Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007


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(A.C. 1638 - Sezione 28)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, pari a 820.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.