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Sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 8, appare suscettibile di determinare minori entrate quantificabili in 2,5 milioni di euro annui, per cui è indispensabile provvedere alla relativa copertura finanziaria;
la riformulazione dell'articolo 13, comma 3, non determina un ampliamento delle tipologie di istituti scolatici che possono fruire delle erogazioni liberali e, conseguentemente, un incremento del relativo onere;
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato l'emendamento 8.300;
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti 2.200, 2.207, 2.3, 2.6, 2.7, 2.205, 2.206, 9.29, 9.1, 9.209, 10.86, 10.257, 10.146, 10.167, 10.185, 12.9, 12.204, 12.10, 12.209, 12.210, 13.150, 13.155, 13.241, 13.225, 13.164, 13.165, 13.172, 13.226, 13.242, 13.259, 13.227, 13.260, 13.31, 13.239, 13.30, 14.2, 14.7, 14.200, e sugli articoli aggiuntivi 1.03, 1.011, 1.0201, 8.0202, 8-bis.0202, 9.0200, 9.010, 11.01, 11.0200, 13.153, 14.0200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.