...
1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati, anche se nello stesso procedimento, per reati diversi da quelli per i quali sono state disposte,
salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».
4. 40. Pecorella, Vitali, Costa, Gelmini.