Allegato A
Seduta n. 147 del 19/4/2007

TESTO AGGIORNATO AL 23 APRILE 2007


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(A.C. 780 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati «DAE», indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali ne è prevista la detenzione.


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2. La presente legge disciplina altresì i corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support Defibrillation (BLSD) per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida stabilite dall'accordo 27 febbraio 2003, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Oggetto e finalità).

Al comma 2, sostituire le parole da: dall'accordo 27 febbraio 2003 fino a: 26 marzo 2003 con le seguenti: in materia con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)