Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007


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(A.C. 1638 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati, anche se nello stesso procedimento, per reati diversi da quelli per i quali sono state disposte,


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salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».
4. 40. Pecorella, Vitali, Costa, Gelmini.