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1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 15 della presente legge è inserito il seguente:
«Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). - 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell'ipotesi prevista nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».
Al comma 1, capoverso Art. 256-ter, comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
16. 60. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.
(Approvato)