Allegato A
Seduta n. 147 del 19/4/2007


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(A.C. 780 - Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Disposizione finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle degli articoli 5 e 7, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.