Allegato A
Seduta n. 108 del 13/2/2007


Pag. 37


...

(A.C. 445 - Sezione 24)

ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE

Art. 30.
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto


Pag. 38

da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO

Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE

ART. 30.
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: cinque deputati e cinque senatori fino alla fine del comma con le seguenti: sei deputati e sei senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
30. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: cinque deputati e cinque senatori fino a: dei componenti dei gruppi parlamentari con le seguenti: quattro deputati e quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
30. 65. Papini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque deputati e cinque senatori con le seguenti: quattro deputati e quattro senatori.
*30. 1. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque deputati e cinque senatori con le seguenti: quattro deputati e quattro senatori.
*30. 2. Belisario, Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gruppi parlamentari, aggiungere le seguenti: in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e.
**30. 61. Boscetto, Santelli.


Pag. 39

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gruppi parlamentari, aggiungere le seguenti: in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e.
**30. 62. D'Alia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gruppi parlamentari, aggiungere le seguenti: in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e.
**30. 64. Papini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un vicepresidente e da un segretario con le seguenti: da due vicepresidenti e da due segretari.
30. 63. D'Alia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la con la seguente: a.
30. 60. Evangelisti, Belisario.