...
1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-ter. - (Intercettazioni di corrispondenza postale). - 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione».
Sopprimerlo.
6. 40. Craxi.