Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | Doc: 154-Attuazione della direttiva 2005/85/CE in materia di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 118 | ||
Data: | 18/10/2007 | ||
Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Verifica delle quantificazioni |
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Attuazione della direttiva 2005/85/CE in materia di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato
(Schema di decreto legislativo n. 154) |
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N. 118 – 18 ottobre 2007 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
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154 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
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Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
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Riferimento normativo:
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articolo 1, commi 1,3 e 4 della legge n. 13 del 2007 |
Relatore per la Commissione di merito:
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Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
presente
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Alla I Commissione |
ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento
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(termine per l’esame: 20 ottobre 2007)
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INDICE
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
Commissione nazionale per il diritto di asilo
Garanzie per i richiedenti asilo
Formazione delle commissioni territoriali e del personale
Diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali
Istruttoria della domanda di protezione internazionale
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2005/85/CE[1], concernente norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Le disposizioni recate dalla direttiva in esame sono in stretta correlazione con quanto previsto dalla direttiva 2004/83/CE sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, in corso di recepimento[2].
Lo schema di decreto è adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge n. 13/2007[3] - legge comunitaria 2006 - ed è corredato di relazione tecnica.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
(euro)
Articolo |
Finalità |
2008 |
2009 |
2010 |
4, comma 2 |
Aumento Commissioni terrritoriali |
239.000 |
- |
- |
4, comma 3 |
Gettone di presenza per i membri delle Commissioni |
832.000 |
832.000 |
832.000 |
16, comma 2 |
Patrocinio gratuito |
3.200.000 |
3.200.000 |
3.200.000 |
20 |
Lavori adeguamento centri |
8.000.000 |
- |
- |
24, comma 2 |
Convenzione ACNUR |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
35 e 36 |
Maggiore accoglienza dei richiedenti asilo |
18.818.250 |
18.818.250 |
18.818.250 |
Totale |
|
31.589.250 |
23.350.250 |
23.350.250 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
La norma stabilisce che le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato[4] assumano la denominazione di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Le Commissioni si possono avvalere del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell’interno (comma 1). Il loro numero massimo è pari a 10 (comma 2), in luogo delle 7 previste in base alla legislazione vigente[5].
La composizione delle Commissioni non varia. Peraltro, diversamente da quanto attualmente stabilito, le disposizioni in esame introducono il diritto alla corresponsione di un gettone di presenza[6] per la partecipazione alle sedute (comma 3).
Ciascuna Commissione è composta da 4 membri ed altrettanti supplenti ed in particolare da un funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazione unite per i rifugiati. Le Commissioni possono essere integrate da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande per le quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri.
E’ stabilito, infine, che le attività di supporto sono svolte dal personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti (comma 6).
La relazione tecnica quantifica gli oneri in relazione alle seguenti modifiche alla normativa vigente:
a) incremento
da
b) corresponsione del gettone di presenza ai componenti per ogni partecipazione alle sedute della Commissione.
Con riferimento all’incremento del numero delle Commissioni si stima un maggior onere annuo di 239.000 euro per l’anno 2008 pari ad un onere di 79.680 euro per ciascuna delle 3 nuove Commissioni. Il valore è assunto dalla relazione tecnica allegata alla legge 30 luglio 2002, n. 189 istitutiva[7] delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato che stimava per le 7 Commissioni i seguenti oneri:
· interpretariato 232.405;
· materiale informatico 90.380;
· formazione dei componenti (42 persone) 216.912;
· aggiornamento e canoni di locazione 216.912;
· funzionamento della Commissione nazionale 103.291;
determinando una spesa complessiva di 859.919 euro annui. La copertura veniva disposta per un importo pari 557.792 euro detraendo dall’onere stimato la somma di 302.127 euro a suo tempo già stanziata a bilancio. Il maggior onere per ciascuna Commissione era pari a:
557.792 euro : 7 Commissioni = 79.685 euro.
Per quanto concerne l’erogazione dei gettoni di presenza ai membri delle Commissioni l’onere stimato è di 832.000 euro annui a decorrere dal 2008. La quantificazione è effettuata supponendo che l’ammontare del gettone sia pari a 100 euro[8] e che i 4 componenti di ciascuna Commissione partecipino a 4 riunioni in ciascuna settimana dell’anno. L’onere pertanto risulta determinato come segue:
4 riunioni x 40 componenti x 52 settimane x 100 euro = 832.000 euro.
La relazione tecnica non considera oneri in relazione alla eventualità che la composizione della Commissione sia integrata, al fine di includervi un funzionario del Ministero degli affari esteri, dal momento che in un quinquennio di applicazione della vigente normativa detta integrazione non si è mai resa necessaria. La relazione evidenzia inoltre che la stima degli oneri è stata effettuata con criteri di prudenzialità e dunque la copertura richiesta è tale da garantire le eventuali disponibilità necessarie in caso di occasionale integrazione delle Commissioni.
Al riguardo si osserva che l’onere connesso al funzionamento di ciascuna commissione risulta pari a 123.000 euro annui e non pari a 79.680 euro.
La somma di 123.000 è ottenuta dividendo l’onere a suo tempo quantificato dalla relazione tecnica richiamata[9], pari a 859.900 euro, per il numero delle Commissioni originariamente previsto pari a 7. L’onere di 79.680 euro, ipotizzato dalla relazione tecnica in esame, si ottiene, invece, dividendo per 7 l’importo di circa 558.000 di cui si disponeva la copertura in relazione alle norme istitutive delle Commissioni di cui alla legge 189/2002. A tal proposito, si rammenta che la misura della copertura, prevista dalla richiamata legge n. 189/2002, era inferiore all’onere calcolato in quanto in bilancio preesistevano stanziamenti già utilizzabili per le finalità previste dalle norme di cui si discuteva l’introduzione.
Si osserva comunque che l’onere di 79.680 euro, stimato dalla relazione tecnica, è determinato sulla base di elementi di costo la cui quantificazione risale a novembre 2001[10]; andrebbe pertanto valutato se le stime effettuate non debbano essere soggette a revisione in relazione a possibili incrementi di prezzi nel frattempo intervenuti.
Andrebbero, inoltre, esplicitate le ragioni per le quali non è stato computato alcun onere in relazione al supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell’interno, il quale peraltro sarebbe chiamato a fronteggiare l’ulteriore carico di lavoro derivante dall’incremento del numero delle commissioni.
Inoltre, sarebbe opportuno un chiarimento circa la natura
dell’onere per il funzionamento delle nuove commissioni dal momento che l’autorizzazione
di spesa è limitata al
A tal proposito si rammenta che la più volte citata relazione tecnica allegata all’AS 795[11] considerava le spese in questione come permanenti.
Appare opportuno che il Governo chiarisca l’esatta portata normativa della disposizione di cui al comma 6, la quale stabilisce che le attività di supporto delle Commissioni sono svolte dal personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti. Qualora l’espressione in esame debba intendersi riferita alle dotazioni organiche di diritto, si rileva che la disposizione è suscettibile di costituire premessa per la richiesta di future assunzioni che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento delle nuove mansioni assegnate.
Si segnala, infine, che con riferimento al funzionamento delle commissioni la norma in esame – diversamente da quanto previsto in casi analoghi – non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali le indennità di missione e i rimborsi spese.
Commissione nazionale per il diritto di asilo
La norma
individua le competenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo,
che includono compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni
territoriali di cui all’articolo 4, la costituzione e l’aggiornamento di una
banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle
richieste di asilo e la costituzione e l’aggiornamento di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politica dei Paesi di origine dei
richiedenti (comma 1).
La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni riproducono, in sostanza, quanto già previsto dalla legislazione vigente[12]. Proprio per tale motivo le disposizioni che prevedono la costituzione e aggiornamento della base dati informatica e del centro di documentazione non comportano oneri.
Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se, in base alle norme vigenti, ai componenti della Commissione nazionale sia corrisposto il gettone di presenza.
In caso contrario, considerato che detto emolumento, a norma dell’articolo 4, risulta corrisposto ai componenti delle Commissioni territoriali, andrebbe valutata la possibilità che l’erogazione del gettone sia suscettibile di estendersi ai componenti della Commissione nazionale, anche tenuto conto del suo ruolo di coordinamento delle Commissioni territoriali, determinando, in tale modo, conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.
Garanzie per i richiedenti asilo
La norma prevede, tra l’altro:
a) la consegna al soggetto che ha presentato domanda di protezione internazionale di un opuscolo contenente le informazioni attinenti la procedura da seguire ed i diritti e doveri del richiedente (comma 1);
b) l’assistenza di un interprete nelle fasi del procedimento connesse alla presentazione e all’esame della domanda (comma 4).
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi dal momento che le disposizioni riproducono, in sostanza, quanto già previsto dalla legislazione vigente[13].
Nulla da osservare al riguardo.
Formazione delle commissioni territoriali e del personale
La norma
dispone che
La relazione tecnica afferma che l’attività di formazione dei componenti delle Commissioni non comporta oneri aggiuntivi, in quanto viene regolarmente svolta dalla Commissione nazionale[14]. Diversamente la relazione tecnica sottolinea che la formazione degli interpreti, che costituisce novità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, può essere effettuata nell’ambito della stessa attività di formazione svolta per i componenti delle commissioni e verrà svolta nell’ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo appare opportuna una conferma da parte del Governo circa l’effettiva possibilità della Commissione nazionale di garantire l’espletamento dei nuovi adempimenti nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
Diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali
La norma prevede, tra l’altro, che nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente (decreto del Presidente delle Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).
La relazione tecnica quantifica gli oneri in relazione all’ammissione al gratuito patrocinio dei richiedenti asilo pari a 3.200.000 euro annui sulla base di un numero di 4.000 possibili ricorsi all’anno e di un costo medio unitario di 800 euro, ivi comprese le spese di interpretariato.
4.000 (numero dei casi) x 800 euro (costo unitario) = 3.200.000,00 euro annui
La stima dei possibili ricorsi è stata effettuata dal Ministero della giustizia tenendo presente la media dei ricorsi presentati nel corso di un anno. Sono stati stimati in 2.450 i ricorrenti ospitati presso i centri governativi e in 1.500 i ricorrenti presso il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, per un totale complessivo di 3.950, arrotondato prudenzialmente a 4.000.
Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se il dato relativo al costo medio unitario, stimato dalla relazione tecnica per l’assistenza legale gratuita dei rifugiati, tiene conto che la platea in questione è composta esclusivamente da cittadini stranieri e che, pertanto, le spese di interpretariato incideranno notevolmente.
Tale chiarimento si rende necessario in quanto un’identica stima del costo medio unitario per il gratuito patrocinio, pari a 800 euro, è contenuta nella relazione tecnica presentata dal Governo nel corso dell’esame dell’AC 2725 della XIV legislatura[15]. Il disegno di legge in questione ha dato successivamente origine alla legge n. 206/2004, recante norme in favore delle vittime del terrorismo; l’articolo 10 prevede che nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti sia a totale carico dello Stato. Tuttavia, in quest’ultima fattispecie i beneficiari dell’istituto del gratuito patrocinio sono esclusivamente cittadini italiani.
Normativa vigente:il trattenimento in appositi centri del richiedente asilo è disposto dal questore per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato. Nel caso della domanda di asilo presentata da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento[16] lo straniero viene trattenuto nei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA). In tutti gli altri casi il trattenimento viene attuato in appositi centri di identificazione (CID).
La norma prevede, tra l’altro, che:
1) il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo quando si verificano le seguenti condizioni (comma 2):
§ necessità di determinare l’identità o la nazionalità del richiedente (lettera a);
§ presentazione della richiesta da parte di coloro che sono stati fermati dalla forza pubblica per aver eluso i controlli di frontiera o per essere in condizioni di soggiorno irregolare (lettera b);
§ presentazione della richiesta da parte di coloro che sono stati respinti alla frontiera[17] (lettera c);
§ presentazione della richiesta da parte di coloro che sono stati oggetto di un provvedimento di espulsione amministrativa per due specifiche cause: ingresso clandestino e trattenimento nel territorio nazionale senza aver fatto richiesta del permesso di soggiorno[18] (lettera d);
2) nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all’accertamento all’identità dello stesso e, in ogni caso, per un tempo non superiore a venti giorni. Negli altri casi è ospitato per il tempo strettamente necessario all’esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda (comma 3);
3) con il regolamento di attuazione del presente decreto (art 38) sono fissate le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l’ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che tuteli la dignità della persona e l’unità del nucleo familiare (comma 5).
La relazione tecnica precisa che le strutture attualmente operative che accolgono ed assistono gli immigrati irregolari si distinguono in tre diverse tipologie:
§ Centri di accoglienza (CDA)
§ Centri di identificazione (CID)
§ Centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA)
I centri di identificazione (istituiti dalla legge 189/2002) sono strutture nelle quali viene ospitato lo straniero richiedente asilo, per consentire l’espletamento dell’iter della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
I centri di identificazione attualmente operativi sono quattro:
Centro di identificazione |
Capacità ricettiva |
Crotone (con struttura di accoglienza) |
978 posti |
Foggia (con struttura di accoglienza) |
490 posti |
Trapani |
210 posti |
Milano |
20 posti |
Totale capacità ricettiva |
1.698 posti |
Sono in via di costruzione o ristrutturazione le seguenti strutture:
Struttura |
Capacità ricettiva |
Gradisca d’Isonzo (GO) (Cid in costruzione) |
148 posti |
Caltanissetta (Cid in costruzione) |
150 posti |
Cassibile (SR) (CDA in ristrutturazione) |
200 posti |
Bari Palese (CDA in ristrutturazione) |
960 posti |
Totale capacità ricettiva |
1.458 posti |
Alla luce degli interventi sopra esposti la capacità complessiva del sistema è di 3.156 posti, cui possono aggiungersi ulteriori 1.000 posti che alcune strutture rendono disponibili in situazioni di emergenza, per un totale di 4.156 posti.
Sulla base dei dati relativi al 2006, la relazione tecnica stima che i richiedenti asilo accolti nei centri saranno circa 7.000 (pari al 70% delle 10.000 domande di richiesta d’asilo presentate nel 2006)[19].
Al fine di adeguare le strutture alle nuove modalità di accoglienza, la relazione tecnica quantifica in 8.000.000 dieuro gli oneri relativi alla ristrutturazione degli attuali centri di accoglienza e alla riconversione di alcuni centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) dismessi in “Centri richiedenti asilo”.
(euro)
Struttura |
Intervento |
Onere |
CPTA di Brindisi |
riconversione |
2.000.000 |
CPTA di Crotone |
riconversione |
4.000.000 |
Altri centri |
ristrutturazione |
2.000.000 |
Onere complessivo |
8.000.000 |
La relazione tecnica precisa che il provvedimento attua un ampliamento della categoria dei destinatari in quanto nei “centri richiedenti asilo” saranno ospitate alcune categorie di richiedenti ulteriori rispetto a quelle attualmente accolte nei centri di identificazione. Si precisa inoltre che tale ampliamento non comporta maggiori oneri, in quanto i medesimi soggetti, destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, sono, in base alla normativa vigente, trattenuti nei centri di permanenza temporanea e assistenza con costi uguali a quelli previsti per i centri di identificazione.
Per quanto concerne la gestione di tali strutture, la relazione tecnica afferma che la nuova disciplina non comporta modifiche alla vigente normativa, che prevede un coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di tutela dei richiedenti asilo.
Per quanto riguarda gli oneri connessi al periodo di accoglienza la relazione tecnica rinvia alla quantificazione relativa agli articoli 35 e 36.
Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se le capacità ricettive dei centri esistenti, ovvero in corso di ristrutturazione o costruzione, siano idonee a garantire la piena applicabilità della normativa in esame sin dalla sua entrata in vigore[20], senza che si renda necessario ricorrere a soluzioni temporanee suscettibili di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.
Andrebbe, inoltre, chiarito se i costi di esercizio delle strutture in questione possano determinare un incremento degli oneri in capo alle amministrazioni competenti.
La norma dispone, tra l’altro:
a) il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) dello straniero (comma 1):
§ in presenza delle cause di esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato previste dalla Convenzione di Ginervra;
§ condannato in Italia per alcune tipologie di reati (delitti indicati dall’art. 380 cpp, reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite);
§ destinatario di un provvedimento di espulsione, salvi i casi previsti dall’articolo 20, comma 2, lettera d);
b) la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni, nel caso sia già in corso il trattenimento (comma 2).
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta maggiori oneri in quanto tali categorie di stranieri sarebbero comunque passibili di espulsione e, quindi, trattenuti anche sulla base delle normativa vigente.
Nulla da osservare al riguardo.
La norma dispone, tra l’altro, che l’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e delle commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell’interno.
La relazione tecnica afferma che l’ACNUR svolge da tempo l’attività in questione ai cui oneri si è fatto fronte avvalendosi dei poteri riconosciuti alla Presidenza del Consiglio in situazioni di emergenza[21]. Con la norma in esame la collaborazione con l’ACNUR è istituzionalizzata ed a tal fine è autorizzata una spesa pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2008.
Al riguardo,pur essendo l'onere limitato alla spesa autorizzata, andrebbero forniti gli elementi in base ai quali è stato quantificato il predetto importo in relazione alle esigenze di collaborazione dell’ACNUR.
Istruttoria della domanda di protezione internazionale
La norma, dispone, tra l’altro, che quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che la riceve:
a) dà immediata comunicazione al Tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale (comma 5);
b) informa immediatamente il Servizio Centrale del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati per l’inserimento del minore in una delle strutture operanti nell’ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al Tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l’immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati non possono in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di accoglienza (comma 6).
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto riproduce l’attuale normativa in tema di istruttoria e di accoglienza del minore non accompagnato che presenta richiesta di asilo.
Nulla da osservare al riguardo, preso atto delle precisazioni contenute nella relazione tecnica.
Normativa vigente: avverso il provvedimento di diniegoè ammesso il ricorso dinanzi alla stessa commissione territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, integrata da un componente della commissione nazionale. E’ previsto poi un ricorso di secondo grado davanti al tribunale in composizione monocratica. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione del provvedimento di espulsione, ma il prefetto può autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio nazionale (articolo 1-ter, comma 6, decreto legge 416/1989).
Le norme dispongono, tra l’altro, che:
a) è ammesso ricorso dinanzi al tribunale ordinario[22] avverso la decisione della commissione territoriale e della commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato, entro quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento (articolo 35, commi 1 e 2);
b) la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sospende l’efficacia del provvedimento impugnato (articolo 35, comma 6);
c) il ricorso presentato dai soggetti trattenuti nei CPTA (articolo 21) e dai richiedenti accolti nei centri, destinatari di un provvedimento di espulsione (articolo 20, comma 2, lettera d), non determina la sospensione del provvedimento impugnato. Quando ricorrono gravi e fondati motivi, i ricorrenti possono chiedere al tribunale la sospensione cautelare del provvedimento. In casi di accoglimento dell’istanza cautelare al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l’accoglienza nei centri (articolo 35, comma 7);
d) la sentenza del tribunale può essere impugnata in secondo grado davanti alla Corte d’appello, contro la cui decisione si può ricorrere in Cassazione (articolo 35, commi 11 e 14);
e) i richiedenti che hanno fatto ricorso possono avere rinnovato il permesso di soggiorno se la decisione non interviene entro sei mesi[23]. Se sono ospitati nei centri di accoglienza rimangono nei medesimi centri, dove vengono trasferiti anche i richiedenti trattenuti nei CPTA che hanno ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato (articolo 36).
La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 determinano il prolungamento del periodo di legittima permanenza sul territorio nazionale in seguito alla presentazione di ricorso al tribunale avverso la decisione di rigetto della domanda. Nel corso di tale periodo lo Stato è tenuto ad erogare i servizi di accoglienza.
La relazione tecnica precisa che per i richiedenti che non sono soggetti al trattenimento nei CPTA la presentazione del ricorso sospende automaticamente il provvedimento impugnato ed il richiedente, ove accolto nei centri per richiedenti asilo, è ospitato nelle medesime strutture per un massimo di sei mesi. Per i soggetti trattenuti nei CPTA e per quelli accolti nei centri destinatari di un provvedimento di espulsione, la presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi del provvedimento impugnato: la sospensione può essere disposta con ordinanza del tribunale su richiesta dell’interessato.
La relazione tecnica stima l’onere recato dalla disposizione in esame in 18.818.250 euro di cui:
a) 11.723.250 euro - onere relativo all’accoglienza dei richiedenti asilo che beneficiano della sospensione del provvedimento di diniego (automatica o su richiesta del ricorrente);
b) 495.000 euro - onere relativo all’accoglienza dei richiedenti asilo ospitati nei CPTA, che ottengono l’accoglimento dell’istanza cautelare e vengono trasferiti nei centri di accoglienza;
c) 6.600.000 euro – onere relativo all’accoglienza dei richiedenti nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
PUNTO a)
Quantificazione dell’onere relativo all’accoglienza dei richiedenti asilo che beneficiano della sospensione del provvedimento di diniego: 11.723.250 euro.
Sulla base dei dati relativi al 2006, la relazione tecnica stima che i richiedenti asilo per i quali si renderà necessaria una accoglienza continuativa nei centri per sei mesi saranno circa 1.470.
Richiedenti asilo per l’anno 2006 |
10.000 |
Richiedenti accolti nelle strutture governative (circa il 70% dei richiedenti asilo) |
7.000 |
Richiedenti che otterranno decisione favorevole |
3.500 |
Richiedenti che non otterranno decisione favorevole |
3.500 |
Numero di ricorsi (70% dei destinatari di un provvedimento di rigetto) |
2.450 |
Ricorrenti ospitati nei centri per sei mesi per effetto della sospensione automatica a seguito del ricorso (50% dei ricorrenti) |
1.225 |
Ricorrenti ospitati nei centri per sei mesi per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare (20% dei ricorrenti per i quali non è prevista la sospensione automatica del provvedimento di diniego) |
245 |
Totale richiedenti ospitati nei centri per sei mesi |
1.470 |
Considerando che, sulla base normativa vigente i centri ospitano in media i richiedenti per 35 giorni, l’onere recato dalla norma risulta così quantificato:
- Giorni di permanenza (180-35) 145
- Numero richiedenti 1.470
- Costo pro capite giornaliero 55 euro
- Costo complessivo 11.723.750 euro
La relazione tecnica precisa che il costo di un ospite è calcolato in base alla media dei costi dell’ospitalità risultanti dalle convenzioni stipulate dalle prefetture con gli enti locali per la gestione dei centri che ospitano richiedenti asilo ed immigrati[24].
La relazione tecnica specifica, inoltre, che il costo medio pro capite giornaliero è inferiore a quello stabilito nelle relazioni tecniche alla legge 189/2002 ed al decreto legislativo n. 140/2005, pari a 66 euro, in quanto la stima dei costi di gestione dei centri di identificazione, istituiti nel 2005, fu effettuata con riferimento ai costi di gestione dei CPTA, all’epoca già operativi. Tale costo risulta inferiore in considerazione del maggior costo dei servizi che occorre predisporre per i centri che non consentono l’uscita degli ospiti e che richiedono maggiori dotazioni nel settore della sicurezza, come i CPTA.
La relazione tecnica ipotizza che circa l’80% dei richiedenti per i quali non è prevista la sospensione automatica del provvedimento di diniego (0,8 x 1.225 = 980 persone), restino nei CPTA fino al respingimento dell’istanza cautelare, ossia per un periodo massimo di 20 giorni. La relazione tecnica ribadisce che la maggiore durata della permanenza non comporta nuovi o maggiori oneri, nella considerazione che, sulla base della normativa vigente, i centri ospitano i richiedenti asilo per periodi superiori.
PUNTO b)
Quantificazione dell’onere relativo all’accoglienza dei richiedenti asilo ospitati nei CPTA, che ottengono l’accoglimento dell’istanza cautelare e vengono trasferiti nei centri di accoglienza: 495.000 euro.
La relazione tecnica stima che i soggetti trattenuti nei CPTA che ottengono l’accoglimento dell’istanza cautelare sono circa 60 (il 20% delle 300 persone trattenute nei centri che hanno presentato l’istanza cautelare).
Considerando che, sulla base normativa vigente i centri ospitano in media i richiedenti per 30 giorni, l’onere recato dalla norma risulta così quantificato:
- Giorni di permanenza (180-30) 150
- Numero richiedenti 60
- Costo pro capite giornaliero 55 euro
- Costo complessivo 495.000 euro
PUNTO c)
Quantificazione dell’onere relativo all’accoglienza dei richiedenti nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR): 6.600.000 euro.
La relazione tecnica sottolinea che le disposizioni in esame comportano un maggiore onere anche in riferimento ai servizi prestati dagli enti locali finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati. La relazione tecnica stima che i richiedenti asilo immessi nelle strutture in parola siano circa 3.000 persone (il 30 per cento del totale dei richiedenti asilo, che nel 2006 sono stati 10.000); di costoro circa 1.500 otterranno lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria (il 50 per cento di 3.000). Da detta platea devono essere sottratte altre 500 unità in quanto, in base a norme vigenti[25], è già previsto il diritto ai servizi di accoglienza per un periodo di 6 mesi.
Per la residua platea di 1000 individui, la normativa dello SPRAR già prevede che i giorni di accoglienza siano 60. L’onere recato risulta così quantificato:
- Soggetti beneficiari 1000
- Costo pro capite giornaliero 55 euro
- Giorni di permanenza (180-60) 120
- Costo complessivo (1000x120x55 euro) 6.600.000 euro
Al riguardo si rileva che le quantificazioni sono basate su una ipotesi di permanenza massima nei centri di accoglienza pari a 180 giorni. Peraltro, tale ipotesi non appare trovare riscontro nel tenore letterale delle disposizioni di cui all’articolo 35.
Tale articolo prevede che:
§ il Tribunale assuma la propria decisione entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso (comma 10);
§ analoga durata sia prevista per il procedimento dinanzi alla Corte d’appello (comma 13).
Il periodo di 180 giorni può trascorrere dunque per intero senza considerare l’ulteriore ricorso in Cassazione, i termini di proponibilità dei ricorsi nonché la durata della procedura esperita presso le commissioni territoriali. Alla luce di quanto esposto, appare dunque necessario che il Governo fornisca chiarimenti sui criteri in base ai quali è stata formulata l’ipotesi di permanenza massima nei centri assunta come parametro della quantificazione.
Pertanto, ove il periodo di 180 giorni fosse da considerare una durata media, andrebbero esplicitati i parametri in base ai quali tale valore medio è stato indicato.
Con riferimento agli ulteriori parametri forniti dalla relazione tecnica, la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti dal Governo.
ARTICOLO 39
Copertura finanziaria
La norma prevede una serie di autorizzazioni di spesa per le seguenti finalità:
- 239.000 euro per l’anno 2008 per l’articolo 4, comma 2, il quale dispone l’incremento del numero delle commissioni territoriali;
- 832.000 euro a decorrere dall’anno 2008 per l’articolo 4, comma 3, concernente la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri delle suddette commissioni;
- 3.200.000 euro a decorrere dall’anno 2008 per l’articolo 16, comma 2, il quale riconosce anche per i cittadini stranieri il gratuito patrocinio;
- 8.000.000 euro per l’anno 2008 per le esigenze di adeguamento dei centri derivanti dall’articolo 20;
- 12.218.250 euro a decorrere dall’anno 2008 per le misure in materia di accoglienza di cui agli articoli 20, 35 e 36. Per la medesima finalità è previsto anche l’incremento, nella misura di euro 6.600.000 a decorrere dall’anno 2008, della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989;
- 500.000 euro a decorrere dal 2008 per le attività di consulenza dell’ACNUR di cui all’articolo 24, comma 2.
Al relativo onere, valutato in euro 31.589.250 per l’anno 2008 e in euro 23.350.250 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987. La disposizione prevede, infine, una clausola di salvaguardia, con possibilità di prelievo dal Fondo spese obbligatorie e d’ordine.
Al riguardo, con riferimento alle differenti autorizzazioni di spesa, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alle ragioni per le quali l’onere derivante dall’incremento del numero delle Commissioni territoriali previste ai sensi dell’articolo 4, comma 2, sia limitato al solo anno 2008. In particolare, andrebbe chiarito se tali oneri siano connessi solo alle spese per la dotazione strumentale delle commissioni, determinandosi per gli anni successivi un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le stesse con una conseguente riduzione degli oneri connessi al funzionamento delle singole Commissioni e una invarianza della spesa complessiva.
Con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa complessiva di cui al comma 7, si osserva che questa, in quanto redatta in termini di mera previsione di spesa, non appare coerente con le singole autorizzazioni di spesa, di cui ai commi da 1 a 6, formulate in termini di limite massimo di spesa. In particolare, si segnala che le spese di cui agli articolo 16, comma 2, in materia di gratuito patrocinio, e di cui agli articoli 20, 35 e 36, relative alla permanenza dei richiedenti asilo e rifugiati presso i centri di accoglienza, in ragione della loro natura, appaiono suscettibili di determinare il riconoscimento di diritti soggettivi: pertanto in conformità alla vigente disciplina contabile, dovrebbero essere formulate in termini di previsione di spesa. Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo e, alla luce di tali chiarimenti, sarebbe opportuno modificare anche la formulazione sia delle singole autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, sia di quella complessiva prevista dal comma 7.
Con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell’articolo 39, dal momento che, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, essa si riferisce alla ristrutturazione dei centri di accoglienza, si invita il Governo a valutare l’opportunità di prevedere, nell’ambito dell’articolo 20, una specifica disposizione alla quale ricondurre l’onere.
Appare, inoltre, opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine allo specifico rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 1-septies del decreto legge n. 416 del 1989 previsto dal comma 5. In particolare appare necessario che il Governo chiarisca perché, pur trattandosi di oneri comunque connessi alla gestione dei centri di accoglienza, sia stata prevista la specifica destinazione al suddetto Fondo solo dell’importo di 6.600.000 euro, e non, invece, anche del restante onere di euro 12.218.250. Per altro verso, appare opportuno che il Governo chiarisca se il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo sia riconducibile al fatto che tra le finalità dello stesso rientri, ai sensi dell’articolo 1-sexies del suddetto decreto legge, anche il finanziamento dei servizi di accoglienza predisposti dagli enti locali. In caso affermativo, si segnala l’opportunità, data la molteplicità delle finalità per le quali è previsto l’utilizzo del suddetto Fondo, di prevedere espressamente che il finanziamento sia destinato a tale specifica finalità.
Con riferimento all’autorizzazione di spesa della quale è previsto l’utilizzo con finalità di copertura, relativa al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, si rammenta che la legge comunitaria per il 2006 prevede che alle eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali contenute nei decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle direttive, qualora non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provveda a carico del suddetto fondo. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca se sul medesimo sussistano le necessarie disponibilità e se il loro utilizzo non possa pregiudicare l’attuazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Dal punto di vista formale si segnala che, proprio in ragione della previsione sopra ricordata contenuta nella legge comunitaria, sarebbe opportuno modificare la clausola di copertura prevedendo non tanto, come nel testo , una riduzione d’autorizzazione di spesa, quanto l’utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Tale formulazione, infatti, appare più conforme alla prassi consolidata per gli schemi di attuazione di direttive comunitarie.
Si segnala, infine, l’opportunità di modificare la clausola di salvaguardia prevista dal comma 8, specificando gli articoli ai quali la stessa debba essere riferita, in quanto disposizioni formulate in termini di mera previsione di spesa.
Sui predetti profili appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
[1] Direttiva del Consiglio del 1° dicembre 2005.
[2] Si
tratta dello schema di decreto legislativo presentato per il parere alla Camera
con il numero identificativo DOC
[3] I commi 1 e 3 richiamati, analogamente a quanto previsto dalle altre leggi comunitarie annuali, delegano il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi, i decreti legislativi occorrenti a dare attuazione alle direttive, non ancora recepite, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. In particolare, per le direttive - compresa quella in esame - incluse nell’allegato B, è disposto che i relativi schemi di decreto siano trasmessi alla Camera e al Senato per l’espressione del parere dei competenti organi parlamentari. Il comma 4, inoltre, prevede che gli schemi di decreti legislativi recanti attuazione di alcune specifiche direttive, espressamente indicate dalla norma medesima, tra le quali è inclusa quella in esame, debbano essere corredati di relazione tecnica e che, su gli stessi, sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
[4] Istituite a norma dell’articolo 1-quater del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 recante norme in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.
[5] A norma dell’articolo 12 del D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
[6] Il cui ammontare è fissato con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
[7] A norma dell’articolo 30 che ha inserito l’articolo 1-quater nel citato decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416.
[8] A tal proposito la relazione tecnica rammenta che il gettone corrisposto ai presidenti della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui al DPR n. 136/1990 ammontava a 92,96 euro.
[9] Ossia quella allegata alla legge 30 luglio 2002, n. 189.
[10] Data in cui il Governo ha presentato al Senato il progetto di legge (AS. 795 della XIV legislatura) che ha dato origine alla legge 189/2002.
[11] Riferita alla legge 30 luglio 2002, n. 189.
[12] Articolo 1-quinquies del decreto legge n. 416/1989 ed articoli 18, 19 e 20 del DPR n. 303/2004.
[13] L’opuscolo informativo viene già redatto in base alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 6, del DPR n. 303/2004 e l’assistenza di un interprete è prevista dall’art. 1-quater, comma 3, del D.L. 416/1989, nonché dagli artt. 2, comma 1, e 14, comma 2, del DPR n. 303/2004.
[14] Articolo 1-sexies del decreto legge n. 416/1989 e 19, comma 1, lettera e), del DPR n. 303/2004.
[15] In data 7 maggio 2004.
[16] Si tratta dei casi di respingimento e di espulsione amministrativa disciplinati rispettivamente dagli articoli 10 e 13, comma 2, lettere a) e b) del testo unico sull’immigrazione D.lgs 286/1998.
[17] Articolo 10 del testo unico sull’immigrazione D.lgs 286/1998
[18] Articolo 13, comma 2, lettere a) e b) del testo unico sull’immigrazione D.lgs 286/1998.
[19] La relazione tecnica specifica che nel 2006 sono stati accolti complessivamente 19.888 ospiti tra centri di accoglienza e centri di identificazione.
[20] 1°
gennaio
[21] A tal fine è richiamato l’articolo 5 della legge n. 225/1992.
[22] Il ricorso è ammesso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui ha sede la commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
[23] L’articolo 11 del d.lgs. 140/2005, cui la disposizione rinvia, prevede che qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
[24] Articoli 22 e 23 del DPR n. 394/1999, articolo 7 del DPR n. 303/2004 e articolo 3 del DM del Ministro dell’interno 2 gennaio 1996 n. 233.
[25] Decreto legislativo n. 140/2005.