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La Camera,
premesso che:
in attuazione della direttiva comunitaria 89/552/CEE cosiddetta Televisione senza frontiere, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il 9 marzo 1999 ha adottato la delibera n. 8/99, rettificata con la delibera n. 172/99, con la quale è stata definita una lista di eventi, ritenuti di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva, sì da privare una parte rilevante del pubblico italiano della possibilità di seguirli in diretta o in differita su canali liberamente accessibili;
tale lista è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 settembre 1999, C 277/3, con ciò divenendo opponibile alle emittenti stabilite negli altri Stati membri;
la legge comunitaria 2001, n. 39/2002, ha completato il recepimento della menzionata direttiva prevedendo l'obbligo per le emittenti soggette alla giurisdizione italiana di osservare le analoghe liste di eventi approvate da altri Stati membri;
il testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo n. 177/2005, ha ribadito che la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità, in quanto aventi particolare rilevanza per la società;
dal 1999 la lista in questione non è stata mai aggiornata, nonostante l'AGCOM si sia riservata, nella citata delibera n. 8/99, di procedere alla revisione della composizione della stessa dopo due anni dalla data della sua entrata in vigore;
solo nei confronti della concessionaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo l'AGCOM ha provveduto il 25 gennaio 2006, con la delibera n. 47/06/CONS, così come interpretata autenticamente della delibera n. 542/06/CONS, ad una rimodulazione della lista, aggiungendo agli eventi sportivi già indicati ulteriori eventi di carattere istituzionale, sociale e di costume, definiti servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero ai sensi della legge n. 146/90;
in considerazione del mutato contesto tecnologico ed economico del panorama audiovisivo italiano dove i diritti di esclusiva vengono acquisiti anche su piattaforme trasmissive diverse da quelle tradizionali, appare essenziale procedere non solo ad una complessiva revisione degli eventi ad oggi inclusi nella lista in questione, ma anche alla definizione di strumenti pratici per la risoluzione di eventuali controversie tra le emittenti (specie se di Stati diversi), relative, ad esempio, a procedure per la cessione in condivisione con altri operatori dei diritti acquisiti in esclusiva senza i necessari requisiti di copertura della popolazione e per la determinazione dei prezzi delle relative cessioni, considerati i tempi brevissimi che spesso intercorrono tra l'acquisto dei diritti e la loro trasmissione, genera tensioni e conflitti tra gli operatori di comunicazioni;
ad adottare le iniziative di propria competenza volte a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di procedere al riesame della delibera in questione nel senso indicato in premessa.
9/1496-B/1. Giulietti, Rusconi.
La Camera,
premesso che:
la dichiarazione di Nizza del 2000 afferma l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo;
è necessario sostenere ed incentivare lo sport non professionistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, educazione, integrazione sociale e solidarietà, nonché per il suo forte legame col territorio;
in questo provvedimento non c'è nessuna disposizione riguardante la disciplina relativa alla regolamentazione del mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati, delle società e delle associazioni non professionistiche;
le società e le associazioni dilettantistiche esaltano i valori morali, umani e sociali dello sport attraverso un'attenta opera di reclutamento dei giovani, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola,
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a regolamentare il mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati delle società e delle associazioni non professionistiche per incentivare politiche indirizzate a valorizzare il carattere sociale dello sport.
9/1496-B/2. Li Causi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una delega al Governo recante norme riguardanti i diritti di trasmissione di eventi sportivi;
è interesse preminente il diritto dei consumatori alla più ampia possibilità di scelta tra offerte concorrenti, su diverse piattaforme trasmissive,
ad adottare nell'ambito del decreto legislativo di attuazione della delega, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla legge, tutte le misure utili e necessarie al fine di massimizzare l'offerta di trasmissioni al pubblico di eventi sportivi, rendendo possibile la scelta del consumatore tra il maggior numero di piattaforme possibile.
9/1496-B/3. Folena.
La Camera,
premesso che:
la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalle vendite dei diritti televisivi, prevede che una quota della mutualità generale sia impiegata a sostegno di programmi a favore di discipline diverse da quella calcistica, in ossequio al comma 3, lettera l);
considerato che:
l'erogazione di mezzi finanziari a favore di discipline dilettantistiche da parte di società professionistiche costituisce un doveroso atto di solidarietà dello sport professionistico nei confronti dello sport senza fine di lucro;
tenuto conto che:
l'attività della FSN è già finanziata dal CONI con contributi pubblici e che è opportuno che altri interventi non si sovrappongano agli interventi ordinari del Comitato olimpico italiano;
ad adottare le iniziative di propria competenza per autorizzare i club professionistici a destinare prevalentemente la percentuale dei fondi prevista dal comma 3 lettera l) ad attività promozionali da svolgersi nell'ambito della stessa società professionistica, al fine di promuovere attività promozionali diverse da quelle calcistiche.
9/1496-B/4.Pescante.