...
1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del presente codice, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti da segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».
Al comma 1, capoverso Art. 329-bis, comma 2, dopo le parole: se acquisiti al procedimento aggiungere le seguenti: come corpo di reato ai sensi dell'articolo 240-bis.
16. 100. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Introduzione dell'articolo 329-ter del codice di procedura penale). - 1. Dopo l'articolo 329-bis del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 329-ter. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari). - 1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
2. Chiunque viola il divieto di cui la comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.494 euro a 36.152 euro».
16. 040. Mario Pepe.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. All'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Se ha motivo di ritenere che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 240-bis, l'ufficiale di polizia giudiziaria trasmette i documenti ivi previsti, senza indugio, al pubblico ministero. Di essi è vietato effettuare copia se non previa espressa autorizzazione del pubblico ministero. Della trasmissione è redatto verbale in forma riassuntiva con l'indicazione del luogo, della data di rinvenimento nonché del numero dei documenti».
16. 01. Consolo, Contento, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.