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1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.
3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza relativa allo stesso semestre.
8. Nella informativa di cui al comma 7 sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, del SIE e del SIN ed i relativi stati di utilizzo.
9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.
10. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al primo semestre dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un'informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente.
12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.
Sopprimere il comma 3.
33. 60. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Di ogni operazione condotta dal contingente speciale di cui all'articolo 21 il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato entro quarantacinque giorni dalla conclusione della stessa.
33. 61. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Altri obblighi informativi). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alla politica informativa e di sicurezza nazionale comunica tempestivamente al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica qualsiasi informazione ottenuta dai servizi informativi e di sicurezza che concerna la sussistenza o l'accertamento di minacce immediate e dirette alla sicurezza nazionale della Repubblica italiana.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è altresì aggiornato costantemente sull'evoluzione delle crisi politico-militari che coinvolgano unità delle Forze armate impiegate all'estero nel contesto di missioni militari di pace o che siano comunque suscettibili di compromettere l'incolumità fisica di cittadini italiani residenti all'estero.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato ad occuparsi della politica informativa e di sicurezza nazionale comunica altresì ai Presidenti delle regioni interessati qualsiasi informazione ottenuta dai servizi informativi e di sicurezza che concerna l'insorgere di minacce immediate e dirette alla sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche nel relativo territorio regionale.
33. 01. Cota, Stucchi.