...
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. (Misure in materia di estinzione dell'ipoteca nei mutui immobiliari). - 1. Ai
fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
2. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 3, e senza alcun onere per il debitore.
3. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 2, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questi addetta o preposta a qualsiasi titolo.
4. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
5. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione dì cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 3 ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 4, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca.
6. Ai fini del presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 4 per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi precedenti e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto.
6. 300. Burchiellaro, Lionello Cosentino, Marino, Ferdinando Benito Pignataro.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:
«Art. 118-bis. - (Cancellazione dell'ipoteca a garanzia di mutui). - 1. Se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue e l'efficacia dell'iscrizione cessa automaticamente con il decorso di trenta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita, risultante dal titolo o dalla nota, salvo che il creditore, ricorrendo giustificato motivo ostativo, abbia presentato entro il suddetto termine, una nuova nota in conformità all'articolo 2850 del codice civile riportando in essa apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta tale dichiarazione, il conservatore procede entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca».
6. 2. Laurini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2878, primo comma, numero 2), del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita come risultante dalla
nota di iscrizione o dal titolo, salvo che, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, nello stesso termine il creditore, in conformità all'articolo 2850, non ne chieda la rinnovazione».
6. 200. Antonio Pepe.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o finanziaria con le seguenti: e finanziaria.
6. 204. Mantini, Laurini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si estingue aggiungere le parole: e l'efficacia dell'ipoteca cessa.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: non è necessaria l'autentica notarile con le seguenti: l'onorario per la autentica notarile è ridotto al 25 per cento. L'atto può essere rilasciato in originale e non è soggetto a registrazione.
6. 4. Antonio Pepe.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si estingue aggiungere le parole: e l'efficacia dell'ipoteca cessa.
6. 202. Germontani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dall'avvenuta estinzione fino alla fine del comma con le seguenti: dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita risultante dalla nota di iscrizione o indicata in contratto. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, nei trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con apposita dichiarazione e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
6. 201. Mantini, Laurini.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
6. 6. Antonio Pepe, Germontani, Saglia, Lamorte, Castellani.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non è necessaria l'autentica notarile con le seguenti: l'onorario per l'autentica notarile è ridotto al 35 per cento.
6. 203. Saglia, Germontani, Pedrizzi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Se il debitore, avendo estinto il debito, anche anticipatamente, intenda comunque ottenere la formale cancellazione dell'ipoteca, il creditore è obbligato a rilasciargli, entro trenta giorni dalla richiesta, il relativo atto di consenso.
6. 8. Laurini.
Al comma 2, sopprimere le parole: A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 9. Fava, Allasia, Garavaglia.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Per i mutui di cui all'articolo 6 estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. 0300. La Commissione.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, trovano applicazione, nei casi e alle condizioni previsti dai medesimi articoli, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
6. 0301. La Commissione.
Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: e, segnatamente, della capacità finanziaria con le seguenti: ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede;
Conseguentemente dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1 Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La capacità finanziaria deve essere dimostrata annualmente ma soltanto nei primi cinque anni di attività».
*10. 239. (parte ammissibile) Campa, Zanetta, Uggè.
Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: e, segnatamente, della capacità finanziaria con le seguenti: ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede;
Conseguentemente dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1 Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La capacità finanziaria deve essere dimostrata annualmente ma soltanto nei primi cinque anni di attività».
*10. 270. (parte ammissibile) Saglia, Mazzocchi, Urso, Raisi, Minasso.
Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: e, segnatamente, della capacità finanziaria con le seguenti: ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.
10. 260. Saglia.
(Approvato)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «enti», ovunque ricorra, è soppressa, e ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «enti» ed «ente», ovunque ricorrano, sono soppresse.
10. 81. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 123, comma 4, secondo periodo, la parola: «deve» è sostituita dalla seguente: «può».
10. 83. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 123, comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «di una o più autoscuole, qualora le stesse siano ubicate nelle immediate vicinanze
fra loro o, in caso contrario, deve avvalersi della figura professionale del direttore didattico».
10. 82. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «insegnante di teoria o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «direttore didattico con comprovata esperienza».
10. 85. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni» e, al secondo periodo, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 dei codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
10. 141. Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni» e, al secondo periodo, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis».
10. 143. Giudice, Fallica, Buontempo.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni» e, al secondo periodo, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 213. La Loggia, Uggè, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele, Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*10. 216. (Testo modificato nel corso della seduta)Attili.
(Approvato)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*10. 228. (Testo modificato nel corso della seduta)Greco, D'Agrò, Formisano.
(Approvato)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*10. 234. (Testo modificato nel corso della seduta)La Loggia.
(Approvato)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida ed abbia superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle amministrazioni provinciali sulla capacità gestionale di un'autoscuola. Tale esame deve svolgersi con una commissione di esame formata da rappresentanti della provincia, della motorizzazione e delle categorie delle autoscuole maggiormente rappresentative a livello nazionale».
10. 257. Pellegrino, Trepiccione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida ed abbia superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle amministrazioni provinciali sulla capacità gestionale di un'autoscuola».
*10. 84. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida ed abbia superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle amministrazioni provinciali sulla capacità gestionale di un'autoscuola».
*10. 146. Campa, Zanetta, Garavaglia, Fedele, Zacchera, Barani, Fava, Di Cagno Abbrescia, Pelino, Gardini.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
**10. 202. La Loggia, Uggè, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele, Formisano.
(Approvato)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
**10. 203. Meta, Attili, Velo.
(Approvato)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole «insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato» sono sostituite dalle seguenti: «direttori didattici e maestri conducenti riconosciuti idonei da un'amministrazione provinciale, che rilascia specifici attestati».
10. 86. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole da: «Le persone fisiche» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare»;
b) al comma 5, le parole: «L'autorizzazione rilasciata a chi» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione può essere presentata da chi»;
c) al comma 6, le parole: «L'autorizzazione non può essere rilasciata ai» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione non può essere presentata da»;
d) al comma 13, le parole: «per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per la dichiarazione di inizio attività».
10. 450. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «requisiti di idoneità» sono aggiunte le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e dopo le parole: «idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante od istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.
*10. 151. La Loggia, Uggè, Giudice, Fallica, Milanato, Fratta Pasini.
(Approvato)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «requisiti di idoneità» sono aggiunte le seguenti: «, i corsi
di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e dopo le parole: «idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante od istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.
*10. 230. Greco, D'Agrò.
(Approvato)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «requisiti di idoneità» sono aggiunte le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e dopo le parole: «idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. 212. Attili, Velo, Lovelli.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al comma 10 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «degli insegnanti e degli istruttori» sono sostituite dalle seguenti: «dei maestri conducenti e dei direttori didattici».
10. 87. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 del codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
*10. 147. Meta, Attili, Velo, Lovelli.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 del codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
*10. 148. Giudice, Fallica, Lovelli.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o comunque a
fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo».
**10. 149. (Testo modificato nel corso della seduta).Giudice, Fallica.
(Approvato)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o comunque a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo».
**10. 231. (Testo modificato nel corso della seduta).D'Agrò, Greco, Formisano.
(Approvato)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 5.000. Parimenti, chiunque insegna teoria o istruisce alla guida, senza essere a ciò autorizzato dall'ente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 2.000».
*10. 89. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 5.000. Parimenti, chiunque insegna teoria o istruisce alla guida, senza essere a ciò autorizzato dall'ente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 2.000».
*10. 157. Campa, Zanetta.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel regolamento sono stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, di cui al comma 2». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 206. La Loggia, Uggè, Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Le modifiche, di carattere non sanzionatorio, all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprese quelle introdotte dalla legge di conversione del presente decreto, non si applicano alle autoscuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 207. Giudice, Fallica, La Loggia, Fratta Pasini, Milanato, Fedele, Uggè.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato regolamento.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
al comma 7:
dopo le parole: adeguano le aggiungere la seguente: eventuali;
sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-quater.
**10. 169. La Loggia, Uggè, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato regolamento.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
al comma 7:
dopo le parole: adeguano le aggiungere la seguente: eventuali;
sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-quater.
**10. 172. Fava, Allasia, Garavaglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato regolamento.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del
comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
al comma 7:
dopo le parole: adeguano le aggiungere la seguente: eventuali;
sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-quater.
**10. 232. Greco, D'Agrò.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
*10. 180. Fava, Allasia, Garavaglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
*10. 181. Uggè, La Loggia, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele, Campa.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.
*10. 182. (Testo modificato nel corso della seduta).Attili, Lovelli.
(Approvato)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione ed informazione per l'utenza.
**10. 184. (Testo modificato nel corso della seduta).Velo, Attili, Lovelli.
(Approvato)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la com
petente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione ed informazione per l'utenza.
**10. 208. La Loggia, Uggè, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele, Formisano.
(Approvato)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con decreto regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina opportunamente la procedura della dichiarazione di inizio attività di cui al comma 5. Il presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 210. Attili, Velo, Lovelli.
Sopprimere il comma 9.
*10. 188. Santelli, Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Uggè.
Sopprimere il comma 9.
*10. 233. Germontani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul mercato nazionale del gas naturale aggiungere le seguenti: , nonché di facilitare l'accesso dei piccoli e medi operatori.
11. 201. (Testo modificato nel corso della seduta).Lazzari, Fedele, Formisano, Saglia.
(Approvato)
Al comma 2, sostituire le parole: con decreto dello stesso Ministero con le seguenti: con il medesimo decreto.
11. 200. Lazzari, Gianfranco Conte.
Sopprimerlo.
*12. 1. Verro, Lazzari, Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.
Sopprimerlo.
*12. 2. Fava, Allasia, Garavaglia.
Sopprimerlo.
*12. 202. Ciocchetti, Barbieri, D'Agrò.
Sopprimerlo.
*12. 206. Raisi, Minasso, Saglia.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e modalità competitive conformi con le seguenti: con procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità.
12. 201. Saglia, Antonio Pepe, Germontani.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. con le seguenti: l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. deve verificare se corrispondono tuttora all'interesse pubblico le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A.
12. 6. Verro.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è altresì revocata l'autorizzazione con le seguenti: il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti devono verificare se permane l'interesse pubblico al permanere dell'autorizzazione.
12. 7. Verro.
Sostituire il comma 2 con il seguente
2. Qualora le verifiche di cui al comma 1 comportassero l'emersione di uno o più provvedimenti di revoca, gli effetti di tali revoche si estendono a tutti i rapporti convenzionati.
12. 8. Verro.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nell'ipotesi di revoca, la Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso secondo le previsioni di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. 10. Verro.
Al comma 3, sostituire le parole da: e al rimborso fino alla fine del comma, con le seguenti: ed alla corresponsione ai general contractors di quanto dovuto a termini di legge e di convenzione, ancorché revocata.
*12. 9. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
Al comma 3, sostituire le parole da: e al rimborso fino alla fine del comma, con le seguenti: ed alla corresponsione ai general contractors di quanto dovuto a termini di legge e di convenzione, ancorché revocata.
*12. 204. Barbieri.
Sopprimere il comma 4.
**12. 11. Verro, Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli, Laurini.
Sopprimere il comma 4.
**12. 203. Barbieri.
Sopprimere il comma 4.
**12. 205. Mantini, Laurini.
Sopprimere il comma 4.
**12. 207. Affronti, D'Elpidio.
Sopprimere il comma 4.
**12. 208. Cosenza, Saglia.
Al comma 4, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: solo danno fino alla fine del capoverso con le seguenti: danno emergente.
12. 209. Mantini.
Al comma 4, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: e tiene conto fino alla fine del capoverso con le seguenti: ove trattasi di rivalutazione motivata della forte contrarietà dell'atto all'interesse pubblico originario.
12. 210. Mantini.
Sopprimerlo.
*13. 1. Aprea, Garagnani, Goisis.
Sopprimerlo.
*13. 200. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimerlo.
*13. 244. Barbieri, D'Agrò.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies;
sopprimere l'articolo 13-bis.
**13. 201. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies;
sopprimere l'articolo 13-bis.
**13. 157. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il secondo ciclo di istruzione si articola nei percorsi indicati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I titoli e le qualifiche professionali sono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative afferenti al sistema dell'istruzione e della formazione professionale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. I titoli e le qualifiche professionali rilasciati hanno valore nazionale purché corrispondenti ai livelli essenziali definiti dal Capo III del citato decreto legislativo n. 226 del 2005.
13. 240. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 1, primo periodo, premettere il seguente: Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.
13. 158. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*13. 6. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*13. 202. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo l del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore».
Conseguentemente, all'articolo 13-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
13. 203. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: n. 226, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
13. 159. Aprea, Garagnani.
Al comma 1 sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente, al comma 1-bis, sostituire le parole: istituti tecnico-professionali con le seguenti: liceo tecnologico e liceo economico.
13. 233. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 1-bis.
13. 204. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-bis, sopprimere le parole da: Gli istituti tecnici fino a: di cui al medesimo comma 1.
Conseguentemente, al comma 1-ter, sopprimere le parole da: Nel quadro fino a : comma 1-bis,
13. 205. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-bis, sostituire le parole da: gli istituti professionali di cui al comma 1 fino a: di cui al medesimo comma 1 con le seguenti: la scuola di formazione professionale di durata quadriennale, i cui percorsi possono essere realizzati presso le strutture formative regionali, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno, di competenza delle regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale, appartengono al secondo grado d'istruzione in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
Conseguentemente, al comma 1-ter:
sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con le seguenti: del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
sostituire le parole da: la riduzione del numero degli attuali indirizzi fino a: aree di indirizzo con le seguenti: i livelli essenziali, ai quali devono corrispondere i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la realizzazione dei profili culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differenti livelli e che comunque certificano l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
13. 150. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 1-bis, sostituire le parole: tecnico-professionali con le seguenti: tecnici e professionali.
13. 232. Aprea, Garagnani.
(Approvato)
Al comma 1-bis, sopprimere le parole da: ; gli istituti di istruzione secondaria superiore fino alla fine del comma.
13. 160. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-bis, sostituire la parola: collegamenti con le seguenti: ogni opportuno collegamento.
13. 206. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
(Approvato)
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al compimento dell'obbligo scolastico concorrono anche i percorsi d'istruzione e formazione professionale realizzata presso le strutture formative regionali rispondenti ai requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
*13. 156. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis, Campa.
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al compimento dell'obbligo scolastico concorrono anche i percorsi d'istruzione e formazione professionale realizzata presso le strutture formative regionali rispondenti ai requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
*13. 207. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta, comunque, confermata la prosecuzione dei percorsi triennali d'istruzione e formazione, nonché i finanziamenti destinati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione dei relativi progetti da parte delle istituzioni accreditate dalle regioni.
13. 155. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Sopprimere il comma 1-ter.
*13. 168. Garagnani, Aprea.
Sopprimere il comma 1-ter.
*13. 208. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: la riduzione del numero fino a: e in aree di indirizzo;
13. 209. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: la scansione temporale fino a: risultati di apprendimento;
13. 254. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-ter, dopo le parole: risultati di apprendimento aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
13. 234. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: la conseguente riorganizzazione fino a: e di tirocini;
13. 210. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4 del citato decreto legislativo n. 226 del 2005, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010».
13. 300. La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere il comma 1-quater.
*13. 211. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1-quater.
*13. 236. Garagnani, Aprea.
Al comma 1-quater, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: , acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
13. 212. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-quater, sostituire le parole: in sede di con le seguenti: d'intesa con la.
13. 235. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-quater, sostituire le parole da: finalizzati al conseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: , attuati dalle strutture regionali, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
13. 151. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Sopprimere il comma 1-quinquies.
*13. 213. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1-quinquies.
*13. 237. Garagnani, Aprea,.
Sopprimere il comma 2.
**13. 18. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 2.
**13. 214. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini della realizzazione delle linee guida comunitarie, il Ministro della pubblica istruzione predispone l'attuazione di programmi di intervento per il raccordo tra istituzioni formative, mondo del lavoro e sistema territoriale, assegnando alle strutture dell'istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il compito di costituire i «Poli per l'istruzione e la formazione tecnica superiore». I «Poli» sono costituiti per garantire un'offerta formativa di qualità in tutto ilterritorio regionale, attraverso il potenziamento della filiera formativa dell'IFTS e favorendo la completa attuazione del sistema educativo, così come previsto dalla 28 marzo 2003, n. 53. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
13. 241. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 2, sostituire il primo, secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di offerta formativa, in ambito provinciale e sub-provinciale, tra le istituzioni scolastiche e formative, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali
delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le strutture che operano nell'ambito del sistema di istruzione, formazione tecnica superiore, i centri di ricerca, le università, le imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento, sono costituiti, anche in forma consortile e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del presidente della Repubblica, 8 marzo 1999, n. 275, gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale», che godono di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale. Gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale» sono costituiti al fine di promuovere, anche nella forma dell'alternanza scuola lavoro, il completamento e approfondimento delle competenze tecniche e professionali degli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero superato l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria superiore. Gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale», dotati di propri organi di gestione, sono istituiti al fine di promuovere il raccordo tra istruzione superiore e mercato del lavoro, la diffusione della cultura tecnologica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo. I crediti per il passaggio coerente dai percorsi di alta formazione tecnica superiore ai percorsi di laurea e viceversa sono stabiliti da un apposito organismo regionale costituito a questo fine e rappresentativo dei soggetti coinvolti nella gestione degli istituti.
13. 30. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere costituiti fino alla fine del periodo con le seguenti: ai fini del raggiungimento di livelli di eccellenza nei settori della formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, il Ministro della pubblica istruzione adotta, previo accordo con la Conferenza unificata, linee guida per la costituzione di «Poli per l'istruzione e la formazione tecnica superiore», anche per creare un raccordo con le scuole, i centri di formazione professionale, le strutture formative accreditate dalle regioni, le università, le imprese e i centri di ricerca, presso cui gli studenti possono svolgere un periodo di apprendimento, che non costituisce rapporto individuale di lavoro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
13. 152. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , le strutture della formazione professionale accreditate.
13. 169. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
*13. 161. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
*13. 170. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
*13. 215. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: che si innestano dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
13. 171. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: formazione tecnica superiore, delle regioni fino alla fine del periodo con le seguenti: formazione tecnica superiore delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione.
13. 218. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: formazione tecnica superiore, delle regioni con le seguenti: formazione tecnica superiore delle regioni.
13. 216. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: in relazione fino alla fine del periodo.
13. 217. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: loro realizzazione aggiungere la seguente: anche.
13. 256. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Con apposite convenzioni vengono definiti gli organi di gestione dei poli tecnico-professionali.
13. 219. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
13. 220. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: statali e paritari senza scopo di lucro.
13. 163. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: esclusi quelli privati o paritari.
13. 257. Villetti.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 162. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 222. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni,
13. 250. Folena, Provera, De Simone.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: , paritari e privati.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: senza scopo di lucro fino a: e successive modificazioni con le seguenti: nonché privati.
13. 153. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: senza scopo di lucro.
13. 223. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: appartenenti al sistema nazionale fino a: e successive modificazioni,
13. 238. Garagnani.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. 172. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: statali e paritari senza scopo di lucro.
13. 165. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: esclusi quelli privati o paritari.
13. 258. Villetti.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 164. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 225. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni,
13. 251. Folena, Provera, De Simone.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: senza scopo di lucro.
13. 226. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: , nel limite del 2 per cento fino a 70.000 euro annui.
13. 242. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 70.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
13. 259. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
13. 227. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'individuazione delle risorse umane e finanziarie per l'attuazione del presente articolo si provvede con successivo piano finanziario utilizzando anche i fondi depositati nelle contabilità speciali degli uffici scolastici provinciali.
13. 260. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 6-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*13. 154. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 6-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*13. 228. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 7.
**13. 47. Garagnani, Aprea.
Sopprimere il comma 7.
**13. 229. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
13. 243. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.
13. 261. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.
13. 167. Aprea, Garagnani.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 500 euro.
13. 173. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 400 euro.
13. 252. Folena, De Simone.
Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
13. 166. Aprea, Garagnani.
Sopprimerlo
*13-bis. 200. Aprea, Garagnani.
Sopprimerlo
*13-bis. 205. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
13-bis. 201. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: «dal sistema» inserire le seguenti: «dell'istruzione secondaria superiore» conseguentemente, sopprimere le parole: «dei licei».
13-bis. 300. La Commissione.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13-bis. 202. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13-bis. 203. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13-bis. 204. Aprea, Garagnani.
Sopprimerlo.
14. 1. Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il contributo con le seguenti: L'esenzione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Il medesimo contributo con le seguenti: La medesima esenzione;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 224, primo periodo, le parole: «, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «di una esenzione dal costo documentato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, relativo alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico e di un contributo, ove ricorra, sul costo di trasporto effettuato con mezzi iscritti all'Albo gestori ambientali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e comunque nei limiti di 30 euro per ciascun veicolo»;
b) al comma 224, secondo periodo, le parole: «dai periodi secondo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo secondo»;
c) al comma 224, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La richiesta di cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico deve essere effettuata dal demolitore autorizzato a fronte della presentazione del certificato di rottamazione, rilasciato al momento del ritiro del veicolo da demolire e recante la dicitura esente dai costi di cancellazione dal PRA, ai sensi del presente comma. L'esenzione ed il contributo suddetti non spettano nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni»;
d) al comma 231, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione,
ai fini dell'applicazione del comma 224, e le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l'importo del contributo, ai fini dei commi 226, 227, 228, recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rispettivamente per i centri demolizione a decorrere dell'emissione del certificato di radiazione dal PRA e per le imprese costruttrici dal momento in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà».
14. 2. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
All'emendamento 14.7, sostituire la parola: nonché con la seguente: ovvero.
0. 14. 7. 100. La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del comune dove è ubicata la sede di lavoro».
14. 7. Fava, Allasia, Garavaglia.