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1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: la conservazione, in via esclusiva,
presso appositi archivi storici, con le seguenti: la costituzione presso il DIS ed i servizi di appositi archivi per la conservazione.
a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza e del DIS;
b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi
d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.
(Ufficio centrale degli archivi).
10. 60. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.