Allegato A
Seduta n. 168 del 12/6/2007


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(A.C. 2272-bis - Sezione 10)

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 61.
(Invarianza della spesa).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi o diminuzioni di entrate per la finanza pubblica.


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2. Le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 12, 16, comma 3, 26 e 41 sono svolti dalle amministrazioni competenti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché delle risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 61.
(Invarianza della spesa).

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Alle attività e agli adempimenti previsti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio con le risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.
61. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)