Allegato A
Seduta n. 108 del 13/2/2007


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(A.C. 445 - Sezione 19)

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Identità di copertura).

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. I documenti indicati nel comma 1 non possono attestare la qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di


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rilascio e conservazione, nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.
(Identità di copertura).

Sopprimere il comma 2.
24. 61. D'Alia.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
24. 60. Mascia, Deiana.