...
1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati emergenti dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter; le attività peritali devono in tale caso compiersi esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».