Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Direttiva 2003/72/CE - Completamento dello Statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori - Schema di D.lgs. n. 44 (art. 1, co. 3, L. n. 62/2005)
Riferimenti:
SCH.DEC 44/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 30
Data: 18/11/2006
Descrittori:
SOCIETA' COOPERATIVE   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Altri riferimenti:
L n. 62 del 18-APR-05   03/72/CE  


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 
SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

 

 

Direttiva 2003/72/CE

Completamento dello statuto della società cooperativa europea per quanto rigurda il coinvolgimento dei lavoratori

 

Schema di Decreto legislativo n. 44

(art. 1, co. 3, L. n. 62/2005)

 

 

 

 

 

 

 

N. 30

 

 

18 novembre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

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I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: LA0101


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati6

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali8

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Impatto sui destinatari delle norme  12

§      Formulazione del testo  12

Schede di lettura

§      La tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa in ambito comunitario  17

§      Il Regolamento (CE) n. 1435/2003  20

§      La Direttiva 2003/72/CE   24

§      L’Avviso Comune del 28 settembre 2006  30

§      Il contenuto dello schema di decreto legislativo  32

Schema di decreto legislativo n. 44

§      Attuazione della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori47

Normativa nazionale

§      Codice di Procedura Civile (artt. da 410 a 412-quater)73

§      D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74 Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.80

§      D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (il presente D.Lgs. è a disposizione presso il Servizio Studi)92

§      L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (art. 1 e All. B)93

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 29)99

Normativa comunitaria

§      Dir. 22 luglio 2003, n. 2003/72/CE Direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.103

§      Reg. (CE) 22 luglio 2003, n. 1435/2003 Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).121

Allegati

§      Protocollo d’intesa per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (13 settembre 1994)165

§      Avviso Comune Il recepimento della direttiva 22 luglio 2003 n. 72 che completa lo Statuto della Società Cooperativa Europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (28 settembre 2006)174

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

n. 44

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

Norma di delega

Art. 1, co. 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

Settore d’intervento

Lavoro

Numero di articoli

16

Date

 

§       presentazione

10 novembre 2006

§       assegnazione

11 novembre 2006

§       termine per l’espressione del parere

21 dicembre 2006

§       scadenza della delega

13 marzo 2007

Commissione competente

COMMISSIONE XI LAVORO (Ass. 11 novembre 2006 - termine 21 dicembre 2006)

Rilievi di altre Commissioni

COMMISSIONE V BILANCIO (Ass. 11 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento - termine 30 novembre 2006)

 

COMMISSIONE XIV POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (Ass. 11 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento - termine 21 dicembre 2006)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto in esame dà attuazione alla direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003, che completa lo Statuto della società cooperativa europea (SCE) per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Si ricorda che il Regolamento 1435/2003/CE, nell’intento di assicurare la parità delle condizioni di concorrenza e di contribuire allo sviluppo economico nell’ambito dell’Unione europea, introduce negli ordinamenti dei 25 Stati membri la nuova forma di società cooperativa costituita dalla Società cooperativa europea (che può essere creata ex novo o derivare dalla fusione o trasformazione di cooperative già esistenti), in modo da dotare le imprese cooperative di strumenti giuridici in grado di facilitare lo sviluppo delle attività transnazionali, eliminando gli ostacoli di carattere giuridico ed amministrativo che derivano dalle differenze di disciplina nelle varie legislazioni nazionali.

Pertanto le disposizioni della direttiva e quindi dello schema in esame integrano il predetto Regolamento per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ai processi decisionali per la costituzione, la gestione e il funzionamento delle SCE, al fine di garantire che la costituzione di una SCE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti. La Relazione illustrativa, tra l’altro, precisa che il testo tiene conto dell’avviso comune siglato dalle parti sociali in data 28 settembre 2006, in occasione del quale le parti sociali hanno adottato una posizione condivisa in merito all’attuazione delle disposizioni comunitarie in esame.

Il provvedimento è volto a introdurre un quadro normativo di riferimento per quanto riguarda l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in merito a questioni che riguardano la SCE, le sue affiliate o succursali, riprendendo essenzialmente le disposizioni già previste per il Comitato aziendale europeo nonché per lo statuto della Società europea (SE).

La sostanziale novità del provvedimento in oggetto, tuttavia, risiede nella partecipazione dei lavoratori: tale partecipazione, infatti, non si riferisce a generiche relazioni di lavoro collaborative, ma concerne l’influenza che i lavoratori possono esercitare sulle decisioni d’impresa attraverso la presenza di rappresentanti dei lavoratori stessi negli organi societari.

Allo scopo di raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE vengono instaurati negoziati tra gli organi di direzione e di amministrazione delle società partecipanti e una delegazione speciale di negoziazione (DSN), composta da rappresentanti dei lavoratori eletti o nominati tendenzialmente secondo un criterio di proporzionalità rispetto al numero di lavoratori impiegati nell’ambito delle singole strutture aziendali nazionali partecipanti. Tuttavia, in fase di prima applicazione, si prevede che i membri della DSN siano eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie.

La DSN decide di norma a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori delle imprese. Tuttavia è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri della DSN che rappresentino almeno i due terzi dei lavoratori nel caso in cui l’accordo conduca ad una riduzione dei diritti dei lavoratori.

In particolare il provvedimento disciplina:

-    il contenuto dell’accordo sulle modalità di coinvolgimento, che viene lasciato sostanzialmente alla libera determinazione delle parti, con alcune limitazioni. In particolare nel caso di SCE costituita mediante trasformazione si prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società cooperativa da trasformare in SCE. Le parti della negoziazione potranno decidere di applicare alternativamente: una forma di coinvolgimento che attribuisce ai rappresentanti dei lavoratori diritti di informazione e consultazione; una forma di coinvolgimento che prevede, oltre a tali diritti, anche il diritto di partecipazione alla nomina di rappresentanti dei lavoratori negli organi societari. Le parti, inoltre, determinano in concreto la natura e il livello di tali diritti;

-    la durata dei negoziati, stabilita in sei mesi prorogabili ad un anno su comune accordo delle parti;

-    la legge applicabile alla procedura di negoziazione, individuata in quella dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale dell’istituenda società;

-    le disposizioni sul coinvolgimento dei lavoratori che devono applicarsi nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo entro il termine previsto. Per tale eventualità il provvedimento, in adempimento di quanto prevede la direttiva, reca nell’Allegato le “disposizioni di riferimento” sul coinvolgimento (sia per l’informazione e la consultazione sia per la partecipazione) che si applicano in via subordinata, al fine di garantire comunque una disciplina adeguata per il coinvolgimento dei lavoratori. Le disposizioni sulla partecipazione (di cui alla parte terza dell’Allegato) si applicano però esclusivamente in alcuni casi, in modo da tutelare compiutamente i diritti acquisiti dei lavoratori. Si consideri inoltre che le “disposizioni di riferimento” si applicano anche allorché le parti decidano di comune accordo di adottare tali disposizioni sul coinvolgimento.

Il provvedimento, inoltre, disciplina una serie di aspetti attinenti agli obblighi e ai diritti dei membri della DSN e dell’organo di rappresentanza o comunque dei rappresentanti dei lavoratori. In primo luogo si prevede l’obbligo di mantenere il segreto sulle notizie riservate acquisite dai rappresentanti dei lavoratori durante la negoziazione o le procedure di informazione e consultazione. Peraltro si dispone che ai medesimi soggetti siano assicurate la stessa protezione e le stesse garanzie previste più in generale per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dagli accordi collettivi.

Al fine di verificare il rispetto di quanto disposto dal provvedimento è prevista l’istituzione di un Comitato tecnico di valutazione composto da rappresentanti di vari Dicasteri. Inoltre si prevede la costituzione di un Gruppo tecnico presso il Ministero del lavoro composto da membri nominati dalle parti sociali con compiti di monitoraggio.

Infine si precisano i rapporti del provvedimento rispetto alle differenti discipline in materia di coinvolgimento dei lavoratori previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro o dagli statuti societari.

Relazioni e pareri allegati

Al provvedimento, oltre alla Relazione illustrativa, sono allegate la Relazione tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Come si legge nella Relazione tecnico-normativa il recepimento della direttiva sarebbe dovuto avvenire entro il 18 agosto 2006.

Nella medesima Relazione si precisa, inoltre, che il provvedimento verte in materia di “ordinamento civile”, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del Titolo V della Costituzione.

L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) non indica espressamente se dal provvedimento possano derivare eventuali oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni; tuttavia sembrerebbe desumersi l’assenza di tali oneri, dato che l’analisi afferma che sono coinvolte sul piano operativo le medesime strutture amministrative che già presiedono alla tenuta dei registri di iscrizione delle società cooperative.

 

Non è allegata una Relazione tecnica sugli oneri finanziari, evidentemente perché il provvedimento, come precisato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 16, non dovrebbe comportare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Si consideri al riguardo che all’articolo 14, comma 5, si dispone che l’istituzione e il funzionamento del Comitato tecnico e del Gruppo tecnico avvenga nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che i componenti di tali organi non percepiscono alcun compenso o rimborso spese.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni dello schema di decreto rientrano nella materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettere l), della Costituzione.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Le disposizioni dello schema di decreto, essendo indirizzate a favorire il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese, almeno sul piano dell’informazione e della consultazione, si pongono in relazione con l’articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.

Lo schema presenta inoltre attinenze con l’articolo 35 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

All’articolo 3, per quanto attiene alle modalità di elezione o di designazione dei membri “nazionali” della delegazione speciale di negoziazione, si segnala che il testo non sembra indicare una disciplina a regime. Si evidenzia inoltre che, seppur non esplicitato dal comma 4, dovrebbe intendersi che anche in fase di prima applicazione l’elezione o la designazione dei membri “nazionali della DSN dovrebbe rispettare la previsione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/72/CE, secondo cui gli Stati membri, nello stabilire le modalità di elezione o designazione, debbano prendere “le misure necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano almeno uno che rappresenti ciascuna entità giuridica partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato”.

L’articolo 10, rispetto alle analoghe disposizioni contenute nell’articolo 8 della direttiva 2001/86/CE, specifica che la qualifica di notizia riservata sia definita dall’organo competente della SCE e delle entità giuridiche partecipanti. Inoltre lo schema in esame non si avvale della facoltà prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, di introdurre una previsione secondo cui l’esonero dall’obbligo di comunicazione di notizie riservate, qualora queste possano arrecare danno o difficoltà al funzionamento della SCE (o della società partecipante o delle sue affiliate o dipendenze), debba essere subordinato ad un’autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

Al medesimo articolo 10, per dare più compiuta attuazione alla previsione dell’articolo 14 della direttiva, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere apposite sanzioni amministrative nel caso in cui gli di organi di vigilanza o di amministrazione della SCE violino, senza idonea giustificazione, gli obblighi relativi all’informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

La direttiva 2003/72/CE attribuisce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel recepimento nell’ordinamento interno, in primo luogo per quanto riguarda le modalità del coinvolgimento dei lavoratori, ma anche in altri punti dell’articolato.

All’articolo 3, comma 10, sulla base della previsione dell’articolo 3, paragrafo 7, secondo periodo della direttiva si dispone, richiamando la lettera n) della parte seconda dell’Allegato relativa alle spese dell’organo di rappresentanza, che le entità giuridiche partecipanti, salvo non sia diversamente convenuto, debbano fornire le risorse necessarie a finanziare le spese di organizzazione delle riunioni, le spese relative ad un esperto nonché le spese di soggiorno e viaggio dei membri della DSN.

Al riguardo, per quanto riguarda l’articolo 7, si evidenzia che il provvedimento in esame non si avvale della facoltà concessa dal paragrafo 3 dell’articolo 7 della direttiva 2003/72/CE, secondo cui gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di riferimento per la partecipazione, di cui alla parte terza dell'allegato, non si applichino nei casi di costituzione di una SCE mediante fusione (cd. clausola opting out).

Il provvedimento non si avvale della facoltà prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, di introdurre una previsione secondo cui l’esonero dall’obbligo di comunicazione di notizie riservate, qualora queste possano arrecare danno o difficoltà al funzionamento della SCE (o della società partecipante o delle sue affiliate o dipendenze), debba essere subordinato ad un’autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

L’articolo 13 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano misure appropriate per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SCE. Il corrispondente articolo dello schema attua tale principio prevedendo l’obbligo di porre in essere un nuovo negoziato qualora intervengano modifiche sostanziali nella SCE con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Nel gennaio 2006 la Commissione ha pubblicato i risultati dell’attività svolta da un gruppo di esperti costituito in vista del recepimento negli ordinamenti nazionali della direttiva 2003/72/CE.

Analogamente a quanto già avvenuto per le direttive 94/45/CE (comitati aziendali europei) e 2001/86/CE (coinvolgimento dei lavoratori nella Società europea), la Commissione ha creato un gruppo di esperti composto di esperti nazionali e rappresentanti delle partisociali per discutere le modalità di trasposizione della direttiva[1].

I documenti di lavoro e i resoconti delle riunioni del gruppo dovrebbero costituire, nelle intenzioni della Commissione, delle semplici indicazioni per coloro i quali sono coinvolti, nei rispettivi ordinamenti, nell’attività legislativa per la trasposizione della direttiva. Tali indicazioni non hanno carattere vincolante e non esentano gli Stati membri dalla loro responsabilità di assicurare una trasposizione e una applicazione corrette della direttiva; al tempo stesso non esonerano la Commissione dal suo obbligo di controllare la piena e tempestiva attuazione della direttiva medesima.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Il provvedimento dispone che eventuali disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organi societari previste dalla contrattazione collettiva non si applichino alla SCE. Rimangono invece fermi i diritti già esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori diversi dalla partecipazione, previsti tra l’altro dagli accordi collettivi.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 14 prevede che, entro sei mesi dalla costituzione del Comitato tecnico di valutazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con altri Ministeri, provveda ad individuare, con regolamento, le procedure amministrative per l’emanazione dei provvedimenti conseguenti all’inosservanza delle disposizioni del provvedimento, nonché le modalità con cui gli organi societari e i rappresentanti dei lavoratori possono rivolgersi al Comitato nel caso della medesima inosservanza.

Coordinamento con la normativa vigente

Nell’ordinamento interno le prime disposizioni sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dell’impresa sono state introdotte dal decreto legislativo n. 74 del 2002, relativo al Comitato aziendale europeo (CAE), in attuazione della normativa comunitaria.

Pertanto l’articolo 15 dello schema prevede che, qualora la SCE sia una impresa di dimensioni comunitarie e quindi rientri teoricamente nell’ambito di applicazione del decreto legislativo sul CAE, tale ultimo decreto non trovi applicazione né ad essa né alle sue affiliate o succursali. In sostanza, nella concorrenza delle due discipline, il legislatore dispone che si applichi quella sulla SCE. Tuttavia la disciplina del CAE diviene applicabile nel caso in cui la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare i negoziati o di porre termine a quelli già iniziati.

Inoltre il provvedimento prevede che le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organi societari, previste eventualmente dalla legge, dagli accordi collettivi e dagli statuti societari, non si applicano alla SCE. In sostanza la disciplina sulla partecipazione prevista per la SCE prevale su eventuali previsioni legislative, negoziali o statutarie difformi. Una eccezione è prevista per le disposizioni in materia di partecipazione di cui siano destinatarie le affiliate delle SCE; in tal caso restano salve eventuali previsioni della legge, della contrattazione collettiva e degli statuti anche se diverse da quelle del provvedimento in esame.

Vengono invece fatti salvi i diritti relativi all’informazione e alla consultazione già esistenti nell’ordinamento interno, previsti dalla legge, dagli accordi collettivi e dagli statuti, diversi da quelli previsti dal provvedimento in esame.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricorda che il Governo ha trasmesso al Parlamento nella medesima data (10 novembre 2006), ai fini dell’espressione del previsto parere, oltre allo schema in esame, anche lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, che ha istituito un quadro generale relativo all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori. Anche la citata direttiva 2002/14/CE è contenuta nell’allegato B della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento, introducendo nell’ordinamento interno una disciplina sul coinvolgimento dei lavoratori nell’attività della società cooperativa europea, rafforza la possibilità dei rappresentanti dei lavoratori di esercitare una influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito delle società cooperative. La novità appare di notevole rilievo soprattutto per le società che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 74 del 2002 sul Comitato aziendale europeo, che già prevede una forma di coinvolgimento per le imprese di dimensioni comunitarie imperniata sull’informazione e consultazione dei lavoratori; anche per le società a cui si applica la disciplina del CAE, tuttavia, c’è la rilevante novità, per l’ordinamento interno, dell’introduzione dell’istituto della partecipazione dei lavoratori agli organi societari.

In ogni caso il provvedimento, coma già accennato, lascia ampia autonomia alle parti negoziali sulle modalità e sulla natura del coinvolgimento dei lavoratori (informazione e consultazione o partecipazione), prevedendo in via suppletiva, nel caso di mancato accordo, una disciplina di riferimento.

Formulazione del testo

L’articolo 7 non prevede alcuna disciplina specifica per il caso in cui presso diverse società partecipanti esista più di una delle forme di partecipazione e la DSN non prenda decisioni in merito a quale di esse debba essere introdotta nella SCE. In tal caso, tuttavia, sembrerebbe doversi applicarsi la previsione della parte terza dell’Allegato, secondo cui i lavoratori della SCE o l’organo di rappresentanza dei lavoratori sono autorizzati ad eleggere, designare, indicare i nominativi o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti.

All’articolo 7, comma 3, si osserva che la disposizione prevede un obbligo di comunicazione da parte della DSN solamente con riferimento alla decisione di cui al comma 3; sarebbe invece opportuno prevedere tale obbligo anche con riferimento alle decisioni che la DSN può assumere ai sensi del comma 2. A tal fine, al comma 3, si potrebbero sostituire le parole: “del presente comma” con le seguenti: “del presente comma e del comma precedente”.

All’articolo 14, comma 2, si osserva che sarebbe opportuno sostituire il riferimento al “Ministero” con quello al “Ministro”, prevedendo quindi che il regolamento previsto sia adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati.

L’articolo 13, comma 2, appare di difficile interpretazione in ordine al rinvio alla situazione esistente precedentemente all’avvio dei negoziati relativi alle procedure per l’istituzione della DSN.

All’allegato, parte terza, si osserva, sul piano della redazione formale, che alla lettera f) in questione sarebbe opportuno sostituire le parole: “i membri della cooperativa” con le seguenti: “i soci della cooperativa”.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alle schede di lettura.

 


Schede di lettura


La tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori alla
gestione dell’impresa in ambito comunitario

L’assenza nei diversi Trattati europei (da ultimo il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, ratificato con la L. 7 aprile 2005, n. 57) di un elenco dei diritti sociali nonché di chiare basi giuridiche specifiche per il diritto del lavoro ha rappresentato un condizionamento all’evoluzione dei diritti di partecipazione dei lavoratori, da sempre subordinati ai diritti della concorrenza e delle società oltre che alle esigenze del libero e corretto funzionamento del mercato.

E’ a partire dalla seconda metà degli anni ’70, che, anche in seguito ad eventi sociali, i diritti di informazione e consultazione acquisiscono importanza, con espresso riconoscimento in materia di licenziamenti collettivi (direttiva 75/129/CEE) e di trasferimenti d’azienda (direttiva 77/187/CEE).

Sempre nel 1975, con il Rapporto sulla “Partecipazione dei lavoratori e struttura delle società nella Comunità Europea” (noto come Libro verde) si cercò di rispondere alle varie critiche in merito all’opportunità di istituire una rappresentanza operaia all’interno dell’organo di vigilanza di tutte le società per azioni aventi una determinata dimensione. E’ da ricordare, peraltro, che su tale linea si era collocata, nel 1970, una prima proposta di regolamento relativa allo Statuto della società per azioni europea, nella quale si prevedeva non solamente la partecipazione dei lavoratori al consiglio di vigilanza ma anche la costituzione, a livello aziendale, di appositi organismi rappresentativi dotati di diritti di informazione e negoziazione nei confronti della direzione della società stessa[2].

Tale proposta incontrò una serie di critiche, in particolare concernenti il sistema dualistico, tanto che successive proposte arrivarono a proporre non soltanto il ricorso anche al sistema monistico[3], ma anche alla facoltà di scegliere tra quattro diversi modelli di partecipazione.

L’attenzione europea per i diritti di partecipazione dei lavoratori riprese nella seconda metà degli anni ’80. Oltre all’emanazione del Regolamento (CEE) n. 2137/85, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), si possono citare, come esempi, il Dialogo sociale di Val Duchesse del 1985, la Carta Delors del 1989 e l’Accordo sulla Politica Sociale allegato al Protocollo n. 14 del Trattato di Maastricht trasfuso nel 1997 nel Trattato di Amsterdam); ma è con la direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994 (quale risultato dell’Accordo sulla Politica Sociale), riguardante l'istituzione di un Comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, e con la direttiva 97/74/CE del Consiglio del 12 dicembre 1997, che ha esteso la richiamata direttiva 94/45/CE al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che si avvertì la necessità di evitare che una dimensione transnazionale dell’impresa si potesse tradurre in un fattore di penalizzazione dei diritti dei lavoratori. La direttiva 94/45/CE, circoscritta alle imprese o gruppi di imprese di determinate dimensioni (almeno 1000 dipendenti, con stabilimenti situati in almeno 2 Stati membri e occupanti ciascuno 150 dipendenti) dopo aver definito il concetto di gruppo (composto da un’impresa controllante e imprese controllate) ha individuato nel CAE l’organismo necessario per esercitare i diritti di informazione e consultazione, e la cui costituzione e composizione è rimessa agli Stati membri. In alternativa al CAE, la direttiva ha previsto l’istituzione di una o più procedure per l’informazione o la consultazione[4].

Successivamente, nel maggio del 1997, il “Gruppo Davignon”, costituito da esperti nominati dalla Commissione europea, nel riscontrare una sostanziale diversità tra le relazioni sociali vigenti nei vari sistemi degli Stati membri, propose che la disciplina unitaria delle informazioni, consultazione e partecipazione nella futura figura giuridica della società per azioni europea venisse negoziato, nel corso del processo di costituzione della società, nell’ambito di un gruppo transnazionale di negoziazione. In mancanza di accordo, sarebbero state applicate disposizioni minimali, in analogia con le disposizioni sul CAE, le quali includevano anche la piena partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di sorveglianza della SE, in rapporto a specifiche proporzioni. Tali lavori sono confluiti nel Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001, sullo Statuto della Società Europea, che ha rinviato ad un’apposita direttiva (“considerando” n. 19 e articoli 40 e 43) la questione del coinvolgimento dei lavoratori nell’organo di vigilanza (previsto per il sistema dualistico) o nell’organo di amministrazione, nel caso di adozione del sistema monastico. E’ stata quindi adottata la direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell’8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della società per azioni europea per quanto concerne il coinvolgimento dei lavoratori, il cui termine di recepimento (8 ottobre 2004) coincide con l’entrata in vigore del richiamato Regolamento n. 2157, proprio perché le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono complemento indissociabile del regolamento e devono essere applicate contemporaneamente (“considerando” n. 19 del Regolamento 2157). La direttiva 2001/86/CE è stata recepita nell’ordinamento interno con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 188.

La materia della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, è stata successivamente trattata dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, che ha istituito un quadro generale relativo all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori[5], nonché dalla direttiva 2003/72/CE sulla Società cooperativa europea, che completa il Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio che ha istituito lo statuto della società cooperativa europea (cfr. infra), al cui recepimento si provvede appunto con lo schema di decreto legislativo in esame.

 

Si ricorda che la direttiva 2002/14/CE - che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o negli stabilimenti situati nell’Unione Europea - si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri, a tutte le imprese  che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o a tutti gli stabilimenti  che impiegano, sempre in uno Stato membro, almeno 20 addetti.

Le procedure di informazione e consultazione riguardano in particolare l’evoluzione e le prospettive dell’attività dell’impresa o dello stabilimento; la situazione economica; la situazione, la struttura e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’impresa o stabilimento, nonché tutte le decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro e di contratti di lavoro (articolo 4).

L’articolo 5 della direttiva prevede che gli Stati membri possano autorizzare le parti sociali a definire liberamente e mediante accordo le modalità di applicazione dei dispositivi di informazione e di consultazione.

Deve essere altresì garantita la riservatezza delle informazioni fornite in via riservata ai rappresentanti dei lavoratori ed agli eventuali esperti che li assistano, ed il datore di lavoro può essere esentato dall'obbligo di informazione e di consultazione nel caso in cui ciò ostacoli gravemente il funzionamento dell'impresa o le rechi pregiudizio (articolo 6).

Dovranno poi essere previste disposizioni atte a garantire protezione ai rappresentanti dei lavoratori nell’esercizio delle loro funzioni (articolo 7), e misure di carattere sanzionatorio applicabili in caso di violazione agli obblighi derivanti dall’attuazione della direttiva (articolo 8).

L’articolo 9 specifica che le disposizioni della direttiva non pregiudicano le procedure di informazione e consultazione contenute in altri provvedimenti comunitari, quali, tra gli altri, la direttiva direttiva 98/59/CE, la direttiva 2001/23/CE e la direttiva 94/45/CE.

ll termine di recepimento della direttiva, infine, è stato fissato al 23 marzo 2005 (articolo 11).

 

Tutte queste disposizioni costituiscono un insieme di norme destinato ad indirizzare il sistema di labour relations verso una forma più partecipativa o collaborativa, anche se sempre all’interno del modello sociale europeo. Nella strategia per l’occupazione seguita al vertice di Lisbona del 2000, infatti, richiamata anche dalla citata direttiva 2002/14/CE[6], l’Unione europea ha ribadito il legame tra qualità e produttività del lavoro nonché la l’esigenza di relazioni industriali qualitativamente elevate, all’interno delle quali avrebbe notevole importanza il coinvolgimento dei lavoratori nella formazione delle decisioni del management.

Il Regolamento (CE) n. 1435/2003

Il completamento del mercato interno dell’Unione europea ha comportato l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali nonché l'adeguamento delle strutture produttive alla dimensione comunitaria del mercato stesso. In particolare, ciò ha significato, per le imprese operanti in ambito comunitario impegnate in attività non rivolte unicamente al soddisfacimento di esigenze locali, la necessità di una programmazione e riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria. Atteso che il quadro giuridico nel quale le imprese esercitano le loro attività nella UE resta in gran parte basato sulle legislazioni nazionali e che tale situazione di fatto ha ostacolato in modo considerevole il raggruppamento di società di diversi Stati membri, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2137/85, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e il regolamento (CE) n. 2157/2001, relativo allo statuto della Società europea.

Tuttavia questi due interventi non sono stati considerati adeguati in relazione alle specificità delle imprese cooperative. Nell'intento di assicurare la parità delle condizioni di concorrenza e di contribuire al proprio sviluppo economico, la Comunità ha dunque deciso di dotare le società cooperative, entità giuridiche normalmente riconosciute in tutti gli Stati membri, di strumenti giuridici adeguati e in grado di facilitare lo sviluppo di attività transnazionali, eliminando gli ostacoli di carattere giuridico ed amministrativo che derivano dalle differenze di disciplina nelle varie legislazioni nazionali. mediante la collaborazione, la cooperazione o la fusione tra cooperative esistenti appartenenti a diversi Stati membri, o mediante la creazione di nuove imprese cooperative su scala europea.

Tale intento si è tradotto nel Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo Statuto della Società cooperativa europea.

Con l'adozione del richiamato Regolamento è stato costituito un vero e proprio statuto giuridico unico della SCE.

Il Regolamento in oggetto definisce la SCE una società avente personalità giuridica e il cui capitale sottoscritto è diviso in quote. La sede della SCE, fissata dallo statuto, deve essere situata all'interno della UE e coincidere con il luogo in cui è stabilita l'amministrazione centrale. La SCE dispone della personalità giuridica a partire dalla sua iscrizione nello stato in cui ha la sede.

In particolare, oggetto principale della SCE è il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o servizi o l'esecuzione di lavori nel quadro dell'attività che la SCE esercita o fa esercitare.

La costituzione di una SCE è disciplinata dalla legislazione applicabile alle cooperative dello Stato in cui la SCE stabilisce la propria sede sociale, fatte ovviamente salve le disposizioni del Regolamento in questione.

In particolare, la SCE può essere costituita nei modi seguenti:

·         da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri;

·         da almeno cinque persone fisiche e società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi;

·         da società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato e altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi;

·         mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri diversi;

·         mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo la legge di uno Stato membro ed avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggetti alla legge di un altro Stato membro.

 

Il capitale è rappresentato dalle quote dei soci espresse nella valuta nazionale[7]. Esso deve essere di almeno 30.000 euro o del suo equivalente in valuta nazionale (articolo 3). E’ inoltre prevista la sottoscrizione di un importo più elevato nel caso in cui la legge di uno Stato membro lo prescriva. Un aumento o una diminuzione del capitale non richiede né modifiche statutarie, né pubblicità, purché sia rispettato l'ammontare minimo e la pubblicità annuale dell'ammontare del capitale.

 

Relativamente allo statuto, esso deve almeno indicare (articolo 5, paragrafo 4):

·         la denominazione sociale preceduta o seguita dalla sigla “SCE” e, ove occorra, dall'indicazione “a responsabilità limitata”;

·         l'indicazione esatta dell'oggetto sociale;

·         il nome delle persone fisiche e la denominazione sociale delle entità che sono soci fondatori della SCE, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, dell'oggetto e della sede sociale;

·         l'indirizzo della sede sociale della SCE;

·         le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;

·         i diritti e gli obblighi dei soci e, se del caso, le loro differenti categorie, nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria;

·         il valore nominale delle quote sottoscritte, nonché l'ammontare del capitale sottoscritto e l'indicazione della variabilità del capitale;

·         le norme specifiche relative all'importo degli utili da destinare, ove occorra, alla riserva legale;

·         i poteri e le attribuzioni dei membri dei singoli organi sociali;

·         le condizioni di nomina e di revoca dei membri degli organi sociali;

·         le regole che disciplinano le maggioranze e i quorum;

·         la durata della società, quando questa ha durata limitata.

 

Per ogni SCE sussiste l'obbligo di iscrizione, nello Stato membro della sede sociale, in un registro designato dalla legge di tale Stato, conformemente alla legge applicabile alle società per azioni. L'iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione di una SCE formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il Regolamento in oggetto, inoltre, prevede che la struttura della SCE comprenda un'assemblea generale e un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o da un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della scelta adottata dallo statuto. L'assemblea generale deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Si ricorda, in proposito, che nel sistema dualistico l'organo di direzione assicura la gestione della società cooperativa europea. Il membro o i membri dell'organo di direzione hanno il potere di obbligare la società cooperativa nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio. Essi sono nominati e revocati dall'organo di vigilanza. Nessuno può esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza della SCE. L'organo di vigilanza può tuttavia, in caso di vacanza, designare uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di membro dell'organo di direzione. Nel corso di tale periodo, le funzioni dell'interessato in qualità di membro dell'organo di vigilanza sono sospese.

Nel sistema monistico, invece, l'organo di amministrazione garantisce la gestione della SCE. Il membro o i membri dell'organo di amministrazione hanno il potere di obbligare la SCE nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio. Solo la gestione della SCE può essere delegata dall'organo di amministrazione ad uno o più soci.

Lo scioglimento della SCE, infine, è pronunciato mediante decisione dell'assemblea generale in relazione a determinate cause, quali, tra le altre, la decorrenza del termine fissato dallo statuto o la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo stabilito, oppure per decisione giudiziaria, ad esempio quando la sede della SCE è stata trasferita al di fuori della Comunità. La SCE oggetto di una procedura di liquidazione, d'insolvenza o di cessazione dei pagamenti è sottoposta alle disposizioni del diritto nazionale dello Stato in cui ha la sede.

 


La Direttiva 2003/72/CE

La direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, completa il quadro normativo posto dal su illustrato regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003[8], concernente la disciplina della società cooperativa europea (di seguito SCE), dettando disposizioni specifiche intese ad assicurare il pieno "coinvolgimento" dei lavoratori.

L’articolo 16, paragrafo 1, fissa il termine del 18 agosto 2006 per il recepimento della direttiva.

La direttiva disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle SCE, proponendosi di dettare una disciplina che coordini le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative al medesimo coinvolgimento.

Lo scopo della direttiva, infatti (“considerando” n. 3), nel promuovere gli obiettivi sociali della Comunità, è di stabilire una disciplina, in particolare nel settore del coinvolgimento dei lavoratori, “per garantire che la costituzione di una SCE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle entità partecipanti alla costituzione di una SCE”.

Come si legge nel “considerando” n. 5, “la grande varietà delle normative e delle prassi esistenti negli Stati membri circa le modalità di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nell'iter decisionale delle società cooperative rende inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori applicabile alla SCE.” Pertanto il coinvolgimento dei lavoratori si propone senza indirizzi predeterminati. Le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori sono stabilite in ciascuna SCE secondo l’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione (articoli da 3 a 6) o, in mancanza di tale accordo, secondo le disposizioni di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori fissate dalla direttiva (articoli 7 ed 8). Riprendendo peraltro quanto già previsto dalla direttiva 2001/86/CE relativa al coinvolgimento dei lavoratori nell’attività della società europea, la direttiva in esame indica, tra le forme di coinvolgimento applicabili, non solo l’informazione e la consultazione dei lavoratori ma anche la partecipazione dei medesimi alle decisioni d’impresa attraverso la presenza di rappresentanti dei lavoratori stessi negli organi societari.

 

In particolare, l’articolo 1 della direttiva definisce l’oggetto della direttiva stessa, mentre il successivo articolo 2 fornisce alcune definizioni. Tra queste, particolare importanza assumono le seguenti:

§      delegazione speciale di negoziazione: si intende la delegazione istituita conformemente alle disposizioni di cui al successivo articolo 3 della direttiva allo scopo di negoziare con l’organo competente delle società partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE;

§      coinvolgimento dei lavoratori: si intende qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società;

§      informazione: si intende l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SCE, sui problemi che riguardano la stessa SCE e qualsiasi affiliata o succursale della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SCE;

§      consultazione: si intende l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SCE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all'interno della SCE ;

§      partecipazione: si intende l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante:

-          il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società, o

-          il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società e/o di opporvisi.

 

In particolare, per quanto riguarda la procedura di negoziazione applicabile alle SCE, la direttiva distingue a seconda che si tratti:

§         di SCE costituite da almeno due entità giuridiche o mediante trasformazione;

§         di SCE costituite esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche.

 

Per le SCE costituite da almeno due entità giuridiche o mediante trasformazione, ai sensi degli articoli da 3 a 7, il coinvolgimento è assicurato mediante la conclusione di un apposito accordo. Quest'ultimo è stipulato tra la società ed una delegazione speciale di negoziazione, costituita in modo da rappresentare i lavoratori interessati.

La delegazione speciale di negoziazione (articolo 3)

Ai sensi dell’articolo 3, una volta definito il progetto di costituzione di una SCE, gli organi di direzione o di amministrazione delle entità giuridiche partecipanti (paragrafo 1) intraprendono le iniziative necessarie per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella SCE. A tal fine (paragrafo 2), è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti e delle filiazioni o succursali interessate, secondo specifici orientamenti.

In particolare (paragrafo 2, lettera a)), in occasione dell’elezione o designazione dei membri della delegazione in oggetto, si deve garantire:

·         che i membri debbano essere eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro dalle entità giuridiche partecipanti e dalle filiazioni o succursali interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero di lavoratori nell'insieme degli Stati membri;

·         che, nel caso di una SCE costituita mediante fusione, se ricorrono determinate condizioni, debbano essere presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro, in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un membro rappresentante per ogni società cooperativa partecipante, che è iscritta e ha lavoratori in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SCE.

 

Inoltre (paragrafo 2, lettera b)), gli Stati membri devono stabilirele modalità di elezione e di designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.

La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE (paragrafo 3).

A tal fine, gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SCE, sino all'iscrizione di quest'ultima.

In particolare, si evidenzia (“considerando” n. 10) che le norme sul voto nella delegazione speciale che rappresenta i lavoratori a fini negoziali, in particolare nel caso in cui stipuli accordi che prevedono un livello di partecipazione inferiore a quello esistente in una o più entità partecipanti, dovrebbero essere commisurate al rischio che i regimi e le prassi di partecipazione esistenti scompaiano o siano ridotti. Detto rischio è maggiore nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione o fusione che nel caso di una SCE costituita mediante creazione di una SCE ex novo.

Salvo i casi in cui la procedura di negoziazione sia regolata dalla legislazione dello Stato membro (articolo 6), la delegazione speciale di negoziazione decide, ai sensi del paragrafo 4, a maggioranza assoluta dei membri, a condizione che tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori.

Ciascun membro dispone di un voto. Nel caso in cui i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri:

§         nel caso di una SCE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25% del numero complessivo dei lavoratori impiegati dalle cooperative partecipanti;

§         nel caso di una SCE da costituire in qualsiasi altro modo, se la partecipazione comprende almeno il 50 % del numero complessivo dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti.

 

Ai sensi del paragrafo 6, ad eccezione del caso di una SCE costituita mediante trasformazione (nel qual caso il paragrafo stesso non trova applicazione se la partecipazione è prevista nella cooperativa da trasformare), la delegazione speciale di negoziazione può decidere di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione in vigore nei singoli Stati membri in cui la SCE ha lavoratori, mediante una decisione che richiede una maggioranza composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentino almeno i due terzi dei lavoratori. Tali voti devono, in questo caso, rappresentare lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.

La delegazione speciale di negoziazione, infine, può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della SCE, delle filiazioni e succursali o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla data della decisione anzidetta, a meno che le parti non convengano di riaprire i negoziati più rapidamente.


L'accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori
(articolo 4)

L’accordo è negoziato dagli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, secondo la legislazione dello Stato membro nel quale sarà situata la sede sociale della SCE.

I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi. Inoltre, le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati fino ad un anno in totale, a decorrere dalla costituzione della delegazione speciale di negoziazione (articolo 5).

L'accordo deve determinare (paragrafo 2):

§         il campo d'applicazione dell'accordo stesso;

§         la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SCE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue filiazioni e succursali;

§         le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;

§         la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;

§         le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza;

§         le modalità di attuazione delle procedure per l'informazione e la consultazione nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di istituire una o più di queste procedure anziché un organo di rappresentanza;

§         la procedura da seguire, affinché i lavoratori possano eleggere, designare o raccomandare i loro membri o opporsi alla loro designazione, nonché i loro diritti, qualora durante i negoziati le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi;

§         la data di entrata in vigore dell'accordo e la sua durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, compreso, ove opportuno, nel caso di modifiche strutturali intervenute nella SCE e nelle sue filiazioni e succursali in seguito alla creazione della SCE.

Durata dei negoziati (articolo 5)

I negoziati che iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale possono proseguire per i sei mesi successivi, ma le parti possono comunque decidere di comune accordo di prorogare i medesimi negoziati fino ad un anno in totale.

Legge applicabile alla negoziazione (articolo 6)

La legge applicabile alla procedura di negoziazione è la legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SCE.

Le disposizioni di riferimento (articolo 7)

Ai fini del coinvolgimento dei lavoratori nelle attività della SCE, gli Stati membri stabiliscono disposizioni di riferimento (paragrafo 1) volte al soddisfacimento delle disposizioni contenute nell'allegato della direttiva stessa.

Le disposizioni di riferimento previste dalla legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SCE si applicano dalla data di iscrizione di quest'ultima:

§         nel caso in cui le parti abbiano deciso in tal senso;

§         qualora non sia stato concluso alcun accordo tra gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione entro i termini stabiliti e siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

-          l'organo competente di ciascuna delle entità giuridiche decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento relative alla SCE e di proseguire in questo modo la registrazione della SCE;

-          la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di non aprire i negoziati o di porre termine ai negoziati in corso con gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti.

 

Inoltre, occorre sottolineare (paragrafo 2) che le disposizioni di riferimento stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato membro di iscrizione si applicano soltanto nei casi tassativamente elencati dalla direttiva, che variano secondo il modo di costituzione della SCE (trasformazione, fusione o altro).

 

Invece con riferimento alle SCE costituite esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche, l’articolo 8 della direttiva in esamedistingue tra:

§      SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche, che impiegano, nel loro insieme, almeno 50 lavoratori in almeno due Stati membri. In tal caso si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 3 a 7;

§      le SCE costituite solo da persone fisiche, ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche che impieghino, nel loro insieme, meno di 50 lavoratori, oppure impiegano 50 o più lavoratori ma concentrati in un solo Stato membro. In tal caso invece il coinvolgimento dei lavoratori è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

·         nella SCE stessa, si applicano le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE, applicabili ad altre entità dello stesso tipo;

·         nelle sue filiazioni e succursali, si applicano le disposizioni dello Stato membro in cui esse sono situate, applicabili ad altre entità dello stesso tipo.

 

La direttiva 2003/72/CE detta inoltre disposizioni comuni a tutte le SCE.

In particolare:

§         si assicura (articolo 9) la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti alle assemblee generali o a quelle separate o di settore in specifici casi, e cioè:

-          quando le parti convengano in tal senso nell’accordo di cui al precedente articolo 4;

-          quando una cooperativa disciplinata dal sistema in oggetto si trasforma in SCE;

-          nel caso in cui una SCE non costituita mediante trasformazione di una cooperativa partecipante era disciplinata con il sistema in oggetto e si realizzino specifiche situazioni;

§         si disciplina l’obbligo di riservatezza sugli elementi forniti in via riservata ai membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza nonché ai rappresentanti dei lavoratori, che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione (articolo 10);

§         si dispongono le stesse garanzie, previste per gli altri rappresentanti dei lavoratori dalle discipline e/o dalle prassi nazionali, per i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE (articolo 12);

§         si adottano misure al fine di impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SCE al fine di privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento o di negare tali diritti agli stessi (articolo 13).

 

La direttiva, infine, non pregiudica i diritti e le disposizioni, previsti dalle normative e/o dalle prassi nazionali, in materia di coinvolgimento dei lavoratori e di partecipazione agli organi (articolo 15).

L’Avviso Comune del 28 settembre 2006

In data 28 settembre 2006 le parti sociali italiane hanno siglato un Avviso Comune per il recepimento della direttiva 2003/72/CE. Con l’Avviso Comune le parti sociali intendono proporre la propria posizione condivisa “in merito all'attuazione delle disposizioni della Direttiva ed alla formulazione del testo di legge di recepimento della stessa, nella piena valorizzazione del metodo concertativo e dell'autonomia collettiva”.

L’Avviso recepisce sostanzialmente il contenuto della direttiva nonché dell’allegato. Peraltro l’Avviso in alcune parti specifica le prassi nazionali cui la direttiva rinvia (cfr. ad esempio l’articolo 2, comma 1, lettera e), in cui, per identificare i rappresentanti dei lavoratori vengono richiamati l’accordo interconfederale del  13 settembre 1994 e i contratti collettivi). Tale previsione viene ripresa dallo schema in esame.

In altre parti, invece, si connota specificamente il contenuto delle norme, come nell’articolo 3, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2, in cui si precisa che il computo dei lavoratori, ai fini della costituzione della delegazione speciale di negoziazione (DSN), deve essere condotto in relazione solo a quelli con contratto di lavoro subordinato. All’articolo 3, comma 2, lettera b)) si stabilisce inoltre che, in via di prima applicazione, i membri della DSN sono eletti o designati fra le RSU/RSA dalle stesse rappresentanze congiuntamente alle OO.SS. stipulanti gli accordi collettivi vigenti, anche fra persone che non siano lavoratori delle entità partecipanti alla costituzione della SCE. Anche tali previsioni sono recepite dallo schema in esame.

All’articolo 10, comma 1 dell’Avviso non appare conforme al contenuto della direttiva la limitazione temporale (tre anni) con riferimento all’obbligo di mantenere il segreto sulle notizie riservate anche dopo la scadenza del mandato da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

Si evidenzia inoltre che l’articolo 10, comma 3, dell’Avviso, sulla base del corrispondente articolo della direttiva 2003/72/CE (cfr. infra), nell’ambito delle disposizioni in materia di segreto e riservatezza, stabilisce che “le parti invitano il legislatore a ricomprendere nella disciplina del presente articolo le SCE che perseguono direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni”. Tuttavia lo schema in esame, nel disciplinare gli obblighi di segreto e riservatezza, non prevede alcuna specifica disciplina al riguardo. Si ricorda che la direttiva subordina la possibilità di prevedere una disciplina specifica per le SCE che perseguono fini di orientamento ideologico alla condizione che tali disposizioni specifiche già esistano nella legge nazionale.

L’articolo 14, sulla base del corrispondente articolo della direttiva, invita il legislatore a prevedere sanzioni adeguate in caso di violazione della disciplina sul coinvolgimento dei lavoratori da parte degli organi della SCE.

Infine l’articolo 16 ritiene opportuna la costituzione di un organo presso il Ministero del lavoro, i cui componenti siano costituiti dalle parti sociali, con compiti di osservazione e monitoraggio sull’applicazione della disciplina in questione. A tale previsione lo schema di decreto dà attuazione nell’articolo 14, comma 3, prevedendo la costituzione di un Gruppo tecnico presso il Ministero del lavoro.

Il contenuto dello schema di decreto legislativo

Il provvedimento in esame viene adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), che reca nell’allegato B l’indicazione della direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Il termine per l’esercizio della delega, che inizialmente scadeva il 12 novembre 2006, è stato prorogato al 13 marzo 2007 in base alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 3, ultimo periodo[9] della legge n. 62/2005.

 

Si consideri che il termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione da parte degli Stati membri è già scaduto il 18 agosto 2006.

 

Il testo in esame riproduce abbastanza fedelmente le disposizioni contenute nella direttiva 2003/72/CE. Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, inoltre, il testo “tiene conto dell’Avviso comune siglato dalla parti sociali in data 28 settembre 2006, con l’intento di giungere ad una posizione condivisa in merito all’attuazione delle disposizioni comunitarie in esame.

Per questi motivi, la scheda di analisi tende ad evidenziare le differenze, formali e sostanziali, individuate.

 

L’articolo 1 precisa che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle SCE, conformemente alla procedura di negoziazione stabilita dagli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze definite dagli articoli 7 e 8, a quella prevista nell’allegato al provvedimento.

 

L’articolo 2 reca alcune definizioni. Oltre alla definizioni gia in precedenza analizzate in sede di commento alla direttiva, lo schema:

§      definisce, analogamente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/72/CE, entità giuridiche partecipanti le società ivi comprese le cooperative e gli altri enti giuridici che partecipano direttamente alla costituzione della SCE;

§      definisce, riprendendo quanto disposto dall’analogo articolo 2, paragrafo 1, lettera c)¸ della direttiva 2003/72/CE, affiliata (articolo 2, comma 1, lettera c)), un’ impresa sulla quale l’entità giuridica o la SCE effettua un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 3, commi da 2 a 7, del D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74, recante l’attuazione della citata direttiva 94/45/CE, relativa all'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;

 

In particolare, la possibilità di esercitare un'influenza dominante si presume, salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa alternativamente (articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 74 del 2002):

a)      può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione;

b)      dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa;

c)      detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.

 

Quando due o più imprese del gruppo soddisfano uno o più dei criteri di cui al richiamato comma 2, si intende per impresa controllante quella che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di tale criterio, quella che soddisfa il criterio b), o, infine, quella che soddisfa il criterio c).

I diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.

 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 74 del 2002, un'impresa non è considerata «impresa controllante» rispetto a un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi:

a)      quando un soggetto che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un'impresa, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purché eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o delle sue attività, di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della società in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorità competenti;

b)      quando una società di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purché i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Per società di partecipazione finanziaria si intendono le società la cui attività prevalente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.

 

Occorre sottolineare che la presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali. Infine, nel caso in cui un'impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio è situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.

 

§      definisce, analogamente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/86/CE, affiliata o succursale interessata la controllata o al sede secondaria di una società o di una entità giuridica partecipante destinata a divenire controllata o sede secondaria della SCE a decorrere dalla creazione di quest’ultima.

 

Lo stesso articolo 2, inoltre, dispone che per “rappresentanti dei lavoratori” sono da intendersi i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legislazione vigente nonché dell’accordo interconfederale 13 settembre 1994[10] - relativo alla disciplina generale delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nelle cooperative e loro società collegate, in attuazione di quanto contenuto nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 -, o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora il predetto accordo interconfederale non trovi applicazione (articolo 2, comma 1, lettera e)).

 

Si ricorda che la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali è disciplinata dall’articolo 19 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). In particolare le r.s.a possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni azienda nell’ambito dei sindacati che hanno firmato i contratti collettivi applicati nell’azienda.

Invece gli accordi interconfederali, tra cui quello su citato, hanno previsto la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie. La peculiarità di tali organismi è che traggono la propria legittimazione in parte dal vincolo associativo ed in parte dal criterio elettivo, in modo da porsi quali espressione anche dei lavoratori non iscritti ad alcuna associazione sindacale.

 

Infine, si definisce “organo di rappresentanza” (articolo 2, comma 1, lettera f)) l’organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi negoziali di cui al successivo articolo 4, o conformemente alle disposizioni dell’allegato, “onde attuare l’informazione e la consultazione dei lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SCE”.

 

L’articolo 3, riprendendo quasi integralmente il dettato dell’analogo articolo 3 della direttiva 2003/72/CE, istituisce la delegazione speciale di negoziazione (DSN) e prevede i criteri relativi alla sua composizione.

Il comma 4 dell’articolo 3 in esame prevede, in fase di prima applicazione, l’elezione o la designazione dei membri della DSN tra i componenti delle RSU/RSA da parte delle rappresentanze stesse, congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri, inoltre, possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o meno lavoratori di una società partecipante o di una società affiliata o dipendenza interessata.

 

Per quanto attiene alle modalità di elezione o di designazione dei membri “nazionali” della DSN, si osserva che il testo non sembra indicare una disciplina a regime.

Si osserva inoltre che, seppur non esplicitato dal comma 4, dovrebbe intendersi che anche in fase di prima applicazione l’elezione o la designazione dei membri “nazionali” della DSN dovrebbe rispettare la previsione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/72/CE, secondo cui gli Stati membri, nello stabilire le modalità di elezione o designazione, debbano prendere “le misure necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano almeno uno che rappresenti ciascuna entità giuridica partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato”.

 

Nel caso in cui nello stabilimento o impresa interessata manchi una preesistente rappresentanza sindacale, la determinazione delle modalità di concorso dei lavoratori all’elezione o designazione dei membri della DSN è rimessa alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il CCNL applicato dalle entità giuridiche partecipanti (articolo 3, comma 2, lettera c)).

 

Il comma 10 dell’articolo 3, inoltre, conformemente alla direttiva prevede che le spese destinate al funzionamento della DSN sono sostenute dalle entità giuridiche partecipanti in modo da permettere alla medesima DSN di espletare adeguatamente il suo compito. Sulla base della previsione dell’articolo 3, paragrafo 7, secondo periodo della direttiva si dispone più specificamente, richiamando la lettera n) della parte seconda dell’Allegato relativa alle spese dell’organo di rappresentanza, che le entità giuridiche partecipanti, salvo non sia diversamente convenuto, debbano fornire le risorse necessarie a finanziare le spese di organizzazione delle riunioni, le spese relative ad un esperto nonché le spese di soggiorno e viaggio dei membri della DSN.

 

Analoga disposizione è contenuta nell’articolo 4, relativo al contenuto dell’accordo sulla modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE; per il resto il medesimo articolo presenta un contenuto analogo a quello della direttiva 2003/72/CE. In sostanza (comma 2, lettera e)) si prevede che l’accordo deve stabilire, tra l’altro, le risorse finanziarie e materiali da attribuire all’organo di rappresentanza e che, salvo non sia diversamente previsto, la SCE debba fornire le risorse necessarie a finanziare le spese di organizzazione delle riunioni, le spese relative ad un esperto nonché le spese di soggiorno e viaggio dei membri dell’organo di rappresentanza.

 

Anche le disposizioni concernenti la durata dei negoziati  di cui all’articolo 5 risultano identiche a quelle contenute nella direttiva 2001/86/CE.

 

Per quanto concerne la legge applicabile alla procedura di negoziazione, l’articolo 6, oltre a confermare il dettato dell’analogo articolo della direttiva 2001/86/CE, specifica che la SCE registrata in Italia ha l’obbligo di far coincidere l’ubicazione dell’amministrazione centrale con quella della sede sociale (riprendendo una previsione dell’articolo 6 del Regolamento 1435/2003/CE).

 

Come già ricordato in precedenza, l’articolo 7, comma 1, disciplina il ricorso alle disposizioni di riferimento nel caso in cui non venga raggiunto un accordo in merito al coinvolgimento dei lavoratori, oppure nel caso in cui le parti abbiano deciso di avvalersi delle stesse disposizioni di riferimento di cui all’allegato, che mirano innanzitutto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori sulla base delle relazioni regolari elaborate dalla direzione della SCE.

Il successivo comma 2 enuncia tassativamente i casi in cui si applicano le disposizioni relative alla partecipazione di cui alla terza parte dell’Allegato, in accordo con le analoghe disposizioni contenute nell’articolo 7 della direttiva 2003/72/CE. In particolare, tali disposizioni sulla partecipazione si applicano, nel caso di SCE costituita:

§         tramite trasformazione, qualora le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applicano ad una società trasformata in SCE;

§      tramite fusione, qualora anteriormente all'iscrizione della SCE esiste presso una o più delle cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25% del numero complessivo di lavoratori di tutte le cooperative partecipanti o, alternativamente, qualora anteriormente all'iscrizione della SCE, esiste presso una o più delle cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;

§      in qualsiasi altro modo, qualora anteriormente all'iscrizione della SCE, esiste presso una o più delle entità giuridiche partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50% del numero complessivo di lavoratori di tutte entità giuridiche partecipanti o, alternativamente, qualora anteriormente all'iscrizione della SCE esiste presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.

 

L’articolo 7, comma 3, dello schema, secondo quanto disposto dalla direttiva, prevede che se presso diverse società partecipanti esisteva più di una forma di partecipazione, la DSN decide quale di esse viene adottata nella SCE.

 

Si osserva che il testo non prevede alcuna disciplina specifica per il caso in cui presso diverse società partecipanti esista più di una delle forme di partecipazione e la DSN non prenda decisioni in merito a quale di esse debba essere introdotta nella SCE. In tal caso, tuttavia, sembrerebbe doversi applicarsi la previsione della parte terza dell’Allegato, secondo cui i lavoratori della SCE o l’organo di rappresentanza dei lavoratori sono autorizzati ad eleggere, designare, indicare i nominativi o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti.

Si osserva che la disposizione in esame prevede un obbligo di comunicazione da parte della DSN solamente con riferimento alla decisione di cui al comma 3. sarebbe invece opportuno prevedere tale obbligo anche con riferimento alle decisioni che la DSN può assumere ai sensi del comma 2. A tal fine, al comma 3, si potrebbero sostituire le parole: “del presente comma” con le seguenti: “del presente comma e del comma precedente”.

 

Lo schema di decreto legislativo in esame non si avvale della facoltà concessa dalparagrafo 3 dell’articolo 7 della direttiva 2003/72/CE, secondo cui gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di riferimento per la partecipazione, di cui alla parte terza dell'allegato, non si applichino nei casi di costituzione di una SCE mediante fusione.

 

Per quanto riguarda l’Allegato, si evidenzia:

§         con riferimento alla parte prima (composizione dell’organo di rappresentanza) che l’elezione dei membri “nazionali” dell’organo di rappresentanza avviene conformemente alla legge nonché al citato accordo interconfederale del 13 settembre 1994 o alla contrattazione collettiva di riferimento;

§         conn riferimento alla parte terza (partecipazione), che tutti i membri eletti, designati o indicati dall’organo di rappresentanza per gli organi societari sono membri a pieno titolo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano i soci della cooperativa, compreso il diritto di voto (lettera f)).

 

Si osserva, sul piano della redazione formale, che alla lettera f) sarebbe opportuno sostituire le parole: “i membri della cooperativa” con le seguenti: “i soci della cooperativa”.

 

L’articolo 8 recepisce sostanzialmente le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva relative alle procedure per la costituzione della DSN applicabili alle SCE costituite esclusivamente da persone fisiche o da una sola persona giuridica e persone fisiche.

 

L’articolo 9, recependo sostanzialmente quanto previsto dalla direttiva, assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle assemblee generali o a quelle separate o di settore con diritto di voto in specifici casi.

 

L’articolo 10 prevede l’obbligo, per i membri della DSN, di non rivelare notizie riservate.

Si osserva che rispetto alle analoghe disposizioni contenute nell’articolo 10 della direttiva 2003/72/CE, l’articolo in esame specifica che la qualifica di notizia riservata sia definita dall’organo competente della SCE e delle entità giuridiche partecipanti.

 

Si evidenzia inoltre che:

§         il testo non si avvale della facoltà prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, di introdurre una previsione secondo cui l’esonero dall’obbligo di comunicazione di notizie riservate, qualora queste possano arrecare danno o difficoltà al funzionamento della SCE (o della società partecipante o delle sue affiliate o dipendenze), debba essere subordinato ad un’autorizzazione amministrativa o giudiziaria;

 

§         al comma 3 si fa salva l’applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. codice sulla “privacy”);

 

Si ricorda che il decreto legislativo 196 del 2003, “ribattezzato” codice della privacy, recepisce l’ultima direttiva dell’Unione europea, n. 58 del 2002, in materia di comunicazioni elettroniche. Il codice si compone di 3 Parti: I, recante disposizioni generali; II relativa a disposizioni relative a specifici settori; III, concernente tutela dell’interessato e sanzioni. L’articolo 28 definisce il titolare del trattamento, mentre l’articolo 29 individua le funzioni e i requisiti del responsabile del trattamento. Il codice è in vigore, ai sensi dell’articolo 186, dal 1° gennaio 2004.

 

§         al comma 4, si prevede che i membri della DNS o dell’organo di rappresentanza, in caso di contestazione relativamente alla segretezza di una informazione che l’organo della SCE si rifiuta di fornire, possono ricorrere al giudice del lavoro.

 

Si osserva che andrebbe valutata l’opportunità di prevedere apposite sanzioni amministrative nel caso in cui gli di organi di vigilanza o di amministrazione della SCE violino, senza idonea giustificazione, gli obblighi relativi all’informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

 

L’articolo 11 recepisce fedelmente le disposizioni della direttiva 2003/72/CE in relazione all’obbligo di cooperazione tra l’organo competente della SCE e l’organo di rappresentanza dei lavoratori.

 

Per quanto concerne le tutele dei lavoratori, l’articolo 12, oltre a ribadire quanto contenuto nelle analoghe disposizioni della direttiva 2003/72/CE, prevede che per i soggetti interessati dal sistema di protezione le tutele e le garanzie comportino, oltre al diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni, anche, purché previsto dalla contrattazione collettiva, il rimborso dei costi di viaggio e soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni

 

L’articolo 13 prevede la necessità di porre in essere un nuovo negoziato nel caso in cui dopo la registrazione della SCE intervengano modifiche sostanziali (sia nella SCE sia nelle società partecipanti e nelle affiliate) che possano ledere i diritti di coinvolgimento dei lavoratori (comma 1).

Ai sensi del successivo comma 2, si dispone che il nuovo negoziato sia avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche e delle succursali della SCE e si svolga secondo le procedure stabilite dai precedenti articoli da 3 a 7, tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati relativi alle procedure per l’istituzione della DSN.

 

Al riguardo, si segnala che la norma appare di difficile interpretazione in ordine al rinvio alla situazione esistente precedentemente all’avvio dei negoziati relativi alle procedure per l’istituzione della DSN.

 

L’articolo 14, in attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2003/72/CE, dispone delle modalità per vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento in esame.

In primo luogo si prevede la costituzione presso il Ministero del lavoro di un Comitato tecnico di valutazione composto da cinque membri, a cui gli organi amministrativi della SCE nonché i rappresentanti dei lavoratori possono rivolgersi in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al provvedimento in esame. Inoltre, con apposito regolamento, saranno disciplinate le procedure per l’emanazione di provvedimenti autoritativi in caso di inosservanza delle medesime disposizioni.

Si prevede inoltre la costituzione di un Gruppo tecnico presso il Ministero del lavoro, i cui membri sono nominati dalle parti sociali, con compiti di monitoraggio sullo stato di applicazione della disciplina introdotta dal provvedimento.

Si dispone che i membri del Comitato e del Gruppo restino in carica tre anni, eventualmente prorogabili, e che dal loro funzionamento si deve far fronte con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

L’articolo 15 precisa i rapporti del provvedimento in esame rispetto alle differenti discipline in materia di coinvolgimento dei lavoratori previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro o dagli statuti societari.

In particolare, il comma 1 stabilisce la non applicazione delle disposizioni sul Comitato aziendale europeo, di cui al citato D.Lgs. 74 del 2002, alla SCE e alle sue affiliate o succursali nel caso in cui la SCE sia un’impresa di dimensioni comunitarie o un’impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dello stesso D.Lgs. 74.

 

Si ricorda che il citato D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74 ha ripreso - con qualche modifica e integrazione - i contenuti dell'Accordo interconfederale del 6 novembre 1996 stipulato da Confindustria e Assicredito da un lato e CGIL, CISL e UIL dall'altro, il quale a sua volta è in buona misura una trasposizione pressoché letterale della direttiva 94/45/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1994. Le modifiche e le integrazioni rispetto all'accordo derivano dalla necessità di tenere conto da un lato del principio e criterio direttivo di delega e dall'altro dei rilievi mossi dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora del 6 aprile 2001[11].

In particolare, il provvedimento istituisce un Comitato aziendale europeo (di seguito denominato CAE), quale organo di informazione e di consultazione dei lavoratori, o di una procedura intesa ai medesimi fini:

§       in ogni impresa di dimensione comunitaria, cioè che impieghi almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri nonché 150 o più lavoratori in ciascuno di almeno due Stati membri;

§       in ogni gruppo di imprese di dimensione comunitaria ; rientrano in tale novero i gruppi che abbiano: almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri; due (o più) imprese aventi sede in diversi Stati membri; almeno un'impresa del gruppo che impieghi 150 o più lavoratori in uno Stato membro ed un'altra impresa del medesimo gruppo che assolva lo stesso requisito in un diverso Stato membro.

Qualora l'impresa sia di dimensione comunitaria e faccia altresì parte di un gruppo di dimensione comunitaria, il CAE viene istituito a livello del gruppo, salvo diverso accordo.

I poteri e le competenze dei CAE e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori riguardano tutte le unità produttive situate negli Stati membri.

Inoltre, si precisa che i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. Utilizzando la possibilità offerta dalla direttiva 94/45/CEE (articolo 2, paragrafo 2) di effettuare il calcolo in base alle legislazioni e/o alle prassi nazionali, il D.Lgs. 74 del 2002 prevede che:

§       i lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato siano computati nella misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni;

§       - i lavoratori a tempo parziale siano computati proporzionalmente all'attività svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61[12], concernente i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, siano esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio.

 

La responsabilità dell'istituzione di un CAE o di una procedura per l'informazione e la consultazione è a carico della direzione centrale - quindi, si deve intendere, della direzione centrale dell'impresa controllante (nel caso di gruppo) - ovvero del dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze.

Per quanto attiene alle modalità per l'istituzione del CAE o di una procedura per l'informazione e la consultazione, l'iniziativa può essere assunta:

§       dalla direzione centrale;

§       da almeno 100 lavoratori - o dai loro rappresentanti - di almeno due imprese o unità produttive situate in non meno di due Stati membri diversi;

§       dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessato.

La procedura istitutiva è costituita da un accordo tra la direzione centrale ed una delegazione speciale di negoziazione. I membri di quest'ultima di designazione italiana sono scelti dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale (applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessato) congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie (dell'impresa o del gruppo di imprese). Nell'ipotesi in cui non sussistano queste ultime (in un'impresa o in un'unità produttiva), le organizzazioni sindacali citate convengono con la direzione centrale le modalità di concorso dei lavoratori (dell'impresa o dell'unità produttiva) alla designazione dei rappresentanti della delegazione.

In caso di esito positivo della negoziazione, è concluso un accordo che istituisce il CAE ovvero una diversa procedura per l'informazione e la consultazione. Tale procedura può peraltro essere prevista anche in aggiunta al CAE.

L'accordo è stipulato in forma scritta tra la direzione generale (anche nel caso che la trattativa sia stata condotta dal dirigente delegato) e la delegazione speciale di negoziazione (la quale, al riguardo, delibera a maggioranza dei propri membri). Esso definisce, in ogni caso, il contenuto dell'informazione e della consultazione nonché la propria durata e le modalità di rinegoziazione.

Nell'ipotesi di istituzione del CAE, l'accordo stabilisce la relativa composizione, le competenze, le modalità delle riunioni, le risorse finanziarie e materiali ad esso spettanti.

Nel caso di istituzione - in via sostitutiva o complementare - di un'altra procedura, l'accordo ne definisce parimenti contenuto e modalità.

I componenti italiani del CAE ovvero i titolari (sempre, è da intendersi, italiani) della diversa procedura sono designati per un terzo dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale (applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessato) e per i restanti due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie (dell'impresa o del gruppo di imprese).

 

Sono inoltre individuate alcune fattispecie alle quali consegue l'istituzione ex lege del CAE secondo la specifica disciplina richiamata dal provvedimento stesso. Tali fattispecie sono:

§       decisione in tal senso da parte della direzione centrale e della delegazione speciale di negoziazione;

§       rifiuto - da parte della direzione centrale - dell'apertura di negoziati in un periodo di sei mesi a decorrere dalla richiesta;

§       mancato raggiungimento di un accordo entro tre anni a decorrere dalla richiesta;

§       decisione delle parti di non rinnovare l'accordo stipulato in materia entro il 22 settembre 1996: si tratta dell'accordo stipulato autonomamente dalle parti, entro il termine in cui avrebbe dovuto essere recepita la direttiva 94/45/CE.

L'istituzione ex lege del CAE sembra essere immediata in caso di mancato rinnovo dell'accordo già in vigore.

La stessa istituzione ex lege è invece esclusa nell'ipotesi in cui la delegazione speciale di negoziazione decida, con almeno due terzi dei voti, di non avviare la trattativa o di abbandonarla.

E’ inoltre richiesto l'obbligo di segretezza a carico dei membri della delegazione speciale di negoziazione e del CAE, degli esperti che eventualmente li assistano e dei rappresentanti dei lavoratori nell'ambito della procedura (diversa dal CAE) per l'informazione e la consultazione. L'obbligo riguarda le notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla direzione centrale o dal dirigente delegato. Questi ultimi possono astenersi dal comunicare le informazioni richieste qualora esse siano suscettibili di creare danno, notevoli difficoltà o turbativa dei mercati.

Ai membri della delegazione speciale di negoziazione e del CAE nonché ai rappresentanti dei lavoratori nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione si riconosce il diritto a permessi retribuiti, qualora siano dipendenti di sede italiana (dell'impresa o di una delle imprese del gruppo). La misura minima di tali permessi è pari a 8 ore trimestrali.

Trovano infine applicazione gli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n.300 (cosiddetto statuto dei lavoratori), relativi ad una disciplina speciale di tutela per l'ipotesi di trasferimento dall'unità produttiva ed alla concessione di permessi non retribuiti per alcune attività sindacali (in misura non inferiore a 8 giorni l'anno).

 

Inoltre, ai sensi del comma 2, le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti, diverse da quelle regolamentate dal provvedimento in esame, non si applicano alle SCE costituite in conformità con le disposizioni di cui al richiamato Regolamento 1435/2003/CE.

 

Non sono comunque pregiudicati, ai sensi del comma 3:

§      i diritti di coinvolgimento dei lavoratori diversi da quelli individuati nel provvedimento stesso, di cui godono i lavoratori della SCE e delle sua affiliate o succursali, diversi dalla partecipazione agli organi della SCE;

§      le disposizioni in materia di partecipazione agli organi societari, diverse da quelle previste dal provvedimento in esame, di cui sono destinatarie le affiliate della SCE.

 

L’articolo 16, infine, reca una clausola di invarianza della spesa pubblica.

 


Schema di decreto legislativo n. 44


Attuazione della direttiva 2003/72/CE del Consiglio,
del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa
europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori


Camera dei deputati

Servizio per i Testi normativi

XV Legislatura

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo

Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 10 novembre 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (44).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 21 dicembre 2006. La richiesta è inoltre assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 novembre 2006.

 

 

 

(Annuncio all'Assemblea: 11 novembre 2006)

44


 

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e

le riforma istituzionali

 

 

 

DRP/I/D - XV 24/06

ARRIVO 10 Novembre 2006

Prot: 200610001633/TN

 

 

Roma, lì 10 novembre 2006

Caro Presidente

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo 'recante: "Recepimento della direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006.

 

Cordiali saluti

 

 

 

 

Vannino Chiti

 

 

 

------------------------

On.

Fausto BERTINOTTI

Presidente della

Camera dei Deputati

ROMA


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Schema di decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003 del Consiglio, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

 

 

 

Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione della Direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003 del Consiglio, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, inserita nell'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (comunitaria 2004).

La necessità dell'intervento legislativo nasce dalla esigenza di garantire che le procedure relative al coinvolgimento dei lavoratori siano rispettate in tutte le ipotesi in cui vengano costituite Società Cooperative Europee con sede in Italia, al fine di consentire una contemporanea entrata in vigore dei principi del regolamento comunitario 1435/2003/CE.

Il testo tiene conto dell'Avviso Comune siglato dalle parti sociali in data 28 settembre 2006, con l'intento di giungere ad una posizione condivisa in merito all'attuazione delle disposizioni comunitarie in esame.

In particolare, in ordine ai contenuti dello schema di decreto legislativo si osserva che:

 

- l'art. 1 fissa l'oggetto del provvedimento;

 

- l'art. 2 fornisce le definizioni, tra cui quelle di società cooperativa europea, di rappresentanti dei lavoratori, di organo di rappresentanza dei lavoratori, di delegazione speciale di negoziazione, di coinvolgimento dei lavoratori, comprese l’informazione, la consultazione e la partecipazione;

 

- l'art. 3 fissa le procedure per la istituzione di una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti e delle affiliate, nei casi di costituzione di una società cooperativa europea; le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati, sono sostenute dalle entità giuridiche partecipanti che forniscono le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire alla delegazione speciale di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni. In particolare, le entità giuridiche partecipanti prendono a proprio carico, salvo diverso accordo con la delegazione speciale di negoziazione, le spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, le spese relative ad un esperto, le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza.

 

- l'art. 4 disciplina i contenuti dell'accordo che viene negoziato tra gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di

negoziazione definendo, tra l'altro, il campo d'applicazione dell'accordo stesso, la composizione, il numero dei membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza, le risorse finanziarie e materiali, la data di entrata in vigore dell'accordo.

 

- l'art. 5 individua la durata possibile dei negoziati;

 

- l'art. 6 stabilisce quale sia la legge applicabile alla procedura di negoziazione;

 

- l'art. 7 detta i casi e le condizioni di applicabilità delle disposizioni di riferimento previste dall'Allegato, che interviene qualora: a) le parti abbiano in tal senso deciso; b) non si sia raggiunto l'accordo entro i termini sopra indicati dall'articolo 5;

 

- l'art. 8 fissa le procedure di istituzione di una delegazione speciale di negoziazione nel caso di una società cooperativa europea costituita esclusivamente da persone fisiche o da una sola persona giuridica e da persone fisiche;

 

- l'art. 9 definisce le modalità di partecipazione dei lavoratori della società cooperativa europea ovvero dei loro rappresentanti alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee separate o settoriali;

 

- l'art. 10 disciplina gli obblighi di segretezza e riservatezza;

 

- l'art. 11 detta i principi ispiratori per il buon andamento dei rapporti tra l'organo competente della SCE, con l'organo di rappresentanza dei lavoratori o con i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;

 

- l'art. 12 interviene in materia di tutele per i rappresentanti dei lavoratori, disponendo che agli stessi vengano assicurate le medesime garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge o contratti collettivi applicabili negli Stati membri in cui i rappresentanti stessi sono impiegati;

 

- l'art. 13 interviene in materia di sviamento delle procedure, qualora a seguito di modifiche sostanziali dopo la registrazione di una società cooperativa europea, i rappresentanti siano privati dei loro diritti di coinvolgimento, prevedendo la messa in opera di un nuovo negoziato;

 

- l'art. 14 istituisce un Comitato tecnico, preposto ad attività di verifica degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo, costituito da rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero per lo Sviluppo Economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Dipartimento per i

diritti e le pari opportunità; istituisce altresì un Gruppo tecnico composto da membri nominati dalle parti sociali, preposto ad attività di osservatorio e monitoraggio dello stato di applicazione del presente decreto legislativo. Il Comitato e il Gruppo tecnico restano in carica per la durata di tre anni, al termine dei quali presentano al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una relazione di fine mandato ai fini dell'eventuale proroga degli organismi medesimi.

La partecipazione al Comitato tecnico e al Gruppo tecnico non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese, coerentemente con il disposto dall'art. 29 del decreto legge 223/2006, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

 

- l'art 15 fissa le interazioni tra la introducenda disciplina e la normativa sul comitato aziendale europeo di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002 n. 74.

 

- l'art. 16 reca la clausola di invarianza della spesa.

 

- l'allegato detta infine le disposizioni di riferimento, cui si deve ricorrere nei casi individuati dall'articolo 7 suddivise in tre sezioni: parte prima) composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori; parte seconda) disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione; parte terza) disposizioni di riferimento per la partecipazione.


1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

 

 

a) Necessità dell'intervento normativo

La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", prevedeva una delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003 del Consiglio, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei .lavoratori, da esercitare entro il 18 agosto 2006, inserendo la direttiva stessa nell'Allegato B). Trattasi di obbligo discendente dall'appartenenza all'Unione Europea.

 

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e 1 regolamenti vigenti

Il decreto proposto dà attuazione alla citata direttiva, introducendo nella legislazione nazionale specifiche norme che, nel regolamentare lo statuto della società cooperativa europea, intervengono in ordine alle procedure di coinvolgimento dei lavoratori.

 

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, trattandosi di recepimento conforme di direttiva.

 

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Lo schema di disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni incidendo in materia di Ordinamento civile e, pertanto, ai sensi del Titolo V della Costituzione, articolo 117, di competenza esclusiva dello Stato.

 

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Lo schema, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

 

 

2. Elementi di draftinge linguaggio normativo

 

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Viene introdotta la definizione di Società Cooperativa Europea e Delegazione Speciale di negoziazione.

 

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto i riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

 

 

3. Analisi dell'impatto della regolamentazione

 

a) ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento coinvolge le costituende società cooperative europee, ai sensi del regolamento 1435/2003/CE, disciplinandone gli aspetti relativi al coinvolgimento dei lavoratori. I soggetti destinatari sono, pertanto, i lavoratori delle società cooperative, i loro rappresentanti sindacali, gli organi di amministrazione delle società cooperative. Le amministrazioni coinvolte sono gli uffici che presiedono alla tenuta dei registri relativi alla iscrizione delle società cooperative.

 

b) obiettivi generali e specifici

l'obiettivo è la realizzazione di un quadro generale relativo al coinvolgimento dei lavoratori nelle società cooperative a livello europeo e la definizione delle modalità per l'esercizio dei diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

 

c) aree di criticità

non si rilevano aree di criticità

 

d) presupposti attinenti alla sfera finanziaria ed economica

sotto l'aspetto finanziario, le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

 

e) strumento tecnico normativo appropriato

come strumento normativo è stato individuato il decreto legislativo, in considerazione della peculiarità tecniche delle disposizioni recate.


Schema di decreto Legislativo recante attuazione della direttiva 2003172/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Decreto Legislativo 2 aprile 2002, n. 74 recante "Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di ún comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie";

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Regolamento n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

Vista la direttiva 2003172/CE Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2004;

Visto l'articolo 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del (data)

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .......................

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico.

 

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

 

 

Articolo 1

Oggetto

 

1. Il presente decreto legislativo disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società cooperative europee di seguito denominate "SCE", di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003. di seguito denominato: «regolamento».

 

2. A tal fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SCE, secondo la procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 del presente decreto o, nelle circostanze di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, a quella prevista nell'allegato al presente decreto legislativo .

 

 

 

 

 

Articolo 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

 

a)  "SCE", una società cooperativa costituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003;

 

b)  "entità giuridiche partecipanti", le società, ai sensi dell'art. 48 del Trattato che istituisce la Comunità europea ivi comprese le cooperative, e gli altri enti giuridici partecipanti direttamente alla costituzione di una SCE;

 

c)  "affiliata di un'entità giuridica partecipante o di una SCE", un'impresa sulla quale l'entità giuridica o la SCE esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;

 

d)  "affiliata o succursale interessata", la controllata o la sede secondaria di una società o di una entità giuridica partecipante, che è destinata a diventare controllata o sede secondaria di una SCE a decorrere dalla creazione di quest'ultima;

 

e)  "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonché dell' accordo interconfederale 13 settembre 1994, o dei contratti collettivi nazionali -di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

 

f)   "organo di rappresentanza", l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SCE;

 

g)  "delegazione speciale di negoziazione", la delegazione istituita conformemente all'articolo 3 del presente decreto legislativo per negoziare con l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 delle entità giuridiche partecipanti, ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE;

 

h)  "coinvolgimento dei lavoratori", qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa;

 

i)   "informazione", l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SCE, ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003, sui problemi che riguardano la stessa SCE e qualsiasi affiliata o succursale della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che eccedono i poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano all'organo di rappresentanza dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SCE, ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003;

1)  "consultazione", l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SCE, ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si può tener conto nell'iter decisionale all'interno della SCE;

 

m)"partecipazione", l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori. nelle attività di un'entità giuridica mediante:

1)  il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entità giuridica;

2)  il diritto di indicare i nominativi di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entità giuridica ovvero di opporvisi.

 

 

Articolo 3

Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione nei casi di SCE costituite da almeno due entità giuridiche o mediante trasformazione

 

1. Gli organi di direzione o di amministrazione delle entità giuridiche partecipanti predispongono il progetto di costituzione di una SCE e prendono con tempestività le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identità delle entità giuridiche partecipanti e delle affiliate o succursali interessate, nonché circa il numero di lavoratori, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.

 

2. A tal fine, nel rispetto del principio di non discriminazione, è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti e delle affiliate o succursali interessate.

 

3. In occasione dell'elezione o della designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire che:

a)  tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno stato membro dalle entità giuridiche partecipanti e dalle affiliate o succursali interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato nell'insieme degli Stati membri;

b)  tra di essi sia compreso almeno un rappresentante per ciascuna delle entità giuridiche partecipanti cha impiega lavoratori con contratto di lavoro subordinato nello Stato membro interessato, senza che da ciò derivi un aumento del numero complessivo dei membri della delegazione speciale di negoziazione;

c)  nel caso di una SCE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni cooperativa partecipante che è iscritta e abbia lavoratori con contratto di lavoro subordinato in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SCE se:

1)  il numero di detti membri supplementari non supera il 20% del numero dei membri designati in virtù della lettera a) del presente comma;

2)  la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati;

3)  se il numero di tali cooperative è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili di cui al punto 1), detti seggi supplementari sono attribuiti a cooperative di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati.

 

4. In fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di una affiliata o succursale interessata. Se, in una entità giuridica partecipante, in una affiliata o in una succursale interessata è assente, per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle entità giuridiche partecipanti, determinano le modalità di concorso dei lavoratori di detta entità, affiliata o succursale alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione;

 

5. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE. A tal, fine, gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SCE, sino all'iscrizione di quest'ultima.

 

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri,

a)  nel caso di una SCE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25% del numero complessivo dei lavoratori delle cooperative partecipanti, o

b)  nel caso di una SCE da costituire in qualsiasi altro modo, se la partecipazione comprende almeno il 50% del numero complessivo dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti.

 

7. Per riduzione dei diritti di partecipazione si intende una quota dei membri degli organi della SCE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del presente decreto legislativo, inferiore alla quota più elevata esistente nelle entità giuridiche partecipanti.

 

8. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare dell'avvio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne.

 

9. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori in vigore negli Stati membri in cui la SCE ha dipendenti. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 4 del presente decreto legislativo. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in almeno due Stati membri. Il presente comma non si applica nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, se la partecipazione è prevista nella cooperativa da trasformare. La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 % dei lavoratori della SCE, delle affiliate o succursali interessate, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale di negoziazione decide di 'riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato del presente decreto legislativo.

 

10. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle entità giuridiche partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. Le entità giuridiche partecipanti, salvo diverso accordo con la delegazione speciale di negoziazione, sostengono le spese di cui all'allegato, parte seconda, lettera n) del presente decreto legislativo.

 

 

Articolo 4

Contenuto dell'accordo

 

1. Gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.

 

2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo quanto previsto dal comma 4, l'accordo stipulato tra gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:

a)  il campo d'applicazione dell'accordo stesso;

b)  la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SCE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e succursali interessate;

c)  le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;

d)  la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;

e)  le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, la SCE sostiene le spese di cui all'allegato, parte seconda lettera n);

f)   se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;

g)  nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;

h)  la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, compreso, ove opportuno, nel caso di modifiche strutturali intervenute nella SCE e nelle sue affiliate e succursali interessate in seguito alla creazione della SCE.

 

3. L'accordo non è soggetto, salvo disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato.

 

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera a), nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella cooperativa da trasformare in SCE.

 

 

5. L'accordo precisa le disposizioni sulla possibilità dei lavoratori di partecipare alle assemblee generali, separate o settoriali a norma dell'articolo 9 del presente decreto legislativo e dell'articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1435/2003.

 

 

Articolo 5

Durata dei negoziati

 

1.I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.

 

2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.

 

 

Articolo 6

Legge applicabile alla procedura di negoziazione

 

1. La normativa applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo è quella dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SCE. La società cooperativa registrata in Italia ha l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'Amministrazione centrale con quella della sede sociale.

 

 

Articolo 7

Disposizioni di riferimento

 

1. Le disposizioni di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori previste dall'allegato, trovano applicazione dalla data di iscrizione della SCE nel registro delle imprese:

a)  qualora le parti abbiano deciso nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SCE;

b)  qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine di cui all'articolo 5, e

1)  l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 di ciascuna delle entità giuridiche partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SCE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SCE, e

2)  la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di cui all'articolo 3, comma 9 del presente decreto legislativo, di non aprire i negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di consultazione ed informazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui la SCE annovera lavoratori.

 

2. Le disposizioni di riferimento stabilite dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione ai sensi della Parte terza dell'allegato si applicano soltanto nel caso:

a)  di una SCE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applichino ad una cooperativa trasformata in SCE;

b)  di una SCE costituita mediante fusione:

1)  anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25% del numero complessivo di tutti i lavoratori delle entità giuridiche partecipanti;

2)  anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25% del numero complessivo di tutti i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;

c)  di una SCE costituita in qualsiasi altro modo:

1)  anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue entità giuridiche partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50% del numero complessivo di tutti i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato dalle entità giuridiche partecipanti;

2)  anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue entità giuridiche partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50% del numero complessivo di tutti lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato dalle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.

 

3. Se presso le diverse entità giuridiche partecipanti esisteva più di una forma di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale viene introdotta nella SCE. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle entità giuridiche partecipanti, di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, della decisione adottata ai sensi del presente comma.

 

 

Articolo 8

Procedure per la costituzione della delegazione speciale di negoziazione applicabili alle SCE costituite esclusivamente da persone fisiche o da una sola persona giuridica e da persone fisiche.

 

1. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, almeno 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7 del presente decreto legislativo.

 

2. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, meno di 50 lavoratori, o che impiegano 50 o più lavoratori in un solo Stato membro, il coinvolgimento dei lavoratori è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

a)  nella SCE stessa, si applicano le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE, applicabili ad altre entità dello stesso tipo;

b)  nelle sue affiliate e succursali, si applicano le disposizioni dello Stato membro in cui esse sono situate, applicabili ad altre entità dello stesso tipo.

 

3. In caso di trasferimento in un altro Stato membro della sede sociale di una SCE soggetta a disposizioni per la partecipazione, continuano ad essere applicabili i diritti in materia di partecipazione dei lavoratori di livello almeno equivalente.

 

4. Se, dopo l'iscrizione di una SCE di cui al comma 2, almeno un terzo del numero totale dei lavoratori della SCE e delle affiliate e succursali in almeno due diversi Stati membri lo richiede, o se il numero totale di lavoratori raggiunge o supera 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano, le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7 del presente decreto legislativo. In tal caso i termini "entità giuridiche partecipanti" e "di affiliate o sedi interessate" sono sostituite rispettivamente dai termini "SCE" e "affiliate o succursali della SCE".

 

Articolo 9

Partecipazione alle assemblee generali o alle assemblee separate o settoriali

 

1. Fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 59, paragrafo 4 del regolamento CE n. 1435/2003, i lavoratori della SCE ovvero i loro rappresentanti sono ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto nei seguenti casi:

a)  quando le parti convengono in tal senso nell'accordo di cui all'articolo 4 del presente decreto legislativo;

b)  quando una cooperativa disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto si trasforma in una SCE;

c)  quando, nel caso di una SCE non costituita mediante trasformazione, una cooperativa partecipante era disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto:

1)  le parti non giungono all'accordo di cui all'articolo 4 entro i termini stabiliti dal successivo articolo 5 del presente decreto legislativo;

2)  si applicano l'articolo 7, comma 1, lettera b) e la Parte terza dell'allegato del presente decreto legislativo;

3)  la cooperativa partecipante disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto ha la più alta quota di partecipazione presente nelle cooperative partecipanti interessate prima dell'iscrizione della SCE, ai sensi dell'articolo 2, lettera m) del presente decreto legislativo.

 

 

Articolo 10

Segreto e riservatezza

 

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione o dell'organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dal competente organo della SCE ai sensi del Regolamento CE 1435/2003 e delle entità giuridiche partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato. La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'art. 12 del presente decreto legislativo, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.

 

2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE ai sensi del regolamento CE n. 1435/2003 o della entità giuridica partecipante situato in territorio italiano non è obbligato a comunicare ai membri di cui al comma 1 informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SCE, o eventualmente della entità giuridica partecipante o delle sue affiliate o succursali interessate, o da arrecare loro danno.

 

3. Resta ferma l'applicabilità della disciplina a tutela dei dati personali, prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni.

 

4. I membri della delegazione speciale di negoziazione o dell'organo di rappresentanza di cui al regolamento CE n. 1435/2003, in caso di rifiuto da parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE di fornire le informazioni richieste di cui al comma 2, possono adire il giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi degli artt. 410 e segg. del Codice di Procedura Civile.

 

 

Articolo 11

Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la

consultazione dei lavoratori

 

1. L'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.

 

 

Articolo 12

Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

 

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e che sono impiegati con contratto di lavoro subordinato presso la SCE, le sue affiliate o succursali ovvero in una entità giuridica partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge ovvero dagli accordi e contratti collettivi vigenti nello Stato membro in cui sono impiegati.

 

2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo, tali tutele e garanzie comportano altresì il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni e, se previsto dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

 

3. Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4 del presente decreto legislativo, tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SCE, nelle sue affiliate o entità giuridiche partecipanti.

 

 

Articolo 13

Sviamento della procedura

 

1. Qualora dopo la registrazione di una SCE intervengano modifiche sostanziali nella società cooperativa, nelle entità giuridiche partecipanti ovvero nelle affiliate o succursali interessate, effettuate al solo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento, è posto in essere un nuovo negoziato.

 

2. Il negoziato è avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti, delle affiliate o succursali interessate della SCE e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7 del presente decreto legislativo, tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati inizialmente avviati ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto legislativo.

 

Articolo 14

Comitato tecnico di valutazione

 

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo è istituito presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale un Comitato tecnico composto da 5 membri, di cui: 1 rappresentante del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, 1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, 1 rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 1 rappresentante del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente. Il Comitato è preposto ad attività di verifica degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo.

 

2. Entro sei mesi dalla costituzione del Comitato di cui al comma 1, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, individua, con regolamento, le procedure amministrative per l'emanazione di provvedimenti autoritativi in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il medesimo regolamento 'individua le modalità con cui la direzione delle succursali di una SCE e gli organi di vigilanza o di amministrazione delle affiliate di una entità giuridica partecipante o di una SCE nonché i rappresentanti dei lavoratori possono rivolgersi al Comitato di cui al comma 1 in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

 

3. E' prevista la costituzione di un Gruppo tecnico presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, composto da membri nominati dalle parti sociali, che svolge attività di osservatorio e monitoraggio dello stato di applicazione del presente decreto legislativo.

 

4. Il Comitato e il Gruppo tecnico restano in carica per la durata di tre anni, al termine dei quali presentano al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione di fine mandato ai fini dell'eventuale proroga degli organismi medesimi.

 

5. All'istituzione ed al funzionamento del Comitato tecnico e del Gruppo tecnico di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato tecnico e al Gruppo tecnico non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

 

 

Articolo 15

Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni

 

1. Qualora la SCE sia una impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad essa né alle sue affiliate o succursali interessate. Qualora, conformemente all'art. 3, commi da 7 a 10 del presente decreto legislativo, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare i negoziati o di porre termine a quelli già iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. .74.

 

2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari previste dalla normativa, dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente decreto legislativo, non si applicano alle SCE costituite conformemente al Regolamento 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e al presente decreto legislativo.

 

3. Il presente decreto legislativo non pregiudica:

a)  i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti dalla normativa e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari, diversi da quelli del presente decreto legislativo, di cui godono i lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali interessate, diversi dalla partecipazione agli organi della SCE;

b)  le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla normativa e dagli accordi collettivi vigenti, ovvero dagli atti costitutivi societari diverse da quelle del presente decreto legislativo di cui sono destinatarie le affiliate della SCE.

 

 

Articolo 16

Oneri finanziari

 

Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

1. Il presente decreto legislativo munito del sigillo dello stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

 

 


ALLEGATO

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

 

 

Parte prima:

Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori

 

1. Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1 e nei casi previsti agli articoli 7 e 8 del presente decreto legislativo, è istituito un organo di rappresentanza conformemente alle seguenti norme:

 

a)  l'organo di rappresentanza è composto da lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali interessate, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori congiuntamente alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di riferimento;

 

b)  l'elezione o designazione dei membri dell'organo di rappresentanza avviene conformemente alla normativa vigente, nonché all'accordo interconfederale del 13 settembre 1994, ai contratti collettivi nazionali di riferimento. Qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione le modalità di nomina, designazione o elezione dei rappresentanti dei lavoratori devono mirare a promuovere il principio di non discriminazione;

 

c)  qualora si verifichino modificazioni nella struttura organizzativa della SCE:

 

1)  con allocazione di una o più unità locali nuove situate in uno Stato Membro che in precedenza non era coinvolto nella SCE: i lavoratori di tale unità devono, nei termini previsti dalle norme nazionali designare o eleggere un loro rappresentante nell'organo di rappresentanza dei lavoratori;

 

2)  con soppressione di una o più unità locali presenti in uno Stato Membro: i rappresentanti dei lavoratori delle unità locali di uno Stato Membro decadono dall'organo di rappresentanza e l'organo stesso si ridetermina nella composizione risultante a seguito della avvenuta decadenza;

 

3)  con alterazione della distribuzione dell'occupazione nell' ambito della SCE, sue affiliate o dipendenti interessate per una quota pari almeno al 10% dell'occupazione totale del complesso di tale società: la rappresentanza dei lavoratori che operano nei singoli stati membri deve essere modificata in relazione alle variazioni intervenute.

 

d)  Se le sue dimensioni lo giustificano l'organo di rappresentanza elegge al suo interno un comitato composto al massimo da tre membri;

 

e)  l'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno;

 

f)   i membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalla SCE nonché dalle sue affiliate o succursali interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato nell'insieme degli Stati membri;

 

g)  l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 è informato della composizione dell'organo di rappresentanza;

 

h)  Entro quattro anni dalla sua istituzione, l'organo di rappresentanza delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto legislativo, oppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di riferimento adottate ai sensi del presente allegato. Qualora si decida di negoziare un accordo in conformità all'articolo 4 del presente decreto legislativo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 3 (commi da 6 a 10), 4, 5 e 6 del presente decreto legislativo e l'espressione "delegazione speciale di negoziazione" è sostituita da "organo di rappresentanza". Qualora al termine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo,, rimangono applicabili le disposizioni inizialmente adottate ai sensi delle disposizioni di riferimento.

 

 

Parte seconda:

Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione

 

1. Le competenze e i poteri dell'organo di rappresentanza istituito nella SCE sono disciplinati dalle seguenti norme:

 

a)  la competenza dell'organo di rappresentanza si limita alle questioni che riguardano la stessa SCE o qualsiasi sua affiliata o succursale situata in un altro Stato membro ovvero che eccedono i poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro;

 

b)  fatte salve le riunioni tenute ai sensi della lettera e), l'organo di rappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato in tempo utile, e a tal fine di incontrare l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE almeno una volta l'anno, in base a relazioni periodiche elaborate dall'organo competente, riguardo all'evoluzione delle attività e delle prospettive della SCE. Le direzioni locali ne sono informate;

 

c)  l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE trasmette all'organo di rappresentanza gli ordini. del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione o, se del caso, di direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati all'assemblea generale dei membri;

 

d)  la riunione verte in particolare sui seguenti aspetti della SCE: struttura, situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, della produzione e delle vendite, situazione ed evoluzione probabile dell'occupazione, iniziative connesse alla responsabilità sociale delle imprese, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, e licenziamenti collettivi;

 

e)  qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, l'organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato in tempo utile. L'organo di rappresentanza o, se questi decida in tal senso anche per motivi di urgenza, il comitato di cui all'allegato, parte prima, comma 1, lettera d) ha il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato nell'ambito della SCE, avente la competenza a prendere autonome decisioni, per essere informato e consultato sulle misure che incidono sugli interessi dei lavoratori;

 

f)   qualora l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 decida di non agire conformemente al parere espresso dell'organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facoltà di riunirsi nuovamente con l'organo competente della SCE nella prospettiva di trovare un accordo. Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ad hoc, hanno il diritto di partecipare anche i membri dell'organo di rappresentanza che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione;

 

g)  le riunioni di cui sopra lasciano impregiudicate le prerogative dell'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003;

 

h)  prima delle riunioni con l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE, l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc, eventualmente allargato conformemente alla lettera f) della presente parte seconda, può riunirsi senza che i rappresentanti dell'organo competente siano presenti;

 

i)   fatto salvo l'articolo 10 del presente decreto legislativo, i membri dell'organo di rappresentanza informano i rappresentanti dei lavoratori della SCE e delle sue affiliate o succursali riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione;

 

1)  l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc può farsi assistere da esperti di sua scelta;

 

m)nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei loro compiti, i membri dell'organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione;

 

n)  le spese dell'organo di rappresentanza sono sostenute dalla SCE, che fornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e la formazione a ciò finalizzata. In particolare, la SCE prende a proprio carico - salvo diverso accordo con l'organo di rappresentanza - le spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, le spese relative ad un solo esperto nonché le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato ad hoc.

 

 

Parte terza:

Disposizioni di riferimento per la partecipazione

 

1. La partecipazione dei lavoratori alla SCE è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

 

a)  nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SCE. A tal fine, è applicata la successiva lettera b);

 

b)  negli altri casi di costituzione di una SCE i lavoratori della SCE e delle sue affiliate o succursali interessate o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, indicare i nominativi o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione della SCE;

 

c)  se nessuna delle entità giuridiche partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SCE, non vi è l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori;

 

d)  la ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le modalità secondo cui i lavoratori della SCE possono indicare i nominativi dei membri di detti organi od opporvisi, sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SCE impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o più Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa un membro di uno di tali Stati, in particolare, se del caso, dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale;

 

e)  la disciplina dei criteri di ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza trai membri rappresentanti dei lavoratori è definita dalla contrattazione collettiva a livello nazionale;

 

f)   tutti i membri eletti, designati o indicati dall'organo di rappresentanza nell'organo di amministrazione o, se del caso, di vigilanza della SCE, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano i membri della cooperativa, compreso il diritto di voto.

 




[1]     I membri italiani del Gruppo di esperti sono stati la sig.ra Clara Mughini e la sig.ra Maria Teresa Lotti.

[2]     Si ricorda, in proposito, che nel 1975 ci fu una nuova proposta della Commissione in relazione a tale progetto, che prevedeva che il consiglio di vigilanza, composto per 1/3 dai rappresentanti dei lavoratori, per 1/3 dai rappresentanti degli azionisti e per 1/3 da persone cooptate dai primi 2 gruppi, fosse dotato di una serie di diritti e poteri che lo rendevano sostanzialmente responsabile in merito alle scelte di indirizzo politico e programmatico delle società.

[3]    Nuovo testo (Richard) della proposta di quinta direttiva.

[4]     L’importanza della direttiva 94/45/CE è stata avvertita anche dalla Corte di giustizia. La sentenza Bofrost del 22 marzo 2001, n. 62/99, infatti, ha chiarito la portata degli obblighi informativi, specificando quali sono gli obblighi informativi preliminari e strumentali rispetto alla stessa iniziativa di costituzione del CAE, venendo così a configurare un diritto di informazione già nella fase strumentale all’iniziativa spettante ai lavoratori dipendenti da una società di un gruppo transnazinale.

[5]     Si ricorda che il Governo il 10 novembre 2006 ha trasmesso al Parlamento ai fini del previsto parere, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/14/CE (atto n. 45).

[6]     Il “considerando” n. 10, infatti, ha sottolineato che “la Comunità ha definito e attua una strategia per l'occupazione, imperniata sui concetti di anticipazione, prevenzione e occupabilità, che si desidera integrare quali elementi fondamentali in tutte le politiche pubbliche suscettibili di incidere positivamente sull'occupazione, anche a livello delle imprese, attraverso l'intensificazione del dialogo sociale, al fine di facilitare un cambiamento coerente con il mantenimento dell'obiettivo prioritario dell'occupazione”.

[7]     Anche una SCE che ha la sede sociale in un paese al di fuori della zona euro può esprimere le quote in euro.

[8]     Si ricorda che il richiamato regolamento si applica a decorrere dalla data del 18 agosto 2006.

[9]     Tale disposizione prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l’esercizio della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

[10]   Sottoscritto: in rappresentanza delle imprese cooperative, dalla Lega nazionale cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane; in rappresentanza dei lavoratori, da CGIL, CISL e UIL.

[11]   L'articolo 17 del D.Lgs. 74 è volto infatti ad ottemperare al rilievo formulato dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora del 6 aprile 2001 in ordine all'adozione di misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni della direttiva, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni delle seguenti fattispecie :

- obbligo di riservatezza: salvo che il fatto non costituisca reato, per la violazione della disposizione relativa a tale obbligo contenuta nell'articolo 11 (comma 1) è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.033 a 6.198 euro;

- obbligo di fornire i dati sul numero dei lavoratori (ai fini della verifica dei presupposti per l'applicazione della disciplina in esame) ovvero le informazioni secondo l'accordo istitutivo del CAE o della diversa procedura. Al riguardo, il comma 2 dell'articolo 17 prevede un tentativo di conciliazione e, nell'ipotesi di esito negativo, l'eventuale ordine di adempiere l'obbligo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; qualora non si ottemperi a tale ordine entro trenta giorni, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 a 30.988 euro. Si segnala in proposito che la procedura di conciliazione è disciplinata - in termini analoghi, ma non identici - anche dall'articolo 11, commi 3 e 4.

[12]   Il provvedimento è stato emanato in attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.