Allegato A
Seduta n. 108 del 13/2/2007


Pag. 27


...

(A.C. 445 - Sezione 11)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione


Pag. 28

al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.
12. 60. D'Alia.
(Approvato)