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G) Interpellanza
sul punto, lasciando, quindi, il dubbio di volersi avvalere della cauzione anche nel caso in cui i lavori di costruzione dell'impianto non potessero essere iniziati entro i termini previsti per il mancato rilascio delle relative autorizzazioni. Inoltre, afferma che il soggetto responsabile è libero di richiedere le autorizzazioni per costruire l'impianto anche prima di inoltrare la domanda di accesso alle tariffe incentivanti, minimizzando, quindi, i rischi. Solo che la predisposizione di un progetto concessionabile comporta un investimento notevole, difficilmente sopportabile senza sapere se si otterrà l'accesso alle tariffe incentivanti;
con il decreto del Ministro delle attività produttive del 28 luglio 2005, successivamente modificato dal decreto ministeriale del 6 febbraio 2006, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, hanno emanato disposizioni concernenti l'accesso alle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica;
l'articolo 7, comma 9, del decreto ministeriale del 28 luglio 2005, come modificato, prevede che il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico è tenuto a costituire una cauzione definitiva di euro 1.000 per ogni chilovattore di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del soggetto attuatore, nella specie il Gestore della rete di trasmissione nazionale (Grtn spa). Tale cauzione deve essere costituita entro trenta giorni dalla comunicazione di accesso alle tariffe incentivanti;
visto che la maggior parte dei soggetti responsabili chiede di essere ammesso alle tariffe incentivanti con un impianto da 1.000 chilovattori, potenza nominale massima consentita, la cauzione di norma è di un importo di un milione di euro;
detta cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini conclusivi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale del 28 luglio 2005, nonché di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo, di cui all'articolo 8, comma 4;
per impianti fino a una potenza nominale di 20 chilovattori, i relativi lavori di costruzione devono essere iniziati entro sei mesi dalla comunicazione di accesso alle tariffe incentivanti e conclusi entro i successivi dodici mesi. L'entrata in funzione è fissata sempre nei sei mesi successivi al termine dei lavori di costruzione;
si pone, quindi, il problema di stabilire in quali casi vi sia un'inadempienza da parte del soggetto responsabile, tale da autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale a riscuotere la cauzione;
un inadempimento da parte del soggetto responsabile non potrà essere svincolato da ogni profilo di responsabilità: quindi, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, qualora il soggetto responsabile non riesca ad ottenere i provvedimenti abilitativi dalle competenti autorità alla realizzazione dell'impianto entro i termini previsti dal decreto ministeriale del 28 luglio 2005, non dovrebbe essere considerato inadempiente rispetto al suo obbligo di realizzazione dell'impianto. Deve, a tal proposito, essere tenuto conto anche della notevole discrezionalità della pubblica amministrazione nell'autorizzare o meno un impianto;
a quanto risulta agli interpellanti, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, però, interpellato a tal riguardo da vari soggetti responsabili, non si è espresso
questo rischio disincentiva fortemente eventuali soggetti finanziatori e quindi, nell'insieme, ne risente lo sviluppo della produzione di energia solare -:
se il Governo non ritenga che il decreto ministeriale del 28 luglio 2005, al fine di non disincentivare gli investimenti per la produzione di energia solare, sia da modificare all'articolo 7, comma 9, indicando precisamente i casi di inadempimento del soggetto responsabile, nei quali il soggetto attuatore è autorizzato ad escutere la cauzione, e comunque escludendo ogni responsabilità del soggetto responsabile per il caso in cui non ottenga i provvedimenti abilitativi alla costruzione dell'impianto fotovoltaico dalle competenti autorità;
se il Governo non ritenga che la funzione di filtro, che nella prassi comporta la necessaria predisposizione della cauzione, non possa essere meglio assolta da altri requisiti o modalità;
se il Governo non ritenga che l'importo della cauzione (1000 euro per chilovattore di potenza nominale) sia sproporzionato rispetto al rischio per il soggetto attuatore da essa garantita, soprattutto nella fase fino all'inizio dei lavori.
(2-00126) «Boato, Trepiccione, Francescato, Camillo Piazza».