in merito agli effetti finanziari che potrebbero derivare sia dalla soppressione del limite delle risorse disponibili a normativa vigente per il finanziamento dell’attività ispettiva delle ASL sia dall’estensione delle funzioni di vigilanza in esame ai Vigili del fuoco sia, infine, dal riversamento al Fondo per l’occupazione dei proventi delle sanzioni aggiuntive.

 

ARTICOLO 32, commi 8 e 9

Disposizioni in materia responsabile della prevenzione nelle scuole

La norma, con riferimento agli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e alle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, prevede la possibilità per gruppi di istituti di avvalersi di un unico esperto esterno, anche libero professionista, sulla base di un’apposita convenzione.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le spese connesse all’attuazione della disposizione possano essere finanziate nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

ARTICOLO 38

Titoli e requisiti del medico competente

La norma prevede, tra l’altro:

a)      l’obbligo per il medico competente di frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito DM (comma 2);

b)     l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco di medici competenti.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari delle disposizioni in esame, con particolare riguardo ai possibili oneri per le pubbliche amministrazioni che debbano sostenere i costi per i corsi di medici alle loro dipendenze dirette..

 

ARTICOLO 46, commi 5 e 6

Prevenzione incendi

La norma dispone, tra l’altro:

a)      l’istituzione, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende (comma 5);

b)     la riassegnazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle maggiori risorse derivanti dalle attività di controllo di cui al precedente articolo 14, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (comma 6).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo appaiono opportuni approfondimenti sui seguenti punti:

a)      l’istituzione di nuclei specialistici per l’assistenza alle aziende appare suscettibile di determinare effetti finanziari, in termini di personale e strutture, di cui appare opportuna una quantificazione;

b)     non appare chiara la natura delle risorse, derivanti dai compiti di vigilanza del Corpo dei vigili del fuoco sulla base del precedente articolo 14, ed ad esso riassegnate dall’articolo in esame. Si rileva, infatti, che i proventi delle sanzioni aggiuntive comminate a seguito dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale sono assegnati, sulla base del medesimo articolo 14, al Fondo per l’occupazione. Se, invece, si trattasse dei proventi delle ordinarie sanzioni penali, civili e amministrative, la disposizione avrebbe effetti di riduzione delle entrate del Bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 52

Istituzione del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa

La norma dispone l’istituzione presso l’INAIL del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.

Le modalità di finanziamento del Fondo sono le seguenti:

a)      il contributo delle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante per la sicurezza[10];

b)     le entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, per la parte eccedente l’ammontare derivante dall’irrogazione nel 2007 delle sanzioni previste dalla normativa previgente, incrementate del 10 per cento;

c)      una quota parte delle risorse derivanti dall’attività di consulenza svolta dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL[11];

d)     una quota dello stanziamento annuo di 50 milioni di euro di cui al precedente articolo 11, comma 2, da destinare alle attività formative per le piccole e medie imprese.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo si rileva che, dal momento che il contributo a carico delle aziende sembra configurarsi come obbligatorio, dall’applicazione delle disposizioni in esame potrebbero derivare minori entrate fiscali, non quantificate, per la deducibilità del contributo stesso. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento.

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità di un chiarimento da parte del Governo in merito alle modalità di finanziamento del fondo.

In particolare, dovrebbe essere chiarita la portata della disposizione che prevede che la parte eccedente delle sanzioni che viene versata al fondo, che risulta dalla differenza tra quanto riscosso con la nuova disciplina sanzionatoria rispetto a quanto riscosso con quella previgente, sia incrementata del 10 per cento. Non risulta infatti chiaro quale soggetto e in che modo si faccia carico di sostenere gli oneri di tale incremento percentuale.

Infine appare necessario un chiarimento in ordine alla coerenza temporale tra l’effettiva disponibilità delle risorse che affluiscono al fondo e la realizzazione degli interventi posti a carico dello stesso.

 

ARTICOLI 69-73

Uso delle attrezzature di lavoro

Le norme, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 123/2007, riprendendo sostanzialmente la normativa di cui al Titolo III del D.Lgs 626/1994[12], dispongono, tra l’altro:

§        l’individuazione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori (articolo 70);

§        l’obbligo del datore di lavoro di impiegare attrezzature di lavoro conformi ai requisiti stabiliti dalla legge (articolo 71);

§        gli obblighi di informazione e formazione a carico del datore di lavoro affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza (articolo 73, comma 1);

§        l’individuazione, da parte della Conferenza Stato-regioni, delle attrezzature di lavoro per cui sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con il necessario riconoscimento di tale abilitazione, soggetti formatori e requisiti per la validità di formazione (articolo 73, comma 5).

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Al riguardo,con riferimento alle attività connesse al riconoscimento delle abilitazioni di cui all’articolo 73, comma 5, appare opportuno un chiarimento in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall’attuazione della disposizione in esame.

In particolare, si rileva che non viene indicato il soggetto preposto al riconoscimento delle abilitazioni, sul quale ricadono gli oneri amministrativi e di personale connessi a tale attività: rilascio delle abilitazioni, tenuta dei registri, etc.

 

 

ARTICOLI 74-79

Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Le norme riportano sostanzialmente la normativa di cui al Titolo IV del D.Lgs 626/1994[13].

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLI 80-87

Impianti e apparecchiature elettriche

Le norme, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge n. 123/2007, prevedono, tra l’altro, che:

§        il datore di lavoro adotti le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica (articolo 80);

§        il datore di lavoro provveda affinché gli impianti elettrici e di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti  a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica (articolo 86, comma 1);

§        l’esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza (articolo 86, comma 3).

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 131

Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego di ponteggi fissi

Le norma,rispetto alla legislazione vigente, introduce la possibilità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di avvalersi dell’ISPESL  per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento circa gli eventuali effetti finanziari derivanti dall’attuazione della disposizione  in esame con riferimento, in particolare, alla possibilità che l’ISPESL sia in grado di garantire l’espletamento dei nuovi adempimenti nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 232,  comma 1

Clausola di invarianza

La norma istituisce, senza oneri per lo Stato, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-province autonome, un comitato consultivo di nove membri - di cui tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni - per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.

 

Al riguardo, si osserva che, in considerazione della composizione del comitato, appare opportuno riferire la clausola di invarianza alla finanza pubblica anziché al solo bilancio dello Stato. Inoltre – per garantire l’effettività della clausola di invarianza - la disposizione dovrebbe essere integrata nel senso di escludere esplicitamente che ai membri del comitato vengano corrisposti compensi, rimborsi spese o altri emolumenti.

ARTICOLO 305

Clausola finanziaria

La norma prevede che dall’esecuzione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto e che le amministrazioni competenti devono provvedere agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

 

Al riguardo si segnala che la formulazione della clausola finanziaria appare di contenuto identico alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 7 della legge delega n. 123 del 2007. A tale proposito si ricorda che nel corso dell’esame del disegno di legge delega relativo (AC 2849) presso la Commissione bilancio della Camera, il rappresentante del Governo aveva confermato l’idoneità della clausola finanziaria di cui al citato articolo 1, comma 7 (si veda la seduta del 24 luglio 2007).

 



[1] Prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione; lavoratori distaccati; lavoratori a progetto; lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di lavoro accessorio; lavoratori a domicilio; lavoratori a distanza; lavoratori autonomi; componenti dell’impresa familiare.

[2] Per ognuno dei quali può essere nominato un supplente.

[3] Tale consulenza è esercitabile, a pagamento, anche nei confronti di soggetti privati. Cfr. il comma 2, lettera c) e il comma 3.

[4] La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro annui per il 2008 e il 2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

[5] La regolamentazione delle attività dell’ISPESL è stata, da ultimo, disposta dal DPR n. 303/2002, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 419/1999.

[6] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

[7] Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge n. 30/2003.

[8] Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

[9] Si segnala che il successivo articolo 46, comma 6, dispone la riassegnazione delle maggiori risorse derivanti da tale attività al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Cfr. infra.

[10] Articolo 48, comma 3.

[11] Cfr. l’articolo 9, comma 3.

[12] Il titolo III del d.lgs. 626/1994 ha recepito la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.

[13] Il titolo IV del d.lgs. 626/1994 ha recepito la direttiva 89/656/CEE.